ANNO VII N. 10 OTTOBRE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO ANNO VII N. 10 OTTOBRE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. .AR'l'ICOLI ORIGINALI Note intorno al visto della Corte dei Conti, dell'avv. PASQUALE PAONE, p. 213-225 (continua). II. NOTE DI DOTTRINA 1) G. CoLE~: Questioni in tema di abbonamento telefonico, recensione critica dell'avv. ENRICO VITALIANI, p. 226-228. 2) M. NIGRO: Sulla natura giwridica del tprocesso di cui all'art. 27, n. 4 della legge sul Consiglio di Stato, recensione critica dell'avv. GIUSEPPE GUGLIELMI, P 228-229. III. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Amministrazione Pubblica -Atti diretti alla tutela dei beni patrimoniali indisponibili concessi in godimento al privato -Azione possessoria -Improponibilit. (Corte di Casa.), p. 230-231. 2) Case economiche e popolari -Cooperative edilizie a contributo statale Determinazione del momento della prenotazione (Consiglio di Stato), p. 231-233. 3) Cassazione -Decisioni del Tribunale Superiore delle Acque -Impugnativa -Riconoscimento di antica utenza (Corte di Casa.), p. 233. 4) Opere pubbliche -Revisione prezzi -Poteri del Ministro -Bonifica campi minati (Corte di Casa.), p. 233-234. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO 1) Amministrazione Pubblica -Gestione Ina-Casa -Assegnazione a costruire -Natura -Rivalsa i.g.e. da parte dell'impresa costruttrice Inammissibilit. (Trib. di Roma), p. 235-237. 2) FerroVie e tranvie -Ferrovie concesse all'industria privata. -Gestione temporanea governativa. -Conseguenze (Corte d'Appello di Catania), p. 237-239. 3) Impiego pubblico -Impiego sta.tale -Personale domestico ta.zioni C.C. Non sono impiegati statali (Corte d'Appello di Roma.), p. 239-240. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 241-244. VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE CONSULTAZIONI, p. 245-249. : ANNO VII -N. 10 TTOBRE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVIZIO NOTE INTORNO AL VISTO SOMMARIO. -Parte seconda: 1. Rapporti tra il pensiero ,'> e procedimento . Tesi che tendono a restringere l'ambito della figura del procedimento. Critica. Ammissibilit nella categoria del procedimento degli atti funzionalmente dipendenti e strutturalmente autonomi. -5. La posizione giuridica del contraente privato fino all'intervento dell'atto di approvazione; titolarit da parte sua di un diritto soggettivo affievolito: precisazioni in tema di diritto soggettivo affievolito e critica delle possibili obbiezioni a tale tesi. Diversa conclusione da trarsi rispetto al visto della Corte dei conti: titolarit da parte del privato di tin diritto soggettivo perfetto. Ipotesi formulabili avendo riguardo alla incidenza in tale diritto del rifiuto di visto e della mancata richiesta di registrazione con riserva. Il problema della messa in mora dell'amministrazione ai fini della emissione dell'atto di controllo. -6. Segue. Tutela generica della posizione soggettiva del privato per mezzo dell'obbligo del neminem laedere: in particolare, rilevanza di tale obbligo dell'amministrazione in rapporto al potere di accertamento della medesima. Spettanza al privato del potere di disposizione e del potere di trascrizione come effetto definitivo. Precisazioni in tema di situazioni scaturenti da contratti con effetto reale-traslativo. 1. Una volta escluso che l'atto di controllo sia un fatto secondario, inquadrabile per ci nella struttura dell'atto controllato come suo elemento accidentale, non rimane che ritenerlo un fatto principale, ma incidente in una situazione che gli DELLA CORTE DEI CONTI preesiste: si presuppone cosi che atto di controllo e atto controllato si riportino ciascuno a una propria fattispecie tra le quali viene a stabilirsi un collegamento soltanto funzionale (1). Questa soluzione ha un precedente autorevoie nella tesi del Resta secondo cui il visto d luogo ad un negozio di accertamento -pi esattamente -di riconoscimento di diritto pubblico. Ebbe a dire tale autore che: cc Gli atti di controllo ..... . contengono un riconoscimento, il cui effetto autonomo e consiste precisamente nel creare una situazione giuridica nuova e tipica (sia pure nell'ambito di una preesistente). Dalla autonomia dell'effetto e dalla sua natura (influsso su esercizio di diritti) postula la negozialit degli atti di controllo in esame. Si tratta per - bene avvertirlo -di negozi giuridici ausiliari, in quanto si giustappongono a negozi giuridici originari o fondamentali e coesistono, in vita autonoma, con essi. Gli atti di controllo appartengono alla categoria di quegli atti che permettono l'esercizio di diritti; essi, quindi, nel loro contenuto, sono costitutivi, perch la novit e la tipicit dell'effetto sostanziale da essi prodotto sono caratteristiche proprie dell'atto costitutivo da cui ha origine una nuova situazione giuridica. Con ci mi pare dimostrato che la retroattivit non naturale negli atti di controllo, poich essi non sono affatto dichiarativi (nel senso che a tale parola si attribuisce) nel loro contenuto, ma sono sostanzialmente costitutivi, anche se funzione di tale costitutivit una dichiarazione (causa giuridica dell'atto di controllo) (2). Il Resta, peraltro, formulando questa tesi non respinse la conclusione della dottrina dominante secondo la quale l'atto di controllo rappresenterebbe una condicio juris dell'atto controllato. La costruzione dell'atto di controllo come negozio di riconoscimento fu da detto autore utilizzata esclusivamente per concludere -stante la natura costitutiva da lui annessa al riconoscimento -circa la inesistenza di retroattivit dell'atto di controllo (3). Pertanto, l'atto di controllo, in se e per s, rappresenterebbe un negozio di riconoscimento, e come tale dovrebbe dirsi che esso cc costituisce nel mondo giuridico un effetto nuovo quello dell'atto riconosciuto, effetto che si traduce poi, specificamente, nella remozione dell'ostacolo apposto alla efficacia dell'atto obbietto del riconoscimento ; visto invece in rapporto all'atto controllato ne rappresenterebbe una condizione legale -214 di efficacia: la sua mancanza impedirebbe il sorgere degli effetti dell'atto (4). La soluzione relativa alla natura dell'atto di controllo come negozio di riconoscimento sembra da condividere; non altrettanto invece deve dirsi per quanto si sostiene a proposito del suo rilievo come fatto condizionante rispetto all'atto da controllare. Il ragionamento del Resta in tal senso appare contraddittorio. Se vero, per fare il solito esempio, che il visto condiziona il sorgere degli effetti contrattuali e, nello stesso tempo, incide -come negozio di riconoscimento -in un rapporto preesistente, quali sarebbero i diritti ed obblighi su cui esso dovrebbe influire~ Non gli effetti definitivi, perch, essendo l'atto di controllo una condizione, questi ultimi non si sarebbero verificati; tanto meno poi gli effetti preliminari, che certo sussistono prima del verificarsi della condizione, ma che rappresentano individualit distinte da quelli definitivi e cessanti con il sorgere degli stessi. La verit che, ove voglia darsi un'effettiva importanza alla costruzione dell'atto di controllo come negozio di riconoscimento, deve abbando narsi la tesi che il medesimo costituisca, sia pure per volont di legge, un evento condizionante l'atto da controllare: cosi ritenendo esisterebbe tra i due eventi un collegamento strutturale carat terizzato dall'unico effetto giuridico ricollegabile alla fattispecie complessa atto+fatto; deve, invece, sostenersi la figura del collegamento funzionale, ammettendo conseguentemente l'esistenza di due effetti giuridici di cui il secondo venga ad inci dere nel primo, oppure, se ci sar appropriato al nostro caso, l'esistenza di due momenti dello stesso effetto giuridico, in ciascuno dei quali l'effetto esaminato assuma un modo d'essere diverso. A nostro parere, dunque, delle due l'una: o ci si pone dal punto di vista della fatti specie dell'atto da controllare, che si considera atto condizionale, e allora, rilevando l'atto di con trollo come mero fatto, ben scarsa importanza potrebbe avere la costruzione di esso, alla stregua di una distinta fattispecie, come negozio di ricono scimento: sarebbe anzi del tutto sufficiente ritenere il visto un atto giuridico in senso stretto (5); o ci si pone dal punto di vista della fattispecie dello atto di controllo, che si considera negozio di ricono scimento, e allora non potr dirsi che gli effetti giuridici dell'atto da controllare non sono ancora sorti, proprio perh presupposto della dichiarazione di riconoscimento l'esistenza di detti effetti (6). Stabilito che prima del visto debbono ritenersi sorti gli effetti dell'atto da sottoporre al controllo, rimane da vedere se il primo possa configurarsi come condizione di esecuzione dei secondi. In dottrina riscontrabile, oltre H concetto di condizione come fattore che impedisce il sorgere degli effetti, quello della stessa come evento che incide nella esecuzione del negozio, nel senso che esso cc ver. rebbe ad operare dopo che il rapporto pervenuto ad esistenza, cio tra le conseguenze giuridiche gi prodotte e la loro realizzazione (7). Nella opera del Resta -la quale, sotto questo aspetto, appare di difficile interpretazior:e -si trovano frequenti riferimenti all'incidenza del negozio di riconoscimento nella fase di esercizio~ di diritti ed obblighi preesistenti,. Tuttavia anche la figura della condizione esecutiva non sembra utilizzabile, non solo perch alla medesim'l3 sarebbero estensibili i motivi di critica espressi alla condizione sospensiva vera e propria, ma anch.e per una ragione pi radicale: per la impossibilit di configurare la stessa nozione di condizione esecutiva (8). Si osservato che non concepibile distinguere tra pretese puramente condizionali e pretese condizionate nel loro esercizio perch di fronte ad un esercizio incerto non avrebbe significato una titolarit attuale certa . E si aggiunto : cc Invero, per le-pretese condizionate nel loro esercizio, non si pu parlare di condizione sospensiva, ma,. se mai, di condizione risolutiva: nel senso che l'avverarsi dell'evento funge da termine iniziale riguardo alla semplice esecuzione del diritto gi sorto, mentre la deficienza dell'evento funge da condizione risolutiva dello stesso diritto>>. (9). Non vogliamo esaminare se cos corretta la nozione di condizione esecutiva, risolta cio in un termine che agisce sull'~sercizio del diritto o in una condizione risolutiva di quest'ultimo, sia accettabile in via generale (10), a noi basta dimostrare che essa non sarebte applicabile al nostro caso. A detto risultato si perviene osservando che, prima dell'intervento dell'atto di controllo, la situazione gi scaturita dall'atto da controllare non affatto certa, sia perch l'incertezza una qualifica propria -come vedremo -alla situazione preesistente, sia p~rch la mancanza dell'atto di controo risolverebbe quest'ultima ex tunc : chiaro allora che, venendo meno la possibilit. di riscontrare nel caso un termine, cadrebbe la possibilit stessa di accogliere l'opinione prospettata (11). Note (1) La dottrina privatistica ha da tempo individuato " negozi i quali, anzich essere volti a disciplinare direttamente rapporti della vita, sono diretti, per lo meno immediatamente, a regolare (fissare, far valere, assorbire) preesistenti rapporti giuridici .... " (BTTI: Ineffecacia del negozio cambiario e reazione- del rapporto causale, Riv. del diritto commerciale>>, 1927, II, p. 374). Il BETTI ha chiamato tali atti negozi di secondo grado" (ibidem). (2) Natura ed effetti, cit., coll. 282, 283. (3) Accanto a tale argomen~o il RESTA pose l'altro secondo cui la condicio juris -in cui dovrebbe identificarsi l'atto di controllo -non una vera e propria condizione perch non consistente in un evento incerto (op. cit., col. 284). Egli concluse: L'atto di controllo preventivo un atto autonomo che non ha nulla a che vedere con la struttura dell'atto controllato, e che non si pone di fronte a questo come una vera condizione. Per entrambe queste ragioni ha valore ex nunc" (op.cit., oL 286 e segg.). (4) RESTA, op. cit., col. 285 -" tuttavia pacifico afferma il RESTA (op. cit., col. 286) -che fino al momento del controllo nessun effetto pu legalmente produrre l'atto controllato ad eccezione di quegli effetti secondari e conservativi che non attengono all'efficacia vera dell'.atw (capacit di produzione nel mondo giuridico) ma provengono dal semplice fa,;to della sua esistenza, dalla sua posizione nel campo delle relazioni giuridiche'" (5) la soluzione prevalente, in quanto la d0ttcina, considerando l'atto di controllo una condizione dello atto controllato, dal venir in essere del primo, pu far scaturire effetti nei confronti del secondo indipendentemente dalla volont dell'organo di controllo: si veda, per tutti, ESPOSITO: La validit, cit., p. 120 e segg. che parla di mero atto di accertamento" TE .....:.. 215 (6) Solo in questo senso pu criticarsi la costruzione del RESTA. Non sembra giustificato invece il rilievo che le muove il SANDULLI (Il procedimento cit., p. 278 nota). Egli dice <>. Si poi precisato che nel primo caso oggetto dell'accertamento il rapporto determinato dal fatto, incerto, ma, in ipot~si, efficace; nel secondo il fatto medesimo, che, in quanto accertato, diventa produttivo di effetti (3). Quest'alternativa, per, viene superata quando si ritenga che un fatto sia efficace, ma produca, e non possa che produrre, un rapporto in~erto circa la sua stessa esistenza; in tal caso la rilevanza dell'incertezza del rapporto ha la possibilit. di manifestarsi proprio per mezzo della ineseguibilit. del rapporto medesimo. L'ineseguibilit. della situazione preesistente pu dirsi che sia un modo d'essere della stessa sua incertezza obbiettiva; come, per converso l'eseguibilit. indicativa della raggiunta certezza circa l'esistenza della medesima (4). del tutto naturale, infatti, che una situazione certamente esistente sia anche concretamente eseguibile. Si detto che l'ordinamento a predisporre uno strumento per superare lo stadi di incertezza: . esso dato dall'atto di controllo. L'effetto di questo ultimo consiste nella <(fissazione come certa della situazione ,attuale incerta; tale effetto viene raggiunto -normalmente in conseguenza e in correlazione con l'accertamento della situazione come legittima o meno ovvero come legittima e opportuna o meno -con l'ammissione dell'esistenza -216 (visto, approvazione) o dell'inesistenza (rifiuto di visto, rifiuto di approvazione) della situazione giuridica preesistente; giustificato perci individuare nell'atto di controllo un vero e proprio negozio di accertamento (5). Le osservazioni che seguono sono volte a precisare qualche aspetto di questa conclusione. Innanzi tutto, deve sottolinearsi la natura di negozio dell'atto di controllo. Esso non pu annoverarsi tra i giudizi, in particolare tra quei giudizi c. d. secondari >> nei quali si ascritta la sentenza giudiziaria. Non pu dirsi infatti che la sentenza (a parte il fatto che contiene anche un comando), importi, come l'atto di controllo, un giudizio non immediatamente riferito ad una situazione o a un comportamento, ma presupponente giudizi gi. dati da altri soggetti (parti della causa), con la sola differenza che la prima un giudizio comparativo e selettivo su due giudizi contrastanti n (6), mentre l'atto di controllo presuppone un giudizio altrui. Nell'atto di controllo isolabile un momento consistente nella dichiarazione di valutazione o di giudizio circa la conformit. o meno all'ordine giuridico di una entit, ma questa entit un rapporto preesistente, non un giudizio altrui; e non basta: accanto a detto giudizio, nell'atto di controllo si rinviene anche una dichiarazione di volont. diretta ad gi,mmettere l'esistenza o l'inesistenza di una precedente situazione, il che consente di concludere per la negozialit. dell'atto in esame (7). Un argomento in proposito offre quel fenomeno generalmente trascurato dalla dottrina e di cui ci siamo serviti per saggiare la bont. di altre conclusioni, vogliamo dire del visto c. d. con riserva. Che la Corte comandi, oltre che giudichi, risulta con pi evidenza, non dai casi in cui la volont della Corte si adegui al giudizio precedentemente formulato -per i quali rimarrebbe sempre dubbio se esista accanto alla volont. del giudizio la volont. dell'effetto-, ma da quelli in cui la prima diverga dal secondo. Detta ipotesi si verifica proprio in seguito alla richiesta di visto con riserva, il cui effetto consiste nel far produrre all'atto, nonostante il difforme giudizio della Corte, gli effetti previsti. L'atto di visto con riserva, dunque, deve avere una rilevanza non per quanto contenga di giudizio,'(ma per qualcosa di diverso: per quanto con esso si vuole oltre il giudizio mero (8). Per il visto con riserva la dottrina ha finora omesso di osservare che, non volendo la Corte un giudizio diverso da quello primariamente formulato (il quale rimane immutato), la spinta psicologica della richiesta, e, corrispondentemente, la rappresentazione della medesima, pu solo riguardare quell'aspetto della volont. della Corte non intesa al giudizio sibbene alla produzione di un effetto (9). Pu, tuttavia, facilmente osservarsi che, se questa la configlll'azione dei meccanismo psicologico del visto con riserva, altrettanto deve dirsi per il visto puro e semplice, dato che esiste una innegabile iden tit strutturale tra il primo ed il secondo (10). In secondo luogo, che con il controllo si voglia ammettere l'esistenza o l'inesistenza di una deter minata situazione preesistente, la quale cos rimane cc fissata. n, si ricava dal fatto che il rifiuto di visto o di approvazione non fa permanere la precedente situazione. Quest'ultima, infatti, non rimane soltanto qualificata a giudizio di una parte come illegittima o inopportuna; la mancanza de~l'atto di controllo agisce pi intensamente sulla situazione preesistente affermandone appunto l'inesistenza. L'opinione appare avvalorata -per quel che interessa il nostro tema -da un preciso argomento di diritto positivo. La legge di contabilit parla di cc annullamento n dell'atto ad opera del visto e, seppure usa tale termine. in rapporto a casi determinati, a noi sembra che sia implicamente possibile una generalizzazione. Il rifiuto di visto cc annulla n l'atto nell'ipotesi in cui non pssa chiedersi la registri:i.zione con riserva; pare logico concludere che l'cc annullamento della situazione preesistente si verifichi anche nelle ipotesi normali in cui il visto sia rifiutato e non venga chiesta la registrazione con riserva (11). Se, per, il rifiuto di visto, sia pure cumulato al fatto puramente impeditivo della richiesta di registrazione con riserva, importa l'inesistenza della situazione precedente, cor.seguentemente deve dirsi che co. la concessione del visto si deve volere l'esistenza della stessa situazione, la quale, secondo quanto si detto, sar anche eseguibile. Con la costruzi> prima dell'approvazione o del visto. Si precisato che detto riferimento non pu ritenersi corrispondente alla predisposizione di un meccanismo condizionale, o di altro meccanismo affine, e che la ineseguibilit l'effetto naturale da attribuirsi ad una situazione che sorge come incerta relativamente alla sua stessa esistenza; deve ritenersi per che col proclamare l'atto ineseguibile il legislatore oltre a costituire l'indice della peculiare struttura degli effetti dell'atto soggetto a controllo, abbia anche voluto individuare le modalit con cui, per mezzo dell'atto di controllo, avviene l'accertamento della situazione preesistente. La fissazione come certa della situazione incei;ta, infatti, attuata da una delle parti del rapporto, da un lato, non avrebbe potutQ considerarsi immediatamente riferibile alla situazione preesistente, dall'altro, non avrebbe potuto riguardare la situazione di cui sia soggetto passivo l'altra parte del negozio (15 ). La previsione legislativa della ineseguibilit. delliatto sta invece ad indicare due caratteristiche del controllo _amministrativo, anomale -217 rispetto all'efficacia di un riconoscimento unilaterale privatistico: di incidere direttamente e immediatamente nella situazione preesistente, e di riguardare anche il rapporto in cui l'amministrazione interviene come termine attivo. Dall'uso del termine cc fissare rimane precisato che dal comando dell'organo di controllo, con il quale si vuole che la situazione esista o non, esula qualsiasi intento novativo; non rimane, cio, sostituita, una situazione ad un'altra, rimane soltanto fissata la preesistente. Questa opinione ci permtte anche di escludere che gli atti di controllo abbiano efficacia retroattiva nel senso che viene attribuito a tale termine. Non si tratta, infatti, nel nostro caso, di fingere sussistenti o insussistenti gli effetti dell'atto soggetto a controllo in un momento anteriore all'esistenza del controllo; la circostanza che una volta intervenuto l'accertamento la situazione si deve considerare come esistente o inesistente fin dall'inizio un effetto dell'efficacia immediata dell'accertamento stesso (16). La conclusione circa l'inesistenza di un effetto modificativo del controllo sembrerebbe pi difficile da accogliersi per l'ipotesi di rifiuto di visto, da noi considerato un caso di accertamento negativo (17 ). Il fatto che dopo l'intervento di quest'ultimo si consideri come inesistente la situazione precedente potrebbe far ritenere che al posto dell'antica debba collocarsi una nuova situazione, sia pure di libert dei soggetti. L'opinione, che sarebbe esatta ove si costruisse l'atto di controllo come una condizione risolutiva del rapporto preesistente (18), non giustificata ove si parta invece dal principio