ANNO VII -N. 3-4 MARZO-APRILE 1954 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JA.ZIONE DI SERVI.ZIO IN TEMA DI CONTRATTO PRELIMINARE ESENTENZA COSTITUTIVA SOMMARIO. -I. Critica di una recente opinione dottrinale. -II. Spunti ricostruttivi. -III. Il problema nei confronti della P. A. I. In una recente monografia (1) si compiuto il tentativo di armonizzare l'interpretazione dell'art. 2932 codice civile con la funzione e la disciplina proprie dell'accertamento giurisdizionale contenzioso e sulla premessa che se gli effetti del contratto non concluso avessero la loro fonte giuridica nel contratto definitivo : in caso. di mancata conclusione di questo si dovrebbe con la sentenza porre una diversa fonte giuridica degli effetti da costituirsi, i quali perci non tanto non sarebbero esattamente gli stessi producibili dal contratto, quanto non avrebbero affatto la disciplina propria degli effetti negoziali (2), si affermato che : gli effetti negoziali in esame hanno nel contratto preliminare la fonte giuridica, o meglio il comando che li. disciplina, n~l cosiddetto contratto definitivo una mera condizione, o meglio un presupposto della loro materia, e nella sentenza prevista dall'art. 2932 e.e. un comando che rimuove tale condizione o presupposto (3). Se non ci inganniamo, il tema era uno dei pi impegnativi, uno di quelli la cui trattazione pi segnatamente richiede, per dirla col CARNELUTTI, l'integrazione della dogmatica con la clinica del diritto (4). Che l'A. lo abbia affrontato servendosi fondamentalmente di strumenti di teoria generale (5) non ci ha sorpresi, ma vieppi interessati alla lettura del saggio. Non sembra, per, che i risultati dell'indagine siano particolarmente convincenti. II primo dubbio che si presenta spontaneamente al lettore che quella asserta incompatibilit fra esercizio del potere e adempimento dell'obbligo, (1) MONTESANO: Contratto preliminare e sentenza costitutiva. Napoli, 1953. (2) ID. op. cit., p. 133. (3) ID. op. cit., p. 135. (4) CARNELUTTI : Discorsi intorno al diritto. Padovi>., 1937, pp. 128 e 185; Istituzioni del nuovo processo civile italiano, Vol. I, Roma, 1951, p. xxxu. (5) Sul rapporto fra teoria generale e giurisprudenza (elaborazione delle norme positiv~ ), v. GUARIN? .G.: Oggetto, funzione e metodo della teoria generale del diritt_o, in Rass. di Diritto pubblico, 1953, I, p. 1 e segg., m particolare p. 15. da cui il M. prende le mosse per le sue ulteriori argomentazioni, nonostante lo sforzo dimostrativo dell'A., non sia pi di un apriorismo. . L'obiezione appare particolarmente grave, ove s1 pensi che proprio la teoria generale avrebbe dovuto avvertirlo della profonda esigenza costruttiva che sta alla base del concetto da lui ripudiato. Gi a proposito del pagamento, nei casi ordinari in cui la prestazione sia diversa da un'attivit nego ziale, non sembra facilmente accettabile l'afferma zione della assoluta inconciliabilit fra subordi nazione dell'interesse del debitore ed esecuzione del contenuto dell'obbligo come esercizio di un potere del debitore. Che nel caso dell'obbligo manchi il potere giuri dico di impedire la concreta soddisfazione dell'in teresse del creditore non implica necessariamente l'illazione che, ove il debitore tenga fede al suo impegno ed esegua la prestazione, il suo comporta mento non sia giuridico e, se lo sia, non vada qualifica,to quanto meno come attivit di disposi zione (6). Non dovrebbe, invero, esser privo di significato il valore dispositivo che ha certamente e in primo luogo l'applicazione della sanzione repressiva in caso di inadempimento, nella sua specie designata come restituzione diretta o restituzione .in senso stretto (7). Cosi non si capirebbe perch, se il pagamento di una somma di danaro non fosse atto di esercizio del potere di disposizione (8) di tale somma e si riducesse invece ad una mera operazione materiale, l'esecuzione forzata dell'obbligazione pecuniaria non si traduca in una mera consegna forzata at traverso il procedimento previsto dall'art. 606 C.p.c., ma supponga, invece, l'emissione di un (6) CARNELUTTI: Processo di esecuzione, III, 1931, p. 196 alludeva addirittura ad attivit negoziale, affermando che cc il contE;inuto dell'obbligo precisamente l'esercizio del diritto i>. (7) CARNELUTTI: Teoria generale del diritto. Roma, 1951,p.28. . (8) CARNELUTTI, in Teoria gen. cit., p. 210,.parla di fatto costitutivo del dominio a favore del creditore; ma a p. 226 spiega tr~ttarsi .~i atto dovuto-ol?erazi~ne! cio ne fa un atto cc intransitivo >>, salvo che si tratti di adempimento di un obbligo di contrarre, nel qu~l caso si ha un atto dovuto -dichiarazione e cc la figura intransitiva dell'atto dovuto si combina con la figura transitiva del negozio giuridico (p. 227). -42 provvedimento giurisdizionale di valore costitutivo (9). Nonostante i dubbi altra volta da noi stessi manifestati (10), non ci pare che la norma contenuta nell'art. 1191 O.e. debba indurre inevitabilmente l'interprete a qualificare il pagamento come mero fatto dispositivo (11). L'ostacolo non insuperabile, ove si tenga anzitutto presente che anche l'incapace di agire deve ritenersi soggetto di poteri giuridici (12). Quella norma, dunque, si pu bene interpretare nel senso che l'atto dispositivo non possa essere impugnato (cfr. cit. art. 1191 O. c.), quando l'incapace ha eseguito esattamente la prestazione dovuta, per la rilevanza decisiva che ha in tal caso l'avvenuto soddisfacimento dell'interesse del creditore (13-14). La stessa norma, comunque, sarebbe inapplicabile all'ipotesi di adempimento dell'obbligo di contrarre, poich qui la prestazione dovuta il consenso legittimo, ossia precisamente, fra l'altro, quello espresso nei modi e con l'osservanza delle forme abilitative previste dalla legge. D'altra parte, mentre il pagamento di un debito scaduto non soggetto normalmente a revocatoria (art. 2901, 5 comma, O. c.), il fallimento rende possibile l'esperimento della speciale revocatoria ex art. 67 Legge fall. (R. D. 16 marzo 1942, n. 267) relativamente ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili effettuati dal fallito entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza del debitore. Ad ogni modo, ammesso pure in ipotesi che il pagamento sia normalmente atto << intransitivo , cio non costituisca esercizio di alcun potere (15), sembra strano che, pur accettando il concetto di potere elaborato dalla teoria generale a cui il M. ha attinto la pi parte delle sue cognizioni, 1'A. possa affermare che anche la conclusione del negozio promesso, consistendo nell'atto che pone il comando negoziale, sia incompatibile con l'adempimento dell'obbligo. Secondo quella teoria generale, invece, ponendosi in rilievo la differenza. fra le due specie di potere, aventi come contenuto l'una l'agere e l'altra l'iubere, si osserva che mentre rispetto all'agere il potere solo un licere, rispetto all'iubere esso pu essere sia un lioere che un debere : infatti quand'anche il soggetto di esso debba (9) CARNELUTTI : Istituzioni cit., I, p. 89 e seg.; DALMARTELLO: La prestazione nell'obbligazione di dare, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.>>, 1947, p. 231. (10) Ne L.a causa dei negozi giuridici e l'tutonomia della volont nel diritto privato italiano. Napoli, 1947, p. 248. (11) Sul punto vedi RESCIGNO : Incapacit naturale e adempimento. Napoli, 1950, p. 126 e seg. (12) SANTI ROMANO: Frammenti di un dizionario giuridico. Milano, 1947, p. 195 (contro l'opinione del MIELE G., in: Principi di diritto amm., I, Padova 1953, p. 46); BETTI: Teoria generale del negozio giuridico, 2a ed., Torino 1950, p. 571. (13) Vedi le considerazioni del VoN TuHR, Allg. Teil des schweiz. Obligationenrechts, II, Tiibingen, 1925, pacomandare, ci non esclude che comandi e comandando eserciti un potere)) (16). Non sembra abbia particolare significato il rilievo dell' A. che, a proposito delle potest )) o funzioni)) in diritto privato (li): non si hanno poteri che siano insieme doveri, ma si hanno doveri che la legge impone a chiunque sia titolare di un certo potere )) (18). , infatti, evidente che il potere concettualmente non si confonde col dovere, cos come altrettanto ovvio che si dice cosa ben diversa quando si ammette che con un solo atto I possa contemporaneamente esercitarsi un potere e adempiersi a un dovere (o ad un obbligo). ~ Resta parimenti impregiudicata l'ipotesi concettuale che la legge attribuisca il potere proprio come mezzo di adempimento del dovere. In questo I senso sembra meriti un serio approfondimento la proposizione che: l'obbligo vincola la volont ma non la sopprime, anzi presuppone sempre che essa intervenga)) (19). Il sostenere poi che l'organo della persona giuridica non eserciti:y mai un potere, perch esso sarebbe solo soggetto di un obbligo di fare (20), implica anzitutto una confusione fra rapporto di servizio e rapporto organico (21). L'organo e l'ente all'esterno si immedesimano : il potere dell'ente un tutt'uno col potere che l'organo in concreto chiamato ad esercitare (22). Il problema si ripropone, quindi, anche qui allo stesso modo e basta pensare agli innumerevoli casi di atti vincolati nel campo del diritto amministrativo, per convincersi che il concetto di esercizio obbigatorio di un potere di importanza tecnicocostruttiva fondamentale ! Passando al fenomeno contrattuale nel diritto privato, innumerevoli sono i casi in cui la legge stessa statuisce un obbligo di contrattare a carico di certi soggetti ed a favore di altri (23). (16) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., p. 151. (17) Sul concetto di ufficio di diritto privato '" vedi BETTI, op. cit., p. 571 e seg. (18) MONTESANO, op. cit., p. 46. (19) SANTI ROMANO: Frammenti, cit., p. 182; con diversa prospettiva e cio guardando addirittura ai due termini del rapporto si esprime la stessa idea della strumentalit del potere rispetto al dovere dal CARNELUTTI, in Arte del Dirz'.tto, Padova, 1949, p. 108. (20) MONTESANO, op. cit., pp. 46-47. (21) Sulla distinzione cfr. ALESSI: Diritto amministrativo, Milano, 1949, p. 99; sul rapporto di gerarchia, id., op. cit., p. 111 e segg. vedi anche SANTI ROMANO: Corso di Diritto Amm., I, Padova 1930, p. 102 e segg.; Framm., cit. p. 145 e segg. (22) SANTI ROMANO: Framm. cit., p. 167, ove peraltro rileva che sono atti dell'ente pure quelli compiuti dall'organo fuori dei limiti della sua competenza a meno che non siano radicalmente nulli. Secondo il DONATI D.: Atto complesso, autorizzazione, approvazione in Archivio Giuridico LXXI (1903), p. 13 esegg. il poterenudoela facolt di esercizio del potere sono due figure elementari che si combinano nel concetto di potere giuridico. (23) NIPPERDEY: Kontrahierungszwang und diktierter Vertrag, Jena 1920, che sistema i casi in due grandi gruppi, vedi p. 36 e segg. e p. 67 e segg. La dichiaraz-ione della volont di obbligarsi nell'obbl. legale di contratgina 412 (dolo facil qui petit quod redditurus est) Sulla tare non sostituita dalla norma, la quale .al contravalidit dell'adempimento dell' incapace naturale vedi: rio la richiede, p. 88; respinge l'opinione di RIEZLER R:EscIGNO, op. cit., p. 125. . (STAUDINGER Comm., I, pp. 559-560) vedi p. 89 nota 1; .. (14) Sulla natura di atto giuridico del pagamento SALANDRA: I contratti di adesione, in Riv. dir. comm. 1928, vedi nostra Causa cit. p. 247 e segg. I, p. 428 e segg. e citaz. ivi in nota 3; CALAMANDREI: (15) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 219 e 225. La sentenza come atto di esecuzione forzata, in Studi in j -43 L'obbligo di compiere negozi o in genere atti giuridici pu essere imposto per testamento (modus, legato) (24). L'art. 1703 O. c. testualmente definisce il mandato : il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o pi atti giuridici per conto dell'altra n. L'apriorismo della tesi sostenuta dal M. balza subito evidente dagli sforzi dialettici che egli deve compiere, quando vuol dare ragione di istituti di diritto positivo. Cos proprio a proposito del mandato e precisamente del mandato senza rappresentanza ad acquistare, il M. sostiene (25) che non solo non c' a carico del mandatario un obbligo di trasferire al mandante (esso sarebbe, invece, obbligo di creare una prova confessoria documentata avente ad oggetto il negozio di trasferimento gi perfetto e solo inefficace all'atto della conclusione del contratto di mandato ; l'efficacia di tale negozio di trasferimento sarebbe condizionata agli eventi della creazione della predetta prova e della individuazione del bene oggetto del trasferimento) (26); ma non c' neppure obbligo di acquistare dal terzo, dato che il mandatario acquista in nome proprio. Quest'obbligo vi sarebbe solo nel caso di mandato con rappresentanza, poich, agendo in tale ipotesi il mandatario. nel nome del mandante, sarebbe possibile imputare lo stesso comportamento ad un soggetto come adempimento dell'obbligo ed all'altro come eserciziq del potere (27). Oosicch nella rappresentanza il fare >> del rappresentante non costituirebbe esercizio di un suo potere, non si estrinsecherebbe in atti giuridici, ma in mere operazioni. Non si capisce, allora, perch l'art. 1387 O. c. parli di cc potere di rappresentanza n (28), e sovrattutto, per non fermarsi ad astratte enunciazioni, a prescindere dal presupposto della capacit naturale del rappresentante, pur richiesta dalla legge (art. 1388 O. c.), perch gli artt. 1389 e 1390 O. c. dispongano che, salvo si tratti di elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto rappresentativo annullabile se viziata la volont del rappresentante e che, nei casi di rilevanza degli stati soggettivi di buona o di mala fede, di scienza o di ignoranza di determinate circostanze, debba aversi riguardo alla persona del rappresentante. Ma lo sforzo dimostrativo dell' A. tradisce purtroppo la fallacia dell'intero assunto, quando dovendo pur spiegare, a proposito del mandato senza rappresentanza ad a,cquistare, in che si sustanzi l'impegno del mandatario nei confronti del mandante, allude ad un obbligo di cc ottenere n onore di A. Ascoli, Messina, 1931, p. 225eseg.;STOLFIM. L'obbligo legale a contrattare, in Riv. dir. civ. 1932; p. 148 e segg. MESSINEO, Manuale di dir. civ. e comm., II, Milano 1950, p. 450; CARIOTA-FERRRA: L'obbligo di trasferire, in Annuario di Diritto comparato, ecc. '" vol. XXVI, p. 205 ; BARASSI : Teoria gen. delle obbl., II, Milano, 1948, p. 132 e segg. (24) ScuTo : Il modus nel Diritto civile italiano '" Palermo, 1909, p. 261 e segg.; GANGI: I legati nel diritto civile italiano, I, Roma, 1908, p. 115 e segg.; BARASSI, op. cit. p. 134; CARIOTA FERRARA, op. cit., p. 207. (25) Op. cit., p. 107 e segg. (26) MoNTESANo, op. cit., p. 108. (27) ID., op. loc. cit. (28) Sul concetto BETTI: Teoria gen. cit., p. 559 e segg. la cosa altrui come limite del potere di negoziare col terzo : quando il mandatario negozia col terzo esercita un suo potere, ma non lo esercita nell'interesse del mandante, sibbene tale interesse: cc segna un limite sostanziale della potest > (29). Ohe il contenuto di un comportamento come quello del mandatario sia pi o meno vincolato non dimostra per il M. l'esistenza di un obbligo di esercitare il potere: cc l'obbligo infatti non contiene l'esercizio del potere, ma ne costituisce il limite, segna il punto dove il potere finisce>> (30). Questa proposizione, a ben vedere, non considera un punto decisivo e cio che il potere non si identifica mai con i singoli atti del suo esercizio (31), ma se questo vero, come del resto altrove il M. mostra di intendere, quando afferma che il potere fuori dell'atto (32), non si vede perch contenuto dell'obbligo non possa essere l'esercizio del potere (33), n il significato della distinzione fra esercizio del potere nell'interesse del creditore ed esercizio del potere limitato dall'interesse del creditore. Evidentemente il potere non pu essere limitato che appunto in quanto i singoli atti del suo esercizio costituiscano contenuto di un obbligo. Altra conseguenza inaccettabile di quel denunciato apriorismo del saggio la .necessit per il M., nel sostituire alla figura tradizionale dell'obbligo di contrarre quella di un obbligo di confessare e documentare un contratto gi concluso, di trasformare la confessione in un fatto materiale... come il suicidio o la distruzione della cosa ad opera del proprietario (34). Considerato che precedentemente il M., in altri diligenti studi, dedicati specificamente all'argomento (35), non ha mai dubitato che la confessione fosse un atto giuridico (35), questo mutar d'opinione, ora, ha tutta l'aria dell'espediente costruttivo. La difformit delle conclusioni raggiunte sull'argomento nel saggio di cui qui si discorre , per, in definitiva, solo apparente. Dire che il soggetto giuridicamente libero di non con! essare e che tale libert gli assicurata da una facolt disponibile, e cio da un diritto (36), significa riconoscere che il soggetto altrettanto libero, in senso giuridico, .di confessare (il che val quanto dire essere anche in grado di disporre nel singolo caso, immediatamente, dell'interesse protetto da quel diritto) com' libero di obbligarsi a confessare. Nell'una e nell'altra ipotesi saremmo certo al cospetto di un atto di esercizio di un potere giuridico e il M. non lo contesta per la seconda ipotesi, ch anzi proprio su questa fonda la sua figura di contratto eseguibile n a sensi dell'art. 2932 O. c. (37). Per la prima, invece, concede solo che si tratti dell'esercizio di un potere: << di fronte al (29) MoNTESANO, op. cit., p. 109. (30) ID., op. loc. cit. (31) SANTI ROMANO: Frammenti cit., pp. 180, 186 e seg., 197. (32) MoNTESANO, op. cit., p. 44 nota 18. (33) MIELE : Principi cit., p. 47. (34) MONTESANO, op. cit., p. 81. (35) MoNTESANO: Note sulla natura giuridica della confessione, in Giur. Compl. Cass. Civ., vol. XXVII, 1948, 3a quadr., p. 139; Sull'animus confitendi, ecc. in Riv. Dir. Process. '" 1950, II, p. 14. (36) MoNTESANO : Contratto preliminare cit., p. 80. (37) ID. op. cit., p. 84 e segg. -44 quale non ci sono n obbligo n soggezione e quindi di un potere non giuridico n (38). Ohi confessa non dispone di nulla ma distrugge un bene economico (39). Ohi si obbliga a confessare, invece, dispone della sua facolt giuridica di non confessare ( 40). Qui si vede quale uso poco convincente faccia 1'A. del concetto carneluttiano di atto meramente economico, in contrapposto all'esercizio della fa colt che sempre atto giuridico (41). N si rivela particolarmente felice quell'idea di fare della confessione documentata una condizione potestativa-obbligatoria dell'efficacia del contratto (definitivo, gi concluso col c. preliminare). A ben vedere, anche qui la costruzione solo conseguenza di un apriorismo, per logica coerenza al quale l'A. costretto ad affermare categoricamente che : non c' mai un obbligo di trasferire la propriet o il diritto reale o il possesso o un potere di godimento n (42). Le radici di tale apriorismo affondano lontano, nientedimeno che nel terreno infido della teoria generale del negozio giuridico, la quale, com.e si sa, oggi sottoposta al travaglio di un continuo ripensamento. Ripudiata la dottrina tradizionale del negozio giuridico, il M. dalle teorie non certo collimanti del KELSEN e di S.A.NTr' ROM.A.No trae doversi qualificare il negozio com.e l'atto che pone una norma, la quale, sola, disciplina i rapporti dell'autonomia privata. Il contenuto del negozio norma, comando (l'.A. usa indifferentemente i termini norma, comando, precetto). questa norma a disciplinare la fattispecie degli effetti negoziali e a produrli, non l'atto negoziale (43). Ne trae ancora la necessit di una revisione delle nozioni di fatto costitutivo; di fatto condizionante, di condicio juris e condicio f acti, di condizione cc parzialmente n potestativa e meramente n potestativa. Il M. invoca l'autorit del KELSEN per avvertire che solo il diritto pu esser fonte di diritto e soggiunge col S.A.TT.A. che la nozione di fatto costitutivo s'identifica con l'esistenza dell'interesse da tutelare o soddisfare col negozio (44); dichiara poi di abbandonare la nozione di fatto costitutivo per distinguere solo tra fonte giuridica ed elemento o presupposto della materia degli effetti.negoziali (45). Ne consegue, ad esempio, che nella compravendita: cc non ci sono fatti costitutivi del trasferimento che siano oggetto di ob (38) ID. op. cit., p. 82. Per l'inesattezza di tale ragionamento cfr. SANTI ROMANO: Frammenti cit., p. 181 e segg. (39) MONTESANO, op. ult. cit., p. 81. (40) ID., op. loc. cit. (41) CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 167 e 222: la confessione atto transitivo facoltativo, consiste in una cc asseverazione , Teoria gen. cit. p. 282, Istituz. cit., I,p. 297. (42) MONTESANO, op. cit., p. 54. (43) MONTESANO, op. cit., p. 36 e segg., 50, 84. Contro la concezone dell'autonomia privata come fonte di norme giuridiche vedi le considerazioni di LEVI A.: Teoria generale del diritto, Padova, 1950, p. 305 e segg,: il negozio forma ma non anche fonte di diritto oggettivo, op. cit., p. 305; sulla distinzione: op. cit., p. 81 e segg.; vedi anche CARIOTA-FERRARA: ll negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, p. 48 e segg. e p. 76 e segg. (44) MONTESANO, op. cit., p. 50, nota 31. (45)-ID., op. cit., p. 53, nota 32. bligoii; ma: si hanno invece da un lato un comando diretto al trasferimento della propriet, dall'altro elementi o presupposti di fatto indispensabili perch l'interesse del soggetto attivo possa essere tutelato con la situazione giuridica strumentale che si definisce propriet ii, alla fine : si pu dire che il trasferimento della propriet avviene in virt del solo consenso delle parti nel. senso che il comando negoziale pu essere la sola fonte giuridica dell'effetto traslativo (46). Da un punto di vista generale, ne consegue che le com.uni nozioni di condicio juris e condicio facti sono inadeguate ed erronee. Non si tratta di elementi costitutivi della fattispecie degli effetti negoziali ; ma o di requisiti iU validit del comando negoziale, costituenti il contenuto delle norme strumentali che conferiscono il potere negoziale e prevedono un negozio da creare (possono anche esser posti da un altro comando negoziale com.e oneri per l'uso del potere negoziale con effetti impegnativi) ( 4 7), o si tratta di condiciones f acti, necessarie a determinare la materia sottoposta all'efficacia del comando negoziale e la loro previsione suppone un negozio gi creato in vista dell'insorgere di un conflitto di interessi non ancora in atto (48). Esse possono venir dettate da una norma di legge, com.e da una norma negoziale e non sono fatti costitutivi dell'effetto giuridico (49), bens elementi o presupposti (non degli effetti, ma) della materia degli effetti, ossia, se abbiamo ben capito, del conflitto d'interessi (50). Condizione del negozio significa, insomma : cc condizione dell'esistenza di un conflitto di interessi su cui operi l'effetto negoziale n (51). Se il fatto dipende esclusivamente dalla volont di una o di entrambe (52) le parti esso, secondo il M., intanto potrebbe costituire una condizione, in quanto sia obbligatorio: se cos non fosse, infatti, sarebbe ancora rimesso alla volont della parte lo stabilire non quando e in relazione a quali avvenimenti debba essere com.posto giuridicamente un determinato conflitto di interessi, ma se debba essere com.posto giuridicamente un determinato conflitto di interessi ii (53). A prescindere da qualsiasi critica delle idee sovra esposte, tutto ci non spiega a nostro avviso perch il fenomeno giuridico che si suole definire com.e contratto preliminare che stabilisce tutti i requisiti del contratto definitivo e che obbliga le parti a concluderlo n debba necessariamente considerarsi com.e contratto definitivo di cui solo gli effetti siano condizionati (ex nunc) ad una nuova obbli (46) ID., op. it., p. 54, nota 32. (47) ID., op. cit., p. 77-78 e p. 96. (48) MoNTESANO, op. cir., pp. 50 e 95. (49) Ma a p. 39 dell'op. cit. lo ha affermato (?) (50) MNTESANO, op. cit., p. 50. (51) ID., op. cit., p. 51. (52) Ma quando dipende dalla volont di entrambe le parti di un contratto la condizione non maLmexamente potestativa, s da provocare la nullit prevista dall'art. 1355 Codice civile, cfr. sull'argomento CARIOTAFERRARA: Il negozio giuridico cit., pp. 618 e 622; FADDA e BENSA in Note in app. al libro II delle Pandette del WINDSCHEID, Torino, 1902, p. 963 e segg.; in particolare, BETTI : Teoria gen. cit., p. 521 e ivi in nota 4. (53) MONTESANO, op. cit., P 52. -45 gatoria documentazione del negozio stesso (54), non spiega, cio, perch l'attivit prevista come contenuto dell'obbligo derivante dal c. preliminare, quando non sia attivit (precontrattuale) di trattare per la conclusione del c. definitivo ( il secondo tipo di c. preliminare delineato dall'A.), debba divenire attivit materiale, integrante un element o presupposto della materia degli effetti e come tale condizionante, in forma obbligatoria per giunta (55), l'unico <> medesimo destinato ad operare. E se ci vero, la costruzione del M. riceve un fiero colpo. Dire che voglio (o comando) sotto condizione meramente potestativa significa sempre dire : voglio (o comando), se vorr (o comander); come dire che voglio (o comando) sotto condizione potestativa- obbligatoria significa sempre dire: voglio (54) ID. op. cit., p. 84. (55) Sfugge al MoNTESANO l'essenziale incompatibilit fra i concetti di obbligo e di condizione: Oonditio nihil disponit, sed eventum saltim exprimit, in quem disponitur aliquid (RIPER) vedi ScuTo: Il modus cit., pp. 77-78; NATOLI: Della condizione nel contratto, in Cornm. D'Amelio>>, Libro delle obbligazioni, voi. I, Firenze 1948, p. 446. (56) MoNTESANO, op. cit., pp. 37, 84, 85. (57) Per la nota concezione cc graduale" dell'ordinamento giuridico vedi KELSEN: Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1952, p. 134 e segg. (58) Cfr. SANTORO-PASSARELLI: Istituzioni di diritto civile, I, Napoli, 1946, p. 137; BARASSI: La teoria gen. delle obbligazioni, .voi. II, Milano, 1948, p. 160; Vedi anche nostra Causa cit., p. 168; il BETTI : Teoria gen. cit., p. 507, avverte che la previsione ipotetica dell'evento collegata al precetto della privata autonomia, entra a far parte integrante del negozio. (o comando) se vorr (o comander) in adempimento del mio obbligo, il che si riduce alla volont (o al comando) di obbligarsi a volere (o a comandare), ossia, precisamente, al solo c... preliminare (volont attuale ed incondizionata di obbligarsi a volere)! E, si noti bene, ad evitare malintesi, tutto ci si dice in rapporto al voluto, al contenuto del contratto, che, secondo il KELSEN (59) invocato dal M., non va confuso con l'atto di volont e secondo il M. ne sarebbe solo il prodotto rilevante (60). Il modo di essere del volere o del comandare rilevante per il diritto privato, se lo (come avviene nel caso della condizione, vedi art. 1353 e segg. O.e.), precisamente come modo di essere del voluto o del comandato ossia della norma o comando nel senso dell' A. Pi particolarmente, il sussumere, nella specie, la confessione documentata: <>, i comandi cc materiali " sono diretti alla composizione immediata dei conflitti di interessi: MoNTESANO, op. cit., p. 41 e segg.; cfr. CARNELUTTI: Teoria gen. cit. p. 44 e segg., 145 e segg. -46 mente come una obbligazione di fare (65) e non solo non vietata, ma espressamente ammessa dalla legge positiva (artt. 1351 e 2932 C. C.)! D'altra parte resta sempre aperto il problema della possibilit che il medesimo conflitto d'inte ressi ammetta una composizione giuridica per gra di (66). Il fare, comunque, del c. preliminare un c. defi nitivo condizionato perde di vista le fondamentali differenze di effetti che il nostro diritto positivo annette alle due ipotesi (67). N pare che una condizione non retroattiva (questo ammissibile nel nostro ordinamento, com' vero che dai pi si nega in teoria che la retroattivit sia un carattere connaturale al concetto), la quale sia reciprocamente obbligatoria per le parti contraenti, resti una condizione e non si trasformi nel contenuto di un contratto incondizionato. Gli che il M., come ci ha avvertiti all'inizio del saggio, mosso dall'esigenza, da noi perfettamente condivisa, di riuscire a superare la nozione di una sentenza che costituisca gli effetti di un negozio, nozione implicante: una singolarissima contraddizione tra la funzione del comando giurisdizionale e la disciplina sostanziale dei suoi effetti n. (68) Epper, nel suo lodevole ed interessante sforzo dialettico di costruire la sentenza prevista dall'articolo 2932 C.c. in modo da spiegare come quegli effetti possano ad essa conseguire senza venir da essa stessa costituiti, non ha ritenuto di trovare altra soluzione accettabile che quella, confortata da una notevole corrente dottrinale scettica, (68-bis) di assorbire la figura del c. definitivo in quella del c. preliminare che contenga tutti gli elementi del futuro n contratto. Posto che l'obbligo di contrarre si riduca in tal caso all'obbligo di creare la documentazione condizionante gli effetti contrattuali e dato che esso, cos come quello di trattare, ha ad oggetto un fare infungibile n, onde la sua violazione non pu dar luogo ad una specifica esecuzione forzata, ma fa (65) Vedi citazioni in CICALA R.: Gancetto di divisibilit e di indivisibilit dell'obbligazione, Napoli 1953, pp. 71-72 nota 135, il quale per avverte che dare e fare sono comportamenti funzionalmente differenti, op. cit., p. 73 e seg. (66) Cfr. CARNELUTTI: Teoria gen. cit., pp. 356-357. Per quanto riguarda almeno la promessa di alienare significativo rilevare che proprio il BECHMANN, il quale pure va ascritto fra gli avversari del concetto di c. preliminare, abbia in epoca meno recente messo in rilievo che la indifferenza del mezzo dell'attribuzione rispetto all'intenzione empirica dell'attribuzione medesima non significa che l'ordinamento debba disinteressarsi dei casi in cui la volont si determini univocamente : tra obbligazione e alienazione v' in genere un contrapposto della rappresentazione o intenzione empirica e si avrebbe una coartazione insopportabile di tale intenzione se l'ordinamento volesse sanzionare senz'altro come alienazione l'obbligazione in rapporto a Sachleistungen, vedi SYSTiJllM nES KAUFS, ecc., II, Erlangen, 1884, p. 51; vedi per anche a p. 55. (67) Basterebbe pensare ad es. alla retroattivit reale ch' normale della condizione verificata, sul che vedi le considerazioni del BETTI, op. cit., pp. 531-532. ~ (68) MONTESANO, op. cit., p. 29. i ?.53 (68-bis) Per la verit neppure chi scrive fu immune d un eccessivo rigorismo logico e dalla simpatia per la tendenza scettica in: La Causa, cit., p. e 252 e segg. nascere il diritto al risarcimento dei danni n (69), se ne trae che il rimedio previsto dall'art. 2932 e.e. debba essere collocato al di fuori del campo dell'esecuzione forzata (70}. .Anche SlJ. questa conclusione siamo d'accordo, per le ragioni che tenteremo di spiegare fra breve, ma sull'ulteriore ~ Non trattandosi pi di trovare un surrogato >> del contratto nella sentenza, questa, ad avviso del M., serve solo a cc rimuovere ... quella disposizione contrattuale che subordina la produzione degli effetti, gi interamente disciplinati dal comando negoziale, alla creazione di una certa prova, normalmente documentata, del contratto n (71). Poich il c. definitivo non un contratto, ma una prova confessoria documentata che funziona come mero presupposto materiale degli effetti del contratto gi esistente (72) e poich non possibile che il giudice confessi egli stesso o faccia confessare da un terzo, al posto del contraente inadempiente, la sentenza prevista dall'art. 2932 C.c., cc risolvendo l'obbligo di concludere il contratto definitivo, rimuove la condizione e quindi permette il prodursi degli effetti contrattuali n (73); cc in definitiva, anche se gli autori del codice non ne sono stati consapevoli, con l'art. 2932 si applica in un'ipotesi particolare il generale principio sancito dall'art. 1453 e.e. )) (74). Dobbiamo nettamente ripudiare siffatta concezione, la quale porta a fraintendere il concetto di risoluzione per inadempimento. Ai sensi dell'art. 1453 C. c. non si concepisce e non si giustifica una cc risoluzione giurisdizionale parziale n (75) del contratto. Che sorta di risoluzione sarebbe questa, in virt della quale si finisce proprio per ottenere... l'adempimento~ La risoluzione trova posto al di fuori dell'ipotesi che si conseguano gli effetti del contratto inadempiuto, nel campo della riparazione in senso meramente economico (76). Escludere anzitutto che nella specie possa ricorrersi alla c.d. finzione di adempimento della condizione a sensi dell'art. 1359 e.e., (77), per affermare la necessit di agire giudizialmente per la >, un fare): perch allora l'obbligo di contrarre avrebbe per oggetto quel dare o quel fare e nessuna sentenza potrebbe produrre gli effetti che da essi dipendono '" (81) SATTA, op. ult. cit., p. 253. (82) In., op. ult. cit., p. 252. caso : cc la sentenza non sar costitutiva perch costituisca il contratto, ma perch costituisce direttamente il fuitto a cui si tende n (83), ma con questa ulteriore avvertenza, che neppure l'e,ffetto si consideri costituito in virt di un'attivit funzionalmente preordinata ad applicare la sanzione del processo esecutivo, cos come sarebbe stato per la sentenza di aggiudicazione, a cui ricorreva, a titolo di esempio, il OmoVENDA medesimo (84). evidente che il OmoVENDA concepisse il p1roblema proprio in termini di esecuzione forzata, quando, invocando il principio generale che il processo deve dare per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio quello ch'egli ha diritto di conseguire n (85), spiegava che mentre dunque il diritto d'obbligazione anche dopo l'inadempimento conserva la sua direzione verso la prestazione dell'obbligato, il diritto d'azione aspira al conseguimento del bene garantito dalla legge con tutti gli altri possibili mezzi, e il processo, dove debbono esperirsi questi altri possibili mezzi, non serve a ottenere l'adempimento dell'obbligazione, ma si al conseguimento del bene garantito dalla legge coi mezzi possibili all'infuori dell'obbligazione che si rivela strumento insufficiente ii (86); ma altresi evidente che tale concezione si esponeva a giuste critiche, quando si trattava di spiegare dove se ne andasse a finire, in tal modo, la funzione caratteristica del c. preliminare. Si osserv, infatti, contro il rilievo della perfetta fungibilit giuridica di una prestazione di fare cc quando il risultato pratico del fare o l'effetto giuridico del volere pu conseguirsi mediante una attivit diversa da quella dell'obbligato n (87), che cc il concetto della fungibilit di una prestazione presuppone la sostituzione di una prestazione ad un'altra, non la soppressione della prestazione stessa ii (88). Il vero che la teoria del Ohiovenda, risolvendo il problema della costituzione degli effetti in virt di sentenza del giudice, lasciava aperto il problema della funzione di tali effetti, o meglio lo superava proprio col ritenere che, ad es., in caso di inadempimento di una promessa di vendere, il giudice espropriasse (89) il diritto del promittente. In tal modo, la disciplina degli effetti del contratto non concluso non poteva trovare altra fonte che precisamente nel regime giuridico dell'atto giurisdizionale. Il problema, invece, si rivela pi esattamente esser quello di produrre gli effetti conservando loro la funzione negoziale e, secondo noi, esso pu considerarsi risolto precisamente dall'art. 2932 O.e., ove si escluda che tale norma sia un'applicazione (83) CHIOVENDA: Dell'azione nascente dal contratto preliminare, in Riv. Dir. comm. ii, 1911, I, p. 102. (84) In., op. cit., pp. 102-103. (85) CHIOVENDA, op. cit., p. 103. (86) In., op. cit., pp. 106-107. (87) ID., op. cit., p. 105. (88) CARNELUTTI: Ancora sulla forma della promessa bilaterale, ecc., in cc Riv. Dir. Oomm. '" 1911, II, p. 620. (89) Questo rilevava il CARNELUTTI, op. cit., p. 621; per il PuGLIATTI la nozione di trasferimento coattivo non si accorda con l'obbligo di trasferire, cfr. Trasf. coattivo, in cc Nuovo Dig. It. '" vol. XII, p. 2, p. 306. -48 del princ1p10 della responsabilit patrimoniale ex art. 2740 Codice civile. All'applicazione di tale ultimo principio, pel caso di inadempimento del c. preliminare, non potrebbe servire che la sanzione immediata dell'obbligo del risarcimento del danno, il quale solo renderebbe possibile il funzionamento della responsabilit patrimoniale, nel suo particolare atteggiamento di soggezione all'esecuzione per espropriazione (90). N con questo si potrebbe negare la giuridicit del rapporto scaturente dal c. preliminare, assumendo ad es., come s' visto, che il precetto negoziale non un bene che possa formare oggtto di obbligazione. solo vero che esso non un bene che possa costituire oggetto di esecuzione forzata in forma specifica. A questa non si pu pervenire se non mediatamente, attraverso l'imputazione al soggetto inadempiente della medesima modificazione giuridic che si sarebbe prodotta ove egli avesse stipulato nella realt il c. definitivo. Ma allora chiaro che parlare di responsabilit patrimoniale del debitore del c. preliminare come di soggezione all'esecuzione in forma specifica (oltre che come soggezione all'esecuzione p'er espropriazione in relazione all'obbligazione del risarcimento del danno) problema ulteriore, che suppone sia stato risolto previamente il diverso problema di una responsabilit extrapatrimoniale del debitore, come soggezione non alla sanzione esecutiva, ma a diversa sanzione, consistente nella imputazione di un precetto, precisamente di quello stesso che egli aveva l'obbligo di produrre e non ha prodotto. Che una tale soggezione possa esser fondata dal diritto, vale a dire che, accanto alla responsabilit come soggezione alla sanzione esecutiva, possa ammettersi anche una forma di autoresponsabilit, non fenomeno per nulla strano, n nuovo. Il principio dell'autoresponsabilit stato elaborato, fin dai tempi meno recenti, in dottrina, precisamente come sostitutivo di quello della volont (nella sua accezione famigerata di dogma della volont ) nella conclusione dei negozi giuridici. Se vero, per, che la responsabilit soggezione alla sanzione esecutiva (91) e se altresi vero che secondo le varie specie di sanzioni esecutive civili la responsabilit pu essere responsabilit per risarcimento del danno ovvero responsabilit per restituzione (92), si comprende come il concetto di autoresponsabilit non possa essere inquadrato che in una distinta figura di soggezione, precisamente quella che la teoria generale ha contrapposto alla soggezione alla sanzione e ha designato come soggezione al precetto : la soggezione al precetto ha la sua massima espressione di fronte alla legge (90) Su questi concetti vedi NICOL: Della responsabilit patrimoniale, in Comment. del Codice Civile a cura di ScIALOJA A. e BRANCA, Libro sesto, BolognaRoma, 1945, p. 7 e seg. (91) CARNELUTTI: Diritto e processo nella dottrina delle obbligazioni, in Studi in onore di Chiovenda, Padova, 1927, p. 308 e seg., NICOL: L'adempimento; dell'obbligo altrui, Milano, 1936, p. 48, 112 e seg.: ID., Della r-esponsabilit cit., p. 3. (92) CARNELUTTI : Teoria gen. cit., p. 170 ed anche p. 28 e seg. ; Proce880 di esecuz., I cit., p. 14 e segg. contro la quale il subditus non pu far nulla se non obbedire ; ma acquista evidenza e significato specifico >, 1925, II, p. 1. -49 vantaggiosa rappresentata proprio dagli effetti del contratto non concluso. Ma ci non pu avvenire, se non imputando tali effetti contrattuali al soggetto che era obbligato a farli verificare col concorso della sua dichiarazione e non ha adempiuto a tale obbligo. .Allora, perch si tratti proprio dell'imputazione degli effetti contrattuali, posto che deve assicurarsi all'altra parte, ohe vuole concludere tale contratto, precisamente la situazione giuridica contrattuale, altro non resta che considerare il soggetto in istato di soggezione rispetto al precetto medesimo del1' autonomia privata (96), ossia la responsabilit per l'esecuzione specifica del suo obbligo di contrarre diviene segnatamente autoresponsabilit! Dall'art. 2932 O. c. pare a chi scrive possa ricavarsi una statuizione di autoresponsabilit del contraente inadempiente ; autoresponsabilit che insieme con la volont contrattuale manifestata dalla parte attrice, con la domanda giudiziale, viene accertata dal giudice con valore costitutivo. L'attivit del giudice in quanto tale non costitutiva : la soggezione al precetto negoziale non abbisogna, invero, di attivit costitutiva, ma effetto spontaneo del" l'ordinamento. Quell'attivit consiste, invece, in un accertamento; precisamente accertamento della volont contrattuale della parte attrice e dell'autoresponsabilit del convenuto, vale a dire: accertamento dell'avvenuta formazione del c. definitivo per la particolare qualificazione giuridica che assume, nel concorso delle condizioni previste dalla norma, l'inerzia di una delle parti nel momento stesso in cui si fa constare giudizialmente la volont contrattuale dell'altra (97). Questa qualificazione dell'omissione dell'atto dovuto consiste nella trasformazione ope legis dell'omissione in comportamento contrattuale, per un principio di equivalenza giuridica: cc l'evento in senso giuridico si concreta -infatti -in un atteggiamento del mondo esteriore, qualificato dalla differenza sia rispetto a qi;tel che era prima, (96) L'imputazione delle conseguenze giuridiche negoziali avviene prescindendosi da una reale manifestazione di volont, in virt del particolare significato che assume il comportamento omissivo del soggetto inadempiente. Poich, come si vedr subito in appresso, ci possibile per una regola di equivalenza giuridica, fondata su una norma di diritto positivo, il problema agitato in dottrina, a proposito dei comportamenti con valore legale tipico, circa l'applicabilit o meno al comportamento considerato delle regole proprie delle dichiarazioni di volont negoziali qui trova la sua soluzione, a nostro modesto avviso, nel congegno stesso di quella norma, che tale equivalenza rende possibile solo in virt di un accertamento giurisdizionale. Costituito regolarmente il rapporto processuale, tutto ilproblema si riduce, allora, nell'accertare la fondatezza della domanda., ossia l'esistenza di un inadempimento imputabile al convenuto. Sulle "dichiarazioni legalmente tipizzate>>, vedi CARIOTAFERRARA, Il negozio giuridico, cit., p. 381 e segg., con citazioni a p. 381 no a 31 e, da ultimo, ScoGNAMIGLIO : Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, p. 179 e segg. (97) Contro la tesi del diritto potestativo vedi gi NIPPERDEY (per l'obbl. leg. di contr.), op. cit., p. 113; e SATTA : Premesse generali alla dottrina della esecuzione forzata, in << Riv. Dir. Process. , 1932, I, p. 347 e seg.; vedi anche HELLWIG: Anspruch und Klagrecht, Jena, 1900, p. 444 e segg. sia rispetto a quel che avrebbe dovuto o potuto (per obbligo o per onere) esser dopo (98). Il fenomeno della conclusione di un contratto mediante l'unione di una dichiarazione di volont con un equivalente dell'altra fu, gi iii iempi meno . recenti, segnalato dal 0ARNELUTTI, che, nel campo generico degli atti convenzionali, deline le figure dell'accordo omissivo e, in particolare, del contratto che si perfeziona con un'accettazione per omissione (da non confondere con la c. d. accettazione tacita) (99). E precisamente il 0ARNELUTTI ha sottolineato che cc ... in quanto si combina con una dichiarazione il silenzio pu valere una dichiarazione (100) e che cc la dichiarazione altrui... qualifica e colora il contegno di chi tace di fronte ad essa (101). Se pu dirsi da un punto di vista di logica giuridica che perch ilfenomeno si verifichi cc deve correre tra chi agisce e chi non agisce e cosi tra chi parla e chi tace tal rapporto da doversene desumere secondo l'esperienza che, se chi tace non avesse la medesima volont di chi parla, esprimerebbe il suo dissenso >> (102), a fortiori il fenomeno si giustifica, quando l'ordinamento giuridico, richiedendo che l'obbligato (a contrarre) adempia la sua obbligazione, postula l'esclusione di una volont dell'obbligato diversa da quella di contrarre in adempimento del suo. obbligo e tale postulato esprima in una norma positiva che statuisca la necessit che gli effetti del contratto non concluso, in .determinate circostanze, siano ugualmente prodotti! evidente, infatti, che se le parti non avessero gi concretato nel contratto preliminare la materia logica della futura volizione, ossia il contenuto del precetto, o si fossero riservate di completarla con ulteriori determinazioni, non potrebbe neppure, a rigore, parlarsi di obbligo di contrarre (ma solo di obbligo di trattare) e il fenomeno non si verificherebbe, cos come neppure potrebbe verificarsi (98) BETTI: Teoria gen., cit., p. 138; cfr. CARNELUTTI: . Sistema del Diritto proc. civ., II, Padova, 1938, p. 165: " come rientra nel concetto giuridico di azione tanto la azione positiva quanto l'azione negativa e cosi tanto. la commissione quanto la omissione, del pari va concepito giuridicamente come evento non solo il mutamento ma anche il non mutamento di uno status [naturae] ossia la sua permanenza, onde il concetto giuridico di evento anzich nel mutamento si risolve in un atteggiamento del mondo esteriore qualificato dalla differenza o rispetto a ci che era prima o rispetto a ~i ?h~ sarebbe dovu~o o potuto essere"; vedi anche sull omis~10ne e sul,neg?zi~ omissivo op. ult. cit. p. 163, ove spiega che 1antitesi non va posta tra azione e omissione, ma tra commiss~on.e e omissione, integranti le due specie del concetto giuridico di azione. Rispetto all'inadempimento del c. preliminare il. fenomeno era stato gi indicato dal CHIRONI, il quale (L'obbl. di dare, in Riv. Dir. Comm >i, 1911, II, p. 638), mettendo in rilievo come la non equivalenza naturale fra due fatti possa diventare equivalenza giuridica col sussidio di un altro elemento che estraneo al volere e tuttavia ne integra la deficienza ... la responsabilit (op. loc. cit), pensava tuttavia ad una sorta di .trasformazione successiva della stessa promessa d dare m dare, onde si spiega la critica che del concetto fece il CovrnL, LO N. nel trattato Della Trascrizicne, I, Napoli, 1914, p. 309, in nota. . (99) CARNELUTTI: Forma degli atti complessi, in "Riv. Dir. Comm , 1937, I, pp. 460, 473 e segg. (100) !D., op. cit., p. 473. (101) !D., op. loc. cit. (102) !D., op. cit., pp. 473-474. 