.-.-.-;--::;::;-.-.-.-.-.-.-.,.---.-.- -.- -:-:---.-,.-.-. ANNO VII -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTIOOLI ORIGINALI Note intomn al visto della Corte dei Conti, dell'avv. PASQUALE PAoNE, p. 251-257. Nota redazionale, p. 257-262. II. NOTE DI DOTTRINA 1) G. G. F. HEGEL: Lineamenti di FiZosofi,a del diritto, recensione critica dell'avv. F. CASAMASSIMA, p. 263-266. 2) N. DANIELE: Incostituzionalit della legge e ricorso straordinario, recensione critica dell'avv. G. GuGLIELMI, p. 266-267. 3) F. PERGOLESI: Codice Costituzionale, recensione critica, p. 267-268. 4) G. BETTONI: L'Italiano nel mondo e la sua condizione giuridica seconrJ,o le legi'slazioni straniere e gli accordi internazionali, recensione critica dell'avv. A. TERRANOVA: p. 268. ID. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Competenza e giurisdizione -Autorit giudiziaria e autorit amministrativa -Annullamento di atti amministrativi -Concessione di contributo a Cooperative edilizie (Corte di Cass.), p. 269-271. 2) Espropriazione per pubblica utilit -Occupazione temporanea -(Corte di Cass.), p. 271-272. 3) Imposta generale sull'entrata -Importazione di sterlina oro (sovrana) Art. 17, L. 19 giugno 1940, n. 762. (Corte di Cass.) p. 272-274. 4) Imposta di Registro -Cessione di immobile danneggiato ad una impresa che si obbliga di ricostruirlo e come corrispettivo dell'acquisto cede uno degli appartamenti che risulteranno dalla ricostruzione. (Corte di Cass.), p. 274-276. 5) Imposte e tasse -I~. ll gennaio 1951 n. 25, art. 35 -Esonero dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie (Corte di Cass.), p. 276-277. 6) Polizia -Discipline dei locali di meretricio -Giurisdizione del Consiglio di Stato (Corte di Cass.), p. 277. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORT! DI MERITO 1) Appello -Procura in calce apposta dopo la notificazione dell'atto Sentenza di pronuncia sulla competenza -Incompetenza per territorio e funzione -Art. 38 c.p.c. (Corte Appello di Roma), p. 278. 2) Espropriazione per pubblica utilit -Esecuzione di opera pubblica diversa da quella prevista -Retrocessione -Identificazione dell'opera (Tribunale di Roma), p. 278-279. 3) Imposta di registro -Pagamento -Prova (Tribunale di Roma), p. 279-280. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 281-290. VI. INDIOE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 291-295. ,,-;.-;.-;...-- ANNO VII -N. 11-12 NOVEMBRE-DICEMBRE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI()AZIONE DI SERVIZIO NOTE INTORNO AL VISTO DELLA CORTE DEI CONTI SOMMARIO. -Parte terza: 1. Il principio della duplicazione degli atti di controllo. Procedimento contabile in senso largo e in senso stretto; in particolare, differenza tra visto sul contratto e visto sul mandato. Rilevanza degli atti compresi nella procedura contabile in senso stretto rispetto alla situazione preesistente: esclusione del ricorso alle figure del requisito di efficacia incerto o certo. -2. La costruzione del SANDULLI basata sullo stato di pendenza di un diritto al pagamento contemporaneo allo stato di perfezione del diritto di credito. Critica. -3..11 diritto di credito del privato come situazione azionabile -in linea di massima -indipendentemente dallo svolgimento degli atti di procedura contabile in senso stretto. Affermazione dell'efficacia esterna di quest'ultimi atti. Impossibilit di ritenere il diritto di credito una situazione affievolita rispetto al potere pubblicodi scegliere il tempo dell'adempimento. Necessit di distinguere i casi in cui il visto sul mandato sia preceduto da un visto sul contratto e i casi in cui il visto sul mandato intervenga per la prima volta. -4. Analisi del modo d'essere che pu assumere nei singoli casi la posizione soggettiva del privato creditore dello Stato. PARTE TERZA 1. Il nostro ordinamento contabile informato al principio della duplicazione degli atti di controllo. Sia il controllo di ragioneria che il visto della Corte, infatti, debbono intervenire tanto nella fase dell'impegno della spesa che in quella immediatamente anteriore al pagamento. Si pone, pertanto, il problema di stabilire la natura e la rilevanza del controllo della Corte sul titolo che incorpora l'ordine di pagamento. Nel procedimento preordinato all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dello Stato sogliono distinguersi tre fasi: dell'impegno, della liquidazione, del pagamento della spesa. Questi tre momenti, peraltro, non coincidono con quello che pu dirsi procedimento contabile stricto sensu )): que3t'ultimo comprensivo dei soli stadi della liquidazione e del pagamento, da un lato, perch solo la liquidazione e il pagamento si presentano in rapporto immediato all'esborso della somma e, quindi, all'estinzione dell'obbligazione, dall'altro, perch non sempre la fase dell'impegno si presenta, alla insorgenza di una spesa, come momento cronologicamente distinto da quello della liquidazione e del pagamento della stessa (1). La tripartizione avanzata si basa sul rilievo che fliSSume il visto relativo all'atto di impegno: detto visto infatti -di norma -precede l'inizio della fase di liquidazione della spesa (2). La differenziazione tra visto inerente all'atto di impegno, che d'ora in poi chiameremo -in considerazione dell'esempio pi cospicuo di atto d'impegno -visto sul contratto, e visto inerente all'ordine di pagamento, che d'ora in poi indicheremo -tenendo presente il pi comune mezzo di pagamento -come visto sul mandato, merita di essere sottolineata. Il primo rappresenta il momento terminale di una serie di attivit -tra le quali assai importanti quelle relative al controllo di ragioneria sull'impegno -che, esaminate in rapporto all'effetto consistente appunto nell'emanazione~del visto, rappresentano altrettanti momenti di un procedimento interno, alla stessa guisa di quelle attivit che sono necessarie per emanare l'atto di approvazione; per l'approvazione e per il visto di un contratto, dunque, necessario il compimento di una serie di atti che si atteggiano come presupposti dell'emanazione degli atti di controllo. La rilevanza di questi ultimi -come si notato -variamente risolta: per alcuni, -si tratterebbe di parti di un atto complesso, per altri, essi costituirebbero eventi condizionanti l'efficacia del contratto, per noi rappresentano negozi di accertamento dell'esistenza di un precedente effetto. Un punto, peraltro, pacifico: la rilevanza degli atti da loro presupposti rimane assorbita dalla rilevanza che essi assumono direttamente verso l'esterno; in altre parole, l'incidenza dei primi nell'atto di impegno o nei suoi effetti mediata dalla .rilevanza dell'approvazione e del visto. Diversamente deve dirsi per il visto sul mandato, quest'ultimo esso il momento di un procedimento -che abbiamo chiamato contabile in senso stretto -1 il cui atto terminale costituito dal pagamento. In tal caso, il visto il presupposto del pagamento, la sua incidenza nella situazione preesistente solo mediata: il pagamento, e solo esso, incide immediatamente in quest'ultima determinandone l'estinzione. Appare ora ben giustificato il presupposto da cui partono le pi recenti indagini in argomento, e cio che sia da farsi un'assimilazione tra il Visto sul mandato e gli altri atti in cui si specifica la liquidazione e il pagamento della spesa; che, anzi,non debba porsi la questione della rilevanza del visto interveniente nella procedura contabile in senso stretto, sibbene quello, di pi vasta portata, della rilevanza degli atti di tale procedura senza distinzione. Vedremo, peraltro, come tutto ci sia va -252 lido in linea generale, e come invece la conclusione vda corretta per i casi in cui la fase dell'impegno si identifichi nel tempo con quella di destinazione della spesa, cio per le ipotesi in cui il visto com preso nella procedura contabile in senso stretto non costituisce la duplicazione del precedente atto di controllo. Ma vogliamo per il momento prescindere da questo particolare aspetto. Posto che gli atti della procedura preordinata alla liquidazione e al pagamento debbano avere tutti la identica rilevanza, ove si voglia inquadrare la loro incidenza nella situazione preesistente pare logico escludere che essi possano rilevare come altrettanti eventi condizionanti in senso tecnico. Una tale conclusione importerebbe l'annullamento di quanto fino ad ora si costruito, il negare cio la stessa preesistenza ad essi di una situazione, dato che l'evento condizionante, meglio, la serie di eventi condizionanti, subordinerebbe il sorgere degli effetti-definitivi: si dovrebbe ritenere, in realt, che l'insorgenza dell'obbligazione dello Stato sia incerta fino al momento del pagamento. Oonsiderando allora che l'obbligo corrispettivo del privato sarebbe sorto almeno nel momento dell'emanazione favorevole degli atti di controllo sul contratto e divenuto gi concretamente eseguibile, .il contratto stesso verrebbe trasformato in una specie di atto aleatorio, in un atto cio per il quale cc sia gi, definitivamente, sorta un'obbligazione o, ancor pi in generale, una attribuzione patrimoniale a carico di una parte mentre invece non sia ancora sicuro se si produrr un'attribuzione patrimoniale a carico dell'altra (3). Soluzione, questa, certo da respingersi. Potrebbe, peraltro, ritenersi che gli atti della procedura contabile in senso stretto costituiscano altrettanti termini la cui successiva scadenza avvi cini progressivamente al soddisfacimento dell'ob bligazione; in tal caso, l'estinzione di quest'ul tima non sarebbe incerta, saremmo propriamente nel settore di quegli eventi che dilazionano sem plicemente l'esecuzione di un diritto gi sorto. Anche questa tesi per urterebbe contro......gravi difficolt: si dovrebbe innanzi tutto dimostrare la possibilit -accogliendo le comuni opinioni in tema di diritto soggettivo -di un evento che subordini il solo esercizio di un diritto; in secondo luogo, si dovrebbe sorvolare sulla ben strana conclu sione che, nel caso, comprendendosi nella procedura l'atto di pagamento (4), uno degli eventi, quello :finale e decisivo, non costituirebbe gi il termine iniziale per l'esercizio del diritto, ma il momento di estinzione dello stesso: riflettendo, la stessa co struzione prospettata verrebbe a svanire. Un tentativo per una soluzione stato fatto di re cente dal Sandulli, e, come tutto quello che proviene da questo ~iurista, va attentamente considerato (5). Note .(ll Su ci SANDULLI: La posizione dei creditori pecuniari dello stato, in Riv. trini. di diritto pubblico'" 1952, p. 551, 552; MARIA RIVALTA: L'esecuzione forzata sul denaro dello Stato, in Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze'" 1953, I, p. 166 e segg. Sui problemi re~ativi alla posizione dei creditori pecuniari dello Stato, si vedano, oltre gli scritti citati, quelli del TERRANOVA in Rassegna Avvocatura Stato'" gennaio-febbraio 1953, p. 20-21 e in Nuova Rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza'" aprile 1953, n. 8, p. 566 e segg.: L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dello Stato. Si cfr. anche FRAGOLA: L'esecuzione forzata sul denaro dello Stato attraverso il ricorso ai sensi dell'art. 27, n. 4, t.u. sul Consiglio di Stato, F.I 1952, J, col. 1486 e segg.; CAPACCIOLI: Esigibilit dei crediti verso la pubblica amministrazione ed emissione dei titoli di spesa, in Giurisprudenza completa Corte di Cassazione'" 1951, II, p. 936 e segg. (2) In alcuni casi il visto nella fase d'impegno non interviene o per volont della legge (contratti che importino una spesa non superiore ad una data somma) o perch non esiste la stessa fase dell'impegno (tutte le ipotesi di obbligazioni della Amministrazione da fatto involontario: in rem versio, sentenza passata in giudicato, ecc.). (3) RUBINO: La fattispecie, cit, p. 297. Lo stesso autore nel successivo volume: La compravendita, Milano, 1950, p. 173, afferma: si ritiene da alcuni che la condizione possa anche non essere apposta a tutto il contratto di compravendita nel suo complesso, ma solo .... all'obbligazione del prezzo. Che un tale contratto sia valido, niun dubbio; ci sembra per che, cos profondamente modificata la causa, esso non possa pi essere qualificato come compravendita, ma come un contratto aleatorio innominato ". (4) Sul problema se la liberazione dello Stato avvenga con l'effettivo pagamento o con la semplice emissione del mandato, il cui effetto sarebbe una novazione del rapporto, L. GRECO: L'ordine amministrativo di pagamento e il dfritto del creditore, in Rivista della Corte dei Conti'" 1953, fase. 3-4, p. 7 e segg. Che la consegna del mandato estingua l'obbligazione, novandola, Corte Cassazione, Sez. I, Sent. n. 1601/52, riportata in cc Rassegna Avvocatura Stato'" agosto-settembre 1952, p. 143 e segg. Contra, GIANNINI A.D.: Elementi di diritto finanziario, cit., p. 321. (5) La posizione dei creditori pecuniari, cit. 2. Il Sandulli pone per fermo che il controllo sul contratto condiziona il sorgere degli effetti di questo ultimo, in particolare, il sorgere del diritto di credito; che, una volta sorto, il diritto di credito pu versare in uno stato di pendenza risolventesi nel momento in cui il credito stesso diventa liquido ed esigibile alla stregua delle leggi civili; che la maturazione del credito importa il sorgere in capo al creditore di un diritto al pagamento, il quale, a sua volta, versa in istato di pendenza fino a quando non sia espletata la procedura contabile in senso stretto. Piace riportare una frase dell'autore, riassumente l'essenziale del suo pensiero: cc In virt della liquidit ed esigibilit del credito e dal momento in cui questo acquist tali qualit, il creditore ha maturato anche il diritto al pagamento. Tale diritto -non il diritto di credito, si noti bene _, rimane per in istato di pendenza; esso esiste, ma non ancora operante. La maturazione del credito ai sensi del codice civile -vale a dire l'acquisto da parte di esso della qualit di liquidit e di esigibilit -ha fatto diventare attuale, completandone la fattispecie, il diritto di credito (e cio ha fatto acquistare al creditore il diritto al pagamento); tuttavia fin quando manchino i vari adempimenti contabili dell'amministrazione -il diritto di pagamento nel cui sorgere, come si visto, la maturazione del credito si risolve -rimane a sua volta inoperante (1). Sulla base di ci, secondo il Sandulli, per lo stato di pendenza del diritto al pagamento, dovrebbe concludersi che il creditore; 1) non potrebbe ottenere che una condanna c. d. cc in futuro , in quanto il pagamento immediato e~ importerebbe una -253 sostituzione del giudice all'amministrazione nella emissione del titolo di spesa; 2) non potrebbe, poi, ottenere una condanna al risarcimento del danno, perch ci porterebbe a sostenere che il privato abbia nei confronti dell'erario un diritto soggettivo al sollecito corso della procedura contabile preordinata all'emissione del titolo di ,spesa; 3) potrebbe, invece, adire il giudice amministrativo per ottenere una pronuncia di illegittimit del comportamento omissivo della pubblica amministrazione: l'atto impugnato sarebbe il silenziorifiuto della amministrazione a esaurire la procedura contabile; la situazione fatta valere consisterebbe in un interesse legittimo del privato al sollecito corso della stessa procedura; 4) potrebbe, in un secondo momento, chiedere allo stesso giudice, in forza dell'art. 27 n. 4 della legge abolitiva del contenzioso amministrativo, l'emissione dell'ordine di pagamento in sostituzione dell'amministrazione ; 5) in ogni caso, dichiaratasi l'illegittimit del contegno dell'amministrazione, potrebbe rivolgersi ai tribunali ordinari per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno. La costruzione del Sandulli appare tutta impostata sulla distinzione tra diritto di credito El diritto al pagamento e sulla possibilit di ritenere che questi due diritti facciano capo simultaneamente e distintamente al creditore. Oon simile presupposto si giunge ad affermare che la deficienza degli atti della procedura contabile in senso stretto, mentre porrebbe in istato di pendenza il diritto al pagamento, non toccherebbe per nulla il diritto di credito (2). Ma proprio il presupposto che non pu condividersi. Il Sandulli collega il suo pensiero a quello del Barbero, eh.e gi ebbe a formulare la distinzione tra momento di insorgenza dell'obbligazione e sca . denza del debito. Precis il Barbero: cc Obbligato significa non gi e non tanto, e non necessariamente, essere attualmente in dovere di effettuare la prestazione in oggetto, ma significa essere ci definitivamente implicato nel vincolo giuridico . Il dovere di adempiere, il cc debito propriamente detto, potr essere coevo o venire successivamente: un'altra questione; quel che vale per I'obligatio e che ci sia il vincolo, l'essere legati: legati ad una prestazione da compiere oggi o domani, e talvolta oggi e domani, ininterrottamente (obbligazioni negative) (3). La distinzione giustificata nell'ordine d'idee del Barbero, secondo cui il diritto di credito, anzi il credito (perch diritti soggettivi, secondo detto autore, sarebbero solo quelli risolventisi in un agere-licere, cio i diritti assoluti) consiste nell'aspettativa giuridicamente tutelata di un obbligo, o, altrimenti, nella semplice destinariet di un obbligo; in tal modo, infatti, si pu vedere il fenomeno dal punto di vista della sola situazione svantaggiosa, escludendo una delle 'obbiezioni rivolte alla teorica che ritiene un diritto soggetto a termine una situazione gi sorta, ma non ancora esercitabile (4). Non altrettanto pu dirsi per la costruzione del Sandulli. .Anche a voler ritenere, infatti, che il cc debito del Barbero sia una entit giuridica individua distinta dall'obbligazione, e che ad un certo momento obbligazione e debito coesistano in capo al debitore, la duplicazione -costruita dal lato passivo del rapporto -si rifletterebbe sul lato attivo di quest'ultimo nel senso che, accanto alla situazione del creditore come destinatariet di un obbligo, si dovrebbe costruire una situazione dello stesso come destinatariet dell'obbligo scaduto, cio del debito (5); diversa , invece, la conseguenza da trarsi quando il credito si faccia consistere, non nella semplice destinatariet di un obbligo, situazione di' attesa, ma anche in un diritto al pagamento, situazione dinamica. Ritenendo infatti che la posizione del creditore si scomponga in un doppio ordine di posizioni vantaggiose, chi volesse spiegare la ragione dell'autonomia dei due diritti (diritto di credito e diritto al pagamento), non potendo rinvenirla in termini di bene protetto, dovrebbe stabilirla in termini dt contenuto, e poich l'elemento che manca prima della maturazione del credito -momento che segnerebbe l'automatico sorgere del diritto al pi,gamento - la pretesa, dovrebbe dire che, mentre il diritto al pagamento consisterebbe in un potere, cio nella pretesa di esigere l'adempimento dell'obbligo, l'altro -il diritto di credito -consisterebbe nella semplice destinatariet dell'obbligo (6). Il che, a parte il fatto che farebbe ricadere nell'obbiezione solita secondo cui non immaginabile la titolarit di un potere (o diritto al pagamento) che non possa esercitarsi (perch, nel caso, ostacolato dal mancato adempimento della procedura contabile), precisamente il risultato opposto al quale -coerentemente giunge il Barbero quando, costruito il credito come semplice destinatariet di un obbligo, ne esclude ogni contenuto volitivo, . ogni nota di potere che non sia limitata alla fase patologica della situazione stessa. Infatti, anche per chi escluda qualsiasi ingrediente di potere dalla situazione di credito, sorge un potere di chiedere l'attuazione coattiva dell'adempimento, o il suo equivalente (nonch il risarcimento del danno), nel momento in cui la situazione di destinatariet o di aspettativa non ha pi ragione di essere -cio alla scadenza del debito insoddisfatto -, ma questo potere non pu essere certo assimilato a quello in cui consiste il diritto al pagamento del Sandulli. Il primo potere risulta da una nuova fattispecie derivante dalla combinazione del credito pi il fatto dell'inadempimento; al momento della c. d. scadenza del debito, da un lato, la situazione del creditore come aspettativa o destinatariet cessa di essere operativa di per s, e rimane valida in quanto storicamente esistita, dall'altro, la situazione di potere riscontrabile come effetto della nuova fattispecie specificata . .Apprestando invece i mezzi di tutela di cui alla costruzione del Sandulli non pare possibile prescindere dall'alternativa seguente: o si ritiene che possa esistere una situazione di credito come destinatariet di un obbligo, e allora dovrebbe essere irrilevante, ai fini del co.ns.eguimento dello stesso bene protetto da quella desti-natariet, il diritto al pagamento come potere di esigere l'adempimento; o si ritiene rilevante, ai fini del conseguimento di detto bene, e indipendentemente dal fatto cc inadempimento, l'esistenza in capo al soggetto attivo del diritto al pagamento, e allora -254 la situazione creditoria non potrebbe che risultare da quest'ultimo: inutile dovrebbe considerarsi la destinatariet dell'obbligo. Diritto di credito e diritto al pagamento sarebbero, dunque, due situazioni soggettive escludentisi a vicenda. Dal lato attivo del rapporto di credito non pu ritenersi sussistente che una sola situazione, il diritto di credito, o il credito, tout-court. Note (1) Op. ult. cit., p. 551. (2) RIVALTA, op. cit., p. 167, 171, ove si riprendono le idee espresse dal SANDULLI. Anche il FRAGOLA, op. cit., col. 1487, parla di un interesse legittimo e di un diritto di credito sottostante n. (3) BARBERO: Sistema istituzionale, cit., vol. II, p. 5 (corsivi dell'autore).. Nell'ordine di idee tradizionale l'opinione pi seguita quella eh~ individua il diritto soggettiv nei due schei:ni della facolt giuridica pi la pretesa (diritto assoluto) e della sola pretesa (diritto di obbligazione): per essa, LEVI: Teoria generale del diritto, Padova, 1950, p. 266 e segg. Un nuovo indirizzo bandisce la pretesa dalla categoria diritto soggettivo n e, individuando quest'ultimo in un agere-licere, contrappone i diritti soggettivi cos individuati ai crediti, intesi come semplici destinatariet di obblighi: la geniale concezione del BARBERO. Di tale autore sono ora raccolti gli scritti sull'argomento in un sol volume, Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 1953. Le idee del BARBERO sono state pi o meno tenute presenti dal NATOLI: Il diritto soggettivo, Milano, 1939; dal GroRGIANNI: Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa altrui, I, Milano 1940; dallo SPERDUTI: Contributo alla .teoria delle situazioni giuridiche soggettive, Milano, 1944; dal VmGA: Libert giuridica e diritti fondamentali, Milano, 1947, ed altri; anche se alcuni di questi autori tentino di evitare l'estromissione del credito dalla categoria dei diritti soggettivi, cercando di rinvenire anche per il primo un agere-licere. Per l'accoglimento del nuovo indirizzo nel diritto amministrativo, ALESSI: Sistema cit., p. 437 e segg. (4) Il RUBINO; La fattispecie, cit. p. 118, precisa: Se l'obbligazione consiste anzitutto inun doverprestare... diciamo che l'obbligazione ancora non sorta fin quando semplicemente si dovr prestare in un momento successivo, anche ove non esistano dubbi sul se e sul quando si dovr prestare. Del resto, salendo ad uI.a prospettiva pi ampia, pu osservarsi che, se il diritto subbiettivo contiene come elemento essenziale un << potere '" conferito alla volont del subbietto, non pu dirsi che il diritto sia sorto per un dato subbietto fin quando tale potere non sia a disposizione del subbietto, ciolfin quando non possa venire esercitato da costui...... n. (5) Ci sembra invece che questa cbnclusione debba scartarsi, ove si seguano le idee del BARBERO. (6) Il SANDULLI concepisce il diritto soggettivo genericamente come situazione di vantaggio n (Manuale di diritto amministrativo, Napoli 1952, p. 44 e segg.). Per il diritto amministrativo, nello stesso senso, MIELE: Principi di diritto amministrativo, Padova 1950, p. 57 GIANNINI M. S.: Lezioni di diritto amministrativo, voI. I; p. 269; CASETTA: Diritto soggettivo e interesse legittimo: problemi della loro tutela giurisdizionale, in Rivista trimestrale di diritto pubblico'" 1952, n. 3, p. 626 e segg. La definizione stata per giustamente criticata in quanto esclusivamente descrittiva, BARBERO: Sistemrt istituzionale, cit., vol. I, p. 120, nota 2. Definendo il diritto soggettivo come situazione di vantaggio n esso potrebbe farsi consistere, indifferentemente, in un agerelicere pi destinatariet di obblighi; nella destinatariet di obblighi; nella pretesa o potere di esigere l'adempimento di un obbligo; in un agere-ligere pi pretesa. 