---;;-;.--;g;:-;--.-.---.-.-.-.-.-.-.---.-.-.--. .-:-:..---x...-.-.-.-:-:-----.-.- (f... J~{. fr '~-,'",, ANNO VIII -N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTICOLI ORIGINALI 1) Trieste e la Costituzione, dell'avv. MANLIO CECOVINI, p. 97-99. 2) L'appartenenza 'J'l,ei pi recenti sviluppi della dottrina e della giurisprudenza, dell'avv. FRANCO CHIAROTTI, p. 100-104. II. NOTE DI DOTTRINA 1) U. FRAGOLA: Manuale di diritto amministrativo, recensione critica, p. 105. 2) G. PROVINI: L'ingiunzione fiscale: natura giuridica e incompatibilit con la procedura fallimentare, recensione critica dell'avv. G. ScIARELLT, p. 106. III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA l) Ammillistrazione pubblica Capacit di donare -Comuni e Provincie -Necessit dell'atto notarile (Corte di Cass.), p. 107. 2) Consiglio di Stato -Adunanza plenaria -Appello avverso le decisioni del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana (Cons. Stato), p. 107. 3) Imposte e tasse -Reddito derivante dall'esercizio di una riserva di caccia - soggetto ad imposta di R. M. (Corte di Cass.), p. 108. 4) Prescrizione -Prescrizione penale -Contravvenzioni finanziarie - Art. 157 C. P. -Applicabilit (Corte di Cass.), p. 108. 5) Procedimento civile -Termi'ne di costituzion per l'attore ed il convenuto -Perentoriet -Opposizione a decreto di ingiunzione (Corte di Cass.), p. 108-109. 6) Requisizioni Indennizzi per requisizioni effettuate dalle forze al'Tu11te alleate -Diritti soggettivi -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato (Cons. Stato), p. 110. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Amministrazione dello Stato -Rappresentanza in giudizio -Controversia tributaria -Ingiunzione doganale (Corte di Appello di Roma), p. 111. 2) Imposte e tasse -Imposta globale sulle donazioni -Pi donazioni a diversi donatari (Trib. Palermo), p. 111-112. 3) Notificazione -Tempo della notificazione presso l'Avvocatura dello Stato -Notificazione fuori dell'orario di ufficio a mani del vicino - Nullit relativa (Trib. Palermo), p. 111-112. 4) Polizia -Iscrizione lapidaria -Oratorio non autorizzato -Art. 113 Legge di P. S. (Trib. di Roma), p. 112-114. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p.115-125. VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE CONSULTAZIONI, p. 126-130, ANNO VIII - N. 5-6 MAGGIO-GIUGNO 1955 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI4JA.ZIONE DI SERVIZIO TRIESTE E LA La recente pubblicazione d'un decreto del Commissario generale del Governo italiano per il territorio di Trieste (decreto n. 100 del 3 marzo 1955, Principi generali del diritto vigenti nel Territorio di Trieste (1) e la diramazione di poco successiva da parte del Presidente della Corte d'appello di quella citt di una circolare ai propri magistrati (Prot. n. 850, dd. 30 marzo 1955: cc Adeguamento della legislazione vigente nel Territorio di Trieste alla legislazione italiana), segnano nella storia giuridica della citt adriatica un data che non si pu passare sotto silenzio. La situazione in cui era venuta a trovarsi ri . spetto al resto d'talia la parte della Venezia. Giulia occupata dalle forze anglo-americane, per effetto della evoluzione dell'ordinamento giuridico itaiiano e specialmente della promulgazione della Costituzione repubblicana entrata in vigore il 10 gennaio 1948, generalmente nota. Si tratt di un progressivo isolamento, d'una sempre pi decisa differenziazione che, se anche non trovava motivo _nella maggioranza delle disposizioni introdotte dal Governo militare alleato (le quali riproducevano nella sostanza, se non esattamente nella forma, corrispondenti norme italiane), era tuttavia giustificata dalla presenza di alcune norme fondamentali originate a Trieste che non trovavano corrispondenza alcuna in analoghe disposizioni italiane e, per converso, dalla mancata estensione di altre norme, non meno fondamentali, emanate frattanto nella Repubblica italiana; per cui non senza ragione si poteva affermare avere vigore a Trieste un.ordinamento giuridico diverso da quello vigente nella Repubblica italiana (2). (1) Nel Bollettino Ufficiale del Commissariato generale per il Territorio di Trieste n. 9 dd. 21 marzo 1955. Ecco il testo dell'art. 1: "I principi generali di diritto vigenti nel Territorio di Trieste sono quelli dell'ordinamento giuridico dello Stato Italiano, al quale affidata l'amministrazione del Territorio. (2) Col Proclama n. 1 del generale Alexander, dd. 12 giugno 1945, poi confermato dal Proclama n. 1 del generale Airey del 15 settembre 1947, era stato stabilito infatti he restavano in vigore nella Venezia Giulia occupata dalle forze anglo-americane tutte le leggi italiane anteriori all'8 settembre 1943 (data dell'armistizio), mentre .quelle successive, per avere vigore a Trieste, dovevano esservi cc estese con provvedimento del Comandante militare della Zona e Capo del Governo Militare Alleato. Questa situazione, che contribu a distinguere il corpus juris triestino da quello italiano, venne convalidata al passaggio della zona dall'Ammi- COSTITUZIONE Come esattamente rileva la citata circolare ai magistrati, il Commissario generale, sin dal momento dell'assunzione del potere, ebbe cura di uniformarsi al criterio politico e tecnico di un graduale e intelligente adeguamento della legislazione locale a quella della Repubblica, provvedendo all'cc estensione di numerose norme italiane, anche non recentissime, che erano state pretermesse dal legislatore alleato, ed alla contemporanea abrogazione delle disposizioni del G. M. A. che erano state pubblicate in luogo di quelle (3). Veniva cosi, tra l'altro, ripristinato il ricorso alla Cassazione romana contro le sentenze pronunciate dalle autorit giudiziarie di Trieste (decreto commissariale n. 2 dd. 29 ottobre 1954), ricorso che era stato impedito prima dall'occupante tedesco e poi dal G.M.A. coll'Ordine generale n. 6 dd. 12 luglio 1945; venivano estese le guarentigie della magistratura (decreto n. 32 dd. 22 novembre 1954); riordinati i giudizi d'assise (decreto n. 62 dd. 11 novembre 1955); introdotte le disposizioni italiane sulla stampa (decreto n. 13 dd. 13 dicembre 1954 e n. 92 dd. 17 dicembre 1954); apportate ai vari codici le variazioni frattanto adottate nella Repubblica (decreto n. 26 dd. 20 novembre 1954 per il Codice civile; decreto n. 77 dd. 21 febbraio 1955, n. 88 dd. 8 marzo 1955 e n. 95 dd. 15 marzo 1955 per il Codice penale; decreto n. 29 dd. 26 febbraio 1955 per il Codice procedura penale; decreto n. 72 dd. 21 febbraio 1955 nistrazione alleata a quella italiana dal Proclama del generale De Renzi alla Popolazione del Territorio di Trieste (26 ottobre 1954, paragrafo 2: "le leggi, i regolamenti e gli ordini in vigore in questa zona continueranno ad avere efficacia ) e dal decreto n. 1 dd. 29 ottobre 1954 del Commissario generale del Governo (cc Nel territorio di Trieste posto sotto la responsabilit del Governo italiano, continuano ad aver efficacia le leggi, i regolamenti e gli ordini vigenti nel Territorio stesso, salvo eventuali successive abrogazioni o modifiche ). (3) In quest'opera squisitamente politica ma non dissociabile da criteri tecnico-giuridici, il Commissario stato ed tuttora assistito da una Commissione legislativa presieduta dal Primo Presidente della Corte di Appello di Trieste e composta dal Rettore dell'-Universit o, per sua delega, un professore ordinario di materie giuridiche, e dall'Avvocato distrettuale dello Stato: come dire le massime autorit giuridiche nella zona. " Spetta alla Commissione di esaminare i progetti dei decreti commissariali che le sono sottoposti dal Commissario generale per il parere (art. 2 del decreto n. 36 dd. 24 novembre 1954). __X'Y.. -98 e n. 98 dd. 16 marzo 1955 per il Oodice della navigazione e relativo regolamento); estese tutte le disposizioni italiane relative agli ordinamenti professionali (decreto n. 105 dd. 17 dicembre 1954; n. 103 e 104 dd. 20 dicembre 1954; n. 32 dd. 20 gennaio 1955; n. 51, 52, 53, 54 e 55 dd. 28 gennaio 1955; n. 131 dd. 18 aprile 1955 ), ecc. Singolare rilievo assumeva, per ci che si dir pi avanti, in quest'opera di raddrizzamento della legislazione triestina, il decreto n. 23 dd. 7 gennaio 1955, recante Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Oostituzione (con cui veniva estesa la legge italiana 20 giugno 1952, n. 645), nel quale per la prima volta -e indirettamente -veniva menzionata la Oostituzione della__,_Repubblica italiana come fonte di diritto. Il riferimento si prestava a due diverse interpretazioni, sostenendosi da alcuni che, attraverso questo esplicito richiamo, dovesse intendersi implicitamente recepita nell'ordinamento giuridico tr.iestino l'intera Oostituzione italiana; obiettandosi dai sostenitori della tesi contraria, che proprio il richiamo ad una specifica norma escludeva la. recezione dell'intero testo (ed a questa interpretazione si portavano numerosi argomenti, fra cui non ultimi la diversa intestazione delle sentenze, che a. Trieste si pronunciavano ancora In nome della legge>> (4); l'estensione mediata -attraverso provvedimenti commissariali -delle leggi italiane; il memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954 che aveva si ammesso l'Italia ad amministrare il Territorio di Trieste gi amministrato dal Governo militare alleato, ma non aveva per soppresso il Territorio stesso come entit giuridica). D'altra parte, proprio la restituita amministrazione italiana a Trieste rendeva pi acuto il disagio di certe situazioni di contrasto fra i due ordinamenti; come nel caso del giudice a quo triestino, che, investito del giudizio di ammissibilit del ricorso per cassazione contro un provvedimento non soggetto, secondo il Oodice di procedura penale a impugnazione, non sapeva se rifarsi a questo o non piuttosto all'art. 111 della Costituzione italiana, che innovando in materia aveva ~perto la strada al ricorso in Oassazione per ogni violazione di legge; e nel caso di connessione di reati militari con reati comuni, o di rea.ti commessi da militari in correit con civili: ipotesi nelle quali, per effetto dell'art. 103 ultimo comma della Oostituzione (secondo l'interpretazione datane dalla Suprema Oorte), competente l'Autorit giudiziaria ordinaria, mentre secondo l'art. 49 Codice procedura penale sarebbero tuttora competenti i tribunali militari. Mancando a Trieste un tribunale militare e rifiutandosi, sul fondamento del citato art. 103, il tribunale militare di Padova di conoscere di tali reati, si produceva una singolarissima sorta d'impunit per l'impossibilit di risolvere il eonflitto negativo di competenza. (4) Solo col decreto n. 184 dd. 7 giugno 1955 stata introdotta nel Territorio di Trieste la norma contenuta nell'art. 6 del D L. P. 19 giugno 1946, n l Dal 26 giugno I 955, anche a Trieste pertanto le sentenze sono pronunciate cc in nome del popolo italiano '" Questi gli esempi pi clamorosi; ma ogru giorno, si pu dire, gli , operatori del diritto si trovano di fronte a problemi pratici, all'applicazione di leggi nuove (cio di nuove leggi italiane estese con Ordine del G.M ..A. o con. decreto commissariale) che potevano trovare una diversa e a volte contrastante interpretazione a seconda che tale interpretazione si avvalesse di nuovi iJidii'Zzi giurisprudenziali della Suprema Oorte, conseguenti all'emanazione della Oostituzione italian3!,_~) ip.yece tali nuovi indirizzi continuasse a ignorare. Oi che mancava, evidentemente, nell'ordinamento giuridico triestino, rendendo imbarazzato e perplesso il passo della giustizia, era la comunanza dei propri principi generali con quelli dell'ordinamento italiano. Da questa esigenza di comunanza traggono appunto origine il decreto commissariale n. 100 del 3 marzo 1955 e la circolare esplicativa del Presidente Oonsalvo ai magistrati di Trieste. Il decreto n. 100 importante specialmente per la esplicita dichiarazione che contiene, che, cio, i principi generali del diritto vigenti nel Territorio di Trieste sono quelli dell'ordinamento giuridieo della Repubblica italiana, alla quale affidata l'amministrazione del Territorio: enunciazione ehe risolve con l'Autorit legislativa i conflitti finora lamentati. Infatti, se mai prima potevano sussistere dei dubbi circa la validit a Trieste della Oostituzione italiana oggi tali dubbi dovrebbero essere assolutamente ingiustificati, se si pone mente al fatto che la Oostituzione stessa, essendo una sintesi organica oltre che di principi morali, sociali eccetera, anche di veri e propri principi generali espressi dell'ordinamento giuridico italiano, almeno in questa parte -che la parte che interessa - stata certamente recepita nell'ordinamento giuridico triestino attraverso il decreto n. 100. Ci si potrebbe chiedere perch mai il Oommissario generale del Governo, che in virt del D. P. R. 27 ottobre 1954 (5), esercita a Trieste oltre che la potest di governo anche quella legislativa (pur con molti limiti), abbia usato la forma implicita e indiretta di estensione anzich quella diretta. Ma la risposta ovvia: anzitutto per ragioni di opportunit politica (l'estensione espressa della Oostituzione italiana a. Trieste avrebbe significato infatti l'annessione di Trieste all'Italia, e ci in contrasto col memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954); in secondo luogo perch non tutte le materie regolate dalla Oostituzione potrebbero trovare ancora pratica applicazione nel Territorio. La soluzione adottata, invece, ispirandosi a criteri ormai comunemente accettati (come quello secondo cui ai principi: generali riconosciuta la (5) Pubblicato, senza numero, nella Gazzetta Ufficiale n 249 dd 28 ottobre 1954. Eccone iJ t~sto: Il prefetto dott. Giovanni Palamara nominato Commissario Gene rale del Governo, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il territorio di Trieste posto sotto la responsabilit del Governo Italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonch con i poteri gi esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato>>. :-:. .. -99 - qualifica di norme di diritto, e l'altro per il quale l'interpretazione del diritto pu essere regolata con norme di diritto positivo) risolve il grosso problema dell'unicit dei due ordinamenti giuridici nel pieno rispetto del rigore scientifico e senza toccare scottanti questioni politiche che l'estensione espressa della Costituzione a Trieste avrebbe reso inevitabili. Perch, per quanto su questo punto ci possano essere dei dissensi, sembra ragionevolmente sostenibile che il decreto n. 100 abbia valore dichiarativo anzich precettivo, nel senso che esso costituirebbe piuttosto un intervento interpretativo del legislatore triestino, diretto a rendere inequivocabilmente certa una realt giuridica preesistente, mentre non introdurrebbe nessun jus novum. Di guisa che gli inconvenienti o le confusioni prima lamentate -che avrebbero appunto mosso il legislatore in sede interpretativa -andrebbero attribuite a difetto degli interpreti meglio che a deficienza della legge: merito non piccolo d'una disposizione che, per ragioni politiche, volesse raggiungere il suo massimo effetto col minimo rumore possibile. CJmunque sia non pare ormai dubbio che tutti quei conflitti, impedimenti, esitazioni che affiggevano sin qui la giustizia triestina debbano intendersi composti ed eliminati nel pi vasto quadro . dei principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, ivi comprese in primo luogo le norme di carattere precettivo contenute nella nuova Costituzione, come risultano interpretate, chiarite ed elaborate dalla giurisprudenza regolatrice della Corte di Cassazione. A questo proposito non pu non sottolinearsi l'utilit pratica della pi volte menzionata circo lare ai magistrati triestini, la quale, nel dare una sintesi sistematica del materiale elaborato dalla Suprema Corte, giunge ad affermare con quella che, non solo la Costituzione non priva di giuri dicit -come in un primo tempo si era addirit tura affermato da alcuni -ma , nella parte pre cettiva, addirittura una superlegge con efficacia imperante ed abrogatrice. Ne consegue che in quelle parti in cui essa detta norme valide erga omnes e immediatamente applicabili, e non si limita invece ad esprimere comandi al legislatore a guida della sua attivit futura, essa deve intendersi espressamente operante a Trieste in virt del decreto commissariale n. 100, con efficacia abrogativa delle norme precedenti con essa incompatibili. E cosi, ad esempio, per l'art. 17 della Costituzione (diritto di riunione), deve considerarsi ormai parzialmente abrogato anche a Trieste l'art. 18 della legge di P. S., nel senso che l'obbligo del preavviso alla Autorit di polizia limitato alle sole riunioni in luogo pubblico e non riguarda invece quelle in luogo aperto al pubblico; per l'art. 40 della Costituzione, deve intendersi abrogato l'art. 502 Codice penale, nella parte che prevedeva lo sciopero come delitto anche se messo in atto per fini economici; per l'art. 103 Costituzione ormai modificato anche nel Territorio l'art. 49 Codice procedura penale riconoscendosi anche qui come nel resto della Repubblica la vis attractiva della giurisdizione ordinaria nei confronti dei reati connessi che sarebbero altrimenti appartenuti alla giurisdizione militare; per l'art. 111, comma secondo, Costituzione, sono abrogate tutte quelle norme, ovunque contenute, che impediscano il ricorso per cassazione contro qualsiasi sentenza o altro provvedimento decisorio viziato di violazione di legge; per l'art. 113 Costituzione, infine, sono abrogate tutte le disposizioni che escludono la tutela giurisdizio-. nale contro gli atti della pubblica amministrazione. Alla luce della circolare, come si vede, l'aggiornamento operato dal decreto commissariale n. 100, appare in tutta la sua estensione: un aggiornamento di fondo. Ora se ne dovrebbero vedere gli effetti nella giurisprudenza degli organi giudiziari triestini, che pi di tutti avevano sinora sofferto dell'attrito fra i due ordinamenti, cercando spesso di ovviare coll'ingegno alle lacune e ai conflitti del diritto positivo. . Naturalmente non siamo ancora alla perfetta uguaglianza legislativa col resto della Repubblica italiana, perch varie norme di dettaglio vi sono ancora diverse; n forse, finch perdura a Trieste un'amministrazione italiana mediata, possibile fare molto di pi e di meglio. In tutti i casi alla opera di ulteriore adeguamento, che riguarda per lo pi ormai soltanto campi tecnico-amministrativi, bene presieda il prudente criterio del Commissario Generale del Governo, che ha il potere e i mezzi per attuarlo gradualmente e col minimo degli attriti. Solo quando Trieste sar restituita, oltre che all'amministrazione ordinaria, anche alla sovranit formale italiana, potr dirsi veramente chiuso il periodo della sua lunga separazione giuridica, dei suoi istituti speciali, della sua speciale legislazione: previlegi ai quali i triestini - da credersi -avrebbero ben volentieri rinunciato, potendolo, perch anche nel loro caso, e a prescindere da ovvi motivi di ordine sentimentale e patriottico, la specialit )) di una situazione comporta certamente pi pesi che vantaggi. MANLIO CECOVINI -100 L'APPARTENENZA NEI PI RECENTI SVILUPPI DELLA DOTTRINA E DELLA GIURISPRUDENZA l. Generalit sull'argomento. -II. Indicazione dei punti di cor rispondenza fra la tesi sostenuta dal Riccio e da. noi. -nr. Il cri terio della disponibilit come identificazione dell'appartenenza. nella giurisprudenza. -IV. La ricerca di un elemento idoneo alla deter minazione della sussistenza della disponibilit. -V. Il criterio della destinatariet come qualificante la natura della cosa oggetto di di ritto. -VI. La nozione di appartenenza nella distinzione ha peculato militare e malversazione a danno di militari. I. Un recente studio del Riccio sulla nozione di appcir tenenza nel diritto penale (1) ci ha consigliato di rivedere i risultati conseguiti nell'analogo studio condotto alcuni anni or sono in una nostra monografia (2) e particolarmente di considerare se tali risultati siano suscettibili di una qualche revisione od e_voluzione, in relazione alle pi recenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali sullo argomento. d'uopo rilevare che la nostra indagine sar condotta principalmente sulle considerazioni che il citato Autore ha espresso al riguardo, dovendosi riconoscere al Riccio il merito di aver affrontato l'esame della nozione di appartenenza in termini pi ampi di quelli che abitualmente rilevansi dai manuali di diritto penale o dalle poche note a sentenza che esclusivamente se ne occupano in sede di definizione della distinzione tra il delitto di peculato e quello di malversazione; e per quanto riguarda la giurisprudenza, pochi elementi nuovi sar dato riscontrare nelle sentenze che verranno indicate rispetto a quelli, alquanto imprecisi, gi segnalati nel nostro studio, in cui venne allora riportata una sentenza della Corte Suprema (3) la quale, abbandonando i soliti luoghi comuni, aveva finalmente tenuto conto, con l'unanime viva soddisfazione di tutti gli a,nnotatori, del preciso significato della nozione, in seguito purtroppo nuovamente svisato con il ricorso a ben note in.esatte definizioni. II. Da un primo esame dello studio del Riccio sembra potersi dedurre che questo A. giunga alle stesse conclusioni alle quali siamo pervenuti nella nostra monografia: la esposizione dello sviluppo delle elaborazioni della dottrina civilistica sull'istituto, sottoposte alle identiche critiche da noi formulate, fino all'accoglimento della definizione del Carnelutti, che identifica la nozione nella titolarit di un diritto avente per oggetto un bene (4); la indicazione delle stesse norme da noi scelte, fra le altre del Codice civile vigente, quale espressione del concetto di appartenenza usato in senso tecnico, distinte da quelle in cui la nozione usata nel significato che ha nel linguaggio comune (5); la rappresentazione degli identici casi, (1) Lo studio stato pubblicato in estratto in Archivio penale, 1954, I, 153 e segg. A questo estratto ci riferiamo nei successivi richiami alla nonografia del Riccio. (2) La nozione di appartenenza nel diritto penale, Milano, 1950. (3) Cass., 9 novembre 1948, in Archivio Penale, 1949, II, 106 e segg. La sentenza stata pubblicata in molte altre Riviste. (4) CARNELUTTI: Processo di esecuzione, Padova, 1929, I, n. 93 (487), pag. 173-174; il passo riportato in Sistema di diritto proces suale civile, Padova, i936, voi. I, pagg. 234-235. (5) Si confrontino le pagine 39-42 della nostra monografia con le pagine 158-160 dello studio del Riccio. A proposito per della nozione di appartenenza di cui all'art. 652 Codice civile, questo A. da noi scelti fra molti, in cui l'istituto si presenta, nella sua accezione, suscettibile di sicura applicazione (6) ma, principalmente, l'affermazione categorica con cui il Riccio esordisce (la nozione di appartenenza si identifica nel diritto civile ed in quello penale), ci confortano in questa opinione., Opinione la quale trova ripetuti suff;"ragi, a prescindere dalla corrispondente impostazione del problema, in diversi passi dello studio del Riccio, nei quali il riferimento alla nosta definizione data all'appartenenza dal Carnelutti appare inequivocabile. Cos nei punti in cui il Riccio aff;"erma che l'appartenenza esprime un legame giuridico fra due persone e una cosa o un diritto, o meglio, un legame giuridico fra il titolare di un diritto e un bene o l'utilit che ne l'oggetto" (7); od un rapporto che pu essere pi ampio di quello derivante dal diritto di propriet o da altro diritto reale, rientrando nel suo ambito la cosa, su cui esercitato un potere, del quale riconosciuta la titolarit e che importa un ritiene che essa sia usata in senso tecnico sia nell'ipotesi in cl prevista la validit di un legato quando al testatore appartenga un diritto sulla cosa legata limitatamente a questo diritto, sia in quella nella quale prevista la disciplina del legato di una cosa quando appartenga solo in parte al testatore. Probabilmente al Riccio sfuggito il rilievo contenuto nella nota 22 di p. 42 del nostro studio, nella quale abbiamo segnalato che nella seconda ipotesi (quando la cosa appartenga solo in parte al testatore), la nozione richiamata. in senso improprio, essendo evidente il rife rimento al diritto di propriet. Non abbiamo motivo di abbando nare la distinzione che abbiamo a suo tempo rilevato: se invero nel caso di legato di cosa appartenente solo in parte al testatore il legislatore si fosse riferito alla nozione in senso tecnico dell'appar tenenza, cio alla titolarit di un diritto avente per oggetto un bene, avrebbe dato luogo ad una inutile ripetizione (il che non deve ritenersi), essendo l'ipotesi gi regolata da quella parte della norma che prevede la disciplina del legato quando al testatore appar tenga un diritto sulla cosa legata limitatamente a questo diritto. (6) Si confrontino le pagine 43-45 della nostra monografia con la pagila 59 dello studio del Riccio, che ugualmente ricorda il rapporto che intercorre fra il titolare dell'azienda co=erciale od agricola e l'azienda medesima e quello fra la corporazione dei piloti e le navi destinate al servizio della corporazione. Quando per il Riccio, a proposito delle dizioni usate nel regolamento di cui al R. D. 26 aprile 1926, nel quale, relativamente alle corpora zioni dei piloti, si parla di 'beni di corpo (art. 16), di beni di pertinenza del corpo ' (art. 29) e di beni appartenenti al corpo ' (art. 32), afferma che nella citata nornia si avrebbe una specifica indicazione differenziale tra la pertinenza e lappartenenza, la quale esatta e va accolta dice cosa assolutamente inesatta. Che la nozione di pertinenza sia diversa da quella di appartenenza cosa a tutti nota (p. 45 della nostra monografia), ma errato dire che pertinenza nell'art. 29 del regolamento citato sia usato in senso tecnico e non nel senso di appartenenza, errato perch in questa norma non si fa richiamo ad un rapporto fra due cose, conseguente alla destinazione permanente attuale ed effettiva della pertinenza alla cosa principale, per accrescerne la produttivit o la comodit o il pregio, ma . ad un rapporto fra una persona (giuridica) ed una cosa in cui configurarsi la nozione dell'appartenenza. (7) Op. cit., pag. 162. La prima parte della definizione contiene per una imprecisione, propria del Riccio, forse causata- dalla .