50 se il contegno dovuto dovesse consistere in un'azione materiale come la consegna della cosa richiesta ad contrahendum nei contratti reali (103), ovvero se il contratto definitivo dovesse a priori " risultar nullo (perimento della cosa (104), espr. per pubblica utilit: difetto di oggetto o di causa). Sembra appena necessario avvertire che l'opinione qui sostenuta non porta ad escludere la possibilit che il fenomeno si verifichi nei confronti degli eredi del promittente (a meno che la prestazione di cui al cor;tratto definitivo non abbia natura fiduciaria). La disputa sulla fungibilit o meno della prestazione di un'attivit negoziale sembra, infatti, a sommesso avviso di chi scrive, frutto di un equivoco. Il problema non di fungibilit o infungibilit della prestazione, ma di legittimazione al negozio! (105). Ma se cos, non sembra appagante partire a proposito dell'interpretazione dell'art. 2932 C. c. dall'autorevole rilievo che: l'esecuzione forzata non tanto e non sempre impiego della forza materiale sulla persona del debitore o sulle cose ad esso appartenenti quanto prima di tutto e in ogni caso invasione della sua sfera giuridica, menomazione di quella esclusivit di potere di disposizione (106), per trarne la conseguenza che tutto il problema si riduca ad un problema di legittimazione a disporre dei beni del debitore. Qui il problema precisamente di legittimazione al negozio, n pu dirsi che il giudice si sostituisca (107) all'obbligato nell'eseguire in sua vece un precetto di cui questi e non il giudice era il diretto destinatario (108), se non supponendo che il precetto di cui l'obbligato era il diretto destinatario fosse quello di eseguire la prestazione finale, scaturente dal contratto definitivo e non invece quello di contrarre l'oblibgo di compiere tale prestazione. Ma in tal modo, come si vede, il problema si supera ... eliminandolo. Se esso resta quello della produzione di effetti con funzione e disciplina negoziali e se, d'altra parte, da escludersi che il processo previsto dall'art. 2932 C. c. abbia natura volontaria (109) o dispositiva (110), (103) Esclude la separabilit della consegna dalla dichiarazione il CARIOTA-FERRARA, Neg. giur. cit., p. 271; da ultimo vedi SIMONETTO : I contratti di credito, Padova, 1953, p. 227 e seg. Sul carattere essenziale della realit p. 209 e segg. (104) Non intende tale punto FERRI, in Riv. trim. Dir. e Prov. civ. '" 1951, p. 225. (105) Vedi BETTI: Teorfo gen. cit., p. 39 e segg., 542 e segg.; in genere, sulla legittimazione, p. 220 e segg. (106) CALAMANDREI: La sentenza, cit., p. 230. (107) BETTI: Teoria gen. cit., p. 572: l'idea di una rappreserltanza necessaria non serve a spiegare i fenomeni di disposizione dei diritti del debitore che si verificano nel processo di esecuzione forzata " Il potere del giudice di influire coi propri provvedimenti sul patrimonio soggetto a esecuzione non il potere di disposizione del cui uso il debitore debba essere espropriato. (108) CALAMANDREI, op. cit., p. 229. (109) MoNTESANO : Oontr. prelim. cit., p. 30, anche in nota 53 e p. 69 segg. (llO) Il processo previsto dall'art. 2932 C. c. deve comporre una lite, ossia un conflitto d'interessi qualificato da una pretesa resistita (CARNELUTTI : Istituz., I cit., p. 7), pi specificamente insoddisfatta (si veda l'importante rilievo del CALAMANDREI, op. cit. p. 229, che a differenza delle altre s. costitutive quella ex art. 2932 C. c. realizza un diritto che postulava in via primaria un adempimento). La composizione avviene non con l'emissione da parte del giudice d'un comando giuridico autonomo non resta altra soluzione che quella di riconoscere la natura dichiarativa di quella sentenza. L'accertamento che ricorrano le condizioni secondo le quali per volont di legge il contratto.definitivo deve ritenersi giuridicamente concluso (in contrapposto alla sua mancata conclusione di fatto, che l'ipotesi a cui allude la lettera di quella norma) ha valore costitutivo, poich esso indispensabile condizione d'efficacia del contratto in tal modo accertato. Il giudicato copre allora solo tale accertamento, ossia le condizioni di esistenza e validit del contratto definitivo, ma non anche, implicitamente, le questioni di efficacia. L'efficacia del contratto definitivo esterna al processo (111) e si riannoda alla sentenza come ad un fatto di diritto materiale: precisamente, col passaggio della medesima in giudicato, l'accertamento giurisdizionale si pone come un fatto costitutivo non del negozio, ma della fattispecie degli effetti negoziali (112). Diversamente, invece, per il 894 della ZPO germanica ( 367 EO austriaca) la sentenza del giudice accerta non gi l'esistenza del contratto definitivo, ma la legittimit e la fondatezza della pretsa dell'attore, la quale una comune pretesa ad una prestazione obbligatoria. Processualmente l'attore ha il diritto di ottenere un comando di adempiere la prestazione n (113) a carico del convenuto. La sentenza che contiene tale comando non si distingue in s e per s dalle altre sentenze di condanna (114). Essa non d per verificato il mutamento giuridico dipendente dalla dichiarazione di (processo contenz. dispositivo, CARNELUTTI, op. cit., p. 33), ma complementare. Il giudice: comanda che il comando della legge sia applicato al caso dedotto nel processo" (CARNELUTTI, op. cit., p. 35); compie un accertamento, il quale consiste nella dichiarazinone che accaduto un fatto, al quale la norma giuridica ricollega un effetto giuridico" (CARNELUTTI, op. cit. ibidem). Tale accertamento costitutivo perch solo esso, in mancanza dell'adempimento del convenuto, vale a rendere operativa la volont di legge che da quel " fatto derivino quegli " effetti. (lll) merito del MoNTESANO l'aver sottolineato la necessit che gli effetti prodotti in virt della sentenza ex art. 2932 O.e. si concepiscano, in quanto effetti negoz1: ali, come prodotti fuori del processo previsto da quell'articolo; vedi Aut. cit., Oontr. prelim. cit. p. 29 e segg. e passim. (ll2) Sulla distinzione fra negozio e fattispecie degli effetti negoziali vedi da ultimo ScoGNAMIGLIO : Contributo alla teoria del negozio giuridico, Napoli, 1950, pagina 271 e segg., di cui, per, non si condividono molte affermazioni, che non si possono qui esaminare. Sulla sentenza come fatto vedi CALAMANDREI, Appunti sulla sentenza come fatto giuridico, in" Ri.v. Dir. Process. >>, 1932, I, p. 15 e segg. (ll3) Un Leistungsbefehl, in relazione all'accertamento di una Leistungspfiicht, cfr. HELLWIG, Anspruch, ecc. cit., pp. 445, 447, 459. (114) HELLWIG, op. cit., p. 445 e segg. e p. 459, il quale confuta l'opinione del LANGHEINECKEN (cit. a p. 445, nota 5) che la sentenza sia costitutiva dl::tettamente del mutamento giuridico e quella pi o meno analoga del KIPP, Verurteilung zur Abgabe einer Willenserkli.irung, 1892, p. 14 e seg., secondo il quale si tratta di sentenza solo apparentemente" di condanna, il cui unico contenuto -op. cit. p. 31 -consiste nel comando che la situazione si consideri identica a quella che si avrebbe se il convenuto avesse realmente emesso la dichiarazione di volont. Cfr. HELLWIG, op. cit., p. 447, nota 14 e p. 451. -51 volont, n dispop.e che tale dichiarazione valga come emessa (115). Ci ch' singolare di tale sentenza solo il modo onde essa trova esecuzione. Questa non si realizza con l'intervento degli organi statali a ci preposti (116). Non v' bisogno di tale intervento, poich per virt di legge che 1'esecuzione, se il condannato non esegue la prestazione prima del passaggio in giudicato della sentenza medesima (117), trova un perfetto surrogato (118), nel momento stesso in cui la sentenza acquista efficacia esecutiva (119). in questo momento, che normalmente coincide col passaggio in giudicato, ma pu essere anche successivo (cfr. 894 ZPO cit., 2 comma) (120), che essa viene elevata a fatti specie di diritto materiale (121). Il mutamento giuridico che ne segue soggetto, allora, a tutte le regole del diritto negoziale (122-123). La differenza fondamentale :fra il diritto tedesco e il nostro si pu dire, allora, consistere in ci che, nel primo, la conclusione del contratto definitivo per equivalente avviene al di fuori del processo di accertamento, mentre nel secondo essa stessa oggetto dell'accertamento giurisdizionale. Il punto comune costituito dal fatto che, in entrambi gli ordinamenti, gli effetti della fattispecie sono esterni al processo e seguono la sorte dei comuni effetti negoziali. Ci posto e tornando al nostro art. 2932 O.e., si comprende di leggieri come, mentre rispetto all'esistenza ed alla validit del contratto definitivo la sentenza prevista da quella norma dispieghi l'autorit e l'immutabilit della cosa giudicata, ci non avvenga rispetto all'efficacia del contratto non concluso n (leggi: di fatto) (124). Le conseguenze sono rilevanti e non possiamo, dati i limiti di questo scritto, che accennarvi bre (115) HELLWIG, op. cit., p. 447. (116) ID., op. cit., p. 459. (117) Il che perfettamente possibile, vedi HELLWIG, op. cit., p. 452 contro la tesi di KIPP, op. cit., p. 14 e seg. (118) VoN TuHR: Allg. Teil des schweiz. ObUgationenrechts, II, TU.bingen 1925, p. 490, parla di "finzione che serve come surrogato dell'esecuzione; vedi anche, dello stesso A. Der Allge,meine Teil des deutschm Burg. Rechts, vol. II, p. ia, Miinchen u. Leipzig, 1914 p. 426, n. 7. (119) HELLWIG, op. cit., pp. 456 e 459. (120) ID., op. cit., p. 453 e segg. ove si indicano varie ipotesi, ivi compresa quella di una condanna alternativa a pi prestazioni (di dich. di vol.) a scelta del debitore. (121) ID., op. cit., p. 450 e seg.; VoN TUHR: Der Allg. Teil des d. B. R., cit., p. 426, parla di Tatsache che deve operare allo stesso modo di una dich. di vol. del debitore di contenuto corrispondente. (122) HELLWIG, op. cit., p. 458 e seg.; VON TUHR, op. ult. cit., p. 426, il quale avverte che si applicano anche te prescrizioni in materia di acquisto di buona fede. E richiesto il potere di disposizione nella persona del debitore, ma non, ovviamente, i requisiti che attengono all'emissione stessa di una dich. di vol. valida; vedi anche op. cit., p. 432. Sulla capacit di agire vedi, per, HELLWIG, op. cit., pp. 449 e 450 nota 23. (123) La dichiarazione di volont vale come "emessa'" n v' bisogno che essa pervenga al destinatario, ove questi sia l'attore, poich la necessit di tale momento (Zugehen, in contrapposto all'Abgabe) superata dalla. notifica della sentenza fatta dall'attore medesimo, che perci ne ha previa conoscenza: VoN TuHR, op. ult. cit., p. 426, nota 143. (124) L'art. 2932 e.e. parla espressamente di effetti del contratto non concluso e perci esclude che si tratti di effetti del c. preliminare. L'art. 2652, n. 2 e. c. allude espressamente ad effetti che si producono dalla data di vemente. Anzitutto, possibilit di un cot,tratto preliminare rispetto a un contra,tto definitivo con effetti meramente obbligatori (125) o traslativi-obbligatori (cio: effetti traslativi cumulativi agli effetti obbligatori), in armonia con quanto dato ricavare per implicito dal capoverso dell'art. 2932 O.e. Cos sarebbe perfettamente concepibile in astratto una promessa di vendita di cose generiche o alternativa, eseguibile n ai sensi dell'art. 2932 O.e.; parimenti lo sarebbe la promessa di contrarre una vendita sotto condizione sospensiva, risolutiva o a termine, di una vendita con patto di riscatto o con riserva di dominio, di una vendita di cosa futura o di cosa altrui (126), senza coinvolgere alcun problema di modilcazione degli effetti del giudicato o di modalit della stessa sentenza. Parimenti l'impugnabilit per revocazione (127) o risolutrascrizione della domanda diretta a ottenere l'es.ecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre, suppone, cio, che con tale esecuzione (traslata) venga ad esistenza giuridica un nuovo e distinto contratto! La formula del eALAMANDREI (La sentenza cit., p. 229 e seg.): sentenza oggettivamente complessa '" di condanna e di esecuzione contiene dunque un'idea utile, ma traslat~. L'unica sentenza di condanna possibile nel nostro ordinamento, pel caso di inadempimento del c. preliminare, sarebbe quella al risarcimento dei danni. (125) Sulla concretabilit logica e psicologica _della volont di obbligarsi ad obbligarsi ad una determmata prestazione vedi FRAGALI, in Codice civile -Comment. D'Amelio, I, p. 408. 1126) Perci, a differenza del perimento de~la cos~, l'alienazione che di essa faccia ad un terzo colm che gi l'abbia promessa in vendita a un dato soggetto non causa d'impossibilit della prestazione specifica e n~n esclude quindi il ricorso all'art. 2932 e.e., col vantaggio che, l.ma volta accertata l'esistenza del c. definitiv~, l'effetto traslativo si verificher automaticamente (articolo 1478, 2 comma, e.e.), senza che occorra un ulte: riore atto di trasferimento (cfr. VoN TUHR, Allg. Teil des d. B. R. cit., II, 60) nel momento in cui il venditore l'abbia riacquistata (egli Durchgangsperson in senso logico, non temporale (VoN TuHR, op. loc. cit). (127) Si pensi all'azione revocatoria proposta da u~ creditore ai sensi dell'art. 2901 e.e. Evidentemente il creditore non sarebbe vincolato ad esperire la special~ opposizione di terzo ex art. 404, 2 comma, e.p.c. Si pensi ancora alla speciale revocatoria ex a~t. 67. R. D. 16 marzo 1942, n. 267, specie nel caso che il fallrmento sia stato dichiarato do-po il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 e.e. La revocatoria (a differenza della rescissione per lesione, che va proposta contro il c. preliminare) non pu essere esperita contro il c. preliminare, perch questo sempre negozio obbligatorio e non negozio di disposizione. Sulla ovvia distinzione cfr. BETTI, Teoria gen. cit., p. 291 e :segg.; tale distinzione appunto presupposta dall'art. 2901 e.e., BETTI, op. loc. cit. ; vedi anche eARIOTA-FERRARA: I negozi sul patrimonio altrui, 1936, p. 171. Nel caso di credito successivo al passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 e.e., ove, a nostro avviso, dal contenuto del contratto preliminare potesse dimostrarsi la preordinazione dolosa del c. definitivo diretta cc al fi11e di pregiudicare... il soddisfacimento del credito, il creditore, concorrendo le altre condizioni previste dall'art. 2901 e.e., potrebbe esperire la revocatoria sia contro il debitore alienante che contro il terzo, immediato acquirente in virt del c. definitivo accertato con la sentenza, per ottenere la revoca 'del c. definitivo entro i limiti del pregiudizio sofferto. La revocaziene~infatti, nella figura tipica dell'azione revocatoria... si appunta contro l'efficacia estintiva o limitativa di diritti'" dell'atto di disposizione. Tanto la revocatoria ordinaria che quella fallimentare "hanno natura recuperatoria e non di nullit (eass. 27 giugno 1947, in Rep. Foro, 1947, 555, n. 21) cfr. BETTI: Teoria gen. del neg. git~r. cit., pp. 485 e 486 nota 2 -52 zione (128) e il recesso unilaterale (129) non troverebbero ostacoli in tale giudicato. Quanto all'impossibilit sopravvenuta della prestazione (finale) essa, come gi si accennato, non causa di impossibilit di adempimento del contratto preliminare, se non in quanto si risolve in una causa di nullit del contratto definitivo per mancanza di oggetto (o, secondo le concezioni, di causa). In tal caso il processo ex art. 2932 O.e. si trasf9rmerebbe, ove l'impossibilit siasi verificata dopo la costituzione in mora del debitore (e quindi sempre, quando essa si verifichi dopo la domanda giudiziale), da processo di accertamento costtutivo in processo di condanna (e si tratterebbe, beninteso, di responsabilit contrattuale, precisamente responsabilit del risarcimento del danno per l'inadempimento del contratto preliminare) (130). ovvio, poi, che l'impossibilit sopravvenuta rilevi come causa di giustificazione dell'inadempimento del contratto definitivo, quando non abbia alcun rapporto con ia mora nell'adempimento del coEtratto preliminare. Tale mora cessa solo col passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda proposta a sensi dell'art. 2932 O.e. e perci solo da tale momento pu farsi questione di esecuzione del contratto definitivo e di applicabilit delle norme che disciplinano la sopportazione del rischio pel caso fortuito nell'esecuzione del contratto (artt. 1463 segg. O.e.), mentre prima dovr applicarsi il principio dell'incidenza del rischio a carico del debitore in mora (nell'adempimento del contratto preliminare), a meno che egli non provi che l'oggetto della prestazione (del contratto definitivo) sarebbe ugualmente perito presso il creditore (nell'ipotesi che la prestazione, secondo il contenuto del contratto definitivo predeterminato nel cor.tratto preliminare, fosse gi esigibile al momento del perimento). III. Il ripudio, per le ragioni sovraesposte, della concezione che la sentenza ex art. 2932 O.e. si inquadri nel campo dei provvedimenti giurisdizionali di esecuzione forzata (131) non reca con s (128) Si pensi all'inadempimento del pagamento del prezzo della cosa venduta, se questo non previsto come esigibile al momento della conclusione del c. definitivo (ipotesi chiaramente prevista dall'art. 2932, 20 comma, e.e.), ovvero all'inadempimento di qualsiasi altra pattuizione indicata nel c.. preliminare come essenziale ; si pensi ancora all'eccessiva onerosit sopravvenuta; si pensi infine agli effetti del fallimento disciplinati dagli artt. 72 e segg. Legge Fall. (129) Si pensi al recesso ex art. 1464 C. c. o ex art. 1723 c. c. (130) Invece pel caso di obbl. legale di contrattare (qui non sarebbe applicabile l'art. 2932 C. c. per il MESSINEO: Manuale di Diritto civile e comm., II, p. 2a, Milano 1950, p. 469) il NrPPERDEY, op. cit., pp. 110-111, segnala una ipotesi di responsabilit per culpa in contrahendo qualora la prestazione sia divenuta impossibile e l'obbligato, consapevole di ci, concluda con l'altra parte il contratto (invalido). Sul problema della natura della responsabilit. in caso di inadempimento dell'obbligo legale di contrattare, vedi STOLFI M., L'obbligo legale a contrattare cit., p. 134 e segg. (131) Sul tema dell'esecuzione forzata contro lo Stato vedi le considerazioni di SAvARESE in questa Rassegna n, ottobre-novembre 1952, p. 165 e segg.; per la materia contrattuale, vedi GuGLIELMI, in questa " Rassegna >>, aprile 1951, p. 88 e seg.; sui poteri del giudice nei confronti della P. A. vedi anche recensione critica a PAL la dimostrazione che quella sentenza possa essere emanata anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. Se vero che quella sentenza accerta un'autoresponsabilit,. bisogna, .invero, .subito avvertire che quell'indicato 'fenomeno di equivalenza giuridica fra omissione e commissione, mediante il quale tale utoresponsabilit si realizza, come vedemmo, in una soggezione al precetto negoziale (che si aveva l'obbligo di emettere) non pu trovar luogo nei confronti della Pubblica Amministrazione. L'art. 2932 O.e. una norma di diritto privato ed espressamente allude ad ipotesi in cui dalla realt materiale o giuridica debba trarsi l'impossibilit di un'equivalenza giuridica tra inadempimento e adempimento e quindi l'impossibilit del relativo accertamento giurisdizionale. questo proprio il caso della Pubblica Amministrazione obbligata a contrarre in virt di un contratto preliminare. Non basta che il contenuto del precetto negoziale da emettere sia stato gi in esso predeterminato, per farsi a meno del procedimento necessario alla formazione di qualsiasi contratto della Pubblica Amministrazione (articoli 3 e segg. R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, e succ. mod. ; artt. 36 e segg. Reg. 23 maggio 1924 n. 827), eludendo l'applicazione di quelle norme di diritto pubblico a cui, sole, riservato il campo della disciplina di tale procedimento. Tutto quanto attiene al processo formativo della volont del soggetto amministrativo materia regolata dal diritto pubblico e perci solo da questo potrebbe trarsi, ove ci fosse, la norma giustificatrice della conclusione di un contratto per omissione a carico della Pubblica Amministrazione (132). Non ci vuol molto a rilevare che l'essersi gi formata con l'osservanza di quelle norme la volont della Pubblica Amministrazione di obbligarsi a concludere un contratto di un certo contenuto non vale a render superfluo il nuovo procedimento amministrativo. Mentre nei confronti del privato un problema di imputazione della stessa determinazione alla volizione non sorge, nei confronti della Pubblica Amministrazione la determinazione volitiva oggetto di un provvedimento amministrativo che si inquadra in un complesso procedimento insostituibile ed imprescindibile. Il giudicato ex art. 2932 O. c., coprendo la esistenza. e validit del contratto definitivo, importerebbe una illegittima intrusione nella sfera riservata all'attivit amministrativa, senza che nessuna norma autorizzi espressamente la deroga LOTTINO : Rif!,essioni sui limiti, ecc., in questa Rassegna n, giugno-luglio 1953, p. 142 e segg. La Corte di Cassazione, con sentenza della I Sez. civile n. 269 in data 31 gennaio 1952 ( Giur. compl. Cass. civ.'" 1953, volume XXXII, 1, p. I e segg.), ha escluso che l'arti2932 C. c. possa trovare applicazione nei co:p,fronti della P. A. (132) Da un punto di vista generale stato esattamente rilevato che " l'adempimento di un'obbligazione da parte della Pubblica Amministrazione richiede sempre l'emanazione di atti amministrativi (autorizzazioni, deliberazioni, approvazioni, iscrizioni in bilancio) che non sono mai di competenza dell'Autorit giudiziaria da GuGLIELMI, in questa " Rassegna n cit., aprile 1951, p..89. -03 alla regola fondamentale sancita nella legge sul contenzioso amministrativo (133). Non si dica che, facendosi questione della violazione di un diritto subiettivo del :privato (quello derivante dal contratto :preliminare), il giudice ordinario, competente a decidere della validit del vincolo, abbia il :potere di accertare e dichiarare la legittimit. e quindi la validit degli atti amministrativi sui quali esso si fonda (134). Tale affermazione non farebbe che lasciare il :problema allo stesso :punto. Quel che occorre dimostrare , infatti, che il giudice ordinario :possa altres accertare e dichiarare che un contratto definitivo debba ritenersi validamente formato, nonostante l'inazione della Pubblica amministrazione e non :possa, invece, che limitarsi, dopo il :primo accertamento, a statuire meramente sui danni. Solo in questa direzione, invero, l'interesse del :privato, dato :pure :per ammesso quel sindacato del g. o. sulla validit degli atti amministrativi che :portarono alla stipula del c. :preliminare, si :presenterebbe tutelato come un vero e :proprio diritto subiettivo (135). Nella direzione verso l'emanazione di un :precetto negoziale, sia esso di diritto :privato che amministrativo, l'interesse di quel soggetto non , infatti, mai tutelato come un vero e :proprio diritto subiettivo. Di fronte all'inerzia della Pubblica .Ammininistrazione, richiesta di un certo :provvedimento (133) Sull'art. 4 Legge corit. amm. n. 2248 all. E/1865 vedi GuICCIARDI: L'obbl. dell'aut. amm. ecc., in Arch. di Dir. Pubbl. 