ANNO VI -N. 11-12 NOVEMBRE-DIOEMBRE 1953 RASSEGNA MENSILE DELUAVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICAZIONE DI SERVIZIO SOMMARIO I. ARTIOOLI ORIGINALI , Del regolamento di giurisdizione con particolare riferimento ad alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali, dell'avv. B. BACOARI, p. 261-267. II. NOTE DI DOTTRINA 1) S. LESSONA: La Giustizia amministrativa, recensione critica dell'avvocato s. F ARANDA, p. 268-271. 2) A. SANTORO: L'esecuzione penale, recensione critica dell'avv. F. CmAROTTI, p, 271-273. III. RAOOOLTA DI GIURISPRUDENZA 1) Amministrazione dello Stato -Ufficio Stralcio per la liquidazione delle associazioni sindacali fasciste -Rappresentanza e difesa in giudizio, p. 274-275. 2) Amministrazione pubblica -Atto amministrativo -Pena pecuniaria per violazioni valutarie, p. 275-278. 3) Cassazione -Ricorso contro decisione della Commissione Centrale Imposte dirette -Termine per la notifica, p. 278. 4) Consiglio di Stato -Decisione su ricorso ex art. 27 n. 4 del T. U. 26 giugno 1924, n. IOe-4 -Esecuzione del giudicato amministrativo -Estensione al decreto del Capo dello Stato che decide ricorso strll-ordinario, p. 278-280. 5) Espropriazione per pubblica utilit -Concordato sulla indennit -Impugnazione -Termini, p. 280. 6) Impugnazione in sede civile -Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza -Appalti pubblici -Risoluzione del contratto a sensi della legge 28 novembre 1940, n. 1772 -Valutazione del materiale in cantiere, p. 280-283. 7) Notificazione -Foro erariale -Applicabilit anche nei confronti di Amministrazioni pubbliche non statali, p. 283. 8) Prescrizione -Prescrizione del diritto al risarcimento del danno -Decorrenza in caso di estinzione del reato per amnistia, p. 283-284. IV. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE OORTI DI MERITO l) Omicidio e lesioni colpose -Esercitazioni e dimostrazioni di lancio di bombe -Ordine legittimo del superiore, p. 285. 2) Imposta generale sull'entrata -Violazione -Misure cautelari ex art. 26 legge 7 gennaio 1929, n. 4 -Crediti garantiti da dette misure, p. 286-288. 3) Requisizioni -Occupazioni dipendenti da titolo non locativo di natura temporanea -Controversie, p. 288. V. SEGNALAZIONI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA, p. 289-296. VI. RASSEGNA DI LEGISLAZIONE, p. 297. VII. INDICE SISTEMATIOO DELLE OONSULTAZIONI, p. 298-302. ANNO VI -N. 11-12 ~OVEMBRE-DICEMBRE 1953 --------------- --------------- RASSEGNA MENSILE DELL' AVVOCA1,URA DELLO STATO PUBBLitJA.ZIONE DI SERVIZIO DEL REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD ALCUNI RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SOMMARIO. -Premessa -Natura giuridica -Soggetti ed oggetto -Funzione -Condizioni -Forme -Effetti. PREMESSA. La vastit. del tema, che ci siamo proposti di prendere in esame, impone per se stessa dei limiti. Intendiamo fissarli in una breve premessa che yuole anche costituire uno schema della indagine'. Dell'istituto considereremo la natura giuridica i soggetti e l'oggetto del relativo rapporto proc~ssuale, la funzione, le condizioni e le forme, nonch gli effetti, accennando ad alcune questioni, che si son po~te e si van ponendo in merito, alla luce soprattutto, dei pi recenti orientamenti giurisprudenziali. Non terremo conto, invece, almeno ex professo, degli altri mezzi processuli, con i quali pure la Corte Suprema pu essere investita delle questioni di giurisdizione e, cio, del normale ricorso per Cassazione contro la sentenza dei "giudici ordinari (art. 360 c.p.c. n. 1) o dei giudici speciali (art. 362 c.p.c. primo comma) e del ricorso per cassazione, non soggett_o a termine, per la soluzione dei conflitti positivi o negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e giudici ordinari o dei conflitti, cosidetti di attribuzione, tra la pubblica Amministrazione ed il giudice ordinario (art. 362 c.p.c. secondo comma). Del regolamento di giurisdizione, infatti, tratteremo come mezzo per ottenere preventivamente . uua statuizione della Corte Suprema sulla giurisdizione, non come effetto della statuizione della C?rte Suprema stessa, che , indubbiamente, quello d1. regolare la giurisdizione, anche se le questioni re.lative sono portate alla cognizine di essa con il ricorso ordinario o con quello speciale, di cui si detto. Adottando tale pi ristretta accezione rimarremo aderenti anche alla terminologia del legislatore. Natura giuridica del regolamento di giurisdizione. La sistemazione, che normalmente suole darsi al regolamento di giurisdizione, tra i mezzi di impugnazione; ma, mentre esatto considerare mezzo d'impugnazione il ricorso ordinario, che tende a far regolare la giurisdizione, non altrettanto pu dirsi del ricorso speciale, per le peculiarit., che lo caratterizzano, data la situazione processuale anormale contro cui si rivolge, e sopratutto dell'istituto, che esaminiamo. In particolare, il regolamento preventivo di giurisdizione non postula la esigenza di un provvedime: .to giurisdizionale; mentre appunto perch si possa parlare di impugnazione, in senso processuale, necessaria la esistenza di un siffatto provvedimento, contro il quale il gravame si rivolga. vero, come vedremo, che il regolamento potrebbe essere esperito anche quando fosse intervenuta una sentenza, sempre che la causa non sia decisa nel merito in primo grado o, anche, in ogni stadio e grado del giudizio, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 41 c.p.c.; ma basterebbe considerare che la esistenza di un provvedimento giudiziale non essenziale, anzi eccezionale ed ha comunque carattere accidentale, per escludere che l'istituto in esame abbia la natura di un mezzo di impugnazione. Si dir di pi: anche nelle ipotesi ora accennate non sembra che il regolamento vada diretto contro la sentenza, poich~ la legge nessuna distinzione pone, limitandosi a non escluderne l'esperibilit., a seguito della pronuncia di una sentenza con determinati caratteri. Quanto si osservato consente di non frazionare l'istituto, permettendo di attribuirgli un'unica natura giuridica, in qualsiasi ipotesi. Non mezzo di impugnazione, adunque, e mai, nonostante tale qualifica sia talvolta impropriamente usata in qualche sentenza (v. per Cass: S. U. 14 maggio 1949 in Giur. Compl. Cass. _Civ. , 1949, II, 370), ma quella di istituto processuale sui generis, con carattere sempre facoltativo (Cass. 7 giugno 1950 in Mass. G. I., 1950, 360) diretto a prevenire interferenze tra i poteri dello Stato ed a consentire, con economia di. giudizi, l certezza del diritto di cui il processo strumento essenziale. ' Soggetti ed oggetto. Lo esperimento del regolamento di giurisdizione presuppone un giudizio in corso, e, quindi, uh rapporto processuale gi instaurato (1): normalmente, (1) Riteniamo che il rapporto processuale non debba ess~r~ nullo, o, in altri termini che la questione sulla validit del rapporto processuale sia preliniinare rispetto alla questione di giurisdizione. -262 tutte e sole le parti (1) di questo rapporto e di quelli relativi a cause inscindibili sono legittimate (legitimatio ad processum) e proporre il regolamento di giurisdizione; una posizione speciale riservata alla Pubblica Amministrazione, che non si:;i, parte in causa attraverso alcuno dei propri uffici, la quale, a mezzo del prefetto, con le condizioni e le forme, che si esamineranno, pu chiedere che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla Amministrazione stessa. Giudice per la soluzione delle questioni proposte con il regolamento di giurisdizione , sempre e solo la Corte Suprema di Cassazione, che-decide a sezioni unite, con la presenza cio di quindici membri. L'oggetto del rapporto processuale (2) posto con il regolamento di giurisdizione pu essere vario: la qualificazione ci viene offerta dallo stesso articolo 41 che lo determina indicando le questioni di giurisdizione, di cui allo art. 37, e, cio, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti dei giudici speciali o della pubblica Amministrazione, da un lato, e nei confronti dello straniero, dall'altro. Precisiamo subito che non intendiamo affrontare in questa sede, le questioni di giurisdizione sopra accennate dal punto di vista dei rapporti tra le varie funzioni e nell'ambito della giurisdizione tra giudici ordinari e speciali, o tra giudici speciali, ovvero tra giudici italiani e stranieri, essendo .il nostro esame strettamente limitato all'istituto pro cessuale del regolamento preventivo di giurisdizione. Riteniamo invece di dover accennare ad alcune questioni, essenzialmente processuali, che si di battono sull'argomento. Tra queste la pi importante e certo la pi dibat tuta se sia o meno esperibile il regolamento di giurisdizione, quando il giudizio sia stato intra preso davanti ad un giudice speciale ovverosia quando esso tende a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice speciale, nel senso che nes sun giudice pu pronunciarsi sulla domanda, o, nel senso che su di essa pu pronunciarsi solo il giu dice ordinario, ovvero altro giudice speciale (3 ). I termini della questione sono ben noti perch (1) Salvo, beninteso il giudice, che non parte del rapporto processuale, anche se pu considerarsi uno dei termini del rapporto stesso: non mai infatti ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione ex officio (Cass. 28 febbraio 1950, in cc Mass. Foro Ital. n, 1950, 110 e 21 giugno 1952, ivi 1952, 438). (2) Intendiamo per oggetto del rapporto processuale la domanda, ovverosia la causa, in senso tecnico, il thema decidendum, cio, che si propone al giudice. (~) La differenza tra le varie ipotesi profonda, ma per quel che interessa, non necessario mantenere la distinzione: primo perch per la legge, siamo sempre nell'ambito del difetto di giurisdizione (anche se pu ad altri fini essere opportuno distinguere tra questioni di giurisdizione, in senso stretto o relativo, e quelle che la stessa legge, talvolta, chiama questioni di attri buzioni, o assolute; poi, perch, in relazione alla giurisdizione di altro giudice speciale, riteniamo essenziale la considerazione che, a differenza di quanto avviene per i giudici ordinari, ai giudici speciali non spetta altra giurisdizione all'infuori di quella positivamente, e sia pure in via generale (v. art. 103 Costituzione), determinata dalla legge, e conseguentemente che si tratti sempre di una questione di giurisdizione e non mai di competenza. di essi si ampiamente occupata questa Rassegna. Per la soluzione negativa sia nei riguardi di tutti i giudizi speciali, sia, specialmente, per il Consiglio di Stato tenacemente schierata la giurisprudenza di questo Consesso, (0.d.S. Sez ..V, dee. 18 giugno 1948, in cc Rassegna di dir. pubbl. , 1949, II, 694; O.d.S. Sez. V, dee. 8 gennaio 1949, ivi 1950, II, 72; O.d.S. Sez. IV dee. 17 giugno 1949, in cc Foro Ital.>i, 1950, III, 177; O.d.S. Sez.-VI dee. 17 ottobre 1950, in cc Foro Amm. , 1950, I, 3,60 ed una parte della dottrina (1 ); per la soluzione positiva, dopo una sola pronuncia contraria (Oass. S.U. 24 marzo 1943 in cc Foro Ital. n, 1943, I, 569) la giurisprudenza della Corte Suprema, ormai consolidata (Cass. S.U. 31 luglio 1947, in cc Foro Ital. n, 1947, I, 709; Cass. S.U. 25 maggio 1949, in cc Giur. Compl. Cass. Civ., 1949, III quadr. 1659; Cass. S.U. 6 dicembre 1948, in cc Foro Amm. n, 1949, I, 1, 65; Cass. S.U. 20febbraio1951, in cc Foro Amm. n, 1951, II, 1, 81; Cass. S.U. 5 maggio 1952, in cc Mass. Foro Ital. , 1952, 310 e da ultimo Cass. S.U. 15 gennaio 1953, in cc Giur. Ital. n, 1953, I, 93) ed altra parte della dottrina (2). In uno scritto su questa Rassegna -al quale rimandiamo il lettore -gi il di Ciommo ebbe ad occuparsi dell'argomento ed ader alla tesi della ammissibilit confutando, in modo molto convincente e piano, i vari argomenti, che i sostenitoi'i dell'altra tesi adducevano: da quello letterale, che iu una pi recente formulazione arrivato finanche a fondarsi sulla dizione dello art. 367 c.p.c. (che dispone il deposito cc nella cancelleria ) quello storico. Da tale soluzione della ammissibilit non sentiamo di doverci allontanare. Richiede, invero, la adesione ad una tesi siffatta la necessit di una interpretazione estensiva della legge, ma appunto la interpretazione, nelle sue varie forme, e con i suoi vari risultati, la funzione e l'obbiettivo dell'interprete. E la interpretazione, alla stregua anche dei principi informatori del nuovo codice di procedura civile, affermati nella stessa relazione, con un valore che trascende la mera dichiarazione programmatica (v. pure art.65 dello ordinamento giudiziario e 111 della Costituzione), e realizzati nelle varie disposizioni (v. art. 362 c.p.c.) non pu che essere estensiva, nulla vietando, di massima, la applicazione, nella specie, di tale risultato interpretativo. I pretesi inconvenienti teorici e pratici, addotti per confutare la ammissibilit in questi casi del regolamento preventivo di giurisdizione, a parte (1) BRACCI, cc Riv. di dir. proc. civ.>>, 1941, I, 190 e seguenti; ZANOBINI, cc Foro Amministrativo n, 1942, IV, 7 e seguenti; BRUNELLI, cc Riv. di dir. pubbl. n, 1943, II, 387; BENVENUTI cc Giur. ital. , 1950, IV, p. 1 e seguenti; TENTOLINI, cc Foro Ital. , 1950, III, 1 77; impl. AzzARITI, cc Foro Ital. , 1941, IV, 36; e, GurnCIARDI, cc La Giustizia Amministrativa, 1953, p. 248249 e 470-71; ANDRIOLI, Comm. II, 361; v. pure per un'ampia esposizione della tesi seguita. dal C. d. S. la relazione del Consiglio di Stato per gli" anni 1946, 1950. (2) LESSONA, (( Riv. di dir. proc. , 1942, I;-220 seguenti; SATTA, cc Dir. proc. civ., 1948, 31; D'ALESSIO, cc Dir. Amm. n, 1949, II, 666; DI CIOMMO, cc Rass. Avvocatura Stato, 1949, p. 201 e seguenti; GISMONDI, cc Foro Amm. , 1940, I, 1, 358 e seguenti; PocHERRA, cc Rivista di dir. proc. , 1950, II, 198. EuLA, Requisitoria in cc Giur. Ital. , 1953, I, 93. -263 lo scarso valore interpretativo, che agli inconve nienti pu attribuirsi, (1), non sussistono, o, co munque, non sono tali da impedire la estensione di un istituto, la cui natura e la cui funzione, che appresso esamineremo, esigono la applicazione an che alle giurisdizioni speciali (2). Resta ora da esaminare quale l'oggetto del regolamento di giurisdizione proposto dalla Am ministrazione, che non sia parte in causa (art. 41 c.p.c., secondo comma). Indubbiamente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla Amministrazione stessa, per espressa ipotesi legislativa. Potrebbe avere ad oggetto una questione di difetto di giuri sdizione del giudice ordinario nei confronti del giu dice speciale~ O, anche del giudice speciale nei confronti del giudice ordinario, o di altro giudice . speciale, o a causa dei poteri della legge attribuiti alla Amministrazione stessa ~ Secondo taluni (3) il quesito non sarebbe confi gurabile, in quanto in tutti questi casi la .Ammini strazione non potrebbe non essere parte in causa. Senza voler qui discendere alla esemplificazione, noi riteniamo che, almeno nella sua genericit, una tale affermazione non sia esatta, pur ammet tendo che norma]mente ci accadr (4). (1) Trattasi, alle volte, di jnconvenienti (quali, ad esempio, la opJ crtunit di una doppia pronuncia nella materia, che interessa), che sussisterebbero per il regolamento preventivo anche in relazione ad una causa pendente davanti ai giudici ordinari, e, dai quali, per ipotesi, l'istituto in esame, prescinde. (2) V. Di CIOMMO, op. e lpco cit. (3) GIUDICEANDREA, Le impugnazioni civili, 1952, 18. (4) Conforme, D'ALESSIO, op. e loco cit., che afferma esplicitamente quanto noi riteniamo e impl.. ZANOBINI, AzzARITI e BRACCI, ,op. e loco cit., i quali, per, sono, in concreto, contrari a qualsiasi estensione dello istituto, previsto dal secondo comma dell'art. 41 c.p.c. oltre il caso espressamente previsto dalla legge. V. pure RANELLETTI; Le guarentigie della Pubblica Amministrazione, p. 520-521; MANCA, Riv. di Dir. Pubbl. >>, 1932, I, 105 e CAMMEO, Commentario >>, p. 924. Questi ultimi fanno riferimento ad una questione, un tempo, molto discussa in dottrina ed in giurisprudenza (v. Cass. 28 febbraio 1928., in Foro !tal. , 1928, I, 729), relativa alla esperibilit del regolamento da parte della Pubblica Amministrazione, non parte in causa, per far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice speciale, questione oggi risolta dal nuovo codice di procedura civile (ZANOBINI; Corso di dir. amm.vo, 1949, vol. II, p. 309) in senso negativo, come sosteniamo nel testo. Resta pur sempre, per, la possibilit di un giudizio davanti alle giurisdizioni speciali, in cui la Pubblica Amministrazione non sia parte in causa. Anche accogliendo il concetto pi vasto di Pubblica Amministrazione, facendovi rientrare tutti gli enti pubblici diversi dallo Stato, negando quindi la possibilit di applicazione del mezzo previsto dal secondo comma dell'art. 41 c.p.c., quando uno qualsiasi di questi enti sia parte per quanto la questione potrebbe non essere pacifica: v. Cass. Roma, 5 gennaio 1882; in Foro !tal. , 1882, I, 524; i limiti del presente studio impediscono, per, di esaminare gli aspetti) bisogna .pur sempre considerare che, almeno, allo stato attuale della legislazione, le giurisdizioni speciali non sono soltanto quelle amministrative, anche se queste sono, di gran lunga le pi numerqse e le pi importanti, e che anche davanti ad esse pur sempre possibile ipotizzare un giudizio in cui la Pubblica Amministrazione non sia parte in causa (contra ZANOBINI, Corso cit., vol. II, p. 112): un esempio, anche nella legislazione vigente, potrebbe essere costituito dalle controversie tra ricevitori ed esattori e simili davanti alla Corte dei Conti. Rileviamo, per, subito che lei argomento letterale desumibile dalla contrapposizione della dizione usata nel secondo comma rispetto a quella usata nel primo pu valere ad escludere la applicabilit del mezzo, di cui si tratta, per le qustioni attinenti al difetto di giurisdizione del giudice ordinario Iiei confronti di quello speciale, difetto alla cui rilevabilit potrebbe esser stato considerato sufficiente dal legislatore l'interesse delle parti, dato anche, sopratutto, il minore interesse della Pubblica Amministrazione a far rilevare un siffatto difetto di giurisdizione: a fortiori, altrettanto deve dirsi per il quesito riguardante l'ipotesi inversa (difetto di giurisdizione del giudice speciale nei confronti del giudice ordinario, o anche di altro giudice speciale). E, d'altra parte, nell'interpretare il comma secondo dell'art. 41 bisogna pur sempre tener conto della eccezionalit di un mezzo processuale posto a disposizione di un soggetto, che terzo rispetto alla causa di merito, sia esso pure la Pubblica Amministrazione. Questa ultima considerazione non ci impedisce per di ritenere, interpretndo estensivamente il secondo comma dell'art. 41. c.p.c., la esperibilit del regolamento preventivo di giurisdizione da parte della Pubblica Amministrazione, che non sia parte in causa, per far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice speciale a causa dei poteri attribuiti dalla legge alla Amministrazione stessa, per quanto trattasi di ipotesi meramente teorica (la stessa rarit della applicazione del mezzo in questione nella ipotesi espressamente prevista dal secondo comma dell'art. 41 c.p.c. ne conferma). Comunque, in una ipotesi siffatta, non sarebbe valido l'argomento letterale, di cui si detto poco prima e varrebbero in pieno tutti i motivi addotti per sostenere l'ammissibilit del regolamento di giurisdizione, in via preventiva, davanti ai giudici speciali, esperito dalle parti in causa, senza che vi siano, nella specie, altri particolari argomenti per contestare quanto sosteniamo. Oggetto, infine del regolamento di giurisdizione pu essere una questione attinente alla giurisdizione rispetto allo straniero. Vedremo trattando delle condizioni alcune caratteristiche dell'istituto in esame, quando ha ad oggetto una siffatta questione di giurisdizione. Osserviamo, intanto, per concludere su questo punto, che non questione di giurisdizione quella, cui pu dar luogo l'attribuzione ad arbitri di determinate controversie, poich gli arbitri non costituiscono una giurisdizione speciale (1) bens una giurisdizione costitutiva (2), o,. meglio, come taluno (3), efficacemente, li ha denominati, ausiliari del giudice. Non sar dunque ammissibile in ipotesi del genere il regolamento preventivo di giurisdizione, trattandosi di una mera questione di competenza (Cass. 12 gennaio 1950, in cc Giur. Ital. 1951, I, 1, 236; Cass. 23 luglio 1952 in <>, 1953, I, 162; ZANZUCCHI, cc Dir. proc. civ. '" vol. I, p. 45; BRACCI, op. cit., p. 194; v. pure N. G. in questa Rassegna, 1949, p. 212 e seguenti; EULA, requis. cit. Una posizione singolare di fronte alla questione assume il REDENTI, cc Dir. proc. civ. >>, vol. I, p. 41 e seguenti, il quale intende che cc decisione nel merito vada interpretata nel senso di sentenza definitiva e da ci trae le necessarie conseguenze. (2) Non cos per i giudizi, in unico grado, prima che interveng;oi, la pronuncia. La possibilit di rcorrere subito in Cassazione, addotta dal GIUDICEANDREA, op. cit. p. 20, a fondamento di una contraria ed indiscriminata opinione, sussiste infattf' slo do:eo la pronuncia. Prima la funzione dell'istituto pu -esplicarsi pienamente. (3) In tal caso, se l'appello fosse fondato solo su motivi attinenti alla giurisdizione, il giudizio relativo, potrebbe, intervenuta la decisione sul