-dimostrazione della distinzione fra pertinenza ed appartenenza, la quale fa contrapporre l'esattamente accertato legame fra due cose nella pertinenza ad un inesistente legame fra due persone ed una cosa nell'appartenenza. Il rapporto nell'appmtenenza inter corre fra il titolare di un diritto (e non fra due persone) ed il bene che oggetto del diritto medesimo. & & -101 vincolo di natura anche soltanto personale " (8); e che l'appartenenza non "soltanto titolarit di un diritto reale, potendo essere titolarit di un diritto personale" (9). Affermazione questa categoricamente ribadita nel punto in cui il nostro A., richiamata ancora una volta la tesi del Carnelutti, secondo il quale il lato attivo dell'appartenenza, si risolve nella titolarit di un diritto avente per oggetto un bene ed il lato passivo nell'essere oggetto di un diritto avente per soggetto quella persona " scrive che cc questo diritto pu contenere o non il diritto di propriet; pu essere un ius in re al1:ena; pu essere un diritto pubblico o privato, personale o patrimo niale" (10). III La nostra opm10ne per, consistente nella rite nuta (per errore, si vedr subito dopo) corrispondenza delle tesi sostenute dal Riccio e da noi, stata di breve momento: pur confortata dai numerosi passi da noi fedel mente riportati con premurosa cura che, tra l'altro; enu cleati dal resto dell'esposizione, non assumessero signifi cato diverso da quello che loro attribuibile in base allo intero contesto, categoricamente smentita dal nostro A , secondo il quale il definire il concetto di appartenenza come titolarit di un diritto avente per oggetto un bene in materia penale " porre un'affermazione generica, vaga" Pur nella contestazione di un'evidente incertezza di sistemazione al nostro egregio contraddittore, non ci .esimiamo dal ricercare in qual modo egli abbia ritenuto di poter sostituire alla nostra nozione (che poi applicazione nel campo del diritto penale dei risultati della ricerca condotta dal Carnelutti, risultati apprezzatissimi non solo da noi ma anche dal Riccio secondo i rilievi che agevole fare in relazione ai punti dello studio di questi sopra riportati), definita "in s esatta ma insufficiente,,, altra nozione, "integrata con la specificazione del conte nuto della relazione tra il bene ed il soggetto che tito lare del diritto" (11) Nella qual ricerca occorre procedere con molta cau tela. Se si pensasse di trovar la chiave del problema in quei punti in cui il Riccio accenna al potere di disponi bilit, si cadrebbe in errore, risultando da un attento .(anche se non agevole) esame che anche questo A. attribuisce al criterio della disponibilit il difetto di voler definire l'appartenenza con carattere giuridicamente vago ed impreciso" (12) (8) Op. cit., p. 170. Se per ampiezza del rapporto derivante dal diritto di propriet sono da intendere come si dovrebbe dedurre dalla espressione UBata, le facolt riconosciute dalla legge al titolare del diritto, da rilevare che non esiste diritto pi ampio di quello di propriet onde detta espressione sembra significare piuttosto diverso anzich pi ampio. (9) p cit., p. 172. Titolarit dunque sempre di un diritto avente per oggetto un bene. (10) Op. cit., p. 174. L'appartenenza intesa come titolarit di un diritto anche personale (contrapposto a patrimoniale) nozione valida per il diritto civile da cui sUBsunta: da ricordare per che in materia penale, ogni qual volta si ha richiamo a detta nozione, si fa riferimento alla titolarit di un diritto esclUBivamente di natura patrimoniale. Il che non comporta che la nozione di appartenenza ricevuta nel diritto penale dal diritto civile sia diversa, perci, da quella originaria: significa esclUBivamente che la titolarit del diritto che le si riferisce investe solo i diritti di natura patrimoniale e non anche quelli di natura personale. (11) Op. cit., p. 169. (12) Fra gli scrittori che avrebbero accolto senza riserva il criterio della disponibilit come idoneo a definire l'appartenenza, il RICCIO cita il NUVOLONE (Il possesso nel diritto penale, Milano, 1942, p. 166), ma la citazion errata. Questo A., nella citata Quale sviluppo abbia avuto nella dottrina meno recente la tesi secondo la quale il criterio della disponibilit sarebbe elemento non equivuco adatto a definire l'appar tenenza delia cosa alla Pubblica. Amministrazione, gi abbiamo rilevato nel nostro studio .e non . certo il caso qui di ripeterci e quali siano le critiche a cui va soggetta tale tesi abbiamo gi detto a suo tempo (13): sostanzialmente esse consistono nella impossibilit di definire con sicurezza il contenuto della disponibilit, ragion per cui ad una nozione non si fa che sostituirne un'altra che, non sapendosi bene ip. che consista, non offre certo gli strumenti per delimitare il contenuto della prima Secondo la tesi gi criticata, la lettera delle varie norme che richiamano la nozione di appartenenza potrebbe modificarsi nei sensi della sostituzione a questa dizione dell'altra disponibilit: cosi nell'art 314 Codice penale l'azione criminosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consisterebbe nell'appropriazione (o distrazione a profitto proprio o di altri) di denaro o di altra cosa mobile di cui la Pubblica Amministrazione abbia la disponibilit. monografia, non affronta Il problema della definizione della nozione di appartenenza: nel punto indicato dal Riccio accenna solo (il che cosa ben diversa) al criterio della disponibilit (quale conseguenza della relazione di fatto fra il soggetto del reato e la cosa), come idon90 alla identificazione del possesso, presupposto dei delitti di peculato e di malversazione (ed anche nei casi in cui un potere giuridico appare essere penalmente rilevante quale presupposto dei citati reati non perch tale, bensl in quanto idoneo a sboccare in quel potere di fatto che costituisce il nucleo centrale intorno al quale si sviluppa l'istituto del possesso nel diritto penale : con.S.: GALLO: Sul possesso nel delitto di peculato, Arch. pen. , 1952, II, 387. Circa il significato della nozione di possesso in quei delitti si consulti da pagina 111 a 11 7 la nostra monografia ripetutamente citata: in particolare la constatazione, a termine del paragrafo nel quale sono stati da noi esaminati i rapporti intercorrenti tra la nozione di possesso e quella di appartenenza rispetto alle norme, funzionalmente considerate, di cui agli artt. 314 e 315 Codice penale che, in tutte le ipotesi, il peculato e la malversazione costituiscono una inversione di titolo nel caso dell'appropriazione e una deviazione negli altri casi; e' che in essa l'an~mus dell'agente subisce un mutamento essenziale. che costui, quando dipende dall'Ammi. nistrazione per quanto riguarda la relazione con la cosa, si svin cola dal rapporto organico che lo lega all'ente, ci consente di rilevare agevolmente l'errore del ragionamento di recente condotto da ADOR NATO, in Il possesso nel reato di malver?azione, Giust. Pen. 1954, II, 512 e segg., nel punto in cui, per contestare l'esattezza di un sillogisma seguito dalla Corte Suprema nella dimostrazione della sUBsistenza del reato di malversazione nell'ipotesi di appropriazione di merce trasportata di propriet di privati da parte di un capotreno delle Ferrovie dello Stato -espresso in questi termini: le Ferrovie dello Stato hanno il possesso, le Ferrovie agiscono a mezzo dei loro organi, ergo, gli organi hanno il possesso, Cass., 11 maggio 1953, in Rivista e !oc. cit. -, afferma che, accettandosi tale sillogismo, si dovrebbe ritenere, in tema di peculato, che il dipendente della Pubblica Amministrazione, identificandosi con l'Ente da cui dipende, abbia la propriet dei beni dell'Ente stesso, non possa cio appropriarsi di cosa propria! L'Adornato, con ragionamento spinto al paradosso, evidentemente dimentica che l'organo, quando pone in essere la sua attivit a favore e per il conseguimento dei fini propri dell'Ente, non agisce come soggetto autonomo, ma come elemento integrante dell'Ente stesso -e 1a nozione al nostro A. pur nota-; quando invece eccede dai poteri conferitigli spezza il rapporto organico esistente, ed anche questo concetto ali'Adornato noto, ma ne viene trascurata la necessaria applicazione. Applicazione la quale la seguente: al pubblico ufficiale, come organo della Pubblica Amministrazione, la cosa appartiene in. quanto opera a favore e per il conseguimento dei fini propri di questa, ._ ma quando l'agente si svincola da rapporto organico che lo lega all'Ente, eccedendo dai poteri conferitigli, si viene a determinare una situazione di contrasto, per quanto riguarda l'appartenenza della cosa, tra l'organo e l'Ente, situazione che consente il muta mento dell'animus nell'agente e l'inversione di titolo nel rapporto con la cosa). (13) Op. cit.," pp. 6061. -102 Appare agevole rilevare. come in questo caso si verserebbe in indeterminatezza assoluta, dovendosi stabilire cosa la disponibilit e non sapendosi con quale metro accertarne la consistenza. Nella gamma delle varie possibili consistenze si oscillerebbe da un minimo ad un massimo, rappresentati il primo dalla semplice materiale conseguenza della relazione di fatto fra il soggetto del reato e la cosa (concetto che si riferisce sostanzialmente al possesso) ed il secondo dall'esercizio di una delle.facolt fondamentali inerenti al diritto di propriet, massimo questo che comporterebbe che numerose fattispecie, sempre ritenute configurare il delitto di cui all'art. 314 Codice penale non sarebbero pi considerate tali non potendosi riconoscere alla Pubblica Amministrazione la facolt suddetta: unica cosa certa che entrambi gli estremi offrono una soluzione errata e, quando ci si avvia ad identificare il punto intermedio sul quale con sicurezza immorare, si cade in difficolt insuperabili. Ci praticamente perch, ad una nozione avente un sicuro significato giuridico, se ne sostituisce un'altra che tale significato non ha. Solo la giurisprudenza insiste sulla; nozione cosi intesa: da ritenere evidentemente per una specie di inerzia mentale, che non solo giunge a ripetere sempre gli stessi luoghi comuni ed a trascurare i risultati ai quali la dottrina perviene nelle sue elaborazioni, ma anche, ed ancor meno commendevole, a non considerare quelle rarissime pronunce che hanno innovato con soffio vivifi~ catare a viete identificazioni, ormai da abbandonarsi d'urgenza (14). IV. Le critiche al concetto di disponibilit come identificazione della nozione di appartene,nza di cui al precedente paragrafo, hanno consigliato l'integrazione di esso con un criterio dogmaticamente fondato e prati( 14} Abbiamo gi ricordato in nota la sentenza 9 novembre 1948., con la quale per la prima volta la Corte Suprema ha accolto il significato tecnico della nozione, sentenza che stata accolta in dottrina, principalmente per il suo carattere innovatore alla solita ripetuta definizione, con viva soddisfazione. Sia pure col rilievo di una certa imprecisione di linguaggio e del solito richiamo al potere di disponibilit, quale salvagente che il pavido navigante tiene ben caro per ogni evenienza, da ricordare la sentenza 16 giugno 1952, in Giust. Pen. , 1952, II, 909, n. 768, nella quale il riferimento alla sentenza 9 novembre 1948 pare sussista con la definizione dell'appartenenza non solo come propriet o altro diritto reale sulla cosa, ma anche come titolarit di un bene (rectius: di un diritto avente per oggetto un bene , qualificata dallo scopo del conseguimento dei fini pubblici cui il bene destinato (alla critica di questa qualificazione si proceder oltre nel testo). Per quanto riguarda le altre sentenze, ossequio completo alla... riposante tradizione, espressa dall'equivalenza appartenenza-disponibilit, magari confortata, con manifestazioni di coraggio proprie di chi sa di brancolare nel buio, da atl'ermazioni categoriche assolutamente inesatte come la seguente: pacifico in dottrina e in giurisprudenza che l'accezione di appartenenza abbia senso volgare nell'art. 314 Codice penale e che la nozione di tal requisito nel peculato sia pi ampia di quella desumibile dal concetto civilistico di propriet (Cass., Sez. Un.pen. 1 luglio 1950, Giust. pen. , 1951; III, 1 e segg.). In dottrina non atl'atto pacifico che tale accezione abbia senso volgare, ch anzi pacifico proprio il contrario, che la nozione cio abbia quel significato tecnico che la giurisprudenza si ostina a non voler apprendere (si ricordino le parole del PETROOELLI: J)el possesso nel diritto penale e della cosa custodita in involucro chiuso, Giust. Pen." 1947, 2, 17, a propos_ito dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali nella definizione del possesso nel diritto penale: orientamenti che per essere privi di ogni elabora zione provano come il problema lungi dall'esser risolto non neanche veramenteimpostato' Ilrilievo si attagliain pieno anche agli orientamenti giurisprudenziali sulla nozione di appartenenza, meno contrastanti, ma non certo meglio motivati). Per altri pre cedenti vedasi anche: Cass., 20 marzo 1951, Giust. pen. , 1951' II, 940 e segg. camente sicuro per stabilire quando esiste la disponibilit . E si ritenuto che questa esista ogni qual volta la Pubblica Amministrazione abbia un diritto d'uso ottenuto per il conseguimento dei suoi fini (15). A parte che tale soluzione del pr9blema appare senza altro risentire del limitato angolo di visuale col. quale ci si pone per addivenirvi (essa cio si preoccupa esclusivamente di offrire un criterio idoneo ad una accettabile distinzione dell'elemento -appartenenza o non -qualificante l'oggetto della tutela penale nei delitti di peculato e malversazione, senza considerare che la nozione in esame richiamata in altre norme penali -es.: artt. 240 e 638 Codice penale -nelle quali certo non si pu fare riferimento ad un diritto d'uso ottenuto per il conseguimento dei fini della Pubblica Amministrazione), troppo evidente , nel criterio cosi adottato, il riferimento alla nozione del Levi che ha ritenuto, quale vincolo tra l'oggetto ed il soggetto idoneo a qualificare la cosa come di appartenenza dell'Amministrazione, non solo un diritto reale qualsiasi, ma anche la semplice destinazione in atto della cosa dalla Pubblica Amministrazione al proprio servizio o all'attuazione dei suoi fini. Quali siano gli aspetti positivi e quelli negativi della tesi del Levi abbiamo a suo tempo detto (16) non certo il caso qui di ripeterci: ci basti osservare come il dire che si ha l'appartenenza di una cosa alla Pubblica Amministrazione ogni qual volta questa abbia un diritto di uso ottenuto per il conseguimento dei suoi fini, la stessa cosa che affermare che basta la semplice destinazione della cosa della Pubblica Amministrazione al proprio servizio o all'attuazione dei suoi fini (il che comporta il diritto d'uso, come inteso dal Punzo) per qualificare la appartenenza. A nessuna elaborazione quindi ilPunzo ha convenientemente sottoposto la tesi del Levi ch anzi, se mai questa, a parte il pregio della originalit rispetto all'altra, ha anche il vantaggio di non essere di applicazione limitata alla distinzione dei delitti previsti dagli artt. 314 e 315 Codice penale, in quanto, con il richiamo al concetto di vincolo dovuto ad un diritto reale qualsiasi, la soluzione del Levi appare suscettiva di applicazione nei richiami di cui all'articolo 638 Codice penale e nella delimitazione del contenuto del diritto di confisca (art. 240 Codice penale; salve le critiche naturalmente a cui tale nozione anche in quest'B ipotesi va soggetta). Nulla di nuovo, quindi, e con gli stessi aspetti negativi della tesi a suo tempo esaminata, consistenti principalmente nell'eccessivo ampliamento della nozione, dovuto alla particolare ampiezza del concetto della destinazione di una cosa al raggiungimento dei fini dell'Amministrazione i quali, per essere sempre pi numerosi e pi estesi nella evoluzione sociale della vita moderna, comporterebbero che, ogni qualvolta una cosa sia in possesso di un pubblico ufficiale e di un incaricato di pubblico servizio, e di essa questi si appropri, si abbia, in tutti i casi, per la sussistenza dell'elemento dell'appartenenza della cosa all'Amministrazione, il delitto di peculato e mai quello di malversazione. ' V. La critica da noi fatta accettata dal Riccio (17) il quale si serve del concetto della de~pinatariet (propria a quella cosa che si trova in posizione di de.titin~zio..ne (15) PuNzo: L'appartenenza del denaro e della cosa alla Pubblica Amministrazione quale elemento differenziale fra peculato e malversazione, Giust. Pen. , 1951, II, 940 e segg. (16) Op. cit., p. 68 e segg. (17) Op. cit., p. 166. -103 ad un fine proprio del soggetto, che ha un diritto soggettivo su di essa ) per meglio identificare la natura della cosa oggetto del diritto avente per soggetto la persona che ne titolare. Come la nozione sull'appartenenza del Levi abbia anche su tale definizione, esercitato la sua influenza appare evidente, pur essendo dato di rilevare che essa gi da quell'A. non limitata all'applicazione che pu avere nella distinzione tra peculato e malversazione, abbia avuto dal Riccio un'ulteriore generalizzazione resa necessaria dal contenuto ben diverso delle varie norme penali che si richiamano a tale nozione. Ci premesso, occorre considerare la consistenza delle critiche che il Riccio muove alla nostra tesi. Ammette il nostro contraddittore (e l'abbia.mo in precedenza 'rilevato) che appartenenza significhi titolarit di un diritto avente per oggetto un bene e nonostante affermi che la nozione identica nel diritto civile ed in quello penale, definisce ugualmente generica e vaga la nozione da noi accettata (generico e vago quindi il concetto di appartenenza della migliore dottrina civilistica pur da lui approvata: cio la nozione di titolarit di un diritto avente per oggetto un bene), integrandola con la qualificazione della natura della cosa oggetto del diritto avente per soggetto la persona che ne titolare. La critica del Riccio appare per essere conseguenza della tendenza, dalla quale talvolta si inavvertitamente influenzati, di voler dire qualcosa di diverso ad ogni costo, anche se sostanzialmente non si fa altro che cadere in evidente tautologia. mai possibile infatti pensare che si possa avere la titolarit di un diritto avente per oggetto un bene senza che questo bene sia in ogni caso caratterizzato dalla deatinatariet ad un fine proprio del soggetto? Ed allora se cos (e non pu essere altrimenti in quanto non esiste bene oggetto di un diritto che non sia caratterizzato dalla destinatariet ad un fine del soggetto che ne titolare), la qualificazione del bene al quale l'appartenenza si riferisce, proposta dal nostro contraddittore, del tutto superflua, come rappresentazione di un quid che gi evidente nella definizione originaria. Il Riccio insomma ha aggiunto parole alla nozione di appartenenza identitificata dalla miglior dottrina civilistica, ma non concetti che siano espressione di un'ulteriore pi approfondita identificazione. VI. Qualche osservazione infine ci resta da fare sulla sussistenza di una nozione di appartenenza unitaria nel diritto penale. A nostro avviso la nozione di appartenenza ricevuta dagli articoli 215, 216 e ~18 del Codice penale militare non coincide con quella propria della dottrina civilistica, ricevuta da tutte le altre norme penali' consistenti nei termini ben noti, che non il caso di ulteriormente ripetere. Quali siano le ragioni che stanno a fondamento della nostra opinione, abbiamo gi a suo tempo indicato (18) e, ripetendoci solo nei limiti resi necessari dalle contestazioni che al riguardo il Riccio ci muove, ci basta ricordare come, mentre nella distinzione fra peculato e malversazione comuni (previsti cio dalla legge penale comune) fondamentale l'appartenenza o non della cosa alla Amministrazione, in quella fra peculato e malversazione previsti dal Codice penale militare determinante l'appartenenza della cosa all'Ammi (18) Op. cit., p. 83. nistrazione Militare piuttosto che ad altro militare (nella malversazione si ricordi che il titolo dell'articolo che la considera " malversazione a danno di militari ) diverso da quello che autore del reato di cui all'art. 216 Codice penale militare di pace. Se anche in questa ipotesi appartenenza significasse titolarit di un diritto avente per oggetto un bene, sia pure qualificata dalla deatinariet secondo la pretesa revisione del Riccio (che, insistiamo nel ritenere, nulla aggiunge a quanto gi si deduce dalla definizione di base), si avrebbero, in pratica, ipotesi che non si saprebbe definire se peculato o malversazione. Checch si dica, il dilemma esisterebbe ed irrisolvibile: il militare, incaricato di funzioni di comando, ufficiale di polizia giudiziaria che si appropriasse di un oggetto sequestrato ad altro militare di propriet di questi, come corpo di un reato da costui commesso, del quale l'ufficiale di polizia giudiziaria avesse per ragioni del suo ufficio il possesso, dovrebbe essere responsabile del delitto di peculato militare o di quello di malversazione a danno di altrQ militare? questo l'esempio che gi abbiamo portato nel nostro studio, chiediamo venia della ripet, izione, ma essa necessaria per contestare l'esattezza di una categorica affermazione che il nostro contraddittore fa al riguardo. Secondo il Riccio si avrebbe nella specie peculato militare ed il nostro esempio sarebbe del tutto inconferente, per la erroneit della nostra opinione di fondo. Peculato perch sull'oggetto, di cui all'esempio sopra riportato, " cade un vincolo, per cui appartiene alla Pubblica Amministrazione (19). Ci sia consentito intanto far rilevare l'assoluta genericit della espressione cade n vincolo >> che, nel punto in esame, sembrerebbe configurare secondo il Riccio la nozione di appartenenza. Abbiamo gi visto come tale nozione, sia per questo A. ben diversa: una dizione cos vaga, quale quella sopra ricordata, conseguenza forse pi di una sintesi di un momento che di ponderata analisi degli elementi costitutivi del concetto. Che significa infatti cade un vincolo? Forse perch l'Amministrazione titolare di un diritto avente per oggetto quel bene sequestrato? Non pu essere altrimenti: ma anche nell'interesse del militare a cui stato sequestrato cade un vincolo su detto bene ed addirittura il pi stretto di tutti, quale quello che consegue al persistente diritto di propriet di cui titolare e che non viene meno per il solo fatto del sequestro. Comunque, a parte tale sintesi del tutto insoddisfacente, se anche si usano gli strumenti pi precisi di cui alla nozione di appartenenza sostenuta dal Riccio, il risultato non cambia. Infatti, se l'Amministrazione Militare ha la titolarit, a seguito del sequestro, di un diritto, avente per oggetto la cosa sequestrata, caratterizzata dalla deatinatariet (nella specie: ai fini di un regolare svolgimento del processo penale che consegue al reato commesso dal militare che ha subito il sequestro), forse che questi non ha contemporaneamente la titolarit di un altro diritto, quello di propriet che conserva fino all'eventuale confisca, ugualmente caratterizzata dalla deatinatariet (al conseguimento dei fini che la propriet consente di soddisfare?). Ed allora: configura l'ipotesi in esame il delitto di peculato militare o quello di malversazione a danr o di altro militare? (19) Op. cit., p. 169. -104 - Il vero che dai rilievi che precedono due sono le conclusioni che possono trarsi: una investe la identificazione della chiave della soluzione del dilenuua e l'altra la ricerca del motivo per il quale il Riccio caduto in errore. Circa la prima: appartenenza per il Codice penale militare significa, agli artt. 215, 216 e 218, propriet. La nostra fattispecie sarebbe malversazione perch il militare al tempo del sequestro non perde la propriet della cosa sequestratagli. Circa la seconda: l'errore del Riccio dovuto a non aver tenuto in considerazione il punto di identificazione dei delitti previsti dagli articoli 314 e 315 Codice penale. Se infatti esatto affermare che la distinzione non si pone in rapporto alla appartenenza o alla non appartenenza della cosa alla Amministrazione Militare, del tutto errato dire che la differenza fra il delitto di peculato militare e di malversazione a danno di militari uguale a quella tra peculato e malversazione comuni (la differenza tra il delitto di peculato militare e di ma,1versazione a danno di militari costituita dalla .diversa appartenenza della cosa o del denaro; nel peculato alla Amministrazione Militare -in quello, previsto dall'art. 314, alla Pubblica Amministrazione in genere e nella malversazione ad altri militari - a privati nel codice comune) (20). La sottolineatura nostra e sta.aci indicare il punto di grave confusione nella quale il Riccio caduto (nella malversazione comune la cosa non appartiene alla pubblica Amministrazione, ma non esatto dire che appartiene a privati; anche nel delitto di cui all'art. 314 Codice penale la cosa pu appartenere a privati, eppure non per ci si ha malversazione invece che peculato), proprio al momento della contestazione della nostra tesi sul diverso significato dell'appartenenza nelle ricordate norme penali militari, confusione che, avendogli impedito di rilevare una differenza di cui sembra contestare la esistenza nella sua pi importante espressione, l'ha spinto a concludere in sensi che, per la loro evidente infondatezza non possono essere accettati. FRANCO CHIAROTTI (20) Op. cit., p. i6u. NOTE D I DOTTRINA U. FRAGOLA: Manuale di diritto amministrativo, V edizione, Ed. 13ellerano e Del Gaudio, Napoli. Nelle varie prefazioni all'opera il Fragola avverte che il libro destinato ad un pubblico di funzionari, studenti, avvocati e candidati ai concorsi statali. In questi limiti, l'opera pu dirsi che risponda allo scopo che si prefisso, quello, cio, di fornire ai pratici del diritto, o a coloro che devono compiere un'affrettata preparazione istituzionale, un utile strumento di consultazione, .che pu anche apparire completo a chi non vada tanto per il sottile. Il manuale diviso in sei parti delle quali quella pi accuratamente trattata certamente l'ultima concernente la giustizia amministrativa. Nella trattazione di questo argomento, infatti, l'A. profonde la sua preziosa esperienza di attivissimo e fortunato avvocato amministrativista, il quale, pu dirsi ben a ragione, ha vissuto tutto il travaglio della giurisprudenza del Consiglio di Stato in questi ultimi anni. L'importanza che lo stesso autore attribuisce a questa parte dell'opera dimostrata dal fatto che essa da sola occupa quasi la met dell'intero volume. Riteniamo che la conscenza di essa sia utilissima anche per noi, che, quali avvocati dello Stato, ci troviamo normalmente dall'altra parte della barricata .a contrastare le tesi che il Fragola segue e sostiene. Ci detto, non possiamo, tuttavia, omettere di rilevare, in linea generale, che la trattazione pecca in qualche punto di imprecisione, Rileviamo, ad esempio, che nelle 200 pagine circa, dedicate all'argomento, non risulta citato -neppure una sola volta -l'art. 26 del T. U. delle leggi sul Consiglio di Stato che pure costituisce il fondamento della giurisdizione di legittimit di questo organo. Come pure, non si comprende per quale inesplicabile motivo l'A. eviti eostantemente di fare menzione dell'art. 3 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E,. dal quale, come risaputo, ha avuto origine il sistema di tutela giurisdizionale degli interessi legittimi e lo stesso concetto di questi. Va, inoltre, accennato a tal riguardo alla trattazione relativa alla (( esecuzione forzata sul denaro dello Stato n (p. 358) nella quale la iscrizione di una somma nel bilancio statale viene considerata quale atto amministrativo, deducendosene la conseguenza che se ne possa pretendere, sia pure sotto forma di storno, la emanazione da parte della Pubblica Amministrazione condannata al pagamento di un debito, eon la procedura dell'art. 27, n. 4, senza tenere adeguato conto della natura di legge formale del bilancio stesso, che ne esclude la modifica con atto non avente pari forza. Pi grave aneora la imprecisione contenuta nella trattazione dei conflitti di attribuzione (p. 387) nella quale si ammette che il eonfl.itto possa avanti la Corte costituzionale essere sollevato anche dal privato, prescindendo evidentemente dalla esplicita norma della legge n. 87, dell'll marzo 1953. Con la stessa obiettivit dobbiamo, peraltro, riconoscere che le parziali deficienze riscontrate non sono certo tali da giustificare un giudizio negativo su questa parte dell'opera, la quale, come si detto, appare di utile consultazione, anche in ordine a quei problemi le cui soluzioni proposte dal Fragola, contrastano nettamente con le tesi seguite dalla difesa della Pubblica Amministrazione. Rileviamo, infine, che a nostro parere, il Fragola nel sostenere le sue tesi pi audaci si mostra sollecitato pi dalla sua funzione di avvocato che da quella di studioso dando la sensazione precisa di preoccuparsi sopratutto di sviluppare sottili. ragioni, forse utili per sostenere certe tesi in giudizio senza considerare che generalizzando certi suoi punti di vista, l'azione dell'Amministrazione ne risulterebbe praticamente paralizzata. Si veda, per esempio, ci che l'A. sostiene circa l'intervenuta abolizione in forza dell'art. 113 della Costituzione dell'istituto del ricorso amministrativo (p. 268), con la conseguente moltiplicazione delle possibilit d'accesso alle vie giurisdizionali (se. anche contro atti non definitivi); la gi accennata tesi sulla proponibilit di azione ex art. 27, n. 4, per ottenere la modificazione del bilancio statale; l'ammissibilit dell'ordinanza di sospensione, da parte del Consiglio di Stato, dell'atto impugnato anche quando sia stato proposto regolamento preventivo di giurisdizio'1e. Le altre -parti dell'opera, sono da giudicarsi, a nostro parere, su un piano inferiore alla parte, fin qui, recensita. Valga qui ricordare, la definizione dei regolamenti delegati di cui si dice soltanto che sono emessi su delegazione del potere legislativo (p. 43); l'affermazione che i regolamenti sono emanati con decreto del Ministro competente previa. deliberazione del Consiglio.,.. dei Ministri (p. 44); h considerazione che gli ~molumenti dei pubblic\i impiegati sono impignorabili perch hanno cani~. tere alimentare (p. 135); l'incongruenza di assumere come esempio di responsabilit per gli atti della Pubblica Amministrazione la sottrazione -106 di somme depositate presso uffici postali ad opera di impiegati degli uffici stessi (p. 202), senza tener conto che la fattispecie prescelta proprio quella che meno si presta a definire la teoria generale della responsabilit della Pubblica Amministrazione. Su questa stessa linea rileviamo, inoltre, l'affermazione che le clausole onerose o vessatorie dei capitolati d'oneri devono essere specificamente approvate per iscritto (p. 217), affermazione questa accompagnata da una citazione giurisprudenziale puntualmente contrastante con sentenze della Oorte di Oassazione ripetutamente emanate in questa materia in senso contrario (si veda per tutte la sentenza n. 317 4/54 in causa Oolabucci contro Ministero dei Lavori Pubblici). Segnaliamo, infine, !'assolutamente non motivata affermazione di una pretesa abrogazione dell'art. 13 della legge del 1885 per le espropriazioni da compiersi per il risanamento della citt di Napoli, in seguito alla emanazione di leggi di approvazione dei piani regolatori, in forza della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n. 1150 (p. 256). Abbiamo voluto mettere in rilievo queste mende perch riteniamo che curando maggiormente la sua opera, specialmente dal lato documentale, 1'A. potr veramente fare del suo volumetto un prezioso strumento di consultazione rapida, sia pure nei limiti che egli stesso ha prefissi. PROVINI G.: L'ingiunzione fiscale: natura giuridica e incompatibilit con la procedura fallimentare. ( Riv. di Diritto e Pratica Tributaria , n. 1, 1955, II, 122). Nella nota che si segnala I'A. d la sua adesione alla tesi svolta dal Tribunale. Ohe, cio, apertasi la procedura fallimentare, l'accertamento delle ragioni creditorie non pu essere effettuato che nel modo tassativamente stabilito dall'art. 52 della legge fallimentare (verifica dei crediti); dal che discende l'inammissibilit del ricorso ad altre forme di accertamento giudiziale, siano quelle ordinarie, o quelle di altri procedimenti .speciali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali. Ma la nota, per altro verso ancora, si raccomanda. L'A. ha colto l'occasione, infatti, per affrontare e risolvere egregiamente il problema della natura dell'ingiunzione fiscale e delvisto pretorile. Dopo avere esposto le contrastanti dottrine, egli si allineato con la tesi sempre prospettata dall'Avvocatura e che continua a trovare consenziente la giurisprudenza_. Il T. U. del 1910 non farebbe, secondo l'A., che regolare in una delle sue molteplici manifestazioni la facolt di proced~re della Pubblica Amministrazione, e precisamente nel campo delle obbligazioni pecuniarie. A mezzo di tale norma il principio dell'esecutoriet degli atti amministrativi viene tradotto sotto forma di speciali privilegi di procedura, improntata a maggior speditezza. E sotto tali effetti il principio della esecutoriet abbraccia non soltanto le pretese di diritto pubblico dell'Amministrazione, ma benanche quelle di diritto privato, valendo per entrambi i medesimi motivi, fra cui la presunzione di legittimit . Quanto al pretore esso esercita, con l'apposi zione del visto, una funzione di natura prettamente amministrativa, non dissimile. a quella dell'Inten dente di Finanza, chiamato ad apporre il visto di esecutivit ai ruoli delle imposte dirette (art. 4 legge 16 giugno 1939, n. 492). L'intervento del Pretore si riduce, cio a un controllo meramente formale (conforme: Relazione 1930-1941, voi. I, p. 201 e segg. <>, solo rispetto al qua.le sussiste la competenza. del segreta.rio comunale, a.i sensi degli articoli 87 e 89 T. U. leggi comunali e provincia.li. .Alla prima massima, che rappresenta giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3540/53, in questa Rassegna, 1954, p. 59) pienamente aderiamo. La seconda, ci lascia, in verit, molto perplessi. A prescindere dalla considerazione generale, altra volta fatta, secondo la quale i bontratti degli enti pubblici non sempre possono inquadrarsi nelle comuni categorie di contratti di diritto privato, ancorch vi corrisponda la forma apparente, a nostro avviso la cessione gratuita di aree da parte del Comune ad altro ente pubblico, quale all'epoca era il partito fascista, al fine della costruzione di un'opera pubblica, che soddisfaceva in via diretta ed immediata anche un interesse del Comune cedente, non poteva e non pu qualificarsi donazione. Alla costruzione della casa del fascio il Comune aveva un diretto interesse, come oggi potrebbe averlo alla costruzione di una cattedrale monumentale o di un padiglione per mostre od esposizioni, di uno stadio sportivo o di un ospedale. Come i contributi in denaro dati dai Comuni per il raggiungimento di queste finalit non possono qualifiarsi donazioni; cos restano . fuori di questo paradigma le cessioni gratuite di suolo comunale, che possono considerarsi contributi in natura. In questi casi il Comune non dona per spirito di liberalit, ma contribuisce alla costruzione dell'opera, che soddisfa anche suoi interessi estetici, di viabilit, turistici, ecc. L'altro punto sul quale non possiamo concordare quello relativo all'incompetenza del segretario comun(:f;le a rogare i predetti atti. A prescindere dal fatto che nella specie il contratto si era perf ezionato attraverso la comunicazione delle rispettive deliberazioni, atti pubblici per eccellenza, non poteva contestarsi che l'atto de quo fosse stipulato nell' esclusivo interesse del Comune. Contrariamente opinando, come ha fatto la Corte, l'espressione usata dall'articolo 89 T. U. leggi comunali e provinciali si restringe fino a comprendere solo gli atti a vantaggio del Comune, mentre noto che sono ricevuti dal segretario comunale, come dagli ufficiali roganti delle varie Amministrazioni dello Stato, tutti. i contratti, attivi e passivi stipulati dalla rispettiva A. mministrazione e, fra gli altri, gli atti di transazione e liquidazione di danni, che sono a carico dell'Ammnistrazione e non a loro vantaggio. Confidiamo, pertanto, in un riesame della questione, la cui importanza trascende il caso di specie. G. GUGLIELMI. CONSIGLIO DI STATO -Adunanza plenaria -Appello avverso le decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana. legittimato a proporlo solo chi sia stato parte nel giudizio di primo grado. (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 29/54 -Comune di Enna c. Savoca e nei confronti della Commissione mandamentale elettorale di Enna e altri). Il Comune, che non sia stato parte nel giudizio a.vanti il Consiglio di Giustizia amministrativa. per la Regione Siciliana., non legittimato a proporre appello al Consiglio di Stato in adunanza. plenaria avverso la relativa. decisione. La massima, a nostro avviso, ineccepibile e negli stessi sensi si pronunciata, fra le stesse parti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 20 ottobre 1954. Il Comune, infatti, nel dubbio, non del tutto infondato, che la decisione del C. G. A. fosse inappellabile, aveva proposto contemporaneamente ricorso per Cassazione e ricorso in appello. Entr.ambi sono stati dichiarati inammissibili per lo stesso motivo, ma rimasta insoluta l'altra e pi grave questione se il Comune, come tale, abbia un interesse giuridicamente protetto alla regolare costituzione dei suoi organi e possa farlo valere in giudizio. A nostro avviso il Comune non titolare di un tale interesse e non pu essere parte nei giudizi elettorali, anche perch questi sono attribuiti in primo grado alla giuridizione del Consiglio comunale e non concepibile che questo, da organo giudicante, -si trasformi in parte per sostenere negli ulteriori gradi di giudizio le ragioni della sua decisione (per qualche riferimento vedi in questa Rassegna 1954, p. 61 e 188). G. G. -108 IMPOSTE E TASSE -Reddito derivante dall'esercizio di una riserva di caccia. soggetto ad imposta di di R. M. (Casa., Sez. I, Sent. n. 175/55 -Pres. Acampora; Est. Novelli -Salviati e/ Finanze). Quando il concessionario di una riserva di caccia la organizzi industrialmente, adottando tutti i metodi razionali d'incremento e sfruttamento della selvaggina col proposito di ricavarne un guadagno, il reddito derivante dall'affitto della riserva e, cio, dalla cessione del suo diritto soggettivo pubblico di esercitare la caccia con esclusiva soggetto ad imposta di R. M. sempre che il canone di affitto non rappresenti soltanto un rimborso di spese. Segnaliamo all'attenzione degli studiosi questa veramente pregevole senten~a, con la quale la Corte di Cassazione ha esaminato e deciso i molti e complessi aspetti non solo tributari dell'interessante questione. Dal punto di vista tributario non pu che aderirsi alla suenunciata massima, conforme alla giurisprudenza della Corte e della Commissione ceri.trale ed alla prevalente dottrina. Una riserva di caccia, organi~zata dal concessionario industrialmente con l'apporto ,di capitali e lavoro, rappresenta una fonte di produzione di ricchezza del tutto diversa dal fondo, che non P'lf andare esente da imposi'. ione, il s1w reddito non potendo, comunque, essere compreso in quello fondiario o agrario. Come esattamente ha affermato la Corte, il diritto di caccia un diritto soggettivo pubblico, non patrimoniale, che si sostanzia nel potere di procedere alla cattura di animali selvatici a scopo essenzialmente sportivo v di svago; esso, perci, non costituisce attributo n esplicazione del diritto di propriet. Anche nel caso, in cui sia organizzato indu$trialmente lo sfruttamento della selvaggina, il diritto di caccia non discende n dalla propriet n dal possesso del fondo e gli animali, catturati o uccisi, non possono considerarsi frutti o accessori del terreno e rispetto ad essi il proprietario del suolo ha gli stessi diritti del cacciatore non proprietario. Costituendo, in linea generale, la caccia un esercizio sportivo, l'utile che da essa ne ricavi il proprietario del fondo o il terzo va esente da imposta. Se, invece, la caccia sia esercitata non come svago, ma come industria, ovvero sia organizzata per l'esercizio di essa da parte di terzi allo scopo di trarne un profitto, il reddito relativo d luogo all'applicazione dell'imposta di R. M., tanto se si tratti del proprietario- concessionario di una riserva, quanto se si tratti di terzi non proprietari. G. GUGLIELMI PRESCRIZIONE -Prescrizione penale -Contravvenzioni finanziarie -Art. 151 Codice penale -Applicabilit. (Corte di Cass., Sez. I penale, Sent. n. 1626/1953. Alle contravvenzioni prevedute dalle leggi :finanziarie si applica il normale termine di prescrizione di diciotto mesi previsto dall'art. 157 Codice penale e non quello triennale stabilito dall'art. 16 della legge 7 gennaio 1929. Con la citata sentenza la Suprema Corte risolve in senso negativo, sia pure senza affrontarla espressamente, la questione se, in materia di contravvenzioni alle leggi finanziarie, sia applicabile la prescrizione triennale prevista dall'art. 16 della legge 7 gennaio 1929. Prescrizione pi lunga di quella normale, prevista dall'art. 157 del Codice penale in diciotto mesi. La decisione allo stata della legislazione, non pare censurabile. vero, infatti, che parte della dottrina (Lampis, Galiano, De Matteis, Giannini) opta per l'applicabilit del primo termine. Ma essa parte, di solito, dal principio dell'ultrattivit della legge finanziaria, ricavandolo dall'art. 20 della legge del 1929, nella specie non conferente. Perch il campo di applicazione di tale articolo e quindi anche del cennato, eccezionale principio, ristretto all'ipotesi di reato consumato sotto l'impero di una legge finanziaria successivamente abrogata. Nella specie, invece, occorre risolvere un problema del tutto diverso: se cio la disposizione contenuta nell'art. 16 della legge del 1929 deve ritenersi tuttora in vita, dopo la promulgazione del vigente Codice penale. A prima vista potrebbe conchiudersi in senso aff ermativo, in virt dell'art. 15 del Codice penale che stabilisce che cc quando pi leggi penali regolano la stessa materia la legge speciale deroga alla legge gene,rale . Senonch il legislatore, nel dettare con il R. D. 28 maggio 1931, n. 601 le disposizioni di coordinamento e transitorie per il Oodice penale, h,a stabilito, proprio in materia di prescrizione, una deroga al principio generale fissato dall'art. 15 Codice penale. L'art. 41 di detto decreto cos recita: cc Quando le disposizioni del codice penale concernetbti la estinzione del reato per prescrizione e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell'azione penq,le sono diverse, si applicano le disposizioni pi favorevoli al reo . il favor rei che ancora. una volta si manifesta in una disposizione di legge penale. Poich dunque esiste un'espressa norma derogatrice, la legge del 1929, nel particolare punto in esame, deve ritenersi abrogata dalla generale disciplina data dal Codice penale in materia di prescrizione ed esattamente la Corte di Cassazione, in adesione ad un'autorevole corrente della dottrina (Escobedo, Olivari, Simondini e, in special modo Spinelli che, nel suo trattato sulle repressioni delle violazioni delle leggi finanziarie, particolarmente si raccomanda per la completezza delle citazioni di dottrina e giurispudenza) ha ritenuto applicabile il normale termine di prescrizione di diciotto mesi a una violazione del R. D. L. 21 febbraio 1938, n. 246, contenente norme sulla detenzione di apparecchi radio. -G. SCIARELLI PROCEDIMENTO CIVILE -Termine di costituzione per l'attore e il convenuto -Perentoriet -Opposizione a decreto d'ingiunzione -Riduzione a met dei termini di costituzione -Non sussiste a termine dell'art. 646 C. P. C. modificato dalla legge 14luglio1950, n. 151. (Corte di Cass.: Sez. I -Pres. Acampora; Est. Bianchi d' Espinosa; Sent. 18 ottobre 1954, 10 gennaio 1955, cfr. Ranzi). 