che nella situazione preesistente sia insita l'incertezza circa la sua stessa esistenza. Se il legislatore ha considerato determinati atti come idonei a produrre soltanto situazioni la cui esistenza incerta, e che solo con una successiva determinazione possa effettuarsi l'accertamento della loro esistenza, deve dirsi che, nel periodo compreso tra la insorgenza della situazione e il suo accertamento negativo, la situazione stessa si considerata esistente, ma in realt non lo era. Ci sufficiente -a nostro parere -per escludere una niodificazione (nel senso di sostituzione) della situazione. Note (1) N potrebbe dirsi che con ci viene alterato lq stesso nomen juris dell'atto, conclusione gi da noi scartata, perch la particolare qualificazione inerisce alle sole conseguenze dell'atto; la struttura di questo ultimo rimane inalterata. (2) Neppure l'accertamento del giudice pu sostituire quello degli organi di controllo. Il primo presuppone sempre un atto di controllo, sia :Pure sfavorevole. Lo stesso deve dirsi dell'eventuale esecuzione spontanea delle parti: Consiglio Stato, Sez. V, 24 marzo 1942, F. I., 1943, III, 58. Buona parte della dottrina ritiene che possa concepirsi soltanto un'incertezza subbiettiva circa un rapporto giuridico preesistente (cosi, per tutti, CARNELUTTI, da ultimo, in Note sull'accertamento negoziale, in cc Riv. di diritto processuale civile, 1940, p. 5 e segg.). Anche chi accede per a questa concezione, seppure la ritenga logicamente ineccepibile, ha sentito il bisogno di temperarla affermando la sussistenza di una incertezza obbiettiva almeno circa l'esito del giudizio che riguarda il rapporto controverso, VITERBO: La cc res dubia e la lite incerta nella transazione, in cc Rivista di dir. process. civ.'" 1937, p. 228 e segg. Conclusione particolarmente interessante per noi in quanto su di essa troviamo fondata la dimostrazione dell'incertezza del visto da parte del DE VALLES, op. cit., p. 324 e segg-. (Contra: FORTI: I controlli, cit., p. 794, per cui l'estremo dell'aleatoriet del giudizio -come fenomeno patalogico collegabile all'errore di chi giudica deve considerarsi trascurai;o dal legislatore). Altra parte della dottrina -ed quel che ci interessa -ritiene pienamente ammissibile l'incertezza obbiettiva circa l'essenza o il contenuto di un rapporto preesistente. GIORGIANNI: Il negozio di accertamento, p. 4 e segg.). Altri ritiene addirittura che la sola concepibile, come giuridicamente rilevante, I'D;icertezza obbiettiva, CAPOGRASSI: Intorno al processo (ricordando Giuseppe Ghiovenda), in cc Riv. Internaz. di Filosofia del diritto " 1938; CosATTINI: Il riconoscimento del figlio naturale, Padova, 1942, p. 87 e segg.; FURNO: Accertamento, cit., p. 48 e segg. IL CosATTINI, poi, bene precisa che l'incertezza pu dipendere oltre che dalle caratteristiche naturali .di dati fatti, anche da un criterio discrezionale del legislatore (op. cit., p. 88). (3) CosATTINI, op. cit., p. 88. (4) Il riferimento all'esecuzione dei contratti contenuto sia nell'art. 19 della legge di contabilit che nell'art. 119 del regolamento. Vedremo pi. avant.i :poi quale sia l'ulteriore profilo dal quale dev~ ntene~s~ :1levante il riferimento della legge alla cc mesegmbiht >l dell'atto prima del visto o dell'approvazione. (5) Esattamente, un negozio di riconoscimento; per esso, GIORGIANNI, op. cit., p. 125 e segg. . Il negozio di accertamento costituisce una categoria assai controversa nella dottrina privatistica. Per le opere pi recenti su di esso, oltre quelle gi citate in precede1;1za, CARRESI: Note critiche in tema di accertamento negoziale, in Rivista del diritto commerciale'" 1946, p. 62 e "segg.; FuRNO: Promessa di pagamento e ricor:oscimento di debito in cc Riv. trim. di diritto e proc. civile'" 1950, p. 90 e' segg.; ScoGNAMIGLIO: Riconoscimento di propriet contenuto in un testamento, in cc Giurisprudenza completa della Corte di Cassazione'" XXX (1951, I), p. 31 e segg.; CARIOTA-FERRARA: Negozio giuridic?, cit., p. 288 e segg.; BETTI: Teoria generale del n~gozw giuridico, nel Trattato di diritto Civile italiano diretto da F. Vassalli, Torino 1950, p. 256, 290 e segg. U~a sintesi della dottrina privatistica contenuta anche m VIGNOCCHI: Gli accertamenti costitutivi, cit., p. 55 e segg. L'esposizione pi recente. pu riscontrarsi in CARRESI: La transazione. nel cc Trattato di diritto civile italian diretto da F. Vassalli, Torino 1954, P 41 e segg.; p. 77 e segg. . Il negozio di riconoscimento ha trovato fautori anche nel diritto pubblico. Gi prima del RESTA, D'ALESSIO: Istituzioni di diritto amministrativo, Torino, 1939, P 15.3 e segg.; si veda anche PERRONE-CAPANO: La retroattivit, cit., p. 252 e altri pubblicisti ivi citati; SANDULLI: Il procedimento, cit., p. 286. Recentemente il ~IGNOCCB;I ne ha fatto applicazione al concordato tributario'. Nc:t'!l'ra giuridica del concordato fiscale, in cc Rassegna d~ di~1tto pubblico '" 1949, I, p. 232 segg. Per altra applicazione della figura al diritto pubblico si veda anche ~UBrn.o: Fondamento ed estensione della competenza dell autorit giudiziaria ordinaria dopo la approvazione del collaudo negli appalti pubblici, in cc Giurisprudenza italiana" 1949, I, l, col. 195. (6) Per ci, GASPARRI: Corso, cit., in ispecie, P: 1~3; e sul controllo come mero giud~zio, IDEM, Lezioni, c1t., p. 334. Si veda peraltro quanto disse gi il Fo:iTI: I controlli, p. 608 e segg., in particolare, sulla eqmparazione della funzione di controllo di legittimit a quella del giudice, op. cit. p. 629 e segg. Per l'i11;1po~s.ibili~ di risolvere l'atto di controllo in un mero gmdiz10, sia pure in rapporto all'approvazione, SANDULLI: Il procedimento, cit., p. 274 nota 15. . . (7) Che l'atto di controllo non sia un atto di puro accertamento, RANELLETTI: Teoria, cit., p. 27. _R~lativamente all'approvazione, deve dirsi che la dottrma prevalente ne riconosce la na~ura negoziale: RANELLETTI: op. ult. cit., p. 28, ROMANO: Corso, ci.;., p. 192, DI MAJO: Approvazione amministrativa, voce in cc Nuovo Digesto italiano >>, p. 626, n. 3. Contra F ALZEA: La condizione, cit., p. 146 e segg. Il visto, invece'. . c~:msideraco, dalla dottrina prevalente, mero atto giuridico. 218 (8) Lo stesso GASPARRI (Studi, cit., p. 42) aveva sostenuto che l'ai:;to di controllo ha come risultato quello di eliminare un ostacolo che manteneva sospesa l'efficacia di un altro atto. (9) Alla rilevanza della volont del giudizio e alla irrilevanza di quella dell'effetto potrebbe giungersi solo ritenendo che la legge, nel caso, consideri il giudizio come positivo: ma una traccia di tale :finzione non riscontrabile. (10) Per giungere all'opposta conclusione dovrebbe, tra l'altro, dimostrarsi che, nel caso della riserva, chi vuole l'effetto non la Corte, ma il Ministro; al che allora si potrebbe domandare per quale ragione la volont del Ministro avrebbe bisogno di essere mediata da quella della Corte, quando quest'ultima, nell'ipotesi normale, si limiterebbe a volere il giudizio e non anche l'effetto. (11) Il rifiuto di visto aru;rnlla il provvedimento quando l'impegno e l'ordine di pagamento si riferiscano a spesa che ecceda la somma del relativo capitolo del bilancio, o, quando, a giudizio della Corte, la spesa sia imputabile ai ,residui piuttosto che alla competenza o viceversa, ecc., art. 25 T.U. sulla Corte dei conti. L'equiparazione di cui al testo fu sostenuta anche dal PRESUTTI: Il controllo, cit., p. 77. Non possiamo esaminare il problema se il rifiuto di visto possa considerarsi un atto di annullamento, per ci ROMANELLI: Lo annullamento degli atti amministrativi, Milano, 1939, p. 250 e segg., nota 5; ALESSI: Sistema, cit., p. 311 e segg., sui rapporti tra attivit diretta all'annullamento e revoca, e attivit di controllo, nonch sul problema se l'annullamento agisca sull'atto o sul rapporto. Sullo ultimo punto il ROMANELLI (op. cit., p. 13 e segg.) ritiene che fine dell'atto e cessazione degli effetti siano concetti coincidenti. Si veda anche PERRONE-CAPANO: La retroattivit, cit., p. 244. (12) possibile ipotizzare un potere di accertamento del tutto autonomo del potere di disposizione, suci, COSATTINI, op. cit., p. 87. (13) Il principio si i:;rova espresso nel senso che l'autoritr di controllo ha solo il potere di concedere o negare l'approvazione o il visto e non quello di subordinarli a condizioni, tra le quali, per esempio, quelle relative a modifiche del contenuto dell'atto, in tal senso Consiglio Stato, Sez. V, 3 giugno 1947, F.I. 1947, III, 204 e do,;trina ivi cfoata in nota; Consiglio Stato, Sez. V, IO marzo 1950, F.A. 1950, I, 2, 262. (14) Allo stesso principio deve collegarsi l'impossibilit di revocare gli ati:;i di controllo favorevoli: cos, espressamente, SANDULLI: Il procedimento, cit., p. 404; FORTI: I controlli, cit., p. 725 e segg.; su ci anche VmNoooHI, La natura, cfo., pag. 96. Per gli atti di controllo sfavorevoli la dottrina ammette la revoca del rifiuto, si cfr. SANDULLI: Il procedimento, p. 342; la dottrina peraltro non concorde, ibidem, p. 339 e segg. (15) Il visto come negozio di accertamento si pu paragonare al negozio privatistico di riconoscimento del debito, che negozio unilaterale. Orbene, per il negozio di accertamento bilaterale si discute (GIORGIANNI, op. cit., p. 101 e segg.) se esso abbia efficacia reale, vale a dire se il risultato di fissazione della situazione avvenga immediatamente, senza la mediazione di una situazione d'obbligo (sul negozio ed efficacia reale, RUBINO, op. cit., p. 337, nota 2); per il riconoscimento unilat.erale, invece, l'efficacia immediata assolutamente esclusa (GIORGIANNI, op. cit., p. 72 e 119 segg.), detto tipo di riconoscimento importerebbe il sorgere di una semplice situazione di obbligo accanto a quella preesistente. Il riconoscimento unilaterale, poi, pu solo riflettersi nella sfera patrimoniale del dichiarante, il che , in un certo senso, correlativo al difetto di efficacia reale. (16) Sulla natura costitutiva o dichiarativa, l'efficacia irretroattiva o retroattiva del negozio di accertamento, la dottrina divisa: si veda, per tutti, CARRESI: Note critiche, cit., passim. Per le idee espresse nel testo pu confrontarsi, GIORGIANNI, p. 103 e segg. Sostengono l'irretroattivit dell'atto di controllo i fautori della tesi dell'atto complesso; per la retroattivit, ma non sempre, i sostenitori della tesi condizionale, si veda .SANDULLI: Il procedimento, cit., p. 278 e 282. (17) Sul negozio di accertamento negativo, GIORGIANNI, op. cit., p. 48. La figura stata negata dal CORRADO, op. cit., p. 25, nota 25. (18) Tra la nostra costruzione e quella che, per ipotesi, costruisse il visto come una condizione risolutiva esisterebbe la caratteristica comune che per entrambe il collegamento tra gli atti sarebbe semplicemente funzionale, cio l'atto di controllo reagirebbe dall'esterno rispetto all'atto da controllare (sulla costruzione della condizione risolutiva FALZEA: La condizione, eit., p. 235 e sogg.). Le differenze per sarebbero molteplici. Innanzi tutto, per noi il visto rileva esclusivamente come atto, pi specificamente come negozio; per la tesi ipotizzata invece dovrebbe rilevare come mero fatto, essendo irrilevante il suo aspetto di atto alla stregua della fattispecie che lo considera in s e per s. (Sul punto, per le differenze tra i meccanismi dell'annullamento e della condizione risolutiva, alcune estensibili al nostro paragone, ROMANELLI: L'annullamento, cit., p. 30 e segg.). In secondo luogo, l'incertezza del rapporto preesistente sarebbe ben diversa. Per la tesi prospettata nel testo, l'incertezza assurge a caratteristica oltre che obbiettiva, tipica, della situazione preesistente, l'incertezza connaturata a detta situazione. Per la tesi invece della condizione risolutiva (come evento futuro) l'incertezza, pur essendo obbiettiva, riguarda in ogni caso la situazione futura, la situazione che si determina cio dopo il verificarsi o meno della condizione e non sempre la situazione preesistente. Quest'ultima rimane obbiettivamente incerta, in quanto incerta la sua permanenza, solo in forza della retroattivit che attiene al meccanismo condizionale. N la differenza trascurabile perch mentre una situazione soggetta a condizione risolutiva concretamente eseguibile, vitale in tutta la sua estensione fino al verificarsi dell'evento risolutivo; una situazione, invece, in cui l'incertezza non provenga dall'esterno, ma le sia connaturata, deve essere limitatamente efficace. 3. Seguendo la tesi che l'atto di controllo e l'atto controllato siano due negozi strutturalmente autonomi, anche se funzionalmente dipendenti, la spiegazione da dare ai rapporti tra questi atti ovviamente diversa da quella fino ad oggi avanzata. Il criterio di collegamento tra i vari atti dato dal fine ad essi comune, che quello di cc fissare l'esistenza o inesistenza della situazione gi sorta. La norma che prevede la fattispecie contrattuale, per fare il solito esempio, annette a detta fattispecie il sorgere di una situazione incerta circa la sua esistenza; questa particolarit si spiega con l'intento di chi pose la norma di rendere indispensabile un riesame della situazione mediante la necessaria fissazione successiva della esistenza o inesistenza di quest'ultima. Ma tale scopo, e il corrispondente interesse tutelato, sono del tutto generici. La ricerca dell'interesse specifico la cui soddisfazione o la cui lesione consente di fissare la situazione incerta, rispettivamente come esistente o inesistente, deve effettuarsi, non dal punto di vista della norma che ipotizza la fattispecie contrattuale, ma da quello delle norme che ipotizzano i singoli atti per mezzo dei quali la fissazione pu avvenire. Per ognuno di questi ultimi configurabile una distinta 'fattispecie, la cui norma ha la propria ratio, il proprio particolare interesse da tutelare, per avventura anche contrastante rispetto a quello di altra norma della serie procedimentale (1). Il funzionamento di ogni fattispecie avviene nel senso che le conseguenze giuridiche previste dalla fattispecie precedente rientrano tr i presupposti della susseguente. La fattispecie dell'approvzitme prevede una situazione incerta circa la sua esistenza in quanto incerta circa la sua legittimit. ed opportunit.; la fattispecie del visto puro e semp,lice presuppone una situazione incerta circa .:;.-.......;. =-:- -219 la sua esistenza in quanto semplicemente incerta circa la sua legittimit, anche se certa circa la sua opportunit; la fattispecie del visto con riserva prevede una situazione incerta circa la sua esistenza in quanto illegittima, anche se gi ritenuta opportuna.. Si parlato pi sopra di serie procedimentale. Ciascuna fattispecie infatti rimane collegata con la precedente e la susseguente secondo un ben preciso ordine di successione le cui diverse fasi rappresentano altrettanti momenti di avvicina mento al risultato di eliminazione della incertezza della situazione. preesistente. La dimostrazione dell'applicabilit della figura del procedimento al caso merita per qualche rapida osservazione. Note (1) Rimane cos inquadrato il caso del visto con riserva. La norma che prevede quest'ultimo e quella che ipotizza il visto puro e semplice sono ciascuna norme principali, incluse nella stessa serie procedimentale, in quanto gli atti da esse contemplati si propongono il comull.e scopo di fissare una situazione preesistente eliminando l'incertezza circa la esistenza di quest'ultima. Ciascuna norma, peraltro, pu pensarsi informata alla tutela di un distinto, e anche contrastante,. interesse, la cui soddisfazione consente di eliminare l'incertezza. La norma del visto puro e semplice consente questo risultato solo ove sia soddisfatto l'interesse alla legalit del comportamento amministrativo; la norma del visto con riserva, invece, consente il medesimo risultato per la soddisfazione dello stesso interesse che sta a base dell'atto da controllare. N ipotizzabile contrasto tra la norma del visto riserva e quella che prevede l'atto da controllare, sempre per la ragione che i rapporti tra di esse sono quelli tra norme principali. 4. Quando per la produzione di un certo effetto sia richiesto il concorso di pi attivit non pu negarsi, da un punto di vista rigoroso, ma anche esclusivamente formale, che tutte le attivit siano ugualmente necessarie per la nascita dell'effetto: evidente, cos ritenendo, che sarebbero c<;>llocabili sullo stesso piano, per esempio, un parere e l'atto esaminato, un'approvazione che sul medesimo atto sia intervenuta, un visto che abbia acceduto all'approvazione. Ma una visione del genere -la quale, portata alle logiche conseguenz, importerebbe la necessit di dover risalire in ogni caso alla norma fondamentale dell'ordinamento -viene giustamente corretta con un criterio sostanziale. In ogni fattispecie si individua un nucleo centrale, comprendente gli eventi collegati al bisogno di soddisfazione di certi interessi, eventi che formano oggetto della qualificazione giuridica, e uno o pi nuclei periferici che corrispondono ad eventi collegati o al bisogno di soddisfazione di interessi diversi, ma sempre connessi con la soddisfazione degli interessi del nucleo centrale, oppure ad esigenze di ordine logico (1). Pi esattamente, in ogni fattispecie debbono isolarsi: un oggetto di qualificazione, uno o pi presupposti della qualificazione stessa, uno o pi elementi di efficacia (2). Ora, rappresentando gli effetti giuridici lo strumento mediante cui gli interessi collegati col nucleo centrale trovano tutela, evidente come i medesimi vengano direttamente annessi a detto nucleo che si presenta perci propriamente costitutivo degli stessi, mentre i fatti compresi nelle zone periferiche si ritengano influenti sugli effetti solo in via indiretta. da tener presente, peraltro, che i singoli nuclei di cui una fattispecie pu essere composta possono concretarsi in momenti successivi, in tal caso si ha quel fenomeno individuato come formazione successiva della fattispeeie (3). La figura del procedimento strettamente collegata con la nozione cc formazione successiva della fattispecie . In questo senso, una precisazione indispensabile. Ponendosi dal punto di vista di una data norma, mentre il suo oggetto di qualifi~azione, vale a dire il nucleo costitutivo della fattispecie che essa considera, pu ritenersi formato da uno o pi eventi, che per la norma in esame rilevano -a seconda dei casi -come meri fatti, come atti o come negozi, i nuclei invece comprendenti i presupposti di qualificazione o gli elementi di effi. cacia non possono rilev1;tre che come meri fatti. L'osservazione importnte. frequente il caso che un presupposto di qualificazione o un elemento di efficacia si risolva in un atto o in un negozio, poich esso come tale considerato, in via principale, da una norma distinta. Orbene, anche in tale evenienza, nella norma che lo considera come presupposto o come elemento di efficacia, l'atto o negozio non potr mai rilevare in quanto .tale, cio col suo contenuto di volont. L'opinione contraria dovrebbe indurre a sostenere che detta norma faccia proprio il contenuto di valutaiione dell'altra che considera l'atto in via principale; che l'oggetto di qualificazione della prima e della seconda norma coincidano; che, infine, l'atto in esame non costituisca pi un presupposto o un requisito di efficacia della norma stessa, ma un elemento del suo nucleo costitutivo. Ragionamento, questo, certamente erroneo. Ci precisato, potrebbe innanzi tutto stabilirsi un'equivalenza tra le nozioni di formazione successiva di una fattispecie e di procedimento. Ma l'equivalenza non potrebbe giustificarsi. Invero, stabilito che l'effetto in vista del quale avverrebbe la successione dei vari atti, il procedimento, non potrebbe non essere che l'effetto del nuclep costitutivo della fattispecie, facile osservare che la coordinazione si porrebbe tra tutti gli elementi semplici della fattispecie che abbiamo visto essere variamente rilevanti. Considerando allora che l'affermazione secondo cui i presupposti di qualificazione e gli elementi di efficacia, anche se consistenti in atti o negozi, rilevano come meri fatti, equivale all'altra per cui non vengono in diretta considerazione gli atti' o i n:egozi suddetti, ma solo le situazioni da essi determinate, cio gli effetti giuridici relatjvi nel loro valore storico, dovrebbe dirsi che, in successione per produrre un effetto, una certa conseguenza giuridica; rileverebbero accanto ad atti (cio a cause di questa conseguenza) anche effetti (presupposti e requisiti di efficacia), vale a dire entit che sono a loro volta conseguenza di altri atti: la nozione di procedimento invece posta esclusivamente con riferimento al piano dei fatti produttivi di conseguenze, alle cause dell'effetto. Tenendo presente questo, e anche le circostanze che il presupposto si inserisce tra la norma e l'oggetto da qualificare, sicch la sua mancanza -220 impedisce appunto la qualificazione, mentre l'elemento di efficacia si inserisce tra detto oggetto e i suoi effetti, s da reagire impedendo il sorgere di questi ultimi, pu dirsi che l'identificazione delle figure di formazione successiva della fattispecie e di procedimento determinerebl::e la singolare visione del procedimento non pi come di una successione di eventi appartenenti allo stesso piano, ma a piani sovrapposti, anche se paralleli. evidente pertanto che, al fine di avere una nozione accettabile di procedimento, si debba abbandonare il piano della fattispecie che si considera, e, quindi, la nozione di formazione successiva degli elementi semplici di cui essa consta, ponendosi -ci si consenta l'espressione -all'altezza delle norme che ipotizzano gli atti. Dato per che ogni norma un'entit in s e per s compiuta, con la quale