regolamento, seguire, solo per le spese, incontrate sino a quel momento dalla parte vittoriosa. -265 rimedio specialissimo del regolamento preventivo (1). Resta sempre, per, ricorrendone gli estremi, .il ricorso per 1a soluzione dei conflitti positivi o negativi, con gli effetti che la relativa decisione produce. D'altra parte, invece, qualsiasi pronuncia di me rito, intesa in senso cos restrittivo, rende inam missibile, senza possibilit di distinzioni (2), il regolamento preventivo. In tal senso la giuri sprudenza ormai costante della Suprema Corte (Cass. S.U. 7 giugno 1950, in Mass. Giur. Ital. n, 1950, 360; Cass. S.U. 29 luglio 1950, in cc Mass. Foro Ital. , 1950, 440, e, recentemente Cass. S.U. 22 maggio 1953, ivi, 1953, 298 e Cass. S.U. 24 giu gno 1953, in cc Mass. Giur. Ital. n, 1953, 427), che ha esattamente ritenuto che abbia valore preclusivo anche una pronuncia parziale di merito, (3) che riguardi soltanto alcuni capi della domanda (Cass. S.U. 27marzo1953, in <>, 1951, II, 1, 26): con la precisazione che le ordinanze (formalmente e sostanzialmente tali), pronunciate nel corso del giudizio amministrativo, non danno luogo alla formazione della cosa giudicata (C. d. S., Serv. V, 29 dicembre 1950, in "Foro Amm. >>, 1951, I, 2, 111. Del resto, la pronuncia interlocutoria del Consiglio di Stato o di qualsiasi altra giurisdizione speciale, indipendentemente dal passaggio in giudicato, se decide il merito preclude il regolamento di giurisdizione per ci stesso, a' sensi del primo comma dell'articolo 41 c.p.c. primo comma. Se invece la decisione interlocutoria non decide il merito, nel senso che si chiarito nel testo, ma si limiti, anche implicitamente a decidere sulla giurisdizione, il regolamento ancora ammissibile, salvo che nei giudizi, che si svolgono, in unico grado e per i quali, come si accennato la possibilit di esperire il normale ricorso per Cassazione esclude l'ammissibilit del regolamento preventivo (v. nota 18). In questi limiti accettabile l'opinione espressa dal Guicciardi, op. cit. e loco cit. in nota. (2) V. per ANDRIOLI, comm. cit., vol. I, art. 41. (3) Sempre che implichi decisione sul merito, anche se abbia forma di ordinanza, ma contenuto di sentenza Contira GIUDICEANDREA, op. cit. p. 21. del regolamento da parte della P.A. non parte in causa, di cui all'art. 41 c.p.c., secondo comma, non incontra le preclusioni ora accennate; perch esso proponibile in qualsiasi stato e grado del giudizio, purch e finch la giurisdizione steasa non sia stata affermata con sentenza passatain giudicato. Nell'ipotesi che il regolamento di giurisdizione abbia ad oggetto una questione di giurisdizione rispetto allo straniero, condizione per la ammissibilit oltre quelle gi esaminate che lo straniero convenuto per una causa che non abbia per oggetto beni immobili situati all'estero, non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana. Forma del regolamento di giurisdizione. Le forme, mediante le quali il regolamento preventivo di giurisdizione va proposto sono diverse secondo che esso venga esperito dalle parti in causa o dalla Pubblica Amministrazione, a; sensi del secondo comma. O meglio, in questa ipotesi, la proposizione del regolamento, sempre ad opera delle parti, deve essere preceduta da una serie di attivit, che preciseremo. L'istanza, dispone l'art. 41 primo comma c.p.c., si propone con ricorso a norma degli artt. 364 e seguenti. In sostanza trattasi di un normale ricorso davanti alla Cassazione (1 ). Nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 41 il ricorso a cura della parte pi diligente deve essere proposto .nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del decreto del capo dell'ufficio giudiziario, davanti al quale pende la causa. La notifica di questo decreto deve essere fatta a cura del Pubblico Ministero entro dieci giorni dalla pronuncia, sotto pena di decadenza della richiesta. La particolarit sta, quindi, proprio in questa fase preliminare alla proposizione del ricorso, fase che ha inizio con la richiesta fatta dal prefetto con decreto motivato (2), decreto notificato, su richiesta del prefetto, alle parti ed al procuratore generale presso la Corte di Appello, se la causa pende davanti a questa o al Pubblico Ministero presso il Tribunale, in ogni altro caso, (3) e comu (1) Omettiamo, pertanto, ogni considerazione in merito, salvo alcune osservazioni relative a questioni particolari. (2) Tale decreto un vero e proprio atto amministrativo, con tutte le conseguenze che tale qualifica comporta, e non concreta, in alcun modo un intervento in senso processuale della P. A.: in tal senso BRACCI, op. e loco cit. p. 197: esso leve sempre essere emesso dal prefetto della provincia, nella quale il giudice della causa, quale che sia l'organo della P. A., nel cui interesse il regolamento viene promosso. In caso di revoca del decreto suddetto, il ricorso proposto a' sensi del secondo comma dell'art. 41 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile, anche se la parte pi diligente fa propria la questione di giurisdizione sollevata dalla P. A. (Cass. S. U., 30 novembre 1950, in Mass. Giurisprudenza !tal.>>, 1950, 663). Vedi in tal senso con lo svolgimento di valide argomentazioni Rass. Avvocatura Stato>>, 1950, p. 217. (3) Se la causa pendesse davanti alla Corte di Cassazione, potendosi anche in questa fase esperire il regolamento di giurisdizione ex comma secondo art. 41 c.p.c., il decreto prefettizio andrebbe notificato al procuratore generale presso la Corte SupFema; -266 nicato da questo al capo dell'Ufficio giudiziario, davanti al quale pende la causa, e che provvede alla sospsensione con il decreto, di Cl si detto. In ogni caso, il ricorso per regolamento di giuri sdizione deve essere preceduto dal deposito per il caso di soccombenza nella misura massima stabi lita (Cass. 7 febbraio 1952, in Mass. Foro Ital. , 1952, 73; Cass. S.U. 27 febbraio 1953, in Mass. Giur. Ital. , 1953, 126), salvo, beninteso, se la esenzione fosse espressamente prevista (Cass. S.U. 23 giugno 1953, in Mass. Giur. Ital. , 1953, 421). Non va effettuato il deposito, appunto nel caso di regolamento promosso .ex art. 41 secondo comma (Cass. 31 marzo 1950, in Mass. Foro Ital. 1950, 183) n va effettuato se, comunque, ricorrente la P. A. Nel caso di domanda proposta davanti al giu dice ordinario e di ricorso all'organo della giu risdizione amministrativa, l'istanza per il regola mento di gimisdizione pu essere proposta con un unico atto, corredato da un solo deposito per multa, e, nel caso di pi domande o ricorsi intimamente connessi, pu proporsi una unica istanza di regola mento: cos con un indirizzo, che va incondiziona tamente approvato, come tendente ad eliminare le pastoie del formalismo ed a realizzare l'economia di giudizi, ha ritenuto la Corte Suprema (Cass. S.U. 3 luglio 1953 in Giur. Ital. , 1953, I, 1, 737) in una recentissima sentenza. stata pure ammessa la possibilit. di una contemporanea proposizione del regolamento di giurisdizione e del regolamento di competenza, qualora dei due diversi mezzi ricor rano rispettivamente le condizioni (Cass. 27 set tembre 1952, in cc Giur. Ital. n, 1, 808), e anche ci sembra ineccepibile, data la sostanziale diver sit. della natura e della funzione dei due mezzi. .Non potrebbe, per, un ricorso proposto per regolamento di competenza convertirsi in un ri corso per regolamento di giurisdizione (Cass. S.U. 7 giugno 1949, in cc Giur. Ital. n, 1949, 365 e Cass. Sez. II 6 aprile 1953, ivi 1953, 245 ), data la rile vata diversit.. Sempre nell'intento di realizzare la funzione del l'istituto in esame stato ritenuto che non indi spensabile nel ricorso per regolamento di giurisdi zione la esposizione dei motivi su cui esso si fonda, essendo sufficiente la semplice esposizione dei fatti (Cass. S.U. 14 maggio 1949, in cc Giur. Compi. Cass. Civ. , 1949, II, voi. 370), n necessario indicare l'organo che si ritiene abbia giurisdizione (Giur. costante; da ultimo Cass. S.U. 2 novembre 1951, in cc Giur. Compi. Cass. Civ., 1951, III, 647). da osservare ancora che il divieto dell'art. 372 c.p.c. non trova applicazione nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione, che consente alle parti di offrire in cassazione le prove documentali, che avrebbero potuto offrire in altra sede, se non si fossero avvalse del regolamento (Cass. S.U. 8 marzo 1952, in cc Mass. Giur. Ital. , 1952, 175 e 27 febbraio 1953, ivi, 126). Vedremo, poi, esaminando gli effetti, la portata della pronuncia. Qui basti rilevare, per concludere su questo punto, che il processo deve essere riassunto, ricorrendone gli estremi, nel termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione perch resti ferma la pendenza della lite, da non confondersi con l'efficacia della statuizione. Effetti del regolamento di giurisdizione. Nell'esaminare gli effetti del regolamento di giurisdizione bisogna distinguere tra quelli che conseguono alla proposizione stei:i.sa, del regolamento e quelli che costituiscono il risultato della pronuncia della Corte Suprema. Tra i primi fondamentale quello previsto dall'art. 367 c.p.c.: la sospensione del processo, in relazione al quale la questione di giurisdizione stata proposta con il regolamento; diciamo subito che non basta la mera proposizione del regolamento per la produzione di tale effetto; occorre che una copia del ricorso venga depositata, dopo la notificazione, cc nella carn:ielleria del giudice, davanti al quale pende il processo , che deve provvedere alla sospensione con ordinanza non impugnabile. Formalmente diversa la procedura, pur essendo immutato l'effetto, nel caso che il regolamento venga proposto, a' sensi del secondo comma dell'art. 41; in tale ipotesi sar. sufficiente la comunicazione del decreto del prefetto al capo dell'ufficio giudiziario davanti a cui pende il processo, il quale provvede con decreto alla sospensione. Tralasciando l'esame di altre questioni di secondaria importanza e di carattere eccezionale, va considerata la possibilit. da parte del giudice, davanti a cui pende la causa, per la quale stato proposto il regolamento, di adottare i cosiddetti provvedimenti di urgenza. Il quesito assume. particolare rilevanza pratica in ordine alla possibilit. o meno, dopo la proposizione del regolamento, di sospendere gli effetti dell'atto impugnato davanti al Consiglio di Stato o di revocare la sospensione gi. accordata. anzi, appunto, dalla impossibilit. di adottare i provvedimenti di urgenza in genere e la sospensione degli effetti dell'atto impugnato o la revoca della sospensione gi accordata in particolare che si voluto dedurre la inammissibilit. del regolamento preventivo per i giudizi pendenti se non avanti a tutti i giudici speciali, almeno davanti al Consiglio di Stato. Abbiamo gi. detto di aderire alla tesi della ammissibilit e non riteniamo che l'inconveniente ora prospettato (peraltro non peculiare alle giurisdizioni speciali), anche prescindendo dal carattere meramente accidentale e pratico di esso, che esclude la possibilit di una soluzione per questa via del problema, sia decisivo. Anzitutto, taluno (1) ha sostenuto che i provvedimenti di urgenza siano adottabili da parte del giudice, davanti al quale pende la causa, nel momento stesso, in cui se ne spoglia emettendo l'ordinanza, non impugnabile, e questa tesi stata seguita in una recente sentenza della Corte Suprem (Cass. 15 gennaio 1953, eit.). A noi per, ci non sembra esatto (2), o, almeno, non sembra indiseriminatamente esatto. Al giudiee a quo la norma non attribuisce altro poteredovere che quello di sospendere il processo, e la (1) GIUDICEANDREA, op. cit., voi. II, p.... 23, >.'gomentando ex art. 48 e 699; ed EULA, resuisitoria cit. (2) V. in tal senso D1 CIOMMO, op. e loco cit.; :Q'ALESSIO, op. e loco cit.; GUICCIARDI, op. cit., P 248 e, indirettamente (C.d.S., Serv. VI, 17 ottobre 1950, in Foro Amm. >>, 1951, I, 3, 60). V. pure il C.d.S. nel quadriennio 1947-1950. -267 sospensione, che opera ipso iure, anche se il giudice deve emettere un provvedimento meramente dichiarativo, impedisce che siano compiuti atti del procedimento (art. 298 c.p.c.), che abbiano carattere giurisdizionale, e quindi, impedisce la adozione del provvedimento di sospensione degli effetti dell'atto impugnato o di revoca della sospensione gi accordata (1). piuttosto -riteniamo -la portata stessa dell'inconveniente che si voluta esagerare in ordine alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato: questa dovrebbe essere di carattere tanto eccezionale, che unita alla rarit della proposizione del regolamento preventivo (prima che si provveda in ordine alla sospensione degli effetti dell'atto da parte dell'autorit adita) dovrebbe confinare in un campo meramente ipotetico il pregiudizio incalcolabile ii che taluno configura, pregiudizio incalcolabile, che, poi, in relazione alla impossibilit di revoca della sospensione gi. accordata (in caso di proposizione del regolamento dopo la adozione del provvedimento di sospensione) neanche ipoteticamente dovrebbe sussistere, perch, appunto in ipotesi, prima di concedere la sospensione stessa, ripetiamo eccezionalissima, nella volont della legge si dovrebbe constatare la assenza proprio di questi pregiudizi incalcolabili. Senza dire che la procedura per 'il regolamento di giurisdizione, proposto in via preventiva, almeno nella previsione legislativa, deve essere una procedura celere e semplice. In sostanza, questo inconveniente seppure in pratica, talvolta, pu sussistere, l'unico effetto che deve produrre, quello di ricondurre negli stretti limiti previsti ed imposti dalla legge (2) il provvedimento di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, specialmente perch per le parti private, una volta ottenuta. la sospensione, la proposizione del regolamento preventivo, su un piano pratico, costituirebbe un vero espediente dilatorio. Ritenendo che proposto il regolamento di giurisdizione nel giudizio di merito non possano compiersi atti del procedimento, quid iuris degli atti compiuti in contravvenzione di detta norma ed in particolare, dato il maggiore interesse, dei provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice~ Varie soluzioni sono state prospettate. Si configurata una sorta di condizione (esito del regolamento) sospensivo, cui gli atti in questione sarebbero sottoposti (Cass. 31 marzo 1950, n. 877) e si sostenuta la nullit di detti atti, argomentando dalla sospensione, ipso iure, operatasi in seguito alla proposizione del regolamento ed alla conseguente mancanza della potest di giudicare da parte del giudice a quo. Pur non tacendo gli inconvenienti, che, in pratica, seguirebbero, ove la decisione della Corte Suprema dovesse attribuire la giurisdizione al giudice a quo, noi riteniamo esatta (1) Sul carattere giurisdizionale dei provvedimenti relativi alla sospensione degli effetti dell'atto impugnato, v. l'ampia nota pubblicata in questa Rassegna, 1948, n. 11-12, p. 27. (2) v. VARVESI in que~ta Rassegna, 1949, p. 1 e seguenti. 3 appunto per gli argomenti convincenti che la sostengono, la tesi della nullit: certo, comunque, : che gli atti del procedimento compiuti in contravvenzione alle norme in esame non sarebbero in alcun caso produttivi di effetti, durante la pendenza del .regolamento, ed i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice non potrebbero conseguentemente vincolare le parti ad osservarli e ad eseguirli. Non resta ora da esaminare che l'effetto conseguente alla pronuncia della Corte Suprema. Detta pronuncia regola definitivamente la giurisdizione e conserva il s-qo effetto vincolante per tutti i giudici, con un valore, che trascende il processo per investire la causa (1) salva, beninteso, in caso di ius superveniens, la proposizione di un nuovo regolamento sempre che ricorrano le condizioni di ammissibilit. Se la Corte afferma la giurisdizione del giudice (o di uno dei giudici, in caso di conflitto virtuale), davanti al quale l'azione era stata proposta, il processo, giusta il secondo comma dell'art. 367 c.p.c., va riassunto (2). Se la nega statuendo la giurisdizione di altro giudice, pi che di riassunzione, deve parlarsi di proposizione ex novo dell'azione. Sembra poi, senz'altro, da ammettersi la possibilit che la Corte, investita mediante il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, statuisca la c.osiddetta improponibilit assoluta della domanda, nel caso che nessun giudice abbia giurisdizione su questa (Cass. S.U. 29 maggio 1951, in cc Giur. Compl. Cass. civ.))' 1951, III, 427), sempre che una siffatta decisione possa seguire ad una delibazione della causa nei limiti imposti dalla natura e dalla funzione del regolamento di giurisdizione (3). ovvio, poi, d'altra parte, che, se la giurisdizione viene affermata dalla Corte Suprema, la decisione di questa non pregiudica le questioni circa la pertinenza e la sussistenza dell'interesse protetto (v. art, 386 c.p.c.). Per concludere, osserveremo infine, che il ricorso per regolamento di giurisdizione, se irrituale o dichiarato estinto per rinuncia, pu, in qualsiasi caso, (4) essere riproposto sempre che sussistano le condizioni altrove esaminate: e ci conseguenza di quanto abbiamo ritenuto a proposito della natura giuridica dell'istituto esaminato, perch se non si tratta di impugnazione non pu applicarsi il principio della cosiddetta consumazione del gravame, disposto dall'art. 387 c.p.c. BENEDETI'O BACCARI A VVOOATO DELLO STATO (1) ZANOBINI; in ((Foro Amm. l>, cit.; GIUDIOEANDREA, Bp. cit., p. 26. (2) La riassunzione deve avvenire entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza; in difetto il processo si estingue, con i conseguenti effetti. . (3) BERRI, nota in cc Giur. Compl. Cass. Civ:,, 1951, III, 429. (4) E quindi anche nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 41 c.p.c.: ovvio per che occorre un nuovo decreto del prefetto. NOTE D I DOTTRINA S. LESSONA: La Giustizia Amministrativa. Bologna, Zanichelli, 1953. Questa nuova edizione ha mantenuto, come lo stesso A. avverte nella breve prefazione, il carattere originario di esposizione con finalit essenzialmente didattiche; tuttavia i numerosi ed aggiornati richiami alla dottrina e giurisprudenza, unitamente al pregio della trattazione dei vari istituti attraverso i quali si realizza la giustizia amministrativa, rendono utile la consultazione dell'opera anche a coloro che, nella veste di giudici o di difensori, a tale realizzazione quotidianamente partecipano. Financo nella premessa curata l'attualit dei richiami; infatti l'A., trattando della teorica della separazione dei poteri, accenna all'ampio dibattito cui ha dato luogo in dottrina l'art. 5 della legge Sila, contenente una delegazione legislativa al Governo in tema di approvazione dei piani particolareggiati e di esproprio dei terreni soggetti alla riforma, e richiama le recentissime decisioni del Consiglio di Stato, che hanno ritenuto la natura amministrativa d13i decreti presidenziali emanati in base al ricordato art. 5. Come noto, per, successivamente le Sezioni Unite della Cassazione banno accolto il ricorso per regolamento di giurisdizione proposto dalla Amm.ne ed hanno dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione del Consiglio di Stato (cfr. ricorso e sentenza in cc Rass. Avv. , 1953, pagg. 85 e 217). In questa breve recensione, prenderemo in particolare esame le questioni di maggior rilievo. L'A., nella prima parte dell'opera, tra_tta dei ricorsi amministrativi: nessuna questione degna di particolare rilievo in tema di opposizione; due questioni di rilievo, invece, in tema di ricorso gerarchico, la prima riguardante la definitivit implicita, la seconda relativa alla proponibilit di motivi nuovi in sede giurisdizionale. In ordine alla prima questione, l'A. si sofferma ampiamente a dimostrare come sia contrario al nostro diritto posit~vo, e precisamente all'art. 5 T. U. legge com. e prov. 1934, l'indirizzo giurisprudenziale, ormai consolidato che, accanto alla definitivit originaria per la natura dell'organo e per disposizione di legge, ammette anch una definitivit originaria per la natura dell'atto (c. d. definitivit implicita). Condividiamo tale critica, rilevando che tutt'al pi di qu~st'ultima causa di definitivit potrebbe ammettersi soltanto per gli atti contem plati da leggi anteriori al citato T. U. 1934 e non revisionate, stante il carattere innovativo del principio sancito dal predetto art. 5. Del resto era questa l'opinione gi seguita dal Consiglio di Stato nelle decisioni successive alla entrata in vigore del T. U. 1934 e fino al 1945, anno in cui rispuntarono fuori i provvedimenti definitivi impliciti (Sez. IV, dee. 11 aprile 1945) e si andarono sempre pi affermando, anche a causa del disfavore con cui, senza sufficiente giustificazione, si guarda da molti al rimedio del ricorso gerarchico. In proposito, anzi, ci sembra di notare una certa perplessit anche nell'A., il quale, mentre a pag. 23 sostiene l'opportunit del ricorso gerarchico sia per la P. A., cui si offre la possibilit. di rivedere i propri atti, sia per gli interessati, cui si offre un rimedio pi semplice e rapido (e .aggiungiamo noi: pi efficace e penetrante, investendo anche il merito dell'atto), a pag. 4 7 invece manifesta l'augurio che venga soppresso, nell'interesse sia dei privati che dalla P. A. L'A. ammette che possano proporsi, in sede giu risdizionale, motivi nuovi non dedotti nel ricorso