ANNO III -N. 3 MARZO 1950 RASSEGNA MENSILE DEtL' AVVOCATURA DELLO P'UBBLIClA.ZIONE DI SERVIZIO PUBBLICO IMPIEGO E DIRITTO DEL LAVORO á LIMITI .ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI PUBBLICO IMPIEGO SOMMARIO. -1. Posizione dei problemi. -2. La natura della ,giurisdizione esclusiva e l'art. 103 della Costituzione. -3. Limiti dell'impiego pubblico e della giurisdizione esclusiva. -4. Il ,problema dei rapporti di lavoro o di impiego privato con Enti ipubbHci. -5. Il criterio della disciplina del rapporto in luogo di quello del soggetto del rapporto: l'art. 2093 codice civile e l'art. 2129 f;tesáso codice. -6. Gli effetti sostanziali dáella di:sciplina del contratto co.llettivo e la loro incomvatibilitˆ col !Pubblico impiego. -7. La ragion d'essere dell'art. 2093 codice civUe: la organizzazione dell'impresa in contrapposto alla organizzazione della Pubblica Amministrazione. -8. Il valore dell'art. 429, n. 3 c.p..c. e la 'caduta dell'Ordinamento sindacale fascista. -9. Le obiezioni costituzionali alla competenza del Giudice del lavoro. -10. Conclusione. 1. Il rpr1ohlleimia. dei Limiti della, giurisd!izionie esiclusiva ¥dJel Co!lllSliglio di 1Stato in rel:a.zionle ai rapporti di pUibblico impiego, di nuovo v>ivo e attuale per il contrasto riaccesosi tra la giurisprud: enz;a de] Supremo !Ooilllsesso Amlm.in~trativo e quello ílerie intdi1ca.te diaUa l~gge, aániche dei diritti soggettivi )) non/ deve infondersi che dia carta. bianca al legislatme ordinario, ma nel senso che rico!I1l0iS1ce ques1ta: che potre:mlmo definire aceeswr'ietˆ di diritti soggettivi, iJll particolari materie, al complesso di interessi che i.n .esse predomina. Ilioá. Le pa.ro.le Ç particolari n e Ç anche È sonoá ldi chia:ve dií volta pe1r penetra.re ili pensiero d-eUru Oostituz! íOine : la l~g'g'e 1;110~ ha cuwta bfa.n:ca., ma delle chia.re linee direittive dta, s1eguire1: deve tener presente l'art; 100 per cui il Consiglio di Stato orgiano Ç dii nutela de11Ua giustizit~ ne~la Am:m1inistra.zion: e >> e l'a,J't. 103 pe1r m1i l'a ttraz,i0:n1e ádel diritto sogge.ttivo pu˜ es1servi s1ofo in .quelle particolari ma,teirie in cui legittimata da. qtrnllla, spede di ogg¥ettiva accessorietˆ di cui si fatto cenno. (:3) MORTARA: Comm., YOL I, ,pag. 570. (4) Bozzr: La ¥competenza rsclv.siva d.e/, Consigliin rii stato in " Stucli in occa'Sione del icentenarto del Consiglio di Stato,,, 1pag. 139, HG e segg. e antori ivi citati. 3. La ragion d'essere della gill'risdizione esclusiva, s¥pecie di quella, at:ti1nenfo al 1prulbblico impiego, qui.nidi inldicatva' di pe1e st dei limiti d1e a ta1lle giul'istdizione si pongonoá. Dove no.n su1s1Sli1srta posi~ione di s1upreimiazia., non possilJiltitˆ di mod!ifiii unilatei;ale, .niOn autono~ mia, dlel dipendernle in sede coutra.ttua,Ie; e1, S10 p1~utto, dove essenziailmente non vi sia.no initrressi legittimi, la giurisdfafone ~sclusriva'"dé pu1).: blico impieg¥o non ha ~m1otirrn di a1file1'lnarsi, per la 1 sellllplice e oyvia c.on.s:itdera.ziio.111e, Jca1e .qUJan:do taJi elemelltti notn l'icorrono non .so:lo non/ vi pi .n1essuna gius1tifica~iáonie .Jlog~ica