::: ---.-;-----;..-.-..---..--:,-;----;;-;-----:,.-.-.-.-.-=..--.-.-.-:.-;--o;_.-..-..-.-;.;--;-;-.-;.-.--.-.-. ./ ANNO VIlI -N. 11-12 NOVEMBRE-DIOEMBRE 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTIOOLI ORIGINALI 1) Persone giuridiche -Organi ed organi dotati di personalit giuridica, dell'a.vv. c. CARBONE, p. 223. 2) L'organizzazione dell'Atlantico del nord e la giurisdizione italiana, dell'avv. P. PAONE, p. 234. II. NOTFJ DI DOTTRINA 1) A. VA.RA.NESE: Oodice delle leggi sui lavori pubblici, 2a ed. Giu:ffr 1955, Mila.no, recensione critica, p. 244. 2) M. CABEZA DE V.A.e.A. -Informe a la Nacion, 1955, Quito; recensione critica dell'avv. A. TEBBANOV.A., p. 244. 3) Memoria del Oonsejo de Defensa Fiscal, Santiago de Chile 1953; reoen sione critica. dell'a.vv. A. TERRANOVA, p. 244. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Amministrazione pubblica -Rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici -Provveditorati regionali -Limiti (Trib. Sup. AA.PP.), p. 246. 2) Contratti di guerra -Commissariato per la sistemazione e liquida.zione dei contra.tti di guerra -Natura giuridica. (Corte di Cass.), p. 247. 3) Espropriazione per pubblica utilit Decreto di approvazione del progetto -Termine per il compimento delle opere (Trib. Sup. AA.PP.), p. 246. 4) Partiti politici -Rappresentanza. processuale delle Sezioni (Corte di Cass.), p. 247. 5) Simulazione -Simulazione soggettiva. -Vendita. giudiziale (Corte di Cass.), p. 248. IV. ORIFJNTAMFJNTI GIURISPRUDENZIALI DFJLLFJ OORTI DI MFJRITO 1) Aeronautica e Aeromobili-Danni a terzi sulla superficie -Aeromobile militare (C. Appello di Torino), p. 251. 2) Polizia -Iscrizione la.pida.ria (Trib. di Roma), p. 254. 3) Trasporto -Trasporto ferroviario -Responsabilit delle FF. SS. - Onere della prova (C. Appello di Catania), p. 255. V. SFJGNALAZIONI DI DOP.TRINA F1 GIURISPRUDENZA, p. 258. VI. INDIOFJ SISTFJMATIOO DFJLLFJ OONSULTAZIONI, p. 272. VII. RASSEGNA DI LFJGISLAZIONFJ, DOTTRINA F1 GIURISPRU. DFJNZA OOMPARATFJ, p. 276. \ ANNO VIII - N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI>, Milano, 1947, p. 157; ZANOBINI: Oorso di Diritto amministrativo, I, Milano, 1952, VI edizione, p. 110 e gi nelle precedenti edizioni; FERRI: Le unioni di organi, Milano, 1943, p. 14 e segg.; MIELE: Principi di Diritto amministrativo, Pisa 1945, p. 94; SANDULLI: Manuale di Diritto amministrativo, Napoli 1952, p. 88; MoRTATI: Istituzioni di Diritto pubbl., Padova 1955, p. 149 e segg.; FERRARI: Gli organi ausiliari, Milano, 1953, p. 37 e segg.; CERETI: Oorso si Diritto costituzionale italiano, terza ediz., Torino 1953, pp. 57-58. (4) discusso poi se, al di fuori di una espressa.disposizione legislativa, esista un principio generale secondo cui si ha illegittimit dell'atto qualora uno o pi soggetti titolari dell'organo legittimato ad emetterlo si trovino in una situazione attuale o potenziale d'incompatibilit con l'atto stesso. In merito, cfr. NmRo, Sulla legittimazione degli organi amministrativi contenziosi, in Foro it. >>, 1953, III. 78-79 e bibliografia ivi citata. -224 Inoltre, secondo la giurisprudenza la incapacit soggettiva di un componente un organo collegiale d luogo al vizio di incompetenza di quest'ultimo e rende illegittimo l'atto emanato (5). In questi casi la validit dell'atto, sotto il riflesso della legittima composizione dell'organo che l'ha emesso, viene accertata sulla base della compatibilit della persona fisica preposta all'ufficio in relazione all'atto emanato ovvero della capacit della persona stessa. Pertanto, poich la posizfone soggettiva del titolare di un organo viene presa in considerazione per determinare se l'atto emanato da quell'organo sia valido, bisogna riconoscere che l'individuo elemento necessario della nozione dell'ufficio. D'altra parte, che la sola persona non basti ad individuare l'organo discende dall'osservazione che non qualsiasi volont della persona preposta ad un ufficio che viene imputata a quest'ultimo, bens solo quella che rientra nella competenza dell'ufficio stesso. Se per organo si volesse assumere soltanto la persona, mancherebbe qualsiasi elemento per discriminare tra volont dell'ufficio espressa da tale persona e volont di quest'ultima manifestata per fini propri. Per cui, per individuare l'organo, occorre necessariamente fare riferimento a quel complesso di funzioni e di poteri dell'ente che appartengono ad un determinato ufficio e che si estrinsecano attraverso il volere della persona preposta all'ufficio stesso. Ci significa che non organo qualsiasi ufficio, ma lo solo quello che abbia attribuita dalla legge la competenza ad attuare un potere dell'ente, sia che tale attuazione avvenga con effetti esterni alla organizzazione dell'ente, sia che abbia luogo nell'interno di quell'organizzazione, purch per, in questo ultimo caso, con piena autonomia di fronte ad una successiva attivit di altro organo dell'ente stesso. Senza dilungarci oltre su questo argomento, che interessa solo di riflesso e per cui sono sufficjenti i brevi accenni fatti, ci preme invece soffermarci su due aspetti dell'organo, i quali non sono stati ancora oggetto di esame particolare da parte della dottrina e sono stati assunti alquanto confusamente in recenti pronunciati della giurisprudenza, come si a'vr modo di chiarire. (5) Consiglio di Stato, Sez. IV, dee. n. 150 del 15 maggio 1946, in Rass. di Dir. pubbl. '" 1947, II, 308 e segg. con nota contraria di E. ALIOTTA, il quale ritiene che la incompatibilit del membro di un collegio dia luogo al vizio di violazione di legge, non gi a quello di incompetenza. Nello stesso senso cfr. ZANOBINI: Oorso di Diritto amministrativo, Milano, 1952, sesta ediz., pagina 145; NrnRo: op. cit., 77. Di particolare rilievo al riguardo pure l'indirizzo della Corte di Cassazione, per cui la violazione delle norme organiche, che disciplinano la composizione numerica di un collegio giudicante, d luogo ad inesistenza della sentenza ed a difetto di giurisdizione del giudice (v. da ultimo Cass. Sez. Unite Civili, sent. 3008 dell' 11 ottobre 1952, in Foro it. 1952, I, 1321 e segg.). Per alcuni rilievi critici su questa sentenza ed in particolare sul concetto di inesistenza dell'atto v. DE V ALLES: Un concetto errato: Gli atti giuridici inesistenti, in Foro it. " 1953, I, 505 e segg. II. Un primo aspetto dato dalla possibilit che titolare di un organo sia una persona giuridica, la quale conservi piena la-propria autonomia ove operi per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, ma s'immedesimi, come la parte col tutto, con l'ente di pertinenza, quando agisce come organo di questo. questo un aspetto che ormai incomincia ad essere bene individuato dalla dottrina pubblicistica, la quale osserva come nulla osti che un soggetto si presenti-0on statu~ diversi, avendo riguardo alle funzioni che esplica, s che nella realt giuridica egli rappresenti situazioni soggettive varie, ciascuna delle quali ha in lui un centro di riferimento (6). Il fenomeno frequente relativamente alle persone fisiche. Un individuo pu essere titolare di organi di diversi enti, venendo qualificato in tale veste, per ognuno di essi, dalla sfera di poteri e di doveri che ha attribuiti per far volere ed agire cascun ente. Il fenomeno poi acquista un aspetto pi esteso se dalla realt giuridic si passa a quella sociale, in cui accade spesso che una stessa persona fisica sia titolare di pi enti sociali, i quali pure hanno bisogno di persone fisiche per agire. Ci un corollario del principio secondo cui una stessa persona pu costituire la base di ordinamenti diversi, ciascuno dei quali caratterlzzato dai fini che intende realizzare. Quanto diciamo per la persona fisica vale anche per la persona giuridica, la quale persegue determinati fini che sono a base della sua istituzione, ma pu anche essere assunta come titolare di un organo di un diverso ente ed operare, in questa funzione, per il raggiungimento degli scopi di quell'ente. Nel perseguinento dei suoi fini la persona giuridica ha una propria autonomia, mentre, quando agisce come organo di altro ente, si immedesima con questo e perde, nel relativo rapporto interno, la sua individualit. La posizione della persona giuridica-organo, in sostanza, non ha nulla di diverso da quella dell'individuo- organo (7). Come l'individuo ha un proprio status relativamente ai poteri e doveri che (6) Fra gli scrittori i quali ammettono che una persona giuridica possa essere preposta ad un organo di altro ente cfr.: JEMOLO: Organi dello Stato e persone giuridiche pubbliche, in cc Lo Stato >>, 1931, p. 333 e segg.; DE VALLES: Teoria giuridica della organizzazione dello Stato, Padova, 1931, I, pp. 273-274; vol. II, Padova 1936, p. 40 e segg.; ESPOSITO, op. cit. p. 31, nota l; CRISAFULLI: Alcune considerazioni sulla teoria degli organi dello Stato, cit., p. 95; FoDERARO, op. cit. pp. 80-81; ROMANO, Organi cit., p. 158; Principi di Diritto costituzionale generale, seconda ed. Padova 1947, p. 152; GIANNINI M. S.: Lezioni di Diritto amministrativo, Milano 1950,. I, p. 145 e segg.; La figura giuridica della persona giuridica- organo espressamente ammessa nell'ordinamento canonico, disponendo il can. 451 del codex Juris cano nici che titolare dell'ufficio parrocchiale pu essere sacerdos vel persona moralis cui paroecia coll/Zta 13st .-1,n titulum. (7) Le espressioni persona giuridica-organo ed individuo- organo vengono usate per indicare il soggetto titolare di un organo, non gi l'organo che, come si detto, formato da un complesso di elementi materiali e personali. -225 attengono alla sua sfera di soggetto privato o di soggetto legato da un rapporto di servizio con un ente, s che egli pu agire contro l'ente stesso per la tutela dei suoi diritti ed interessi, mentre non viene in considerazione come soggetto a s quando operi come organo dell'ente, analogamente accade per la persona giuridica-organo. Il problema di cui ci occupiano non ha nulla da vedere con quello della personalit giuridica dell'organo, che continua ad affaticare la dottrina moderna e su cui si far un accenno pi avanti. Dal fatto che una persona giuridica possa essere preposta ad un organo, talvolta, si. fatta discen dere la tesi della personalit giuridica dell'or gano (8), ma tale opinione non ci sembra corretta. La struttura giuridica dell'organo, difatti, non permeata dalla natura del suo titolare, ma caratterizzata da elementi obiettivi. Se un organo dotato di personalit giuridica, lo qualunque sia il soggetto ad esso preposto, persona fisica o persona giuridica, poich la personalit giuridica una qualit dell'ufficio-organo nella sua unit e non gi di un elemento di esso, quale la persona del titolare. La nostra giurisprudenza, in alcune decisioni, pur senza riconoscere esplicitamente la figura della persona giuridica-organo, l'ha ammessa implici tamente, affermando che taluni enti pubblici, uni tamente ai compiti attinenti ai loro fini istituzio nali, esercitano delle funzioni statali e si pongono, in questa veste, come organi dello Stato. Quando la Corte di Cassazione, per esempio, ha deciso che l'Ente economico della zootecnica un vero e proprio organo dello Stato..... al quale lo Stato ha delegato alcune funzioni delicate, di carattere strettamente statale (9), ovvero che cc l'attribuzione della qualit di organo (all'Ente di cui trattasi), soltanto per determinati compiti, e non gi come elemento dell'Amministrazione Centrale, non fa venire meno e neppure limita la personalit giuridica di un ente pubblico, distinta da quella dello Stato strictu sensu >i (10), ha assunto sostanzialmente l'Ente economico della (8) JEMOLO: Organi dello Stato, ecc., cit.,p. 333. (9) Cass., Sez. Un. Civ., Sent. 781 del 22 maggio 1948, in" Foro it. 1949, I, 259 e segg. La Corte di Cassazione parla di delega di funzioni dello Stato all'Ente economico della zootecnica, ma l'espressione usata impropria. La delega amministrativa, difatti, si ha quando il soggetto titolare di una funzione permette che un altro organo, espressamente previsto dalla legge, eserciti quella funzione (In merito cfr. FRANCHINI: La delegazione amminiBtrativa, Milano 1950, p. 50 e segg., il quale critica l'orientamento tradizionale secondo cui nella delega si ha un trasferimento dell'esercizio della funzione dal titolare di questa ad altro organo, osservando che l'esercizio della fu.zione trova la sua giustificazione non gi nell'atto di delega bensl nella legge, con la conseguenza che l'atto del delegante non trasferisce l'esercizio della funzione, ma piuttosto ne permette l'esercizio stesso). Caratteristica della delega, quindi, che il titolare possa esercitare direttamente la funzione. Il che non accade nella specie, in quanto lo Stato svolge talune funzioni Bolo a mezzo dell'Ente economico della zootecnica, il quale, pertanto, si pone, senza bisogno di alcun atto, come organo facultato ad esercitare quelle funzioni. (10) Cass. Sez. Unite Civili, Sent. 1352 del 27 maggio 1949, in cc Foro Italiano 1949, I, 1171 e segg. zootecnica come ente pubblico preposto ad un ufficio statale. Successivamente la Corte di Cassazione, con sen tenza 21 luglio 1949 (11), modific alquanto il con tenuto delle precedenti decisioni, afformando che cc I'Ente economico della zootecnica non in senso strutturale organo dello Stato, tuttavia, sotto l'aspetto funzionale, ne assume la posizione giu ridica, quando si presenta come destinatario ed esecutore di un incarico specifico conferitogli dallo Stato ed attinente ad un pubblico interesse di carattere generale, del quale lo Stato stesso tito lare esclusvo ed al quale non si ricollega alcun particolare interesse dell'Ente >i. Quale sia la natura del rapporto che passa fra lo Stato e l'Ente economico della zootecnica non chiaro in questa sentenza, poich si parla di or gano, sia pure in senso funzionale, ed altres di incarico conferito allo Stato. Ora, la qualit di organo presuppone un rap porto di organizzazione che sorge per il fatto che un ufficio abbia attribuita una sfera di poteri, dello Stato o di altro ente, sorge, cio, in base ad un atto normativo, al di fuori di qualsiasi dichia razione di volont dell'ente di pertinenza, l'inca rico, invece, si attua o ex lege ovvero in conseguenza di una dichiarazione di volont, che si pone come titolo per lo specifico rapporto, il quale, per il suo contenuto, non pu che essere . di rappresentanza. Come stato posto in rilievo da un'autorevole dottrina, nel fatto che un ufficio agisca per un ente non dato parlare di rappresentanza volontaria, in quanto l'ufficio-organo esiste indipendente mente dalla volont di quell'ente. Questo, quando nomina la persona preposta ad un suo organo, non trasferisce determinati poteri, posto che l'organo gi investito per legge di quei poteri, ma si limita ad una scelta del titolare dell'organo (12). L'ufficio-organo vuole ed agisce per l'ente di pertinenza in base alla stessa organizzazione di quest'ultimo, in virt della quale una cerchia di poteri dell'ente viene esercitata necessariamente da quell'ufficio; ci non accade nella rappresentanza, per cui i necessari. poteri vengono trasferiti dal rappresentato al rappresentante. La stessa dottrina osserva pure come, nel rapporto giuridico in esame, non si possa parlare di rappresentanza legale, poich il rappresentante legale non assorbe completamente l'attivit giuridica del rappresentato (13 ). Vi sono, difatti, delle attivit, quali quella materiale che produce effetti giuridici, l'esercizio dei diritti di libert, ecc. (II) V. in cc Giur. Italiana i> 1950, I, 1, 576. (12) FORTI: Teoria dell'organizzazione e delle perBon11 giuridiche pubbliche, Napoli, 1948, p. 113 e segg. rilevando che cc nella rappresentanza, il meccanismo giuridico dell'istituto pone in gioco due volont e l'effetto giuridico della rappresentanza l'effetto combinato di queste due volont; nel caso, invece, del rapporto organico, il meccanismo dell'istituto pone in esl!lere una sola volont, quella della persona rivestita dall'ufficio,-avvertendo che se c' stata una volont che ha designato l'organo, il contenuto di questa volont , direi, formale, in quanto intesa a designare questa persona, non ad attribuirle poteri giuridici, che essa acquista ope legiB " (13) FORTI: Teoria dell'organizzazione, cit. p. 114. -226 che non possono essere svolte dal rappresentante, ma attengono esclusivamente alla volont diretta del rappresentato. Stante questi caratteri peculiari della rappresentanza legale, l'istituto non riesce a spiegare il fatto che un ente, per ogni sua attivit, agisca a mezzo della volont della persona preposta ad un suo ufficio e, conseguentemente, bisogna fare ricorso al rapporto di organizzazione. Chiarito questo punto, che di particolare rilievo. per comprendere i rapporti correnti fra 'io Stato e talune persone giuridiche pubbliche delle quali ci occuperemo pi oltre, si pu passare ad esaminare la posizione giuridica dell'Ente economico della zootecnica nell'esercizio di funzioni statali. Questo ente, fra gli altri compiti demandatigli dalla legge istitutiva 18 maggio 1942, n. 566, aveva (14) quello di organizzare e dirigere l'ammasso obbligatorio dei prodotti e le altre forme di disciplina collettiva, nonch di controllare le operazioni di raccolta e collocamento dei prodotti sottoposti ad ammasso in confomrit dei piani predisposti dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Si tratta, come si vede, di funzioni tipicamente statali e che si attuano sulla base di direttive del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con una form, cio, che propria dell'organizzazione a base gerarchica. di particolare rilievo poi la circostanza che l'ente economico della zootecnica, limitatamente alle funzioni di natura statale, era sottoposto al potere direttivo dell'Amministrazione centrale dello Sti;Lto, la quale aveva la facolt di annullare in ogni tempo gli atti illegittimi di quell'ente. Potere, questo, che appartiene al superiore gerarchico nei confronti dell'inferiore, ma manca normalmente alle autorit di controllo. Ci sembra pertanto che per le accennate funzioni l'Ente economico della Zootecnica si poneva quale persona giuridica-organo dello Stato, come implicita. mente aveva affermato la Corte di Cassazione nelle prime sentenze (15). Un altro esempio di persona giudica-organo dello Stato fornito dalla Banca d'Italia che svolge il servizio di tesoreria provinciale per lo Stato in virt della convenzione 30 ottobre 1894 approvata con R. D. 10 dicembre 1894, n. 533 (16). Le considerazioni precedentemente esposte per escludere il concetto di rappresentanza relativa mente all'Ente economico della zootecnica valgono (14) Con D. L. Lgt. 26 aprile 1945 n. 367 gli enti economici della zootecnica sono stati posti in liquidazione. (15) Riconoscono che l'Ente economico della zootecnica abbia natura di persona giuridica-organo dello Stato: MosCHELLA: Tassa di occupazione di suolo pubblico, ecc, in <>, 1948, I, 1, 470; A proposito dei limiti soggettivi del principio cc solve et repete '" ecc., in cc Giurisprudenza It. >>, 1950, I, 1, 577 e segg. (16) In questo senso v. GIANNINI M. S.: Diritto amministrativo cit. p. 148, osservando che "l'esempio pi frequente di persone giuridiche titolari di uffici quello delle banche, tesorieri di enti pubblici o dello Stato" Nel testo ci occupiano solo del servizio di tesoreria dello Stato poich quello delle Provincie e dei Comuni d per dimostrare come, anche in ordine al rapporto che intercede fra lo Stato e la Banca d'Italia, non si possa fare ricorso all'istituto della rappresentanza, ma sia d'uopo riferirsi al rapporto di organizzazione. Contro questa tesi stato obiettato che la Banca d'Italia, nell'esercizio del servizio di tesoreria provinciale, non pu assumersi come organo dello Stato in quanto agisce in nome proprio (17), ma l'argomento non ci sembra decisivo per escludere il rapporto giuridico esposto. Ci che conta, difatti, non vedere in nome di chi agisce un ufficio o un ente, ma accertare se esso imputi ad altro soggetto i propri atti e, nel caso positivo, esaminare in virt di quale rapporto avvenga tale imputazione, Un Ministero agisce in nome proprio, ma ci non toglie che i suoi atti siano dello Stato poich a questo sono imputati quegli atti. Vero che l'agire in nome proprio del Ministero ha un contenuto puramente formale, dato che sostanzialmente l'atto dello Stato non avendo il Ministero personalit giuridica, ma la situazione non cambia se l'ufficio sia dotato di personalit giuridica. Nel caso di persona giuridica che svolge funzioni statali, difatti, la personalit giuridica , usando una espressione del Ferrara, forma, che non porta ad un mutamento di sostanza. L'atto della persona giuridica perch emesso da questa, ma imputato direttamente allo Stato cos come imputato allo Stato l'atto di un Ministero. Stabilito che l'atto emesso dalla Banca d'Italia nell'esercizio di funzioni di tesoreria provinciale imputato direttamente allo Stato, rimane facile determinare, per via di esclusione, come rapporto di organizzazione quello che s'instaura fra essa e lo Stato, non potendo quel rapporto assumersi, come s' detto, nello istituto della rappresentanza o della delegazione. Senza volere completare la categoria delle persone giuridiche-organi, la cui ricerca richiede un esame particolare del nostro ordinamento giuridico e ci allontanerebbe dai limiti che si vuol dare al presente scritto, ci sembra che sia pure persona giuridica-organo dello Stato il Comune che esercita funzioni statali in talune materie indicate dalla legge comunale e provinciale (tenuta dei registri di stato civile, tenuta dei registri della popolazione, polizia, igiene e sanit, ecc.). In questi casi, generalmente si ritiene dalla dottrina che sia il Sindaco, non il Comune, a svolgere le funzioni statali, agendo in tale veste come ufficiale di governo (18). luogo a figure varie (questi enti si rivolgono spesso per il servizio di tesoreria a ditte private incaricate della riscossione delle imposte dirette). Ci per non toglie che anche per detti enti possa ricorrere la figura della persona giuridica-organo. (17) TREVES: Le imprese pubbliche, Torino 1950, p. 94. .. (18) DE VALLES: Teoria giuridica dell'organ{zza~ione dello Stato, vol. II, cit. pp. 40-41, secondo il quale nIl'esercizio delle funzioni di governo esercitate dal Sindaco non sorge la persona-organo, bens si versa nell'ipotesi di agenti di enti autarchici che, per essere preposti ad un loro ufficio, sono investiti contemporaneamente di una competenza statuale. Nella stesso senso, RAGGI: Il podest e la sua duplice funzione, in cc Rass. di legisl. -227 La. legge, per, non assume il Sindaco ad organo dello Stato, bensi il Comune. Se essa parla del Sindaco e non del Comune perch si occupa delle accennate funzioni statali l dove tratta delle funzioni del Sindaco quale organo del Comune. Per cui, come le funzioni del Sindaco organo comunale sono funzioni del Comune, analogamente le funzioni statali demandate al Sindaco non possono che essere riferite al Comune e da questo imputate allo Stato. Nessun rilievo assume ai fini di quanto diciamo la circostanza che le spese per l'esercizio per queste funzioni statali facciano carico al Comune . .Accade spesso, difatti, che l'onere per spese di funzioni statali gravi sul Comune ovvero sulla Provincia, sebbene questi enti non intervengano l:lell'esercizio delle funzioni stesse, che sono svolte direttamente da organi statali, come per esempio avviene in materia di manutenzione di edifici scolastici, per il servizio anticendi, ecc. Questo regime giuridico si giustifica col fatto che si tratta di funzioni statali dal cui esercizio il Comune, la Provincia, ecc., ricavano una utilit. Nel caso di funzioni statali esercitate dal Co- mune, e per esso dal Sindaco, l'onere delle spese non ha alcuna attinenza con il rapporto di organicit che s'instaura fra Stato e Comune, ma si, inquadra nel sistema generale seguito dalla legge, per cui fanno carico al Comune, in tutto o in parte, le spese per l'esercizio di funzioni statali da cui esso riceve un particolare beneficio. III. Fra lo Stato e la persona giuridica preposta ad un organo di esso non si pu instaurare un rapporto giuridico in senso proprio, cio una relazione fra due soggetti che abbia rilevanza per l'ordinamento giuridico, in quanto la persona giuridica- organo nei confronti dello Stato non si pone come soggetto a s, bens costituisce un ufficio che si immedesima nell'organizzazione di questo (19). La situazione che si verifica nella specie per fettamente uguale a quella che si determina fra la persona fisica titolare di un orga.no e l'ente di pertinenza. Come la persona fisica non si pone come sog getto distinto dall'ente di pertinenza, quando operi come organo di questo, analogamente av viene :Per la persona giuridica-organo. per i Comuni 1937, p. 495. Contro: assumendo il Sindaco come organo dello Stato, v. JEMOLO: Organi dello Stato, cit. p. 333; D'ALESSIO: Istituzioni di Diritto amministrativo italiano, Torino 1939, I, p. 382. Sulle funzioni del Sindaco quale ufficiale del governo in generale cfr. specialmente, FORTI: Le attribuzioni del Sindaco come ufficiale di governo, in Giur. it. >>, 1905, I, 1, 15 e segg. ed ora in Studi di Diritto pubblico>>, Roma, 1937, p. 329 e segg;; PICCARDI: Il Podest quale amministratore del Comune e quale ufficiale del Governo, in Riv. Amm. >>, 1933, p. 113 e segg.; RAGGI: op. cit. p. 490 e segg. (19) Nel testo si parla di persona giuridica-organo dello Stato perch la figura della persona giuridiia organo di solito ricorre nei confronti dello Stato. E evi. dente per che tale figura si possa manifestare per qualsiasi ente,'''"come del resto si posto in rilievo nelle pagine che precedono. La persona giuridica-organo, quindi, non pu agire contro lo Stato per un atto di questo che investa la sfera di attivit che essa esercita come organo. La soggettivit dell'organo, per questa attivit, si estrinseca all'esterno, mentre. di frontfl allo Stato viene meno in virt del rapporto di organizzazione o di compenetrazione che s'instaura. intuitivo, per, che la persona giuridica, ove agisca per i suoi fini istituzionali e non gi per quelli dello Stato, quando cio non operi come organo di questo ultimo, ente autonomo capace di entrare in rapporto giuridico con lo Stato, cos come avviene per la persona fisica. Quanto a:ffermiano rappresenta un principio evidente, su cui non vi discussione. Se vi abbiamo accennato perch esso ha importanza per distinguere la diversa posizione che assumono nei confronti dello Stato la persona giuridica-organo e l'organo dotato di personalit giuridica. questo un riflesso che, talvolta, non stato colto nella sua giusta portata dalla giurisprudenza, la quaile, come si vedr tra poco, ha assunto l'organo dotato di personalit giuridica in una posizione analoga a quella della persona giuridicaorgano. IV. Un problema che merita un particolare esame quello relativo al modo con cui la persona giuridica- organo esercita le sue funzioni, pi precisamente alle norme cui essa deve sottostare nell'esercizio di tali funzioni. Questo problema di recente stato posto relativamente alla rappresentanza in giudizio della persona-organo, ma ha una portata generale, interessando qualsiasi attivit che questa svolge in tale funzione. Ogni persona giuridica ha un proprio ordinamento, le cui norme disciplinano l'attivit di essa. Quando la legge assume una persona giuridica come organo di altro ente per il perseguimento di particolari fini di quest'ultimo, se non pone delle norme che regolino l'attivit della persona-organo, dovranno osservarsi, nell'esercizio di tale attivit, le norme che stanno a base dell'ordinamento della persona giuridica (20). Questo principio una logica conseguenza del l'altro in base al quale un'amministrazione, qua lunque sia la sua natura giuridica, disciplinata dalle norme che regolano la sua organizzazione. Nel nostro ordinamento giuridico accade spesso che talune amministrazioni, specie se dotate di autonomia amministrativa o giuridica, siano di sciplinate da norme particolari. Come in questi casi non si dubita che l'attivit dell'amministra zione sia regolata dalle norme poste a base della sua organizzazione, analogamente si deve conclu dere per la persona-organo. Si potrebbe osservare che, nell'atto in cui la persona giuridica agisce eone organo deiio Statq_ o di altro ente, essa s'incorpora in un ordinamento diverso da quello proprio e, quindi, quell'ordina( 20) In questo senso v. MoRTATI: Istituzioni di Diritto pubblico, cit., p. 151. -228 mento che bisogna prendere in considerazione per determinare le norme cui la persona-organo deve sottostare. L'obiezione per non sarebbe fondata in quanto, se una persona giuridica viene elevata dalla legge ad organo dello Stato limitatamente ad alcune funzioni, senza che siano disciplinate le modalit di esercizio di quelle funzioni, significa che si sono volute lasciare in vita, anche per questa materia, le norme che regolano la persona giuridica. Sulla base di questi principi si risolve la questione della rappresentanza in giudizio, su cui si gi pronunciata la giurisprudenza. La Corte' di Cassazione, nella citata sentenza del 27 maggio 1949, ha respinto l'eccezione relativa al difetto di capacit processuale dell'Ente economico della zootecnica -che era stata proposta per il fatto che quell'ente non era difeso dall'Avvocatura dello Stato, cui spetta la rappresentanza e difesa in giudizio di tutte le Amministrazioni dello Stato a norma dell'art. 1 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611 -osservando che fra le principali estrinsecazioni della personalit va annoverata quella della libera difesa in giudizio delle proprie ragioni . Ma il principio della libera scelta del difensore in situazioni del genere non si pone come conseguenza della personalit dell'ente, rappresenta piuttosto l'applicazione di una norma che disciplina l'organizzazione dell'ente. La personalit dell'ente preposto ad un organo dello Stato una qualit del soggetto