I I ANNO VIII :N. 1-2 GENNAIO-FEBBRAIO 1955 'RASSEGNA MENSILE I -~ ~ DELL'AVVOCATURA DELLO STATO I PUBBLICJA..ZIONE D.I SERVIZIO SULLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEI PROCESSI PER CONTRABBANDO SoMMARIO: 1. Premessa. -2. Se nel caso di contrabbando consumato seguto dalla consumazione della cosa contrabbandata si abbia un'offesa al patrimonio dello Stato. -3. Sull'oggetto della tutela penale nel delitto di contrabbando. -4. Identificazione del tempus commissi delicti e distinzione fra questo momento ed il momento di produzione del danno all'Erario. -5. Se nel caso di contrabbando tentato o di contrabbando consutnato di cosa non suscettibile di consumazione si abbia un'offesa al patrimonio dello Stato. -6. Sulla ammissibilit n~lle .ipotes! di cui . a~ paragrafo precedente della costitu:z.ione di parte mvile. -7. Dei mezzi p~r il conseguim~nto ?el_la riparazione del danno patrimomale causato dai reati di contrabbando. -8. Conclusione. 1. Uno studio pubblicato or non molto in una nota Rivista che ha tenuto conto delle ricerche dottrinarie anche le meno recenti, e dei principi affermatisi nella evoluzione giurisprudenziale sull'argomento (1), ha richiamato la nostra attenzione sull'opportunit di riesaminare l'istituto della costituzione di parte civile dello Stato nei processi per contrabbando, al fine di considerare . i risultati ai quali dottrina e giurisprudenza sono pervenute, risultati che non sempre appaiono convincenti, per la. persistente tendenza a ribadire affermazioni talvolta confortate da luoghi comuni, aventi il solo pregio del loro costante ripetersi. Lo schema seguto_ in quello studio, che si articola. nell'esame di alcune questioni fondamentali in materia, non offre lo spunto a critiche sostanzia. li, ed anche i risultati ai quali l'A. perviene nella soluzione dei quesiti che si propone, sono, nella loro maggioranza, accettabili: non altrettanto per sembra possa affermarsi circa i ragionamenti che sono esposti a conforto delle tesi sostenute, ragionamenti i quali la.sciano non di rado perplessi per l'incertezza on cui nozioni fondamentali sono sussunte a strumento della indagine da compiere. Gi in altra occasione (2) abbiamo esaminato il problema dell'ammissibilit della costituzione \1) RAG~O: La costituzione di parte civile dello Stato nei processi per contrabbando. Giust. Pen. >>, 1954, III, 481 e segg. (2) Trattavasi di nota ad una ordinanza del Tribunale di Roma (DE FIGUEIREDO: Inwmmissibilit di costituzione di parte civile dello Stato nel processo per contrabbando. Giust. Pen. , 1953, III, 309 e segg.), nota che fu da noi commentata in Rass. Mensile dell'Avvocatura dello Stato>>, 1953, 153 e segg. di parte civile nei processi per contrabbando, ed anche allora ci siamo trovati nella necessit di constatare che, quando gli strumenti della teoria vengono usati senza l'osservanza del rigore che la complessit dell'indagine esige, i risultati che si conseguono appaiono, se non addirittura errati di consistenza pressoch irrilevante. ' Causa non ultima dell'oggetto della nostra constatazione consiste probabilmente nel fatto che la materia pu essere meglio trattata se ci si prospetti ogni aspetto dei problemi non semplici che riguardano l'istituto, cos come altra inesatta soluzione dei problemi medesimi non di rado sostenuta da chi ha una nozione evidentement~ errata dell'istituto della costituzione di parte civile dovuta alla malintesa convinzione della necessit di tutela degli interessi dell'Erario anche nei casi in cui tale tutela destinata a risolversi in spreco di attivit che pi utilmente deve essere riservata per pi proficui interventi. 2. Ohe nel caso di contrabbando consumato, seguito dalla consumazione della merce contrabbandata (3), si abbia un'offesa al patrimonio dello Stato, non sembra possa seriamente dubitarsi. L'affermazione che precede dev'essere attentamente considerata per i limiti entro i quali contenuta: essa riguarda solo l'ipotesi di delitto consumato con conseguente consumazione della merce contrabbandata. L'importanza della limitazione tale, a nostro parere, che non abbiamo potuto esimerci dalla ripetizione del concetto: con la riserva di esaminare in seguito se esso valga anche per i casi in cui il delitto sia solo tentato o, pur essendo consumato, la merce contrabbandata sia stata sequestrata, confermiamo che l'offesa al patrimonio dello Stato evidente nella ipotesi principale che qui consideriamo. L'esame dell'ordinamento delle imposte statali sui consumi nel nostro Paese abitualmente condotto, da tutti gli studiosi della materia, seguendo la classificazione che di esse fatta nella nostra pratica amministrativa: accanto alle imposte di (3~ I~ verbo co.nsumar~ ?~ato nel testo nei due signifi? a:ti: luno t~cmco per il dmtto penale (con riferimento moe alla noz10ne del reato) e l altro secondo il senso lessicale della parola. . . , .. fabbricazione (esatte c10e ail;atto dell;uscita dell'oggetto tassato dalla fabbrica del produttore), ed a quelle esatte col metodo del bollo (es.: tassa sugli scaimbi, di bollo sui tra.sporti, sugli autoveicoli, sugli spettacoli e sulle carte da giuoco) sono considerati i dazi doganali, che sono imposte esaitte su certi oggetti quando vengono introdotti dall'estero, e le imposte esatte col metodo d()l mQnopolio e della vendita degli oggetti tassati (tabacchi, sale, lotto pubblico). A prescindere dalla cla.s- sificazione suesposta, che non ci che pi ci interessa, ci preme rilevare che sia i dazi doganali, sia le imposte esatte col metodo del monopolio (di cui la evasione configura il delitto di contrabbando, secondo rispettivamente la. legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 e quella. sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942-, n. 907), sono tributi sui conw,mi. Quando quindi la merce che oggetto di questi tributi viene consumata senza che l'imposta sia corrisposta, evidente che il patrimonio dello Stato subisce un danno. Il concetto a.ppare di semplicit e chiarezza tali da non esigere proprio quelle dimostrazioni per interpretazione di norme a cui suole talvolta ricorrere la. dottrina (4). Vero che tal premurai appare giustificata dall'abituale osservazione secondo cui << i delitti di contrabbando non offendono iLpaitrimonio dello Stato, ma il suo diritto sovraino all'imposizione ed alla regola.re percezione dei tributi n: questa osservazione per, che frequente in giurisprudenza, ove postai a suffragio di una certa tesi (5), stata opportunamente modificata dalla dottrina che, sulla base della nota biparti (4) Vi si attarda particolarmente il RAGNO, op. cit., 483 -484, con osservazioni talvolta addirittura inesatte. Non si comprende infatti che influenza possa esercitare, sulla identificazione dell'.oggetto della tutela penale nel delitto di contrabbando, il fatto che la legge doganale, all'art. 145, dispone che il ricettatore obbligato, solidalmente, col responsabile del delitto di contrabbando, al pagamento dei diritti doganali. La ricettazione un delitto contro il patrimonio, il che per non comporta affatto come conseguenza che il delitto da cui le cose ricettate provengono (nel caso: contrabbando) debba essere, proprio per ci, necessariamente, delitt':' contro il patrimonio. N accettabile l'osservazione secondo cui la proporzionalit della pena pecuniaria ai tributi eva.si sarebbe sicura dimostrazione della patrimonialit del danno subito dall'Erario. L'osservazione non fondata su principi certi ed anche smentita da questo rilievo: nei casi di contrabbando tentato la pena pecuniaria sempre proporzionale ai tributi a cui si riferisce il reato, e pure nessun danno patrimoniale si pu dire che in quelle ipotesi sia stato arrecato all'Erario. (5) Della tesi sulla inapplicabilit dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, O.P. (cons.: Oass. 15 marzo 1951 "Archivio Penale>>, 1951, II, 390, ed altri precedenti ivi indicati). Altre volte la giurisprudenza ha fatto ricorso per escludere l'applicabilit dell'attenuante in esame ad altro ragionamento, che a noi sembra migliore:. si osservato cio che, poich la pena commisurata all'entit del tributo evaso (in questo caso del danno cagionato all'Erario) o del tributo che si tentato di evadere, non sembra concettualmente ammissibile che la pena prevista in astratto in misura proporzionale agli effetti manifestatisi (o che si sarebbe voluto si manifestassero) nel comportamento criminoso, possa in concreto subire una riduzione per interferenza di una ulteriore valutazione degli effetti medesimi, non apprezzata dal legislatore nel seguire un simile criterio di previsione in astratto della pena. zione fra delitti che suo contro ii patrimonio 8 delitti che offendono comunque il patrimonio (6), hai meglio valutato l'offesa all'Era.rio nei delitti di .contrabbando comprendendo questo reato fra quelli che comunque offendono il patrimonio. 3. A noi sembra che sia opportuno procedere ad un ulteriore approfondimento dell'indagine sull'oggetto della tutela penale nel delitto di contrabbando. L'afferma,zione, infatti,_ propria di certa ricordata giurisprudenza, secondo cui il delitto di contrabbando non offenderebbe il patrimonio dello Stato sicuramente inesatta, nei casi .in cui tale delitto sia stato consumato e la merce oggetto del reato sia consumata (nei casi cio in cui l'impostai sui-consumi sia evasa); e se essa fatta, come sembra si debba comprendere, per insistere sul concetto della offesa .al -0.iritto sovrano dello Stato all'imposizione ed alla regolare percezione dei tributi, sottopone all'attenzione del lettore altro concetto affatto convincente. intainto da dubitare che lo Stato abbia un diritto sovrano alla regolare percezione dei tributi: gi abbiamo avuto occa,sione di rilevare a suo tempo (7) che, mentre il diritto alla. imposizione dei tributi si riferisce allo Stato come ente super partes che vi provvede mediante atti del potere legislativo (onde la esatta identificazione della, sussistenza della sovranit in tale funzione, pro: pria dello Stato ente super partes), il diritto alla percezione dei tributi riguarda lo Stato come ente inter partes, che non pu non ricorrere al gudice ogni qual volta si trovi in contrasto con un appartenente alla collettivit giuridicamente organizzaita, che lo costituisce (ed a tal diritto mal si attaglia l'attributo di so'orano). Il rilievo per marginale: altro di ben maggiore consistenza deve richiamare la nostra attenzione. Ed un rilievo che investe anche la elaborazione a cui l'affermazione giurisprudenziale stata sottoposta dalla dottrina che ha ritenuto di superare l'agevole critica alla quale detta a:fferma, zione va soggetta col riferimento del reato in esame ai reati che offendono comunque il patrimonio. Neanche questa elaborazione invero appare tranquillante. evidente che nella ipotesi di contrabbando tentato (equiparata qiiod poenam ai casi di contrabbando consumato: artt. 108 legge doganale e 7 4 legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), il tributo sui consumi non viene evaso; e parimenti deve dirsi nel caso di c.ontrabbando consumato di merce poi sequestrata e di impossibile consumazione, caso n cui non c' evasione a,ll'imposta sui .consumi, per la semplice ragione che il consumo non .pu avvenire. In queste ipoi tesi errato ritenere che il delitto abbia comunque i offeso il patrimonio dello Stato; si venuta a de- j (6) Oons.: SALTELLI: Delitti che comunque otfeJJ,dO'lW _ il patrimonio. cc Ann. dir. e proc. pen. , 1939, 522. Alla j distinzione fa ricorso il legislatore penale agli artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 del Codice (aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravit ed attenuante del danno j patrimoniale. di speciale tenuit). (7) In Rass. cit., loc. cit. i -$ terminare una situazione di pericolo punita dal legislatore in astratto (salva al giudice una pi moderata applicazione della pena, in b!!ise allo art. 133 c.p.) nella stessa misura in cui punita la fattispecie di danno evidente, costituita dal eontrabbando consumato di merce consumata (con evasione cio dell'imposta sui consumi). Non sembra dubbio che, se si ricorre ai concetti conseguenti alla distinzione dei reati in reati di pericolo e reati di danno, cos come abbiamo fatto in preJedenza, nella diversa classificazione delle varie fattispecie (sostanzialmente tre in tutto: due di pericolo ed. una di danno), non solo si evitano sterili discussioni sulla identificazione della categoria di reati nella quale sistemare il delitto di contrabbando (8), ma, ed ben pi importante, si ottengono gli strumenti per la risoluzione di altre questioni in materia di grande rilievo. 4. Una prima riguarda la identificazione del tempus commissi delicti e la distinzione fra 'questo momento ed il momento della produzione del danno all'Erario. (8) Se si segue la sistemazione adottata nel codice penale, non si sa come classificare il reato in esame. Secondo il RAGNO il contrabbando sarebbe un delitto contro la pubblica amministrazione, poich il generico diritto sovrano alla imposizione ed alla regolare percezione dei tributi si concretizza merc l'espletamento di una funzione demandata alla P. A.. (Op. cit., 481). Ci confermano in questo assunto >>, rileva il citato A., gli articoli: a) 110, n. 3 della legge doganale; b) 81, n. 3 della legge 17 luglio 1942, n. 907. Infatti da entrambi gli articoli con identica dizione si prevede un aggravante del reato di contrabbando nel caso che esso sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pnbblica amministrazione " Il corsivo del RAGNO ed stato evidentemente posto al fine di sottoporre all'attenzione del lettore un argomento di carattere letterale a sostegno della tesi propugnata, argomento che peraltro non esiste: chiaro infatti che la parola altro" ha riferimento al fatto che il contrabbando gi delitto e l'aggravante dovuta alla connessione di qu,gl delitto cori un altro delitto, sia questo contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione. A noi sembra che nessuna delle categorie di reati considerati nel codice penale possa, con assoluta certezza, ricevere il reato di cui stiamo trattando; non quella dei delitti contro la P. A. (genericamente considerata) e tanto meno l'altra dei delitti contro la perso: nalit (nella specie interna) dello Stato, non vertendosi, come gi abbiamo avuto occasione di rilevare, in ipotesi di offesa al diritto sovrano dello Stato alla imposizione di tributi (se mai saremmo pi propensi a sistemarlo tra i reati contro il patrimonio, avendo ben presente che il contrabbando tentato, ontologicamente diverso da quello consumato, non c' dubbio, a questo equiparato dal legislatore qu,oad poenam, ed il contrabbando consumato di merce poi sequestrata e. di impossibile consumazione reato di pericolo: le interferenze per, non trascurabili, di ordine pubblicistico, che investono nella specie l'offesa subita dallo Stato nei suoi interessi patrimoniali, ci lasciano perplessi anche di fronte a questa sistemazione). Tutto considerato, sembra pi convincente ricorrere ad una specie del genns pi ampio dei delitti contro la pubblica amininistrazione: come il legislatore penale gi ha riconosciuto le esigenze di distinzione ulteriore per certi delitti contro l'Amministrazione della Giustizia, cosi si pu ritenere che il delitto di contrabbando offenda in particolare l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, nella quale sistemazione tutti gli elementi che comunque colorano quel reato sembrano in modo pi convincente ricevibili. Non possibile giungere ad una soluzione che valga per le tre ipotesi fondamentali che abbiamo ripetutamente indicato; al contrario necessario distinguere. Nel caso del contrabbando tentato il tempo della commissione del reato coincide, ovvio, con il compimento degli att idonei diretti in modo non equivoco a commettere quel delitto: evidentemente il riferimento, nella determinazione della pena, ai diritti dovuti, deve intendersi dal legislatore fatto a quei diritti che si sarebbero dovuti se l'evasione tributaria fosse stata consumata e non solo tentata. Nel caso invece del contrabbando consumMo, con conseguente consumazione o non della merce contrabbandata, quel tempo coincide col momento dell'evasione dell'imposta, del mancato pagamento cio del tributo entro il termine dalla legge disposto.. Le affermazioni che precedono . non lasciano dubbi: la materia diventa meno chiara (almeno per le incertezze che la travagliano in dottrina e in giurisprudenza) quando si passa alla distinzione del tempus commissi delicti dal momento. di produzione del danno. Trascurandosi il punto fondamentale dell'argomento costituito dalla identificazione della natura del tributo, che col reato in esame viene evaso, si dice che il momento di commissione del contrabbando e quello di produzione del danno patrimoniale coincidono (9); altre volte si precisa che lo Stato, nel caso di contrabbando di tabacchi, quale monopolista nella vendita, subisce un danno dalla immissione nel mercato da parte di illegittimi concorrenti di quantitativi di tabacco sottratti al paga.mento del tributo (10). Ambedue le tesi sono infondate. Se vero (e l'abbiamo rilevato in precedenza) che sia i diritti doganali, sia le imposte esatte col metodo del monopolio e della vendita degli oggetti tassati sono imposte sui consumi, evidente che il danno patrimoniale subito dall'Erario si concretizza quando la merce contrabbandata sia consumata. Non deve trarre in inganno il fatto che il tributo deve essere pagato in un momento anteriore rispetto a quello del consumo della merce alla quale si riferisce e neppure l'altro fatto che, per presun zine insuperabile di legge, elementi dimostrativi di non avvenuto consumo, accettati dal legisla tore, sono esclusivamente le ipotesi di applicazione del principio deducibile da una delle previsioni di esonero dal pagamento dei tributi dovuti di cui all'art. 5 della legge n. 27 del 1951 (distruzione delle piante a norma dell'art. 78 della legge n. 107 del 1942 in caso di semina, trapiantamento e coltivazione di tabacco senza autorizzazione): de terminante in materia la constatazione che il legislatore, quando accerta che la merce non stata consumata (e non ammette prova per ipo tesi che non partecipino del principio deducibile da quello dell'avvenuta distruzione delle piante, a mente del cennato articolo della legg sul mono polio), quando rileva cio che l'imposta suC cii- (9) RAGNO, op. cit., 486. (10) Cass. 10 dicembre 1952, Arch. pen. '" 1953, II, 221. -4 sumo, sia pure non tempestivamente" pagata, non pu ritenersi evasa. nella sostanza, non essendo avvenuto il consumo, mentre non esonera dall'obbligo del pagamento della pena pecuniaria (perch il delitto stato commesso con la inosservanza del termine entro il quale il tributo avrebbe dovuto essere pagato), esonera invece dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, in quanto la merce contrabbandata non stata .consumata. L'essere nei casi di contrabbando di merce, qualunque essa sia, la condanna da rapportarsi alla misura, nella quale erano dovuti all'atto del superamento della barriera doganale i diritti e non gi nella misura che potrebbe essere diversa (a causa di un prolungato deposito della merce), .in cui sono dovuti all'epoca dell'accertata immissione nel mercato, non elemento che conforti, come contrariamente si pretende (11), la tesi della coincidenza dei due momenti considerati, applicandosi, ovviamente, la sanzione prevista dalla legge in vigore al tempo della consumazione del delitto, in tutti i casi (salva la successione di legge penale pi favorevole, ma non cosa che qui ci interessi), in essi compresi quelli (non rari in pratica) in cui il tempus commissi delicti e quello di produzione del danno non coincidono. 5. L'importanza della questione che precede, posta non tanto per completezza di indagine, quanto per un primo richiamo di concetti che appaiono di estremo rilievo in materia, superata dall'altra sull'ammissibilit dlla costituzione di parte civile dello Stato nei processi per contrabbando, che si riferiscono a fattispecie nelle quali o non si sia superato lo stadio di tentativo o la merce oggetto di contrabbando consumato non possa essere consumata. Appunto i concetti precedentemente richiamati ci guidano nella soluzione del problema. Nessun danno patrimoniale in queste ipotesi pu lamentare l'Erario: se il contrabbando non stato consumato nessun tributo stato evaso e se la merce, sequestrata, non pu essere consu mata, ad una evasione formale (ci si passi la defi nizione), per la inosservanza del termine di corre sponsione del tributo, non susseguita l'evasione sostan.ziale dell'imposta per l'impossibilit del con sumo della merce medesima. La presenza quindi della parte civile in tali ipotesi non ubbidisce all'esigenza del consegui mento di una condanna al pagamento dei diritti dovuti. L'affermazione che precede non pu certo apparire all'attento lettore come contraria a quell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte con il quale si ancora, or non molto, ribadito che, in tema di reati doganali, la disposizione dell'art.. 145 della legge doganale non esime il giudice di merito dal pronunciare la condanna al pagamento dei diritti, giacch l'esenzione in parola gatoria confisca, stabilita dalla legge, consenta all'Amministrazione doganale di recuperare, a mezzo di questa, i diritti doganali (12). Sostanzialmente i motivi che suffragano tale orientamento consistono nella considerazione secondo la quale, essendo diritto deII' Amministrazione finanziaria di alienare (cio di immettere al consumo) la cosa sequestrata di cui il giudice, con sentenza passata in giudicato, abbia ordinato la confisca, non pu ritenersi il sequestro come elemento dimostrativo certo della impossibilit del consumo, unica circostanza questa di esonero dall'obbligo del pagamento del tributo. Se, pertanto, nel periodo intercorrente dal tempo di scadenza dell'obbligo del pagamento del tributo evaso al tempo dell'alienazione, in conseguenza della confisca, da parte dell'Amministrazione della cosa oggetto di contrabbando, l'imposta diminuita nella sua entit per intervenuta disposizione di legge diversa pi favorevole al contribuent e, onde l'Amministrazione offesa dal reato, non pu, con la vendita, ottenere il ristoro di tutto il danno patito, dovr il condannato per contrabbando integrare la differenza non recuperata. Per tale evenienza, quindi, necessario che il giudice penale condanni il responsabile di con trabbando di merce sequestrata al pagamento del tributo evaso, al fine di ottenere il quale, la mentandosi un danno di natura patrimoniale, destinato la maggior parte delle volte a risolversi, legittima la costituzione di parte civile. Entro tali limiti sembra debba essere interpre tato l'orientamento giurisprudenziale in esame, apparendo una pi ampia interpretazione contra ria al principio deducibile dall'art. 5 della legge n. 27 del 1951 nel punto in cui prevede l'esonero dall'obbligo del pagamento del tributo nel caso di distruzione della cosa oggetto di contrabbando, principio il quale tiene conto evidentemente (e non potrebbe essere altrimenti) della natura dell'imposta, sia pure con l'osservanza dell'indispensabile rigore, che il legislatore non ha potuto trascurare, relativo all'efficacia delle prove di non avvenuto consumo della cosa contrabbandata. Vogliamo dire cio, che, come nell'esempio pi sopra riportato di riduzione dell'imposta, l'autore del delitto di contrabbando non potrebbe pretendere la distruzione della cosa a dimostrazione del non consumo di essa, per essere esonerato dal pagamento del maggior tributo non recuperabile all'atto della vendita conseguente alla confisca, cos non si potrebbe neppure accollare al predetto I l'obbligo del pagamento del tributo nei casi in cui per fatti a lui non imputabili (es.: deperimento I durante il sequestro giudiziale), la cosa contrab j bandata non potesse pi essere .alienata (dovesse ,, cio essere distrutta) o, se pur potesse essere alie! nata, non potesse essere consumata nella sua ori ginaria qualit suscettibile di imposta sul con j sumo. I/applicazione del principio q~ducibile dal subordinata non gi alla sola condizione del l'accennata norma della legge n. 27 del 195L(eao-_ sequestro, ma altres all'esistenza di una sentenza nero dal tributo nell'ipotesi in cui la merce sia l di condanna che, mutando il sequestro ne~la obbli, I0I (12) Cass. 13 giugno 1953, Arch. pen. >>, 1953, II, (11) RAGNO, op. cit., 485. p. 617. -5 , , distrutta, o subisca sorte analoga, ai fini tribupatrimoniale sia derivato, la soluzione di esse da tari, alla distruzione) in relazione ad una fatparte del giudice penale ha riflessi civilistici impo tispecie di contrabbando, sarebbe, a nostro avviso, nenti: l'interesse del soggetto passivo del reato legittima nel caso in esame; mentre, d'altra parte, a seguirne lo sviluppo, quanto pi da vicino il qualsiasi estensione che di esso si pretendesse in f ' altre ipotesi, non espressamente previste dalla I legge, urterebbe contro l'impossibilit di un'applicazione analogica di norma delimitante, in teTmini estremamente rigorosi, i casi di esonero da tributo di merce non consumata. Le considerazioni che precedono valgono per tutte le ipotesi di contrabbando previste sia dalla legge doganale sia da quella sul monopolio dei sali e dei tabacchi: circa la prima siano i dazi doganali fiscali o protettivi. noto che la dottrina ritiene dazi doganali fiscali quelli che hanno esclusivamente per scopo quello di procacciare un provento al fisco, e protettivi quelli che sono imposti su una, merce per impedirne l'entrata: agli uni ed agli altri non pu disconoscersi la natura di imposta sui consumi, neanche ai dazi protettivi i quali, sebbene non debbano rendere nulla al fisco, se raggiungono davvero l'intento protettivo dell'industria nazionale contro la concorrenza straniera, non possono non essere ritenuti tributi sui consumi (disposti dal legislatore anche per altri scopi specifici) ogni qual volta, sia pure raramente, incidano sul contribuente non trattenuto dalla entit del darlo dall'acquisto all'estero. da aggiungere, infine, che dette considerazioni valgono anche per le evasioni all'imposta, che, in a.sgiunta ai dazi doganali previsti dalle leggi doganali, dovuta per il fatto obiettivo dell'importazione sulle merci importate dall'estero, in base all'art. 17 decreto legislativo 9 gennaio 1940, n. 2, sull'imposta generale sull'entrata. fuori dubbio che questo tributo nulla ha a che vedere con l'imposta sull'entrata tecnicamente intesa, onde nessuna indagine sulla natura e sul fondamento di questa da compiersi ai fini che ci occupano. Il tributo dovuto per l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 2 dell 940, ha la natura ed il fondamento dei dazi doganali (la norma che lo prevede quindi norma doganale contenuta in legge non doganale) ed ha, quasi sempre, carattere fiscale, pi raramente carattere protettivo: nell'un caso e nell'altro tributo sui consumi, secondo quanto si in precedenza esposto a proposito di dazi doganali in genere, onde appare conferente il richiamo alle conclusioni a cui siamo gi pervenuti (13). 6. La mancanza di danno patrimoniale in alcune ipotesi gi indicate (particolarmente in quelle di contrabbando tentato) rende meno semplice la soluzione del problema sull'ammissibilit della costituzione di parte civile dell'Amministrazione finanziaria dello Stato. La pratica insegna che non di rado sogliono presentarsi delle fattispecie in cui, per quanto dai reati che le riguardano nessun danno di ordine (13) Conforme: RAGNO: Rapporto tra I.G.E. e l'art. 145 della legge doganale 25-9-1940, n. 1424. Giust. pen., 1955, II, 289 e segg., in nota contraria a sentenza, Cassazione 27 ,maggio 1953, ivi pubblicata. codice di rito penale glielo consente, incontestabile, e non sarebbe conforme ll'eqtiilibri processuale opporvisi. vero che nel processo penale preminenti appaiono le esigenze pubblicistiche della definizione penale della fattispecie, che pu essere conseguita, la migliore auspicabile, nel contrasto delle parti, con la decisione del giudice, ma sarebbe fingere di non rendersi conto della realt, se si ritenesse che debba restare tranquilla quella persona di cui gli interessi civilistici siano investiti dalla pronunc~a penale emanata in causa in cui essa non sia presente. De iure condendo, la nozione del danno risarcibile, per virt di azione esercitata in sede penale, dovrebbe estendersi fino a comprendere anche alcune ipotesi che, per la vigente legislazione, non sono espressione di danno patrimoniale in atto; allo stato giocoforza far ricorso alla pretesa risaritoria di danno non patrimoniale, senza remore, per il diritto preminente di tutti, e tra gli altri in primo piano dello Stato, di non essere pregiudicati da una pronuncia penale in processo da cui solo contro la lealt processuale si pretenderebbe di derivare conseguenze civilistiche inaudita altera parte (14). Tale dev'essere, a nostro avviso, la soluzione del problema che ci occupa, soluzione alla quale, nulla pu obiettarsi di decisivo, non essendoci dubbio (non ci sono note contrarie affermazioni giurisprudenziali) che anche le persone giuridiche (e, fra esse, la preminente che lo Stato) soffrano le conseguenze dei danni non patrimoniali. Certo non sar sempre possibile nascondere l'aspetto di accorgimento processuale in un intervento del genere: converr quindi farvi ricorso sol quando l'interesse dell'Erario alla definizione della fattispecie appaia ben chiaro. 