alla gim,isi:zrionie, ma non, vi ~pi Ç pubthlico1 :itmpieg~o )). Pa,re nin gioco di pia,roJe ed, i.Iweice:, á que13to concetto áes1Senz.ial1e, mien10 latP>alissianKJi di quanto. poássa s1Pm!hrar;e prim1a fllJoie : }a giurisdizi'O,ne eiEc]us1iva in mai1e1¥1iJ11 d!i impiego pubblico trova il suo limi le fomlamentale nella S“tISts1is1teJU1za del... iáapprn"io di publblieo rmlpáiáegáo,. Noni cerfo solo pel' n111a ra,gione diciiamo, esegetica, mia pe.rd1 i m1otivi realii áe profondi di esisa, si riallacciano proprio a quelle caratterlstiche che abbiamo visto proprie d.t taJ,e, ra.ppá˜~rto. áSialmo quindi in pre1sen~a. :dli due eon1cietti fungibili: qua.udoá c' Ç publblico impieg'.01 >> ci sono i caratteri sopra elencati, quando nO'n ci sono tali caratteri, niepp11we in pa1r¥te, noni o' Ç pubblico impiego >>. Qualcháe applic.a.z;ione di taJi concetti pu˜ giˆ ritrovaJ.'si ne.Ila stles1sa vecohia. ginrisprudenzia, del Oonsiglio di 1Sta.fo: vi. Siolllo .casi d1i raippo~r't'i di dipendenzia ind'irettamente d.eao Stato, cio dipe111c: Lenza da persollJa,le cihe a, slllaá volta dipende d.aJlo S1ato e1 per lo f"VOlgimm1rl;o ôáella attivitˆ ad~ esso deman1rlata (co1m\mes1si de,gLi uffi.ciali gi1UJdizi.ari, ri0evitori positaJ.i ecc.) die sonio stati esclusi dalla giurisdizione esclusiva sáotto il riflessoá che non si trattarva di impti,ác1go pubblico, bens“ di impiego pri'i;ato. Si tratta, di decisioni áerpisodiche e sporadiche se si vuole, ma che confermano, in via indiretta, quanto a.bbiamo :sopra árilevato. Un'allt~ra, f'onferma. di d˜ s.i ha a conitrwriis dalle discussioni sorte perá il personale degli Enti pubblici so,ggetti &lla legge suU'imp.i_ego privafo (regfo decreto 13 áno1vemlb11e 1924, n. 18215, art. 2). Si po¥se per ta.lie persona.le, come 1 n:oto, H problema. se si trattasse di impiego privato o cli impiego pubblico e sdi fini pe1r dfr;e -giustamente che S'i tra,ttaiva, dli imlp.ie~go puhbli.c10, pe1rch, comi' fu d1mostrato, i prinoipi esásen!Ztia.U so¥pra enUillc.iati truva,vanio t:utti applica1zione e La legge sull'in1;piego priv¥ato imterveniiva i,;10110 il1' via stis8idiaria e come pl;)ár á1e[}ftra.re nella. COillllPetenza áesclusiva á, am.che s1e Ullla del.Jie pa.rti á41. esiso fosse áun Ente pubblico. 4. 1Siruil.\10 e.osi amivati a,d una1 delle ques1Honi essenziali: si dirˆ che .]':i:poi:ei:;i D;Ol1 pu˜ fa.rs1i perchŽ il soggetto pubblico ácihe quaUticia.. il ra.pporfo di impiego s1eruza alcru1a eccezioue, Ollldie ;il rappO[''to di illljpiego. pri'vato non s:areblb~ conicepihile che tra soggetti, privaiti. Taleá teoria sita.La, vero, 1per ,mp]ti anni sacra e jnvaa."ia,bile com:e vangeiu, aUJ(.'he i:;e la posizi. one l1e“ problenta di ciui sopra. ha, dato ad! áeissa . . . ' rna.vvertitie, le pri:Il.