le altre norme, sia pure dello stesso sistema, non comunicaljl.o che mediante riferimenti dati, la visione simultanea degli atti di un procedimento pu avvenire solo per mezzo di un processo di astra~ione con cui ciascun evento rilevante per il sorgere di un certo effetto sia assunto nel particolare valore ad esso annesso dalla norma che lo considera in via principale (4). Passiamo ora a chiarire il punto che ci interessa pi da vicino. Si riscontra in dottrina la tendenza a escludere dalla nozione di procedimento gli atti che rilevano come elementi di efficacia in una data fattispecie (5). Esiste, poi, un'autorevole opinione secondo cui dal procedimento andrebbero esclusi, oltre che i detti atti, anche quelli compresi nel nucleo costitutivo di una fattispecie. Per tale tesi esisterebbe procedimento solo laddove la connessione (non strutturale) tra i vari atti fosse richiesta per la validit di un atto terminale della serie; si avrebbe formazione successiva di una fattispecie quando la connessione (strutturale) tra i vari atti fosse richiesta invece per la nascita di un certo effetto, che verrebbe collegato direttamente, non gi ad un atto terminale, ma a tutta la fattispecie complessa (6). Si detto: ({La formazione successiva una coordinazione di due o pi atti, o di atti ed eventi, i quali concorrono insieme alla integrazione di una fattispecie pi complessa, di cui vengono a costituire i componenti. Il procedimento invece una coordinazione di due o pi atti che concorrono alla determinazione dell'atto finale, ma che rimanendo estranei al nucleo degli elementi strutturali di quest'ultimo, si atteggiano come semplici determinanti, nel senso che ciascuno di essi volto a rendere legittimo, nei limiti assegnati alla propria zona di influenza, l'atto con cui la serie si chiude (7). Pu dirsi che tale teorica, partita dalla opportuna esigenza di differenziare le due nozioni di formazione successiva di una fattispecie e di procedimento, si sia poi fermata a met cammino. Una volta stabilito infatti che quella di procedimento nozione meramente concettuale -e in ci concorda tale teorica dal momento che essa fa coincidere il procedimento col collegamento tra atti sul piano della validit, vale a dire, dal punto di vista della fattispecie che considera l'atto terminale, tra presupposti di qualificazione che rilevano come fatti, ed atti -non si vede perch detta nozione non possa comprendere gli eventi che rientrano nelle parti costitutive e dell'efficacia di una fattispecie. Sul piano della formazione di una fattispecie anche gli stessi presupposti di validit, appartenendo alla sua struttura, sia pure come meri fatti, si succedono nella formazione della stessa. .Astraendo invece dalla formazione delle parti di una fattispecie e dai legami strutturali di queste, in una successione meramente temporale di atti, in cui si individui il procedimento, non concesso stabilire distinzioni come quella che si esamina, per altro verso naturalmente di indubbia rilevanza. In un procedimento cos inteso un dato effetto viene in considerazione solo per stabilire -col criterio sostanziale gi detto -quali atti facciano parte della serie. E per comune consenso tale effetto pu annettersi, non solo all'atto terminale, ma anche ad un atto centrale della serie medesima. Per quanto precede sembra anzi possibile fare un passo ancora pi avanti rispetto alla teorica (alla quale parte della dottrina vorrebbe apportare -come si visto -restrizioni) che limita la nozione di procedimento ai soli atti che rilevino -direttamente o in via riflessa -come presupposti, elementi costitutivi e di efficacia di una fattispecie, comprendendo in una successione procedimentale anche gli atti che reagiscano in data maniera sugli effetti gi sorti.di una fattispecie. In tal senso, sar possibile ritenere procedimentalmente collegati anche atti i quali -per influire su conseguenze giuridiche gi venute in essere -non potrebbero ritenersi elementi di efficacia in senso tecnico della fattispecie che si considera . .Attraverso un ampliamento di visuale come quello prospettato potranno ritenersi momenti di un solo procedimento anche gli atti funzionalmente dipendenti e strutturalmente autonomi (8). Note (1) FALZEA: La condizione cit., in ispecie. p. 53 e segg. (2) FALZEA: Il soggetto cit., p. 4 e segg. (3) FALZEA: La condizione cit., p. 177 e segg. (4) Siamo ora in grado di stabilire perch sia inammissibile una nozione di procedimento come entit sostanziale. In tal senso infatti non gi si indicherebbe la formazione successiva degli elementi semplici del solo nucleo costitutivo di una fattispecie, ma si identificherebbe il procedimento -alla stregua del contratto e dell'atto complesso -nella combinazione sostanziale di detti elementi. Quella di procedimento invece nozione di ordine esclusivamente formale, relativa al succedersi collegato delle varie unit di tempo in cui due o pi atti vengono ad esistenza. Dice esattamente il SANDULLI (Il procedimento cit., p. 36 e segg.) che il procedimento: si risolve piuttosto in una successione di momenti, intesa in tal senso ciascuna unit temporale, nella quale si concreta un atto singolo della serie . Per la critica dell'atto-procedimento, SANDULLI, op. cit., specialmente p. 112 e segg. inutile dire, peraltro, che la ragione del collegamento tra i vari momenti di nascita dei pi atti ordine sostanziale, e consiste -come stato detto -nella unit del fine, o del risultato mediato degli atti stessi. Parla di unit del fine mediato il SANDULLI (op. cit., p. 197, nota 16); \ii unico risultato mediato il GASPARRI: Studi cit., p. 39 e segg,_Il _QARNELUTTI ha affermato che la nozione di procedimento si precisa nella coordinazione di pi atti autonomi in vista . della produzione di un effetto giuridico complessivo o finale (Sistema cit., vol. II, p. 93). (5) Cos ZANOBINI: Corso di Diritto amministrativo, vol. I cit., p. 221. 221 (6) FALZEA, op. ult. it., p. 189 e segg. (7) FALZEA, op. loc. cit. (8) Pu ora affermarsi anche la irriducibilit ad una sola figura delle nozioni di procedimento in senso formale e di atto condizionato. Per il primo assolutamente estraneo qualsiasi riferimento ad un collegamento strutturale tra i vari atti in successione. Gli stessi elementi che -in quanto appartenenti al nucleo costitutivo di una fattispecie -si presentano col massimo della coesione pensabile (e cio compatibilmente ai loro rapporti di autonomia sul piano psicologico), allorquando vengono in considerazione come momenti di un procedimento si considerano collegati per ragioni di ordine esclusivamente funzionale. Le nozioni di procedimento in senso formale e di condizionamento di un atto sono compatibili solo nel senso partcolare precisato; del tutto inconciliabili invece ci sembrano le nozioni di meccanismo condizionale e di collegamento procedimentale in senso sostanziale tra atti o, altrimenti, atto-procedimento. Ove di procedimento in senso sostanziale potesse parlarsi -ma invece nozione da respingersi -esso dovrebbe riferirsi alla combinazione tra loro di atti rilevanti in quanto tali rispetto ad una stessa norma. Orbene evidente come il diverso valore tra gli atti che si considerano non potrebbe gi porsi in termini di condizionalit -rappresentando il condizionamento un meccanismo tutt'affatto obiettivo inserito tra il momento della rilevanza e quello dell'efficacia dell'attoma di diversa rilevanza della volont dei singoli atti in rapporto alla produttivit di un unico effetto: saremmo nell'orbita di quello che si detto atto complesso ineguale. 5. Gli atti di controllo vengono ad incidere negli effetti definitivi gi sorti dall'atto da controllare (1) (2). Non si pu, peraltro, trascurare -ai fini di determinare la posizione giuridica dei soggetti che hanno partecipato all'atto da sottoporre al visto della Corte dei Conti -l'incidenza nel congegno prospettato anche di un atto discrezionale: l'approvazione. Quale la differenza tra la posizione dei contraenti di un atto ancora soggetto ad approvazione e quella delle parti di un atto approvato, ma ancora da vistare? La discrezionalit. del primo atto influisce -secondo noi -in ci, che trasforma il diritto del privato -in correlazione e solo in correlazione col potere discrezionale -da diritto soggettivo puro e semplice in diritto soggettivo affievolito. Da tempo la dottrina ha distinto la figura del diritto affievolito da quelle dell'affievolimento del diritto e dell'interesse legittimo (3). La differenza posta, non per farne seguire una competenza di giudici diversi a conoscere delle controversie relative a tali situazioni, sibbene in connessione con il diverso atteggiarsi, nell'uno e nell'altro caso, del potere discrezionale; si detto, in ispecie, che: >. (L'atto di dpo8izione e il tra8ferimento dei diritti, in Diritto Oivile -Metodo, Teoria, Pratica Saggi, Milano, 1951, p. 9, corsivo dell'autore). (3) Pu confrontarsi, per tutti, lo studio dell'AMORTH: Figura giuridica e contenuto del diritto 8Ubbiettivo affevolito, in Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1940, vol. II, p. 197 e. segg.; FORTI: In tema di diritti affevoliti, F. I., 1938, IIT, col. 4 e seg.; MIELE: Que8tioni vecchie e nuove in materia di di8tinzione del diritto dallo intere88e nella giu8tizia amminutrativa. F. A., 1940, vol. IV, p. 49 e segg. (4) AMORTH, op. cit., p. 206. (5) ALESSI: Si8tema cit., p. 437 e segg., specialmente p. 446 e segg. (6) ALESSI, op. cit., p. 454 e segg. (7) ALEssr, op. cit., p. 456 e segg. (8) Cosi si detto per l'interesse legittimo, ALESSI, ALESSI, op. cit., p. 454 e segg. (9) ALESSI: La revocabilit cit. p. 56. (10} ALESSI, op. ult. cit., p. 66 e segg. {Il) Anteriormente alla revoca, la situazione si atteggia come un comune diritto soggettivo; gli effetti della revoca, sotto questo aspetto, possono assimilarsi (quando essa sia retroattiva) a quella di una condizione risolutiva retroattiva (ALEss1, op. loc. ult. cit.). Anteriormente all'approvazione, invece,' si riscontra una situazione di cui incerta, nel particolare modo precisato, la stessa esistenza, il che impedisce alla medesima -come si visto -di realizzarsi praticamente. L'ineseguibilit, peraltro, logicamente inconcepibile per una situazione soggetta ad una semplice condizione risolutiva, soltanto una delle conseguenze derivanti dalla particolare incertezza della situazione. Avendo riguardo a questa ultima, per esempio, pu ritenersi giustificata la disciplina che la legge di registro prevede per gli atti soggetti ad approvazione, cc considerati (art. 17 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269) come soggetti a condizione sospensiva. A parte la definizione legislativa, che certo non vincola l'interprete, deve ritenersi che con ci sia stata tenuta presente l'incertezza obbiettiva della situazione la quale, come si visto, sussiste seguendo la nostra tesi. Per noi il diritto trapassa dall'alienante all'acquirente, ma obbiettivamente incerto, ed sulla base di questa constatazione che dovrebbero risolversi i problemi dell'imposizione. Il fatto dell'incertezza obiettiva della situazione poi giustifica il regime che le parti (con clausola che pu dirsi di stile) instaurano convenzionalmente. Esso consiste nel prevedere il passaggio di tutti gli oneri afferenti alla nuova situazione, ivi comprese le imposte, solo dopo il pagamento del prezzo. Cosa questa che anche per noi deve avvenire dopo l'intervento sia dell'approvazione che del visto. Sul problema, D1 GENNARO: Le alee del privato contraente prima della definitiva approvazione del contratto con la Pubblica Ammini8trazione, in cc Nuova rivista dei pubblici appalti espropriazioni e servit prediali>>, 1932 col. 283 e segg.; UKMAR: La legge del regi8tro, Padova, 1949, vol. I, p. 232 e segg.; specialmente 239 e segg. (12) stata sostenuta l'insindaeabilit in sede _giuri sdizionale ordinaria o amministrativa del provvedimento di rifiuto di approvazione, LISA FORTI, Sulla formazione cit., p. 75 e segg., ivi esame della dottrina. Il Forti (nota a sentenza Consiglio Stato, Sez. V, 13 ottobre 1937, F. I. 1938, III, 37) sostiene la insindacabilit diimanzi ai tribunali amministrativi cc perch chi impugna un tale provvedimento negativo non fonda la sua doglianza sulla cau8a petendi della posizione contrattuale gi perfezionata, ma sull'interesse legittimo al regolare esercizio della facolt di controllo da parte dello Stato. Sulla sindacabilit dell'approvazione, o del suo rifiuto, sotto il profilo dell'eccesso di potere, Consiglio di Stato, IV, 19 febbraio 1941, F. A. 1941, I, l, 125 e segg. (13) Per noi dunque non sussiste la possibilit del giudice, sia ordinario che amministrativo, di sindacare la legittimit del comportamento della Corte in caso di rifiuto d visto. Una contraria opinione su questo punto involgerebbe, tra l'altro, il problema dell'obbligo dell'Autorit amministrativa di conformarsi al giudicato: su di esso GuGLIELMI, Sull'obbligo dell'Ammini8trazione di conformar8i al giudicato, in cc Rassegna Avvocatura Stato, 1953, p. 1 e segg.; VITTA: Sull'obbligo della Autorit Ammini8trativa di conformar8i al giudicato, in cc Foro Padano, 1954, I, 13 e segg. Per l'obbligo della Corte dei Conti di conformarsi al giudicato che dichiari illegittimo il rifiuto di visto, GUIDA: Dei rapporti tra l'attivit di controllo della Oorte dei Oonti, il Oon8iglio di Stato e l'Autorit giudiziaria, in Studi in onore di Mariano d'Amelio, Roma 1933, vol. III, p. 208 e segg. RoEHRSSEN: OonfUtti tra la Oorte in 8ede di controllo e il Oon8iglio di Stato. F. A., 1939, IV, p. 37 e segg., il quale desume l'obbligo della Corte di conformarsi al giudicato dall'autorit stessa della re8 iudicata, e non dal fatto che la Corte costituisca organo amministrativo, opinione che respinge; RAGNI soo: Interferenze di competenza tra il Oon8iglio di Stato e la Oorte dei Oonti, F. A. 1932, IV, p. 41. Il Consiglio di Stato (Sez. IV, 29 agosto 1949, F. A., 1950, I, 1, 44) ha dichiarato illegittimo il rifiuto apposto dalla Corte dei Conti alla registrazione di un provvedimento amministrativo emanato in esecuzione e in conformit di una pronuncia giurisdizionale. (14) Sul rifiuto di visto come atto politico, Consiglio Stato, Sez. IV, 13 marzo 1903, in RAGNISCO, op. ult. ct., p. 40. Detto autore afferma, aderendo ad alcune decisioni del Consiglio di Stato, che cdl rifiuto di registrazione da parte della Corte non di ostacolo. . . . allo esperimento del ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro l'atto amministrativo che vi si uniformi: non il rifiuto di registrazione che si impugna, ma il provvedimento del Ministro, che fa proprio l'avviso della Corte, pur avendo la facolt di non seguirlo con la richiesta della registrazione con riserva (op. cit. p. 40). Con simile ragionamento si finisce col ricadere, per, nella tesi secondo cui il gravame sarebbe inammissibile, costituendo la facolt di chiedere la registrazione con riserva esercizio di potere politico, tesi che pure il Ragnisco non respinge. Invero, esclusa la sindacabilit dell'atto politico, non rimane che ritenere il provvedimento della amministrazione, che si uniforma al rifiuto di visto, un provvedimento necessitato. (15) Sulla possibilit di ricorrere contro l'atto, indipendentemente dal controllo: in senso sfavorevole, per mancanza di interesse all'impugnativa, Consiglio di Stato, Sez. V, 7 febbraio 1930, F. I. 1931, III, 55 e giurisprudenza in nota; LESSONA; Ricor8o gerarchico e contenzio8o contro provvedimenti 8ottopo8ti ad approvazione, F. I. 1935, III, 106; ESPOSITO: La validit cit., p. 123; SANDULLI: Il procedimento, p. 380. Sul problema anche RAGNisco: I ricor8i amministrativi, Roma, 1937, p. 53 e segg. e GIAN MARCO DALLARI: Sull'impugnabilit dei singoli atti costitutivi di un procedimento amminutrativo, F. A., 1941, IV, 25 e segg. -224 (16) Cos LISA FORTI, op. cit., p. 86, per l'approvazione. Ritiene inammissibile la fissazione di un termine per l'adempimento da parte dell'Amministrazione, il GuGLIELMI: I contratti della Pubblica Amministrazione, "Rassegna Avvocatura Stato >>, aprile 1951, p. 89, argomentando dal fatto che l'adempimento richiede sempre l'emanazione di atti amministrativi riservati alla Pubblica Amministrazione stessa. (17) La dottrina ha affermato o esplicitamente l'esistenza di un obbligo dell'Amministrazione di prendere in esame l'atto al fine di determinare se approvarlo o meno, o implicitamente, riconoscendo al privato il dirino di chiedere all'Autorit giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale le pronuncie dovrebero avvenire. Si vedano gli autori citati da LISA FORTI: Sulla formazione, eh;., p. 84 e segg., sia pure limita-r;amente alla approvazione. Per il PRESUT'.rI, l'atto da controllare produrrebbe l'effetto di obbligare gli organi di comrollo a esplicare l'attivit di revisione dell'atto; detto obbligo deriverebbe dall'atto stesso e non dalla richiesta di registrazione fatta dall'organo di amministrazione attiva (Il Controllo cit., p. 78 e segg.). Contra, FORTI: I controlli, cit., p. 271 e segg. il quale ri-r;iene che ci che eccita la autorit di controllo la richiesta contenuta nella comunicazione dell'atto da controllare e non quest'ultimo in s e per s; in tal modo il Forti conclude per l'incompetenza dell'organo di controllo indipendentemente dalla comunicazione, ritenendo altres l'eventuale denunzia degli interessati agli organi di controllo come improduttiva dell'effetto giuridico di rendere obbligatorio il controllo da notare, peraltro, che l'obbligo dell'organo di controllo di prendere in esame l'atto, anche quando si verificano i presupposti per la sua esistenza, sarebbe per il Forti obbligo meramente interno all'amministrazione, cio corrente tra l'organo di controllo e l'organo che ha emanato l'atto. ' Oltre l'obbligo dell'organo di controllo di cui sopra, ipotizzabile per un altro obbligo dell'organo che ha emanato l'atto, consistente nel dovere di comunicazione dell'atto stesso ai fini del controllo. A parte la constatazione che l'obbligo in parola 'si ritiene sussistente non nei confronti del privato, ma solo nei confronti dell'ente cui l'organo appartiene (cos FORTI: I controlli op. cit. p. 727 e segg.), la soluzione negativa pu essere avvalorata, nel nostro caso, dalla inesistenza di un termine entro il quale l'atto amministrativo dovrebbe essere presentato alla Corte per la registrazione: cfr. BENTIVENGA, op. cit., p. 288). (18) Nella Relazione dell'Avvocatura (1942-50), vol. II, p. 457 e segg. si propende invece, sia pure cen qualche perplessit, per l'applicazione del principio di cui allo art. 5 della legge comunale e provinciale. Per la giurisprudenza, ivi. Il VITTA: Diritto amministrativo cit., 1950, p. 717, per l'applicazione lell'art. ll83 Codice Civile (citazione di sentenze della Suprema Corte ivi, in nota). Il silenzio dell'organo di controllo deve interpretarsi come rifiuto di approvazione o di visto dell'atto, secondo il FORTI, I controlli cit., pag. 517; Contra: ROMANELLI: L'annullamento cit., p. 335. 