3. Escluso, per le ragioni dette, che il diritto di credito possa ritenersi soggetto ad un termine finale, scadente in occasione dell'ultimo atto della procedura contabile il cui effetto sia l'estinzione dell'obbligazione, a noi sembra di poter affermare un principio di massima, che cio l'espletamento della procedura contabile in senso stretto (liquidazione e pagamento) non incida nella esigibilit e nella liquidit del credito del privato; e -0he i ooratteri per determinare l'azionabilit in giudizio di questo diritto non siano influenzati dalla procedura contabile in senso stretto: il diritto del privato nei confronti della pubblica amministrazione, sotto questo aspetto, non si differenzia da un comune diritto di credito. Posto il principio di massima, necessario formulare, per, alcune precisazioni. Innanzi tutto, non deve ritenersi che le norme sulla procedura contabile in senso stretto siano norme interne, precetti non spieganti alcuna efficacia vincolante per il privato. Una tesi del genere sarebbe assurda; si pensi, per esempio, al privato che rifiuti di ricevere il mandato nei casi in cui la legge preveda il pagamento con questo mezzo. Peraltro, una volta stabilita la rilevanza anche esterna delle norme di contabilit, non si "sar mai sufficientemente insistito sulla necessit di non confondere tra la rilevanza soggettivamente illimitata di tali norme, per quanto attiene al modo d'essere del comportamento dovuto dalla pubblica amministrazione, e l'eventuale diversa rilevanza degli eventi dalle stesse norme previsti, rilevanza consistente nel condizionare o dilazionare il diritto del privato. Tale ulterire rilevanza dovrebbe essere espressamente sancita e non pu certo dedursi da norme che si limitano a prescrivere la forma dell'adempimento . .Alle obbiezioni mosse precedentemente alla tesi che vuole differito dalla procedura contabile il momento in cui la condotta deve essere tenuta dallo Stato debitore, pu aggiungersi ora anche questo altro argomento: quella tesi si fonderebbe. sull'errore di ritenere che, dovendo l'atteggiamento fisico del debitore assumere determinate modalit volute dalla legge, in particolare, essere il momento terminale di una serie di atti, la mancanza di una di tali formalit giustifichi la mancanza dello stesso atteggiamento fisico dovuto alla sua scadenza. Collegato con le osservazioni precedenti , poi, il problema relativo alla possibilit di ritenere che il diritto di credito cc si trovi in istato di soggezione -e cio di affievolimento -rispetto al potere pubblico di scegliere il tempo dell'adempimento (1). Il fondamento di detto potere discrezionale, di ritardare o di negar13 il pagamento, '!'rinvenuto nelle stesse norme di contabilit. Secondo cil Sandulli, tali norme cc sono predisposte dall'ordinamento a garanzia del perfetto regime della pubblica economia; e i poteri che essi conferiscono agli organi amministrativi importano valutazioni di tempo e di modo, le quali devono essere ispirate al pi accorto contemperamento delle pretese creditorie dei terzi, della pi assoluta seriet di riscontro, e della graduazione nel tempo delle esigenze "'pubbliche da soddisfare a spese delJ'.Erario (2). In realt, anche qui sembra trascurato l'aspetto p11ramente formale che assumono le norme relative alla procedura contabile; infatti, ci che il legislatore ha voluto tutelare per mezzo di esse "l'interesse pubblico alla regolarit del comportamento amministrativo se e in quanto l'amministrazione abbia -255 -'- deciso di adempiere: solo dopo l'effettuazione di detta scelta -dinnanzi alla quale si trova il diritto soggettivo di credito del privato, e da cui esula qualsiasi estremo di discrezionalit -che la rilevanza delle norme contabili pu spiegare influenza sull'adempimento. Si pensi, infatti, al caso pi evidente in cui la pubblica amministra. zione~ abbia deciso di non adempiere alla propria obbligazione: in tale ipotesi, nonchel'amministrazione non'. .abbia voluto fare buon uso delle norme di contabilit (3), non le usa semplicemente, perch ha deciso di non soddisfare il credito. Questa confusione appare evidente in uno interessante scritto del Fragola, laddove, partiti dalla premessa che la mancata iscrizione nel bilancio di una somma, destinata a soddisfare il debito, certo una chiara manifestazione implicita di volont di non voler pagare o di voler ritardare il pagamento nel corso dell'esercizio finanziario>>, si conclude poi che <> diretto da Levi e Calamandrei, vol. II, pag. 166). Tra questi due estremi, sta la grandissima maggioranza degli altri costituzionalisti che giudicano che la situazione sia rimasta immutata in riferimento a quella vigente al momento dell'entratain vigore della Costituzione. (V. PERGOLESI: Diritto costituzionale, nona ediz., Bologna, 1954, p. 226 e segg.; CERETI: Corso di diritto costituzionale italiano, terza ediz., Torino, 1953, p. 234 e 236 segg.; LUCIFREDI: La nuova Costituzione italiana, Milano 1952, p. 248; BISCARETTI DI RUFFIA: Diritto costituzionale, Napoli 1949, I, p. 566; MoNACO-CANSACCm: La nuova Costituzione italiana, seconda edizione, Torin(), 1948, p. 134). A nostro avviso, quali che siano i dubbi che la formulazione dell'art. 100 possa determinare, quello che appare certo che non si inteso stabilire costituzionalmente il controllo preventivo di legittimit per gli atti di gestione, cos come indubbiamente stato stabilito per gli atti del Governo. Riteniamo, cio, che l'obbligo costituzionale del controllo preventivo di legittimi.t sia stato imposto con l'art. 100 solo per gli aitti del Governo, espressione della quale, peraltro, vedremo l'esatta portata interpretativa. La conferma, d'altronde, pi esplicita della esattezza del nostro punto di vista, piuttosto che nella dottrina assolutamente dominainte, la si trova nella stessa legislazione degli anni successivi alla pro" mulgazion.e della Costituzione, allorch non si esitato a modificare con legge ordinaria i.. limiti di valore relativi alla sottoposizione degli atti di gestione del bilancio al controllo preventivo della Corte dei Conti (vedi il citato Decreto legislativo n. 18 del 20 gennaio 1948, e la legge 10 dicembre 1953, n. 936). Invero, con l'elevazione dei limiti di valore stabiliti nell'art. 18 del T. U. sulla Corte dei Conti, si venuta a disporre la esenzione dal controllo preventivo di legittimit di una serie di atti di gestione del bilancio qualificati in ragione della loro entit economica. Ora, se l'art. 100 della Costituzione avesse stabilito l'obbligo costituzionale del controllo preventivo per tutti gli atti di gestione del bilancio, evidente che queste esenzioni, disposte con legge ordinaria, sarebbero incostituzionali. Precisata, nei sensi sopra riferiti, la portata dell'art. 100, per quanto riguarda il controllo preventivo di legittimit degli atti di gestione del bilancio, occorre, per completarne l'esegesi, stabilire il significato della espressione << atti del Governo >>, per i quali, invece, l'art. 100 sancisce l'obbligo costituzionale del controllo preventivo. A nostro avviso, alla espressione << atti del Governo deve attribuirsi il valore che fatto palese dal significato delle parole per il che sufficiente riferirsi al concetto di Governo quale definito dall'art. 92 della Costituzione, secondo cui <>. Atti del Governo, pertanto, potranno ritenersi soltanto quelli che promanano dall'organo collegiale <> gli atti mediante i quali si articola e si realizza la amministrazione economica ed ordinaria dello Sta to, primi i decreti ministeriali, dovrebbe sostenersi la equivalenza tra la nozione di << atti del Governo e quella, illimitata di << atti del po.tere esecutivo . Solo in tal modo potrebbero ricompren-_ dersi tra gli atti costituzionalmente soggetti al controllo di legittimit tutti quelli previsti dall'art. 18 del T. U. sulla Corte dei Conti. Ma, dopo quanto si detto innanzi, una tale interpretazione non pu non apparire come totalmente contra -260 stante cos con la lettera e la ratio della disposizione come con la stessa interpretazione datane dal legislatore ordinario. 4~ Esaminato lo stato della legislazione al momento dell'entrata in vigore della Costituzione, e, precisata, nei sensi sopra esposti, la interpretazione dell'art. 100 della Carta Costituzionale; resta da accertare quale influenza eserciti eventualmente detto art. 100 sulla legislazione precedente e quali limiti imponga al legislatore ordinario nella elaborazione delle leggi successive. In ordine al primo problema abbiamo gi.visto come la dottrina prevalente ritenga che la legislazione precedente alla Costituzione (e, cio, in sostanza il T. U. del 1934) non abbia subito alcuna modificazione in forza dell'art. 100 della Costituzione. Questa opinione ci sembra per eccessiva. Riteniamo, cio, che le eventuali esenzioni dal controllo preventivo disposte con legge ordinaria (o, peggio ancora, \con regolamento delegato, come il R. decreto n. 1332 del 12 luglio 1934), non abbiano pi efficacia quando concernano atti che debbano qualificarsi atti del Governo )) nei sensi sopra precisati. Per quanto riguarda, invece, la soggezione al controllo preventivo degli atti amministrativi diversi da quelli del Governo, riteniamo anche' noi che la situazione legislativa sia rimasta immutata, salvo, naturalmente, le ulteriori esenzioni disposte a mezzo di aumento dei limiti di valore con le citate leggi suecessive alla Costituzione. La tesi che la situazione sia rimasta immutata concerne, ovviamente, anche la materia del controllo degli atti delle aziende autonome e speciali, nel senso che, per. quanto riguarda queste, il controllo deve svolgersi solo in sede consuntiva in conformit alle disposizioni dell'art. 28 del T. U., deUe varie leggi speciali sopra citate e del chiaro intendimento dei Costituenti, quale risulta espresso neUe sopra riferite parole dell'on. Einaudi. Per quel che concerne la identificazione dei limiti imposti dall'art. 100 della Costituzione al legislatore ordinario, mentre non pu dubitarsi della legittimit del suo potere di liberamente modificare il sistema di controllo sugli atti diversi da quelli del Governo, stabilendo esenzioni, disciplinando diversamente le modalit e la procedura del controllo, ecc. appare altrettanto evidente che non potrebbe ritenersi costituzionalmente legittima una eventuale esenzione dal controllo preventivo di atti del Governo))' nemmeno in quella forma indiretta che potrebbe scaturire da un'eventuale interpretazione che si intendesse dare a quest'espressione con legge ordinaria. Pu apparire superfluo rilevare che altrettanto libero da ritenersi il legislatore ordinario di assoggettare al controllo preventivo di legittimit atti di gestione del bilancio che ne siano tuttora esenti. Il nostro punto di vista concorda, sostanzialmente, con le conclusioni del Comitato degli esperti istituito in seno alla Commissione Ministeriale per la riforma della Pubblica Amministrazione, il quale ha ritenuto che: <x, L'esperimento, d'altra parte, sembra che dia proposto di portare a 4.000.000 e a 2.000.000 il risultati soddisfacenti se vero che da pi parti si limite di somma al disotto del quale rimarrebbero chiede che enti similari vengano istituiti anche per esclusi dal controllo preventivo, rispettivamente, altri settori dell'Amministrazione statale. Cos, i decreti di approvazione dei contratti e i decreti ad esempio, recentemente, si chiesta l'istituzione di autorizzazione di spese. Oirca'i decreti di appro-di una cc Cassa per la strada per la costruzione di vazione dei contratti, anzi, si prospettata la pos-nuove autostrade (vedi recente discorso del Minisibilit. di fissare il limite di somma a 5.000.000. stro dei Lavori Pubblici alla 4a Commissione per( Stato dei lavori, cit. pag. 361 e segg.). manente del Senato). La Commissione ministeriale per la riforma della Qualunque opinione si possa avere circa l'effetlegge di contabilit generale dello Stato sembra, tiva utilit e adeguatezza sul piano della politica d.'altra p~te, orientata ne~ sens? di. ele;are l'esen-amministrativa, di soluzi~ni del genere, non pu z10ne a lire 5.000.000 e di attribmre il controllo negarsi che esse comunque determinano un grave preventivo sugli atti, nei limiti di valore fra 5 e 50 turbamento nel1'armonia d~lla struttura organizzam~? ni, a speciali comitati istituiti presso ~iascun tiva dello Stato ed appare, perci, opportuno conMm~ stero. analogamente a qua:to venne disposto tenerle nei pi ristretti limiti cercando soluzioni pi per i.I per10do della guerra coi:i-il R .. decret.o l.eg~e orgauiche e stabili nell'ambito stesso dell'am21 gmgno 1940, n. 856, con risultati che si gmdi-ministrazione diretta dello Stato. cano soddisfacenti. A tal fine appare indispensabile e non ulterior Riassumendo, la tendenza della dottrina, degli mente dilazionabile la eliminazione dalle modalit. esperti e della legislazione , chiaramente, nel di funzionamento dell'Amministrazione statale di senso non solo di conservare le esenzioni dal con quelle lungaggini che derivano, innegabilmente, trollo preventivo di legittimit. disposte, istituzio dall'eccessiva pesantezza e macchinosit del con nalmente, per le aziende autonome in termini gene trollo preventivo di legittimit.. A tal fine s.enza rali, e per alcune categorie di atti per le altre ammi adottare la soluzione drastica proposta dalla Com nistrazioni, ma di allargare le esenzioni gi esi missione Forti, che vorrebbe limitato il controllo stenti per dar respiro sempre pi ampio all'azione preventivo di legittimit ai soli atti del Governo, amministrativa, conformemente alle esigenze di potrebbe seguirsi una linea mediana fra quella rapidit e tempestivit della vita modem~. indicata dal Comitato degli esperti della Commis sione per la riforma e quella indicata, a quanto 8. A completare il quadro delle tendenze manisembra, dalla Commissione per la riforma della legge festatesi in tema di riforma del controllo preventivo di contabilit, e, quindi, in concreto, rinunziando di legittimit appre opportuno accennare anche. all'idea di ripristinare i Comitati speciali previsti ad episodi, di not.evole rilievo,. verificatisi in campo dal ricordato R. decreto legge 21 giugno 1940, legislativo con la istituzione di enti, formalmente n. 856, elevare rispettivamente a 20.000.000 ed a distinti dallo Stato ma che svolgono funzioni pro 10.000.000 i limiti di esenzione dal controllo preprie dello Stato e con mezzi, esclusivamente, da ventivo previsto dall'art. 18 del testo unico. quest'ultimo forniti. In occasione della istituzione del pi importante Sarebbe, inoltre, da studiare l'opportunit di di essi, la Cassa del Mezzogiorno, si apertamente sopprimere il controllo preventivo per altre amminidetto in parlamento che la formale separazione dalstrazioni, oltre le aziende autonome gi conteml'Amministrazione diretta dello Stato di un complate, che hanno, indubbiamente, particolari esi plesso di funzioni pubbliche e di mezzi, che all'Amgenze di rapidit. nell'espletamento della loro azione ministrazione stessa sostanzialmente appartengono, (ad esempio l'Amministrazione dei Lavori Pubappariva giustificata, sopratutto dalle necessit blici, della Difesa, ecc.), mantenendo, ovviamente di sottrarre l'attivit concreta inerente alle dette il controllo consuntivo e potenziandone l'efficacia. funzioni ai controlli cc inefficienti ed impaccianti Per raggiungere tale ultimo risultato ci si potrebbe cui soggetta l'attivit. dell'Amministrazione stagiovare dalla ampia disponibilit di mezzi e di tale. <> la seconda edizione, o meglio la nuova edizione dei > dello Hegel. L'opera, pubblicata per la prima volta nel lontano 1913 n~lla traduzione di Francesco Messineo (che se non andiamo errati l'insigne civilista) era ormai divenuta una rarit bibliografica pressoch introvabile, accessibile solo nelle pubbliche raccolte. L'iniziativa dell'editore, quindi, intesa a colmare questo vuoto, viene incontro ad una necessit vivamente ed effettivamente sentita, e costituisce un lodevole esempio di attivit e seriet editoriali. Fra l'attuale edizione e quella del 1913 non vi sono sostanziali differenze per ci che riguarda la traduzione del testo dello Hegel e delle aggiunte curate dal Gans, che sempre quella del Messineo, se pure qu e l variata e migliorata in qualche particolare. Ci che costituisce una novit (ed una gradevole sorpresa) l'aggiunta, in appendice, della traduzione delle note manoscritte dello Hegel al testo originario, traduzione questa dovuta ad uno specialista. della materia, il dott. Armando Plebe, il quale ha affrontata la fatica di interpretare e di tradurre accuratamente il testo manoscritto (mai per l'innanzi recato in altra lingua), fornendolo altresi di note esplicative sobrie e precise. Lo Hegel lesse pi volte all'Universit di Berlino sulla filosofia del diritto (tra l'altro negli anni 1821, 1822, 1822-23, 1824-25 e 1830-31), servendosi come base per le lezioni, del testo pubblicato a sua cura nel 1821 presso l'editore Nicolai di Berlino. Naturalmente i concetti esposti in forma lapidaria nell'opera a stampa subivano variazioni e sviluppi notevoli nella lezione orale, dei quali ci rimasta fortunatamente traccia nelle aggiunte che Edoardo Gans ricav sopratutto dagli appunti delle lezioni raccolte da vari discepoli e nelle note manoscritte (quelle oggi tradotte) che il filosofo stesso inseriva, ed il Plebe ci chiarisce bene il procedimento, nelle pagine bianche del testo originario. Sono, queste ultime, annotazioni e postille redatte in tempi diversi, quasi sempre schematiche, talvolta addirittura stenografiche, piene di accenni. e di sottintesi 1 che servivano come spunto al Maestro per la trat~ tazione orale della materia. Lo Hegel fissava cos sulla carta alcuni punti riservandosi poi di trattarli e svilupparli adeguatamente; cos che in definitiva il testo originario ne esce arricchito e chiarito. La lettura e l'interpretazione di tali note si presenta tuttaltro che facile, anche perch esse sono redatte nell'irto e sintetico linguaggio hegeliano ostico a chi non abbia con l'opera del filosofo una certa dimestichezza. A tale difficolt sopperiscono per i chiarimenti di cui il Plebe (venendo meno, a ragione, alle regole della raccolta), ha fornito la traduzione, ed in parte la semplice avvertenza di rapportare, ove ci sia possibile, per la rispondenza, le note al testo originario. Abbiamo cosi sottocchio grazie a questa nuova edizione, approssimativamente il quadro completo del pensiero giuridico-politico, come sistema, dello Hegel, nel tempo della sua maturit e del suo maggior rigoglio. Il testo fondamentale, integrato dalle aggiunte del Gans ed arricchito da queste note ci appare cos pi chiaro e pi completo, restandone agevolata la visione d'insieme. E ci senza dire che molte di queste note hanno un particolare valore di per se stesse, per la ricchezza e la variet del contenuto che offrono. (Vedi ad esempio quelle sulla volont, sulla schiavit, sul proposito e l'intenzione, sul male, sulla famiglia, sul matrimonio). Il Plebe nella breve prefazione che precede la sua traduzione, sembrandogli che questa