1938, p. 250 e segg. (134). Cass., Sez. Un. 22 maggio 1948 ( Riv. amm. 1948, 563) cit. dal VITTA: Diritto Amministrativo, II, Torino, 1950, p. 722 nota 1. (135) Sulla distinzione fra diritto sogg. e interesse legittimo vedi da ultimo GUICCIARDI: La giustizia amministrativa, Padova 1954, p. 33 e segg. ; si vedano anche gli scritti di ALESSI, fo. Riv. trim. di Diritto Pubblico , 1953, p. 307 e segg. e di CANNADA-BARTOLI, Riv. trim. di Diritto Pubblico>>, cit. 1953, p. 334 e segg. amministrativo (e, si ricordi, tale quello che si rende indispensabile :per la successiva manifestazione di volont contrattuale), il :privato non ha, invero, mai il :potere di :provocare il sorgere di effetti sostanziali a lui favor.voli, :potendo il silenzio della Pubblica .Amministrazione di fronte al medesimo, :per generale :principio di diritto :pubblico, essere solo equivalente al rifiuto di :provvedere. L'effetto favorevole che si :produce , allora, di natura processuale e consiste esclusivamente nel. l'aprire al :privato adito al ricorso agli organi della Giustizia .Amministrativa! (136). Tutto ci si dice, a :prescindere dall'ulteriore rilievo che -concepita :pure l'approvazione del contratto come condizione di efficacia e non anche di validit. (137) del medesimo, e concepita, d'altra :parte, la sentenza :prevista dall'art. 2932 O. c. come semplice elemento della fatti specie degli ef fetti del contratto accertato -ne verrebbe inevi tabile, :per la necessit. che tale fattispecie sia inte grata dall'ulteriore elemento consistente nell'atto di approvazione, che la stessa concreta efficacia di quel :provvedimento giurisdizionale dipenderebbe dalla volont della Pubblica Amministrazione (138), in ipotesi convenuta in giudizio e soccombente, di dare esecuzione al contratto in discorso. ! FRANCO CARUSI AVVOCATO DELLO STATO LIB. DOCENTE DI DIR. CIVILE NELL'UNIVERSIT DI NAPOLI (136) Vedi FORTI: Il silenzio della Pubblica amministrazione ed i suoi effetti processuali, in Riv. Dir. Process. Civ. " 1932, I, p. 121 e segg. (137) Tale tesi stata sostenuta da FORTI L.: Sulla formazione dei contratti dello Stato, in Riv. ital. per le scienze giuridiche, 1938, p.71 (estr.); sull'argomento vedi VITTA: Diritto Amm. cit., I (Torino, 1949), p. 339 e segg. e II cit., p. 325 e segg. . (138) Sulla insostituibilit e necessit di tale atto: vedi CorteApp. Roma, 11gennaio1950, in Giur. compl. Cass. civ.>>, 1950, vol. XXIX. 1, p. 642 e segg., con nota di TORRENTE. NOTE D I DOTTRINA ENRICO GurccIARDI: La giustizia amministrativa. (Padova, 1954, pp. xm + 511). Per i tipi della Casa editrice CEDAM il Guicciardi ha pubblicato questo volume che rappresenta un notevole contributo costruttivo e uno strumento completo di informazione nella delicata materia. I pregi dell'opera sono veramente salienti: dalla sistematica organica e precisa, alla informazione dottrinaria e soprattutto giurisprudenziale completa e aggiornatissima, all'approfondimento di istituti con spunti originali che, anche se talvolta prodotti alle estreme conseguenze, sono pur sempre utili nella rielaborazione di materie tanto complesse. Il volume rappresenta cosi, al tempo stesso, un valido apporto alla elaborazione scientifica e un approfondimento di rilievo, come uno strumento utilissimo ai fini pratici forensi poich nel dare il quadro della giurisprudenza sul tema consente di valutare ogni orientamento di singole decisioni al lume dei principi dottrinari e generali e di trovare il bandolo di un indirizzo tra il moltiplicarsi, spesso con oscillazioni, delle decisioni in materia. L'opera inizia col precisare i concetti generali sulla attivit amministrativa e i suoi limiti in cui sono le premesse delle tesi sostenute nel corso del volume, come meglio vedremo ; segue lo studio dei rimedi contro gli atti amministrativi invalidi (ricorsi amministrativi, ricorso straordinario al Capo dello Stato, giurisdizioni amministrative); e poi quello contro gli atti amministrativi illeciti (giudice ordinario e giurisdizioni speciali); infine in un'ultima parte vengono studiati i rapporti e i confitti tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa. Il carattere di questa Rassegna non ci consente una disamina di singole parti dell'opera, che indubbiamente sarebbe vasta ed interessante poich i problemi messi a fuoco e gli spunti nuovi sono frequentissimi. Esso ci consiglia piuttosto l'esame delle idee che ispirano l'opera stessa in tutte le sue parti, talvolta apertamente, talvolta, per cosi dire, sotto la cenere. L'idea madre dell'opera quella di ricercare una distinzione diversa da quella tradizionale tra il diritto soggettivo e l'interesse legittimo, o meglio un profilo diverso di tale distinzione, per separare la materia del controllo amministrativo, abbia esso vita attraverso il ricorso gerarchico o quello giurisdizionale, da quella del giudizio ordinario. Tale idea pu condensarsi sotto due profili : il primo per cui l'atto amministrativo suscettibile di tre vizi: vizio di opportunit, vizio di legittimit che lo rende invalido, e vizio di liceit che lo rende illecito, e importa il diritto, in sede di giudizio ordinario, al risarcimento dei danni. La contrapposizione tra invalidit (o illegittimit) e illeceit, trova riscontro nel pensiero dell'A. in quella tra norme di azione e norme di relazione. Le seconde sono quelle norme che regolano i rapporti tra l'Amministrazione ed il cittadino e si profilano come della stessa natura delle norme interindividuali. Le prime quelle che regolano l'attivit del1' Amministrazione per l'attuazione e lo svolgimento dei rapporti gi regolati dalle norme di relazione. Le norme di relazione sono poste a garanzia degli interessi individuali, le altre a garanzia degli interessi pubblici. La violazione della norma di azione d luogo alla invalidit dell'atto, cio a quella che di solito si chiama illegittimit ; la violazione delle seconde d invece luogo all'atto illecito. palese da tale impostazione che la illiceit e la invalidit possono coesistere nello stesso atto amministrativo il quale pu essere nel contempo : inopportuno, illegittimo o invalido o illecito. Da ci il passo breve : poich vi una giurisdizione diversa si potr nello stesso tempo, secondo il pensiero dell' A., far valere contro lo stesso atto il vizio di illegittimit avanti al Consiglio di Stato, il vizio di illiceit avanti al giudice ordinario. Ci, secondo l'A., sarebbe la conseguenza logica delle premesse : poich si tratta di vizio diverso rilevabile da giudice diverso e afferente a posizione diversa, nulla dovrebbe vietare tale duplicazione di giudizio. Siamo cosi a una riedizione, scientificamente approfondita ed elaborata, della nota teorica, respinta dalla giurispwdenza e dalla dottrina, del diritto fatto valere come interesse avanti al Consiglio di Stato. Tale riedizione crede di poter trovare anche conforto nel recente indirizzo della Cassazione, per cui se si nega in radice l'esistenza del potere di[Cr()~ zionale, il giudice non dovr indagare quale sia l'effettiva lesione subita (se di un diritto o di un interesse), ma dovr senz'altro riconoscere la competenza del giudice ordinario. Soccorrerebbe anche quella giurisprudenza del Consiglio di Stato per cui se una parte cens11ra invece l'uso del potere, il j -55 Consiglio di Stato adito dovrebbe intanto decidere su tale seconda parte, rinviando al giudice ordinario, solo per la prima (vedi in tal senso Sez. V, 8 maggio 1953 in cc Racc. Cons. Stato , 1953, 482 ma in senso contrario Adunanza plen. 9 giugno 1952 in << Riv. .A.Inm. , 1952, 462 con nota critica del Piccardi). E la teoria si presenta maggiormente suggestiva in quanto implicherebbe in sostanza un rafforzamento della tutela del cittadino il quale avrebbe una pili completa difesa in armonia con l'orientamento della Costituzione. Sembra, tuttavia a noi che tali teorie siano in netto contrasto, pur in apparenza, spiegandole scientificamente, con le disposizioni di legge che precisano la competenza,_ del giudice ordinario e di quello amministrativo.' La distinzione fondamentale tra diritto e interesse potr anche coincidere in parte con la teoria sopra illustrata, ma sostanzialmente diversa. Bisogna tornare al vecchio concetto di diritto soggettivo come interesse tutelato direttamente (ZANOBINI, Corso, vol. I, 149 e segg.): l'Amministrazione ha nel diritto soggettivo del cittadino i suoi limiti insorpassabili, e se li sorpassa commette appunto l'illecito, per cui sono preordinate le sanzioni. Ma quando c' l'illecito, per converso, significa che l'Amministrazione ha operato oltre i limiti, posti dalla legge; c' quindi un vizio assorbente dell'atto che potr essere annullato, proprio per tale vizio dopo la declaratoria del giudice, dagli organi competenti. Sarebbe, pertanto, nettamente superfluo consentire in tal caso il controllo giurisdizionale di legittimit, poich la legge ha gi concesso al cittadino una tutela massima, quella del risarcimento del danno e del correlativo annullamento successivo. C' qui una protezione diretta dell'interesse privato, in limiti fissati dalla legge, che non sembra possano superarsi dall'interessato. E c' l'altro effetto : che il giudizio sull'annullamento o meno dell'atto viziato, conseguenza della avvenuta declaratoria juris, poich l'Amministrazione deve conformarsi al caso deciso e il Consiglio pu intervenire a sensi dell'art. 27 n. 4 del T. U. Ogni tutela dell'interesse privato viene cos ad esaurirsi coi diritti derivanti dall'accertato ille cito ed ogni tutela dell'interesse pubblico superata dalla legge che trasforma in giudizio di opportu nit la conservazione o meno dell'atto viziato, e d comunque la via per ottenere l'annullamento di esso, senza necessit di scorciatoie. Diversa , invece, la situazione quando non sussi sta diritto soggettivo : in tal caso il cittadino non ha alcuna tutela diretta del suo interesse privato, l'unica tutela data dalla legittimit della azione della Amministrazione. L'interesse privato che avanti al giudice ordinario si esauriva nel diritto soggettivo, qui si converte nell'interesse alla legit timit dell'azione amministrativa (vedi al riguardo la nota teoria del Mortara per cui si tratterebbe di diritto soggettivo alla legittimit degli atti amministrativi). Esso viene cos a coincidere coll'interesse pub blico che vuole tale legittimit. Non , come qual che volta si ritiene, che il ricorso sia dato per la tutela dell'interesse pubblico, che la legge tiene presente la coincidenza tra i due interessi e perci autorizza il ricorso del privato. Ma che a muovere e giustificare tale ricorso .sia PI'.OW'.O_ l'interesse privato palese da due rilievi: prima di tutto dalla qualificazione che si richiede dalla legge perch il ricorso possa avere ingresso; poi dalla possibilit che l'interesse privato si ponga, a lato della Amministrazione, a difesa del provvedimento attraverso l'obbligatorio contraddittorio nei confronti del controinteressato o l'intervento volontario in giudizio di chi ha interesse di difendere il provvedimento. A questo proposito va rilevato che finora la pienezza di tutela giuridica era misurata in base al criterio della possibilit di annullamento dell'atto amministrativo lesivo della sfera giuridica del cittadino, si che da taluni si riconosceva una tutela pi piena agli interessi che ai diritti. Ma ora, l'art. 113 della Costituzione ha posto le basi per un riordinamento della giustizia amministrativa tale da eliminare nel Consiglio di Stato e negli altri organi di giurisdizione amministrativa quel carattere di giurisdizione generale di annullamento che prima veniva loro comunemente riconosciuto. L'ultima parte di detto articolo, infatti, attribuisce alla legge ordinaria la determinazione degli organi giurisdizionali che possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione, e questa norma deve interpretarsi chiaramente nel senso che n un tale potere di annullamento spetti pi in via generale al Consiglio di Stato e agli altri organi di giustizia amministrativa, n che l'uso di tale potere sia inibito agli organi di giurisdizione ordinaria. Nulla esclude, quindi, che la futura riforma della giustizia amministrativa preveda l'ipotesi di annullamento da parte del giudice ordinario di atti lesivi di diritti e limiti l'annullamento da parte del giudice amministrativo di atti lesivi di interessi legittimi. Del resto che l'accento sia stato sempre posto sulla tutela dei cittadini appare provato storicamente perch, come ricorda il Vitta (VITTA: Diritto amministrativo, Utet, 1933, p. 554) la legge del 1889 intese dare una forma minore di tutela anche agli interessi legittimi << che sino ad allora erano sforniti di ogni protezione ii, mentre i diritti soggettivi erano gi tutelati. E risulta -quello che pi rilevante dalla Costituzione che all'art. 103 parla di tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e che nell'art. 113 ripete la stessa espressione << tutela sia per i diritti che per gli interessi. Si tratta dunque di dare una tutela al cittadino contro la Pubblica Amministrazione: e tale tutela pu essere piena, dove garantito il diritto, e meno piena, dove riconosciuta la esistenza di un interesse legittimo. Restano comunque privi di ogni tutela gli i11te.~ _ ressi non qualificati e nessun controllo su campa- nello di allarme del privato (giusta l'espressione ben nota dello Spaventa) viene ad attuarsi per tutti quegli atti che non toccano un interesse di tal genere, a cui riconosciuta la tutela da parte del legislatore. C' quindi un settore amplissimo in cui non sussiste nessun controllo giurisdizionale, in cui cio nessuno pu far valere la illegittimit dell'atto amministrativo, e in tale settore pu ben farsi rientrare il controllo di legittimit su atti che ledono un diritto soggettivo del privato, e che trovano- gi protezione ~piena attraverso il giudice ordinario ed~eventualmente il successivo ricorso al Consiglio di Stato. N pare logico estndere il sistema trovato per dare una qualche protezione anche a interessi qualificati sforniti sino ad allora di tutela a quegli interessi che erano gi assunti alla tutela piena del diritto soggettivo. L'argomento fondamentale per negare la tesi della doppia protezione appunto ancora questo argomento storico esegetico che prende nuova luce e vigore dalle disposizioni della Costituzione. C' tuttavia anche un rilievo di natura pi strettamente teorica da tener presente: l'interesse legittimo non che un interesse di fatto qualificato che viene preso in considerazione dal diritto : il diritto soggettivo invece un nteresse giuridico. Per far valere il diritto soggettivo coine interesse legittimo, per trasformare cio quello che diritto in un interesse legittimo, occorre prima di tutto ridurlo a interesse di fatto, come chi dicesse togliergli ogni qualifica giuridica. Le posizioni giuridiche non si possono annullare per carpirne il substrato di fatto che c' in tutte e farlo valere autonomamente. La veste giuridica ormai, nell'ordine giuridico costituito, inseparabile dalla posizione di fatto che non pu pi tornare ad essere tale. Non vi quindi possibilit di trasformare il diritto soggettivo in interesse, togliendo la veste giuridica, la qualifica giuridica per far valere la posizione di fatto che insita in essa. Ma c' di pi. Una volta che vi un diritto soggettivo riconosciuto, non solo non vi l'interesse di fatto del titolare del diritto che possa farsi valere autonomamente, ma neppure gli interessi di fatto di altri soggetti, non titolari del diritto, ma semplicemente interessati !lilla esistenza del diritto -possonQ farsi valere in maniera autonoma. Anche tali posizioni o si colorano della veste giuridica data al titolare o perdono ogni rilevanza come posizioni di fatto ; ne consegue che o possono coagire nella sede del diritto soggettivo (cos, ad esempio, il conduttore danneggiato pu intervenire nel procedimento per la impugnazione della liquidazione delle indennit avanti al Giudice ordinari), oppure non hanno pi alcun interesse da far valere, non raggiungono pi la posizione qualificata dell'interesse legittimo. Tali rapporti meriterebbero un esame pi vasto di quello che pu farsi inuna semplice nota di recensione, ma l'aver richiamato l'attenzione su essi ci pare confermi ancora una volta che l dove c' stato il riconoscimento del diritto soggettivo non possono pi configurarsi interessi legittimi e le azioni degli altri interessati e dei controinteressati seguono la via del diritto soggettivo coi relativi principi. Ritiene il Guicciardi di poter scorgere un avvicinamento alla sua tesi in alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato le quali hanno affermato che la posizione di interes~e costitwta~i nell1esercizio della attivit amministrativa non viene assorbita nella posizione di diritto soggettivo che sorger quando tale attivit sar compiutamente esercitata (vedi Adunanza plen. 17 dicembre 1951 in cc Foro Amm. n, 1952, I, 3, 215; Sez. Un., 24 novembre 1952 in cc Racc. Cons. Stato , 1952, 1544; Sez. IV, 8 aprile 1953 in Racc. Cons. Stato , 1953, 297). Ora, come noto, tali sentenze hanno posto in luce che prima che sorga il diritto soggettivo il quale sorger quando l'attivit amministrativa si sar compiutamente spiegata con l'identificazione dei titolari del diritto soggettivo (cosi in materia tributaria quando ci sar il rapporto tributario), possono profilarsi degli interessi qualificati meritevoli di tutela i quali possono legittimare il ricorso contro gli atti amministrativi che li hanno determinati. Presupposto di tali decisioni per pur sempre che il diritto soggettivo non sia stato leso, per es. nel campo tributario, non vi sia stata l'imposizione con l'identificazione del contribuente, perch se il diritto stato leso non pu pi farsi valere quella posizione di interesse legittimo che si intende tutelare. Tali decisioni perci, finiscono col riconfermare il concetto che quando c' il diritto con la sua tutela piena, non possibile farlo valere come interesse legittimo: la posizione di diritto assorbente di quella di interesse, mentre quando il diritto non ancora sorto, se un atto amministrativo appare come-autonomo e impugnabile ex s, esso pu impugnarsi da quei portatori di un interesse qualificato che solo in seguito potr diventare, espletata tutta l'attivit amministrativa e posti in essere nuovi atti, un diritto soggettivo. C' da aggiungere che in sostanza non si tratta di impugnare con due tutele lo stesso atto amministrativo, bens due atti amministrativi diversi, distinti ed autonomi, anche se uno una tappa necessaria dell'altro. Nel che la legittimazione del ricorso. Infine la Cassazione, pur ammettendo la teoria in generale, venuta a precisarla e limitarla richiedendo due requisiti : da un lato che non vi fossero ancora atti esecutivi, ma solo il provvedimento generale di imposizione del tributo; e dell'altro che l'interesse fosse diretto e attuale in quanto personalmente riferibile (vedi Cass., Se?'. Un., 14 agosto 1951, n. 2519, Motti contro Comune di Roma, in cc Mass. Foro It. , 1951, 602). Non c' quindi in tale orientamento il riconoscimento della tesi che le due posizioni del diritto e quella dell'interesse possono essere contemporaneamente tutelate, ma semmai vi proprio il principio opposto che l dove non vi sia ancora la tutela del diritto, contro l'atto cio che non leda ancora il diritto, pu farsi valer~, _ove sussista, l'intresse legittimo. Ma si tratta sempre di un .l;!itt<_> diverso e l'interesse legittimo viene a cadere, perch subentra la piena ed assorbente tutela, non appena si passi ad atti ulteriori che pongono in gioco il diritto soggettivo (vedi comunque su tale orientamento le precisazioni critiche e le riserve di A. Chicco in questa Rassegna, 1952, p. 41). -01 Da tali osservazioni discende, a nostro avviso, la soluzione del problema della competenza e si palesa l'errore di quella giurisprudenza, approvata dall'.A., che ritiene che il Consiglio di Stato possa trattenere la causa per i motivi che presuppongono l'atto amministrativo discrezionale e l'interesse legittimo (vedi Sez. V, 8 maggio 1953 in cc Racc. Cons. Stato , 1953, 482 cit.). Infatti, tale indirizzo finisce praticamente a configurare la duplice tutela, poich il Consiglio di Stato viene a decidere sulla causa prima che sia accertato dal giudice competente se esiste un diritto soggettivo. Viene cos da un lato emessa una decisione che se risulta l'esistenza del diritto soggettivo si trova in aperto stridente contrasto con la pronuncia del giudice ordinario, e viene d'altro lato tolto al giudice amministrativo il potere di esaminare se ricorrano i presupposti della azione. Delle due l'una : o il giudice mministrativo esamina se vi sia l'interesse legittimo, e cio se non vi sia il diritto soggettivo, e allora si hanno in sostanza due contemporanee pronunce di due autorit giurisdizionali diverse : il giudice ordinario e il Consiglio di Stato ; oppure non esamina tale questione, e allora si arriva all'assurdo che il giudice amministrativo d ingresso a una azione senza accertare il presupposto indeclinabile dell'esistenza di un interesse legittimo che renda ammissibile il ricorso. Da ci, a nostro avviso, si trae una necessit logica prima anche che giuridica : che quando invocato il diritto soggettivo il Consiglio di Stato deve rinviare tale decisione al giudice ordinario e quindi rinviare ad esso tutta la causa. Se poi, invece, pur non essendo invocato diritto soggettivo, ma pretesi interessi legittimi, il Consiglio di Stato ritiene invece che in realt vi sia un diritto soggettivo, esso deve egualmente declinare la propria giurisdizione, poich manca uno dei presupposti dii essa. La soluzione cos logica: perch nel primo caso l'invocazione del diritto soggettivo fatta dall'attore, non ha necessit di esame in quanto il ricorrente agisce in nome di un diritto, sia esso sussistente o meno, e quindi si pone da s fuori della giurisdizione del Consiglio di Stato, mentre nel secondo caso pur invocando egli l'interesse legittimo, spetta al giudice amministrativo controllare se tale presupposto del ricorso sussista o meno in realt. Ci sembra, pertanto, che non vi siano motivi per abbandonare la tesi tradizionale che riposa solidamente sulla lettera e lo spirito della legge. D'altra parte gli stessi corollari che il Guicciardi fa discendere dalla sua tesi centrale appaiono discutibili: cos l'affermazione che solo nel diritto affievolito il privato difende il suo interesse, mentre negli altri casi insorge perch non sia ampliata, a suo danno, la sfera altrui, lascia perplessi solo che si rifletta che in molti casi, es. licenziamento, non pu ritrovarsi nessun ampliamento di sfera altrui per opera del provvedimento, mentre tale ampliamento comunque da escludersi per l'azione del controinteressato, il quale scende in lizza, accanto al provvedimento, in difesa di un suo interesse qualificato e non di un suo diritto. 