10 La costituzione dell'attore deve avvenire nel termine fissato dall'a1't. 165 codice pro.cedura civile; se avviene oltre, anche se prima della scadenza del termine stabilito per il convenuto, inefficace, se il convenuto non si sia costituito, -109 avendo il termine assegnato a oiascuna delle parti carattere di perentoriet. 2 L'art. 645 codice procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13 decreto legge 17 ottobre 1950, n. 857, ha disposto la riduzione alla met, nel procedimento di opposizione del decreto di ingiunzione, dei soli termini per la comparizione stabiliti dall'art. 163-bis; non dei termini per la costituzione delle parti, i quali perci rimangono, anche per il detto procedimento, quelli ordinari assegnati rispettivamente all'attore ed al convenuto negli articoli 165 e 166 codice procedura civile. L'art. 645 codice procedura civile, nel testo anteriore alla legge 14 luglio 1950, n. 581, stabiliva che il giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice ordinario, ma i termini di costizione sono ridotti. a met. La mancata costituzione nei termini dell' opponente importava la estinzione immediata del processo di opposizione. Derivava da ci la grande rilevanza pratica della questione se fosse da ritenersi valida la costituzione dell'opponente nel termine concesso al convenuto, se cio il termine di costituzione fosse unico o duplice. La Oorte di cassazione con la sentenza a Sezioni unite 19 giugno 1949, n. 1458, accolse l'interpretazione pi favorevole, ritenendo il carattere perentorio del termine di costituzione riguardo all'unica termine, cio a quello stabilito pr la costituzione del convenuto. Le modifiche all'art. 171 codice procedura civile, riportate dalla legge n. 581 del 1.950, con l'inserzione dell'avverbio rispettivamente (nel termine rispettivamente a lei assegnato) riaprirono la questione, non prendendosi pi la lettera d<;lla disposizione di legge a favore della tesi giuridica, sulla quale la Oorte suprema aveva fondato la sua interpretazione. Risorse, pertanto, l'incertezza giurisprudenziale sul se potesse ritenersi valida la costituzione dello opponente al decreto d'ingiunzione nel termine di costituzione assegnato al convenuto (cfr.: per ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza la diligente rassegna La giurisprudenza sulle leggi di riforma del codice di procedura civile in Rivista: Diritto processuale, 1953, II, yag. 294). Il Tribunale e la Oorte d'Appello di Milano, male interpretando la disposizioni del Oodice di procedura civile secondo la riforma del 1950, avevano ritenuto che anche con le nuove norme sussistesse la riduzione a met dei termini di costituzione e, quindi, dichiararono esecutivo un decreto ingiuntivo, perch l'amministrazione opponente si era costituita nel sesto giorno dell'opposizione. La Oorte di cassazione, coordinando le varie disposizioni del Oodice secondo il testo modificato, ha posto in rilievo il carattere perentorio dei termini di costituzione assegnati a ciascuna delle parti, che l'articolo 645 codice di procedura civile riduce a met rilevando, per altro che nel caso di opposizione soltanto i termini di omparizione e non anche quelli di costituzione sono ridotti a met. Oome noto, i termini di comparizione hanno natura ordinatoria: per cui la inosservanza delle norme nel caso sia fissato un termine di comparizi~ ne pi lungo di quello minimo da parte dell' opponente non pu portare ad altra conseguenza, se non la facolt dell'opposto di controcitare per una udienza pi breve (Oass. Sez. II 30 settembre 19531 n. 3106, S elletta-0 apozzi). Il termine iJ,i costituzione, pure essendo quindi unico per ciascuna delle parti, non abbreviato per i giudizi di opposizione a decreto di ingiunzione, dato che la riduzione a met prevista soltanto per i casi di abbreviazione dei termini di comparizione fatta con decreto del presidente della corte, del Tribunale o del pretore per motivi d'urgenza. Sulla questione riportiamo le parti essenziali della sentenza della corte di cassazione La questione, che si presenta per la prima volta all'esame di questa corte si riferisce all'interpretazione dell'art. 645, anche esso modificato nella riforma del 1950. Il testo originario di tale articolo, richiamando per il procedimento di opposizione a decreto d'ingiunzione le norme del procedimento ordinario, disponeva, quale unica eccezione, che i termini di costituzione sono ridotti alla met )). A seguito dell'introduzione, del nuovo sistema della citazione ad udienza fissa (per la quale il termine, che nella citazione veniva assegnato per la costituzione del convenuto viene ora sostituito dall'indicazione dell'udienza in cui il convenuto deve comparire, con l'osservanza dei termini minimi stabiliti dall'art. 163-bis), il decreto presidenziale 17 ottobre 1950; n. 857, in sede di coordinamento, modific (art. 13), il testo su riferito dell'art. 645, disponendo che i termini di comparizione ysono ridotti alla met )). La modifica non appare certo felice, dal punto di vista tecnico e della sua efficacia in pratica lecito dubitare: ove si pensi -che dal momento che i termini di comparizione di cui all'art. 163-bis hanno carattere dilatorio e che nessun termine massimo stabi1ito, poich nel giudizio di opposizione f ormalrnente attore il debitore (opponente), l'attore nella maggioranza dei casi avr interesse a differire, e non ad abbreviare, il momento della decisione e perci non si varr della facolt a lui concessa di assegnare all'opposto per la comparizion, un termine pi breve (fino alla met) di quello ordinario. Oome quindi ha osservato altra volta questa corte (sentenza 30 settembre 1953, n. 3106), nessuna conseguenza produce la mancata riduzione alla met dei ripetuti termini da parte dell'opponente; salva la facolt, per l'opposto, che si sia costituito prima della scadenza del termine, di ottenere dal presidente, con le forme dell'art. 163-bis, ultima parte, l'anticipo dell'udienza di comparizione (fino alla misura del termine minimo ridotto alla met). cc La tesi adottata dalla corte in merito invece che la disposizione dell'art. 645 (nel testo modificato) abbia inteso disporre anche l'abbreviazione dei termini di costituzione, oltre che dei termini per la comparizione; riducendo cio a 5 giorni dalla notificazione della citazione il termine per la costituzione dell'opponente, ed a tre giorni prima deii'udienza_ di comparizione il termine per la costituzione del convenuto in opposizione. La tesi si fonda su un unico argomento, dell'analogia cio del caso in esame con l'ipotesi disciplinata dall'art. 163-bis, 1 capoverso (abbreviazione fino alla met dei termini ordi -110 nari per comparire, disposta con decreto motivato del presidente nelle cause urgenti), ipotesi per la quale gli articoli 165 e 166 prevedono appunt i termini di costituzione abbreviati di cui si detto. ((Ma questa interpretazione dell'art. 645 non pu essere condivisa, sia di fronte alla lettera della legge ohe non menziona i termini di costituzione, sia, sopratutto, di fronte alla considerazione ohe la legge di riforma ha espressamente sostituito la dizione originaria del testo, ohe menzionava l'abbreviazione dei ((termini di costituzione, con l'altra, ohe menziona i soli (( termini per la oomparizion& ; mentre, se avesse voluto disporre l'abbreviazione alla met degli uni e degli altri, avrebbe potuto e dovuto menzionarli espressamente. La soppressione del riferimento ai termini di costituzione nella norma in questione dunque decisiva, per affermare ohe la volont della legge (art. 13 Decreto provvisorio 17 ottobre 1950) quella di escludere l'abbreviazione di tali termini. N potrebbe valere -come ha ritenuto la sentenza impugnata -il riferimento all'ipotesi dell'abbreviazione dei termini per decreto del presidente: si tratterebbe, infatti, di una interpretazione analogica, la quale non certo lecita in una disposizione che costituisce norma eccezionale, e ohe importa notevole limitazione nei diritti di difesa di una delle parti (la mancata costituzione nel termine, nel procedimento in questione, a differenza che nell'ordinario giudizio di cogniziqne, ha per effetto, ai sensi dell'art. 647, la improcedibilit dell'opposizione, e quindi praticamente il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo impugnato). N del resto, sembra che si possa neanche parlare di situazioni analoghe; ben diversa, infatti, l'ipotesi dei termini abbreviati gi in concreto, su istanza dell'attore, con decreto del presidente del Tribunale (ed in cui, perci, certo che l'udienza di comparizione sar fissata entro un termine dimidiato di fronte a quello normale); e di termini, di cui l'abbreviazione costituisce una facolt per l'opponente (e di cui, come si precisato, questi in pratica per lo pi non vorr servirsi). (( Non si nasconde con ci, ed in questo appare la deficienza di tecnica legislativa della modifica apportata con l'art. 13 del decreto n. 857 che, dalla mancata abbreviazione dei termini di costituzione possa sorgere qualche difficolt pratica. Se, infatti, eventualmente l'opponente si sar valso delle facolt di abbreviare alla met il termine per la comparizione (fissando, quindi, nel caso di notificazione avvenuta nella circoscrizione del tribunale adito, l'udienza di comparizione al 16 giorno della notificazione), il termine per l'attore scadr il 10 giorno dopo la notificazione; e quello per il convenuto il 5 giorno prima dell'udienza; e cio l'll giorno dopo la notificazione, con un solo giorno di intervallo fra i due termini. Ma questi eventuali inconvenienti, od altri analoghi meno gravi (il caso ipotizzato costituisce evidentemente il caso-limite), possono essere ovviati, dalla facolt che ha il convenuto, nel caso di. costituzione tempestiva dell'attore, di costituirsi all'udienza di comparizione (art. 171, 1 capoverso), con alcuni giorni liberi, quindi, per la difesa. In ogni caso, quegli inconvenienti pratici non possono autorizzare ad introdurre, nel sistema della legge, un'abbreviazione di termini che non figura nell'art. 645, e che anzi testualmente esclusa dal confronto fra il testo originario dell'articolo e quello modificato; quanto poi all'inosservanza di tali termini la legge riconduce addirittura la decadenza dalla impugnazione e il passaggio in giudicato, del decreto impugnato. Il termine assegnato all'opponente per la costituzione, deve perci ritenersi quello ordinario di 10 giorni (e nel caso concreto, la G.R.A. si costitu in giudizio il 6 giorno dopo la notificazione) . G. B. REQUISIZIONI -Indennizzi per requisizioni effettuate dalle forze armate alleate -Diritti soggettivi -Difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 febbraio 1954 -Rimandi e/ Ministero Tesoro -Consigli di Stato, Sez. IV, 8 giugno 1954 -Colosimo e/ Ministero Tewro. L'indennizzo per le requisizioni effettuate dalle forze armate alleate e peri danni da esse arrecati alle cose requisite, costituisce, per i cittadini interessati, a norma della legge 9,gennaio 1951, n. 10, diritto soggettivo azionabile dinanzi al magistrato ordinario, salva la competenza del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni, ove ne, ricorrano i presupposti. Con queste decisioni il Consiglio di Stato, pur senza entrare nella questione della sopravvivenza alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, della speciale giurisdizione dei Comitati per le requisizioni che, d'altronde, non era rilevante ai fini del decidere, ha dichiarato inammissibili i ricorsi, riconoscendo, in accoglimento delle tesi sostenute dall'Avvocatura e in conformit della pi recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite 1908/53; id. 723/ 53; id. 2150/53, in questa Rassegna 1953, p. 27 e 152, 1954, p. 189), che la pretesa agli indennizzi per requisizioni effettuate dalle forze armate alleate ha natura di diritto soggettivo perfetto e le controversie relative, pertanto, sfuggono alla sua giurisdizione. G. G. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI ME.RITO AMMINISTRAZIONE DELLO STATO -Rappreseptanza in giudizio -Controversia tributaria -Opposizione ad ingiunzione del ricevitore di dogana relativa ad imposta di fabbricazione. Nullit della citazione intimata al Ministro per le 'finanze. (Corte di App. Roma, Sez. I, 26 ottobre 1954~ 10 febbraio 1955 - Pres. Siniscalchi; Est. Salemi: Societ Bombrini Parodi Delfino c. Finanze). L'Amministrazione delle dogane rappresentata in giudizio esclusivamente dal Direttore compartimentale (ora sostituito dal Direttore superiore della Dogana), e, pertanto, nulla la citazione intimata al Ministro per le Fin3'nze, che non legittimato a stare in giudizio in sostituzione dell'organo designato dalla legge. Con questa pregevole sentenza la Corte d'Appello di Roma ha esattamente applicato alla particolare f at . tispecie principi che costituiscono ormai giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (vedi sotto, 1954, p. 188). Per le imposte doganali, per l'im-. posta di fabbricazione e, in genere, per tutti i tributi, che rientrano nella, competenza dell'Amministrazione doganale e che sono riscossi mediante ingiunzione dei ricevitori di dogana, l'opposizione deve essere intimata esclusivamente al Direttore superiore della Dogana, che, come l'intendente di Finanza per gli altri tributi, l'unico organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione (negli stessi sensi cfr. Tribunale Napoli 13 agosto 1951, in Vita doganale 1951, 523 e Rep. Foro It. , 1951, 650, 43). NOTIFICAZIONE -Tempo della noti'fcazione presso l'Avvocatura dello Stato -Noti'fcazione fuori dell'orario di Uf'fcio, a mani del vicino -Nullit relativa IMPOSTE E TASSE -Imposta globale sulle donazioni -Pi donazioni a diversi donatari -Calcoli dell'imponibile -Esclusione del coacervo. (Trib. Palermo, Sent. 2 febbraio 1955 -D'Ara c. Finanze dello Stato). 1. nulla la notificazione di un atto ad una Pubblica Amministrazione presso l'Avvocatura dello Stato, eseguita fuori dell'orario di ufficio, mediante rilascio della copia a mani di un vicino. Tale nullit pero relativa, e rimane sanata dalla costituzione dell'Anministrazione convenuta. 2. Nel caso di pi donazioni a diversi donatari, ai fini dell'imposta globale sulle donazioni non possono cumularsi nel valore imponibile le varie donazioni a diversi donatari, ma solo le donazioni fatte ad uno stesso donatario. 1. Questione curiosa, quella risolta dal Tribunale di Palermo. Ohe il tempo delle notificazioni (147 Codice procedura civile) sia sostituito, per i pubblici uffici, dal rispettivo orario, sembra a tutta prima affermazione discutibile; ma essa si trasforma in un principio di ovvia esattezza, se si pone mente al fatto che anche ricevere un atto rientra nelle mansioni di ufficio; e il pubblico impiegato non solo nonpu, ma non deve espletare mansioni del suo servizio, per il pubblico, fuori dell'orario di ufficio. La stessa sentenza richiama l'rt. 527 Codice procedura civile del 1865, che sanciva l'inefficacia del deposito del ricorso per Cassazione fuori dell'orario della Oan. celleria. Puntuale an()he il richiamo alle norme che regolano la presentazione degli atti all'ufficio del Registro, presentazione che deve avvenire nelle ore stabilite per il servizio al pubblico (cfr. UCKMAR. Le leggi del registro, ed. 1953, vol. III, p. 31). Possono aggiungersi altri numerosi esempi: la richiesta di notificazione di atti va presentata all'ufficiale giudiziario nel suo ufficio, e quindi durante un prestabilito orario (art. 87 legge 10 ottobre 1951, n. 1128); gli atti della procedura penale vanno effettuati in Cancelleria durante le ore di apertura (181 Codice procedura penale), ed nulla una impugnazione pervenuta per posta alla Cancelleria e da questa ricevuta dopo l'ora di chiusura (Oass. 5luglio1954, Foro It. ii, 1955, II, 75); il conservatore dei registri immobiliari non pu ricevere atti fuori dell'orario stqbilito per il pubblico (art. 2677 Codice civile): e cos via. L'applicazione di questi principi al caso di una notificazione all'Avvocatura fuori dell'orario di ufficio, con materiale rimessione della copia al vicino, non avrebbe dovuto offrire difficolt di sorta, se il Tribunale di Palermo avesse tenuto presente il tenore del 10 comma dell'art. 144 Codice procedura civile. Poich ogni atto compiuto fuori dell'orario di ufficio inefficace, e poich il 1 comma dell'art. 144 (a differenza del 2 comma, che regola le notificMioni da fare direttamente alle Amministrazioni) rion ammette mezzi sostitutivi della consegna all'Avvocatura, la notificazione presso l'Avvocatura doveva considerarsi pi che nulla, inesistente. E nessuna sanatoria pu i1erificarsi per un atto inesistente. 2. La questione di merito, sulla quale esistono numerosi precedenti delle commissioni amministrative( cfr. richiami in nota alla decisione 14 novembre 1952, n. 40981, << Riv. Leg. fisch. 1953, col. 921) ii con interventi dottrinali anche autorevoli (cfr. ultimamente SERRANO, in Riv. dir. e prat. trib. , 1954, 2, 237) pi delioatr,. Es.c;a si risolve (ed in -112 - .. senso contrario a quello seguito dalla sentenza annotata) solo considerando il particolare carattere della imposta globale sulle donazioni, che colpisce l'entit obbiettiva del patrimonio di cui ha disposto il donante, indipendentemente dal valore della singola donazione sottoposta alla tassazione. L'imposta globale, infatti, una imposta progressiva che, come tale, richiede una aliquota crescente in rapporto alla entit delle donazioni quali risultano uscite dal patrimonio del donante, non quali entrano nel patrimonio del donatario. Da ci viene la logica conseguenza del coacervo delle donazioni pregresse, per stabilire la consistenza complessiva (globale) del patrimonio trasferito per atti di liberalit: coacervo che deve essere eseguito non solo nell'ipotesi di pi donazioni ad uno stesso donatario, ma anche nell'ipotesi di pi donazioni a diversi donatari (art. 8 e 9 D. L. 8 marzo 1954 n. 90). La sentenza annotata ha osservato che un concorso di donatari inconcepibile, in caso di pi atti di donazione a pi donatari distribuiti nel tempo, perch -a differenza di quanto accade per il concorso di eredi nell'imposta globale sulle successioni -il patrimonio donato manca. di quel carattere unitario, che ha invece l~universum jus del defunto nel momento della morte. L'osservazione non tiene conto del fatto che la legge fiscale pu configurare, e configura realmente, un concorso fittizio delle donazioni pregressi& nel momento dell'ultima: appunto perch opera .non sulla capacit contributiva dei soggetti, ma sull'entit obbiettiva dell'oggetto, e cio del patrimonio donato. E questo oggetto va calcolato cumulando fittiziamente, allo scopo di stabilire l'aliquota, le donazioni anteriori: perch solo in tal modo pu commisurarsi l'entit globale del patrimonio di cui si disposto con atti di liberalit. In tal senso la giurisprudenza delle commissioni .amministrative, ed in tal senso sono le istruzioni ministeriali (31 maggio 1952, n. 170408, Riv. Leg. fisc, 1952, col. 1247), che appaiono conformi allo spirito della legge ed alla particolare struttiwa di questa imposta. A. Cmcco POLIZIA -Iscrizione lapidaria -Oratorio non autorizzato -Art. 113 legge P. S. (Trib. di Roma, Giud. Istrutt. Pecchiai -Sent. 25 gennaio 1955 -Imp. De Ruvo). L'apposizione di una iscrizione lapidaria indicante la sede di una confessione religiosa acattolica, apposta da un ministro di quel culto di cui la nomina non stata approvata dall'Autorit governativa, non attiene all'esercizio pubblico del culto: essa non soggetta a licenza dell'Autorit di P. S. . illegittimo il comportamento del funzionario di P. S. che disponga l'asportazione coattiva di tale iscrizione lapidaria: esso peraltro deve essere assolto dal reato di abuso di ufficio (art. 323 Codice penale) per difetto di dolo, se abbia agito con l'intenzione di far rispettare una disposizione di legge erroneamente ritenuta applicabile. I. Nell'ottobre 1953, il Commissariato di P. S. Piazza d'Armi in Roma, segnalava alla Questura che, sulla facciata d(}l viHfoo ili Via Achille Papa n. 25, sede della missione americana di una confessione religiosa acattolica, era stata apposta una grossa scritta con la dicitura Chiesa di Cristo. Poich il rappresentante della predetta missione evangelica, Paden Cline Rex cittadino stat1knitensc, la cui nomina quale ministro di culto acattolico non era stata approvata dalle Autorit italiane, non aveva chiesto n ottenuto la licenza, di cui all'art. 113 del T. U. delle leggi di P. S., la Questura dava incarico al dirigente il predetto ufficio sezionale di P. S., di diffidare a verbale il Paden a togliere, entro cinque giorni, la targa, perch abusiva. Il Paden non ottemperava e, dopo una serie di colloqui senza esito, detto funzionario disponeva per _ l'asportazione coattiva della targa, alla quale veniva provveduto. L'Autorit di P. S. denunciava al Magistrato il Paden per la contravvenzione di cui all'art. 113, 20 comma, del T. U. delle leggi di P. S. in relazione all'art. 650 Codice penale ed il Paden denunciava invece il funzionario di P. S. per il reato previsto dall'art. 323 Codice penale (abuso di ufficio). JYIentre pende tuttora il procedimento penale a carico del Paden, il Giudice istruttore di Roma, con sentenza di cui si annota la massima, ha assolto il funzionario denunciato perch il fatto non costituisce reato, per difetto di dolo nel comportamento tenuto dall'imputato il quale avrebbe erroneamente, ma in buona fede, ritenuto di agire legittimamente ai fini dell'applicazione della legge. Di conseguenza detto Giudice ha ritenuto legittimo il comportamento del Paden. In tali termini la fattispecie della quale si diffusamente occupata anche la stampa italiana. II. Gli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana: a) riconoscono a tutte le confessioni religiose ugual posizione avanti alla legge: esse sono tutte ugualmente liibere; b) riconoscono inoltre alle confessioni religiose diverse dalla cattolica (di cui i rapporti con lo Stato sono regolati, secondo quanto ricorda il precedente art. 7, dai