\1~ SiCosse. M.a la dottrina pi l"e¥c1ell't:e, orma.i, la. ha. sottop:oE,ta a critica., e illlus1:: 11i scrittori hann10á fin.ifo e.on l'aibbandolll.arla (1Santii Horuani0á, Zau10ibin;i, .Aimo.rth, Miele) (6) proprio, come vedremo, sotto la .spinta della evolnzwne degáli En1ti ,<.Jii diritto pul:)1:>11co, dJella attivitˆ pul:JllJo.lil.ca deJ.lo Ente áCá viene a. tocca.re:? D'a.Itra. pa.rte abbia.mo ire deciS1ivii e.seJm!Pi di raip1porti dii :iJmp.fogo ptr'ivato con un Elnte pubblico neál diritto posirivo: primo nel tempo quello del]e Aztendle munk1i'Pali~ate, che r1es:ta. sottratto. (o ahn1eno res1taiva: ;il che dal punto di visfa ide¥l!l.a teoria conserváa la sua ~f'ilevwnl:za) alla g~urisdizio (6) SANTI ROMANO: Corso di Diritto Amm. -Principi Generaii, 1937, pag. 81 e segg.; ZANOBINI in "Corso Dir. Amm.vo '" vol. Il, 183-184; Amorth in "Riv. Pubbl. Imp. "¥ 1942, ,pag. 259 e segg.; MIELE in '' Riv. Dir. Comm. È, 1942, 103-104. 2 - ne áesclusiva pur essenido rapporto con un. Ente pubblico (7). Secondo n1ell 1empoá1 quelloá ietlie sii ricava da.Ho art. 2!093 del codJi.ce ci'Vi1e cht: eoo.anineremo breve~ e.n,te in seguito pereh' attliene a.nche ad altro aspetto del presente studio, e terzo, infine, ma. con pi decisivo rilievoá e [Ji chiara espression1e del pensiero del legislatore, la disposizion~ contenuta nell'art. 12 del decJ.áeto legislativo 13 apll'ile 1948, n. 321, su]1a regolairi:zz.~ione dc11a natura e die.Ue funzioni d!Porto stes.so, il che vale a dire swll'.esarm,rJ de1Ua disciplina con1creta e sost.an~ia.ie ohe la legge ha ádiato al rapporto stesso. In ipresienza del 1ra¥ppo1rto di dipendenáza, 0on l'Ente pubblico si ap11e pertain:io la neceis.sitˆ della riC. e'l'!Cia¥ se rk'or1áa1no quel.ili che --a preiscin1die:re da1l soggetto -sorno i reqnisiti esásáenziia.li tle~ pubblico impiego, S1Ui qm1Ji ci siamo SOlH'a s¥o:fferma.N. Oon tutta. evidenza, quanidáo ta.H :requisiti nio1rn ricor/ro' 110, non .si t in prnsiernzi:v di un .ra1ppáo1rtoá di !JJlUblblico impiego, ma di un 11"a.ppmátoá privato con un En1leá pubblicio, e quindi -p1er quanto 1gii\ os.sie1rvato -esula. la competenza, U.e.l Oo-n:s1lgHo di Sfaito. Qui seciondo noi la soluzione del probilelm/a deillia. c1ompetenm che 1nonJ di1s1ce~deá, .come comrunemente si insegna, in 'via prrincipallf dall'art. 429, n. 3, del codice di proeedura civile, cio da unaá n1orma appUca.tiva pirocÛ8sua,le, :mja. daU'art. 2093 codiice !Civile cio daJla disciiplina, s.o,srt:ainzialLe dell rappo1¥to. Ecc10 L'a.rt. 209~: Ç Le disposizioni del pres.ente libro (cio dell'in-tero libro d.el 'lavoro e qu.1}n)d~ anche d~e1la disciplin.a collettiva in esso prevista) sri: aiJiplioono agli E!nN pubb!lic.i in-quadrati nel1le Assocfazioni p!r1ofessiona.Ii. Agli Enti .pubblici non inqua.d~ ali si aipplicUJno le disposizioni del p11e.siente libro (v. nota, di cui sropra) Hmitatarnentc alle áimrpre8e\/ln esse ese1Y:itate. '8.ono salve láe diverse dlispqsizioni della Je.gg'e È. Perr ben comprende:r¥e il s1~gnificat10 .e il vafo1re di quesito importantissimo arUcolb, occorre: ¥CiOlllá sidera.re che ne e1s1iste nello stesso Ubro un altro che s.i riforiscle dlel pa1r;. E!' chia,ro cihe i due articoli regolano diue i1pofos1i dive1rse : l'a.rt. 21:2/91 S'()S1tibuiSJc10 l'a:rt. 2 ádella legge siu]l'im1piegio privato e dirchia,,ra applicahjli ai dipen: dlnti' da Enti pubblici le tDlorme di caraittere S10Strurl1ziaJe cáoni1:ie!Ilute nella sola Sezione de'l lavoro ne1W'iim1presaJ áclio quelle. nol'iillie