2 I tentativi di aprire nuove strade a dare ampio respiro alla tutela dei cittadini di fronte alla .Amministrazione non possono prescindere dal diritto positivo e non ci sembrano da seguire quando, senza una persuasiva costruzione, pur con suggestive argomentazioni, si scostino dal testo della legge il quale vin~ola ancora e sempre l'interprete sul terreno del diritto positivo. Infine nella questione sopra esaminata ci sembra che le esigenze di tutela siano ampiamente e completamente rispettate dalla teoria tradizionale, la quale non pu ripudiarsi n superarsi per una pretesa discutibile esigenza di sistemazione scientifica, la quale si avvolge nel filo indistricabile di un vano tentativo di dissociazione del diritto soggettivo, per sua natura (come ogni status e ogni posizione giuridica) indissociabile nei suoi elementi di fatto. V .ALENTE SIMI .AcmLLE SALERNI : Saggi di diritto finanziario e di diritto tributario. Giuffr, 1954. I quattro brevi saggi (le spese jiello Stato e i servizi pubblici; le entrate dello Stato, i tributi; il rapporto giuridico d'imposta; il contenzioso civile) sono tutti legati da un medesimo filo conduttore: esporre brevemente lo stato della dottrina e della giurisprudenza su alcune delle questioni principali e quasi si direbbe fare il punto nelle stesse. Il volume potrebbe, pertanto, definirsi una introduzione al diritto tributario. Di ogni questione presentato l'essenziale con stile piano e sobrio, per cui mentre pu considerarsi una vera trettazione istituzionale delle materie per l'inquadramento dei complessi problemi di questo ramo del diritto, non minore ile l'utilit per coloro che vogliono rimeditare i problemi stessi. un libro che tiene particolare conto non soltanto dei principi teorici, ma delle soluzioni della giurisprudenza della Cassazione e della Commissione centrale, sobriamente richiamata in nota, il che rende assai utile il volume. G. B. Sou.rr G. : La Provincia nell'ordinamento amministrativo vigente. CEDAM, Padova, 1952. Con la istituzione della Regione da pi parti s' levata la voce contro l'istituto della Provincia, considerandosi che questa non risponde a ragioni storiche e naturali. Mentre la Regione ed il Comune, s' detto, sono enti che hanno una fisionomia particolare, per caratteristiche della collettivit in essi compresa, per tradizione e, talvolta anche, per configurazione del territorio, ci non ha loogo per la Provincia. Sulla base di queste considerazioni --s'-proposta da parte di alcuni studiosi l'abolizione della Provincia ed il trasferimento delle sue attribuzioni agli altri due enti. Il Solmi, dopo un accurato esame della evoluzione storica della Provincia con riferimento ad istituti -58 analoghi vigenti in altri paesi, critica quest'indirizzo, ponendo in rilievo che la Provincia ha una individuazione propria, che caratterizzata dalla esigenza di soddisfare bisogni e interessi locali e speciali riguardanti la popolazione di pi comuni organicamente disposti n. Per l' A., in sostanza, la Provincia risponde ad esigenze naturali e trova la sua giustificazione nella identit d'interessi e di esigenze di un complesso di comuni, analogamente a ci che accade, in una visione pi larga, per la Regione. L'A. quindi descrive l'organizzazione amministrativa della Provincia: tratta degli organi che hanno la rappresentanza dell'Ente (Consiglio provinciale, Giunta provinciale, Presiden.te della Giunta provinciale), degli impiegati della Provincia, che egli qualifica come organi ausiliari, ed infine della responsabilit degli organi, che viene esaminata sotto il profilo penale, civile, contabile e disciplinare. Segue una parte dedicata alle forme dell'attivit dell'Ente, in cui sono oggetto di esame gli atti che manifestano ta volont provinciale (deliberazioni, regolamenti, ordinanze, attestazioni) ed i modi merc i quali attuata tale volont. Vengono poi trattate le funzioni della Provincia relativamente all'assistenza, alla sanit pubblica ed all'igiene, alla viabilit, alle prestazioni a favore dello Stato e di altri. enti autarchici. Le ultime due parti sono dedicate rispettivamente alle entrate della Provincia ed ai controlli cui essa soggetta. La giustificazione politica che l' A. d della Provincia non ci pare convincente. Invero, pu acca dere che pi comuni abbiano momentaneamente interessi uguali, ma ci non basta per ritenere cbe la Provincia costituisca un ente naturale, o meglio un ente sociale, un ente cio caratterizzato da identit di costumi, di diaJetto, eco. e da uniformit di interessi per ragioni storiche, climatiche e di territorio. D'altra parte, non basta l'identit momentanea di alcuni interessi per creare un ente pubblico a carattere permanente. A questo scopo basta l'istituzione di un consorzio fra comuni. Alcuni capitoli dell'opera, come quelli sulla classificazione in generale degli organi della Provincia, sulla responsabilit di quegli organi e sui controlli in generale, contengono una esposizione di principi di diritto amministrativo, ormai quasi pacificamente accolti dalla pubblicistica moderna, che vengono riassunti per farne applicazione relativamente all'istituto della Provincia. Ci appesantisce l'opera e fa perdere spesso quella visione panoramica dell'istituto che, in studi come quello in esame, rappresenta, a nostro giudizio, uno dei pregi migliori. Assai utili, invece, si mostrano i capitoli sulle attribuzioni della Provincia, sulle sue entrate e sui controlli cui essa soggetta. In queste materie la trattazione, pur avendo carattere in linea di massima espositivo, ha una notevole importanza, illustrando tutti gli aspetti della complessa attivit della Provincfa. L'esposizione condotta con sicura padronanza della materia, con molta diligenza e con frequenti richiami a recenti indirizzi giurisprudenziali, s che l'opera si presenta come un buono strumento di lavoro per chi tratta problemi giuriridici interessanti la Provincia. c. o. RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA -Persona g.iuridica pubblica -Capacit di donare -Comuni e Provincie Donazioni -Donazioni alla G.I.L. -Autorizzazione ad acquistare. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 3540/53 - Pres.: Anichini: Est. Di Liberti; P. M.: De Martino Comune di Castiglion Fiorentino contro Finanze). Le persone giuridiche pubbliche hanno la capacit generica d donare, non essendovi una norma di legge che sancisca il contrario. Tuttavia nelle donazioni compiute da enti pubblici i consueti motivi che formano l'animus donandi devono presentarsi necessariamente in. funzione di un interesse pubblico, vale a dire sotto l'esclusivo riflesso dell'offcium largamente inteso anzich sotto il generico riflesso di un puro beneficium o di una pura e semplice utilitas. I Comuni possono compiere donazioni malgrado 'che nella legge comunale e provinciale non si faccia menzione delle donazioni tra gli atti giuridici che detti enti territoriali possono effettuare. Per compiere validamente una donazione il Comune non ha bisogno dell'autorizzazione prefettizia prevista dall'art. 53 n. 3 del T. U. della legge comunale e provinciale, perch tale autorizzazione richiesta soltanto per gli acquisti, per l'accettazione o per il rifiuto di lasciti e dorii e non pu essere estesa a casi non previsti. La G.I.L., come tutti gli enti dipendenti dal cessato p.n.f., per accettare donazioni non aveva bisogno dell'autorizzazione governativa prevista dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, ma era sufficiente per tali accettazioni l'autorizzazione del segretario del p.n.f. ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 2484. La presente sentenza ci sembra che dica una parola definitiva sulla controversa questione della pretesa nullit delle donazioni effettuate dai Comuni e da Enti pubblici in genere alle organizzazioni giovanili ed alle altre organizzazioni dipenenti dal cessato p.n.f. Precedentemente la Corte Suprema si era gi occupata di questione analoga con la causa decisa con sentenza n. 157 del 22 gennaio 1953 (Monte dei Paschi di Siena contro Finanze), nella quale la Corte stessa aveva affermato che la nullit della donazione effettuq,ta dal Monte dei Paschi ad organizzazione dipendente dal cessato p.n.f. derivava dal fatto che nello Statuto del Monte dei Paschi (avente natura regolamentare come tutti gli statuti degli enti pubblici) era contenuta una norma che vietava a detto ente pubblico di compiere atti che comunque portassero una diminuzione del suo patrimonio. La Corte, peraltro, aveva escluso che esistesse un principio generale in base al quale si potesse affermare la incapacit generica degli enti pubblici a compiere donazioni. Tale giurisprudenza confermata dalla presente sentenza e riteniamo opportuno trascrivere integralmente la motivazione relativa al punto in discussione : Non pu anzitutto sostenersi che un Comune e cos pure ogni altro ente pubblico manchi in modo assoluto di capacit a compiere atti di donazione. In proposito deve rilevarsi che non solo per le persone fisiche ma anche per le persone giuridiche la regola la capacit ed eccezione la incapacit, quindi, anche la incapacit a donare per le persone giuridiche in genere o per quelle pubbliche in particolare dovrebbe essere sancita da una norma di legge. Ma tale norma del nostro diritto positivo non esiste perch i limiti posti alla capacit di donare dall'art. 1052 del Codice civile del 1865 sotto l'impero del quale fu fatta dal Comune ricorrente la donazione di cui si controverte, ed oggi dall'arti . calo 774 del nuovo Codice civile, sono riferibili in modo evidente alle sole persone fisiche, n queste norme limitative della capacit di donare per le persone giuridiche si potrebbero trarre indirettamente dal fatto stesso che nel Codice civile abrogato e in quello vigente le norme pi tipiche che regolano l'istituto della donazione come ad esempio quelle riguardanti i casi di revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza d figli appaiono come dettate nel naturale presupposto che la donazione sia l'atto giuridico che non altri che la persona fisica possa compiere. Ed invero, contro questo rilievo pu agevolmente osservarsi che. la legge nel porre le sue norme si riferisce sempre al quod plerumque accidit e quindi non pu sorprendere che abbia voluto regolare determinati casi che possono verificarsi solo quando il donante sia persona fisica, ma ci non un decisivo argomento per dimostrare che nel sistema legislativo sia implicita la incapacit a donare delle persone giuri~ diche. Per giustificare questa incapacit delle persone giuridiche si anche detto che la legge la quale ha avuto cura di dettare norme per stabilire in qual modo tali persone possono ricevere una do.nazione _n'{!> avrebbe manQato di intervenire per regolare il caso, ancora pi meritevole di considerazione, in cui la persona giuridica volesse compiere una donazione anzich riceverla. Non es_sendo stato regolato tale caso si vorrebbe arguire da questo silenzio del legisla -60 tore il principio implicito della impossibilit guridica di un atto di donazione da parte di persona giuridica. cc Per quel che riguarda poi in particolare le persone giuridiche pubbliche si affermato che la loro inca pacit giuridica a compiere atti di donazione si por rebbe a guisa di postulato tenendo presenti che tali enti hanno capacit giuridica soltanto per quegli atti che risultino necessari al conseguimento dei loro fini o che con questi fini abbiano un rapporto di ade renza, mentre l'atto di liberalit, salvo che per le isti tuzioni di pubblica beneficienza, la cui eccezione confermerebbe la regola, non solo non rappresenterebb mai una utilit per l'ente pubblico, ma determinerebbe la dispersione dei beni che ad esso servono per il rag giungimento dei propri fini e sarebbe quindi sempre contrario all'interesse pubblico perch potrebbe costi tuire un ostacolo per l'attuazione degli scopi dell'ente. cc Si aggiunge che la conferma di questo principio si avrebbe nel fatto che la legge comunale e provinciale non contiene alcuna disposizione che contempli e regoli atti di liberalit per Comuni e Provincie. cc Neppure questi argomenti sono validi per esclu dere in modo assoluto la capacit giuridica di donare delle persone giuridiche in generale e di quelle pub bliche in particolare. > 1949, III, 42, ebbe a riconoscere la portata traslativa di una sentenza che aveva dichiarata nulla una donazione di denaro fra coniugi, dichia rando di propriet del marito l'immobile acquistato -65 dalla mogli con il danaro donatole, appunto in base all'art. 120 della tariffa allegato A alla legge di registro. N gioverebbe, infine, richiamare l'art. 69 lett. C, della legge di registro, che assoggetta ad imposta fissa le sentenze dichiarative di nullit assoluta n dei negozi giuridici. Se questa disposizione si inquadra in tutto il sistema della legge di registro (art. 11, 12, 14), appare evidente come il suo ambito sia limitato al caso di sentenze dichiarative di nullit non derivanti in alcun modo dalla volont delle parti. Infatti, come gi si visto, le sentenze pronuncianti la nullit, sono, ai fini dell'imposta di registro, costitutive, e non possono quindi in alcun modo farsi rientrare nella categoria dell'art. 69 lett. c, circoscritta, alle sentenze che dichiarano, non creano una determinata situazione giuridica. Questa conclusione -che la sentenza annotata riconosce autorevolmente sostenuta da molti -non stata esplicitamente ribadita dalla Corte Suprema. N era necessario, ai fini della decisione per il caso di specie. Se si tengono infatti presenti le osservazioni esposte all'inizio dell'attuale nota, appare chiaro come la pronuncia di simulazione si fondi necessariamente sulla controstipulazione occulta, che essa stessa una convenzione, e ricade quindi sotto la particolare disciplina dell'art. 72 della legge di registro. Ma tutta la motivazione della sentenza annotata orienta verso il pi generale principio della portata costitutiva della pronuncia di nullit, allorquando questa ultima sia fatta derivare, in modo diretto o indiretto, dalla volont delle parti. A. O. TRUFFA -Truffa in danno della Pubblica Amministrazione -Contributo per la ricostruzione di edifici destinati ai senza tetto -Raggiri ed artifici -Dolo Momento del dolo. (Corte di Cass., Sez. III, 25 maggio 1953 -Pres.: Rivera; Est : Rossi; P. M. : Mattioli, concl. di:ff. -Rie. P. M. contro Pucci N.). A) In caso di truffa in danno della Pubblica Amministrazione :per indebita riscossione di contributi dello Stato relativi a ricostruzione di edifici destin.ati all'alloggio dei senza tetto, non necessaria una intenzione fraudolenta al momento in cui sia stata fatta domanda di contributo, ma sufficiente che il dolo sussista nel momento in cui l'agente consegue il :profitto. B) Nella ipotesi di reato suddetta sufficiente che l'agente, :per conseguire l'ingiusto :profitto, si giovi, all'atto in cui :percepisce l'indebito contributo, di una situazione di fatto non corrispondente al :presu:p:posto del contributo stesso e serbi il silenzio in ordine alla situazione in cui venuto a trovarsi, nonostante l'obbligo di sua esplicita dichiarazione in :proposito. I. La fattispecie stata segnalata nel Contenzioso dello Stato negli anni 1942-1950 (vol. II, pp. 7 46-747), al punto processuale di cui la sentenza che annotiamo costituisce la definitiva (in diritto) valutazione. Per comodit del lettore ne riportiamo i termini. Certa Pucci, provveduto alla riparazone di un fabbricato danneggiato dalla guerra, aveva iniziato la pratica per la liquidazione del contributo di cui al D. L. 10 aprile 1947, n. 261, ed aveva provveduto ad incassare detto contributo (che, come noto, viene corrisposto solo a coloro i quali hanno effettuato la ricostruzione per dare ricovero ai senza tetto) nonostante, nel tempo intercorrente tra l'inizio e la conclusione della pratica, avesse ormai .dimostrato. di non avere pi (forse non l'aveva mai avuta, certo non l'aveva al momento dell'incasso) intenzione di mettere a disposizione dei senza tetto il fabbricato restaurato, avendo demolito quanto poteva essere utile ai servizi domestici (acquaio, focolare) ed essendosi servita dell'immobile come rimessa di una azienda agricola. Poich neppure ai reiterati inviti, post-incasso, fattile dalla Autorit di P. S., di ubbidire agli obblighi impostile dalla legge, la Pucci aveva aderito, persistendo nella determinazione, che gi appariva (a seguito naturalmente di ricostruzione a posteriori di quanto era avvenuto) sussistere al tempo dell'incasso del contributo, di non locare l'immobile a senza tetto, detta autorit l'aveva denunziata per truffa aggravata. In primo grado l'imputata era stata condannata ma, ricorsa in appello, era stata assolta per insufficienza di prove, apparendo equivoca l'intenzione dell'imputata di trarre in inganno l' Amministrazione al momento in cui aveva presentato domanda di contributo ai sensi del citato decreto legislativo. Secondo il giudice di secondo grado, non potendo con sicurezza affermarsi che la Pucci avesse avuto sin dal primo momento l'intenzione di non adibire l'immobile ricostruito ad abitazione di senza tetto, l'imputata doveva essere assolta per insufficienza di prove. Avverso la sentenza di quel Giudice il P. M. propose ricorso per cassazione. Il ricorso, con la sentenza di cui si annota la massima, stato accolto. II. Due sono le questioni che vengono esaminate in sentenza. La prima riguard il ragionamento compiuto dal Giudice di appello : la Corte Suprema osserva al riguardo essere errore ritenere che una truffa del genere possa dirsi integrata solo in quanto vi sia una prova certa circa un'intenzione fraudolenta da parte della istante fin dal primo momento in cui questa avanza la domanda per ottenere lo speciale contributo di cui al D. L. n. 261 del 1947, poich sufficiente che il dolo sussista nel momento consumativo della truffa, vale a dire quando l'agente consegue il profitto con conseguente danno altrui . Si comprende cosa la Corte, che si trovava nella necessit di superare il ragionamento del Giudice di secondo grado, abbia voluto dire con queste parole : e se anche il concetto (che si intravede, che si sarebbe voluto esprimere) esatto, non si pu certo affermare che sia stato espresso in termini ortodossi. proprio la deficente tecnica di terminologia che consente a la Giustizia :penale (la quale pubblica per intero la setitenza) di muovere riserve, in una nota redazionale di cui la brevit ha impedito a detta Rivista di esaminare pi a fondo il problema ed il conseguente quesito se non si trattasse pi di difetto terminologico, che non di errore di soluzione. Quando invero la Cassazione aff erm.a. che sufficiente che il dolo sussista nel momento consumativo della truffa dice cosa inesatta, la quale consente il giusto rilievo della Rivista secondo cui il dolo, che consiste anche nella consapevolezza di usare raggiri ed artifici, deve pur sussistere nel momento in cui i raggiri e gli artifici vengono usati. Se si considera -66 che il momento consumativo della truffa coincide con il conseguimento dell'ingiusto profitto e che questo non pu non essere cronologicamente successivo (di poco o di molto non importa, sempre per successivo) alla manifestazione degli artifici o dei raggiri, inesatto dire che basta che il dolo sussista il momento del conseguimento dell'ingiusto profitto, lasciando al di fuori della intentio criminis tutta la parte del comportamento relativa alla induzione in errore mediante artifici o raggiri. Il vero che la Oorte Suprema, dovendo superare la inesatte obiezioni del giudice di appello, e volendo esattamente significare che bastava esaminare se l'intenzione criminosa, eventualmente insussistente all'inizio della pratica, fosse sopravvenuta successivamente, al momento in cui l'Amministrazione era stata tratta in inganno col silenzio tenuto dalla Pucci quando il contributo le era pagato per un comportamento che, se mai aveva avuto intenzione di tene.re, certo non aveva pi voluto tenere nel corso della pratica, ha usato termini imprecisi, i quali possono anche consentire ad un osservatore, che consideri solo la lettera delle parole, di aff errriare che il principo che si legge nella parte prirria della massima (il quale riporta quanto detto nella motivazione), cos come espresso, non accettabile. Si tratta, per, si ripete, di sintesi che ha tradito il pensiero della Oorte, il quale consiste invece nei termini sopraesposti. III. L'esame della seconda questione stato fatto dalla Oorte Suprema non tanto per la necessit di dimostrare l'infondatezza della sentenza del Giudice di Appello, gi congruamente contestata, sia pure con le rilevate deficenze di terminologia, con le considerazioni esposte a riguardo del primo problema, quanto per il desiderio di rispondere alla tesi sostenuta in udienza dal P. M. il quale, nonostante il ricorso per cassazione fatto dal suo collega di secondo grado, in una fattispecie nella quale, per i profili morali che la caratterizzavano, se mai per quella valutazione di un fatto che la coscienza esige la norma possa talvolta essere forzata, questa avrebbe dovuto essere interpretata nel senso della condanna e non dell'assoluzione, aveva affermato che il comportamento, sostnzalmente di silenfdo, tenuto dalla e Pucci al momento della riscossione del contributo, non configurava la nozione dell'artificio quale si esige per la sussistenza del delitto di truffa. la ricorrente opinione di alcuni (per un altro caso si consulti Il contenzioso dello Stato cit., vol. II, pp. 744-745), i quali, evidentemente svisati da un'erronea valutazione degli interessi patrimoniali della collettivit giuridicamente rganizzata, si fanno paladini di peregrina tesi, secondo la quale il singolo ha diritto di trarre in tutti i modi in inganno l' A mmi. nistrazione nei confronti della quale qualsiasi artificio o raggiro non raggiunge mai l'idoneit voluta il;alla legge perch esso non rimanga allo stadio di tentativo impossibile, data l'imponenza dei mezzi con la quale l'Amministrazione medesima pu sottoporre a controllo le affermazioni di coloro che si avviano a chiedere e ottengono qualcosa. Questa la ragione per cui la Oorte Suprema ha, nell'esame della seconda questione, esattamente affermato che l'aver la Pucci taciuto, al momento della riscossione del contributo, di non trovarsi nella condizione di averlo, costituisce raggiro (rectius ! artificio) idoneo ad integrare la truffa. certo artificio, agli effetti dell'art. 640 O. p., il silenzio quando si ha l'obbligo di parlare e di chiarire uno stato di fatto pregiudizievole all'offeso : e l'obbligo di parlare, che trova riscontro nella inderogabile legge morale, non pu certo essere neutralizzata dalla pretesa illimitatezza dei mezzi con i quali l'Amministrazione non solo sarebbe in qualsiasi momento in condizioni di controllare la fondatezza delle instanze che vengono fatte, ma anche, secondo la morale di coloro ai quali lo, Oassazione ha risposto nella sentenza di cui si annota la massima, avrebbe il dovere di effettuare continui accertamenti per constatare, con intensa frequenza, la persistenza di tale fondatezza. F. C. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO IMPIEGO PUBBLICO -Atto di nomina -Contributi assicurativi. (Corte Appello di Roma, Sez. I, Sent. n. 2158 del 15 novembre 23 dicembre 1953 -Pres.: Manca ; Est. : Tavolaro -Ministero dell'Interno contro Istitu~o Nazionale Previdenza Sociale).. La prestazione di fatto non pu dar vita ad un rapporto di pubblico impiego per cui occorre l'atto di nomina, ma pu solo dare diritto ad un actio de in rem verso, contro la Pubblica Amministrazione. L'obbligo di pagare contributi assicurativi sussiste in quanto sussista contemporaneamente l'obbligo di pagare il salario base poich i contributi fanno parte del c. d. salario presidenziale. Il rapporto di lavoro subordinato non nasce dalla semplice occupazione, ma dalla accettazione tacita di essa, cio da una tacita manifestazione di volont della parte. da escludersi pertanto che la Pubblica Amministrazione debba versare contributi assicurativi per il personale non ancora assunto alle proprie dipendenze nelle fornie di legge. La retroattivit di un decreto di nomina e il correlativo obbligo di pagare contributi assicura tivi da scadenze precedenti alla data della emana zione del decreto non obbliga l'Amministrazione a corrispondere interessi di mora, sia perch non vi una situazione che legittimi la mora secondo i principi generali, sia perch secondo la legge di contabilit i debiti pecuniari dello Stato generano interessi solo dopo che la spesa sia stata ordinata nelle forme prescritte. Notevole decisione, perspicuamente motivata che oltre a precisare come una semplice prestazione di fatto non possa dar vita ad un rapporto di pubblico impiego e a trarre da ci le debite conseguenze (nel che il maggior interesse per questa Rassegna), collega l'obbligo di pagare i contributi assicurativi all'obbligo di corrispondere una retribuzione respin gendo la tesi corrente, ma non approfondita, che perch sorgano gli oneri presidenziali sufficiente una prestazione di fatto e non occorre l'esistenza di un rapporto di lavoro. In realt non che tale sia il principio previden ziale, ma che la prestazione del lavoro, in genere di per s elemento che importa l'esistenza del rap porto di lavoro. (Nel senso della sentenza qui pubblicata, per quanto attiene ai requisiti per l'esistenza di un rap porto di pubblico impiego vedi Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 giugno 1952 -Raia contro Ministero Lavori Pubblici, in Racc. Cons. Stato 1952, 25). IMPOSTE E TASSE -Ente Nazionale Idrocarburi (E.N.I.) -Contributi per l'us delle bombole Natura -Ingiunzione di pagamento -OpposiziOne Ricorso amministrativo; facoltativit -Soggetti passivi del contJ-ibuto: utenti di bombole. (Corte d'Appello Roma, Sez. I, Sent. n. 692 del 22 aprile 1954 - Pres.: Manca; Est.: Tavolaro -E.N.I. -Finanza -Soc. Metano Roma). Il corrispettivo giornaliero per l'uso delle bombole per metano, di cui all'art. 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640 dovuto all'Ente Nazionale Idrocarburi, succeduto per legge all'Ente Metano. Il > alle cause di opposizime _ ad ingiunzione, per il pagamento del corrispettivo, ma aveva escluso che esso fosse dovuto dai distributori di gas metano, possessori di bombole e come tali risultanti dal registro degli utenti (vedi Retro 1952, pag. 148 e 1953, pag. 13lt cfr. anche <>, 1953, 248; Corte App. Venezia, 12 marzo 1953, cc Riv. Giur. Lav. n, 1953, II, 431). (Vedi: Espropriazione, 3; Imposta ricchezza mobile, 2 ; Regioni, 2). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. 1. Le Cooperative avieri di cui ai D. M. 15 febbraio 1928 e 7 dicembre 1928 costituiscono uno speciale servizio dell'Ente militare presso cui sono istituit~ ; tutte le obbligazioni assunte si riferiscono quindi all'Amministrazione. (Corte Cass., 15 giugno 1953, cc Giust. Civ. , 1953, 2014). 2. Il Comitato Italiano Petroli non inquadrato o inquadrabile sindacalmente. Le controversie d'impiego rientrano perci nella giurisdizione amministrativa. (Corte App. Genova, 27 maggio 1953, cc Mass. Giur. Lav. n, 1953, 197). 3. L'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna ente di diritto pubblico non economico, pertanto le controversie d'impiego rientrano nella giurisdizione amministrativa. (Corte Cass., S. U., 11 luglio 1953, cc Dir. Lav. , 1953, II, 465; 'n Mass. Giur. Lav. n, 1953, 195). ANTICHIT E BELLE .ARTI. 1. La concessione di un premio al rinvenitore di un'opera d'arte nella ex colonia libica (la Venere di Girene) una facolt discrezionale, quindi la domanda giudiziale per ottenere tal premio improponibile. (Trib. Roma, 28 febbraio 1953, cc Temi Romana , 1954, 260). APPALTO. 1. L'appalto di opere pubbliche e la tutela dei diritti del lavoratore, articolo del giud. D. N apolitano in Riv. Giur. Lav. , 1953, I, 267. 2. Il Consiglio di Stato carente di giurisdizione se l'Amministrazione senza annullare precedenti provvedimenti di revisione dei prezzi di un appalto, ma ritenuta l'erronea applicazione della revisione abbia agito per ripetizione d'indebito, compensando una parte del proprio debito con somme dovute all'impresa ad altro titolo. (Cons. Stato, 24 novembre 1953, e< Cons. Stato , 1953, 1069). 3. Il certificato per i pagamenti della rata di acconto stilato ai sensi dell'art. 57 Reg. n. 350 del 1895 il documento essenziale in base al quale deve avvenire la emissione del relati:vo. mandato; in caso di divergenza fra il certificato e la lettera _ accompagnatoria, il primo prevale sulla seconda (Trib. Genova, 31 dicembre 1953, Cont. 18479, Avv. Genova). (Vedi: Gase econom. e popol., 2; Imposta di registro, 2, 3). 70 .APPELLO. 1. La mancata costituzione delle parti in appello produce solo la cancellazione della causa, da riassumere entro l'anno non l'inammissibilit o improcedibilit dell'appello. (Corte App; Bari, Ord. 24 giugno 1953, Giust. Civ. n, 1953, 2269). ASSICURAZIONI. 1. L'Unione Italiana di Riassicurazione ha nei confronti degli assicurati, nell'assicurazione obbligatoria dei rischi di guerra, la posizione di assicuratrice e non di riassicuratrice. (Trib. Roma, 24 luglio 1953 (( Assicuraz. 1953, II, 203 con nota del cons. G. Landi e del prof. S. Ferrarini; (( Riv. Dir. Navig. , 1953, II, 279 con nota del professore S. Ferrarini). (Vedi: Impugnazione, 3). ATTO AMMINISTRATIVO. 1. Du Pouvoir de l'Administration d'imposer unilatralement des changements aux dispositions des contrats administratif s , articolo del prof. A. DE LAUBADRE in (( Revue Droit Public Se. Pol. ,,, 1954, 36. 2. Non sussiste obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla ricerca dell'interessato nella comunicazione di atti amministrativi, se questa sia avvenuta al recapito indicato dll'interessato che, trasferitosi, non abbia informato della variazione l'Amministrazione (Cons. Stato, 24 novembre 1953, (( Cons. Stato , 1953, 1068). 3. Gli atti del Comandante militare territoriale non sono definitivi. (Cons. Stato, 30 novembre 1953, et Cons. Stato n, 1953, 1025 ). 4. L'interpretazione di una clausola in un bando di gara, fornita dal Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato prima della costituzione del rapporto contrattuale, non ha altro valore che di opinione personale priva di conseguenze giuridiche. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 930-847, Avv. Torino). 5. La Pubblica Amministrazione compie eccesso di potere se, scaduta una concessione di pubblico esercizio (navigazione sul Lago di Como) e prorogato l'esercizio con concessioni provvisorie, mentre si tratti col concessionario per un nuovo rapporto a condizioni nuove, assuma la provvisoria gestione del servizio, requisendo gli strumenti, adducendo la deficitariet dell'esercizio e l'inottenibilit di una proposta di migliore sistemazione, la mncata domanda di rinnovo della concessione provvisoria e l'abusivit dell'esercizio successivo all'ultima scadenza. L'interesse a ricorrere del concessionario sussiste anche se dall'accoglimento del ricorso non deriva la continuazione dell'esercizio, perch deriva almeno l'obbligo del1' Amministrazione di pronunciarsi sulle richieste del concessionario. (Cons. Stato, 18 febbraio 1953, Riv. Giur. Oirc. Trasp. , 1953,-1045 con nota contraria di M. D.). (Vedi: Impugnazione, 1, 2, 4). - AUTOVEICOLI. 1. Natura giuridica dell'A. O. L e degli A. C. provinciali, articolo dell'avv. DARIO FOLIGNO in Ri.v. Giur. Trasp. , 1953, _1001. . 2. Il veicolo rimorchiatore e quello rimorchiato per avaria costituiscono ai fini della respon" sabilit ex art. 2054 C. c. un unico complesso, poich ciascuno dei conducenti delle singole vetture, data la mancanza di autonomia delle stesse, deve attendere a tutto il convoglio. (Corte Cass., 10 luglio 1953, Giust. Giv. "' 1953, 2451). 3. La violazione della precedenza di diritto non elemento da s solo sufficiente a integrare la colpa del conducente quando questa deve essere dimostrata come nel-caso dell'azione di rivalsa. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11S95, Avv. Torino). 4. Il conducente di un automezzo militare che abbia recato a terzi danni che lo Stato ha risarcito risponde verso lo Stato per i principi generali della responsabilit aquiliana senza limitazione di dolo o colpa grave ; l'onere della prova della colpa incombe all'Amministrazione attrice per rivalsa. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11895, Avv. Torino). AVVOCATI E PROCURATORI. (Vedi: Costituzione, 2). BANCHE. 1. Ancora in tema di liquidazione coatta amministrativa delle aziende di credito. articolo dell'avvocato A. PALLINI in Banca, Borsa, Titoli di cred. n, 1953, I, 509). (Vedi: Imposta di registro, 5). BELLEZZE ARTISTICHE E NATURALI. 1. Il vincolo imposto a un bene per la tutela delle bellezze naturali non fa venir meno i diritti di servit private ancorch li affievolisca e ne limiti .l'esercizio. (Trib. Genova, 24 dicembre 1952, Foro Padano, 1954, I, 106, con nota redaz.). CASE ECONOMICHE E POPOLARI. 1. La deliberazione sull'opposizione contro la graduatoria delle domande, presa dalla Commissione provinciale Assegnazione alloggi I.N.A.-Casa, deve essere motivata. (Cons. Stato, 27 novembre 1953, Cons. Stato , 1953, 1020). 2. Gli appaltatori di lavori eseguiti dagli Istituti autonomi delle Case popolari non possono cedere i contributi a cui i detti Istituti hanno diritto verso lo Stato, mancando in essi appaltatori la titolarit del credito. (Trib. Genova, 31 dicembre 1953, Cont. 18479, Avv. Genova). COMPETENZA. 1. Competente per territorio a conoscere della azione di rivalsa contro un dipendente che abbia I recato ai terzi danni risarciti dall'Amministrazione I J -71 il Tribunale del luogo ove avvenuto il fatto colposo a sensi dell'art. 20 cpc. (Trib. Torino, 2 dicembre 1953, Cont. 11895, .A.vv. Torino). (Vedi: Imposta di registro, 9). COMPROMESSO ED ARBITRI. 1. Solo il provvedimento di nomina dell'arbitro da parte del Presidente del Tribunale non impugnabile, Iion quello che neghi la nomina. (Ord. Pres. Trib. Torino, 31 dicembre 1952, << Temi , 1953, 552 con nota del dott. L. Spinosa). COMUNI E PROVINCIE. (Vedi : Diritto e interesse, 2 ; I mpste e tasse varie, 3). CONCESSIONI AMMINIST~ATIVE. 1. Nelle concessioni-contratto con predominante elemento privatistico, e con clausola di rivedibilit, pu chiedersi al Giudice dal privato concessionario che ritiene inadeguata alle spese effettive e quindi rivedibile una sovvenzione accordata dalla Pubblica Amministrazione per la gestione di un servizio, l'attuazione della relativa clausola inse-. rita in contratto, perch con ci non viene a modificare le clausole della concessione. (Corte .A.pp. Bologna, 30 dicembre 1952, << Foro Padano , 1954, I, 193). (Vedi: Solve et repete, 4). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. 1. Il pagamento fatta all persona indicata dal creditore ai sensi dell'art. 1188 C. c. non implica accettazione della cessione, anche se la persona indicata sia la stessa che figura cessionaria nell'atto di cessione in precedenza notificato ali'Amministrazione. (Trib. Genova, 31 dicembre 1953, .Cont.184 79, .A.vv. Genova). (Vedi: Appalti, 3). CONTRABBANDO. 1. Non si commette violazione per mancato pagamento dell'imposta generale sull'entrata nel caso di commercio di contrabbando di generi di monopolio, e comunque tale reato va escluso quando vi sia ia prova sicura che il detentore dei generi di monopolio non l'importatore della merce dal-. l'estero. (Corte .A.pp. pen. Brescia, 23 novembre 1953, Corti Ven. e Bresc. , 1954, 117). CONTRIBUTI. (Vedi: Solve et repete, 3). COSTITUZIONE. 1. Le nuove leggi sulla Corte costituzionale, articolo dol dott. .A.. PENSOVECCmo LI BASSI. in ((Foro Padano , 1954, IV, I). 2. A.i sensi dell'art. 111 della Costituzione pu ricorrersi per cassazione contro l'ordinanza non impugnabile di liquidazione degli onorari di avvocato e prouratore. (Corte Cass., 30 luglio 1953, Temi , 1953, 427). (Vedi: Imposte e tasse -Contenzioso, 1). DANNI DI GUERRA. 1. L'art. 54 della nuova legge sui danni di guerra e i suoi rifiessi sul sistema della pubblicit immobiliare, articolo del dott. O. PRIOLO (Le Massime, 1954, 45). 2. L'occupazione da parte di sinistrati di locali dati in affitto da un privato a un Comune e adibiti a scuola, non pu essere ritenuto fatto di guerra, n requisizione che annulli la locazione: il Comune locatario responsabile quindi della mancata corresponsione dei canoni o del deterioramento della cosa. (Corte Cass:, S. U., 25 giugno 1953, Giust. Civ. , 1953, 2138). DIRITTO E INTERESSE. 1. Ferma la competenza del giudice ordinario quando il dipendente di un ente pubblico economico faccia valere un diritto soggettivo, tuttavia se un provvedimento amministrativo (nella specie ministeriale) si sovrapponga per virt di legge all'atto dell'ente pubblico, il diritto si degrada a interesse, e per l'eventuale annullamento del provvedimento stesso competente il Giudice amministrativo. (Corte Cass., S. U., 19 giugno 1953, Mon. Trib. , 1953, 366). 2. Per rispetto del regolamento comunale circa una determinata sistemazione degli spazi intorno alle case, il Comune pu procedere solo in via amministrativa non in via giudiziaria non essendo nella pretesa configurabile un diritto ma solo un interesse legittimo. (Trib. Genova, 15 dicembre 1952, Temi , 1953, 492 con nota del prof. M. Ghidini). (Vedi: Requisizione, 2). DISCREZIONALIT. (Vedi: Antichit e Belle arti, 1). DONAZIONI. (Vedi: Imposta di registro, 4). ELETTRICIT. (Vedi: Prezzi, 1). ELEZIONI. 1. Il farmacista che pur senza essere legato da un vero contratto provvede in via continuativa a fornire medicinali ai poveri per conto del Comune ineleggibile a consigliere comunale per potenziale conflitto di interessi. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). (Vedi : Giurisdizioni speciali, l; Giustizia amministrativa, l; Impugnazione, 5). -72 ESECUZIONE FISCALE. 1. valida l'ingiunzione fiscale he non sia stata preceduta in tema di tassa suppletiva dall'invito alla parte di dichiarare il valore del cespite tassabile, poich tale valore pu desumersi. dal corpo della ingiunzione e comunque contestarsi dal contribuente con i normali ricorsi amministrativi. (Trib. Brescia, 10 dicembre 1953, Cont. 3083, .A.vv. Brescia). ESPROPRIAZIONE. 1. I niJ,ennit di espropriazione e svalutazione monetaria, articolo del prof. G. LAVAGGI in Riv. Dir. Comm. , 1953, I, 341. 2. L'annullamento in sede amministrativa del decreto prefettizio di esproprio emanato in corso della procedura d'occupazione determina l'inefficacia giuridica degli atti precedenti come atti preliminari dell'atto annullato, e legittima la domanda di restituzione del fondo e quella di determinazione dell'indennit e conseguenti danni, non trovando pplicazione le norme di determinazione dell'indennit di cui all'art. 21 della legge n. 3267 del 1923. (Corte .A.pp. Messina, 7 dicembre 1953, Cont. 4535, .A.vv. Messina). 3. Nell'espropriazione per attuazione della riforma agraria, l'espropriante non ha diritto di far propri i frutti pendendi, che restano al proprietario del fondo. (Corte .A.pp. Bari, 31 luglio 1953, Foro Padano , 1954, I, 17 4 con nota dell'avvocato C. Ribolzi). FARMACIA. (Vedi: Elezioni, 1; Imposta successione, 1 ' Locazione, 1). FERROVIE E TRANVIE. 1. Le indennit. ferroviarie e la loro rivalutazione, articolo del prof. .A.. .A.sQUINI in (< Riv. Giur. Circ. Trasp. , 1953, 899. 2. L'.Amministrazione ferroviaria, non essendo responsabile della custodia del bagaglio mancando l'affidamento, non risponde del furto o smarrimento del bagaglio collocato negli appositi spazi intermedi situati nelle speciali carrozze per elettrotreno. (Trib. Firenze 26 febbraio 1953, (( Riv. Giur. Circ. Trasp. con nota del cons. F. P. De Falco). 3. Il passaggio dei binari da parte di una bambina, in prossimit di un soprapassaggio, espone in caso di incidente mortale l'.Amministrazione ferroviaria a responsabilit per tolleranza e per mancata manutenzione della cancellata di recinzione, ma l'obbligo verso i genitori diminuito dalla colpa concorrente di questi per omessa vigilanza sulla bambina. (Trib. Roma, 10 maggio 1953, <( Riv. Giur. Circ. Trasp. con nota del dott. G. Rosso). 4. Non nulla la citazione se convenuto in giudizio in rappresentanza dell' .Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. il ministro dei trasporti invece del capo compartimento, specie se il capo compartimento chiamato in proprio nello. stesso , giudizio. (Trib. Torino, 2 dicembre . 1953, Cont. 930-84 7, .A.vv. Torino). 5. Commette il reato di interruzione di pubblico servizio l'assessore comunale def servizi pubblici che vieta l'uscita di vetture tranviarie in occasione di sciopero, se il servizio sia affidato ad un'azienda autonoma. (Corte Cass., 23 aprile 1953, (( Riv. Giur. Lav. , 1953, II, 473) . (Vedi: Atto amministrativo, 4; Omicicio e lesioni colpose, 1-2; Peculato, 1). GIURISDIZIONI SPECIALI. 1. Il Consiglio comunale svolge attivit giurisdizionale nell'esaminare la proposta del prefetto di decadenza di un consigliere comunale. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). GIUSTI.ZIA AMMINISTRATIVA. 1. Il termine per ricorrere in materia di eleggibilit alla Corte 4i .Appello contro la decisione della G. P . .A.. di venti giorni, poich la riduzione a met dei termini processuali di che all'art. 36 della legge n. 1058 del 194 7 riguarda solo il ricorso per Cassazione. (Corte .A.pp. Potenza, 14 novembre 1953, Cont. 656, .A.vv. Potenza). 2. inammissibile il ricorso straordinario contro un provvedimento precedente impugnato avanti la G. P . .A.. in sede giurisdizionale, ancorch questa abbia dichiarato la propria incompetenza. (Oons. Stato, S. U., parere 2 luglio 1953, (( Cons. Stato , 1953, 1085). (Vedi: Amministrazione Pubblica, 2-3; Appalti, 2). IMPIEGO PRIVATO. (Vedi: Agricoltura, 2; Impiego pubblico, 1). IMPIEGO PUBBLICO. 1. Quando il rapporto di impiego pubblico regolato dalle norme sull'impiego privato non necessario per il licenziamento ad nutum l'enunciazione delle esigenze che hanno indotto l'.Amministrazione a disporlo. (Cons. Stato, 31 marzo 1952, ((Mass. Giur. Lav. , 1953, 225). 2. La punizioni disciplinari in sede di discriminazione debbono essere inflitte con l'osservanza del normale procedimento e non ha rilievo il fatto che, trattandosi degli stessi fatti contestati in giudizio di epurazione, l'incolpato abbia gi svolto in quella sede la sua difesa. (Oons. Stato, 10 novembre 1952, <( Cons. Stato , 1953, 1064). 3. Vassicurazione obbligatoria d'invalidit e vecchiaia non assorbe o sostituisce l'indennit-dilicenziamento, dovuta in difetto di ogni altro trattamento di quiescenza anche ai dipendenti di enti pubblici. (Cons. Stato, 26 settembre 1952, Riv. Ist. Prev. Soc. , 1953, 585 con nota del dottor C. Fornaro). -73 4. Il trattamento economico del personale degli enti pubblici equiparato a quello Statale dall'artfoolo 14 D. L. L. n. 722 del 1945 si applica anche al personale degli enti pubblici economici restituito dopo la decadenza dell'ordinamento corporativo al pieno esercizio della regolamentazione dei rapporti di lavoro, salvo che si tratti di enti vincolati da precedenti contratti collettivi conservati in vita. (Cons. Stato, 27 settembre 1952, Dir. Lav. 1953, II, 406, con nota contraria del dott. D. Bressanin). (Vedi: Diritto e interessi, 1; Infortuni sul lavoro, 1-2; Repubblica sociale italiana, 2-3). IMPOSTA DI REGISTRO. 