6. L'indagine esige di essere completata con l'esame della concreta rilevanza che assume la situazione giuridica di ciascun contraente nella fase compresa tra il momento dell'emanazione dell'a,tto da controllare e il momento dell'avvenuto intervento degli atti di controllo. Pu itanto dirsi che la situazione attiva, quale che sia il titolare, garantita dal generico obbligo del nerninem laedere facente capo a tutti i consociati (1). In particolare, ove titolare della situazione attiva sia il privato, l'obbligo dell'Amministrazione di astenersi dal cagionare lesioni al diritto della controparte, o addirittura dal pregiudicarne l'esistenza, sussiste nella sua pi ampia portata, ove si eccettui la facolt di non concedere l'approvazione o la possibilit che il visto venga rifiutato: ci coerimte, tra l'altro, con la costruzione del diritto del privato come diritto affievolito prima dell'approvazione: per quest'ultimo, infatti, lo affievolimento pu ritenersi sussistente solo nei limiti di estensione del potere antitetico al vincolo. Indipendentemente dagli atti di controllo deve poi considerarsi trasferito il potere di disposizione. Secondo alcuni autori tra gli effetti preliminari sorgenti in pendenza di una condizione sospensiva dovrebbe annoverarsi la spettanza del potere di disposizione al futuro acquirente; questa affermazione stata negata con argomenti che ci sembrano convincenti (2). In relazione alla tesi qui sostenuta, deve invece ritenersi che l'acquirente, con la titolarit del diritto sulla cosa, acquisti anche il correlativo potere di disposizione come effetto definitivo. Il negozio compiuto dall'acquirente in pendenza degli atti di controllo un atto dispositivo immediatamente efficace, nel senso che come risultato diretto della fattispecie negoziale si produce -senza mediazione di una situazione di obbligo -l'effetto reale-traslativo in favore del secondo acquirente. inutile dire; peraltro, che il potere di disposizione del primo acquirente limitato in quanto quest'ultimo non pu evitare che l'emanazione o meno dell'atto di controllo influisca sulla stessa permanenza delle situazioni giuridiche puntualizzatesi in capo al secondo acquirente. Infatti, come si ormai pi volte precisato, gli atti di controllo si limitano a fissare come esistente la situazione derivante dall'atto da controllare; le qualifiche che ne derivano agli effetti giuridici dell'atto controllato non possono inerire alle situazioni che fin dalla loro insorgenza, di tal che una volta definitivamente fissata l'inopportunit o l'illegittimit e, quindi, l'inesistenza delle situazioni stesse, l'automatico ripristino delle medesime in capo all'alienante non pu non considerarsi risalente a un momento immediatamente anteriore alla stipulazione del primo negozio; deve ritenersi, in altri termini, che il primo acquire:p.te non abbia mai avuto un potere di disposizione della cosa. .Altro effetto da considerare il potere di trascrivere. .A questo proposito pu osservarsi che il potere di trascrivere dell'acquirente, che indubbiamente spetta a quest'ultimo anche nella fase di pendenza di una condizione sospensiva, nel nostro caso non pu certo considerarsi come un effetto preliminare, tale cio da non impedire l'acquisto compiuto da un terzo nella fase di pendenza degli effetti definitivi e di assoggettare l'acquisto stesso soltanto ad una risoluzione retroattiva in caso di avveramento della condizione del primo negozio, ma un effetto che impedisce un successivo acquisto di un terzo, come deve dirsi per il normale potere di trascrizione da includersi tra gli effetti definitivi (3). Conclusione questa, coerente alla premessa che l'alienante abbia perduto gi, prin1a degli atti di controllo, sia la titolarit del diritto che il potere di disposizione. La conclusione per cui gli effetti defilitvi sono da considerarsi sorti preeedentemente agli atti di controllo pu accogliersi senza difficolt per contratti con effetti obbligatori: perfettamente concepibile che da un contratto derivi la titolarit -225 di diritti e di obblighi per i contraenti, e che le situazioni nascenti come incerte circa la loro esistenza non siano eseguibili per entrambe le parti se non al subentrare di un successivo negozio. Il ragionamento pu sembrare meno attendibile per i contratti con effetto reale traslativo. Sono, questi; contratti bilaterali caratterizzati dal passaggio della propriet di una cosa e del rischio per il suo perimento in virt del semplice consenso dei contraenti. I/accedere alla tesi da noi avanzata non pu evitare di far ritenere che, anche in tal caso, approvazione e visto riguardino la sola esecuzione degli obblighi e l'esercizio dei diritti in cui gli effetti definitivi si risolvono, e che tra gli effetti definitivi gi sorti debba ricomprendersi quello reale-traslativo. Ipotizzata una compravendita tra Statoacquirente e privato-alienante, prima dell'intervento degli atti di controllo il privato ha l'obbligo di pagare il prezzo, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di propriet sull'immobile, ci di cui pu essere differita l'esecuzione il pagamento del prezzo e la consegna dell'immobile; nei limiti in cui possa farsi l'ipotesi inversa, la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di pagare il prezzo, il privato ha il diritto di propriet sull'immobile, gli obblighi di cui pu essere differita l'esecuzione sono gli stessi: pagamento del prezzo e consegna dell'immobile (4). Note (1) dubbio se esso riguardi anche i diritti relativi, in particolare, quelli di credito: favorevole, BARBERO: Sistema cit., vol. II, p. 796 e autori ivi citati. (2) RUBINO: La fatt'ispecie cit., p. 338. (3) RUBINO: op. cit. p. 352. (4) inutile sottolineare che, pur essendo l'atto di controllo un negozio di riconoscimento unilaterale, la sua influenza si manifesta anche rispetto alla situazione corrispettiva. Una volta, per esempio, fissato .come inesistente l'obbligo di pagare il prezzo di una compravendita viene meno anche la ragione di sussistenza della situazione corrispettiva, con la conseguenza dellareintegrazione dell'alienante nella propriet del bene. Si veda, sul punto, l'interessante sentenza del Tribunale di Pescara, 9 giugno 1939, F. I. 1939, I, 1939 I, 1596 e s .. Deve dirsi piuttosto che la soluzione prospettata non si dimostra affatto incompatibile con un'equa tutela degli interessi dei contraenti. Sotto il profilo sostanziale la costruzione avanzata si dimostra funzionale non meno, per esempio, di quella dominante delia ~condizione sospensiva. Per esempio, il venir meno della cosa per fortuito in pendenza della condizione sospensiva induce a conclusioni diverse, per quanto riguarda l'obbligo di pagare il prezzo, a seconda che si ritenga la condizione retroattiva o meno. Tale problema acquista rilievo proprio in rapporto alla condicio furis, di cui assai discussa la retroattivit. Ritenendo quest'ultima retroattiva, una volta verificatosi l'evento in cui essa consiste (per es., venir in essere dell'approvazione) l'acquirente dovrebbe considerarsi proprietario fin dal momento di perfezione della volont negoziale, il fortuito, dunque, trovandosi di fronte al sinallagma funzionale e non a quello genetico, escluderebbe -sulla base del principio casus sentit ereditar -l'obbligo di consegnare la cosa, non quello di pagare il prezzc; una volta non verificatasi invece la condizione (per esempio per deficienza della approvazione) l'effetto reale traslativo dovrebbe considerarsi come non mai verificatosi e l'acquirente non potrebbe essere tenuto al pagamento del prezzo. Ritenendosi, per converso, la condizione sospensiva irretroattiva -e l'ipotesi riguarderebbe tutti i casi in cui gli effetti definitivi debbono sorgere ex nunc, quindi anche le tesi che considerano le approvazioni e il visto parti di un ai;to complesso, o pi generale, momenti di perfezione della volont contrattuale -in caso di perimento della cosa per fortuito nelle stesso periodo, la formazione della fattispecie dovrebbe ritenersi definitivamente interrotta. Qui il perimentfr della cosa inciderebbe sul sinallagma genetico, di talch non sorgerebbe n obbligazione di consegnare, n quella, corrispettiva, di pagare il prezzo. Il venir in essere o meno dell'approvazione o del visto, sarebbe ininfluente sul sorgere degli effetti definitivi per la buona ragione che questi non potrebbero pi venir in essere. Seguendo le nostre idee, ne deriva una situazione simile a quella prospettabile accettando la tesi della condi zione sospensiva retroattiva: il rischio del perimento della cosa non pu non essere passato a carico dell'acqui rente, in caso di distruzione della stessa viene resa impos sibile, quindi, la sola esecuzione dell'obbligo di conse gnarla. L'esistenza dell'obbligo di pagare o meno il prezzo dipender invece soltanto dal risultato degli atti di controllo. (continua) PASQUALE PAONE PROOURATORE DELLO STATO .. N-O TE D I DOTTRINA GIUSEPPE COLETTI: Questioni in tema di abbonamento telefonico. Foro it. , 1954, 1, 674. In nota ad una sentenza del Tribunale di Roma 1'.A. indugia su alcune premesse di carattere istituzionale: la diversit dei fini perseguiti dalla pubblica amministrazione da quelli perseguiti dal concessionario nell'esercizio di un servizio pubblico; la distinzione fra rapporti intercedenti _fra ente concedente e concessionario, da una parte, e rapporti dei medesimi con i terzi, dall'altra; l'autonomia dei rapporti fra concessionario e terzi, i qua1i si svolgono, anche per quanto riguarda la loro tutela giuridica, senza ingerenza dell'ente pubblico concedente e sulla base degli specifici atti di concessione, che determinano non solo quali siano gli obblighi del concessionario verso la pubblica amministrazione, ma altresi verso gli utenti del pubblico servizio. Sulla base di queste premesse generali l'.A. passa ad esaminare la regolamentazione specifica del servizio telefonico ed in particolare le norme che sanciscono l'obbligo del concessionario alla prestazione del servizio, a seguito della semplice richiesta di abbonamento (artt. 88, 89, 90 del R. D. 19 luglio 1941, n. 1198, che approva il Regolamento di esecuzione del Codice postale e delle telecomunicazioni). In dipendenza di tali norme, il contratto di utenza telefonica, che si inquadra nel comune schema dei contratti per adesione, ha questo di particolare: che l'utenza deve essere concessa a chiunque ne faccia richiesta, senza che il concessionario abbia alcun potere di accordare delle preferenze. Tale regolamentazione, d'altra parte, non che l'applicazione in un campo specifico del principio generale stabilito dall'art. 2597 c. c., in base al quale tutte ie imprese esercitate in condizione di monopolio legale hanno l'obbligo di contrattare con chiunque ne chieda le prestazioni, osservando la parit di trattamento. Quando il concessionario, quindi, non in condizione di soddisfare una serie di richieste e deve procedere ad una scelta, l'.A. conclude che ci deve fare attenendosi a criteri obiettivi, fra i quali quello della priorit della domanda assume particolare importanza. Nell'ultima parte della nota ( 5) -che indubbiamente la migliore -l'.A. osserva che nella specie non poteva parlarsi di un potere discrezionale del concessionario con gli stessi effetti del potere discrezionale degli enti pubblici. L'estensione dei principi di diritto amministrativo all'attivit del concessionario, infatti, limitata ai casi m cm sia compatibile con la natura ed i fini privatistici del concessionario stesso. Cosi non sono applicabili i principi della giustizia amministrativa, in quanto una questione di competenza tra il giudice ordinario e quello amministrativo presuppone un atto direttamente emanato dalla autorit amministrativa. Una questione di tal genere non poteva prospettarsi nella specie, sia perch si trattava di valutare un'attivit attinente al contenuto ed agli effetti di un contratto di natura privata, sia perch difettava, comunque, un presupposto essenziale -la natura pubblica dell'ente per la operativit dei limiti posti dall'ordinamento giuridico alla cognizione del giudice ordinario. *** La nota, pur contenendo esatte affermazioni di principio, non chiarisce sufficientemente quale sia la vera questione giuridica sollevata dalla sent!' lnza annotata: la pretesa applicazione all'attivit del concessionario di un pubblico servizio del principio della discrezionalit amministrativa e la completa parificazione, agli effetti giuridici, di tale attivit a quella che, in caso di gestione diretta del servizio, esplicherebbe la pubblica amministrazione concedente. Esattamente osserva il Coletti ( 5) che l'estensione dei principi di diritto amministrativo alla attivit del concessionario deve intendersi limitata ai casi in cui sussista la compatibilit giuridica per la estensione medesima, in relazione alla qualit privatistica del concessionario stesso. Il principio della discrezionalit amministrativa, che il modo proprio con cui si atteggia, quando non sia interamente vincolata dalla legge, l'attivit degli enti pubblici per la scelta dei mezzi necessari al raggiungimento dei loro fini istituzionali, legislativamente determinati, pi di ogni altro assolutamente incompatibile con la qualit del concessionario. E ci non solo, e gi sarebbe sufficiente, per la mancanza di un fine pubblico e per la inconciliabilit della discrezionalit con il fine di lucro, di speculazione dell'attivit industriale del concessionario, ma anche perch non pu concepirsi discrezionalit ove la legge si limiti a determinare il confine e non anclie il contenuto della sfera giuridica del soggetto, e dove, pertanto~ si renda impossibile una valutazione giuridica dell'attivit non specificamente vincolata, che si muova entro i confini di quella sfera giuridica. Parlare, quindi, di una facolt discrezionale di scelta del concessionario, relativamente alle -227 richieste di installazione degli impianti telefonici, significa dire qualcosa che non ha senso dal punto di vista giuridico, a meno che non si voglia con un eufemismo asserire __;_ ed quello che in pratica ha fatto il Tribunale-che il concessionario assolutamente libero, almeno di fronte ai richiedenti, di installare o non installare a suo completo arbitrio gli impianti telefonici. La corretta posizione del problema , infatti, proprio questa: o il concessionario vincolato, ha un obbligo verso i richiedenti, ed allora a questo obbligo corrisponder. un diritto dei richiedenti stessi; oppure il concessionario non vincolato, libero ed allora l'uso di questa sua libert non suscettibile di valutazione, non deve attenersi a criteri obiettivi, che si possa pretendere di analizzare giuridicamente. Questi i motivi per cui non accettabile la conclusione cui perviene l'A. quando, partendo dalla esatta proposizione che il concessionario deve trattare con chiunque ne richieda le prestazioni osservando la parit. di trattamento, pretende con questo principio, di precisarne positivamente e non solo negativamente l'attivit, di volerne fissare non solo i liDfiti esterni, ma i criteri e le modalit. di esercizio, di attribuire, quindi, alla norma una funzione di determinazione positiva della sfera giuridica e della stessa volont del privato concessionario. Si legge, infatti, nella nota: quando il conces sionario non in condizione di soddisfare a tutta una serie di richieste, deve pur procedere ad una scelta, ma ci deve fare attenendosi a criteri obiet tivi, tra i quali quello della priorit. della domanda assume a mio avviso particolare importanza . Ed oltre: trattandosi di valutare un comporta mento del concessionario . . . . abilitata ad effet tuare un riscontro circa la bont. 6 meno dei cri teri adottati dal concessionario per la scelta delle richieste l'autorit. giudiziaria ordinaria. Questo significa far rientrare dalla finestra il principio della discrezionalit. amministrativa giu stamente fatto uscire dalla prta. In armonia con i principi precedentemente accennati si deve concludere, al contrario, per rimanere nella fattispecie oggetto della sentenza e della nota, che il concessionario del pubblico servizio telefonico abbia la facolt. di effettuare gli allacciamenti delle nuove utenze senza osser vare l'ordine cronologico di presentazione delle domande, e non gi., come afferma il Tribunale, perch ci costituisca l'ese:rcZio di un potere discre zionale di scelta non sindacabile dall'autorit. giudiziaria ordinaria, ma pi semplicemente perch non esiste alcuna norma che gli imponga un tale obbligo ed egli libero di organizzare tecnicamente tali allacciamenti come meglio crede. L'esattezza di questi principi generali trova piena conferma nella specifica regolamentazione dei pubblici servizi telefonici gestiti in concessione. La libert. del concessionario di organizzare tecnicamente l'allacciamento delle nuove utenze trova un limite nel diritto del cittadino alla instal lazione dell'impianto nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. Dice, infatti, l'articolo 45 del R. D. 21 mag gio 1903, n. 253: Ohiunque abita od ha il suo stabilimento entro il territorio compreso nella concessione ha il diritto di essere collegato allo ufficio centrale della rete alle condizioni generali di abbonamento . Il successivo art. 46 stabilisce: L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito dalla polizza di abbonamento, di cui all'art. 47 ha facolt. di rescindere il contratto, di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile . Queste leggi erano vigenti quando fu stipulata la convenzione con 1 a Societ. Telefonica Tirrena (17 aprile 1924), che, all'art. 13, stabili l'obbligo del concessionario di installare l'impianto entro trenta giorni dalla richiesta, e non dubbio che tale obbligo sia da mettersi in relazione con il diritto riconosciuto al cittadino dalle precedenti disposizioni. Le norme attualniente vigenti, pur. con diversa formulazione, sono sostanzialmente identiche. L'art. 88 del R. D. 19 luglio 1941, n. 1198, cos formulato: Ohiunque, nell'ambito della rete telefonica urbana, pu richiedere il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali stabilite dalla polizza di abbonamento . . . La richiesta implica accettazione di tutte le norme e condizioni . contenute nel detto regolamento di servizio . L'art. 89 dice: <1 Il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al pagamento dei normali contributi alle spese di impianto e che non sia stato collegato alla rete urbana entro il termine stabilito dal regolamento di srvizio (polizza di abbonamento) o dagli atti di concessione, ha facolt. di rescindere il contratto, indipendentemente da ogni altrf\i azione che gli possa competere . Ohe da queste norme sia sancito il diritto sog gettivo del cittadino all'installazione dell'impianto telefonico nel termine di trenta giorni dalla doman da evidente. Non compete azione ove non vi diritto soggettivo. Una ulteriore conferma data, poi, dall'art. 8 del regolamento di servizio (approvato con decreto ministeriale 11 novembre 1930, Gazz. Ufficiale 27 novembre 1930, n. 276), il quale stabilisce che le domande di trasloco debbono essere fatte per iscritto . . . almeno un mese prima della data .Per la quale richiesto il trasloco. Se la domanda non presentata con il rispetto del termine indi cato, la Societ non risponde degli eventuali ritardi nel ripristino delle comunicazioni nella nuova sede, ma il ripristino dovr., in ogni caso, essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. in facolt. della Societ, qualora ragioni tecniche non permettano di eseguire il trasloco, di disdire l'abbonamento in corso senza che l'abbonato possa reclamare alcuna indennit., salvo sempre l'obbligo derivante alla Societ. dall'art. 13 della convenzione. Il Tribunale, nella sentenza in questione, ha negato che un tale diritto sussista, argomentando che dovrebbero applicarsi, nella specie, i principi che regolano all'ammissione di un cittadino ad un pubblico servizio. I/argomntazione, che prende le mosse dalla erronea parificazione della posizione del conces sionario a quella della pubblica amministrazione in caso di gestione diretta, infondata sulla base della legge. -228 Le norme vigenti stabiliscono, infatti, che cc l'abbonamento richiesto nelle reti gestite in concessione si perfeziona con l'accettazione da parte dello abbonato della polizza di abbonamento >> (art. 90 R. D. citato) e siccome, come abbiamo visto, cc la richiesta implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel detto regolamento di servizio n (art. 88), ne consegue che non solo nei riguardi del cittadino richiedente .non pu parlarsi di ammissione al godimento del servizio, ma chiaro che egli dal momento della richiesta non soltanto un richiedente, un quisque de populo, ma gi un abbonato con tutti i diritti verso il concessionario che gli derivano per tale sua qualit dalle leggi, dai regolamenti, dalla convenzione telefonica, in virt del rapporto giuridico per il cui perfezionamento sufficiente un suo atto unilaterale di volont, l'esercizio di un suo diritto potestativo, che vincola il concessionario senza ed indipendentemente dal concorso della volont del medesimo. esattamente l'opposto di quanto si verifica nell'ipotesi dell'ammissione, in cui la volont dell'ente a determinare la situazione giuridica del privato, mentre qui la volont del privato a determinare la situazione giuridica del concessionario. quindi il privato eh~ viene a trovarsi, rispetto a quest'ultimo, in una posizione di superiorit. Il disconoscimento del diritto del cittadino non privo di conseguenze di carattere amministrativo e per il rispetto e la conservazione della legalit. Il sistema legislativo, nell'attribuire al cittadino un diritto soggettivo all'installazione dell'impianto, direttamente azionabile nei confronti del concessionario, ha previsto, accanto ai mezzi di tutela amministrativa da sperimentarsi da parte della pubblica amministrazione concedente, un mezzo di tutela giuridica, che, pur essendo posto a garanzia dell'interesse individuale, assicura l'attuazione della legge, l'osservanza degli obblighi sanciti dalle leggi e dall'atto di concessione. Disconoscere questo diritto soggettivo significa sopprimere un mezzo di attuazione e di garanzia dell'ordinamento positivo, posto anche, indirettamente, a tutela de pubblico interesse; significa rendere pi oneroso l'esercizio del controllo di;t parte dell'amministrazione concedente. Queste le vere ,e gravi questioni giuridiche che, non solo in tema di abbonamento telefonico, ma in ordine all'intero sistema delle concessioni amministrative, ha sollevato la sentenza annotata la quale augurabile che rinlanga senza seguito. E. VITALI.ANI MARIO NIGRO: Sulla natura giuridica del processo di cui all'art. 27, n. 4 della legge sul Consiglio di Stato. cc Rass. dir. pubbl. , 1954, II). Con questo pregevole studio l'autore spezza un'altra lancia a favore dell'autonomia del diritto processuale amministrativo. Noi siamo pienamente favorevoli a tale indirizzo, anche perch l'autonomia del diritto processuale amministrativo, di cui da pi parti vivamente sentita al necessit, certamente favorirebbe un maggior appro fondimento degli istituti di diritto amministrativo sostanziale, che molto spesso sono riguardati prevale~temente sotto l'aspetto processuale. I/anomalia di questa disciplina, infatti, sta in ci, che pur denominandosi diritto (sostanziale) amministrativo, d il maggior rilievo agli istituti processuali e ci, probabilmente, come residuo della concezione obiettivistica della giustizia amministrativa e dell'interesse legittimo concepito come interesse di mero fatto, tutelato soltanto col riconoscimento del potere di ricorrere agli organi di giustizia amministrativa per ottenere l'annullamento dell'atto illegittimo. L'autonomia del diritto processuale consentirebbe un pi approfondito esame dell'interesse legittimo sostanziale, che concetto diverso dallo interesse a ricorrere e dal diritto (processuale) di ricorrere, che analogo al diritto di azione della procedura civile. L'interesse legittimo una situazione giuridica soggettiva, molto analoga al diritto soggettivo. I titolari di entrambi possono pretendere, in senso sostanziale, il rispetto delle norme, che tutelano le proprie situazioni soggettive, e, in caso di loro violazione, riconosciuto ad entrambi un diritto di azione per la tutela giurisdizionale. Questa diversa, perch diverso lo scopo della norma di tutela. Le prime tutelano in via autonoma e immediata l'interesse del privato, le seconde attuano unasua tutela mediata e dirimono il conflitto fra l'interesse pubblico e quello privato, determinando le forme, le modalit e i limiti, entro i quali questo pu essere sacrificato. L'interesse materiale, cio, non protetto in via immediata; ma tutelato come interesse-mezzo, come interesse, vale a dire, del suo titolare alla legittimit dell'azione amministrativa nei suoi confronti. Gli interessi materiali sono in conflitto, ma l'interesse-mezzo connesso all'interesse generale alla legittimit dell'azione amministrativa. La norma di tutela, che norma di azione, deve aver di mira e l'interesse generale e l'interesse particolare. Donde la conseguenza che il titolare dell'interesse legittimo non pu far valere pretese diverse da quelle connesse alla sua situazione giuridica, n pu lamentare la violazione di norme poste ad esclusiva tutela dell'interesse_. generale o a tutela d'interessi altrui. Egli ha interesse, giuridicamente protetto, al buon esercizio dei poteri discrezionali nei suoi confronti, non in via generale ed astratta, e sempre che la norma di azione sia dettata anche a tutela della sua situazione particolare . .Appunto perci non aderiamo alla definizione, data dall'autore, dell'interesse legittimo come interesse alla reazione rionosciuto dall'ordinamento a chi, da un determinato comportamento dell'Amministrazione, abbia subto la lesione di un suo interesse materiale. La formula adottata annulla fa distinzione fra interessi semplici e legittimi, impedisce la indiVi duazione dell'interesse legittimo sostanziale e con sente di qualificare cc popolare n il diritto di ricorso, a cui, invece, legittimato soltanto il titolare dello interesse legittimo sostanziale. -229 Ove si volessero ripudiare queste conseguenze, che sono contrarie anche alla lettera ed allo spirito . delle norme contenute nella Carta Costituzionale, resterebbe sempre aperta la questione sulla determinazione dei titolari degl'intere8si, a cui sia attribuito dall'ordinamento il potere di reazione. Questo un attributo dell'interesse legittimo, ma non un criterio per identificarlo in senso sostanziale. Il potere di reazione riconosciuto al titolare dell'interesse legittimo e per la sua tutela, ma quello dipende da questo e non viceversa. Per identi ficare il titolare del potere di reazione occorre prima accertare la sussistenza dell'interesse legittimo. .A prescindere da questi rilievi, concordiamo pienamente con quasi tutte le tesi avanzate o accettate dall'autore. L'obbligo di conformarsi al giudicato, previsto dall'art. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, non effetto diretto del giudicato, ma della legge. La norma posta anche a tutela dello interesse di chi, dal giudicato, abbia avuto il riconoscimento della lesione arrecata a un suo diritto dall'atto amministrativo illecito. Egli, per tanto, ha un legittimo interesse all'adempimento, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di conformarsi, il quale, pi che obbligo, un dovere, che adempiuto adeguando la situazione oggettiva al giudicato e non necessariamente eliminando l'atto illecito. Questo non anche illegittimo, perch illegittimit e illiceit sono su piani diversi e se l'atto stato emanato al di fuori dei poteri attribuiti all'Amministrazione, non pu dirsi che abbia violato norme di azione, non esistendo norme che regolino l'esercizio di un non-potere. L'obbligo di conformarsi, per, non generale, ma limitato al caso deciso e sussiste soltanto nei confronti del titolare del diritto riconosciuto leso, pur essendo nuova la situazione giuridica tutelata dall'art. '27, n. 4. Conveniamo, pienamente, con l'autore sulla affermazione che questa nuova ed autonoma situa zione giuridica, che trae la sua origine dalla legge (art. 4) e non dal giudicato, non abbia la natura e la consistenza di un diritto (perfetto o affievolito), bensi quella di un interesse; tanto pi che l'adem pimento del dovere di conformarsi pu attuarsi, come, espressamente, prevede, il citato art. 4, non solo con l'annullamento, ma anche con la modificazione dell'atto riconosciuto illecito, donde l'innegabile potere discrezionale dell' .Amministra zione nell'attuare l'adeguamento della situazione giuridica obiettiva al giudicato. Non possiamo concordare, invece, sulla nega zione del concetto d'interesse semplice, ammesso il quale, innegabile che la situazione soggettiva tutelata dall'art. 27, n. 4 sia da qualificare in parte interesse legittimo ed in parte interesse semplice, a nostro avviso non pi tutelato dall'ordinamento giuridico. La verit di questo assunto, da noi ampiamente dimostrata in altra occasione (vedi retro 1953, pag. 1, 11) apoditticamente negata dall'autore senza alcuna dimostrazione. Concordiamo, ovviamente, con l'autore sulla affermazione della natura giurisdizionale del pro cesso ex art. 27, n. 4 e della decisione che lo con clude. N pu considerarsi una .ipotesi di giurisdi zione volontaria, che propria ed esclusiva della autorit giudiziaria ordinaria. .A.ltresi da respingere l'opinione di chi vi ravvisi un processo esecutivo della sentenza, rispetto alla quale sussiste l'obbligo di .conformarsi .Alle conclusioni, cui su questo punto perviene l'autore, non riteniamo, peraltro, di poter aderire. .Afferma il Nigro che il Consiglio di Stato, decidendo il ricorso ex art. 27, n. 4, esplica una triplice attivit: annulla l'atto o il comportamento ritenuto illegittimo e sostituisce ad esso il provvedimento, che l'Amministrazione avrebbe dovuto adottare; ordina all'autorit amministrativa di eseguire la decisione; adegua lo stat di fatto e di diritto allo stato di diritto. La decisione del Consiglio di Stato sarebbe, perci, o potrebbe essere costitutiva, di condanna ed esecutiva. Sul primo punto, a parte l'inaccettabile affermazione, contrastante con i principi generali del processo, che il Consiglio di Stato potrebbe pronunziare ultra petita, ed a prescindere dai rilievi gi fatti sulla non attribuzione di un potere di merito al Consiglio di Stato, riteniamo di poter concordare. Ci sembra, per, che questa attivit esaurisca tutti i poteri del giudice. .Annullato il comportamento ritenuto non conforme ed emanato, ove lo si ritenga ammissibile, l'equipollente dell'atto amministrativo, col quale si attua l'obbligo di conformarsi al giudicato pu considerarsi pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente. Pronuncie di condanna in senso proprio sono inammissibili, ma nella specie sarebbero, oltre tutto, superflue, perch l'adeguamento dello stato di fatto e .di diritto si verifica ope legis per effetto della decisione costitutiva. Pu accadere che organi dell' .Amministrazione non osservino la decisione, come non avrebbero osservato il provvedimento, ma questa ipotesi fuori di quella prevista dall'art. 27 n. 4 e l'ordinamento vi appresta i suoi normali rimedi. Con la decisione, equipollente dell'atto amministrativo, stato attuato l'obbligo di conformarsi al giudicato e la pretesa del ricorrente esaurita. L'eseguibilit della decisione effetto del giudicato, non di un particolare ordine o condanna del giudice. Tanto meno comprendiamo la terza fase e ci ancorch si voglia condividere l'opinione, espressa dell'autore, della possibilit di una doppia -pronunzia ex art. 27, n. 4, la seconda delle quali sarebbe relativa all'obbligo di conformarsi alla decisione pronunziata su ricorso ex art. 27 n. 4. Neppure in questo caso potrebbe parlarsi di esecuzione forzata, perch il giudice amministrativo non fa che sostituirsi all'amministrazione nella pronuncia di un atto amministrativo e quest'attivit, analoga al controllo sostitutivo, non pu farsi rientrare, ove non vogliano deformarsi i concetti, nell'esecuzione forzata. Ci a prescindere dall'inammissibilit dell'estensione analogica dell'istituto in esame all'obbligo di eseguire le decisioni giurisdizionali amministrative, di cui avemmo gi occasione di occuparci. N ci sembra decisivo..l'argomento addotto dal Nigro, perch a nostro avviso non sussiste identit fra obbligo di conformarsi al giudicato ordinario e obbligo di osservare la decisione amministrativa: quello deriva dalla leg~e, questo un effetto del giudicato. G. GUGLIELMI RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA Atti diretti alla tutela dei beni patrimoniali indisponibili, concessi in godimento al privato, Azione possessoria -Impropo nibilit, (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 1309/54 - Pres. Acampora, Est. Capizzi, P. M. Reale -Ministero Difesa Esercito c. Testoni ed altri). La concessione al privato di un bene patrimoniale indisponibile per un godimento compatibile con la sua destinazione (che continua a sussistere) ad esigenze di interesse pubblico generale ed alle stesse subordinato, pur se seguita da un regolamento bilaterale dei rapporti (concessione-contratto), non sottrae il bene stesso al regime di diritto pubblico, sicch l'atto della pubblica amministrazione, che pone fine a detto godimento nei modi previsti e consentiti non ammette tutela possessoria, neppur quando tale atto l'amministrazione abbia compiuto per consentire ad altri uguale uso del bene. Oon questa sentenza la Oorte di Cassazione riafferma il principio, ormai consolidato e dal quale, per, noi dissentiamo, della proponibilit delle azioni pssessorie contro la pubblica amministrazione, quando questa agisca iure privato, senza esplicazione di pubbliche potest, ritenendo in tali casi inapplicabile la norma contenuta nell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. E, ribadita dall'art. 113 della Oarta costituzionale (sull'argomento vedi Rass. Avv. n, 1951, pag. 88 e 1953, pag. 233). Nello stesso tempo, per, enunciando espressamente il principio che poteva considerarsi implicito nella sentenza n. 789/54 (vedi retro pag. 149) e della cui esattezza era sembrato potersi dubitare i_n seguito alla sentenza n. 1980/53 (retro, 1953, pag. 233) che aveva genericamente negato alla pubblica amministrazione ogni potest di diritto pubblico relativamente alla tutela dei beni patrimoniali, la Oorte ha riconfermato l'improponibilit delle azioni possessorie contro la pubblica amministrazione, quando questa agisca per la tutela del patrimonio indisponibile, riconoscendo la natura pubblicista di tale attivit. Il principio, gi ammesso da precedenti sentenze (n. 3050/25: Oomune di Belsito -Beneficio S. Andrea dei Marzi; n. 3531/28: Oomune di Luco dei Marsi-Angeluooi; n. 793/34: Sbaochi-D'Amico; n. 282/39: Oomune di Samo -Di Bartolo; n. 775/49: Oomune di Oalabritto -Oomune di Bagnoli Irpino; n. 2507/51: Monteleone -A.R.A.R., n. 352/52: Rossi -Oomune di Roma), pu dirsi, ormai, consolidato. Merita, infine, particolare rilievo l'altro principio, contenuto nella massima ohe si annota, e secondo il quale anche i beni del patrimonio indisponibile, come il demanio, possono essere oggetto di concessione. (vedi pure sentenza n. 1683/42: Bertolli - Oaff Margherita e n. 746/46: Oomune di Foligno - Innooenzi). A rigore, anzi, potrebbe dirsi ohe, come i beni demaniali, cos quelli patrimoniali indisponibili possono essere oggetto soltanto di concessione, per effetto della quale viene consentito al privato un uso o godimento del bene compatibile con la sua pubblica destinazione. N per questi ultimi beni potrebbe configurarsi, in presenza di un atto di disposizione apparentemente privatistico, l'automatico passaggio al patrimonio disponibile, peroh anche questa solassifioazione deve avvenire nelle forme previste dalla legge e dal regolamento sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilit generale della Stato, com'ebbe a precisare la Oorte nella citata sentenza n. 789/54. ' Avvenuto regolarmente il passaggio del bene dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, pu ritenersi che l'originaria oonoessione-oontratto si tramuti in contratto, cos come degrada a conoessionecontratto la convenzione privatistica stipulata in relazione ad un bene originariamente disponibile, che passi a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ricevendo una pubblica destinazione (vedi retro, 1954, pag. 89-92). Per una migliore comprensione degli enunciati principi riteniamo opportuno trascrivere la motivazione dell'annotata sentenza nella sua parte essenziale: cc L'uso eccezionale consentito dei terreni non era contrastante con la loro destinazione ad esigenze di interesse pubblico generale, ma alle stesse subordinato con gli esercitati controlli e con l'esercizio del potere discrezionale di limitazione o di revoca del rapporto. cc Trattavasi di un bene patrimoniale indisponibile, peroh necessario ai servizi dell'esercito, che non poteva essere sottratto alla. _sua destinazione se non nei modi previsti. __ _ cc Ma i terreni erano suscettibili di utilizzazione in armonia con la destinazione stessa e potevano essere dati pertanto in godimento eccezionale a privati; la costituzione del rapporto poteva per solo avvenire, ed avvenne, mediante negozi giuridici di diritto -231 pubblico, mediante cio una concessione amministrativa, seguita dal regolamento bilaterale dei rapporti (concessione-contratto). << Il regime di tale bene, dato in godimento al privato era quindi sempre un regime di diritto pubblico e l'atto della P. A. che pose fine a tale godimento nei modi prwvisti .e consentiti, col divieto, cio, di accesso ai terreni imposto dall'incaricato della direzione della fabbrica, non ammetteva pertanto tutela possessoria. << N vale il rilievo che l'amminislrazione avesse negato la continuazione del rapporto per consentire ad altri uguale uso dei terreni, perch, riconosciuto il rapporto i# concessione amministrativa, la attivit della P .A. gode delle guarentigie attribuite dalZ' art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 allegato E, ribadito dall'ultimo comma dell'art. 113 della Carta costituzionale, e l'atto, sia pure illegittimo, non pu essere revocato, come avviene in sede possessoria, dal giudice ordinario, che potr conoscere soltanto degli effetti di esso . G.G. CASE ECONOMICHE E POPOLARI -Cooperative edilizie a contributo statale--Determinazione del momento della prenotazione. (Consiglio di Stato, IV Sez., dee. n. 977 del 23 ottobre -4 dicembre 1953 - Pres. Papaldo; Est. Potenza -Santoro e Petrillo c. Commissione di Vigilanza). I) La indicazione del desiderio del socio di cooperativa edilizia a contributo statale circa la composizione dell'alloggio cui aspira, anche se accettata dalla Cooperativa e dagli altri soci aspiranti agli alloggi, non pu considerarsi equivalente alla prenotazione contemplata dall'art. 96 del T. U. 28 aprile 1938 n. 1165. II) Nelle cooperative edilizie a contributo, statale la prenotazione costituisce il necessario presupposto dell'assegnazione -consegna dell'alloggio. III) In assenza di determinazione legislativa del momento nel quale deve farsi luogo alla prenotazione, questa pu essere fatta validamente soltanto dopo l'approvazione del progetto della costruzione sociale da parte del Ministero dei Lavori Pubblici. I) Esatta e rispondente alla lettera ed allo spirito delle disposizioni di legge sull'edilizia popolare ed economica (T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni) sembra la soluzione contenuta nella prima massima. Perspicuamente la decisione ha inteso determinare -per la prima volta, a quanto risulta -nella tormentata materia delle cooperative edilizie a contributo statale, il contenuto ed il momento della prenotazione degli alloggi, insufficientemente disciplinata dall'art. 96 del T. U., il quale non stabilisce n il contenuto n il momento della prenotazione. Eppure, si tratta di un atto che, nella speciale materia, produttivo di rilevanti conseguenze giuridiche: in quanto , ad es., al momento della prenotazione (oltre a quello dell'assegnazione) che deve esistere il requisito dell'appartenenza alle categorie di impiegati contemplate nell'art. 91 del T. U. ed allo stesso momento (od a quello della iscrizione nella Cooperativa) che, per effetto della modifica apportata all'art. 95 del T. U. dall'art. 11 della legge J0 marzo 1952, n. 113, deve essere valutato il requisito della residenza; inoltre in base all'art. 115 del T. U., nel nuovo testo dell'art. 13 della legge 10 marzo 1952, n. 113, nelle cooperative a propriet individuale ed a contributo statale i diritti (o meglio, la posizione) del socio passano ai figli ed al coniuge superstite se intervenuta la prenotazione: in caso contrario al socio premorto subentra il primo dei soci o degli aspiranti soci non capienti. Ohe, per la prenotazione in base all'art. 96 del T. U., non sia necessaria alcuna particolare forma-, lit ed, a rigore, neanche la redazione del verbale il quale richiesto non ad substantiam, bens semplicemente ad. probationem (analogamente a quanto gi ritenuto dal Consiglio di Stato per l'assegnazione: cfr. dee. IV Sez. 14 gennaio 1941 De Bernat c. Commissione di Vigilanza, in <>, fascicolo IX-X, p. 402 e segg,). -232 matera in cu marcatamente intima la compenetrazione dell'elemento pubblicistico con quello privatistico, si tratta di un interesse legittimo (quello del socio prenotatario) di particolare consistenza e protezione che con/ erisce al socio una posizione che pu essere trasmessa agli eredi, posizione che pu venir meno solo per motivi di legittimit, cio per considerazioni che dimostrerebbero che la prenotazione stata illegittimamente fatta, escludendosi che la Cooperativa o gli stessi organi di vigilanza possano, con poteri privatistici o pubblicistici, impedire l'assegnazione dell'alloggio prenotato. Come si detto, si tratta di un interesse legittimo di particolare consistenza. e protezione, analogamente a quanto avverr, con maggiore intensit, nella successiva fase dell'assegnazione-consegna: nella quale l'interesse del socio aspirante all'alloggio ottiene, in concreto, una realizzazione, per cos dire, completa, tutelata, sotto certi aspetti, persino nelle forme di tutela dei diritti soggettivi (tanto che si parla, inesattamente, a mio avviso, per la ragione gi accennata, di uno ius ad rem da parte dell'assegnatario). Qui il discorso rischia di andare troppo oltre, rivelando, in questa particolare materia, un settore interessantissimo di gradazioni di protezione dell'interesse individuale in relazione alla sua compenetrazione con l'interesse collettivo; al riguardo, non riteniamo di andare errati affermando che la materia dell'edilizia popolare ed economica, di solito trascurata negli studi e nei trattati, potrebbe fornire ottimi spunti per contributi alla teoria generale della protezione dei diritti ed interessi nel diritto amministrativo. Tornando alla prenotazione, occorre, dunque, fermare il concetto che questa consiste, dal lato obbiettivo, nella specifica e concreta individuazione dell'alloggio da prenotare e, dal lato sub biettivo, nella manifestazione di volont da parte del socio, al quale questo diritto competa in base all'ordine di iscrizione od a quel diverso ordine che sia stato sta bilito dallo Statuto della Cooperativa in con/ ormit delle disposizioni di legge, di prenotare quel determi nato e concreto alloggio (che ricever, poi, in assegna zione), dichiarazione di volont che deve essere, ovviamente, accettata, espressamente od implicita mente, dalla Cooperativa, la quale, si gi accennato, , all'uopo, vincolata dalla legge n potrebbe rifiutare, quindi, la prenotazione al socio che sia in possesso dei requisiti di legge e di statuto. Merito della decisione che si annota l'aver distinta perspicuamente la prenotazione, come atto ben individuato del procedimento diretto all'attribuzione in propriet dell'alloggio cooperativo, producente le particolari conseguenze giuridiche delle quali si discorso, da altri atti con i quali spesso in pratica la prenotazione si suole con/ ondere: cos, con la indicazione dei desideri dei soci circa la composi zione degli alloggi, indicazione che si fa normalmente al momento del conferimento dell'incarico di pro gettazione; cos con il versamento, da parte dei soci aspiranti all'alloggio, di somme a titolo di anticipo per il pagamento del suolo necessario alla costru zione (circostanza che la stessa decisione sembra -ed a ragione -escludere che possa, da sola, equivalere a prenotazione, giacch, nel caso concreto, la resistente aveva provveduto a versare, appunto, l'anticipo per l'acquisto dell'area); e cos, potremmo qui aggiungere, la prenotazione non da confondere con la semplice determinazione dell'ordine di iscrizione ai fini dell'assegnazione, sia che questa determinazione avverpga originariamente, cio al momento della costituzione della cooperativa, sia, che avvenga successivamente, in base, ad es., a sorteggio previsto dallo dallo Statuto. Se chiari sono il concetto, lo scopo, ed i caratteri distintivi della prenotazione in base alla lettera ed allo spirito delle disposizioni del T. U. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, in nessuna di queste norme trovasi stabilito in quale preciso momento o fase del procedimento che si concluder con l'assegnazione-consegna, la Cooperativa edilizia a contributo statale possa o debba provvedere alla prenotazione: onde compito dell'interprete desumere dallo scopo e dagli effetti propri di questo atto la deter minazione del suo inquadramento temporale. La Commissione di Vigilanza, dopo qualche com prensibile oscillazione, si di recente orientata nel senso che alla prenotazione non possa procedersi prima che il progetto sia stato approvato dal _,_lfinistero dei Lavori Pubblici, l'area edificabile sia stata acqui stata e sia stata dichiarata, dai competenti organi di controllo, idonea e libera da vincoli; inoltre, che sia stato approvato dal Ministero il contratto di appalto con l'impresa costruttrice ( a seguito di pubblica gara o, nei casi eccezionalmente previsti di trattativa privata) e siano stati consegnati i lavori (dee. 30 gennaio 1953 ricorso Consolo ed altri c. Coop. <( Il nido per noi ). Con la decisione che annotiamo, il Consiglio di Stato si limitato al criterio della sola approvazione . del progetto (esecutivo) da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 75 del T. U.: criterio, forse, meno completo e meno rispondente di quello adottato dalla Commissione di Vigilanza, perch nell'intervallo tra l'approvazione del progetto e la sua esecuzione (specie quando questo intervallo lungo) la Cooperativa potrebbe mutare il programma costruttivo mediante una richiesta di varianti ai sensi del successivo art. 77 dello stesso T. U. e, quindi, non essere pi in grado di far prenotare, sulla carta, gli appartenenti risultati dal progetto originario. Comunque, sia da adottare l'uno o l'altro criterio, una cosa certa: che, cio, lo scopo della prenota zione che consiste, come si visto, nell'identificare e prescegliere un concreto e determinato appartamento che il prenotatario ricever, ove sussisteranno i requi siti, in assegnazione, esige necessariamente -cio ad validitatem -che la scelta avvenga quando il programma costruttivo ormai definito e stabilizzato e si ha la certezza -ben s'intende, la certezza relativa alle cose umane! -che saranno eseguiti quei deter minati appartamenti, di quella consistenza, ubica zfone, esposizione, ecc. II) Qualche osservazione meriterebbe .la S.l3CQ.nda massima con la quale si afferma la necessit della prenotazione come atto o momento a s stante del procedimento che conduce all'assegnazione-consegna. Il che, se nei voti del legislatore del 1938 che, ha espressamente accennato nell'art. 96 ad un obbligo -233 delle cooperative in tal senso ( e ben si comprende la preoccupazione del legislatore intesa ad evitare spe . culazioni, allorch ha collegato al momento della prenotazione l'obbligo del socio di dichiarare le prenotazioni eventualmente fatte in altre cooperative a contributo statale), resta, purtroppo, senza una precisa sanzione: in quanto nulla vieta che, ove i soci non si siano avvalsi dei rimedi all'uopo previsti dalla legge per costringere l/;r, Cooperativa ad effettuare tempestivamente la prenotazione, questa possa essere addirittura omessa, pervenendosi direttamente alla f a.~e della assegnazione, senza che questa possa essere invalidata per il solo fatto della mancata precedente prenotazione. III) Di qualche chiarimento avrebbe, infine, bisogno l'argomentazione accessoria -che si legge nella motivazione della decisione annotata -secondo la quale al momento della prenotazione i Consigli di Amministrazione delle Cooperative dovrebbero acquisire dai soci la documentazione dei requisiti cui subordinata l'attribuzione di case costruite dalle cooperative contemplate dal T. U. 1938 . Il che, se vero per i requisiti dell'appartenenza alle categorie impiegatizie indicate nell'art. 91 del T. U. o della residenza (quest'ultimo, .anzi, con la modifica all'art. 95 portata dall'art.11 della legge 1marzo1952 n. 113, viene riferito al momento della prenotazione , o della iscrizione alla Cooperativa), non vero per le altre condizioni stabilite dall'art. 31 del T. U. 1938 nel testo modificato dall'art. 4 della legge 1 marzo 1952, n. 113 (impossidenza di altra abitazione, godimento di redditi non superiori ad un determinato limite, ecc.); condizioni che devono essere documentate solo nel momento essenziale dell'assegnazione (cfr. la recente decisione della IV Sezione del Consigli di Stato n. 383 del 5 febbraio-26 maggio 1954, Castelli c. Ministero Lavori Pubblici): soluzione certamente non logica, in quanto consente la possibilit di prenotazione a chi eventualmente non potr, poi, essere assegnatario: ma soluzione ineccepibile dal punto di vista dell'interpretazione dell'art. 31, nel suo testo attuale, che non consente di attribuire alla espressione << assegnazione un significato diverso da quello tecnico usato dallo stesso T. U. per indicare il momento o l'atto culminante del procedimento di cui parliamo, cio l'assegnazione-con segna dell'alloggio nelle forme previste dall'articolo 98 dello stesso T. U. L. TRACANNA CASSAZIONE -Ricorso contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche, in base all'articolo 111 della Costituzione, per omesso esame di fatto decisivo -Ammissibilit -Acque pubbliche Riconoscimento di antiche utenze -Poteri dell'amministrazione relativamente alla misura del diritto. (Corte di Cass., Sez. Un., sent. n. 1837 /54 Pres. Galizia; Est. Siciliani; P. M. De Martini-Flora c. Ministero dei Lavori Pubblici). Le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche sono denunciabili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 della Carta costituzionale, anche sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo. L'Amministrazione pu riconoscere le antiche utenze, ai sensi degli articoli 2, lett. b e 3 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, anche per quantit. di acqua minore di quella derivata nel trentennio, quando risulti che il volume dell'acqua goduta non ebbe a corrispondere alle esigenze di uria effettiva utilizzazione. In ordine alla prima massima, gi affermata con la sentenza n. 3205/53, la Corte ha cos motivato: L'art. 111 della Costituzione, nel consentire il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sntenze e contro i provvedimenti sulla libert personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, ha inteso sancire un principio di carattere generale destinato per ogni caso di violazione, tanto della legge sostanziale, quanto della legge processuale. E poich l'obbligo della motivazione stabilito per tutti i provvedimenti giurisdizionqli dal citato art. 111, non pu dirsi pienamente assolto, allorquando la pronuncia presenti talune delle deficienze previste nel n. 5 dell'art. 3~0 c.p.c., ne consegue che, incorrendosi da un organo giurisdizionale speciale nel vizio ora detto, la relativa pronuncia debba ritenersi denunciabile per Cassazione sotto l'indicato profilo di una occorsa violazione di legge.... . Tale motivazione lascia piuttosto perplessi, perch. in sostanza, si attribuisce efficacia di legge costituzionale alla norma contenuta nell'art. 360 c.p.c., (considerandola come integrativa di quella enunciata nell'art. 111 della Carta costituzionale) che impone l'obbligo della motivazione per tutte le decisioni giurisdizionali. La seconda massima, che costituisce giurisprudenza consolidata sia della Corte di Cassazione che del Tribunale superiore delle acque, , a nostro avviso conforme alla lettera e, soprattutto, allo spirito della legge, che regola l'uso delle acque pubbliche, tenendo costantemente presente il pubblico generale interesse, cui le acque stesse debbono soddisfare. G. G. OPERE PUBBLICHE -Revisione dei prezzi -Poteri del Ministro -Boni'fca di campi minati. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 604/54 -Pres. Galizia; Est. Gualtieri; P.M. De Martini -S.A.I.A. c. Ministero Difesa-Esercito). Il decreto con cui il Ministro decide in tema di revisione dei prezzi degli appalti a sensi del D.L. 6 dicembre 1947, n. 1501 provvedimento giuri sdizionale che ha forma di decreto, ma contenuto sostanzialmente di sentenza. Rientra nei poteri del Ministro giudice dichia rare la propria incompetenza escludendo che nei propri poteri siano comprese revisioni non pre viste dai D.L. n. 1501 del 1947. La revisione di cui al D.L. n. 1501 del 1947 non si applica agli appalti di servizi nei quali rientra il lavoro di ricerca e raccolta dei materiali resi duati di guerra. La prima massima conferma la costante giurisprudenza del Supremo Collegio in tema di riconoscimento della figura del Ministro-Giudice (v. in questa << Rassegna >> la prima sentenza al riguardo -234 n. 326 e n. 1384 del 1948 delle Sezioni Unite, fase. 5, pag. 17 e fase. 10, pag. 14 del 1948). Essa precisa che la forma della decisione quella del decreto per cui ovviamente ammissibile come per tutti gli atti amministrativi, un completamento della motivazione ob relationem. La terza massima conferma la precedente decisione del Supremo Collegio per cui il D.L. n. 1501 del 1947 non si riferisce che agli appalti di opere e non anche a quelli di pubblici servizi (v. Cassaz. 17 settembre 1949, n. 2444 -Rinaldi c. Ministero Poste), e riconosce che gli appalti per la raccolta ed il recupero di residuati bellici rientrano in tale categoria (in conformit v. il parere della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di revisione prezzi del 23 gennaio< 1952, fase. 1-21 pag. 20). Tale decisione appare esatta in rapporto ai risitltati cui giunta la dottrina precedente nella distinzione tra l'appalto di opera pubblica e l'appalto di servizi (v. per es. CIANFLONE: L'appalto di opere pubbliche, 1950 1; RUBINO: L'appalto, Torino, 1950, pag. 82). ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI o E L L E C O R T I DI M E R I T O AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Gestione Ina-Casa -Assegnazione a costruire -Natura -Rivalsa i.g.e. da parte dell'impresa costruttrice -Inammissibilit. (I. Trib. di Roma, Sez. I, 14 settembre 1953 - Pres. Boccia; Est. De Martino -Impre3a Fabbri c. I.N.C.I.S. e Gestione Ina-Casa. II. Trib. Roma, Sez. II, 12 aprile 1954 -Pres. Arru; Est. Campenni -Soc. Rocco Agrisani c. I.N.C.I.S. e Gestione Ina-Casa). I) La Gestione Ina-Oasa, una volta incaricato l'I.N.O.I.S. della costruzione di case nell'ambito del c.d. piano Fanfani, in virt dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949 n. 43, resta estranea ai rapporti che l'I.N.O.I.S. stesso pone in essere quale sua stazione appaltante, potendosi ammettere in ipotesi la esistenza di un mandato, ma senza rappresentanza. Di conseguenza un'impresa appaltatrice dell'I. N.O.I.S. non pu agire in rivalsa, per l'i.g.e. pagata sul contratto di appalto, contro la Gestione Ina-Oasa. II) L'incarico di stazione appaltante -assegnazione della costruzione -conferito dalla Gestione Ina-Oasa all'I.N.O.I.S. non pu assimilarsi ad un rapporto privatistico di mandato (restando comunque escluso, in ipotesi, un mandato con rappresentanza): trattasi invece di un atto di natura pubblicistica che importa l'ampliamento della sfera di azione di un subbietto. Tra i rapporti posti in essere dalla Gestione Ina-Oasa ed I.N.O.I.S. da un canto, e dall'I.N.O.I.S. ed Impresa costruttrice dall'altro, non vi ha alcun nesso, sia per la intrinseca diversit. di effetti, sia per la loro posizione su differenti piani giuridici, si che la Gestione difetta di legittimazione passiva di fronte alla domanda di rivalsa i.g.e., spiegata dalla stessa impresa costruttrice. In due distinte vertenze, e quasi contemporaneamente, il Tribunale di Roma (Sez. I e II) stato chiamato a decidere sulla possibilit che un'impresa costruttrice potesse rivalersi dell'i.g.e. pagata sul contratto di appalto stipulato con l'I.N.O.I.S., direttamente verso la Gestione Ina-Oasa. Per un inquadramento della questione, cui il Tribunale ha dato soluzione negativa, ma diversamente motivando, va ricordato che per l'art. 11 della L. 28 febbraio 1949, n. 43 (Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando le costruzio. ni di case per lavoratori ) il Comitato di attua zione del piano pu incaricare lo stesso Istituto N azional delle Assicurazioni, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le Amministrazioni dello Stato per i propri dipendenti, l'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato ... ai fini della costruzione di case ai lavoratori. Nella specie in esame, l' << assegnazione di costruire (art. 6 d. p. r. 22 giugno 1949, n. 340) venne conferito all'I. N. O. I. S. attraverso una convenzione in base alla quale l'I. N. O. I. S. stesso, quale stazione appaltante della Gestione Ina-Oasa, stipulava con l'Impresa Fabbri, e con quella Angrisani, regolari contratti di appalto. La posizione giuridica delle tre parti poteva pertanto cos sintetizzarsi: a) la Gestione Ina-Oasa, nei modi e nei limiti di legge, assegna la costruzione degli alloggi cc per le categorie previste; b) l'I. N. O. I. S., che l'ente assegnatario, nella specie, della costruzione delle case per lavoratori, stipula un contratto di appalto con c) l'Impresa (Fabbri o Angrisani che sia) che si impegna ad eseguire i lavori. Le imprese, chiamate di poi a versare l'i. g. e. sui contratti stipulati, agivano giudizialmente in rivalsa sia contro rI. N. O. I. S., sia contro la Gestione InaOasa, sostenendo che il primo doveva sopportarel'imposta quale appaltante, e, ove ne fosse esonerato in virt di legge, era comunque tenuta la seconda quale mandataria con rappresentanza del primo. Nella prima causa il Tribunale estromise l'I. N. O. I. S. dal giudizio per ragioni di ordine processuale, si che dovette esaminare ex professo la questione della cc assegnazione di costruire nei confronti della Gestione; nella seconda, invece, venne accolta la eccezione di legittimazione passiva della Gestione, sollevata dalla Avvocatura, esaminandosi parimenti la stessa questione e di poi scendendo all'indagine se l'I. N. O. I. S. fosse o meno esonerato dalla rivalsa. Interessa qui porre in luce che, sebbene con diverso inquadramento, il Tribunale ha affermata l'assoluta estraneit della Gestione al rapporto posto in ssere dall'I. N. O. I. S. con l'impresa costruttrice e ci sia restando sul piano privatistico, sia invece, .. e. pi rettamente, passando su quello pubblicistico. Indubbiamente non si sarebbe mai potuto parlare di un mandato con rappresentanza tra I. N. O. I. S. e Gestione I na-Oasa, in quanto nei vari atti giuridici posti in essere, nei capitolati e nelle norme di legge -236 e di regolamento relativi, non rinvenibile quel conferimento di un potere di agire in nome della Gestione che solo autorizzerebbe l'interprete a ricorrere a tale particolare figura. L'I. N. O. I. S. infatti ha avuto conferito solo ci che la legge autorizza, l'assegnazione delle costruzioni, e non gi la rappresentanza. Tale ultimo conferimento essenziale, invece, sulla base di apposita procura, perch si abbia cc mandato con rappresentanza (Oass. 3 luglio 1946, n. 784, ccRep. F. I.)), 1946, voce mandato, n. 3; idem, 6 agosto 1947, n. 1466; idem 1947, n. 28; idMn, 25 luglio 1950, n. 2082, in ccMass. F. I., 1950, 424; Idem, 16 marzo 1951, n. 672, in ccMass. F. I., 1951, 159): necessario ancora che vi sia stata la cccontemplatio domini, cio la spendita espressa del nome del mandante che si dichiara di rappresentare, non equivalendo ad cc implicita spendita neanche la conoscenza del terzo della qualit di mandatario. .Ammesso quindi, in via di mera ipotesi, che il rapporto tra Gestione Ina-Oasa ed I. N. O. I. S. sia suscettibile di un inquadramento privatistico, quale un agire per conto altrui, non v'ha dubbio che non vi stato un parallelo agire in nome altrui, si che tutt'al pi stato posto in essere in mandato senza rappresentanza con l'effetto che il mandatario direttamente obbligato verso la persona con la quale ha contrattato come se l'affare fosse suo proprio. (Oass. 3 luglio 1947, n. 784, in cc Mass. F. I., 1946, 185). Questa stata la via seguita dal Tribunale nella prima vertenza, ma ben pi rettamente, come si gi rilevato, lo stesso Tribunale ha inquadrato la questione nel campo del diritto pubblico, nella seconda vertenza, cos motivando: discusso se possa configurarsi rappresentanza diretta tra enti pubblici, sia pure nel compimento di atti di diritto privato. Invero la Pubblica .Amministrazione pu assumere valide obbligazioni soltanto a mezzo degli orga.ni cui spetta ex lege la potest di manifestare la volont negoziale dell'ente e nelle forme e con i controlli previsti dalla legge. Comunque se si esaminano le norme che regolano l'esecuzione delle costruzioni per conto dell'Ina-Oasa e l'I.N.O.I.S. da una parte, e l'I.N.O.I.S. e la Soc . .A.ngrisani dall'altra, si trae il convincimento che tra i due rapporti (i quali oltre ad essere diversi per natura ed effetti, si pongono anche su piani giuridici differenti) non vi alcun nesso, tali che gli effetti dell'uno possano ripercuotersi sull'altro. cc .Avvalendosi della facolt concessa dall'art. 11 legge 28 febbraio 1949, n. 43, la Gestione I na-Oasa, con le convenzioni 3 e 20 febbraio 1950, ha conferito all'I. N. O. I. S. l'incarico di cE stazione appaltante per la costruzione di alloggi per lavoratori. L'incarico definito dalla legge come cc assegnazione della costruzione ed regolato dagli articoli 6 e segg. D. P, 22 giugno 1949, n. 340. .A.i sensi di tali norme la gestione dei lavori spetta agli enti assegnatari, i quali ne rispondono nei confronti della Ina-Oasa (art. 7, 1 comma) e questa, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, dispone il pagamento delle rate di finanziamento agli enti assegnatari (art. 7, 4 comma). Tra le clausole delle convenzioni in cui si concreta l'assegnazione basta sottolineare quella dell'art. 9 delle norme allegate, che prevede la diretta responsabilit dell'I. N. O. I. S. verso i terzi per atti compiuti nello adempimento dell'incarico. Se, poi, si passa ad esami nare il rapporto I. N. O. I. S.-Soc. .A.ngrisani, se ne desume che l'Istituto nei confronti dell'Impresa appal tatrice altra veste non ha assunto, che quella di sta zione appaltante dell' I na-Oasa e non ha mai irpeso il nome di questo Ente. evidente, pertanto, che gli effetti del contratto di appalto restano circoscritti tra le due parti (I. N. O. I. S. e Soc . .A.ngrisani), che l'hanno posto in essere con la volont negoziale mani festata a proprio nome e non si producono nella sfera giuridica della gestione I na-Casa. cc da escludere che la convenzione Ina-Oasa- I. N. O. I. S. possa assimilarsi ad un rapporto privatistico di mandato. Esso si svolge tra i due enti pubblici ed previsto e disciplinato dalla legge speciale sopra citata. Trattasi, piuttosto, di un atto di natura pubblicistica, che importa l'ampliamento della sfera di azione di ente pubblico, in quanto gli consente di spiegare una attivit (costruzione di alloggi per conto dell' I na-Oasa) che gli era preclusa prima che la legge e la convenzione gliene attribuissero il potere. In ogni caso, se un parallelo con il mandato fosse configurabile, si vertirebbe in una ipotesi di mandato senza rappresentanza . * * * La motivazione sopra riportata appare esatta. Sul piano sostanziale occorre por mente invero alla convenzione Gestione Ina-Oasa-I. N. O. I. S., in forza della quale quest'ultimo ricevette l'incarico di cE stazione appaltante della Gestione medesima. Se ora deve intendersi quale mandato il contratto in forza del quale una persona si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto di un'altra, nella specie deve negarsi che siano venuti a sussistenza gli elementi di un cc mandato , in senso tecnico, in quanto, in base alla cennata cc convenzione , e nei limiti della legge ricordata, l'I. N. O. I. S. assumeva la qualit . di cc stazione appaltante della Gestione I na-Oasa, legata quilldi a questa in virt di un rapporto di natura pubblicistica, discendente, quale espressamente previsto e disciplinato, dalle leggi medesime. L' incarico dato dall'I. N. O. I. S. (artt. 11 e 6 citati), esteriorizzatosi nella convenzione, non altra natura ha che quella di attribuire all'I. N. O. I. S un potere che, prima del conferimento, non aveva in base all'ordinamento giuridico. Ora evidente che se la qualit di stazione appaltante si acquista in forza di un conferimento)), di un cc incarico , di un cc assegnazione , se, cio, la costruzione dell'I. N. O. I. S. in tanto possibile in quanto tale potere gli discende dalla legge e dalla convenzione, non dato parlare di cE mandato n, che presuppone il conferimento di agire per altri, fermo restando che quell' agire sarebbe stato comunque possibile, di fatto e di diritto, per il mandatario. Nella specie, l' I. N. O. I. S. non avrebbe mai potuto costruire case in base al piano Fanfani se non gli fosse stata cc assegnata)) la costruzione stessa, in base alla legge che alla convenzione, si che non ipotiz: zabile un parallelo con il mandato, neanche ex lege, , in quanto ripetesi, il mandatario ha gi la possibilit giuridica cc di fare , solo che in forza del mari.dato stesso, quel cc fare )) fatto per conto altrui. -237 Non, quindi, la legge e la convenzione attribuiscono all'I. N. C. I. S. un agire per conto della Gestione I na,-Casa, ma attribuiscono il potere di costruire case in base al Piano Fanfani, ampliandosi la sfera giuridica dell'I. N. O. I. S., altrimentiimpossibilitato a costruire per conto di un terzo. Ben nota alla dottrina ed alla giurisprudenza e la figura dell'atto che amplia l'altrui sfera giuridica, consentendo spiegare un'attivit che altrimenti sarebbe preclusa: tale atto ha natura ed effcacia di concessione in forza della quale appunto nuove capacit, nuovi poteri e nuovi diritti vengono conferiti. Nella specie, la cc convenzione pi volte richiamata, non altro che una concessione promanante dal Comitato di attuazione del piano c. d. Fanfani, di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1948, n. 43, organo dello Stato, supremo regolatore della esecuzione del piano stesso, conferendo ad Enti previsti dalla legge il potere di costruire case per lavoratori; concessione, ancora, in cui evidente la posizione di supremazia del concedente e la regolamentazione pubblicistica dell'atto di con/ erimento. Quella posizione giuridica delle parti in causa, sulla qiiale ci si dianzi soffermati, di per se ora pi che evidente: da un canto all'I. N. C. I. S. si concede la costruzione di case, dall'altro l'I.N.C.I.S., in forza di tale concessione, stipula un contratto con l'impresa. Come impossibile un accostamento o una misurazione tra grandezze eterogenee, cos impossbile, su un piano giuridico, avvicinare i due rapporti in esame, uno, quello Ina,-Casa,-I. N. C. I. S., pubblico, l'altro I.N.C.I.S.