7. La riparazione del danno patrimoniale causato dai reati di contrabbando trova dunque la migliore sede di attuazione nell'esercizio dell'azione risarcitoria in sede penale: ci non significa per che non esista altra via per la riscossione dei diritti dovuti all'Erario. Anche questo punto stato esaminato dalla dottrina che, dall'eccesso rappresentato dalla tesi secondo la quale la strada della costituzione di parte civile sarebbe impedita, passa all'eccesso opposto dell'affermazione secondo cui solo questa, e nessun'altra, sarebbe percorribile. Nessuna delle due opinioni appare esatta. (14) L'esperienza professionale non avara di esempi. Non di rado accade di dovere insistere sulla fondatezza di una accusa di tentata trulfoi, contro lo Stato per impedire che, da una erronea esclusione di responsabilit penale, lo Stato sia obbligato a prnstazioni di ordine.economico non dovute, a favore dell'imputato prosciolto. E gli esempi non mancano neppure in materia di contrabbando tentato: la difesa di una tesi di modifica dell'imputazione pu consigliare, per le conseguenze tributarie che ne possono derivare, all'Amministrazione finanziaria di prendere parte al processo. -6 Non la prima,-in quanto la competenza del contabile doganale a riscuotere i diritti dovuti alla dogana e non pagati in tutto o in parte, con le norme stabilite dal T. U. 14 aprile 1910, n. 639, appare solo manifestazione di agevolazione fatta ad un soggetto per la sua particolare qualit, senza che sia esclusa la competenza dell'Autorit giudiziaria a dirimere quella controversia che il contribuente pu agevolmente far sorgere nei confronti dell'AmministraZione di cui contesti la pretesa tributaria (15 ). E neppure la seconda, sostenuta dal RAGNO, fondata sull'erroneo presupposto che l'art. 24 della legge doganale, il quale appunto regola la competenza del contabile doganale, a cui abbiamo pi sopra accennato, sia posto a presidio e garanzia dell'art. 23 n ed abbia cc un ambito di applicazione ristretto ai casi previsti dall'art. 23, che lo richiama a proprio sostegno n (ritardato pagamento dei diritti indicati in bolletta registrata o maturati successivamente all'effettuata liquidazione) (16). La lettera delle norme in esame non autorizza un'interpretazione cos restrittiva e gli argomenti presentati a conforto di essa non convincono. Non si comprende infatti perch il sistema di riscossione di cui all'art. 24 debba essere limitato alle ipotesi dell'art. 23 per prevedere questo una contravvenzione nel ritardo del pagamento dei diritti che non possa essere esteso anche, come lo deve essere, all'ipotesi di contrabbando; e l'obiezione poi che, quando il legislatore ha voluto affermare la competenza di organi amministrativi, l'ha espressamente indicata come nei casi di cui agli artt. 141, 142 e 143 della legge doganale (per la legge sul monopolio si consideri in corrispondenza l'art. 110), onde, sulla base del noto brocardo, ubi lex voluit dixit, non sarebbe lecito affermare che il contabile doganale possa agire fuori dell'ambito fissato dall'art. 23, non ha fondamento, in quanto le citate norme regolano l'ipotesi di competenza degli uffici doganali a consentire alla estinzione dei delitti di contrabbando punibili con la sola multa od alla oblazione in materia contravvenzionale, che nulla hanno a che vedere con la competenza. fondamentale dell'Amministrazione (e per essa del contabile doganale) a riscuotere i diritti dovuti alla dogana. Nessuna rilevanza pu quindi riconoscersi nel caso al principio ubi lex voluit dixit, non tanto per la genericit che la dottrina gli riconosce, quanto per la impossibilit di richiamo di tal principio nel raffronto di-competenze di genere assolutamente diverso (17). Nulla vieta quindi di ammettere, in linea teo rica, che, indipendentemente dallo sviluppo del (15) Cons. in Rass. cit., la nostra critica a DE F1GUEIREDO, op. cit. (16) Op. cit., col. 491. (17) Per quanto riguarda le evasioni tributarie alla legge sul monopolio competenza analoga a quella del contabile doganale spetta al contabile delegato, secondo l'art. 112 di detta legge da integrarsi con l'art. 5 della legge n. 27 del 1951 (la quale ha specificatamente regolato l'obbligo del pagamento dei diritti di monopolio) e con i principi deducibili dal R. decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. processo penale, l'Amministrazione finanziaria possa procedere alla riscossione dei diritti dovuti e non pagti in tutto o in parte; se il contribuente si acqueta, la definizione tributaria del contesto pu essere raggiunta indipendentemente da quella penale della imputazione. Se il contribuente invece reagisce all'ingiunzione, la controversia viene sottoposta all'esame del giudice civile competente (secondo le norme del T.U. n. 639 del 1910) e questi, avendo notizia dellPJ pendenza di un processo penale, sospende per l'art. 3 del c.p.p. il giudizio civile. L'Amministrazione finanziaria pu, di conseguenza, trasferire (art. 24 c.p.p.) nel processo penale l'azione civile. In pratica una simile situazione certamente rara per l'evidente macchinosit di essa senza il corrispettivo di apprezzabili vantaggi, ma non la rarit sufficiente ad escludere la possibilit del verificarsi di essa. 8. La esposizione, a nostro modesto avviso, delle soluzioni che possono essere date alle questioni prospettate nei paragrafi che precedono, non prescinde mai dal contemperamento di due esigenze fondamentali nella tutela degli interessi dell'Erario: per esse la solerzia ed il rigore assoluto della difesa del patrimonio della collettivit giuridie>amente organizzata non debbono risolversi in interventi che, per i loro effetti irrilevanti nel ca1Upo economico, si riducono a spreco di attivit professionale, a tutto danno, naturalmente, per la limitatezza delle umane possibilit, di altre b~n pi vantaggiose allo Stat. Allo svisamento dell'istituto della parte civile, nella tendenza che il difensore non di rado sente urgere ad invadere funzioni ad altri istituzionalmente riservate, non si deve indulgere; ed a'i ricorsi a detto istituto che la teoria ci consente, anche se proprio non appaia sussistere il danno patrimoniale di cui chiedere il risarcimento o questi sia destinato a sicuro ristoro, si deve por mano sol quando l'interesse, che mai deve essere di sanzione penale, ad una definizione piuttosto che ad un'altra della fattispecie per le conseguenze civilistiche (di regola di ordine economico), che ne derivano, non appare contestabile. Un malinteso senso di rigore per principio distrae dalla via di utilitarismo economico che, se la preminente per gli interessi di qualsiasi appartenente alla collettivit , a nostro parere, l'unica da percorrersi quando siano in causa gli interessi della collettivit medesima, la quale proprio non pu correre il rischio di perdersi per strade, magari molto appariscenti, ma che certo conducono a mete di nessuna utilit. FRANCO CHIAROTTI AVVOCATO DELLO STATO Lo studio del collega Chiarotti non . l'espressione d'un punto di vista affermatosi nella materia trattta, ma vuol solo dare l'avvio ad una discussione-daUa quale dovrebbe scaturire un orientamento definitiio. In un prossimo numero pubblicherem.o sull'argo. mento una nota a sentenza della Corte Suprema di Cassazione in causa Peitral ed altri, nella quale si segue una tesi opposta a quella sostenuta nello studio. -7 LA .DESTINAZIONE DI UN BENE A PUBBLICO SERVIZIO r I. Importanza ed effetti della de3tinazione. -2. Il concetto di destinazione e suoi diversi aspetti per i beni demaniali e per i beni del patrimonio indisponibile. -3. L'elemento obbiettivo della destinazione per la demanialit. -4. . .... e per l'indisponibilit. -5. La destinazione dei beni espropriati, per l'esecuzione di ' un opera pubblica. -6. Destinazione e utilizzazione. 7. La tutela della destinazione. I. Il concetto di destinazione ad un pubblico servizio fondamentale per il regime di un bene patrimoniale appartenente allo Stato, alla Provincia o al Comune, perch da questa destinazione deriva (art. 826, 3 comma e.e. l'indisponibilit del bene. Contrariamente, infatti, alle previsioni che il non dimenticato DI GENNARO ebbe a formulare nel suo eleborato studio sulle cose mobili con pubblica destinazione (Il diritto dei beni pubblici, 1935, p. 1 e segg.), la figura dell'indisponibilit non solo non si andata dissolvendo, ma ha acquistato concretezza di contorni in dottrina e in giurisprudenza. In linea generale pu dirsi che gli effetti della destinazione sono gli stessi tlell'indisponibilit, e si ricollegano alla impossibilit di sottrarre il bene al fine pubblico cui vincolato. Ogni atto contrastante con la destinazione nullo, anche se posto in essere dalla pubblica amministrazione; annullabile se posto in essere fra privati, secondo la sentenza 14 agosto 1953, n. 2748, della Cassazione (cfr., sull'argomento, CAMADA-BARTOLI: In tema di inalienabilit di beni patrimoniali indisponibili cc Riv. trim. dir. pubblico 1953, 815 e segg.). Alcune sentenze, particolarmente per beni mobili appartenenti alle forze armate, hanno dedott dall'indisponibilit il carattere di bene fuori commercio (Trib. Casale, 20 gennaio 1950, cc Foro It. , 1950, I, 623), carattere che sembra riconosciuto -sempre per g;i atti di disposizione contrastanti con le necessit del pubblico servizio -anche dalla Corte Suprema (sent. 28 gennaio 1944, n. 49, cc Giur. Compl. Cass. Civ. 1944, 26). Per tutto ci, invece, che non pregiudica la destinazione, il bene indisponibile non fuori commercio; onde un immobile suscettibile di essere assoggettato, per usucapione ad un.a servit di veduta (sent. citata e Cass., 13 febbraio 1939, Riv. Amm. >>, 1939, 44. In nessun caso, tuttavia, potrebbe ammettersi un diritto di acquisto per accessione, neppure se il bene non serva, attualmente, al fine pubblico al quale era originariamente destinato (Cass., 28 aprile 1954, n. 1306); e tanto meno potrebbe ammettersi una esecuzione forzata sul bene indisponibile (ZANOBINI; Corso, .vol. IV, ed. 1948, p. 134; Trib. Verona, 21 marzo 1938, cc Riv. Amm. '" 1938, 48). 2. Tali, e di tale importanza essendo gli effetti della destinazione, evidente l'opportunit di stabilire quando, e in che modo, essa si verifichi. Problema di non facile soluzione, posto che il concetto di destinazione rilevante ad effetti diversissimi: dalla qualificazione di pertinenza (817, e.e.), all'accertamento di una aggravante per il reato di furto (625, c.p.). La variet dei campi di applicazione del concetto non giova alla sua chiarezza. Naturalmente, possibile tentare di cogliere l'essenza del concetto, riducendone la definizione ai minimi termini. Se per destinazione si intende il rapporto di strumentalit esistente fra un bene ed il soddisfacimento di un pubblico bisogno, evidente che una simile definizione si attaglia a tutte le ipotesi: ma essa rimane imprecisa e, per ci stesso, equivoca. possibile che sia dovuto ad un equivoco del genere . la traslazione del concetto di destinazione, valido per stabilire la demanialit, al campo dei beni patrimoniali . indisponibili. Una simile trasposizione inconcepibile per coloro che considerano la destinazione un elemento. caratteristico della demanialit, e la individuano nel_ l'atto (legislativo) che conferisce ad una intera ed a . stratta categoria di beni l'attitudine ad una funzione esclusiva dell'ente pubblico (Guicciardi). Per coloro che accettano questa teoria non pu in alcun modo ammettersi una analoga destinazione per i beni indisponibili: giacch se una tale destinazione esistesse, ci significherebbe che il bene demaniale, non patrimoniale. La realt che il concetto di destinazione valido per la demanialit, diverso dal concetto di destinazione ai fini della indisponibiliv. Quando si afferma che un controsenso parlare di demanialit che sorge per volont della pubblica amministrazione, perch il suo sorgere avviene in modo non particolare e concreto, ma generale e astratto (legge), si dice cosa vera per il demanio, ma non per il pat>rimonio indisponibile. Non v' dubbio, infatti, che il concei;to di desi;inazione-a servizio pubblico di cui all'art. 826, e.e., si riferisce precisamente ad un fatto o atto della pubblica ammi-. nistrazione, non ad un atto legislativo. La riprova d 1 questa affermazine si trae dalla legislazione sulla Coni; abiliv dello Stato, nel cui seno sorge la distinzione fra beni patrimoniali disponibili ed indisponibili. Ivi previsto che i beni immobili siano assegnati ad un servizio governativo (art. I, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440), il che avviene normalmente mediante appositi atti amministrativi, di cui si fa annotazione nei registri tenuti dagli Uffici Finanziari (Art. 14 regolamento, 23 maggio 1924, n. 827). La destinazione permane in quanto permanga 1a volont della pi;tbblica amminisurazione, tanto vero che in caso di eccesso o abuso della destinazione (il che pu verificarsi solo in relazione a fat.;i o atti volitivi non certo in rlazione ad atti legislaGivi), si provvede ai mutamenti rit<:>nuti opportuni (art. 18 regolamento). Queste osservazioni permettono di chiarire la diversa portata dell'atto (amministrativo), di destinazione ad un servizio pubblico di un bene patrimoniale, rispetto all'analogo atto (amministrativo), che riconosce, in concreto e per ogni singolo bene, l'esistenza dei requisiti della demanialit. Mentre questo secondo pu;.essere meramente ricognitivo (demanio necessario), il primo, invece, sempre un atto costitutivo; l'atto con g q::iale 1a pubblica amministrazione destina un bene patrimo: niale ad un servizio governativo sta al bene stesso come l'atto legislativo di destinazione sta al bene demaniale: l'uno e l'altro creano rispettivamentel,la indisponibilit e la demanialit. -8 Con ci non si vuole dire che sempre ed in ogni caso occorra l'atto (o fatto) amminisi;ra:tivo di destinazione ad un pubblico servizio. L'indisponibilit pu sorgere anche direti;a.mente dalla legge, come espressamente stabilito dall'ar:t. 9 del regolamento di con:tabilit; e il secondo comma dell'ar:t. 826, e.e. elenca precisamente una serie di beni, che sono indisponibili ex lege. Ma non v' dubbio che sia rimesso alla volont della pubblica amministrazione ai;tribuire o meno il carattere di indisponibilit, l dove questa deriva non direttamente dalla legge, ma dalla destinazione ad un pubblico servizio. Rappresenta un semplice corollario di questo principio l'affermazione, co~tenuta in una recente sentenza della Corte Supr!')ma (Sezioni Unite 20 luglio 1954, n. 2600), che anche per i beni indisponibili la volont della pubblica amministrazione la fon:te diretta del rapporto pertinenziale esistente fra beni diversi. Come solo alla pubblica amministrazione spetta il potere di costituire situazioni soggettive, a vantaggio di terzi, su beni indisponibili, cos spetta solo alla pubblica amministrazione, il giudizio sulla compatibilit di queste situazioni con la destinazione del bene ad uso pubblico: da ci deriva che unicamente la volont dell.1 pubblica amministrazione pu integrare la funzionalit di un bene indisponibile, destinando al suo servizio altro bene e creando, in tal modo, la figura della pertinenza. 3. Viene spontaneo, a questo punto, porre sullo stesso piano l'atto anministrativo di desi;inazione, l'altro atto, caratteristico per i beni del demanio legale, cos detto di classificazione " In sostanza, con questo atto lo Stato dichiara di riconoscere come propriet sua determinati beni e di ritenerli demaniali (Ranelletti). Poich anche l'atto di classificazione generalmente ritenuto costitutivo (Cass., 2 agosto 1949, n. 2098, "Giur. Compl. Cass. Civ., 1949. 3, p. 248), sembra, a tuJ;ta prima, legittima una equiparazione della portata dei due atti, ai fini rispettivamente della demanialit (classificazione) e della indisponibilit (destinazione). In realt, una simile equiparazione sussiste solo in parte. La classificazione di un bene di demanio accidentale fra i beni demaniali certamente, al pari deli'atto di destinazione di un bene patrimoniale ad un servizio pubblico, un atto di volont della pubblica amministra zione. Ma questo atto non di per s sufficiente, se non sussistono anche i requisiti obbiettivi della demania lit. Su questo punto la dottrina e la giurisprudenza sono concordi: e, per la verit, sembra ovvio che essendo dalla legge qualificata demaniale, ad esempio, una stra da, non basta che un terreno appartenga allo Stato e sia classificato fra le strade, se strada ancora non . Senonch va osservato che il cos detto momento obbiettivo della demanialit'" ha subito, nella dottrina e nella giurisprudenza pi recenti, una evoluzione non del tutto . giustificata. L'elemento obbiettivo era dal Ranelletti individuato nella attfoudine e soddisfare i bisogni della collettivit>>, cio, in una semplice poten zialit di uso (in senso analogo A. Napoli, 23 luglio 1952, Dir. e Giur. >>, 1952, 342), punto di vista certa mente esatto, che trova rispondenza in disposizioni legi slative (cfr. art. I, R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici). Nell'elaborazione pi recente, invece, si esige una effettivit di destinazione alla pubblica funzione (DE MARTINO: Propriet, in Commentario>>, a cura di S. Scialoia, p. 69; Cass., Sez. Unite, 23 febbraio 1954, n. 517, cc Foro It. >>, 1954, I, 767). dubbio che questa soluzione sia corretta. Giova precisare che il problema dell'individuazione degli elementi obbiettivi della denianialit fu affrontilfo quasi esclusivamente in relazione alla espropriazione per pubblica utilit :il che ben comprensibile, posto che questo il procedimento tipico, in virt del quale un bene passa dalla propriet privata alla propriet pubblica. Tuttavia, l'espropriazione per pubblica utilit raramente fine a s stessa, poich di solito non tende soltanto al passaggio di propriet del bene, ma prelude ad una trasformazione della consistenza obbiettiva dell'immobile, per renderlo idoneo ad una pubblica funzione (opera pubblica). Se si tiene presente questa circostanza, si comprende l'esitazione della Suprema Corte a riconoscere demaniale un bene che non ha ancora quella che il Ranelletti chiamava la conformazione prodotta dalla mano dell'uomo'" atta a soddisfare il pubblico bisogno. Ma non appena questa idoneit viene posta in essere, il bene diviene demaniale, sia o no la sua destinazione (effettiva). Non occorre, in altri termini, che sia concretamente attivato l'uso pubblico, e che il bene concretamente soddisfi la pubblica funzione. Non occorre che una strada sia aperta al traffico, perch essa sia demaniale (contra, ma senza motivazion. ZANOBINI: Corso, 3 ed., vol. IV, p. 31): essa tale, non appena il terreno regolarmente espropriato acquista i caratteri di strada; cio non appena la sua conformazione ne permetta la "deliberazione di espressa destinazione all'uso pubblico, e l'inserzione negli elenchi" (Cass., 7 aprile 1952, n. 931, Acque e bonifiche'" 1953, 51). Gli elementi obbiettivi della demanialit ineriscono al bene, non all'uso del bene. Nessuna norma di diritto positivo permette di sostenere questa opinione, 'che porterebbe all'assurdo di non considerare .ancora demaniale una raccolta di opere in un museo statale, solo perch il museo non ancora aperto al pubblico. 4. Queste premesse giovano a chiarire in che consista l'elemento obbiettivo richiesto ai fini non pi della demanialit, ma della disponibilit. Le idee, a questo riguardo, appaiono ancora confuse. La Corte Suprema ha esaminato recentemente il problema, allo scopo di stabilire la natura del bene nella fase di assestamento, fra il decreto di espropriazione ed il compimento dell'opera pubblica. Mentre nella decisione 28 giugno 1951, n. 1741 (questa "Rassegna'" 1951, 164), la Cassazione aveva riconosciuto la indisponibilit del bene, in quanto vincolato alla costruzione dell'opera pubblica, per contro nella successiva sentenza 23 febbraio 1954, n. 517, gi richiamata, and in contrario avviso, cos motivando: Ma a termini di questa norma sono indisponibili quei beni che siano attualmente destinati ad un pubblico servizio, ossia che gi assolvano effettivamente ad una funzione inerente ai fini propri della pubblica amministrazione; e tra essi non possono comprendersi i beni che l'Amministrazione intenda soltanto adibire successivamente a un fine pubblico. Anche a questo proposito torna applicabile l'osservazione fatta gi, nel senso che non basta una determinazione dell'Amministrazione a. stabilire l'indisponibilit dei beni, ma occorre che essi abbiano ricevuto, obbiettivamente e di fatto, quella -9 II destinazione alla quale la legge ricollega la qualifica di al soddisfacimento della funzione), invece per i beni beni indisponibili. Quindi non pu neppure ammetGersi che un bene ' ' solo perch I'Amminisuazione intende servirsene per l'esecuzione di un opera che una volta compiuta e fun! zionante, avr carattere demaniale, rivesta, nel frat tempo, natura di bene indisponibile; esso invece non adempie attualmente ad alcun pubblico servizio, e costituisce solo un mezzo predisposto dall'Amministrazione per la realizzazione dell'opera, la quale soltanto sar direttamente destinata all'uso pubblico >>. Co,n successiva sentenza 22 m1J,ggio 1954, n. 789, di nuovo a Sez. Unite, la Corte Suprema ribad che non basta la semplice destinazione potenziale all'esecuzione dell'opera di pubblica utilit per rendere indisponibile il bene, se la pubblica amministrazione mostri poi di non volerla attuare cc Giur. Itll, 1954, I, I, 810 e questa cc Rassegna , retro p. 149). La giurisprudenza sopra ricordata non pu accettarsi se non entro giusti limiti. Senza dubbio, vi sono beni di patrimonio indisponibile che, se appartenenti allo Stato, sono tali per legge: foreste, miniere, caserme, armamenti, aeromobili, navi da guerra, cose di interesse artistico, storico, archeologico ed altri. Questi beni, che hanno una individualit loro propria, presentano naturalmente (l'avverbio quanto mai proprio), una consistenza obbiettiva che ha precise caratteristiche esteriori e concrete. Non vi dubbio di sorta sul fatto che se uno scavo nel terreno, in forma di galleria, non ha tali caratteristiche obbiettive da poter essere qualificato miniera in senso giuridico, esso non di per s un bene indisponibile, anche se appartiene allo Stato. In questo senso si pu riconoscere che un bene non indisponibil ex lege se non ricorrono, obbiettivamente e di fatto, determinati elementi est,eriori. Ma del tutto diverso il ragionamento per i beni di cui al terzo comma dell'art. 826 e.e., cio per i beni che acquistano l'indisponibilit in virt della loro destinazione ad un pubblico servizio. La legge positiva non richiede, per tali beni, una particolare cc conformazione n obbiettiva. A differenza di quanto si verifica per i beni del demanio accidentale (822, 2 comma), e per i beni, dichiarati indisponibili ex lege (826, 2 comma), il legislatore non ha inteso menomamente precisare la natura concreta dei beni indisponibili per destinazione. Non esistono aspetti obbiettivi dei varii beni, tali da limitare il potere di destinazione da parte della pubblica amministrazione. Per tornare all'esempio dello scavo in galleria, esso non certamente una miniera, e come tale indisponibile ex lege se non ha i caratteri obbiettivi delle miniere: ma pu immediatamente divenire indisponibile se la pubblica amministrazione, con a,;i;o am ministrativo espresso o con manifestazioni tacite, lo des,;ina ad altro pubblico servizio (per es.: rifugio contraereo). E ci possibile, appunto perch i beni indisponibili per destinazione non sono tali in rapporto a categorie predeterminate di beni, aventi specifiche caratteristiche, ma sono tali in virt di un semplice a-i;to di volont della pubblica amministrazione, che pu esplicarsi su qualsiasi bene. Con ci non si vuole affermare che il concetto di destinazione obbiettiva o effettiva del bene non trovi alcuna applicazione per i beni indisponibili. Soltanto, tale concetto acquista significato diverso. A differenza di quanto si detto per i beni demaniali, per i quali la destinazione esprime una qualit della cosa (che deve essere idonea indisponibili la destinazione rimane estrinseca al bene, come atto di volont della pubblica amministrazione. Non pi l'idoneit attuale del bene, ma la possibilit per il bene di essere o divenire idoneo al pubblico servizio, condiziona la legittimit della destinazione a sensi dell'art. 826, 3 comma, e.e. Questi principi trovano conferma in una norma legislativa espressa, diretta a precisare non l'indisponibilit, ma il suo contrario, cio la disponibilit. Stabilisce, infatti, l'art. 38 del regolamento del provveditorato generale (R. D. 30 giugno 1929, n. 1058), che si intendono per beni patrimoniali disponibili quei beni che siano stati dismessi dalle amministrazioni che le avessero in uso, che non servano ad alcun uso governativo, civile o militare, oppure che non abbiano ne' possano avere particolari destinazione>>.. Sembra chiaro che non l'attualit, ma la semplice potenzialit di destinazione presupposta dal legislatore come criterio decisivo per mantenere l'indisponibilit del bene. Una riprova dell'esattezza di questa conclusione si trae dallo esame del fenomeno della cessazione della indisponibilit. Come l'effettivit dell'uso e del servizio non condiziona menomamente l'atto di destinazione, cos la cessazione dell'uso e del servizio non fa venir meno l'indisponibilit, occorrendo, sempre un provvedimento formale ed esplicito della pubblica autorit. Solo a questa, infatti, spetta di decidere se un determinato bene del patrimonio indisponibile sia o meno divenuto inservibile ai fini dei pubblico servizio (Cass., 6 marzo 1952, n. 596, Giur. Compl. Cass. Civ., 1952, I, p. 554; Cass. 12 agosto 1952 n. 2666, questa cc Rassegna, 1952, 144). L'attualit dell'uso non , quindi, elemento obbiettivo della indisponibilit, come non lo della demanialit: ma mentre questa richiede una attuale idoneit del bene alla pubblica funzione, la indisponibilit esige unicamente una concreta possibilit di destinazione del bene, cio una idoneit meramente potenziale. E il giudizio su tale potenzialit rimesso esclusivamente alla pubblica amministrazione. 5. Alla luce di questi principi, i casi esaminati dalla giurisprudenza ricevono diversa soluzione, a seconda che esista, o no, un atto o un comportamento amministrativo, con il quale la pubblica amministrazione manifesti la sua volont che il bene possa avere una particolare destinazione, come si esprime l'art. 38, R.D20 giugno 1929, n. 1058. Se, dopo l'espropriazione per pubblica utilit, la pubblica amministrazione mostri di non voler eseguire in concreto l'opera pubblica (tale il caso esaminato dalla sentenza 22 marzo 1954, n. 789, della Cassazione), n in qualche modo dimostri di ritenere il bene suscettibile di altra pubblica destinazione, il carattere di indisponibilit viene meno. Ma non pu consentirsi nella tesi, di portata generale, che il bene espropriato rimanga disponibile, dopo l'espropriazione, fino all'ultimazione dell'opera. Il pensiero che una strada, gi costruita in massima parte e sul punto di essere ultimata, possa essere soggetta ad esecuzione immobiliare come bene disp~ni~ile mentre sono in corso i lavori, non pu non lasciare grandemente perplessi: eppure tale sarebbe la conseguenza del principio, cos sicuramente formulato dalla Cassazione, che in pendenza dell'esecuzione dell'opera tali beni non sono soggetti al vincolo previsto dal 20 -10 comma dell'art. 828, e.e., quali beni indisponibili (Cass., 23 febbraio )954-, n. 517, Foro It. >>, 1954, I, 770). Il criterio decisivo , .invece, un altro, ed quello affermato dalla precedente sentenza 22 giugno 1951, n. 1741, della stessa Corte Suprema (questa Rassegna, 1951, 164). Il bene espropriato diviene indisponibile non appena esso passa nella propriet dello Sta~o, della Provincia. e del Comune, con la specifica destinazione ad un fine pubblico: desdnazione che perfetta nei suoi elementi oggettivi e soggettivi, non appena il bene viene riconosciuto idoneo ai fini pubblici e l'ente ne diviene proprietario. La concreta autuazione dell'opera dar a questa il crisma della demanialit: ma fino a tanto che persiste l'idoneit potenziale del bene al pubblico servizio, e questa idoneit riconosciuta dalla pubblica amministrazione., il bene indisponibile. Si ha una riprova indiretta di questa tesi nella disciplina della retrocessione di beni espropriati, non utilizzati per la esecuzione dell'opera. Il fatto obbiettivo della mancata utilizzazione (l'art. 60 della legge sulle espropriazioni dice: Se qualche fondo non ricevette in tutto od in parte la prevista destinazione , non vale, di per s, a rendere disponibile il bene: spetta all'espropriante o, in sua vece, al prefetto dichiarare che i beni pi non servono all'opera pubblica. Non potrebbe desiderarsi una dimostrazione pi chiara del fatto che non l'esecuzione dell'opera, ma la permanente possibilit e utilit dell'esecuzione vincolano il bene. Esso non pu essere rivendiato, perch con ci verrebbe sottratto alla sua destinazione, perdurante nonostante la mancat'!