1. La valutazione dei beni trasferiti con atti privati va fatta con riferimento al giorno della registrazione dell'atto, a meno che questo non abbia acquistato data certa in uno dei modi di cui all'art. 2704 C. c. (Comm. Centr. Imp., S. U., 16 luglio 1953, Riv. Trib. n, 1954, 211, con nota adesiva del dott. L. Ra.stello). 2. Quando la pluralit degli appalti con la stessa o pi imprese concorre all'unico fine della ricostruzione di un medesimo immobile, tali appalti plurimi rientrano nella previsione della legge di agevolazione fiscale e sono tassabili tutti con imposta fissa di registro. (Comm. Centr. Imp., S. U., 1 aprile 1953, Le Massime n, 1954, 81). 3. Poich la cauzione negli appalti dello Stato, Provinciale e Comuni obbligatoria, su essa dovuta la sola tassa fissa anche se pattuita sotto forma di ritenuta a titolo cauzionale di una quota del corrispettivo dell'appalto. (Comm. Centr. Imp. 8 ottobre 1952, Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 77). 4. Solo le successioni in linea retta e non anche le donazioni fruiscono della esenzione da imposta di registro fino a L. 750.000, di cui all'art. 2 della legge n. 206 del 1949. (Comm. Oentr. Imp., 27 giugno 1952, Riv. Trib. n, 1954, 146). 5. Il rilascio di cambiali in relazione ad apertura di credito per commesse verso lo Stato, garantita da cessione di credito, gode del beneficio fiscale di cui al R. D. L. n. 2170 del 1936, solo se contestuale alla operazione di :finanziamento. (Corte Cass. 6 ottobre 1952 Banca-Borsa, Tit. Cred. , 1953, II, 388). 6. Sebbene il contratto di agenzia non costituisca una sottospecie del mandato, tuttavia agli effetti tributari possono applicarsi le norme sul mandato, se l'agente investito di rappresentanza; in caso affermativo esclusa l'esenzione da registrazione fino al caso d'uso. (Corte Cass., 6 luglio 1953, Le Massime , 1954, 69). 7. Si ha cessione di quota soggetta a tassa di trasferimento e non recesso puro e semplice quando un socio receda da una societ a responsabilit limitata cedendo la propria quota agli altri soci contro liberazione da ogni eventuale responsabilit sociale ; per la tassazione va effettuata sul valore netto e non su quello lordo. (Trib. Brescia, 10 dicembre 1953, Cont. 3083, .Avv. Brescia). 8. La vendita dell'intero pacchetto azionari odi una societ immobiliare non soggiace all'imposta di registro per trasferimento di immobili. (Comm. Centr. Imp., S. U., 16 luglio 1952, Banca-Borsa, Tit. Cred; ii 1953, II, 558). 9. Le controversie sull'applicazione delle pene pecuniarie per l'omessa dichiarazione di valore di cui all'art. 40 legge di registro; spettano all'Intendente di Finanza e non alle Commissioni amministrative; se la pena sia stata pagata, ogni azione restitutoria a seguito di amnistia, deve essere fatta valere davanti al Giudice ordinario. (Comm. Centr. Imp., 3 dicembre 1952, << Riv. Trib. n, 1954, 54). 10. Si ha caso d'uso per la produzione in giudizio di una convenzione non registrata ancorch non posta a fondamento di alcuna domanda, ma la tassa di titolo dovuta solo nei limiti dell'art. 72 legge di registro, peraltro la parte che fa uso della decisione, per esempio con la spedizione in suo favore in forma esecutiva, deve pagare la tassa sulle sentenze, compresa quella di titolo. (Oomm. Imp. Milano, 28 settembre 1953, cc Foro Padano n, 1954, I, 110). 11. L'imposta di titolo a norma dell'art. 72 legge di registro, dovuta solo per le convenzioni (ritenute con la sentenza esistenti e valide) poste a fondamento delle domande, intese come tali quelle propriamente riconvenzionali e quelle assolutorie, quando il convenuto deduca fatti o atti da cui derivi un suo diritto contrario a quello fatto valere dall'attore. (Comm. Imp. Milano, 28 settembre 1953, cc Foro Padano n, 1954, I, 110). 12. Le agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 D. L. L. n. 322 del 1945 sono applicabili solo ai finanziamenti stipulati prima e non a quelli stipulati dopo i lavori di ricostruzione dello stabile distrutto o danneggiato dalla guerra, e per pagare i lavori gi eseguiti. (Comm. Centr. Imp. 13 luglio 1953, Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 122). 13. Per la determinazione del valore venale di un immobile trasferito, ai fini della imposta di registro, il criterio di stima di che all'art. 16 D. L. numero 1639 ha solo valore indicativo, potendo l'Ufficio e le Commissioni tener conto di ogni altro elemento idoneo per l'apprezzamento. (Comm. Centr. Imp., 31 ottobre 1952, cc Riv. Trib. ))' 1954, 144). 14. La decisione della Commissione provinciale Imposte viziata da mancanza di calcolo quando si limita ad accennare a una valutazione sintetica o complessiva senza indicare alcuno dei dati in base ai quali si proceduto al calcolo dei valori. (Trib. Torino, 28 ottobre 1953, Cont. 598, .Avv. Torino ; Trib. Perugia 31 ottobre 1953,.Cont. 202, .Avv. Perugia). 15. viziata da mancanza assoluta di calcolo la decisione della Commissione provinciale Imposte che confermando quella della Distrettuale si limiti a richiamarne la motivazione. (Trib. Torino, 18 novemb: i;e 1953, Cont. 587, .Avv. Torino). IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE. 1. Ammortamento e rivalutazione monetaria riguardo i bilanci sociali e l'imposta di R. M., articolo del prof. A. GRAZIANI in cc Banca-Borsa, Tit. Cred. , 1953, I, 453. 2. Gli avanzi di gestione di un consorzio di irrigazione non costituiscono reddito imponibile ancorch investiti in beni che servono all'esercizio sociale. (Trib. Torino, 27 luglio 1953, Foro Padano , 1954, I, 214). IMPOSTA DI SUCCESSIONE. 1. Gli eredi del titolare di una farmacia ricevono in successione non un'azienda, disgregatasi con la morte del titolare, ma i singoli beni nell'azienda organizzati, beni. mobiliari e tassabili con le norme dell'art. 16 R. D. L. n. 1639 del 1936. (Comm. CenImp., 12 novembre 1952, cc Dir. Prat. Trib. , 1954, II, 29 con nota del dott. F. Serrano). IMPOSTA SULL'ENTRATA. 1. Il ricorso contro l'accertamento di imposta generale sull'entrata va proposto per le annualit anteriori al 1948 alla sezione speciale della Commis1) ione provinciale istituita col D. L. n. 469 del 1946 e alla Commissione distrettuale in primo grado, a quella provinciale in secondo grado, e alla Centrale per questioni di legittimit, per le annualit dal 1948 in poi. (Comm. Centr. Imp., 11 gennaio 1952, cc Riv. Trib. , 1954, 135). 2. Individuato il soggetto passivo dell'imposta generale sull'entrata solo questi pu definire per concordato l'imponibile; perci se per errate indicazioni della parte interessata l'ufficio dispone un secondo accertamento verso persona estranea al precedente rapporto d'imposta, tale secondo accertamento nullo e la sua definizione per concordato non spiega efficacia alcuna rispetto al precedente (Trib. Milano, 21 settembre 1953 << Foro Padano , 1954, I, 211 con nota redaz.). (Vedi: Contrabbando, 1). IMPOSTE E TASSE -CONTENZIOSO. 1. Le .Commissioni . tributarie continuano ad esistere secondo il loro ordinamento anteriore alla Costituzione malgrado il decorso del quinguennio dalla entrata in vigore della Costituzione stessa. (Comm. Imp. Firenze, 12 settembre 1953, cc Foro Padano, 1954; IV, 27, con nota avv. G. G. Stendardi). 2. Si ha estimazione semplice quando prescindendosi da ogni indagine di diritto si avvera il solo accertamento di fatti materiali che formano il presupposto dell'imposizione fiscale ; ci anche se l'indagine oltre che la quantit abbracci l'esistenza,. natura e qualit del reddito, quando si procede esclusivamente con indagini probatorie contigenti e particolari. (Trib. Potenza, 15 gennaio 1954, Cont. 436, Avv. Potenza). 3. giudizio di estimazione semplice quello sulla classificazione dei redditi secondo le circolari ministeriali n. 2160 e 4080 del 1946, tuttavia sus74 siste il sindacato di legittimit della Commissione centrale se la pronuncia delle Commissioni inferiori si distacchi dalla valutazione delle condizioni preliminari, poste dalle dette circolari come presupposti inderogabili pr la equitativa classificazione dei redditi. (Comm. Centr. Imp., 25 marzo 1952, cc Riv. Trib. , 1954, 133). 4. Anche nel contenzioso tributario il ricorso in revocazione proposto alla Commissione provinciale sospende il termine per ricorrere alla Centrale fino a conclusione del giudizio di revocazione e a comunicazione del contribuente della relativa decisione. (Comm. Centr. Imp., 3 giugno 1952, cc Giust. Trib. Imp. Dir. , 1954-64). (Vedi: Imposta sull'Entrata, 1). IMPOSTE E TASSE -GENERALIT. 1. Il regime fiscale delle attivit illecite, articolo di A. ROTONDI in cc Riv. Tee. prof. Corpo G. Fin., 1953, 609). 2. Il decreto del Ministro delle Finanze che decide sulla sussistenza della mutualit di una cooperativa ai fini tributari, non impugnabile davanti al Consiglio di Stato ma davanti al giudice ordinario. (Cons. Stato, 28 febbra.io 1953, e< Riv. Trib. , 1954, 140). IMPOSTE E TASSE VARIE. 1. Le societ costituite e aventi sede in Italia sono italiane (e soggette non all'imposta sul capitale delle societ straniere, ma a quella di negoziazione sui titoli) anche se il capitale e i soci sono stranieri. (Corte App. Genova, 27 giugno 1953, cc Pir. Prat. Trib. , 1954, II, 25 con nota del dott. V. Uckmar). I I 2. Se durante l'impiego della merce estratta in esenzione d'imposta di fabbricazione, l'esenzione stessa sia abolita, non sorge un obbligo tributario se la merce non sia ancora impiegata ma sia gi stata dichiarata la destinazione esente da tribut, ove manchi una specifica diversa norma. (Corte Cass. 10 settembre 1953, e< Dir. Prat. Trib. , 1954, II, 72). 3. Non compete l'esenzione di cui all'art. 29 n.5 del T. U. Finanza locale, relativamente ai materiali Ida costruzione, ai lavori di pavimentazione di strade provinciali, eseguiti con fondi della cassa del mezzogiorno. (Decis. Prefett. Napoli 13 ottobre 1953, i, 1953, 2601). (Vedi: Amministrazione Pubblica, 1). OCCUPAZIONE. 1. Il diritto internazionale e la nostra legge consentono allo Stato occupante di impadronirsi dei beni mobili dello Stato occupato utilizzabili per le operazioni di guerra, di disporne e quindi anche venderle a cittadini dello Stato occupato ; n dopo l'occupazione sorge un jus postliminii a favore dello Stato occupato. (Trib. Genova, 18 aprile 1952, cc Temi n, 1953, 603 con n_ota avv.. C. Ribolzi). OMICIDIO E LESIONI COLPOSE. 1. Il Capostazione FF. SS. deve vigilare che nei sottopassaggi siano permanentemente accese le lampade di illuminazione. Se per la mancata illuminazione il sottopassaggio resta al buio e un viaggiatore cade ferendosi, il Capostazione risponde di lesioni colpose. (Pret. Terni, 13 dicembre 1953, Cont. 539, Avv. Perugia). 2. Il ferroviere che nel lavoro di riparazione di una rotaia abbia dato le dovute disposizioni anche se non ne ha sorvegliato personalmente l'esecuzione (se a ci non sia tenuto da disposizioni disciplinari o da norme di prudenza specifica) non commette colpa. (Trib. Pen. Verona, 26 maggio 1953, cc Corti Brescia Venezia n, 1954, 119 con nota del Cons. E. Ondei). OPERE PUBBLICHE. 1. Anche se i lavori si svolgano sotto la direzione del Genio Civile l'Amministrazione appaltante non tenuta a rispondere per responsabilit diretta o indiretta dei danni da cattiva manutenzione delle-opere appaltate, e ci anche se il contratto era stato risolto avendo l'appaltatore l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere fino al collau( l.o. (Trib. L'Aquila, 29 ottobre 1953, Con. 5551, Avv. L'Aquila). 76 RDINAMENTO GIUDIZIARIO. 1. Competente al provvedimento di sequestro conservativo penale, durante l'istruttoria formale sono rispettivamente il giudice istruttore e il presidente della Sezione Istruttoria, non il Consigliere delegato della Sezione istruttoria. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, cc Mon. Pen. n, 1954, 43). 2. Le funzioni di pubblico Ministero nei dibattimenti pretoriali possono essere esercitate da avvocati e procuratori di sesso femminile. (Corte Cass. Pen., 24 gennaio 1952, cc Foro pen. n, 1953, 443 con nota avv. G. Abbamonte). PECULATO. 1. Costituisce peculato l'appropriazione da parte del macchinista o dl fuochista delle Ferrovie dello Stato del carbone loro consegnato per gli usi della locomotiva. (Corte Cass. Pen., 15 ottobre 1953, Riv. Pen. )}' 1954, II, 116). POSSESSO. (Vedi: Agricoltura, 1). POSTE E TELEGRAFI. (Vedi: 8ol1'e et repete, 5). PRESCRIZIONE. 1. La sentenza di condanna generica ai danni non fa sorgere Z'actio iudicati : dopo di essa la prescrizione resta quella breve di che all'art. 2947 C. c. (Corte App. Venezia, 10 gennaio 1953, cc Temi n, 1953, 563 con nota del dott. F. Arnaboldi). 2. L'interruzione della prescrizione contro un condebitore solidale ha effetto riguardo agli altri condebitori e deriva da un atto scritto ove risulti dalla successiva corrispondenza del debitore che tale atto venne a sua conoscenza. (Pret. Bolz11no, 28 dicembre 1953, Cont. 805, Avv. Trento). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. (Vedi: Impiego pubblico, n. 3). PREZZI. 1. Il blocco dei prezzi dell'energia elettrica riguarda anche i prezzi stipulati ex novo dopo l'instaurazione del blocco di durata, pei quali il prezzo di contratto non pu superare quello con le maggiorazioni di legge, del 1942 per forniture analoghe nella stessa zona ; per fino a che non sia accertata dai competenti organi amministrativi l'illegittimit del prezzo convenzionale, questo deve essere ritenuto valido dal giudice. (Corte Cass., 13 dicembre 1952, Riv. Dir. Comm. , 1953, II, 333 con nota del prof. G. Minervini). PROCEDIMENTO CIVILE. 1. L'I.R.O. non assistita da immunit gimisdizionale in quanto priva di personalit giuridica internazionale, tuttavia pu fissare da s le norme - per la risoluzione delle proprie controversie col personale devolvendole validamente a un arbitrato. (Trib. Trieste, 20 luglio 1951, cc Riv. Dir. Inte:naz. n, 1953, 470). 2. In caso di rinvio dell'udienza collegiale di discussione possibile comunicare entro i cinque giorni prima della nuova udienza, la conclusionale non comunicata prima della udienza originaria. (Corte Oass., 21 luglio 19ti3, cc Giust. Oiv. -)} 1953, 2563). 3. Il provvedimento del Collegio su una questione di merito con carattere pregiudiziale, resa con ordinanza sottoscritta dal solo presidente, non sentenza, quindi il successivo esame delle questioni trattate e decise non precluso. (Trib. Roma, 28 febbraio 1953, cc Temi Romana n, 1953, 260). 4. Anche se contenga la formula di non luogo allo stato >> la sentenza che rigetta una domanda perch sfornita di prova, di merito, e preclude se passata in giudicato la riproduzione della domanda. (Corte Cass., 27 luglio 1953, cc Mon Trib. n, 1953-356). (Vedi : Acque pubbliche, 2 ; Appello, 1 ; Ferro1Jie e Tranvie, 4 ; Sindacati, 1). PROCEDIMENTO PENALE. 1. La mancata costituzione del rapporto processuale e le altre nullit che sono causa di invalidit della sentenza vanno dedotte con i mezzi di impugnazione ; ma le nullit che importano la inesistenza della sentenza quale titolo esecutivo per mancanza, dei requisiti propri di quest'ultima (sentenza emessa a non indice o abnorme o non ancora irrevocabile) possono essere eccepite in sede di incidente di esecuzione. (Corte Cass. Pen., 21 aprile 1952, cc Foro Pen. n, 1953, 449). 2. Non occorre per il sequestro conservativo penale un'indagine sulla-fondatezza dell'imputazione ma bastano la formale contestazione d'un reato e il pericolo del ritardo. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, cc Mass. Pen. )}' 1954, 42). (Vedi: Ordinamento giudiziario, 2; Sequestro, 2). PROFITTI DI REGIME E DI GUERRA. 1. Gli accordi di massima tra Amministrazione delle Finanze e Confederazione degli Agricoltori di cui al concordato nazionale 1 giugno 1948 circa gli oneri fiscali in materia di maggiori utili di guerra hanno solo valore indicativo, e non hanno alcuna efficacia vincolante per i giudizi estimativi. (Trib. Potenza, 15 gennaio 1954, Cont. 436, Avv. Potenza). 2. Le sopratasse ai sensi del D. L. 28 febbraio 1948, n. 138, in caso di omessa denuncia del contribuente di maggiori utili di guerra sono condonabili purch sia iniziata la proc12!fura diaccerta.mento e rettifica di ufficio. (Trib. Potenza1 __15_gennaio 1954, Cont. 436, Avv. Potenza). _ -~ 3. soggetta ad avocazione per profitti di regime la societ estera formata da cittadini delle Nazioni Unite, per le forniture fatte dal sequestratario al j tedesco. L'eccezione di non sottoposizione ad avo-~ J -77 cazione non spetta alla Commissione di conciliazione di cui all'art. 83 del Trattato di pace, non vi quindi luogo a sospensione dcl contenzioso nell'accertamento. (Comm. Centr. Imp., 19 gennaio 1952, Riv. Trib. n, 1954, 142). 4. L'Ufficio deve dare la prova de1 negozio concluso col tedesco, ai fini dell'avocazione del profitto, non gi deve essere il contribuente a dare la prova dell'inesistenza. (Comm. Centr. Imp., 3 maggio 1952, cc Riv. Trib. n, 1954, 134). 5. Il valore dei beni avocabili va riferito a quello corrente al momento dell'accertamento e non a quello dell'acquisto, senza che possa derivarsi dai coefficienti di legge di rivalutazione monetaria in sede fiscale. (Comm. Centr. Imp. 11 novembre 1952 Giust. Trib. Imp. Dir. n, 1954, 114). PROPRIET INDUSTRIALE. 1. L'indennit per diritto di brevetto del dipendente pubblico quando lAmministrazione l'abbia, con provvedimento poi revocato, espropriata, non tutelabile avanti al Consiglio di Stato per carenza di giurisdizione. (Corte Cass., 16 maggio 1952, << Riv. Prop. Intell. Industr. 1952, 261). RAPPORTI DI LAVORO. 1. Il lavoro obbligatorio presso l'Organizzazione Todt non costituisce fatto di guerra n integra gli estremi della militarizzazione. (Corte dei conti, 5 maggio 1953, Riv. It. Prev. Soc. , 1954, 51). (Vedi: Appalto, 1; Regioni, 1; Societ, 1). REGIONI. 1. Sulla competenza della Regione Siciliana in materia di lavoro, articolo del dott. N. DI NAPOLI in Sicilia al Lavoro n, 1953 (11-12), 15. 2. costituzionale e vige nella Regione Siciliana 1!1 legge interprP,tativa dello Stato n. 1206 del 1952 circa l'intera propriet da considerarsi anche nella Regione Siciliana, sia pure a certi fini soltanto. L'Alta Corte della Regione Siciliana non pu conoscere del ricorso di illegittimit per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto lo Statuto siciliano non contiene una tale norma. (A. Corte Reg. Sic. 29 aprile 1953, cc Sic. al Lav. )) 1953 (11-12), 97). REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA. 1. Il D. L. L. n. 249 del 1944 si applica anche alla zona delle prealpi perch anche ivi, sia pure meno intensamente che altrove, si esercit la potest di governo della r. s. i. (Corte Cass., S. U., 18 giugno 1953, << Riv. Dir. Int. n, 1953, 461). 2. L'azione per impugnare la validit del giuramento di fedelt alla r.s.i. improponibile per difetto di interesse perch una pronuncia d'invalidit del giuramento non potrebbe influire sui procedimenti disciplinari dell'Amministrazione presi nell'esercizio di attivit discrezionale. (Corte App. Genova, 15 ottobre 1953, Cont. 17106, Avv. Genova). 3. La convalida dell'accettazione di dimissioni di un impiegato, gi disposta dalla r.s.i. non serve per perfezionare il provvedimento risolutivo gi completo in tutti i suoi elementi, ma a rendere efficace l'atto nell'ordinamento dlll .governo legittimo. (Cons. Stato, 3 novembre 1953, Uons. Stato n, 1953, 1060). REQUISIZIONI. 1. Nella requisizione in uso la perdita della cosa a carico del proprietario, e perch sia a carico dell'Amministrazione occorre che il bene sia stato esposto a un rischio che non sussisteva quando la cosa si trovava nella disponibilit del proprietario. (Corte Cass., 11 giugno 1953, cc Giust. Civ. ), 1953, 1990). 2. Per la legge IL 10 del 1951 la pretesa d indennizzo per requisizioni alleate costituisce diritto soggettivo, . pertanto il giudice ordinario conosce, dopo il procedimento amministrativo, della domanda per la liquidazione delle indennit, salvo i capi della decisione del Comitato giurisdizionale, che prima dello jus superveniens siano passati in giudicato per difetto di impugnazione. (Corte Cass., S. U., 8 luglio 1953, << Giust. Civ. n, 1953, 2392). RESPONSABILIT CIVILE. 1. L'indennizzo delle lesioni cagionate a un medico dell'I.N.A. comprende anche il diminuito esercizio libero, sia perch esso non sembra incompatibile col rapporto con l'I.N.A., sia perch comunque una incompatibilit potrebbe essere eccepita solo dall'I.N.A. non dal terzo danneggiato. Le spese mediche e di cure sostenute vanno risarcite col principio nominalistico salvo applicare l'art. 1224 O.e. (Corte Cass., S. U., 27 maggio 1953, Riv. Giur. Circ. Trasp. , 1953, 1021 con nota del Cons. F. P. de Falco). 2. Non risarcibile il danno preteso per morte di un congiunto (a seguito di fatto illecito) fondato su una eventuale aspettativa alimentare quando vi siano obbligati di grado anteriore. (Corte Cass., 12 giugno 1953, Mon. Trib. , 1954, 7). (Vedi : Autoveicoli, 2 ; Ferrovie e Tran'vie, 3 ; Opere pubbliche, 1 ; Strade, 1). RICOSTRUZIONE. (Vedi : Imposta di registro, 12). RISCOSSIONE. 1. Il Collettore delle Imposte dirette, articolo dell'avv. F. SISMONDINI, cc Dir. Prat. Trib., 1954, I, 5. SCAMBI E VALUTE. 1. L'infrazione valutaria di cui agli art. 1 e 9 D. M. 8 dicembre 1934 sussiste anche quando vi sia stato un esborso di lire italiane fatto in Italia senza autorizzazione dell'Ufficio Italiano dei Cambi a favore di una ditta italiana e per conto di una ditta estera in relazione ad un affare di commercio o internazionale (esportazione); invero in tal caso -78 sussistono gli estremi di una illecita compensazior e valutaria privata. (Corte App. Genova, 11 dicembre 1953, Cont. 18351, Avv. Genova). (Vedi: Sequestro, 1). SENTENZA. (Vedi : Imposta di registro, 10 ; Prescrizione, 1 ; Procedimento civile, 4). SEQUESTRO. 1. Il Giudice pu, senza violare l'art. 4 della legge n. 2248 del 1865 all' E, disporre il sequestro conservativo penale della somma accreditata in regime di clearing da un debitore straniero a un creditore nazionale. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953, Mass. Pen. 1954, 43). 2. Nel sequestro conservativo penale presso terzi non si seguono le norme del rito civile (citazione per rendere la dichiarazione); ne tiene le veci il giudizio sulle opposizioni d cui all'art. 618 C. p. p. (Corte Cass. Pen., 10 luglio 1953 << Mass. Pen. , 1954, 42). . (Vedi: Ordinamento giudiziario, 1 ; Procedimento penale, 2). SERVIT. (Vedi: Bellezze artistiche e naturali, 1). SINDACATI. 1. I poteri e le facolt spettanti alle associazioni sindacali fasciste soppresse circa i beni loro appartenenti sono esercitati dagli Uffici Stralcio. (Trib. Torino, 25 novembre 1953, Cont. 11, Av:v. Torino). 