possa apparire non solo non necessaria ma addirittura inopportuna, si industria di giustificare la sua opera contro le possibili critiche. Possiamo assicurare l'egregio Autore che, almeno per ci che ci concerne, tale autodifesa preventiva non ha ragione d'essere: la giustificazione dell'opera data in modo luminoso e decisivo dal risultato che da essa consegue: una migliore e pi approfondita conoscenza del pensiero hegeliano. Dopo la profluvie di pubblicazione, traduzioni e studi sugli scritti giovanili dello Hegel (la cui importanza ai fini della comprensione del genuino pensiero del filosofo ci sembra in molta parte dei casi problematica), ben venga finalmente la traduzione di appunti e note che risalgono all'et matura del filosofo. Siamo profondamente convinti che ad un acerbo tentativo, torbido per il peso della materia che non si--riesce a padroneggiare, commisto di elementi estranei, sia preferibile di gran lunga la linearit e sia pure la povert di un pensiero maturo, che quello che solo. realmente conta agli effetti della filosofia -264 e della sua storia. Tutto il resto, pertiene, nella migliore delle ipotesi, all storia della cultura. Nel sistema hegeliano i problemi del diritto, della politica e della morale trovano il loro posto nella filosofia dello spirito. La scienza (filosofica), divisa dello Hegel in tre parti: la logica, scienza dell'idea in s e per s; la filosofia della natura, come scienza dell'idea, nei suo farsi esterna a s; la filosofia dello spirito, come scienza dell'idea che dal suo alienamento rientra in s. La filosofia dello spirito, seguendo lo schema triadico proprio della mentalit hegeliana, si divide a sua volta in tre momenti: lo spirito soggettivo, lo spirito oggettivo, e lo spirito assoluto. Il diritto, la politica e la morale o pi esattamente seguendo lo Hegel, il diritto la morale e l'ethos costituiscono i tre momenti dello spirito oggettivo inteso come la ragione che si spiega nella vita umana (1). Ciascuno di questi tre momenti contiene a sua volta in s altri momenti e cos il diritto, che il momento pi elementare, detrminazione esteriore, esteriorit, : 1 la propriet; 2 il contratto; 30 il torto. La moralit, determinazione interiore, interiorit, : 10 il proponimento e la colpa; 2 l'intenzione e:.il benessere; 3 il benessere e la coscienza morale. L'eticit, sintesi dt legalit e moralit, : 1o la famiglia; 2 la societ civile; 3J lo Stato. I momenti del diritto e della eticit a loro volta comprendono altri momenti, sottodivisioni o speci ficazioni, che qui inutile indicare. Lo spirito og gettivo si sviluppa, cio, come del resto le altri parti del sistema, in una successione di triadi fino a giungere al culmine supremo dell'ultima triade, quella dello spirito assoluto, coronamento e fasti gio dell'intero sistema. Questa costruzione dallo Hegel cos spiegata: cc ....Ciascuna di queste determinazioni particolari, nelle quali appare l'idea, insieme un momento di passaggio; perci la singola scienza consiste tanto nel conoscere il suo contenuto come oggetto che , quanto anche nel conoscere immediatamente in questo il suo passaggio alla sua sfera pi alta. Il modo di rappresentare, che proprio della divi sione, ha perci questo di inesatto, che pone le singole parti o scienze l'una accanto all'altra, quasi che esse fossero immobili e sostanzialmente diverse, come tante specie >> (2). Ribadisce poi chiarendo ilsuo concetto: Ilmetodo, cos come nella scienza, il concetto, si svolge da se stesso, ed soltanto una progressione immanente e una produzione delle sue determinazioni; che il progresso non avvenga con l'assicurazione che ci sono vari rapporti, e poi con l'applicazione dell'u niversale a una tale materia raccolta da altrove similmente pnsupposto dalla logican (3). Senonch, dov' poi la progressione immanente e la produzione delle determinazioni, nel sistema~ Questo, per contro, appare come una armatura che (1) La filosofia del diritto, pertanto, in definitiva, la considerazione pensante dei momenti di sviluppo nei quali l'idea nella sua libert si concretizza nella realt vivente. (2) Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio, paragrafo 18 (traduzione Croce). (3) Lineamenti di Filosofia del diritto, paragrafo 31 (traduzione Messineo). comprime ed aduggia un contenuto vivo e mobile. Realizzata e dedotta non razionalmente e cio speculativamente, per interna necessit, essa la ma. nifestazione pi appariscente nella sua immediatezza esteriore, della sostanziale natura metafisica dell'opera dello Hegel, che fu definita l'ultima grande metafisica apparsa nella storia del pensiero. Nella sezione dello spirito oggettivo, ad esempio, che quella che ora ci occupa, il contenuto delle singole scienze (diritto, moralit), non gi oggetto che ; non cio una determinazione del concetto universale che trova il proprio superamento nel passaggio al momento o grado pi .elevato, ma che per ci stesso . conservata. I due momenti sono per contro definiti astratti; come tali non reali e non veri (errori :filosofici): la verit di essi, cio, posta solo nel terzo momento, nella eticit (vedi Lineamenti Filosofia del diritto, paragrafo 33, aggiunta 20 Gans, e nota al paragrafo 33). Non vi cio passaggio dal diritto alla morale e da questa all'ethos; passaggio per il quale l'eticit, forma suprema, pur negando i due momenti del diritto e della moralit, li conservi tuttavia arricchiti e inverati. Vi sono invece due momenti che sono due astrazioni irreali la cui verit solo il terzo momento: l'ethos. II diritto e la moralit, cio, svolgono qu, nella sezione dello spirito oggettivo, la stessa, diciamo cos, funzione che l'essere ed il nulla hanno nella prima triade della logica dell'essere: due astrazioni opposte fra loro e nello stesso tempo identiche, vere solo nel movimento, che consiste nel loro reciproco immediato annullarsi, e cio nel divenire. Ma mentre, in effetti l'essere ed il nulla: il puro essere senza nessun'altra determinazione; ed il puro nulla, vuotezza, assenza di determinazioni e di contenuto, sono due momenti astratti la cui verit data dal terzo momento, il divenire, per cui meglio si dovrebbe dire che non vi sono in realt tre momenti, ma uno solo, il div, nire, che il reale; altrettanto non pu dirsi del diritto e della morale. Il diritto e la morale non sono, come l'essere e il nulla, due astrazioni opposte fra loro e nella loro. astrattezza identiche, vere solo nella loro unit, l'ethos, che opposto in s, perch ha in s l'opposizione (come il divenire), ma sono determinazioni concrete implicantesi reciprocamente. N, se, abbandonando la considerazione della sintesi che il reale e cio la verit, si volesse questa scindere tenendo fermi e separati i momenti di cui essa consiste e questi appunto considerare fuori della sintesi, si potrebbe mai affermare astratto e non vero il diritto. La determinazione qualitativa che esso rappresenta rompe infatti il nesso della opposizione, giacch esso non il puro essere o il puro nulla, e cio un prodotto dell'intelletto astraente, ma un fare concreto dello spirito, una determinazione dello spi" rito nel suo universale concetto. Il suo rapporto nei confronti dl:l]l?i morale, non quindi di opposizione, i momenti della quale haJ!nO realt solo nella sintesi, unit degli opposti, ma di implicazione con quella. Il nesso che congiunge il diritto con la morale, cio, non quello dialettico della opposizione, ma quello della implicazione e della distinzione. ~ 265 ..,-- E quanto sopra si osservato a proposito dei momenti dello spirito oggettivo, si pu ripetere per tutte le altre parti del sistema (baster. ricordare, nella sezione dello spirito assoluto, che. l'arte e la religione sono per lo Hegel due astrazioni vere solo nell'unit della filosofia), il quale si presenta quindi con un carattere spiccato di formalismo rigido ed immobile a guisa di una piramide che nega l'asserito dialettismo. La ragione di tale formalismo che non solo un difetto esteriore, ma che ha conseguenze gravissime in tutto il sistema, stata. a giusta ragione riposta nell'abuso (dovuto forse ad una particolare condizione psicologica), della forma triadica propria della sintesi degli opposti, che fu applicata dallo Hegel indistintamente a tutto il reale, senza riguardo per la peculiare natura del nesso che corre tra le determinazioni universali. di quello (1). Sembra perci che la critica e la opposizione al sistema hegeliano, se nello Hegel si tiene fermo ,al sistema, siano pi che giustificate e legittime. necessario quindi seguendo l'esempio dei moderni interpreti e continuatori dell'opera sua, affrontare Hegel senza soffermarsi alla sua armatura sistematica e senza lasciarsi da quella opprimere, per andare a cogliere il suo vivo pensiero al di l della immobilit e della finitezza del sistema stesso. Quale ricchezza di contenuto, di pensiero storico, di profonda spiritualit si offre allora! Se si guarda cos alla sua Filosofia del Diritto questa si svela in sostanza come un trattato di etica, nel senso pi completo della parola (e cio di filosofia della pratica), concepito e sentito con una seriet e profondit che ha pochi riscontri nel1a storia del pensiero. (A puro titolo indicativo si vedano ad esempio oltre a quelli che seguono nel testo, il paragrafo 4: sulla libert del volere; il paragrafo 15: sull'arbitrio; il paragrafo 139: sul male; il paragrafo 140: sulla moralit e le sua deformazioni; il paragrafo 209: sul concetto di persona; il paragrafo 268: sul patriottismo; il paragrafo 270: sul rapporto fra Stato e religione; il paragrafo 294 sul rapporto di pubblico impiego; il paragrafo 319; sulla libert di stampa; il paragrafo 328: sul valore militare, ecc.). E valendosi proprio dei criteri di interpretazione storica che lo stesso Hegel ha insegnato, per rendrsi conto del valore e del significato dell'opera sua, occorre domandarsi, mettendo da parte quanto in lui v' di caduco e di contingente, contro chi e che cosa egli abbia inteso combattere affermando le sue tesi di filosofia del diritto. Ed ecco, espressamente citati o soltanto sottintesi, l'egalitarismo e il giacobinismo, prodotto estremo del giusnaturalismo, di quella ragione che lo Hegel defin astratta: paragrafi 29, 49, 183, 200, e 258. (2). Ecco le anime candide e sensibili di coloro che negavano al pensiero politico del Machiavelli il (1) B. CROCE: Saggio sullo Hegel, Bari, Laterza 1927. (5) Questi riferimenti ai paragrafi del testo hegeliano, come anche quelli che seguono, sono come delle anticipazioni puramente indicative delle manifestazioni pi esteriori delle tesi negative e affermative; le quali, come evidente, debbono ricavarsi dalla lettura dell'intera opera. diritto all'esistenza; del Machiavelli che lo Hegel innalz agli onori della autentica meditazione, instaurando una pi alta ragione di Stato. (paragrafi 336 e 337). Ecco le istanze dell'etica Kantiana, ancora impligliate in antinomie, assumere un pi profondo significato (paragrafo 133 e segg.); ecco, nel solco tracciato dal Kant, vigorosamente asserita l'intrin . seca natura dello spirito, la libert, che la sua legge suprema (paragrafi 4, 48, 104 e segg., 141 e segg., 260). La, tesi contrattualistica dello Stato, negatrice della continuit e la tesi dello Stato come di diritto privato (stato patrimoniale) sono risolutamente combattute dello Hegel assertore dello stato come suprema espressione dell'etica, negazione dell'individualismo e atomismo astratti (paragrafo 258). La sua polemica (che talvolta diviene sarcasmo) non legata totalmente alle contingenze del momento, ma trascende l'occasionale per diventare parte integrante della lotta della ragione, della instaurata ragione storica, contro tutti gli astrattismi, tutte le divisioni del reale, tutte le affermazioni antistoriche. Hegel il gran padre della storiografia del secolo XIX, il secolo della storia; con questa avvertenza riuscir pi facile intendere non solo i pi riposti motivi della sua polemica, ma altresi la validit e perpetuit delle tesi che egli ci ha tramandato e che sono ormai patrimonio comune e familiare di noi moderni: lo stato etico, la societ civile, le classi, la classe media. Questi suoi concetti hanno informato di se tutta la vita morale del secolo XIX e quindi anche quella del nostro tempo. L'influsso potente dello Hegel non va cercato per nei suoi immediati seguaci, Michelet, Gabler, Hotho, Feurbach, Baur, Gans, Rosenkranz, ecc., i quali vissero nella cerchia angusta della scuola senza oltrepassarla e si limitarono per lo pi a difendere religiosamente il pensiero del maestro (1 ). N ovviall1ente nei diretti oppositori del suo pensiero la maggior parte dei quali, a parte il fatto che molto spesso lo fraintsero, rappresentavano delle correnti di pensiero che l'idea hegeliana aveva abbassate a momento di s e quindi superate. Tralasciando qui dal considerare le opposizioni mosse al sistema nella sua interezza (e cio in sostanza alla nuova logica hegeliana) quali quelle dello Herbart, del Trendelenturg, del Giinther e del Pabst, sar opportuno ricordare sommariamente talune delle critiche particolarmente mosse alla filosofia del diritto, provenienti per lo pi da circoli giuridici tedeschi (Stahl, Ahrens, Puchta, Hugo ecc.). La sostanza di queste critiche, quando non erano veri e propri fraintendimenti, si contiene tutta nelle affermazioni che la dottrina hegeliana conduce al fatalismo, al quietismo, alla glorificazione del fatto compiuto e quindi della vittoria (preludio filosofico, come imaginosamente si esprime lo Ahrens, della massima che la forza vince il diritto); (1) Notizie sull polemiche che ebbero luogo fra il Rosenkranz ed il RU.hle di Lilienstern ed il Braniss, fra il Gabler e il W eisse, fra il Feurbach e lo Stahl, fra il Michelet ed il Fichte E.E. in G.E. ERDMANN Lo sviluppo della speculazione tedesca dal Kant in poi, Lipsia, 1853, -266 che il diritto risolve in s la morale (abbiamo visto invece che tutto il contrario); che il diritto non gi il prodotto della libert della persona, perch questa sparita e sparisce nella universalit. Lo Hegel, annullando: cc la convinzione che le verit eterne del bene, del giusto e della morale sono il fondo sostanziale ed il filo conduttore nel tessuto della storia, che il vero successo non si lascia misu rare che alla tregua dei nobili scopi di libert e cultura morale, intellettuale ed economica, ha con tribuito per molta parte a pervertire la nozione del diritto e a spargere la confusione nelle idee morali e politiche . La sua concezione dello stato del tutto pagana, un panteismo politico manife stazione della sua essenziale visione panteistica delle cose. A parte la semplice e decisiva osservazione che la visione hegeliana non panteismo, perch in essa la sostanza elevata a soggetto, facile ri levare come tale critica, del tutto superficiale ed estrinseca, non tocca il pensiero hegeliano che pensiero storico, sintesi poderosa della vita storica del suo tempo, progressiva autocoscienza della li bert dello spirito (1). L'influsso delle idee hegeliane nel secolo XIX va piuttosto ricercato nel mondo della politica e della storiografia: sul terreno cio, in cui quei concetti dovevano immediatamente operare sia pure acriti camente. Il suo stato etico ad esempio, servito agli asser tori dell'idea dello stato come potenza (Droysen1 Treitschke, e seguaci), come ai pi puri liberali (i due Spaventa, De Sanctis, ecc.), mentre il con cetto di classe ha germinato, tramite G.G. Schmidt (M. Stirner), nell'opera politica del Marx (che fu sostanzialmente un hegeliano dei pi ortodossi), dello Hengels nonch di F. Lassalle. La revisione critica e la comprensione del pensiero giuridico-politico dello Hegel frutto del rinnovato storicismo del nostro tempo. Oggi i suoi concetti sul diritto, sulla morale e sulla politica non suscitano pi in noi, come gi ai loro tempi, riprovazione e quasi orrore, ma ci appaiono, quali sono, momenti storici del progressivo riconoscersi dello spirito (2). Che cosa mai l'idea dello stato etico, spogliata del suo significato immediato di critica negativa e contingente, se non l'asserzione vigorosa del rapporto di distinzione ed implicazione fra la politica, il diritto e la morale, per cui la angusta sfera del diritto e della politica dev'essere superata da quella della morale ed in quella inverarsiY Tesi questa che non ha solo un valore storico come negazione ed affermazione di un pensiero determinato, ma assurge al valore di un riconoscimento della legge stessa dello spirito. (I) Sulla questione vedere fra gli altri E. AHRENS: Corso di diritto naturale ed. Lipsia 1868, al quale appartengono le parole del testo fra virgolette. Non sar fuor di luogo ricordare qui che lo Ahrens, nobilissima figura di uomo, era scolaro diretto di e.e. Krause, il teosofo; e che l'altro giurista oppositore dello Hegel, F.G. Stahl, fu seguace del peggiore Schelling, quello dell'indirizzo teosofico. (2) singolare il destino che incontra il genuino pensiero politico; nella riprovazione e nell'orrore Hegel stato accomunato al Machiavelli. Il concetto di societ civile parso, ed a ragione, come la grande scoperta del pensiero politico dello Hegel. E che cosa altro mai la societ civile se non l'analisi limpida ed in certo senso rassegnata e chiaroveggente di que~la realt c,h~ lo stato come realt politica, rapporto politico, che come tale di per s, per essere una determinazione della pi elementare forma pratica dello spirito, prima della morale; e quindi non contro la morale, ma in essa destinata a risolversiY Il concetto di classe attraverso i movimenti poli tici del secolo scorso giunto fino a noi liberato dal sapore di contingenza che in s recava, ampliato e approfondito da tutto il contributo polemico che su di esso andato ad innestarsi. Il concetto di classe media (paragrafi 205, 297, 305), spogliato di ogni suo storico e particolaristico riferimento, ha avuto il suo sviluppo e la sua defi nizione speculativa nella affermazione liberale del Oroce (1). Come appare dei sommari accenni fatti, ci che lo Hegel pens sul diritto e sulla politica e quindi sulla morale ben lungi dall'avere un valore puramente storico . .All'opera sua noi possiamo ancora oggi ricorrere per cercare la conferma delle istanze pi profonde che la vita morale, politica e giuridica del nostro tempo ci pone; conferma che non gi l'adeguamento ad una misura astratta o convenzionale, ma la verifica di un momento eterno dello spirito nella sua libera autodeterminazione. * * * Queste sparse considerazioni ci ha suggerito la recente rilettura della nuova edizione dei Lineamenti di Filosofia del diritto dello Hegel, arricchita ad opera del Plebe della traduzione delle note manos'Critte del Maestro. Facendo nostre le parole che un grande filosofo pronunzi in una analoga occasione, auguriamo quindi alla fatica del Plebe tutta la fortuna o meglio la meditazione che merita. F. CASAMASSIMA N. DANIELE: Incostituzionalit della legge e ricorso straordinario, ne Il Consiglio di Stato , 1954, II, p. 1-9. In occasione di alcuni pareri del Consiglio di Stato in Adunanza generale, che ha negato la proponibilit di questioni relative alla legittimit costituzionale delle leggi ordinarie in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Daniele, dissentendo dal Cesareo (P. CESAREO: Il sindacato sulla costituzionalit della legge da parte del potere esecutivo, in << Riv. Amm. , 1953, p. 149 e segg.), dopo ampia disamina della questione esclude l'ammissibilit del sindacato da p~te dell'Esecutivo, sia pure incidenter tantum, della legittimit~ costituzionale di una legge ordinaria e ci anche (9) Questo punto che finora sembra essere sfuggito all'attenzione degli studiosi, meriterebbe di essere sviluppato e chiarito adeguatamente. rm~Ait&#JMJ -267 perch, diversamente opinando, si verrebbe ad ammettere una pronuncia amministrativa non sindacabile da organi giurisdizionali, e perci, irrevocabile su questioni di legittimit costituzionale (contro il concetto di irrevocabilit del decreto presidenziale, . che decide il ricorso straordinario vedi cc Rass. Avv. n, 1953, p. 1-11, 229, 278). Il Daniele, aderendo alla tesi sostenuta da una parte della dottrina ed accolta da qualche pronunziato giurisprudenziale, parte dalla premessa che la VII norma transitoria abbia natura innovativa ed efficacia attributiva di potere, consentendo alle autorit giurisdizionali il sindacato sulla legittimit costituzionale, in senso sostanziale, delle leggi ordinarie. Prima di esaminare la tesi del Daniele, ci sembra opportuno osservare in via preliminare che, quale delle due opinioni sia accolta (quella del Daniele o quella del Cesareo), quello che certo che, in base alla Costituzione ed alle norme integrative di essa finora emanate, non sussiste la possibilit di risolvere questioni di legittimit costituzionale che sorgano in Sede di dec>hiione sul ricorso straor dinario. invero, da escludere che la procedura regolata dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, possa applicarsi in sede di procedimento tendente alla decisione di ricorso straordinario, non potendo questo mai equipararsi ad un giudizio, n potendo ipotizzarsi una rimessione alla Corte Costituzionale della quel;ltione di legittimit costituzionale da parte del Capo dello Stato e tanto meno da parte dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato in sede di parere. questa, secondo noi, una riprova della incom patibilit, ripetutamente sostenuta, dell'istituto del ricorso straordinario, con tutto il sistema della no- stra Costituzione, a meno di ridurre il ricorso stra. ordinario ad un semplice rimedio di carattere amministrativo, con tutte le conseguenze che deri~ano da questa concezione anche ai fini dell'applicazione dell'art. 113 della Costituzione. Ci premesso e tornando allo studio del Daniele, riteniamo che la citata norma VII delle disp. transitorie stabilendo che cc fino a quando non entri in funzione la Corte Costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'art. 