> utilizzazione. Il caso della retrocessione conseguente al decorso dei termini (art. 63 legge sulle espropriazioni), costituisce solo un'apparente eccezione al principio. ben ;vero che la decadenza per decorso dei termini non richiede una preventiva dichiarazione dell'inservibilit del bene, rispetto all'opera non eseguita: ma una simile dichia razione non richiesta solo perch, per legge, diviene inefficace la stessa dichiarazione di pubblica utilit (art. 13, legge sulle espropriazioni), cio quella fonda mentale manifestazione di volont, con la quale si riconosce l'opera di pubblico interesse. Quando l'art. 63 entra -in gioco non sussiste pi neppure, in virt della legge, il pre>upposto dell'utilit pubblica: dal che de riva necessariamente la estinzione di qualsiasi potere di destinazione, che rimarrebbe privo del suo fine. Non pu, infatti, affermarsi una permanente destina zione a pubblico servizio, se la corrispondenza della espropriazione alla finalit di publJlico interesse, fon damento della dichiarazione di pubblica utilit, di strutto ope legis. Raramente la quBstione risulta esaminata dalla giuri sprudenza. Tuttavia si pu ricordar.e, come precedente di un certo interesse, il caso esaminato dal Consiglio di Stato nella decisione 6 marzo 1936, ((Foro It. >>, 1936, III, 73. Si trattava di un terreno gi espropriato per pubblica utilit, rimasto inutilizzato e per oltre un ,;rentennio classificato fra i seminativi e affittato per la coltivazione. Nella controversia sottoposta al Consiglio di Stato, l'Amministrazione sostenne che la semplice intenzione di adibire il suolo ad un pubblico servizio, estrinsecatasi nell'autorizzazione di un progetto di co struzione, do:vesse portare alla sua indisponibilit. Que sta non fu accolta dal Consiglio di Stato, che riconobbe, tuttavia, l'esistenza di una gi perfetta desuinazione nell'approvazione del progetto compilato, che nel caso specifico equivaleva a dichiarazione di pubblica utilit, in virt dell'art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 553. Pu, dunque, concludersi che nell'espropriazione per pubblica uoilit la destinazione (e con essa l'indisponibilit) immanente nella stessa d!hiarazione d'l pubblica utilit, si perfeziona nel momento del decreto di esproprio e permane fino a quando non viene eliminata da un atto amministrativo espresso (art. 60, legge 25 giugno 1865, n. 2359), o dal decorso del termine (art. 63). Fuori del caso della espropriazione, la destinazione di un bene patrimoniale ad un pubblico servizio si perfeziona nel momento in cui la pubblica amministrazione riconosce la idoneit del bene al pubblico servizio, asse gnandolo al Ministero competente. Il che equivale a dire che sufficiente, a questo fine, una esplicita manifestazione di volont della pubblica utilit, tacita o espressa. Un tipico esempio di destinazione espressa si ha in talune ipotesi, in cui il legislatore ricollega espressamente ad un atto formale amministrativo l'effetto della destinazione: fra i casi pi recenti, va ricordato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale vengono destinati a pubblici servizi i beni del disciolto partito fascista (art. 30, L. Luog. 27 luglio 1944, n. 159). 6. implicitamente risolto, nell'esposizione che precede, il quesito se la destinazione si intenda attuata in un momento anteriore, o posteriore, o coevo alla consegna all'amministrazione interessata. Poich la destinazione, come tale, si esaurisce in una manifes"azione di volont della pubblica amministrazione essa perfetta prima della consegna; com~ si vedr oltre, la consegna e l'uso concernono l'utilizzazione concreta, del bene, non la destinazione. Ma deve essere segnalato a questo riguardo, un recente orientamento della Coree Suprema, che nella citata sentenza n. 789 del 1954, affront e risolse il probL3ma in un modo diverso, basandosi su un criterio semplice e chiaro, ma di dubbio valore. f==~ Poich -osserva la Corte -in base all'art. 1, . R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, i beni immobili asse' gnato ad un servizio amministrativo (ovvero, in altri ' . termini, i beni indisponibili), sono amministrati dal l Ministero cui il servizio dipende, basta esaminare se, nei singoli casi, il bene sia gi amministrato dal Mini stero assegnatario; in caso affermativo si tratta di un bene destinato a pubblico servizio, cio indisponibile; a opposta conclusione deve invece giungersi se il bene ncora amministrato dalle Finanze. Questo criterio (che affiora gi nella decisione 22 di cembre 1952, n. 992 del Consiglio di Stato, ((Foro Amm. , 1953, I, 3, 278), rivela una tendenza a dare maggiore peso all'elemento soggettivo (atto amministrativo di de stinazione), anzich all'elemento oggettivo (idoneit po tenziale del bene alla pubblica funzione), per il sorgere dell'indisponibilit. Ci rappresenta senza dubbio un progresso, rispetto alla precedente giurisprudenza, ma non ancora completo. La consegna del bene ad una singola amministrazione, infatti, non la d~:stinazione, ma la conseguenza di una destinazione gi avvenutJ1,: e 'questa compito dell'Amministrazione delle Finanze, che precede alle varie destinazioni d'accordo con i Ministeri interessati. Esistono disposizioni legislative, secondo le quali il Provveditorato decide circa la desti nazione dei beni patrimoniali (cfr. art. 36, R.D. 30 .....,. 11 ,-, giugno 1929, n. 1058): e il termine decide ll, sembra del tutto proprio. Il Ministero assegnatario ha, infatti, il potere (esclusivo) di amministrare il bene, e di attuare concretamente la destinazione al servizio: ma nel potere di amministrare (art. 1, R.D. 10 novembre 1923, n. 2440), non rientra il potere di destinare il bene a servizi di competenza di altre amministrazioni, n il potere di far cessare totalmente la destinazione pubblica. Anche a questo fine, le singole amministrazion,i devono preventivamente procedere a dismissioni dopo di phe solo l'Amministrazione delle Finanze ha il potere di sclassificare il bene, cio, di far venire meno la destinazione al pubblico servizio, rendend9 il bene disponibile. Tutto ci diviene pi chiaro, se si distingue la destinazione, che rimessa sempre al Ministero delle Finanze, dalla concreta utilizzazione, che rientra nei poteri dell'amministrazione con,segnataria. Anche quella che si chiamata, non del tutto esattamente, tutela della destinazione, per lo pi una tutela dell'utilizzazione del bene in conformit alla destinazione; ci spiega come tale tutela rimanga affidata all'ente assegnatario, e non al Ministero delle Finanze (Consiglio di Stato, 22 dicembre 1952, cc Foro Amm. )) 1953, 1, 3, 278). La distinzione fra destinazione e utilizzazione permette di risolvere altri casi dubbi che si sono presentati in giurisprudenza, fra i quali la questione se l'amministrazione usuaria possa modificare l'uso concreto del bene indisponibile. La risposta affermativa, sempre che venga mantenuta la destinazione aquella branca di pubblici servizi, che rientrano nei compiti dell'amministrazione usuaria. Cosi facendo, non si modifica la destinazione, ma l'utilizzazione. Nn sembra, perci, del tutto esatta la massima che il Ministero al quale dato in uso un immobile di propriet dello Stato pu cambiare parzialmente o totalmente la destinazione tutte le volte che motivi di pubblico interesse impongono tale cambiamento >>, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 ottobre 1951, cc Giur. It. >>, 1952, IIT, 51): in realt, nel caso di specie si trattava di lm immobile che era stato progettato e costruito per un determinato istituto di istruzione, e che poi venne invece (a quanto pu dedursi dalla motivazione), adibito ad un uso diverso dal Ministero della Pubblica Istruzione, sempre, per, entro l'ambito dell'attivit pubblica di sua competenza. Sembra chiaro che in un caso siffatto, si sia posto in essere un cambiamento d'uso, non di destinazione, se si intende quest'ultima nel suo corretto significato di atto amministrativo vincolante il bene ad un pubblico servizio. Atto, codesto, che talvolta porta l'indicazione di un particolare e specifico uso, ma che si sostanz_ia nella generica assegnazione del bene ad un determinato Ministero, ed in tale assegnazione esaurisce normalmente la sua pqrtata vincolante. La stessa distinzione fra destinazione e utilizzazione giustifica la soluzione accolta per le entrate in danaro dello Stato, che la Corte Suprema riconobbe destinate ad un pubblico servizio in virt della semplice iscriZione nella parte attiva del bilancio. Sull'argomento, la Cassazione si espresse in termini assai recisi: "La destinazione non si attua singolarmente per entrate, in modo che a determinate entrate debbono aorrispondere determinate spese, ma si attua indifferentemente per tutte le entrate, nel senso che queste, iscritte in bi1anci<0, sono globalmente nel loro insieme destinate alle spese; ed un errore esigere, ai fini della impignorabilit, l'analitica determinazione dell'erogazione alla quale una entrata destinata)) (Cass., 20 marzo 1952, n. 755, cc Foro It. ;i, 1952, 707; in argomento vedi questa cc Rassegna ll, 1950, p. 82, e "Riv. it; dir'. fin. e scienze delle finanze ; 1953, 155 & segg.). L'esattezza della soluzione manifesta, se si pone mente che la materiale erogazione delle entrate in danaro rappresenta l'utilizzazione del bene indisponibile (nella specie, danaro), ma non la destinazione, che deriva da una anteriore e generica manifestazione di volont (che . per il danaro, l'iscrizione in bilancio, come per i beni immobili destinati a pubblico servizio, l'atto di assegnazione al Ministero competente). 7. Nell'ambito della tutela del patrimonio indisponibile e pi precisamente sulla possibilit di una autotutela in via amministrativa, sono sorte questioni di vario genere. Si negato allo Stato un potere di autotutela per questi beni, invocandosi l'opinione di una parte della dottrina (cfr. <>, 1954, I, 1080 e segg.). A fondamento del diniego si osservato, riprendendo un argomento gi apparso in una decisione del Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 novembre 1951, cc Riv. Amm. ll 1952, 272, particolarmente 274), che il potere di auto tutela esplicitamente affermato dal legislatore per i beni demaniali (art. 823, e.e), mentre per i beni patri moniali in genere, salvo disposizioni espresse, devono valere le norme comuni (art. 828, e.e.). La questione va, peraltro, ulteriormente approfondita. fL'esclusione del potere di autotutela, nei riguardi dei beni patrimoniali, si voluto giustificare in base al rilievo che l'attivita della pubblica amministrazione diretta alla difesa di tali beni non integra una attivit autoritaria amministrativa, con poteri di comando, bens, per la materia cui si riferisce e per l'oggetto che di questa forma il subscrato, si mantiene nell'ambito del diritto privato (Cass., 26 giugno 1953, n. 1980, in questa cc Rassegna ll, 1953, 233, con nota critica). Ora, a pane i dubbi sulla rilevanza della distinzione ai fini della questione, devesi osservare che una attivit privatistica della pubblica amministrazione pu esplicarsi solo rispetto ai beni patrimoniaH redditizi, ai beni, cio, che solo indirettamente adempiono una funzione strumentale per il raggiungimento dei fini pubblici. Ma l'opposto deve dirsi per quei beni che direttamente sono utilizzati per il servizio pubblico; in tal caso, l'attivit della pubblica amministrazione di per s pubblica, perch concerne beni che sono elementi materiali dei pubblici servizi. La diversa natura dell'attivit spiegata dalla pubblica amministrazione, giustifica, anche seguendo il criterio assunto dalla Corte Suprema, il riconoscimento di un potere di autotutela per i beni della seconda. categoria, cio per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile (cfr. cc Riv. Arnrn. ll 1953, 698, in nota alla citata sentenza della Cassazione). Non ostacola questa conclusione la diversa formulazione dello art. 823, 2 comma, e dell'art. 828,. 2 comma, e.e. Quando nell'art. 823, il legislatore afferm che spl)tta all'autorit amministrativa la tutela dei beni demaniali, aggiungendo che essa pu procedere sia con mezzi amministrativi sia con mezzi ordinari, non intese con ci n innovare alla precedente legislazione, n conferire alla pubblica amm~nistrazione un potere di autotutel prima inesistente. Simile potere era .universalmente riconosciuto alla pubblica ammin,is.traz_io11e an -12 che prima del 1942, non solo in base alle norme particolari concernenti i vari beni demaniali, ma anche in forza del generico disposto dell'art. 378 della legge sulle opere pubbliche; e lo si giustificava con il rilievo che i beni demaniali sono necessari all'amministrazione per la soddisfazione di un interesse pubblico, e che tale soddisfazione non pu essere differita o ritardat per il fatto del privato (GuICOIARDI: Demanio, p. 424). Il 2 comma dell'art. 823, ebbe invece, come ben noto, il prevalente scopo di eliminare le dispute sulla facolt della pubblica amministrazione di avvalersi dei mezzi di tutela ordinari, e in particolare delle azioni po> sessorie negate dalla giurisprudenza sotto ilvecchio codice. Questi chiarimenti permettono di affermare che il potere di autotutela. della pubblica amministrazione non trova il suo fondamento, n storico n giuridico, nella norma dell'art. 823, ma in un altro principio: cio, l'esecutoriet degli atti amministrativi di diritto pubblico. Invertendo la proposizione del Sandulli ( L'esecutoriet una manifestazione del potere di autotutela della pubblica amministrazione), sembra pi esatto dire che l'autotutela una manifestazione dell'esecutoriet dell'atto amministrativo: ed proprio in virt dell'esecutoriet, che le pretese della pubblica amministrazione fondate su atti amministrativi vengono portate ad esecuzione direttamente dalla pubblica amministrazione, senza necessit di fare ricorso ai mezzi ordinari. Questi principi (del resto notissimi, ed estensibili anche a fatti amministrativi: Cass., 13 febbraio 1953, n. 365, Foro It. , 1953, I, 959), si applicano agevolmente agli atti amministrativi aventi per oggetto i beni patrimoniali indisponibili, posto che non vi pu essere dubbio sul loro carattere di atti di diritto pubblico, e sulla loro finalit di pubblico interesse; e neppure pu esservi dubbio sulla giustificazione del potere di autotutela, adattandosi ai beni destinati a pubblico servizio quelle stesse considerazioni di opportunit che furono esposte per i beni demaniali. La condizione particolare. dei beni indisponibili, di costimire strumenti diretti per la soddisfazione del pubblico interesse, legittima ampiamente l'esecutoriet degli atti che ne tutelano la destinazione. La giurisprudenza ha fatto corretta applicazione di tali principi in relazione ai beni indisponibili concessi ad uso di alloggio ai propri funzionari in relazione al servizio, riconoscendo alla pubblica amministrazione il potere di far cessare l'uso del bene, e negando contro l'atto amministrativo, diretto a tal fine, la tutela possessoria (Cass., SS.UU., 29 aprile 1954, n. 1309; Cass., SS.UU., 18 maggio 1954, n. 1568). Al qual proposito la stessa Corte Suprema aveva gi avuto occasione di ribadire che non solo l'atto formale amministrativo possiede il carattere dell'esecutoriet, ma analogo carattere deve essere riconosciuto all'atto materiale di esecuzione, con il quale la pubblica amministrazione realizza la sua pretesa: e come non ammessa tutela possessoria contro il primo, cos non ammessa contro il secondo (Cass., 12 febbraio 1952, n. 352). A. CHICCO NOTA La questione trattata nel punto 6 dell'articolo merita una ulteriore precisazione. La confusione che spesso si fa fra potere di destinazione del bene pubblico e potere di utilizzazione di esso produce conseguenze che, solo raramente, si rivelano sul piano ......: giudiziale, in quanto nella maggior parte dei casi i loro effetti restano nella cerchia dei rapporti interni tra Amministrazioni statali (rispettivamente l'Amministrazione del Demanio e il Ministero al quale il bene attribuito in uso). Accade, infatti, spess. che l'Amministrazione che utilizza il bene sia portata ad usarlo in modo tale da mutarne sostanzialmente la destinazione; ci avviene, il pi delle volte, permettendo che del benf3 si faccia uso da parte di privati o di funzionari per scopi diversi da quelli per cui il bene fu assegnato. Cos, specialmente negli edifici destinati ad uso di pubblico ufficio, avviene spesso che le Amministrazioni usuarie destino parte dei locali ad abitazion di funzionari, di impiegati o addirittura di estranei, in contrasto con tutte le norme che regolano tale materia. evidente che, finch tale uso illecito dura, e, cio, finch gli illeciti utenti non vengano molestati nel loro pacifico godimento non sorgono vertenze giudiziali. Ma ci non significa che non sus1>istano gravi violazioni di legge che possono portare, perfino, a conseguenze di carattere penale. In tal caso si , infatti, in presenza di una vera e propria usurpazione di competenza da parte dell'Amministrazione usuaria del bene nei confronti di quella Amministrazione alla quale, come abbiamo visto sopra, dalla legge esclusivamente attribuito il potere di destinazione del bene: l'Amministrazione del Demanio. Tali usurpazioni di competenza possono integrare, evidentemente, gli estremi del reato previsto dall'art. 323 del Codice penale, ove, naturalmente, siano riscontrabili gli estremi del dolo specifico consistente nell'intenzione di procurare a taluno un vantaggio non dovutogli, abusando dei poteri inerenti ad un determinato ufficio. chiaro, pertanto, che di fronte al verificarsi di abusi del genere l'Amministrazione del Demanio tenuta ad accertare in via arnministrativa se sussistano gli estremi del reato sopra accennato, procedendo nel caso che l'inchiesta amministrativa si concluda in senso positivo, alla doverosa denuncia all'Autorit giudiziaria ai sensi dell'art. 2, 10 capoverso del Codice di procedure penale. Lo stato di generale tolleranza che finora invalso in questa materia e che poteva, in certi limiti, essere spiegato se non giustificato dalla acuta crisi degli alloggi, non pi ulteriormente ammissibile~ n, comunque, pu valere, ove malaguratamente dovesse persistere, per costituire una giustificazione, giuridicamente valida, per escludere la respop,sabilit di quei funzionari i quali, venuti a conoscenza di abusi del genere non provvedano alle denunzie e alle inchieste previste dalla legge. Non pu non rilevarsi, infine, che il campo, nel quale a quanto sembra sono pi frequenti gli abusi, quello cui d luogo l'amministrazione e la utilizzazione dei beni immobili costituenti il patrimonio artistico nazionale. Relativamente a questi beni, infatti, la linea di demarcazione tra la competenza dell'Amministrazione del Demanio e la competenza del Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione generale Anichit e Belle Arti) apparsa finora non chiara. Non sembra, tuttavia, che la legislazione vigente possa determinare al riguardo seri dubbi e che per tali beni debbano adottarsi criteri diversi da quelli "riordati. Anche per tali beni, infatti, il potere di destinazMne spetta all'Amministrazione del Demanio, mentre all'Amministrazione delle Belle Arti spetta soltanto il potere-dovere di amministrarli rigorosamente in modo conforme alla loro specifica destinazione. ~--------- \ - / "'\ " 'ta esattezza di questo principio risulta con tutta chiarezza dal R. D. 3 ottobre 1919, n. 1792, sulle mcdificazione alla dotazione della Corona e riordinamento del patrimonio artistico nazionale, il quale pone una precisa d'istinzione tra la destinazione del bene disposta mediante decreto presidenziale di concerto col Ministro per le Finanze (Direzione generale del Demanio) e l'amministrazione di essi da parte del Sottosegretariato per l'Antichit e Belle Arti, che, in quella occasione, venne istituito. Nessuna norma successivamente intervenuta a modificare questi criteri, ch, anzi, la esclusivit nel potere di destinazione nell'Amministrazione del Demanio stata rafforzata dal T. U. sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilit generale dello Stato. La importanza della questione cui qui accenniamo risulter ben chiara ove si rifietta che gli edifici appartenenti al patrimonio artistico nazionale possono essere utilizzati, e, talvolta lo sono, come pubblici uffici, con evidente vantaggio non solo per il decoro della Pubblica Amministrazione ma anche per il bilancio dello Stato che potrebbe risparmiare parte delle notevoli somme attualmente impiegate per pagamento di canoni di locazione di locali di propriet di privati. 13 evidente che solo l'Amministrazione del Demanio pu avere una visione unitaria del r}rob~ema e solo essa pu, quindi, procedere, nell'esercizio della sua competenza, alla destinazione dei suddetti edifici, ove, ben s'intende, il loro uso come pubblici uffici sia compatibile con le esigenze artistiche. Tale compatibilit evidentemente indiscutibile quando risulti, comunque, che gli edifici in questione siano stati adibiti, come ad esempio avvenuto per l'ex palazzo reale di V enezia, ad abitazione di funzionari e di impiegati ed estranei all'Amministrazione nonch a "foresterie e a sede di enti ed associazioni di diversa natura in gran parte a titolo gratuito o quasi, in quanto chiaro che se un edificio artistico pu essere utilizzato, a giudizio dell'Amministrazione delle Belle Arti, in tal guisa, a maggior ragione potd essere utilizzato come sede di uffici pubblici. Senza contare che, mentre l'utilizzazione a fini privati implica un mutamento di destinazione che non pu evidentemente essere consentita dall'Amministrazione delle Belle Arti per i motivi che sopra si sono chiariti, l'utilizzazione per ufficio pubblico non richiederebbe nemmeno un vero e proprio mutamento di destinazione. NOTE D I DOTTRINA GIOVANNI nE GF.NNARO: Scritti di diritto pubblico. .A cura di Gino De Gennaro e Gtiido Landi. (Ediz. Giuffr, 1955, 3 volumi). In questi tre volumi sono raccolti e sistematicamente coordinati, se non tutti, la maggior partre degli scritti pubblicati dal De Gennaro, nel corso della sua feconda attivit scientifica nel campo del diritto amministrativo. La materia della quale sopratutto l'.A. si e occupato quella che concerne l'.Amministrazione locale, e gli scritti raccolti nei volumi om pubblicati costituiscono veramente una miniera_ di materiale indispensabile per coloro che comunque si occupano di questo argomento. Ma non mancano nella raccolta studi e monografie che concernono anche i problemi dell'Amministrazione statale e che sono certamente di rilevante interesse per coloro i quali debbono trattare tali problemi, sia dal punto di vista dottrinario, sia dal punto di vista professionale. Segnaliamo, cosi, in modo particolare, l'articolo sui <> il quale costituisce una trattazione veramente esauriente del delicato argomento, notevole, oltre che per l'acutezza dell'indagine, per la accuratezza e completezza della documentazione dottrinale e giurisprudenziale. Di particolare interesse sono anche gli artfooil, contenuti nel primo volume, che concernono i rapporti tra lo Stato e la Regione Sicilianr,, mentre opportuna si rivela anche la consultazione dell'aritcolo relativo alla esecuzione forzata contro i Comuni, in quanto tratta questioni che interessano anche l'Amministrazione statale. Il lavoro dei due coordinatori aggiunge pregio all'opera, bencb esso sia stato danneggiato da un infortunio di impaginazione che ingenera confusioni tra il secondo e il terzo volume. M. PrnRRO: Corso di Diritto del Lavoro, voi. II, 1955, Torino . L'.A. in questo secondo volume dell'opera, tratta dei soggetti del rapporto collettivo di lavoro ed in particolare, dell'istituto dell'associazione sindacale, sia quale soggetto di rapporti giuridici, sia quale strumento di azione e di collaborazione con lo Stato nel campo della legislazione del lavoro. Il Pierro segue la tendenza dottrinaria che ricomprende nell'ambito del diritto del lavoro quel settore di studio e di legislazione afferente alla organizzazione della disciplina del rapporto collettivo di lavoro, per il che egli non a,ttribuisce al c.d. diritto sindacale un'autonomia avulsa dal vasto campo del diritto del lavoro. Conseguentemente la trattazione del tema della a,ssociazione sindacale trova la sua sede naturale nel corso che recensiamo. Posti precisi cenni sul concetto di associaziOne e sul rapporto fra libert e diritto di associazione, il Pierro offre un pregevole saggio storico sul fenomeno dell'unionismo professionale dal 1886 al 1944. Quindi, l'.A., esamina e pone in luce gli elementi costitutivi dell'associazione sindacale (l'elemento personale -lo scopo -il patrimonio), tratta del problema del riconoscimento giuridico di essa, delle forme di capacit attinenti all'istituto, e dell'aspetto dinamico dell'associazione sia nel campo della controversia collettiva di lavoro sia nel settore della iniziativa legislativa, ove alla associazione viene riconosciuta la funzione di collaborazione degli organi statuali. .Anche questo secondo volume, merita pieno consenso, ed, in particolare l'avere il Pierro posto in luce, con tratti cos precisi e sicuri, gli aspetti peculiari dell'associazione, istituto cos socialmente importante nella dinamica dei rapporti collettivi di lavoro, costituisce uno degli indiscutibili pregi dell'opera. .A. TERR.ANOV.A . r RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA f. . I , \ ACQUE PUBBLICHE -Concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico Controversie sulla fornitura di energia elettrica Art. 10 Statuto Trentino Alto Adige Competenza autorit giudiziaria ordinaria. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 847/54, Pres.: Brunelli; Est.: Stella Richter; P. M.: Marmo, conf. - Soc. Montecatini c. Regione Trentino Alto Adige). Rientrano nella competenza dei Tribunali delle Acque pubbliche le controversie che coinvolgono l'interesse della pubblica amministrazione circa il regime delle acque, in quanto vengono in conte stazione l'esistenza, l'estensione o le modalit del diritto alla derivazione (art. 140, lettera c del T.U. 11dicembre1933, n. 1775) e pertanto anche quelle sui diritti di riserva a favore dei comuni rivieraschi, costituendo la fornitura dell'energia in detti casi una modalit ed una condizione della concessione d'acqua pubblica (art. 52 stesso T.U.). Per contro le controversie insorte in ordine al l'applicazione del disposto dei primi due commi dell'art. 10 dello Statuto per la Regione Trentino .Alto Adige (hC. 26 febbraio 1948, n. 5); sono di competenza del Giudice Ordinario, in quanto le relative pretese trovano il loro titolo esclusivamente nella legge e non nell'atto di concessione, e non toccano l'interesse della pubblica amministrazione. Con questa, e con le altre analoghe sei sentenze di pari data nei confronti di altre Societ idroelet triche, la Sitprema Corte, in sede di regolamento di competenza avverso la decisione 15 dicembre 1953 2 febbraio 1954 del Tribunale di Trento (vedi: Ac que Bonifiche Costruzioni, 1954, p. 289), ha avuto occasione di pronunciarsi in ordine alla competenza per le controversie insorgenti dall'applicazione del l'art. 10 dello Statuto speciale per la Regione Tren tino-Alto Adige. Dopo aver ribadito i concetti determinanti ora la competenza dell'A.G.O., ora dei Tribunali delle Acque (cfr. in dottrina PACELLI: Le Acque ;pubbliche, p. 685 e GILARDONI: Acque pubbliche e Impianti elettrici, vol. III, p. 209 e segg.), richia. mando al riguardo conformi precedenti (sent. 7 giugno 1943, n. 1383, in Rep. Foro It. n, 1943-45, voce condutture elettriche n. 9, col. 361; sent. 6 giugno 1950, n. 1422, Giur. Compl. Cass. Civ. 1950, II, n. 1471, p. 515 e sent. 20 giugno 1952, n. 1814, Giur. Compl. Cass. Civ. n, 1952, II, 2, n. 1943, p. 1210), la sentenza passa a chiarire come non esista analogia fra il caso di specie e quello previsto dall' articolo 52 del T. U. sulle Acque e sugli impianti elettrici. Le Societ Idroelettriche, infatti, avevano sostenuto la cornpetenza del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, in base alla asserita identit delle controversie in questione con quelle relative al diritto di riserva, a favore dei comuni rivieraschi, di una quantit d'energia non superiore a un decimo di quella ricavata dalla portata minima continua, per destinarla a servizi pubblici, ed al riguardo ricordavano alcune sentenze della Suprema Corte, che tale competenza avevano riconosciuto (efr. Sez: Un., 25 febbraio 1948, n. 294, in cc JJ.llass. Foro It. >>, 1948, col. 63). Secondo la retta interpretazione del Supremo Collegio, nel caso dei comuni rivieraschi la quota parte d'energia loro riservata pure sempre un elemento (eventuale) dello stesso provvedimento di concessione e quindi le controversie relative si risolvono, in sostanza, in forma di discussione e di impugnazione dell'atto di concessione anzidetto. Nel caso previsto dall'art. 10 del citato Statuto regionale, invece nessun interesse dell'amministrazione preposta al regime delle Acque in gioco, poich il diritto vantato e contestato appartiene alla Regione, la quale, se pure un'amministrazione pubblica e un soggetto di diritto pubblico, ha un interesse ben diverso da qitello del Ministero dei Lavori Pubblici dello Stato, che sovraintende alle Acque pubbliche . Derivando dunque la riserva a favore della Regione direttamente dalla legge e non dall'atto di concessione, questo non posto in discussione e va quindi mantenuta la competenza ordinaria. N la competenza del Giudice specializzato potrebbe essere af/ermata per la natura della controversia, in relazione alla necessit di accertamenti tecnici particolari per la sua risuluzione, dovendosi, anche a tale riguardo tener presente soltanto l'oggetto dedotto in giudizio in relazione alla causa petendi, che -nella specie - quello di vedere se la Regione ha o meno diritto di avere consegnata, e a quali condizioni, l'energia pretesa. I. T. ALTA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITA E'UROPEA CARBONE ED ACCIAIO Decisioni dell'Alta Autorit -Impugnazione Violazione di legge ed eccesso di potere -Listini dei prezzi Scarti -Pubblicazione delle variazioni di listino Limiti. (Decisione n. 2, in data 20 dicembre 1954 - Pres.: Pilotti; Rel: Giudice Riese; Avvocato Generale: Lagrange -Governo delh Repubblica Italiana (Cons. Monaco) avv. dello Stato Arias c. Alta Autorit della C.E.C.A. (Cons. giur. Catalano) Avv. Coutard. I. Non costituisce violazione del Trattato della Comunit della O.E.O.A. la decisione n. 1/54 dell'Alta Autorit la quale dispone che il praticare prezzi diversi da quelli del listino non costituisce pratica vieta.ta qualora il venditore possa dimo -16 stra.re che trattasi di una transazione che non rientri nelle categorie previste dal listino oppure che gli scarti di prezzo praticati lo furono in egual misura con tutte le transazioni comparabili. La decisione predetta non fa venir meno l'obbligo della pubblicazione dei prezzi che costituiscano scarto al listino. II. La decisione dell'Alta Autorit della O.E.O.A. n. 2/54, costituisce violazione del Trattato nella misura. in cui essa permette alle imprese di praticare uno scarto medio in pi o in meno~ fra i prezzi effettivamente applicati e i prezzi pubblicati, senza preventiva pubblicazione delle modifiche dei listini. Il Trattato della O.E.O.A. prescrive la pubblicazione dei prezzi esatti sotto forma di listini. L'Alta Autorit non pu determinare liberamente quali prezzi debbano essere pubblicati e quali non debbano essere pubblicati. Alcuni rilievi, a titolo di chiarimento e premessa saranno opportuni affnch il lettore si renda pienamente conto dell'importanza e del singolare carattere della decisione della Corte di Giustizia della Comunit del Carbone e dell'Acciaio che ha risoluto la vertenza sorta fra il Governo Italiano e l'Alta Autorit della O.E.O.A. Com' noto, la Comunit del Carbone e dell'Acciaio fu istituita con gli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951 (ratificati dall'Italia con legge 25 giugno 1952, n. 766), allo scopo di creare la prima base di una stretta collaborazione economica fra i Paesi Europei. Aderirono agli accordi l'Italia, la lf'rancia, la Germania, l'Olanda, il Belgio ed il Lussemburgo. Si cominciato col creare un vero e proprio mercato comune del carbone e delt'acciaio. A tal fine, mentre fu ammesso il principio della libera concorrenza fra le imprese della Comunit, furono dettate norme per impedire la concorrenza sleale e per assicurare la piena pubblicit dei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita (vedansi, particolarmente, artt. 2, 3, 4 e 60, n. 1, n. 2 a) e b) del Trattato). Per realizzare il mercato comune furono, fra l' altro, aboliti i diritti doganali. Questi, per, vennero provvisoriamente ma.ntenuti in misura progressivamente descrescente, per l'Italia, a difesa delle. sue industrie siderurgiche, affnch queste non s1tbissero nei primi tempi di applicazione del Trattato, troppo dannose ripercussioni per effetto della concorrenza di imprese pi forti di altri Paesi della Comunit (vedi paragrafo 30 della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie). Nel trattato furono previsti e disciplinati vari organi della Comunit. Giova ricordare, agli effetti della presente nota, l'Alta Autorit (art. 8 a 19) e la Corte di Giustizia (art. 31 a 43). L'Alta Autorit pu dirsi l'organo esecutivo della Comunit poich essa assicura, nei modi previsti dal Trattato e, cio, sopratutto, mediante decisioni obbligatorie, raccomandazioni ed adozione di sanzioni, il raggiungime'Y,bto dei fini che il Trattato stesso si propone. Presso l'Alta Autorit istituito un Comitato Consultivo che, in molti casi, Essa tenuta a senttre. La Corte di Giustizia istituita per l'interpretazione e l'applicazione del Trattato e dei regolamenti di esecuzione. La competenza della Corte stabit'ita; daWart. 33. Il contenuto di tale competenza diverso a seconda che il ricorso sia proposto da uno Stato della Comunit o dal Consiglio dei Ministri, da un lato, oppure da un'impresa od associazione d'imprese previste dall'art. 48 dall'altro. Nel primo caso, la Corte competente per i ricorsi di annullamento delle decisioni e raccomandaz~oni dell'Alta Autorit fondati su motivi di incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto riguardante la sua applicazione o per sviamento di potere; nel secondo caso, solo per sviamento di potere commesso nei confronti delle stesse imprese od associazioni ricorrenti. Nella specie, come risulta dalla particolareggiata esposizione di fatto della sentenza della Corte di Giustizia, il Governo Italiano aveva impugnato le decisioni 1/54; 2/54 e 3/54 del 7 gennaio 1954 dell'Alta Autorit, da questa emanate a modifica delle .~ precedenti decisioni 30/53 e 31/53 del 2 maggio 1953. L'impugnativa. era stata proposta perch le nuove decisioni erano considerate violatrici del Trattato in materia di disciplina dei divieti di discriminazione e, sopratutto, dell'osservanza dell'obbligo di pubblicit rlei listini dei prezzi e delle condizioni di vendita. A commento della decisione della Corte, converr, ora, rievocwre il contenuto sostanziale delle argomentazioni della difesa del Governo Italiano, addotte a censura delle decisioni impugnate. Questa difesa ha sernpre sostenuto il principio fondamentale che la pubblicit dei listini, disposta dall'art. 60, n. 2 del Trattato che istituisce la Cornunit Europea del Carbone e dell' Acoiaio, un mezzo necessario ed inderogabile per impedire le discriminazioni vietate dall'art. 4, lettera B e 60, n. 1 del Trattato stesso e per assicurare alle industrie siderurgiche italiane la particolare e transitoria protezione di cui al paragrafo 30, n. 2, della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie. Non costituisce, certamente, l'unico mezzo, ma, certo, il mezzo principale e pi efficace per evitare -nei limiti del possibile -le discriminazioni. Se, invece, come venne stabilito nella decisione 1/54 dell'Alta Autorit, si ammette il principio degli scarti sui prezzi pubblicati, sicuro che si apre la porta a trattamenti preferenziali che vanno contro l'unit del mercato comune ed il libero spiegamento della concorrenza nella sua sfera. Cos, se per mancanza di pubblicit piena, il cliente B non sa che l'impresa ha operato nei riguardi del cliente A un determinato scarto, sia pure nella stessa misura in cui si dispone a farlo a lui stesso, ecco subito infranto il divieto di discriminazione, perch sin tanto che non si conosca 'a priori il trattamento che si otterr, non si ha nessuna garanzia che l'impresa far a me lo stesso trattamento che ha fatto ad un altro. Oltre allo scopo di impedire i trattamenti discriminatori, la pubblicit piena dei listini ha in mira -17 >{ \\ il raggiungimento di altre fi.nalit non meno importanti e, cio: 10 Quella generale riguardante l'intero mercato della Comunit del Carbone e dell'Acciaio, di dar piena conoscenza ad ogni compratore dei prezzi e delle condizioni di vendita che un'impresa si dispone a fare indistintamente verso tutti i clienti e ci per un duplice fine: a) uno di carattere pubblico (d'interesse cioe comunitario) di permettere alle imprese di conoscere esattamente i prezzi praticati dai concorrenti per dare ad esse la possibilit di allinearvisi; b) uno di carattere puramente privato (e, cio, nell'interesse commerciale di ogni singola impresa). Esso si basa sulla circostanza che i listini hanno, pure, il carattere di un'offerta a contrattare. Il termine listino , ha, anche per il Trattato, il suo significato usuale commerciale e deve, perci, contenere l'indicazione dei prezzi ai quali le imprese si dichiarano pronte a vendere i loro prodotti. Se tale , anche, la funzione del listino non si sa vedere come possano esistere -per volere dell'Alta Autorit -prezzi praticati diversi da quelli pubblicati. 2 Quella particolare riguardante la speciale e transitoria protezione del mercato italiano dell'acciaio, di cui menzione al paragrafo 30, n. 2, della Convenzione relativa alle disposizioni transitorie. La pubblicit piena dei listini il miglior mezzo di protezione del mercato italiano perch il detto paragrafo 30, n. 2, vieta, in modo non equivoco, alle imprese non italiane di effettuare in Italia qualsiasi vendita a prezzi inferiori a quelli di listino. Qualunque scarto sui prezzi di listino proibito. Non soltanto vietato -come pretendeva la difesa dell'Alta Autorit -l'allineamento sul mercato italiano ai sensi dell'art. 60, n. 2 b) del Trattato, ma qualunque deviazione, per qualsiasi scopo, dai prezzi di listino, a meno che il Governo Italiano non abbia dato il suo consenso a tale deviazione. Le imprese italiane hanno, poi, durante il periodo transitorio, un interesse maggiore a quello delle altre imprese della Comunit, a che i prezzi praticati coincidano con quelli di listino perch quelle imprese, durante il periodo di presunta, temporanea debolezza, dovranno potersi fondare sulle indicazioni dei listini per i fini della concorrenza leale e per il miglioramento dei costi di prodiizione. Dalle argomentazioni svolte dalla difesa del Governo Italiano appariva in pieno risalto, la funzione essenziale, preminente ed inderogabile della pubbli-. cit dei listini: solo, una vera e piena pubblicit pu garantire dalle insidie della discriminazioni ed assicurare in particolare, la protezione del mercato italiano. La critica, in sostanza, si appuntava contro la decisione 2/54 (anzich contro quella 1/54), perch quella decisione violava, in pieno, il principio generalissimo stabilito dall'art. 60, n. 2, mentre la decisione 1/54, aveva una portata certamente pi limitata in quanto introduceva solo due ordini di eccezioni -per quanto gravi -al divieto di praticare prezzi diversi da quelli prescritti dl listino e violava -secondo la difesa italiana -l'art. 60, n. l, perch' veniva a facilitare, inevitabilmente,, pratiche discriminatorie. Salvato, perci, il principi() della piena pubblicit sione 2/54, pu dirsi salvato lo spirito informatore delle precedenti decisioni dell'Alta Autorit, n. 30/53 e 31/53, molto pi conformi delle_successive, al contenuto del Trattato e pi idonee, quindi, alla realizzazione del mercato comune. Pertanto, la decisione della Corte di Giustizia della O.E.O.A. che, pur dichiarando che l'applicazione di scarti sui prezzi di listino non costituisce pratica discriminativa n violazione delle regole di pubblicit qualora gli scarti siano applicati in misura uguale a tutte le transazioni comparabili fra loro o si tratti di transazioni cosidette singolari n, ha deciso che la pubblicit dei listini deve essere piena (ed ha, per tale motivo, annullato la decisione 2/54), ha consentito al Governe Italiano di raggiungere gli scopi per cui l'impugnativa era stata proposta. La vittoria giudiziale del Governo ricorrente stata piena, per quanto siano state dalla Corte disattese le censure mosse contro la decisione 1/54, perch, non solo stato riaffermato -come si detto -l obbligo del pieno rispetto dei prezzi di listino, rna stato deciso che << anche qualora siano consentite vendite a prezzi inferiori a quelle di listino, esse non sono consentite sul mercato italiano. Il paragrafo 30, dunque, vieta, nella specie, di estendere al mercato italiano il gioco degli scarti rispetto ai listini. E poich la decizione 2/54, disconosce questo divieto essa viola una norma giuridica relativa all' applicazine del Trattato . La Corte di Giustizia, come abbiamo gi accennato, ha affermato che la decisione 1/54, non viola le disposizioni del Trattato della Comunit, n quelle concernenti l~obbligo della pubblicit dei listini. .La decisione 1/54 -ha dichiarato la Corte a proposito della pubblicit -non fa venir meno l'obbiigo della pubblicazione; al contrario, lo mantiene esplicitamente. Non , pertanto, fondata l'obiezione che la decisione leda le norme relative alla pubblicit dei prezzi e che essa intacchi il principio della pubblicit quale mezzo destinato ad impedire le pra.tiche vietate. L'appunto ehe la decisione 2/54 ammette gli scarti e dispensa le imprese, nei limiti da essa previsti, dalle pubblicazioni di un nuovo listino, va esaminato in relazione all'aderenzo di detta decisione alle disposizioni del Trattato; tale appunto non pu, in ogni caso, essere fatto per la decisione 1/54, la quale non muta in nulta il principio della pubblicit . Questa affermazione della Corte di Giustr:ia ha, per lo meno, il merito di fugare, in gran parte, un .equivoco indubbiamente ingenerato dal testo della decisione J /54. Quando si dichiara che il venditore, in un duplice gruppo d'ipotesi, pu applicare prezzi e condizioni che si discostino da quelli previsti nel S'UO listino , gi si ammette e si prevee uno strappo al principio della pubblicit piena e rigorosa. N val3 aggiungere -sempre nella decisione 1/54 -che tali eccezioni e scarti restano per altro, soggetti ai limiti risultanti dalle regole relative alla pubblicit eiprezzi , quando, poi, nella decisione 2/54 -che conseguente alla prima e che di questa in gran parte applicazione -si stabiliscono, invece, norme di ampia dispensa dalla pubblicit per le eccezioni dei listini cos gravemente compromesso dalla deci-e gli. scarti . I I 3 -18 Perci, la preoisazione della Corte ha avuto per effetto di -svuotare la deoisione 1}54, di una parte notevole del suo oontenuto di pericolosit ohe era appunto quello di arnraettere << soarti ))' ai prezzi di listino ohe non fossero soggetti all'obbligo della preventiva pubblicazione. Dieiarno << di una parte notevole >> e non di tutto il oontenuto peroh, se da un lato, la. Corte ha stabilito ohe <!, d'altra parte ha legittimato l' equivoco concetto introdotto dall'Alta Autorit nella deoisione 1}54, di transazioni oosidette singolari o pi precisamente (ed ancor pi perioolosarnente), di << transazioni non previste dal listino >>, Ora, per questo gruppo di transazioni, non evidentemente concepibile una preventiva pubblicazione di listini per la contraddizione che nol consente. Ecco, allora, la. via aperta a molte disoriminazioni. In sostanza, la. pubblicit piena, secondo la pro nunzia della Corte vale per gli scarti (ed il principio affermato gi importantissimo), ma non vale per le << eccezioni !>, cio per le transazioni o. d. singolari. La difesa del Governo Italiano si molto adoprata per contestare l'ammissibilit -in via generale di << transazioni ohe non rientrino fra quelle previ ste dai listini i>. L'Alta Autorit avrebbe dovuto, semmai, con maggior cura, prevedere singoli gruppi di tali contratti (come ad esempio quelli per pub bliche aggiudicazioni), ma non introdurre il criterio generale in questione senza, per di pi, dare alcuna indicazione di massima per la definizione di tale categoria. Mancando, appunto, ogni criterio di definizione delle transazioni o.d. singolari ben di scarsa effi cacia il precetto stabilito dall'Alto Autorit -sem pre nella decisione 1/54 -ohe l'impresa debba giu stificare n ohe il contratto concluso a prezzi diversi da quelli di listino, ha carattere singola.re. Baster una certa avvedutezza e furberia dello imprenditore nella compilazione dei suoi listini, ba ster omettere alcuni elementi tecnici non essenziali per far apparire extra ordinem un contratto ohe, in realt, non lo e per poter quindi operare, con rela tiva sicurezza, quelle discriminazioni ohe l'art. 60, paragrafo 1 del Trattato vieta, invece, cos rigorosa mente. Nel migliore dei oasi -e a differenza di quanto avveniva per effetto del pi saggio sistema adottato anteriormente ohe tali oategorie di contratti non ammetteva -si apriranno fra l'Alta Autorit e le imprese numerose e sottili controversie per sta bilire se una transazione sia singolare o no, contro versie per le quali mancher all'Alta Autorit stessa ogni sicuro punto d riferimento. L'ammettere una deviazione dei prezzi di listino per le transazioni o. d. singolari , per quanto ri guarda il pericolo delle discriminazioni, sicuramen te pi grave ohe lo stabilire la legittimit degli scarti in misura uguale alle transazioni comparabili. Infat ti -come p,a, pure, ritenuto la Corte -la. compa rabilit pu essere valutata. in base ad un elemento obbiettivo e controlla.bile: la situazione del rneroato. Invece, il carattere singolare della tronsazione ben difficile a determinarsi: si dovr tener conto delle particolari oiroostanze in cui essa stata conclusa -afferma la Corte -ma a quali prinoipi direttivi ci si potr riferire~ La Corte di Giustizia, poi, ha solennemente e chiaramente affermato -come abbiamo gi visto il principio della pubblicit obbligatoria e pre 1 ventiva dei listini dei prezzi esatti e delle condi8; zioni di vendita, e ci, sia per motivi di diritto pubblico (peroh la pubblicazione dei listini tassati' vamente ilnposta dal Trattato pm informare le im , prese della Comunit), sia per motivi di diritto pri, 1 vato, dato ohe i listini costituiscono -oome si visto -<>. Con questo sistema ha osservato la Corte -si pu anche giungere <>. La difesa dell'Alta Autorit -infatti -interpretava l'espressione contenuta al n. 2 dell'art. 60 (relativa alla pubblicit dei listini) dans la msure et dans les formes prscrites par la Haute .A.utorit nel senso ohe Essa, Alta Autorit, avesse il potere disorezionale di fissare addirittura il contenuto dei listini e le indicazioni relative ai prezzi. Era questa -a parere della difesa del Governo Italiano -un'interpretazione arbitraria ad erronea del detto inciso dell'art. 60, n. 2 e, per di pi, oontraria ai fini per i quali il Trattato ha disposto la pubblicit. Il potere disore.<:ionale dell'Alta Autorit deve essere eseroitato nel pubblico interesse della sicura conoscenza da parte dei compratori e dei venditori dei prezzi di listino e non pu essere deviato in modo da distruggere la funzione dei listini stessi. Il concetto di prezzo un oonoetto giuridicamente e commercialmente unitario; vari elementi oonoorrono a deterrriinarlo. Tutti questi elementi, niuno escluso, debbono essere resi pubblici senza riserva, omissioni od eccezioni. L'inoiso in questione non pu essere interpretato che nel senso ohe all'Alta Autorit spetta di prescrivere le modalit e le forme delle pubblicazioni e cio, come ha esemplificato la Corte di Giustizia: fissare, ad esempio, il termine entro il quale avr vigore il nuovo listino, precisare che certi ribassi quale quello di seconda scelta -devono essere indicati nel listino, decidere se le spese d'imballaggio devono essere pubblicate oppure no. Ma. non potrebbe, invece, ad esempio, l'Alta Autorit disporre ohe siano pubblicati S.Qlo prezzi indicativi e non prezzi esatti ohe costituiscono . .il .oon"' tenuto di una vera e propria << offerta a contrattare n. La difesa dell'Alta Autorit aveva, poi, ritenuto dover sostenere ohe le informazioni sugli scarti praticati sui prezzi di listino stabilite dalla decisione 3/54, potessero sostituire il regime di piena pubblicit dei listini dei prezzi. L'equivoco era evidente; \ -19 altra cosa sono le informazioni ex post (dirette all'Alta Autorit) sugli scarti praticati le quali servono per il controllo delle transazioni gi avvenute e per reprimere le violazioni delle norme imperative del Trattato e per l'applicazione delie eventuali sa-nzioni ed altra cosa la pubblicazione dei listini rivolta al pubblico -che ha, sempre, scopi preventivi e, cio quelli di evitare le discriminazioni e di determinare i prezzi veri a cui le imprese sono disposte a. vendere. La Corte di Giustizia ha dato, poi, esauriente risposta e smentita alte altre argomentazioni -che chiameremo di contorno e di giustificazione del nuovo provvedimento -dell'Alta Autorit. Risulta che E'ssa stata addotta ad allontanarsi dal precedente sistema di pubblicit rigida dei listini da una contingenza di mercato: la, tendenza al ribasso. ll'u osservato dalla difesa del Governo Italiano che non certo un buon sistema adottare provi1edirnenti che producono conseguenze per un tempo indeterminato, a motivo di circostanze passeggere e, del resto, gi superate. Ci costituisce un tipico vizio della volont di chi ha emanato ii provvedimento amministrativo. D'altra parte, poi, la situazione del mercato al ribasso non !Jiustificava in alcun modo la soppressione della pubblicit obbligatoria dei listini. Per il caso di crisi o di perturbazioni del mercato -ha rilevato opportunamente la Corte di Giustizia. il Trattato conferisce all'Alta Autorit svariati poteri che Essa, evidentemente, non ha, avuto presente al tempo dell'emanazione della decisione 2/51 e, cio, quelli di cui agii articoli 60, n. 2, in fine, 61, 63, 58, 59, ecc. L'Alta Autorit giustificava, di poi, l'abbandono del vecchio sistema di pubblicit con la necessit di evitare il pericolo di intese fra produttori, pericolo che sarebbe stato inerente al regitne precedente. Ma, a parte il fatto che, per evitare le intese, l'Alta Autorit pu intervenire con mezzi ad hoc, previsti dal Trattato, si rilev che le intese erano possibili anche con l'adozione dello scarto medio sui prezrti di listino e che gi tali intese si erano verificate sotto il nuovo regitne... E la Corte di Giustizia fu, pure di questo avviso. Questa ha disatteso, infine, l'a-rgomento addotto nei considerando n, della decisione 2/54, secondo cui il principio della pubblicit deve essere compatibile con la libera formazione dei prezzi dell'acciaio. Ma quando mai la pubblicit piena dei listini stata di ostacolo alla lihera formazione dei prezzi ~ Le imprese possono fare i prezzi che vogliono; sol tanto debbono essere tenute a modificare i listini ogni qualvolta intendano modificare i prezzi. Ci per il raggiungimento pieno delle finalit per le quali la pubblicazione dei prezzi stata disposta. E cos l'art. 1 della decisione 2154 dell'Alta Auto rit stato annullato dalla Corte di Giustizia che lo h:a considerato come violatore di norme essenziali del Trattato. Questi principi fondamentali sono stati applicati dalla Corte di Giustizia -come si visto -poi, per l'interpretazione del paragrafo 30, n. 2, della Convenzione relativa alle Disposizioni Transitorie, riguardanti le industrie italiane. Qui l'osservanza dei prezzi di listino rigorosissima. Nessuno scarto dai medesimi stato ritenuto lecito. La protezione speciale delle nostre industrie rester integra durante tutto il periodo transitorio. Merita di essere ricordata, a termini di questo commento della sentenza della Corte di Giustizia, una questione di carattere pregiudiziale che era stata sollevata dalla Difesa del Governo Italiano sulla legittimit della decisione 2/54, in relazione al disposto del paragrafo 30, n. 2, delle Norme ~l'ransitorie. L'art. 60, n. 2, del Trottato prescrive all'Alta Autorit di udire il Comitato Consultivo per tutto quanto riguarda la pubblicit dei listini e, cio, per ogni scopo sia di carattere generale che particolare per cui la pubblicit stata disposta. Tra gli scopi di carattere particolare, vi Il indubbiamente quello della speciale protezione del mercato italiano di cui al paragrafo 30, n. 2, pi volte citato. Orbene, il Comitato Consultivo, richiesto con grande ed inspiegabile fretta dall'Alta Autorit di espritnere il suo parere, dichiar di non aver potuto pronunziarsi, per mancanza di tempo materiale sulla questione della particolare protezione delle indus~rie italiane e, particolarmente, sulla questione del diritto di veto che spetta al Governo Italiano circa ogni deviazione dai prezzi indicati dai listini. , quindi, mancato il parere del Comitato Con~ sitltivo su un punto importante riguardante la modifica del regime di pubblicit dei prezzi. La Difesa del Governo Italiano trasse da ci le conseguenze che il provvedimento de quq era nullo per difetto di elemento essenziale o, quanto meno, non opponibile al Governo Italiano. Tuttavia la Corte di Giustizia ha creduto di dover respingere tale eccezione pregiudiziale, affermando eh-e il Comitato Consultivo era stato regolarmente consultato. Apprezzamento, dunque, di puro fatto che, con ogni rispetto, non ci sembra basato su dati esatti. CESARE ARIAS COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Imposte dirette Riscossione -Sospensione della esecuzione -Ricorso all'intendente -Impugnativa. (Consiglio di Stato, Se~. V, 6 ottobre 1950, n. 1029 -Est. Scotto -Cagnoli c. Intendenza di Finanza, in Giurispr. Compl. Cass. , Sez. Civ., 1951, I, 844, con nota contraria di Scandale). Nelle controversie previste dall'art. 72 della legge sulla riscossione delle imposte dirette (T. U., 17 ottobre 1922, n. 1401), la giurisdizione del Consiglio di Stato non pu invocarsi se non per la tutela degli interessi legittimi. Nella fase dell'esecuzione per debito d'imposta il contribuente ha, di regola, soltanto un interesse legittimo che le operazioni dell'esattore si svolgano regolarmente. Non attengono invee() alla regolarit. delle operazioni dell'esattore-le controversie relative all'accertament.o dell'imposta -o~ all'individuazione del debitore d'imposta, le quali concernono diritti soggettivi perfetti e investono la cognizione del giudice ordinario. Gli amministratori di societ., i quali lamentano che erroneamente sono stati dichiarati responsa -20 bili per il debito d'imposta della societ, ai sensi dell'art. 16 del D. L. 27 maggio 1946, n. 439, sollevano una controversia., la quale, sebbene sorga durante l'esecuzione, attiene tuttavia all'individuazione del soggetto d'imposta ed pertanto soggetta alla giurisdizione del Tribunale. L'accertamento compiuto dagli uffici finanziari sul requisito richiesto dal suddetto art. 16 della notevole sproporzione fra capitale sociale e reddito accertato, ha carattere tecnico o empirico, ma non importa esercizio di potere discrezionale, esulandovi ogni valutazione del pubblico interesse e non essendo ragioni di' pubblico interesse ad influire sulla determinazione dell'Amministrazione. (Sez. Unite, 16 ottobre 19.33, n. 3394. relatore Di Liberti, Ubaldi c. Intendenza di Finanza di Roma; stessa controversia. L'art. 72 della legge sulla riscossione delle imposte dirette esclude il controllo del giudice .ordinario e ammette quello della pubblica amministrazione sulla legittimit degli atti esecutivi del1' esattore. Pertanto contro le decisioni dell'Intendente di Finanza il contribuente non ha un diritto soggettivo perfetto, ma solo un diritto affievolito in puro interesse legittimo. Restano escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 72 le controversie relative non gi alla legittimit e regolarit dell'esecuzione, ma all'esistenza del debito d'imposta. Pertanto di competenza del giudice ordinario la controversia con la quale gli amministratori di societ negano l'applicazione nei loro confronti dell'art. 16 del D. L. 27 maggio 1947, n. 439, e quindi la loro condizione di debitori d'imposta. 