-Impresa costruttrice, privato. Parimenti impossibile, e qui preme ribadirlo, far ripercuotere, in ogni caso, sul primo gli effetti giuridici, diretti o connessi, discendenti dal secondo. R. O. FERROVIE E TRANVIE -Ferrovie concesse all'industria privata -Gestione temporanea governativa Norme sulla successione di azienda -Inapplicabilit Personale licenziato dalla Pubblica Amministrazione Indennit di licenziamento -Limitate al periodo di servizio prestato alle dipendenze della gestione governativa. (Corte di Appello di Catania 23 aprile 1954Sez. Lavoro -Pres.: Cif(o; Est.: Cappellani; P. M.: Gulinello (conf.) -Candrilli contro Amministrazione Trasporti -Fallimento S.E.L.P.). L'assunzione da parte dello Stato della gestione temporanea di una ferrovia concessa, ai sensi dell'art. 1 del R. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, non opera una successione nell'azienda del concessionario. Pertanto, la liquidazione delle indennit spettanti al personale licenziato durante la gestione statale deve essere fatta in proporzione alla durata del servizio prestato alle dipendenze di detta gestione. Con questa sentenza la Corte di Appello di Catania apporta ancora un contributo alla definizione della natura giuridica della gestione governativa di una ferrovia concessa all'industria privata, preveduta nel R. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336. Com' noto, questo decreto legge, modificando l'articolo 184 del T. U. 9 maggio 1912, n. 1477, stabilisce che, in caso di interruzione o di irregolare svolgimento dell'esercizio di una ferrovia concessa, il Ministero delle. Comunicazioni (ora dei Trasporti) prefigge un termine al concessionario per il ristabilimento del servizio, e, in pendenza di tale termine, pu prendere di uffcio, a spese e rischio del concessionario stesso, le misure necessarie per il ripristino e la continuazione del servizio, ssumendone eventalmente anche la gestione. Oon la sentenza 12 luglio 1949 (in questa Rassegna, 1950, p. 113) la stessa Corte d'Appello aveva precisato la natura giuridica di siffatta gestione governativa, inquadrandola nella categoria delle sanzioni amministrative (in senso ampio), a carico del concessionario inadempiente, ravvisando propriamente in essa una tipica forma di controllo sostitutivo, l' esecuzione di uffcio del pubblico servizio di trasporto, e dichiarando altres che essa opera non gi una sostituzione di amministratori o di rappresentanti del concessionario, bens una sostituzione di soggetti nell'esercizio del pubblico servizio (lo Stato al concessionario stesso). Con la sentenza segnalata la stessa Corte, confermando la sentenza del Tribunale di Catania 20 maggio31 luglio 1952 (inedita) ed accogliendo la tesi dell'Avvocatura, dichiara ora che codesta sostituzione di soggetti non pu attuare una ipotesi di successione d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 Codice civile (v. art. 11 R. D. 13 novembre 1924, n. 1825). La questione ha grande rilievo pratico. Nella fattispecie, essendo la contestazione sorta per la liquidazione delle indennit spettanti al personale licenziato (il discorso uguale qualunque sia la causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ad es. per morte del prestatore d'opera) dalla Pubblica Amministrazione, quest'ultima, a seconda della soluzione adottata, sar tenuta a corrispondere le indennit relative all'intero periodo di servizio, fin dalla assunzione, oppure s(>lo quelle proporzionalmente riferite al servizio prestato alle sue dipendenze. Vero che, per lo stesso R. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, la Pubblica Amministrazione ha sempre diritto di rivalsa verso le concessionaria, ma nei casi in cui la gestione governativa viene attuata in confronto di concessionarie con bilanci disastrosi o addirittura fallite, come era appunto l'ipotesi della Societ (Societ Etnea Lavori Pubblici) concessionaria della Ferrovia Circiimetnea, l'esercizio della rivalsa della Pubblica Amministrazione rimane una mera possibilit astratta. A sostegno della sua decisione ha rilevato la Corte che la assunzione da parte dello Stato della gestione temporanea del pubblico servizio di trasporto, pur attuando una sostituzione di soggetti nella gestione del servizio ferroviario, cc rimane caratterizzata ed in! ormata dallo scopo che vuol perseguire e tutelare e che sta al di l ed anche contro l'interesse del privato concessionario: talch lo Stato, pur agendo a spese e rischio del concessionario, non ne assume la rappresentanza n gli succede, ma agisce in nome e nell'interesse proprio; e come la sua attivit rimane ispirata alla suprema esigenza che si concreta nel ripristino e nella continuazione del servizio, cos gli impegni che, nella contingenza, costretto ad assumere, pur se destinati a ricadere nel patrimonio del concessionario, non possono andare al di l dei limiti temporali della contingenza stessa; altrimenti lo Stato, indotto dalla inadempienza di un concessionario ad intervenire nel pubblico interesse, potrebbe rimanere esposto, per ap -238 plicare le sue sanzioni, a responsabilit patrimoniali di estensione imprevedibile. Peraltro che l'assunzione del servizio, da parte dello Stato, non attui una successione in senso tecnico, reso manifesto dal fa.tto che essa lascia sussistere la. concessione ed anzi, addirittura la presuppone: essa, in altri termini, non estingue e non trasferisce i poteri e gli oneri trasmessi con la concessione, ma solo, nel pubblico interesse, ne sospende l'esercizio da parte del concessionario ritenuto inadempiente; con l'ulteriore conseguenza che essa non altera i diritti che fos . sera sorti a favare o contro di lui ed in genere i rapporti che egli avesse intrecciati qual titolare della concessione. A completamento di tale motivazione pu dirsi che la successione d'azienda non si verifica perch, per effetto dell'applicazione del R. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, lo Stato non assume l'attivit imprenditrice della concessionaria, ma solo riassume, e temporaneamente, l'esercizio del pubblico servizio di trasporto (monopolio statale) per fini esclusivamente di pubblico interesse. sempre la concessionaria che, come conserva la titolarit dell'azienda, cos continua a subire i rischi dell'impresa, che era e rimane sua: gli utili o le perdite sono sempre in testa a lei, avvenendo la gestione a spese e rischio della concessionaria. Ci impedisce che possa verificarsi il fenomeno del trasf erimento di azienda, essendo noto che, tanto secondo la dottrina (cfr. SALANDRA: Manuale di Diritto commerciale, 1948, p. 60; GIORDANO: In tema di successione del locatore nei rapporti di lavoro posti in essere dall'affittuario di azienda, in <>. (Omissis). Dovendo dare una qualificazione giuridica al. rapporto in esame il Collegio ritiene di dover ravvisare l'ipotesi di una associazione di fatto costituita fra i militari della caserma con il limitato scopo di conseguire le prestazioni relative ai servizi di cucina. Si tratta di uno di quei casi tipici dei quali, specialmente dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, si sono interessate, con una certa frequenza, tanto la giurisprudenza che la dottrina. <( In proposito pu rilevarsi che la convivenza dei militari sotto il profilo che interessa la causa, assume l'aspetto di una di quelle associazioni non riconosciute nelle quali, peraltro, non manca un intervento dell'autorit statale per indirizzare la volont dei costituenti, volont che nella fattispecie, resta libera in ordine all'opportunit di addivenire o meno all'assunzione di personale civile, alla scelta del soggetto da assumere fra quelli aventi i requisiti necessari, all'entit della retribuzione da corrispondergli. (1 Mentre da notare che, per l'esistenza di una associazione non riconosciuta, non richiesta alcuna forma, da aggiungere che le norme giuridiche che disciplinano la convivenza sono schematicamente tracciate nei riportati articoli del regolamento. (( Poich ogni associazione deve avere, oltre i soggetti e i mezzi, uno scopo, si rileva a proposito di quest'ultimo che il vantaggio proprio dell'associato si ravvisa nella possibilit di procurarsi un determinato servizio con risparmio di prestazioni di opera personale che, altrimenti, dovrebbero far carico ai conviventi. <( questo un vantaggio comune e di immediata percezione, che spiega la possibilit di ammissione e di esclusione degli associati in relazione alla qualit soggettiva, di partecipi della comunit. (( La responsabilit processuale delle associazioni non riconosciute trova la sua disciplina legislativa nell'art. 36 Codice civile e 75 Codice procedura civile. (< Riferibilmente ai rapporti esterni, per le obbligazioni i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune e in via solidale, sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione . Rileviamo soltanto come la questione della azione a sensi dell'art. 36 Codice civile contro ((coloro che hanno agito in nome e per conto della Associazione quando come nella specie vi sia anche la richiesta d'indennit di anzianit appaia grave e delicata. _,1 nostro avviso tale azione non potr proporsi in proprio contro gli attuali dirigenti della comunit e della stazione, ma dovr proporsi contro i precedenti assuntori oltrech contro l'eventuale fondo comune, mentre senza dubbio contro tali precedenti assuntori si dovranno proporre le varie pretese di assegni arretrati per i quali gli attuali dirigenti non sembra abbiano ne possano avere nessuna responsabilit solidale. V. S . ........::. .....: ... :==...........=. : :-...... :... -:.-::. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA .ACQUE PUBBLICHE 1. Il riconoscimento d'antiche utenze per quantit inferiore a quella per l'innanzi derivata, e legittimo se il maggior volume dell'acqua goduta risulti ' non corrispondente alle esigenze di una utilizzazione effettiva. (Corte Cass., S. U., 7 giugno 1954, Cont. 4974/51, .Avv. Generale). .AGRICOLTURA. 1. La concessione dell'uso eccezionale di un bene demaniale costitutiva, perci il diritto del privato affievolito quando lo richiedano esigenze di pubblico interesse, ma perfetto in ogni altra ipotesi. In una concessione del godimento di un pascolo su terreno demaniale, le sezioni specializzate agrarie hanno piena giurisdizione nelle controversie per perequazione di canoni; n vale ad escludere la possibilit di adeguamento del canone il fatto che il canone sia stabilito con la procedura della licitazione, se la sperequazione derivi da circostanze successive alla stipulazione del contratto. (Corte Cass., S. U., 7 Maggio 1954, Cont. 63972, .Avv. Generale). (Vedi: Imposta Generale Entrata 1). .AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 1. Un organo dello Stato fornito, come ilConsiglio Nazionale delle Ricerche, di propria personalit giuridica, pu agire in giudizio contro lo stesso Stato a tutela del proprio patrimonio e della propria organizzazione. (Corte Cass., S. U., 11 maggio 1954,. Cont. 858/50, ..Avv. Generale). 2. Contro lo sfratto amministrativo conseguente a risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del custode di un dormitorio per il personale ferroviario e contro la relativa revoca della concessione di alloggio su bene demaniale, non ammesso rimedio possessorio. (Corte Cass., S. U., 18 maggio 1954, Cont. 1857 /50, ..Avv. Generale). (Vedi: Espropriazione per pubblica utilit 4 -7; Legittimazione 1). APPELLO. 1. Per riproporre in appello le domande ed eccezioni non accolte non occorre appello incidentale da parte dell'appellato che non abbia interesse a proporre gravame avendo il primo giudice accolto integralmente le sue conclusioni, sia pure, respinta taluna eccezione, per ragioni diverse da quelle sostenute. (Corte Cass., 13 maggio 1954, Cont. 60652 .Avv. Generale) . ATTO ..AMMINISTRATIVO. 1. L'approvazione di un piano regolatore particolareggiato atto amministrativo formale, caducabile solo per suo annullamento (per decorso dei termini di attuazione) o per revoca, quest'ultima ammissibile, se tacita, solo se si abbia un comportamento conforme di tutti coloro, se erano pi con distinte volont, che concorsero alla sua formazione. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508). ..AVVOCATURA DELLO STATO. 1. Conferma della giurisprudenza consolidata sulla nullit assoluta delle notifiche ad ..Amministrazione dello Stato non avvenute presso l'Avvocatura competente. (Corte Cass. 22 maggio 1954, Cont. 3525/52, ..Avv. Generale). CASSAZIONE. 1. .Anche una sentenza di giudice speciale pu essere impugnata in Cassazione per l'art. 111 della Costituzione pr difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia. (Corte Cass., S. U., 7 giugno 1954, Cont. 4974/51, ..Avv. Generale). (Vedi: Solve et repete 1). CITAZIONE. 1. Se dopo una prima chiamata in giudizio, nulla perch intimata ad organo non rappresentante di un'..Amministrazione dello Stato, e seguita dalla costituzione in giudizio dell' ..Avvocatura dello Stato, -242 sia avvenuta una nuova citazione intimata all'organo rappresentante, ma non notificata presso l'Avvocatura dello Stato, anche la seconda citazione nulla per vizio di notifica, e non sanata dalla nuova costituzione in giudizio dell'Avvocatura o da quella avvenuta in relazione al primo atto. (Corte Cass,. 15 maggio 1954, Cont. 2758/53,. Avv. Generale). COMPETENZA. 1. Sussiste litisconsorzio di tutti coloro che sono parte nel giudizio, nel regolamento di competenza o di giurisdizione. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508). 2. Mancando il decreto di espropriazione e di determinazione della indennit. provvisoria nelle' espropriazioni aeronautiche, si ha solo un'occupazione d'urgenza, quindi la Giunta arbitrale carente di giurisdizione a conoscere della domanda di indennit definitiva, fin quando non vengano emanati i predetti provvedimenti. (Corte Cass., S. U., 8 giugno 1954, Cont. 2258/50, Avv. Generale). CONCESSIONI. (Vedi: Ferrovie 1). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. 1. Non sempre con l'emissione di un ordinativo di pagamento la prestazione dell'Amministrazione esaurita, richiedendo l'ordinaria diligenza anche il compimento di quanto necessario affinch il pagamento stesso venga effettuato. (Corte Cass., 22 maggio 1954, Cont. 3525/52, Avv. Generale.) COSTITUZIONE. (Vedi: Cassazione 1; Legge 1). DEMANIO. (Vedi: Agricoltura 1). DIRITTO E INTERESSE. 1. Distinzione della competenza fra autorit. giudiziaria e amministrativa in base al petitum ed alla causa petendi conforme a giurisprudenza consolidata. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508; Corte Cass., 8 maggio 1954, Cont. 3688/52, Avv. Generale). (Vedi: Procedimento civile 1). DISCREZIONALIT. 1. Le norme sul Piano regolatore di Roma lasciarono alla Pubblica Amministrazione ampia discrezionalit circa l'epoca, le modalit, i termini di emanazione del piano di massima e particolareggiato, talch resa impossibile la sopravvivenza di un diritto soggettivo perfetto. (Corte Cass., S. U., 1;3 maggio 1954, n. 1508). 2. Bench il giudice non possa sindacare i motivi di ordine amministrativo per l'adozione da parte delle Ferrovie dello Stato di un dispositivo anzich di un altro per evitare incendi da scintille, tuttavia la discrezionalit. di tale scelta trova un limite nella non rispondenza dipendente da fattori puramente tecnici del mezzo scelto alla finalit. dovuta. (Corte Cass., 11 maggio 1954, Cont. 3509/52, Avv. Generale). ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT. 1. Dall'approvazione del piano regolatore, che equivale a dichiarazione di pubblica utilit deriva per le propriet. comprese in esso piano un complesso di vincoli assimilabili a servit legali; non da esso tuttavia, ma dall'approvazione del piano particolareggiato deriva un affievolimento dei diritti dei singoli proprietari. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n ..1508). 2. Le norme sulle opere per il ricovero dei senza tetto eliminano le formalit. per la dichiarazione di pubblica utilit e di urgenza ed indifferibilit. dei lavori, non le altre disposizioni della legge comune, ragione per cui le occupazioni temporanee sono soggette al limite comune massimo dei due anni. (Corte Cass., S. U., 28 maggio 1954, n. 1702). 3. La retrocessione che importa nuovo trasferimento del bene all'espropriato non incide sull'efficacia della pronuncia giurisdizionale (nella specie Collegio Arbitrale O. N. C.) che ha gi avuto esecuzione col trasferimento coattivo dell'immobile a favore _dell'Ente pubblico. (Corte Cass., S. U., 8 maggio 1954, n. 1446). 4. L'istituto della retrocessione, non disponendovi deroghe la legge speciale, si applica anche ai trasferimenti coattivi di immobili all'O. N. C. se tale ente non si sia avvalso del bene trasferito per i fini per i quali il trasferimento fu disposto. (Corte Cass., S. U., 8 maggio 1954, n. 1446). 5. Decorsi i due anni di occupazione temporanea, per l'ulteriore illegittima occupazione si pu adire il Giudice ordinario, sia per la restituzione del bene, sia per la liquidazione di una congrua indennit. per il biennio (se il prefetto non l'abbia determinata entro detto periodo che costituisce limite anche per l'esercizio di tale facolt) e pel risarcimento dei danni per il periodo successivo. (Corte Cass., S. U., 28 maggio 1954, n. 1702). 6. L'occupazione anticipata ex lege n. 423 del 1923, non si identifica con quella temporane comune, e quindi non soggetta al limite del biennio ancorch per errore detto termine sia stato richiamato nel decreto prefettizio; d'altronde poich l'indennizzo determinato in base all'interesse annuo sull'indennit. definitiva, nessun danno pu in concreto derivare all'espropriando .dal ritardo nella espropriazione. (Corte Cass., 18 maggio 1954,--Cont. 3646/52, Avv. Generale). 7. Nelle espropriazioni aeronautiche non si pu adire il competente organo giurisdizionale, per la determinazione dell'indennit. definitiva prima che JfilIDl -243 sia stata determinat l'indennit. provvisoria, determinazione che avendo la natura della stima peri . tale nella procedura ordinaria funziona come condizione per la successiva fase giurisdizionale per la determinazione dell'indennit definitiva. (Corte Oass., S. U., 8 giugno 1954, Oont. 2258/50, Avv. Generale). (Vedi: Competenza 2). FERROVIE. 1. La convenzione 28 giugno 1923 fra la Compagnia internazionale carrozze. letti e le Ferrovie dello Stato d vita ad una concessione-contratto, fonte per quanto attiene al risultato economico di diritti ed obblighi sul piano del diritto privato. L'obbligo per per l'Amministrazione di trasportare gratuitamente gli agenti della Compagnia in servizio nelle carrozze, non riconducibile al contratto di trasporto, ma solo il mezzo perch gli agenti adempiano alle loro prestazioni. (Corte Oass., 18 maggio 1954, Oont. 65061, Avv. Generale). (Vedi: Discrezionalit 2). GIURISDIZIONE. 1. I/indagine se esista un diritto azionabile quando la domanda proposta al giudice ordinario miri a caducare un atto amministrativo discrezionale attiene esclusivamente alla giurisdizione. (Corte Oass., S. U.i 13 maggio 1954, n. 1508). (Vedi: Diritto e interesse, 1). IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA. 1. La norma che sottopone gli atti economici relativi al commercio del frumento, e derivati, a tassa una tantum da corrispondersi all'atto della vendita da parte del produttore, non condiziona l'esecuzione degli atti economici necessari a tale vendita al soddisfacimento dell'imposta sul primo trasferimento. (Corte Oass., 8 maggio 1954, Oont. 3688/52, Avv. Generale). IMPOSTA DI REGISTRO. 1.. Gli eventi che secondo l'art. 12 legge di registro legittimano la restituzione di una tassa regolarmente percetta debbono essere successivi non anteriori alla percezione della tassa. (Corte Oass., 7 giugno 1954, Oont. 56/53, Avv. Generale). 2. La dimostrazione del trasferimento sufficiente in certi casi per pretendere il tributo pu aversi per prove critiche e storiche tratte da elementi di cui la Finanza abbia il possesso o la legale conoscenza, senza che occorra anche il possesso del bene trasferito che solo uno degli elementi di prova indiretta del trasferimento. (Corte Oass. 7 giugno 1954, Oont. 56/53, Avv. Generale). 3. Qualora la domanda giudiziale sia proposta da un terzo estraneo ad una convenzione non registrata e nel giudizio non siano intervenuti entrambi i contraenti non si pu tassare l'enunciazione, ancorch in relazione logica col dispositivo, contenuta nella sentenza, occorrendo che questa sia emessa nei confronti dei contraenti del negozio enunciato. (Corte Oass., 7 giugno 1954, Gont. 56/53, Avv. Generale). 4. La tassazione di atti non registrati o di convenzioni verbali enunciate in atti sottoposti a registro si attua anche nelle enunciazioni contenute nelle sentenze interlocutorie del precedente codice di rito. (Corte Oass. 7 giugno 1954, Oont. 56/53, A vv. Generale). 5. Le sentenze interlocutorie del precedente codice di rito non erano soggette a registrazione. (Corte Oass. 7 giugno 1954, Oont. 56/53, Avv. Generale). IMPOSTE E TASSE. 1. Distinzione fra estimazione semplice e complessa secondo giurisprudenza costante. (Corte Oass. S. U., 13 maggio 1954, Oont. 3149/51, Avv. Generale). 2. valida la decisione delle Commissioni delle imposte sottoscritta dal solo presidente e priva delle indicazioni dei membri del Collegio la cui composizione risulta dal verbale, e non occorrono le formalit imposte per le decisioni giudiziali. (Corte Oass., . S. U., 22 maggio 1954, Oont. 2832/50, Avv. Generale). IMPUGNAZIONE CIVILE. 