titolare, ma non fonte di diritti, dal momento che, quando tale ente agisce come organo dello Stato, s'incorpora con quest'ultimo e perde i diritti inerenti alla sua autarchia. Le norme dell'ordinamento d0ll'eute vanno applicate - questo un punto di particolare rilievo -perch la legge, elevando la persona giuridica ad organo dello Stato e nulla disponendo circa le norme da osservare nell'esercizio di tale funzione, implicitamente opera un rinvio alle norme di quell'ente. La legge, per, nell'assumere una persona giuridica ad (l);rgano dello Stato o di altro ente, pu disporre che quella persona, nell'esercizio della relativa funzione, sia tenuta all'osservanza delle norme di organizzazione dell'ente di pertinenza. In simile ipotesi chiaro che l'attivit della persona giuridica-organo sar disciplinata esclusivamente dalle norme proprie di quell'ente. V. La persona giuridica-organo, come s' detto, imputa all'ente di pertinenza gli atti che essa compie in tale qualit. Di conseguenza fanno carico a quest'ente gli effetti patrimoniali di quegli atti, salvo che la legge disponga diversamente. Se gli effetti patrimoniali talvolta per legge sono posti a carico della stessa persona giuridicaorgano ci avviene per circostanze estranee al rapporto di organizzazione. La iscrizione del cittadino nelle liste elettorali, per esempio, atto dello Stato, sebbene venga compiuta dal Comune e faccia carico sulle spese di questo, rientrando essa in una funzione statale che esercitata dal Comune nella sua qualit di organo. La ragione di addossare, in alcuni casi, alla per sona giuridica gli effetti patrimoniali degli atti che questa compie come organo di altro ente trova la sua giustificazione, avendo riguardo al nostro ordi namento positivo, nel fatto che essa ricava una particolare utilit propria. Qualora siano a carico della persona giuridica gli effetti patrimoniali per gli atti da essa compiuti come organo, grava pure su di essa la responsa bilit giuridica che possa discendere dagli stessi atti. Questo problema assai dibattuto a proposito della responsabilit per gli atti compiuti dal Sin daco nella qualit di ufficiale di governo o meglio per gli atti del Comune nella funzione di organo dello Stato. La dottrina prevalente ritiene che, pur dovendosi escludere in base ai principi generali la responsabilit del Comune, dal momento che questo .agisce per lo Stato, tuttavia nella specie quell'ente autarchico deve considerarsi come responsabile, perch sono poste a suo carico le spese necessarie per la esplicazione delle funzioni statali che gli sono affidate per legge (21). Taluni scrittori obiettano che la norma la quale pone a carfoo del Comune le spese necessarie per l'espletamento di funzioni statali eccezionale e, quindi, non pu assumersi per far gravare sul Comune stesso, in via di interpretazione anologica, la responsabilit dell'esercizio di tali funzioni (22). L'indirizzo della giurisprudenza in linea di massima nel senso di addossare al Comune la (21) FORTI: Le attribuzioni del Sindaco come ufficiale di Governo, cit. >>, p. 320 e segg.; Nota alla sent. 928 in data 31 marzo 1941 delle Sezioni Unite, in Foro Ital. '" 1941, I, 608 e segg., dove illustra ulteriormente la tesi della responsabilit del Comune per gli atti che questo compie nella esplicazione di funzioni statali, sottolineando che "il nostro ordinamento abbia adottato una specie di decentramento finanziario " in base al quale l'onere della responsabilit grava sul Comune. Nello stesso senso cfr. ZANOBINI: L'Amministrazione locale, Roma, 1932, pp. 111-112; LAZZARO: Gli organi istituzionali dell'Amministrazione locale, in Trattato" diretto dall'Orlando, vol. II, p. l, Milano 1932, p. 1086. Taluni scrittori, all'argomento che stato dedotto dall'onere delle spese per le funzioni statali svolte dal Comune, aggiungono, per sostenere la responsabilit dell'ente autarchico, il fatto che quelle funzioni sono esercitate in modo principale per la tutela di interessi locali con la conseguenza che, giovandosi il Comune di tali provvedimenti, esso che deve risentirne gli effetti patrimoniali. In questo senso cfr. BoRSI: Le funzioni del Comune italiano, in cc Trattato" diretto dall'Orlando, vol. II, p. 2, p. 205 e segg.; LESSONA: Le ordinanze sindacali d'urgenza, in Riv. di Dir. pubbl. '" 1919, I, p. 397; DE GENNARO: La responsabilit degli atti del Podest quale ufficiale del Governo, in Riv. di Dir. pubbl. '" 1942, I, pp. 58-59. (22) MARCHI: Gli uffici locali dell'Amministrazione generale dello Stato, in Trattato" diretto dall'ORLANDO, vol II, p. l, Milano 1932, p. 409 e segg.; PICCARDI: Il Podest quale amministratore del Comune e quale--ufficiale del Governo, cit., p. 119; D'ALESSIO; Istituzioni di Diritto amministrativo italiano, cit., pp. 382-383; ZANOBINI: Corso di Diritto amministrativo, vol. III, terza ediz., Milano 1946, p: 194, modificando l'opinione espressa ne L'amministrazione locale, cit. loc. cit.; VITTA; Diritto amministrativo, terza ediz. cit., vol. I, pp. 520-521. -229 responsabilit degli atti compiuti da questo nell'esercizio di funzioni statali (23). La tesi che addossa allo Stato la responsabilit degli atti compiuti dal Comune nell'esercizio di funzioni statali, secondo noi, non tiene nella dovuta considerazione la norma che pone a carico del Comune le spese necessarie per l'espletamento di tale funzione. La legge, facendo gravare tali spese sull'ente autarchico, ha voluto fare assumere ad esso gli oneri di un'attivit che esercitata per lo Stato ma che investe pure interessi peculiari dell'ente stesso. Ci d luogo, come ha osservato il Forti (24), ad <>, 1928, III, I e segg. ; Bozzr C.: La competenza esclusiva del Consiglio di Stato e il rapporto di pubblico impiego, in Il Consiglio di Stato -Studi in occasione del centenario>>, voi. III, p. 125 e segg. -230 volont che non sua ma di quest'ente e, quindi, non pu essere persona giuridica poich diversamente esprimerebbe. una volont propria (26). Una. parte della dottrina moderna critica tale insegnamento, osservando che da un punto di vista teorico nessuna ragione osta che tutti gli uffici di uno Stato siano persone giuridiche (27). .A suffragio di questo assunto poi . taluni scrittori si richiamano all'ordinamento inglese ed all'ordinamento canonico, nei quali tutti gli uffici darebbero luogo ad enti morali, senza che si verifichi la dissoluzione dell'istituzione e la sua incapacit a volere (28). Sebbene gli esempi addotti da questi scrittori non siano del tutto probanti perch si riferiscono ad un ordinamento giuridico in cui lo Stato ha natura diversa da quella dello Stato italiano e della maggior parte degli Stati ovvero perch riguardano un ordinamento nel quale .discusso se si abbiano organi dotati di personalit giuridica o persone giuridiche-organi (29)1 tuttavia non si pu non condividere l'assunto di questa dottrina quando afferma che il problema della natura degli organi un problema di diritto positivo, posto che (26) FORTI: Nozione e classificazione degli organi, cit., p. 185 ; Teoria dell'organizzazione cit., p. 120 e segg.; DE V ALLES: Teoria giuridica dell'organizzazione dello Stato, cit., I, p. 122 e segg.; MIELE: Principi di Diritto amministrativo cit., p. 93 e segg.; ROMANO : Organi cit., p. 160 e segg.; SILVESTRI: L'attivit interna della Pubblica Amministrazione, Milano 1950, p. 12 e segg.; MoRTATI: Istituzioni cit., p. 156. (27) v. ESPOSITO : Organo, uffecio, ecc. p. 29 e segg. e specialmente p. 76 e segg.; FERRARA: Le persone giuridiche, in Trattato di Dir. civ. Ital. diretto da Vassalli cit., p. 93 e gi prima in Teoria sulle persone giuridiche Torino-Napoli 1915, pp. 639-640. Da quest'indirizzo va tenuto distinto quell'altro che, senza riconoscere la personalit giuridica degli organi, attribuisce a questi, con diverse sfumature, una personalit non piena (v. bibliografia citata in FoDERARo : Contributo, ecc. cit., p. 63 e segg.) o una personalit nei rapo porti interorganici (CRISAFULLI, op. cit., p. 99; FoDERARO, op. cit., p. 175 e segg.) ovvero anche una soggettivit strumentale (MIELE : Principi-cit., p. 85 e segg.). Diversa pure la posizione di quegli scrittori i quali, non gi sostengono che gli organi possono essere dotati di personalit giuridica, ma ammettono senz'altro che nel nostro ordinamento giuridico gli organi siano dotati di personalit giuridica. In questo senso v. SABATINI : Il Pubblico Ministero nel diritto processuale penale, vol. I, Napoli, 1943, p. 89 e segg.; GASPARRI: Corso di dir. amministrativo, voi. I, Bologna 1953, pp. 186-187. (28) JEMOLO : Orgi,ni dello Stato cit., p. 332; ZANzuoonr: Istituzioni di Dir. pubblico, Milano 1941, pagini, 28 ; GIANNINI M. S. : Diritto amministrativo cit. p 146 e segg. (29) stato osservato (FODERARO: Cmtriuto cit., p. 73 e segg.) come sia prfettamente logico ed aderente alla realt che gli uffici siano dotati di personalit giuridica nell'ordinamento inglese, posto che lo Stato inglese non persona giuridica. Riguardo all'ordinamento giuridico inglese, quindi, improprio parlare di organi dello Stato. I vari uffici agiscono ciascuno per proprio conto, senza essere organizzati in una persona giuridica che li comprenda tutti, come accade, invece, negli Stati forniti di personalit giuridica. In merito, cfr. pure, BISOARETTI DI RUFFIA: Contributo alla teoria giuridica della formazione degli Stati, Milano, 1938, p. 138 e bibliografia ivi citata. Nell'ordinamento canonico, secondo un'autorevole dottrina, non l'organo che assume la personalit giuridica, ma il titolare dell'ufficio che una persona giuridica. In merito cfr. DEL GIUDICE : Istituzioni di Diritto cano ogni ordinamento giuridico configura gli organi nel modo che reputa pi opportuno (30). Se un ordinamento giuridico attribuisce la personalit giuridica ad uno o pi organi dello Statopersona fuor di luogo sostenere unainconciliabilit concettuale fra organo e persona giuridica, occorre piuttosto spiegarsi le ragioni di tale figura gi.ridica ed inquadrarla nel particolare sistema giuridico. Il nostro ordinamento giuridico conosce la figura dell'organo dello Stato dotato di personalit giuridica. Essa, anzi, si . andata allargando in questi ultimi tempi, nell'intento di decentrare taluni servizi onde renderli maggiormente elastici, essendo caratteristica dell'organo dotato di personalit giuridica di avere, nella gestione del proprio patrimonio, una libert d'azione che non consentita agli organi privi di personalit (31). Organi dotati di personalit giuridica, per esempio, sono l'Azienda di Stato per le Forste demaniali (32), i Corpi provinciali dei vigili del foco (33) il Consiglio Nazionale delle Ricerche (34), l'Istituto Centrale di Statistica (35). L'enumerazione non vuole essere completa, poich, avendo per obbiettivo di soffermarci in quest.a nico, Milano, 1941, p. 58; Corso di Diritto ecclesiastico, Milano, 1939, p. 50; FALCO: Corso di Diritto ecclesiastico, I, Padova, 1935, p. 103 e segg. : Contro, fra gli altri, JEMOLO, op. cit. p. 332 e segg. ; FEDELE : Sulla personalita giuridica dei singoli l!lnti ecclesiastici, in Arch. Dir. eccl. >>, I, 1929, p. 267 e segg. (30) In questo senso cfr. GIANNINI M. S.: Diritto Amministrativo cit., p. 145, osservando che l'opinione la quale nega la personalit giuridica degli organi " non tiene conto della relativit degli ordinamenti giuridici e della regola per cui ogni ordinamento sceglie i propri soggetti e li raffigura come crede. (31) TREVES G. : Le imprese pubbliche cit., p. 86. (32) Creata come azienda statale priva di personali:t giuridica (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3267), venne trasformata successivamente in ente autonomo (R. D. L. 17 febbraio 1921, n. 324) quindi nell'attuale figura di azienda di Stato dotata di personalit giuridica (Legge 5 gennaio 1933, n. 30). Ha gestione utonoma, posta alla dipendenza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste (art. 1), provvede ai propri servizi con personale statale (artt. 1 e 14), prepara il suo bilancio che sottoposto all'approvazione del Parlamento in allegato al bilancio del Ministero dell'Agricoltura. e Foreste. Nei giudizi attivi e passivi rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato (art. 15). (33) Per la legge 27 dicembre 1941, n. 1570 i corpi provinciali dei Vigili del fuoco sono dotati di personalit giuridica (art. 2), fanno parte integrante del Corpo .nazionale dei vigili del fuoco, che posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno (art. 1) e sono rappresentati e difesi in giudizio dall'Avvocatura dello Stato. (34) Istituito con R. D. L. 25 giugno 1937, n. 1114, come cc supremo consiglio scientifico-tecnico dello Stato... posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo (art. I) e dotato di personalit giuridica, stato trasformato con D. L. Lgt. 10 marzo 1945, n. 82, il quale lo definisce cc organo dello Stato dotato di personalit giuridica n (art. 1). In giudizio rappresentato e difeso dall'Avvocatm;a dello Stato (art. 21). (35) stato istituito con legge 9 luglio 1926, n. 1162, assumendo i servizi che gi appartenevano alla .Direzione Generale di Statistica dell'allora Ministero dell'Economia Nazionale. Definito da detta legge cmecc Istituto di Stato , successivamente, con il R. D. L. 27 maggio 1929, n. 1285, venne qualificato "Istituto di Stato con personalit giuridica e gestione autonoma (art. 1). In giudizio rappresentato e difeso, analogamente agli altri enti sui quali ci siamo soffermati, i (38). Il rilievo non ci pare esatto, anche perch tale espressione stata usata quando si discuteva se talune persone giuridiche, che perseguivano fini statali (Istituto Centrale di Statistica, Azienda delle Foreste demaniali, ecc.), costituivano amministrazioni statali ovvero erano disarticolate dall'Amministrazione dello Stato. Di fronte alle discussioni, che si agitavano in dottrina e in giurisprudenza, non sembra si possa ritenere che il legislatore abbia adoperato inavvertitamente una espressione che tecnicamente precisa per risolvere il problema in un senso. Ci sembra corretto, invece, pensare che il legislatore, abbandonando il linguaggio tradizionale ed usando l'espressione in esame per il Consiglio Nazionale delle Ricerche -successivamente ripetuta con identico contenuto per indicare tutta una categoria di enti abbia voluto risolvere la questione che si dibatteva relativamente alla natura di talune persone giuridiche pubbliche che perseguivano fini statali. Si afferma da altri che la figura dell'organo persona non rientra in una categoria a s, ma appar tiene. a quella della persona giuridica titolare di un organo. La persona giuridica titolare di organo, si dice, si presenta sotto un duplice aspetto : tal volta persegue sia fini propri sia scopi dell'ente di cui organo, altra volta, invece, persegue solo' gli scopi dell'ente di pertinenza (39). Anche queste considerazioni non ci sembrano esatte. Fra la persona giuridica-organo e l'organo dotato di personalit giuridica pass una differenza netta. Nel primo caso la persona giuridica titolare dell'organo e si pone sullo stesso piano della persona fisica, conservando dei fini propri da perseguire oltre. quelli attinenti all'attivit dell'organo, nel secondo caso l'organo in s, cio quel complesso di elementi materiali e personali cui sia demandato di agire per determinati fini dello Stato, che viene elevato a persona giuridica (40). Comprendiamo che, secondo gli schemi tradizionali, la figura dell'organo dotato di personalit giuridica riesca poco comprensibile, ma non bisogna dimenticare che ogni schema giuridico trova la sua base in un ordinamento positivo. Per cui, se il nostro ordinamento giuridico ha subito delle tra-, sformazioni ed ha creato istituti che per lo innanzi (38) MORTATI : Istituzioni cit., p. 156. (39) LEDDA : Le persone giuridiche titolari di ufficio, in Giur. Comp. Corte di Cass. '" Sez. Civili, 1952, terzo quadrimestre, passim e specialmente, p. 64 e segg. (40) Pensare che un ufficio non possa essere elevato a persona giuridica, perch, come ritiene il LEDDA (op. cit. p. 67), di questa pu far parte un complesso di beni e di persone, non la competenza, gli atti, i documenti, ecc., infondato, in quanto tutti questi elementi afferiscono alla nozione di persona giuridica, la quale, costituita per il perseguimento di determini fini, ha una competenza che viene determinata dal suo atto di costituzione e predispone i necessari inezzi per a'ttarla. Che i mezzi materiali necessari per il funzionamento dell'organo siano elementi di questo si rileva in maniera peculiare avendo riguardo agli organi che esplicano mansioni tecniche o che hanno bisogno di un complesso di mezzi materiali. In merito V. CANTUCCI La dipendenza dgli organi da pi enti e la funzione di controlo, in Studi Senesi, 1946, p. 22 dell'estratto. ~&mY~~~Ai"'.@.ifilr:@'..:W".@"I -232 non erano conosciuti, bisogna rinnovare gli schemi giuridici in relazione a tali istituti e non gi adottare questi a schemi affermatisi quando diverso era il diritto positivo. VII. L'atto dell'organo-persona imputabile ad esso stesso, ma, in virt del rapporto che intercede fra tale organo e lo Stato, riferibile pure a questo ultimo. Si ha, in sostanza, una duplicit di imputazione: una nei confronti dell'organo-persona e che investe tutti gli effetti dell'atto ; l'altra nei riguardi dello Stato e che si riferisce all'atto in s, esclusi gli effetti patrimoniali, che ricadono sull'organo-persona. Se gli effetti patrimoniali incidessero anche sullo Stato verrebbe meno la ragione che, almeno nel nostro ordinamento giuridico, determina la formazione dell'organo persona e che caratterizzata dal fine di creare organizzazioni dotate di gestione autonoma. Ci non significa, tuttavia, che l'atto dell'organo- persona venga riferito allo Stato mediante un secondo procedimento di imputazione (41). L'imputazione dell'atto allo Stato automatica, se a questo non si imputano anche gli effetti patrimoniali perch l'organo-persona ha una propria gestione finanziaria, cui fanno carico per legge gli effetti patrimoniali dell'atto. Fra organo dotato di personalit giuridica e Stato non si pu instaurare altro rapporto al di fuori di quello di organizzazione. L'organo-persona ha solo degli scopi che sono dello Stato. Se oltre ai fini dello Stato avesse anche dei fini propri, diversi e distinti da quelli, non sarebbe pi un organo dotato di personalit giuridica, ma costituirebbe una persona-organo. questo un punto di particolare importanza che non chiaro nella nostra giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, decidendo un ricorso proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche contro lo Stato, nell'esaminare la questione pregiudiziale di inammissibilit che gli era stata prospettata, ha affermato che una possibilit di contrasto fra Consiglio Nazionale delle Ricerche e Stato, cio fra organo ed ente di pertinenza, deve essere senza altro ammessa come una necessaria conseguenza del coesistere in un medesimo ente delle due qualit di organo dello Stato e di persona giuridica a s stante n, aggiungendo che cc intanto pu di fatto, concepirsi fra queste due qualit vi sia una irriducibile incompatibilit ed antinomia in quanto si riconosca che esse possono trovarsi riunite senza che l'una menomi l'altra fino a spogliarla dei caratteri e attributi che le sono essenziali (42). Ma, cosi ragionando, si confonde l'organo dotato di personalit giuridica con la persona giuridica (41) Ci ritiene GIANNINI M. S. : op. cit., p. 146, rilevandn che l'atto dell'organo-persona cc direttamente imputabile all'organo sotto ogni aspetto, specie patrimoniale e che necessario cc esistano delle misure giuridiche per operare una seconda imputazione del!' organo-persona allo Stato>>. (42) Consiglio di Stato, Sez. IV, dee. n. 387 dell'8 aprile 1953, in cc Il Consiglio di Stato, 1953, I, 295 e seguenti. organo. Se l'organo si compenetra e si immedesima nell'ente di pertinenza, come la parte col tutto, .ed assume figura a s solo per la sfera di attribuzioni che gli sono demandate, non si vede perch questo concetto, che ormai pacifico nella nostra giurisprudenza, debba subire modificazioni nel caso in cui l'organo sia dotato di personalit giuridica. La personalit giuridica dell'organo una qualit di questo, opportuna o non opportuna, utile o non utile, non interessa indagare, ma certo non idonea a determinare un contrasto di interessi che non pu esistere, dal momento che l'organo ha come fini propri solo quelli dell'ente di pertinenza. Il diritto alla integrit della personalit dell'organo- persona, cui prima il Consiglio di Stato e dopo la Corte di Cassazione ( 43) si sono riehiamati per affermare l'autonomia del Consiglio Nazionale delle ricerche nei confronti dello Stato, non assume alcuna rilevanza giuridica quando si vuole far valere contro lo Stato, dato che la personalit non un attributo necessario per agire come organo. L'integrit della personalit costituisce il fine principale di una persona giuridica, in quanto attinente alla stessa esistenza di questa, perch la persona giuridica pu perseguire i suoi scopi solo difendendo la propria personalit. Ci per non accade per l'organo dotato di personalit giuridica poich, come stato messo in rilievo dal Giannini, cc l'organo-persona pu perdere la personalit e restare organo (44). Se la personalit giuridica non un attributo necessario per la qualit di organo, onde questo cio possa esercitare la sua sfera di competenza, viene meno la necessit di riconoscere, come ritiene la nostra giurisprudenza, un contrasto d'interessi quando l'organo operi per la difesa del diritto di personalit. La persona fisica preposta ad un organo dello Stato pu agire contro quest'ultimo per la difesa di diritti e interessi che attengono ad essa come soggetto a s, indipendentemente dalla sfera di competenza che le demandata dalla legge come titolare dell'organo, ma non ha interesse ad agire ove i diritti e gli interessi che vuole difendere incidano solo nella sfera di competenza dell'organo di cui essa titolare. Ora, l'organo-persona che agisce per la difesa della propria personalit, opera sostanzialmente per la difesa di una qualit che inerisce alla sua sfera di competenza quale organo, qualit che per di pi non necessaria perch esso agisca come organo. La nostra giurisprudenza, ancorata ai principi che disciplinano la persona giuridica, non ha colto che l'autarchia dell'organo-persona vale nei confronti di soggetti diversi dall'ente di pertinenza ma non gi di fronte a questo, poich diversamente si svuoterebbe l'essenza dell'organo. Il rilievo svolto dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza, secondo cui intendono in questo modo l'organo dotato di peraonalit giuridica si considera la personalit tamquam non .. esset, (43) Consiglio di Stato, Sez. IV, dee. cit. ; Cass. Sez. Un., Sent. 1472 dell'll maggio 1954, cii. in cc Mass. Foro It. , 1954, 299. (44) GIANNINI M. S., Lezioni cit., p. 148. -233 si ritorce facilmente rispondendo che, con l'ammettere un contrasto di interessi fra organo-persona ed ente di pertinenza, si assume la figura dell'organo tanquam non esset. Il vero che il dotare di personalit giuridica degli organi dello Stato ha lo scopo, nel nostro ordinamento, di snellire l'attivit degli organi stessi, i quali, sia per le entrate, sia per le spese, agiscono senza sottostare all'organizzazione dell'ente di pertinenza. Tale personalit, tuttavia, non idonea a far sorgere un contrasto d'interessi con lo Stato, poich, come si detto, l'organo-persona non ha altri fini al di fuori di quello dello Stato e la stessa integrit della persona giuridica non assurge a diritto od interesse di fronte allo Stato, dato che l'organo-persona continua ad agire come organo anche se dovesse perdere la personalit. Un ulteriore argomento a favore di questa tesi offerta dalla circostanza che gli enti di cui si sta discutendo sono rappresentati e difesi in giudizio (45) Cfr. note 32, 33, 34 e 35. in via obbligatoria, come si accennato (45), analogamente a quanto accade per le .Amministrazioni dello Stato, dall'Avvocatura dello Stato. Una disposizione del genere, secondo noi, non era necessaria, non potendo essere dubbit> ehe un . organo dello Stato, qualunque sia la sua struttura, debba essere difeso dall'Avvocatura dello Stato, cui spetta la difesa e rappresentanza in giudizio di tutte le .Amministrazioni dello Stato, in base all'art. 1 del T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611, ma il fatto che essa sia stata posta significa che la legge ha voluto accentuare che fra l'organo dello Stato dotato di personalit giuridica ed altra amministrazione dello Stato non pu sorgere un contrasto d'interessi che dia luogo a contestazione giudiziaria, significa che l'organo dello Stato dotato di personalit giuridica, pur essendo formalmente un soggetto distinto dallo Stato, non assume autonomia di fronte a questo a causa del rapporto di organicit che lo lega ad esso. CARMELO CARBONE Avvocato dello Stato =~/~'! ! L'ORGANIZZAZIONE DELL'ATLANTICO DEL NORD E LA GIURISDIZIONE ITALIANA (*) 1. In alcune recenti sentenze si sono decise con-1 2. Nel Trattato dell'Atlantico del nord(2), possitroversie alle quali era interessata l'Organizzazione ,1 bile isolare due aspetti di esso giuridicamente im1 del 'f!rattato dell'Atlantico del nord (N.A.T.O).fiportanti: uno riguarda il valore obbligatorio da L'importanza delle decisioni duplice: con esse,''~'' annettere alle clausole del patto, che costituisce infatti, vengono risolte in primo luogo, alcune un comune accordo internazionale; un altro, questioni attinenti agli aspetti generali del fenomeno c. d. delle Unioni internazionali, e, nello stesso tempo, si prende partito in ordine ad alcuni problemi particolari, internazionalmen~e rilevanti, che attengono ai casi esaminati (1). ! giudici si sono pronunciati sul primo punto in quanto hanno ritenuto che, per la soluzione delle fattispecie, fosse preliminare !'.accertamento della personalit internzionale o meno dell'Organizzaiione dell'Atlantico del nord. In argomento, le Sezioni Unite della Corte banno affermato che la NATO costituisce un ente provvisto di personalit giuridica internazionale, e che di esso pu considerarsi organo il Quarter generale delle Forze armate del sud-Europa (H.A.F.S.E.). Il Tribunale di Firenze, invece, ha ritenuto la NATO niente altro che un'alleanza di Stati, come tale sfornita di personalit internazionale; ha attribuito, peraltro, soggettivit internazionale al Oomando supremo alleato in Europa (S.H.A.P.E.), considerando l'HAFSE un organo di quest'ultimo. Sul secondo ordine di problemi, deve osservarsi che le fattispecie da giudicare dalla Corte e dal Tribunale erano diverse. La Cassazione doveva decidere sull'esecuzione di un contratto di cui era parte l'HAFSE; il Tribunale, invece, doveva pronunciarsi sui diritti ed obblighi compresi in un rapporto d'impiego intercorso tra l'HAFSE e un nostro cittadino. Tuttavia, sia nell'una che nell'altra sentenza, a parte la soluzione del caso di specie, risulta confermato l'indirizzo giurisprudenziale italiano secondo cui lo Stato straniero, o l'ente ad esso assimilabile, immune, come si dice con termine che chiariremo in seguito, dalla nostra giurisdizione, ma limitatamente alle controversie relative ad un rapporto in cui esso interviene quale soggetto di diritto pubblico. (*) Il lavoro apparso nella Rivista di diritto inter nazionale 1955, p. 358 ss. La Direzione della Rivista ha cortesemente consentito all'a. la pubblicazione dello scritto su questa Rassegna. Le sentenze cui ci si riferisce nello studio sono: CORTE DI CASSAZIONE, Sezioni Unite, 14 giugno 1954, n. 1996 -Presid. Galizia -Est. Tavolaro -P. M. De Martini. -Branno c. NATO e Ministero della Difesa. TRIBUNALE DI FIRENZE, 2 gennaio 1954. Pres. Poggi Est. Gambrogi -Mazzanti c. HAFSE e Ministero della Difesa (entrambe riportate in Riv. di dir. internaz. 