134 ha luogo nelle. forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione ))' abbia vo luto soltanto confermare il preesistente potere, della c-q.i sopravvivenza si sarebbe potuto dubitare in presenza della regolamentazione costituzionale, di sindacare incidenter tantum ed agli eventuali fini di una disapplfoazione la legittimit costituzionale, in senso formale, delle norme di legge ordinarie. Il potere di esercitare questo limitato sindacato, che rientra piuttosto nella identificazione ed interpretazione della norma giuridica regolatrice della fattispecie, stato riconosciuto all'Esecutivo dagli stessi pareri del Consiglio di Stato in Adunanza generale, che, per, lo ha confinato nell'esame della ritualit della promulgazione e pubblicazione. All'accertamento di queste condizioni meramente estrinseche pu aggiungersi, a nostro avviso, quello relativo alla competenza dell'organo, con il conseguente potere, dell'Amministrazione e del privato cittadino, di disapplicare (rectius; non applicare) le leggi ordinarie emanate in materie riservate alla Costituzione. All'infuori di questo accertamento, che non tanto di legittimit costituzionale, quanto di esistenza e di obbligatoriet della legge ordinaria, non sarebbe consentito, a nostro avviso, n all'Au~ torit amministrativa, n all'Autorit giurisdizionale il sindacato, sia pure incidenter tantum, della legittimit costituzionale della legge ordinaria. Ove, invece, si volesse consentire alla premessa del Daniele e ritenere, cio, che la VII norma transitoria abbia attribuito, in relazione alla rigidit della Costituzione, agli organi giurisdizionali il potere di sindacare incidenter tantum la sostanziale legittimit costituzionale delle leggi ordinarie, non si potrebbe non convenire sulle conseguenze che l'A. trae dalla premessa. Deve, per, osservarsi a tal proposito che la norma transitoria non menziona gli-organi di giu risdizione, ma stabilisce soltanto che le controversie sulla legittimit costituzionale delle leggi ordinarie continueranno ad essere decise nella forma e nei limiti previsti dalle norme preesistenti. Occorrerebbe, perci, dimostrare che nell'ordinamento anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, il potere di decidere incidentalmente le menzionate controversie fosse riservato agli organi giurisdizionali e non pure attribuito all'Autorit amministrativa nell'esercizio di attivit contenziosa o, addirittura, giurisdizionale (Ministro-giudice). Contro l'attribuzione di un tale potere, inoltre, sta la norma dell'art. 136 della Costituzione, inter pretata esattamente dal Daniele, il quale ritiene che la pronuncia d'illegittimit costituzionale abbia per tutti e, cio, anche per le parti in causa, effetto costitutivo ed ex nunc, salvi tutti gli effetti prodotti dalla legge anteriormente alla sua dichiarazione d'illegittimit costituzionale. Se ci vero, se questo principio costituzionale deve ritenersi fondamentale, non pu ammettersi che fino all'entrata in funzione della Corte Costi tuzionale sia consentito agli organi giurisdizionali di dichiarare, sia pure incidentalmente, ma con effetti ex t-hnc l'illegittimit costituzionale di 1rna legge ordinaria. Resta, pertanto, ferma, a nostro avviso, la di stinzione fra accertamento della illegittimit for male, che attiene all'interpretazione, e sfodacato sulla legittimit sostanziale, riservato alla Corte Co stituzionale. Finch questa non sar entrata in fun zione non sar ammissibile altro che quel sindacato (rectius: accertamento), di legittimit costituzionale (meramente formale), non riservato agli organi giu risdizionali, ma che pu e deve essere attuato e dall'Autorit amministrativa e dal privato. G. GUGLIELMI FERRUCCIO PERGOLESI: Codice Costituzionale Zanichelli, 1954. Se, come giustamente rilva l'A., a raccolta ili testi legislativi presenta sempre notevoli difficolt, certamente superiori a quelle che il comune lettore possa supporre, esse divengono molto maggiori -268 per un Oodice Oostituzionale nell'attuale momento, in cui la Costituzione lungi dall'avere. piena applicazione, sia per la mancanza di alcune necessarie ed importanti leggi integrative, che pel contrasto di opinioni e di decisioni sulla vigenza o meno di norme anteriori, ideologicamente superate. Perci la fatica dell'insigne docente di diritto costituzionale dell'ateneo bolognese rappresenta un contributo veramente prezioso e tempestivo agli studi e alle ricerche di diritto pubblico; e la consultazione del volume riuscir assai utile a tecnici e pratici del diritto, anche per i numerosi richiami, le accuratissime note, gli ampi indici. G. BETTONI. -L'italiano nel mondo e la sua condizione giuridica secondo le legislazioni straniere e gli accordi internazionali. Istituto Poligrafico dello Stato, vol. I, Roma, 1954, p. V-1475. Il problema dell'emigrazione ha assunto, in questi ultimi tempi, notevole rilevanza nei rapporti internazionali fra gli Stati, tenuto conto dell'esigenza avvertita dai singoli Paesi di attuare, attraverso opportuni accordi, un piano di intelligente e fattiva distribuzione della mano d'opera nei settori di lavoro delle rispettive Nazioni. Particolare interesse avverte lo Stato italiano alla concreta soluzione di siffatto problema inter nazionale, specie per quanto riflette le forme di assistenza che lo Stato presta ai cittadini chiamati a svolgere la loro opera nei Paesi esteri. Oltre il contributo assistenziale apportato istituzionalmente dalle nostre rappresentanze diplomatiche e consolari, si ravvisato opportuno apprestare un ulteriore strumento di assistenza col pubblicare un'opera informativa che raccogliesse, in riferimento ai singoli Stati, quelle norme e quelle disposizioni che pi direttamente interessano il cittadino italiano che presta la sua opera in territorio estero. A tale finalit risponde in pieno il volume che recensiamo, edito sotto la direzione di F. M. Domi ned e di T. Perassi, e curato da Giangaleazzo Bettoni. L'italiano nel mondo trova il suo precedente in altra pubblicazione: L'italiano all'estero e la sua condizione giuridica (ed. 1934), ma la natura stessa dell'opera non consente di considerare questa nuova pubblicazione come ug mero aggi9rnai:.nento della precedente. Il lungo tempo trascorso dalla data in c;ui venne edito L'italiano all'estero, ha imposto al Bettonidi acquisire ex novo tutto il materiale legislativo necessario per la compilazione del manuale. La sistematica adottata dall'A. si rivela di indubbia praticit per la consultazione dell'opera. La trattazione ripartita per singolo Stato, secondo l'ordine alfabetico. Essa, preceduta da uno opportuno indice, contiene una rapida, ma precisa, esposizione delle norme che disciplinano i singoli istituti considerati (Soggiorno e stabilimento; diritti civili in genere; istruzione; lavoro e attivit economiche- previdenza sociale; regime fiscale; regime valutario; cittadinanza e naturalizzazione; diritto internazionale privato; celebrazione del matrimonio; atti dello stato civile; diritto di propriet; diritto di stare in giudizio e assistenza giudiziaria; esecutoriet delle sentenze straniere; legalizzazione dei documenti: libert di stampa; adizione dell'eredit; ecc.). All'esposizione seguono due appendici legislative, in relazione ad ogni singolo Stato: nella prima raccolta la legislazione interna, aggiornata al 30 giugno 1953; nella seconda sono riportati gli accordi stipulati fra lo Stato estero e l'Italia, aggiornati al 31 dicembre 1953. I testi legislativi stranieri sono riprodotti in originale ovvero in traduzione ufficiale; per gli accordi internazionali si adottato il testo ufficiale ovvero il testo avente tale carattere; per alcuni atti multilaterali si ricorso alla traduzione italiana. La riproduzione dei testi legislativi operata in tal senso, consente di avere, cos, a disposizione una raccolta interessante di legislazione straniera, talvolta non facilmente reperibile. L'opera merita, dunque, pieno consenso, non solo perch si palesa quale efficiente strumento di assistenza per i connazionali residenti all'estero, ma anche perch si traduce in una intelligente sintesi di cos disparata e molteplice legislazione internazionale. A. T. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA COMPETENZA E GIURISDIZIONE -Autorit giudiziaria e amministrativa -Annullamento di atto amministrativo -Concessione di contributi per cooperative edilizie -Azione per la restituzione delle somme versate -Competenza dell'A.G.O. -Annullamento di atto amministrativo -Revoca -Differenza. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 3357 /54 -Pres.: Galizia; Est.: Liguori; P.M.: Pafundi (Conf.) -Coop. Edil. C. E. A. C. I. S. c. Alto Comm. Igiene e Sanit pubblica). La competenza a conoscere della azione proposta dalla pubblica amministrazione per la restituzione delle somme corrisposte a propri dipendenti a titolo di contributo per la costruzione di cooperative edilizie fra i dipendenti stessi, nel caso che il decreto di concessione venga annullato per vizi di legittimit, spetta al giudice ordinario e non gi: a quello amministrativo. Sussiste l'ipotesi di annullamento di un atto amministrativo tutte le volte in cui si rira alla rimozione con efficacia ex tunc di un atto affetto da vizi di legittimit.; sussiste invece l'ipotesi di revoca di un atto amministrativo qualora si tenda alla rimozione con effetto ex nunc di un atto non pi opportuno. Sar pertanto annullabile un atto viziato da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, revocabile un atto che, emanato nell'esercizio di un potere discrezionale, non appaia pi conveniente. Dal che consegue che, mentre la pubblica amministrazione potr procedere in qualsiasi momento, ed anche di ufficio, all'annullamento di un atto viziato da illegittimit, data la sua contrariet. alla legge, la revoca pu essere invece pronunziata (sempre che l'atto non abbia creato nell'interessato un diritto perfetto non soggetto al fluttuare del pubblico interesse), qualora siano venute meno le ragioni di convenienza e di opportunit che determinano l'emissione dell'atto, ormai non pi rispondente al pubblico interesse. Trascriviamo anzitutto la motivazione della sentenza: cc Prima di passare alla disamina di quanto contraddittoriamente si sostiene dai patroni delle parti in ordine alla insorta questione di giurisdizione d'uopo premettere quanto risulta in modo incontrastato dagli atti; cc E' pacifico che l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit pubblica negli anni 1948-49-50, concesse a diverse cooperative costituite sia fra i suoi dipen7 denti che fra dipendenti statali vari contributi prelevando le relative somme dagli utili della gestione della penicillina per un importo di L. 300.010.000. e dai fondi in bilancio per un ammontare di li- 1:e 148.090.000. E' del pari incontroverso che, con separati provvedimenti in data 13 luglio 1951, lo stesso Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit ebbe a revocare le fatte concssioni e precisamente le assegnazioni di contributi sugli utili della gestione della penicillina, siccome improntate cc ad una erronea valutazione della disponibilit dei predetti fondi e quelle sui fondi di bilancio in quanto improntate << ad una erronea disponibilit dei fondi stanziati per le finalit di cui all'art. 282 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265. Assume la ricorrente cooperativa che concretandosi i provvedimenti di concessione dei contributi (rectius: sussidi) in atti amministrativi emanati in base ad una valutazione meramente discrezionale, non potevano essere posti nel nulla, essendo dalla determinazione della pubblica amministrazione sorto nei beneficiari dei sussidi un diritto soggettivo perfetto. cc Si soggiunge poi che, dissimulando la revoca per pretesi motivi di legittimit una revoca per motivi di opportunit, l'azione promo~sa dall'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit diretta alla restituzione delle somme erogate da ritenersi improponibile. Si deduce, inoltre, che essendo i cennati provvedimenti di revoca illegittimi andrebbero in ogni caso, disapplicati. Oppone, dal canto suo, l'Avvocatura Generale dello Stato che, pur essendosi nei decreti del 13 luglio 1951 parlato di revoca in realt essi si sostanziano in veri e propri provvedimenti di annullamento delle fatte concessioni, in quanto mentre l'Alto Commissario nel disporre degli utili reaiizzati nella gestione della penicillina ag al di fuori della sua competenza istituzionale e di quella di altro organo, ponendo, cos, in essere un atto nullo per mancanza di potest, non abbisognevole perch la nullit potesse spiegare i suoi effetti di alcuna dichiarazione di volont, nel revocare le erogazioni fatte sui fondi di bilancio, si avvalse del potere di annullamento di ufficio per motivi di legittimit, potere che non trova limiti in diritti od interessi di altri soggetti, non potendo esservi diritto a tutela giuridica fondata su atti invalidi per vizi di legittimit. Venuto meno -si dice -per effetto dei decreti di annullamento il titolo della cot-cessione non vi ha dubbio che la competenza a conoscere della spiegata azione diretta alla restituzione della somma, a suo tempo corrisposta iu base a detto titolo si appartenga alla giurisdizione ordinaria. -270 cc Ora che questo ultimo assunto si appalesi pienamente fondato agevole il dimostrarlo. cc Se si considera, infatti, che quantunque nelle fonti e nella pratica si parli, non di rado, indiscriminatamente di cc annullamento o di cc revoca di un atto amministrativo, essi sono istituti nettamente distinti, essi corrispondono a diversit di presupposti e di effetti, ben pochi rilievi inducono alla indubbia conclusione che i provvedimenti adottati dalt'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit il 13 luglio 1951, pur se qualificati di revoca dei precedenti decreti di concessione di contributi, si sostanziano in realt in un vero e proprio annullamento di tali decreti. E' noto che si ha annullamento tutte le volte in cui si mira alla rimozione con efficacia ex tunc di un atto affetto da vizi di legittimit, e che si ha revoca ove si miri invece alla rimozione con effetto ex nunc di un atto non pi opportuno. Sar, pertanto, annullabile un atto viziato da incompetenza, eccesso di potere oviolazione di legge, revocabile in atto, che emanato nell'esercizio di un potere discrezionale non appaia pi conveniente. Dal che consegue che, mentre la pubblica ammip,istrazione potr procedere, in. qualsiasi momento ed anche di ufficio, all'annullamento di un atto viziato da illegittimit, stante la sua contrariet alla legge, la revoca pu essere invece pronunziata ove siano venute meno le ragioni di convenienza o di opportunit he determinarono la emissione dell'atto, ormai pi non rispondente al pubblico interesse. Vi sono, poi, casi in cui essa non possibile; il che si verifica nell'ipotesi in cui l'atto abbia creato nell'interessato un diritto perfetto non soggetto al fluttuare del pubblico interesse. cc Ci posto, poich come lo stesso ricorrente non contesta nessuna disposizione di legge autorizzava l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit a disporre degli utili realizzati nella gestione della penicillina, che dovevano essere versati nelle casse dello Stato a norma della legge di contabilit approvata con r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, ed in particolare del disposto dell'art. 46 di detta legge (le somme di spettanza dello Stato introitate per qualsiasi titolo dagli incaricati della riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello Stato nei termini stabiliti dalla leggi e dai regolamenti), non chi non veda come i provvedimenti con i quali si dispose dei cennati utili in favore di varie Cooperative edilizie fossero inficiate da invalidit assoluta siccome emessi fuori di qualsiasi competenza istituzionale dell'organo che ebbe ad erogarli. cc Vero che nel decreto del 13 luglio 1951 si parla di revoca dei provvedimenti di concessione dei contributi ma a, prescindere dalla rilevata impropriet terminologica che si suole spesso riscontrare nella pratica senza che ne resti, per altro, vulnerata la reale sostanza dell'atto, preci~andosi in detto decreto che le concesse erogazioni furono inprontate ad una erronea valutazione della disponibilit dei fondi ricavati dagli utili della gestione della penicillina, evidente appare come il riferimento alla oggettiva realt dei fondi dei quali si era disposto dimostri a chiare note come ci si trovi di fronte ad un annullamento per vizi di legittimit, dei precedenti provvedimenti di concessione dei contributi e, non come si sostiene dai ricorrenti, ad una revoca di essi per motivi di opportunit. cc E a conclusioni diverse non pu giungersi in or: dine all'altro provvedimento del 13 luglio 1951 con il quale si posero nel nulla le concessioni dei contributi sui fondi di bilancio. Come emerge dal disposto dell'art. 282 del T. U. dette leggi sanitarie nel bi1ancio del ministero dell'interno sono stanziate, in appositi capitoli, somme da erogare per: a) contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari ritenuti. dai consorzi; b) contributi ai comuni, alle provincie, alle istituzioni pubbliche di beneficienza, ai consorzi ed altri enti per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, per evitare la diffusione della malattia e per sottrarre i bambini al contagio; e) sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva contro la tubercolosi ed assistenza agli infermi non considerati nelle lettere precedenti; d) sussidi per corsi di preparazione scientifica e di tirocinio pratico per il personale tecnico specializzato, medico o ausiliario. Ora, se si ha riguardo alle particolari e ben precisate finalit per le quali detti fondi possono essere erogati, ci si convince agevolmente come a nessuna delle ipotizzate finalit si possa ricondurre la erogazione di contributi edilizi, anche se attribuiti al dichiarato fine di una ccbuona sistemazione dei servizi igienici quale mezzo di prevenzione cccontro le malattie infettive e diffusive, e segnatamente contro la tubercolosi. cc Avendo, quindi, l'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanit col decreto su ricordato dichiarato di revocare, stante la erronea valutazione della disponibilit dei fondi stanziati in bilancio, i provvedimenti di concessione di contributi sui detti fondi, chiaro appare come l'emesso decreto, nonostante la impropriet della locuzione usata, si sostanzi nell'annullamento di ufficio per motivi di legittimit dei cennati provvedimenti. cc Accertato, pertanto, che con i decreti det 13 lu glio 1951 furono messi nel nulla i precedenti prov. vedimenti di concessione di contributi, poich ogni atto amministrativo produce i suoi effetti dal momento della sua emanazione onde la forza esecut ria dei cennati decreti e conseguentemente la insorgenza dell'obbligo nei beneficiari di detti contributi alla restituzione delle somme, a suo tempo incassate, di tutta evidenza come la competenza a conoscere della f!piegata azione, diretta al realizzo di tali somme o meglio all'attuazione degli effetti conseguenziati degli emessi provvedimenti di annullamento, si appar tenga, sia avuto riguardo al petitum che alla causa petendi, alla giuri$dizione ordinaria. cc Dichiarandosi, quindi, la competenza della giuri sdizione ordinaria a conoscere dell'azione per conva lida di sequestro e di merito promossa dall'Alto Com missario per l'Igiene e la Sanit pubblica con la citazione notificata il 2 febbraio 1952 la ricorrente cooperativa va condannata alla perdita del deposito. Per quanto si attiene, poi, al regolamento delle spese di questo grado, date le particolarit del caso, appare giusto ed equo dichiararle interamente compensate . I prinipi enunciati dalla riportq,ta. sentenza della Corte Suprema, la quale ha accolto integralmente Ja tesi sostenuta dall'Avvocatura Generale dello Stato, sono ormai pacifici. Non vi dubbio, difatti, che, nel caso in cui lo Stato concede un contributo non soggetto a restituzione secondo l'atto di concessione o in base al potere che disciplina la concessione stessa, -271 sorga nel oncessionario un diritto soggettivo perfetto. Da ci deriva .che l'atto amministrativo, il quale annulla per motivi di legittimit il provvedimento di concessione, incide su un diritto soggettivo, e conseguentemente, sorgendo controversia sulla legittimit di quell'atto di annullamento, la cognizione di questa appartiene al giudice ordinario, a norma dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. Il fatto che l'amministrazione, nell'atto con cui fa venire meno la concessione del contributo, parli di revoca, anzich di annullamento, non ha alcuna rilevanza, in quanto nella prassi amministrativa e nello stesso uso legislativo le espressioni << revoca ed annullamento vengono usati promiscuamente, sebbene essi, secondo l'insegnamento quasi concorde della dottrina, corrispondano a due concetti nettamente distinti, la revoca alla eliminazione di un atto amministrativo per motivi di opportunit, l'annullamento, invece, alla eliminazione di un atto per ragioni di legittimit. Per la individuazione di un atto non conta la sua denominazione, mentre assume demsivo rilievo il motivo per cui esso stato emanato. Per cui, qualora risulti come nella specie, che l'annullamento dei decreti di concessione di contributi avvenne perch le concessioni stesse erano state effettuate su fondi che obbiettivamente erano sottratti a qualsiasi disponibilit ovvero dovevano essere destinati a diversi e determinati usi, evidente che la eliminazione degli atti ha avuto luogo per ragioni di legittimit e, di conseguenza, ha intaccato diritti soggettivi e non gi interessi legittimi. C. CARBONE ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILl.T: I) Occupazione temporanea -Ipotesi previste dalla legge n. 2359 del 1865 e dalla legge n. 422 del 19a3 Nozione e differenze -Indennit -.Determinazione. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1577 /54 -Pres.: Valenzi; Est. : Rossi; P .M., Pomodoro -Moschetta c. A.N.A.S.). . II) Occupazione temporanea -Protrazione oltre il biennio -Competenza del magistrato ordinario -Opere per i rimasti senza tetto -Norme speciali contenute nel d. l. l. 9 giugno 1945, n. 305 e nel r. d. l. 29 maggio 1946, n. 437. (Corte di Cass., S.U., Sent n. 1702/54 -Pres.: Galizia; Est.: Mastrapasqua; P.M.: Eula Comune Francavilla a Mare c. Alessi). III) Occupazione temporanea Opere urgenti nei paesi colpiti dal terremoto calabro siculo del 1908. (Corte di Cass., Sez. II, Sent. n. 2333 -Pres.: Oggioni; Est.: Maio; P .M. : Rossi -Scordamaglia c. Curia Mileto e Prefetto Calabria). IV) Occupazione d'urgenza -Debito di valuta: art. 1277 c. c. -Indennit di occupazione -Pretesa illegittimit per mancata offerta e deposito dell'indennit contestualmente all'occupazione o subito dopo -Atto legittimo Mora del debitore: incidenza della sva lutazione monetaria Danni. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2179/54 -Pres.: Acampora; Est.: Civiletti; P.M.: Caruso -Di Prisco e Tortora c. Ministero Difesa). I) L'ipotesi dell'occupazione disposta in base alla legge del 25 giugno 1865, n. 2359 sull'espropriazione per pubblica utilit non pu confondersi con l'ipotesi della occupazione disposta a norma della legge 8 febbraio 1923, n. 422. Mentre nella prima ipotesi la occupazione ha carattere di provvisoriet, potendo cessare a seconda che ad essa segua o meno l'espropriazione, nel secondo caso l'occupazione ba, invece, carat~ tere definitivo per 1 'urgenza ed indiffo:r.ibilit dei lavori che devono essere eseguiti onde il procedimento che tale urgenza ed indifferibilit dichiara, rappresenta ]'atto iniziale dell'espropriazione e ne anticipa gli effetti facendo conseguire immediatamente quel definitivo possesso dell'immobile che, di regola, si attua con il decreto di esproprio. Quanto alla durata dell'occupazione, mentre quella disposta a norma dell'art. 73 della legge del 1865 non pu, in nessun caso essere protratta oltre il biennio, onde n lo stesso inizio del procedimento di espropriazione, n le opere eseguite con l'intenzione di procedere ad una occupazione definitiva possono giustificare l'occupazione oltre il termine suddetto, invece, l'occupazione disposta in base all'art. 39 della legge. del 1923 non legata all'osservanza del termine di due anni, a nulla rilevando la circostanza che detto termine sia stato enoneamente richiamato (come nella specie) nel decreto prefettizio. L'occupazione d'urgenza disposta ai sensi dell'art. 23 del r.d.l. 8 febbraio 1923, n. 422, essendo preordinata allo scopo di attuare immediatamente gli effetti dell'espropriazione, si concreta in un'espropriazione definitiva anticipata; la relativa indennit va determinata in base all'interesse annuo sull'ammontare dell'indennit definitiva la quale, a sua volta va stabilita in base al valore dcll'imc mobile alla data del decreto di esproprio. Di conseguenza nessun danno giuridicamente apprezzabile pu in concreto derivare all'espropriando dal ritardo nella emissione del decreto di espropriazione col quale si effettuer il passaggio di propriet dopo l'anticipato spossessamento a titolo definitivo dell'immobile. II) Quando siano decorsi due anni dal giorno in cui l'occupazione temporanea ha avuto luogo, senza che sia stato emesso il decreto di espropriazione, l'ulteriore occupazione diventa illegittima, perch viola il diritto di propriet, ed il proprietario dell'immobile occupato pu adire il magistrato ordinario, sia che intenda conseguire la restituzione del bene, sia che limitila sua domanda alla liqui . dazione di congrua indennit per il biennio di occupazione legittima ed al risarcimento dei danni per il periodo successivo. Il d.1.1. 9 giugno 1945, n. 305 (testo unico delle disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici) e il r.d.l. 29 maggio 1946, n. 437 (dichiarazione di pubblica utilit delle opere previste nei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati con l' UNRRA e di urgenza ed indifferibilit dei relativi lavoro), con la generale dichiarazione di pubblica utilit delle opere o con l'altrettanto generale riconoscimento della urgenza ed indifferibilit dei lavori occorc renti per la loro esecuzione, eliminano le analoghe preventive dichiarazioni e riconoscimenti diversamente necessari caso per caso, ma, all'infuori di ci, non pongono in essere alcuna regolamentazione diversa da quella prevista dalla legge a ca. dffii&J M==== w-w-wrnzw~ ,, ~&&&&&&zu;; l -272 rattere generale del 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilit: per conseguenza le occupazioni temporanee di immobili autorizzate dal Prefetto per l'esecuzione di tali lavori sono anch'esse soggette al termine massimo di due anni, stabilito dell'art. 73 legge 25 giugno 1865, n. 2359. III) La durata delle occupazioni temporanee dei beni immobili occorrenti per l'esecuzione di opere urgenti nei paesi colpiti dalt erremoto calabro- siculo del 28 dicembre 1908, non soggetta al termine perentorio massimo di due anni, di cui al 1 comma dell'art. 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, poich la legge speciale del 19 agosto 1917, n. 1399, ha derogato, su questo punto, alla legge generale, stabilendo all'art. 185, che detta durata pu essere fissata per cinque anni e che la stessa s intende protratta di anno in anno fino a raggiungere complessivamente un decennio, quando non sia data licenza al proprietario sei mesi prima IV) Debiti pecuniari, per dettato dell'art. 1277 e.e. sono quelli nei quali la prestazione della somma di denaro sia oggetto di obbligazione originaria. Debiti di valore sono quelli che si traducono in una prestazione in denaro soltanto per sostitutivo dell'obbligazione primaria e che, dovendo venire con questa in rapporto di equivalen.rn, sono necessariamente soggetti a subire gli effetti dell'alterazione di valore del bene che sono destinati a sostituire o a reintegrare. L'indennit per occupazione temporanea, di cui all'art. 71 e segg. della legge 25 giugno 1865, n. 2359, posta fin dall'origine come obbligazione pecuniaria. La mancata offerta e deposito dell'indennit contestualmente all'occupazione o subito dopo non fa cadere il titolo dell'occupazione, che rimane pur sempre un atto legittimo. I/inerzia al riguardo dell'occupazione pu essere vinta mediante la costituzione in mora, situazione che, ove sia fonte di danni prevedibili pel creditore, autorizza, l'applicazione dell'art. 1224 e.e. (ultimo comma). Abbiamo ritenuto opportuno di riunire le sopra trascritte massime di quattro recentissime sentenze della Corte Suprema in materia di occupazione di urgenza, sia per comodit di consultazione, sia perch esse si prestano anche a considerazioni di carattere generale sulle tendenze della giurisprudenza della Cassazione in questa ancora tormentata materia. Le prime tre sentenze concernono la durata delle occupazioni temporanee. Ci sembra chiaro che la prima di esse abbia un carattere pi di massima delle altre due, che anzi, la seconda sentenza sembra piuttosto in contrasto con il principio affermato nella prima. Questo principio poteva, infatti, agevolmente formularsi nel senso che tutte le occupazioni d'urgenza preordinate ad espropriazione definitiva non fassero soggette al termine dei due anni previste dalla legge fondamentale del 1865. In questi termini il principio poteva ben applicarsi anche ai casi di occupazione di urgenza regolati appunto dalle leggi speciali sulla costruzioni di case per senza tetto, essendo evidente, in que1:1ti ca1:1i, che si tratta di occuJ>azione preordinata ad esproprio definitivo. Pu perci dirsi che la seconda sentenza segni nuovamente un passo indietro nei confronti della prima. Tuttavia, oscillazioni di questo tipo non sono insolite in una materia cos delicata, n d'altra parte debbono costituire motivo di preoccupazione, concorrendo esse al f armarsi di una giurisprudenza la cui consolidazione necessariamente frutto di contrasti. Ci si appitnto verificato nella materia relativa alla natura giuridica della indennit di occupazione temporanea, alla quale si riferisce la quarta delle sentenze in rassegna. Com' noto ai lettori di questa Rassegna, infatti, la Corte Suprema aveva gi con la sentenza n.1432/51 (<< Rass. Avv. n 1951, p. 140), affermato che l'indennit dovuta per occupazione temporanea costituisce obbligazione pecuniaria fin dall'origine, cui applicabile il principio nominalistico. Successivamente, peraltro, con la sentenza n. 1039/52 ( Rass. Avv. n 1952, p. 71), la stessa Corte Suprema aveva affermato che il debito per indennit di occupazione diventa debito di valuta solo dopo che l'amministrazione occupante determini unilateralmente la indennit che intende pagare. Annotando questa sentenza ne mettevamo in rilievo il netto contrasto con la precedente, nonch la deviazione da principi affermati in merito al concetto di obbligazione pecuniaria fin dall'origine. Con soddisfazione dobbiamo ora segnalare questa sentenza la quale con motivazione precisa (i cui punti fondamentali sono riportati nella massima), riafferma in questa materia i principi gi seguiti nella sentenza del 1951, i quali sono, d'altronde, conformi a quelli oramai costantemente adottati nella materia analoga della indennit di espropriazione. IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Assoggettabilit alla I. G. E. della importazione di sterlina oro (sovrana) (art. 17, legge 19 giugno 1940, n. 762). (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 3733/54 -Pres.: Acampora; Est.: Siciliani; P. M.: Colli -Ministero Finanze c. Bteche). L'imposta, relativa ai dazi di confine, si ricollega a ragioni di mero carattere :fi.scale o ad esigenze di protezione economica; l'imposta generale sulla entrata, invece, colpisce generalmente tutte le entrate, corrispondenti a cessioni di merci o a prestazioni di servizi, s che non vi alcun rapporto necessario di dipendenza dell'una imposizione dall'altra, ben potendovi essere esenzione da dazio doganale per determinate merci e sottoposizione delle stesse merci all'imposta generale sull'entrata, all'atto della importazione. La moneta adempie alla funzione di strumento di scambio nell'ambito del paese, nel quale emessa. Negli altri paesi forma oggetto di operazioni commerciali, di acquisto e vendita, sia ai f,ni del rego~ lamento di rapporti privati (pagamento importazioni), sia ai fini di esigenze di Tesoreria (costituzione di scorte di divise). Appare evidente che la moneta estera -possa -Ssere considerata come una merce e, come tale, formare oggetto di operazioni commerciali: ci vale pi che mai per la moneta aurea, la quale pu servire, oltre che come strumento di scambio, anche per gli scopi diversi sopra accennati. -273 - Della interessante e nuova questione, cui si riferiscono le massime sopra riportate, si gi occupata questa Rassegna (1953, p. 30), con un breve commento alla sentenza del Tribunale di Roma, che aveva definito la vertenza, in conformit della tesi sostenuta dalla Amministrazione. Nel frattempo, il Bteche si grav da detta sentenza e la Corte di Appello di Roma (7 aprile-9 giugno 1953, I Sez. Civ. -Pres.: Cataldi, Est.: La Porta), con un inopinato, quanto incongruo richiamo .alla legge doganale, ritenne di poter escludere il carattere di merce della sterlina-oro, in considerazione anche del corso legale che questa ha tuttora nel Paese di emissione, per non essere mai stato abrogato il Coinage Act del 1870, ed accolse, quindi, l'appello. Ad epilogo ed in conseguenza di tale giudizio si verific un clamoroso incidente, che ebbe anche eco nella stampa. Il Bteche, in possesso della sentenza di secondo grado, intim precetto all'amministrazione per il rimborso della imposta, che la Corte di Appello aveva dichiarato non dovuta, e, rimaste vane le sue premure, procedette al pignoramento di due autovetture, una , delle quali, di pertinenza, peraltro dell'Ispettorato Generale della JYotorizzazione, addetta al servizio del Ministro delle Finanze. Tutto ci, veramente, era stato previsto sin da quando fu noto l'esito del giudizio di appello, ed al fine di evitare incidenti con un suddito straniero, l'amministrazione anzioh trincerarsi nelle sue prerogative (secondo i principi, infatti, per il rimborso di una tassa non suffloiente una sentenza esecutiva, occorrendo invece quella definitiva), prefer seguire le vie di giustizia e chiese, ai sensi dell'art. 373 c. p. o., la sospensione della sentenza ohe, intanto, era stata impugnata per Cassazione. La Corte di Appello, per, trascurando i peculiari aspetti presentati (origine del credito vantato dal Bteohe, qualit di suddito straniero di quest'ultimo, il che poteva rendere, quanto meno, problematico il 1eoupero della somma eroganda respinse l'istanza. Eppure, era lo Stato stesso, che, quale massimo soggetto giuridico, si era rivolto ai suoi giudici per la tutela di suoi f onda,mentali diritti. Il che concorre, se ve ne fosse bisogno, a rafforzare i dubbi sulla bont della sistemazione, data dall'attuale codice di procedura, all'istituto della inibitoria. La debole ed incerta impostazione della sentenza di appello rese agevole la formulazione di tre motivi di ricorso. Con un primo, affermato ohe la moneta tale solo-se vi un precetto 'dell'ordinamento che le riconosca una funzione di scambio, s.i poneva in evidenza la erroneit del collegamento stabilito dalla Corte di merito tra la legge sulla imposta generale sulla entrata e quella doganale, per escludere, quasi per tabulas, il carattere di merce della moneta aurea straniera, sul rifiesso che proprio la tariffa allegata alla legge doganale annovera tra le merci la moneta straniera metallica. Con un secondo, si sosteneva, in subordine, che la sterlina-oro, nonostante la mancanza di un atto formale di abrogazione del Coinage Aot del 1870, era trattata nel suo stesso Paese di origine come merce e che il contrario giudizio con cui la Corte di Appello aveva disatteso tale stato di cose, non involgeva una semplice questione di fatto, bens una questione di diritto, in virt dei noti principi sul collegamento tra gli ordinamenti giuridici. Con un terzo motivo, si denunziava la sentenza per aver violato le norme sulla disponibilit delle prove e per aver insufficientemente motivato -il proprio giudizio circa un punto decisivo della controversia. La Corte di Cassazione, con la decisione, cui appartengono le massime riportate, ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi di impugnativa. Ci premesso, si riproduce integralmente, nella parte motiva, la sentenza del S. C., interessante, oltre ohe per la questione di portata generale, di cui alla prima delle massime trascritte, sulla autonomia delle due imposizioni (I.G.E. e doganale); per aver risoluto una questione, intorno alla quale non esistono precedenti, sulla tassabilit, all'atto della wnportazione, ai sensi dell'art. 17, legge 1940, n. 762, delle monete straniere in metallo prezioso (oro e argento) e per aver affermato il principio, fermo nella scienza economica, ohe la moneta estera, ove non esista un precetto dello Stato che le assegni funzione di sca-mbio, viene, fuori del Paese di emissione, in considerazione soltanto come merce. << Con i tre mezzi di ricorso denuncia il ricorrente la violazione in cui sarebbe incorsa la impugnata pronuncia delle norme della legge e della tariffa doganale, nonoh della norma istitutiva del particolare tributo (art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762), oltre che la violazione e falsa applicazione dei principi ohe regolano il collegamento tra ordinamenti giuridici diversi, che sarebbero state compiute dalla pronuncia stessa, unitamente ad una violazione del~ l'obbligo di motivazione. Ci per non essersi considerate le sterline-oro importate dal Bteohe merce assoggettabile ad imposta sulla entrata, a tale conclusione pervenendosi sull'erroneo e comunque non sufficientemente giustificato presupposto che le sterline abbiano corso legale in Inghilterra. E tali censure devono ritenersi fondate. P oioh si discute circa l'applicabilit dell'art. 17 della legge 16 giugno 1940, n. 762, opportuno trascrivere il testo della norma cc In corrispondenza dell'imposta stabilita dall'art. 1 ... sulle merci importate dall'Estero dovuta, per il fatto obbiettivo dell'importazione una imposta, eco... si che il problema ohe si pone all'interprete quello di stabilire se l'oro monetato possa essere considerato merce>> Tale problema la Corte di merito risolse in senso negativo; ma baster dimostrare l'inconsistenza delle ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata perch risulti evidente il fondamento del ricorso. Innanzi tutto, la Corte si rifer alle norme della legge doganale con procedimento non giustificabile, in vista delle prof onde differenze fra le due imposizioni, quella dei dazi di confine e quella generale sulla entrata. La prima si ricollega a ragioni di mero carattere fiscale o ad esigenze di protezione economica, la seconda, invece, colpisce, generalmente, tutte le entrate corrispondenti a cessione di merci o a prestazione di servizi (art. 1 della legge n. 762 del 1940 sopra citata), si che non vi alcun rapporto necessa-rio di dipendenza dell'una imposizione dall'altra ben potendovi essere esenzione da dazio doganale per determinate merci e sottoposizione delle stesse merci all'imposta generale sull'entrata, all'atto dell'importazione. ~.JiitM&.Jii.fiJilGiZZZiLW) m:::::: ;;;;;m, && ::m@L mmm mm!::iti -274 La Corte di merito afferm, poi, che la moneta metallica di uno Stato estero non un bene diretto o di consumo, ma un bene essenzialmente strumentale, cio uno strumento di scambio. E qui l'errore manifesto. La moneta adempie alla funzione di strumento di scambio nell'ambito dcl paese, nel quale emessa. Negli altri paesi forma oggetto di operazioni commerciali, di acquisto e vendita, sia ai fini di regolamento di rapporti privati (pagamento importazioni), sia ai fini di esigenze di Tesoreria (costituzione di scorte di divise). E, per quanto specialmente si attiene alla moneta metallica, appena il caso di .ricordare che pu f arscne commercio anche per fini di tesaurizzazione o per fini industriali. Ci in via di massima dimostra l'erroneit dell'affermazione della Corte, che ravvisa nella moneta metallica (sterlina. oro), nulla pi che strumento di scambio. E l'errore risulta maggiormente evidente ove si consideri che, cessata da un pezzo, per ragioni ben note, l'Unione JJ1onctaria Latina (1865), per cff ctto della quale le sterline-oro potevano essere date e ricevute in pagamento anche in Italia, non si vede come possa dirsi che in Italia le sterline-oro valgano come strumento di scambio. E v'ha di pi. Essendo quasi dcl tutto cessata la circolazione della moneta aurea il commercio delle divise si riferisce quasi esclusivamente alla moneta cartacea, e l'oro monetato viene trattato a parte nelle borse, come destinato a scopi diversi dalle esigenze degli scambi commerciali, e quasi unicamente in vista del valore intrinseco dei singoli pezzi. Appare quindi evidente che la moneta estesa possa essere considerata come merce, e, come tale, formare oggetto di operazioni commerciali; e ci 1)ale pi che mai per la moneta aurea, la quale pu servire, oltre che. come strumento di scambio, anche per gli scopi diversi sopra accennati. La Corte di merito ricord gli articoli 1278 e 1279 c. c. relativi ai debiti di somme determinate in moneta non avente corso legale e nello Stato; ma il ricordo non giova, giacch se fosse necessario l'adempimento della clausola effettivo riferita a moneta non avente corso legale nello Stato (art. 1279 c. c.) ed il debitore dovesse acquistare le specie necessarie per estinguere la sua obbligazione, in tal caso si avrebbe l'acquisto di moneta-merce con tutte le conseguenze derivanti da un'operazione di tal genere. In JUltimo, la Corte di merito ritenne di dover indagare se la sterlina-oro circoli come moneta nel Regno Unito, ma l'indagine era del tutto irrilevante, giacch, com' stato sopra osservato, dal fatto della circolazione della sterlina-oro in Inghilterra non deriva alcuna conseguenza ai fini della contestazione in esame, dovendosi escludere che detta moneta valga legalmente in Italia come strumento di scambio, essa va considerata come merce, per le ragioni accennate. Le premesse osservazioni dimostrano, insieme, la assoluta inconsistenza delle ragioni poste dalla Corte di merito a sostegno della decisione impugnata ed il buon fondamento dei motivi del ricorso proposto dalla amministrazione finanziaria. Solo ad esuberanza converr aggiungere un'ultima osservazione desunta dal testo dell'art. 17 sopra riferito. In esso detto che l'imposta dovuta sulle merci importate in corrispondenza JJ di quella stabilita dall'art. 1 della stessa legge. In questo articolo si prevede l'ipotesi di cc cessione n di merci; nell'altro si prevede l'ipotesi dcl fatto obbiettivo della importazione; ma fra le due ipotesi vi per legge cc corrispondenza n, il che vuol dire che il trattamento delle merci cedute corrisponde a quello delle merci importate. Per le prime a base della 'imposizione il fatto della cessione, per le altre, invece, a base dell'imposizione sta il fatto obbiettivo della importazione. E questo parallelismo consente di rilevare che se la cessione di oro monetato, seguita in Italia, merc un'ordinaria operazione commerciale, non sft~gge all'imposizione generale per l'art. 1 della legge, altrettanto deve avvenire per lo stesso oro, al momento dell'importazione in Italia, per il corri.-' spondente art. 17 >>. G. MALINCONICO IMPOSTA DI REGISTRO -Cessione di immobile danneggiato ad un'impresa che si obbliga di ricostruirlo e che come corrispettivo dell'acquisto cede uno degli appartamenti che risulteranno dalla ricostruzione. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 2446/54 - Pres.: Acampora; Rel.: Vistoso; P. M.: Pittiruti concl. diff.; Mantegna c. Ministero delle Finanze). Non pu considerarsi soggetto a condizione sospensiva un contratto col quale un'impresa di costruzioni acquista, per ricostruirlo, un immobile danneggiato dalla guerra e al proprietario di esso cede come corrispettivo uno degli appartamenti che risulteranno dalla ricostruzione: e pertanto la relativa imposta di registro immediatamente esigibile, sebbene la progettata ricostruzione non sia avvenuta e il contratto non abbia pertanto avuto esecuzione. irrilevante ai fini dell'applicabilit dell'imposta che detto contratto venga qualificato come vendita o come permuta; e in entrambi i casi la norma dell'art. 12 della legge di registro importa che non osti alla tassazione la nullit derivante, in base all'art. 1472, 2 comma c. c., dal fatto che l'appartamento ceduto non sia venuto ad esistenza per non essere stato costruito. In questa perspicua sentenza, importante anche perch relativa ad un tipo di contratto abbastanza frequente nella pratica delle ricostruzioni edilizie dopo le distruzioni belliche, hanno trovato acuta applicazione alcuni basilari principi in tema di registro. La fattispecie era invero alquanto delicata. Anzi tutto era controvertibile la definizione del rapporto), che oscillava fra la figura della vendita e quella della permuta: per la prima mancava infatti l'elemento del prezzo, in quanto il corrispettivo non era costituito da una somma di denaro ma da un appartamento costruendo, mentre circa la sussistenza degli estrerni della seconda poteva nascere il dubbio se, dovendo l'appartamento stesso ancora essere costruito, ostasse alla figura della permuta la .circostanza che una delle due cose dedotte in contratto fosse inesistente al momento della stipulazione . .. Inoltre, poich nel contratto la ricostruzione-.dd.-_ l'immobile, e quindi la consegna dell'appartamento che da tale ricostruzione sarebbe dovuto risultare, erano collegate coll'eventualit che non si presentassero circostanze di forza maggiore (come ad esempio il divieto di sfratto degli inquilini), le quali avessero -275 impedito i lavori e di fatto tali circostanze si erano presentate in modo che le parti avevano rinunziato all'esecuzione del contratto, era facile incorrere nell'equivoco che tutto il rapporto dovesse considerarsi soggetto a condizione sospensiva, della quale fosse mancato l'avveramento: come infatti aveva ritenuto il Tribunale, sebbene la sua sentenza fosse poi stata riformata dalla Corte di Appello di Palermo, avverso il pronunziato della quale aveva ricorso la controparte. Ma il Supremo Collegio ha respinto il ricorso. Data l'importanza d_ella sentenza, trascriviamo la parte es.senziale della motivazione: avendo la Corte d'Appello riconosciuto in definitiva che di permuta si trattasse, esse (le censure avversarie), si accentrano sulla particolarit di tale permuta, che avrebbe dovuto seguire tra un bene presente (utile dominio dell'immobile di propriet delle Mantegna) e un bene di l da venire (primo piano e parte del secondo piano di un fabbricato da costruire) e sulla conseguenza che dal fatto di non essere la cosa promessa come controprestazione venuta ad esistenza, la Corte di merito avrebbe dovuto trarre ai fini fiscali. Sostengono infatti i ricorrenti che la vendita (o permuta) di cosa sperata, nella quale l'acquisto della propriet si verifica non appena la cosa venga ad esistenza (art. 1472, 1555 c. c.), sia un contratto sottoposto a condizione sospensiva, essendo in esso l'efficacia del negozio subordinata. al verificarsi di un avveramento futuro ed incerto. E su tale presupposto basano il loro diritto ad ottenere il rimborso della tassa proporzionale corrisposta per la registrazione degli atti 14 marzo 1945 e 27 giugno 1947, non essendo, a norma dell'art. 17 della legge di registro, per gli atti e trasferimenti vincolati a condizione sospensiva, tale tassa dovuta fino a quando la condizione non si verifichi. S'infrange, per, tale tesi contro la giuridica inesattezza della premessa. La condizione, costituendo solo elemento accidentale dei negozi giuridici gi perfetti, non pu essere confusa con i requisiti essenziali degli stessi, considerati nel loro tipo astratto, e posti dalla legge, indipendentemente dalla volont delle parti, ancorch il loro avveramento sia futuro ed incerto. Essa costituisce qualcosa di distinto dal negozio . cui inerisce ed i cui requisiti essenziali devono essersi gi realizzati anche senza la sua opposizione. E distinti ne sono gli effetti, tra i quali ha particolare importanza quello della retroattivit dell' avveramento al tempo in cui stato concluso il contratto (art. 1360 c. c.), che proprio dei negozi condizionati e costituirebbe, invece, un assurdo logico nei negozi sf orniti di elementi essenziali alla loro giuridica perfezione. Ci, in sostanza, ritenne la Corte di Pa.lermo, e della esattezza della affermazione si ha conferma decisiva ove l'enunciazione teorica sia tradotta sul piano concreto della contestazione in esame; ch, allora, non potr non apparire di incontestabile evidenza come sia impossibile scorgere una condizione sospensiva in quella costruzione di un immobile la quale costituival-al contrario -nulla pi che l'oggetto della obbligazione che la Societ Costruzioni Edilizie aveva assunto nel rogito di permuta. Non pu pertanto dirsi che il contratto di compravendita (o di permuta) di cosa sperata, nel quale l'elemento futuro ed incerto rappresentato da uno dei requisiti essenziali del negozio, ecio dall'oggetto, che non esiste ancora in rerum natura, .sia un contratto con condizione sospensiva. Ci sufficiente -non allontanandosi in genere il diritto tributario dai principi del diritto comune nel considerare gli stessi rapporti regolali e definiti dalla legge civile allo scopo di adeguare gli effetti al campo d'azione in cui opera -per. escludere l'applicabilit alla fattispecie dell'art. 17 della legge di registro. N ha alcuna importanza, ai fini della controversia, il fatto che la permuta debba, a norma dell'art. 1472 c. c., ritenersi nulla per non essere la cosa promessa come controprestazione venuta ad esistenza, o, pi esattamente, inefficace, essendo la nullit in senso proprio per sua natura originaria. Secondo la legge di registro, il fatto giuridico che determina il sorgere del rapporto d'imposta non , infatti, il trasferimento di un bene 01 l'assunzione di una obbligazione, ma la stipulazione di un atto di vendita, di permuta o di mutuo. Ci che conta, unicamente l'esistenza di un atto che, considerato in s e per s, sia capace di produrre l'obbligazione, o di attuare il trasferimento, indipendentemente da tutte le circostanze che possano impedire la produzione dei suoi -e'ffetti. Da questo principio, che trova la sua giustificazione nella stessa natura del tributo e nella complessit delle indagini che diversamente l'ufficio del registro do vrebbe compiere per ogni atto onde accertare l'effettiva produzione degli effetti che dallo stesso dovrebbero scaturire, discende l'altro della assoluta irrilevanza dell'eventuale nullit dell'atto che non sia privo delie caratteristiche proprie di quelli previsti dalla tariffa allegata alla legge. Un atto, comunque, nullo, soggetto a registrazione, e conseguentemente al pagamento della tassa relativa al negozio giuridico in esso consacrato, come se fosse valido. Solo in alcuni casi, tassativamente determinati, l'accertamento della sua nullit conferisce al contribuente il diritto di ottenere la restituzione di imposta pagata (artt. 11 e 14 della legge di registro); ma tra essi non rientra quello di nullit della vendita o della permuta di cosa futura (rei speratae) per non essere la cosa venuta ad esistenza. L'atto chfJ'tale vendita e permuta contenga -voglia in essi ravvisarsi, come la prevalente dottrina ritiene, un contratto con effetti obbligatori o, come altri so stiene, un negozio anticipato - pur sempre un atto di compra-vendita o di una permuta, capac_e di produrre tutti i suoi effetti, e come tale deve essere tassato. Contro il rigore della legge fiscale che non consente deroga alla rigida applicazione dei suoi principi, vanamente le ricorrenti invocano l'assurdit del fatto che si possa essere obbligati a versare a titolo di tributo somme rilevanti per una convenzione i cui effetti non ebbero ad attuarsi. Le norme tributarie, nelle quali assai spesso p_re-... domina la necessit di evitare le evasioni, non sempre concordano con la logica del diritto e con l'esigenza che questo sia sempre improntato ad un principio etico. N vale opporre che, dot'endo, a norma dell'art. 51 della legge di registro, la tassa deve essere applicata "TRFSFITS "TRFSFITS -276 alla parte dei beni immobili o mobili che ha maggior valore, difetterebbe, nel caso di permuta di cosa pre sente con cosa non ancora venuta ad esistenza, uno degli elementi della sua liquidazione. Non sussiste infatti, l'assoluta impossibilit di determinare con riferimento alla data di un atto di vendita o di permi1.ta di cosa futura, il valore che un determinato bene, se esistente, alvrebbe avuto, specie quando l'atto stesso fornisca gli elementi per tale determinazione; come ebbe a verificarsi nel caso in esam~ in cui le parti ebbero cura di precisare le caratteristiche di costruzione o di rifinitura che gli appartamenti dati in permuta avrebbero dovuto avere, anche in ordine alla distribuzione degli ambienti e degli impianti. Tanto ci vero che le stesse parti attribuirono a tali appartamenti un valore, che poi l'Ufficio del Registro rettific ... . G. 0.AI.JEND.A IMPOSTE E TASSE -Legge 11 gennaio 1951 n. 25, art. 35 -Esonero dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie -Condizioni. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 3296/54 -Pres.: Acampora; Est.. Novelli; P. M. Colli (conf.) -Rupi Farmaceutici c. Finanze). Le imposte pagate allo scopo di fruire dello eso- nero previsto dall'art. 35 legge 11 gennaio 1951, n. 25, non sono ripetibili. Detto esonero infatti ricollegato ad una defi,nitiva sistemazione tributaria del contribuente, non ad un atto di clemenza o di condono che il legislatore non intese accordare. La questione .concerneva la retta interpretazione dell'art. 35 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, re cante le norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. A termini della disposizione in tale articolo rac chiusa: e< i contribuenti che entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adem piono alle operazioni e formalit prescritte dalla legge sulle tasse ed imposte indirette sugli affari e paghino i tributi, compreso il complemento di imposta e gli accessori dovuti sui maggiori valori, sono esonerati dal pagamento delle sopratasse e pene pecuniarie comminate per le infrazioni delle leggi medesime. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui siano in corso accertamenti e contestazioni . Il quesito da risolvere, cos come identificato dalla stessa Suprema Corte, si sostanziava nello stabilire se il contribuente che abbia inteso beneficiare dell'e sonero delle sopratasse, pene pecuniarie relative ad imposte indirette che siano state evase, possa dopo il pagamento del tributo, imposto per beneficiare del l'esonero, contestare ulteriormente il debito tributario e ripetere q1tello che abbia pagato ii. La risposta negativa a tale quesito deriva dal l'esistenza di un preciso intento legislativo rivolto, non gi ad un provvedimento di clemenza (condono), bens alla sistemazione defi.nitiva ed alla elimina zione completa delle contestazioni, all'atto stesso in cui entrava in vigore una legge recante norme pro fondamente innovative al sistema tributario prece dente, per cui si rendeva necessario di ridurre al minimo il periodo di transizione, sgombrando, per quanto possibile il terreno dalle vertenze in corso. La disposizione di cui all'art. 35 della legge n. 25 del 1951, in sostanza, dal beneficio dell'esonero fa derivare il divieto di ulteriori contestazioni della imposizione. Il predetto intento legislativo pi particolarmente reso quanto mai evidente. innanzi. tutto dalla ,ytes.ya rubrica del titolo V nel quale racchiusa la disposizione in esame: norme per agevolare la sistemazione di determinate situazioni tributarie ))' rubrica che, ben pu valere ad interpretare il contenuto delle norme che seguono ))' specie se, come nel caso concreto, trova esatta e perfetta rispondenza nei lavori preparatori, dai quali emerge senza possibilit di dubbio che fu concorde volere della Camera e del Senato di evitare assolutamente un provvedimento di clemenza, tanto che il suddetto titolo V venne introdotto nella legge allo scopo di seppellire il passato n e costituire la soluzione amichevole n delle controversie e il mezzo per sgombrare rapidamente gli Uffl,ci dell'arretrato ii, al momento stesso in cui venivano instaurati nuovi rapporti fra Fisco e contribuente )) (vedi relazione alla legge in Le leggi n, p. 120 e segg.; 132 e segg.; 170 e segg.). Ma la precisa volont di legge nei sensi esposti appare ancor pi palese ove la disposizione dell'art. 35 si inquadri nel sistema delle altre norme contenute nel titolo V (vedi artt. 33, 36, 40). Dette norme, invero, stabiliscono concordemente ed univocamente che i particolari benefici concessi a favore dei contribuenti debbano essere subordinati alla definizione ed eliminazione delle contestazioni. Di guisa che il pagamento del tributo con carattere di definitivit rappresenta la condizione essenziale per l'applicazione dello esonero dalle sanzioni considerate nell'art. 35, perch soltanto attraverso di esso si poteva conseguire lo scopo prefisso dal legislatore e consistente -come gi posto in risalto -nella sistemazione rapida di controversie in materia tributaria. * * * Ammesso che secondo l'intento del legislatore il beneficio dell'esonero importa il divieto di ulteriori contestaeioni, la S. C. ha ritenuto tuttavia non potersi prescindere da una qualsiasi n manifestazione negoziale che comunque ricolleghi il pagamento alla volont del beneficiario dell'esonero di cui trattasi, con l'accettazione definitiva ed incondizionata della tassazione)). E detta manifestazione e tale accettazione ha rilevato essere implicita nell'adempimento di quelle operazioni i> e formalit n, cui fa cenno la legge. Ma ove queste operazioni e formalit facciano difetto perch (come avviene per la maggior parte delle imposte indirette), richiesto solo il pagamento del tributo, la S.C. ha ritenuto che anche nel semplie pagamento del solo tributo possa essere insita l'accettazione della condizione imposta dall'art. 35, sempre che il pagamento stesso segua ad un atto della Amministrazione contenente il titolo per il tributo come per la relativa sopratassa e pene pecuniarie (era appunto il caso di specie), perch in questa ipotesi, ma solo in questa ipotesi (semp_t:e. secondo la Corte), il pagamento predetto non sarebbe stato :rice~ _ vuto se non con totale rispetto al titolo, comprensivo cio delle pene pecuniarie, ove non si. fosse fatto riferimento all'esonero di cui all'art. 35 della legge del 1951 . Ora questa particolare distinzione lascia adito ad una certa perplessit. Proprio in relazione all'in -277 tento specifico del provvedimento legislativo che ne occupa, intento cos ben enucleato ed individuato dalla Corte Suprema, anche il semplice pagamento dell'imposta, se da un lato ammette il beneficio dell'esonero, deve d'altro canto necessariamente precludere ogni possibilit di ulteriore contestazione, indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volont, di accertare definitivamente la tassazione. L'irripetibilit del tributo non deriva tanto dalla definizione della tassazione, attraverso determinate manifestazioni di volont esplicite o implicite, quanto dall'adempimento delle operazioni>> e formalit))' prescritte, e dal pagamento del tributo, che sono le condizioni alle quali per legge subordinato l'esonero. E se dette condizioni si concretano nel solo pagamento, sar solo questo adempimento che importer come conseguenza, l'irripetibilit del tributo versato. Sulla questione della ripetibilit delle somme pagate a titolo d'imposta per fruire del condono tributario vedi in questa Rassegna 1950, p. 218. E' evidente che, nel caso in esame, esclusa la natura di condono nel provvedimento di esonero di che alla legge 11 gennaio 1951, n. 25, non era possibile l'applicazione analogica dei criteri stabiliti dal c.p.p. per l'indulto penale, sui quali la Corte Suprema ha, per il condono tributario, basato il principio della ripetibilit delle somme pagate per fruirne. E' altrettanto evidente che essendo lo scopo pratico dei condoni tributari sostanzialmente identico a quello che s' voluto raggiungere con l'art. 35 della legge cit., legge n. 25 del 1951, sar""questa norma a costituire per l'avvenire lo schema di provvedimenti del genere. L. TAVASSI POLIZIA -Disciplina dei locali di meretricio -Interesse legittimo -Ricorso -Giurisdizione del Consiglio di Stato. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 99/54 -Pres.: Acampora; Est.: Mastropasqua; P. M.: Reale. -Prefetto di Verona c. Corti Maria Piera). Sussiste un interesse legittimo nel tenutario di una casa di. meretricio ad ottenere. l'apertura o la riapertura di essa. Il Consiglio di Stato ha pertanto giurisdizione a pronunciare sul ricorso proposto contro il provvedimento di chiusura di casa di meretricio. Trascriviamo la parte sostanziale della motivazione della sentenza: cc se una qualsiasi attivit privata per quanto bassa e turpe oggetto di facolt permissive da parte di pubbliche autorit, se queste nello esercizio delle facolt stesse devono rispettare le norme di competenza dettate in relazione alla materia, nonch uniformarsi a determinati criteri di merito posti dalla legge, se finanche data al privato possibilit di reclamare contro i provvedimenti in ipotesi a lui sfavorevoli, non pu certo pii't negarsi l'esistenza di un interesse, ed interesse legittimo, del singolo, si tratti pure del tenutario, o della tenutaria, di una cosidetta casa chiusa, a che i provvedimenti amministrativi che lo riguardano abbiano il carattere di crisma della legalit e ci in perfetta coincidenza con l'interesse della pubblica amministrazione essendo questa, al pari del privato cittadino, interessata a mantenere nell'ambito delle legge l'operato dei propri organi)). Non riteniamo di poter aderire al punto di vista della Corte Suprema, poich pensiamo che anche in questo caso si sia confuso l'interesse legittimo oggetto del ricorso giurisdizionale con l'interesse a ricorrere. E' quest'ultimo che sus.siste nel ~er1tutario di case di tolleranza (o anche di casa da giuoco), colpito da un provvedimento di polizia, ma non l'interesse legittimo. In nota ad una analoga decisione del Consiglio di Stato (vedi in questa Rassegna 1950, p. 172) mettevano in rilievo quello che secondo noi costituisce l'ostacolo fondamentale a far ritenere l'esistenza di un. interesse legittimo ad aprire o a riaprire una casa di tolleranza. Rilevavamo allora che non poteva essere considerato legittimo l'interesse ad esercitare un'attivit che riduce il cittadino che la esercita ad un grado inferiore di status civitatis. Su questo punto la Corte Suprema non ha detto una parola mentre ci sembra che ci sarebbe stato tanto pi necessario in quanto con la motivazione sopra riferita, la quale prescinde ovviamente da ogni considerazione relativa alla legittimit dell'interesse concreto tutelato in giudizio, si vierie implicitamente a ripristinare nella giurisdizione amministrativa la figura di giurisdizione di diritto obiettivo, ormai respinta dalla dottrina e dalla giurisprudenza costanti. D'altronde, l'errore della Corte Suprema ci sembra che sia pur sempre quello (che inficia anche le decisioni del Consiglio di Stato in materia,) di riunire in un'unica categoria le attivit permesse e le attivit meramente tollerate, senza tener conto della fondamentale differenza tra le due; invero, mentre per .le prime l'autorizzazione di polizia tende solo alla disciplina del modo di svolgimento di un'attivit in s lecita, per le seconde l'intervento della polizia solo previsto per limitare al massimo la rinunzia eccezionale dello Stato a punire un'attivit delittuosa, la quale solo per contingenti esigenze sociali tollerata come un male necessario. Per rendersi poi conto della impossibilit di comprendere la gestione di case di tolleranza nella stessa categoria dell'esercizio di attivit soggette alla semplice autorizzazione di polizia, basta rifiettere a quello che avverrebbe nel caso che, dichiarato illegittimo l' ordine di chiusura di un locale di meretricio, o il diniego di apertura di esso, l'autorit amministrativa non desse esecuzione alla decisione giurisdizionale relativa. Esclusa infatti, per motivi fin troppo evidenti, la possibilit di ottenere dal Consiglio di Stato in sede di applicazione dell'art. 27, n. 4, una ordinanza di apertura di simili locali, non sarebbe nemmeno ipo tizzabile una pretesa da parte del tenutario di risar cimento del danno der.ivante dal mancato esercizio, conseguente all'inesecuzione del gudicato da parte della autorit di polizia, avendo proprio la Corte Suprema costantemente escluso la propop,ibilit di pretese del genere, come tendenti ad ottenere vantaggi dall'esercizio di attivit turpi (si veda per tutte la sentenza n. 933 del 19 aprile 1949, in cc G_~ur. Compl Cass. Civ. n, 1950, I, 286). _ Ed in questa impossibilit di ottenere praticamente la soddisfazione del proprio interesse da parte del tenu. tario, che sta, secondo noi, la riprova decisiva della assoluta mancanza di tutela dell'interesse stesso, sotto qualsiasi forma, da parte dell'ordinamento giuridico. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO . ,. APPELLO -Procura in calce apposta dopo la notificazione dell'atto -Validit -Sentenza di pronuncia sulla competenza -Appello per le spese -Ammissibilit -Incompetenza per territorio e funzione Inapplicabilit dell'art. 38 c. p. c. (Corte App. di Roma, Sez. I; 17 maggio 1954. -Pres.: Manca; Est.: D'Amico -Cal1J,ndra c. Interno). La procura apposta in calce all'atto di appello dopo la relata di notifica, ma prima della costituzione della parte rappresentata valida ai sensi dell'art. 125 c.p.c. modificato dall'art. 6, secondo comma, della legge 14 luglio 1950, n. 581. La sentenza, che non decidendo il merito della causa, pronunzi sulla competenza e sulle spese, impugnabile, limitatamente al secondo capo, soltanto con l'appello e non con l'istanza di regolamento di competenza. La cancellazione della causa dal ruolo, prevista dall'ultimo comma dll'art. 38 c. p. c., pu essere disposta quando le parti siano . d'accordo sulla incompetenza territoriale del giudice adito, sempre che non si tratti di a:lcuno dei casi d'incom~ petenza previsti dal precedente art. 25, per le cause dello Stato. La prima massima non d luogo ad osservazioni e la terza rappresenta, a nostro avviso, l'esatta applicazione dell'art. 38 c. p. c:, che nell'ultimo comma disciplina l'eccezione d'incompetenza per territorio, fuori dei casi previsti dall'art. 28, consentendo al giudice, qualora le altre parti aderiscano alla indicazione del giudice competente, di disporre la cancellazione della causa dal ruolo. Nei casi di incompetenza previsti dall'art. 28, e, per effetto del rinvio contenuto nell'ultima sua parte, dalle altre norme, che dispongano l'inderogabilit della competenza pr territorio (art. 25 c. p. c. in relazione al r. d. 30 ottobre 1933, n. 1611), l'ultimo comma dell'art. 38 non applicabile e l'incompetenza deve essere dichiar. ata con sentenza. N l'accordo delle parti sulla indicazione del giudice competente potrebbe produrre gli effetti previsti dall'ultima parte del citato art. 38 c. p. c. La seconda massima, invece, ci lascia notevolmente perplessi. L' art. 42 c. p. c. stabilisce che la sentenza, la quale, pronunciando sulla competenza, non decida il merito della causa, pu essere impugnata soltanto con l'istanza per regolamento di competenza. L'appello , pertanto, escluso per il combi nato disposto degli artt. 42 e 339 c. p. c. La Corte ha ritenuto che la contraria tesi sia stata, sia pure implicitamente, accolta dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 1939/42 e n. 383/45, nelle quali si afferma che, in sede di regolamento di competenza, non pu indagarsi sulla legittimit della condanna alle spese espressa nella sentenza impugnata. Tale affermazione, per, non importa, a nostro avviso, l'ammissibilit dell'appello per il capo relativo alle spese, con la conseguenza che le sentenze in esame potrebbero e dovrebbero essere impugnate contemporaneamente sia con l'appello, che con l'istanza di regolamento di competenza; ma soltanto l'inammissibilit di questa per motivi diversi dalla competenza. La pronunzia sulle spese, secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza, segue, come accessorio, le sorti della pronuncia principale senza che sia possibile proporre, relativamente ad essa, impugnazione autonoma. Tale interpretazione, a nostro avviso, non in contrasto coi principi generali dell'ordinamento processuale ed , anzi, conforme allo spirito della norma contenuta nell'art. 91 c. p. c., che prevede la condanna alle spese come conseguenza necessaria della soccombenza, salvo l'esercizio, da parte del giudice, della facolt, attribuitagli dal successivo art. 92, di compensarle, parzialmente o per intero, quando vi sia soccombmiza reciproca o concorrano altri giusti motivi. G. GUGLIELMI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Esecuzione di opera pubblica diversa da quella prevista Improponibilit della domanda di retrocessione Proponibilit della domanda per risarcimento danni -Diritto alla retrocessione -Estremi -Identificazione dell'opera, per la quale si proceduto ad espropriazione -Necessit di far riferimento a tutti gli atti dlla procedura espropriativa -Esecuzione delle par-ti essenziali dell'opera -Inesistenza del diritto. (Trib. Roma, Sez. I, 29 maggio/18 agosto 1954; Pres.: Boccia; Est. Granata -Fiory c. Trasporti). L'espropriato pu chiedere direttamente il risarcimento dei danni, quanto l'espropriante abbia costruito sul fondo espropriato un'opera pubblica diversa da quella per la quale fu pronunciata la espropriazione, non potendo l'autorit giudiziaria ordinaria in tal caso, per la destinazione ad uso pubblico della cosa espropriata e per effetto dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, .All. E, ordinare -279 la retrocessione dell'immobile espropriato, ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il diritto alla retrocessione dell'immobile espropriato si perfeziona egualmente, nonostante non sia ancora decorso il termine per la ultimazione dell'opera pubblica, quando la costruzione di questa sia divenuta impossibile o ad essa l'amministrazione espropriante abbia rinunciato con atto formale o col proprio inequivocabile comportamento (destinazione definitiva dell'immobile espropriato radicalmente diversa da quella progettata e posta a fondamento dell'espropriazione). L'opera, per cui stata fatta l'espropriazione, s'identifica con riferimento a tutto il complesso della procedura di esproprio, traendo da tale complesso (progetto originario, varianti regolarmente approvate ecc.) gli elementi necessari per determinare il concreto contenuto della volont della pubblica amministrazione. Non sussiste, pertanto, il diritto alla retrocessione quando sia stato eseguito nelle sue parti essenziali il complesso di opere, per la costruzione delle quali risulta effettuata .l'Pspropriazione: La causa decisa con la sentenza in esame, trae origine dalla circostanza che il decreto di espropria zione, per mero errore materiale del compilatore, non conteneva espressa menzione di una variante, rego larmente approvata, e designava l'opera pubblica con la stessa originaria denominazione, ad essa data prima della variante. Questa, per, risultava da tutti gli atti della procedura" espropriativa e, fra l'altro, dall'elenco dei beni da espropriare. Non sussisteva, perci, alcun dubbio che l'autorit amministrativa, nel pronunziare l'espropriazione, avesse tenuto pre sente il progetto modificato e, cio, l'opera in effetti di poi eseguita. Il Tribunale, applicando a queste premesse di fatto, documentalmente provate, i prin cipi generali sugli atti amministrativi, pervenuto alla concliisione della inesistenza di un diritto alla retrocessione. Il decreto di espropriazione, infatti, atto amministrativo negoziale e la volont dell'auto rit amministratfoa di cui espressione, va ricer cata, secondo i comuni principi di ermeneutica, attraverso tu,tto il complesso procedimento di forma zione, che si estrinseca in una serie di atti, collegati ontologicamente e che costituiscono il presupposto dell'atto finale, nel quale culmina il procedimento. La prima massima, cos com' stata formulata, appare ineccepibile, enunciando principi di diritto ormai consolidati. Nella specie, per, la domanda, a nostro avviso, doveva essere dichiarata improponi bile e ci per due ordini di motivi. L'opera pubblica, come il Tribunale ha espressamente riconosciuto, era costituita da iin complesso di opere ferroviarie, in gran parte eseguite in conformit dell'originario progetto. Il fondo espropriato agli attori era uno dci tanti necessari per la costruzione dell'opera e costi tuiva una piccola parte dell'area complessivamente espropriata. La sua eventuale non utilizzazione dava luogo, pertanto, a un relitto, nel qual caso il diritto alla retrocessione non sorgeva se non dopo che il Prefetto avesse pronunciato sulla in1dilit del bene ai fini della costr1izione dell'opera piibblica (Rel. 1942 1950, n. 595). Non essendo sorto il diritto alla retro cessione, la domanda di risarcimento del danno do veva dichiararsi improponibile. V' di pi: gli attori avevano chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di somma di denaro pari al valore attuale del fondo espropriato. Ai sensi dell'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'esercizio del diritto di retrocessione condizionato alVof/erta di pagare il valore del fonda al momento della domanda. A prescindere dalla circostanza che una tale offerta non era stata fatta, la domanda era improponibile per assoluta insussistenza, anche alla stregua delle richieste attrici, di alcun danno. Per ottenere la retrocessione, infatti, gli attori avrebbero dovuto corrispondere all'amministrazione una somma pari al valore attuale del fondo, mentre l'impossibilit della retrocessione non poteva attribuir loro che il diritto al pagamento di un'egual somma, per cui non sussisteva in concreto alcun danno. La domanda doveva essere dichiarata improponibile, perci, quanto meno sotto il profilo del difetto d'interesse. G. GUGLIELMI IMPOSTA DI REGISTRO -Pagamento -Prova. (Trib. Roma, 22 marzo 1954, n. 817 -Pres.: Elia; Est.: Saja -Uff. Reg. Velletri c. Pesce). La norma di cui all'art. 149 legge registro (R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269), il quale dispone: <>, integra solo un motivo determinante, ma se anche integrasse un modo non pu dichiararsi la nullit della donazione se per soppressione del p.n.f. il terreno fosse stato devluto allo Stato senza che la casa fosse stata costruita. (Trib. Genova, 22 febbraio 1954, Cont. 17 450,\"'Avv. Genova; Corte App. Bologna, 18 febbraio 1954, Cont. 7345, Avv. Bologna). 3. Basta l'invito in questura per conferire col capo dell'O.V.R.A. in merito alla stipulazione di una vendita di terreno, invito fatto al venditore, per integrare violenza anche se non siano state fatte altre minaccie. (Trib. Bologna, 20 febbraio 1954, Cont. 6117, Avv. Bologna). 4. L'inizio della prescrizione dell'azione di annullamento per violenza fatta dal fascismo decorre dalla definitiva caduta del regime. (Trib. Bologna, 20 febbraio 1954, Cont. 6117, Avv. Bologna). PROFI'.l'TI DI REGIME 1. Nei profitti di regime per qualifica espressa della Commissione amministrativa come giudice e per speciale natura paratributaria, permeata del carattere repressivo, non vige il principio generale delle due fasi del processo tributario. (Corte App. Bologna, 11marzo1954, Cont. 6404, Avv. Bologna). REGIONI 1. L'esercizio def poteri inerenti alla pubblica beneficienza, compreso la potest dell'intervento in causa spetta al Ministro dell'Interno e non ancora alla Regione Trentina fino alla emanazione della prescritte norme transitorie. (Corte App. Trento, 26 luglio 1954, Cont. 718, Avv. Trento). REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA 1. Gli atti compiuti dal capo della provincia r.s.i. per la confisca di beni di israeliti non sono riferibili allo Stato. (Trib. Bologna, 20 aprile 1954, Cont. 5468/9093, Avv. Bologna). RESPONSABILIT CIVILE 1. Poich pur non esistendo un diritto soggettivo alla manutenzione di una strada pubblica la pubblica amministrazione deve osservare le norme di comune prudenza e diligenza, l'.ANAS responsabile quando abbia omesso di segnalare a norma di legge i tratti da percorrere con prudenza a causa di caduta di pietre da monte. (Trib. Genova, 26 marzo 1954, Cont. 17969, Avv. Genova). 2. Non ha la responsabilit del committente per i danni sofferti sul lavoro da operai dello stabilimento, l'Amministrazione Militare che affida, ancorch spiegando e militarizzando le maestranze, ad una azienda industriale la provvista di gas yprite quando sia estranea all'organizzazione del lavoro ed alla assunzione ed impiego del personale. (Trib. L'Aquila, 6 maggio 1954, Cont 716, Avv. L'Aquila).. 3. L'indennit dovuta per l'abusiva occupazione di un immobile nasce da illecito civile; il relativo credito soggiace a prescrizione quinquennale decorrente da ogni singolo momento della occupazione. (Trib. Genova, 4 settembre 1954, Cont. 1975, Avv. Genova). 4. Il solo verificarsi dell'evento dannoso smentisce l'esistenza di una precedenza di fatto ad un incrocio stradale e rende responsabile dei danni subiti dal veicolo con precedenza di diritto, salvo concorso di colpa di questo per velocit eccessiva od omissione di segnali. (Corte App. Bologna, 30 maggio 1954, Cont. 6078, Avv. Bologna). 5. La frenata in due tempi -precauzionale e bloccaggio -esclude che l'investitore si sia visto tagliare improvvisamente la strada. (Trib. Genova, 15 marzo 1954, Cont. 19732, Avv. Genova.j 6. Per la riduzione dell'indennizzo occorre la prova non del semplice concorso casuale del fatto della vittima, ma del concorso del fatto colposo della .stessa. (Trib. Genova, 3 agosto 1954, Coi;it. 20244, Avv. Genova). -290 7. In caso di scontro fra vecoli chi chieda all'altro l'integrale risarcimento del danno deve provare la colpa esclusiva di esso non bas-tando la presunzione di cui all'art. 2054, 20 comma, e.e. (Tribunale di Genova, 4 giugno 1954, Cont. 19344, Avv. Genova). SEQUESTRO 1. Le sommarie informazioni assunte dal presidente concordanti con un rapporto della polizia giudiziaria in atti sono sufficienti per convalidare nella contumacia del convenuto un sequestro conservativo. (Corte App. Trento, 27 aprile 1954, Cont. 685, Avv. Trento). SocmT (Vedi: Legittimazione, 9). SOLVE ET REPETE 1. L'adempimento del solve et repete in corso del giudizio non sana il difetto originario della proposizione della domanda. (Trib. Genova, 10 luglio . 1954, Cont. 19567, Avv. Genova). 2. Il terzo cauzionante per l'esattore un coob- bligato di questo e perci tenuto al solve et repete in una opposizione al precetto per la dichiarazione di invalidit. della costituzione della cauzione. (Corte App. Messina, 30 giugno 1954, Cont. 5337, Avv.. Messina). 3. Il ricorso al giudice contro la decisione delfa. Commissione provinciale che confermi l'accertamento in aumento dell'entrata dichiarata dal contribuente ai fini dell'I.G.E. da corrisp.QXlillersi irn abbonamento soggetto al solve et repete pe'l' lm detta differenza. (Trib. Cagliari, 9 agosto 1954!,, Cont. 434/52, Avv. Cagliari). 4. Per l'art. 52 della legge n. 762 del 1940, va m tema di I.G.E., osservato il disposto del sol0e et repete. (Corte App. Bologna, 18 marzo 1954, Cont. 7231, Avv. Bologna). 5. Il ricorso per grave ed evidente errore di valutazione contro una decisione della Commissione provinciale che abbia elevato i valori accertati dalla Distrettuale soggiace al solve et repete sul maggior valore accertato. (Trib. Cagliari, 22 luglio 1954, Cont. 243/53 Avv. Cagliari). 6. Se sia contemporaneamente contestata un'imposta principale e una suppletiva e la determinazione di quest'ultima sia necessariamente connessa. con l'imposta principale, l'inosservanza del solve et repete su questa pu rendere improponibile anche la questione nella imposta suppletiva: ma se oltre alle due contestazioni sorga una terza relativa a imposta complementare l'inosservanza del solve et repete su questa ultima non rende improponibili le contestazioni in corso sull'imposta principale e su quella suppletiva. (Corte App. Genova, 15 gennaio 1954, Cont. 14171-14174, Avv. Genova). (Vedi: Imposta di successione, 1; Imposte doganali, 1). SPESE GIUDIZIALi 1. Quando la parto Oppnente avrebbe potuto ricorrere ad altra giurisdizione per aver ragione senza dispendio, le spese di ca,usa vanno compensate. (Trib. L'Aquila, 25 marzo 1954, Cont. 5622, Avv. L'Aquila). 2. principio fondamentale tributario che quan do sia proposta azione senza esperire ricorsi amministrativi l'amministrazione neppure se soccombente possa essere condannata nelle spese. (Trib. Genova, 24 febbraio 1954, Cont.19226, Avv. Genova). (Vedi: Foro dello Stato, 1; Ingiunzione amministrativa, 2). STRA.DE (Vedi: Responsabilit civile, 1). TEST.A.MENTO 1. L'esecutore testamentario dura per un anno dall'accettazione se non interviene proroga; scaduto il qual termine non pu pi rappresentare. la gestione ereditaria e promuovere azioni per conto di essa. (Trib. Perugia, 10 febbraio 1954, Cont. 162, Avv. Perugia). 2. Il testamento pur eseguibile in abstracto dal giorno della morte del testatore; lo in concreto .solo dal momento in cui si ha legale conoscenza di esso e del suo contenuto. (Corte App. Trento, 26 luglio 1954, Cont. 718, Avv. Trento). 'TR.A.TT.A.TO DI P.A.CE 1. L'amministrazione del tesoro legittimata a riscuotere un credito ex tedesco per fornitura di merci a privati a sensi del d.l. n.177del1918, approvazione dell'Accordo di Washington. (Corte App. 'Trento, 24 giugno 1954, Cont. 448, Avv. Trento). VEICOLI 1. Le intestazioni di propriet. nel Pubblico Regi: s'tro Automobilistico sono presuntive iuris tantum, il giudice pu utilizzare qualsiasi risultanza istruttoria. per individuare il vero proprietario. (Corte App.. Bologna 30maggio1954, Cont. 6078, Avv. Bologna) .. . 2. Lo scopo delle targhe dei veicoli di scuola guirda di invitare gli altri conducenti a maggiore -prudenza in loro prossimit.. (Trib. Genova, 15 marzo 1954, Cont. 19732, .A.vv. Genova). 3. Il cambiamento di direzione, ove non proibito pu avvenire in ogni senso, per il diritto di prece.. -rdenza ai veicoli da destra ricorre anche nel caso di 'Cambiamenti di direzione. (Trib. Genova; 15 mar.: zo 1954, Cont. 19732, Avv. Genov). 4. Nel sorpasso i maggiori obblighi di prudenza incombono al veicolo sorpassante il cui conducente . deve valutare la manovra ed astenersene se essa presenta dei pericoli. (Trib. Genova, 15 marzo 1954, Cont. 19732, Avv. Genova). INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTA Z.I O__ N I LA FORJ.YlULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN JJfODO LA SOLUZIONE CHE NE STATA PRESA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA'.""-I) Se l'I.R.O. sia vincolato dal diritto ir,aliano nei rapporti col proprio personale, solo in quanto lo abbia fatto proprio nel relativo regolamento (n.. 165). -Il) Se il giudice italiano abbia giurisdizione sulle controversie tra l'I.R.O. e i propri dipendenti (n. 165). -III) Quale sia la natura giuridica dei par.ti intervenuti ua lo Stat0 e l'Opera Nazionale Mezzogiorno d'Italia per l'esecuzione di lavori di rilevante 1rn:eresse affidata dallo Stato tra gli altri Enti, all'Opera medesima, ai sensi dell'art. 4 del d. 1. 1. 12 ottobre 1945, n. 690 (n. 166). -IV) Quale sia la natura giuridica del Dopolavoro Postelegrafonico (n. 167) -V) Se debba ritenersi assolutamente nulla la citazione per erronea indicazione dell'organo che rappresenta la amministrazione attrice (n. 168). -VI) Se l'Ufficio del Registro possa essere rappresentato dinanzi ai Tribunali dai propri funzionari senza bisogno dell'assistenza dei patrocinatori (n. 168). -VII) Quale sia la natura giuridica degli Archivi notarili (n. 169). ATTI AMMINISTRATIVI -Quale sia la natura giuridica dell'accertamenw previsto dall'art. 10 della legge 23 maggio 1950, n. 253, da effettuarsi dal competente Ufficio del Genio civile (n. 8). AUTOVEICOLI -Se sia legittima la requisizione in propriet di un autoveicolo, disposta dalle autorit di occupazione (n. 45). AVVOCATI E PROCURATORI -I) Se debba ritenersi assolutamente nulla la citazione per erronea indicazione dell'organo: che rappresenta l'amministrazione attrice (n. 24). -Il) Se l'Ufficio del Registro possa essere rappresentato dinanzi ai Tribunali dai propri funzionari senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori (n. 24). CINEMATOGRAFIA -Se divenuto definitivo il contesto, per trasgressione I.G.E. -a carico dei gestori di fatto di un cinema, possa l'amministrazione :finanziaria procedere a sequestro conservativo dei beni dell'intestatario della licenza di esercizio del~cinema stesso (n. 11). CITTADINANZA -Se, agli effetti della=decadenza del diritto a pensione, possa ritenersi abbia acquistato la cittadinanza straniera col concorso della propria volont la cittadina italiana, la quale, sposando uno straniero, ne abbia seguito automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge nazionale del medesimo (n. 9). COMPE'IENZA -I) Se, e~sendo insorta, in sede di esecuzione penale, controversia sulla propriet della merce sequestrata e, quindi, sulla pertin(lnz31 della somma ricavata dalla vendita della merce medesima, il Tribunale civile, competente alla risoluzione, sia quello del luogo ove si svolto il procedimento penale e l'incidente di esecuzione (n. 9). -Il) Se tale competenza sia funzionale e, perci, inderogabile (n. 9). COMPROME~SO ED ARBITRI -I) Se siano dovute somme a titolo di onorari ai legali che abbiano assistito gli interessati, i quali abbiano fatto ricorso allo arbitraggio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del paragr. 2 del regolamento per il personale dell'I.R.O. (n. 8). -Il) Se l'arbitraggio deferito all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del paragrafo 2 del regolamento per il personale dell'I.R.O. costituisca un semplice rimedio interno amministrativo o una vera e propria procedura (n. 8). COSE RUBATE O SMARRITE -I) Se il diritto al premio, riconosciuto dall'art. 5, paragrafo 2, della C. T. delle F. S. a chi abbia ritrovato, nell'ambito degli impianti ferroviari una somma di denaro, sia soggetto alla prescrizione ordinaria ovvero alla prescrizione annuale di cui all'art. 66 delle C. T. medesime (n. 9). Il) Se il termine biennale, entro il quale il proprietario pu, a norma dell'art. 5, paragrafo 4, C. T., rivendicare il proprio diritto sulle cose smarrite valga anche per il caso che trattisi di una somma di denaro (n. 9). -III) Se il termine, entro il quale il proprietario pu, a norma dell'art. 5, paragrafo 4, C. T. rivendicare il proprio diritto sulle cose smarrite cominci a decorrere, nel caso che trattisi d'una somma di denaro, dalla data del ritrovamento ovvero dalla scadenza del termine di 90 giorni, ivi previsto per la vendita delle cose ritrovate (n. 9). DANNI DI GUERRA -I) Se lo Stato possa procedere al recupero delle spese per riparazioni di danni di guerra, eseguite di ufficio, avvalendosi della speciale procedura ingiuntiva di cui al T. U. 14 aprile 1910, n. 639 (n. 46). -Il) Se i condomini di un edificio per le cui riparazioni di danni di guerra, abbia provveduto d'ufficio il Genio civile, siano tenuti al solido ai"rimborso delle spese relative (n. 46). -III) Se la disposizione dr cui all'ultimo comma dell'art. 1 del d. 1. c. p. s., 6 settembre 1946, n. 226, sia applicabile nel caso dell'esplosione di una polveriera, avvenuta nel 1948, per fatto doloso di un dipendente dell'amministrazione (n. 47). ~!