gerarchico. Non condividiamo tale opinione, giacch non consideriamo affatto cc una semplice adduzione di inconveniente priva di giuridica rilevanza il ri lievo che, in siffatto modo, non si porrebbe la P. A. in condizione di compiere un completo riesame del l'atto impugnato. Non bisogna, infatti, dimenticare che oggetto del ricorso giurisdizionale non l'atto originaria mente non definitivo bens la decisione emessa sul ricorso gerarchico ed inoltre che l'autorit am ministrativa decidente non pu annullare l'atto impugnato per motivi non dedotti nel ricorso ge rarchico, salvo che non voglia far uso del potere di annullamento d'ufficio (nel solo caso del r. g. proprio e non anche in quello di r. g. improprio) agendo nella veste di superiore gerarchico e non gi quale autorit investita del ricorso gerarchico. Ora, se quest'ultima non pu eliminare dall'atto impugnato i vizi non dedotti dal ricorrente, non si pu logicamente ritenere che questi.ultimi si tra. sfondano nella decisione e diventino vizi ai questa,_ denunciabili col ricorso giurisdizionale. Condividiamo i rilievi dell' A. sia in ordine allo obbligo giuridico di decidere sul r. g., per il quale non pu sussistere pi alcun dubbio di fronte allo art. 5 T. U. L. C. e P. 1934 che ha disciplinato il -269 caso del silenzio dell'autorit investita del r. g., sia in ordine alla motivazione della decisione, tranne per quanto riguarda la questioni di puro diritto, per le quali una motivazione mancante insufficiente od erronea non pu mai costituire, a nostro avviso, il vizio di eccesso di potere: infatti, se l'interpretazione ed applicazione della legge risulteranno erronee, ricorrer il vizio di violazione di legge, se invece risulteranno esatte, la decisione non potr essere annullata per eccesso di potere sol perch non ha indicato l'iter interpretativo seguito o ne ha indicato uno erroneo. Pt;ir sostenere il contrario non sarebbe, infatti, sufficiente il rilievo che la decisione emessa in sede contenziosa, giacch trattasi pur sempre di un atto amministrativo e non gi di un atto giuri sdizionale e pertanto alla funzione della moti vazione degli atti amministrativi che occorre aver riguardo e non gi alla .funzione della motivazione delle pronunzie giurisdizionali. In tema di ricorso straordinario, l'.A. ritiene pre feribile l'opinione che ne nega l'ammissibilit nel l'attuale sistema costituzionale (in tal senso cfr. in Rass . .Avv. , 1948, fase. 10 e 1951, pagg. 39 e segg.), ciononostante ne tratta diffusamente dato che in giurisprudenza accolta l'opinione contra ria e, pertanto, questo rimedio continua ad essere esperimentato. Circa il termine di 180 giorni per la proposi zione del rie. straord., l'.A. sostiene che la decorrenza abbia inizio con la notificazione dell'atto e non anche con la piena cognizione che comunque ne abbia avuto l'interessato, e ci perch il [legislatore, a differenza di quanto ha fatto per il ricorso giu risdizionale e per quello gerarchico, ha previsto esclusivamente la notificazione come forma idonea di mezzo di conoscenza in tema di ricorso straordi nario. Per quanto il ragionamento sia condotto con acume e rigore logico, ci sembra preferibile l'opinione pi larga, adottata dalla giurisprudenza, della equipollenza tra le due forme di acquisizione di conoscenza anche per quanto riguarda il rie. straord., evitando cosi di pervenire ad un risultato assurdo sotto ogni profilo e cio di avere due date di decorrenza diverse per due ricorsi (straordinario e giurisdizionale al Cons. Stato) che sono alternativi. La parte seconda dell'opera riguarda i rimedi giurisdizionali e si apre con la Sez. I dedicata alle azioni giudiziarie. Trattando dell'intensit del potere del giudice ordinario, l'.A., dalle regole contenute negli artt. 4 e 5 della Legge del 1865 e dal loro spirito infor matore (divisione ed indipendenza dei poteri) giu stamente trae la conseguenza che, nei confronti della P . .A., non sono ammissibili n sentenze costi tutive n sentenze di condanna ad un facere o non facere o ad un dare (salvo che si tratti di una somma di danaro), n sentenze di mero accerta mento allorch siano fine a se stesse, per l'impos sibilit di chiedere all'autorit amministrativa lo annullamento dell'atto amministrativo, n infine le azioni possessorie e le c. d. quasi possessorie nonch i provvedimenti 'cautelari atipici di cui all'art. 700 C. P. C. Per l'.A., seguendo l'opinione prevalente, ritiene che il potere del g. o. non incontri i suddetti limiti di fronte agli atti privati della Pubblica .Amministrazione. In ci naturalmente non ci pu trovare consenzienti, giacch in primo luogo non pu accogliersi la distinzione della attivit dell'Amministrazione in pubblica e privata ed in secondo luogo perch in ogni caso il divieto sarebbe sempre giustificato ed imposto dal principio della divisione dei poteri, che informa le disposizioni della Legge del 1865 e che non consente al giudice ordinario di imporre un determinato comportamento alla Pubblica .Amministrazione o di sostituirsi ad essa neanche nel campo della c. d. attivit privata. Infatti questa ultima esplica una funzione strumentale rispetto ai fini pubblici perseguiti dall'Amministrazione e conseguentemente, lungi dal costituire una specie ,di compartimento stagno avulso dalla restante attivit dell'Amministrazione, invece strettamente collegata con questa ed il suo svolgimento in tanto possibile in quanto intervenganoinecessari atti amministrativi precedenti, contemporanei e successivi, richiesti dalle varie leggi. La Sez. II dedicata alla giurisdizione amministrativa. Dopo una breve premessa sulla giurisdizione amministrativa generale ed i suoi organi, l'.A. tratta delle funzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. .Ad una prima parte riguardante i vizi giuridici (di legittimit) e amministrativi (di merito) nonch lo scopo della giurisdizione amministrativa, giustamente ravvisato nella tutela dell'interesse individuale mentre l'osservanza del diritto obbiettivo da parte della Pubblica .Amministrazione ne l'effetto riflesso, segue una seconda parte riguardante la competenza non esclusiva con giurisdizione di legittimit. I principali argomenti di interesse attuale vi sono trattati con il consueto acume e con chiarezza; gli atti impugnabili, il valore del silenzio, gli atti politici, il valore e la portata dell'art. 113 della Costituzione, la distinzione tra interesse oggetto del ricorso (interesse in senso sostanziale) ed interesse al ricorso (interesse in senso processuale) ed infine la questione, per la verit ormai superata, se il diritto possa farsi valere come interesse. Ci sembra peraltro che avrebbero meritata una trattazione pi ampia, data la loro importanza teorica e pratica: il Capitolo sulla competenza del C. S. per le questioni su diritti pregiudiziali ed incidentali e quello relativo al criterio discriminatore della giurisdizione amministrativa da quella ordinaria, a proposito del quale sarebbe stato certamente utile conoscere il pensiero dell'egregio .A. sul problema della doppia tutela o tutela concorrente, che di recente ha formato oggetto di ampi ed interessanti dibattiti in dottrina e giurisprudenza (cfr., anche per le citazioni: Rass . .Avv. , 1952, pag. 41 e segg.). Mentre condividiamo la conclusione dell'.A., secondo cui la competenza della giurisdizione ordinaria e amministrativa deve essere desunta dal concorso della causa petendi e del petitum (c. d. petitum sostanziale), non ci sembra invece di poter condividere la precisazione finale, secondo cui se -270 si faccia questione di un diritto soggettivo perfetto (causa petendi) ma si chieda l'annullamento dell'atto (petitum), il G. O. deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione quanto all'oggetto della domanda ma deve decidere circa la legittimit dell'atto amministrativo che si afferma lesivo del diritto, essendo nella domanda di annullamento contenuta implicitamente quella di dichiarazione di illegittimit . Il G. O., infatti, cui viene richiesta una pronuncia (annullamento) che rientra nella competenza di altra giurisdizione, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, senza che possa trasformare la azione costitutiva promossa dall'interessato in azione puramente dichiarativa. L'A. tratta, poi, della competenza non esclusiva con giurisdizione anche di merito. La questione di carattere generale, che di recente stata dibattuta in dottrina, se cio la giurisdizione di merito si riferisca soltanto al potere di decisione (potere non soltanto di annullare ma anche di sostituire o riformare l'atto impugnato) od anche al potere di cognizione (esame del merito dell'atto, oltrecch della legittimit) giustamente risolta dall'A. in questo secondo senso (cfr. nel primo senso: ROVELLI, Osservazioni, ecc., in Scritti giuridici in onore di S. Romano, vol. II; .MORTH: Il merito dell'atto amministrativo). Fra le materie su cui il C. S. ha giurisdizione di merito, una particolare attenzione merita quella concernente l'obbligo della P. -A. di conformarsi al giudicato (art. 27, n. 4 T. U. 26 giugno 1924). L'A. anzitutto approva la giurisprudenza del C. S. circa l'applicazione analogica della norma in esame all'ipotesi in cui l'A. non si uniformi alle decfaioni delle giurisdizioni amministrative (senza distinzione alcuna tra dee. relative a diritti e dee. relative a interessi legittimi), mentre si limita a riferire in nota, senza commento, l'ulteriore applicazione, fatta dal C. S., alla mancata esecuzione dei decreti presidenziali emessi su ricorso straordinario. Approva altres la giurisprudenza del C. S., che esclude ogni potere discrezionale della P. A. in ordine alla esecuzione del giudicato, ritenendo a priori che nessun interesse pubblico possa essere prevalente rispetto a quello costituito dalla necessit della osservanza delle pronuncie giurisdizionali. Contro quest'ultima opinione, a tacer d'altro (e cio che l'atto amministrativo di esecuzione del giudicato, come ogni altro atto amministrativo, deve trovare la sua giustificazione n_el perseguimento di un concreto interesse pubblico, che in, qualche caso pu anche non coincidere con la esecuzione del giudicato), basterebbe osservare che, se il C. S. ha competenza di merito sui ricorsi proposti ex art. 27, n. 4 e pertanto deve valutare anche il merito dei provvedimenti adottati dalla Amministrazione, giocoforza, ritenere che siffatto potere di valutazione spetti anche a quest'ultima, non riuscendo altrimenti a spiegarsi come possa sussistere una competenza di merito del C. S. in ordine ad atti amministrativi interamente vincolati quanto all'emanazione ed al contenuto. Tranne, beninteso, che la competenza di merito del C. S. non si intenda riferita soltanto al potere di decisione e non anche a quello di cogmz10ne, secondo una opinione che per lo stesso A. ha dimostrato di non potere accogliere. Sul tema in esame rimandiamo in quanto stato scritto diffusamente e ripetutamente nella nostra Rassegna (1948, fase. 4; 1950, pag. 127; 1951, pag. 135; 1953, pag. 1 e segg.), nonch nella Relazione per il decennio 1942-51, vol. 1. In tema di competenza esclusiva del C. S., da rilevare la critica mossa dall' A. alla distinzione degli atti amministrativi in autoritari e paritari, con la quale il C. S. ha cercato di dare un fondamento alla tesi dell'inapplicabilit del termine perentorio fissato dall'art. 36 T. U. 26 giugno 1924 nei casi in cui il ricorso sia proposto a tutela di un diritto. Non ci convince per la diversa giustificazione fornita dall'A. alla predetta tesi, e cio che, per ritenere applicabile alle controversie in materia di diritti, il termine perentorio stabilito per i ricorsi in materia di interessi, sarebbe stato necessario un richiamo, che il legislatore invece non ha creduto di dover fare. Non concordiamo sulla necessit di tale richiamo, dato che il legislatore, nel fissare il detto termine, ha inteso fare esclusivo riferimento al ricorso e non anche al suo contenuto. Circa la nota questione cui ha dato luogo l'interpretazione dell'art. 30 T. U. 26 giugno 1924, che riserva alla competenza del G. O. le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali alla pronuncia di legittimit... , l'A. critica l'opinione restrittiva che considera diritti conseguenziali solamente quelli che derivano non immediatamente dalla pronuncia di illegittimit ma come conseguenza ulteriore della stessa, e ribadisce invece l'opinione, gi espressa fin dall'attuazione della riforma, secondo cui devono considerarsi questioni conseguenziali tutte quelle che discendono dalla riconosciuta illegittimit dell'atto amministrativo. Trattando, poi, delle singole materie attribuite alla competenza esclusiva del C. S., l'A. si sofferma particolarmente sui ricorsi relativi al rapporto di impiego, e, per quanto concerne la dibattutissima questione circa l'applicabilit attuale dell'art. 429, n. 3 C. P. C., che ha dato luogo ad un contrasto non ancora sanato tra C. S. e Cassazione, aderisce alla soluzione adottata da quest'ultima. A.Ila parte relativa alla competenza, segue quella relativa al procedimento avanti al C. S. Le varie questioni vengono trattate con la consueta acutezza e chiarezza dall'A.; segnaliamo in particolare la trattazione relativa: a) all'eccezionale inizio del giudizio ad opera dell'Amministrazione, a mente degli artt. 33 e 36 T. U. 26 giugno 1924 e 5 Reg. 17 agosto 1907; b) alla notifica del ricorso ed alla possibilit di integrarla nei confronti dei controinteressati nel caso di errore riconosciuto scusabile dal C. S. ( noto il contrasto manifestatosi--tra la IV e la V Sez. C. S. in ordine alla necessit o meno della notifica ad almeno uno dei controinteressati per potersi far luogo all'integrazione; l'A: aderisce a quest'ultima soluzione, ritenendo che la mancanza delle nuove norme regolamentari, cui fa rinvio la legge solo per quanto concerne il modo e le forme -271 relativi alla integrazione, non renda inoperante la legge stessa per quanto attiene all'esercizio dello assoluto potere discrezionale attribuito al O. S. in materia); e) alla esclusione dell'interrogatorio e del giuramento dal novero dei mezzi istruttori ordinabili dalla giurisdizione di merito; d) al contenuto delle decisioni ed all'estensione soggettiva del giudicato. In ordine a quest'ultimo tormentatissimo argomento, l'A. riconosce esatta la tesi seguita dal O. S. di ammettere cio l'estensione nei soli casi in cui sia resa necessaria dalla indivisibilit del giudicato, ma precisa che il criterio della indivisibilit va considerato in relazione all'oggetto dell'atto, ammettendo la estensione nel caso di atto oggettivamente complesso ed escludendola invece nel caso di atto oggettivamente collettivo, salvo, in questo ultimo caso, che la decisione riguardi un atto assolutamente nullo, per l'impossibilit logica di considerare quest'atto giuridicamente inesistente per alcuni ed esistente per tutti gli altri. Nella trattazione dei mezzi di impugnativa contro le decisioni del O. S., ampio svolgimento viene dato al ricorso per cassazione. L'A. traccia un lucido quadro delle differenze esistenti tra la disposizione della legge 31 marzo 1877 e quella del vigente O. P. O. (art. 362): mentre la prima si riferiva al solo aspetto positivo della inosservanza della regola della separazione dei poteri (giurisdizione-funzione) e della separazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione speciale nonch fra giurisdizioni spe-:ciali fra di loro (giurisdizione-competenza), l'art. 362 O. P. O. invece, con la pi comprensiva formula per motivi attinenti alla giurisdizione , ha esteso il controllo della Cassazione all'aspetto negativo del vizio, cio alla ipotesi di cui il giudice dichiari il proprio difetto di giurisdizione. Critica, quindi, la Cassazione per aver considerato come motivo attinente alla giurisdizione la composizione non conforme a legge di un organo di giurisdizione speciale (sentenza Sez. Un. 11 ottobre 1952, che ha ritenuto carente di giurisdizione la Adunanza Plenaria del O. S., perch composta di nove anzicch di tredici membri), in quanto che, se teoricamente pu anche dirsi che mancando la legittima ostituzione manchi il presupposto per l'esercizio della funzione, si deve considerare tuttavia che l'art. 362 tende unicamente ad assicurare il rispetto della giurisdizione-funzione e della giurisdizione-competenza, reprimendo le relative usurpazioni: pertanto dove non vi inosservanza di limiti si al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 362. Sull'argomento v. in questa Rassegna (1952, pag. 136-141). Nessuna questione di particolare rilievo nei capitoli dedicati alla G. P. A. Nella trattazione relativa al regolamento preventivo di giurisdizione, l'A. ritiene che si debba, in sede di interpretazione, colmare una pretesa lacuna degli artt. 37 e 41 O. P. O., che prevedono il predetto regolamento quando si affermi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, mentre le stesse esigenze (di evitare un inutile spreco di tempo e di attivit) sussistono anche quando si affermi il difetto di giurisdizione di un giudice speciale. Tuttavia non sembra che la predetta lacuna legislativa esista, tanto vero che la giurisprudenza della Corte Suprema chiaramente orientata verso l'ammissibilit del regolamento preventivo di giurisdizione anche nei giudizi pendenti avanti giudioi speciali (v. supra). La pregevole opera si chiude con un'appendice, dedicata all'ordinamento della giustizia amministrativa nella Regione Siciliana e nell.a Valle d'Aosta. S.FARANDA .ARTURO SANTORO : L'esecuzione penale. Torino1 1953. lo sviluppo -avverte I'A. nella prefazione __, di un non recentissimo studio al quale, nella prima edizione, che risale all'ormai lontano 1931, era stato dato il titolo Fondamenti dell'esecuzione penale. agevole comprendere, dalla modifi,ca che il titolo, espresso ora in termini pi impegnativi, ha subto, quali siano stati gli intendimenti dell'A. in questa seconda edizione: cos la dottrina del titolo esecutivo penale, gli ostacoli dell'esecuzione, l'esecuzione condizionale, l'esame approfondito dello svolgimento del rapporto giuridico esecutivo, delle cause .estintive di questo, se anche non hanno sminuito la natura squisitamente scientifica dell'inquadramento della materia, che gi costituiva la caratteristica preminente della prima elaborazione, ne hanno certo notevolmente aumentato il valore di praticit immediata che troppo spesso viene trascurato da studiosi del diritto. Un pi attento riferimento alla legislazione vigente dei risultati raggiunti nella sistemazione dommatica della materia, per una pi esatta interpretazione e formulazione della quale lo studio ha ragione di sussistere, la riprova insomma, agli effetti della pratica giudiziaria del diritto, della esattezza delle impostazioni teoriche, dovrebbero pi solidamente ancorare gli studiosi alle esigenze alle quali, se non esclusivamente, certo in misura preminente, gli studi giuridici doVl'ebbero soddisfare. Ohe il Santoro abbia seguito questo criterio non par dubbio: e pur non trascurandosi l'eminente valore scienti:fi,co che alla monografia da riconoscersi, si vuole qui, con soddisfazione, segnalare la pratica utilit dell'opera, non riservata a cerchia sempre pi ristretta di quei pochissimi iniziati cui compete la ventura di dilettarsi di teoria poco utile alla totalit di coloro che del diritto fanno pratica quotidiana. 2. Lo studio ripartito in undici parti. Nella parte I, segnalata la immaturit scientifica del tema, che trova riscontro nel fatto che ben pochi sono i lavori sull'argomento, attraverso una disamina delle varie teorie, l'A. giunge alla definizione in senso stretto della nozione medesima: poich lesecuzione penale non che lo j us puniendi (diritto soggettivo statuale di punire) nel suo concreto esercizio, essa costituisce attuazione della sentenza che, riconoscendo il predetto diritto di punire, dispone in conseguenza, infliggendo pene ed ordinando misure di sicurezza. Attraverso l'e-- fttilit?..JiliW.l~~~.e-~..:::MITTV"..:W"".4.07.4f.lliW7.4.07..i.llif@'.df.i.iff.JW7.4.