Patti Lateranensi) il diritto di organiz zarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; c) dispongono che i rapporti di dette confessioni religiose siano regolati per legge sulla base di intese con la relative rappresentanze; d) riconoscono infine a tutti il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purch non si tratti di riti contrari al buon costume. Secondo (a legge 24 giugno 1929, n. 1159, contenente disposizioni sull'esercizio di culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi e secondo il R. D. 28 febbraio 1930, n. 289, contenente norme per l'attuazione di detta legge: a) sono ammessi. nella Repulihlica culti diversi dalla religione Cattolica Apostolica Romana purch non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine-pubblico e al buon costume; b) l'esercizio, anche pubblico, di tali culti libero ed i fedeli possono avere un proprio tempio od oratorio; -113 e) l'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica e deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto di cui la nomina sia stata debitamente autorizzata dal Ministro per l'Interno. Abbiamo ritenuto opportuno richiamar ordinatamente le disposizioni che precedono per comodit del lettore, all'attenzione del quale viene, proposta la prima questione, ohe poi quella fondamentale, tra le altre ohe sono state esaminate nella valutazione fattispecie ohe stiamo 'considerando. Essa consiste in questi termini: quale il valore delle norme della Oostituzione pi sopra richiamate in materia di esercizio pubblico di culto non cattolico rispetto a quelle nella stessa materia contenute nella ricordata legge n. 1159 del 1929 e nel regolamento esecutivo di questa legge di cui al R. D. n. 289 del 1930 '? La sentenza del Giufoe istruttore del Tribunale di Roma, si richiama sul punto, a due sentenze della Oorte Suprema (3a Sezione penale, 7 maggio 1953, n. 1522 e 30 novembre 1953, n. 2550), la q'!fale, sulla ,base della ormai ben nota distinzione, per quanto riguarda le norme della Oostituzione, tra norme programmatiche direttive e norme precettive di immediata o di non immediata applioalliione, ha ritenuto ohe il quesito di cui sopra debba essere risolto nel senso di considerare gli articoli 8 e 19 della Oarta dello Stato non di applicazione immediata, non essendo ancora stata emanata la legge prevista dall'ultimo comma dell'art. 8 citato, destinata a regolare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religios diverse dalla cattolica. In particolare nella citata sentenza n. 1522 del 1953 detto: evidente infatti ohe ildiritto di tali confessioni religiose di organizzarsi secondo i rispettivi statuti ed il diritto dei loro f eeli di esercitare dovunque il proprio pulto, importano, come logico corollario, la libera facolt di adibire edifici al pubblico svolgimento delle ,pratic,he particolari ad ogni singolo rito, come, del resto, gi consentito dal decreto del 1930. Ma non meno evidente ohe la esplicazione di questa faoolt, ,non potendo essere lasciata comple tamente indisciplinata, deve necessariamente essere sottoposta ad opportuna regolamentazione, la quale, rifiettendosi sui rapporti tra lo Stato e le suddette confessioni, deve avvenire per legge, sulla base di intesa con le rappresentanze delle confessioni stesse, come previsto dall'art. 8 della Oostituzione. quindi indubbio che, in attesa della emanazione della prean nunziata legge, l'apertura di templi ed oratori con tinua ad essere regolata dalle disposizioni della legge del 1929 e del decreto del 1930 . Non certo nostra intenzione affrontare qui il problema della esattezza della tripartizione delle norme della Oostituzione a cui pervenuta la Suprema Oorte: a parte che il problema sarebbe di gran mole, non propria a questa nota, la soluzione data ad esso comunemente accettata, di guisa che qualsiasi diversa che volesse esserne offerta, sarebbe priva di risultati pratici. Preme piuttosto rilevare che, ammessa tale tripartizione, non appare dubitabile che in materia di esercizio pubblico di culto non cattolico le norme esaminate della Oostituzione non siano di applicazione immediata: del resto anche la sentenza di cui si annota la massima ritiene esatta l'affermazione ed il nostro dissenso con questa sentenza (ch, di dissenso, avvertiamo sin d'ora, si tratta) consiste piuttosto sulla diversa applicazione che riteniamo debba farsi del principio. III. Secondo ii Giudice istruttore del Tribunale a.i Roma l'iscrizione' su pietr Chiesa di Cristo a lato della porta esterna di un villino in cui ha sede la missione americana di detta confessione che, secondo notizie pubblicate sui giornali, sarebbe professata da 14 missionari americani e 10 missionari italiani, ai quali affidata la cura ,dei membri di essa, che ammonterebbero in Italia approssimativamente a 1000 persone, (di cui la maggioranza cittadini italiani) dovrebbe essere considerata quale semplice indicazione del luogo in cui situata la sede della confessione religiosa rispondente a quel nome: nel caso in esame, secondo il nostro Giudice, non viene in considerazione la liceit o meno dell'esercizio pubblico del culto della Chiesa di Cristo bens quella della apposizione della iscrizione Chiesa di Cristo che, come sopra detto, pur essendo una indicazione relativa all'esistenza della sede di una confessione religiosa acattolica non attiene all'esercizio esterno del culto . Non sarebbe quindi applicabile l'art. 113, 2 comma, del T. U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di P. S. (che vieta senza licenza dell'autorit locale di polizia collocare iscrizioni lapidarie in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico) perch si verterebbe in materia ecclesiastica non suscettibile della applicazione di detta disposizione, n la disciplina di cui alla legge n. 1159 del 1929 ed al R. D. n. 289 del 1930, non investendo il nostro caso materia di esercizio pubblico di culto acattolico. Oonferma alla tesi si troverebbe, detto nella sentenza che si annota, nel fatto che in altre citt d,'Jtalia esisterebbero sedi di tale culto (cio della Chiesa di Cristo e le autorit locali non avrebbero vietato l'apposizione delle iscrizioni indicanti l'ubicazione delle stesse; e nel fatto ancora che l'Autorit di P. S. non avrebbe ritenuto di denunciare alla Autorit giudiziaria l' appositore della iscrizione lapidaria per la contravvenzione di cui all'art. 113 di detto T. U. in relazione all'art. 650 Oodice penale. evidente ohe il primo dei due argomenti portati a conforto della tesi sostenuta non presenta alcuna consistenza: il fatto che un reato non sia denunciato dalla polizia giudiziaria non comporta affatto come conseguenza che esso non sia ... reato. Nella specie se avvenuto quanto rilevato dal Giudice istruttore, ci pu significare solo un'inerzia della poli~ia, magari nella risoluzione di un problema che pu presentarsi, a nostro avviso, erroneamente, secondo alcuni organi di essa, opinabile; ma nulla pi. N maggior rilievo merita il secondo argomento, fondato oltretutto su inesatta circostanza di fatto: contro lo appositore suddetto pendeva, e pende tuttora, procedimento penale proprio per il reato sopraindicato. Ohe poi la Procura della Repubblica di Roma abbia, con decreto 20 marzo 1953, su ricors_'? proposto nell'i.nteresse della Chiesa di Cristo contro in propvedimento negativo dell' Autorit di P. S. autorizzato l'affissione di un manifesto riguardante 'l'esercizio di tale culto alla porta esterna del noto villino, notizia questa riportata in sentenza ad adiuvandum la rappresentazione di illegittimit deZ comportamento com -114 plessivamente considerato tenuto dalla Polizia, significa nulla: a noi sembra che o nella specie l'art. 3 del R. D. n. 289 del 1930 non era applicabile, in quanto l'atto riguardante il governo spirituale dei f edeli (se di tale atto, come pare logico opinare, si trattava) non era pubblicato da un ministro di un culto ammesso nella Repubblica di cui la nomina avesse ottenuto l'approvazione governativa, o tale articolo era applicabile provenendo la pubblicazione da un ministro di .culto approvato (la qual cosa per ci sembra molto dubbia). Se anche fosse vera questa seconda ipotesi, nessun argomento potrebbe essere tratto a favore dP-lla illegittimit della apposizione della iscrizione su pietra da parte di un ministro di culto approvato (come nella specie) indicante la presenza della sede di una confessione religiosa acattolica, costituita, tra l'altro, anche di una sala per la riunione dei fedeli. IV. n vero che in sentenza non. si penetrato suffecientemente nella materia, onde, come spesso avviene, le conclusioni che sono state tratte da un principio, pure esatto, non sono altrettanto esatte, per essersi fatta erronea applicazione del principio medesimo. Se invero la dizione Chiesa di Cristo stesse ad indicare solo la presenza amministrativa (ci si passi questa espressione, di cui il senso sar agevolmente percettibile per quello che si dir in seguito) di una confessione religiosa, senza che nell'immobile ad essa destinato ci sia locale adibito alla riunione dei fedeli, che si raccolgono anche per l'esercizio di pratiche consigliate o imposte dalla confessione, per l'esercizio insomma del culto, si potrebbe anche convenire nella tesi seguita dal Giudice istruttore del Tribunale di Roma, essendoci ben noto che, per l'art. 17 della Costituzione (norma ritenuta di immediata applicazione), legittimo riunirsi in luogo aperto al pubblico (e tale da considerarsi una ,ala a cui si pu liberamente accedere) anche per l'esercizio di un culto acattolico, senza peraltro che la riunione comporti attribuzione al luogo di essa della qualifica tempio o oratorio, secondo i significati tecnici che questi termini hanno per la legislazione ecclesiastica. n fatto per che, nella specie, tale dizione stava ad indicare anche la presenza di un oratorio, intendendosi per oratorio qualsiasi luogo in cui i fedeli si riuniscono per l'esplicazione di attivit inerente alla confessione praticata. Ora, per la legislazione vigente, non abrogata, in parte de qua dalla Costituzione, non solo l'apertura dell'oratorio deve essere autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica e deve essere chiesta da un ministro del rispettivo culto di cui la nomina sia stata debitamente apvata (il che, nella nostra ipotesi, non era avvenuto) ma qualsiasi segnalazione della .presenza dello oratorio, investe l'esercizio pubblico del culto, in quanto segnala all'attenzione del cittadino, chiunque esso sia, che in quello immobile, si pratica pubblicamente (nel senso cio che vi pu accedere chiunque voglia) 1Jn culto. Vero che nella sentenza che si annota si confonde l'esercizio pubblico di un culto con l'esercizio esterno di esso: per qy1an1tQ f'la ifiiffecile interprP-tare il signi . . cato di questi termini, agevole osservare che se per esercizio esterno si intende l'esercizio praticato con manifestazioni esteriori (parole, gesti), la pretesa corrispondenza non esiste, essendo la pratica religiosa che ciascuno di noi pu esplicare in casa sempre esercizio di culto non pubblico in quanto l'accesso alla propria abitazione non libero; se poi si intende l'esercizio che avviene al di fuori di un immobile, inesatto ritenere che esercizio pubblico ai culto non possa essere anche quello che si attua fra quattro pareti, l'accesso alle quali per sia aperto al pubblico. L'iscrizione, quindi, su pietra che stava ad indicare la presenza di un oratorio (che segnalava la possibilit cio dell'esercizio pubblico di un culto), attiene a materia tuttora regolata dalle leggi ricordate: e poich per materia ecclesiastica, che, secondo il primo comma dell:art. 113 del T. U. delle leggi di P. S., comporta un'eccezione all'obbligo in certi casi della licenza da parte dell'autorit locale di P. S., non pu non intendersi se non quella che trova riscontro e sviluppo nell'ambito delle leggi regolatrici in vigore, essendo nell'ipotesi in esame illegittimo l'esercizio pubblico in oratorio del culto di cui alla confessione religiosa acattolica Chiesa di Cristo non ricorrendo i necessari requisiti, la segnalazione della presenza di un oratorio del genere non investe la materia ecclesiastica nel senso rigorosamente richiesto che questa dizione non pu non avere nella cennata disposizione della legge di P. S. Tale segnalazione deve essere considerata una iscrizione lapidaria, in pretesa materia ecclesiastica perchi la pone, ma non tale per la legge, per nulla diversa da quelle altre iscrizioni, magari pubblicitarie o reclamistiche (non appaia irriverente il paragone), se pure non necessariamente pubblicitarie o reclamistiche, ohe esigono, per, poter essere apposte, la licenza di polizia. V. Ed allora, se sono esatte, come sembra, le considerazioni ohe precdono, evidente che le illazioni che il Giudice istruttore ha ritenuto di trarre sulla pretesa illegittimit del comportamento tenuto dalla Polizia non sono fondate. L'esecuzione coattiva consentita, infatti, dall'ultimo comma dell'art. 113 delle leggi di P. S.; non dubbio, checch si opini in contrario in sentenza, ohe le iscrizioni lapidarie sono da considerarsi comprese nella generica dizione di avvisi che non ha specifici riscontri nei commi precedenti e che, nella sua genericit, sta appunto ad indicare quella qualsiasi comunicazione a scopo interessato (e non proprio a certi fini di utilit generale, cui soddisfa ad esempio il numero civico indicante l'ubicazione di una abitazione in una strada, per il quale nessuno pensa certo di pretendere la licenza di polizia) che deve essere autorizzata. La teoria contraria, insistendo in una differenza di trattamento, sembrerebbe quasi indulgere a pretese diffecolt materiali di asportazione di iscrizione lapidaria da parte della Autorit di P. S.! N occorre, per tale esecuzione, la ..preventiva emanazione di un atto scritto, legittimando l~. nor'J'Y!dk legislativa direttamente, senza l'esigenza di un formale provvedimento, l'azione di asportazione posta in essere da quella autorit. F. C. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURIS PRUDENZA AGRICOLTURA 1. I decreti presidern;iali in sede di riforma fondiaria costituendo atti legislativi non sono assoggettabili alle norme di pubblicit degli atti civili, come la trascrizione. (Corte App. Lecce, 28 luglio 1954, Cont. 1828, Avv. Lecce). 2. Per l'accertamento dei requisiti delle aziende modello escluse dallo scorporo, l'indagine posa oltre che su criteri tecnici anche su. criteri politici e sociali rimessi al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione che dichiari l'esonero dall'espropriazione. Quindi improponibile la domanda diretta alla dichiarazione di esonero sul presupposto dell'esistenza dei requisiti di azienda modello. (Trib. Brindisi, 16 giugno 1954, Cont. 1849, Avv. Lecce). 3. L'azione per esclusione dalla proroga di con tratti agrari ex art. 5 legge n. 435 del 1951. sulla riforma fondiaria, a differenza di quella ex art. 1 demeto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 273 del 1947, non consente al giudice la verifica .. della compatibilit della trasformazione con la continuazione del contratto, essendo sufficiente la richiesta dell'Ente. (Trfb. Brindisi, Sez. Agr., 31 agosto 1954, Cont. 2511, Avv. Lecce). 4. Poich ai fini della riforma fondiaria la propriet congelata al 15 novembre 1949, nessun effetto ha una sentenza che dichiari appartenere ad altri i beni espropriati se la domanda di accertamento fu. trascritta dopo la pubblicazione del decreto di esproprio. (Corte App. Lecce, 28 luglio 1954, Cont. 1828, Avv. Lecce). 5. La clausola . esecutoria alla sentenza che esclude la proroga di contratto agrario in corso di applicazione di riforma fondiaria, non ostacolata dall'art. 3 legge n. 765 del 1952, norma generale incompatibile col regime speciale della legge n. 841 del 1950. (Trib. Brindisi, Sez. Agr., 31 agosto 1954, Cont. 2511, Avv. Lecce). 6. Iia legge regionale sicula di riforma agraria non attribuisce alla Pubblica Amministrazione alcun potere discrezionale. (Corte App. Caltanissetta, 4 giugno 1954, Cont. 477, Avv. Caltanissetta). 7. Se una comunione ereditaria esista gi prima della legge di riforma agraria sicu~a e successivamente avvenga la divisione, si deve aver riguardo per lo scorporo alle quote di condominio e non alle attuali porzioni dei condividenti, e nel calcolo della propriet complessiva ai fini delle quote di scorporo si deve tener conto delle vendite e concessioni enfiteutiche effettuate fino al 20 maggio 1951. (Corte App. Caltanissetta 4 giugno 1954, Cont. 477, Avv. Caltanissetta). ALBERGID (Vedi: Imposte in genere, 6). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. L'Amministrazione comunale obbligata ad osservare le circolari dell'Autorit governativa, essendo ad essa legata da uno speciale vincolo di dipendenza comprendente il potere di quella di impartire istruzioni ed esigerne la osservanza. (Corte App. Brescia, 11 febbraio 1955, Cont. 3080, Avv. nrescia). 2. Il decreto 29 ottobre 1937 del comandante della G.I.L. avente sostanziale valore di legge, richiama le norme di contabilit generale dello Stato, per l'Amministrazione del patrimonio dell'Ente. (Trib. Lecce, 22 giugno 1954, Cont. 2113, Avv. Lecce). (Vedi: Possesso, 1, 2; Responsabilit civile, 2; Societ, 1). APPALTO 1. Tutte le controversie insorte in relazione ad un contratto di appalto opere pubbliche sia in corso che al termine e sino alla approvazione ministeriale del collaudo, spettano al Collegio arbitrale. (Trib. Lecce, 22 giugno 1954, Cont. 2113, A vvocatura Lecce). 2. Nei' contratti di appalto opere pubbliche l'articolo 1341 Codice civile circa l'approvazione specifica delle clausole generali, non si applica, per gli articoli 59 e 99 Regolamento di contabilit generale dello Stafo, nella specie riguardo la competenza arbitrale. (Trib. Lecce, 22 giugno 1954, Cont. 2113, A vv. J;ecee. ), -116 3. L'organizzazione dei mezzi e i relativi rischi in un appalto opere pubbliche sono a car;co dell'appaltatore. (Trib. Lecce, 22 g;ugno 1954, Oontenzioso 2113, avv. Lecce). (Vedi: Eseouzione, 1; Imposte in genere, 7). ARBITRATO (Vedi: Appalto, 1, 2). ATTO AMMINISTRATIVO 1. PoiCh la sospensione dell'esecutoriet di un atto amministrativo equivale a modifica dell'atto, il giudice non pu ordinare la sospensione o la revoca di una ordinanza ammihlstrativa nella specie sloggio da casa ex p.n.f., ma deve limitarsi a conoscere della legittimit del provvedimento e degli effetti di esso. (Pret. Oremona, 9 agosto 1954, Oont. 3461, Avv. Brescia). (Vedi: Gi_ustizia [reati oontro la], 1; Propriet [reati oontro la], 1). .AUTOVEIOOJ,I (Vedi: Imposta di registro, 8). 0ANOELLIERE (Vedi: Leg~ttimazione, 1). 0ASERMA 1. Per l'art. 5 della legge n. 703 del 1952 lo Stato assumendo l'onere dell'accasermamento delle forze di polizia gi gravante sulla provincia, succeduto in tutti i' contratti con i terzi in vigore al momento della legge. (Trib. Oatania, 12 ottobre 1954, Oontenzioso 18514, Avv. Oatania). (Vedi: Looazione, 1). 0ASINQ (Vedi: Imposta generale entrata, 3) OEREALI (Vedi: Prezzi, 1). 0ESSIONE (Vedi: Imposta di registro, 9). CITTADINANZA 1. Poich a sensi dell'art. 6 Oodice civile del 1865, reputato cittadino chi abbia servito nell'armata nazionale senza invocare esenzioni per la qualit di straniero, il figlio di costui acquista a sua volta la cittadinanza e la trasmette al figlio se questi al momento in cui il padre ha acquistato la cittadinanza era minorenne e risiedeva nel territorio nazionale. (Corte App. Genova, 25 febbraio 1955, Cont. 18626, Avv. Genova). COMPETENZA 1. Il giudice civile, anche dopo la chiusura del procedimento penale, incompetente a liquidare le spese di conservazione e custodia delle cose penalmente sequestrate, competendo ci al giudice penale. (Trib. Messina, 18 marzo 1954, Cont. 5598, Avv. Messina). (Vedi: Danno di guerra, 1). . COMUNI E PROVINCIE 1. Poich il segretario comunale non. pu rogare un atto di donazione del Comune, essendo limitata la sua capacit rogante agli atti a titolo oneroso preceduti perci dalla gara (art. 87 legge com. e prov.), e poich non sussiste neppure in una fattispecie di donazione di suolo al partito nazionale fascista per l'edificazione della casa del fascio l'interesse esclusivo del Comune sussistendo se mai solo un interesse morale mediato e di riflesso, manca all'atto la forma solenne chiesta ad substantiam e la donazione radicalmente nulla. (Trib. Lecce, 30 giugno 1954, Cont. 2005, A vvocatura Lecce). (Vedi: Amministrazione Pubblioa, 1). CONESSIONE 1) Il diritto di revoca da parte dell'autorit concedente si applica ai beni di patrimonio indisponibile non diversamente che ai beni d~maniali. (Trib. Torino, 24 dicembre 1954, Cont. 401, .Avvo" catura Torino). 00NFISOA 1. Poich pregiudiziale al provvedimento di confisca quello per avocazione di profitti di regime, dovendosi intendere il patrimonio confiscabile al netto di altri debiti verso lo Stato, il giudice della confisca deve sospendere il provvedimento sino a definizione di quello per avocazione di profitti di regime (Trib. Oremona, Ord .. 11dicembre1954, Cont. 2107, Avv. Brescia, questione aperta). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO 1. L'affranco stipulato tra l'ufficio del registro e l'enfiteuta, se l'Intendente di Finanza abbia negato l'approvazione, non spieg~. alcuna efficacia. (Oorte :A.pp. Messina, 30 aprile 1954, Oont...5594, Avv. Messina). 2. Il diritto a recupero di anticipazioni a militari non dovute, si prescrive in dieci anni e non in cinque non trattandosi di mancata correspon -117 sione di somme dovute periodicamente; in caso di eredit beneficiata non pu in difetto della particolare procedura concursuale o della correlativa pubblicit dal codice imposta opporsi la prescrizione triennale, ex art. 502 Oodice civile. (Pret. Tortona, 12 luglio 1954, Oont. 721, Avvocatura Torino). 00NVITTI NAZIONALI (Vedi: Impiego pubblico, 1). DANNI 1. Debbono corrispondersi gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito se nella valutazione o rivalutazione del danno non si sia tenuto conto degli interessi. (Oorte App. Genova, 15 dicembre 1954, Oont. 19801, Avv. Genova). 2. Il caso di morte, per incidente, di dipendente di ente pubblico con diritto a pensione, la percentuale di scarto fra vita fisica e vita lavorativa si aggira sul 12 % non sul 20 % (Trib. Torino, 10 novembre 1954, Dont. 805, Avv. Torino). DANNO DI GUERRA 1. La liquidazione del danno conseguente a fatto di guerra, individuato secondo le norme della relativa legge, sottratta al giudice ordinario ed devoluta agli appositi organi costitutivi. (Tribunale di Lecce, 22 giugno 1954, Oont. 2113, A vvocatura Lecce). DEMANIO 1. Il detentore senza titolo di un alloggio patrimoniale disponibile dello Stato va condannato oltre che al rilascio al risarcimento dei danni, per l'occupazione e pel mancato rilascio, e il danno in re ipsa in base all'art. 2403 Oodice civile (T""ibunale Oatania, 10 dicembre 1954, Oont. 15408, Avv. Oatania). (Vedi: Responsabilit civile, 3): DEPOSITO 1. Malgrado il carattere di realt nel. deposito la consegna della cosa non necessaria per la perfezione del contratto ove la cosa stessa sia gi detenuta dal depositario. (Oorte di App. ~rescia, 11 febbraio 1955, Oont. 3080, Avv. Brescia). DIFESA DELLO STATO 1. L'opposizione ad ingiunzione amministrativa per imposta di registro, va per l'evoluzione storica dell'art. 145 legge di registro notificata presso l'Avvocatura dello Stato. (Trib. Lecce 25 maggio 1954, Oont. 1936, Avv. Lecce). 