1955, p. 352 e in Giur. ital. 1954,I, 1, 904 ss; I, 2, 721 ss.). (1) In entrambe le cause intervenuto il Ministero della Difesa, a norma dell'art. 103 del Codice di procedura civile. L'Avvocatura generale dello Stato ci ha cortesemente consentito di prendere visione della memoria a stampa innanzi alla Corte, redatta in data 30 dicembre 1953, indicata, in seguito, col termine Memoria. La sentenza del Tribunale di Firenze stata confermata dalla Corte d'Appello con decisione del 4 agosto 1955. relativo al fenomeno di organizzazione internazio nale che il detto accordo ha occasionato. Per quest'ultimo aspetto, che ci interessa, va considerato l'art. 9 del Trattato. Oon esso si istituito, innanzi tutto, un organo collegiale com posto di Stati, denominato >. . (3) Nel Consiglio, dopo la sessione di Londra (3 mag . gio 1951), gli Stati possono farsi rappresentare dai rispettivi capi di governo, dai ministri degli esteri, da altri ministri interessati alle materie in discussione. (4) Il Comitato di difesa ha espresso dal suo seno, attribuendogli le funzioni di organo esecutivo, un Gruppo permanente" formato dai capi di stato maggiore degli Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia. (5) Il numero di questi organi ora rilevante, --e r-iguarda sia gli aspetti militari che quelli civili dell'organizzazione. Tra i primi, l'Ufficio di produzione di difesa, il Gruppo consultivo per la ricerca e lo sviluppo aereonautico, ecc. Tra i secondi, il Comitato di difesa economico e finanziario, il Comitato della Comunit atlantica, ecc. -235 creati successivamente e messi alle dipendenze del Comitato di difesa, ai quali spetta di realizzare fini specifici per cui sorta la Comunit (6). Una volta scelto il procedimento logico che la Corte e il Tribunale hanno ritenuto corretto, procedimento consistente nel risolvere le questioni sull'immunit giurisdizionale attraverso il previo accertamento della personalit internazionale della NATO o dei Comandi, il problema considerato come preliminare andava esaminato in maniera diversa da quella seguita dai giudici: da questo rilievo scaturiscono motivi di critica alle loro sentenze. L'esistenza della complessa Organizzazione nordatlantica avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Firenze a riflettere meglio circa la configuraz.ione della N .ATO come una mera alleanza. La posizione incerta del Tribunale stata probabilmente causata dalle controverse opinioni della dottrina in tema di unioni (7). Il concetto di unione, (6) I Comandi sono attualmente in numero di quattro: Comando supremo alleato in Europa (SHAPE), Parigi; 2) Comando supremo alleato dell'Oceano atlantico (SACLANT), Norfolk; 3) Gruppo strategico regionale Canad-USA, Washington; 4) Comando della Manica, Londra. Ciascuno dei Comandi ne ha altri a s subordinati. L'HAFSE (Comando Forze alleate sud-Europa) subordinato al SHAPE. (7) Nessun elemento fra quelli indicati dalla dottrina tale da distinguere l'unione dal fenomeno del mero rapporto giuridico. La cooperazione tra i membri (per essa, specialmente, BALDONI, Le unioni internazionali di Stati, in Rivista ital. per le scienze giuridiche 1931, p. 475 ss.) si pu collegare anche a rapporti puramente contrattuali. L'interesse comune (cfr. op. ult. cit, p. 476) pu soddisfarsi con rapporti contrattuali perch esso non. implica l'esistenza di un'entit diversa dai soggetti che sentono gli interessi semplici, entit da considerare portatrice dell'interesse comune (cfr. CARNELUTTI, Sistema di dir. proc. civ., I, Padova 1936, p. 8; anche, in tema di contratti c. d. con comunione di scopo, Ru. BINO, Le associazioni riconosciute, Milano 1952, p. 1 ss., e, in tema di atti c0mplessi, SANDULLI, Il procedimento amministrativo, Milano 1940, p. 200 ss.). Del resto il concetto di attivit nitaria (per cui PERASSI, Lezioni di diritto internazionale, Roma, ristampa s. d., p. 52), che, in generale, significa, non attivit unica, ma attivit risultante dalla somma di cond0tte di contenuto qualitativamente identico, efficace cpme criterio per individuare l'unione in quanto si assuma quale elemento determinato dall'esistenza di uno o pi organi. Questi ultimi, infatti, indicano che l'attivit di competeilZa esclusiva di certi soggetti e che, pertanto, la comunit un ordinamento giuridico (GASPARRI, Corso di diritto amministrativo, I, Bologna 1953, p. 151; GIANNINI M. S., Lezioni di diritto amministrativo, I, Milano 1950, p. 12). La presenza di organi, invece, assunta dalla dottrina per fondare la mera differentia specifica tra unioni c.d. semplici e unioni organizzate; cosi gli autori che so stengono la sufficienza della mera cooperazione (MORELLI, Nozioni di diritto internazionale, Padova 1951, p. 158, per cui l'unione organizzata, la cui personalit un mero procedimento tecnico, un rapporto non dissimile qualitativamente da quello contrattuale dell'unione semplice) e anche coloro che accolgono l'estremo dell'attivit unitaria (dice bene il BALDONI, La Societ delle Nazioni, Padova 1936, p. 59, che il Perassi, in ordi ne alle unioni, esige l'esistenza di un'azione unitaria prescindendo dai mezzi attraverso cui gli scopi sociali sono raggiunti") L'attivit unitaria, secondo noi, mera conseguenza di una causa costituita dall'esistenza di un corpo sociale, o istituzione, e di un fenomeno di organizzazione in esso presente. Sul problema degli organi internazionali si pu consultare FAVILLI, Sulla teoria degli organi in diritto internazionale, Trieste 1949. infatti, andrebbe rigorosamente limitato ...:_ a differenza di quanto ritiene una parte autorevole della dottrina -alle ipotesi in cui fosse rinvenibile, non una rete pi o meno vasta di meri rapporti giuridici internazionali tra Stati, ma un vero e proprio corpo sociale distinto dagli enti organizzati (8). L'esistenza poi di un ente o corpo sociale, di un'istituzione internazionale, dovrebbe ritenersi certa ogni qual volta fossero individuabili degli organi nell'ambito dell'unione (9); gli organi, infatti, denoterebbero una differenziazione di funzioni in seno all'ente, e, in definitiva, l'esistenza di un fenomeno autoritario nell'ordinamento in cui consiste il corpo sociale, fenomeno che caratteristico delle istituzioni (10). Ove il Tribunale avesse tenuto presenti questi punti non avrebbe dubitato della inclusione della N .ATO tra le istituzioni internazionali, data l'esistenza di un complesso di organi creati in dipendenza del trattato. In verit, i giudici hanno preso in esame l'aspetto dell'organizzazione, ma, in proposito, lasciando intravedere che per essi un corpo sociale internazionale potrebbe rinvenirsi solo nel caso dell'esistenza di organi sociali (11), si sono affrettati a concludere per la tesi dell'alleanza sulla base di due (8) GIULIANO, La comunit internazionale e il diritto, Padova 1950, p. 252 s. Contra ROMANO, Corso di diritto internazionale, Padova 1933, p. 80, che pure ha contribuito pi di ogni altro a porre la distinzione tra i concetti di istituzione e di rapporto giuridico; MONACO, Manuale di diritto internazionale pubblico e privato, Torino 1949, p. 109, con citazioni. Il MONACO tornato sull'argomento ne Gli istituti giuridic.i per la comunita internazionale, in Justitia, 1954, p. 293. s. (9) GASPARRI, op. loc. cit.; GIANNINI, op. cit. Per il diritto internazionale, gli autori richiamati in BALDONI, La Societa delle Nazioni cit., p. 59 nota 2. La presenza di un'organizzazione e, quindi, di un corpo sociale, pu indursi anche dall'esistenza di un mero organo comune: Cfr. le osservazioni del GIULIANO, op. cit., p. 295 nota 98 e p. 252 ss.; contra G. ARANGIO-RUIZ, Rapporti contrattuali tra Stati ed organizzazione internazionale, in Archivio Giuridico VIII (1950), p. 128 nota. (10) Il concetto di corpo sociale internazionale corrispondente ad un'unione va distinto dal concetto di corpo sociale in cui consiste l'ordinamento internazionale sulla base della involontariet o necessariet proprie soltanto al secondo (per una classificazione delle istituzioni cfr. CESARINISFORZA, Il diritto dei privati, in Rivista ital. per le scienze giuridiche 1929, p. 58 ss.; per l'ordinamento internazionale come comunit necessaria, ROMANO, Corso cit. p. 23 s.; cfr., tuttavia, le osservazioni critiche del GIULIANO, op. cit., p. 254 ss.) e non sulla specialit dei fini che sarebbero propri soltanto al primo (sui fini generali dell'O.N.U., PERASSI, L'ordinamento delle Nazioni Unite, Padova 1950, p. 12); ma va distinto anche dal rapporto associativo-contrattuale, con cui condivide gli stessi elementi (cooperazione, scopo comune, volontariet). Mentre infatti, il corpo sociale esprime un ordinamento obbiettivo retto da un'autorit, ordinamento che disciplina i rapporti di coordinazione tra i membri e di soggezione tra questi e il corpo sociale, il rapporto associativo, mero rapporto di coordinazione, disciplinato da un ordinamento superiore nel quale solo si potr cercare il fenomeno autoritario. Quest'ultimo, poi, pu andare dalla semplice rappresentazione psicologica di un'autorit, che si fanno gli organi; z;zati nel corpo sociale, alla esistenza di organi, nelche si specifica propriamente la differenziazione di funzioni di cui al testo. (Il) Usando cosi un termine adoperato, in materia, dal PERASSI, Lezioni cit., p. 54 ss., e facendo intendere di voler ritenere, come questo autore, che ogni corpo sociale non possa essere che una persona giuridica. -236 affermazioni, di cui una certamente non probante, e l'altra del tutto insufficiente (12); nello stesso tempo, continuando a farsi fuorviare da un equivoco di cui parleremo oltre, hanno fatto ricorso alla soggettivit. internazionale dei Comandi supremi, conclusione, questa, veramente di difficile accoglimento, anche soltanto sotto l'aspetto teorico (13). La norma utilizzabile a tal fine sarebbe per il Tribunale, quella contenuta nell'art. 10 del cc Protocollo n, secondo la quale: cc Ogni Quartier Generale Supremo ha personalit. giuridica. Esso ha la capacit. di stipulare contratti e di acquistare od alienare beni... ; questa valutazione sarebbe poi stata immessa nell'ordinamento italiano mediante la norma contenuta nell'art. 17 delle disposizioni sulla legge in generale. Col ragionamento riportato, per, ci sembra che il Tribunale sia incorso certamente in due errori consistenti: uno, nel ritenere la norma dell'art. 10 una norma attributiva della personalit. internazionale ai Comandi, e non attributiva di un mero obbligo degli Stati di riconoscere la personalit. agli stessi nei rispettivi ordinamenti interni; un altro, nel considerare operante in proposito una norma non idonea a richiamare disposizioni appartenenti all'ordinamento internazionale (14). La tesi, del resto, secondo cui la N.ATO una persona. giuridica internazionale, assume, nella formulazione datane dalla suprema Corte, le proporzioni di una semplice affermazione. L'esistenza di un'istituzione, di un'unione internazionale, indipendente dalla personalit. giuridica che le pu essere attribuita,(15). L'istituzione corrispondente all'unione potr dar luogo ad una persona giuridica internazionale in quanto sia identificabile almeno una norma che assuma a proprio destinatario l'ente sociale e non, distintamente, gli Stati organizzati. Il ritenere la N.ATO un corpo sociale internazionale munito di soggettivit. pu non essere sbagliato (16), ma la Corte non ha certo offerto argmenti a questa tesi, anzi ha mostrato di ammettere che un ente sociale, per il solo fatto di essere tale, sia anche persona giuridica. (12) Si affermato, nella sentenza, che anche un'alleanza pu esprimere dal suo seno uno o pi organi comuni, ma non si tenuto presente la singolarit e temporaneit degli organi comuni in questo caso (per una. critica della tesi che configurava la Societ delle Nazioni come una mera alleanza, BALDONI, La Societ delle Nazioni cit., p. 64 e nota 2 ivi; sui caratteri delle alleanze IDEM, Le unioni internazionali ecc. cit., p. 494 ss.). Si affermato poi nella stessa sentenza non essere possibile stabilire se gli organi della NATO costituiscano organi comuni od organi sociali, anche se poi i giudici sembrano propendere per la prima soluzione. (13) Si dovrebbe ammettere, infatti, che gli organi possano presentarsi muniti di soggettivit. (14) A parte il fatto che si sarebbe dovuto far riferimento, semmai, all'art. 16, 1 cap., disposizioni sulla legge in generale. Cfr. CANSACCHI. La N.A.T.O. e la giurisdizione italiana, in Giurispr. it., 1954, I, 2, 722 s. (15) Al concetto di corpo sociale si arriva indipendentemente da quello di soggetto di diritto. Vedi: ROMANO, L'ordinamento giuridico, Firenze 1945, p. 23 ss., spe.cialmente pp. 27 e 45. (16) Si sono pronunciati per la soggettivit della NATO gli autori richiamati in CANSACCHI, op. cit., col. 723 nota 4 e il Cansacchi stesso con vari argomenti. Nello stesso senso anche MARAZZI, L'immunit giurisdizionale della NATO, in Foro padano, 1955, I col. 12 s. 3. Una critica serrata alla sentenza del Tribunale di Firenze stata fatta dal Cansacchi il quale pure, peraltro, ha preferito seguire il cammino intrapreso dal Tribunale. .Allo scopo di ben inquadrare il pensiero dcll'autore, bisogna precisare che il fatto dell'esistenza di un'unione, la-cui struttura formata in parte dall'organizzazione, intesa nello specifico senso di complesso di organi, fa sorgere la necessit. di disciplina di una serie assai vasta di rapporti, il cui nucleo pi importante dato dalle relazioni tra gli individui che animano gli organi e l'ente o corpo sociale rappresentato dall'unione. un dato obbiettivo, storicamente constatabile per tntte le pi importanti unioni, quali, per esempio, la Societ delle Nazioni e l'O.N.U., la costituzione, correlativamente all'unione, di un ordinamento -distinto da quello internazionale e dagli ordinamenti statuali -, le cui norme soddisfano l'esigenza di rendere possi" bile il funzionamento dell'unione stessa (17). Orbene, il Cansacchi, a differenza del Tribunale di Firenze, ha fatto riferimento, per stabilire la personalit. dei Comandi, alla norma dell'art. 10 del cc Protocollo >J assumendola come norma dell'ordinamento interno dell'unione. Il capoverso dell'articolo 16 delle nostre disposizioni sulla legge in generale consentirebbe l'attribuzione della personalit. interna ai Comandi mediante rinvio alla norma che -corrispondentemente al disposto dell'articolo 10 della convenzione -si formata nell'ordinamento interno della N .ATO, e che attribuisce in detto ordinamento la personalit. ai Comandi stessi. La costruzione del Cansacchi suscita vari dubbi, soprattutto relativainente all'applicazione del capoverso dell'art.16. Ci si potrebbe chiedere se la norma in esso contenuta riguardi anche le persone giuridiche straniere di diritto pubblico (18). Risolto positivamente questo punto, si potrebbe, quindi, esaminare la validit. della disposizione relativamente a persone giuridiche appartenenti all'ordinamento interno di un'unione: la condizione di reciprocit, apposta dal nostro legislatore al funzionamento della norma, esige, per l'operativit. di quest'ultima, l'indagine sulla condizione fatta nell'ordinamento richiamato alle persone giuridiche italiane e, naturalmente, la dimostrazione che in detto ordinamento possano presentarsi munite di soggettivit anche persone giuridiche straniere (19). Indagini, (17) I rapporti c)le si stabiliscono tra questo ordinamento e gli aspetti internazionalistici dell'unione sarebbero degni .di attenzione. Ci si limita qui a precisare che l'ordinamento interno dell'unione pu ritenersi, non solo svincolato da qualsiasi rapporto di derivazione dall'ordinamento internazionale (su ci, ultimamente, 0DDINI, Elementi internazionalistici ed elementi interindividuali nell'organizzazione internazionale, in Riv. di dir. internaz., 1953, p. 410 ss.), ma anche del tutto indipendente dall'esistenza della soggettivit internazionale dell'unione (su questo, MORELLI, L'Istituto internazionale di agricoltura e la giurisdizione italiana in Foro italiano, 1931, I, cnl. 1426 s.). (18) Cfr. ANZILOTTI, L'esenzione dcyli Stati stranieri dalla giurisdizione, in Riv. di dir. internaz., 191-0, P 492, sull'applicazione dell'art. 3 del codice civile del 1865. (19) Il CANSACCHI, op. cit, col. 726 ss., fa anche l'altra ipotesi che la NATO costituisca per l'ordinamento italiano un'associazione riconosciuta. L'opinione del Cansacchi esaminata nel testo stata accolta dalla Corte d'Appello di Firenze con la sentenza 4 agosto 1!!55. -237 queste, tutte di indubbio interesse, ma che, nel nostro caso, possono omettersi per le considerazioni che subito si espongono. 4. giunto infatti il momento di chiedersi se, nella specie, esista veramente un rapporto di reciproca implicazione tra personalit internazionale dell'unione, o di un ente diverso dagli Stati in unione, ed esenzione dalla giurisdizione rispetto alle liti in cui siano coinvolti interessi dell'unione stessa, di tal che si ponga, come preliminare alla decisione sull'immunit, la ricerca della soggettivit internazionale di un ente distinto dagli Stati associati. Per reciproca implicazione tra i due fenomeni si intende far riferiinento ad un vero e proprio condiziona.mento tra di essi: non sarebbe possibile riconoscere una data controversia, interessante un'unione, sottratta alla giurisdizione, se non esistesse la personalit internazionale di un ente diverso dagli Stati associati. .Al problema cos presentato la Corte ha Iisposto in maniera affermativa, quando ha condotto il suo ragionamento nel modo che segue: Indubbia e( mente la NATO ... un ente internazionale destinato prevalentemente alla reciproca difesa dei consociati e quindi una persona giuridica internazionale perfettamente autonoma rispetto a tutti e a ciascuno degli Stati partecipanti. Come tale essa sottratta alla ingerenza della sovranit dei singoli Stati... . Lo stesso atteggiamento logico ha assunto il Tribunale di Firenze, quando, prima di pronunciarsi sulla immunit giurisdizionale, ha sentito il bisogno di individuare un ente-soggetto internazionale nei Comandi supremi. Analogamente si orientato il Cansacchi, che, pur confutando il Tribunale per la soluzione adottata, ha seguito quest'ultimo nell'impostazione del problema. Pu osservarsi che un condizionamento come quello pi sopra esposto ne implica un altro. Il riconoscimento della esenzione dalla giurisdizione, infatti, presuppone logicamente un soggetto, che da essa sia esente, considerato come persona, nell'ordinamento interno nel quale la funzione giurisdizionale viene svolta. Stabilire allora che l'esenzione possa riconoscersi solo quando il soggetto di diritto interno della cui esenzione si tratta sia anche soggetto di diritto internazion.ale -questo, infatti, deve ammettere la giurisprudenza perch l'implicazione presupposta risulti logica -, significa, in realt, porre anche un condizionamento tra soggettivit interna e soggettivit internazionale dell'ente che si considera. Nel caso che ci occupa, l'originario condizionamento stabilito dai giudici perci .scomponibile in due momenti: personalit internazionale -personalit interna dell'unione; personalit interna dell'unione -immunit giurisdizionale della stessa. Orbene, se ci vero, l'esplicata opinione dei giudici si dimostra erronea gi da un punto di vista generale ed astratto . un'osservazione indiscutibile quella per cui personalit interna e personalit internazionale non possano intendersi come aspetti dello stesso fenomeno, da potersi confondere sul piano giuridico; le due personalit sono attribuite da due diversi ordinamenti: gli efl!etti corrispondenti ad esse rim~ ngono distinti, cos come le valutazioni alle quali detti effetti vengono annessi (20). Tra personalit interna e internazionale non pu, dunque, esservi immedesimazione, ostandovi il principio della relativit dei valori giuridici; ma allora, si aggiunge, dovr ammettersi anche che la personalit interna di un'unione e, quindi, la esenzione giurisdizionale di quest'ultima, potr sussistere, in principio, senza la personalit internazionale della stessa, e, inversamente, che la personalit internazionale dell'unione potr aversi senza la corrispondente personalit interna: in quest'ultimo caso l'esenzione giurisdizionale, se e quando se ne possano riconoscere esistenti i presupposti, dovr spettare agli stessi Stati associati in quanto soggetti dell'ordinamento statuale considerato. L'opinione sostenuta rimane confermata dal diritto internazionale positivo, non solo perch le valutazioni in esso contenute, relative alla personalit interna degli enti internazionali, pongono soltanto obblighi degli Stati, obblighi ai quali quest'ultimi possono -sia pure commettendo un illecito -non adeguare gli ordinamenti interni di cui sono portatori, ma anche perch le dette norme internazionali -proprio per l'indipendenza dei fenomeni ritenuti condizionati tra loro -appaiono variamente limitate quanto alla sfera soggettiva della loro validit. Si riconosce concordemente l'esistenza di un obbligo internazionale dello Stato di concedere uno standard di trattamento all'individuo straniero, indipendentemente dal modo d'essere dei rapporti internazionali tra lo Stato obbligato e quello della cui sudditanza si tratta (per esempio, quest'ultimo potr anche non essere riconosciuto dal primo), e nel detto minimo si comprende l'obbligo dello Stato di riconoscere, nel proprio ordinamento, la soggettivit dello straniero (21). Quanto alle persone giuridiche, invece, la dottrina d'accordo nel ritenere che ad una sola categoria di esse debba attribuirsi sicuramente negli ordinamenti giuridici statuali la soggettivit: queste persone sono gli Stati stranieri; la norma internazionale generale che pone l'obbligo si considera, per, condizionata, nel suo funzionamento, al riconoscimento degli Stati in parola, effettuato dallo Stato che deve concedere loro la personalit (22). (20) ANZILOTTI, L'esenzione, ecc, cit., p. 484 ss.; MORELLI, L'Istituto ecc. cit., col. 1427. (21) PERASSI, Lezioni di diritto internazionale, II (Introduzione al diritto internazionale privato), Padova 1950, p. 70; NIBOYET, Trait de droit international priv franais, t. II, Paris 1947, pp. 9 ss., 426; SERENI, La cittadinanza degli enti morali nel diritto internazionale in Riv. di dir. internaz., 1934, p. 452 s. ' (22) Per il riconoscimento della personalit interna agli Stati, SERENI, op. cit, pp. 444, 456; NIBOYET, op. cit., p. 429 ss.; RuHLAND, Le problme des personnes morales en droit international priv, in Recueil, 1933, III, p. 449; RIGAUD, Personnes morales, in Rpertoire de droit international, Paris, 1931,vol. X, p. 230 (con citazioni di giurisprudenza francese e belga). Per le persone giuridiche private, a parte te vecchie dottrine che argomentavano dalla soluzione data al problema teorico della natura della persona giuridica (finzione o ente reale?) e per cui si veda, NrnOYET, op. cit., p. 427 ss., si riconosce la pi ampia libert dello Stato di attribuire loro. la personalit (SERENI, op. cit. p. 456; NIBOYET, op. cit., p. 429). Per le persone giuridiche pubbliche, alcuni autori ritengono che lo Stato sia libero 238 Una volta ritenuto che l'unione dia luogo ad un fenomeno di soggettivit del tutto assimilabile a quello degli Stati, questa norma funzioner -con la limitazione vista -anche per le unioni, che acquisteranno, pertanto, soggettivit giuridica interna mediante il procedimento ritenuto operante per gli Stati (23). Una volta ritenuto, invece, che l'unione sia munita di una personalit di natura diversa da quella degli Stati, si potr far ricorso ad una norma specificamnte sorta per le unioni, in materia, come per quelle private. Cos SERENI, op. cit., p. 466; contra NIBOYET, op. cit., p. 432; RIGAUD, op. cit., p. 231. Relativamente al riconoscimento della personalit interna agli Stati, l'ANZILOTTI, op. cit., p. 487 ss., pose nettamente la distinzione tra riconoscimento come atto internazionale costitutivo (secondo l'opinione allora seguita) della personalit internazionale e riconoscimento interno costitutivo della personalit nell'ordinamento statuale. Il NrnoYET, invece, dice: cc .la personnalit de tout Etat tranger s'impose en France, par cela Seul que celui-ci a t reconnu conformment aux rgles du droit des gens (op. cit., p. 431), non lasciando capire se effettua la distinzione fatta dall'Anzilotti; come il Niboyet, RmAuo; op. cit. p. 230; RUHLAND, op. cit., p. 449. da notare che si distingue, come fa il NIBOYET, op. cit., p. 438 ss., tra personalit che si vuole concessa automaticamente, salvo il limite dell'ordine pubblico, e capacit di porre in essere atti di commercio giuridico. Il Niboyet, insistendo sulla distinzione dei due punti, ammette cos che una persona giuridica straniera possa essere, in ogni caso, parte in un giudizio all'estero; cos pure MAKAROV, Conception du droit international priv d'aprs la doctrine et la pratique russes (U.R.S.S.), in Recueil, 1931, I, p. 526 ss. Tuttavia, deve notarsi che fu proprio la giurisprudenza francese ad argomentare dalla mancanza di riconoscimento, la inesistenza dello Stato sovietico nel diritto francese e la vigenza in esso, come ordinamento richiamato, del diritto czarista: cfr. ARMINJON, L'objet et la mthode du droit international priv, in RECUEIL, 1928, I, p. 466, con citazioni di giurisprudenza svizzera e francese anche contraria). La giurisprudenza americana neg alla Russia la personalit interna e la capacit di stare in giudizio fino al riconoscimento dei Sovieti avvenuto nel 1933, e nonostante che, per il correlativo problema dell'immunit giurisdizionale, la dottrina fosse giunta all'affermazione, in via generale, dell'indipendenza di quest'ultima dal riconoscimento dello Stato estero; eccezioni in senso diverso si ebbero per i casi Sokoloff v. National City Bank e Republic of China v. Merchants Fire Ass.: vedi FosTER, La thorie anglaise du droit international priv, in Recueil, 1938, Il, p. 399 ss. Sul problema generale della situazione dello Stato straniero non riconosciuto negli ordinamenti interni degli altri Stati, PROVINCIALI, L'immunit giurisdizionale degli Stati stranieri, Padova 1931, p. 71 ss. Il CAVAGLIERI (La situazione dello Stato straniero non riconosciuto, in Riv. di dir. internaz., 1932, p. 331) sostenne, dopo ampia disamina, la libert di ciascuno Stato di riconoscere la personalit interna allo Stato non riconosciuto. Si veda anche, sul caso Republic of Spain v. Arantzazu Mendi, la decisione dalla House of Lords, annotata dal DE NovA, L'esenzione di un'organizzazione insurrezionale dalla giurisdizione di uno Stato che l'ha riconosciuta come governo de facto , in Giurispr. campar. di dir. internaz. priv., X, (1944), p. 22 ss. (23) Si discusso se questa norma possa estendersi alle unioni internazionali. Ritiene applicabili regole particolari il VENTURINI, Il riconoscimento nel diritto internazionale, Milano 1946, p. 77 nota 86; applica, invece, la norma suddetta, facendo ricorso alla finzione, il RUHLAND, op. cit., p. 459 ss., per la personalit interna della Societ della Nazioni; sempre per quest'ultima, il RIGAUD, op. cit., p. 236, applica la norma in via analogica; contra, implicitamente, NIBOYET, op. cit., p. 437. il cui contenuto -limitato in corrispondenza dell'efficacia soggettiva dell'accordo - espresso dal Fedozzi nel seguente brano: Mi pare si possa ritenere per sicuro un principio di questo contenuto: quando degli Stati creano Jln ente e gli conferiscono la personalit internazionale, s'intende -anche se espressamente non lo dicano -che essi gli riconoscono anche la personalit civile ciascuno nel proprio ordinamento (24). La verit che i problemi dell'immunit, nelle controversie in cui siano coinvolti interessi di una unione di Stati, possono andar risolti, indipendentemente da quelli della personalit interna e internazionale dell'unione, sulla base di una spiegazione che prescinde dal riferimento ad altri ordinamenti allo scopo di individuare in essi una persona distinta dagli Stati associati. Per l'unione sprovvista di personalit, infatti, sia che la si consideri, accogliendo sul piano teorico questa possibilit, un corpo sociale senza personalit, sia che la si consideri, invece, un mero rapporto contrattuale, per cui il concetto di personalit abbia, semmai, valore di un procedimento tecnico, esiste sempre la possibilit di configurare i suoi organi come apparati comuni o collettivi. L'agire dell'organo comune, potr dirsi col Fedozzi, cc sar considerato come agire di ciascuno Stato partecipante nell'esplicazione della personalit civile ... (25). Il meccanismo dell'organo comune -come chiaro infatti -non impedir la possibilit di funzionamento della norma che obbliga all'attribuzione della personalit interna agli Stati riconosciuti. Tenuti presenti questi principi, risulta evidente come i giudici avrebbero potuto affrontare direttamente la questione della esenzione dalla loro giurisdizione rispetto alla lite ad essi sottoposta, tralasciando i problemi della personalit internazionale della NATO o dei Comandi. (24) Il diritto internazionale privato. Teorie generali e diritto civile, in Trattato di diritto internazionale, diretto da Fedozzi e Romano, Padova 1939, p. 53; NrBOYET, op. cit., p. 437. Quest'ultimo autore, limitatamente al diritto francese, ritiene che, non essendovi norma contraria, deve riconoscersi la personalit a tutte le organizzazioni internazionali per il principio generale che la capacit la regola e l'incapacit l'eccezione. Tuttavia, anche qui fa applicazione dei principi espressi in tema di riconoscimento della personalit agli Stati, e di cui alla nota precedente. Rimane aperto, natura.mente, il problema se possa aversi una personalit dell'unione con effetti limitati agli Stati partecipanti all'accordo (sull'ampliamento dell'attitudine di produzione della norma pacta sunt servanda, quanto alla sfera soggettiva di validit delle norme prodotte, BARILE, La dottrina italiana di diritto internazionale pubblico, in Comunicazioni e studi dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Universit di Milano, 1952; si vedano anche le osservazioni del BALLADORE-PALLIERI, Diritto internazionale pubblico, cit., p. 152 ss.; QUADRI, Diritto internazionale pubblico, Palermo, 1949, p. 345). Si noti, peraltro, che relativamente all'ordinamento italiano, potrebbero considerarsi immesse sia l'una che l'altra delle norme internazionali precisate Pel testo, allo scopo di riconoscere la. NATO come una persona giuridica italiana; la prima, col procedimento di cui all'art. 10 della costituzione, o la seconda, con l'ordine di esecuzione del trattato. , (25) Il diritto internazionale privato ecc., cit., p. 53 s. E questa l'opinione di coloro che ritengono la personalit dell'unione un procedimento tecnico. -239 5. In precedenza si parlato di esenzione dalla giurisdizione, evitando di porre il problema del. l'esatto valore da attribuire a questo termine. La questione della esenzione degli Stati esteri dalla gl.urisdizione ha subito una notevole evoluzione nel tempo. L'Anzilotti dimostr l'ammissibilit, in linea di principio, della soggezione di uno Stato alla giurisdizione di un altro; pervenne quindi alla dimostrazione di una norma internazionale consuetudinaria imponente l'esenzione per le attivit, di qualunque genere esse fossero, compiute da uno Stato all'estero; detta norma fu esattamente individuata come valutazione riguardante un modo d'essere che gli Stati erano obbligati ad imprimere all'ordinamento processuale di cui si presentavano come gestori (26). L'attuale fase, alla quale si giunti attraverso notevoli apporti della giurisprudenza e della dottrina (27), rimane caratterizzata, secondo noi, nei termini precisati dal Morelli (28). Si deve distinguere la soluzione del problema della esenzione dalla giurisdizione -intesa nel senso proprio di un dato trattamento processuale da fare allo Stato straniero -da quella del diverso problema della esenzione dello Stato estero dalle norme materiali dell'ordinamento. Il riacquisto, per il primo punto, col cadere in desuetudine della norma internazionale individuata dall'.Anzilotti, della pi ampia libert degli Stati, soltanto temperata da obblighi, imposti per certe materie, dal diritto in (26) ANZILOTTI, L'esenzione ecc., cit., . 