1. -In sen.so conforme si vedano: Sez. V del Consiglio di Stato, 29 dicembre 1950, n. 1350 e 14 aprile 1951, n. 350; S. U., 30 ottobre 1951, n. 2655. Con gueste decisioni e con quelle, di cui si sono innanzi riportate le massime, la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato "fi,anno risolto un'unica complessa controversia. Non avendo la societ pagato l'imposta di contingenza accertata a suo carico, l'esattoria notific avviso di mora a varie persone, che avevano ricoperto la carica di amministratore della societ, per la loro responsabilit solidale stabilita dall'art. 16 del R. D. L. 27 maggio 1946, n. 436. Ciascuno di costoro propose ricorso amministrativo per proprio conto all'Intendenza di Finanza, a norma dell'art. 72 del T. U. per la riscossione delle imposte dirette, lamentando le errata applicazione dell'art. 16; e indi contro i provvedimenti di rigetto adottati dall' I ntendente di Finanza propose ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato. Nelle decisioni massimate Consiglio di Stato e Cassazione concordano nell'ammettere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Le Sezioni Unite prendono per le mosse da una indagine, che rispetto a quella di giurisdizione ha carattere preliminare: quale sia cio l'ambito di applicazione dell'art. 72 del T. U. per la riscossione delle imposte dirette; in quali casi e a chi sia consentito il ricorso all'Intendente di Finanza. Secondo l'art. 72, il ricorso all'Intendente concesso al contribuente che si creda gravato dagli atti dell'esattore . stato ritenuto che non possono con il suddetto ricorso essere sollevate le questioni relative al debito d'imposta, che sorgono in sede di accertamento, possono invece essere proposte le qitestioni relative alla esecuzione, che sorgono nel corso dell'azione esecutiva. In particolare, sia pure con una qualche perplessit, finora stato ritenuto che possono avvalersi di tale ricorso coloro che sono responsabili dell'imposta solidalmente con il debitore principale: parenti ed affini entro il terzo grado, proprietari di mobili soggetti a privilegio fiscale, cessionario di esercizio commerciale, eredi, affittuari, terzo possessore (SCANDALE: La riscossione delle imposte dirette, Napoli, 1950, p. 462, 466 e in via generale p. 504; si vedano anche i precedenti giurisprudenziali citati dallo stesso autore; LA TORRE: Ood. esat_ toriale, Padova, 1936, val. I, p. 238). La sentenza qui annotata delle Sezioni Unite si invece discostata da questo indirizzo dottrirJ,ario I e giurisprudenziale, poich per una categoria di resp_onsabili d'imposta, qual' quella degli ammini i i l: stratori di societ ha ritenuto non applicabile l' articolo 72. Questo nuovo orientamento pu essere basato su un'interpretazione letterale della norma e anche ij'/. su ragioni logiche. fici Secondo un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 72, parlare di cc contribuente gravato degli I atti esecutivi n, induce a pensare che sia certo e defiw nito il titolo del debito d'imposta e si controverta W:~~ solo degli atti esecutivi. E da un punto di vista logico f la controversia sollevata da chi neghi di essere responI sabile dell'imposta attiene all'accertamento dell'obbli~ , gazione tributaria, alla determinazione cio di uno , I degli elementi (soggetti) dell'obbligazione tributaria. & Peraltro sembra a noi che ben pi valide ragioni poss.ono invocarsi a sostegno dell'indirizzo pi antico. I I privilegi fiscali o la responsabilit solidale dei I responsabili d'imposta vengono in considerazione in sede di esecuzione; e in effetti il testo unico per la riscossione delle imposte dirette a prevedere e disciplinare i casi pi frequenti di privilegio fiscale I o resvonsa,bilit, solidale. L'iscrizione a ruolo del debitore principale esplica I la sua efficacia anche nei confronti del responsabile ~ d'imposta ope legis (a proposito del cessionario di azienda vedasi SCANDALE, op. cit., con p. 498, con ~ ~,, richiami giurisprudenziali; QUARTA: Oomm. impo f.:'. t:= sta di R. M., 3a ediz., val. III, p. 130; vedasi anche f-J per gli amministratori di societ e in generale S. U., 1:: 9 febbraio 1952, n. 322, in l il diritto del contribuente. Sembra a noi che non sia possibile eauivocare fra Preroqative dell'azione esattoria-le e attribuzione dell' T ntenilente. La legqe innanzitutto stabilisce, come si visto innanzi, alcune prero_qative nei confronti dell'azione esattoriale, non consentendo l'opposizione qiudiziale durante la proced1.tra esecutiva, ma ammettendo l'azione di danni quando la procedura e~ecntiva sia stata condotta a termine. Sta in ci la limitazione che. forse, sarebbe meglio definire << particolare disciplina n del diritto soqqetti1?0 del contribuente; e non ci sembra -come ai si detto -che e.qRa PO!ISa dar l1.toqo alla s1.tssistenza di 1.tn interes51p, leqittimo. 01wnto, poi. all'attribuzione dell'Intendente essa va inte.qa sotto un duplice profilo: come temr>eramento alle preroaative riconosci1tte al7.' Mattore Il, auinili; come rimedio per la tutela del diritto der cittailino (vedasi n,. 3), ovvero anche come frUJolt riserbrda all'Ammini.~trazione, a1.tale titolare del credito d'imposta, di disporre e sottovorre a riesame amministrativo l'azione esecutiva in luoao e vece dell'esattore (vedasi innanzi in questo stesso paragrafo). 5. Nell'indirizzo giurisprudenziale del Oonsiqlio di Stato non infrequente una diversa impostazione della questione. secondo la quale, ponendosi a base dell'indagine il diritto soqqettivo del contribuente, si , peraltro, osservato che esso m.t essere affievolito per i Particolari voteri discrezio'l".ali ell' I ntendente e si ammes.~a la competenza del ai1tdice amministrativo nei ca~i e nei limiti i tale affievolimento (Sez. V, 14 febbraio 1941, in Giur. It. n, 1942,":"'III, 34). Naturalmente, il principio astratto, cui tale l'indirizzo si ispira, non solleva obiezioni, mentre rende perplessi l'applicazione di esso, sia che si tratti di individuare poteri discrezionali riconosciuti alla Intendente, sia che si tratti di determinare i modi e i termini entro cui essi operino un affievolimento. Come poteri discrezionali dell'Intendente sono stati indicati quello di sospendere gli atti esecutivi, a norma dell'art. 72, ed anche quello di ridurre un pignoramento eccessivo ed oneroso, in analogia di quanto dispone l'art. 496, c.p.c. Nella controversia che ha dato luogo alle decisioni commentate, le parti private ebbero a qualificare come potere discrezionale dell'Amministrazione quello di valutare la notevole sproporzione fra capitale sociale e reddito accertato, sulla base della quale l'art. 16 del D.L. 27 maggio 1947, n. 439, prevede la responsabilit solidale degli amministratori per il debito d'imposta della societ. A proposito di questo preteso apprezzamento discrezionale, la decisione del Oonsiglio di Stato, qui commentata, ha avuto modo di osservare che non ricorrono n i caratteri del potere discrezionale, n gli elementi di un affievolimento del diritto soggettivo, non essendo dato di ravvisare alcuna incidenza del pubblico interesse. La decisione merita di essere segnalata per l' esat ta intuizione dell'affievolimento, che richiede: 1) l'attribuzione di un potere discrezionale in funzione di un interesse pubblico e per la valuta zione concreta di tale interesse; 2) il corrispondente concreto sacrifizio dell'al tr1.ti diritto come diretta conseguenza dell'esercizio di quel potere e della valutazione di quell'interesse. In mancanza di uno degli elementi la discrezio nalit consentita all'Amministrazione p avere carattere tecnico o empirico, ma non importa l' affie 1,olimento del diritto soagettivo. Ma proprio la suddetta decisione offre il modo di osservare che anche rispetto al potere di sospen sione degli atti esecutivi come al potere di riduzione del pianoramento manca la possibilit di configu rare un'ipotesi di affievolimento (1). A proposito di questi poteri particolari si pu ripetere ci che si venuto dicendo in .aenere a pro vosito della funzione demandata all'Intendente per il ricorso amministrativo. La valutazione ammini strativa dell'Intendente di Finanza, sia nel decidere in aenere il ricor.qo del contribuente, sia pi par ticolarmente nel disvorre la sospensione degli atti esecutivi o la riduzione del piqnoramento non con cerne l'interesse pubblico, ma concerne l'interesse del contribul}nte: anzi le attribuzioni riconosciuteqli mirano al rispetto del diritto soggettivo del contri buente. 6. Resta da esaminare, se un ricorso qiurisdizionale al Oon8iglio di Stato avverso la decisione intendentizia sia configurabile sotto il profilo di una competenza esclusiva del giudice amministrativo. Per (1) Oltre tutto non si considerato che la sospensione la anale va concessa con ordinanza) provvedimento interinale risnetto aII'annullamento, su cui si provoca la decit:n'.one deII'Intendente: si tratta di provvedimento non definitivo che non pu essere impugnato davanti al Consiglio di Stato. -24 escludere tale possibilit basti osservare che sarebbe nandolo negli schemi tipici di regolamenti di esenecessaria, e invece manca, una norma esplicita cuzione, regolamenti autonomi e regolamf'nti di che attribuisce una siffatta competenza esclsiva. organizzazione; il potere regolamentare dei mini E in effetti lo SCANDALB, op. cit., si basato per ammetterla, sopratutto, su considerazioni equitative, che potrebbero avere valore de iure condendo ma non secondo l'ordinamento positivo. Ma le considerazioni dello SCANDALE si prestano a una qualche osservazione, che, a nostro avviso, da un lato conferma l'opportunit di mantenere l'attuale sistema e dall'altro, nell'ambito di questo, costituisce una riprova della esattezza della nostra tesi. Secondo l'A., fermo restando il principio del solve et repete, per gli interes*i di carattere generale, ch'esso mira a salvaguardare, dovrebbe, peraltro, concedersi al contribuente di potere sottrarsi al rigore di un tale principio non solo mediante il ricorso amministrativo, ma dandogli altres la possibilit di proporre ulteriormente il ricorso al Consiglio di Stato. Ci sembra del tutto evidente che in tale modo non si introdurrebbe un temperamento al rigore della legge, ma in effetti si sovvertirebbe il sistema legislf!>tivo, svuotando di ogni contenuto il principio del solve et repete, raggiungendosi un risultato del tutto inammissibile. Basti al riguardo ricordare che la Corte di Cassazione ha ritenuto, come noto, di poter consentire una deroga al principio del solve et repete soltanto allorch la pretesa tributaria si ravvisi infondata Jilrima facie. E per quanto questa deroga dia luogo a non poche perplessit (vedasi Relazione Avvocatura dello Stato, 1926-29, cap. I, paragrafo 2) certo che questo temperamento ha almeno il vantaggio pratico di non sovvertire il sistema e ai non svuotare di contenuto il principio rcui viene a derogare solo in casi eccezionali) come, invece, avverrebbe accogliendosi la tesi dallo SCANDALE propuanata. ROCCO DI CIOMMO LEGGI -.Potest re!(olamentare della Pubblica Amministrazione -Potest rer:tolamentare del Governo e dei sinrroli Ministri -Decreto 15 gennaio 1951 del M; nistro dell'Industria e Commercio concernenfa i mezzi economici per il funzionamento dell'Ente Nazionale Cellulosa -Costituisce atto amministrativo resrolamentare -Contributi per il fu.,zionamento dell'Ente Nazionale Cellulosa -Natura giuridica tributaria -Costituzfone Repubblica Ita'iana -Contrasto dell'art. 1, ultimo comma le_!(ge 13 giugno 1940, n. 868, con l'art. 23 della Costituzione. (Corte di Cass., S. U., Sent. n. 2465/54 -Pres. Galizia, Est. Tavolaro; P. M.: Eula -Cartiera Italiana c. E. N. Cellulosa). Potest regolamentare dell'Amministrazione non soltanto }'9,ttivit normativa collegialmente spiegata dal Governo, la quale attiene ai poteri istituzionali di tale supremo organo politico, e si esplica nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, emanato con deliberazic;me del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato, bensi quella esercitata dai singoli min,.istri: il potere regolamentare del Governo preesiste alle disposizioni d.i carattere costituzionale che lo riconoscono, circoscrivenrlolo e condizio stri, individualmente considerati, quali capi dei loro rispettivi dicasteri, trae invece.--Iar sua origine II da leggi particolari, nell'ambito delle quali deve operare, senza urtare contro il sistema giuridico, anzi adattandosi a questo. Costituisce atto amministrativo regolamentare ;; o regolamento, non, quindi, atto legislativo dele. gato n atto soltanto amministrativo, il decreto ' 15 genuaio 1951 del Ministro dell'Industria e del ' Commercio, emanato in virt cl.i una facolt allo I stesso ministro espressamente conferita dalla particolare legge 13 giugno 1940, n. 868, ed. inteso a disciplinare con carattere normativo il com 1 plesso fenomeno economico di apprestamento dei mezzi necessari all'Ente Na7iionale della Cellulosa 1 e d.ella Carta (Con>, 1949, p. 69-70 (in particolare p. 78). (2) Cfr. L'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato, in questa "Rivista>>, 1953, p. 10. la potest regolamentare del Governo da quella dei singoli Ministri ed precisato che questa, traendo origine da leggi particolari, deve operare nell'ambito di esse, adattandosi al sistema giuridico. Procedendo oltre nell'interpretazione sistematica della norma contenuta nell'art. 3 delle preleggi, in relazione al vigente ordinamento costituzionale, la Corte ha definito gli atti regolamentari dei Ministri come regolamenti delegati , istituto ben noto alla dottrina, sostanzialmente e formalmente diverso dalle leggi delegate . Non riteniamo, invece, di poter pienamente aderire alle ultime due massime, con le quali, la Corte, affermata la natura tributaria del contributo, di cui alle lettere b), e) e d) dell'art. 3, della legge 13 giugno 1935, n. 1453, rnodificato con leggi n. 2189 del 1936 e n. 868 del 1940. ha ritenuto costituzionalmente illegittimi i prov~edimenti ministeriali, coi quali il predetto contributo era stato variato. La qualificazione dellf} entrate degli enti pubblici attualmente ben pi difficile di quanto non lo fosse cinquant'anni fa e, a nostro avviso, gli schemi tradizionali non sono pii sufficienti a contenere tutte le ipotesi, che la legge, in relazione alle 'mutate condizioni econcmico-sociali, hx poYto in essere. Sopratutto va riveduta, a nostro avviso, la categoria delle entrate di diritto pubblico non tributarie, che attualmente, secondo la pi autorevole dottrina, comprende i prezzi pubblici, corrispettivo parziale, cio, di un pubblico servizio reso dallo Stato. Questa categoria deve essere attentamerbte riesaminata alla luce dei nuovi organismi e dei nuovi fenomeni economicosociali, fra i quali merita un posto particolare l'associazione obbligatoria delle categori produttrici, attuata in maniera non sempre uniforme e, soprattutto, che non sempre assume n pu assumere lo aspetto tipico del consorzio-persona giuridica. Si pensi, ad esempio, alle casse-conguaglio sorte per la necessit di fissare iin prezzo di imperio, pari al costo di produzione medio, assicurando, per, l'inte grale produzione. I contributi 'imposti a carico dei produttori pi favoriti (a costi inferiori al prezzo di imperio), ed a favore dei meno favoriti (produt tori a costi superiori al prezzo d'itnperio) non pos sono certamente qualificarsi tributi (3). La legge i_n sostanza, attua un'associazione obbligatoria di tutte le aziende al fine di una prodvzione a costi unitari, che si ottiene compensando le perdite delle aziende meno fai> orite con gli emtra profitti di quelle pi favo rite. Un fenomeno parzialmente analogo si verifica nella fattispecie sottoposta all'esame della Corte, la quale, in verit, si era posta la questione se i con tributi non rappresentassero prestazioni di carattere consortile o associativo, ma l'ha risoluta negativa mente in base ad argomentazioni, a nostro avviso, non decisive. Non sembra, infatti, potersi negare ai contributi in parola, il carattere associativo o eonsortile e ci nonostante eh' essi siano commisurati alla quantit. di carta o cellulosa, prodotta o consumata, invece che alla importanza o al reddito dell'azienda, come (3) Vedi in questa "Rivista>>, 1951, p. 200-203. -26 avviene normalmente e sempre .che non si tratti di contributo fisso. L'art. 1 della citata legge 13 giugno 1935, n. 1453, infatti, precisa che dell'ente della cellulosa fanno parte tutte le aziende produttrici di cellulosa e di carta nonch le altre aziende consumatrici di cellulosa. I contributi, previsti dal successivo art. 3, lettera b), c) e d) sono dovuti dai titolari delle predette aziende, non da terzi, e, cio esclusivamente dai consorziati. Essi agiscono, pertanto, solo nell'ambito interno del consorzio obbligatorio. Questo contributo imposto: a tutti i produttori di carta, a cui sono legislativamente equiparati gli importatori, in ragione del 5 % del prezzo. ricavato dalla vendita di carta o cartoni (lettera b ); ai consumatori di cellulosa per la produzione di fibre tessili artificiali (lettera c); ai produttori (o importatori) di cellulosa destinata ad uso diverso dalla fabbricazione di fibre tessili artificiali. Obbligati, pertanto, sono esclusivamente i produttori di carta e cellulosa e i consumatori di cellulosa, in una parola: i consorziati. N la possibilit di rivalsa fenomeno esclusivo del diritto tributario, perch il produttore normalmente si rivale o tende a rivalersi di tutte le spese e gli oneri della produzione, fra cui pu annoverarsi il contributo in esame. La espressa menzione della facolt di rivalsa , poi, necessaria nell'ipotesi di prezzo d'imperio, che non ne consentirebbe maggiorazioni espressamente non autorizzate. L'ultima massima ci trova decisamente dissen :;denti, sopratutto per quanto riguarda la sua categoricit e le argomentazioni, dalle quali discende. L'art. 23 della Carta costituzionale non contiene, a nostro avviso, una riserva legislativa, quanto meno assoluta. N sembra potersi disconoscere alle espressioni usate dal legislatore costituzionale un significato tecnico e uniforme e ci particolarmente consi. derando la cura, con la quale stata elaborata la Carta costituzionale. Dall'esame sisternatico della vigente Costituzione si rilevano tre tipi di riserve: la prima, costituzio nale, nei riguardi del legislatore ordinario (ad esem pio: art. 16, -1 comma u. p., artt. 20, 21 e 22 Carta costituzionale); le altre due, legislative, rispetto alle norme regolamentari. Di queste, una assoluta (ad esempio: artt. 8 e 10 Carta costituzionale), ed impe disce al potere esecutivo l'esercizio di ogni potest regolamentare sulla materia riservata; l'altra rela tiva (ad es.: artt. 13, 14, 15, 16, 121 Carta costitu zionale) e riserva alla legge soltanto le determinazione dei casi e dei modi, nei quali pu essere esercitato il potere regolamentare della pubblica amministra zione. L'art. 23, a nostro avviso, pone una riserva di quest'ultimo tipo, fissando il principio costitu zionale (necessariamente attenuato, per effetto del mutato ordinamento statuale, che pi non esigeva la rigorosa tutela dei cittadini nei confronti del potere regio, rispetto a quello posto dall'art. 30 dello Sta tuto albertino), che >. Confi-diarno, pertanto, in un riesame della qustione da parte della Suprema Corte. G. GUGLIELMI IMPOSTE E TASSE -Imposte doganali -Opposizione ad ingiunzione per nullit della sua notificazione e per estraneit al rapporto tributario -Mancato previo pagamento del tributo (solve et repete) -Improponibilit della domanda -Azione in garantia -lnmmissibilit. (Corte di Cass., Sez. Un. Civ., Sentenza n. 2798, del 31 luglio 1954 -Pres.: Galizia; Est.: Civiletti; P. M.: Eula -S. p. A. cc Sorveglianza>> e Olindo Degli Eredi c. Finanza). controversia d'imposta, ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E, quella relativa all'accertamento della qualit di soggetto d'imposta, principale e sussidiario, nei confronti della Finanza. Ad essa, pertanto, applicabile il principio del solve et repete, che escluso soltanto quando la questione possa essere risolta per sola intuizione, senza che occorrano accertamenti di fatto o ricorrano quesiti di diritto. L'improponibilit. della domanda principale im porta, com necessaria conseguenza, l'improponi bilit. dell'azione di rivalsa per il rapporto di dipen denza di questa con l'azione principale, onde necessariamente operante anche per essa la -pre giudiziale, che opera per quest'ultima. La prima massima rappresenta giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il cui insegnarnento costantemente seguito dalle Corti di merito. L'inap- J ! ~ ~ . . , . J . ffi 1~== ~ I I r~ , , -27 plicabilit del principio del solve et repete sussiste soltanto quando risulti prima facie (dice l'annotata sentenza con felice espressione per sola intuizione), l'inesistenza, non l'invalidit, del rapporto d'imposta. Tali circostan.ze non ricorrevano nella specie, perch l'Amministrazione assumeva, sulla scorta di numerosi documenti esibiti, che la societ opponente era condebitrice dei diritti doganali per essere cointeressata ed avere .yovvenzionato le ope razioni, cui i diritti stessi si riferivano. La seconda massima, invece, lascia piuttosto perplessi. La << Sorveglianza n, aveva esercitato l'azione di rivalsa con separato atto di citazione ed i processi erano stati riuniti per connessione. L'azione di rivalsa, pertanto, non era ritualmente collegata con rapporto di dipendenza necessaria con la domanda principale, che, fra l'altro, non tendeva ad una pronunzia di condanna, bens di assoluzione. Se la finanza avesse convenuto la Sorveglianza n, per ottenere la condanna giudiziale e quella avesse chiamato in garantia la ditta Degli Eredi, sarebbe sussistita la necessaria dipendenza, che fatto ritenere estensibile a questa la pregiudiziale operante per la prima. .11'!a nella specie la << Sorveglianza n, opponendosi all'ingiunzione fiscale, chiedeva dichiararsi giudizialmente l'inf-ondatezz0r -della pretesa della Finanza. L'azione di rivalsa, pertanto, autonomamente esercitata, era subordinata non all'accoglimento, ma al rigetto della domanda principale e non pare che al suo esame potesse essere di ostacolo la improponibilit di questa, avendo tale pronunzia effetto processualmente analogo a quella di rigetto. A rigore, la questione, sollevata. con l'azione di rivalsa della Sorveglianza n, nei confronti della ditta Degli Eredi e della Finanza, relativa all'obbligo di sopportare o al diritto di riversare s1tll'altro gli effetti dell'ingiunzione per l'ipotesi di non accoglimento dell'opposizione, non involgeva una controversia d'imposta. N , a nostro avviso, costituiva ostacolo all'esame della controversia la circostanza che il tributo non fosse stato ancora pagato. G. GUGLIELMI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI D E L L. E C O. R T I D I M. E R .I T O APPELLO Appello contro sentenza parziale -Riserva fatta all'udienza Inammissibilit dell'appello im mediato. (Corte d'Appello di Roma, Sez. III, Sent. n. 723/54 -Ferrazza c. Ufficio Stralcio conf. lav. a;;r.). La legge 14 luglio 1950, n. 181, innovando al sistema del codice di rito vigente, ha accolto il principio dell'impugnativa immediata di tutte le sentenze parziali, salva la facolt, da esercitarsi in via alternativa, di differirne l'impugnazione, previa riserva da farsi in termine perentorio. to esercizio di tale facolt, per, preclude la proposizione della impugnativa immediata, s3,lvo che questa non sia proposta contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti soccombenti (art. 390, c.p.c. modificato). Aderiamo pienamente alla sentenza, che ha accolto la tesi sostenuta dall'Avvocatura sulla scorta della prevalente giurisprudenza (Cass., II, n. 2766/53, in Ma8s. Foro It. ))' 1953, n. 22, col. 527; Corte di Appello di Milano, 13 giugno 1952, in cc Giur. It. n, 1952, I, 2, 259; Corte di Appello di Roma, 12 luglio 1952, ivi 1953, I, 2, 139; Corte di Appello di Brescia, 5 marzo 1952, in cc Foro Pad. n, 1952, I, 685; Corte di Appello di Firenze, 12 agosto 1952, in cc Giur. Tosc. n, 1953, 103 e 10 febbraio 1953, ivi, 281; contra ordinanza Corte di Appello di Mi lano, 16 giugno 1953, in cc Foro It. n, 1953, I, 1161), e della pi autorevole dottrina (L. BIANCHI n'EsPr NOSA: Rassegna di giurisprudenza, in Riv. dir. proc. n, 1953, VIII, p. 302). L'art. 340, c.p.c., modificato con la legge 14 luglio 1950, n. 181, dispone che contro le sentenze parziali l'appello pu essere differito, qualora la parte soc combente ne faccia riserva a pena di decadenza entro il termine per appellare e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza. Quando sia fatta riserva, l'appello deve essere proposto congiuntamente a quello avverso la sentenza definitiva, a meno che altra parte non lo proponga immediatamente. Potrebbe dubitarsi se il termine per l'appello immediato, in deroga al disposto dell'art. 326 c.p.c., non inizi il suo decorso dalla comunicazione della _senten.za parziale, tanto pi che la legge parla di appello immediato o .differito e la omissione della riserva potrebbe essere considerata acquiescenza alla senten.za parziale; ma innegabile che, effettuata la riserva, sia inammissibile l'appello immediato. La facolt concessa dalla legge alternativa ed electa una via altera consumitur. Esattamente la Corte di CMsazione, nella citata sentenza, cos decise: Al soccombente, che, nell'alternativa tra impugna zione immediata o differita della sentenza non definitiva, siasi volontariamente determinato, in obbedienza ad un suo particolare interesse, a scegliere la via del ricorso differito, ci inequivocabilmente manifestando per effetto della rituale e tempstiva riserva, resta inibito di esercitare la facolt di gravame immediato, jacolt che deve ritenersi insuscettibil di reviviscenza, in quanto definitivamente ripudiata )), Deve trattarsi, per, di formale riserva diretta a differire il gravame e non di riserva generica, avente l'unico scopo di manifestare la mancata accetta.zione della sentenza parziale e la volont di proporre, avverso la stessa, appello immediato. In questi sensi la Corte di Cassazione ha, con recente sentenza ( n. 1616/5 4 in Settimana O assazione n, 1954, col. 220), temperato il rigore del principio dianzi affermato, interpretando la norma in conformit dei princip' generali di diritto sull'interpntazione degli atti negoziali. In ogni modo, la sentenza che dichiari inammissibile l'appello, per il motivo di cui sopra, non ostativa all'ulteriore appello, rit1wlmente proposto (Cas8. III, n. 2762/54 in cc Settimana Cassazione l>, 1954, col. 342. G. GUGLIELMI ENFITEUSI -Diritto di riscatto -Esercizio -Principi ~~sull'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre Inapplicabilit -Oneri dei rimborsi Casi tassativi Retratto enfiteutico Limiti. (Cort.e di Appdlo di Catsnia, S2z. Civ.. 25 ottobre 1954 -Pres.: D'Angelo; Est. Paci -Fondo Culto c. Cannizzaro). Il diritto di riscatto, sia che scaturisca dalla legge (artt. 966 e 732 e.e.) sia che abbia origine dal contratto (art. 1500 e segg. e.e.) sostanzialmente il potere giuridico di riavere la propriet o la titolarit di altro diritto, che sia stato in precedenza trasferito. Il riacquisto di tale diritto si verifica in virt della sola dichiarazione unilaterale di volont del riscattante, con la conseguenza che scopo dell'azione giudiziaria pu essere solo quella dell'accertamento dell'avvenuto muta;mento giuridico e della eventuale condanna al rilascio del bene riscattato. I principi sull'esecuzione specifica dell'oblgo di concludere un contratto contenuti nell'art. 2932, e.e., non sono applicabili all'istituto del riscatto, n ne costituisce applicazione l'onere dei rimborsi che l'art. 1503, e.e., pone come condizione per lo esercizio del riscatto convenzionale. -29 Tale onere di rimborsi limitato ai casi nei quali trovasi espressamente stabilito, e pertanto esso non applicabile nel caso del retratto legale, successorio o enfiteutico, in cui chi vi soggetto soltanto tutelato dalle ordinarie misure giurisdizionali e conservative. Il diritto di prelazione, e correlativamente il diritto di riscatto a favore del concedente di un fondo enfiteutico non pu esercitarsi in ogni caso di alienazione di quest'ultimo, ma soltanto nel caso di vendita. La sentenza della Corte di Appello di Catania merita di essere segnalata ai lettori di questa Rassegna , per la esatta messa a punto della natura giuridica del diritto di riscatto e, in particolare, del retratto enfiteutico, con l'esclusione, in questa materia, dell'applicabilit dei principi relativi all' esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre, che pure avevano ispirato la decisione di prima istanza. Aveva ritenuto, quest'ultima, che la domanda proposta in giudizio dal concedente, successivamente alla dichiarazione di volere riscattare