1. Ohi ha visto rigettata la sua domanda di estromissione dal giudizio, ha interesse ad impugnare la relativa decisione. (Corte Oass., 7 giugno 1954, Oont. 5698/52, Avv. Generale). INTERVENTO IN CAUSA. 1. L'interventore adesivo semplice ha qualit di parte, ed esercita le inerenti facolt salvo che il giudice chiamato a pronunciarsi nell'intervento lo . riconosca illegittimo. (Corte Oass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508). LEGGE. 1. Le sentenze dei giudici speciali sono sottoposte al ricorso per cassazione anche per violazione di legge, solo.se emanate dopo l'entrata in vigore della costituzione; quelle emanate prima sono impugnabili solo per incompetenza ed eccesso di potere. (Corte Oass., S. U., 7 maggio 1954, Oont. 100/50, Avv. Generale). 2. La norma speciale, al contrario di quella eccezionale o singolare, non esclude i principi generali ma li specifica e li differenzia adattandoli, ragion per cui essa deroga alla generale nei soli limiti richiesti ~ dalla specialit. della materia. In materia di espropriazione per pubblica utilit quando una norma speciale non provveda per un determinato caso, occorre far capo alla norma generale. (Corte Oass., S. U., 8 maggio 1954, n. 1446). -244 LEGITTIMAZIONE. 1. .Anche nell'ipotesi che l'organo erroneamente citato in rappresentanza di un'.Amministrazione appartenga all'Amministrazione stessa e sia gerarchicamente superiore a quello che ha il potere di rappresentanza si verifica la nullit. della vocatio in jus. (Corte Cass., 15 maggio 1954, Cont. 2758/53, .Avv. Generale). (Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). OBBLIGAZIONI E CONTRATTI. (Vedi: Trasporto, 1). OPERE PUBBLICHE. 1. La responsabilit. per danni da omessa manutenzione di un pubblico edificio ricade sull'.Amministrazione che ha in carico l'edificio non su quella dei Lavori Pubblici (Genio Civile) solo incaricata della compilazione dei progetti della direzione tecnica e del collaudo delle opere di manutenzione, su richiesta delle .Amministrazioni competenti. (Corte Cass., 18 maggio 1954, Cont. 60706, .Avv. Generale). POSSESSO. ., (Vedi: Amministrazione Pubblica, 2). PROCEDIMENTO CIVILE. 1. Per ammettersi azione di accertamento verso la Pubblica .Amministrazione occorre la esistenza di un diritto, o almeno che quanto si vuol accertare sia idoneo a determinare il sorgere del diritto stesso se affievolito, oppure occorre la sussistenza dell'obbligo giuridico che si assume inadempiuto. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, n. 1508). 2. L'indagine sui fatti di causa ai fini della pronuncia sulla competenza o nella giurisdizione trova un limite nel non oltrepassare i confini segnati dalla questione da risolvere per tramutarsi in una implicita pronuncia sul merito. (Corte Cass., S. U., 13 maggio 1954, Cont. 3149/51, .Avv. Generale). PROFITTI DI REGIME. 1. Dagli incrementi avocabili sono esclusi i frutti dei beni preesistenti al 3 gennaio 1925, e quelli derivanti da incremento di denaro preesistente nel patrimonio. (Corte Cass., 7 maggio 1954, Cont. 1426/50, .Avv. Generale). 2. La prova della sussistenza dei profitti e della loro provenienza da un'attivit. politica fascista o dalla posizione avuta riel regime pu essere data anche mediante presunzioni purch gravi precise e concordanti. (Corte Cass., S. U., 22 maggio 1954, Cont. 2832/50, .Avv. Generale). 3. Occorre separato procedimento coattivo per agire contro gli azionisti di una Societ. quando fossero responsabili ex art. 7 D. L. L. n. 392 del 1948, dei profitti di regime dovuti dalla Societ.: tali azionisti sono estranei alla lite tributaria mossa dalla societ. e vano estromessi. (Corte Cass., 7 giugno 1954, Cont. 5698/52, .Avv. Generale). RESPONSABILIT. (Vedi: Opere pubbliche, l). SENTENZA. (Vedi: Imposta di registro, 5). SOCIET. (Vedi: Profitti di regime, 3). SOLVE ET REPETE. 1. Il solve et repete non funziona quando la cassazione sia investita dell'impugnativa, sotto il solo profilo della legittimit., di una pronuncia del giu dice amministrativo a cui la causa torner., ove il ricorso sia accolto. (Corte Cass. S. U., 7 maggio 1954, Cont. 1426/50, .Avv. Generale, Corte Cass. S. U. 22 maggio 1954, Cont. 2832/50, .Avv. Generale). SPESE GIUDIZI.ALI. 1. Ove pi organi dell'Amministrazione siano presenti in giudizio e per essi si svolgano distinte difese, competono distinte spese giudiziali avendo i singoli organi dell'Amministrazione una singola individualit. giuridica (Corte Cass., 15 maggio 1954, Cont. 2758/53, .Avv. Generale). TRASPORTO. 1. La nullit. della clausola di esonero del vettore per i sinistri patiti dal viaggiatore l'applicazione, estesa per alla colpa lieve, dell'art. 1229 Codice civile. Non rientra per in quel caso di nullit. un patto che consenta la rivalsa da parte del vettore, nella specie quello che consente alle Ferrovie dello Stato la rivalsa verso la Compagnia internazionale Vagoni letto per gli indennizzi pagati agli agenti di quest'ultima. (Corte Cass., 18 maggio 1954, Cont. 65061, .Avv. Generale). VENDITA. 1. Si ha consegna di aliud pro alio quando sia stata fornita gomma indigena non solubile ed adesiva, in luogo di gomma arabica;solubile ed adesiva, ancor che contenuta in sacchi con l dfoitura impressa<< gomma arabica)). (Corte Cass., 13 maggio 1954, Cont. 60652, .Avv. Generale). INDICE SISTEMATICO DELLE e o N su L'T A zI oN I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE 1iJ STATA PRESA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Sela competenza nelle pratiche di incidenti stradali, quando l'incidente stesso sia sorto nel verritorio di 1illl. Comliiler, diverso da quello .dal quale dipende il conducente dell'automezzo interessato, debli>a radicarsi con riferimento .al luogo .in .cui l'incidente a:vvenutoo al rapporto di dipendenza del militare (n. 157). -II) A ,quale Istituto .competa l'assistenza dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato (n. 158). -III) Se l'assunzione diretta, da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, delle operazioni di liqaidazione dell'Ente Nazionale della Cooperazione compovti ex lege il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente in Hquidazione, oltre che l'assistenza legale in sede consultiva, da parte dell'Avvocatura dello Stato (n. 159). -IV) Se, per le cause che restmo temporam. eamente affidate al patrocinio di avvocati del libero foro, le eventuali proposte di trllllsazione, debbono essere sottoposte a;ll'esa:m.e dell'Aa r,icadere sull'Amministllazi(')l'le, per cont0 della quale sia stato effettuato il servizio (n. 162). -IX) Se gli Archivi notarili possano considerarsi Amministrazioni dello Stato (n. 163). -X) Se l'ENPAS possa esimersi dall'osservanza del disposto delrart: 193 del 'T. U. sulle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, circa la necessit di aatorizzazione prefetvizia per .aprire ambulavori medici (n. 164). AMNISTIA ED INDULTO. -l) .Se la rimozione dal grado, di cui all'art. 29 del C.P.M.P.., costituisca pena accessoria o effetto penale della sentenza (n. 12). -II) Se l'amnistia impropria sia applica;bile a;lla pena acces soria (n. 12). -III) Se l'amnistia concessa con l'art. 1 del D. P. 23 Osti in opera, relativi ai la.vori di costruzione di un ponte di transito su di esso, ai sensi .dell'a;rt. 20 del Capitolato d'eneri dei lav0ri delle '.Fe11rovie dello Stato (n. 196). -II) Se il termine di venti.giorni, entro il dello Stato, sottoposto a giudizio penale, l'Amministrazione sia tenuta alla corresponsione dell'indennit di licenziamento (n. 361). -II) Se i dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato siano compresi fra i soggetti all'assistenza da parte dell'E.N.P.A.S. (n. 362). -III) Se la riassunzione di un pensionato in qualit di impiegato non di ruolo ponga in essere un rapporto di impiego, nuovo rispetto a quello conclusosi col trattamento di pensione (n. 363). -IV) Se sia ammesso il cumulo tra il trattamento di pensione da parte dello Stato e la pensione di invalidit e vecchiaia (n. 363). -V) Se il personale pensionato, riassunto in servizio, sia soggetto all'.obbligo dell'assicurazione, ove non abbia ~aggiunto i limiti di et previsti dalla legge (n. 363). -VI) Se la prestazione di fatto, da parte di privati, di servizi propri del rapporto di pubblico impiego, va1ga a creare un rapporto di pubblico impiego (n.364). -VII) Se il ben.eficio previsto dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1079; abbia effetto nel senso che valga a riaprire i termini di applicazione di disposizioni, intese a consentire la sistemazione del personale non di ruolo e che fossero gi esaurite alla data del 28 gennaio 1951, nella quale entrata in vigore la legge medesima (n. 365). IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se i contratti di locazione delle case costruite in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, godano dell'agevolazione fiscale, di cui all'art. 24 della legge stessa (n. 102). -II) Se il contratto, concernente la locazione di immobili demaniali a favore di un Archivio notarile, vada registrato in esenzione ai sensi dell'art. 94 della legge di registro (art. 1 della tabella all. O). (n. 103). -III) Se il termine di venti .giorni, entro il quale i contratti di appalto vanno registrati, decorra, anche nel caso di verbali di aggiudicazione definitiva, dalla data di comunicazione del decreto ministeriale di approvazione (n. 104). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. -Se debba considerarsi reddito tassabile il diritto trasferito all'erede di percepire una percentuale sugli introiti che la Societ concessionaria del diritto di autore per cessione operata dal de cuius, potrebbe in avvenire ricavare dalla utilizzazione delle opere del medesimo de cuius (n. 13). IMPOSTE E TASSE. -I) Se la norma dell'art. 2752 cod. civ. riguardante l'estensione dei privilegi che accompagnano i tributi diretti, valga, in forza dell'articolo 27 50 stesso codice anche per il privilegio introdotto dall'art. 3 del D.L.C.p.S. 2 luglio 1947, n. 683 (n. 244). -II) Se il contribuente, cui sia stato notificato un accertamento di ufficio, sia dispensato dall'obbligo della dichiarazione e possa fruire del condono di cui all'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1948, n. 109, sia nel caso abbia accettato l'accertamento, sia nel caso abbia adito le Commissioni tributarie (n. 245). INVALIDI DI GUERRA. -I) Se la facolt del-l'Opera Nazionale di Previdenza ed Assistenza agli Invalidi di guerra di rilasciare richieste di concessione spciale IX, nell'ipotesi prevista dal paragrafo 1 (secondo inciso) dell'all. 2 al D.M. 28 febbraio 1951, riguardi soltanto i viaggi che l'invalido deve fare per 248 recarsi presso la Rappresentanza Provinciale,. cui sia iscFitto (n.. 3). -II) Se la eoncessione speciale IX spetti all'invalido il ricada, oltre che sui Comuni che sia:r:w sede di c0llocat0ri o di Sezioni staccate degli Uffici provinciali del lavoro, a.oche sui coml'llli capoluoghi di Provincia, nei quali sono dislocaiti gli Uffici provinciali <.fu! lavoro e della massima occupazione (n.80). -III) Se i contratti di locazione delle cose eostruite in esecuzione della legge 28 febbraio 1949, n. 43,. goda.no dell'agevolazione fiscale, di cui 1i1ll'a11t. 24 della legge stessa (n. 81). -IV) Se il contratto, concernente la l@cazione di immobili dema;Riali a favore di un .Axchivio notarile, vada registrato in esenzione a;i selilBi dell'art. 94 della; legge di registro (art. I della tabella all. O). (n. 82). MUTUO. -Se l'Amministrazione delfa Cassa Depo' siti e Frestiti (e degli Istituti di Previdenza) possa concedere mutui con contrll!tto (n. 2). OPERE FUBBLICRE. -I) Se l'Amministrazione possa essere ritenuta responsabile della rovina di un edificio, posto' sulla strada pubblica, verificatasi per effetto del traffico pesan.te svolgentesi sulla strada stessa, senza che sulla medesima fossero realizzati quei particolari accorgimenti tecnici, valevoli ad eliminare ogni scuotimento agli edifici latistanti (n. 37). -II) Se allai piena di un fiume possa riconoscersi il carattere di evento di assol'uta imprevedibilt, agli effetti del risarcimento dei danni derivati alle opere provvisionali, ai mezzi d'opera, alle attrezzatJire di cantiere e ai materiali non ancora posti in opera, relativi ai lavori di costruzione di un ponte di transito su di esso, ai sensi dell'art. 20 del capitolato d'oneri dei lavori clelle Ferrovie dello Stato (n. 38) .. PENSIONI. -I) Se, nel sistema legislativo vigente, una volta accertata l'esistenza di infermit di ca:cattere organico costituzionale, il trattamento di pensione vada corrisposto senza possibilit di limitll!Zioni cronologiche (n. 61). -II) Se il provvedimento, con il quale il giudice delegato autorizzi il curatore a riscuotere la pensione del fallito, entro i limiti consentiti, possa essere ritenuto senz'altro sufficiente nei confronti dell'Amministrazione o debba essere reso definitivo con un perfezionamento della procedura, ai sensi del 1 comma dell'art. 2 del D.P.R. 5-gennaio 1950, n. 1601 ~n. 62:). -IH) Se la riassunzione di un pensionato in qualit di impiegato non di ruolo ponga in essere un rapporto di impiego,, nuovo rispetto a quello conclusosi col trattamento di pensione (n. 63). -IV) Se sia ammesso il cumulo tra il trattamento di pensione da parte dello Stato e la pensione di invalidit e vecchiaia (n. 63). -V) Se il pensionaito statale, il quale presti la propria opera in aziende priva;te, debba essere assicfil'at0< obbligatoriamente ai sel'l.Si di legge (n. 63.). -VI) Se il personale pensionato, riassunto in servizio, sia soggetto. all'obbligo dell'assicurazione, ove non abbia raggiunfo i I'imiti d! et previsti dalla legge (n. 63). POLIZIA. -Se il cittadino, il quale, richiesto dall'Arma dei Carabinieri, partecipi ad un'operazione di polizia giudiziaria e vi rimanga ferito, con perdita della capacit lavorativa, abbia diritto alla liquidazione di un'ooeguata pensione o di un indennizzo calcolato secondo i criteri vigenti in materia infortunistica (:n. 4),, PORTI. -Se l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato possa essere chiamata a rispondere civilmente delle conseguenze di infortuni, che si verifichino nei porti in occasione dell'esecuzione, da parte del personale delle Compagnie portuali, di manovre a spallata d'uomo mediante le quali viene effettuato lo spostamento dei vagoni sulla banchina (n. 3). POSTE E TELEGRAFI. -Se le spese occorrenti per un diverso collocamento di tratti di palificazione telegrafica, riehiesto da Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza di opere di modifica o di spostamento di tracciato di strade di rispettiva pertinenza, facciano carico alle suddette Amministrazioni o all'Ammfuistrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 42). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I).Se l'E.N. P.A.S. possa esimersi dall'osservanza del: disposto dell'art. 193 del T.U. sulle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio );934, n. 126-0., circa la necessit di autorizzazione prefettizia per a;prire ambulatori medici (n. 7). -II) Se nella espressione stipendio contenuta neU'art. 5 del Codice civile 25 gennaio 1936, per impiegati di imprese di spedizione, possa intendersi compresa l'indennit di contingenza e se, quindi, anche per essa sia da versare il contributo ivi previsto (n. 8). -III) Se i dipendenti di un Consorzio idraulico di 3a categbria possano essere iscritti all'Istituto Nazionale di Assistenza ai Dipendenti di Enti locali (I.N.A.D.E.L.). (n. 9). -IV) Se i dipendenti dell'Istituto Foligra;fico dello Stato siano compresi fra i soggetti all'assistenza da parte dell'E.N.P.A.S. (n. IO). -V) A ql:lafo Istituto competa l'assistenza dei dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato (n. 10). PREZZI. -Se i erediti relativi a revisioni di prezzi rientrino nella competenza del Commissariato per i contratti di guerra (n. 20). PROFITTI DI GUERRA. -Se il contribuente, cui sia stato notificato un accertamento di ufficio, sia dispensato daH'obbligo della dichiarazione e possa fruire del condono di cui all'art. 2 del D.L. 31 gennaio 1948, n. 109, sia nel caso abbia aceettato l'accertamento, sia nel caso abbia adito le Commissioni-tributarie (n. 1). PROPRIET.. -1) Se f'involazione nei libri fondiari possa portare, di per s, a far ritenere costituiti dei diritti, la cui esistenza sia esclusa nel nostro ordinamento giuridico (n. 9). -II) Se l'ipoteca, iscritta sull'immobile danneggiato, da ricostruire, ai sensi dell'art. 28 --..... 249 del D.L. 10 aprile 1947, n. 261, a carico del mutuatario, sulla base di una dichiarazione giurata, risultata poi . falsa quanto al suo diritto di propriet sull'immobile medesimo, sia valida (n. 10). PROPRIET INTELLETTUALE. -Se debba considerarsi reddito tassabile il diritto trasferito all'erede di percepire una percentuale sugli introiti che la Societ concessionaria del diritto di autore per ces~ione operata dal de cuius, potrebbe in avvenire ricavare dalla utilizzazione delle opere del medesimo de cuius (n. 12). REATO MILITARE. -I) Se la rimozione dal grado, di cui all'art. 29 del C.P.M.P. costituisca pena accessoria o effetto penale della sentenza (n. 2). -II) Se l'amnistia impropria sia applicabile alla pena accessoria (n. 2). REGIONI. -Se la Regione Sarda abbia diritto all'eredit di persona deceduta intestata in Sardegna senza lasciare eredi legittimi successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto della Regione medesima (n. 47). RESPONSABILIT CIVILE. -I) Se la competenza nelle pratiche di incidenti stradali, quando l'in~ idente stesso sia sorto nel territorio di un Comiliter, diverso da quello dal quale dipende il conducente dell'automezzo interessato, debba radicarsi con riferimento al luogo in cui l'incidente avvenuto o al rapporto di dipendenza del militare (n. 147). -II) Se l'Amministrazione militare sia responsabile per i danni risentiti da cose o persone trasportate su suoi automezzi che, nelle giornate di sciopero, prestino :;;ervizio per conto dell'Amministrazione ferroviaria (n. 148). -III) Se l,Amministrazione militare sia responsabile dei danni, subiti da cose o persone non trasportate per effetto della circolazione di suoi automezzi che, nelle giornate di sciopero, prestino servizio per conto dell'Amministrazione ferroviaria (n. 148). -IV) Se, in definitiva, il risarcimento dei danni suddetti debba ricadere sull'Amministrazione per conto della quale sia stato effettuato il servizio (n. 148). -V) Se l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato possa essere chiamata a rispondere civilmente delle conseguenze di infortuni, che si verifichino nei porti in occasione dell'esecuzione, da parte del personale delle Compagnie portuali, di manovre a spalla d'uomo mediante le quali viene effettuato lo spostamento dei vagoni sulla banchina (n. 149). VI) Se il cittadino, il quale, richiesto dall'Arma dei Carabinieri, partecipi ad un'operazione di polizia giudiziaria e vi rimanda ferito, con perdita della capacit lavorativa, abbia di ritto alla liquidazione di un'adeguata pensione o di un indennizzo calcolato secondo i criteri in materia infortunistica (n. 150). SENTENZA CIVILE. -Se annullata la sentenza recante condanna gli alimenti, debba tuttavia darsi esecuzione all'ordinanza di assegnazione dei crediti alimentari ottenuta sulla base di detta sentenza in difetto di impugnazione da parte dell'interessato (n. 8). SPESE GIUDIZIALI. -Se sia ammissibile la procedura di correzione. degli errori materiali, di cui all'articolo 93 del R.D. 17 agosto 1907, n. 602, nel caso in cui, pur recando la decisione la condanna generica dei resistenti alle spese, l'ordinanza di tassazione, abbia invece, ritenuto soccombenti soltanto alcuni dei resistenti medesimi (n. 9). STRADE. -I) Se le spese occorrenti per un diverso collocamento di tratti di palificazione telegrafica, richiesto da Amministrazione provinciali e comunali in dipendenza di opere di modifica o di spostamento di tracciato di strade di rispettiva pertinenza, facciano carico alle suddette Amministrazioni o all'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (n. 9). -II) Se l'Amministrazione possa essere ritenuta responsabile della rovina di un edificio, posto sulla strada pubblica, verificatasi per effetto di traffico pesante svolgentesi sulla strada stessa, senza che sulla medesima fossero realizzati quei particolari accorgimenti tecnici valevoli ad eliminare ogni scuotimento agli edifici latistanti (n. 10). SUCCESSIONI. -I) Se la Regione Sarda abbia diritto all'eredit di persona deceduta intestata in Sardegna, senza lasciare eredi legittimi, successivamente alla data di entrata in vigore dello Statuto della Regione medesima (n. 41). -II) Se le spese funerarie sostenute da un terzo rientrino nell'ambito dei debiti ereditari (n. 42). -III) Se debba considerarsi reddito tassabile il diritto trasferito all'erede di percepire una percentuale sugli introiti che la Societ, concessionaria del diritto di autore per cessione operata dal de cuius, potrebbe in avvenire ricavare dalla utilizzazione delle opere del medesimo de cuius (n. 43). TRAS-PORTO. -I) Se lo sciopero del personale ferroviario possa integrare l'evento estraneo all'esercizio ferroviario che, a norma dell'art. 43, par. 2, lett. h) delle CC.TT., vale ad aumentare i termini di resa delle merci trasportate (n. 31). -II) Se l'Amministrazione militare sia responsabile per i danni risentiti da cose o persone trasportate su suoi automezzi che, nelle giornate di sciopero, prestino servizio per conto dell'Amministrazione ferroviaria (n. 32). (2105882) Roma, 1955 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. c.