}'Alillf -272 same dei rapporti che l'esecuzione penale ha con il diritto sostantivo e con il diritto processuale penale (in particolare, per quanto riguarda questo, dei rapporti con l'azione e con la sentenza), esame compiuto nella parte II, il Santoro giunge alla indentifi,cazione della natura dell'esecuzione medesima, che non costituisce, nel suo complessivo e generale svolgimento, attivit giurisdizionale e nemmeno attivit processuale, qualunque sia il concetto che della giurisdizione e del processo si possa avere (se mai tali concetti. non si identifi,chino, come vuole il Carnelutti, contro la prevalente dottrina processuale). Solo in via eccezionale la sanzione stabilita dalla legge per l'esecuzione ha carattere giurisdizionale (cosi la fase incidentale, che risolve controversie, eventualmente anche tra lo Stato ed il condannato}: di regola la stessa Amministrazione ha il potere giuridico di eseguire la sentenza senza alcun bis-ogno di ulteriore mediazione del giudice o di altro organo appartenente alla giurisdizione. Caratteristica insomma dell'esecuzione penale che l'Amministrazione attua da s la sentenza (parte III). Il rapporto giuridico esecutivo, nei soggetti (attivo e passivo) e nell'oggetto (pene principali ed accessorie e misure di sicurezza: di vivo interesse sono le considerazioni fatte al riguardo di queste, esaminate nella economia del contenuto del rapporto esecutivo) che lo costituiscono, trattato nella parte IV, che si sviluppa nello studio del concetto del titolo esecutivo penale, della distinzione delle specie dei titoli esecutivi penali, dell'annullamento dell'esecuzione (nei casi di abolitio criminis di anrnllamento del giudicato in sede di revisione e di revoca da parte del giudice, legalmente investito ex novo dell'azione penale dal Procuratore della Repubblica, di decreto penale pronunciato dal Pretore fuori dei casi stabiliti dalla legge) e della capacit di subire l'esecuzione. L'inizio, la modificazione e l'estinzione del rap porto giuridico esecutivo sono diffusamente consi derati (parti V e VI); cos l'esecuzione impropria per la quale si intendono quei provvedimenti che consistono nell'annotazione o registrazione delle sentenze (reintegrazione dell'atto dichiarato falso dal giudice, iscrizione della sentenza penale nel casellario giudiziale) nella parte VII. 3. L'esecuzione civile in materia penale di particolare interesse per le questioni ad essa riferentisi che di frequente si presentano all'attenzione di coloro ai quali affidata la tutela degli interessi patrimoniali della Pubblica Amministrazione offesi da comportamenti criminosi valutati in sede penale: in questi casi il titolo esecutivo penale, che interessa lo Stato per la realizzazione delle conseguenze del reato e delle misure di prevenzione, pu dare origine ad un rapporto di diversa natura che interessa la Tubblica Amministrazione ai fi,ni delle restituzioni e del risarcimento dei danni da reato. L'argomento offre l'occasione, apprezzabilissima, all'A. di esaminare numerose questioni che hanno pi travagliato la Giurisprudenza: cos in materia di garanzie patrimoniali di esecuzione appare esattamente risolto il problema se le disposizioni dettate dal codice di procedura civile debbano valere anche per il sequestro conservativo disposto a garanzia dei crediti di cui all'art. 189 c.p. (soluzione negativa fatta eccezione per le norme di detto codice di rito circa i mobili pignorabili che sembrano applicabili). Un rilievo deve essere mosso all'A. sul punto in cui, nell'esame dei provvedimenti circa le cose in sequestro penale, viene considerato il contenuto dello art. 622 c.p.p., che regola la durata di detto sequestro e la restituzione delle cose sequestrate. L'opinione personale del Santoro sul signifi,cato da attribuirsi al concetto di appartenenza, che per due volte richiamato in quella norma, non appare accettabile: essa non tiene conto delle conseguenze che dalla confusione della appartenenza con la propriet pu derivare nella risoluzione dei gravi problemi di diritto penale (cos nello studio sull'appartenenza come qualifi,cante l'oggetto della tutela penale in alcuni reati -articoli 314, 315 e 638 c.p. -o come delimitante il contenuto del diritto di confi,sca -art. 240 c.p.). confusione a cui i risultati della pi recente dottrina, certo nota all'A., hanno posto rimedio. Gli incidenti di esecuzione costituiscono l'argomento preliminente della parte IX della monografi, a in cui sono esaminati i controlli sull'esecuzione penale, e se anche la trattazione quasi di scorcio dell'argomento, dovuta alla ampiezza del quadro della esecuzione penale a cui riferito, ne ha imposto uno svolgimento sintetico (rispetto ad altra ben nota recente trattazione organica e completa dei procedimenti incidentali di altro A.), non ha impedito per al Santoro di trattare le 'questioni pi importanti, fra le soluzioni delle quali ci piace ricordare (anche perch riferentisi a recente fattispecie che ha riguardato la Pubblica Amministrazione) quella del problema se la disposizione dell'art. 202 c.p.p., secondo la quale la impugnazione concernente gli interessi civili deve essere notificata alle altre parti, sia applicabile agli incidenti di esecuzione (soluzione negativa, non essendo la procedura incidentale mezzo ordinario di impugnazione); e l'altra data al problema se la procedura incidentale possa essere promossa anche da un terzo che fu estraneo al rapporto processuale ormai defi,nitivo (soluzione positiva). 4. Dopo l'esame della cooperazione internazionale alla esecuzione (estradizione e riconoscimento di sentenze penali straniere), l'opera si chiude con alcune brevi considerazioni sull'asecuzione illegittima. Le segnaliamo con soddisfazione, non tanto per l'esatta impostazione del problema sulla natura dell'interesse che alla stregua della vigente legislazione vanta il condannato ad essere aiutato dallo Stato nelle sue necessit conseguenti ad una esecuzione chiaritasi ingiusta, impostazione fatta in termini molto sintetici (onde chi volesse pi a fondo documentarsi dovrebbe far ricorso a quegli studi che ex professo hanno trattato la questione, fra i quali preminente quello ben noto del R-OCC\D ), quanto per la interpretazione che, dell'art. 24, ultimo capoverso della Costituzione, l'A. ci presenta. I,a dizione di questa norma ( la legge determina le condizioni ed i modi per la riparazione degli errori giudiziari) ed alcuni pochi recenti episodi -273 giudiziari che hanno richiamato l'attenzione della pubblica opinione, hanno spinto al riesame del problema, che ha avuto anche riscontro in progetti di riforma legislativa tendente ad estendere di molto il campo della riparazione alle vittime degli errori giudiziari. Sul punto occorre procedere con assoluta cautela: a prescindere dalla legislazione vigente che si richiama a questa impostazione dommatica, di cui il fondamento non appare contestabile, non da dimenticare che mal si comprenderebbe come lo Stato possa essere ritenuto responsabile per la funzione sovrana della giuri~dizione che si esprime nel processo, onde neppure potrebbe essere ritenuto responsabile, nella veste di potere esecutivo, di una esecuzione rivelatasi illegittima, in quanto a questo potere spetta doverosamente l'attuare le decisioni dell' .Autorit giudiziaria. Osserva esattamente il Santero che la. cennata norma della Costituzione si riferisce ai modi pi adatti a riparare gli errori nelle pronuncia delle sentenze e non gi ai danni subiti dalle vittime di tali errori: essa ha valore quindi di riaffermazione di un principio ben noto e non di rappresentazione orientativa della soluzione di un problema che pi di qualit di uomini che di legislazione. FRANCO CHI.AROTTI RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO -Ufficio stralcio per la liquidazione delle Associazioni sindacali fasciste -Rappresentanza e difesa in giudizio Nullit del ricorso non notificato presso l'Avvocatura Generale dello Stato. (Corte Cass., Sez. Un. Civ. -Pres.: Acampora; Est.: Moscati; P. M.: Macaluso; 9 luglio-14 agosto 1953 -Marinaro contro Confederazione Industriali in liquidazione). Gli uffici stralcio, costituiti con decreto ministeriale 25 giugno 1949 in esecuzione dell'art. 5, del D. Legge O. P. S. 1 dicembre 1947, n. 1611, sono organi dell'Amministrazione diretta dello Stato (Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e, pertanto, la loro rappresentanza e difesa in giudizio spetta necessariamente ali' .Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 R. D. 30ottobre1933, n. 1611. Pertanto affetto da nullit assoluta e insanabile il ricorso non notificato al domicilio legale. Con questa sentenza la Corte di Cassazione, accogliendo pienamente la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, ha definitivamente affermato il principio che gli uffici stralcio per la liquidazione delle soppresse associazioni sindacali fasciste sono organi dell'Amministrazione diretta dello Stato. (Vedi in senso conforme Trib. Roma, 31 gennaio 1952 in Rass. .Avv. , 1952, pag. 190 e parzialmente conforme .Cass., Sez. Un., 18 gennaio 1953, retro pag. 94). Si applicano, pertanto, nei loro confronti tutte le norme relative alla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, ivi compreso il principio del foro dello Stato. Per una migliore intelligenza della questione si ritiene opportuno trascrivere integralmente la chiara motivazione della sentenza. <>. Contrariamente alla tesi sostenuta dall'Avvocatura, infine, la Corte ha ritenuto la sopravvivenza della -280 cos detta giurisdizione di merito, nonostante la chiara dizione dell'art. 113 della Costituzione. A questa massima non possiamo aderire. L'articolo 113 assicura ai cittadini la tutela giurisdizionale degli interessi legittimi contro tutti gli atti della pubblica amministrazione, ma non estende tale tutela agli interessi semplici e, comunque, limita il potere del giudice, ordinario o amministrativo, nei confronti della pubblica amministrazione all'annullamento dell'atto amministrativo. In nessun caso, perci, il giudice potr riformare o modificare il provvedimento e, tanto meno, porre con la sentenza l'equipollente dell'atto amministrativo, nella qual cosa, appunto, consiste la cos detta girisdizione di merito. Riteniamo, pertanto, che questa non trovi pi posto nell'attuale ordinamento costituzionale, che riserva esclusivamente alla pubblica amministrazione il riesame degli atti amministrativi sotto il profilo dell'opportunit. Comunque, su questo importante argomento comparir presto sulla Rassegna uno studio pi approfondito. G. GUGLIELMI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILIT -Concordato sulla indennit Impugnazione Termini. (Corte di Cass., Sez. Un., Sent. n. 1925/53 -Pres.: Galizia; Est.: Gionta; .P. M.: Eula (conf.) -Gerber ed altri contro Ministero Difesa Esercito e Ente Nazionale delle Tre Venezie). Le contestazioni relative a indennit liquidate con concordato o accettate nella misrna offerta dell'esproprialite, ai sensi dell'art. 28 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, debbono proporsi, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di occupazione immediata dei beni espropriati emesso dal prefetto ai sensi del secondo comma dell'art. 30 della legge medesima. La Corte di Cassazione ha osservato: Gli espropriati hanno sostenuto che la decadenza concerne solo l'opposizione fatta contro la stima dei periti, mentre nessun termine prefisso per le contestazioni inerenti a indennit liquidate con concordato o accettate nella misura offerta dall'espropriante. Per la esatta interpretazione della legge deve essere per tenuto presente che nel ricercare in qualmodo potessero essere proposte dinanzi all'autorit giudiziaria tali contestazioni fu generalmente adottata l'opposizione prevista dall'art. 51 in quanto tutte le controversie si concretavano in realt nella richiesta della giusta indennit riconosciuta dalla legge senza che importasse apprezzabile differenza la diversit del modo in cui la misura di essa era stata determinata. Con la adozione della opposizione fu altres riconosciuta l'applicabilit in tutte le ipotesi del termine di decadenza e ci non per ammissione di necessaria conseguenza, ma sopratutto perch man mano si era rafforzato il convincimento che intenzione del del legislatore, anche se apparentemente pi ristretta era la lettera della disposizione, era stata quella di dettare una norma categorica per vietare in ogni ipotesi il prolungarsi delle contestazioni concernenti la misura dell'indenit a fine non solo di sollecitare l'espletamento di tutto il procedimento, ma altres di rendere certi e ben definiti i diritti degli interessati. All'uopo, infatti, non soltanto all'art. 51 adoperata la locuzione trascorso questo termine si avr definitivamente stabilita.~... ma .il precetto stato ripetuto pressoch con le medesime parole nel successivo art. 54 in cui stato prefisso il termine per l'opposizione da parte dei terzi scorso il suddetto termine l'indennit si avr anche rispetto a essi definitivamente stabilita e risulta ribadito ancora nel successivo art. 55; con il quale disposto che divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell' ammontare dell'intennit e non essendovi n iscrizione di diritti reali, n altre opposizioni pu essere disposto il pagamento . IMPUGNAZIONE IN SEDE CIVILE -Morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza Notifica alla parte defunta presso il procuratore costituito Validit. PUBBLICI APPALTI -Risoluzione del contratto a sensi della Legge 28 novembre 1940, n. 1772 -Valutazione del materiale in cantiere Prezzi di tariffa Applicabilit. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 3196/53 - Pres.: Piacentini; Est.: Albanese -Ministero dei Trasporti contro Ditta Florio Pietro). validamente proposto il ricorso in Cassazione contro una parte defunta dopo la pubblicazione della sentenza, qualora il ricorso sia notificato, prima della notificazione della sentenza impugnata, alla parte defunta presso il procuratore costituito in giudizio. Negli appalti per opere pubbliche i materiali introdotti in cantiere sono assoggettati a vincoli particolari, che riflettono la specifica destinazione dei materiali stessi all'esecuzione dell'opera. Perci, in caso di risoluzione del contratto di appalto a sensi dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940, n. 1772, anche i materiali api d'operavannovalutati secondo il criterio valevole per i lavori gi eseguiti. L'Amministrazione appaltante deve quindi corrisponderne il valore ai prezzi contrattuali e non gi ai prezzi correnti sul mercato nel momento della risoluzione del contratto. 1) La Corte Suprema ha fissato alcuni importanti principi in tema di sopravvivenza nel processo della parte, in persona del procuratore costituito. Ed ha esaminato la questione con riferimento al periodo di tempo che intercorre fra la pubblicazione della sentenza e l'impugnazione: quel periodo, cio, che il codice di procedura non regola espressamente, o almeno non regola in tutte le sue ipotesi. Durante il processo, no(o che la morte della parte non vale di per s ad interrompere il giudi$io, ove sia costituita a mezzo di procuratore: Parte in senso formale continua ad essere l'autore, il che possibile, anche dopo la sua morte, per effetto della rappresentanza del procuratore, la cui azione si protrae anche oltre i limiti della vita> (CARNJ>Ll!TTI, Lezioni, vol. IV, pag. 167). Dopo la chiusura della .discussione, la morte della parte pure irrilevante, a meno che non avvenga la riapertura dell'istruzione. Ma che cosa accade se la parte muore dopo la pubblicazione della sentenza? Il principio della -281 successione nel processo sembra imporre la prosecuzione nei confronti del successore (110 O.P.O.): ma questo principio non va applicato con assoluto automatismo, perch esso opera nel processo -in caso di costituzione di procuratore -solo se la morte viene dichiarata o notificata. Resta a vedere se questa fictio di sopravvivenza (sempre che l'evento della morte non sia notificato) valga anche. per quel periodo che va dalla pubblicazione della sentenza al suo passaggio in giudicato. In questo periodo, come ben noto, il giudizio rimane in vita, pur non essendo sul ruolo: gli effetti processuali della litispendenza permangono' integri, data l'unit del rapporto processuale nelle sue varie fasi. ben vero che, nonostante tdle unit del giudizio come rapporto, le varie fasi si presentano autonome come procedimenti, tanto che occorre, nella fase di impugnazione, una nuova costituzione di procuratore. Ma nel nostro Oodice questa autonomia spiega interamente i suoi effetti solo dopo che l'impugnazione proposta, non mentre proposta. Oi si ricava con sufficiente certezza da una serie di norme, che confermano la permanenza degli effetti della costituzione del procuratore nell'intervallo fra la pubblicazione della sentenza, e l'avvenuta proposizione dell'impugnazione. Sintomatica la possibilit di notificare l'atto d'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito nei primo giudizio (330 O.P.O.): possibilit che prescinde dalla concomitante elezione di domicilio, e che ricollegata proprio ed unicamente al fatto della costituzione. Allo stesso procuratore si pu notificare la sentenza, anche se la parte sia morto dopo la chiusura della discussione (285, 286 O.P.O.). Tutto ci giustifica pienamente l'osservazione contenuta nella sentenza 11 dicembre 1950, n. 2708 della Oorte Suprema: La rappresentanza processuale, come rapporto esterno, sopravvive alla estinzione della persona del mandante o alle cause modificatrici della sua capacit giuridica, cos come sopravvive alla stessa revoca della procura o alla rinuncia della medesima . Alla luce di questi principi si pu affrontare con maggiore sicurezza il problema della sopravvivenza della parte defunta, superando quella riluttanza che fece scrivere al Oobianchi: Contesto che, sia pure presso il procuratore, l'appello possa essere notificato al morto, e che l'invito a comparire possa essere rivolto a lui ( Mon. Trib., 1949, 152, in nota alla sent. 8 aprile 1949 della O. di A. di Genova). Oos crudamente impostata, la questione sembra esigere una soluzione negativa: ed in tal senso si era orientata effettivamente la giurisprudenza sotto l'impero del precedente codice (Oass. 4 maggio 1934, n. 1437 Foro ital. , 1934, I, 1597) Oass. 31 gennaio 1938, n. 313; Oass. 31 marzo 1938, n. 1104). Ma il riordinamento delle norme sulla interruzione, nel nuovo codice, ha consentito alla Oorte Suprema di giungere ad una soluzione meno rigorosa, gi delineata nella sentenza 18 luglio 1950, n. 1959 (che conferm la citata sentenza della Oorte di Appello di Genova) e completata con nuove argomentazioni nella sentenza oggi annotata. La Oorte Suprema osserva che la legge positiva regola la notificazione dell'impugnazione contro la parte defunta dopo la notificazione della sentenza (328, 330 secondo comma O.P. O.), ma nulla dice per il caso che la parte da evocare in giudizio muoia prima della notificazione, sebbene dopo la pubblicazione della sentenza. Per questo caso, deve valere in tutto il suo vigore -secondo la Oorte Suprema il principio della sopravvivenza (!,ella parte in personata dal procuratore costituito. Il mandato di questi non viene meno per la sola morte (cfr. art. 85 O.P.O.); n -come si visto -vengono meno quegli effetti rifiessi della costituzione, di cui traccia nello stesso art. 330 O.P.O., primo comma. Questo articolo si riferisce, nel citato comma, sempre alla parte originaria (Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza ........ ). Ed unicamente la parte originaria, nel caso del primo comma, la destinataria della notificazione dell'impugnazione come vocatus in judicium, n si fa distinzione fra parte vivente o parte defunta. Questa distinzione viene invece chiaramente presupposta nel secondo comma, il quale ammette che se la parte defunta dopo la notificazione, l'impugnazione possa essere notificata impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte (originaria) defunta . Nel pensiero della O orte Suprema, la notificazione della sentenza acquista, quindi, una portata decisiva. Prima di questa, la parte originaria regolarmente costituita rimane astrattamente uno dei soggetti processuali, anche se venuta meno, con la vita fisica, la sua stessa esistenza. Se, invece, questo evento si verifica dopo la notificazione della sentenza, la morte fisica accompagnata definitivamente anche dalla morte processuale, n l'avvenuta costituzione nel primo giudizio a mezzo di procuratore potrebbe assicurare una fittizia sopravvivenza. In un caso di tal genere, anche secondo il nuovo codice venne quindi deciso che l'appello notificato ad un defunto sia da considerare improcedibile (Oass. 26 giugno 1951, n. 1699; il P. M. aveva concluso in senso difforme). E sempre in coerenza a tale principio, nel caso di un cambiamento di stato prima della notificazione, venne invece riconosciuta la piena validit di una impugnativa notificata alla parte originaria (SS. UU. 28 maggio 1948, n. 801). Non v' dubbio che la s-0luzione data dalla giurisprudenza della Oorte Suprema a questo curioso problema -ignorato, dalla dottrina, nia di evidente importanza pratica -appaia informata ad una imperiosa esigenza di giustizia. Non si pu ammettere l'invalidit di una notificazione dell'impugnazione presso il procuratore costituito della parte defunta, il quale potrebbe lasciare deliberatamente decorrere il termine di decadenza, annuale o prorogato (328 O.P.O.), al so~o scopo di costituirsi tardivamente per eccepire l'improcedibilit. E pu comprendersi d'altronde, come questa esigenza di giustizia sia meno sentita nel caso in cui sia avvenuta la notificazione della sentenza. Infatti la parte soccombente pu e deve, avvenuta la notificazione, provvedere immediatamente all'impugnativa, riducendo al minimo il rischio di successivi eventi che possono provocare mutamenti nello stato della controparte. Si aggiunga che a noti-__ ficazione ha, di per s, uno scopo ed un effetto acceleratore nella formazione del giudicato in senso for male; ed giusto che un tale effetto sia potenziato da una maggiore sensibilit del giudizio anche rispetto agli e'Qenti pr~'Oisti dagli artt. 299 e 300 O.P.O., eventi ~ -282 che sono normalmente irrilevanti (se non notificati) fino al momento dall'inizio del procedimento d'impugnativa. L'impulso dato dalla notificazione non solo opera direttamete nei confronti della parte in senso sostanziale, ma provocato da questa (285 C.P.C.), con l'esplicazione di una attivit che manca, invece rispetto alla sentenza pubblicata e non notificata. questo continuato intervento della parte in senso, sostanziale che caratterizza il giudizio nel momento della notificazione della sentenza[ ed la parte in senso sostanziale, che deve perci essere evocata nel giudizio di impugnativa. In altri termini la sopravvivenza della parte delunta una finzione che richiede la quiescenza del giudizio in una specie di statica immobilit dopo la pubblicazione della sentenza; Se, invece, la parte (in senso sostanziale) si rende attiva con la notificazione della sentenza, alla finzione processuale subentra la realt concreta, che domina il giudizio anche dopo la notificazione. Per conseguenza, qualora la parte muoia, dopo questo ritorno alla realt, il giudizio deve proseguire nei confronti dei veri successori, con il solo temperamento della loro evocazione in giudizio in modo collettivo e impersonale. Quali che siano le critiche opponibili a questa soluzione, imperniata sulla notificazione della sentenza come fattore decisivo, devesi ad ogni modo rendere omaggio allo sforzo compiuto dalla Suprema Corte per ridurre le gravissime conseguenze di un evento, che nella maggior parte dei casi non si pu in alcun modo conoscere. facile comprendere come tale soluzione faccia sorgere altri problemi collaterali, che per nella vertenza decisa con la sentenza annotata non furono discussi. Fra questi, il problema derivante da una mancata costituzione dei successori universali nel giudizio di impugnazione promosso contro il defunto. Pu applicarsi e questa ipotesi il principio dell'interruzione del processo, per la premorienza della parte prima della costituzione (299 C.P.C.)