il fondo enfiteutico alienato irrequisito domino, sia una domanda rivolta ad ottenere l'esecuzione specifica dell' obbligo del compratore .di trasferirgli detto fondo, secondo l'ipotesi preveduta nel capoverso dell'art. 2932, e.e. Dal che la conseguenza che essa non suscettibile di -accoglimento senza la preventiva esecuzione della prestazione dovuta dall'attore, e precisamente senza il preventivo pagamento del prezzo o quanto meno senza la preventiva offerta reale di esso. La Corte di Appello, aderendo alla tesi sostenuta dall'Avvocatura, condanna un tal modo di conce pire il riscatto, cos esprimendosi: Il diritto di riscatto, sia che scaturisca dalla le!Jge (vedi oltre l'art. 966, anche l'art. 732, in materia di divisione ereditaria), sia che abbia origine del contratto (vedi gli artt. 1500 e segg. e.e.), , sostanz'ialmente, secondo la esplicita nozione datane proprio da quest'ultima norma, il potere giuridico di riavere la propriet, o la titolarit di altro diritto, che sia stato ad altri in precedenza trasferito. Il che non vuol dire, per, nemmeno per l'art. 1500, che, per riavere il venditore la propriet del bene venduto, sia necessario il consenso del compratore. In base alla stessa norma, infatti, ed al successivo art. 1503, che disciplina, in concreto, l'esercizio del diritto in questione, facile arguire che, col riscatto, la propriet si riacquista in virt di una manifestazione unilaterale di volont (comunicazione al compratore della dichiarazione di riscatto) che prescinde, perci, dalla volont di chi lo deve subire. << N muta l'essenza dell'istituto solo perch, in tale ipotesi, sia richiesto, inoltre, il preventivo rimborso delle somme precedentemente sborsate dallo acquirente, in quanto tale prestazione, imposta, come risaputo, a titolo di onere, connesso con lo esercizio di quei diritto potestativo, e non presitppone per nulla l'adempimento di alcuna obbligazione da parte di chi vi. soggetto. << Deve disattendersi, pertanto, l'opinione, seguita dal Tribunale, che il riscatto, pur nella fattispecie degli artt. 1500 e segg., e.e., possa essere concepito come un diritto alla ricompra del bene, precedentemente alienato .. < 1950, III, 60. L'ultima massima, applicata dalla Corte anche, alle enfiteusi antiche, conforme all'opinione prevalente: vedi CARIOTA-FERRARA, op. cit., p. 298; ORLANDO CASCIO, op. cit., p. 397-401; TRIFONE: Dell'enfiteusi, p. 54, in cc Commentario del e.e. ))' a cura di Scialoia e Branca, sub art. 966; Tribunale Palermo, 22 febbraio 1950, cc Rep. Foro It. ))' 1950, col. 639, n. 58. .A. N. ESECUZIONE FISCALE -Riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato -T.U., 14 aprile 1910, n.639 Opposizione -Prova del credito. (Corte di Appello di Roma, Sez. I, Sent. 1588/54 -Pres.: Zappia; Est.: Mongiardo -G. R. A. c. Bianchi). Nel procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, l'Amministrazione non tenuta a provare i fatti costitutivi del credito, ma sta al debitore che impugna l'accertamento dare laprova della insussistenza o invalidit. del titolo in base al quale si procede. In tale procedimento sono inammissibili domande riconvenzionali che possono, invece, formare oggetto di giudizio autonomo. (Nella specie si dichiarata inammissibile una domanda riconyenzionale per perdita di parte del carico). La Corte di Appello di Roma modificando il suo precedente indirizzo si adeguata all'insegnamento della Cassazione sui limiti dell'opposizione nel procedimento coattivo per la riscossione di entrate patrimoniali (vedi Cass., 25 febbraio 1933, in cc Giur. It. ))' 1933, I, l; 20 gennaio 1942, in cc Giur. It. ))' 1942, I, l, 239 e 27 gennaio 1949, in questa cc Rassegna ))' 1949, p. 22 e in << Giur. It. ))' 1949, I, l, 588; 30 marzo 1950, in questa Rassegna ))' 1950, p. 132 e in << Giur. Cass. Civ. ))' 1950, II, 1278). Essa ha fatto esatta applicazione dei principi in tema di domanda di risarcimento del danno sollevata, con l'opposizione, come domanda riconvenzionale. Infatti posto che l'ingiunzione di che trattasi atto amministrativo di accertamento con piena efficacia esecutiva e che l'opposizione non che la impugnativa dell'accertamento, evidente che non pu sollevarsi in sede di impugnativa dell'accertamento un'eccezione di compensazione come quella che oppone alla pretesa dell'Amministrazione non la insussistenza del credito o la sua invaliditr, ma la pretesa esistenza di altro credito maggiore di risarcimento dei danni. SEGNA.LAZIONI DI DOTTRINA E GIURIS P R UD E N Z A ACCESSIONE (Vedi: Espropriazione per pubblica iitilit, 2) ACQUE PUBBLICHE 1. I canoni per l'uso di acque pubbliche sono tributi, ma poich per essi competente il Tribunale Regionale Acque Pubbliche, non pu il Presidente del Tribunale ordinario emettere un decreto ingiuntivo per tali canoni. (Trib. Potenza, 17 settembre 1954, Cnt. 690, Avv. Potenza). 2. Poich il Tribunale regionale non pu modificare le clausole di concessione n esiste al riguardo un diritto fondato sulla esistente concessione, l'opposizione a concessione a terzi da parte di un utente che tema un pregiudizio ai suoi anteriori diritti spetta al Tribunale superiore Acque Pubbliche. (Trib. Acque Pubbliche, Torino, 30 aprile 1954, Oont. 10600, Avv. Torino). 3. La controversia se siano stati rettamente applicati ai canoni di derivazione d'acqua da un canale demaniale gli aumenti di che al D. L. n. 24 del 194 7 e alla legge n. 8 del 1949! tanto pi se si chieda l'accertamento della effettiva potenza media del canale per una pi giusta determinazione del canone, spetta al Tribunale regionale Acque Pubbliche. (Trib. Torino, 21 gennaio 1954, Cont. 11551, Avv. Torino). 4. La causa fra un utente di acqua pubblica e un suo sub-utente in ordine all'uso delle acque e al riparto delle spese spetta al giudice ordinario. (Trib. Brescia, 7 agosto 1954, Cont. 3215, A vvocatura di Brescia). 5. L'instaurato regime demaniale delle acque al pari dei diritti del proprietario ha travolto quelli dei subutenti nei confronti de lproprietario. (Trib. Brescia, 7 agosto 1954, Oont. 3215, Avv. Brescia). (Vedi: Competenza, 2). GRICOLTURA 1. Solo i beni dotali, oggetto di donazione per nozze, donati fino al 15 novembre 1949, sono esclusi dallo scorporo (legge Sila); vi rientrano invece quelle successive a tale data. (Trib. Matera, 31 luglio 1954, Oont. 651, Avv. Potenza). 2. L'Ente di riforma pu escludere, per la legge n. 435 del 1951, dalla proroga anche i coltivatori diretti nei fondi espropriati. (Trib. Matera, Sezione Agr., 16-23 e 30-31 luglio 1954, Cont. 1368ed altri 253, A vv. Potenza; Trib. Potenza, 7 agosto 1954, Oont. 772 e circa altri 200, Avv. Potenza). 3. Ai compartecipanti nei fondi espropriati per la riforma e facenti parte del terzo residuo non compete proroga; il relativo diniego si pu pronunciare su richiesta degli Enti di riforma. (Tribunale Melfi, 12 luglio 1954, Cont. 700, Avv. Potenza). 4. Il diritto alla non espropriabilit. di zone boschive sancito nell'art. 5 legge stralcio si affievolito per l'art. 7, legge n. 333 del 1951, che attribuisce agli enti di riforma la facolt discrezionale di espropriare limitate zone boschive soggette a vincolo idrogeologico. (Trib. Bari, 23 febbraio 1954, Cont. 15270, Avv. Bari). 5. Non vi nel proprietario azione possessoria contro l'atto dell'Ente riforma che a mezzo dei suoi funzionari intende immettersi nel possesso del bene espropriato; c' invece se l'Ente agisce senza alcuna potest o con palese illegittimit. (Pret. Avigliano, 23 agosto 1954, Oont. 723, Avvocatura di Potenza). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. I decreti Presidenziali, 6 maggio e 2 agosto 1948, circa i poteri del Commissario G. I. non sono in contrasto col R. D. L. n. 704 del 1943, anzi ne attuano gli scopi. (Pret. Rapallo, 11 giugno 1954, Oont. 20046, Avv. Genova). 2. L'amministrazione pubblica pu liberamente determinare le condizioni delle proprie prestazioni. Le tariffe del noleggio dei mezzi dell'Amministrazione della Difesa Marina, pubblicate nel foglio d'ordine e prci facilmente conosciute dall~ imprese marittime, sono condizioni generali di con-_ tratto con efficacia verso tutti coloro che richie'dono le prestazioni cui le tariffe si riferiscono. (Trib. Genova, 24 luglio 1954, Oont. 7484, Avvocatura Genova). (Vedi: Giurisdizione, 2). -32 APPALTO (Vedi: Obbligazioni e contratti 2; responsabilit civile 2). APPELLO 1. domanda nuova in appello la richiesta di un indennizzo per abusiva occupazione di un immobile, se in primo grado si era chiesta la indennit di requisizione sia pure in misura maggiore di quella stabilita dall'Amministra,zione. (Corte App. Catania, 10 luglio 1954, Cont. 17896, Avv. Catania). ATTO AMMINISTRATIVO (Vedi: Espropriazione per pubblica utilit, 3). AZIENDA (Vedi: Imposta di Registro, 1). BENEFICENZA PUBBLICA 1. L'asilo infantile non costituito ancora in ente morale ma pel quale sia stato chiesto il riconoscimento non soggetto a controllo e tutela del Ministero dell'Istruzione Pubblica, ma a quelli dell'Interno il quale, dovendosi l'ent, ancorch non ancora riconosciuto considerare di pubblica beneficenza, pu intervenire ad a.diuvandum a sensi dell'art. 9, legge n. 2841 del 1923. (Corte Appello Trento, 25 maggio 1954, Cont. 686, A vvocatura Trento). BESTIAME (Vedi: Imposta Generale Entrata, 1). BOSCHI (Vedi: Agricoltura, 4). CASERMA (Vedi: Intervento, 1; Legittimazione, 2). CITAZIONE 1. La mancanza della firma del procuratore nella copia dell'atto consegnata alla controparte non cagiona nullit dell'atto ma una irregolarit irrilevante, se la firma sia apposta nell'originale. (Corte App. Bologna, 26 luglio 1954, Cont. 6453, Avv. Bologna). CITTADINANZA (Vedi: Intervento, 2). CIRCOLAZIONE ' (Vedi: Responsabilit civile, 3). COMANDO (Vedi: Imposta di registro, 2, 3, 4 e 5). COMPETENZA 1. Anche per l'accertamento del diritto di propriet di un immobile applicabile il forum rei sitae. (Trib. Potenza, 25 ott,obre 1954r Cont. 496, Avv. Potenza). 2. La causa sulla legittimit di un aumento di canone per l'utilizzazione di acqua pubblica ai fini di pesca e sulla misura e decorrenza del canone, compete, anche se sorta il). sede esecutiva, al Tribunale regionale Acque Pubbliche (Trib. Torino, 31 maggio 1954, Cont. 11497 /8, Avv. Torino). w 3. Nelle controversie per anticipata cessazione di locazione prorogata a tempo indeterminato, la competenza si determina coacervando i fitti per un anno. (Trib. Trento, 10 giugno 1954, Cont. 1 609, Avv. Trento). (Vedi: Acque pubbliche, 1, 2, 3, 4). I CONCESSIONE (Vedi: Demanio, 1). CONDIZIONE (Vedi: .Fq,scismo, 1). CONNESSIONE (Vedi: Procedimento civile, 1). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO (Vedi: Obbligazioni e contratti, 2). CONTO CORRENTE (Vedi: Imposta di successione, 2) CONTRABBANDO 1. L'Amministrazione finanziaria pu costituirsi parte civile per ottenere i tributi evasi, in un . processo per contrabbando. (Corte App. Penale di Trento, 25 gennaio 1954, Cont. 752, Avvocatura di Trento). 2. Nel contrabbando di grappa clandestin di cui non sia provata la origine da distillazione da materie non vinose, non sono dovuti diritti erariali. (Corte App. Pen. Trento, 6 maggio 1954, Cont. 525, Avv. Trento, questione aperta). I I f COSTITUZIONE 1. La retroattivit delle leggi non incostitu-j ~:~;:::~~=:~3~:::0d::~::~:~~: . ~ ~ tuzionale, spetta al giudice esaminare incidenter J tantum, e senza che sulla questione si formi il {j giudicato, la costituzionalit intrinseca delle leggi, f questione di natura pregiudiziale. (Trib. Potenza, I} 25 ottobre 1954, Oont. 496, Avv. Potenza). I -33 (Vedi: bnposta di registro, 6). DANNI DI GUERRA (Vedi: Responsabilit civile, 4). DECADENZA (Vedi: Imposta Generale Entrata, 2). DEMANIO 1. La indisponibilit. di un bene patrimoniale sorge con la destinazione dell'immobile ad un pubblico servizio, ancorch vi sia una capacit. naturale di produrre reddito, la quale giustifica un uso eccezionale del bene con concessione, semprech compatibile con la normale destinazione. (Corte App. Catania, 6 marzo 1954, Cont. 18175, Avv. Catania). 2. L'Amministrazione delle Finanze la sola competente all'utilizzazione di un immobile statale mediante concessione, in condizioni di compatibilit. con la destinazione dell'immobile, ma l'Amministrazione usuaria in caso di contrasto con gli interessi del privato ben pu compiere atti di autotutela insindacabili dal giudice, revocare la concessione ed ottenere coattivamente il rilascio. (Corte App. Catania, 6 marzo 1954, Cont. 18175, Avv. Catania). 3. Non ammessa potest. coercitiva per i beni del patrimonio indisponibile. (Pret. Torino, 5 ottobre 1954, Cont. 2050, Avv. Torino). (Vedi: Giurisdizione, 3). DIFESA (Vedi: Legittimazione 3, 4, 5). DISASTRO 1. Al concetto di disastro non essenziale n il numero ingente delle vittime e nemmeno che nessuno sia stato leso, essenziale il pericolo della p-q_bblica incolumit.. (Trib. Pen. Brescia, 8 gen~ naio 1954, Cont. 3023, Avv. Brescia). 2. Per il criterio del pericolo alla pubblica incolumit. pu ammettersi il delitto di disastro automobilistico ancorch l'art. 449, c. p., non lo menzioni. (Trib. Pen. Brescia, 8 gennaio 1954, Cont. 3023, Avv. Brescia). ~ ' 3. Va assolto per mancato nesso di causalit. ~ il deviatore che ha causato un'interruzione di ~ fil corrente in seguito alla quale un convoglio in salita :::; per improvviso cedimento dei freni sia disceso 1i~ con deragliamento e disastro, e ci perch il disa ~.~.~... stro dipeso solo dal cedimento dei freni. (Tri bunale Pen. Bolzano, 21 ottobre 1954, Cont. 750, I Avv. Trento). - ELEZIONI 1. L'incompatibilit. del Consigliere comunale per pendenza di lite sussiste qualunque sia l'oggetto di questa; quindi anche per la pendenza davanti alla giurisdizione contabile -per responsabilit. del Consigliere gi amministratore del Comune. (Giunta Prov. Amm. Potenza, 14 luglio 1954, Cont. 759, Avv. Potenza). ESECUZIONE AMMINISTRATIVA (Vedi: Demanio, 2, 3). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILI'l' 1. Poich l'indennit. va rapportata al giusto prezzo al momento dell'espropriazione, l'edificabilit. del suolo deve desumersi da obbiettive condizioni in atto, come lo sviluppo della zona fornita di impianti servizi pubblici e igienici, l'inclusione in piano regolatore, ecc., escluse mere aspettative per possibilit. potenziali. (Corte Appello di Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145, e altri 2, Avv. Potenza). 2. Intervenuto il decreto di espropriazione per pubblica utilit, non pu il privato rivendicare la propriet. abusivamente occupata n acquistare per accessione l'opera pubblica sia per divieto di revoca di un atto amministrativo, sia per non sottrarre l'opera al fine pubblico destinatole. (Corte App. Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145 e altri 2, Avv. Potenza). 3. L'esproprio avviene legittimamente anche se il Prefetto espropriante usa impropriamente una dizione diversa da quella della legge, quando la volont. inequivoca era_ quella di espropriare; come la formula occupazione permanente n, da intendersi come impossessamento definitivo. (Corte di Appello di Bologna, 18 maggio 1954, Cont. 6824, Avv. Bologna). 4. illegittima l'occupazione di suolo in pendenza della procedura espropriativa e prima dell'espletamento del procedimento di occupazione d'urgenza, specie se sia stato annullato il decreto prefettizio di occupazione di urgenza, dal Consiglio di Stato: ne consegue l'obbligo di risarcire il danno. (Corte App. Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145 ed altri 2, Avv. Potenza). 5. L'occupazione e lo spossessamento di immobili senza l'osservanza delle formalit. previste per l'espropriazione per pubblica utilit., espone lo espropriante al risarcimento dei danni patiti dai proprietari dei beni appresi. (Trib. Trento, 31 maggio 1954, Cont. 586, Avv. Trento). 6. L'indennit. per espropriazioni ferroviarie va fissata coi criteri della legge di Napoli, .e il valore venale sulla base indicativa della consulenza -O.i _ ufficio e dei rilievi delle parti, pu essere valutato con criterio equitativo. (Corte App. Bologna, 18 maggio 1954, Cont. 6824, Avv. Bologna). (Vedi: Legittimazione, 6). 34 FALLIMENTO (Veili: Solve et repete, 4). FASCISMO 1. La cessione di un suolo fatta perch nella erigenda casa littoria avessero degna sede le organizzazioni fasciste del Comune non costituisce una conilizione posta dal cedente Comune alla vendita, tanto pi nei confronti dello Stato che non succeduto al p.n.f. ma ne ha confiscato i beni. (Corte App. Genova, 7 luglio 1954, Contenzioso 19448, Avv. Genova). 2. I,a cessione di un suolo da un Comune al p.n.f. per la erigenda casa littoria e per Ja somma ili una. lira, non costituisce vendita, ma o un atto diimposizione o servilismo delle autorit comunali. (Corte App. Genova, 7 luglio 1954, Cont. 19448, Avv. Genova). FERROVIE E TRANVIE 1. Non proposto dall'agente reclamo gerarchico entro i 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'azienda, egli decade dall'azione giudiziaria. (Corte App. Catania, 7 giugno 1954, Cont. 17680, Avv. Catania). 2. Il reclamo che per l'art. 10, R. D. n. 148 del 1931, condizione di proponibilit dell'azione dell'agente contro il provvedimento dell'azienda ili ferrovie concesse gerarchico nel senso che va presentato al superiore gerarchico. (Corte Appello ili Catania, 7 giugno 1954, Cont. 17680, Avvocatura Catania). (Veili: Espropriazione per pubblica utilit 6; Legittimazione, 7; Responsabilit civile, 5). FINANZE (Veili: Legittimazione, 8, 9). GARANZIA (Vedi: Procedimento civile, 2). GIOVENTU' ITALIANA (Vedi: Amministrazione pubblica, l; Legittimazione, 10). GIURISDIZIONE 1. Finch non sia esaurito il giudizio ili merito sempre possibile modificare la statuizione nella giurisdizione, statuizione che si ha col giuilicato sul merito o quando si sia pronunciata la Cassazione. (Corte App. Bologna, 8 febbraio 1954, Contenzioso 6181 e altri 14, Avv. Bologna). 2. Non pu imporsi all'amministrazione pubblica dal giudice un obbligo di fare. (Trib. Lecce, 21 luglio 1954, Cont. 1174, Avv. Lecce). - 3. La concessione al Comune ili un godiment da parte dei cittailini del cortile di un palazzo ailibito ad uso pubblico servit amministrativa demaniale, conilizionato alla compatibilit con la funzione pubblica del palazzo, pertanto sulla legittimit della revoca della concessione competente il giuilice amministrativo. (Trib. Genova, 10 luglio 1954, Cont. 18798, Avv. Genova). 4. Se una domanda ancorch ili revoca ili un atto amministrativo, sia proponibile rispetto alla causa petenili il giuilice deve limitarsi a ilichiarare la lesione del diritto del privato. (Trib. Genova, 10 luglio 1954, Con.t. 18798, Avv. Genova). (Veili: Costituzione, 2; Imposta di registro, 7; Ingiunzione, 1). GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Veili: Giurisdizione, 4). IMPIEGO PUBBLICO (Vedi: Ferrovie e Tranvie, 1). IMPOSTA GENERALE ENTRATA 1. Le contravvenzioni per infedeli denunzie di bestiame macellato punite con la sola ammenda soggiacciono alla prescrizione biennale ili cui allo art. 16, legge n. 4 del 1929, ilisposizione speciale, e non hanno carattere permanente in considerazione del conguaglio, a carattere solo interno, che il contribuente tenuto a fare nel febbraio di ogni anno, bens hanno carattere istantaneo alla presentazione della infedele denuncia settimanale. (Corte App. Pen. Brescia, 16 maggio 1954, Contenzioso 2810, Avv. Brescia). 2. Poich il termine perentorio per ricorrere al giudice decorre dal momento in cui ilivenuto definitivo il provvedimento amministrativo che pu essere l'orilinanza intendentizia o il decreto ministeriale, non riapre il detto termine la decisione ministeriale che si limita a dare atto della inammissibilit del reclamo contro l'orilinanza intendentizia per decorso del termine. (Trib. Brescia, 11 agosto 1954, Cont. 3427, Avv. Brescia). IMPOSTA PROFITTI DI CONTINGENZA 1. : improponibile per preventiva rinuncia, l'azione proposta contro la pronunzia della Commissione centrale ove il contribuente nel firmare I un atto di ililazione si fosse obbligato a pagare la somma da aecertarsi da quella Commissione. I j (Trib. Bologna, 15 gennaio 1954, Cont. 7572, Avvocatura Bologna). j IMPOSTA DI REGISTRO 1. L'applicazione della proporzionale nel tra- I sferimento di propriet di azienda, previsto a li' sensi dell'art. 18 legge di registro, legittima , ~ -35 r.nch~ se con atto pubblico si cedette solo la licenza di esermz10, e nulla rilevando la gratuit di tale cessione perch la cessione di licenza solo uno degli elementi presuntivi della cessione di azienda, tanto pi che per essere vietato il commercio delle licenze, la cessione della stessa doveva necessariamente qualificarsi gratuita. (Trib. Bologna, 10 aprile 1954, Cont. 7284, Avv. Bologna). 2. Affinch la riserva di persona da dichiarare sia valida secondo l'art. 58, legge di registro non occorrono formule prestabilite dovendosi tale norma porre in relazione con gli artt. 1401 e segg., c. c. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, Cont. 7699, Avv. Bologna). 3. valida la riserva di cquisto per cc persona fisica o giuridica ))' esprimendo le due espressioni lo stesso concetto. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, Cont. 7699, Avv. Bologna). 4. La riserva di acquisto per se stesso pleonastica perch mancando la dichiarazione di comando, l'acquisto necessariamente fatto a nome del dichiarante. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, Cont. 7699, Avv. Bologna). 5. La difformit fra la riserva di dichiarazione e la dichiarazione di mandato fa presumere l'esistenza di un secondo contratto fra il dichiarante e il dichiarato. (Trib. Bologna, 23 febbraio 1954, Cont. 7699, Avv. Bologna). 6. Poich lo spirito della legge 408 del 1949 l'incremento delle case di abitazione, l'estensione dei benefici anche agli immobili che comprendono uffici e negozi stabilisce il criterio della prevalenza della parte adibita ad abitazioni la quale pi che da un calcolo matemtico, si determina con la destinazione dell'immobile nel suo complesso. (Trib. Lecce, 16 gennaio 1954, Contenzioso 2020, Avv. Lecce). 7. Il giudice accogliendo un'impugnazione di decisione amministrativa in tema di valutazione attua un giudizio rescindente; quello rescissorio spetta alla Commissione la cui pronunzia stata annullata. (Trib. Brescia, 9 aprile 1954, Cont. 3189, Avv. Brescia). 8. Non vi carenza di contraddittorio per mancata chiamata in causa di altri coeredi, dato il rapporto di solidariet per il paga,mento dell'intera imposta. (Trib. Bologna, 7 aprile 1954, Contenzioso 7746, Avv. Bologna). 9. Il tributo preteso a seguito di verificata insussistenza della condizione di beneficio di che al D. L. n. 322 del 1945, suppletivo. (Corte Appello Bologna, 11 marzo 1954, Cont. 69767, Avvocatura Bologna). 10. Poich la registrazione di fattura per pagamento del prezzo di un appalto non equivale a registrazione del contratto di appalto, non possono applicarsi a questo ultimo i benefici di cui alle leggi n. 322 del 1945 e 221 del 1946, ed anche le fatture dovranno corrispondere l'imposta proporzionale tanto pi che anche dopo l'emanazione della legge n. 221 del 1946, i benefici fiscali competono solo ai contratti scritti di appalto. (Trib. Bologna, 17 maggio 1954, Cont. 7106, Avv. B-ologna). 11. Agli effetti dell'art. 3 del R. D. n. 322 del 1945, per verificare se si tratti di appalti devesi aver riguardo all'art. 1, legge n. 771 del 1941; perci non appalto ma compravendita il contratto in cui la mano d'opera sia molto inferiore al valore dei materiali. (Corte App. Brescia, 2 aprile 1954, Cont. 2040, Avv. Brescia). 12. Ai fini dell'art. 6 della legge n. 322 del 1945, la dichiarazione necessaria per i benefici deve essere contestuale, in modo che sia assicurata che nella determinazione. del prezzo di appalto sia stato tenuto conto del minore onere d'imprto. (Trib. Bologna, 17 maggio 1954, Cont. 7106, Avvocatura Bologna; Corte App. Bologna, 8 luglio 1954, Cont. 7745, Avv. Bologna). 13. La legge n. 409 del 1949, che estese il beneficio di cui al D. L. n. 322 del 1945, ad ogni contratto relativo a costruzioni e ricostruzioni eseguite in base alla legge ha sempre per riguardo agli scopi della legge, cio la ricostruzione delle abitazioni distrutte dalla guerra e l'attuazione dei piani di ricostruzione; non vi rientra perci la fornitura di impianti termo-igienici in un immobile danneggiato dalla guerra. (Corte App. Brescia, 2 aprile 1954, Cont. 3040, Avv. Brescia). 14. La produzione del certificato del sindaco attestante ai sensi del D. h n. 322 del 1945, la qualifica di fondo danneggiato non esclude il diritto della Finanza di compiere indagini e in caso di difformit di pretendere il tributo. (Corte Appello Bologna, 11 marzo 1954, Cont. 69767, Avvocatura Bologna). 15. r~e attestazioni dei Sindaci e dell'Ufficio del Genio civile circa il danneggiamento di immobili sinistrati d:;i,lla guerra ai fini dei benefici tributari hi:mno . carattere di prova iuris tantum, ma per l'Amministrazione hanno effetto esclusivo probante. (Trib. Genova, 4 febbraio 1954, Contenzioso 18624, Avv. Genova, questione aperta). 16. Alfa prova della qualifica di danneggiato dalla guerra, relativamente a un immobile per cui .si richiedano i benefici del D. L. n. 322 del 1945, non sufficiente che sia stata accordata la moderazione d'imposta di cui all'art. 26, D. L. L. n. 384 del 1944, perch questa concessa per la distruzione di un terzo almeno del predetto, mentre il D. L. n. 322 del 1945, si riferisce al valore capitale del fondo. (Corte App. Bologna, 11 marzo 1954, Cont. 6976/7, Avv. Bologna): 17. Il beneficio della tassa fissa per gli aumenti di capitale sociale fatti in occasione della fusione e per facilitarla si applica anche quando il capitale sociale, della nuova societ sorta dalla fusione -36 (capitale che va calcolato sui patrimoni netti delle societ fuse), sia notevolmente aumentato rispetto alla somma dei capitali delle societ fuse, purch l'aumento sia congruo rispetto agli apporti dei patrimoni netti di queste. (Trib. Bologna, 15 aprile 1954, Cont. 6363, Avv. Bologna, questione aperta). 18. Poich il nomen iuris compete al giudice, bene rilevato il solve et repete se il giudice determina, che a differnza della qualifica di suppletiva data dall'Ufficio, l'imposta ha natura principale. (Corte App. Bologna, 14 aprile 1954, Contenzioso 7326; Avv. Bologna). 19. nulla la decisione della Commissione pro~ vinciale. che si sia limitata ad una semplice e nuda enunciazione dei valori senza alcuna indicazione degli elementi tenuti a calcolo, salvo l'insufficiente riferimento alla consistenza e ubicazione degli immobili. (Trib. Bologna, 7 aprile 1954, Contenzioso 7746, Avv. Bologna). 20. contratto preliminare con effetti obbligatori e non reali, e sconta quindi la tassa fissa e non quella proporzionale, l'atto chiamato cc compromesso preliminare di vendita , quando per di pi si prospetti << un ulteriore perfezionamento del contratto, e manchino i dati catastali dei fondi indicati solo genericamente. (Corte App. Trento, 19 maggio 1954, .Cont. 764, Avv. Trento). IMPOSTA DI SUCCESSIONE 1. Poich il concordato fiscale sui valori costituisce valido atto interruttivo della prescrizione triennale entro il triennio dal concordato, l'Amministrazione pu chiedere al contribuente un'imposta suppletiva. (Trib. Brescia, 23 gennaio 1954, Cont. 30~5, Avv. Brescia). 2. Nel conto corrente il correntista costituito debitore col prelievo dei fondi dimostrato con la produzione degli assegni, i quali cos sono ammessi al passivo ereditario, ma gli assegni emessi da procuratore senza a fianco la scritta cc per procura >J, non vi rientrano e restano propri di cbi firma. (Trib. Brescia, 9 aprile 1954, Cont. 3228, A vvocatura Brescia). IMPOSTE IN GENERE (Vedi: Prezzi, 2; Trattato di pace, 1). IMPUGNAZIONE (Vedi: Imposta profitti di contingenza, l; Solve et repete, 3). INGIUNZIONE 1. Nell'opposizione a ingiunzione il giudice non deve limitarsi a dichiarare la nullit del decreto, ma instaurandosi un regolare giudizio di cognizione deve decidere nel merito. (Corte Appello Brescia, 28 maggio 1954, Cont. 3026, Avv. Brescia). - INTERVENTO 1. L'intervento del successore a titolo particolare in appello, retto dall'art. 111, c.p.c., quindi lo Stato succeduto alla Provincia nell'onere di accasermamento della Polizia pu essere fatto intervenire coattivamente in un giudizio fra il proprietario dell'immobile e la Provincia, senza peraltro che quest'ultima sia estromessa, date le pretese fatte valere contro di esse per il periodo anteriore alla successione. (Corte App. Catania, 10 luglio 1954, Cont. 17896, Avv. Catania). 2. In causa per l'accert,amento della cittadinanza il Ministero dell'Interno ha veste per intervenire. (Trib. Bologna, 4 maggio 1954, Cont. 834, A vv. Trento). 