2. I beni delle Associazioni sindacali fasciste soppresse sono tuttora di loro propriet, e in mancanza del decreto interministeriale previsto dall'art. 30 D. L. L. n, 369 del 1944 non possono intendersi devolute ai. nuovi ordini professionali. (Trib. Torino, 25 novembre 1953 n. 17 Avv. Torino). SOCIET. 1. La nullit dei contratti di lavoro fra societ al cui capitale partecipi lo Stato per oltre met, e pensionati statali, soggettiva e non oggettiva o causale, perci se il contratto ha avuto esecuzione l'impresa non pu sottrarsi agli obblighi derivanti dal rapporto di impiego. (Corte App. Roma, Mag. Lav. 16 ottobre 1952, Riv. Lav. , 1953, II, 411). (Vedi : Imposta di registro, 7, 8 ; Imposta di ricchezza mobile, 1 ; Imposta e tasse V arie, 1). SOLVE ET REPETE. 1. L'imposizione dei contributi di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ha natura tributaria, soggetta perci al principio del solve et repete. (Trib. Potenza, 12 febbraio 1953, << Riv. Inf. Mal. Profess. >>, 1953 II, 242). 2. Non attuabile il precetto del solve et repete all'impugnazione della decisione della Commissione Centrale Imposte che dichiari l'assoggettabilit di un reddito ad imposta e rimetta gli atti all'ufficio liquidatore per l'accertamento su criteri diversi da quelli da esso adottati. (Corte Uass. S. U., 23 giugno 1953, Corti Brescia Vem~zia 1954, 150). 3. Costituiscono tassa e soggiacciono al solve et repete i corrispettivi dovuti dagli utenti delle bombole all'Ente Nazionale Metano; la relativa opposizione p proporsi senza il previ ricorso al Comitato di cui all'art. 21 Regol. n. 1121 del 1950 (Trib. Verona, 4 settembre 1953, Corti Brescia Venezia n, 1954 con nota). 4. Il temperamento prima facie al precetto del solve et repete dettato da motivi di equit e va applicato solo entro limiti molto rigorosi ; non si ha quando l'obbligato a tassa di concessione governativa contesti il suo obbligo assumendo di non essere gestore di un cinema. (Trib. Torino, 13 maggio 1953, Cont. 376 Avv. Torino). 5. Le controversie sulle tasse postali e in genere su tutte le tasse riscosse in virt di monopolio appartengono alla competenza collegiale e sono soggette al precetto del solve et repete. (Corte Cass., S. U., 11 agosto 1953, Dir. Prat. Trib. n, 1954, II, 73). STRADE. .. 1. Sussiste la responsabilit della Pubblica Amministrazione per l'omissione dei cartelli indicatori in caso di ponte pericolante (Corte Cass., 8 ottotobre 1953, Mon. Trib. n, 1954, 52). TABACCHI. 1. Il divieto di introdurre tabacchi in territorio nazionale stabilito dalla legge sul monopolio non da quella doganale, l'introduzione con simulazione di una operazione di transito di altra merce viola l'art. 65 della legge sul monopolio ed punito in base all'art. 27 n. 2 stessa legge. (Corte Cass. Pen., 22 aprile 1953, cc Foro Pen. n 1953, 500). TRASPORTI. 1. I titoli di trasporto ed il regime delle eccezioni casuali, articolo del dott. A. VISTOSO in Dir. Maritt. , 1953, 569. (Vedi: Att(J amministrativo, 5). TRATTATO DI PACE. 1. Sussistendo in Trieste l'ordinamento giuridico dello Stato ammissibile il ricorso contro il provvedimento di un ente pubblico con sede a Trieste, e il ricorso al Comandante militare alleato non ricorso straordinario al Capo dello Stato, bens gerarchico, che d luogo ad un provvedimento definitivo. (Cons. Stato, 7 ottobr~. 1953, Rass. Giul. Dir. Giur. n, 1953, 331). 2. Un'interessante sentenza della Corte di Cassazione sullo status del territorio di Trieste, articolo del dott. G. CERIN in Rass. Giul. Dir. Giur. , 1953, 315. (Vedi : Profitti di regime e di guerra, 3). INDICE SISTEMATICO DELLE C O N S U L T A .z I -O N I LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLET'l'E IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE OHE NE S'l'A'l'A PRESA ALBERGHI. -I) Se i proprietari di Aziende alberghiere conce.sse in afft,to possano, nell'interesse della produzione nazionale, procedere a lavori di 'ampliamento dei loro complessi industriali senza l'assenso dell'affittuario (n. 9). -II) Se i proprietari di" Aziende alberghiere concesse in affitto possano avvalersi dei contributi di cui al D. L. L. 29 maggio 1946, n ..452 e successive modificazioni, ove non abbiano ottenuto dall'affittuario l'assenso all'esecuzione delle relative opere di ampliamento, miglioramento e ricostruzione. (n. 9) AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se il Commissariato per la Giovent Italiana sia. soltanto gestore di beni, gi per legge trasferiti ai Ministeri della Difesa e della Pubblica Istruzione, o sia proprietario dei beni stessi (n. 148). -II) Se il Commissariato della Giovent Italiana debba tuttora perseguire i fini della cessata G. I. L. a beneficio di tutta la giovent italiana e nel quadro dei nuovi principi costituzionali (n. 148). III) Se il Commissariato della Giovent Italiana possa legittimamente alienare un bene donato alla ex G.I.L. sub modo, ove il modus medesimo debba considerarsi caducato (n. 148). APPALTO. -I) Se le Imprese appaltatrici dei lavori di ricostruzione e di perfezionamento di impianti elettrici delle Ferrovie dello Stato possano essere ritenute responsabili, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato generale amministrativo di appalto, dei furti dei materiali loro forniti dall'Amministrazione e non ancora posti in opera (n. 186). -II) Se le Imprese appaltatrici dei suddetti lavori siano responsabili dei furti di materiali gi posti in opera e asportati durante l'esecuzione dei lavori (n. 186). -III) Se le Imprese siano responsabili dei furti dei materiali n opera, avvenuti in periodi in cui i lavori erano sospesi per circostanze non .imputabili ad esse (n. 186). -IV) Se le Imprese siano responsabili dei furti dei materiali in opera, avvenuti dopo l'ultimazione d'una singola tratta o parte organica d'impianto e prima della effettiva messa in servizio (n. 186). -V) Se le imprese siano responsabili dei furti avvenuti dopo la messa in servizio d'una singola tratta o p.rte di impianto, ma prima della completa ultimazione dei lavori appaltati (n. 186). -VI) Se gli appaltatori del servizio di casermaggio debbano fornire i materiali per aumento di forza organica nei limiti del quinto contrattuale (n. 187). -VI) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante, in seguito alla mancata applicazione delle previste agevolazioni tributarie (n. 188). ASSICURAZIONI. -I) Se le disposizioni dell'art. 1 della legge 19 febbraio 1951, n. 74, dettate per la detenninazione degli elementi della retribuzione al fine del calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie, gestite dall'I.N.A.M., si applichino anche ai contributi dovuti all'Ente di Previdenza ed assistenza per i Dipendenti da Enti di diritto pubblico (n. 40). -II) Se, agli effetti della corresponsione del contributo assicurativo dovuto dai dipendenti della Croce Rossa Italiana all'Ente Nazionale di Previde!lza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico, debba operarsi la ritenuta su ogni compenso, ordinario e integrativo, purch continuativo (n. 40). AVVOCATI E PROCURATORI -Se l'Avvocatura dello Stato possa assumere la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra dinanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento dei provvedimenti di assunzione del personale presso le Amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici, soggetti a vigilanza governativa, quando i provvedimenti stessi, non siano conformi all'art. 9 (5 comma) della legge 3 giugno 1950, n. 375 (n. 22). BORSA. -Se la determinazione del cambio relativo al 19 settembre 1949, giorno in cui non fu stabilita una quotazione per la chiusura delle borse in dipendenza delle misure adottate per la svalutazione della sterlina, debba farsi con riferimento al tasso di cambio del giorno precedente (n. 6). CINEMATOGRAFIA. -Se le funzioni della Presidenza del Consiglio in materia di co.ntrollo dei films, si estendano anche alla determinazione della effettiva pertinenza dei diritti di utilizzazione dell'opera (n. 10). COMPETENZA E GIURISDIZIONE. -I) Se sia-scusabile l'errore relativo alla natura dell'organo giudiziario adito (n. 8). -II) Se sia ammissibile la scusabilit dell'errore sulla competenza tra le ordinarie Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e la Sezione per l'epurazione del Consiglio medesimo (n. 8). -80 CONFISCA. -Se la confisca dei beni disposta con sentenza gi passata in giudicato, sia eseguibile in seguito alla declaratoria di amnistia (n. 13). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. I) Se l'Amministrazione, la quale abbia accettato incondizionatamente la cessione dei crediti fatta da un suo creditore, possa opporre al ces'sionario la compensazione, che avrebbe potuto opporre al cedente (n. ll4). -Il) Se sia opponibile la compensazione dei crediti sorti posteriormente all'accettazione incondizionata della cessione (n. II4). -III) Se sia esperibile la procedura di cui al T. U. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero di somme indebitamente pagate a familiari di un ufficiale a titolo di assegni di prigionia (n. ll5). DANNI DI GUERRA. -Se la presunzione della dipendenza dal fatto di guerra, stabilita nell'art. 10 della legge 19 agosto 1950, n. 648, per l'ipotesi dell'esplosione di un ordigno bellico, provocata da un minorenne o da terzi, escluda la possibilit, da parte della Amministrazione o dell'interessato, di fornire la prova contraria, e cio che l'ordigno stesso non si sia trovato nel luogo per ragioni causalmente e logicamente connesse con il precorso stato di guerra (n. 39). DEBITO PUBBLICO. -I) Se le norme di cui agli articoli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, n. 536, si riferiscano esclusivamente alla successione nelle rendite nominative o miste (n. 8). -I) Se il criterio determinativo della competenza del Tribunale ovvero di quella della Corte di Appello, stabilite alternativamente negli articoli 25 e 28 del T. U. 17 luglio 1910, 536, si fondi esclusivamente sull'alternativa che la successione si sia aperta in Italia o all'estero (n. 8). DEMANIO. -I) Se l'acquisto, da parte dell'Amminii; trazione, della propriet delle costruzioni eseguite da terzi su terreni facenti parte del suo patrimonio si operi in modo automatico, in virt dei principi generali che rgolano l'accessione, ossia nel momento in cui le costruzioni stesse si incorporino nel suolo (n. 94). -Il) Se il diritto del costruttore all'indennit, stabilita in base ai criteri di cui all'art. 936 Codice civile, possa configurarsi come un diritto di credito, la cui soddisfazione costituisca il presupposto per l'acquisto della propriet dell'opera da parte del titolare del fondo (n. 94). _: III) Se l'obbligazione di cui all'art. 936 Codice civile si riferisca al valore della costruzione nel momento in cui questa si sia effettuata (n. 94). -IV) Se l'indennit di cui all'articolo 936 Codice civile sia soggetta ai criteri dell'adeguamento monetario (n. 94). -V) Se una costruzione privata possa sorgere in una zona entro i trenta metri del demanio marittimo senza la preventiva autorizzazione prescritta dall'art. 55 del codice della navigazione (n. 95). VI) Se l'esistenza di una via al di l del territorio demaniale faccia venire meno il vincolo, cui la legge sottopone la propriet privata dei beni esistenti nella zona di trenta metri del demanio marittimo (n. 95). -VII) Se il vincolo a cui la legge sottopone l propriet privata dei beni esistenti nella zona di trenta metri del demanio marittimo sia posto a tutela esclusiva dell'uso del dema nio stesso da parte dell'Amministrazione (n. 95). -VIII) Se una nuova costruzione sia sempre un'opera nuova che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 55 Codice di navigazione, ancorch nella medesima zona esistano precedenti costruzioni, le quali costituiscano opere diverse da quella che ora si intenda intraprendere e che da sola potrebbe, eventualmente, riuscire di pregiudizio agli interessi pubblici tutelati dalla norma stessa (n. 95). DONAZIONI. -Se il Commissariato della Giovent Italiana possa legittimamente alienare un bene donato alla ex G.I.L. sub modo, ove il modus medesimo debba considerarsi caducato (n. 24). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se per occupare un immobile al fine di sistemarvi un pubblico ufficio possa farsi ricorso alla disposizione contenuta nell'articolo 71 della legge sull'espropriazione per pubblica utilit (n. 90). -Il) Se, nel suddetto caso, possa farsi ricorso alla norma dell'art. 7 della legge sul contenzioso amministrativo (n. 90). -III) Se i rapporti relativi a beni situati in territori sottoposti alla sovranit dello Stato italiano debbano essere determinati e disciplinati esclusivamente dalle norme dell'ordinamento italiano (art. 23 disposizioni preliminari al Codice civile), ancorch i soggetti di tali rapporti appartengano ad un altro Stato e l'ordinamento di tale Stato regoli i rapporti stessi in modo diverso d.a quello stabilito nelle leggi italiane (n. 91). IV) Se i cittadini jugoslavi possano porre in essere validi negozi traslativi concernenti immobili, di loro propriet, situati in Italia, nonostante che la legge jugoslava lo vieti (n. 91). -V) Se l'Amministrazione italiana possa acquistare la propriet di detti immobili, avvalndosi di un procedimento di espropriazione per pubblica utilit (n. 91). -VI) Se sia proponibile l'azione di retrocessione, di cui all'art. 60 della legge sull'espropriazione per p. u., nel caso in cui le aree, relative ad opere difensive eseguite mediante espropriazione di terreni e divenute non pi necessarie, siano trasferite dalla Amministrazione militare a quella finanziaria (Demanio dello Stato) (n. 92). -VII) Se sia propcmibile l'azione di retrocessione, di cui all'art. 60 della legge sull'espropriazione per p. u., nel caso in cui i terreni, espropriati per la realizzazione di un'opera militare e non occupati con l'opera principale, ma ad essa connessi come pertinenza, vengano avulsi dall'opera proncipale medesima e impiegati per altra destinazione (n. 92). -VIII) Se sia proponibile l'azione di retrocessione relativamente ai beni che non vengano destinati all'opera pubblica, ove i medesimi siano acquistati consensualmente dopo la notifica del decreto di occupazione di urgenza, preordinato ai fini dell'espropriazione (n. 92). FALLIMENTO. -Se la disposizione dell'art. 65 della legge fallimentare sia applicabile ove i pagamenti dei crediti siano stati effettuati, anzich con corresponsione di denaro, con compensazioni convenzionali o con cessioni di crediti (n. Il). FERROVIE. -I) Se i fabbricati esistenti, all'epoca della costl'.uzione della ferrovia, nelle propriet laterali e mantenuti nello stato in cui allora si trovavano, in applicazione dell'art. 240 della legge sui Lavori Pubblici, possano essere ricostruiti, nel caso che siano andati distrutti per eventi di guerra, nello stesso. luogo in cui prima eran.o, senza,. quindi, l'osservanza delle distanze... prescritte nell'art. 235 della citata legge sui Lavori Pubblici (n. 188). -Il) Quale carattere abbia l'albo degli appaltatori tenuto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (n. 189). -III) Se l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sia vincolata, negli inviti a gare per -81 l'esecuzione di forniture o di lavori, alle risultante del predetto Albo (n. 189). -IV) Quale sia il termine prescrizionale cui debbano consider.arsi soggette le azioni, derivanti dal contratto di trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato, nei casi in cui sia stato presentato ritualm0nte, da parte dell'utente, il reclamo amministrativo prescritto dall'art. 64 CC. TT. e l'Amministrazione non vi abbia dato risposta (n. 190). -V) Se l'invito a pagamento, fatto mediante lettera raccomandata, sia sufficiente, in difetto di speciale disposizione regolamentare che prescriva una forma diversa, per costituire in mora quelli utenti del trasporto ferroviario, a carico dei quali vengano poste sopratasse o penalit per irregolarit di viaggio, che siano state regolarmente contestate ai medesimi (n. 191). -VI) Se all'uopo sia necessaria la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno o sia sufficiente la semplice raccomandata (n. 191). -VII) Se possa ritenersi all'uopo necessaria la notifica di diffida o di qualsiasi atto a ministero di ufficiale giudiziario (n. 191). -VIII) Se, limitandosi l'art. 1219 Codice civile a disporre che il debitore costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, possa prescindersi, a tale effetto, dalla prova che la " richiesta fatta per iscritto sia effettivamente pervenuta nelle mani del debitore destinatario (n. 191). -IX) Se la Gestione " La Provvida sia responsabile, ai sensi dell'art. 1588 Codice civile, dell'incendio di locali tenuti in fitto, ove i detti locali siano di fatto occupati da una Cooperativa di ferrovieri, contro o senza la volont della Gestione stessa (n. 192). -X) Se la presentazione del reclamo amministrativo, prevista dall'art. 64 delle CC. TT. e considerato dall'art. 66 par. 3 come causa di sospensione della prescrizione annuale cui l'azione soggetta, dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1942 non sospenda pi, bens interrompa la prescrizione stessa (n. 193). -XI) Se le CC. TT. per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato costituiscano clausole contrattuali o una vera e propria legge speciale (n. 193). -XII) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato la rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante dalla mancata applicazione delle previste agevolazioni tributarie (n. 194). IMPIEGO PRIVATO. -I) Se la restitutio in integrum conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo di licenziamento, importi la corresponsione degli arretrati di tutte le competenze (n. 31). -Il) Se la restitutio in integrum legittimi la richiesta di corresponsione di un'indennit per le ferie maturate durante l'allontanamento dal servizio (n. 31). -III) Se dalle somme dovute agli interessati in seguito alla restitutio in integrum siano da detrarre quelle che gli stessi abbiano potuto guadagnare per attivit svolta nel periodo in cui non abbiano prestato servizio (n. 31). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se la qualificazione dei soggetti, aventi diritto a percepire l'indennit per cessazione del rapporto di impiego, in caso di decesso del dipendente non di ruolo, contenuta nel 3 comma dell'art. 9 del D. L. C. p. S. 4 aprile 1947, n. 207, sia tassativa o sia, invece, derogabile da una diversa disposizione di ultime volont del defunto (n. 349). -II) Se l'acquisto del diritto all'indennit per cessazione del rapporto d'impiego, in caso di decesso del dipendente non di ruolo, avvenga da parte dei designati iure proprio (numero 349). -III) Se i dipendenti statali, per la liquida zione del risarcimento dei danni riportati in servizio che loro competa, debbano rivolgersi in ogni caso all'Amminist. razione dalla quale dipendono o all'Amministrazione che del danno debba rispondere in via civile (n. 350). IV) Quale sia la decorrenza ai fini economici, dell'inquadramento in ruolo disposto con effetto retroattivo per il personale considerato nella legge 28 dicembre 1950, n. 1079 (n. 351). -V) Se la restitutio in integri.m, conseguente all'annullamento del provvedimento illegittimo di licenziamento, importi la corresponsione degli arretrati di tutte le competenze (n. 352). -VI) Se la restitittio in integrum legittimi la richiesta di corresponsione di un'indennit per le ferie maturate durante l'allontanamento dal servizio (n. 352). -VII) Se dalle somme dovute agli interessati in seguito alla re8titutio i:n fritegrum siano da detrarre quelle che gli stessi abbiano potuto guadagnare per attivit svolta nel periodo in cui non abbiano prestato servizio (n. 352). -VIII) Se il 20 comma dell'art. 2 del D. L. 9 aprile 1948, n. 486, sia applicabile alle cancellerie dei Tribunali militari (n. 353). -IX) Se il D.L.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, sia applicabile al personale non di ruolo degli Enti pubblici e dello Stato (n. 354). -X) Se gli effetti economici derivanti dalla riassunzione in servizio di un impiegato, ai sensi della legge 1079 del 1950, in seguito all'annullamento dell'atto di silenzio-rifiuto della riassunzione stessa, decorrano dalla data del provvedimento impugnato (n. 354). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se l'imposta sulle importazioni si presenti come un'imposta diversa dall'I. G.E. vera e propria (n. 42). -II) Se gli articoli 12 e 13 della legge organica sull'I.G.E. e 4 e 5 del Regolamento relativo stabiliti per l'accertamento dell'imponibile, relativamente all'I.G.E., siano applicabili all'imposta sulle importazioni (n. 42). -III) Se l'esenzione dall'I.G.E., prevista dai comma 4 e 5 della legge organica per la vendita di merci estere, purch ricorrano determinate condizioni, concerna anche l'imposta sull'importazione, dovuta allorquando la merce sar di fatto importata (n. 42). -V) Se sia dovuta l'I.G.E. nel caso di merce venduta franco destino sdoganata (n. 42). IMPOSTE E TASSE. -.I) Se sia esperibile, nei confronti dell'Amministrazione Ferrovie dello Stato, la rivalsa degli appaltatori per l'onere derivante in seguito alla mancata applicazione delle previste agevolazioni tributarie (n. 228). -II) Se l'imposta sulle importazioni si presenti come un'imposta diversa dall'I.G.E. vera e propria (n. 229). -III) Se gli art. 12 e 13 della legge organica sull'I.G.E. e 4 e 5 del Regolamento relativo, stabiliti per l'accertamento dell'imponibile, relativamente all'I.G.E. siano applicabili all'imposta sulle importazioni (n. 229). -IV) Se l'esenzione dall'I.G.E., prevista dai comma quarto e quinto della legge organica per la vendita di merci estere, purch ricorrano determinate condizioni, concerna anche l'imposta sull'importazione, dovuta allorquando la merce sar di fatto importata (n. 229). -V) Se l'imposta sulle importazioni sia dovuta nel caso di vendita anteriore allo sdoganamento (n. 229). -VI) Se sia dovuta l'I.G.E. nel caso di merce venduta ((franco destino sdoganata)) (n. 229). -VII) Se l'imponibile dell'imposta di importazione debba determinarsi sull'importo indicato nella fattura (n. 229). -VIII) Se la Finanza possa eseguire indagini e controlli ove sorgano dubbi sulla congruit del valore - dichiarato (n. 229). -IX) Se in caso di evasione .all'imposta di importazione, debba commina.rsi la pena pecuniaria o l'ammenda (n. 229). MONOPOLIO. -Se il reato previsto e punito dall'art. 3 capoverso de D. L. Il gennaio 1948, n. 72, rientri in alcuna delle categorie di delitti indicati, nell'articolo 55