? Sembra evidente che di interruzione non possa parlarsi nel caso di ricorso in cassazione, giacch questo non richiede apertura dell'istruzione, n prevede costituzione in senso tecnico, non essendovi una vocatio in jus. Il problema si atteggia invece diversamente nel procedimento di appello, e si riconnette all'altra questione degli effetti di una sentenza contro una parte defunta (cfr. PAVANINI: Sentenza nei confronti di un defunto, in Riv. di dir. processuale civ. , 1947, II, 225 e segg.). Ma entrambe le questioni esorbitano dai limiti della presente nota, cos come sono rimaste estranee all'mbito della controversia, risolta dalla Corte Suprema con l'annotata sentenza. 2) Non meno importante la seconda massima, che risolve questioni sulle quali non risultano precedenti editi. noto che nei contratti dei pubblici appalti vengono incluse pattuizioni, in virt delle quali nelle situazioni mensili si comprendono non solo gli importi dei lavori eseguiti, ma anche gli importi dei materiali cos detti a pi d'op,era ,cio non utilizzati e non ancora incorporati nei lavori. Queste situazioni mensili costituiscono la base per il pagamento degli acconti (art. 11, R.D. 8 febbraio 1923, n. 422), con i quali si viene, praticamente, a pagare in parte e in via anticipata sia i lavori sia i 'materiali a pi d'opera. Senonch, quando per qualsiasi causa il contratto deve essere risolto, l'art. 345 della legge sulle opere pubbliche prevede che l'Amministrazione appaltante debba pagare i lavori eseguiti, nonch il valore dei materiali utili sistenti in cantiere . Mentre per i lavori eseguiti si sempre riconosciuto che il pagamento debba avvenire ai prezzi di tariffa, invece per i materiali esistenti in cantiere si ritenuto dalla dottrina (VITALEVI:, .Appalto, pag. 263, n. 565) e da qualche raro lodo arbitrale, che essi debbano essere valutati ai prezzi correnti al tempo della risoluzione. evidente come una simile tesi renda del tutto incoerente il sistema di pagamento dei materiali, che rimarrebbero pagati a prezzi di tariffa, per la parte inclusa nelle situazioni provvisorie e soddisfatta: a mezzo degli acconti, e ai prezzi del mercato, per la residua parte non coperta con gli acconti. Il problema sorse con una certa frequenza durante e dopo l'ultima guerra, in seguito all'emanazione della Legge 28 novembre 1940 n. 1772, che ammise la sospensione dei contratti di appalto da parte della P. A. la correlativa facolt dell'appaltatore di chiedere la risoluzione. In tal caso, analogamente a quanto era stabilito dall'art. 345 della legge sulle Opere pubbliche per l'ipotesi di risoluzione unilaterale da .parte della P. A., questa ha l'obbligo di pagare lo importq dei lavori eseguiti ed il valore dei materiali v.tili esistenti in cantiere. La dizione dell'art. 2 della legge del 1940 sostanzialmente identica a quella adottata dall'art. 345 della legge sulle opere pubbliche, mentre differisce dalla disposizione emanata dopo la prima guerra mondiale con il R. D. L. 16 febbraio 1919, n. 107, che precisava come il valore dei materiali dovesse determinarsi ai prezzi di contraito. L'omissione di questa precisazione, sia nell'art. 345 legge sulle opere pubbliche sia nell'art. 2 della legge del 1940, starebbe a dimostrare, secondo alcuni, che il valore dei materiali debba apprezzarsi in base ad un processo di valutazione ex novo, riferito al momento della risoluzione. Questa tesi stata giustamente respinta dalla Corte Suprema. Il fatto che i materiali passino in propriet dell'Amministrazione solo al momento della risoluzione .non infiuisce sulla questione. Importante stabilire non il momento del trasferimento o la necessit di una stima, ma la preesistenza o meno dei criteri di valutazione. Il termine valore, infatti, non presuppone necessariamente una traduzione in moneta attuale: n le recenti discussioni sui debiti di valore o di valuta offrono elementi di raffronto, poich esse hanno avuto per oggetto situazioni in cui non esistevano elementi prestabiliti per la stima del valore. Al contrario, l dove esistano pattuizioni o norme che fissino determinati prezzi o indennizzi, con una aestimatio anticipata, stata rettamente esclusa ogni rivalutazione: appunto in virt del principio che ogni qual volta devesi compiere l'aestimat:iD in relazione ad un metro monetario fermo, il corrispettivo non suscettibile di mutamenti--(Oass. SS. UU. 8 agosto 1952, n. 2589; in questa Rassegna, 1952, n. 228). Il processo di valutazione -al quale si voluto dare tanto peso - semplicemente un fattore costante in tutti i casi in cui occorre accertare un -283 valore: ma nulla autorizza a ritenere che il termine di valore sia adoperato solo quando si debbano ricercare nuovi elementi per questo processo. Anzi, facile riscontrare che molto spesso il legislatore ha adoperato il termine di valore anche in casi in cui gli elementi di valutazione sono predeterminati. Tipico , a questo proposito, l'usufrutto di cose consumabili, in cui l'usufruttuario tenuto a pagarne il valore al termine dell'usufrutto secondo la stima convenuta . Solo se manchi la stima, egli deve restituirne il valore al tempo in cui finisce l'usufrutto>> (art. 995 Cod. Civ.). In questa disposizione il distacco del valore da un processo di valutazione ex novo evidentissimo: e non altrimenti accade nel campo dell'appalto di opere pubblichi. A tale formula il Tribunale avrebbe dovuto logicamente pervenire dopo aver affermato in sentenza che i due subalterni, quali inferiori in grado avrebbero potuto disobbedire al superiore soltanto se l'ordine impartito da costui fosse stato manifestamente criminoso, il che non era. (cfr. Tribunale Supremo Militare, 10 aprile 1945, n. 1814 in Massimario delle._ Sentenze >i, anni 1942-1951). La sentenza, di cui non constano precedenti specifici, impugnata in un primo tempo dal P. M., passata in giudicato, per mancata presentazione dei motivi di appello. (I. T.) -286 IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA -Violazione -Misure cautelari ex art. 26 legge 7 gennaio 1929, n. 4 -Applicabilit -Crediti garantiti da dette misure -Pena pecuniaria e non anche tributo evaso Ipoteca legale. (Corte d'Appello di Firenze, Sez. I - Pres.: Ambrosi; Est.: Berarducci -Amministrazione Finanziaria e Fallimento Spinelli: 24 gennai? 1953). 1. La legge 7 gennaio 1929, n. 4, una legge organica di carattere generale e le sue norme si applicano, senza bisogno di alcun esplicito richiamo, a tutte indistintamente le ipotesi di violazione alle leggi fi,nanziarie riguardanti i tributi del1o Stato, ad eccezione soltanto del caso in cui la legge concernente il singolo tributo contenga una deroga espressa a tali norme. 2. L'art. 26 di detta legge, pertanto, data la natura di tributo erariale della Imposta generale entrata e la mancanza di una deroga espressa nella relativa legge istitutiva 9 gennaio 1940, n. 2, trova piena applicazione in tutte le violazioni concernenti tale tributo. 3. I crediti che ai sensi dello art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si sono intesi garantire con la ipoteca legale sui beni immobili del trasgressore e con il sequestro conservativo sui beni mobili del1o stesso, sono esclusivamente quelli per pena pecuniaria o ammenda e non anche quelli per imposta evasa. 4. Non ricorre incertezza agli effetti di cui allo art. 2841 e.e. sullo ammontare del credito garantito da ipoteca legale ex art. 26 legge 7 gennaio 1929, n. 4, allorch esso indicato nel ricorso nel decreto autorizzativo e nella nota di iscrizicine, nello importo del tributo evaso ed in quello della pena pecuniaria compreso fra il minimo ed il massimo comminato in astratto dalla legge in relazione allo ammontare del tributo evaso. La prima e la seconda massima sono di ovvia esattezza. La Oorte d'Appello ha dovuto occitparsi ex professo dell'argomento, perch il Tribunale di Grosseto nella sentenza 5-14 febbraio 1953, aveva affermato in via di principio che in tema di violazione I.G.E. le norme dell'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, non trovano applicazione, in quanto l'art. '52 della legge istitutiva I.G.E. nel rinviare alle norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4, fa espresso riferimento all' accertamento)> alla cc cognizione>> ed alla cc definizione)> delle violazioni I.G.E. fra le quali non sarebbero comprese quelle dell'art. 26 citato, mirando esse a dare una garanzia per la realizzazione di determinati crediti. Dal disposto dell'art. 1 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in cui, in conformit della difesa dello Stato, la Corte fiorentina ha scorto la ragione del decidere, deriva, senza ombra di dubbio, che le norme contenute in detta legge vanno applicate interamente ed automaticamente a tutte le violazioni delle leggi finanziarie che riguardano i tributi dello Stato, quale certo la imposta generale entrata. Con dette norme infatti il legislatore ha inteso dare a tutti i disposti punitivi un assetto unico a tutela del fine superiore dello Stato alla repressione dei reati e degli illeciti finanziari. Di conseguenza, nello enunciare nello art. 1 il carattere di legge organica delle relative norme, ha stabilito che per paralizzare l'operativit delle norme stesse non basta n silenzio n il mancato richiamo di una singola norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella legge speciale concernente il tributo, ma occorre una cc dichiarazione espressa con specifico riferimento alle singole .disposizioni derogate o modificate l>. Esattamente il Lampis nel commento alle norme in esame, pag. 17, afferma che con tale disposizione cc non si viene a cristallizzare l'ordinamento giuridico e ad impedire il suo razionale sviluppo attraverso i bisogni che la pratica manifesta, ma si pone un richiamo al legislatore futuro affinch consideri attentamente se la innovazione che sta per. introdurre sia realmente sentita o non sia frutto di una inadeguata valutazione delle esigenze dell'Amministrazione finanziaria. o anche di incomprensione della portata delle norme generali >>. La legge 7 gennaio 1929, ri. 4, pertanto, sotto il rifiesso in esame, integra una di quelle leggi che la dottrina definisce cc direttive )> nelle quali, pur di raggiungere il proprio intento, il legislatore non si limitato a prescrivere la osservanza di precise formalit per il caso di deroga, ma ha fatto derivare dall'inadempimento di detta formalit, la assoluta inefficacia della norma di deroga. Tale essendo la portata e la natura della legge 7 gennaio 1929, n. 4, al fini della ,~ua applicazione alle violazioni di norme tributarie, ultronea ogni indagine sulla interpretazione, peraltro onnicomprensiva dell'art. 52 della legge istitutiva I.G.E. 19 giagno 1940, n. 762. La terza Massima non ci trova consenzienti. La Corte ha cos motivato: cc i crediti che si sono intesi garantire con l'ipoteca legale in esame sono esclusivamente quelli per pena pecuniaria e non gi anche quelli per la imposta evasa. La norma dello art. 26 va, infatti, interpretata inquadrandola nella legge che la contiene (la quale disciplina non gi la riscossione dei tributi, bens esclusivamente le repressioni delle violazioni delle leggi finanziarie per le qua.li prevista la comminatoria di pene pecuniarie) ma, soprattutto, tenendo presente la lettera della norma stessa, la quale testualmente dice: cc in base al processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'Intendente di Finanza e delle violazioni di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'Intendente pu chiedere al Presidente del Tribunale competente l'iscrizione di ipoteca legale sui beni del trasgressore. . . . >> Secondo tale lettera la volont del legislatore infatti chiara nel senso di concedere la garanzia ipotecaria all'eventuale credito dello Stato per pena pecuniaria comminata per la contravvenzione di competenza dell'Intendente di Finanza e per qualunque altra violazione di legge finanziaria anche non costituente contravvenzione. Il che trova conferma, pertanto, nel capoverso dello stesso art. 26 che estende l'applicazione della norma cc anche contro le persone e gli Enti civilmente responsabili dell'ammenda e delle pene pecuniarie ))' con ci ribad:en.do che i crediti sono esclusivamente quelli attinenti all.e. pene_ pecuniarie in genere, comminate per le violazion"i delle leggi finanziarie. Trattasi in altri termini di una garanzia analoga a quella concessa dall'art. 189 n. 1 del codice penale ed ovvio che da esso sono esclusi i crediti per l'imposta evasa, i quali" sono gi - 287 garantiti dal privilegio loro concesso dal codice civile (articoli 2752, 2758, 2759, 2771 e 2722) o dalla legge speciale ad ogni singolo tributo quale, per il caso che qui interessa, il R.D.L. 9gennaio1940, n. 2, istitutivo dell'I.G.E. che all'art. 44 concede al credito relativo all'imposta evasa privilegio sulla generalit dei mobili del debitore. La lettera dell'art. 26 citato, la sedes materiae di quest'ultimo, il raffronto dello stesso con l'art. 189 n. 1 codice penale, che contiene per il P.M. una norma equivalente per i casi di reato comune, su cui la Corte ha posto l'accento per dare la ragione del suo decidere, ad un esame approfondito, escludono siffatta interpretazione. Detto articolo infatti, contenuto neZ titolo riguardante le norme di procedura, dice soltanto che il provvedimento cautelativo consentito a richiesta dell'Intendente di Finanza, quando ricorre un fatto contravvenzionale o una infrazione punibile con pena pecuniaria e quando vi sia pericolo nel ritardo, che necessariamente consegue alla cognizione, all' accertamento ed alla .definizione con conseguente realizzazione del contesto, ma non indica i crediti che con il ridetto provvedimento cautelativo restano garantiti. La contravvenzione di competenza dell'Intendente di Finanza e le violazioni di una norma, per la quale sia stabilito una pena pecuniaria, costituisce pertanto, al pari del pericolo per il ritardo, un elemento di fatto necessario per abilitare l'Intendente a richiedere ed attuare le particolari misure cautelari. La norma perci dell'art. 26 pone soltanto le condizioni per l'esercizio di quest'ultima facolt, ma non anche la limitazione della ipoteca o del sequestro all'ammontare della ammenda o della pena pecuniaria. Dal che logico dedurre che la garanzia ipotecaria o del sequestro conservativo, richiesto ed. attuato dall'Intendente, organo dell'Amministrazione attiva ed in rappresentanza della stessa, a tutela delle ragioni creditorie della Finanza, riguarda i crediti constatati nel verbale della P.T.I. ed abbraccia tutti gli interessi civili dello Stato che si riconnettono alla violazione tributaria, ivi compreso il tributo alla cui evasione consegue, come anello alla catena, l'ammenda o la pena pecuniaria a seconda che si versi in tema di contravvenzione o di illecito civile (Vedi LAMPil:l: Norme per la repressione delle violazioni delle leggi fi,nanziarie, pag. 86; SPINELLI: La repressione delle violazioni dell~ leggi finanziarie nelle Scienze e nel Diritto, pag. 309). N giova il rilievo che pur fa la Corte Fiorentina sul privilegio che il codice civile o la legge speciale conferisce al tributo, giacch la evasione oggetto dello accertamento, sia essa dolosa o meno indice, in costanza del pericolo per il ritardo, di una situazione economico-patrimoniale del contribuente affatto tranquillante per cui il solo privilegio, per lo pi mobiliare, come per l'I.G.E. integra una ben scarsa garanzia. Se invero, nei casi in cui l'obbligazione tributaria segue il suo svolgimento normale, il privilegio sufficiente, presumendosi il pagamento spontaneo, nei casi in cui in detto svolgimento interviene il fatto patologico della evasione e del pericolo per il ritardo detto privilegio non pi sufficiente e di necessit il legislatore, per l'interesse che si riconnette alle entrate pubbliche, nel conf m:ire agli organi preposti all'accertamento ed alla riscossione il potere di richiedere una sicura garanzia per le sanzioni pecuniarie, non poteva non conferirlo ed a fortiori per il tributo evaso che vi ha dato origine. Il che in perfetta armonia con la eooluzione sto rica della norma dell'art. 26 ridetto: l'art. 4 infatti del decreto 25 marzo 1923, n. 726, cui subentrato il 26 della legge 7 gerinaio 1929, n. 4, con le sole modifiche concernenti le condizioni per l'esercizio delle particolari facolt e l'intervento del Presidente del Tribunale e non anche la estensione della garanzia stabiliva di gi che l'Intendente di Finanza poteva provvedere a tutti gli atti cautelativi che avesse ritenuto necessari a garantire cc i diritti dell'Erario fra i quali per la natura propria dell'obbligazione gfaridica di imposta, non puo non essere compreso il tributo evaso. La mancanza della pretesa limitazione che gi risulta chiara dalla interpretazione della norma, dalla s.ua sedes materia.e, dalla ratio legis che presiede alla facolt intendentizia e dai precedenti legislativi, resta peraltro confermata,.-secondo lo SPINELLI: Preleggi penali fi,nanzfarie, pag. 261 -dall'art. 42 dello stessa legge 7 gennaio 1929, n. 4, laddove si stabilisce che nei casi di violazione costituente reato alla revoca di diritto del decreto di condanna, sopravvivono cc gli atti compiuti dall'Intendente a garanzia della esecuzione per gli effetti civili >> fra i quali il citato Autore mostra chiaramente di comprendere il tributo evaso, che, a suo giudizio -che per non si condivide -riterrebbe non esservi necessit di diversamente tutelare. Un'ultima considerazione: la Corte ha fatto richiamo all'art. 189 n. 1 codice penale per dedurne che anche quest'ultimo, che indubbiamente contiene una norma equivalente al 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nella dizione pena pecitniaria ed ogni altra somma dovuta all'Erario, escluse il tributo evaso. Ammesso senza contrasto che in detto numero 1 del 189 c.p. il legislatore ha inteso riferirsi alle pene pecuniarie ed alle altre sanzioni disciplinari conseguenti alla condanna penale sta di fatto che il ridetto 189 c.p. contiene altri numeri nei quali precisa che la ipoteca legale giova anche agli interessi patrimoniali della parte lesa, fra i quali, per rimanere nei limiti della ragione e del diritto, non pu non rientrare l'interesse dello Stato alla percezione del tributo oggetto della evasione, tutelabile, in via di principio, nelle evasioni fiscali in genere costituenti reato anche con la costituzione di parte civile in sede penale. (Vedi questa Rassegna n. 5 del maggio 1953, nota dell'avv. Chiarotti, pag. 118). La quarta massima non richiede particolari commenti. L'indicazione della somma per cui l'iscrizione presa rientra negli scopi della specialit e della pubblicit dell'ipoteca. A sodisfare per tale requisito sufficiente, per la tutela degli interessi che a detta specialit dell'ipoteca si riconnettono, la indicazione della somma massima fino alla quale potr arrivare la liqiddazione finale del credito. La ipoteca ex art. 26 legge 7 gennaio 1929, n. 4, ri-._ chiesta ed iscritta nella fase iniziale del contesto tributario, per cui la indicazione in una somma a titolo di pena pecuniaria applicabile fra il minimo ed il massimo comminato in astratto dalla legge una necessit imprescindibile. In tali casi, come in ! ~.AV.Jt.Vll.AVffff..i.lliID7Af'k..ff~~~..::mr"'ff..::%W"~l~~~D~~ w w -288 molti altri che si rinvengono nel campo delle obbligazioni civilistiche, manca la liquidazione finale ma indicata la cifra massima fino alla cui concorrenza la garanzia presa, bastando questa indicazione per la tittela degli interessi del terzo. L. CORRE.A.LE REQUISIZIONI -Requisizioni di guerra e occupa . zioni dipendenti da titolo non locativo di natura temporanea -Controversie che ne derivano e natura del provvedimento finale -Impugnabilit. (Tribrmale Genova, 15 ottobre 1953 -Pres.: Secco; Est.: Gallesio Piuma -Finanze dello Stato contro Perelli). Le requisizioni di guerra rientrano fra le occupazioni dipendenti da titolo non locativo di natura temporanea, disciplinate dall'art. 