518, s. (27) Per la dottrina italiana, si veda, Bosco, Lo stato attuale della questione dell'esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione interna, in Riv. di dir. internaz., 1929, p. 35 ss.; PROVINCIALI, L'immunit giurisdizionale ecc. cit.; QUADRI, La giurisdizione sugli Stati esteri, Milano 1939. Per la dottrina straniera, LAUTERPACHT, The Problem of jurisdictional Immunities of Foreign States, in British Year Book, 1951, p. 220 ss.; LEMONON, L'immunit de furidiction et d'excution force des tats trangers, in Annuaire. de l'Institut de droit international, 1952, t. I, p. 5 ss.; LALIVE, L'immunit de furidiction de.s tats et des organisations inte.rnationale.s, in Recueil, 1953, III, p. 209 ss. Tra le note a sentenza pi recenti; BARTOLOMEI, Sull'immunit giuridisdizionale. degli Stati esteri, in Foro Italiano, 1949, I, col. 461 ss.; SPERDUTI, Sulla esenzione degli Stati esteri dalla giurisdizione, in Giurisprudenza completa della Corte di cassazione. Sezioni civili, 1948, III, p. 591 ss.; IDEM, L'esenzione degli Stati esteri 'dalla giurisdizione e il principio della buona fede, in Foro italiano, 1952, I, col. 796 ss.; FRAGOLA, Sul rapportod'impiego dei dipendenti da enti internazionali che operano nel territorio dello Stato, in Foro italiano, 1954, I, col. 1028. Numerose altre note possono rinvenirsi nei volumi della Giurisprudenza comparata di diritto internazionale privato. Per altri riferimenti, Morelli, Diritto processuale civile internazionale, 211 ed. (Trattato di diritto internazionale diretto da Balladore-Pallieri, Morelli e Quadri, sez. II, vol. IV), Padova 1954 p. 189 ss. Per la pratica straniera pi recente, Corte di cassazione francese, decisioni del 3 novembre 1952 e 5 febbraio 1953, in J ournal du droit international, 1953, p. 654; 1954, p. 782; Corte suprema argentina, decisione del 29 settembre 1952, ibidem, 1954, p. 228, ABEL, Immunity of Foreign States Engaged in Commercial Operations, in American Journal of int. Law, 1951, p. 354 ss.; CASTEL, Immunity of a Foreign State /rom Execution: Frenc Practice, ibidem, 1952, p. 520 ss. DoMKE Immunity of foreign States /rom German furisdiction, ibidem, 1954, p. 302. (28) Diritto processuale civile internaz., loc. ult. cit. ternazionale generale o volontariamente assunti, lascia sempre aperto il secondo problema; in particolare, stabilito che la sottrazione alla cognizione del giudice italiano dei rapporti di cui era parte lo Stato straniero riguardava i rapporti sia dJ. diritto pubblico che di diritto privato posti in essere da quest'ultimo nel nostro ordinamento, l'esenzione dell'attivit dello Stato straniero dal nostro diritto materiale riguarda ora le attivit poste in essere dallo Stato stesso come soggetto di potest pubbliche nel proprio .ordinamento o come soggetto di diritto internazionale. Il Morelli, considerando il problema soltanto nell'aspetto di diritto interno, aveva, in un primo tempo, parlato di irrilevanza n di detti rapporti, poich >, come la cc Convenzione , per, gi si detto, non sono stati recepiti nell'ordinamento interno. (35) Rimangono cos coinvolti i problemi pi dibattuti del diritto internazionale, compresi tutti in quello pi ampio che -con termine assai :usato di recente viene detto problema delle basi sociali dell'ordinamento internazionale. Per esso, GIULIANO, La Oomuni't internazionale ecc., cit. G. AR.A.NGIO-RUIZ, Gli enti soggetti dell'ordinamento internazionale, Milano 1951; IDEM, Rapporti contrattuali, ecc. cit.; IDEM, Sulla dinamica della base sociale nel diritto internazionale, estratto dagli Annali della Facolt gi:uridica dell'Universit di Camerino, 1953; BARILE, La dottrina italiana ecc. cit., p. 413 ss.; SPERDUTI, Osservazioni sulle basi sociali dell'ordinamento internazionale, in Riv. di dir. internaz., 1955, p. 3 ss. nit internazionale, invece, sono costituiti da enti corrispondenti a quelli c;he, nell'ambito degli ordinamenti interni e visti dall'interno di questi, reggono, come autorit o enti di governo, l'istituzione. Nell'ordinamento internazionale; peraltro, non solo i soggetti originari di esso, nel loro sostrato materiale, non si identificano con gli elementi di quella che la persona dello Stato nell'ordinamento interno, ma la stessa istituzione retta dall'ente di governo si presenta diversamente che nell'ordinamento interno, spogliata, cio, della qualifica della giuridicit e assunta come una complessa entit di mero fatto. In questa entit possono considerarsi compresi non solo gli uomini, ma anche le cose e le energie che servono alla vita di questi, le relazioni materiali come quelle puramente ideali tra di essi; pu dirsi, in una parola, che essa si identifica con l'organizzazione della vita sociale la quale, vista dal suo interno, essa stessa l'ordinamento statuale. Pu aggiungersi che l'unit di questa organizzazione costituisce qualcosa di pi che un mero fatto: essa un valore, un bene; rappresenta anzi il valore, il bene-interesse fondamentale della vita internazionale, in dipendenza del quale si instaura una rete di beni-interessi minori, tutti ad esso riconducibili. Considerato poi che, anche dal punto di vista interno, l'organizzazione, come ordinamento giuridico, essa stessa un bene, una forma di vita avente un proprio valore, rimane chiara la corrispondenza tra l'interesse -di cui portatrice all'interno la stessa organizzazione -alla propria esistenza e alla realizzazione dei fini per cui sorta, e l'interesse -di cui esponente all'esterno l'autorit -all'esistenza dell'organizzazione e alla realizzazione dei fini di quest'ultima: gli enti di governo appaiono soggetti dell'ordinamento internazionale non tanto perch sovrani quanto perch esponenti di questo interesse. Il fattore necessario, anche se non sufficiente, per l'acquisto della soggettivit che l'ente regga un ordinamento giuridico nel senso sostanziale e di fatto che tale concetto pu assumere nell'ordinamento internazionale, e cio,"regga una organizzazione sociale {36). Il diritto internazionale tutela il bene precisato, e l'interesse relativo, attribuendo alle autorit un diritto assoluto alla sua protezione. Coi termini diritto di sovranit, diritto all'indipendenza, al l'eguaglianza e simili, si esprime, in vario modo, l'esigenza fondamentale di questa tutela, in fun zione degli interessi che a ciascun ente di governo sono collegati. Si pu spiegare cosi come la dottrina abbia potuto staccare il concetto di persona inter nazionale da quello di ente sovrano. Nell'attuale fase di sviluppo dell'ordinamento internazionale solo una visione formalistica di quest'ultimo potrebbe far consistere nella sovranit la nota individuatrice dei soggetti dell'ordinamento. Sottolineando giu stamente il fatto della gestione degli interessi col lettivi da parte dei soggetti internazionali, lo Sper duti ha di. recente osservato come sia possibile rite (36) Queste idee sono riprese da chi scrive nel saggio Teorie circa la protezione internazionale dell'attivit dello Stato sugli individui, in Riv. di dir. internaz., 1956 fase. I. -241 nere che partecipino alla vita internazionale anche enti non statali n di governo dei popoli, ma i cui fini e le cui concrete possibilit d'azione interessino in relazione all'obbiettivo di attuare in ogni utile maniera la disciplina della convivenza dei popoli della terra (37). Le unioni, in quest'ordine di idee, si presentano come esponenti di interessi collettivi, con la sola differenza che esse presuppongono una societ di enti originari gi costituita (38); anche in relazione ad esse e per la tutela degli interessi che esse gestiscono dovr ammettersi, pertanto, l'esistenza di un dovere di astensione di cui sia destinatario ciascun membro della comunit internazionale. Infatti, l'unione costituente una persona nell'ordinamento internazionale generale certo titolare di un diritto assoluto alla protezione dell'organizzazione in cui essa consiste, non distinguibile, quanto alla natura, dal diritto che spetta ai membri originari della comunit in quanto portatori del rispettivo ordinamento statuale. In dipendenza .del vincolo unionistico si costituisce un fascio d'interessi, tutti quanti esprimibili nel costante interesse della comunit particolare alla propria esistenza e alla realizzazione dei suoi fini; anche in. questo caso la comunit ha un proprio autonomo valore, essa , in se stessa, un bene (39). Nel caso poi che l'unione si consideri un mero vincolo contrattuale, e la sua personalit un procedimento tecnico, la conclusione analoga. N ell'ipotesi non si pu annullare il dato obbiettivo dell'esistenza di un ordinamento interno dell'unione il quale rappresenta in s un bene e un valore. In relazione ad esso, gli enti di governo, soggetti internazionali, in quanto parti del patto di unione, e, nello stesso tempo, partecipi al corpo sociale nel quale l'ordinamento interno dell'unione consiste, si presentano come esponenti, ciascuno, di una parte di interesse alla tutela del bene. Se sul piano internazionale ogni socio sar esponente di quel tanto di interesse che porta alla cooperazione, interesse qualitativamente uguale a quello degli altri soci, il diritto assoluto alla protezione del bene si deve ritenere che tuteli questo interesse, da porsi accanto a quello che ciascuno Stato ha come portatore del corrispondente ordinamento statuale. L'assolutezza di tale diritto non discutibile sol che si pensi che esso correlativo alla posizione del titolare (37) Osservazioni ecc. cit., p. 7. (38) SPERDUTI, Osservazioni ecc. cit., p. 11 ss. (39) La differenza rispetto al diritto assoluto di cui sono portatori gli Stati quali esponenti della organizzazione sociale interna potr porsi in termini di composizione del bene protetto. Il bene protetto in favore dell'unione una ntit di fatto e complessa, anche nel senso che, oltre a comprendere l'organizzazione in cui consiste l'ordinamento interno dell'unione, include la stessa organizzazione in cui consiste l'ordinamento internazionale speciale dell'unione quale istituzione. Il bene, pertanto, essendo costituito da valori di fatto, e valori giuridici per lo stesso ordinamento internazionale, si presenter interamente come entit di mero fatto soltanto rispetto alla norma internazionale che attribuisce il diritto assoluto all'unione. Una distinzione analoga quanto alla fattispecie soggettiva delle norme relativamente alle unioni, BARILE, La dottrina ecc. cit., p. 440. come membro originario della comunit internazionale (40). La visione sostanziale esposta consente di individuare un minimo comune denominatore, proprio della figura degli Stati e degli .altri ent,i-s.oggetti, costituito dagli interessi collettivi e dal bene corrispondente di cui tutti i membri della comunit sono, rispettivamente, esponenti e portatori. L'esistenza di un diritto assoluto alla protezione della situazione di interesse in cui si trovano i soggetti dell'ordinamento, conduce a riconoscere l'immunit a tutti i soggetti, anche a quelli che non hanno l'attributo della sovranit. Il Monaco ha recentemente affermato: ... all'antica concezione per cui l'esercizio della giurisdizione statale doveva escludersi nei confronti di ogni altra persona sovrana, se ne sostituita un'altra pi aderente ai motivi determinanti l'esenzione. Invero, ha aggiunto l'autore: cc pi logico e coerente sembra affermare che lo Stato o l'ente ha determinati privilegi ed esenzioni in ragione delle proprie funzioni e degli scopi che deve raggiungere (41). La spiegazione funzionale dell'immunit imposta dal concetto di persona internazionale secondo una concezione sostanziale dell'ordinamento internazionale stesso. .Prolungando nella naturale direzione quest'ultima, dovr ritenersi, pertanto, che l'immunit, intesa come irrilevanza per gli ordinamenti statuali degli atti compiuti iure publioo nell'ordinamento interno dell'unione, da riconoscersi a qualsiasi tipo di unione, quale che sia il risultato cui si giunge in ordine alla soggettivit internazionale della stessa. Ed appena il caso di dire che rimane cosi confermato, sotto il profilo sostanziale, quanto si detto sui rapporti tra personalit internazionale dell'unione e riconoscimento dell'immunit. La suprema Corte non sembra, per, essersi ispirata ad una visione sostanziale dell'ordinamento internazionale e della sua base sociale, poich fa scaturire il riconoscimento dell'eventuale immunit nella specie, dal fatto che la N.ATO sia un ente sovrano. La Corte stabilisce cosi una contrapposizione tra sovranit dello Stato italiano e sovranit della N.ATO ai fini della giustificazione dell'immunit, che, impostando il problema su basi formalistiche, ne esclude la stessa soluzione; indubbio, infatti, che non potr mai parlarsi di sovranit della N.ATO come della sovranit di uno Stato (42). (40) Rimane risolta con la soluzione delle due ipotesi estreme anche quella mediana dell'unione cui venga riconosciuta personalit internazionale limitatamente agli Stati partecipanti al patto. Per le varie ipotesi che possono farsi rispetto ad un'organizzazione internazionale, ScERNI, Se i tribunali italiani abbiano giurisdizione nelle controversie relative ai rapporti d'impiego presso l'Istituto internazionale di agricoltura, in Riv. di diritto internaz., 1930, p. 421, ss. (41) L'immunit giurisdizionale ecc. cit., p. 474. Su considerazioni di ordine sostanziale la Corte di cassazione, Sez, unite, 14 luglio 1953, In Giurl}lJ'l'.Udenza italiana, 1954, I, 1, col. 462 ss. (con nota di CANSAC:_ CHI, L'immunit giurisdizionale dell'Ordine di Malta) ha affermato il diritto dell'Ordine di Malta all'immunit. (42) Si veda la critica di ScERNI, op. cit., p. 416 ss., alla stessa impostazione del problema da parte di altre sentenze. -242 Sulla questione, invece, sottoposta al suo esame, la Corte ha deciso in maniera sostanzialmente corretta. Il supremo Collegio, infatti, pervenuto alla determinazione che l'atto stipulato tra l'H.AFSE e l'attore Branno, col quale quest'ultimo si impegnava a gestire un ristorante nell'ambito del Quartier Generale, doveva considerarsi un comune contratto di natura privata patrimoniale, e non una concessione amministrativa -come pure aveva sostenuto la difesa dell'amministrazione, richiamandosi al tenore dell'atto e al contenuto di alcune clausole dello stesso (43) -, ha concluso per la rilevanza della convenzione nel nostro ordinamento giuridico e per l'esistenza della giurisdizione italiana sulla lite. A proposito di quanto poi la Corte dice sulla rilevabilit d'ufficio dell'eventuale difetto di giurisdizione, deve osservarsi che questa una affermazione che si inquadra esattamente nei risultati cui si pervenuti in ordine alla natura dell'immunit giurisdizionale. Tuttavia non sembrano inutili alcune osservazioni su questi ultimi punti. 7. Deve dirsi che la Corte non ha distinto tra il significato proprio e quello improprio che il termine cc esenzione dalla giurisdizione n pu assumere. Da un esame della decisione si ricava che la Cassazione ha considerato il problema dell'immunit giurisdizionale come appartenente esclusivamente al diritto processuale, accogliendo cos una spiegazione dell'immunit stessa che, dato l'attuale modo d'essere del diritto pisitivo, non pu condividersi. La Cassazione, iniziando la motivazione della sentenza, pone il principio che, data la rilevabilit d'ufficio dell'eventuale difetto di giurisdizione, possa prescindersi dal comportamento processuale dell'ente straniero convenuto. Continuando, quindi, nella motivazione, la Corte dichiara che per i rapporti privati di cui sia parte l'ente straniero nell'ordinamento italiano a differenza di quanto deve diJ:si per le attivit di diritto pubblico dall'ente medesimo svolte nel proprio ordinamento, la nostra giurisdizione possa liberamente esercitarsi. Sostiene il supremo Collegio che, per i rapporti di diritto privato: cc si ha rinuncia dell'ente internazionale all'immunit giurisdizionale, giacch esso nello stesso momento in cui, contrattando coi privati cittadini, accetta di sottostare alle norme del diritto privato italiano che regolano i negozi in tal modo conclusi, accetta anche di sottostare alla giurisdizione italiana n. A chiusura, infine, della motivazione, la Corte afferma -facendo scaturiJ: e l'osservazione come conseguenza di quanto detto precedentemente -che, nella specie, sussistono le condizioni previste dall'art. 4 n. 1 del codice di procedura civile, e che, del resto, il Quatier generale convenuto, dichiarando di non volersi sottrarre alla giurisdizione italiana se il difetto di giurisdizione non fosse rilevabile d'ufficio, si difeso nel merito della controversia. Orbene, relativamente alla prima affermazione della Corte, deve osservarsi che essa nulla ci dice (43) Memoria, p. 32 ss. circa l'accoglimento o meno da parte del Collegio della distinzione tra immunit giurisdizionale in senso proprio e in senso improprio: quale che sia infatti la concezione che si abbia della esenzione dalla giurisdizione, il difetto di :potest giurisdizionale sempre questione rilevabile d'ufficio, configurandosi, nei due casi, l'eccezione del convenuto in tal senso come una eccezione impropriamente detta. In particolare, rispetto alla immunit della legge, la pronuncia sul difetto di giurisdizione svincolata dal comportamento processuale del convenuto perch l'eventuale difetto di giurisdizione si collega all'inesistenza, nell'ordinamento in cui la giurisdizione si esercita, di norme materiali che disciplinano il rapporto in contestazione. .Accertata, per esempio, la radicale inesistenza di norme materiali sulla fattispecie, la Corte poteva prescindere dalle conclusioni delle parti in ordine alla giurisdizione. Ma la seconda affermazione chiarisce le opinioni della Corte in tema di immunit nel senso che quest'ultima considerata dal supremo Collegio come istituto esclusivamente di diritto processuale. Infatti, ove nella sentenza si fosse accolta l'opinione per cui la immunit in ordine agli atti di diritto pubblico scaturisce dalla inesistenza di norme materiali italiane, la sottoposizione dei rapporti di diritto privato alla giurisdizione si sarebbe dovuta semplicemente collegare al fatto della disciplina di questi rapporti da parte della nostra legge e, naturalmente, all'esistenza di uno dei normali criteri di competenza giurisdizionale italiana. Nella specie, una volta ritenuto che l'ente non potesse presentarsi immune dalla legge, il rapporto andava trattato come qualsiasi altro di cui fosse parte uno straniero, e il criterio di competenza giurisdizionale doveva individuarsi propriamente in quello dell'art. 4 n. 2 del codice di procedura civile, dato che il contratto tra l'H.AFSE e il Branno non solo era stato stipulato in Napoli, ma le obbligazioni da esso scaturenti dovevano eseguirsi nello stesso luogo. Col ricorso, invece, al concetto di rinuncia -ricavata dal fatto stesso che l'ente straniero aveva contrattato come privato nel nostro ordinamento -rinuncia considerata come tacita accettazione della giurisdizione italiana, la Corte fa chiaramente intendere di ritenere regolata l'immunit dal diritto processuale. In particolare, fa capire di ritenere che esista una norma negativa di competenza giurisdizionale prevedente come criterio, che esclude la nostra giurisdizione, la qualit sovrana dell'ente straniero; e di ritenere anche che questa norma, peraltro, non entri in funzione per i rapporti di diritto privato poich, rispetto ad essi, l'ente straniero, per il solo fatto di porli in essere, accetta la nostra giurisdizione. L'accettazione della giurisdizione italiana da parte dell'ente risulta cos configurata in via generale come il criterio positivo di competenza giurisdizionale necessario per impedire l'efficacia d!:l.lla norma negativa di competenza giurisdizionale prev.ede.nte_ l'esenzione dell'ente sovrano. L'impostazione del problema sotto l'aspetto esclusivamente processualistico ci sembra infine confermata da quanto la Corte dice chiudendo la motivazione della sentenza. A questo punto, la -243 Corte considera rilevante, come argomento che dimostri, nella specie, il valido esercizio della potest giurisdizionale, il fatto che il convenuto abbia svolto la difesa nel merito. In verit, si gi visto come il comportamento processuale delle parti possa trascurarsi quando si tratti di riconoscere ad una di esse l'immunit dalla legge. Ritenendo invece che dati rapporti, soggetti alla legge italiana, siano semplicemente sottratti alla cognizione dei nostri giudici, la circostanza che il convenuto abbia concluso nel merito pu ritenersi rilevante ai fini di evitare il difetto di giurisdizione. Nella specie, la Corte, riconoscendo la NATO esente dal nostro ordinamento proe'essuale, e riscontrando la sussistenza di uno dei criteri di competenza giurisdizionale rispetto alla lite_esaminata, ammette che il comportamento processuale del convenuto costituisca una tacita rinuncia all'eccezione di difetto di giurisdizione. in tal maniera che il Supreno Collegio giunge ad escludere l'esenzione dell'ente straniero dalla nostra giurisdizio ne. PASQUALE PAONE Procuratore dello Stato NOTE DI DOTTRINA ~------------------------------------------------------------------------------------ A. VARANESE: Codice delle leggi sui lavori pubblici, 2a ediz., 1955, Giuffr, Milano. Quando viene pubblicata una successiva edizione di un'opera. anche se quest'opera si concreta in una raccolta di leggi, legittima aspirazione di rinvenire in essa qualcosa di diverso e non un mero aggiornamento dell'opera medesima. In questo tipo di raccolte legislative private, la cui utilit ormai indiscussa e che sono divenute in questi tempi per cos dire di moda, due sono le finalit che, fra le altre, il compilatore deve necessariamente raggiungere: l'attuazione di un razionale sistema di distribuzione della svariatissima materia e l'applicazione di un accessibile criterio di coordinamento dei testi legislativi riprodotti nella raccolta. Chi usa, nella pratica, siffatti strumenti di lavoro, vuole essere rapidamente informato di tutta la legislazione vigente in quel dato settore, senza doversi sobbarcare all'ardua fatica di operare, e proprio nel momento di maggiore urgenza, quel necessario coordinamento dei testi legislativi che si sono succeduti nel disciplinare una data materia. Il Varanese non ha deluso nessuna delle aspettative di cui cenno, sia per aver creato>> un'opera nuova, non lasciandosi sedurre da un mero aggiornamento del suo precedente pur pregevole lavoro, sia per aver attuato, perfezionandoli, i criteri che hanno informato altra raccolta legislativa, alla cui compilazione lo stesso .Autore ha preso parte. E lo sforzo di raccogliere ad unit la molteplicit delle norme si rispecchia evidentissimo, non solo in materia di contratti della pubblica .Amministrazione, dove l'informazione pu dirsi completa, ma nei settori pi difficili da compilare, come nella classificazione dei porti (forse unica come oggetto di pubblicazione), negli elenchi degli abitati da trasferire o da consolidare, e in quelli delle strade e delle acque pubbliche. Particolare pregio va infine rilevato per l'accurata compilazione dell'indice analitico in cui anche le voci gi indicate nella precedente edizione si palesano notevolmente ampliate. *** M. CABEZ.A. DE VAOA: Informe a la Nacion, 1955, Quito. Il Procuratore Generale della Nazione dell'Equatore ha presentato al Congresso Nazionale il rapporto sull'attivit spiegata dalla Procura Generale della Nazione, nei settori ad essa affidati dalla Costituzione della Repubblica e della legge sul Patrocinio dello Stato. .A tale eminente Organo statuale spettano, difatti, oltre che l'esplicazione della funzione di pubblico Ministero, le attivit di difesa in giudizio e di consulenza della pubblica amministrazione. .Accennando all'accresciuto volume degli affari contenziosi, il che impedisce la definizione dei giudizi nel medesimo anno in cui sono stati proposti, il Procuratore Generale si sofferma sulla vastit dei compiti consultivi affidati alla Procura Generale nell'interesse della pubblica .Amministrazione. Data notizia della partecipazione della Procura Generale al Congresso Internazionale del Pubblico Ministero (tenutosi a San Paolo del Brasile il 25 gennaio 1954), e indicati i temi proposti e svolti dai delegati al Congresso (Diritto penale -Criminale -Scienza penitenziaria -Processo penale Diritto pubblico -Diritto costituzionale -Diritto civile e Pubblico Ministero), il Procuratore Generale ha allegato al rapporto le consultazioni che la Procura Generale ah reso alle singole .Autorit amministrative. .Al riguardo, non pu non essere segnalata la particolare utilit di questa pubblicazione, la quale, accostandosi, sia pure in parte, al tipo della Relazione dell'Avvocatura dello Stato, offre modo di prendere cognizione dei numerosi argomenti che han.no formato oggetto di esauriente e perspicuo esame da parte della Procura Generale della Nazione. Non , poi, infrequente l'occasione, offerta dal contenuto dei singoli elaborati consultivi, di ve I nire a conoscenza, altres, delle linee essenziali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo della Repubblica dell'Equatore, nonch dei rap I porti internazionali esistenti con gli altri Paesi. .A. T. I I Memoria del Consejo de Defensa Fiscal, per l'anno 1950, Santiago de Chile, 1953. 1 ! Il Consejo de Defen.sa Fiscal del Cile, cui spet' tano, secondo la relativa legge organica (n. 638 del 1925), i compiti di assistenza e difesa in giu dizio e quelli di consulenza nell'interesse della IiPubblica .Amministrazione, presenta, ogni anno, al Presidente della Repubblica, una relzion.e _in~_ formativa sulla attivit svolta nell'anno prece- I dente. I La pubblicazione, di cui diamo notizia, costil tuita da un succinto rapporto, a fini propriamente l Istatistici, e di due allegati. -245 Il primo di essi contiene i pareri pi importanti resi dal Consiglio di Difesa Fiscale alle singole .Amministrazioni; il secondo, costituito da una . raccolta di giurisprudenza della Corte Suprema, riflettente i giudizi di maggiore rilievo che sono stati definiti nel 1950 e ai quali la Pubblica .Amministrazione ha partecipato. Le consultazioni di cui offre esempio la Memoria si presentano di notevole interesse e la tecnica adottata in sede di stesura del parere con corre ad attribuire maggior pregio all'elaborato consultivo . La trattazione della questione sulla quale richiesto l'avviso del Consiglio preceduta da talune indicazioni riguardanti sia la materia da trattare, con le massime ricavate dalla motivazione ael parere, sia le disposizioni legislative citate. Le consultazioni vengono firmate da tutti componenti del Consiglio, data la sua natura di organo collegiale. A. T . .. =: . m::Ki1tmmrnrn1mK&nn rnE.rn mm xmrmf& rn1rurn1n1g~~[ffi~::#ZN~~mr1 RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Rappresentanza dell'aminininistrazione dei lavori pubblici -Provve ditorati regionali -Limiti. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA -Decreto di approvazione del progetto -Necessit dell'indicazione di termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori -Decreto di espropriazione -Indicazione dell'indennit di occupazione temporanea -Atto amministrativo non impugnato nei termini -Effetti. (Trib. Sup. AA. PP. n. 8/1955, Pres.: Anichini: Est.: Daniele; Societ Terriera Milvia, Ministero LL. PP. e Prefetto di Roma). I provveditori regionali alle opere pubbliche, hanno, ai sensi dell'art. 8 del R. D. L. 18 gen naio 1945, la rappresentanza in giudizio dell'ammi nistrazione dei lavori pubblici lirnitatamente alle controversie, che sorgono nell'ambito della sfera delle attribuziani loro con~erite dalla legge, fra cui non ricadono i procedimenti di espropriazione per pubblica utilit. Il provvedimento che, approvando un progetto, implicitamente dichiari la pubblica utilit del- l'opera, ove non contenga l'indicazione di ter mini per l'espropriazione e per i lavori, conserva la sua efficacia senza limiti di tempo finch non sia annullato o revocato. L'efficacia di un provvedimento, che non fosse stato impugnato nei termini, non pu essere para lizzata attraverso l'impugnativa di successivi atti amministrativi, che su di esso si basino. Il decreto di espropriazione deve indicare, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 2359 del 1865, solo l'indennit dovuta per l'espropriazione e non pure quella spettante all'espropriato per l'occupa zione temporanea che abbia preceduto l'espro priazione. La prima massima ci trova decisamente dissen zienti nella ultima parte. Ai sensi dei DD. LL.18 gennaio 1945, n. 16 e 27 giugno 1946, n. 37, come lo stesso Tribunale superiore ha riconosciuto, le attribuzioni dei provveditorati regionali sono estese alla gestione tecnica, amministrativa ed economica dei lavori non eccedenti determinati limiti di spesa. Dalla predetta gestione economica non pu escludersi l'espropriazione delle aree occorrenti per la costruzione dell'opera pubblica, la spesa relativa alla quale fa parte integrante della spesa dell'opera. A questi principi astratti corrispondeva in concreto la circostanza che il decreto di espropriazione era stato richiesto, non dal Ministero dei LL. PP., ma dal Provveditorato alle 00. PP. del Lazio nella cui competenza rientravano i lavori, ed era stato emesso a suo favore. Non poteva, quindi, dubitarsi della esclusiva sua legittimazione processuale e, conseguentemente, doveva essere dichiarato inammis. sibile il ricorso, che ad esso Provveditorato non era stato notificato. (Per qualche riferimento vedi in \ questa Rassegna 1953, pag. 232). Nel merito il Tribunale Superiore ha ritenuto di poter decidere, in senso favorevole all'amministrazione, prescindendo dalla risoluRione di due delicate questioni, che la Avvocatura aveva ad esso sottoposte. La prima, di massima, riguarda l'a.pplicabilit dell'art. 13 legge 25 giugno 1865, n. 2359 alle dichiarazioni implicite di pubblica utilit dell'opera; la seconda attiene all'applicabilit della citata norma ai provvedimenti di approvazione dei progetti di opere idrauliche. L'art. 13, dianzi citato, stabilisce che il provvedimento, col quale dichiarata la pubblica utilit dell'opera, deve contenere l'indicazione dei termini, entro i quali debbono essere compiute le espropriazioni e i lavori. Noi riteniamo che tale norma non si applici ai provvedimenti di approvazione dei progetti, ai quali la legge ricollega l'effetto della dichiarazione di pubblica utilit dell'opera e ci perch tali provvedimenti sono e rimangono di natura esclusivamente tecnica, essenzialmente diversi da quelli che dichiarano una opera di pubblica utilit, essendo il loro contenuto per \ legge limitato all'accertamento dell'idoneit e congruenza del progetto, dal punto di vista tecnico ed economico. , d'altra parte, innegabile che i predetti termini non debbano essere indicati nel decreto di concessione di una grande derivazione d'acqua pubblica, che pure, ai sensi dell'art. 33 del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilit per tutti i lavori occorrenti per la derivazione. I termini predetti vanno inseriti, ai sensi del succes. sivo art. 40, nel disciplinare di concessione; ma ci in forza di un'esplicita norma di legge. La giurisprudenza, sulla questione, incerta e nel senso da noi sostenuto si pi volte pronunziato il Oonsiglio di Stato (Sez. V, 6 marzo 1953, n. 122; Sez. IV, 28 gennaio 1955, n. 89). Nella specie, poi, occorreva tener presente che trattavasi della costruzione di argini e golene, regolata dal T. U. 25 luglio 1904, n. 523 sulle opere idrauliche, che all'art. 14, attribuisce al decreto di approvazione del progetto valore di dichiarazione di pubblica utilit a tutti gli effetti e che, al successivo art. 16, prevede la facolt del Ministro di autorizzare, anno per anno eif, entro i limiti dei fondi all'uopo stanziati in bilancio, l'esecuzione delle opere idrauliche approvate. evidente, quindi, che l' approvazione dei progetti, il pi delle volte .di notevole importo, non pu contenere alcun termine per l'espropriazione e per i lavori, questi dovendo essre attuati seco'Yldo l'ordine successivamente stabilito dal Ministro dei LL. PP. in relazione alle disponibilit di bilancio . G. GUGLIELMI -247 CONTRATTI DI GUERRA -Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra Non organo di giurisdizione -Ordinanza del Tribunale che dichiari estinto il processo -Natura Inesistenza di conflitto di giurisdizione e di attribuzione. (Cass. Sez. Unite Civili n. 1474/55, Pres.: Acampora; Est.: Civiletti; P. M. Caruso: Iacovitti c. Difesa Esercito). Il Ooli1missario per la sistemazione e liquida zione dei contratti di guerra, di cui all'art. 5 D. L. 25 marzo 1948, n. 674, non organo giurisdizio nale, ma esplica attivit meramente amministra tiva, soggetta a sindacato di legittimit in sede giurisdizionale del Consiglio di Stato, quando si voglia far valere contro il deliberato commissa riale un interesse legittimo, o in sede di giurisdi zione ordinaria quando sia dedotta la lesione di un diritto soggettivo. L'ordinanza con la quale il Tribunale, avendo ritenuto che l'oggetto della controversia rien trasse nella materia regolata dal D. L. 25 mar-' zo 1948, n. 674, ebbe a dichiarare l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 18 citato D. L. n. 674, lungi dal rappresentare una pronunzia attinente alla giurisdizione si risolve in una statuizione atti nente esclusivamente al processo. L'ordinanza del Tribunale, che dia atto dell'estin zione del processo, ai sensi deJJ:'art. 18 D. L. 25 .marzo 1948, n. 674, e la successiva delibera del commissario per la liquidazione e sistemazione dei contratti di guerra, che dichiari la propria incompetenza a pronunziarsi sulla domanda, non integrano n un conflitto negativo di giurisdizione, n il conflitto di attribuzione previsto dall'art.. 362, n. 2 c. p. c. Sull'esatteFJza delle massime enunciate non davvero il caso di soffermarsi, tanto evidente. Per qualche riferimento, specialmente in relazione ai mezzi di tutela giurisdizionale previsti dalla legge contro le delibere commissariali, rinviamo a quanto stato gi scritto nella RelaR'ione per gli anni 1942-1950, III, p. 310 e in questa Rassegna 1952, p. 192 e 1954, p. 97 e 147; L'inesistenza di un conflitto di giurisdizione poteva facilmente argomentarsi e dalla natura amministrativa della d9libera commissariale e dagli effetti dell'ordinanza, che aveva dichiarato l'estinzione d9l processo e. che certamente non precludeva la proposizione d9ll'azione giudiziaria, ai sensi dell'articolo 8 D. L. 674 del 1948, avverso la delibera negativa del commissario. N sussisteva confiitto di attribuzioni, perch l'autorit giudiziaria non aveva mai declinato la propria giurisdizione e ci a prescindere dalla circostanza che, avendo il Commissario dichiarato la sua incompetenza in base al presupposto che la materia rientrasse nei danni di guerra, a rigore non esisteva nemmeno da parte dell'.A mnistrazione, unitariamente considerata, un rifiuto a provvldBre. G. GUGLIEI.MI PARTITI POLITICI-Rappresentanza processuale delle ~ezi: del P. C. I. c/ Ministero Finanze). La rappresentanza processuale di una Sezione del P. O. I. spetta al Segretario, la cui qualifica s'identifica con quella del presidente o del direttore delle associazioni di (}iversa natura. Confermando la sua precedente giurisprudenza in materia (25 novembre 1950, 2653 : 16 aprile 1952, n. 985) la Corte Suprema ha ribadito che le Sezioni di un Partito Politico hanno capacit di stare in giudizio, in persona del loro Segretario, quali associazio, ni di fatto la cui vita giurlica regolata dagli artt. 36-38 C. C. Di fronte alle oscillazioni delle Corti di Merito sul problema della capacit e rappresentanza processuale delle Sezioni di un partito (Tribunale Varese 9 gennaio 1952, in questa Rass. 1952, pag. 235 c~n nota ; . Pretura Valdagno 20 marzo ; 1 O maggio 1953 inedita), merita particolare segnalazione questa sentenza che, partendo dall'esatta configurazione del partito, insieme di pi persone cui comune la realizzazione o la conservazione di un sistema o programma politico nello Stato democratico, quale associazione di cui all'art. 36 c. c., priva del riconoscimento dello Stato, ha fatto una netta distinzione tra rappresentanza e responsabilit cc politica dell'organizzazione, e rappresentanza e responsabilit cc giuridico-amministrativa '' derivante dall'attivit svolta nei confronti dei terzi, cc La questione di cui si discute -ha affermato la Corte Suprema -e cio a quale persona spetti la rappresentanza processuale di una sezione del partito comunista, non pu risolversi, come ritiene il rioorrente, alla stregua iJ.9gli artt. 11, 12, 18, 30 e 33 dello statuto di quel partito. cc Tali disposizioni, infatti, attengono alla costituzione organico-politica d9l P. C. I. e quindi sanciscono la mancanza di autonomia delle sezioni e delle cellule nei confronti delle federazioni e di queste nei confronti del Comitato Centrale nominata dxl Congresso del Partito, su di un piano del tutto diverso da quello in esame, e cio sul piano della c. d. linea politica. cc La rappresentanza, al contrario, sul piano patrimoniale- amministrativo preveduta e regolata dall'art. 4 7 -2 capoverso dello stesso statuto disposizione che non affatto in contrasto con l~ disposizioni precedenti indicate, e particolarmente con quella di cui agli artt. 30 e 33, in quanto l'art. 47 stabilisce una assoluta autonomia delle cellule sezioni, federazioni provinciali e regionali fra l~ro e nei confronti d9lla direzione del partito, appunto, dal punto di vista patrimoniale-amministrativo autonomia -si noti che non pu compiutament; intendersi se non presupponendo proprio la capacit giuridica di tali organi-politicamente dipendenti -ad assumere impegni amministrativi e patrimoniali ed a partecipare attivamente e passivamente a giudizi mediante i rappresentanti locali . Non senza vivo piacere che si vede avallata dalla Corte Suprema la tesi sostenuta in questa Rassegna -248 (loco citato) in ordine alla esistenza di un vincolo i natura esclusivamente politica tra le associazioni periferiche, nel senso che da quelle viene accettata la c. d. << linea di partito ))' non gi qitindi vincolo giuridico nel senso che dei loro atti o fatti debba, rispondere l'associazione centrale )). da augurarsi, quindi, che le Corti di Merito si conformino all'insegnamento della Corte Suprema, rigettando quelle eccezioni processuali attinenti alla capacit e rappresentanza in giudizio che le associazioni periferiche dei partiti. politici ripropongono monotonamente con una ostina'i:ione degna di miglior causa. R. O. SIMULAZIONE Simulazione soggettiva -Vendita giudiziale -Inammissibilit -Dichiarazione di comando Atto dissimulato relativo a trasferimenti immobiliari Necessit dell'atto scritto -Mandato senza ra.ppresentanza ad acquistare immobili -Necessit del l'atto scritto. (Cass., Sez. Un. Civ., 25 ottobre 1954, Pres.: Acampora; Est.: Liguori; P. M: De Martini; Dal Fabro, Finanze, Teruzzi e Weinman). La simulazione relativa per interposizione fittizia di persona presuppone un accordo a tre, fra interponente, interposto e l'altro subbietto del rapporto, che non concepibile nel caso di vendita all'incanto, la quale si attua attraverso il giudizio ed in esplicazione di una funzione giurisdizionale. La dichiarazione di comando si sostanzia in un atto unilaterale, che non pu essere avulso dal rapporto unitario di vendita giudiziale, nel quale s'inquadra; essa non potrebbe altrimenti configurarsi che colJle un mezzo di attuazione dell'interposizione fittizia di persona (simulazione soggettiva), che dovrebbe pur sempre riferirsi all'aggiudicazione. L'atto dissimulato e quello simulato, nella ipo~ tesi di interposizione fittizia di persona, non coincidono, stante la diversit dei soggetti di essi. Il contratto dissimulato, che attenga al trasferimento d'immobili, richiede l'atto scritto ad substantiam e, pertanto, non pu trovare ingresso la prova per testimoni, ancorch s'intenda far valere l'illiceit dell'atto dissimulato, qualora questo sia nullo per difetto di forma. Il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni imrp.obili deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullit, anche se conferito sotto l'imperio del codice abrogato. Le prime tre massime sono, a nostro avviso, esatte e, pertanto, ad esse pienamente aderiamo. La simulazione soggettiva postula necessariamente un accordo di almeno tre persone : i contraenti dell'atto simulato, fra cui l'interponente o soggetto apparente, ed il terzo interposto, che parte dell'atto dissimulato. Nella compra-vendita soggettivamente simulata, quindi, non sufficiente l'accordo fra acquirente effettivo ed acquirente apparente, cio, fra interposto e interponente, ma indispensabile che a tale accordo partecipi il venditore. Ci non pu verificarsi, come ha ritenuto esattamente la Corte, nel caso di vendita giudiziale, che si attua attraverso il giudizio ed in esplicazione di una funzione giurisdizionale. Il consenso del proprietario del bene venduto giudizialmente assolutamente privo di efficacia ; n tale consenso pu essere per esso validamente prestato dal giudice. La sentetiza simulata, soggettivamente ed oggettivamente, non in effetti ipotizzabile. 'l'ale, per le cose dianzi dette, non pu definirsi, infatti, quella che sia stata l'effetto della collusione fra le parti senza il concorso del giudice, soggetta, com' noto, a revocazione da parte del pubblico ministero, nei casi previsti dall'art. 397, n. 2, c. p. c., e ad opposizione di terzo, ai sensi del secondo comma dell' arti-. colo 404 o. p. c. L'ipotesi di simulazione si verificherebbe, in astratto, qualora il giudice partecipasse all'accordo, ma in tal caso non ricorrerebbe alcuno degli effetti del negozio simulato. Salva l'ipotesi della revocazione per dolo del giudice, ai sensi dell'art. 395, n. 6 c. p. c., che difficilmente, per, potrebbe essere fatta valere dalle parti, le quali con il loro accordo avevano dato luogo o concorso alla causa d'invalidit, la sentenza, ancorch simulata, produr rebbe i suoi effetti appa;renti per il principio della cosa giudicata. Il rapporto dissimulato resterebbe privo di tutela giuridica. Ma, a n?stro avviso, il principio affermato dalla Corte di Cassazione pu essere esteso ad ogni ipotesi di vendita all'incanto effettuata per mezzo di pub blico ufficiale (notaio, pubblico mediatore, ufficiale giudiziario); questi, infatti, aderendo all'accordo simulatorio agirebe in violazione della legge ed esorbiterebbe dalle sue funzioni, con l.a conseguenza che l'aggiudicazione simulata sarebbe nulla ed al trettanto dovrebbe dirsi per la vendita dissimulata, che resterebbe priva di ogni effetto. innegabile, d'altronde, che la dichiarazione di comando, avulsa dalla aggiudicazione per persona da nominare, sia un atto unilaterale insuscettibile di simulazione ; come innegabile la non coinci denza, nel caso di interposizione fittizia di persona dell'atto dissimulao e di quello simulato. I 'fl,dubbiamente esatta ci sembra a'fl,che la quarta massima, esse'fl,do del tutto irrilevante l'illiceit di un atto sostanzialmente nullo ; ci quanto meno agli effetti civili. Con l'ultima massima la Corte ha deciso una deli cata questione di principio, che si agitava i'fl, dot trina anche i'fl, riferimento ai mandati conferiti sotto l'imperio dell'abrogato codice civile Per il partico lare interesse, che ha la questione medesima, rite niamo opportuno riportare integralmente la motiiia zione della sentenza ad essa relativa : << Con il mezzo in esame viene riproposta la dibat tuta e delicata questione sul se il mandato se'fl,za rappresenta'fl,za ad acquistare be'fl,i immobili debba risultare o meno da atto scritto, questione da esami nare e decidere, per quanto si attiene al caso concreto, alla stregua delle 'fl,orme del codice abrogato, ma che queste Sezioni Unite rite'fl,go'fl,o, come gi in causa Doria Doria, di dover affrontare e risolvere a'fl,che con riferimento al codice vigente. 'fl,Oto che nel dissenso della dottrina che, specie in questi ultimi tempi, si in pr.evalenza espressa per la soluzio'fl,e negativa del quesito, la giurispru denza di questa Corte Suprema stata pressoch concorde per l'affermativa, e solo isolate recenti pro nuncie han'fl,O opi'fl,ato per l'opposta conclusione, O'fl,de la opportu'fl,it di un riesame del problema da parte di queste Sezioni U'fl,ite. -249 A sostegno della tesi della necessit dello scritto, sia sotto il vigore del nuovo codice, che di quello abrogato, si deduce che, clur mancando .nei testi legislativi una disposizione speciale che imponga l'atto scritto per il mandato senza, rappresentanza ad acquistare beni immobili, esistono nel codice vigente tutto un complesso di norme (artt. 1351, 1392 e 1403) le quali consacrano il principio secondo il qual,e ove un contratto abbia per oggetto l'acquisto diretto (articoli 1392, 1399, 1403) o l'acquisto per successivo trasferimento (articoli 1351 e 1706 secondo comma) di un immobile in testa a persona diversa da quella che ha contrattato con la parte trasmittente, tale contratto deve risultare da atto scritto ed dominato dalla possibilit di esecuzione coatta specifica (articolo 2932). E poich, si dice, il mandato senza rappresentanza oltre agli altri elementi contiene anche un contratto preliminare, ed il contratto preliminare avente per oggetto il trasferimento di beni immobili, deve sotto pena di nullit, essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata, consegue anche per detto mandato l'obbligo dell'osservanza della forma scritta. Si soggiunge, poi, che a non diversa conclusione dato pervenire ove tale mandato 8ia stato conferito sotto l'imperio dello abrogato codice, in quanto, stabilito per tutti i contr.atti preliminari contenenti l'obbligo di trasferire la possibilit dell'adempimento specifico, e sancito, altres, che una tale possibilit pu trovare attuazione anche nei riguardi di quelli conclusi sotto l'impero del codice abrogato (art. 182 e 246 delle disposizioni transitorie), non vi luogo a discriminazione tra contratti preliminari posti in essere anteriormente o successivamente al 21 aprile 1942 : tanto negli uni che negli altri la base legale della investitura anche coatta, al vero titolare deve trovare fondamento in un atto scritto. Assumono invece i sostenitori dell'opposta soluzione che dato il carattere aformalist.ico delle moderne legislazioni, dominate dal principio generale della pi ampia libert delle forme, dovendo considerarsi eccezionali, e come tali non sucettibili di interpretazione analogica, tutte quelle disposizioni che impongono di manifestare la volont in una data forma, nell'assenza di una norma di legge che richieda per il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili ad substantiam l'atto scritto, a tenersi per fermo che esso non debba necessariamente rivestire la forma scritta. N , si dice, valgono ad indurre in diverso avviso le contrarie argomentazioni e le varie norme ci~i si fa riferimento dai sostenitori della soluzione affermativa del quesito, in quanto mentre da escludersi la esistenza di un principio generale secondo il quale tu.tte le convenzioni relative a beni immobili devono farsi per iscritto, le disposizioni richiamate, intese a regolare rapporti ed istituti del tutto diversi, non consentono la pretesa interpretazione estensiva. Non l'art. 1351, in quanto, mentre non punto esatto che il mandato senza rappresentanza racchiuda, insieme ad altri elementi, un contratto preliminare, essendosi in dette norme fatta menzione dei soli contratti preliminari, e ci per essersi inteso, cos, risolvere una vecchia questione sorta specialmente con riguardo alla promessa di vendita immobiliare, a ritenere inibito all'interprete argomentare che si siano considerati tutti i contratti che importano un obbligo di trasferire o di ritrasferire. Non l'art. 1392, emergendo dal testo di esso, ed ancora meglio dal coordinamento dello stesso con la disposizione di cui al successivo articolo.. :1704, ohe il rigore della forma scritta fu richiesto nel caso di gestione rappresentativa e non anche in quello di rappresentanza mediata o indiretta. Non l'art. 1399 in quanto nell'ipotesi da esso contemplaia l'obbligo della forma speciale deriva dalla rappresentanza e dall'intento di far retroagire gli effetti del negozio compiuto alla data della sua conclusione. Non l'art. 1403 la cui disposizione, relativa ad at~i destinati a produrre effetti tra rappresentato e terzo contraente, non pu estendersi al mandato senza rappresentanza, in cui il rapporto si costituisce tra rappresentante e terzo, salvo l'obbligo per il primo di ritrasferire al mandatario. Non l'art. 1706, secondo comma, non fornendo esso alcun concreto elemento a favore della tesi della necessit dello scritto nel caso di mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili. Cos sintetizzate le contrapposte argomentazioni che vengono addotte a sostegno dell'una o dell'altra delle ricordate soluzioni, queste Sezioni Unite, riprendendo in esame la questione gi variamente risolta dalle sezioni semplici, dopo matura ed approfondita valutazione dei cennati contrastanti assunti, cui la giurisprudenza e la dottrina hanno portato largo contributo di elaborazione e chiarificazione, ritengono non poter dissentire dal prevalente orientamento di questa Suprema Corte, riaffermando,. come gi in causa Doria-Doria, che al lume della legislazione vigente, il mandato sena rappresentanza ad acquistare bewi immobili, deve sotto pena di nullit, risultare da atto scritto, anche se conferito sotto l'imperio del codice abrogato. Inducono ad una tale conclusione sia rilievi di ordine generale circa i principi informatori della nostra legislazione relativamente agli atti e contratti attinenti a beni immobili sia considerazioni di ordine particolare circa la natura contenuto e portata del mandato senza rappresentanza. ben vero che, tanto l'art. 1314 dell'abrogato codice civile, che l'art. 1350 di quello vigente, nel procedere alla elencazione degli atti o contratti che devono farsi sotto pena di nullit, per atto pubblico o per scrittura privata, non fanno menzione del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, ma dalla mancanza di una esplicita norma che ci disponga non dato senza altro inferire che detto mandato sia a ritenersi svincolato dall'osservanza della forma scritta . . Al contrario, ove si ponga mente ai diversi atti e contratti richiamati nei cennati articoli, ed ove si abbia riguardo alle disposizioni cui si fa riferimento dai sostenitori della soluzione che queste Sezioni Unite ritengono di dover adottare, appare evidente come il legislatore, pur senza addivenire alla enunciazione di un principio generale, abbia indubbiamente manifestato il proposito di accompagnare e riVestire ii:f particolari garanzie di forma tutti quegli atti e contratti che hanno per oggetto la contrattazione o il trasferimento di beni immobili. . Con ci non si vuol negare il principio della libert delle forme cui ispirata, al pari delle moderne legi -250 slazioni, anche la nostra, n disconoscere il particolare carattere delle norme che impongono per una determinata manifestazione l'osservanza di una data forma, ma porre in evidenza il principio che da esse presiede, principio che nelle stesse esteriorizzato, non pu non trovare applicazione tutte le volte in cui soccorre l'eadem ratio. Ora ohe da ci sia dato trarre un primo fondata argomento a conforto della soluzione indicata non pare dubbio. noto, poi, che il legislatore del 1942, consacrando quello che era ormai diventato ius receptum sotto l'impero del codice abrogato ha disposto che la procura non ha effetto se non conferita oon le forme presoritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. A contrastare l'applicazione alle controversie in materia del principio consacrato in detta norma, si osservato che essa, applicabile al oaso di gestione rappresentativa non pu essere utilmente richiamata nell'ipotesi di rappresentanza mediata o indiretta, come dato argomentare dal dettato della stessa e dalla correlazione con la disposizione di cui al successivo art. 1704, ma l'assunto, solo in apparenza fondato, non pu essere condiviso. Se si considera, infatti, che, tanto nell'ipotesi in cui il mandatario agisce in nome e per oonto del mandante, oome nell'altra in oui egli opera in nome proprio ma per oonto dello stesso mandante, gli effetti dell'attivit da lui svolta finiscono in definitiva col ricadere sempre sul mandante, ci si convince agevolmente come nessun ostacolo concettuale e giuridico si frapponga all'applicazione del principio consacrato in detta norma anche nel caso della rappresentanza mediata, ricorrendo nell'una e nell'altra ipotesi l'ea3m ratio. N, basta, in quanto altro decisivo elemento 'a sostegno della necessit della forma scritta, anche per il mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili, si rattrova nelle affinit strutturali che si riscontrano tra esso e il contratto preliminare. Sancito il principio che anche quando il mandato sia esercitato dal mandatario in nome proprio, l'affare rimane sempre del mandante, il nuovo codice ha diversamente regolata la devoluzione a favare del mandante degli effetti utili degli affari trattati dal mandatario, disponendo che, mentre nel caso di mobili si opera l'immediato e automatico trasferimento di essi nel patrimonio del mandante ; ove si tratti, invece, di immobili o di mobili iscritti in pubblici registri il mandatario obbligato a trasferirli al mandante, obbligo che nel caso di inadempimento suscettibile di esecuzione in forma specifica. Stabilito, cos, che il mandato senza rappresentanza importa l'obbligo per il mandatario di trasferire gli immobili ed i mobili iscritti in un pubblico registro acquistati in nome proprio, ma per conto del mandante, e che nel caso di inadempimento di un tale obbligo pu farsi luogo ad esecuzione specifica, non chi non veda come fondatamente si sia rilevato che un tale negozio presenti, nei rapporti interni tra mandante e mandatario, innegabili affinit strutturali con il contratto prelirninare. Con ci non si vuole identificare il" mandato senza rappresentanza con il contratto preliminare di trasferimento, ma unicamente dare atto di quanto appare innegabile, e cio che con il mandato sorge, tra l'altro, un vincolo, che considerato in modo autonomo deriverebbe da un contratto preliminare. Si osservato in contrario che, mentre nel mandato senza rappreserbtanza l'obbligo di trasferire si attua causa solutionis e non in forza di una propria causa intrinseca come avviene nel caso di contratto preliminare, la prevista possibilit di esecuzione in forma specifica trova fondamento nel disposto dell'articolo 1706 c. c., ma tanto l'una che l'altra obbiezione non valgono a contrarre le rilevanti affinit strutturali rese manifeste dalla identit di effetti e di risultato. Non la prima, in quanto se vero che mentre il contratto preliminare preordinato alla stipulazione di un contratto definitivo con la cui con elusione si estingue, il mandato senza rappresentanza ed il contratto posto in essere dal mandatario con il terzo sono indipendenti ed hanno una propria auto. nomia causale, innegabile che un pactum de contrahendo inerisce al mandato senza rappresentanza. Non la seconda, in quanto la sancita possibilit, nel caso di inadempimento, della esecuzione in forma , specifica non pu essere altrimenti riguardata che come applicazione del principio di ordine generale . posto con l'art. 2932, il che non solo non contrasta, , . ma convalida la rilevante affinit strutturale tra i due rapporti. Emergendo, quindi, da quanto si osservato che . la nostra legislazione informata al principio di accompagnare e rivestire di particolari garanzie, anche di forma, tutti gli atti e contratti inerenti a beni immobili, che stante un tale principio che presiede alle diverse norme positive non vi luogo a discriminazioni nel caso di acquisto diretto (articoli 1351 e 1393) o per successivo trasferimento (art. 1706, secondo comma e 1351) e che il mandato senza rappresentanza presenta affinit strutturali con il contratto preliminare di trasferimento, si ha ragione della conclusione innanzi enunciata per qibanto si attiene a detti mandati posti in essere sotto l'impero del codice vigente. Stabilito, poi, che i contratti preliminari di trasf erimento posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del nuovo codice sono suscettibili di esecuzione in forma specifica ed accertato, altres, che al mandato senza rappresentanza inerisce un paotum de contrahendo, evidente appare come l'obbligo della forma, scritta sia a ritenersi sussistente per detti mandati anche se conferiti sotto l'impero del codice abrogato. @k&i&&Z ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO AERONAUTICA -Aeromobile -Danni a terzi sulla superficie Aeromobile appartenente allo Stato e guidato da un militare -Destinazione a scopi di natura civile Esclusione del carattere militare -Prescrizione (C. N. art. 973). (Corte Appello Torino 1030 giugno 1955; Pres.: De Litala; Est.: Ferrati; Compagnia United Underwriters e/ Ministero Difesa At ronautica). Non pu considerarsi aeromobile militare n ai fini della disapplicazione delle norme del Oodice della Navigazione prevista dall'art. 748 c. n., un aeromobile che, ancorch appartenente all'Am ministrazione Militare, eserciti un trasporto civile (nella specie : trasporto della squadra di calcio del Torino). .Ai sensi dell'art. 230 della legge di guerra, infatti, per qualificare un aromobile come militare necessaria, oltre la sussistenza dei requi siti indicati, anche la destinazione ad uso mili tare>>. Pertanto l'azione per il risarcimento del danno prodotto da aereo di propriet dell'Amministra zione militare nell'esercizio di un servizio ubblicata sul cc Foro It. >> 1954 (col. 1192-I) veniva criticata dal prof. Gaeta, il quale, operando un raffronto tra l'art. 744 e l'ar ticolo 7 45 c. n. ne deduceva che, mentre il legislatore aveva assunto i criteri che fanno capo alla titola rit del diritto di propriet sull'aeromobile e alla destinazione del medesimo per definire gli aeromo bili di polizia, di dogana o di altro servizio di Stato, tali criteri non sono validi ver definire gli aeromobili militari, per i quali vi un rinvio alle leggi speciali. Senonch, nella ricerca di tali leggi speciali il ' Gaeta, dopo aver dichiarato che sussiste una vera e propria lacuna legislativa, faceva richiamo alla definizione data dall'art. 3 della legge 20 agosto 1922 n. 2207, dimenticando che tale legge era stata espressamente abrogata dall'art. 1329 c. n. e rifiutando l'applicazione della legge di guerra con la poco valida argomentazione che si presenta molto problematica l'estensione dell'art. 230 della legge di guerra a rapporti sorti in tempo di pace e comunque estranei alla materia regolata dalla legge di guerra . A tali obiezioni ha esaurientemente risposto la Corte d'Appello di Torino con la sentenza anno tata; di cui riportiamo la parte essenziale della motivazione : cc L'art. 744 c. n. pone la distinzione fondamentale 'tra aeromobili di Stato ed aeromobili privaU ; ap partengono alla prima categoria gli aeromobili militari e quelli, di propriet dello Stato, destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, alla posta o ad altro servizio di Stato ; appartengono alla seconda tutti gli altri aeromobili. Nella relazione ministeriale al codice di navigazione il criterio che presiede a quella distinzione definito pi razionale rispetto a quello a cui era informata la precedente legislazione aeronautica; si dice, infatti, ohe in luogo di far capo alla natura, pubblica o privata, dell'ente gestore dell'aeromobile, ovvero alla natura del servizio cui adibito appariva pi opportuno fondare normalmente la distinzione sull'esistenza del duplice requisito dell'appartenenza dell'aeromobile allo Stato e della destinazione ad una funzione o ad un