ohe hann!o S()stituifo, la, disciipUna. delJ.a. le,gge Slull'impiego privato. Tutte ále 0S1serviazion;i, che S1i s¥ono fatte in or1di¥ne a ta.lle le,gge e al siuo art. 21 pos1sono qui ri:pet!ersi: la fon.te primaria dlel ra.ppáorrfo rimianie il s:istem:a .d[ pár'.iin.cipi deil pubblico ilmpiego e le noMn/e detlla S.e~ion1e si a,pp.Iicano sollo ini quaill'to siano con essi compa.tibili, cio “n! via subordinatn e su8sidiaria. Ma per l'a.rt. 2093, che non/ lin!Jta. il suo richlil,mo iaille d1is.posizioni di unia. 1Sezione, ma. rende lllP'"' pllicabi~e1 in tovo il completo sisfo~ll!la del libro del lavoro, ivi comprese 1e norme collettive, la situazion. e ~ppare hen. diversa.: fonte primaria del raipporto per e1s'S¥O il cun1tratto collettvo imquadrrat10 nolle norm.e del diritto de1l llnráoro e non nel sisteL m'ft del p1i1Jb1lfoo impiego. Sii pr¥0ifi¥la quinldi puntualiz:z,aita. ~n due articoli drel Ubro rJe.l lla1vo1r:o quella contrapposizion:e tra raip1Pt01'io di im:pfogo pubblko e ra.pporto d:iJ lavoro o di impiego privato con Enti pubblici che abbiamo sopra d~linea,tia. 6. Oonrfevma di talle confra,pposiizio.n.e ci ;pu˜ esásere data, non solo -dai ¥rilievi ,esegetici sopra svolti e dalla interpretazione dell'art. 2-093 codice civile, ma sopratutto da.ll'e,;;am(e deglli effetti sostanziali della disciplina collettiva del lavoro rappreselll/ tafo da, eontvatto collettivo. Sono compatibili con tale disciiplina, cio con l'applicazlionie dei contratti collett/ivi j prin~jipi del pubblico impiego? Vediamo. P!r¥imo caratteiá1e de~ contratto coUettivo di instaurare unUJ wisciplirva,, oon.trattuale e paritwria tra, le p~rti :d!el raipporto dii lavoil"o. Le c.lausole dei conltratti colllettivi non a:m1meti.on10 :pos,izioni giuridiche di supremazia : esse dettano diritti e doveri 1¥eciprocamen;teá tra. due parti ug:uaU. Ci˜ era detto e1sipres1samente dalla, iOart:a del L1avoro, ma anche caduta. qrnesta resfa Ciome prinrc.irpfo di srt:ruttm¥ a da, cui n,o:n pu˜ p11~escillj(ler,si e clJ:e i.rova con. fer:mia. nel diritto p.o,sitivo (art. 2077 codice civile) n!ellla sostituzione di dirii:lto delle cJiausole difformi del contra.Ho :i!ndlividluaJáe, che 1 perci˜ il preisuppos. to diel coJ1Jtr1atto collettivo. áSiaimo quindi in presenrza di unra. discip1iina eonteattua. le che noni ammette poi.eri di supreima~.ia., cihe cionforis1ce a.I dipendente wuton101mja in sede co111ifrattua,le17 Clhe IliOill consente llliodlificl1e unilate. raJi. r:na. volta clhe il contratto eo,Jlletitivo vi sia, esso non pu˜ essiere derr'oga.to, n modifi:ca.to che dalla. conoorde váolomtˆ deH'e pa.rti. N¥l basita: l'int¥erve:n1fo del contratto collletotivo togUe hl votere regolavrnen:tare) .perchi pe1r1e1f:fe.tto deH'a,rt. 2/068 codice ci,vHe le S'llie c.la;usole s1ono superate soJo da quelle del w~gola1ineuto che poggino su una specifica no1'ma. dii legge, Ç inl conforr:mjtlˆ deilQa. leggeÈ (dove la pa1rola legge nron. pu˜ intea:ldersi che come vera e páropria legge in senso stretto peroh a¥ltriimenti vI s1aJ'ebbe una vera e rp~opária i.autologia). Il che significa, che o il regolamenito in cornformitˆ della láegge e aJlora il eontratito collettivo vie.ne esicluso e a.l suo po.sto 1rnberrtra la disdrp.Jina. dei] pubblieo i:ll!