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253. Le relative controversie devono essere decise dal pretore del luogo in cui sito l'immobile con ordinanza non appellabile quando la pretesa appaia fondata e non sia contestata. Fuori di tale ipotesi la controversia deve essere decisa con sentenza del giudice competente per valore. La delimitazione della sfera di applicabilit dell'articolo 32 della legge 23 maggio 1950, n. 253, ha dato luogo, sebbene la legge abbia solo pochi anni di vita, e notevoli contrasti di opinione in sede dottrinale e giurisprudenziale. Sulla portata sostanziale, e con particolare riferimento alle requisizioni, va segnalata la tendenza, sopra tutto giurisprudenziale, a distinguere due tipi di requisizioni: le requisizioni di guerra in senso lato, che hanno dato vita a rapporti precari e transitori, intimamente legati alle contingenze di guerra e allo sfollamento e le requisizioni di carattere pi duraturo, connesse alla crisi edilizia e per le quali l'autorit requirente ha stabilito il pagamento di un congruo corrispettivo a carico dell'occupante. Per le prime devesi ritenere essersi verificata la caducazione ope ligis (decreto-legge 12 aprile 1946, n. 319, 6 settembre 1946, n. 86 e 26 aprile 1947, n. 264) con la conseguente applicabilit ad esse dell'art. 32 della legge, mentre le seconde si sarebbero trasformate in contratti di locazione coatta cio in quei contratti, che argutamente legge Scialoja ha definito la categoria dei <i, 1951, I, 315 con nota del M assari e in Foro I tal. >i, 1951, I, 1371 con nota del Pedata; Cass. 18 maggio 1951, in Foro Ital. ii, 1951, I, 1512 con nota del Tabet . .Altrettanto, se non ancora pi controversa, appare la portata processuale della norma: tuttavia, salvo lievi varianti, dominante l'opinione secondo la quale il pretore deve decidere la causa con ordinanza, solo quando la domanda attrice gli appaia fondata e il convenuto non compaia o comparendo non si opponga. Negli altri casi, la lite deve essere decisa con sentenza dal giudice competente per valore. (Cass. 12 marzo 1953, n. 594, in <>, 1953, 336). Il possesso trentennale quale titolo all'uso delle acque pone solo un limite oltre il quale l'.Ammini strazione non pu andare, la concessione pu quindi concernere un quantitativo minore di quello effettivamente utilizzato. (Trib. Sup. .Acque, 6 luglio 1953, cc .Acque Bonif. Costr., , 1953, 371). Le utenze di antico diritto esistenti nei te~ritori annessi dopo la guerra 1915-18, hanno la durata di trenta anni a decorrere dal 20 maggio 1923. (Trib. Sup. .Acque, 6 luglio 1953. cc .Acque Bon. Costr. , 1953, 371). Le utenze gratuite dei canali demaniali, posteriori all'unificazione del Regno e anteriori al 1 maggio 1894 non possono essere gravate di canone se non previa espropriazione di esse da parte dello Stato con pagamento delle relative indennit. (Corte Cass., S. U., 8 ottobre 1953, cc Foro Padano, 1953, I, 1138). La occupazione senza titolo di locali in immobile in costruzione appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato illegittima, e l'occupante tenuto senz'altro allo sgombro dei locali. (Pret. Bolzano, 3 ottobre 1953, Oont. da 816 a 822, .Avv. Trento). I regolamenti edilizi comunali e la legge urbanistica non sono applicabili nell'ambito del demanio marittimo. (Corte .App. Genova, 4 settembre 1952 cc Ri'v. Dir. Navig. 1953, II, 114 con nota Giud. dott. R . .Albano). L'Amministrazione ha diritto di chiedere la consegna .dei pioppi cresciuti sul bene concesso, e in confor}nit alla concessione, o in mancanza il loro valore attuale, trattandosi di debito di valore. (Trib. Cremona, 28 maggio 1953, Cont. 2500, .Avv. Brescia). Il proprietario di un fondo pu opporsi con i ririmedi possessori alle ricerche minerarie da parte di terzi quando non sia stato notificato al detto proprietario il decreto autorizzante alle ricerche. (Corte Oass., S. U. 8 luglio 1953, cc Mon. Trib. , 1953, 336). IMPOSTE IN GENERE Non fa acquiescenza alla decisione della Commissione imposte l'Ufficio che consenta ad ul).a dilazione con riserva d'impugnativa poi proposta, nr~ a tale riserva si applicano le disposizioni degli articoli 1341e1342 C. C. (Trib. l'Aquila, 9 ottobre 1953, Cont. 5463, .Avv. L'Aquila). La mancata notifica del decreto del Ministro che respinge il ricorso del contribuente contro l'ordinanza dell'Intendente di finanza di pagamento di imposta generale sull'entrata, ed altro, nonch di pena pecuniaria non incide sulla sostanza del titolo. (Trib. l'Aquila 21 agosto 1953, Cont. 5474, .Avv. L'Aquila). Le decisioni delle Commissioni tributarie sono ben notificate nella sola parte dispositiva, potendo il contribuente rilevare i motivi col farsi rilasciare copia della decisione. (Comm. Oentr. Imp. 6 ottobre 1952, cc Le Massime, 1953, 223). .Anche le .Amministrazioni provinciali e comunali _ sono tenute ad osservare il solve et repete che non ha carattere di semplice presupposto processuale, ma comporta se inosservato l'improponibilit dell'azione. (Trib. Salerno, 5 maggio 1953, cc Imposte Consumo e Entrata, 1953, 262). -292 L'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento del Procuratore del registro per l'attuazione di un'ordinanza dell'Intendente di finanza di pagamento imposta generale sull'entrata e altro nonch di pena pecuniaria, ordinanza confermata da decreto del Ministro delle Finanze, soggiace al solve, et repete. (Trib. L'Aquila, 21 agosto 1953, Cont. 5474, .Avv. L'Aquila). L'inosservanza del solve et repete preclude la decisione anche sulla domanda di manleva nei confronti del proprietario della merce, proposta dallo spedizioniere doganale che tenuto autonomamente alla obbligazione doganale. (Trib. Genova, 3 ottobre 1953, Cont. 17644, .Avv. Genova). Rifiessioni economiohe e finanziarie sulla frode fiscale, art. dott. G. STEFANI, cc Riv. Dir. Fin. e Se. delle Finanze, 1953, I, 262). IMPOSTE DffiETTE La denuncia di cessazione un atto formale al quale non pu sostituirsi altro mezzo o ricorso fatto dal contribuente. (Comm. Centr. Imp. 12 febbraio 1953, cc Riv. Leg. Fisc. , 1953, 1454). .Ai fini dell'imposta sul reddito agrario fuoriescono dal normale ciclo produttivo agrario quelle manipolazioni che di solito vengono fatte da estranei alla propriet del fondo con particolari attrezzature tecniche. e industriali (caseificio sociale); vi rientrano invece anche quelle manipolazioni complementari e successive alla prima, che pret'ledano il consumo o la vendita o la consegna. (Comm. Centr. Imp., 26 maggio 1953, cc Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 1455). IMPOSTE INDffiETTE Circolare Dir. Gen. Tasse .Affari, Div. III, 11 luglio 1953: Norme per l'applicazione della legge 4 aprile 1953 sulle vigenti disposizioni tributarie per le cessioni di crediti, i mutui, gli appalti. (cc Riv. Legisl. Fisc. n, 1953, 1406) La legge n. 926 del 1949 di proroga di tutte le prescrizioni in materia d'imposte indirette sugliaffari riguarda anche i termini che venivano a scadere per la prima volta dopo il 31 dicembre 1949 (Trib. Potenza, 20 novembre 1953, Cont. 452/53, .Avv. Potenza). La decisione del magistrato non pu essere opposta alla finanza che non sia intervenuta nel giudizio poich il principio dell'efficacia erga omnes della sentenza del giudice ordinario non tocca l'autonomia degli organi finanziari che hanno la facolt di accertare la natura del negozio giuridico. (Comm. Centr. Imp. 12 febbraio 1951, <( Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 1429). L'atto di t:msferimento di mobili ed immobili per un prezzo unico e indistinto, soggiace tutto all'aliquota d'imposta di registro prevista per i trasferimenti immobiliari e l'Ufficio, anche se nel frattempo sia intervenuto concordato sull'entit dell'imponibile pu correggere i criteri di tassazione seguiti all'atto della registrazione. (Comm. Centr. Imp., 25 maggio 1951, Giust. Trib., 1953, 544). I prezzi in valuta estera sono, ai fini dell'imposta di registro ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione che in regime di cambi vincolati dato dalle norme che stabiliscono il prezzo di acquisto e di cessione della valuta estera. (Corte Cass., 20 aprile 1953, cc Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 1451). L'imposta di registro per una convenzione enun ciata in una sentenza dovuta solo se la sentenza enunciata in una sentenza dovuta solo se la sentenza abbia pronunciato su una domanda fondata nella convenzione. (Trib. Milano, 10 aprile 1953, (( Mon. Trib., 1953, 330). La sola iscrizione di un atto a repertorio consente gli accertamenti tributari e il ricupero dell'imposta sugli atti annotati s~bbene non rinvenuti. (Comm. Centr. Imp. 9 maggio 1951, cc Riv. Leg. Fisc. , 1953, 1435). I contratti di appalto per la costruzione di alloggi ai dipendenti delle provincie godono delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 153 T.U. n. 1165 del 1938, poich le provincie sono comprese fra gli enti pubblici considerati in tale articolo. (Comm. Centr. Imp., 19 ottobre 1951, cc Riv. Leg. Fisc. , 1953, 1440). L'impegno di ampliare e migliorare una strada interpoderale pel transito di automezzi per trasporto di legname costituisce ai fini dell'imposta di registro un contratto di appalto, il cui corrispet~ tivo consiste nell'uso della strada per un certo periodo e nell'impegno dei frontisti di non permetterne durante tale periodo l'uso a terzi. (Trib. Potenza, 20 novembre 1953, Cont. 452/53, .Avv. Potenza). L'agevolazione quanto all'imposta di registro concessa con DD. LL. n. 322 del 1945 e n. 221 del 1946 compete ai contratti di appalto per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dalla guerra e non ha influenza il fatto che la casa ricostruita non sia identica alla precedente. Non compete invece per appalti d'impianti (come riscaldamento, ascensori e simili) a meno che non abbiano una specifica finalit industriale, n ai contratti autonomi di fornitura (come in zoccolatura, infissi, vetri e simili) in cui il valore della materia superi quello della prestazione di lavoro. (Comm. Centr. Imp., 1 aprile 1953, Giust. Trib. , 1953, 548). Conforme nella seconda parte della massima. (Comm. Centr. Imp., 6 ottobre 1952, cc Le massime , 1953, 223). Per il beneficio dell'imposta fissa di registro ai contratti di mutuo per la ricostruzione edilizia, tali contratti debbono essere corredati dell'attestazione delle competenti autorit sulla veridicit del danneggiamento per causa di guerra e contenere la dichlarazione che la stipulazione viene effettuata ai sensi del D.L. n. 221 del 1946 (Trib. Milano, 15 giugno 1953, cc Mon. Trib., 1953, 345). L'atto di costituzione di un'associazione avente lo scopo di creare un luogo di riposo, ritrovo e svago senza fine di lucro soggiace alla sola imposta fissa di registro di cui all'art. 107 Tar. ali. A, legge di registro e non alla imposta di cui all'articolo 81 della Tariffa. (Comm. Centr. Imp., -O febbraio 1951, cc Giust. Trib. n, 1953, 544). Un impianto idrico per il rifornimento di acqua nella zona non rientra fra le case popolari cui si applicano le agevolazioni d'imposta di registro di cui all'art. 153 -lett. a), b), T. U. n. 1165 w-r~~im:::::mffrn=J'mill:::::m,.ᥥ,, -293 del 1935. Comunquti l'accertamento della finalit di casa popolare spetta esclusivamente alla autori. t amministrativa. (Corte .App. Trieste, 22 magg10 1953, Cont. 7292, .Avv. Trieste). Il contratto verbale di trasporto, ai fini dell'imposta di registro non assimilabile al contratto verbale di appalto soggetto per l'art. 2 all. B. R. D.L. n. 1424 del 1937 a denuncia in termine fisso pena la registrazione di ufficio con relativa sopratassa (Trib. Brescia, 8 ottobre 1953. Cont. 29993197, .Avv. Brescia). Per la restituzione dell'imposta di successfone a seguito di annullamento del testamento, non necessario che il contraddittorio con l'Amministrazione siasi svolto nello stesso giudizio di annullamento, potendosi esso instaurare anche con separato o successivo giudizio. (Corte Cass. 20 giugno 1953, Mon. Trib.))' 1953, 335). La nuova legge sul bollo e le delegazioni tributarie, art. ~el dott...A..RoMANo, .Amm. Ital. , 1953, n. 11. mnovat1va la norma di cui all'art. 6 D.L.L. n. 221 del 1946 secondo la qual l'imposta generale sull'entrata sul commercio del burro dovuta dal produttore all'atto della vendita con l'aliquota del 4 % una tantum. (Trib. Genova, 20 luglio 1953; Cont. 19585, .Avv. Genova). CONTRIBUTI SPECIALI Poich i contributi unificati in agricoltura costituiscono un onere di natura tributaria determinato in misura fissa e in via di presunzione, non pu il datore d'opera agricola trattenere ai dipendenti in isciopero oltre al salario anche i contributi nell'ammontare di una parte della somma erogata per l'assicurazione. (Corte Cass., 27 aprile 1953, cc Riv. .Amm. Rep. It. ))' 1953, II, 554). RISCOSSIONE Poich il procedimento di che al T.U. n. 639 del 1910 ha carattere esecutivo e tale resta anche quando contro l'ingiunzione sia proposta opposizione, competente ai sensi dell'art. 7 del T. U. n. 1611 del 1933 il Giudice del luogo dell'autorit eh~ ha emesso l'ingiunzione. (Corte Cass., 12 genna10 1953, cc Riv. Dir. Fin. Se. Fin. ))' 1953, II, 227, con nota avv. G. Greco). Le condizioni di cui agli artt. 633 e segg. C. P. C. per l'emissione del decreto ingiuntivo non si applicano alle ingiunzioni amministrative di che al T.U. n. 639 del 1910. (Trib. Caltagirone, 21 maggio 1953, Cont. 17820, .Avv. Catania). Data l'autonomia del diritto tributario anche dopo l'entrata in vigore del Cod. Civ. del 1942 continua ad aver vigore l'art. 49, T. U. n. 1401 del 1922 sulla riscossione imposte dirette. (Corte Cass., 20 dicembre 1951, Riv. Dir. Fin. Se. Fin. ii 1953, II, 212 con nota dott. G. Zingali). Le quistioni riferentisi agli aggi esattoriali anche se agitate fuori della sede di rendiconto' spe~ta~o .~lla Corte . dei Conti riguardo a quegll enti d1 dmtto pubblico designati dal T. U. n. 1214 del.19?4 ?.da leggi speciali: non riguardo agli altri enti di diritto pubblico sottoposti al giudice ordinario. (Corte Cass., S.U., 4 luglio 1953, Riv. Leg. Fisc. ))' 1953, 1477). RAPPORTI DI DIRITTO COMUNE DIRITTO CIVILE Ove nelle more del giudizio il conduttore convenuto per sfratto per morosit abbia rilasciato l'immobile va dichiarata cessata la materia del contendere. (Pret. Matera, 31 ottobre 1953, Cont. 440, .Avv. Potenza). Ove per uno scontro fra autoveicoli si debba decidere se la precedenza di fatto prevalga su quella di diritto, si deve presumere la colpa del conducente che invoca la precedenza di fatto, salva la prova della colpa dell'altro, in quanto questi non abbia agito in modo da consentire al primo di avvalersi della precedenza di fatto, senza pericolo di collisione. (Corte .App. Firenze, 26 agosto 1953, Giur. Tosc. ))' 1953, 511). Il danno estetico non danno morale ma incide sul patrimonio. Il coefficiente per la liquidazione d'invalidit permanente va calcolato sull'et del leso al momento della guarigione clinica delle lesioni e dal tal momento decorrono gli interessi. Il guadagno di una casalinga pu valutarsi nella spesa occorrente per il salario e il mantenimento di una domestica . .Anche per l'invalidit permanente minima (2 %) pu ricorrersi al sistema della capitalizzazione in base al guadagno. (Corte .App. Firenze, 18 aprile 1953, Cont. 12536, .Avv. Firenze). La prescrizione ex art. 294 7 C. C. (biennio dalla estinzione del reato) decorre dalla data del provvedimento di clemenza, non da quella della pronuncia giudiziale che la riconosce. Quindi una sentenza istruttoria che abbia assolto per amnistia, applicandone per una successiva, non preclude, specie se non passata in giudicato, il riconoscimento della applicabilit di una amnistia precedente, e quindi il maturarsi della prescrizione. (Corte .App. Firenze, 21 agosto 1953, Giur. Tosc.))' 1953, 507). La responsabilit aquiliana concorre con quella contrattuale solo quando il fatto dannoso oltre a violare i diritti nascenti dal contratto riveste gli estremi dell'illecito penale. (Trib. Nicastro 26 giugno 1952, Foro Padano ii 1953, I, 1195); se leda uno dei diritti primari che l'ordinamento giuridico tutela in modo assoluto con applicazione alla materia del trasporto di persone talch estinta per prescrizione l'azione contrattuale possa proporsi contro il vettore quella extracontrattuale fondata sul dolo o sulla colpa dei preposti al trasporto. (Corte .App. Napoli 21 novembre 1952, Foro Padano))' 1953, I, 1191). DIRITTO ECCLESIASTICO Lasciti testamentari per enti ecclesiastici da fondare art. del dott. D. BARILLARO. Dir. Eccl. ))' 1953, I, 219. PROCEDURA CIVILE I soggetti di diritto internazionale godono della immunit della giurisdizione, solo quando, mantenendosi sul piano internazionale esplicano un'attivit pubblicistica destinata ad incidere nelle relazioni fra Stato e Stato, non quando agendo jure privatorum concludano negozi di diritto privato -294 con altri soggetti non dotati di sovranit. (Corte Cass., S. U., 14 luglio 1953, >, 1953, 351). L'opposizione all'ingiunzione di pagamento del procuratore del Registro deve essere opposta nei confronti dell'Intendente di Finanza~ legittimato passivo, anche se questi risiede in luogo diverso da quello dell'Ufficio ingiungente. (Trib. L'Aquila, 21 agosto 1953, Cont. 5474, .Avv. L'Aquila). improponibile per difetto di legittimazione passiva ad processum l'opposizione ad ingiunzione fiscale con cui sia chiamato in giudizio l'Ufficio del Registro anzich l'Intendente di Finanza. (Trib. Firenze, 6 dicembre 1952, Mon. Trib. n, 1953, 310). Il Corpo della Guardia di Finanza rappresentato in giudizio solo dal Ministro delle Finanze. (Pret. Ispica, 29 ottobre 1953, Cont. 18273, .Avv. Catania). Il Commissariato per il Turismo un organo con propria legittimazione processuale non un ufficio della Presidenza del Consiglio. nulla quindi la vocatio in ius non fatta nei confronti del Commissariato per il Turismo in persona dell'Alto Commissario, ma fatta nei confronti della Presidenza del Consiglio. (Corte .App. L'Aquila, 28 luglio 1953, Cont. 4994, .Avv. L'Aquila). Il prefetto nella causa per la liquidazione delle indennit di espropriazione non parte in causa, comunque la citazione notificata a lui direttamente. nulla. (Trib. Potenza, 14 ottobre 1953, Cont. 145, .Avv. Potenza). La nullit. della citazione per chiamata in giudizio di un organo della .Amministrazione carente di rappresentanza sanata soltanto se la costituzione dell'Avvocatura avvenga per l'organo munito di rappresentanza. Peraltro nello speciale procedimento dell'art. 30 legge n. 253 del 1950 il giudice deve concedere un termine al ricorrente per chiamare in giudizio l'organo competente. (Pret. Ispica, 29 ottobre 1953, Cont. 18273, .Avv. Catania). L'indicazione del mese ed anno e non del giorno di comparizione nella copia della citazione d'appello notificata, rende nulla la citazione stessa, ed ove l'appellato si sia costituitq oltre i trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, la sanatoria operando em nunc, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. (Corte .App. Milano, 18 giugno 1953, << Mon. Trib. n, 1953, 309). Opposta riconvenzionale per il rimborso delle spese di riparazione dal conduttore di un immobile convenuto per sfratto per finita locazione e accolta con sentenza parziale la domanda di sfratto, la causa pu proseguire per la riconvenzionale e per la richiesta accessoria del locatore in ordine alla corresponsione degli affitti. (Trib. Bolzano, 7 otto bre 1953, Cont. 93, .Avv. Trento). L'Amministrazione del Demanio pu intervenire nella causa fra due concessionari successivi di beni demaniali per chiedere nei confronti di entrambi un certo numero di pioppi cresciuti nel bene con cesso, e in conformit. alla concessione. (Trib. Cremona, 28 maggio 1953, Cont. 2500 .Avv. Brescia). L'incertezza di una prova circa la sottrazione di cose pu derivare anche dalle discordanti dichiara zioni dei testi nell'istruttoria civile rispetto a qu.anto dichiarato in sede di polizia giudiziaria sugli stessi fatti per cui si era iniziata azione penale definita con amnistfa. (Corte .App. Trento, 19 novembre 1953, Cont. 279, .Avv. Trento). Occorre querela di falso per negare effetti a un mandato alle liti quando la parte ..e .per essa il suo procuratore costituito, neghi di aver apposto la sua firma su un atto di citazione compilato da altro procuratore e da questi autenticata. (Corte .App. Bari, 5 maggio 1953, Cont. 14731, .Avv. Bari). Per le innovazioni della legge del 1951 possono dedursi in appello nuovi capitoli di prova testimoniale in aggiunta o complemento di quelli dedotti in primo grado o relativi a fatti diversi, non gi quelli tendenti a rinnovare in .Appello la prova testimoniale gi esaurita in primo grado o a dedurre per la prima volta in .Appello una prova intesa a neutralizzare le risultanze della prova esperita in prime cure dalla controparte. (Corte Cass., 26 maggio 1953, Mon. Trib. n 1953, 324). inammissibile l'azione possessoria contro il privato autorizzato al possesso da un atto amministrativo. (Corte Cass., S. U., 27 febbraio 1953, Riv. Corte Conti n, 1953, IV, 195). inammissibile l'azione possessoria contro la Pubblica .Amministrazione anche in mancanza di un provvedimento amministrativo formale; potendo concretarsi l'atto ~mministrativo anche in un fatto materiale. (Corte