2. La notifica della citazione in giudizio pretoriale fatta all'Avvocatura dello Stato anzich al1' Amministrazione direttamente nulla: rilevata perci la nullit eccepita in appello dall'Amministrazione non costituitasi nel primo giudizio, la causa va rimessa al primo giudice. (rrb. Messina, 24 maggio 1954, Oont. 4976, Avv. Messina). DIRIT'l'O E INTERESSE (Vedi: Imposte in genere, 4). DISCREZIONALIT (Vedi: Agricoltura, 2; Violazioni tributarie, 1). DONAZIONE (Vedi: Oomuni e Provincie, 1). ELE~ONI 1. L'ineleggibilit o la decadenza di amrmmstratori di Enti locali per dichiarata responsabilit ex art. 15, n. 8, legge n. 203 del 1951, non esclude il procedimento speciale ex n. 6 stesso articolo, esplicabile quando il giudizio contabile non sia ancora definito con giudicato. (Giunta provinciale Amm. Ohieti, 27 agosto 1954, Oont. 478b, Avv. L'Aquila). 2. Il procedimento di responsabilit davanti il Oonsiglio di Prefettura costituisce lite pendente (valida in s e indipendentemente dal maggiore o minore fondamento e gravit delle .retese fatte valere, a causare l'inel(3ggibilit o la decadenza di un consigliere comunale se condotto separatamente dall'esame e dal giudizio sui conti. (Giunta. Prov. e Amm. Ohieti, 27 agosto 1954, Oont. 4788, Avv. L'Aquila). ENFITEUSI 1. La domanda di affranco non seguita dal deposito a seguito dell'offerta reale del prezzo, o seguita da un deposito in misura arbitraria, improcedibile. (Oorte App. Messina, 30 aprile 1954, Oont. 5504, Avv. M~ssina). 2. La corresponsione del prezzo di affranco per un contratto dichiarato inefficace va imputata a compensazione con i canoni successivamente maturati, senza che possa attribuirle efficacia di deposito preventivo se l'enfiteuta dopo verificatasi la detta compensazione proponga istanza di affranco. (Oorte App. Messina, 30 aprile 1954, Octp.t. 5504, Avv. Messina). 3. Il contratto di affranco stipulato per l'enfiteuta da un mandatario senza procura scritta nullo. (Oorte App. Messina, 30 aprile 1954, Oontenzioso 5504, Avv. Messina). --118 4. Per l'esercizio della prelazione e del riscatto di cui all'art. 966 compete solo nella ipotesi di vendita del diritto enfiteutico. (Corte .A.pp. Catania, 29 ottobre 1954, Cont. 17342, .A.vv. Catania). 5. Per l'esercizio del riscatto per alienazione irrequisito domino non occorre la corresponsione delle somme a rimborso prescritta dall'art. 1503 Codice civile. (Corte .A.pp. Catania, 29 ottobre 1954, Cont. 17342, .Avv. Catania). (Vedi: Oontabilit generale dello Stato, 1). ESECUZIONE 1. Poich il credito dell'appaltatore per la retribuzione della cauzione incerto fino al collaudo, ne consegue che pur potendo i terzi pignorare la cauzione, l'assegnazione resta subordinata alla liquidazione in sede amministrativa ed alla esigilit della cauzione. (Trib. Catania, 23 luglio 1954, Cont. 1S015, .Avv. Catania). ESPROPRIAZIONE PER P. U. 1. L'occupazione d'urgenza per lesecuzione di opere pubbliche dichiarate indifferibili e urgenti, come espropriazione definitiva anticipata non limitata al biennio di cui all'art. 73 legge espropriazione pubblica utilit. (Trib. Lecce, 28 dicembre 1954, Cont. 2188, .A.vv. Lecce). 2. Nelle occupazioni. d'urgenza l'indennit va determinata nell'interesse annuo dell'indennit di esproprio, stabilita in base al valore dell'immobile al momento del decreto di esproprio. (Tribunale Lecce, 28 dicembre 1954, Oont. 2188, .Avvocatura Lecce). FERROVIE E TRANVIE (Vedi: Responsabilit civile, 4). G.I.L. (Vedi: Amministrazione Pubblica, 2). GIURISDIZIONE 1. La giurisdizione si determina dalla domanda indipendentemente dalle eccezioni del convenuto o dalla effettiva sussistenza del diritto vantato. Eccepito l'affievolimento del diritto, il giudice non pu indagare e se riconosca l'affievolimento negare la giurisdizione, ma deve in base alla domanda riconoscere senz'altro la prop;ria giurisdizione. (Corte .A.pp. Caltanissetta, 4 giugno 1954, Cont. 477, .A.vv. Caltanissetta -guestione aperta). (Vedi: Atto amministrativo, 1; Imposta profitti di contingenza 1; Imposta di registro, 6, 7; Imposta redd. agrario, 1; Imposte in genere, 10; Loca,zione, 2; Lotto e lotterie, 2; Requisizioni, 1). GIUSTIZIA {REATI CONTRO LA) 1. Non risponde al reato ex art. 388 Codice procedura l'Intendente di Finanza che con regolare provvedimento amministrativo faccia . eseguire uno sloggio amministrativo, anche se sospeso dal giudice, fin tanto che l'esecuzione sia compiuta prima della formale notifica del provvedimento giudiziale). (Trib. Brescia, Giust. Istr. 31 dicembre 1954, Cont. 3477, .A.vv. Brescia). G.R..A.. (Vedi: Legittimazione, 2). GRATUITO PATROCINIO (Vedi: Solve et repete, 2) IMPIEGO PUBBLICO 1. Poich i convitti nazionali sono enti pubblici non economici, la giurisdizione in tema di impiego devoluta al giudice amministrativo. (Trib. Potenza, 14 dicembre 1954, Cont. 737, .Avv. Potenza). (Vedi: Danno, 2). IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA 1. Il termine di giorni 60 per impugnare davanti al giudice il decreto del Ministro delle Finanze per evasioni I.G.E. perentorio. (Trib. Torino, 25 gennaio 1955, Cont. 698, .A.vv. Torino). 2. Le disposizioni sulle notificazioni di che al Codice procedura civile si applicano alla notifica del decreto del Ministro delle Finanze per evasioni I.G.E. (Trib. Torino, 25 gennaio 1955, Cont. 698, .A.vv. Torino). 3. La quota mance di spettanza della direzione del _Casino di San Remo soggetta alla I.G.E. (Trib. Genova, 7 dicembre 1954, Contenzioso 18998, .A.vv. Genova). 4. Nell'acquisto di un determinato bene l'imposta commisurata all'effettivo prezzo sborsato e non al valore astratto della cosa. (Trib. L'Aquila, 30 giugno 1954, Cont. 4787, .Avvocatura L'Aquila). 5. Il D. L. n. 221del1946 ha disposto l'esenzione dall'I.G.E. degli appalti per la ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra, conclusi dopo il 1 luglio 1945. (Corte .App. Torfoo, 8 gennaio 1955, Cont. 377, .A.vv. Torino). 6. L'esistenza delle condizioni per..fruire delle agevolazioni di cui al D. L. n. 322. del 194& v:a riferita alla data del contratto, non a quella dell'offerta per l'aggiudicazione; pertanto se il predetto decreto fosse entrato in vigore nell'.Alta Italia il 4 agosto 1945, l'offerta fosse del luglio 1945 e il contratto aveE?se la data del 21 settembre -119 1945, questa la data per stabilire se le parti nella stipulazione abbiano considerata l'esenzione dl11l'I. G.E. di cui all'art. 3 D. L. n. 322 del 1945. (Corte App. Torino, 8 gennaio 1955, Cont. 377, A.vv. Torino). -7. L'art. 15 lgge n. 4 del 1929, conciliazione amministrativa, produce effetto solo sulle contravvenzioni, non sulle violazioni all'I.G.E. che per le pene pecuniarie danno luogo a obbligazioni di carattere civile: quindi neppure applicabile l'art. 90 Codice procedura penale. (Trib. L'Aquila, 30 giugno 1954, Cont. 4787, Avv. L'Aquila). IMPOSTA SUI PROFITTI DI OONTINGENZA 1. La semplice estimazione come limite alla competenza del giudice funziona anche pei profitti di contingenza, se l'accertamento riguarda la esistenza del reddito tassabile e il suo ammontare sulla base di apprezzamento di fatti; l'eccezione di inesistenza del reddito per insolvenza del debitore di mero fatto. (Trib. Catania, 3 dicembre 1954, Oont. 18656, Avv. Catania). IMPOSTA DI REGISTRO 1. Solo dal titolo e non aliunde la finanza pu desumere la prova che il titolo o la forma afferente dell'atto non corrisponde alla sostanza e agli effetti di quanto stipulato. (Trib. Catania, 7 giugno 1954, Cont. 17824, Avv. Catania). 2. Per assoggettare a imposta un determinato atto non necessaria la presentazione al competente Ufficio del registro, bastando la legale con'Oscenza da parte della Finanza in uno dei modi consentiti fra cui l'inserzione e l'enunciazione in altro atto come ex art. 72 legge di registro. (Trib. Genova, 23 gennaio 1954, Cont. 19984, Avv. Genova). 3. La tassa fissa ha carattere principale e pertanto non consente l'applicazione del penultimo comma art. 7 legge di registro che dichiara principale la tassa richiesta su un atto registrato per errore gratuitamente. (Trib. Brescia, 10 febbraio 1955, Cont. 3218-19, Avv. Brescia, Trib. Brescia, 16 febbraio 1955, Cont. 3229, Avv. Brescia). 4. Le caratteristiche dell'imposta suppletiva rispetto alla complementare sono: 1) un precedente accertamento definitivo; 2) un nuovo accertamento per errore o omissione dell'ufficio. La qualifica deriva dalla intrinseca natura e non dal nome dato dall'Ufficio. (Trib. Lecce, 25 maggio 1954, Cont. 1937, Avv. Lecce). 5. Soppressa la categoria degli immobili per destinazione stata tacitamente abrogata l'articolo 46, parte I, legge di registro, e poich il rapporto di pertinenza non attribuisce alla cosa mobile qualit immobiliare si deduce che i macchinari e attrezzature di un mulino galleggiante sono mobili essendo riputati per l'art. 812 Codice civile immobili solo gli edifici ancorati alla riva. (Corte App. Brescia, 27 ottobre 1954, Cont. 3212, Avvocatura Brescia). 6. La valutazione dei beni ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro un atto amministrativo non revocabile o modificabile se non dietro ricorso alle autorit amministrative competenti. (Corte App. Brescia, 17 novembre 1954, Cont. 3187, Avv. Brescia). 7. Il giudice in tema di controversia di valutazione non pu sostituirsi alle Commissioni e pronunciarsi sul merito ma deve limitarsi ad annullare la decisione viziata. (Corte App. Brescia, 17 novembre 1954, Cont. 3187, Avv. Brescia). 8. Il beneficio fiscale di che all'art. 1 D. L. L. n. 399 del 1945 compete agli autoveicoli nuovi anche quando la carrozzeria sia stata costruita dal concessionario della vendita. (Trib. Genova, 26 maggio 1954, Cont. 19527, Avv. Genova). 9. Per l'applicazione del beneficio fiscale ex R. D. L. 2170 del 1936 necessario che le cessioni di credito siano collegate necessariamente ed esclusivamente con anticipazioni bancarie per forniture all'Amministrazione sicch la garanzia non possa estendersi ad altri rapporti. (Trib. Catania, 7 giugno 1954, Cont. 17824, Avv. Catania). 10. I benefici del D. L. L. n. 322 del 1945 pur riguardando danneggiamenti senza altre specificazioni (a differenza del D. L. L. n. 221 del 1946 che esige la misura di almeno un terzo) non sono applicabili per danneggiamenti di scarsa entit. (Trib. Genova, 17 . dicembre 1954, Cont. 1,9209, Avv. Genova). 11. Gli appalti nominati nel D. L. L. n. 322 del 1945 vanno considerati ai fini della imposta di registro ai sensi della Legge n. 771 del 1941 che non ha inteso dare dell'appalto un concetto diverso ma solo stabilire che per la legge di registro e solo per essa vanno considerati appalti non tutti i contratti di appalto ma solo quelli che hanno certe caratteristiche. (Trib. Brescia, 16 febbraio 1955, Cont. 3229, Avv. Brescia). 12. Non motivata la decisione della Commissione provinciale che in tema di valutazione faccia solo rinvio ai motivi della decisione della Commissione distrettuale. (Corte App. Brescia, 17 novembre 1954, Cont. 13187, Avv. Brescia). 13. motivata la decisione della Commissione provinciale in sede di valutazione di un~azienda commerciale che abbia tenuto conto della scorta-merci, ubicazione e notoriet della ditta, e dello avviamento desunto da dati obiettivi fra cui il giro d'affari desunto dalla tassazione I.G.E. (Tribunale Brescia, 20 ottobre 1954, Cont. 3305, Avvocatura Brescia). -120 14. L'opposizione ad ingiunzione per imposta suppletiva se proposta oltre i 30 giorni ha come unica sanzione la mancata sospensione degli atti esecutivi. (Trib. Genova, 23 ,gennaio 1955, Oontenzioso 19984, Avv. Genova). (Vedi: Difesa dello Stato, l; Solve et repete, 3). IMPOSTA SUI REDDITI AGRARI 1. L'accertamento della fonte della ricchezza (nella specie l'esistenza di un contratto agrario di affittanza) indagine di fatto sottratta alla competenza del giudice. (Trib. Oatania, 28 luglio 1954, Oont. 18326, Avv. Oatania). 2. Le cantine sociali pel reddito derivante dalle manipolazioni e trasformazioni delle uve conferite dai soci, ove esso non sia stato considerato dalle tariffe del reddito agrario, sono soggette a ricchezza mobile cat. B. (Oorte App. Lecce, 10 novembre 1954, Oont. 1354, Avv. Lecce). IMPOSTA DI RICOHEZZA MOBILE (Vedi: Solve et repete, 4). IMPOSTA DI SUOOESSIONE 1. Le scorte vive o morte sono assoggettabili a tassa secondo la loro intrinseca natura di cose mobili e secondo le norme dettate per la determinazione del valore. (Trib. Lecce, 28 giugno 1954, Oont. 1612, Avv. Lecce). IMPOSTE DOGANALI 1. L'errore costituito dall'aggiunta di uno zero agli importi del nolo e dell?assicurazione nella dichiarazione di importazione rientra fra gli. errori di calcolo nella liquidazione di cui all'art. 29 legge doganale, perch la liquidazione dell'imposta conseguenza anche dell'errore degli organi della dogana che avrebbero potuto valutare dalla polizza. di carico e dagli altri documenti la fedelt della dichiarazione. (Trib. Genova, 15 dicembre 1954, Oont. 20296, Avv. Genova). 2. Poich la vendita di merci confiscate per contrabbando non integra un atto di commercio ma un atto di natura giuspubblicistica, non viola il diritto di marchio (che pu farsi valere per lo art. 1 R. D. n. 929, del 1942 solo su merci nazionalizzate) la messa in vendita delle merci confiscate da parte della Dogana bens, solo; colui che acquistasse ad asta le merci stesse, potrebbe successivamente all'aggiudicazione, operare in guisa da violare il diritto di marchio. (Trib. Genova, 25 febbraio 1955, Oont. 20295, Avv. Genova).. 3. La solidariet dello spedizioniere con gli altri soggetti passivi del rapporto doganale e la libera electio della dogana circa gli escutendi risulta dagli articoli 5, 16, 17 legge doganale. (Trib. Genova, 17 dicembre 1954, Oont. 19208, Avvocatura Genova). IMPOSTE DI FABBRICAZIONE 1. Gravano sul produttore indipendentemente dalla possibilit di rivalsa verso il consumatore. (Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Cont. 5657, Avvoatura L'Aquila). 2. Non si ha distruzione della merce e quindi possibilit di sgravio quando la merce pur sottratta al produttore per. furto, saccheggio, asportazione manu militar.i, ecc., esista materialmente e possa ancora formare oggetto di scambio e consumo. (Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Oont. 5657, Avv. L'Aquila). 3. Il D. L. n. 800 del 1948 concerne solo un esonero che per essere rimesso a discrezione della Amministrazione non pu essere sindacato dal giudice. (Trib. L'Aquila, 31luglio1954, Oont. 565.7, Avv. L'Aquila). 4. Sono dovute se obiettivamente stabilita la produzione e l'immissione al consumo anche se non abbiano funzionato i controlli stabiliti per l'accertamento delle quantit della merce. (Tribunale L'Aquila, 31 luglio 1954, Oont. 5657, Avvocatura L'Aquila). 5. I feltri, come tessili, soggiacciono all'addizionale 6 % sui tessili di cui al D. L. n. 530 del 1945 ancorch per non essere tipizzati fossero esenti dall'addizionale 10 % di cui al R. D. L. n. 765 del 1943. (Trib. Torino, 3 febbraio 1955, Oontenzioso 1583, Avv. Torino). 6. L'azione dell'Amministrazione per far gravare l'imposta (Filati delle fibre tessili -D. L. O. P., S. n. 1 del 1947) sul terzo proprietario dei macchinari adoperati per la fabbricazione del prodotto gravato, di accertamento, e devoluta alla competenza del giudice della sede del convenuto e non a quello determinato dagli articoli 20-21 Oodice procedura civile. (Trib. Brescia, 11 novembre 1952, Oont. 3316, Avv. Brescia). IMPOSTE IN GENERE 1. Esclusione dell'interpretazione analogica nel campo delle agevolazioni tributarie. (Trib. L'Aqui. la, 31 luglio 1954, Oont. 5657, Avv. L'Aquila). 2. Non vi ha duplicazione quando il cespite preso in considerazione agli effetti di imposte diverse e sotto aspetti diversi. (Trib. Lecce, 28 giugno 1954, Oont. 1612, Avv. Lecce). 3. Una remissione d'imposta accordata fuori legge nulla e inefficace; da essa non pu sorgere nemmeno una responsabilit dell'Amministrazione per colpa. (Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Dofitenzioso 5657, Avv. L'Aquila). 4. Solo gli sgravi tributari danno luogo a diritti, mentre gli esoneri, in quanto rimessi a discrezione dell'Amministrazione, danno solo luogo a interesse -121 legittimo. (Trib. L'Aquila, 31 luglio 1954, Contenzioso 5657, Avv. L'Aquila). 5. L'inammissibilit della domanda di rimborso per essere stato il pagamento effettuato ai fini delle agevolazioni di cui alla legge n. 25 del 1951, art.. 35, non pu essere esaminata d'ufficio trattandosi di eccezione in senso tecnico. (Trib. Genova, 7 dicembre 1954, Cont. 18998, Avv. Genova). 6. Le agevolazioni di cui al R. D. n. 1561 del 1907 sul credito alberghiero si estendono alle ipoteche concesse da terzi. (Trib. Genova, 30 novembre 1954, Cont. 20211, Avv. Genova). 7. Dall'agevolazione tributaria a favore degli appalti per costruzione di case non di lucro sono esclusi i sub-appalti. (Corte App. Torino, 24 febbraio 1955, Cont. 1248, Avv. Torino). 8. Leagevolazioni tributarie di che al D. L. n. 322 del 1945 per gli appalti relativi alla ricostruzione di edifici distrutti o danneggiati dalla guerra sono condizionate alla contestuale richiesta contenuta nell'atto, ma se in essa si menzionino solo alcuni dei tributi s'intende che le parti abbiano inteso beneficiare delle agevolazioni anche per gli altri. (Corte App. Torino, 8 gennaio 1955, Cont. 377, Avv. Torino). 9. controversia d'imposta anche quella che ha per oggetto l'estensione o l'esistenza dei privilegi fiscali. (Trib. Lecce, 11 maggio 1954, Contenzioso 1865, Avv. Lec.ce). 10. Poich l'azione giudiziale non un gravame avverso le decisioni delle Commissioni amministrative pur aventi natura giurisdizionale non sono sindacabili dal giudice ordinario i vizi del procedimento amministrativo che possono essere fatti valere come gravame nella sede amministrativa, ed in extremis in cassazione come motivo di ricorso a sensi dell'art. 111 della Costituzione. (Corte App. Lecce, 10 novembre 1954, Cont. 1354, A vvocatura Lecce). INGIUNZIONE AMMINISTRATIVA 1. illegittimo il decreto del Presidente del Tribunale che abbia sospeso un procedimento coattivo per riscossione di imposta ancor prima che l'intim{:lito abbia proposto opposizione all'ingiunzione. (Trib. Brescia, 23 febbraio 1955, Contenzioso 3405, Avv. Brescia). (Vedi: Solve et repete, 5). INTERESSI (Vedi: Danno, 1) LAVORO (Vedi: Prescrizione, 1). LEGGE (Vedi: Agricoltura, 1). LEGITTIMAZIONE 1. nulla la citazione del cancelliere, in causa di opposizione a rimborso di spese prenotate a campione, se non sia specificata l'Amministrazione (delle Finanze) che con esso si intende chiamare in giudizio. (Trib. Messina, 31 marzo 1954, Contenzioso 5211, Avv. Messina). 2. La rappresentanza della G.R.A. dopo il decreto interministeriale 25 settembre 1950 che nomina un commissario straordinario (e che come atto amministrativo spiega effetti indipendentemente dalla sua pubblicazione) spetta non al Mini. stro dei Trasporti ma al detto commissario. (Tribunale Genova, 17 dicembre 1954, Cont. 20500, Avv. Genova). 3. La legittimazione attiva in causa di opposizione ad ingiunzione per pagamento di contributi su bombole di metano spetta all'Intendente di Finanza non al Procuratore del registro ingiungente. (Corte App. Brescia, 9 febbraio 1955, Contenzioso 3170, Avv. Brescial 4. L'Amministrazione della Marina mercantile pu intervenire a sostenere le ragioni di un concessionario di bacini e canali per la pscicultura, convenuto in giudizio possessorio. (Pret. Ugento, 3 novembre 1954, Cont. 2186, Avv. Lecce). 5. Poich in Sicilia l'Ispettorato regionale agrario un organo dell'Assessorato dell'Agricoltura la rappresentanza dell'Amministrazione regionale in materia di agricoltura spetta all'assessore e non all'ispettore agrario. (Corte App. Caltanissetta, 4 giugno 1954, Cont. 477, Avv. Caltanissetta). 6. L'emissione dell'ingiunzione amministrativa da un ufficio del registro per penalit per infra-;\ zioni valutarie non comporta che l'opposizione sia da proporre contro l'Amministrazione delle .1r Finanze: essa va proposta invece contro l'Ammi-1 I nistrazione del Tesoro, ma a regolarizzare la situa-' I zione processuale non vale l'intervento coatto del ! , Ministero del Tesoro, se risulti acquisita, mancan-}. , do una valida opposizione, la decadenza del ter-f , mine utile per l'opposizione. (Trib. Genova, 22 dicembre 1954, Cont. 20317, Avv. Genova). LEVA (Vedi: Cittadinanza, 1). LOCAZIONE 1. Non pu il locatore avvalersi della clausola contrattuale, nelle locazioni con le Amministrazioni provinciali relative a caserme di carabinieri, di risoluzione del contratto per passaggio dell'one -122 re allo Stato, clausola dettata nel solo interesse NOTIFICAZIONE dell'ente locatario. (Trib. Catania, 12 ottobre 1954, Cont. 18514, .A.vv. Catania). 2. Se una locazione si risolva per decadenza della proroga, !'.Amministrazione pu essere condannata al rilascio; n ha rilievo la pubblica destinazione dell'immobile (nella specie a Caserma della Guardia di Finanza) perch trattandosi di contratto privato non funziona il divieto di che all'art. 4 legge contenzioso amministrativo. (Tribunale Genova, 28 giugno 1954, Cont. 20835, .Avvocatura Genova -questione aperta). 3. In caso di rifiuto del proprietario a ricevere le somme determinate per canone d'affitto, non c' morosit per I'.Amministrazione locatrice, se essa depositi mensilmente le somme presso il proprio ufficio. (Pret. Potenza, 20 novembre 1954, Cont. 644, .A.vv. Potenza). 4. Un immobile ex p.n.f. in quanto destinato per l'art. 38 D. L. L. n. 159 del 1944 a servizio pubblico o a scopi di interesse generale non pu formare oggetto di locazione. (Trib. Torino, 24 dicembre 1954, Cont. 401, .A.vv. Torino). 5. La concessione amministrativa di un immobile ex p. n. f. anche se in parte diretta a sanare un'occupazione ante ,,1 marzo 1947, non pattuizione contraria alla proroga delle locazioni in . quanto manca la stipulazione di una locazione nelle forme legittime. (Trib. Torino, 24 dicembre 1954, Cont. 401, .A.vv. Torino). 6. Il canone locatizio per un ufficio postale ove manchi contratto al momento del subentro dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 98 D. P. n. 656 del 1952, pu ben essere determinato dall'ufficio tecnico erariale. (Pret. Potenza, 20 novembre 1954, Cont. 644, .A.vv. Potenza). LOTTO E LOTTERIE 1. L'alterazione o correzione della bolletta giocata perch possa produrre a sensi degli articoli 12 e 13 legge n. 938 del 1938 l'annullamento della giocata, deve essere agevolmente riconoscibile dall'uomo di normale prudenza. (Trib. Lecce, 1 giu- gno 1954, Cont. 2087, Avv. Lecce). 