servizio di Stato (relazione n. 469). Siccome peraltro l'art. 745 rinvia per la nozione di aeromobili militari alle leggi speciali ohe li considerino tali se ne voluto dedurre senz'altro che i criteri ohe fanno capo alla titolarit del diritto di propriet sull'aeromobile ed alla destinazione del medesimo siano validi unicamente per definire gli aeromobili di polizia, di dogana o di altro servizio di Stato. La deduzione non appare corretta, se con la stessa -_ si intende escludere ogni rilevanza all'elemento della destinazione per definire gli aeromobili militari; d'uopo considerare, al contrario, che nella stessa relazione si precisa ohe solo per gli aeromobili militari non fu ritenuto opportuno richiedere l'ap- XWZZKW 252 partenenza allo Stato, dal che si dovrebbe evincere non essere quello l'elemento che li caratterizza. Ad ogni modo, di fronte ad una tassativa disposizione quale quella dell'art. 745, il compito dell'interprete chiaramente tracciato : ricercare quelle leggi speciali a cui il codice rinvia per la definizione di aeromobile militare. Non sembra alla O orte che questa ricerca debba essere infruttuosa, come si assume dall'appellante sulla scorta dell'opinione espressa da uno studioso a commento proprio della sentenza impugnata ; prima di affermare che si in presenza di una lacuna legislativa, con le gravissime conseguenze che ne discendono, l'interprete deve aver attentamente esaminato tutte le norme cui possibile far ricorso. Ora sicuramente erroneo richiamarsi, per definire gli aeromobili militari, alla nozione che, in conformit della Convenzione di Parigi del 1919, ne davano il R. D. 20 agosto 1923 n. 2207 ed il relativo regolamento approvato con R. D. 11 gennaio 1925 n. 356. Questi testi legislativi sono stati espressamente abrogati dal codice di navigazione (art. 1329) e le argomentazioni che la stessa appellante aveva esattamente addotto in primo giudizio per contrastare l'assunto dell'Amministrazione, la quale aveva invocato anche la prescrizione biennale prevista dall'art. 44 della legge del 1923, valgono, del pari, per escludere che si possa rinvenire in quelle leggi, ormai abrogate, una nozione di aeromobile militare utilizzabile ancora oggi. D'altronde, nella gi menzionata relazione ministeriale, la definizione di aeromobile militare data dalla precedente legislazione (sono militari gli aeromobili comandati da una persona in servizio militare, adibita a questo uffl,cio ) criticata perch fondata, su criteri, empirici e vaghi, di non facile accertamento, onde non pu sorgere dubbio sulla volont di sostituirne un'altra. Esiste, invece, una legge speciale che contiene una definizione di aeromobile militare ed la legge di guerra approvata con R. D. 8 luglio 1938, numero 1415, la quale, all'art. 230, precisa appunto quali aeromobili debbano considerarsi militari. Ohe nel formulare l'art. 745 c. n. il legislatore abbia avuto presente quella norma detto expressis verbis nella relazione ministeriale (n. 470) laddove si dice che le leggi speciali di guerra danno degli aeromobili militari una pi esauriente definizione onde appariva opportuno un rinvio a dette leggi. vero che l'art. 745 parla genericamente di leggi speciali n, a differenza dal testo del primitivo progetto del codice, che espressamente rinviava alla legge di guerra ma non sembra che questv valga ad infirmare il valore della relazione come mezzo di interpretazione della norma codificata, n pu attribuirsi a mero equivoco quanto si legge in quella relazione, la quale riporta integralmente il testo dell'art. 230. La diversa dizione tra il progetto ed il testo definitivo del codice pu agevolmente spiegarsi senza che si debba ritenere che il legislatore abbia inteso abbandonare il criterio apprestatogli dalla gi esistente legge di guerra ; sufflciente avere riguardo alla opportunit che in un codice, destinato ad avere vigore per un lungo periodo di tempo, una nozione per esso rilevante non venga mutata esclusivamente da una legge dettata per speciali esigenze. In sostanza il legislatore, astenendosi dal f ormulare egli stesso nel codice la nozione di aeromobile militare, ha avvertito la fi,eeessit di ~fi, cristalUzzarla in termini che, con il progredire dei sistemi, avrebbero .potuto divenire insufficienti ed inidonei; ha preferito quindi il generico rinvio alla legislazione speciale, che meglio si adegua alle necessit del momento ; ma siccome la legge di guerra sicuramente una legge speciale ed essa contiene quella definizione ohe il codice non fornisce, nofi, si vede per qual motivo, in assenza di altra specifica disposizione, non si debba far ricorso ad essa. d'uopo quindi ritenere, allo stato attuale della legislazione, che aeromobili militari siano quelli definiti tali dal summenzionato art. 230 della legge di guerra, e cio gli aeromobili desinati ai;/, uso militare, qualora : a) dimostrino la qualit militare mediante il legittimo uso dei segni distintivi adottati a questo scopo dallo Stato al quale appartengono b) siano sotto l'autorit diretta, il controllo immediato e la responsabilit dello Stato ; e) siano comandati da persone iscritte nelle liste del personale militare ; cc d) siano equipaggiati da personale militare o militarizzato. cc Se allora si procede all'esame della fattispecie sulla scorta di quella definizione, appare agevole concludere che il Tribunale ha esattamente giudicato escludendo la natura militare dell'aeromobile de quo. Taluna delle caratteristiche esteriori che, secondo l'art. 230, devono concorrere per far qualificare militare un aeromobile, ricorreva sicuramente nella specie, poich pacifico che si trattava di aeromobile appartenente all'Amministrazione militare, comandato da un ufficiale facente parte dell'Arma aeronautica, e quindi posto sotto l'autorit diretta, il controllo immediato e la responsabilit dello Stato. dubbio invece se ricorresse anche il requisito obiettivo di cui alla lettera a) dell'art. 230, giacch non risulta con precisione se l'aeromobile fosse munito di quei particolari segni distintivi che valgono a d'imostrarne la qualit militare ; l'Amministrazione pur non facendo delle specifiche contestazioni al riguardo, non ha nemmeno fatto delle ammissioni ed, al contrario, ha osservato come incombesse alla Societ attrice l'onere di dimostrare che sussistevano tutti i requisiti richiesti dalla legge per far ritenere l'aereo de quo come militare, traendone la con8eguenza che, in difetto di tal prova, l'aeromobile non pote8se che qualificarsi come aeromobile di Stato, soggetto alla disciplina del codice della navigazione. cc Prescindendo, comunqite, da questo rilievo, deve con8iderarsi che, per qualificare come militare un aeromobile, occorre, a mente dell'art . .230, che esso sia destinato ad U8o militare, e nella specie la prova di tale destinazione non stata minimamente fornita. cc L'importanza di quel requisito giustamente posta in evidenza dall'appellata, la quakrileva come la deroga alla disciplina del codice di navigaziooe,disppsta dall'art. 748 a favore degli aeromobili militari, si giustifica soltanto in con8iderazione della particolare destinazione dell'aereo, il quale 8ia adibito ai fini militari inerenti alla difesa nazionale, giacch la rigorosa disciplina del codice, il quale, -253 tra l'altro, prevede la responsabilit dell'esercer1te l'aeromobile, per i danni da esso cagionati a terzi, male si sarebbe conciliata con le preminenti ragioni di pubblico interesse collegato con l'esercizio ampiamente discrezionale della difesa nazionale. Ora pacifico che l'aeromobile in questione era stato utilizzato per il trasporto di una squadra sportiva da Torino a Firenze, ed di tutta evidenza come un simile servizio esuli completamente da quelle funzioni militari, in vista delle quali gli aeromobili militari sono diversamente disciplinati dai comuni aerei. cc Non vale obiettare che quel servizio di indole civile si era esaurito col trasporto della squadra, e che l'aeromobile, al momento del sinistro, era vuoto, e neppure sembra rilevante la obiezione che, non pu aversi riguardo alla destinazione occasionalmente che, per contingenti circostanze, possa essere data al vei~ colo, in quanto sarebbe inconcepibile che la qualificazione giuridica di un aeromobile varii continuamente a seconda del suo impiego effettivo. Gli infatti che nella specie manca assolutatamente la prova che quello aeromobile fosse normalmente destinato ad usi militari, in quanto se ne ignorano persino le caratteristiche tecniche che potrebbero essere rilevanti ai fini di quell'indagine : la circostanza stessa che l'aeromobile, di ritorno dal trasporto della squadra dell'A. C. Torino, stesse atterrando ad un aeroporto civile, quale, quello dell'Aeronautica d'Italia di Torino, costituisce un argomento in favore dell'assunto dell'appellata e contro la testi dell'appellante. Non pu, del resto, dimenticarsi che al tempo del sinistro -2 maggio 1947 -l'Italia si trovava ancora in regime di armistizio, giacch soltanto il 16 settembre di quell'anno (art. 1 e 3 del D. L. 28 novembre 194 7, n. 1430) entr in vigore il trattato di pace di Parigi, il quale, per altro, impose notevo lissime limitazioni alla fiotta aerea militare italiana (art. 64). Appare quindi quanto mai verosimile ed atten dibile l'assunto dell'Amministrazione, secondo il quale, avendo l'aviazione militare italiana doV1~to ridurre quasi a zero la sua attivit militare in appli cazione delle clausole armistiziali, gU aeromobili di propriet dell'Amministrazione militare, in quel tempo, in quanto le loro caratteristiche lo consentis sero, erano prevalentemente adibiti a scopi civili in modo da alleviare la crisi dei trasporti; in quell'in dirizzo ben s'inquadra il trasporto da una citt al l'altra di una squadra calcistica appartenente ad una societ privata n. La Corte d'Appello di Torino, avendo accolta la tesi principale sostenuta dall'Avvocatura, ha rite nuto superfiuo scendere all'esame della subordinata che il Tribunale aveva riconosciuto esatta sia pure prospettandosi il problema in via ipotetica. A noi sembra che neppure tale tesi meriti le censure che gli sono state mosse dal Gaeta nell'articolo citato. Stabilisce l'art. 1 del c. n. che<< ove manchino dispo sizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile. Il legislatore ha quindi stabilito una gradazione gerarchica delle fonti normative della navigazione, disponendo, ove manchi una norma specifica (e sarebbe il caso degli aerei militari), di far ricorso prima all'applicazione analogica di norme similari e in ultima ipotesi di quelle pi ampie e generiche del Codice Civile. Ora non pu negarsi, che tra le norme che << ratione materiae ii pi si avvicinano a quelle detiaw per la navigazione aerea, vi siano quelle disposte per la circolazione dei veicoli. In verit non sembra possa dubitarsi che in senso lessicale, etimologico, logico-funzionale, gli aeromobili sono veicoli e che il loro moto realizza una << circolazione di veicoli n. La circolazione di questi speciali veicoli ha una disciplina ed una definizione tecnica speciale : la navigazione, regolata appunto da un codice della materia. Ma, cessando o ritenendo inapplicabile la disciplina speciale della navigazione aerea, si rientra nella pi generale disciplina della circolazione dei veicoli nel cui concetto di << genus ii la prima sta come una << species ii. La Commissione permanente dell'automobilismo, interpellata dal Ministero dei Trasporti sulla nozione e classificazione dei veicoli in genere ha espresso il proprio avviso nei seguenti termini : << veicoli debbonsi considerare tutte le macchine destinate al trasporto proprio di persone o cose o al traino, che si muovono sulla terra, nell'acqua o nell'aria, sostenute rispettivamente dalle reazioni del mezzo sul .quale o nel quale si muovono e che, durante il moto, siano manovrate direttamente o indirettamente dall'uomo ii. (OIGOLINI : La responsabilit della circolazione stradale. Giuffr 1954, pag. 15). E pi oltre (pag. 24) lo stesso autore afferma: << Infine altra esclusione di veicoli (che rientrerebbero parimenti nella nozione astratta di veicoli) contenuta implicitamente nel Codice Stradale, quella concernente le navi e gli aeromobili, perch il veicolo regolato dal Codice Stradale ha per presupposto che esso si muova su strade pubbliche ordinarie, mentre le navi si muovono nell'acqua e gli aeromobili nell'aria..Per gli aeromobili potrebbe farsi questione per i danni prodotti a terra durante le manovre di partenza e di atterraggio, ma le leggi particolari che li riguardano non consentono di scindere la circolazione di essi in varie fasi, pJich assoggettano l'integrale navigazione a norme particolari 11. Quando tali norme particolari non sono applicabili (caso degli aeromobili militari) ne deriva l'applicabilit delle norme generali in tema di circolazione (ora contenute nel Codice Civile e quindi svincolate dalla pi ridotta sfera di applicabilit del Codice Stradale) sopratutto quando, come nella fattispecie avvenuto, l'areao non naviga nel cielo, ma si muove sulla terra nella manovra di atierraggio. Ne deriva quindi l'applicabilit della prescrizione di cui al capoverso dell'art. 2947 c. c. che, con formula volutamente pi ampia di quella dell'art. 2054 c. c. si riferisce ad ogni specie di veicoli, non solo quelli idonei alla circolazione terrestre ma anche quelli idonei alla circolazione aerea e, se si vuole, alla circolazione marittima (si pensi ai nuovi merf~i anfibi). Questa norma generale sui termini di prescrizione dei danni prodotti da qualsiasi specie di veicoli pu essere derogata solo dalle norme speciali per dati tipi di veicoli (treni, aerei civili, navi): altrimenti deve trovare piena applicazione. G. FIERRO -254 POLIZIA -Iscrizione lapidaria -Orator:o non autorizzato -Artt. 113 T. U. leggi di P. S. e 663 c. p. ( Trib. di Roma, Sez. 2a sent. 9 luglio 1955, Pres.: Semerano; Imp.: Paden Cline Rex). L'apposizione di una iscrizione lapidaria indi cante la sede di una confessione religiosa acatto lica, apposta da un ministro di quel culto di cui la nomina non stata approvata dall'Autorit am ministrativa, un atto-presupposto per il governo spirituale dei fedeli. Tale apposizione, senza preventiva autorizza zione dell'Autorit di P. S. a sensi dell'art. 113 delle leggi di P. S., illegittima e configura l'ipo tesi criminosa previssa dall'art. 663 c. p. I. Il Tribunale di Roma, oon la sentenza ohe brevemente si annota, in sede dibattimentale andato in diverso avviso rispetto a quanto aveva precedentemente ritenuto in sede istruttoria nella stessa fattispecie, valutata per allora nel comportamento tenuto dal funzionario di P. S. ohe aveva disposto la rimozione della iscrizione lapidaria (cons. in questa Rassegna, 1955, 112 e segg.). La conclusione a cui il Tribunale pervenuto nella causa contro il Paden Cline Rex , a nostro avviso, esatta, anche se la motivazione, pur ampia, contenuta in sentenza, appare suscettibile di opera di ortopedia ed il caso, il che ancora di maggior rilievo, pu essere sottoposto ad ulteriore pi approfondita valutazione. Il Giudice ha, sostanzialmente, ritenuto che la iscrizione apposta dal predetto imputato verteva, vero, in materia ecclesiastica, ma la eccezione di cui al primo comma dell'art. 113 del T. U. delle leggi di P. S. non era applicabile, in quanto non era stata osservata la legislazione ecclesiastica sul punto relativo alla pubblicazione ed affissione di atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, non essendo stata approvata la nomina del Paden Olive Rex quale ministro di culto ammesso nella repubblica. II. A noi sembra ohe l'inosservanza della legislazione suddetta consista nella violazione di norme diverse da quelle indicate dal Tribunale, investendo il fatto esaminato qualcosa di precedente, nell'iter dell'esercizio di un culto ammesso, rispetto al governo spirituale dei fedeli. Se n' reso conto, in fondo, anche il nostro giudice, quando ha ammesso che la iscrizione lapidaria di cui si discute, a'itcor pi ohe un atto relativo al governo spirituale dei fedeli deve essere considerato come un atto presupposto per il governo spirituale dei fedeli stessi)). In effetti per governo spirituale dei fedeli sembra debba intendersi tutto quel complesso di istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani (ed atti analoghi) che sono indicati ad esemplificazione nell'art. 2 del Concordato, per la pubblicazione ed affissione dei quali nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del ministero sacerdotale non occorre l'autorizzazione dell'autorit di P. S. La indicazione sulle mura di un edificio della sussistenza della sede di una confessione religiosa acattolica (contenente anche, non si dimentichi, un oratorio) non sembra configurare un atto attinente al governo spirituale dei fedeli, nulla contenendo la iscrizione lapidaria di dispositivo nei confronti di costoro, a prescindere dalla constatazione poi, ohe vien qui fatta nei limiti in cui possa valere, che anche l'ubicazione stessa di detta iscrizione, non apposta propriamente alle porte esterne dell'edificio, appar-0 contrastare la no zione dell'atto sopraindicato di cui l'affissione consentita, per il culto cattolico secondo l'art. 2 del Concordato e per i culti ammessi secondo l'art. 3 del R. D. L. 289 del 1930, oltreoh nell'interno, solo alle porte esterne dell'edificio destinato al culto. Ma, come si detto, agevole rilevare che, nell'iter dell'esercizio del culto della confessione Chiesa di Cristo n, se anche l'apposizone della nota iscrizione lapidaria non riguardi, costituendo violazione delle norme in materia, in senso stretto il governo spirituale dei fede li, riguarda certamente qualcosa di antecedente e di ancor pi importante : la segnalazione cio non solo della sede amministrativa della oonf essione, ma anche la esistenza di un oratorio illegittimamente aperto al culto, senza l'osservanza cio dell'art. 1 del citato R. D. 28 febbraio 1930, n. 289. Se si osservasse a questo punto ohe non deve oonf ondersi tra apertura di oratorio non autorizzata e quindi illegittima e segnalazione della sussistenza di un oratorio illegittimamente aperto, sostenendosi in pi ohe la illegittimit del primo fatto non investe il secondo fatto (apposizione della nota iscrizione), si direbbe, a nostro avviso, cosa inesatta, apparendo evidente ohe, se non pu essere aperto un oratorio al culto senza la prescritta autorizzazione, non si pu neppure segnalare la sussistenza dell'oratorio medesimo oon la pretesa ohe la iscrizione segnalatrice verta in materia ecclesiastica. Non il caso certo di ripeterci : basti ricordare ohe per materia ecclesiastica deve intendersi quella oonf orme e non anche quella contraria, alle leggi ecclesiastiche. III. Se il ragionamento ohe precede, svolgimento della tesi gi sostenuta nella critica della richiamata sentenza del Giudice Istruttore del Tribunale di Roma, , come non sembra dubbio, esatto, appaiono evidenti le conclusioni alle quali si deve ulteriormente pervenire : a nostro parere non potrebbe neppure essere data l'autorizzazione di polizia ohe consentisse la segnalazione di un tempio o di un oratorio di oui l'apertura al culto non fasse stata, in precedenza, autorizzata. Un'autorizzazione del genere sarebbe contraria ai principi ohe regolano la materia e non sarebbe certo ragionevole sostenere la insussistenza della contravvenzione di oui all'art. 663 o. p. ool pretesto, di cui la speciosit :appare ben evidente, ohe il precetto di chiedere l'autorizzazione non violato ogni qualvolta questa non venga richiesta in quanto si versa in ipotesi di impossibilit, per l'autorit amministrativa, di dare l'autorizzazione per ottenere la quale la domanda stata presentata. F. C. -255 TRASPORTO Trasporto ferroviario Preclusione di questione decisa in primo grado e ritenuta assorbita in altre dalla Corte d'Appello Responsabilit delle FF. SS. per colpa grave: onere della prova e presunzioni. (Corte di Appello di Catania, sede di rinvio: sent. parz. 18 giugno-10 luglio 1954, P-res.: Zuccarello; Est.: Torresi, e definitiva 27 maggio-5 luglio 1955, Pres.: D'Angelo; Est.: Torresi; Amministrazione Ferroviaria e/ eredi Bottari). Qualora il Tribunale, pur accogliendo la domanda' abbia ritenuto infondato uno dei motivi addotti dall'attore come ragione della pretesa, e la Corte. sulla stessa questione, abbia omesso di decidere ritenendola assorbita in altre, non si costituisce sul punto giudicato n preclusione. Pertanto, impugnata e cassata la sentenza di secondo grado per questioni attinenti ad altri aspetti della controversia, la Corte di rinvio decide, come magistrato di secondo grado rispetto al Tribunale originariamente adito, la questione rimasta impregiudicata. In caso di mancata riconsegna di merce affidata al vettore ferroviario, questi risponde di colpa grave, senza che il danneggiato ne debba dare la prova, qualora la spedizione sia stata effettuata il 23 febbraio 1946 allorch le particolari circostanze di tempo e di luogo conseguenti al recente conflitto rendevano facilmente prevedibile la probabilit di furti e quindi imponevano una particolare sorveglianza per l'assolvimento degli obblighi di custodia. Nella omissione, in tali contingenze, di una particolare sorveglianza devono ravvisarsi gli estremi della colpa grave. L'esame delle questioni giuridiche decise dalla Corte di Catania presuppone una sommaria cono scenza dei fatti che avevano originato la lite. Il 23 febbraio 1946 Bottari Adolfo sped a s stesso da Napoli a Messina cinque colli contenenti tessuti, del peso complessivo di kg. 341. La merce non giunse a destinazione. Il Bottari chiese per risarcimento del danno L. 801.952, tale essendo secondo il suo assunto il valore effettivo dei tessuti non riconsegnati. L'Amministrazione offr L. 337.964, cio il massimo dell'indennizzo consentito dall'art. 58 delle C. e T. vigenti all'epoca del trasporto (L. 1000 per kg. di merce). Il Bottari non accett e con citazione del 25 settembre 1948 convenne l'Amministrazione innanzi al Tribunale di Messina. Sostenne il Bottari che la perdita della merce doveva imputarsi a colpa grave delle FF. SS., con coriseguente elevazione del massimo risarcibile a L. 2000 per kg. di merce, ai sensi dell'art. 10 delle C. e T. vigenti al momento del trasporto; ed inoltre che doveva trovare applicazione nella fattispecie il disposto del D. L. P. 29 marzo 1947, n. 164 (limite del risarcimento di cui all'art. 58 delle C. e T. elevate fino a L. 10.000 per kg.). Il Tribunale escluse sia il dolo sia la colpa grave da parte dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, ma ritenne applicabile il D. L. P. 29 marzo 1947, condannando l'Amministrazione al pagamento delle richieste L. 801.952. L'Amministrazione propose impugnativa, ed il Bottari appello incidentale lamentando il mancato riconoscimento della colpa grave delle ferrovie e chiedendo l'adeguamento dell'indennizzo in rapporto alla svalutazione monetaria. La Corte di Messina conferm la applicabilit del D. L. P. 29 marzo 1947. Inoltre, qualificando il debito delle ferrovie di valore, ritenne l'indennizzo rivalutabile, e quindi ne elev la entit a L. 1.818.792. Giova sottolineare che la Corte, in ordine alla su11si stenza di una colpa grave imputabile alle ferrovie, cos testualmente si espresse: Resta assorbita la que stione se la perdita della merce sia stata determinata da dolo o da colpa grave ai fini della applicazione dell'art. 60 delle C. e T. che eleva per tali casi l'in dennit fino al doppio, non potendo la soluzione di essa incidere sull'importo delle indennit che la Corte ha ritenuto di dovere liquidare nella misura sopraindicata . Il Bottari, giovandosi del vigore esecutivo della sentenza di secondo grado, costrinse le ferrovie al pagamento delle L. 1.818. 792 con interensi. L'A mministraizione propose ricorso per cassazione e la C. S. a S. U. con decisione 30 ottobre 1952 28 gennaio 1953 ritenne il D. L. P. 29 marzo 194 7 inapplicabile ai trasporti svoltisi prima della sua en trata in vigore, e l'indennizzo per mancata riconse gna di merce debito di valuta non maggiorabile a seguito di svalutazione monetaria, fatta salva la ipo tesi prevista dall'art. 1224 c. c. di colpevole ritardo nella liquidazione e conseguente danno concreto. Come sede di rinvio venne prescelta la Corte di Ca tania. Quivi la causa stata riassunta a cura delle fer rovie le quali hanno chiesto agli eredi del Bottari, deceduto nelle more del giudizio, la restituzione del la differenza fra quanto percepito dal loro dante causa in virt della sentenza della Corte di Messina, ,~ l'indennizzo dovuto in L. 337 .964 (essendo stato quest'ultimo importo tempestivamente e validamente offerto, sembrava esclusa ogni applicabilit nel caso concreto dell'art. 1224 c. c.). Ma la Corte di Catania con sentenza parziale del 18 giugno -10 luglio 1954 -tuttavia soggetta ad impugnativa per riserva di ricorso -ha ritenuto impregiudicata la indagine sul grado della colpa imputabile alle ferrovie, ha ritenuto sussistente la colpa grave, ed ha elevato la misura dell'indennizzo ai sensi dell'art. 60 C. e T. a L. 679.964 ; conseguentemente, poich le ferrovie avevano offerto solo L. 337 .964, le ha ritenute in mora ed ai sensi dell'art. 1224 capv. c. c. ha ammesso gli eredi Bottari a provare il maggior danno in concreto subito per il mancato pagamento di tale raddoppiato indennizzo. Testi addotti dagli eredi Bottari hanno deposto che per difetto di merce. e di capitali la ditta aveva dovuto sospendere ogni attvit commerciale. La Corte con sentenza 27 maggio-5 luglio 1955 ha stabilito in L. 350.000 il maggior danno per ritardo ingiustificato nel pagamento del rappoggiato in dennizzo. La decisione della Corte di Catania si presta a diverse critiche. - I. -Il fondamento della prima massima quanto meno molto dubbio. Una questione pu dirsi assorbita in un'altra quando la soluzione della prima comprenda in s anche la soluzione della seconda, o faccia venir meno -256 - presupposti che condizionano la sussistenza della seconda questione. Non pu invece parlarsi di assorbimento allorch all'esame del magistrato si propongano varie questio_ni, ciascuna delle quali sia di per s risolutiva della lite, e che non siano subordinate l'una all'altra, bens coesistenti, autonome, ed apparentabili solo da un punto di vista effettuale, cio appunto in quanto questioni tutte di valore risolutivo. Se l'attore fonda una propria pretesa su ragioni plurime, ciascuna delle quali isolatamente accolta comporterebbe l'accoglimento della domanda, non pu verificarsi alcun assorbimento fra una questione e l'altra. Tutt'al pi potr dirsi che, ritenutasi dal magistrato fondata una delle avanzate ragioni, e dovendosi quindi accogliere in toto la domanda, sia superfiuo procedere all'esame delle altre ragioni, poich, siano queste accolte o disattese, la decisione non muter. Tale superfiuit per risulta apparente rifiettendo che in caso d'impugnativa. e qualora il giudice di secondo grado non condivida l'avviso del primo giudice sulla fondatezza del motivo accolto, dovr esaminare le altre questioni prima non delibate, sicch tali questioni sfuggiranno al duplice vaglio del doppio grado. Riteniamo quindi che il giudice non possa limitarsi all'esame di un motivo, per quanto risolutivo, e debba pronunciarsi su tutte le questioni attinenti alle ragioni della domanda o della eccezione, tranne che si tratti di questioni la cui soluzione esaurisca la sua funzione (ad esempio difetto di costituzione del rapporto processuale, incompetenza assoluta, ecc.). Ovviamente ci non vale per la Cassazione, in quanto giudice ultimo. Nel caso in esame, opportunamente il Tribunale di Messina, accolse integralmente la domanda ritenendo applicabile il D. L. P. 29 marzo 1947, e tuttavia esamin e decise anche l'altro motivo addotto dal Bottari a sostegno della sua pretesa : la sussistenza di una colpa grave imputabile all'Amministrazione. La Corte di Messina, al cui giudizio venne riproposta quest'ultima questione, omise di pronunciarsi, ritenendo, a torto, la questione assorbita, mentre per esaurire il proprio compito avrebbe dovuto pronunciars, oltre che sulle altre questioni, anche sulla sussistenza o meno d'una colpa grave imputabile all'Amministrazione. Ci posto, il Bottari da parte sua avrebbe dovuto proporre specifica lamentela alla Corte Suprema denunziando la omessa pronuncia della Corte di merito su una questione decisa in suo sfavore del Trib1J,nale e sulla quale invano aveva invocato con appello incidentale il riesame dei giudici di secondo grq,do. In mancanza, sul punto controverso il dibattito si deve intendere esaurito, restando ferma la decisione del Tribunale di Messina. Ossia la questione, in sede di rinvio, doveva ritenersi preclusa (vedasi sul tema : CARNELUTTI: Effetti della Cassazione per omessa pronunzia, in Rivista Diritto Processuale >> 1938, II, pagine 68-69). Se cos non fosse le varie ragioni relative ad una medesima domanda potrebbero essere esaminate e dfJcise una alla volta, ripercorrendo senza limiti la medesima causa tutto l'iter processuale (si ipotizzi una domanda fondata su parecchi motivi : accolta la domanda per il primo motivo ed esimendosi i giudici dall'esame degli altri motivi, qualora la decisione venga confermata-in appdlo e poi cassata, la Corte di rinvio dovrebbe prendere in esame, e per la prima volta, il secondo motivo ; venendo poi cassata quest'ultima sentenza, una ulteriore Corte di rinvio dovrebbe a sua volta prendere, e per la prima volta, in esame il terzo motivo, e cos via). II. -La seconda massima decisamente inaccettabile. Indubbiamente incombeva sul Bottari l'onere di provare il dolo e la colpa grave dell'Amministrazione. Tale prova non stata mai offerta. Ma la Corte di Catania ha ritenuto la CJlpa grave accertabile in base alle seguenti generiche presunzioni. La guerra, nota la Corte, aveva disorganizzato il servizio ferroviario, tanto che con R. D. 17 agosto 1944, n. 189 era stato disposto che ogni trasporto venisse accettato a rischio e pericolo del mittente ; la dispersione dei tessuti spediti dal Bottari a s stesso si verific pochi giorni dopo l'entrata in vigore del D. L. L. 30 gennaio 1946, n. 10 che abrogava il R. D. 17 agosto 1944, allorch p3r il servizio dei trasporti non era stato ancora ben riorganizzato e mentre difettava in particolare una efficiente sorveglianza, essendo stata sciolta la Milizia ferroviaria e non ancora costituita la Polizia ferroviaria. Ci posto, la Corte conclude: era ovvio che l'Amministrazione consapevole di tutto ci, avrebbe dovuto curare, specie proprio all'indomani del ritorno alla legge pre-bellica, con maggiore attenzione gli obblighi di custodia ad essa inerenti, non omettendo quella particolare sorveglianza che proprio le particolari circostanze di tempo e di luogo richiedevano. Ed appunto nella omissione di tale particolare sorveglianza che la Corte ravvisa la gravit della colpa. Qui la critica, fin troppo facile, pii essere sintetizzata. a) la Corte solleva la parte dell'onere della prova, e sostituisce alla prova presunzioni semplici e generiche ; b) secondo la Corte la diligenza dell'uomo medio -nel cui difetto si compendia la colpa lieve non consisterebbe in una condotta adeguata alla prudenza che suole ispirare il bonus pater familias in ogni circostanza di tempo e di luogo, ma comporterebbe per l'uomo medio l'obbligo di essere diligentissimo in circostanze di tempo e di luogo particolar. mente difficili (l' Amministrazone avrebbe dovutu far miracoli per evitare il verificarsi di furti sul principio del 1946, e ci non per una non provata disorganizzazione dei servizi, ma per il dilagare in quel tempo di reati di tutti i generi, fenomeno ricorrent.e dopo ogni guerra, specie se disastrosa come l'ultimo confiitto). Insomma la colpa grave 'IJ,.on consisterebbe nella nimia negligentia, ma nel difetto di una eccezionale diligenza da prestarsi in eccezionali contingenze, ed anche quando si tratti di contingenze eccezionali che si potraggono per anni e su tutto il territorio dello Stato. 