~~~~, 292 DAZI DOGANALI -Se possa concedersi, sia pure in via equitativa, la franchigia doganale su spedizioni all'estero, avvenute con bollett"a di esportazione semplice, ove l'interessato alleghi di aver ritenuto trattarsi di esportazione temporanea, per l'indicazione di cc reimportazione >>, contenuta, nella licenza, peraforo ai soli effetti valutari (n. 4}. DEMANIO -I) Se la dismissione dell'uso ferroviario di un bene importi la sdemanializzazione del bene stesso (n. 100). -II) Se le formalit della sclassificazione dei beni demaniali, previste dall'art. 829 c. c., abbiano carattere semplicemente dichiarativo (n. 100). -III) Se i bacini a marea costituiscano pertinenza del demanio marittimo (n. 101). -IV) Se la cessione dei proventi delle opere di bonifica prevista ex art. 100 della legge n. 215 del 1933, coincida con la concessione di sfruttamento dei prodotti di pertinenze demaniali, comprese in un comprensorio di bonifica (n. 101). -V) Se la gestione dei proventi dei prodotti dei bacini a marea inclusi in un comprensorio di bonifica, ma che conservino i caratteri loro propri, compete all'amministrazione della Marina mercantile (n. 101). -VI) Se i beni demaniali incidenti in un comprensorio di bonifica, conservino la loro natura e la .mantengano 'a bonifica avvenuta, ove la loro struttura e funzione sia conservata (n. 101). VII) Se i consorzi di bonifica, senza concessione della autorit marittima, possano far propri i proventi dei beni demaniali, incidenti. nei rispettivi comprensori (n. 101). -VIII) Se gli Archivi notarili abbiano beni soggetti al regime proprio del demanio pubblico (n. 102). -IX) Se sia ammissibile la comunione coattiva del muro di un immobile di propriet di un Archivio notarile (n. 102). -X) Se sia compatibile con la natura e con la destinazione del demanio marittimo l'uso di libero transito, sul medesimo consentito (n. 103). -XI) Se le norme dello Statuto della Regione siciliana siano, per i beni . patrimoniali indisponibili dello Stato, di immediata applicazione a favore della Regione stessa (n. 104). ESECUZIONE FISCALE -Se, divenuto definitivo il contesto, per trasgressione I.G.E. a carico dei gestori di fatto di un cinema, possa l'amministrazione finanziaria procedere a sequestro conservativo dei beni dell'in testatario della licenza di esercizio del cinema stesso (n. 31). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Se possa essere sottoposto ad espropriazione per p. u. un terreno, di propriet delle F. S., gi sede di stazione ferroviaria, poi abbandonato per spostamento della linea (n. 99). FALLIMENTO -I) Se sia soggetto a gravame il provvedimento del Tribunale di reiezione dell'istanza rivolta alla risoluzione del concordato (n. 16). -II) Se possa proporsi opposizione avverso lo stato passivo definitivo, nel quale un credito venga ammesso in via chirografaria, ove si sia in precedenza riscosso un acconto del credito stesso senza alcuna riserva (n. 17). -III) Se il privilegio che compete al credito erariale in base all'art. 97 della legge di registro (art. 2758, c. _c.), si& estensibile alla sopratassa (n. 18). FERROVIE -I) Se l'amministrazione delle F. S., possa regolare i rapporti con altri vettori, in occasione della effettuazione di treni turistici, mediante lo scambio di lettere c~mmerciali (n. 219). -II) Se la dismissione dell'uso ferroviario di un bene importi la sdemanializzazione del bene stesso (n. 220). -III) Se possa essere sottoposto ad espropriazione per p. u., un terreno, di propriei; delle F. S., gi sede di ~ta,zione ferroviaria, poi abbandonato per spostamento della linea (n. 220). -IV) Se funzionari delle F. S. possano essere designati ai sensi delle vigenti norme, amministratori della Societ concessionaria della pubblicit nelle stazioni ferroviarie su richiesta della Societ stessa (n. 221). -V) Se la amministrazione concedente sia tenuta a corrispondere ai concessionari la sovvenzione attribuita alla costruzione della ferrovia per l'intero periodo della concessione, solo nelle more della decisione da adottarsi circa la ricostruzione o l'abbandono totale o parziale della ferrovia sinistrata o anche che venga deciso l'abbandono totale o parziale della ferrovia stessa (n. 222). -VI) Se siano soggetti all'approvazione preventiva dell'Autorit. preposta alla disciplina del lavoro portuale, a norma dell'art. 174 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con d. p. 15 febbraio 1952, n. 328, i contratti di appalto che le Compagnie portuali stipulano con l'amministrazione F. S. per il discarico o trasloco del carbone in arrivo nei porti (n. 223). -VII) Se il diritto al premio riconosciuto dall'art. 5, paragrafo 2 delle C. T. delle F. S., a chi abbia ritrovato, nell'ambito degli impianti ferroviari una somma di denaro, sia soggetto alla prescrizione ordinaria, ovvero alla prescrizione annuale di cui all'art 66 del C T. medesime (n. 224). -VIII) Se il termine biennale, entro il quale il proprietario pu a norma dell'art. 5, paragrafo 4, C. T., rivendicare il diritto sulle cose smarrite, valga anche per il caso che trattisi di una somma di denaro (n. 224). -IX) Se il termine, entro il quale il proprietario pu, a norma dell'art. 5, paragrafo 4, C. T., rivendicare il proprio diritto sulle cose smarrite cominci a decorrere, nel caso che trattisi di una somma di denaro, dalla data del ritrovamento ovvero dalla scadenza del termine di 90 giorni, ivi previsto per_ la vendita delle cose ritrovate (n. 224). -X) Se l'obbligo ai concessionari di autolinee ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio 1952, n. 53, di provvedere al prelevamento e alla consegna degli effetti postali nelle stazioni esterne della corsa possa essere limitato nel senso che debba aversi riguardo alla distanza che intercede tra l'Ufficio postale e il punto di fermata dell'autolinea, s che l'obbligo medesimo venga a cessare ove tale distanza superi tm certo limite di tolleranza, commisurabile a qualche centinaio di metri (n. 225). GUERRA -Se sia legittima la requisizione in propriet di un autoveicolo, disposta dalle autorit di occupazione (n. 127). IMPIEGO PUBBLICO -I) Se integri gli estremi di reato il fatto che una casa di cura, pur convenzionata, non voglia ri~overare gli assistiti dell'E.N.P.A.S., fuori dei casi di urgenza (n. 366). -II) Se integri gli estremi di reato l'istigazione contenuta in un ordine del giorno, di un Sindacato provinciale medici, .dir:etta a determinare la casa di cura della provincia a non ricoverare dipendenti statali assistiti dall'E.N.P.A.S. (n. 366). III) Se il servizio non di ruolo prestato precedentemente possa, per effetto dell'art. 9 del d. I. 7 aprile 1948, n. 268, essere preso in considerazione oltre che ai fini del trattamento di quiescenza anche ai fini d13lla conti- I I I I -293 nuazione della preesistente assicurazione obbligatoria (n. 367). -IV) Se, ai sensi delle vigenti norme, un impiegato avventizio possa esercitare la facolt di cessione dello stipendio, prevista dall'art. 6 del T. U. 5 gennaio 1950, n. 180 (n. 368). -V) Se possa iniziarsi il procedimento disciplinare ove uno dei fatti contestati sia ancora oggetto di giudizio penale (n. 369). -VII) Se l'indennit di licenziamento spetti all'operio temporaneo in ogni caso di non rinnovo del contratto, cio sia che al rinnovo si opponga !~amministrazione sia che si opponga l'operaio medesimo (n. 370). -VIII) Se gli impiegati di ruolo o non di ruolo dello Stato, i quali conseguono il mandato parlamentare, incorrano nella incompatibilit sancita dall'art. 1 (1 comma) della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (n. 371). IMPOSTA DI REGISTRO -I) Se la tassa proporzionale di registro, percepita su di un preteso atto di trasferimento, vada restituita, ove, con sentenza; venga dichiarata la natura di promessa unilaterale di acquisto dell'atto stesso (n. 105). -II) Se il privilegio che compete al credito erariale 'in base all'art. 97 della legge di registro (art. 2758 c. c.), sia estensibile alla sopratassa (n. 106). -III) Se la delibera di aumento del capitale sociale per conguaglio monetario debbano scontare il tributo vigente al momento della delibera stessa o quello vigente al momento dell'omologazione (n. 107). IMPOSTA DI SUCCESSIONE -I) Se il contribuente, il quale non abbia chiesto il beneficio dell'assorbimento dell'imposta sul valore globale dell'imposta straordinaria progressiva nel termine previsto dalla legge in relazione all'accertamento provvidorio d'imposta', possa far rivivere detto termine successivamente, in relazione alle somme accertate a titolo provvisorio (n. 14). -II) Se, qualora si effettui un ulteriore accertamento d'imposta progressiva, possa ammettersi tale assorbimento nei lirni~i in cui il debito d'imposta sul valore globale trovi capienza nelle maggiori somme successivamente accertate (n. 14).l IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -I) Se l'esenzione dell'I.G.E. prevista dal 5 comma dell'art. 9 del d. 1. c. p. s. 29 giugno 1947, n. 779, sia applicabile ai pagamenti per riparazioni di navi francesi affondate e danneggiate, cui provveda, a mezzo di cantieri navali italiani, il Governo italiano in base a scambio di note fra l'Italia e la Francia, effettuato in Roma il 1 giugno 1946, approvato e reso esecutivo con legge 13 novembre 1947, n. 1422 (n. 45). -II) Se, relativamente ai patti intervenuti tra lo Stato e l'Opera Nazionale Mezzogiorno d'Italia per l'esecuzione di lavori di rilevante interesse, affidata dallo Stato all'Opera stessa ai sensi dell'art. 4 d. 1. 1. 12 ottobre 1945, n. 690; l'O. N. M. I. sia esente dall'I. G. E. (n. 46). -III) Se la fornitura di carni macellate, effettuata nei confronti di istituti ospedalieri per i bisogni dei ricoverati, rientri nel concetto di vendita al mmuto, agli effetti dell'applicazione dell'I. G. E. (n. 47). IMPOSTE E TASSE -I) Se l'Ufficio del registro possa essere rappresentato dinanzi ai Tribunali dai propri funzionari senza bisogno dell'assistenza di patrocinatori (n. 246). -II) Se il contribuente, il quale non abbia chiesto il beneficio dell'assorbimento dell'imposta sul valore dell'asse ereditario globale nell'imposta straordinaria progressiva nel termine previsto dalla legge in relazione all'accertamento provvisorio d'imposta, possa far rivivere detto termine successivamente, in relazione alle somme accertate a titolo provvisorio (n. 247). -III) Se, qualora si effettui un ulteriore accertamento di imposta progressiva, possa ammettersi tale assorbimento nei limiti in cui il debito di imposta sui valoreglobale trovi capienza nelle maggiori somme successivamente accertate (n. 247). -IV) Se la norma dell'art. 6 (lo comma) del d. 1. c. p. s. 15 dicembre 1947, n. 1420, per la quale fino a che l'I. R. I. conservi la maggioranza delle azioni della Societ finanziaria meccanica, l'imposta di negoziazione limitata alle azioni di propriet dei terzi, sia applicabile nel caso di aumento di capitale ohre il limite di 15 miliardi (n. 24.8). -V) Se il limite che il secondo comma dello stesso art. 6 precisa rispetto alla imposta di registro ed ipotecaria per gli aumenti di capitale, e cio 15 miliardi, valga per tutte le dette imposte o soltanto per quelle relative agli a~ti e ai contratti ineremi ad aumenti di capitale (n. 248). -VI) Se le agevolazioni fiscali di cui all'art. 24 del T. U. 10 novembre 1905, n. 647, competano sul contratto di appalto stipulato per l'esecuzione dei lavori concernenti opere di bonifica nell'Agro Romano, ove siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per l'esenzione medesima (n. 249). . INFORTUNI SUL LAVORO -I) Se possa confi gurarsi una responsabilit dell'amministrazione per l'incidente mortale di cui rimanga vittima, durante il servizio, un operaio da essa dipendente, ove non risulti in maniera positiva la colpa di dipendenti dell'ammi nistrazione stessa, personalmente valutabile (n. 34). II) Se l'affidamento di mansioni diverse da quelle per cui era stato ssun~o integri di per s una colpa che possa porsi come causa efficiente della morte dell'ope raio (n. 34). LOCAZIONI -I) Se la previa ii,dizione del giudice competente a dichiarare cessata la proroga legale sia necessaria per ottenere l'effettuazione degli accertamenti da parte degli uffici del Genio civile (n. 83). II) Se il privato possa senz'altro pretendere che 11 Genio civile proceda a detti accertamenti, ove sia gi in corso un giudizio attinente al rapporto di locazione contestato, nel quale si controverta proprio. sulla natura, sull'entit e sull'esecuzione dei lavori, che dovrebbero costituire oggetto dell'accertamento del Genio civile medesimo (n. 83). MUTUO -Se l'Istituto Mobiliare Italiano possa procedere alla risoluzione del contratto di mutuo, con conseguente incameramento, a decurtazione del debito, delle somme ancora depositate presso di esso, ove il motopeschereccio, la cui costruzione ra stata finanziata col mutuo stesso, sia stato confiscato all'estero per fatto llecito (n. 3). NAVI -I) Se l'aspirante, in possesso dei requisiti prescritti, abbia un diritto soggettivo perfetto o un inte resse legittimo alla immatricolazione negli elenchi della gente di mare (n. 62). -II) Se l'Istituto Mobiliare Italiano possa procedere alla risoluzione del contratto_ di mutuo, con conseguente incameramento, a decurta zione (j_el debito, delle somme ancora depositate presso di esso, ove il motopeschereccio, la cui costru zione era stata finanziata col mutuo stesso, sia stato confiscato all'estero per fatto illecito (n. 63). -III) Se -294 l'esenzione. dall'I. G. E., prevista dal 50 comma dello art. 9 del d. I. c. p. s. 29 giugno H'47, n. 779, sia applicabile ai pagamenti per riparazioni di n~vi francesi affondate e danneggiate, cui provveda, a mezzo di cantieri navali italiani, il Governo icaliano in base a scambio di note tra l'halia e la Francia, effettuato in Roma il io giugno i946, approvato e rern esecutivo con legge i3 novembre i947, n. i422 (n. 64). NOTIFICA -I) Se debba ritenersi assolutamente nulla la citazione per erronea indicazione dell'organo che rappresenta l'amministrazione attrice (n. 9). II) Se la mancanza delle ricevute di ritorno renda inesistente , la notificazione degli atti a mezzo posta (n. io). -III) Se possa iscriversi nei registri immobiliari un atto di pignoramento immobiliare, notificato per mezzo del servizio postale, ove non sia presentata al conservatore anche la ricevuta di ritorno, attestante l'avvenuta notifica (n. 10). PENA -Se l'espressione pena pecuniaria >>, contenuta nell'art. 35 della legge 11 gennaio i95i, n. 25, si riferisca alle sole sanzioni amministrative oppure anche alla multa ed all'ammenda (n. 6). PENSIONI -I) Se, agli effetti della decadenza del diritto a pensione, possa ritenersi abbia acquistato la cittadinanza straniera col concorso della propria volont la cittadina italiana, la quale, sposando uno straniero, ne abbia seguito automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge nazionale del medesimo~ (n. 64). III) Se l'art. 38, io comma dell'ordinamento approvato con r. d. I. 3_ marzo i938, n. 680, concernente la decadenza della" moglie dal diritto a pensione indiretta, sia applicabile, ove, successivamente alla sentenza di separazione: per colpa di lei, i coniugi siano tornati a convivere, separandosi poi.::_consensualmente (n. 65). PESCA -I) Se la cessione dei proventi delle opere di bonifica, prevista ex art. ioo della legge n. 2i5 del i933,: coincida con la concessione di sfruttamento dei prodotti di pertinenza demaniale, comprese in un:comprensorio di bonifica: (n. 3). -II) Se la gestione dei provem;i de(prodotti di bacini a marea, inclusi in un comprensorio di bonifica, ma che conservino i caratteri loro propri, compete all'amministrazione:della Marina mercantile:(n. 3). -III) Se i consorzi di bonifica, senza concessione dell'autorit-marittima, possano far propri i proventi dei beni demaniali, incidenti nei rispettivi comprensori (n. 3). PORTI -Se siano soggetti all'approvazione preventiva della autorit preposta alla disciplina del lavoro portuale, a norma dell'art. i 74 del Regolamento per l'esecuzione del codice della~navigazione approvato con d. p. i5 febbraio 1952, n. 328, i~contratti di appalto che le Compagnie portuali stipulano con la amministrazione F. S. per il discarico e per il trasbordo del carbone in arrivo nei porti (n. 4). POSTE -Se l'obbligo imposto ai concessionari di autolinee ai sensi dell'art. 5 della legge 8 gennaio i952 m. 53, di provvedere al prelevamento e alla consegna degli effetti postali nelle stazioni estreme."della corsa, . pos!la essere limitato nel senso che debba aversi riguardo alla distanza che intercede tra l'Ufficio postale e il punto di fermata dell'autolinea (n. 43). PREVIDENZA ED ,ASSISTENZA -I) Se integri gli estremi di reato il fatto che una casa di cura, pur convenzionata, non voglia ricoverare gli assistiti dell'E. N.P.A.S., fuori dei casi di urgenza (n. 11). -II) Se integri gli estremi di reato d'istigazione, contenuta in un ordine del giorno, di un sindacato provinciale medici, diretta a determinare le case di cura della provincia a non ricoverare dipendenti statali assistiti dall'E.N.P.A.S. (n. 11). -III) Se il servizio non di ruolo prestato precedentemente possa, per effetto dell'art. 9 del d. l. 7 aprile i948, n. 268, essere preso in considerazione oltre che ai fini del trattamento di quiescenza, anche ai fini della continuazione della preesistente assicurazione obbligatoria (n. i2). RAPPORTI DI LAVORO -Se possa ipotizzarsi un rapporto di prestazione d'opera intellettuale tra due societ (n. 27). REGIONI -Se le norme dello Statuto della Regiont:J siciliana siano, per i beni patrimoniali indisponibili dello Stato di immediata applicazione a favore della Regione stessa (n. 48). REQUISIZIONI -Se sia. legittima la requ1s1z10ne in propriet di un autoveicolo, _disposta dalle autorit di occupazione (n. i05). RESPONSABILITA' CIVILE -I) Quale sia il carattere dei. cos detti danni alla vita di relazione (n. i5i). -II) Se nella formulazione dell'art. 4 del d. I. I. 5 otto bre: i944, n. 249, recante norme sulla inefficacia giuridica di tutti gli atti e provvedimenti, sotto qualsiasi forma emessi dagli organi della r. s. i., relativi alla disposizione di i;utti gli automezzi di qualsiasi tipo, appartenenti all'amministrazione dei Lavori pubblici,>>, debbano intendersi compresi anche gli automezzi assegnati alla disciolta Milizia della Strada, dipendente, per ogni ragione amministrativa dal Ministro dei Lavori pubblicpresidente dell'ex AA. SS. (n. i52). -III) Se lo Stato italiano sia responsabile per i danni cagionati dalla circolazione dei veicoli da parte di organi della r. s. i. (n. i53). -IV) Se la:_ caduta di una lastra di pietra, staccatasi da un balcone, integri l'ipotesi di rovina di edifcio,fprevista dall'art. 2053 c. c. (n. i54). SOCIETA' -I) Se funzionari delle F. S. possano essere designati, ai sensi delle vigenti norme, amministratori della Societ concessionaria della pubblicit nelle stazioni ferroviarie, su richiesta della Societ stessa (n. 56). -II) Se possa ipotizzarsi un rapporto di prestazione d'opera intellettuale fra due societ (n.' 57). III) Se le delibere di aumento del capitale sociale per conguaglio monetario debbano scontare il tributo vigente al momento della delibera stessa o quello vigente al momento dell'omologazione (n. 58). -IV) Se la norma dell'art. 6 (1 comma) del d. I. c. p. s. 15 dicembre i947, n. 1420, per la quale fino a che l'I. R.I. conservi la maggioranza delle azioni della Societfnanziaria meccanica, l'imposta di negoziazione limitata alle azioni di propriet di terzi, sia applicabile nel caso di aumento di capitale oltre il limi~.e .di 15 miliardi (n. 59). -V) Se il limfoe che il secondo comwa _dello stesso art. 6 precisa rispetto alla imposta di registro ed ipotecaria per gli aumenti di capitale, cio i5 miliardi, valga per tutte le dette imposte o soltanto per quelle relative agli atti e ai contratti inerend ad aumenti di capitale (n. 59). -295 TRASCRIZIONE -Se possa iscriversi nei registri immobiliari un atto di pignoramento immobiliare notificato per mezzo del servizio postale, ove non sia presentata al conservatore anche la ricevuta di ritorno, attestante l'avvenuta notifica (n. 5). TRASPORTO -Se l'amministrazione delle F. S. possa regolare i rapporti con altri vettori, in occasione della effettuazione di treni turistici, mediante lo scambio di lettere commerciali (n. 33). TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI -Se l'esenzione dalla I. G. E., prevista dal 5 comma dell'art. 9 del d. 1. c. p. s. 29 giugno 1947, n. 779, sia applicabile ai pagamenti per riparazioni di navi fran ce3i affondate e danneggiate, cui provveda a mezzo di cantieri navali italiani, il Governo italiano in base a scambio di note fra l'Italia e la Francia, effettuato in Roma il 1 giugno 1946, approvato e reso esecutivo con legge 13 novembre 1947, n. 1422 (n. 2). TURISMO -Se l'amministrazione delle F. S. possa regolare i rapporti con altri vettori, in occasione della effettuazione di treni turisi;ici, mediante lo scambio di lettere commerciali (n. 6). VENDITA -Se la fornitura .. di carni macellate, effei;tuai;a nei confronti di istituti ospedalieri per i bisogni dei ricoverati, rienni nel concetto di vendita al minuto, agli effetti dell'applicazione dell'I. G. E. (n. 13) ,maczw..w iZi&U;& , HG W5FF77FFF: (2107038) Roma, 1955 -Istituto Poligrafico dello Stato -G. O. &&i&b..mr&Q:..AQ&&J&J&&&&i&&,,,,,,, ,,1,,,,L