2. Malgrado lo Stato realizzi con le giocate un tributo indiretto il rapporto fra giocatori e Stato un contratto di diritto privato, aleatorio, peraltro sottoposto, dato il regime di privativa, a ius singulare: pertanto le doglianze per disconoscimento della vincita da parte della Commissione d'archivio compete al giudice ordinario per essere l'illegittimit dell'atto amministrativo dedotta come lesione di un diritto soggettivo. (Tri. bunale Lecce, 10 giugno 1954, Cont. 2087, Avvocatura Lecce). METANO (Vedi: Legittimazione, 3). 1. La querela di falso il solo mezzo anche se si imputi semplice errore e non dolo, per infirmare la dichiarazione del nesso notificante di aver consegnato copia dell'atto al contribuente. (Trib. Torino, 25 febbraio 1955, Cont. 698, Avv. Torino). (Vedi: Imposta generale sull'entrata, 2). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. (Vedi: Locazione, 3). PERTINENZE (Vedi: Imposta i registro, 5). PESCA (Vedi :Legittimazione, 4). 4 P. N. F. (Vedi: Confisca, l; Locazione, 4,5). POSSESSO 1. Il generale princ1p10 della improponibilit delle azioni possessorie contro la Pubblica .Amministrazione non derogato nella ipotesi che non si insorga contro una manifestazione concettuale della volont amministratiya essendo arbitraria e inaccoglibile la distinzione fra atto formale e atto materiale di esecuzione. (Pret. Venosa, 16 febbraio 1955, Cont. 1725 e 1770-73, Avv. Potenza). 2. L'improponibilit delle i;i,zioni possessorie contro la Pubblica .Amministrazione, non inibisce al giudice di accertare se il fatto da cui derivi lo spoglio sia contenuto nell'ambito dell'attivit amministrativa istituzionale o ne esorbiti, nel qual caso l'azione improponibile. (Pret. Ugento, 3 novembre 1954, Cont. 9186, Avv. Lecce). 3. Ricorre spoglio nel caso che taluno si immetta arbitrariamente nella detenzione di un immobile altrui forzando la porta di accesso ad un edificio. (Pret. Orsina, 25 gennaio 1955, Cont. 1702, Avvocatura Potenza). 4. .Ad integrale spoglio o molestia non basta il fatto materiale, ma occorre I'animus, ossia la sciente volont di mutare lo stato di fatto preesistente limitando l'esercizio del diritto del possessore contro la di lui volont espressa o presunta. (Pret. Ugento, 3 novembre 1954, Cont. 2186, Avv. Lecce). POSTE E TELEGRAFI (Vedi: Locazione, 6). PRESCRIZIONE 1. La prescrizione ex art. 2M5 Codice civile applicabile .al lavoro subordinato non ai rapporti di locatio operis. (Trib. Genova, 15 dicembre 1954, Cont. 19022, .A.vv. Genova). (Vedi: Contabilit generale. dello Stato, 2; Trasporto ferroviario, 4). 123 PREZZI 1. Pel recupero delle differenze prezzo sui cereali di cui al D. L. n. 475 del 1947, si deve tener conto delle giacenze di fatto esistenti alla mezzanotte del 30 giugno 1947 a nulla rilevando se la giacenza sia stata aumentata coi cereali provenienti dallo scarto di altri quantitativi macinati in precedenza. (Trib. Brescia, 29 giugno 1954, Cont. 3323, A vvocatura Brescia). PROCEDIMENTO CIVILE 1. L'interesse ad agire nell'azione di accertamento (incertezza del diritto) sussiste per le contestazioni dell'altra parte: esso deve concorrere non al momento della domanda ma a quello della pronunzia, come in genere e condizioni dell'azione. (Corte App. Caltanissetta, 4 giugno 1954, Cont.4 77, Avv. Caltanissetta). 2. Non pu l'attore dopo la prima udienza di sua iniziativa e senza richiesta al giudice ed autorizzazione da parte di questi, chiamare un terzo in causa, e neppure il giudice pu dare tale autorizzazione dopo la prima u(jienza, se in essa le parti abbiano richiesto mezzi istruttori e il giudice su di essi abbia statuito. (Trib. Messina, 31 luglio . 1954, Cont. 5330, Avv. Messina). 3. Riuniti due distinti procedimenti con lo stesso contenuto soggettivo ed oggettivo e qualora l'attore faccia relativamente al primo rinuncia non peranco accettata, il giudice deve provvedere sulla prima domanda, dichiarando assorbito lo esame della seconda identica domanda. (Trib. Brescia, 2 febbraio 1955, Cont. 3401, Avv. Brescia). 4. La riunione di due procedimenti connessi ha carattere ordinatorio e, lasciando immutata la autonomia dei singoli giudizi non pregiudica le sorti delle rispettive azioni. (Trib. Genova, 23 gennaio ~955, Cont. 19984, Avv. Genova). 5. La mancata prestazione della cauzione imposta al subentrante comporta l'inefficacia del sequestro non l'estinzione del processo: tale inefficacia viene dichiarata dal giudice della convalida. (Tribunale Genova, 24 marzo 1954, Cont. 20686, A vvocatura Genova). (Vedi: Difesa dello Stato, 2; Ingiunzione amministrativa, 1). PROCEDIMENTO PENALE (Vedi: Competenza, 1). PROPRIET INDUSTRIALE (Vedi: Imposte doganali, 2). PROPRIET (REATI CONTRO LA} 1) Non risponde del reato ex art. 634 Codice penale, l'Intendente di Finanza che ordini uno sfratto amministrativo, poich agisce per un potere legalmente riconosciuto, e lo sfratto avviene con l'osservanza delle norme di legge e con l'assistenza della forza pubblica. (Trib. Brescia, Giud. Istruttore 31 dicembre 1954, Cont. 3477, Avv. Brescia). REGIONI (Vedi: Agricoltura, 6, 7; Legittimazione, 5) REQUISIZIONI 1. Solo per le controversie sulla legittimit della requisizione e sulla determinazione delle indennit, nonch sui danni quando vi sia un rapporto di casualit fra danno e requisizione legittima sussiste la competenza del Comitato giurisdizionale centrale se invece si discute di danni per requisizione dichiarata illegittima sussiste la competenza del giudice ordinario. (Corte App. Lecce, 30 giugno 1954, Cont. 869, Avv. Lecce). RESPONSABILIT CIVILE 1. L'attivit del dipendente della pubblica amministra2lione esclude la responsabilit diretta di questa che invece sussiste se gli atti illeciti siano stati posti in essere senza fine di personale vantaggio ma nell'interesse, bene o male inteso, dell'Amministrazione. (Corte App. Brescia, 11 febbraio 1955, Cont. 3080, Avv. Brescia). 2. Se l'amministrazione responsabile di danni per attivit illegittima sufficiente la illegittimit obiettiva dell'atto; se lo per attivit dei dipendenti al di fuori della formazione dell'atto amministrativo, occorre ricercare l'estremo della colpa . secondo l norme comuni. (Corte App. Lecce, 30 giugno 1954, Cont. 869, Avv. Lecce). ' 3. Un ente pubblico (Acquedotto Pugliese) concessionario di beni demaniali non risponde verso il Demanio per l'uso dei beni difforme dai fini istituzionali, se l'ambiguit del disciplinare e la inerzia del concedente giustifichino l'opinione della legittimit di tale uso difforme. Mancando pertanto la colpa, per la quale non basta l'obiettivo violazione della colpa, ma occorre la coscienza e volontariet dell'azione e la prevedibilit dello evento dannoso, l'ente concessionario risponde verso il concedente solo del rendimento dei conti ma non dei danni. (Corte App. Lecce, 23 luglio 1954, Cont. 986, Avv. Lecce). 4. L'Amministrazione ferroviaria eseguita la sosta di isolamento lungo la sede ferroviaria non responsabile dei danni da incendio sviluppatosi nelle adiacenze. (Pret. Potenza, 21 luglio 1954, Cont. 20, Avv. Potenza). 5. Poich l'Amministrazione della giustizia nella custodia di merci sequestrate per reati assume posizione giuridica analoga a quella del sequestratario l'Amministrazione stessa . liberata dall'obbligo di restituire le cose solo se provi che la deten -124 zione le fu tolta per furto, malgrado l'adozione delle misure prescritte dalla legge o dalla diligenza del buon padre di famiglia. (Corte App. Lecce, 28 luglio 1954; Cont. 2069, Avv. Lecce). 6. Sussiste la violazione delle norme di comune prudenza nella custodia di corpi di reato, per aver tenuto le cose sequestrate nei locali in cui il portone d'ingresso allo stabile e la porta di accesso alla stanza di custodia delle cose stesse erano apribili per semplice spinta. (Corte App. Lecce, 28 luglio 1954, Cont. 2069, Avv. Lecce). 7. Denunciato un privato per occultamento di grano, l'autorit amministrativa poteva di.sporre (D. L. L. n. 422 del 1944 e D. L. L. n. 111del1945) la restituzione del grano al consumo: l'imputato successivamente proscio!to pu solo chiedere la restituzione del prezzo ricavato dalla immissione al consumo con gli interessi dal giorno in cui la somma si sarebbe dovuta costituire in deposito giudiziario. (Pret. Ceva, 11 maggio 1954, Contenzioso 1100, Avv. Torino). (Vedi: Trasporto ferroviario, 3). RICOSTRUZIONE (Vedi: Imposta generale sull'entrata, 5, . 6; Imposta di registro, 10, 11; Imposte in genere, '8). SENTENZA 1. nulla radicalmente la sentenza emessa in un processo in cui l'attore, prima del passaggio ii:t decisione della causa abbia concentrato in s per successione universale in ogni diritto anche la qualit di convenuto. (Corte App. Lecce, 28 luglio 1954, Cont. 1828, Avv. Lecce). (Vedi: Agricoltura, 4, 5). SEQUESTRO (Vedi: Procedimento civile, 5, Responsabilit civile, 5, 6, 7). SOOIET 1. Non pu opporsi ai sensi dell'art. 2436 Codice civile la conoscenza da parte di un Comitato UNRRA tessile del mutamento delle cariche sociali n chiedersi al riguardo la prova testimoniale perch un ufficio statale non poteva venirne a conoscenza ,che col sistema di pubblicit disposto dalla legge. (Trib. Lecce, 6 luglio 1954, Cont. 1187, Avv. Lecce). 2. La delibera . dell'assemblea che dispone il mutamento delle cariche sociali risultanti dall'atto costitutivo, va iscritta nel registro delle imprese. (Trib. Lecce, 6 luglio 1954, Cont.1187, Avv. Lecce). 3. L'azione ex art. 2394 Codice penale pu proporsi dai creditori quando il patrimonio sociale risulti insufficiente al soddisfo dei loro crediti. (Trib. Lecce, 6 lugio 1954, Cont.1187, Avv. Lecce). SOLVE ET REPETE 1. L'eccezione di solve et repete tale in senso proprio e pertanto non pu essere proposta per la prima volta in comparsa conclusionale. (Tribunale Genova, 30 novembre 1954; ont. 20211, Avv. Genova, questione aperta). 2. Non soggiace al solve et repete l'opposizione all'azione del cancelliere pel recupero, verso ht parte ricca, delle tas13e e spese di giustizia prenotate a campione. (Trib. Messina, 31 marzo 1954, Cont. 5211, Avv. Messina). 3. Se la tassa fissa di registro sia stata applicata non per errore ma per concerto fraudolento delle parti, la successiva tassa proporzionale richie sta ha carattere complementare malgrado la qualifica data di suppletiva e soggiace al solve et repete. (Trib. Brescia, 10 febbraio 1955, Cont. 3218-19, Avv. Brescia). 4. La rilevabilit ictu oculi dell'infondatezza della pretesa tributaria non ricorre nel caso dell'acquirente dell'intera attrezzatura di un f:r:antoio che contesti la qualifica di cessionario per escludere la responsabilit di cui all'art. 62 legge di R. M. (Trib. Lecce, 11 maggio 1954, Cont. 1865, Avv. Lecce). 5. Il precetto del solve et repete, implicito per l'art. 6 legge n. 2248, all. E, in ogni legge tributaria, si applica anche quando l'Amministrazione si avvalga della procedura del T. U. n. 639 del 1910. (Trib. L'Aquila, 21 settembre 1954, Contenzioso 5797, Avv. L'Aquila). 6. L'obbligo del solve et repete funziona anche per le sanzioni civili (amministrative) che hanno la stessa natura e struttura del debito d'imposta. (Trib. Catania, 10 luglio 1954, Cont. 18145, Avvocatura Catania). TESSILI (Vedi: Imposte di fabbricazione, 5, 6). ' TITOLI DI OREDITO 1. Il possessore di un assegno girato in bianco non deve dimostrare la sua identit con l'ultimo giratario, n chi lo paga deve indagare sul come il portatore sia venuto in possesso dell'assegno, bens solo deve assicurarsi dell'identit del portatore, e se ci non faccia, o venga meno a regole di comune prudenza, risponde dei danni verso il titolare che abbia smarrito l'assegno o ne sia stato derubato. (Corte App. Brescia, 4 febbraio 1955, Cont. 2941, Avv. Brescia). TRASPORTO FERROVIARIO 1. Per l'applicazione della tariffa pi favorevole s.tabilita per rottami di ferro, occorre che il mittente, ove trasporti oggetti metallici non spezzati, -125 manifesti obiettivamente (e cio per la particolare attivit del destinatario che deve essere un'acciaieria o una fonderia) di considerare gli oggetti non secondo apparenze, ma come destinati alla rifusione. (Trib. Brescia, 11 novembre 1954, Contenzioso 3134, Avv. Brescia). 2. L'indennit per perdita delle cose trasportate va calcolata in base al prezzo corrente al momento della spedizione tenuto conto della qualit della merce risultante dalla lettera di vettura.. (Tribunale Brescia, 10 febbraio 1955, Cont. 2680, Avvocatura Brescia). 3. In caso di danno alle persone la responsabilit del vettore Amministrazione delle Ferrovie dello Stato regolata dall'art. 11 C. T. non dall'articolo 1681 Codice civile e quindi incombe al danneggiato di dimostrare l'anormalit verificatasi nell'esercizio ferroviario, salva per l'Amministrazione la prova a discarico del fortuito o della forza maggiore. (Trib. Genova, 12 febbraio 1955, Contenzioso 20210, Avv. Genova). 4. TI termine di prescrizione di cui all'art. 66 C. T. per il trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato sospeso dalla presentazione del reclamo alla restituzione dei documenti in uno con la decisione dell'Amministrazione; la semplice comunicazione della decisione reiettiva non sufficiente alla ripresa del termine. (Trib. Brescia, 11 novem1954, Cont. 3134, Avv. Brescia). VIOLAZIONI TRIBUTARIE 1. La determinazione della pena pecuniaria compito esclusivo delle finanze e non pu essere sindacata, nella misura, dal giudice. (Trib. L'Aqui.la, 30 giugno 1954, Cont. 4787, Avv. L'Aquila). 2. La pena pecuniaria pagata prima della legge Vanoni non pu essere rimborsata pel successivo condono, ma sol essere restituita se sia certa la illegittimit dell'atto amministrativo. (Trib. L'Aquila, 30 giugno 1954, Cont. 4787, Avv. L'Aquila. 3. TI pagamento fatto per fruire dell'oblazione o definizione amministrativa irripetibile ancorch nella specie l'Istituto della oblazione fosse per avventura inapplicabile. (Trib. Torino, 3 febbraio 1955, Cont. 1583, Avv. Torino). 4. Non si hanno gli effetti liberatori della conciliazione amministrativa1 ex art. 15, legge n. 4 del 1929 se questa viene fatta prima della ricezione della contestazione da parte della Intendenza di Finanza o prezzo altra 1ntendenza incompetente, salvo il diffalco della somma da pagare, di quella versata presso l'ufficio incompetente. (Tribunale L'Aquila, 30 luglio 1954, Cont. 4787, Avvocatura L'Aquila). (Vedi: Imposta generale entrata, 7; 8olve et repete, 6). VIOLAZIONI VALUTARIE (Vedi: Legittimazione, 6), ---------------- ' INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L FORMULZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN LOUN MODO L SOLUZIONE OHE NE STT PRES AERONAUTICA e AEROMOBILI -Se la Pubblica Amministrazione sia responsabile dei danni cagionati da aeromobili militari (3). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -I) A quale Amministrazione dello Stato faccia carico il pagamento dei compensi in favore di un procuratore libero professionista, delegato dall'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza in una causa pendente dinanzi ad autorit giudiziaria fuori della sede dell'Avvocatura stessa (n. 178). -II) Se l'Opera Nazionale di Assistenza alla Italia redenta possa qualificarsi un'istituzione per l'infanzia (n. 179). -III) Se il personale insegnante dipendente dall'Opera medesima sia obbligato all'iscrizione alla Cassa Pensioni per insegnanti elementari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza. (n. 179)' -IV) Se i membri della Commissione provinciale per il collocamento esercitino collegialmente una pubblica funzione e, pertanto, debbano essere considerati pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 C. p. (n. 180). -V) Se le deliberazioni della Commissione provinciale per il collocamento abbiano i caratteri della giurisdizione o della attivit amministrativa (n. 180). ASSICURAZIONI -I) Se il rapporto, avente come contenuto la assicurazione degli infortuni sul lavoro dei salariati dipendenti da Amministrazioni dello Stato, che l'INAIL gestisce per conto dello Stato stesso, si istituisca direttamente fra l'Amministrazione interessata e i suoi dipendenti (n. 43). -II) Se l'azione di rivalsa nei confronti dei civilmente responsabili per le somme pagate in favore degli infortunati assicurati competa direttamente all'Amministrazione interessata, in conseguenza della qualit di assicuratore, oppure all'INAIL che gestisce l'assicurazione per conto dello Stato (n. 43). AVVOCATI E PROCURATORI -I) A quale Amministrazione dello Stato faccia carico il pagamento dei compensi in favore di un procuratore libero profes- sionista, delegato dall'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza in una causa pendente dinanzi ad autorit giudiziaria fuori della sede dell'Avvocatura stessa (n. 26). -II) Se obbligato in solido con la parte per il pagamento delle tasse di registro giudiziali sia solo il procuratore in senso stretto, e cio colui che rappresenta la parte in giudizio essendo iscritto all'albo dei procuratori o anche l'avvocato, che rappresenta la parte nei giudizi di Cassazione (n. 27). CASE ECONOMICHE E POPOLARI -I) Se, in base alle vigenti disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, una cooperativa edilizia a contributo statale, la quale aspiri ad ottenere il mutuo della Cassa DD. e PP., possa.acquistare parte di un edificio non ultimato (rustico) e parte del terreno sul quale l'edificio insiste al fine di ricavarne gli alloggi previsti per la realizzazione del piano costruttivo (n. 52). -II) Se all'occupazione di urgenza di fondi privati disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 23, per la costruzione di case per lavoratori, sia applicabile il termine biennale, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale sull'espropriazione (n. 53). CINEMATOGRAFIA -I) Se la dichiarazione di decadenza da una autorizzazione debba, per la sua validit ed efficacia, essere accettata dalla parte privata interessata (n. 14). -II) Se l'autorizzazione per la costruzione di una sala cinematografica venga rilasciata sulla base di considerazioni esclusivamente soggettive oppure con riferimento a condizioni oggettive per un determin,ato locale o per una determinata area (n. 14). -III) Se il trasferimento della propriet dell'area sulla quale doveva insorgere la sala cinematografica comporti l'inefficacia dell'autorizzazione all'uopo rilasciata al precedente proprietario (n. 14). -IV) Se il proprietario o i proprietari di un locale, una volta consentita la destinazione del locale medesimo a cinema, debbano prestare un ulteriore consenso perch sia rilasciata la licenza di esercizio (n 15) -V) Se i lavori di semplice riparazione di una sala cinematografica, gi in attivit con regolare licenza, possano essere effettuati senza il preventivo nulla osta, previsto dall'art 21 (ultimo comma), della legge 29 dicembre 1949, n 958 (n. 16) COMPETENZA -I) Se l'azione di rilascio di un immobile ove manchi un conflitto di propriet e il possessore vi si upponga in forza di un rapporto obbligato: rio, importi una contestazione attorno a diritti di natura personale o di natura reale (n. 10). -II) In base a quale norma si determini la competenza per valore riguardo ad una domanda per rilascio di immobile occupato senza titolo, ove non sorgano contestazioni su diritti di natura reale (n. 10). CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO I) Se un concorrente ad un'asta pubblica, il quale non rivesta la qualit di commerciante soddisfi alle esigenze del bando circa la prova della capacit.legale di contrattare, esibendo il solo certificato di capacit civile-rilasciato dalla competente Procura della Repubblica (n. 128). -II) Se una societ commerciale, concorrente ad una asta pubblica soddisfi alle esigenze suddette con la produzione di un certificato della Camera di Commercio attestante I'esisten~a. della ditta e la legale rappresentanza -127 di colui che per essa concorre (n. 128). -III) Se, in linea di massima, un concorrente ad un'asta pubblica, ancorch non abbia presentato alcuna offerta, possa giustificare un proprio interesse e impugnare l'asta. IV) Se, ai fini della validit dell'offerta possa taluno concorrere ad un'asta in concorrenza con la societ dalla quale dipende (n. 128). -V) Se debba legalizzarsi la firma del funzionario delegato ai contratti, con competenza generale, estesa a tutto il territorio dello Stato, apposta sugli atti di sua competenza (n. 129). -VI) Se, in pendenza dell'approvazione da parte dell'autorit tutoria, sia proponibile dalla controparte la domanda di risoluzione, per inadempimento di un contratto di compravendita, stipulato da una Pubblica Amministrazione (n. 130). -VII) Se, nel diritto pubblico, fuori . dell'ipotesi generale del silenzio della Pubblica Amministrazione, come atto negativo, possa configurarsi una manifestazione tacita di volont dell'Ente, produttiva di efl;"etti giuridici particolari, quale l'approvazione del contratto (n. 130). -VIII) Se il processo verbale di una gara d'asta costituisca atto pubblico, avente piena efficacia probatoria sino a querela di falso (n. 131). IX) Se il termine di un'ora fissato, per la presentazione dell'ofl;"erta, dall'art. 69 del Regolamento di contabilit generale dello Stato, debba ritenersi un termine minimo, nel senso che, prima della scadenza di detto termine, non pu procedersi alla apertura dei pieghi (n. 131). X) Se, per l'art. 69 del Regolamento di contabilit generale dello Stato, sia, in ipotesi, possibile la recezione delle offerte oltre il limite dell'ora (n. 131). -XI) Se, in linea di massima, costituisca vizio di illegittimit sostanziale, tale da far cadere nel nulla un appaltoconcorso il fatto che qualcuno dei numerosi membri della Commissione giudicatrice non abbia partecipato a qualche adunanza, quando, non dovendosi in essa svolgere e valutare una prova sperimentale n procedere ad una votazione collegiale o adottare, comunque, una deliberazione conclusiva, l'assenza di un componente non poteva spiegare decisiva influenza sul risultato finale della prova (n. 132). COSTITUZIONE -Se l'art. 7 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sia stato abrogato dall'art. 113 della Costituzione (n. 2). DANNI DI GUERRA -I) Se a termine delle disposizioni dell'art. 40 del D. L. C. p. S. 10 aprile 1947, n. 261, debitore dei due terzi delle spese anticipate dallo Stato per la riparazione di immobile sinistrato da eventi bellici sia soltanto il proprietario dell'epoca in cui venne eseguita la riparazione stessa oppure anche il proprietario dell'immobile succeduto a titolo particolare (n. 50). -II) Se il recupero delle spese anticipate dallo Stato per la riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici costituisca riscossione di un tributo (n. 50). -III) Se il richiamo alla procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali prevista dal T. U. n. 639 del 1910, possa far dedurre, di per s, il carattere tributario della pretesa (n. 50). -IV) Se lo Stato abbia privilegio speciale sull'immobile riparato per il recupero delle spese anticipate (n. 50). DEMANIO -I) Se l'ordinanza amministrativa di rilascio possa emanarsi soltanto per il recupero di beni demaniali (n. 109). -II) Se la sola Amministrazione finanziaria possa gestire beni patrimoniali disponibili (n. 110). -III) Se la gestione di un bene non demaniale da parte della Amministrazione militare qualifichi il bene medesimo de iure tra quelli appartenenti al patrimonio indisponibile (n. 110). -IV) Se a qualificare un bene come appartenente al patrimonio indisponibile sia sufficiente la. semplice inserzione del. medesimo in un compendio destinato ad un pubblico servizio oppure sia necessaria l'inservienza o complementariet della funzione dell'immobile rispetto a quella del complesso in cui si attua il pubblico servizio (n. llO). -V) Se, una volta procedutosi alla delimitazione dei confini tra propriet privata e demanio marittimo d'accordo con i proprietari privati interessati, possa procedersi ad una nuova delimitazione sul profilo che i titoli in base ai quali si era proceduto alla prima delimitazione (nella specie, mappe catastali) non erano sufficienti a comprovare la propriet privata (n. 111). -VI) Se il catasto onciario, nell'ex Regno delle due Sicilie, avesse natura probatoria (n. 112). -VII) Se la presunzione di demanialit delle scarpate stradali possa essere vinta da prova contraria (n. 113). -VIII) Se, nonostante la eventuale propriet privata delle scarpate stradali, restino salve le limitazioni d'ordine e di interesse pubblico stabilite dalla legge e sia, quindi, possibile, ove occorra, l'esecuzione d'ufficio per il ripristino dello statu quo ante, previsto dall'art. 20 del Codice stradale (n. 113). -IX) Se sia ammissibile la sdemanializzazione tacita di un bene (n. 113). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se all'occupazione di urgenza di fondi privati, disposta, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 23, per la costruzione di case per lavoratori, sia applicabile il termine biennale, previsto dall'art. 73 della legge fondamentale sull'espropriazione (n. 108). -II) Se l'Amministrazione militare, la quale, nel caso previsto dalliart. 2 della legge 25 agosto 1940, n. 1382, abbia anticipato all'espropriando il 50 % della presunta indennit di esproprio, debba assumere al riguardo particolari cautele, oltre l'osservanza delle norme di legge (n. 109). -III) Se, in rapporto all'indennit di occupazione, depositata a seguito di ofl;"erta reale e non per efl;"etto dell'ordine del prefetto, di cui all'art. 69, comma 20, della legge sulle espropriazioni, il procedimento di svincolo dell'indennit sia, a stretto rigore, necessario (n. llO). -IV) In qual modo vada computata l'indennit di occupazione nel caso che l'occupazione stessa siapreordinata all'espropriazione (n. 111 ). -V) Se, agli efl;"etti dell'improrogabilit del termine biennale, fissato per le occupazioni d'urgenza dall'art. 73 della legge n. 2359 del 1865, sia sufficiente che l'espropriazione stessa sia stata iniziata prima della decorrenza del termine oppure occorra che il procedimento espropritivo si sia concluso nel biennio con. la relativa pronunzia (n. 111). -VI) Se l'iniziativa industriale, diretta a realizzare i fini previsti dalle disposizioni per l'industrializzazione del Mezzogiorno, debba essere di carattere permanente per legittimare l'occupazione d'urgenza di un fondo privato, necessaria per il compimento dei lavori relativi (n. 112). -VII) Se sia legittimo il decreto di occupazione d'urgenza emanato in pendenza di una controversia tra l'Ente occupante e il proprietario del fondo, e avente per oggetto ii difett2 di titolo dell'Ente stesso ad occupare il fondo (n. 112). FERROVIE -I) Se l'uso della dicitura cc Fornitore delle FF. SS. , o di altra similare, da parte di ditta che, pur essendo iscritta nell'elenco dei fornitori ferroviari, -128 solo saltuariamente abbia eseguito lavori o forniture per conto dell'Amministrazione, integri gli estremi dell'illecito civile (n. 227). -II) Se l'Amministrazione delle FF. SS., nella qualit di Ente assicuratore per gli infortuni sul lavoro di propri dipendenti ed ai sensi, quindi, dell'art. 5 del R. D. L. 17 agosto 1985, n. 1765, possa richiedere al responsabile dell'infortunio di un proprio assuntore la rivalsa delle somme erogate per oggetto del trattamento infortunistico spettante all'assuntore stesso (n. 228). -III) Se l'Amministrazione delle FF. SS. possa richiedere al 1esponsabile dell'infortunio del proprio assuntore le spese incontrate per la sostituzione dell'assuntore durante il periodo di assenza di questo ultimo (n 228). -IV) Se le striscie di t~erreno, lasciate ai margini della strada ferrata, oltre le cunette e le recinzioni, quando queste esistano, per poter effettuare lo spurgo delle cunette ed altri lavori di ordinaria manutenzione della strada ferrata senza interessare la propriet privata adiacente, costituiscano parte integrante qella strada stessa e siano, quindi, soggette al regime giuridico dei beni demaniali (n. 229) IMPIEGO PRIVATO -I) Se, in mancanza di apposito regolamento per i dipendenti di un Ente pubblico, trovino applicazione le norme della legge sull'impiego privato e le norme del Codice civile, ai sensi dell'art 2l 2!l Codice civile '(n 37). -II) Se possa considerarsi regolamento del personale una deliberazione assunta a carattere generale, degli organi competenti, e debitamente approvata, la quale disciplini, in tutto o in parte, il rapporto di impiego (n. 37). -III) Se possa riconoscersi la natura di regolamento del personale nelle dedsioni, poste in essere dal Comitato di gestione di un ente pubblico, su questioni specifiche, anche se di carattere generale, quale quella sulla retribuzione o meno delle ferie non godute (n. 37). -IV) Se un Ente pubblico, mentre applica, per le ferie del personale. dipendente, le norme sull'impiego privato, possa escluderne, con una sua delibera, gli effetti normali, quando siano gi maturati (n. 37). IMPIEGO PUBBLICO -I) Se la pretesa del personale d'un ente pubblico alle ferie sia un interesse legittimo, condizionato alle esigenze di servizio, .o un . diritto soggettivo (n. 381). ~ II) Se in mancanza di apposito regola:mento, per i dipendenti di un ente pubblico, trovino applicazione le norme della legge sull'impiego privato e le norme del Codice civile, ai sensi dell'articolo 2129 Codice civile (n. 381). -III) Se possa considerarsi regolamento del personale una deliberazione assunta, a carattere generale degli organi competenti, e debitamente approvata, la quale disciplini, in tutto o in parte il rapporto di impiego (n. 381). -IV) Se possa riconoscersi la natura di regolamento del personale nelle decisioni, poste in essere dal Comitato di gestione di un ente pubblico su questioni specifiche, anche se di carattere gem1rale, quale quella sura retribuzione o meno delle ferie non godute (n. 381). -V) Se un ente pubblico possa regolare con una sua deliberazione, regolarmente approvata, l'istituto delle ferie del personale dipendente (n. 381). -VI) Se un ente pubblico, mentre applica, per le ferie del personale dipendente, le normE. sull'impiego privato, possa escluderne, con una sua delibera, gli effetti normali, quando siano gi maturati (n. 381). -V) Se l'art. 8, 2 comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, il quale dispone che le quote complementari di carovita per la prole minorenne spettano alla moglie "allorch il marito non sia tenuto a corrispondere un assegno alimentare di importo eguale a quello delle quote complementari stesse" abbia escluso il diritto agli assegni per il semplice fatto che vi sia un titolo giuridico al conseguimento dal merito degli assegni medesimi, oppure abbia inteso riferirsi all'effettiva percezione da parte della prima dell'assegno alimentare spettantele (n. 382). -VI) Se uno stesso periodo di tempo possa computarsi per lo svolgimento di due distinti rapporti di impiego pubblico (n. 383). -VII) Se un dipendente dello Stato, gi dispensato per motivi politici, la cui carriera sia stata ricostruita, possa cumulare il conseguente trattamento di quiescenza con quello derivantegli dall'iscrizione alla Cassa di previdenza per i dipendenti di enti locali, presso i quali abbia prestato Rervizio durante il periodo di esonero (n. 383). IMPOSTA DI REGISTRO -I) Se obbligato in: solido con la parte per il pagamento delle tasse di registro giudiziali sia solo il procuratore in senso stretto e cio colui che rappresenta la parte in giudizio essendo iscritto all'albo dei procuratori o anche l'avvocato, che rappresenta la parte nei giudizi di Cassazione (n. 108). II) Se la sentenza, che ha riconoscito al mediatore, nei confronti del solo venditore, il compenso, legittimi la imposizione del presunto trasferimento immobiliare (n. 109). -III) Se, ai fini tributari, il contratto di trasporto sia assimilabile a quello di appalto (n. llO). IMPOSTA DI R. M. -Se, nel caso di omessa dichiarazione annuale dei redditi di ricchezza mobile di cat. A di cat. B e di cat. 0-1, la complementare debba essere reiscritta a ruolo con la maggiorazione automatica, per la componente data dai redditi di R. M., stabilita dallo art. 22 del T. U. 5 luglio 1951, n. 573, in caso di omessa denunzia di questi ultimi (n. 9). IMPOSTE E TASSE -I) Se le oleine detenute dai fabbricanti all'atto dell'entrata in vigore del D. L. 30 ottobre 1952, n. 1323, e gi assoggettabili ad imposta ai termini della precedente legislazione in materia, possano usufruire del pi favorevole trattamento vigente al momento della relativa estrazione, in qua!ltO esse gi abbiano scontato il tributo quando entrata in vigore la nuova legge (n. 258). -II) Se il ritardo nella estrazione delle oleine dipendente dal ritardo, frapposto dall'Ufficio tecnico delle Imposte di fabbricazione competente, nella soluzione dei quesiti formulati dalle ditte in ordine al trattamento fiscale da applicarsi alle oleine da estrarre, sia fonte di responsabilit per l'Amministrazione (n. 258)-III) Se le norme transitorie del D. L. 30 ottobre 1952, n. 1323, siano applicabilialle situazioni di quei fabbricanti he erano esenti dall'obbligo del pagamento dell'imposta al momento della estrazione dei prodotti secondo le vecchie disposizioni (n. 258). -IV) Se, nel caso di omessa dichiarazione annuale dei redditi di R. M. di cat. A., di cat. Be di cat. 0/1, la complementare debba essere reiscritta a ruolo con la maggiorazione automatica, per la componente data dai redditi di R. M. stabilita dall'art. 22 del T. U. 5 luglio 1951, n; 5'13, -in caso di omessa denunzia di questi ultimi (n. 259). INFORTUNI SUL LAVORO -I) Se il rapporto, avente come contenuto l'assicurazione degli infortuni sul lavoro dei salariati dipendenti da Amministrazioni dello --:-129 Stato, che l'INAIL gestisce per conto dello Stato stesso, si istituisca direttamente fra l'Amministrazione interessata e i suoi dipendenti (n. 35). -II) Se l'azione di rivalsa nei confronti dei civilmente responsabili per le somme pagate in favore degli infortunati assicurati competa direttamente all'Amministrazione interessata, in conseguenza della qualit di assicuratore, oppure alla INAIL che gestisce l'assicurazione per conto dello Stato (n. 35). -III) Se l'Amministrazione delle FF. SS., nella qualit di ente assicuratore, per gli infortuni sul lavoro dei propri dipendenti ed ai sensi, quindi, dell'articolo 5 del R. D. L. 17 agosto 1935, n. 1765, possa richiedere al responsabile dell'infortunio di un proprio assuntore la rivalsa delle somme erogate per effetto del trattamento infortunistico spettante all'assuntore stesso (n. 36). -IV) Se l'Amministrazione delle FF. SS. possa richiedere al responsabile. dell'infortunio del proprio assuntore le spese incontrate per la sostituzione dello assuntore durante il periodo di assenza di questo ultimo (n. 36). -V) Se la indennit di infortunio sul lavoro dei propri agenti, corrisposta dall'Amministrazione ferroviaria, sia suscettibile di sequestro o di pignoramento (n. 37). -VI) Se il vincolo della impignorabilit e della insequestrabilit sussista, ove la prestazione assicurativa spetti all'avente diritto non iure proprio ma iure hereditario (n. 37). MONOPOLI -Se i crediti che si formano a favore . dell'Amministrazione dei Monopoli a norma degli ar ticoli 81, 92 e 93 del Regolamento sulla coltivaziDne dei tabacchi indigeni debbano considerarsi liquidi ed esigibili sin dal momento in cui, consegnato dal concessionario il tabacco, il prezzo di questo si ritrovi inferiore al l'importo della somma anticipata dall'Amministrazione n. 25). NAVI --Se l'Amministrazione sia tenuta alla restituzione della somma consegnata, quale corrispettivo da una ditta, cui siano stati 'ocati dei mezzi navali, regolarm~nte consegnati:, ma che la ditta medesima non abbia potuto usare per causa di forza maggiore (maltempo) (n. 67). NOTIFICAZIONE -Se, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 C. p. c. il portiere di stabile in condominio possa considerarsi persona addetta al servizio della casa (n. 12). PENSIONI -I) Se il personale insegnante dipende; nte dall'Opera Nazionale di Assistenza all'Italia redenta sia obbligato alla iscrizione alla Cassa Pensioni per insegnanti elementari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di Previdenza (n. 67). -II) Se ai rimborsi, da parte della Cassa di Previdenza, all'Ente locale, che abbia anticipato al proprio dipendente, all'atto del collocamento a riposo, acconti sulla pensione, ai sensi dell'art. 61 della legge 25 luglio 1941, n. 934, sia applicabile la prescrizione biennale, stabilita per i ratei di pensione, o quale ordinaria (n. 68). POLIZIA -I) Se l'art. 7 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, della legge di P. S., limiti o escluda la responsabilit della Pubblica Amministrazione per i soli atti legittimi dell'Autorit di Polizia con conseguente possibilit di declaratoria di responsabilit per gli atti i.llegittimi (n. 8). -II) Se la responsabilit della Pubblica Amministrazione sussista nei casi di eccesso colposo del proprio dipendente nell'uso legittimo delle armi (n. 8). PRESCRIZIONE -Quale sia .il termine-.pr-0scrizfo. nale applicabile alle azioni di rivalsa da promuovere nei confronti dei dipendenti non legati all'Amministrazione da rapporto di impiego, responsabili di incidenti stradali (n. 22). PROCEDIMENTO CIVILE -Se possa ritenersi inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo peI' difetto dell'indicazione degli estremi della bolletta, comprovante l'esecuzione del prescritto deposito per il caso di soccombenza, ove il deposito stesso sia richiesto (art. 651 C. p. c.) (n. 21 ). PROPRIETA' -I) Se l'azione di rilascio di un im mobile, ove manchi un conflitto di propriet e il pos sessore vi si opponga in forza di un rapporto obbliga torio, importi una contestazione attorno a diritti di natura personale o di natura reale (n. 11). -II) In base a quale norma si determini la competenza per valore riguardo ad una domanda per rilascio di immobile occupato senza titolo, ove non sorgano contestazioni su diritti di natura reale (n. 11). -III) Se il proprietario di un edificio sia responsabile, ai sensi dell'art. 2053 Codice civile, dei danni derivanti dalla caduta di into-_ naci, se non provi che i danni stessi siano dovuti a difetti di manutenzione o di costruzione (n. 12). -IV) Se il catasto onciario, nell'ex Regno delle due Sicilie, avesse natura probatoria (n. 13). RAPPORTI DI LAVORO -Se sia perseguibile in via penale, per violazione del segreto di ufficio, il rappresentante dei lvoratori in seno alla Commissione provinciale per il collocamento per aver comunicato ad alcuni operai interessati l'esito favorevole della loro istanza, diretta ad ottenere il passaggio di categoria (n. 29). REQUISIZIONI -I) Se alle requisizioni fatte nell'interesse delle autorit militari alleate, direttamente dalle autorit stesse o indirettamente da quelle italiane, sia con formale richiamo alla legge n. 1741 del 1940, sia addirittura senza richiamo alcuno a questa ultima, sia applicabile la cessazione di efficacia al 31 maggio 1947, disposta col D. P. n. 264 del 1947 (n. 108). II) Se nel caso di requisizioni effettuate a norma della legge n. 1741 del 1940, sia ammissibile un diritto di ritenzione ex art. 1152 Codice civile per i miglioramenti (n. 108). -III) Se il detto diritto di ritenzione sia applicabile per quanto riguarda le requisizioni alleate ex lege n. 10 del 1951 (n. 108). RESPONSABILITA' CIVILE -I) Se la Pubblica Amministrazione sia responsabile dei danni cagionati da aeromobili militari, quando il danneggiato provi che sono stati violati precisi ordini o disposizioni o le norme di comune prudenza (n. 157). -II) 813 l'articolo 7 del T. U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di P. S. limiti o escluda la responsabilit della Pubblica Amministrazione per i soli atti legittimi dell'Autorit di polizia con conseguente pDssibilit di declaratoria per gl~ atti illegittimi (n. 158). -III) Se la responsabilit della Pubblica Amministrazione sussista nei casi di -130 eccesso colposo del proprio dipendente nell'uso legittimo delle armi (n. 158). -IV) Quale sia il termine prescrizionale applicabile alle azioni di rivalsa da promuovere nei confronti dei dipendenti non legati all'Amministrazione da rapporto di impiego, responsabili di incidenti stradali (n. 159). -V) Se il proprietario di un edificio sia responsabile, ai sensi dell'art. 2053 Codice civile, dei danni derivanti dalla caduta di intonaci, se non provi che i danni stessi siano dovuti a difetti di manutenzione o di costruzione (n. 160). RICOSTRUZIONE -I) Se a termine delle disposizioni dell'art. 40 del D. L. C. p. S. 10 aprile 1947, n. 261, debitore dei due terzi delle spese anticipate dallo Stato per la riparazione di immobile sinistrato da eventi bellici sia soltanto il proprietario dell'epoca in cui venne eseguita la riparazione stessa oppure anche il proprietario dell'immobile, succeduto a titolo particolare (n. 1). -II) Se il recupero delle spese anticipate dallo Stato per la riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici costituisca riscossione di un tributo (n. 1). III) Se il richiamo alla procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali, prevista dal T. U. n. 639 .del 1910, possa far dedurre di per s, il carattere tributario della pretesa (n. 1). -IV) Se lo Stato abbia privilegio speciale sull'immobile riparato per il recupero delle spese anticipate (n. 1). SCAMBI E VALUTE -I) Se il D. L. n. 462 del 1946 sia stato abrogato implicitamente dal decreto n. 330 del 1947 sui profitti eccezionaJi di speculazione (n. 8). -II) Se sia legittimo il D. M. 21 dicembre 1941, il quale dopo aver affidato ad alcune ditte l'incarico di importare in esclusiva certe merci e di rivenderle allo interno alle ditte destinate, stabiliva che le ditte stesse avrebbero dovuto versare all'Erario una parte dell'utile ricavato dalla vendita (n. 8). SEQUESTRO -I) Se la indennit per infortunio sul lvoro dei propri agenti, corrisposta dall'Amministrazione ferroviaria sia suscettibile di sequestro o di pignoramento (n. 10) -II). Se il vincolo della impignorabilit e della insequestrabilit sussista, ove la prestazione assicurativa spetti all'avente diritto non iure proprio ma iure hereditario (n. 10). SOCIETA' -I) Se una societ commerciale, concorrente ad un'asta pubblica, soddisfi alle esigenze del bando circa la prova della capacit legale di contrattare con la produzione di un certificato della Camera di commercio attestante l'esistenza della ditta e la legale rappresentanza di colui che per essa concorra (n. 63). Il) Se, per l'iscrizione in bilancio di titoli azionari quotati, il valore di borsa costituisca il limite massimo della valutazione da parte degli amministratori, in relazione al disposto dell'art. 2425 Codice civile (n. 64). -III) Se il dividendo non ancora determinato sul bilancio e non ancora approvato dall'assemblea, e, quindi, non esigibile, inerisca al titolo e, pertanto, venga trasferito con il titolo, salvo riserva, nonostante sia gi maturato (n. 65). STAMPA -I) Se sia esperibile una procedura, diretta contro l'intestazione o la forma esterna di un giornale, in dipendenza del contenuto della pubblica zione (n. 3). -Il) Se sia ammissibile una qualsiasi azione, fondata sul diritto comune, e diretta alla tutela dell'attributo parlamentare, adoperato nella testata di un giornale (n. 3). -III) Se la tutela dell'attributo parlamentare >>, adoperato nella testata di un giornale, possa ipotizzarsi come tutela che compete ai poteri e alle funzioni svolte dallo Stato nei diversi rami della sua attivit legislativa, esecutiva o giudiziaria contro l'indebita usurpazione altrui di tali poteri o funzioni (art. 287 e 347 C. p.) (n. 3). STRADE -I) Se la manutenzione delle ripe sovrastanti una strada incomba sul proprietario del fondo IIlaterale, ai sensi dell'art. 13 Codice della strada, anche quando le ripe stesse si trovino in quella situazione per natura dei luoghi e non per fatto dell'uomo (n. 13.) II) Se la Pubblica Amm~istrazione possa discrezionahnente sopprimere una strada, trasferendola dal demanio al patrimonio, ove ritenga che sia cessi,tto lo interesse pubblico alla sua conservazione (n. 14). III) Se le strade militari, oltre la principale precipua funzione inerente alla difesa nazionale, abbiano anche la funzione di servire alla pubblica viabilit (n. 14). IV) Se il puro e semplice fatto del venir meno dell'inte I rilsse militare legittimi la soppressione della strada oppure sia all'uopo necessaria la perdita della sua qualit di)tra I l ;::da militare (n. 14). -V) Se per la chiusura al traffico di ili una strada gi militare, occorra l'ulterior requisito della mancanza dell'interesse pubblico all'uso di essa (n. 14). VI) Se la presunzione di demanialit delle scarpate stradali possa essere vinta da prova contraria (n. 15). VII) Se, nonostante la eventuale propriet privata delle scarpate stradali, restino salve le limitazioni d'ordine d'interesse pubblico, stabilite dalla legge e sia, quindi., possibile, ove occorra, l'esecuzione d'ufficio per il ri I pristino dello statu quo ante, previsto dall'art. 20 del ~ Codice stradale (n. 15). -VIII) Se sia ammissibile la sdemanializzazione tacita di un bene (n. 15). -IX) Se I le striscie di terreno, lasciate ai margini della strad~ ferrata, oltre le cunette e le recinzioni, quando queste I esistano, per poter ef(ettuare lo spurgo delle cunette ed altri lavori di ordinaria manutenzione della strada ferrata senza interessare la propriet privata adiacente, I costituiscano parte integrante della strada stessa e siano, I quindi, soggette al regime giuridico dei beni demaniali (n. 16). ! I TITOLI DI CREDITO -I) Se, per l'iscrizione in bilancio di titoli azionari quotati, il valore di borsa costituisca il limite massimo della valutazione da parte degli amministratori, in relazione al disposto dell'art. 2425 Codice civile (n. 10). -II) Se il dividendo non ancora determinato sul bilancio e non ancora approvato dalla assemblea, e, quindi, non esigibile, inerisca al titolo e, pertanto, venga trasferito con il titolo, salvo riserva, I nonostante sia gi maturato (n. 11). TRASPORTO -Se, ai fini tributari, il contratto di I trasporto sia assimilabile a quello di appalto (n. 35). USO DELLE ARMI -Se la responsabilit 4!'Jlla_ Pubblica Amministrazione sussista nei casi di eccess I colposo del proprio dipendente nell'uso legittimo delle armi (n. 5). I Ii