2 2 -257 e) tutte le mancate riconsegne di merce verificatesi nel 1946 e nel 1947 (almeno fino alla istituzione della Polizia ferroviaria, D. L. P.10luglio1947 n. 6 87), volendo seguire la Oorte di Oatania, avrebbero dovuto essere giudicate in base ad una presunzione di colpa grave. d) la Oorte inverte l'ordine logico del ragionamento. Invece di dire: unrJ, provata grave negligenza ha causato l'evento, afferma: l'essersi verificato l'evento costituisce prova di una grave negligenza imputabile al custode. e) infine la Oorte non ha minimamente sospettato che se il magistrato pu accertare e giudicare un determinato comportamento dell'Amministrazione in relazione con una denunziata lesione di diritto, non pu affatto sindacare l'org~nizzazione dei servizi amministrativi, della cui efficienza l'Amministrazione stessa il solo giudice, e che pertanto era frustranea ed arbitraria ogni illazione generalizzata sul funzionamento del servizio ferroviario e della Polizia ferroviaria nel 1946. F. ANSALDI SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E G I u R I S P R U D E N Z A ACCERTAMENTO (azione) (Vedi : Procedimento civile 2). ACQUE PUBBLICHE 1. I frazionisti che vogliano impugnare u,na concessione di derivazione di 3,cqu,a potabile in favore di altra frazione non possono agire uti singuli o uti cives contro il Comune concessionario e il Mi.: nistero LL.PP. se non sono autorizzati dalla G.P.A. e rappresentati in giudizio dalle apposite Commissioni previste dalla legge Comunale e prov. (Trib. AA.PP. Torino, 17 giugno 1955, Cont. 1660, Avv. Torino). AFFITTANZE AGRARIE (Vedi: Agricoltura 5, 6). .AGRICOLTORI BENEMERITI (Vedi: Agricoltura 1, 2, 3). AGRICOJ,TURA 1. Nella procedura di recupero di contribu,ti ad agricoltori benemeriti, ex D. L. n. 250 del 1945 non vi eccesso di potere da parte dell'Amministrazione, per non aver tenu,to conto delle premesse del decreto, le qu,ali indicando sommariamente i motivi della norma non hanno effetto precettivo e non impongono il ricupero di tutti i contribu,ti erogati lasciando all'Amministrazione u,n potere discrezionale che fa venir meno la giurisdizione ; n per mancato accertamento in contraddittorio delle somme da iscrivere a ruolo, perch la legge non prevede e d'altronde sarebbe inu,tile essendo la misu,ra del debito determinata nella legge ; n infine per ma:r;i.cata costitu,zione in mora perch non necessaria, in qu,anto essa avviene con la legge o comunqu,e con la iscrizione a ru,olo in uno alla notifica della cartella esattoriale. (Trib. Bologna, 30 aprile 1955, Cont. 6365-6881, Avv. Bologna). 2. Rispetto al D. L. n. 250 del 1945 su,l recupero dei contribu,ti ad agricoltori benemeriti non vi problema di legittimit costitu,zionale, essendo esso anteriore alla costitu,zione ma solo dieventuale inefficacia a segu,ito di u,na su,ccessiva abrogazione. (Trib. Bologna, 30 aprile 1955, Cont. 63656881, Avv. Bologna). 3. Le disposizioni dell'art. 3 e 42 della Costituzione non hanno rispetto al D. L. n. 250 del 1945 su,1 recu,pero dei contribu,ti agli agricoltori benemeriti carattere di incompatibilit e qu,indi abrogativo di quel decreto, e ci sia per la natu,ra programmatica dei cennati articoli sia perch quanto all'art. 3 le persone tenute al rimborso non sono identificate per sesso, razza, lingu,a, religione, opinioni politiche o condizioni personali o sociali, ma per il fatto di aver beneficiato a su,o tempo dei coutribu.ti, e qu,anto all'art. 42 esso garantisce la privata propriet da ogni ingiusto atten tato e tale non l'obbligo del rimborso neppu,re equ,iparabile ad u,na espropriazione per p. u,. (Trib. Bologna, 30 aprile 1945, Cont. 6365-6881, Avv. Bologna). 4. Solo i beni dotali oggetto di donazione per nozze, donati fino al 15 novembre 1949 sono esclu,si dallo scorporo (legge Sila); vi rientrano . invece le donazioni su,ccessive a tale data ai fini del compu,to del patrimonio del donante soggetto a scorporo. (Corte App. Potenza 1o giu,gno 1955 - Cont. 651, Avv. Potenza). 5. L'esclu,sione dalla proroga non condizionata, in tema di riforma fondiaria, alla disdetta del condu,ttore entro il termine di tre mesi dalla scadenza della annata agraria in corso in qu,anto il regime di proroga diventa illico ed immediate incompatibile di fronte alla esigenza su,periore di pronta esecuzione delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario. (Corte App. Potenza, Sez. Agraria, 20 lu,glio 1955, Cont. 1588 e altri 28, Avv. Potenza). 6. Gli enti di riforma possono, in base all'art. 6 L. n. 505 del 1950, con le modifiche ex art. 5 L. n. 435 del 1951, escludere dalla proroga anche gli affittu,ari coltivatori diretti di terreni sottoposti ad esproprio. (Trib. Potenza, 14 maggio 1955, Cont. 785, 804, 806, 807, 809, Avv. Potenza). 7. Anche per gli sfratti disposti nell'interesse degli enti di riforma si applica la sospensione di un anno disposta dalla L. n. 765 del 1952, non essendovi alcuna deroga sul tal pu,nto; a favore degli enti stessi, alle norme generali su.i contratti agrari. (Pret. Pisticci, 5 giu,gno 1955, Cont. 1358, AV\'". Potenza, id. 29 gennaio 1955, Cont. 953, Avv. Potenza).: 8. Competente sull'opposizione ad esecu,zione di sentenza di rilascio, per il beneficio .. d,ella sospensione ex art. 3 L. n. 765 del 1952, il giudice. or.di-.. nario, non gi la Sezione Specializzata agraria. (Pret. Pisticci, 5 giu,gno 1955, Corit. 1358, Avv. Potenza; id. 29 giugno 1955, Cont. 953, Avv. Potenza). (Vedi: Imposte in genere 9, 10; Truffa, 1-2). -259 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Bench nella esplicazione delle proprie fu.nzioni interne lo Stato abbia personalit u,nitaria, tu.ttavia nei concreti rapporti giu,ridici con i terzi lo Stato non si presenta mai in tu.tta la su.a u,nit, ma opera a mezzo di quegli organi specifici ai quali sono demandate le singole fu.nzioni. (Oorte App. Bologna, 10 marzo 1955, Oont. 6519, 6520, Avv. Bologna). . 2. A differenza delle altre organizzazioni del regime, la G. l. L. non fu. soppressa ma si aperse, per l'art. 6 del R.D.L. n. 704 del 1943, u,no stato di transizione tuttora perdu.rante durante il quale l'ente sopravvive con piena titolarit di diritto. (Trib. Ohiavari, 2 maggio 1955, Cont. 20046, Avv. Genova). 3. Il Oollocatore comunale della mano d'opera un pu.bblico u,:fficiale. (Corte App. Pen. Genova, 10 marzo 1955, Oont. 19977, Avv. Genova). (Vedi: Infortuni sul lavoro, 3; Legittimazione 2, 3). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (reati contro) 1. L'estraneo alla Pubblica Amministrazione che abbia partecipato a u.na qu.alsiasi ingerenza illecita del pu,bblico u,:fficiale in u.n atto dell'Amministrazione risponde, salvo che il fatto non costitu. isca u.n reato pi grave, di concorso nel delitto di interesse privato in atto d'u.:fficio. (Corte App. Pen. Genova, 4 giu.gno 1955, Cont. 18256, A vv. Genova). AMNISTIA 1. Il ben.eficio dell'amnistia sempre rapportato al nomen juris che il giudice ritenga con la ru.brica d'impu,tazione di attribuire al fatto contestato e ci in qu.anto l'art. 592 c. p. p. au.torizza il giu,dice dell 'istru,zione o del giu.dizio a esaminare e decidere ogni questione relativa all'azione penale qu,ando tale esame sia necessario per applicare l'amnistia. (Oorte App. Pen. Genova, 4 giu,gno 1955, Oont. 18256, Avv. Genova). (Vedi : Prescrizione 1). ANIMALI (Vedi : Circolazione stradale, 3). ANTICHIT E BELLE ARTI 1. La consegna di u,n polittico, rinvenu,to in Germania, ad una sopraintendenza delle Gallerie, si intende fatta a titolo di deposito da parte del privato possessore : per ci se lo Stato invocando il D. L. n. 385 del 1946 intende trattenere l'opera deve risarcire i danni. (Trib. Bologna, 14 marzo 1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). 2. Il D. L. n. 601 del 1946 non imponeva la consegna allo Stato italiano di un dipinto tedesco importato da u.n soldato reduce da prigionia in Germania che ivi lo aveva sottratto alla distruzione da parte delle forze occu,panti. (Trib. Bologna, 14 marzo 1955, Oont. 6935, Avv. Bologna). 3. Ove u.n'opera d'arte sia detenuta dall'Ufficio Recu,pero di Roma ma sia stata in origine consegnata alla Sopraintendenza alle Gallerie di Bologna dal possessore che ora agisca in revindica, la competenza circa tale azione non spetta al Tribunale di Roma ma a quello di Bologna. (Trib. Bologna, 14 marzo 1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). 4. Lo Stato italiano deve restitu.ire al rinvenitore u.n dipinto gi esistente fino al 1945 in un castello tedesco presso Breslavia oggi incorporato nella repubblica polacca, e ci perch qu,est'u.ltima non proprietaria a sensi dell'art. 75-77, par. 2 Trattato di Pace. (Trib. Bologna, 14 marzo 1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). (Vedi: Legittimazione, 4). APPALTO 1. La competenza attribu,ita al Ministro per decidere su.lle controversie relative alla revisione dei prezzi dei pu,bblici appalti di natu.ra giu.risdizionale. (Trib. Genova, 26 maggio 1955, Cont. 19676 Avv. Genova). 2. In tema di revisione dei prezzi dei pu.bblici appalti il D. L. C. P. S. n. 1501 del 1947 ha conferito alla Pu,bblica Amministrazione u.n potere discrezionale al quale non pu contrapporrsi pel privato un diritto soggettivo. (Trib. Genova, 26 maggio 1955, Cont. 19676, Avv. Genova). (Vedi: Contabilit Gen. dello Stato 1 ; Imposta di ~egistro 4, 5, 14). APPELLO 1. L'intervento adesivo ammissibile in grado di appello. (Corte App. Potenza, 10 giu.gno 1955, Cont. 651 Avv. Potenza). 2. L'appellante non pu, senza accettazione dell'altra parte rinu.nciare alla impu,gnativa gi proposta. (Corte App. Potenza; Sez. Agraria, 20 lu.glio 1955, Oont. 1588, e altri 28, Avv. Potenza). 3. Dopo la legge n. 581 del 1950 la sentenza non definitiva che estrometta o assolva dall'osservanza del giu,dizio u.na o pi parti passa in giu,dicato se non appellata entro l'anno dalla su.a pu,bblicazione, malgrado la formulazione di riserva di gravame e ci perch quest'ultima in tanto ha efficacia in qu.anto sia formulata contro qu.ella parte che rimanga in giudizio. (Corte App. Genva, 17 maggio 1955, Oont. 17658, Avv. Genova). APPROVAZIONE (Vedi: Imposta di Registro, 3). ATTO AMMINISTRATIVO 1. Nessuna responsabilit incontra l'Amministrazione Pu.bblica nell'espletamento di attivit di polizia giudiziaria qu,ando qu,esta attivit sia contenuta nei limiti della discrezionalit ammessa -260 dalla legge. (Trib. Genova, 31 marzo 1955, Oont. 19700, Avv. Genova). (Vedi: Edilizia Economica 1 ; Requisizioni (alleate) 1). AUTOTUTEIJA (Vedi : Demanio 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; Procedimento Civile, 1). 0AMERE DI 00MMERCIO (Vedi: Imposta di registro, 12). 0APITALE (Vedi: Imposta di negoziazione, 1, 2). 0ARBURANTI (Vedi: Imposte di fabbricazione 2) OESSIONE (Vedi: Contabilit Gen. dello Stato, l). 0ICLISTA (Vedi: Circolazione Stradale, 1). 0IRCOLAZIONE STRADALE 1. La marcia di due ciclisti affiancati di cui uno sulla pista pedonale di terra battuta, l'altro sul margine estremo destro dell'asfalto non costituisce violazione dell'art. 16 cod. strad. sull'obbligo della fila indiana. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Oont. 6828, Avv. Bologna). 2. Il guidatore del veicolo sorpassante assume su. di s il rischio del sorpasso . derogando sia pu,re lecitamente al principio di mantenersi su.Ha destra stradale : anche qu,ando la larghezza della strada consentirebbe di sostare sulla parte destra della strada l'aggravamento del pericolo della circolazione sussiste pel fatto stesso del sorpasso specie in vista di altro veicolo incrociante e con nebbia incombente. (Trib. Parma, 8 gennaio 1955, Cont. 8084, Avv. Bologna). 3. L'impiego di u,n cavallo da traino ipersensibile ai rumori del traffico motorizzato di una grande arteria come la via. Emilia, e la conseguente impossibilit di frenare il quadrupede imbizzarito non costituiscono il caso fortuito esonerativo da responsabilit ex art. 2052 c. c. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Cont. 6828, Avv. Bologna). (Vedi : Giudizio (rapporto), 1). 0ITAZIONE (Vedi: Difesa dello Stato, 3.). 00LLOCATORE (Vedi: Amministrazione Pubblica, 3.). COMODATO 1. Non indeterminabile il valore della cau,sa con la qu,ale il comodante miri ad ottenere dal comodatario la restituzione dell'immobile concesso, dovendosi fare riferimento per analogia alle norme dettate per la locazione dall'art. 12 c. p. c. (Trib. Ohiavari, 27 maggio 1955, Oont. 20046, Avv. Genova). COMPENSAZIONE (Vedi: Imposte in genere, 2). 00MPETENZA (Vedi : Agricoltura, 8 ; Antichit e belle arti, 3 ; Comodato, 1 ; Imposte in genere 15 ; Sequestro, 2). COMPETENZA (regolamento) (Vedi: Procedimento civile, 3). COMPRAVENDITA (Vedi: Imposta di Registro, 4; 5; 12; 14). 00MUNI E PROVINCIE (Vedi: Acque pubbliche, 1 ; Strade, 1). CONCESSIONI (Vedi: Edilizia economica e popolare, 3). CONDANNA (Vedi: Contabilit Generale dello Stato, 5). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO 1. L'accettazione da parte del Provveditorato alle 00. PP. di u.na cessione di credito da un appaltatore a terzi, accettazfone fatta con la riserva di su,bordinazione alla liquidazione della somme che sarebbero state riconosciute dovute e impregiu,dicato ogni diritto dell'Amministrazione per eventuali inadempienze e responsabilit dell'appaltatore non consente all'Amministrazione di opporre al cessionario in compensazione crediti sorti verso il cedente dopo la data di accettazione. (Corte App. Bologna, 21 maggio 1955, Oont. 8666, Avv. Bologna). 2. In mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti dello Stato non esistente fra qu,esto ed u,n occupante dell'immobile patrimoniale alcun valido rapporto contrattuale anche se per l'occu,pazione l'occu,pante paga u,n corrispettivo. (Trib. Bologna, 26 maggio 1955, Oont. 9700, Avv. Bologna). 3. Nel contratto di stampa, che si inquadra nel contratto di appalto, il visto si stampi non rappresenta il momento perfeziotivo Q.el._contratto n subordina l'efficacia del contratto stesso al gradimento del committente. Essa u,na clausola d'u.so che presu,ppone un contratto concluso e gi eseguito per la maggior parte del rapporto, attribu,endo al committente il diritto di verificare -261 la conformit della bozza all'originale ed anche di correggere e variare, salvo le maggiori spese, ed infine di recedere dal contratto, tenendo indenne lo stampatore delle spese, del lavoro e del mancato guadagno. (Trib. Catania, 25 giugno 1955, Cont. 18039, .Avv. Catania). 4. La risoluzione di un contratto di diritto privato con l'Amministrazione non pu, essere pronunciata se l'Amministrazione non sia costituita in mora e a ci occorre un'intimazione o richiesta scritta non soccorrendo l'art. 1219 n. 3 c. c. in quanto i pagamenti dell'Amministrazione non vanno eseguiti al domicilio del creditore. La citazione difettando della espressa richiesta dell'adempimento non efficace a costituire in mora. (Pret. Vittoria, 4 luglio 1955, Cont. 18742, .Avv. Catania). 5. Quando l'Amministrazione stipula un contratto di diritto privato, il giudice pu, dichiararlo risolto per inadempimento della .Amministrazione e condannare qu,esta al rilascio, come per la specie di un immobile in locazione adibito a pubblico uffici~. (Pret. Vittoria, 4 lu,glio 1955, Cont. 187 42, .Avv. Catania). (Vedi: Locazione, 1). CONTRATTO (Vedi : Contabilit Generale dello Stato, 2, 4, 5). CONTENZIOSO TRIBUTARIO (Vedi : Imposta di Registro, 6, 7 ; Imposte in genere, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10). CONTRABBANDO (Vedi: Imposte di fabbricazione, 2). COSTITUZIONE 1. La retroattivit delle leggi civili rimane al di fuori del campo costituzionale con la conseguenza che il legislatore ordinario pu insindacabilmente estendere la efficacia della norma a situ,azioni e fatti anteriori all'entrata in vigore della legge. (Corte .App. Potenza, 10 giugno 1955, Cont. 651, .Avv. Potenza). (Vedi: Agricoltura 2, 3; Legge 1). CUSTODE (Vedi: Sequestro 1, 2). DANNI 1. Gli interessi compensativi sul capitale di risarcimento dei danni permanenti decorrono dal giorno dell'inyestimento e non dalla data della cessazione dell'invalidit temporanea assoluta, se questa ultima non sia stata risarcita dal colpevole. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Cont. 6828, .Avv. Bologna). (Vedi : Prescrizione, 1). DECRETO (Vedi: Espropriazione per p. u. 2). DEMANIO 1. Se l'occupazione di un immobile dello Stato ha carattere abusivo, lo Stato pu, coi su,oi poteri respingere l'offesa al proprio diritto, qu,ale che sia il regime patrimoniale del bene a tu,tela deL quale rivolta l'azione amministrativa coercitiva. (Tribunale Torino, IO maggio 1955, Cont. 1302, .Avvocatura Torino). 2. Le eccezioni da parte del privato di non demanialit e di disponibilit dello immobile non alterano il carattere intrinseco amministrativo e pubblicistico dei provvedimenti di autotutela di cui venga chiesta la revoca con l'azione di reintegra, s che ne consegu,e l'inammissibilit di u,na azione possessoria. (Pret. Rapallo, 8 aprile 1955, Cont. 21313, .Avv. Genova). 3. I beni ex p. n. f. sono entrati nel patrimonio dello Stato ma il rilascio pu, venire intimato ed esegu,ito co~tro l'occu,pante mediante attivit amministrativa (autotu,tela) con le forme del d. I. n. 159 del 1944, avverso le quali sono improponibili le azioni possessorie. (Pret. Porretta Terme, 26 febbraio 1955, Cont. 10241, .Avv. Bologna) . 4. Il carattere formale di patrimonio indisponibile dei beni ex p. n. f. fa s che l'attivit dell'Amministrazione diretta al governo dell'anzidetto patrimonio abbia natura amministrativa e non privatistica, e che qu,indi .sia accompagnata dalla f~colt della autotu,tela. (Trib. Torino, 10 maggio 1955, Cont. 1302, .Avv. Torino). 5. L'atto con cu,i la Pubblica amministrazione destini u,n immobile ex p. n. f. a caserma di carabinieri esplicazione di attivit e funzioni pu,bblicistiche : i suoi effetti esecutori non possono essere modificati o revocati dal giu,dice e poich l'istanza di reintegrazione degli occupanti dell'immobile, estromessi, tenderebbe ad una revoca dell'atto amministrativo tale istanza non .PU essere ammessa. (Pret. Rapallo, 8 aprile 1955, Cont. 21313, .Avv. Genova). (Vedi: Edilizia economica e popolare, 2). DIFESA DELLO STATO 1. La notifica della citazione direttamente all'Amministrazione dello Stato convenuta importa nu,llit della citazione per difetto di un requisito sostanziale della citazione come vocatio in ius, impediente il sorgere di u,n valido rapporto processuale. (Trib. Catania, 15 aprile 1955, Cont. 18683, .Avv. Catania). 2. II vizio della notifica di l~n atto presso l'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura dello Stato non sanata nemmeno con la comparizione dell'Amministrazione trattandosi di 'h,llit sostanziale che si risolve nella mancata citazione dell'organo competente a rapp~ese~tar~ l'..t\ID~inistrazione nella ricezione degh atti g1u,diZ'iari ad essa diretti. (Trib. Catania, 3 gennaio 1955, Contenzioso 18659 .Av-y. Catania). -262 3. La costituzione dell'Amministrazione convenuta non sana la nullit diun atto di riassunzione notificato in violazione del disposto dell'art. 144 c. p. c. e 11 T. U. n. 1611 del 1933, perch il principio generale di sanatoria ex art. 156 c. p. c., che non esisteva quando fu. emesso il T. U. n. 1611 del 1933 derogato dal richiamo che l'art. 144 c. p. c. fa a detto T. U. che sancisce la insanabilit. (Trib. Massa, 6 aprile 1955, Cont. 20935, Avv. Genova). 4. Anche gli atti di riassunzione nei confronti di un'Amministrazione dello Stato sono soggetti alle norme di notifica di ogni altro atto ex art. 11 T. U. n. 1611 del 1933, a nulla rilevando il fatto che con la riassunzione si operi soltanto una translatio judicis. (Trib. Massa, 6 aprile 1955, Contenzioso 20935, Avv. Genova). DIRITTO DI LICENZA (Vedi: Navigazione, 1). DIRITTO E INTERESSE (Vedi: Appalto, 2; Ferrovie, 1; Tabacchi, 1). DISCIPLINA DEI PREZZI 1. Il recupero da parte dello Stato delle differenze per aumento di prezzo delle giacenze presso l'assegnatario di prodotti soggetti a disciplina dei prezzi ha carattere di imposizione tributaria ed quindi assistita dall'eccezione del salve et repete. (Trib. Potenza, 7 giugno 1955, Cont. 1762, Avvocatura Potenza). DONAZIONE (Vedi: Agricoltura, 4). DOTE (Vedi: Agricoltura, 4). EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 1. Le norme ex art. 338-339 T. U. n. 1165 del 1938, sul potere di ordinanza dell'Amministrazione circa le case economiche di su.a propriet, potere che non altro se non il riconoscimento del prineipio generale di esecutoriet degli atti amministrativi, si applieano anche ai rapporti costituiti prima del vigore del detto testo unico. (Pret. Forl, 13 maggio 1955, Cont. 8242, Avv. Bologna). 2. Le ease postelegrafoniehe ex R. D. L. numero 2243 del 1926 appartengono al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione. (Pret. Forl, 13 maggio 1955, Cont. 8242, Avv. Bologna). 3. Il rapporto tra l'Amministrazione PP. TT. e i propri dipendenti o i dipendenti di altre Amministrazioni o anche i privati, pel godimento delle case PP. TT. ha natura di concessione contratto ancorch il rapporto sia stato regolato sotto forma di contratto locatizio privato. (Pret. Forli, 13 maggio 1955, Cont. 8242, Avv. Bologna). ESATTORE (Vedi: Imposte in genere 1). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT 1. Alla Pu,bbliea Amministrazione non fissato un termine di rigore per la pronuncia della espropriazione. (Trib. Torino, 5 maggio 1955, Contenzioso 581-2-3, Avv. Torino). 2. Non nullo il decreto di esproprio emesso ex art. 48 legge espr. p. u. con la formula cc autorizza l'occupazione definitiva dei beni quando da altri elementi risulta che si sia inteso prorn:inciarne l'espropriazione. (Trib. Torino, 5 maggio 1955, Cont. 581-2-3, Avv. Torino). 3. L'opposizione a stima improponibile prima che alla parte sia stato notificato il decreto di esproprio, ma ove ci sia avvenuto in pendenza del giudizio cessa il motivo di impropnibilit. (Trib. Torino, 5 maggio 1955, Cont. 581-2-3, Avv. Torino). 4. L'opposizione a stima deve essere notificata al Prefetto pena di improcedibilit ma il motivo di improcedibilit viene rimosso quando la notifieazione sia effettuata sia pure tardivamente, Ii. deve integrarsi il giudizio ma basta procedere a sempliee notificazione non essendo il Prefetto parte in causa. (Trib. Torino, 5 maggio 1955, Cont. 581-2-3, Avv. Torino). 5. L'oeeupazione temporanea nei casi rn eui costituisce atto preparatorio della espropriazione va indennizzata unicamente eon gli interessi nella somma definitivamente liquidata eome indennit di esproprio a far tempo dalla data dell'occupazione. (Trib. Torino, 5 maggio 1955, Cont. 581-2-3, Avv. Torino). EBTROMISSIONE (Vedi: Appello, 3). FALLIMENTO 1. L'opposizione del curatore fallimentare all'ammissione di un eredito tributario non soggetta al salve et repete. (Trib. Catania, 14 lu.glio 1955, Cont. 18030, Avv. Catania). FALSO 1. Nel reato di falso il dolo consiste nella coscienza e volont della falsa attestazione senza che occorra anehe un fine specifico dell'agente. (Corte App. Pen. Genova, 4 giugno 1955, Contenzioso 18256, Avv. Genova). 2. In materia di falso se oltre alla comune efficacia certificatrice dei pu,bblici document'atto abbia anche u.n effetto costitutivo di diritto si rientra nella specie di falso in atto pubblico ex art. 476 c. p. (Corte App. Pen. Genova, 4 giugno 1955, Cont. 18256, Avv. Genova). 263 FERROVIE 1. Il dovere dell'.Amministrazione che costruisce o gestisce una linea ferroviaria di ripristinare tutte le comunicazioni sia pubbliche che private si ispira all'interesse pubblico ma da esso non sorge un diritto soggettivo nel proprietario delle comunicazioni private, diritto inammissibile anche perch si.risolverebbe in una servit di passaggio a favore di fondi privati e gravante su un bene demaniale quale la strada ferrata. (Trib. Catania, 16 aprile 1955, Cont. 18341, Avv. Catania). 2. Il proprietario di una strada privata non ha verso !'.Amministrazione ferroviaria il diritto alla custodia del passaggio a livello, che anzi all'Amministrazione ferroviaria che spetta la facolt di riversare l'onere della custodia dei passaggi a livello privati e la relativa responsabilit sull'utente stesso, mediante chiusura con chiave da tenersi in consegna dall'utente. (Trib. Catania, 16 aprile 1955, Cont. 18341, Avv. Catania). 3. Poich per l'art. 27 Regol. Ali. A, R. D., n. 148 del 1931, il raggiungimento del limite di et non importa la cessazione automatica del rapporto di lavoro, questo non pu considerarsi a tempo determinato e per conseguenza il prestatore di opera ha diritto al preavviso o all'indennit sostitutiva di esso. (Corte App. Catania, Sez. Lavoro, 8 marzo 1955, Cont. 18075, Avv. Catania). FINANZE (Vedi: Legittimazione, 5, 6, 7, 8, 9). GIACENZE (Vedi: Disciplina dei prezzi, 1). G. I. L. (Vedi: Amministrazione Pubblica, 2). GIUDICATO (Vedi: Procedimento civile, 5). GIUDIZIO (rapporto) 1. Il giudicato penale di condanna fissa irretrattabilmente anche agli effetti del giudizio civile risarcitorio sia nei confronti del reo che del responsabile civile proprietario del veicolo investitore, gli elementi della sussistenza, del fatto della sua illiceit e della responsabilit del conda~nato. (Trib. Bologna, 14 dicembre 1954, Cont. 8665, Avv. Bologna). GIURISDIZIONE (Vedi: Appalto, 1; Imposta Compl. sul reddito 1; Imposta Gen. sull'entrata, 1; Imposta di Registro, 5, 8, 9, 10; Infortuni sul lavoro, l, 2). GUERRA 1. L'obbligazione dello Stato di risarcimento di debiti partigiani va soddisfatta ex art. 12 D. L. L. n. 517 del 1948 con riferimento al valore della prestazione alla epoca. del prelievo e non a quello attuale. (Trib. Torino 4 aprile 1955, Cont. 1118, Avv. Torino). 2. Il D. L. L. n. 517 del 1948 sul risarcimento dei debiti partigiani continua ad avere vigore anche dopo la L. n. 968 del 1953 sul risarcimento dei danni di guerra che ha un ambito diverso dalla prima. (Trib. Torino, 4 aprile 1955, Cont. 1118, Avv. Torino). 3. La reiezione da parte del Ministero del Tesoro dell'istanza di risarcimento per obbligazioni di forma2'ioni partigiane e ci sotto il riflesso che l'obbligazione non rislti da atto scritto del competente comando partigiano anteriore alla cessazione della lotta di liberazione, non preclude in giudizio l'ulteriore eccezione cbe il risarcimento non sia dovuto perch la prestazione sia sta~a di tenue entit rispetto alla condizione economica del creditore condizione che va riferita all'ep0ca della prestazione e non a quella della domanda giudfaiale. (Trib. Torino, 4 aprile 1955; Cont. 1118, Avv. Torino). 4. Il credito del cittadino verso lo Stato per risarcimento dei debiti partigiani non compensabile col credito dello Stato verso il cittdino per avocazione di profitti di regime, se l'iscrizione a ruolo di questi sia stata sospesa fino a quando i1 contribuente non abbia riscosso il suo maggior credito verso i tedeschi per le forniture relative a.. profitto accertto. (Trib. Torino, 4 apriie 1955, Cont. 1118, Avv. Torino). (Vedi: Antichit e Belle arti, 1, 2). IMMOBILE (Vedi: Comodato, l). IMPOSTA COMPLEMENTARE SUL REDDITO l. In tema di accertamento sintetico di imposta complementare il sindacato del giudice si arre&ta all'accertamento della specificazione e contestazione dei fatti rivelat"ori di una maggiore capacit contributiva e della idoneit degli stessi a costituire premesse del procedimento induttivo, esclusa ogni indagine di fatto relativa alla semplice esistenza obbiettiva ed entit del reddito. (Corte App. Bologna, 14 aprile 1955, Cont. 7919-8013-8.213, Avvocatura Bologna). 