Cass., S.U., 13 febbraio 1953, Riv. Corte Conti n, 1953, IV, 186). DIRITTO PEN.A.LE Un uso intempestivo di segnalazione, ingene rando manovre inconsuete del conducente che pre cede e determinando l'investimento, costituisqe elemento di colpa. Se l'eccesso di velocit dimo strata dal fatto che il conducente investitore non sia riuscito a fermare rapidamente l'auto, deve tuttavia il giudice penale esaminar l'eventuale concorso di colpa del leso ai fini della pena e del risarcimento del danno. (Corte Cass. Pen., 27 feb braio 1953, Riv. Giur. Circ. Trasp. n, 1953, 531). colpevole di lesioni colpose il conduttore ferro viario che ha dato il pronti quando uno sportello era ancora aperto e un viaggiatore vi stava scen dendo, causando la partenza del treno e la caduta del viaggiatore; non il capotreno che abbia fatto partire il treno sulle segnalazioni dei conduttori. (Pret. Rovereto, 15 ottobre 1953, Cont. 837, .Avv. Trento). Non commette furto chi smantella opere militari e si appropri del materiale se risulti la sua buona fede per averne fatta richiesta alla competente auto rit e abbia ricevuto se non una autorizzazione regolare almeno promessa di accoglimento della richiesta. (Trib. Trento, 6 marzo 1953, Cont. 657, .Avv. Trento). L'attenuante del danno patrimoniale di speciale entit non applicabile al contrabbando. (Corte Cass. Pen., 2 luglio 1953, cc Riv. It. Dir. Pen. n, 1953, 647). PROCEDURA PENALE Non ammessa rinuncia da parte del difensore ai motivi di impugnazione. (Corte Cass., S. U., 16 maggio 1953, Riv. Pen. >> 1953, II, 955). -295 L'inosservanza' dell'obl?Iigo per la parte civile di quantificare i danni sofferti non importa nullit n decadenza del diritto a pretendere il risarcimento per la cui liquidazione le parti possono essere rimesse al giudice civile e ci sia se la parte civile abbia solo chiesta condanna generica ai danni da liquidarsi in separata sede (Corte Cass., 9 febbraio 1953, Riv. Pen. ii, 1953, II, 490); sia che abbia chiesto solo le spese del giudizio senza alcun accenno ai danni (Corte Cass., 28 aprile 1953, Riv. Pen. ))' 1953, II, 657). Contra: Obbligo della parte civile di determinare i danni nelle conclusioni, art. del Cons. A. GRrnco, Riv. Pen. ))' 1953, II, 965; La mancata richiesta dei danni e la revoca tacita della costituzione di parte civile, art. dell'avv. S. ALEO, Riv. Pen. >> 1953, II, 972. MATERIE SPECIALI P.N.F. carente di legittimazione attiva la Societ di mutuo soccorso che rivendichi i beni gi appartenenti a una Societ di mutuo soccorso scioltasi con delibera di molti anni prima e devoluti al p.n.f. con la stessa delibera, non trattandosi dello stesso ente anche se abbia assunto del primo il nome e lo statuto: n l'azione di annullamento della delibera per coartazione pu proporsi dalla societ, bens dai singoli soci. (Corte App. Genova, 7 novembre 1953, Cont. 16429, Avv. Genova). La donazione al p.n.f. da parte dei soci di un circolo di cultura, dei propri locali, viziata da violenza e perci annullabile se determinata da pressioni e minacce di gerarchi locali, di ritiro della tessera chiusura del circolo e confisca dei beni so ciali. Tuttavia all'annullamento non pu seguire l'ordine di rilascio dell'immobile verso la Pubblica Amministrazione, perch esso urterebbe contro la irrevocabilit degli atti amministrativi. (Trib. Cata nia, 26giugno1953, Cont. 16225, Avv. Catania). Le disciolte confederazioni sindacali fasciste sono rappresentate durante il procedimento di liquida zione dai rispettivi uffici stralcio, e i loro beni non possono essere devoluti alle nuove associazioni sin dacali se non alla fine della liquidazione e con atti dell'autorit governativa. (Trib. Roma, 30 maggio 1953, Foro Padano))' 1953, I, 1262). ATTIVIT CONNESSA CON LA GUERRA ECONOMIA Il D. L. n. 98 del 1948 si riferisce esclusivamente alle casse ed ai fondi per la gestione di prezzi o sopraprezzi aventi natura pubblicistica, non a quelle Casse Compensazioni sorte a seguito di accordi privati fra le categorie interessate. (Trib. Cremona, 2 luglio 1953, Cont. 3004, Avv. Brescia). REQUISIZIONI Nella requisizione in uso la perdita della cosa a carico del proprietario requisito, salvo che non ricorra una colpevole condotta dell'ente requisitore o che il bene, in relazione all'utilit che si intendeva ricavarne sia stato esposto ad un rischio che non sussisteva quando la cosa era nella disponibilit del proprietario. (Corte Cass. 11 giugno 1953, cc Mon. Trib.))' 1953, 319). Cessate pel D.L. n. 264 del 1947 le requisizioni di guerra, la Gestione Raggruppamento Autocarri sarebbe ritenuta (anche ammessa l'esistenza della requisizione) divenuta occupante abusiva tanto pi date le trattative intercorse per la stipulazione di una locazione (nella specie l'A.M.G. aveva requisito dei locali istallandovi il Truck Pool, li aveva poi derequisiti e al Truck Pool era subentrata la G.R.A.). (Corte App. Firenze, 4 aprile 1953, Cont. 1278, Avv. Firenze). Anche se la nave requisita sia stata abbandonata dall'equipaggio presso un litorale occupato dal nemico si applica la equiparazione alla perdita di cui all'art. 1 R.D. n. 1601 del 1941; e l'Amministrazione non deve dal momento della sopravvenuta impossibilit di utilizzare la nave alcuna indennit di requisizione. (Corte App. Roma, 15 novembre 1950 cc Riv. Dir. Navig. ))' 1953, II, 173 con nota prof. A. Lefebre D'Ovidio). Il risarcimento delle avarie per sinistri di guerra a navi requisite dallo Stato limitato all'85 % della valutazione determinata con i criteri stabiliti dalla legge sulle requisizioni in forza dell'art. 4 del D.L.L. n. 686 del 1945 la cui portata generale confermata dall'art. 3, legge n. 728 del 1950. (Corte Cass., 5 luglio 1952, cc Riv. Dir. Navig. )) 1953, II, 96 con nota prof. A. Lefebre D'Ovidio). DANNI DI GUERRA L'assunzione del risarcimento dei danni di guerra da parte dello Stato non esclude la responsabilit civile dell'Amministrazione se il danno sia stato causato da un comportamento illecito secondo le norme comuni. (Trib. Bari, 3 febbraio 1953, Cont. 13340 Avv. Bari). REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI L'opposizione alla proroga per necessit di re carsi ad abitare la casa locata giustificata quando l'ufficio sanitario del Comune dichiari specificamente inabitabile l'immobile occupato dal locatore. (Pret. Corleto Perticara, 23 ottobre 1953, Cont. 311, Avv. Potenza). Il Pretore deve decidere con ordinanza inimpu gnabile le controversie di cui all'art. 32, legge n. 253 del 1950 quando la pretesa attrice appaia fondata e non sia contestata: negli altri casi la controversia va decisa con sentenza dal Giudice competente per valore. (Trib. Genova, 5 febbraio 1953, Cont. 19101, Avv. Genova). OCCUPAZIONE N il Prefetto n l'A.M.G. potevano modificare norme di legge vigenti nel territorio occupato se 11011 con crdinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, emessa della Commissione alleata. Il prov- vedimento del Prefetto che invadendo il settore tributario e modificando la legge vigente abbia esorbitato dai limiti di attribuzione nella disc iplina dei prezzi illegittimo. (Trib. Genova, 20 luglio 1953, Cont. 19585, Avv. Genova). (::: (::: -296 Lo Stato occupante pu impossessarsi dei beni dello Stato occupato ma non farne oggetto di contratto con i cittadini dello Stato occupato. (Trib. Milano 28 maggio 1953, Mon. Trib., 1953, 345). TRATTATO DI PAOE L'Amministrazione del Tesoro legittimata a riscuotere un credito ex tedesco per fornitura di merci a privati, a norma dell'accordo di Washington divenuto col D.L.L. n. 177 del 1948 legge dello Stato. (Trib. Trento, 6 novembre 1953, Cont. 448, Avv. Trento). FINANZA STRAORDINARIA La responsabilit degli amministratori cessati per i profitti di contingenza dovuti da una societ condizionata allo accertamento di competenza del giudice ordinario, che la; societ derivi da una trasformazione o che vi sia sproporzione notevole fra il capitale sociale e il profitto; o che la societ sia stata sciolta prima dell'accertamento o che la nuova societ sia stata costituita .per creare una situazione d'insolvenza. (Corte Cass. S. U., 2 mag gio 1953, Riv. Leg. Fisc. n, 1953, 1469). Il terzo (che dubbio se possa sollevare incidente di esecuzione davanti al giudice penale) deve agire solo davanti al giudice civile, se intenda far valere un diritto di garanzia sulla cosa confiscata, senza impugnare la confisca; se per l'Amministrazione abbia alienato la cosa confiscata l'azione deve proporsi contro il possessore il quale pu o eccepire la risoluzione del diritto di garanzia a seguito della confisca o chiamare in garanzia l'Amministrazione venditrice. (Trib. Firenze, 7 maggio 1953, Cont. 11721, Avv. Firenze). RASSEGNA. DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI SONO ELENOATI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOAZIONE SULLA GAZZETTA UFFIOIALE t 1. Legge 6 ottobre 1953, n. 823 (G. U. n. 254): Proroga del termine di cui alla legge IO agosto 1950, n. 665, per il godimento delle agevolazioni tributarie previste dal D.L.L. 7 giugno 1945, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. Le agevolazioni tributarie in questione, per quanto riguarda gli appalti di opere pubbliche hanno formato oggetto di numerose consultazioni da parte dell'Avvocatura e di numerose vertenze giudiziarie, delle quali si data notizia nelle apposite rubriche della Rassegna. 2. D. P. R. 19 dicembre 1953, n. 922 (G. U. n. 292): Concessione di amnistia e indulto. Sono compresi nell'amnistia e nell'indulto anche alcuni reati finanziari. da rilevare a questo proposito la imprecisione tecnica del decreto lai:ldove parla di amnistia e indulto per le cc infrazioni prevedute dalle leggi sulla I.G.E. evidente, invero, che queste infrazioni non possono essere altro che reati essendo assurdo concedere amnistia per violazioni di legge che non costituiscano reato e indulto per sanzioni che non siano vera e propria pena (multa o ammenda quando si tratti di pena pecuniaria). 3. Legge 10 dicembre 1953, n. 932 (G. U. n. 297): Modificazione dell'art. 18 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilit generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. , Con questa legge si attribuisce all'Intendente di Finanza la sorveglianza amplissima sull'uso dei beni dello Stato per le esigenze dirette della Pubblica Amministrazione. L'art. 18 del regolamento limitava invece questa vigilanza solo all'uso dei locali. Si tratta di una legge di iniziativa parlamentare, che sconvolge, pi di quello che si possa pensare, tutto il sistema delle attribuzioni amministrative in questa materia. da rilevare, poi, una scorrettezza grave dal punto di vista della tecnica legislativa in quanto si venuta ad inserire in un testo regolamentare una norma, anzi, una parola avente forza di legge. 4. Legge 10 dicembre 1953, n. 936 (G. U. n. 298): Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilit generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dell'articolo 18 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti. I suddetti limiti sono aumentati di 60 volte, aumento sempre insufficiente in relazione alle esigenze di snellimento delle procedure amministrative. 5. Legge 16 dicembre 1953, n. 952 (G. U. n. 299): Modificazione all'art. 14 del D.L. 3 giugno 1943 n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio. Si tratta di un ennesimo provvedimento legislativo che modifica le norme in materia di imposta. generale sull'entrata, contribuendo cos alla notevole confusione gi esistente in questo campo. Non certo un modello di tecnica legislativa, sia per quanto riguarda la formulazione stessa della norma, sia per l'uso di termini assolutamente impropri, come il termine cc ditte adoperato per cc imprese o cc imprenditori>>, secondo la dizione del codice civile. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI LA FORMULAZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN ALCUN MODO LA SOLUZIONE CHE NE STATA PRESA ACQUE PUBBLICHE. -I) Se l'Amministrazione della Difesa possa impugnare dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque un decreto presidenziale concernente la concessione di una grande derivazione d'acqua (n. 24). -II) Se la domanda di concessione di grande derivazione d'acqua nel territorio della Regione Siciliana debba essere pubblicata, oltre che nella 3a parte della G. U. della Regione stessa, anche nella G. U. della Repubblica (n. 25). -III) Se la pubblicazione di detta domanda nella 2a parte della G. U. della Regione Siciliana possa tener luogo della pubblicazione nella G. U. della Repubblica (n. 25). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -Se sia giuridicamente possibile un conflitto giurisdizionale tra due Amministrazioni dello Stato (n. 147). APPALTO. -I) Se l'Amministrazione Militare possa provvedere direttamente, ai sensi dell'art. 38 delle Condizioni generali di appalto del Genio militare, al pagamento delle mercedi agli operai non soddisfatte dall'appaltatore senza limiti nella esistenza di cessione dei crediti derivati dai lavori, ritualmente riconosciuta (n. 180). -II) Se l'Am'ministrazione, in caso di decesso dell'appaltatore, prima della formale stipulazione del contratto di cottimo fiduciario e del suo perfezionamento, possa far continuare al supplente, che l'appaltatore deceduto aveva presentato e che aveva firmato insieme con l'appaltatore medesimo, la minuta del contratto, i lavori gi iniziati dal defunto imprenditore (n. 181). -III) Se sia ammissibile il ricorso alla procedura arbitrale in materia di revisione di prezzi di pubbliche forniture, ove non esista una specifica e autonoma clausola compromissoria (n. 182). -IV) Se sia ammissibile l'impugnativa del provvedimento emanato dal Ministro ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 13 giugno 1940, n. 901 (n. 182). -V) Se, prima della stipulazione del contratto, possano configurarsi diritti soggettivi dell'appaltatore nei confronti della Amministrazione (n. 182). -VI) Se possa procedersi alla revisione dei prezzi di un contratto di appalto, in cui sia inserita una clausola affermante la invariabilit dei prezzi stessi e sia omessa, invece, la clausola di revisione dei prezzi (n. 183). ASSICURAZIONI. -I) Se il personale in serv1z10 sulle navi traghetto dello Stretto di Messina debba essere assicurato dall'Amministrazione Ferroviaria presso la Cassa Marittima Meridionale contro gli infortuni e le malattie (n. 38). -II) Se l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro possa considerare come non effettuata la denuncia dei lavori, prescritta dall'art. 8 del R. D. 17 agosto 1935, n. 1765, e la conseguente assicurazione degli operai, solo perch posta in essere da chi si ritiene non sia il reale titolare dell'Impresa (n. 39). AVVOCATI E PROCURATORI. -I) Se sia ammessa l'assistenza e la rappresentanza legale del ricorrente da parte di un procuratore legale nei ricorsi amministrativi, proposti alla stessa autorit, che ha emanato il provvedimento impugnato, e a quella gerarchicamente superiore (n. 21). -II) Se sia ammessa l'autenticazione della firma del ricorrente, nei casi di cui sopra, da parte del procuratore legale (n. 21). -III) Se la delega, erroneamente conferita, apposta in calce al ricorso e la autenticazione della firma del ricorrente, effettuate dal procuratore legale, inficino il ricorso, regolarmente firmato dalla parte (n. 21). -IV) Se l'autenticazione della firma del ricorrente, effettuata dal procuratore legale, integri gli estremi di alcun reato penalmente perseguibile (n. 21). CASE ECONOMICHE E POPOL~I. -I) Se, anteriormente all'atto di stipulazione del mutuo individuale, l'assegnatario di un alloggio cooperativo sia titolare di un diritto perfetto, tutelabile dinanzi al g. o. o soltanto di un interesse legittimo alla conservazione dello alloggio (n. 44). -II) Se la reintegrazione nell'alloggio cooperativo abbia la stessa natura dell'assegnazione (n. 44). -III) Se nell'ipotesi di diniego di reintegrazione nell'alloggio cooperativo di socio il quale, al momento in cui venne dichiarata decaduta, non aveva ancora stipulato il contratto di mutuo individuale, sussista la giurisdizione del Giudice ordinario (n. 44). -IV) Se agli eredi del socio dichiarato decaduto per motivi politici spetti di ottenere la reintegra dell'alloggio ove il dante causa abbia cessato di vivere anteriormente alla data di entrata in vigore del D. L. L. 16 novembre 1944, n. 425 (n. 44). COMUNI E PROVINCIE. I). Se i CoJ!lunj t~uti ad istituire un distaccamento di Vigili del Fuoco (art. 91, lett. d), n. 4 della legge Comunale e Provinciale) e che non lo abbiano ancora istituito, siano soggetti a contributi per i servizi antincendi, diversi da quelli dei Comuni che lo abbiano gi istituito, alla data di entrata in vigre -~- -299 della legge 9 aprile 1951, n. 338 (n. 48). -II) Se nel caso in cui un procedimento penale ritorni nella fase istruttoria a seguito di trasmissione di tutti gli attf al P. M. a norma dell'art. 477 (ultimo comma) C. P. P., il provvedimento di sospensione della carica di Sindaco, adottato a sensi dell'art. 149 (5 comma) del T. U. 4 febbraio 1915; n. 148, debba essere revocato (n. 49). III) Se la facolt di sospensione, attribuita al Prefetto, relativamente alle elezioni dei Consigli Comunali, dallo art. 38 (ultimo comma) della legge 8 marzo 1951, n. 122, possa ritenersi estesa alle elezioni dei Consigli provinciali (n. 50). -IV) Se, a seguito della sospensione delle elezioni per il Consiglio provinciale, disposta in un Comune dal Prefetto, l'Ufficio elettorale centrale, possa sindacare la legittimit del provvedimento prefettizio e astenersi dall'assegnazione del terzo dei seggi (n. 50). -V) Se, per il caso di elezioni, disposte in un solo Comune del Collegio, debbano osservarsi i termini previsti dall'art. 8 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, o quelli stabliti dall'art. 69 (cpv) dello stesso Testo Unico (n. 50). CONCESSIONI. -I) Se la proroga di una concessione concreti un quid navi rispetto alla concessione originaria (n. 35). -II) Se il particolare trattamento tributario di favore, previsto dal R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1157 per alcuni tipi di concessioni, si applichi anche nel caso di proroga delle concessioni originarie (n. 35). CONTABILIT GENERALE DELLO STATO. I) Se per il caso di licitazione privata sia richiesta, al mandatario, la procura speciale di cui all'art. 81 del Regolamento di contabilit generale dello Stato (n. 107). -II) Se possa ritenersi impedimento idoneo a vincolare le somme colpite, ai sensi dell'art. 69 della legge di contabilit, l'atto con il quale un terzo diffidi l'Amministrazione a non pagare ad un proprio creditore, senza precisare quali siano i suoi titoli di credito n quale sia l'ammontare del credito medesimo e senza far richiamo a titoli esecutivi di cui sia in possesso (n. 108). -III) Se un ritardo nella stipulazione del contratto, che superi i due mesi, ma non vada oltre i sei, dia diritto all'aggiudicatario di considerarsi sciolto dall'impegno assunto, (n. 109). IV) Se la stazione appaltante abbia diritto, ai sensi delle vigenti norme, di disporre del deposito cauzionale provvisorio, versato dall'aggiudicatario, a garanzia dei propri impegni (n. 109). -V) Se il certificato civile negativo, prodotto dall'interessato, sia sufficiente a comprovare la capacit di obbligarsi dell'interessato medesimo, in luogo dell'apposito certificato della Cancelleria del Tribunale competente attestante la capacit a contrattare ai fini della partecipazione ad una gara (n. 110). VI) Se ed in quali limiti un ufficiale di complemento possa essere sottoposto al giudizio di responsabilit contabile o amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti (n. 11). -VII) Se un ufficiale di complemento, per effetto dell'ammanco di materiale di cui sia consegnatario, possa considerarsi responsabile contabile (n. 111). CORTE DEI CONTI. -I) Se ed in qua.li limiti un ufficiale di complemento possa essere sottoposto a.I giudizio di responsabilJt contabile o amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti (n. 2). -II) Se un ufficiale di complemento, per effetto dell'ammanco di materiali di cui sia consegnatario, possa considerarsi responsabile contabile (n. 2). COSTITUZIONE. -Se l'art. 53 della nuova Costituzione abbia valore precettivo o soltanto direttivo (n. 1). DANNI DI GUERRA. -I) Se il richiamo, che l'art. 2, n. 3 della legge 9 gennaio 1951, n. 10; fa ai criteri' di liquidazione stabiliti per gff infortuni sul lavoro dal R. D. L. 17 agosto 1953, n. 1765 e successive modifiche debba intendersi effettuato al solo fine del computo dell'indennizzo o anche ad ogni altro effetto, quale la attribuzione del diritto alla liquidazione (n. 36). -II) Se il requisito della vivenza a carico negli ascendenti, di cui all'art. 27 del R. D. L. 17 agosto 1935, n. 1765, sia condizione necessaria per l'attribuzione del diritto alla liquidazione agli ascendenti medesimi, in caso di morte dell'infortunato (n. 36). -III) Se le norme della legge 9 gennaio 1951, n. 10, si applichino alle istanze d'indennizzo, presentate prima della sua entrata in vigore (n. 36). -IV) Se lo scoppio accidentale di un ordigno esplosivo possa essere considerato fatto di guerra, ai sensi dell'art. 10 (2 comma) della legge 10 agosto 1950, n. 648 (n. 37). -V) Se, qualora venga dimostrato che l'esplosione non sia stata accidentale, ma provocata da un minorenne o da un terzo, la colpa dei terzi possa ritenersi presunta o debba essere provata dall'Amministrazione (n. 37). DAZI DOGANALI. -Se sia giuridicamente fondata una richiesta dell'Amministrazione Ferroviaria per il pagamento, da parte di quella Finanziaria, dei canoni di affitto di focali ferroviari da adibire a uffici doganali (n. 2). DEMANIO. -I) Se la rovina di un pezzo del cornicione di un palazzo demaniale, assegnato in uso gratnito ad un ente pubblico, sia regolata, agli effetti della responsabilit, dalla norma dell'art. 2051 o da quella dello ftrt. 2053 C. C. (n. 91). -II) Se i beni del demanio pubblico possano essere soggetti ad espropriazione per p. u. (n. 92). -III) Se il consenso dell'Amministrazione allo stabilirsi di una servit su beni demaniali possa dar luogo alla costituzione di un diritto soggettivo o soltanto ad una concessione amministrativa di uso, liberamente determinabile e revocabile da parte della Amministrazione stessa (n. 92). -IV) Se l'atto amministrativo, dichiarativo del passaggio dei beni dello Stato da una categoria giuridica ad un'altra, abbia rilevanza solo ai fini della regolamentazione del regime amministrativo dei beni dello Stato o anche per gli effetti giuridici che il passaggio stesso pu produrre verso i terzi (n. 93). -V) Se, formatosi sull'alveo di un fiume un'alluvione in conseguenza delle difese costruite a monte e degli apporti di materiali di rifiuto da parte dei proprietari rivieraschi, venga a cessare automaticamente la demanialit dell'alveo o sia all'uopo necessario apposito atto di classificazione (n. 93). DEPOSITO. -I) Se sia efficace, nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti, debitrice delle somme depositate, la cessione di un deposito, notificata all'Amministrazione cauzionata e non all'Ufficio depositario (n. 15). -II) Se L'Amministrazione cauzionata possa ~.