3. Il terzo che interviene dopo la prima udienza non compie atti preclusi ove si limiti ad aderire alle conclusioni tempestivamente formulate da una delle parti originariamente in causa. (Trib.nale '.J'rento, 10 agosto 1954, Cont. 694, A vvocatura Trento). 4) Poich l'Amministrazione finanziaria pu impugnare in giudizio un atto per simulazione relativa al fine di ottenere con la dichiarazione giudiziale una maggiore imposta, pu intervenire volontariamente in una causa fra privati per far dichiarare donazione un apparente atto di vendita di immobili. (Trib. Trento, 10 agosto 1954, Contenzioso 694; Avv. Trento). LAVORI PUBBLICI (Vedi: Legittimazione, 11-12; Responsabilit civile, n. 6). LEGITTIMAZIONE 1) Nullit ed insanabilit della vocatio in jiis per mancata capacit giuridica dell'organo che, secondo le leggi organiche, non abbia la rappresentanza dell'Amministrazione in giudizio. (Tribunale Ancona, 14 luglio 1954, Cont. 1050, Avv. Ancona; Pret. Genova, 7 settembre 1954; Corte App. Bologna, 25 febbraio 1954, Cont. 6092, Avv. Bologna; Trib. Catania, 13 febbraio 1954, Cont. 18064, Avv. Catania; Corte App. Catania, 11 febbraio 1954, Cont. 17375, Avv. Catania). 2. Nell'epoca in cui il servizio di accasermamento della Polizia competeva all'Amministrazione provinciale, quest'ultima non era tuttavia legitI timata passiva senza un contratto di locazione, per il quale essenziale la determinazione del j canone, nella specie mancante malgrado lunghe trattative. (Trib. Bologna, 12 febbraio 1954, Con I tenzioso 7156, Avv. Bologna). I 3. I Comandi territoriali di artiglieria non li.anno I00 la rappresentanza dell'Amministrazione della Difesa in giudizio la quale spetta agli organi indicati nell'art. 37, legge n. 368, del 1940. (Trib. Bari, 9 m ' aprile 1954, Cont. 15021, Avv. Bari). I I -37 4. Per l'Amministrazione della Difesa Esercito compete non al Ministro ma alla Direzione di commissariato per i contratti da essa stipulati. (Trib. Brescia, 29 maggio 1954, Cont. 3081, Avvocatura Brescia). 5. Spetta per l'Amministrazione dell'Aeronautica al Comandante di zona aerea non al Ministro. (Trib. Brescia, 5 giugno 1954, Cont. 1973, Avvocatura Brescia). 6. Il Prefetto espropriante non parte nelle cause fra il beneficiario e il soggetto all'espropriazione per la determinazione dell'indennit. (Corte App. Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 145 e altri 2, Avv. Potenza). 7. attribuita per l'azione ex trasporto contro le FF. SS., al capo compartimento del luogo dello incidente, non, a pena di nullit insanabile, a quello del luogo di partenza. (Trib. Torino, 22 ottobre 1954, Cont. 11885, Avv. Torino). 8. Per l'Amministrazione delle finanze non compete al M;nistro ma solo all'Intendente di finanza. (Corte App. Brescia, 9 giugno 1954, Cont. 3120, Avv. Brescia). 9. Nelle liti tributarie spetta agli Intendenti di finan:aa se hanno sede nella sede giudiziale, ai Procuratori del registro negli altri casi. (Pret. Brunico, 23 settembre 1954, Cont. 1011, Avv. Trento, massima abnorme). 10. La rappresentanza. legale della Giovent italiana, spetta al Commissario nazionale non a quello provinciale. (Trib. Caltanissetta, 21 luglio 1954, Cont. 240, Avv. Caltanissetta). 11. In materia di lavori pubblici spetta al Provveditore regionale per le controversie dipendenti da sua attivit; al Ministro per quanto rientrando nell'attivit dei Ministeri avulso dalla materia delle Opere pubbliche. (Trib. Potenza, 30 giugno 1954, Cont. 688, Avv. Potenza). 12. La chiamata di lm organo incompetente alla rappresentanza (Ministro dei Lavori pubblici invece che Provveditore regionale Opere pubbliche), importa nullit assoluta e insanabile, n si pu integrare il contraddittorio volontariamente o iussu iudicis, non applicandosi al rapporto organico le norme sui difetti di rappresentanza. (Tribunale Potenza, 30 giugno 1954, Cont. 688, A vvovatura Potenza). ' 13. Le Sezioni del P.C.I. sono per statuto autonome e possono stare singolarmente in giudizio; le rappresentano i segretari politici ai sensi dell'art. 36, c.p.c. (Trib. Genova, 4 settembre 1954, Cont. 19725, Avv. Genova; Pret. Genova, 21 gennaio 1954, Cont. 19857, Avv. Genova). 14. Nel P. C., cellule, sezioni, federazioni, etc., sono dal punto di vista amministrativo entit distinte tra loro e dalla Direzione del Partito. (Trib. Bologna, 27 maggio 1954, Cont. 7964, Avvocatu. ra Bologna): 15. Il difetto di legittimazione passiva assorbente di ogni altra eccezione perch impedisce la esistenza di un qualsiasi rapporto processuale e non sanabile in alcun modo trattandosi di inesistenza e non di nullit o annullabilit del rapporto processuale. (Pret. Bari, 3 marzo 1954, Contenzioso 15265, Avv. Bari). 16. Se nella fase avanti il Pretore la vocatio in jus sia stata regolare e seguita da costituzione, non ha rilievo che nella riassunzione davanti al Tribunale a sensi dell'art. 548, c.p.c., non sia stato indicato l'organo rappresentante di una pubblica amministrazione. (Trib. Trento, 25 aprile 1954, Cont. 459, A vv. Trento). ' 17. Il difetto di rappresentanza processuale pu essere regolarizzato retroattivamente con la costituzione in giudizio del vero legittimato. (Pret. di Rapallo, 11 giugno 1954, Cont. 200461 Avvocatura Genova). 18. Per un Corpo dei Vigili del Fuoco, diniego di legittimazione al Comandante ed attribuzione al Presidente del Consiglio di amministrazione. (Trib. Trento, 14 gennaio 1954, Cont. 73, Avvocatura Trento). (Vedi: Beneficenza pubblica, l; Societ, 1). LOCAZIONE (Vedi: Competenza, 3). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI 1. La clausola prezzo provvisorio salvo conguaglio ad emissione di fattura col prezzo stabilito dall'autorit, con la quale furono assegnate lamiere U.N.R.R.A., non inefficace pel fatto che il nuovo prezzo intervenga dopo la consegna della merce tanto pi se il provvedimento retroattivo a data anteriore alla consegna. (Trib. Torino, 14 giugno 1954, Cont. 1177, Avv. Torino). 2. Se un Coma.ne debba per certe opere percepire un sussidio dello Stato, l'appaltatore pu, surrogandosi, chiamare in causa lo Stato, per se il pagamento del sussidio sia condizionato al collaudo, il pagamento non pu essere richiesto che a collaudo approvato. (Trib. Potenza, 15 settembre 1954, Cont. 711, Avv. Potenza). 3. Il ritardo del pagamento di un rateo da parte dell'Amministrazione ancorcb provata la colpa e la costituzione in mora non motivo di risoluzione di un contratto gi quasi interamente adempiuto. (Trib. Torino, 16 giugno 1954, Cont. 71/52, Avvocatura Torino). (Vedi: Amministrazione pu~blica, 2). PARTE CIVILE (Vedi: Procedimento penale, l). -38 PARTITI 1. Gli statuti dei Partiti sono atti. interni non riconoscibili dai terzi contraenti semprech non, sia percepibile che l'obbligazione sia stata stipulata da membri del partito uti singuli. .Applicazione . al P.S.I. (Corte .App. Genova, 30 agosto 1954, Cont. 19084, .Avv. Genova). (Vedi: Legittimazione, 13-14). PESCA 1. L'estinzione dei diritti di pesca anteriori alla legge n. 3706 del 1877, mai esercitati nel triennio anteriore al 24 marzo 1931, riguarda i diritti privati, non gli usi civici di una collettivit. (Commissione Usi Civici Torino, 12 ottobre 1954, Con. tenzioso 358, .Avv. Torino, questione aperta). POLIZIA (Vedi: Responsabilit. civile, 7). POSSESSO (Vedi: Agricoltura, 5). PREZZI 1. Le differenze prezzo dovute ai sensi del D. L. L. n. 471 del 1947, debbono essere pagate dai debitori anche se non ebbero dalla Sepral o da altri, comunicazione del provvedimento legislativo. (Trib. L'.Aquila, 24 marzo 1954, Cont. 4564, .Avv. L'.Aquila). 2. Il recupero delle differenze prezzi cereali razionati ha natura tributaria. (Trib. Sala Consilina, 30 marzo 1954, Cont. 497, .Avv. Potenza). PROCEDIMENTO CIVILE -1. Proposte davanti a diversi giudici cause che per connessione possano essere decise con un.a sola sentenza, il giudice della causa accessoria fissa con sentenza un termine alle parti per la riassunzione davant; al giudice della principale identificata, questa nella causa di maggior interesse economico rispetto all'altra. (Trib. Trento, 30 aprile 1954, Cont. 761, .Avv. Trento). 2. L'attuazione della chiamata in garenzia propria nella causa principale implica anche lo spostamento della competenza territoriale. (Pretura Scandiano, 30 marzo 1954, Cont. 8339, .Avv. Bologna). (Vedi: Imposta di registro, 8; Intervento, 3; Legittimazione, 15-16; Sequestro, 1). PROCEDIMENTO PENALE 1. Non sono proponibili in appello le questioni sulla costituzione di parte civile che van.no trattate in primo grado subito dopo compiute per la prima volta le formalit di apertura del dibattimento. (Corte .App. Trento, 14 giugno 1954, Contenzioso 76, .Avv. Trento). (Vedi: Contrabbando, 1). PROPRIET (Vedi: Acque pubbliche, 5). REATO 1. Pur se risultino a carico di due imputati gravi indizi di correit nel reato di concussione il giudice deve assolverli con formula dubitativa se non possa sicuramente escludere una semplice loro leggerezza. (Trib. Pen,. Bolzano, 6 maggio 1954, Con.t. 696, .Avv. Trento) . RESPONSABILIT CIVILE 1. Il risarcimento dei danni patrimoniali ex delicto compete non iure haereditatis ma iure proprio solo a coloro che con.vivevano col de cuius e da lui si attendevano un aiuto materiale. (Corte .App. Trento, 31 maggio 1954, Cont. 299, .Avvocatura Trento). 2. L'appaltatore del recupero di rottami e residuati di guerra appartenenti all'Amministrazione militare risponde sia contrattualmente che extra dei danni da questa subiti per le sottrazioni fatte dai suoi preposti e ausiliari all'insaputa della squadra militare d; sorveglianza. (Trib. Messina, 3 febbraio 1954, Cont. 5633, .Avv. Messina) . 3. Nei rapporti fra coobbligati in solido (conducente e proprietario dell'automezzo), la responsabilit grava sull'autore immediato del danno contro il quale il coobbligato che ha pagato ha diritto di regresso per l'intero. (Trib. Lecce, 19 gennaio 1954, Cont. 1499, .Avv. Lecce). 4. Sussiste la responsabilit dell'autore del danno, malgrado la speciale procedura della liquidazione dei danni di guerra, tanto pi se il leso minore. (Trib. Catania, 3 febbraio 1954, Contenzioso 17153, .Avv. Catania). 5. Il ribaltamento di un vagone ferroviario su nave traghetto a causa della violenza del mare caso fortuito se i dipendenti dell'.Amministrazione ferroviaria abbiano assicurato la vettura coi mezzi prescritti (tornichetti a vite). (Corte .App. Messina, 25 febbraio 1954; Oont. 3467, .Avv. Messina). 6. Per i lavori eseguiti dallo Stato a sensi del D. L. n. 517 del 1945, anche se di propriet di un Comune, lo Stato e non l'Ente proprietario . risponde verso i privati per gli espropri e per i danni causati ai loro beni. (Corte App. Bologna, 11 marzo 1954, Oont. 6438, .Avv. Bologna).--7. L'eccezionale irresponsabilit di cui all'articolo 7, legge P. S., non pu estendersi analogicamente alle disposizio:qi dell'autorit militare alle proprie guardie giurate addette alla vigilanza di Ir -39 un deposito. (Trib. Bologna, 5. luglio 1954, Contenzioso '6121, .Avv. Bologna). 8. Poich la responsabilit del militare di leva conducente di u.n automezzo e autore in colpa di un sinistro ha la stessa natura dell'obbligazione ex delicto che corre tra investitore e danneggiato, la prescrizione dell'azione dell'Amministrazione per rivalsa di due anni. (Corte .App. Trento, 25 marzo 1954, Cont. 683, .Avv. Trento). 9. Fra i vari corresponsabili ex delicto l'obbligazione conseguenziale solidale. (Corte .Appello Bologna, 26 luglio 1954, Cont. 6453, .Avv. Bologna). 10. Per accogliere l'istanza in danni dell'.A.N . .A.S. occorre provare che il danno sofferto da un ponte di barche sia stato cagionato dalla circolazione di un autotreno eccedente il peso consentito. (Tribunale Bologna, 8 aprile 1954, Cont. 6161, A vvocatura Bologna). (Vedi: Espropriazione per pubblica utilit, 4, 5). RICORSI AMMINISTRATIVI (Vedi: Ferrovie e Tranvie, 2). RICOSTRUZIONE (Vedi: Imposta di registro, 9, 10, 11, 12, 1.3, J4, 15, 16). RIVALSA (Vedi: Responsabilit civile, 8). SANATORIA (Vedi: Legittimazione, 17). SEQUESTRO 1. Il sequestro conservativo non va consolidato se nel giudizio non viene data espressa prova di perdere la garanzia del credito. (Trib. Trento, 7 gennaio 1954, Cont. 685, .Avv. Trento). SIMULAZIONE (Vedi: Intervento, 4 ). SOCIET 1. Estinta una cooperativa per liquidazione, un'altra societ successiva, dello stesso nome e fra gli stessi soci, ha personalit distinta dalla prima, e non pu rivendicare il patrimonio di questa. (Corte .App. Bologna, 26 luglio 1954, Contenzioso 6298, .Avv. Bologna). (Vedi: Imposta di registro, 17). SOLIDARIET (Vedi: Responsabilit civile, 9). SOLVE ET REPETE 1. Non sono rilevabili prima facie ai fini dell'esonero del solve et repete i rilievi del contribuente alla regolarit di un'imposizione (contributi Sep: ral), da parte del Prefetto. (Trib. Genova, 10 luglio 1954, Cont. 20049, .Avv. Genova). 2. Sussiste anche per il pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie. (Trib. Potenza, 20 luglio 1954; Cont. 650, .Avv. Potenza). 3. Se !'.Amministrazione chiede decreto ingiuntivo per tributi, inapplicabile in caso di opposizione il solve et repete. (Trib. Potenza, 17 settembre 1954, Cont. 690, .Avv. Potenza). 4. In caso di fallimento fiscale l'opposizione alla relativa sentenza non d luogo a un giudizio tributario, ma ad una controversia fallimentare cui non applicabile il solve et repete. (Trib. Catania, 30 giugno 1954, Cont. 18362, .Avv. Catania). (Vedi: Imposta di registro, 18). SOTTOSCRI'l,IONE (Vedi: Citazione, l). STRADE (Vedi: Responsabilit civile, 10). SUCCESSIONE 1. Si ha sostituzione fedecommissoria quando il chiamato gravato dell'obbligo di conservare o restituire i beni a terze persone e in tal caso la legge toglie all'istituto l'obbligo di conservare o restituire i beni; la clausola per si sine liberis decesserit integra pel secondo chiamato una condizione sospensiva che ha vita solo quando si verifichi la condizione risolutiva del diritto del primo chiamato. (Trib. Potenza, 25 ~ottobre 1954, Contenzioso 496, .Avv. Potenza). TRATTATO DI PACE 1. L'esenzione dei cittadini delle N. U. da ogni imposta straordinaria non riguarda coloro che oltre a tale cittadinanza abbiano anche quella italiana. (Corte App. Catania, 22 maggio 1954, Cont. 18111, .Avv. Catania). Uf'!I CIVICI (Vedi: Pesc, 1). VALORE (Vedi: Imposta di registro, 19). VENDITA (Vedi: Imposta di registro, 20). :VIGILI DEL Fuoco (Vedi: Legittima.zione, 18). INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.11 FORMUL.11.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLET'l'E IN .11.LOUN MODO L.11 SOLUZIONE OHE NE ST.11'1'.11 PRES.11 ACQUE PUBBLICHE. -I) Se l'alveo di un corso artificiale d'acqua pubblica, scavato da privati proprie- tari sul proprio terreno, divenga di pubblico demanio (n. 28). -II) Se, stabilite nel disciplinare di concessione di acqua pubblica le clausole in favore della piscicultura, ai sensi dell'art. 10 del T. U., 8 ottobre 1931, n. 1604, possa l'Autorit concedente o il Ministero dell'Agricoltura imporre altri obblighi al concessionario (n. 29). -III) Se il concessionario abbia un diritto reale all'uso delle acque alle condizioni imposte nel decreto di concessione e nel relativo disciplinare (n. 29). AGRICOLTURA. -I) Se le opere di migliora, compiute da affittuari di terreni espropriati, siano incluse nell'esproprio disposto a carico del proprietario (n. 5). -II) Se dette opere costituiscano oggetto di indennit separata da quella dovuta per l'esproprio a carico del proprietario (n. 5) -. III) Se i lavori di trasformazione fondiaria, intrapresi dagli Enti di riforma possano qualificarsi Opere pubbliche n, a tutti gli effetti delle disposizioni in materia (n. 6) -. IV) Se l'assegnazione della terra ai contadini, effettuata dagli enti di riforma, vada considerata un istituto privatistico o una concessione amministrativa (n. 6). -V) Se le norme degli artt. 351 e 356 della legge sui lavori pubblici, siano applicabili ai lavori di trasformazione fondiaria, effettuati dagli Enti di riforma (n. 6). AMMINISTRAZIONE-PUBBLICA. -I) Quale sia la procedura da seguire per ottenere la difesa in giudizio penale di dipendenti statali da parte dell'Avvocatura dello Stato (n. 170). -II) Se una controversia tra l'Istituto per il Commercio con l'Estero e l'Amministrazione delle F. S. possa essere risolta in via giudiziaria (n. 171). -III) Se col rapporto di impiego di natura privatistica degli enti pubblici economici sia compatibile la parificazione prevista dal D. L. n. 722 del 1945 (n. 172). -IV) Se il Conservatorio di San Pietro, a Maiella di Napoli, possa considerarsi un Ente statale (n. 173). APPALTO. -I) Se sia valido la clausola contrattuale, secondo la quale le spese generali debbono considerarsi fisse e invariabili (n. 198). -II) Se, verificandosi uno dei casi previsti dall'art. 9, 4 comma, del Capitolato generale di appalto, dopo l'ultimazione dei lavori ma prima del collaudo, il collaudo stesso e tutti gli atti ulteriori debbano farsi nei confronti del supplente o degli aventi diritti dall'appaltatore (n. 199). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -Se al credito dello Stato verso un molino, che sia, stato autorizzato a rivendere la farina, prodotta dal grano assegnatogli sugli ammassi di altra provincia, ad un prezzo maggiorato dalle differenze pagate in pi dalla Prefettura per spese di trasporto, sia applicabile la prescrizione ordinaria (n. 30). AVVOCATI E PROCURATORI. -Quale sia la procedura da seguire per ottenere la difesa in giudizio penale di dipendenti statali da parte dell'Avvoeatura dello Stato (n. 25). AUTOVEICOLI. -I) Se possa iscriversi '.nel P.R.A. privilegio su autoveicoli in forza di un titolo giudiziale (n. 46). -II) Se l'Amministrazione sia tenuta al rilascio di copie dei verbali delle riunioni compartimentali per l'istruttoria di domande di concessioni automobilistiche (n. 47). CACCIA E PESCA. -Se, stabilite nel disciplinare di concessione di acqua pubblica le clausole in favore della piscicultura, ai sensi dell'art. 10 del T. u;, 8 ottobre 1931, n. i604, possa l'autorit concedente o il Ministero dell'Agricoltura imporre altri obblighi al concessionario (n. 4). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. -Se siano soggette all'imposta di negoziazione le anticipazioni, nella misura del 25 % effettuate da soci delle cooperative edilizie, ai sensi dell'art. 7, della legge 10 agosto 1950, n. 715 (n. 50). CINEMATOGRAFIA. -Se il nulla osta per la proiezione in pubblico di un film debba essere revocato in caso di sequestro del film medesimo (n. 12). COMMERCIO. -Se nell'attuale ordinamento costituzionale la licenza di commercio possa essere negata fuori del caso in cui il suo rilascio contrasti con l'interesse pubblico (n. 8). COMUNI E PROVINCIE. -I) Se siano dovuti i diritti di Segreteria sui verbali stipulati dai Segr.etari comunali per la liquidazione di indennit delle aree espropriate (n. 55). -II) Quale sia la natura giuridica dei diritti di Segreteria (n. 55). -III) Se la norma dell'art. 39, 2 comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, concerna soltanto la revoca delle convenzioni, nelle -41 quali il riferimento alla tariffa sia stato determinante per il calcolo delle somm::i dovute dal concessionario (n. 56). DANNI DI GUERRA. -Se, ai sensi dell'art. 40 del D.L.C.P.S., 10 aprile 1947, n. 261, per l'alloggio dei senza tetto e per l'attuazione dei piani di ricostruzione, debitore dei due terzi della spesa anticipata per la riparazione d'ufficio sia solo il proprietario dell'epoca delle riparazioni o anche il proprietario succeduto a titolo particolare (n. 48). DEBITO PUBBLICO. -Se possono essere assoggettati a vincolo pupillare i buoni del Tesoro al portatore (n. 9). ESECUZIONE FISCALE. -I) Se la norma dell'art. 63 del T. U., 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 12 del R,. D. L. 6 novembre 1930, n. 1465, e dall'art. 18 della legge 16 giugno 1939, n. 942, in forza della quale, in sede di esecuzione mobiliare contro il contribuente moroso, l'ufficiale esattoriale pu desistere dal pignoramento di beni dotali sempre che i beni stessi " siano stati costituiti in dote con atto di data anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento del tributo >>, possa essere applicata quando la funzione degli Uffici finanziari, rivolta all'accertamento del tributo, venga eccitata nella dichiarazione del contribuente (n. 32). -II) Be gli effetti, di cui alla norma richiamata dell'art. 63 del T. U., 17 ottobre 1922, n. 1401, decorrano, in tal caso, dalla data della dichiarazione del contribuente (n. 32). ESECUZIONE FORZATA. -Se la norma contenuta nell'art. 2855, e.e., nel disporre che la collocazione degli interessi nello stesso grado di iscrizione privilegiata del capitale, limitata alle due annualit nteriori a quelle in corso al giorno del pignoramento, si riferisca al periodo annuale decorrente dalla data di iscrizione del credito oppure dell'anno solare (n. 14). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. -I) Se, in linea di massima, lo Stato possa espropriare un bene appartenente al demanio di un Ente pubblico territoriale minore (n. 100). -II) Se le opere di migliora, compiute da affittuari di terreni espropriati, siano incluse nell'esproprio disposto a carico del proprietario (n. 101). -III) Se dette opere costituiscano oggetto di indennit separata da quella dovuta per l'esproprio a carico del proprietario (n. 101). -IV) Se alle espropria zioni, da effettuarsi nell'interesse dell'A.N.A.S., possano applicarsi i criteri di valutazione dell'indennit, previsti dalla legge speciale per il risanamento della citt di Napoli (n. 102). -V) Se, in caso di espropriazioni parziali, possa essere applicato il criterio valutativo dell'indennit, fissato dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (n. 103). -VI) Se nel computo degli interessi legali, da corrispondersi a compenso dell'occupazione, che sia stata seguita da espropriazione, possa farsi riferimento a termine finale diverso dalla data del decreto di esproprio (n. 104). -VII) -Se, per il periodo necessario all'emissione di un nuovo mandato a favore dell'avente diritto, siano dovuti gli interessi successivi al primo mandato di pagamento dell'indennit di esproprio, non riscosso per decesso degli intestatari (n. 104). FERROVIE. -Se, ai sensi dell'art. 2, 3 comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844, agli agenti delle F. S., rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo possano essere sistemati nel personale degli uffici solo qualora, alla data del 1 gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici stessi da almeno 550 giornate lavora: tive di effettiva presenza ovvero anche quando dette giornate siano compiute posteriormente alla data del 10 gennaio 1951 (n. 226). IMPIEGO PRIVATO. -Se il trattamento di malattia si applichi anche per i contratti d'impiego a tempo determinato (n. 35). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Quale sia la procedura da seguire per ottenere la difesa in giudizio penale di dipendenti statali da parte dell'Avvocatura dello Stato (n. 372). -II) Se col rapporto d'impiego di natura privatistica degli enti pubblici economici sia compatibile la parificazione prevista dal D. L. n. 722 del 1945 (numero 373). -III) Se, ai sensi dell'art. 2, 3 comma, della legge 30 novembre 1952, n. 1844, agli agenti delle F. S. rivestiti di qualifiche appartenenti al personale esecutivo, possano essere sistemati nel personale degli uffici solo qualora, alla data del 1 gennaio 1951, prestino servizio presso gli uffici stessi da almeno 550 giornate lavorative di effettiva presenza ovvero anche quan do dette giornate siano compiute posteriormente alla data del 1 gennaio 1951 (n. 374). -IV) Se il recupero dell'indennit di carovita, percepita dall'agente, il cui matrimonio concordatario sia stato annullato, decorra dalla data della sentenza dichiarativa oppure dalla data della variazione nei registri dello Stato civile (n. 375). -V) Se il personale ispettivo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, incaricato del controllo sulla fabbricazione stampa e distribuzione degli stampati rappresentativi di valori nell'esclusivo interesse del Provveditorato generale dello Stato, debba essere, a tutti gli effetti, dipendente del Provveditorato medesimo o dall'Istituto Poligrafico dello Stato (n. 376). -VI) Se, ai sensi della legge 14 dicembre 1942, n. 2689, il collocamentoariposo su domanda di dimissioni tolga il diritto alla promozione, gi maturato prima del collocamento a riposo (n. 377). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se le scorte vive e morte di un'azienda agricola vadano valutate nella loro intrinseca natura di beni mobili e, pertanto, siano tassabili secondo le norme stabilite per tali beni dall'art. 16, 2 ccmna, del R. D. L. 7 agosto 1936, n. 1639 (n. 15). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. -Se competente a decidere in merito ai ricorsi prodotti dai trasgressori avverso le ordinanze di condanna, emesse dagli Intendenti di finanza delle circoscrizioni della Sicilia, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sia l'Assessore per le finanze della Regione siciliana o il Ministro (n. 48). IMPOSTE E TASSE. --I) Se siano. soggette alla imposta di negoziazione le anticipazioni, nella mislir1:t"" del 25 %. effettuate da soci delle cooperative edilizie, ai sensi dell'art. 7 della legge IO agosto 1950, n. 715 (n. 250). -II) Se le norme dell'art. 39, 2 comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, concerna sltanto la revoca -42 delle convenzioni, nelle quali il riferimento alla tariffa sia stato determinante per il calcolo delle somme dovute dal concessionario (n. 251). -III) Se la Cassa per il Mezzogiorno sia tenuta a corrispondere l'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione di opere di propriet comunnale, finanziate dalla Cassa stessa ai sensi dell'art. 5, 2 comma, della legge istitutiva 10 agosto 1950, n. 646 (n. 252). -IV) Se sussita nei riguardi della Cassa, l'obbligo della denuncia per l'imposta di consumo sui materiali impiegati per la costruzione delle opere suddette (Ii. 252). -V) Se i sopraprezzi dovuti alle Casse conguaglio abbiano natura tributaria (n. 253). -VI) Se l'omissione a.ella dichiarazione dei redditi, da parte di ent3 ohe non abbia parsonalit giuridica, p::issa e3sere considerata sullo stesso piano della omessa restituzione del questionario (n. 254). -VII) Se l'Ufficio finanziario, che ha notificato l'accertamento, coPtinui ad essere competente fino all'ultimazione della procedura, anche nel caso in cui successivamente sia i;it.ata attribuita la competenza ad un diverso ufficio, ai sensi dell'art. 18 del T. U., 5 luglio 1951, n. 573 (n. 255). -VIII) Se lo spostamento della comp:etenza degli uffici, ai sensi dell'art. 12 del T. U., 5 luglio 1951, n. 573, importi lo spostamento della comp ~tenza delle commissioni rispetto ad accertamenti gi notificati (n. 255). MATRIMONIO. -Da quando decorra, agli effetti civili, -la nullit del vincolo matrimoniale concordatario, dichiarata con senternr.a del competente Tribunale ecclesiastico (n. 10). MONOPOLI. --Se le leggi sulla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche si appli chino anche ai lavori di competenza dell'Amministrazione dei Monopoli di St,ato (n. 23). NAV.I. -I) Se la responsabilit personale del Conservatore dei Registri immobiliari, prevista dall'articolo 2674 e.e. sia applicabile agli uffici competenti a provvedere alla pubblicit degli atti relativi alle navi (n. 65). -II) Se il certificato di cittadinanza di cui allo art. 419 del Regolamento Codice della navigazione sia richiesto per l'esecuzione della trascrizione (n. 65). III) Se, in materia di esecuzione su navi estere, debba tenersi conto della sussistenza o meno della prescritta a.utorizzazione del Guardasigilli (art. 1 della legge 15 luglio 1926, n. 1263), anche all'atto della concessione di eventuale precedente misura cautelare o soltanto in fase esecutiva (n. 66). PEGNO. -Se l'esercizio di un'agenzia di prestito su pegno da parte di societ in nome collettivo, quando la licenza intestata ad un solo socio, costituisca violazione dell'art. 116 della legge di P. S. (n. 2). PENSIONI. -Se gli atti di revoca della procura ad esigere, rilasciati dai creditori dello Stato, in particolare da titolari di .pensioni residenti all'estero, possano essere regolarmente notificati agli uffici prvinciali del Tesoro che debbano disporre i pagamenti, anche in modo diverso da quello a mezzo di ufficiale giudiziario (n. 66). POLIZIA. -I) Se il cittadino, il quale, collaborando con le Forze di P. S., da queste sollecitato, nella lotta per la repressione del banditismo sia rimasto ucciso, abbia diritto per ci solo; alla pensione dello Stato (n. 5). -II) Se nel fatto che una guardia comunale sia rimasta vittima dei banditi nel collaborare con le forze di polizia nella lotta contro di essi, possa ravvisarsi responsabilit dell'Amministrazione per fatto illecito del dipendente (n. 5). -III) Se, dopo l'entrafa in vigore della Costituzione, sia rimasto in vigore l'art. 7 del T. U., 18 giugno 1931, n. 773 (n. 5). -IV) Se l'esercizio di un'agenzia di prestito su pegno da parte di societ in nome collettivo, quando la licenza intestata ad un solo socio, costituisca violazione dell'art. 116 della legge di P. S. (n. 6). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -Se i pagamenti gi effattuati ai sensi .delle vigenti norme, a titolo di assistenza, a favore dei profughi, siano ripetibili ove si accerti la precedente cessazione dello stato di bisogno sul cui presupposto siano stati erogti (n. 13). 1 PREZZI. -Se i sopraprezzi dovuti alle Casse conguaglio abbiano natura tributaria (n. 21). I PRIGIONIERI DI GUERRA. -Se i termini pre. visti dal D. L. 26 aprile 1945, n. 334, siano stabiliti a pena di decadenza (n. 18). I REGIONI. -Se, competente a decidere in merito ai ricorsi prodotti dai trasgressori avverso le ordinanze di condanna emesse dagli Intendenti di Finanza delle circoscrizioni della Sicilia ai sensi della legge 7 gennaio I 1929, n. 4, sia l'Assessore per.le Finanze della Regione I siciliana o il Ministro (n: 49). I R.S.I. -Se la dichiarazione di inefficacia degli atti della r.s.i., di cui all'art. 4 del D. L. 5 ottobre 1944; n. 249, debba essere disposta per intiere categorie di atti o per singoli atti (n. 1). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se il cittadino, il quale, collaborando con le Forze di P. S., da queste sollecitato, nella lotta per la repressione del banditismo sia rimasto ucciso, abbia diritto, per ci solo, alla pensione dello Stato (n. 155). -II) Se nel fatto che una guardia comunale sia rimasta vittima dei banditi nella collaborazione con le forze di polizia nella lotta contro di essi, possa ravvisarsi responsabilit dell'Amministrazione per fatto illecito del dipendente (n. 155), -III) Se nel fatto stesso possa ravvisarsi una responsabilit dell'Amministrazione da atto legittimo (n. 155). -IV) -Se, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, sia rimasto in vigore l'art. 7 del T. U., 18 giugno 1931, n. 773 (n. 155). SEQUESTRO. -Se, in materia, di esecuzione su navi estere, debba tenersi conto della sussistenza o meno della prescritta autorizzazione del Guardasigilli (art. 1 della legge 15 luglio 1926, n. 1263), anche all'atto della concessione di eventuale precedente misura cautelare o soltanto in fase esecutiva (n. 9). SOCIETA'. -I) Se l'esercizio di un'agenzia di prestito su pegno da parte di societ in nome collettivo, : quando la licenza intestata ad un solo socio, costituisca violazione dell'art. 116 della legge di P. S. (n. 60). . -II) Se il Commissario governativo possa apportare ' -43 r modifiche allo statuto e all'atto costitutivo della Coognata in un atto transattivo, per il periodo successivo perativa, alla cui gestione prposto (n. 61). alla stipulazione dell'atto, finch non sia emesso il rela STRADE. -Se la norma dettata dall'art. 1, n. 10, del Codice stradale per la determinazione dei confini deila strada abbia fissato nuovi criteri circa la propriet delle parti della strada medesima, prevista dall'art. 22, 2 comma, della legge n. 2248/1865, All. F, sui lavori pubblici (n. 11). TELEFONI. -I) Se le risultanze dei cronoscopi pano prova sufficiente per stabilire la durata di una conservazione telefonica interurbana (n. 10). -II) Se per recuperare il canone relativo a convers~zioni telefoniche interurbane di durata superiore alla minima si possa usare la procedura di cui al T. U. 14 aprile, 1910, n. 639 (n. 10). TRANSAZIONE. -Se l'Amministrazione sia tenuta a corrispondere gli interessi moratori su somme impe tivo atto di spesa (n. 6). TRASPORTO. -Se la norma del 2 comma dello art. 1681, e.e. possa essere derogata,, pei mezzo di una dichiarazione, rilasciata dal trasportato, di esonero del vettore da responsabilit per i sinistri che colpiscano il medesimo (n. 34). TRATTATO DI PACE. -I) Se, per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace, si sia operato opso iure il trasferimento alle singole Potenze Alleate ed associate di tutti i beni italiani situati nel territorio di ciascuna di esse (n. 58). -Il) Se, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 6, lett. d), dell'art. 79 del Trattato di pace, il diritto di propriet su beni ereditari possa ritenersi sorto al momento dell'accettazione o, retroattivamente, al momento della morte del de cuius (n. 58). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA IN MATERIA 'DI RESPONSABILIT CIVILE DELLO STATO E DI DIFESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN TUTTI GLI STATI DEL MONDO (Iniziamo con questo numero una nuova Rubrica di Diritto Comparato, che sicuramente interesser i nostri lettori, affidata al ll!fagistra.to della Corte dei Conti dott. Safoatore Sica ~l quale esprimiamo il nostro ringraziamento per la cordiale collaborazione) Nel ricordare con ammirazione il contributo di esposizione comparata offerta in materia di responsabilit civile dello Stato e di difesa della Pubblica Amministrazione rispettivamente dal prof. Cino Vitta; quale relatore all'Accademia internazionale di diritto comparato (1935), e dal prof. Francesco J\llenestrina, Sostituto Avvocato Generale dello Stato (1931) e recentemente dall'Avvocatura Generale dello St,ato, iniziamo questa Rassegna avvertendo: 1) La materia esposta riguarda: A) la irresponsabilit o la responsabilit civile dello Stato (diretta, indiretta, alternativa., concorrente) nel quadro della violazione dei diritti (confr. art. 28 Costit. italiana) o comunque per i pregiudizi arrecati, per colpa o senza colpa, dai suoi funzionari e dipendenti; B) la consulenza giuridica e la difesa operata da parte di organi speciali in favore della Pubblica Amministrazione. 2) I/esigenza della Scienza oggettiva e sce vra di valori (Wertfreie Wissenschaft) rende indi spensabile inquadrare la materia secondo uno stu dio degli Stati, qui concettualmente considerati ex iiequo e quindi ordinati alfabeticamente. 3) Le questioni linguit>tiche, le quali possano restare dubbie al lettore, saranno chiarite a richie sta. AFGHANISTAN A) L'Amministrazione non risponde per i suoi _funzionari: il risarcimento del danno, per abusi e per violazione di diritti da parte dei funzionari, a carico di costoro. La materia regolata: 10 dalla legge fondamen tale del 1931 (anno solare afgano 1309); 2 dal Codice penale del 1924 (1302); 30 dalla legge sulla responsabilit dei funzionari del 1945 (1323); 4 da numerose altre leggi, del 1934 (1312) sul personale dei gabinetti ministeriali; del 1937 (1315) sul con tratto tipo per stranieri impiegati dell'Ammini strazione afgana; del 1937 (1315) sui funzionari doganali; del 1947 (1325) sullo stato giuridico gene rale dei funzionari; del 1934 (1312) sulla direzione del personale addetto alle amministrazioni centrali; nel codice del favoro 1946 (1314). Ogni funzionario personalmente responsabile dell'adempimento dei propri doveri: art. 86 legge fondament,ale del 1931 (1300); l'ordine illegale dev'essere denunciato all'Amministrazione centrale od alla Presidenza del Consiglio dei ministri; tale denuncia deve avvenire senza indugio (ivi, art. 85). Vi responsabilit anche senza danno (art. 225, primo comma, Codice penale del 1924 (1302). I funzionari direttivi hanno uha responsabilit attenuata. Il funzionario coperto, in ogni modo, dall'ordine scritto da parte del Re o del Capo del governo (art. 110, legge fondam. del 1031 (1300). I ministri sono giudicati da un tribunale s-peciale. La Presidenza del controllo e della ispezione (Riassate Amumi Taftisce), disciplinata dalla legge del 1946 (1324), commina al funzionario la penalit ed ordina il risarcimento allo Stato per ritenute (sezione penale); vi una sezione di appello. Lo Stato risarcisce i danni sul lavoro prestato a suo favore (art. 2, lett. b, della legge del 1946 (1324). La vailuta:done dell'indennizzo per la espropriazione d'immobili stabilita dal tribunale canonico (shariah) ed obbliga l'Amministrazione (art. 15, della legge fondamentale del 1931 (1309). B) La Pubblica Amministrazione non ha un corpo di consulenza giuridica. Vi provvede occasionalmente il Consiglio di Stato, creato nel 1949 (1327) e composto da sette membri sotto la presidenza del Capo del Governo. La Pubblica Amministrazione non ha un corpo di funzionari addetti alla propria difesa. Non ce ne sarebbe bisogno. Infatti il contenzioso tributario (legge del 1942 (1320) sulla ricchezza mobile; legge del 1943 (1321) sull'attivit commerciale; legge del 1943 (1321) sulle tariffe doganali; legge del 1933 (1311) sulle imposte sul bestiame, ecc.) di ordine amministrativo; gli stessi funzionari amministrano la piccola giustizia (non shariah); la Cassazione (J\llabkama-i-Ali Tamiz) siede presso il Ministero della giustizia e le sue sentenze sono firmate dal Re (legge del 1944 (1322); i ricorsi amministrativi sono portati sino al Re (art. 24 legge fondam. del 1931 (1309); in ogni caso il Re ordina la condotta da tenersi (ivi, art. 78) e viene coadiuvato da funzionari detti rakm. MoHAMMED AKHRAM: Bibliographie analytique de l'Afghanistan, Paris, 1947; Key Press, (ed.) << Modern Afghanistan>>, London (1951), p. 92 e seg.; E. CASPANI ed E. CAGNACCI: L'Afghanistan politico, amministrativo ed economico, in Afghanistan, crocevia dell'Asia" Milano, -'-45 1951, pag. 155 e segg.; Europa Pubblications, cc The Middle East >>, London, 1953; HELLEN MILLER DAv1s: Oonstitutions, electoral laws, treaties of States in the Near and the Middle East, ccDuke Univ. Pressi>, Durham, 1953. (Codice penale del 1924 ed aggiunte del 1925, nella traduzione tedesca di Sebastian Beck, Berlin, 1928, a cura della Deutsche Gesellschafo fiir Islamskunde; alcune leggi in inglese, pubblicate in Kabul dalla Genera! Printing Press, dalle Nazioni Unite e dall'Uff. Intern. del Lavoro; le altre in fogli governativi a parte, fornitici dal principe Gholam Mohamed Sherzad, e presso l'Ist. ntern., per l'unif. del diritto privato). ALBANIA A) L'Amministrazione responsabile per i suoi agenti soltanto in casi esplicitamente determinati. Fuori di tali casi risponde direttamente il funzionario dinanzi ai tribunali ordinari. Qualsiasi cittadino possiede il diritto di ricorrere ai tribunali contro i funzionari per ogni ingiustizia commessa da costoro nell'esercizio delle proprie funzioni; a termini di legge, si pu richiedere dttllo Stato o dai suoi funzionari una indennit per il danno subito dal fatto che un servizio sia stato eseguito in modo contrario alla legge ed al pubblico interesse (art. 34, Costit. 1950). La disposizione va messa in rapporto con il Codice civile del 194-6, che si ispirato all'art. 407 del codice civile sovietico del 1938; ci si pu rivolgere allo Stato soltanto allorch una norma particolare lo disponga ed in tali casi lo Stato possiede il diritto di rivalersi sulle retribuzioni spettanti al funzionario. La responsabilit del funzionario non soltanto di ordine civile ma, in certi casi, specie per i funzionari direttivi, anche d'ordine penale; infatti, ispirandosi al Codice penale sovietico del 1934 (art. 128a, sostituito dal decreto presidiale del 10 luglio 1940), il nuovo Codice penale albanese, entrato in vigore il 1 settembre 1952, commina pene ancora pi severe, estendendo la responsabilit al ragazzo che abbia compiuto i dodici anni ed includendo fra i delitti contro lo Stato anche quelli commessi contro l'Unione sovietica (art. 83). Il codice albanese del lavoro (legge n. 527 del 25 agosto 1947) applicabile anche agli operai ed agli impiegati delle imprese ed istituzioni dello Stato. All'art. 106 vi si parla della responsabilit penale a carico dei direttori, e ci in corrispondenza dell'art. 83, non pi riformato, del Codice sovietico del lavoro del 1921. Ove sia prevista dalle leggi, la responsabilit civile dichiarata dai tribunali, i cui membri sono elettivi (art. 85, Costit. 1950), e decidono in prima istanza a giudice unico ed in appello a giudice collegiale, snza che vi sia un'apposita corte di appello; la Corte suprema eletta dall'Assemblea popolare per quattro anni e pu giudicare anche in prima ed ultima istanza. L'esecuzione rimessa al Pubblico Ministero. Per adire i tribunali in tal caso e convenire l'Amministrazione non c'(') bisogno di alcuna autorizzazione. B) Non esistono avvocati dello Stato n organi similari per la consulenza giuridica. Il Procuratore Generale (nominato dall'Assemblea Popolare) ed i procuratori pubblici (nominati dal Procuratore Generale) presentano le caratteristiche del Prokurur .o della Prokuratura sovietica: essi non trovano corrispondenza nel nostro pubblico ministero o nella nostra Avvocatura di Stato e tanto meno nella istituzione inglese del Government Attorney, n nel parquet francese o nel tedesco Staatsanwalt (ved. Gsovski). Il Corpo procuratoriale non dipende dal Ministero della giustizia ed anzi lo controlla dal punto di vista della legalit; possiede un potere di controllo generale (sui funzionari, sui giudici, sugli amministratori locali sui cittadini); ha funzione consultiva per gli stessl giudici; spicca mandati di cattura; promuove le cause civili e penali nonch i ricorsi gerarchici (proteste) o alle stesse autorit, con effetto sospensivo dell'atto (ordinamento del Procuratore Generale del 1946; ordinamento giudiziario del 1946; art. 113 e seg. della Costit. del 1950). G. LANGROD: Le Ministre public. organe du controle de l'Administration dans les pays de l'est europen cc Revue Intern. de droit compar >>, ottobre-dicembre 1950, p. 639; S. L, S1ws: I principi socialisti della organizzazione della giustizia nei paesi europei della democrazia popolare 'cc Sovjetskoje Gosudarstwo i Prawo" 1951 fase. 7 (in russo); A. E. LUNJEW: Die verfassungmassige,/,, Grundlagen der allgemeinen Ansicht der Staatsanwaltschaft der UdSSR, cc Rechtswissenschaftlicher Informationsdienst '" 5 ottobre 1954, p. 515; ved. inoltre: V. GsovsKI: Soviet Oiv'il Law Ami Arbor, Univ. of Michigan Law School >>, 1948, io vol., p. 534, 820 e 854; G. C. Gurns: Soviet Law and Soviet Society " cc The Haghe >>, 1954. , La sola raccolta di leggi varie albanesi stata pubblicata in russo della Zakonodatel'stvo stran narodnoi democratii (legislDizione dei paesi di democrazia popolare): Konstitutjia i osnovye zakonadatel'nye akty Alb., 1950, Mosca. ANDORRA A) Una giurisdizione ritenuta esercitata dai coprincipes (vescovo di Urgel e Francia) attraverso una rispettiva delegazione; ambo i delegati firmano la sentenza sui recours de quei:ca contro gli atti amministrativi del Consiglio generale. I ricorsi sono stati regolati con decreto-accordo del 21marzo1933 e sono possibili soltanto per evidente ingiustizia ed ab1tso manifesto (decreto del 24 maggio 1934); il vescovo di Urgel si era ritenuto per il solo competente a decidere sui ricorsi contro i giudici (decreto 24 gennaio 1905). Le obbligazioni verso terzi contratte dagli amministra-tori, come tali, sono decise dai tribunali; la chiamata in giudizio dev'essere autorizzata da organi speciali, ed sempre possibile il ricorso ai coprineipes (art. 16 Pi(lrno di riforma del 31 maggio 1866). Il ricorso ai eoprincipes completa i ricorsi di giustizia amministrativa, la quale ha tre gradi (Tribuna} de visura) e concerne per lo pi gli usi civili; ammesso anche per le responsabilit contabili ed amministrative (art. 5 e 6 Piano 1866). B) Il governo di Andorra mantiene un A vvocato stipendiato nella Ciudad de Urgel; i giudici, in casi difficili, si consultano con tal Avvocato. Non vi pubblico ministero ma vi sono raoiiailors( da ratiocinator), che difendono i privilegi de las Valles de Andorra: sono designati dal Consiglio generale, e non hanno nulla da vedere n col promotor fiscal, o col ministero pubblico, n con l'at -46torney inglese, al quale ultimo si aVVicinerebbero l'art. 1112 di detto Codice per cui i fatti e le omis '1~ come custodi delle, legge e del bene comune (Jos Maria Vidal y Guitart). B. RIVERAYNA: Las Valles de Andorra. Barcelona, 19~9; M. VrnAL y GuITAR'l': Instituciones politicas y sociales de Andorra. Madrid, 1949 (con larga bibliografia; per i raonadores, ved. p. 200 e nota 75 bis); MARCEL BEz: Les Valles de Andorre, leur statut juridique, leur organisation judiciaire, leur rgime administratif. Limoges, 1950. ARABIA SAUDITA A) Non vi un principio generale e la questione della responsabilit regolata volt& per volta. Il Presidente del Tribunale dei soprusi invia ogni sei mesi al Re una relazione concernente le responsabilit ricadenti sui diversi servizi governativi 'o sugli impiegati; in tale relazione sono fatte le proposte dirette a mettere le cose a posto (art. 20, Regolamento degli uffici dipendenti dal Consiglio dei Ministri del 17 maggio 1954 -12 ragiab del 1373, anno lunare). 'rale Tribunale e in sostanza um, direzione generale presso il Diwan del Consiglio dei ministri (ivi, art. 17). In ogni modo, ove il funzionario abbia esposto la finanza dello Stato a dissipazione o perdita, il Controllore generale (Muraquib) propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri il grado di punizione in relazione alla dissipazione o perdita (ivi, art. 8, lett. a; il Controllore dipende dal Diwan della Presidenza del Consiglio e presiede il tribunale dei conti (ivi, art. 6 e 7). B) Presso il Diwan del Consiglio dei ministri esiste un Corpo di esperti (khuhara fannyyun) (ar.t. 19 lett. e de] Regolamento del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1954); il numero degli esperti fissato.dal Consiglio secondo il bisogno e la. necessit (art. 11 Regolamento degli uffici del 17 marzo 1954) e dipende dal Presidente del Consiglio, che il Re (articolo 12) verso cui sono responsabili (art. 13). L'esperto esprime il proprio parere: a) sulle questioni sottopostegli dal Presidente del consiglio o dal Consiglio dei ministri; b) sulle questioni trasmessegli dai ministeri (!l.rt. 15); egli manda alla Presidenza copia del parere da lui manifestato in ogni questione sottopostagli (art. 16). Il Consiglio dei Ministri decide le transazioni oltre una determinata somma (art. 7, n. 6, Regolamento del Consiglio del 17 marzo 1954). La traduzione dei testi di cui sopra tratti dal giornale di La Mecca: Umm al-Qur del 26 marzo 1954, _dovuta a Maria Nallino, in Oriente Moderno>>, giugno 1954, p. 258 e segg. ARGENTINA A) L'art. 43 del Codice civile del 1869, ancora in vigore, esclude la responsabilit civile delle persone giuridiche: contro di esse non si pu .procedere per risarcimento di danni. Per la responsabilit contrattuale, salvo poche voci isolate non si dubitato che le persone giuridiche siano t~nute al risarcimento. Per la responsabilit extracon trattuale o per fatti illeciti la giurisprudenza -passata per due stadi, tenendo anche presente sioni, avvenuti nell'esercizio delle loro funzioni da parte dei funzonari pubblici per non ave; adempiuto che in modo irregolare ai compiti che ad essi sono imposti dall13 leggi, ill}portano l'obbligazione del funzionario di riparare il danno (articolo 1109). Nel primo stadio si affermata la irresponsabilit dello Stato. Nel secondo stadio si affermata, con carattere sempre pi largo, la responsabilit dello Stato: il nuovo principio fu ammesso dalla sentenza della Corte Suprema Nazionale del 22 settembre 1933 (caso Devoto), fu confermato nel 1937 (caso Quiding), e fu decisamente accolto con sentenza del 3 ottobre 1938 (Caso Ferrocarril Oeste) e seguito da altri Tribunali. Una tale rivoluzione era stata preparata da un esteso movimento dottrinario, che partiva Q.alle conquiste in tal senso della giurisprudenza e dottrina francesi. Nel. suo Tratado de derecho civil (1951), .Alberto G. Spota ha portato il principio sino alle estreme conseguenze .. La Contaduria General de la Nacin in base all'art. 100 della legge 12.961 del 29 m~rzo 1947 provvede ad imputare il danno al funzionario'. Per le provincie provvede il Tribunal de cuentas: per Buenos Aires, Catamarca, Cordoba Entre Rios? Eva Pern, Jujuy, La Rioja, Mendoza; Presidente Pern, Salta, San Juan, San Luis Santa F, Santiago del Estero. Si provvede ammi: nistrativamente in Corrientes e Tucuman (ved. Costituzioni 1949). Le costituzioni provinciali del 1949 non hanno per manifestamente incluso il principio giurisprudenziale della responsabilit diretta dello Stato ed insistono sulla. responsabilit del funzionario (Cardoba, art. 30; Mendoza, art. 69, che comprende anche i magistrati; San Juan, art. 31, ecc.). Si vuol ricordare la costituzione di qualche provincia (Cordoba, Costit. 1949, art. 34 e 35), per cui lo Stato, come persona civile, pu essere convenuto dinanzi ai giudici ordinari in materia di propriet e per obbligazioni contratte, senza necessit di autorizzazione da parte del Potere legislativo e senza che, nel giudizio, esso debba godere di privilegio alcuno; tuttavia, una volta rimasto soccombente lo Stato e condannato al pagamento di un debitci, esso non potr essere sottoposto ad esecuzione nella forma ordinaria, n potranno essere ~ottoposte a sequestro le sue rendite, giacc'h spetta m tal caso alla Legislatura decidere il modo e la forma secondo cui si provveder al pagamento. La legge nazionale 16.664 del 26 ottobre 1940 ha previsto l'azione contro i funzionari del potere giudiziario. Si tenga presente che l'azione contenzioso- amministrativa (sistema federale), per lesione d'interessi che sia~o stati garantiti da legge, decreto, regolamento, ordmanza o da concessione di servizi pubblici, e col fine di annullamento dell'atto impugnato per incompetenza, vizi di forma, sviamento j. di potere o violazione di legge o di dj;ritti acq'uisiti non ammissibile allorch l'Amministrazione.-ahbi~ ; agito nella qualit di persona privata (legge 13.5li-,;, del 30 ottobre 1948; legge 6 ottobre 1950). Il codice = penale argentino commina varie pene per gli abusi 1cl di autorit e per la violazione dei doveri dei pub-gj blici funzionari (art. 248-253). I I -47 B) ta legge del 3 marzo 1947, n. 12.954 organizzate secondo le esigenze delle .Amministra( Bol. Oficial del 10 marzo 1947) provvide a creare zioni a cui sono addette e dipendono amministra- un Corpo degli avvocati dello Stato (Cuerpo de . tivamente da queste, salva restando la loro dipenAbogados del Estado). A tale Corpo affidata la denza dalla Direzione generale dal punto di vista consulenza giuridica nonch la difesa, dinanzi strettamente professionale; i Ministeri richiedeai tribunali, del potere esecutivo e di tutti gli organi ranno all'uopo il numero d funzioriaii del Corpo di cui composta la pubblica Amministrazione che ad essi sono indispensabili (art. 8). Il Corpo (art. 1). direttore generale del Corpo l'Avvocato degli .Avvocati di Stato costituito come carriera Erariale (Procurador del Tesoro) ed, in caso di speciale con un ruolo (escalaf6n) proprio; l'ammisassenza od impedimento, il Vice avvocato erariale sione avviene soltanto per concorso, che dimostri (Subprocurador del Tesoro); l'Avvocato ed il nell'aspirante una conoscenza profonda del diritto Viceavvocato sono nominati dal Governo di conamministrativo e della organizzazione dello Stato; certo con il Senato (art. 2). Il Corpo degli avvocati le promozioni avvengono rispettando rigorosamente dello Stato composto da una Direzione Generale l'ordine gerarchico e sempre quando ci sia una e da delegazioni distaccate presso ciascun Minirelazione favorevole dell'organo ispettivo presso stero, Segreteria di Stato e ripartizioni dell'Ammila Direzione Generale (art. 9). Per l'ammissione nistrazione federale che avessero gi istituito o che nel Corpo degli Avvocati di Stato occorre: 1) essere dovessero istituire orgni di consulenza o direcittadino argentino; 2) possedere la laurea di dotzioni di affari legali (art. 3). La Direzione generale tore in legge rilasciata da una Universit Nazionale; composta da un organo direttivo, il quale com3) aver superato i 25 anni; 4) essere di una conpetente, fra l'altro, a redigere le istruzioni d'ordine dotta irreprensibile, debitamente accertata dalle generale, e da un organo d'ispezione sulle delegaautorit e da una inchiesta speciale; 5) non avre zioni, competente a formare le commissioni giudicarichi penali pendenti; 6) non essere in stato di catrici (tribunales cali:ficadores) degli esami per le fallimento (art. 14). nomine e le promozioni ed a preparare i relativi Nessun uffiio amministrativo pu nominare programmi (art. 4). Sono funzioni del Corpo cenun proprio consulente legale n altra specie di trale o delle delegazioni: a) rappresentare lo Stato funzionario che sia addetto a tale funzione senza dinanzi agli organi giudiziari, sia lo Stato attore aver previamente sentito la Direzione Generale o convenuto, e dinanzi ai tribunali nel contenzioso degli Avvocati di Stato (art. 16). La legge vale amministrativo, salvo restando quanto spetti al anche per gli uffici di consulenza delle istituzioni pubblico ministero (ministerio fiscal); b) istruire bancarie dello Stato (art. 20). incompatibile gli affari relativi a fatti punibili o ad irregolarit la carica di avvocato dello Stato con quella di attribuite al personale dell'Amministrazione od a avvocato, retribuito o meno, d'imprese private terzi e trasmettere la relativa documentazione alla od assuntrici della gestione di un pubblio sercompetente autorit giudiziaria; e) assistere le autovizio od appaltatrici (abastecedores) di lavori rit, presso le quali sono addette le delegazioni, in dello Stato; tale incompatibilit non viene meno ogni affare che richieda n parere giuridico; d) prosino al termine di cinque anni dalla cessazione muovere le procedure amministrative in conformit dei servizi alle dipendenze di una impresa del gedelle leggi relative, dirigere il contenzioso dello nere (art. 21). Stato, seg'uendo e curando il retto procedimento Con decreto n. 34.952 dell'8 novembre 19.47 dei ricorsi amministrativi; e) intervenire . nelle stato introdotto il regolamento della legge anzidetta, licitazioni pubbliche, nell'acquisto di materiali, comprensivo di 48 articoli. La legge 13.529 del- nella redazione dei contratti, nei reclami a cui dia 1'8 luglio 1949, relativa alla competenza dei Miniluogo la relativa interpretazione e nelle domande steri, ha stabilito che appartiene al Ministero della di rescissione; f) pronunciarsi su questioni relaGiustizia (Ministerio Secreteria de Est.ado de tive alla materia tributaria; g) effettuare studi Justicia) l'organizzazione, la disciplina e la dirediretti al miglioramento delle leggi e regolamenti zione della rappresentanza e difesa dello Stato in vigenti nella pubblica Amministrazione (art. 5). giudizio (art. 15, n. 3). La Direzione Generale, quale consulente del Governo, e le singole delegazioni formano i collegi Bibliografia delle bibliografie {per la responsabilit consultivi (asesorias) dei vari ministeri e ripartidello Stato) in Codigo Civil Anotado por EDUARDO B. Russo, Buenos Aires, 1944, I, p. 364; in Anuazioni: tuttavia le delegazioni debbono condizio rio del Istituto de Derecho Publico , 8. 1948, p. 27-62 nare la propria condotta (supeditar su accin) (R. BIELSA: La Responsabilidad del Estado y el derecho alle direttive impartite dalla Direzione per la unificomun); in Anuario del Instituto de Derecho Pblico , 8, cazione dei criteri: i casi d'interesse generale e gli 1948, p. 87-140 (A. DOMINGUEZ: El Problema de la responsabilidad del Estado, Analisis de la Jurisprudencia affari di somma importanza per gli interessi dello de .la Suprema Corte Nacional); in Tratado de derecho ; Stato sono trattati dalle delegazioni in adunanza civil di Alberto G. Spota, tomo I, vol. 3, Buenos Aires, i, generale con la Direzione (deberan elevar en con-1951, cap. 7, p. 385 e seg.; in Jur. Arg., apr.-giugno 1952, tomo IV, p. 16 (C. MARIA SAES: La responsabilidad f: sulta) (art. 6). La Direzione Generale, secondo la del Estado en la jurisprudencian). Per.la vecchia giurispru ~disciplina stabilita dall'Avvocato Erariale, funzio denza ved.A. BARCIA LOPEZ: Las Persona-ji,iridicas y su~:~er come organo tecnico di diritto amministrativo . responsabilidad civil por actos ilici'tos, 2a ed., Buenos .~ del contenzioso di Stato e si pronuncer su tutti Aires, 1922. M progetti di modifica o di creazione di norme di Ved. la legge sul Corpo degli Avvocati di Stato in w Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales '" ~gge o di regolamento; curer poi che le delega- Buenos Aires, aprile giugno 1947, p. 278 e segg. ed il[[fnl propon~a~o le riforme che la prat~ca .realt.;: relativo regolamento nella stessa Rivista, gennaio-marzo, vesse cons1ghare (art. 7). Le delegaz10m sonoll 1948, P 173. . I I ! ' (2109053) Roma., 1955 Istituto .Poligrafico dello Stato G. O.