2. L'elevato tenore di vita del contribuente solo, al pari della tassazione per l'imposta di famiglia uno degli indici rivelatori di maggior reddito che giustifica il ricorso al metodo sintetico, in tema di imposta complementare sul reddito, se sia corroborato da fatti concreti di cui non sia dubbia la esistenza. (Corte App. Bologna, 14 aprile 1955, Cont. 7919-8013-8213, Avv. Bologna)... IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA 1. Nelle controversie in materia di imposta generale sull'entrata, non applicabile l'art. 29 R. D. L. n. 1639del1936 e.pertanto non ammesso -264 ricorso al giudice per grave o evidente errore di apprezzamento o per mancanza o insu,:fficienza di calcolo. (Trib. Brescia, 17 giugno 1955, Oont. 3365, .Avv. Brescia). 2. Ove sia provata dalla documentazione in atti la cessione di u,n esercizio commerciale non pu applicarsi il temperamento giurispru,denziale dell'ictu oculi al principio del solve et repete. (Trib. Bologna, 10 dicembre 1954, Cont. 8845, .Avv. Bologna). 3. L'art. 44 R. D. n. 2 del 1940 concede il privilegio generale mobiliare al credito dello Stato per imposta generale entrata e relative sopratasse, senza fare al riguardo alcuna limitazione di tempo ; e se richiama l'art. 1957 c. c. del 1865, corrispondente all'art. 2752 c. c. del 1942, ci fu solo per stabilire che al detto privilegio compete lo stesso grado spettante a qu,e'lo previsto in detti articoli perci il privilegio si applica anche per l'imposta e sopratassa relativa ad entrate preeedenti all'ultimo biennio. (Trib. Potenza, 8 giu,gno 1955, Oont. 1789, .Avv. Potenza; Trib. Potenza, 24 giugno 1955, Oont. 1782 .Avv. Potenza; id. 15 lu,glio 1955, Oont. 1790; .Avv. Potenza). (Vedi: Imposta di fabbricazione, 1, 2). IMPOSTA DI NEGOZI.AZIONE 1. Ove sussistano l'inadeguatezza del capitale apparente di fronte al volume degli affari, la spropordone del capitale di fronte alle sovvenzioni, la continuit delle sovvenzioni, l'identit dell'unico azionista col finanz.iatore, ecc. i crediti dei soci verso la Societ possono essere considerati come quote di capitale sussidiario ed essere assoggettati a imposta di negoz,iazione ; n di ostacolo a ci il fatto che nel bilancio sociale tali quote sussidiarie siano indicate come debiti sociali, poich il bilancio rispecchia solo una situazione econJmica non la configurazione giuridica dei rapporti (Corte .App. Genova, 19 luglio 1955, Cont. J 7114, .Avvocatura Genova). 2. La valutazione delle quote di capitale su,ssidiario deve essere effettuata con la osservanza della procedu,ra ex art. 9 del R. D. n. 1975 del 1938 per la determinazione dei valori azionari ; in difetto il valore tassabile quello nominale. (Oorte .App. Genova, 19 luglio 1955, Oont. 17114, .Avvo catura Genova). IMPOSTA SUL REDDITO .AGRARIO. 1. L'art. 30 L. n. 1231 del 1936 abrogato o se pu,re possa ritenersi ancora in vigore serve solo a fornire alle Oommissioni Oensuarie in vfa preventiva il criterio della normalit in aggiunta a quelli della mediet e ordinariet del reddito nella zona per la compilazione delle tariffe. (Trib. Bologna, 13 aprile 1955, Oont. 9904, .Avv. Bologna). 2. L'esenzione delle eccedenze dei redditi su qu,ello medio catastale limitata alle sole eccedenze ricavate dall'agricoltore relativamente alle voci prese in considerazione per la redazione della tariffa del reddito agrario e non anche a qu.elle relative a voci non ritenute comunemente agrarie nella zona. (Trib. Bologna, 13 aprile 1955, Con. 9904, .Avv. Bologna). 3. Dalla L. n. 976 del 1939 i redditi da ulteriori manipolazioni di prodotti agricoli sono tassati in Ricchezza Mobile ove derivando da operazioni non ordinarie nella zona siano a giudizio insindacabile delle Oommissioni Oensuarie esclusi dalle voci costituenti le tariffe catastali del reddito agrario. (Trib. Bologna, 13 aprile 1955, Oont. 9904, .Avvocatura Bologna). IMPOSTA DI REGISTRO 1. L'obbligo del pagamento della imposta di registro ha luogo ogni volta che sia chiesta la registrazione di un atto scritto contenente un negozio tassabile al di fuori dell'esistenza o meno degli effetti dell'atto. (Trib. Genova, 4 giugno 1955, Oont. 19026, .Avv. Genova) . 2. L'accertamento della legale esistenza dell'atto che con la registrazione prende data certa nei confronti di terzi costituisce il momento determinante dell'imposta di registro, e la intrinseca natura delle manifestazioni di volont di cui l'atto fa fede va desu,nta unicamente dall'atto essendo indifferente ai fini fiscali che le manifestazioni di volont possano avere avuto prima e dopo dell'atto una. identica espressione in altro atto. (Tribunale Genova, 4 giu,gno 1955, Oont. 19026; .Avvocatura Genova). 3. Se un atto soggetto ad approvazione sia volontariamente dalle parti sottoposto a registrazione prima che sia decorso il termine ex art. 81 legge Registro, esso atto soggiace a imposta proporzionale se abbia avuto esecuzione prima dell'approvazione. (Trib. Genova, 4 giugno 1955, Oontenzioso 19026, .Avv. Genova) . 4. La norma ex art. 5 L. n. 771 del 1941 per cui agli effetti dell'imposta di registro si considera vendita il contratto con il quale u,na ditta si obbliga a consegnare cose che costituiscano oggetto della sua ordinaria produzion.e, inapplicabile se l'obbligazione consista non iu un dare ma in u,n facere. (Trib. Torino, 31 maggio 1955, Oont. 3, .Avv. Torino) . 5. La definizione, ai fini dell'imposta di registro, di un contratto come vendita o come appalto di competenza delle Oommissioni .Amministrative. (Trib. Torino, 31 maggio 1955, Oont. 3, .Avv. Torino). 6. ll giu,dizio di congruit in tema di imposta di registro deve essere proposto tlal'.Amlll_ini~tr~zione entro il termine perentorio di sei mesi quando il contribu,ente abbia denunciato l'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione ne sia altrimenti venuta a conoscenza, a pena di decadenza con l'effetto di non poter pi modificare la -265 tassazione or1gmaria. (Trib. Torino, 31 maggio 1955, Cont. 3, Avv. Torino). 7. La motivazione della decisione di una commissione amministrativa deve investire tutto il tema del contrasto tra contribuente e Amministrazione: la sommariet art. 41 R. D. L. n. 1516 del 1936, cosi come la concisione ex art. 132 c. p. c. solo sbrigatezza della narrativa e riduzione all'essenziale senza per escludere l'esame esauriente delle questioni. Seppur sommaria la decisione no. pu prescindere da un accertamento analitico del resto indiscutibilmente imposto dall'art. 16 R. D. L. numero 1639 del 1936, senza subordinarlo al difetto di altre condizioni o porloin alternativit con altri elementi. (Trib. Torino Cont. 643, Avv. Torino). 8. Ove il contribuente proponga la sola domanda di fissazione del valore imponibile agli effetti dell'imposta di registro il giudice non pu, di sua iniziativa, ancorch accerti un evidente e grave errore di apprezzamento annullare la decisione della Commissione, ma deve limitarsi a respingere la domanda. (Trib. Genova, 19 aprile 1955, Contenzioso A vv. Genova). 9. Nelle impugnazioni di decisioni delle Commissioni Amministrative in sede di valutazione ai fini dell'imposta di registro sottratta al giudice ordinario la determinazione del valore venale in com.ne commercio del bene oggetto del trasferimento. (Trib. Genova, 19 aprile 1955, Cont. 21338, Avv. Genova). 10. Il giudice nelle controversie sul valore imponibile agli effetti dell'imposta di registro, pu, disporre consulenze tecniche al fine di accertare il grave ed evidente errore di apprezzamento se questo non risulti prima facie dagli atti : ma una volta accertato l'errore non pu procedere alla determinazione del valore imponibile ma solo pu annullare la decisione della Commissione. (Tribunale di Genova, 19 aprile 1955, Cont. Avvocatura Genova). 11. improponibile per inosservanza del solve et repete l'impugnativa giudiziale di una decisione della Commissione Provinciale ove non precedu,ta dal pagamento dell'imposta accertata sul maggior valore stabilito ai fini dell'imposta di registro dalla detta Commissione. (Trib. Brescia, 26 maggio 1955, Cont. 3385 Avv. Brescia). 12. Non essendovi distinzione ontologica fra le Camere di Commercio e i consigli provinciali delle corporazioni per avere le prime preso il posto dei secondi soppressi la L. n. 315 del 1944 che ha ripristinato le Camere di Commercio non ha abrogato neppure per implicito l'ag!wolazione tributaria ex art. 71 della L. n. 2011 del 1943, per cu,i esente da imposta di registro l'atto di acqu,isto da parte di u,na Camera di Commercio di u,n immobile destinato a propria sede. (Corte App. Bologna, 3 febbraio 1955, Cont. 7177, Avv. Bologna, quistione aperta). 13. i.ID.posta complementare e non suppletiva malgrado che tale erronea qualifica sia stata data dall'Ufficio, e pertanto l'opposizione soggiace alla regola del solve et repete, l'imposta proporzionale di registro pretesa dall'Amministrazione per decadenza dal beneficio della registrazione a tassa fissa di tl.n atto di acquisto di terreno destinato a costruzione di u,n impianto industriale. (Trib. Catania, 18 mggio 1955, Cont. 18517, Avv. Catania). 14. Il contratto per l'impianto di riscaldamento deve ritenersi di appalto e non di fornitura in qu,anto l'art. 1 della L. n. 771 del 1941 concerne solo qu,ei contratti atipici che riguardino cu,mulativamente obblighi di fare e di dare : pertanto se l'Amministrazione affermi essere prevalente in u,n dato contratto la fornitura dei materiali deve darme la prova. (Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Oontenziono 19985, Avv. Genova). IMPOSTA DI RICcREZZA MOBILE (Vedi: Imposta sul reddito agrario, 3). IMPOSTE DI FABBRJJlAZIONE. 1. L'imposta su.gli spiriti dovuta dal fabbricante al momento della produzione non solo nel caso di rescissione immediata ma anche quando disponendo il fabbricante di un magazzino fiduciario la riscossione sia differita al momento di uscita dello spirito da esso magazzino o da quello del commerciante all'ingrosso cu,i lo spirito sia stato ceduto schiavo di imposta e pertanto anche in qu,esto secondo caso l'imposta sugli spiriti venduti dal fabbricante al grossista concorre a formare in aggiunta al prezzo di vendita l'entrata lorda imponibile ai fini dell'imposta entrata. (Trib. Torino, 15 aprile 1955, Cont. 1715, Avvocatura Torino). 2. L'evasione dall'imposta di fabbricazione non integra il contrabbando tipico della legge doganale, ma un reato speciale per destinazione di carburanti agevolati per u,so diversi da quello agricolo ex D. L. n. 878 del 1953 e D. L. n. 50 del 1950, e pertanto il giudice penale non ricorrendo connessione con un reato di contrabbando non pu, conoscere della contemporanea evasione I. G. E. la cui definizione rientra ex R. D. L. n. 2 del 1940 nella competenza della Intendenza di Finanza. (Trib. Pen. Bologna, 8 aprile 1955, Cont. 9937, Avv. Bologna). IMPOSTE IN GENERE 1. L'annullamento dell'accertamento tributario non comporta la restitu,zione della indennit 'di mora corrisposta pel ritardo del p'agamento delle rate di imposta scadute prima del de.cr.eto di sgravio. (Trib. Catania, 14 luglio 1955, Cont. 18030 Avv. Catania). 2. Un preteso credito di rimborso di imposta non pu essere opposto in compensazione contro un credito dell'esattore ma deve essere fatto va -266 lere contro l'Amministrazione finanziaria. (Tribunale Oatania, 14 luglio 1955, Oont. 18(}30, Avvo catura Oatania). 3. Le decisioni delle Oommissioni Amministrative hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale. (Corte App. Genova, 19 luglio 1955, Oont. 17114, Avv. Genova). 4. In materia tributaria le Commissioni Amministrative sono organi di giurisdizione e le loro pronunzie vere sentenze che debbono avere un contenuto autonomo escludente il richiamo immotivato ad altre decisioni o a quella stessa appellata. (Trib. Torino Cont. 643, Avv. Torino). 5. Non pu considerarsi definitiva una decisione della Oommissione Centrale delle Imposte che "fissata in linea di diritto la tassabilit di un bene che si pretendeva esente, rimetta le parti alla Oommissione Provinciale per determinare la misu,ra del1 'imponibile pre:via stima del bene. (Trib. Bologna, 2 maggio 1955, Cont. 9387-9389, Avv. Bologna; id. 16 maggio 1955, Cont. 9385, 9386, 9388, Avv. Bologna). 6. Il termine di mesi sei per ricorrere al giudice in materia di imposta decorre dalla notifica della decisione Amministrativa se l'imposta diretta sia gi stata iscritta a ruolo, e dalla pubblicazione del ruolo se la decisione sia stata notificata prima della pubblicazione stessa. (Trib. Bologna, 2 maggio 1955, Cont. 9387, 9389 Avv. Bologna; id. 16 maggio 1955, Cont. 9385, 9386, 9388, A vv. Bologna). 7. L'azione, in materia di imposte dirette improponibile se non sia ancora avvenuta la pubblicazione del ruolo e la contribuente non abbia ottenuto una decisione definitiva (ancorch di un solo grado) da parte delle Commissioni Amministrative in merito ad eventuale ricorso. (Trib. Bologna, 2 maggio 1955, Cont. 9387, 9389, Avv. Bologna ; id. 16 maggio 1955, Cont. 9385, 9386, 9388, Avv. Bologna). 8. Per l'ammissione ai benefici fiscali ex articolo 33 della L. n. 25 del 1951 necessario che non sia ancora conclusa nel merito la contestazione sull'accertamento e tale requ,isito non ricorre quando sulla contestazione si sia gi pronunciata la Oommissione di secondo grado e penda ricorso alla Centrale in quanto questa non giudice di merito bensi di diritto. (Corte App. Bologna, 14 aprile 1955, Cont. 7919, 8013, Avv. Bologna). 9. La decadenza dai benefici fiscali disposti dalla legge sulla piccola propriet contadina implica l'applicazione della sopratassa nei soli casi in cui l'acqu,irente abbia svolto un'attivit dolosa, con false dichiarazioni, raggiri o false documentazioni per trarre in inganno l'ufficio competente ad attestare la sussistenza dei requisiti necessari per godere dei benefici fiscali. (Trib. Catania, 31 maggio 1955, Cont. 18711, Avv. Catania). 10. Intervenuta la decisione della Oommissione Centrale delle Imposte riguardante il modo di tassazione di un atto di compravendita di immobile per arrotondamento di piccola propriet contadina e l'applicabilit o meno dei benefci fiscali relativi, la impugnativa giudiziale deve essere fatta a pena di decadenza nei sei mesi dalla notifica della decisione stessa, anche qu.ando gli atti siano stati rinviati per la valutazione alla competente Oommissione Distrettuale e questa abbia successivamente deciso. (Trib. Potenza, 27 giugno 1955, Cont. 1781, Avv. Potenza). 11. Poich per la interpretazione del D. L. L. n. 221 del 1946 non si pu, trascurare il punto di vista teleologico, e pertanto poich la ricostruzione di un edificio non pu limitarsi alla sola stru,ttura muraria richiedendo la funzionalit di un edificio anche la fornitura di serramenta e di impianti vari, compreso nell'esenzione fiscale predetta il contratto per l'impianto di riscaldamento (Trib. Genova, 9 febbraio 1955, Cont. 19985 Avv. Genova). 12. Ancorch sia stata tolta alla dichiarazione del Sindaco con la L. n. 33 del 1949 la potest certificativa attribuita col D. L. n. 322 del 1945, le attestazioni da lu.i rilasciate in quanto proveniente da un organo pubblico presuntivamente disinteressato e competente, hanno valore di prova. (Tribunale Bologna Cont. 7151, .Avv. Bologna). 13. Per le agevolazioni fiscali per la ricostruzione dopo danni bellici ex D. L. L. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946 non occorre una clausola contrattu, ale o u,na esplicita dichiarazione formale circa il fine di ricostru,z'ione ma sufficiente una semplice enunciazione che riveli detto fine, anche se espresso solo dalla su.a intitolazione. (Trib. Bologna Cont. 7251, Avv. Bologna). 14. Il certificato del Sindaco circa l'entit dei danni bellici e la dichiarazione dei contraenti ex art. 6 D. n. 322 del 1945 sono il mezzo per com provare la esistenza dei presu,pposti sostanziali per l'esenzione tributaria ed esauriscono il loro compito strumentale con l'accoglimento o il diniego dalla esenzione. (Trib. Bologna Contenzioso 7251, Avv. Bologna). 15. Ove l'opposizione ad ingiu,nzione fiscale riguardi gli atti esecutivi e non ponga in discussione l'obbligazione tributaria non vige la norma art. 8 T. U. n. 1611 del 1933 sul foro dello Stato. (Pret. Parma~ 26 febbraio 1955, Cont. 9255, A vvocatura Bologna). 16. L'inosservanza del solve et repete in questioni imposta comporta il difetto temporaneo di giurisdizione solo se il giudizio rigu,ard il rapporto di imposta non se verta sulla legittimit degli attf esecutivi posti in essere in forza del T. U. n. 639 del 1910. (Pret. Parma, 26 febbraio 1955, Contenzioso 9255, Avv. Bologna). (Vedi: Fallimento, 1). 267 IMPUTAZIONE (Vedi : Amnistia; 1). INDUSTRIA (Vedi: Imposta di Registro, 13; Requisizioni (alleate), 2). INFORTUNI SUL LAVORO 1. Ove il sostitu.to del portalettere chieda i benefici assicurativi ex D. L. n. 1275 del 1938, assumendo di essere legato all'Amministrazione PP. TT. da rapporto di impiego, il giu,dice ordinario difetta di giurisdizione essendo tale que. stione pregiu,diziale e di esclu.siva competenza . del Consiglio di Stato. (Trib. Bologna, 31 maggio 1955, Con.t. 8866, Avv. Bologna). 2. La controversia sul diritto ad indennit di infortu,nio sul lavoro ex R. D. n. 1275 del 1938 (personale postelegrafonico) obbligatoriamente deferita alla Commissione arbitrale ex art. 16 stesso R. D. e il giudice ordinario carente di giurisdizione. (Trib. Bologna, 31 maggio 1955, Cont. 8866, Avv. Bologna). 3. La documentazione IN.A.IL circa la somma erogata per infortunio di un dipendente statale (senza bisogno di istruttoria) prova sufficiente per l'azione su.rrogatoria dello Stato verso il terzo responsabile investitore e obbligato a rimborsare lo Stato di quanto gi versato all'I.N.A.I.L. (Tribunale Bologna; 14 dicembre 1955, Cont. 8665, Avv. Bologna). INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 1. L'ingiunzione fiscale un atto amministrativo contenente ordine di pagamento emesso dall'Ufficio, la sua motivazione, necessaria per il controllo giurisdizionale, pu essere succinta e deve ritenersi sufficiente allorch l'interessato in base alle circostanze richiamate o altrimenti a lui note pu rendersicontodelleragionideterminantil'atto. (Trib. Torino, 25 maggio 1955, Cont. 1612, Avv. Torino). 2. L'ingiunzione amministrativa non necessita n della formula esecu,tiva n dell'autenticazione da parte del Cancelliere della Pretura vidimante. (Pret. Parma, 26 febbraio 1955, Cont. 9255, Avv. Bologna). 3. Non prevista l'abbreviazione dei termini nella ingiunzione amministrativa. (Pret. Parma, 26 febbraio 1955, Cont. 9255, Avv. Bologna). 4. Ancorch sia stata richiesta l'abbreviazione dei termini per una rinnovata ingiunzione amministrativa, ma il pignoramento sia avvenuto oltre i trenta giorni dalla notifica della prima ingiunzione (e nella specie oltre i sessanta) il pignoramento valido, anche perch la legge speciale non prevede alcuna decadenza di efficacia della ingiunzione amministrativa. (Pret. Parma, 26 febbraio 1955, Cont. 9255, Avv. Bologna). (Vedi: Imposte in genere, 15, 16). INTERESSI Vedi: Danni, 1). INTERVENTO (Vedi: Appello, 1). IPOTECHE 1. La circolare 21 maggio 1951, n. 15732 con cui si modificava il mod. 10-bis diretta al controllo delle terze note ipotecarie non incide Sl sistema disciplinato dall'art. 2669 c. c. ed legittima sotto il profilo dell'art. 135 legge Registro che au.torizzando i funzionari del Registro a chiedere ai notai particolari adempimenti attivi legittima anche a farlo la direzione generale da cui la circolare venne emanata. (Corte App. Bologna, 12 maggio 1955, Cont. 7932, 7942 Avv. Bologna). 2. Se la direzione generale tasse e imposte indirette pu, legittimamente avocare gli adempimenti richiesti ai notai ex art. 135 legge di registro, non pu invece delegare ai conservatori dei registri immobiliari la richiesta degli adempimenti stessi, perch i conservatori non appartengono all'Amministrazione del Registro. (Corte App. Bologna, 12 maggio 1955, Cont. 7932, 7942, Avv. Bologna). LAVORI PUBBLICI (Vedi : Legittimazione 10 ; umicidio e lesioni colpose, 1). LAVORO (Vedi: Ferrovie, 3; Legittimazione, 11; Truffa, l, 2). LEGGE 1. Il criterio di accertamento di una abrogazione di legge diverso da quello del sindacato di legittimit costitu,zionale della legge, occorrendo accertare l'esistenza di una concreta volont del legislatore diretta alla abrogazione; o almeno l'esistenza di una norma nu,ova assolutamente incompatibile con la prima. (Trib. Bologna, 30 aprile 1955, Cont. 6365, 6881, Avv. Bologna). (Vedi : Costituzione, 1 ; Edilizia Economia e popolare, 1). LEGITTIMAZIONE 1. Il difetto di legittimazione attiva pu essere eliminato per manifestazione di volont del soggetto che importi la regolarizzazione del difetto, con sanatoria che in qualunque stato e grado del giu.dizio avvenga opera retroattivamente facendo cadere l'interesse alla relativa eccezione e ci tanto pi quando si tratti di rapporto organico. (Trib. Chiavari, 27 maggio 1955, Cont. 20046, Avv. Genova). 2. Poich per la chiamata in giu,dizio di una Amministrazlne dello Stato indispensabile l'indicazione inscindibile dell'Amministrazione e dell'organo che ne ha la rappresentanza insanabilmente nu,lla la citazione con cu,i richiami in giu,dizio -268 la competente Amministrazione dello Stato in persona del suo legale rappresentante in loco e pro tempore . (Trib. Genova, 16 maggio 1955, Contenz'ioso 18538, Avv. Genova). 3. La rappresentanza sostanziale delle Amministrazioni compete agli organi propri di ciascuna che secondo le norme istituzionali sono investite di tale potere : poich tale rapporto organico le norme ex art. 182 c. p. c. non possono essere applicate al caso dell'Amministrazione citata in persona del suo legale rappresentante. (Trib. Alessandria, 23 marzo 1955, Cont. Avv. Torino; Trib. Catania 23 marzo 1955. Cont. 18598, Avvocatura Catania). 4. L'ufficio pel recupero delle opei:e di arte e del materiale bibliografico ex D. L. n. 385 del 1946 e L. n. 323 del 1953, non ha la rappresentanza organica dell'Amministrazione; il rivendicante di cose detenute da tale ufficio deve perci convenire in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione in persona del Ministro. (Trib. Bologna, 14 marzo 1955, Cont. 6935, Avv. Bologna). 5. La rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione finanziaria spetta all'Intendente di Finanza del luogo ove risiede il giudice competente secondo le norme del c. p. c. e del foro dello Stato. ; quindi nulla la citazione dell'Amministrazione in persona del Ministro e tale nullit. non sanata dalla costitu,zione di esso Ministro. (Trib. Alessandria, 23 marzo 1955, Cont. A vv. Torino). 6. La citazione di un'Amministrazione dello Stato se non venga citato per essa l'organo che per legge ed inderogabilmente ne ha la rappresentanza, insanabilmente nulla: per l'Amministrazione delle Finanze la rappresentanza spetta all'Intendente di Finanza, pertanto nulla la citazione f~tta in persona del Ministro delle Finanze. (Trib. Bologna, . 3 giu,gno 1955, Cont. 8941, Avv. Bologna). 7. La legittimazione alla causa per l'Amministrazione delle Tasse e Demanio appartiene all'Intendente di Finanza : l'erronea indicazione dell'organo rappresentativo comporta la nullit assoluta e insanabile della citazione, e a nulla rileva la notifica dell'atto presso l'Avvocatura dello Stato semplice organo destinatario della consegna. (Tribunale Catania, 23 marzo 1955, Cont. 18598, Avvocatura Catania). 8. Una causa tributaria cancellata dal ruolo pu essere riassunta dall'Intendente di Finanza bench nella prima fase si fosse costitu,ito il Ministro delle Finanze. (Trib. Torino, 31 maggio 1955, Cont. 3, A vv. Torino). 9. Il regolamento ex R. D. n. 2361 del 1865 con l'annessa tabella richiamata nel T. U. R. D. n. 1611 del 1933 nel determinare le au,torit centrali e periferiche competenti ad agire e resistere in giudizio per ciascun ramo dell'Amministrazione, non stato modificato dalla infelice formula degli artt. 145; 147 legge di registro anche nel nuovo tes~o ex R. D. n. 2313 del 1936 ; la rappresentanza dell'.A.mministrazlne delle Finanze spetta perci per gli organi periferici all'Intendente di Finanza e non al Procuratol'e dell'U:f:fieio del Registro, semplice organo esecutivo, e la relativa mlit, attenendo alla istituzione del rapporto processuale, assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e gra do, e insanabile malgrado la costituzione in giudizio dell'organo, incompetente, che eccepisce la nullit. (Corte App. Bologna, 10 marzo 1955, Contenzioso 6519, 6520, Avv. Bologna). 10. Per le norme temporanee tu,ttora vigenti del R. L. L. n. 16 del 1945 la Tappresentanza in giu,dizio dell'Amministrazione dei LL. PP. spetta non al Ministro ma al Provveditore Regionale 00. PP. (Trib. Catania 15 aprile 1955, Cont. 18683; Avv. Catania). 11. Le organizzazioni sindacali nell'attualedisciplina legislativa sono semplici associazioni di fatto prive di personalit giuridica e rappresentate in giu,dizio dalla persona alla qu.ale secondo gli accordi degli associati conferita la presidenza o la direzione. (Corte App. Bologna, 3 febbraio 1955, Cont. 7754, Avv. Bologna). 12. Non nu.lla u,na citazione emessa da u,na Societ per azioni se sia indicato soltanto genericamente il legale rappresentante pro tempore, non insorgendo incertezza per tale dizione sulla identificazione dell'attrice e su.i poteri di rappresentanza del detto legale rappresentante. (Tribunale Genova, 9 febbraio 1955, Cont. 19985, Avvocatura Genova). (Vedi: Acque pubbliche, 1). LIQUIDAZIONE (Vedi: Requisizioni (alleate), 1 ; Sequestro, 2). LITISCONSORZIO (Vedi: Appello, 3). LOCAZIONI 1. Per stabilire nei confronti dell'Amministrazione Pubblica la data di stipu,lazione della locazione occorre riferirsi al momento in cui si manifestata attraverso gli organi competenti e nelle forme di legge la volont dell'Amministrazione e a IJ.Ulla rileva che il privato abbia avuto in precedenza il godimento dell'immobile ed abbia corrisposto regolarm,ente in precedenza il canone richiesto. (Corte App. Bologna, 3 febbraio 1955, Cont. 7754, Avv. Bologna). 2. Per stabilire se su,ssista o meno il diritte alla proroga delle locazioni occorre richiamarsi alla data di stipulazione del contratto e ci anche qu,ando le parti abbiano voluto fare retroagire gli effetti a data anteriore. (Corte App. Bologna, 3 febbraio 1955, Cont. 7754, Avv. Bologna). 269 MORA (Vedi: Contabilit Gen. dello Stato, 4; Imposte in genere, 1). NAVIGAZIONE 1. L'art. 3 R. D. L. n. 894 del 1935 secondo cui le norme di applicazione e le eventuali esenzioni dal diritto di licenza dovevano disporsi con decreto del Ministro delle Finanze di concerto con gli altri va inteso nel senso che le norme di applicazione abbiano natura di regolamenti esecutivi e quelle di esecuzione invece di regolamento delegato costituendo materia riservata al legislatore e delegata al potere esecutivo quindi le esenzioni al tributo possono stabilirsi solo con norme generali e astratte non con provvedimenti convenzionali, e una clausola contrattuale che prometta o pattuisca l'esonero radicalmente nu.lla perch contraria ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato e dalla sua violazione non pu sorgere titolo a risarcimento di danni ex contractu. (Oorte Appello Genova, 21 maggio 1955. Oontenzioso 17676, Avv. Genova). NOTAIO (Vedi: Ipoteche, 1, 2). NOTIFICA (Vedi: Difesa dello Stato, 1, 2, 4). OBBLIGAZIONI 1. La transazione fra il creditore e uno dei debitori solidali con rimessa parziale del debito e riserva di pretendere l'intero dagli altri condebitori solidali, libera costoro solo per la parte di debito assunta dal condebitore stipu.lante. (Trib. Torino, 22 aprile 1955, Oont. 596, Avv. Torino). OCCUPAZIONE (Vedi: Espropriazione per p. u. 5). OMICIDIO E LESIONI COLPOSE 1. In caso di sistemazione provvisoria di una strada portuale in sede di ordinaria manutenzione il direttore dei lavori deve segnalare all'Ufficio del Genio Oivile il pericolo che la strada presenti al traffico incondizionato dei veicoli e ci per attuare le indispensabili segnalazioni o addirittura modificare il progetto o l'esecuzione dell'opera: omettendo ci del sinistro insorto risponde il direttore dei lavori e non l'ingegnere capo del Genio Oivile. (Trib. Pen. Savona; 4 maggio 1955, Oontenzioso 21630, Avv. Genova). (Vedi: Danni, 1). PAR'rIGIANI (Vedi: Guerra, 1, 2, 3, 4). PASSAGGIO A LIVELLO (Vedi: Ferrovie, 1, 2). PATRIMONIO (Vedi: Demanio, 1, 2, 3, 4, 5,). PECULATO 1. Per delitto di peculato sufficiente un possesso qualsiasi della pubblica cosa, senza che occorra la materiale consegna o la diretta responsabilit dell'imputato; basta cio un potere di alta sorveglianza o una facolt di disposizione in qualsiasi modo o forma talch l'imputato possa con un atto dispositivo di sua competenza ottenere la materiale detenzione della cosa. (Oorte App. pen. Genova 4 giugno 1955, Oont. 18256, .Avv. Genova). P.N.F. (Vedi : Demanio, 3, 4, 5). POLIZIA GIUDIZIARIA (Vedi: Atto Amministr,ativo, 1). POSSESSO (azioni a tutela) (Vedi: Demanio, 2, 3, 5). POSTE E TELECOMUNICAZIONI (Vedi : Edilizia economica e popolare 2, 3 ; I nfortuni sul lavoro, 1, 2). PREFETTO (Vedi: Espropriazioni ver ]J. u., ). PRESCRIZIONE 1. Quando il reato sia estinto per amnistia la prescrizione delle obbligazioni civili non decorre dalla sentenza di declaratoria di amnistia ma dalla data del decreto di amnistia. (Trib. Bologna, 22 marzo 1955, Oont. 6828, Avv. Bologna). PRIVILEGIO (Vedi: Imposta Generale sull'entrata, 3). PROCEDIMENTO CIVILE 1. L'esecuzione dello sfratto in via Amministrariva di un occupante di ex casa p. n. f. non fa venir meno l'interesse all'accertamento dell'illegittimit dell'occupazione quanto meno ai fini del risarcimento del danno. (Trib: Bologna, 26 marzo 1955, Oont. 9700, Avv. Bologna). 2. L'azione di mero accertamento pu proporsi nei confronti della Pubblica Amministrazione in quanto un atto preparatorio di u.n provvedimento amministrativo pu originare quella obiettiva incertezza del diritto che costituis>, in Tulane Law Review '"New Orleans, 18, n. 4, pag. 554583, giugno 1944. LucAs SANCEDO SEVILLA: Vocal de la Excma Corte Suprema de Justicia de la Republica (de Bolivia); La condena en costas en los pleitos con el Estado, in Revista de Estudios Juridicos, Politicos y Sociales 22 dicembre 1950, pag. 15 e segg.).