(Jicare la persona cui debba effettuarsi la restituzione (n. 15).III) Se possa ovviarsi all'omissione dell'indicazione degli estremi del deposito, richiesti dall'art. 99 del Regolamento 23 marzo 1919, n. 1058, ove il deposito stesso sia comunque individuato sulla base di altri elementi (n. 15). ~B..--Yl~&.J.tf'..::W'.AF~ff..::W""'G~..::W""'~.@"..::@:".m='AW'khE--='"~..::W'"..iV.WG..J ' -300 DONAZIONI. -I) Se sia consentito alla P. A. effettuare donazioni (n. 23). -II) Se le donazioni da parte della P. A. debbano essere operate nelle forme proprie prescritte per le donazioni nel Codice civile (n. 23). III) Se l'Amministrazione ferroviaria possa donare un'area edificatoria di sua propriet per la costruzione di una Chiesa posta in un centro di case per ferrovieri, al fine della soddisfazione delle esigenze spirituali e religiose dei propri dipendenti (n. 23). ELEZIONI. -I) Se la facolt di sospensione, attribuita al Prefetto, relativamente alle elezioni dei Consigli Comunali, dall'art. 38 (ultimo comma) della legge 8 marzo 1951, n. 122, possa ritenersi estesa alle elezioni dei Consigli provinciali (n. 2). -II) Se, a seguito della sospensione delle elezioni per il Consiglio provinciale, disposte in un Comune dal Prefetto, l'Ufficio elettorale centrale possa sindacare la legittimit del provvedimento prefettizio e astenersi dall'assegnazione del terzo dei seggi (n. 2). -III) Se, per il caso di elezioni disposte in un solo Comune del Collegio, debbano osservarsi i termini previsti dall'art. 8 del T. U. 5 aprile 1951, n. 203, o quelli stabiliti dall'art. 69 (cpv.) dello stesso Testo Unico (n. 2). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -I) Se i beni del Demanio pubblico possano essere soggetti ad espropriazione per p. u. (n. 88). -II) Se, nei casi di dichiarazione legislativa della pubblica utilit e dell'urgenze di determinate opere, la rispondenza dell'impresa al fine pubblico e la coincidenza di questo con l'interesse del privato possano ritenersi riconosciute dallo stesso legislatore (n. 89). -III) Se in tali casi l'autorit ammini< itrativa sia dispensata dalla valutazione discrezionale, normalmente necessaria, della sussistenza di una causa di p. u., idonea a legittimare l'espropriazione (n. 89). FERROVIE. -I) Se l'infrazione al divieto di lancio di oggetti dai treni possa identificarsi senz'altro con la ipotesi del reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose, previsto dall'art. 674 C. P. (n. 182). -II) Se sia giuridicamente fondata una richiesta dell'Ammini strazione Ferroviaria per il pagamento, da parte di quella Finanziaria, dei canoni per affitto di locali ferro viari da adibire a uffici doganali (n. 183). -III) Se l'Amministrazione delle Ferrovie possa donare un'area edificatoria di sue propriet per la costruzione di una Chiesa, postlj. in un centro di case per ferrovieri al fine della soddisfazione delle esigenze spirituali e religiose dei propri dipendenti (n. 184). -IV) Se il personale in servizio sulle navi traghetto dello Stretto di Messina debba essere assicurato dall'Amministrazione Ferroviaria presso la Cassa Marittima Meridionale contro gli infor tuni e le malattie (n. 185). -V) Se l'Amministrazione delle FF. SS. risponda della differenza tra il peso del carico, accertato alla partenza e il peso riscontrato allo arrivo, ove nessun ammanco si sia effettivamente veri ficato (n. 186). -VI) Se la norma dell'art. 54 C. T. trovi applicazione nel caso di trasporti a carro (n. 186). VII) Se le promozioni ad honorem degli agenti delle FF. SS. come disciplinate nel D. M. 9 giugno 1948 e nelle precedenti disposizioni, possano considerarsi come un vero e proprio sviluppo di carriera legato al ruolo (n. 187). -VIII) Se il beneficio della pl.'omozione ad honorem degli a.genti delle FF. SS. possa essere esteso agli agenti, ex esonerati politici, in sede di ricostruzione della car riera (n. 187). GIUDIZIO CIVILE E PENALE. -Se la sentenza penale, la quale assolve l'imputato per insufficienza di prove sia preclusiva dell'azione civile tendente al risarcimento dei danni, ove questa si fondi su di una rigorosa disciplina della responsabilit civile, come quella ex art. 2054 C. C., quando il dubbio, di cui alla sentenza stessa, verta sugli elementi subiettivi del reato, cio sulla colpa (n. 3). GUERRA. -I) Se possa affermarsi il diritto dello Stato italiano e, per esso, dell'A.R.A.R., sui fortini ex tedeschi, edificati su terreni di propriet privata (n. 121). -II) Se i principi di diritto comune in tema di accessione (art. 936 C. C.) si applichino ai bunkers ex tedeschi constituenti veri e propri mezzi bellici, edificati su terreni di propriet privata (n. 121). -III) Se l'Amministrazione della Difesa pbssa considerarsi legittimata ad agire per l'esecuzione di un contratto, stipulato dalle Forze Armate Alleate per la bonifica di un campo minato (n. 122). -IV) Se lo Stato sia tenuto a provvedere alla bonifica di un fondo privato da ordigni esplosivi per effetto della deflagrazione di un deposito, provocata da fatto di guerra (n. 122). -V) Se il D. L. L. 12 aprile 1946, n. 320, concernente la bonifica dei c'tmpi minati, si applichi nel caso in cui, per effetto di evento di guerra, risultino interrati, in localit non facilmente individuabile, ordigni esplosivi, la cui eliminazione, purrispondendo alle esigenze della pubblica incolumit, ridondi anche a vantaggiq del privato proprietario e richieda gli accorgimenti propri della bonifica (n. 122). IMPIEGO PUBBLICO. -I) Se il periodo di servizio effettivo prestato in una categoria di personale, anteriormente alla data di decorrenz'.t dell'ammissione della categoria stessa all'Opera di Previdenza, possa essere computato ai fini della liquidazione dell'indennit di buonuscita (n. 341). -II) Se, nel caso di passaggio ad una categoria iscritta all'Opera di Previdenza da epoca anteriore, possa l'interessato giovarsi della precedente iscrizione della cat~oria stessa, ai fini della liquidazione dell'indennit di buonuscita (n. 341). -III) Se la sospensione obbligatoria del servizio dell'operaio colpito da mandato di cattura, ai sensi dell'art. 138 del T. U. 31 novembre 1924, n. 2262, decorra dalla data di emissione del mendato o dalla data della notifica di esso (n. 342). -IV) Se l'efficacia retroattiva della . sospensione obbligatoria dal servizio dell'operaio colpito da mandato di cattura, ai sensi dell'art. 138 del T. U. 31 novembre 1924, n. 2262, annulli i fatti verificatisi medio tempore, quali il servizio prestato e gli assegni percepiti in corrispettivo (n. 342). -V) Se possa procedersi a licenziamento di un operaio per essenza arbitraria per oltre 10 giorni, ove il medesimo si sia assentato mentre era colpito da mandato cli cattura (n. 342). VI) Se l'Amministrazione del Tesoro, per il cui tramite vengono effettuati i pagamenti delle altre Amministrazioni dello Stato, possa vantare diritto alcuno verso i beneficiari dei pagamenti stessi, ove questi siano stati effettuati per somma superiore a quella dovuta, per errore o colpa dell'Amministrazione il!teressata (n. 343). -VII) Se l'cc Ente creditore" di cui all'art. 2 del l'. !J. 639 del 1910 sia in ogni caso competente ad emettre l'ingiunzione di pagamento (n. 343). VIII) Se l'Amministrazione dell'Interno sia competente ad emettere ingiunzione di pagemento per il recupero di assegni erroneamente corrisposti ad ex. impiegati (n. 343). -301 . IMPOSTA DI REGISTRO. -I) Se il particolare trattamento tributario di favore previsto dal R. D. L. 1 luglio 1926, n. 1157 per alcuni tipi di concessioni, si applichi anche nel caso di proroga delle conc6ssioni originarie (n. 94). -II) Se il R. D. L. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B, disponendo l'obbligo di denunciare, ai fini dell'imposta di registro, le convenzioni verbali di appalto, abbia assoggettato all'obbligo stesso anche le convenzioni verbali di trasporto (n. 95). -III) Se il contratto di trasporto possa assimilarsi, agli effetti tributari, a quello di appalto (n. 95). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se possono coesistere trE!/ gli stessi soggetti le due ipotesi previste rispettivamente nel 2 e nel 3 comma :dell'art. 13 della legge 19 giugno 1940, n. 762, nel senso, cio, che vi possa essere un passaggio di merci a scopo di lavorazione, con contemporaneo mandato a vendere le merci lavorate in nome e per conto, o solo per conto, della ditta committente (n. 39). -II) Se, ammesso che tali rapporti coesistano, essi possano essere riferibili ad un Consorzio che provvede, a norma dello Statuto, alla filatura, torcitura ed, eventualmente, alla tessitura della seta ricavata dai bozzoli di scarto conferiti dai consorziati, ed altres alla vendita del prodotto finito, per conto di questi ultimi, col successivo riporto degli utili netti, derivante dall'intera operazione (n. 39). IMPOSTE E TASSE. -I) Se l'art. 53 della nuova Costituzione abbia valore precettivo o soltanto direttivo (n. 220). -II) Se le esenzioni fiscali dalle imposte fondiarie, stabilite a favore dell'Opera Nazionale Combattenti, possano ritenersi abrogate per effetto dello art. 53 della nuova Costituzione (n. 220). -III) Se la Finanza possa attribuire un reddito, ai fini dell'applicazione dell'imposta fondiaria, diversamente dalle risultanze .dei dati catastali (n. 220). -IV) Se possa procedersi alla voltura di ufficio, oltre che nel caso di errore di registrazione (n. 220). V) Se le tasse maturate prima della conclusione del contratto di trasporto possano essere iscritte nella lettera di vettura e siano quindi a carico del destinatario (n. 221). -VI) Se le tasse dei Magazzini Generali possano essere considerate tasse tariffarie accessorie della Ferrovia mittente (n. 221). VII) Se l'imposta sul capitale estero, di cui all'art. 10 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3280, sia applicabile a carico delle Societ o Cmpagnie di Navigazione straniere, ~ le cui navi fanno scalo nei porti italiani -le quali, peraltro, non costituiscono nello Stato una sede o una succursale o una filiale ma nominino semplicemente un agente marittimo generale o un raccomandatario (n. 222). -VIII) Se le leggi di proroga 'dei termini di prescrizione in materia tributaria siano applicabili alle infrazioni finanziarie costituenti reato (n. 223). -IX) Se le disciolte Associazioni sindacali fasciste siano tenute al pagamento d0ll'imposta di manomorta, fino alla loro definitiva liquidazione (n. 224). IPOTECA. -Se sia valida la concessione di ipoteca, deliberata dall'assemblea di una societ in accomandita in liquidazione (n. 11). LOCAZIONE. -Se ed in quale caso possa il conduttore provvedere alle riparazioni urgenti e improrogabili necessarie per il ripristino degli stipiti di un immobile, locazione con contrtto soggetto a proroga, procedendu poi al recupero delle relative spese nei confronti del locatore, mediante trattenuta sulla pigione (n. 74). LOTTO E LOTTERIE. -I) Se l'assegno vitalizio a carico dell' Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto >>, negato alla vedova del ricevitore, perch usufruisce di altra retribuzione a carattere continuativo, possa essere concesso a favore della figlia nubile, che ne faccia richiesta (non importa se maggiorenne o minorenne art. 107, lett. b) del R. D. L. 19 ottobre 1939, n. 1933) (n. 11). -Il) Quale prescrizione si applichi alle rate scadute di detto assegno (11). NAVI. -I) Se l'imposta sul capitale estero di cui all'art. 10 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 3280, sia appli cabile a carico delle Societ o Compagnie di Navigazione Straniere -le cui navi fanno scalo nei porti italiani ' le quali, peraltro, non costituiscano nello Stato, una sede o una succursale o una filiale ma nominino sempli cemente un agente marittimo generale o un raccoman datario (n. 58). -Il) Se ilpersonale -in servizio sulle navi traghetto dello Stretto di Messina debba essere assicurato dall'Amministrazione Ferroviaria presso la Cassa Marittima Meridionale contro gli infortuni e le malat~ie (n. 59). PESCA. -c:-I) Se una volta stabilite nel disciplinare di concessi0ne di derivazione d'acqua le clausole in favore della piscicultura, possa l'Autorit concedente o il Ministero dell'Agricoltura imporre altri obblighi al concessionario (n. 2). -II) Se, in base al decreto di concessione di derivazione d'acqua, il concessionario acquisti un diritto reale all'uso dell'acqua (n. 2). -III) Se l'Autorit che ha assentito la concessione di derivazione d'acqua possa procedere d'ufficio alla rivalutazione del contributo fissato nel disciplinare in una somma determinata; ~ favore della piscicultura, da versarsi una tantum (n. 2). PREVIDENZA ED ASSISTENZA. -I) Se il periodo del servizio effettivo prestato in una categoria di personale, anteriormente alla data di decorrenza della ammissione della categoria stessa all'Opera di Previdenza, possa essere computato ai fini della liquidazione dell'indennit di buonuscita (n. 2). -II) Se, nel caso di passaggio ad una categoria iscritta all'Opera di Previdenza da epoca anteriore, possa l'interessato giovarsi della precedente iscrizione della categoria stessa, ai fini della liquidazione dell'indennit di buonuscita (n. 2). PREZZI. -I) Se possa procedersi alla revisione dei prezzi di. un contratto di appalto, in cui sia inserita una chusola affermante la invariabilit dei prezzi stessi e sia omess!'L, invece, la clausola di revisione dei prezzi (n. 16). II) Se sia ammissibile il ricorso alla procedura arbitrale in materia di revisione di prezzi di pubbliche forniture, ove non esista una specifica ed autonoma clausola compromissoria (n. 17). PROCEDIMENTO PENALE. -I) Se, qualora in un procedimento penale il giudice, risultando dal dibattimento che il fatto diverso da quello per cui l'imputato stato rinviato a giudizio, pronunzi ordinanza di trasmissione degli atti al P. M., a norma dell'art. 477 (ultimo comma) C. P. P. e il processo torni nella fase -302 istruttoria, rimangono invalidati l'atto contenente H fatto addebitato (sentenza del G. I. di rinvio a giudizio o richiesta del P.M. di citazione a giudizio) e il decreto di citazione che si basi su di esso (n. 3). -II) Se, nel caso in cui siano contestati diversi fatti, costituenti distinte ipotesi delittuose e la trasmissione degli atti al P. M. avvenga non per tutti ma per uno o pi fatti soltanto, la sentenza di rinvio a giudizio o la richiesta di ci ta.zione a giudizio ,rimangono validi per i capi d'imputazione, per i quali non s sia riscontrata diversit fra il fatto contestato ed il fatto risultato ma non si sia giudicato per ragione di connessione o per altro motivo (n. 3). -III) Se, nel caso in cui il procedimento penale ritorni nella fase istruttoria a seguito di trasmissione di tutti gli atti al P. -M. a norma dell'art. 477 (ultimo comma) C.,P. P., il provvedimento di sospensione dalla carica di Sindaco, adottato ai sensi dell'art. 149 (59 comma) del T. U. 4 febbraio 1915, n. 148, debba esse11e convocato (n. 3). RAPPORTI DI LAVORO. -I) Se il divieto di cui all'art. 2127 C. C., operi solo quando si ravvisi la figura del dipendente, legato da rapporto di lavoro, e interposto tra il datore di lavoro e i lavoratori (n. 25). II) Se il principio dell'art. 2127 G. C. possa applicarsi ove non vi sia una impresa, ma un lavoro affidato forse pure a cottimista, da chi non sia imprenditore, per proprio conto e nel proprio interesse (n. 25). REGIONI. -I) Se la domanda di concessione di grande derivazione d'acqua nel territorio della Regione Siciliana debba essere pubblicata, oltre che nella 3a parte della G. U. della Regione stessa, anche nella G. U. della Repubblica (n. 43). -II) Se la pubblicazione di detta domanda nella 2a parte della G. U. della Regione Siciliana possa tener luogo della pubblicazione nella G. U. della Repubblica (n. 43). RESPONSABILIT CIVILE. -I) Se la sentenza penale, la quale assolve l'imputato per insufficienza di prove, sia preclusiva dell'azione civile tendente al risarcimento dei danni, ove questa si fondi su di una rigorosa disciplina della responsabilit civile, come quella ex art. 2054 C. C., quando il dubbio, di cui alla sentenza stessa, verta sugli elementi subiettivi del reato, cio sulla colpa (n. 140). -II) Se sia applicabile l'art. 2046 C. C. quando il minore sia stato vittima di un fatto dannoso a cagione in parte della sua imprudenza, in parte dal fatto illecito altrui (n. 140). -III) Se la rovina di un pezzo di cornicione di un palazzo demaniale, assegnato in uso gratuito ad un ente pubblico, sia regolata, agli effetti della responsabilit, dalla norma dell'art. 2051 o da quella dell'art. 2053 e.e. (n. 141). RICORSI AMMINISTRATIVI. -I) Se sia ammessa l'assistenza e la rappresentanza legale del ricorrente da parte di un procuratore legale nei ricorsi amministrativi, proposti alla stessa autorit che ha emanato il provvedimento impugnato, e a quella gerarchicamente superiore (n. 3). -II) Se sia ammessa l'autenticazione della firma del ricorrente, nei casi di cui sopra, da parte del procuratore legale (n. 3). -III) Se la delga, erroneamente conferita, apposta in calce al ricorso, e l'autenticazione della firma del ricorrente effettuate dal procuratore legale, inficino il ricorso, regolarmente firmato dalla parte (n. 3). -IV) Se l'autenticazione della firma del ricorrente, effettuata dal procuratore legale, integri gli estremi di alcun reato penalmente perseguibile (n. 3). SINDACATI. -Se, in pendenza delle operazioni di liquidazione, sussista la personalit delle aisciolte Associazioni Sindacali fasciste, sia pure al limitato fine delle operazioni suddette (n. 21). SPESE GIUDIZIALI. -I) Se il credito dello Stato per spese di giustizia costituisca un'obbligazione civile pecuniaria, i cui interessi sono soggetti alla prescrizione quinquennale (n.' 8). -II) Se la liquidazione degli interessi inerenti alle spese di giustizia possa farsi integralmente nei confronti del debitore, salvi gli effetti della prescrizione (n. S). STRADE. -Se la norma. di cui all'art. 1 (penultimo cpv.) del R. D. 8 dicembre 1933, n. 1740, possa ritenersi applicabile nel caso di costruzioni eseguite in prossimit di un incrocio di strada statale con strada comunale (n. 7). .TRASPORTO. -I) Se le tasse maturate prima della conclusione del contratto di trasporto possano essere iscritte nella lettera di vettura e siano quindi a carico del destinatario (n. 27). -II) Se le tasse dei magazzini Generali possano essere considerate tasse tariffarie accessorie della Ferrovia mittente (n. 27). III) Se il R. D. L. 15 novembre 1937, n. 1924, all. B, disponendo l'obbligo di denunciare, ai fini dell'imposta di registro, le convenzioni verbali di appalto, abbia assoggettato all'obbligo stesso anche le convenzioni verbali di trasporto (n. 28). -IV) Se l'obbligo della denuncia delle convenzioni verbali .di trasporto sussista unicamente quando il rapporto contrattuale, avente per oggetto un impegno a fermo e 1'1 cui esecuzione avvenga in tempi diversi attraverso la reintegrazione delle prestazioni, presupponga un'apposita organizzazione da parte dell'impresa trasportatrice con il conseguente rischio dell'impresa stessa (n. 28). -V) Se il contratto di trasporto possa 'assimilarsi, agli effetti tributari, a quello di appalto (n. 28). -. VI) Se l'Amministrazione delle FF. SS. risponda della differenza tra il peso del carico, accertato alla partenza e il peso riscontrato all'arrivo, ove nessun ammanco si sia effettivamente verificato (n. 29). -VII) Se la norma dell'art. 54 C. T. trovi applicazione nel caso di trasporti a carro. (n. 29).