~)iego o il 1regolamento rnon poggia. Sili urna specjjfica n\()rma d.i Legge ed allora esso non pl,l˜ n escludere, il contratto col1' e1tt[vo, n\ deroga.re alle sue dlausolei. Esso ha, allora una p()sizl:io1ne subordinata rispetto a.I coni. t;ratto collettivio eid' in sostanza queillla s;teissia pros;izionie che ha. H <'.om:ime regolaimerrto dell'Im1pr1esa privafa¥: si espHca, ciorl, C()me un regoálla:mlenfo i.n1ierno 31ziendale, nell'ambito e ad i'f!tegrazione del conitratto c¥ollettivo. Inlfinie -e1quesito 1il punto decislivo -per áetf á tettoá del c1o:nitratto C()lllettivo esistono solo diritti so,ggettivi e non-interessi legittimi. In ta:l serns¥o oI"Ill.rui conisoltdafa, la. gim"isáprudeniza, del Su;p'l'e1mo Collegio e non il caso di indugiare nella di: ll!IOástra.zione di taile assunto, .su cui_ un'a.Jtra, voHa ci siam10, dilfl'us1i (8) . (8) V. nostro .studio in "Oir. Lav. È, 1947, fase. S-4, pag. 10-15 dell'estratto. mimmmma& mimmmma& -69 Solo rileviamo che tale precisazione la consregueniza diretta. d1egli aJtri elcme:ruti postii in. luce in precedenza: gli interessi 1'egittimi infatti sono in; dlirevta re1lla1zionc di d:iJpencfonioo. della pos1izi01ne di suiprema~ia della Amministraz.ione (ci˜ che pi evidente in tema di d~ritti affievoliti) e del páOátere d~crezio1I1ale che ad eássa. compeitie. Onldie il contratto collettivo che nega tali posizioni fa, giˆ con trule nlegaziorne c1uziione di esisa., l'a,rt. 42:9, n. 3, 1del c.p1.C., il qua.~e, sia dleHo tra pa.rentesi, nrolli pero:˜ leg1afo aH'ordinamento sindacale fascista, mai a. ragioni ben pi se.rie e sostanziali: alla disciplina effottiva del rapp1orto. Il Giudioe d1el la;voro P.ompeilente n1on per un capriccio di un ordinamento cessato, ma. perch si3,;m)oá qui in preSf'.lllZa di un ;1."apporto di d'iiritto privato d'iseiplinato da,] contraHo coUertfrvo e di qw~stioni che inváestonlo .sempre áe soltanto diritti sogg1ettivi. T1áoppo lunga. diovrebbe L>sf;ere oára, l'anarlis1i de[l'aii" t. 429, n. 3, f'.p.c. in i;elazfolll.e a quanto dle,vato áe aál['a,r't. 2093 coidice civile:. 1C1i limileremo páedanto ad osservare che l'art. 2á093 codfoe civile ha un am:bitoá pi vaistoá di quello dei c.d. Enti pubblici economici su cui ási puntualizzata la giurisiprudenz, a p1ress1oc1h ignor> ma a,n( 1'2) V. sent. cit. alla nota n. 12. 'Non rnn~á~i"'TTI" áfPrmarci ilni ,questioni che rispetto al 1presente articolo hanno carattere áparti.colare, ma ci semnra che ua ie 11!:\aeá deHe due -decisioni della Adunanza Pl,enaria: quella del Ba.neo di 1&icilia ¥e quelila 'dell'ATAiC cit. alla nota 7 siá sia un qualche, pur velato c-ontrasto, che indice ácome anche il Consiglio di rS.tato sente i gravi dubbi che pesa'Ilo sulla tesi accolta dalla decisione Banco di Sicilia c. Randisi. che l'art. 40 quello dello sei~pero che si ritiene riguardi a.nrche i pubblici c1ipend,eJ1ti, sotto lo sfos1s10 titofo; e d'a.lf!:ra pairábe i rapporti di impfogo privafo con Ein.fi pUibblici r.on som.o, in sosta:nz. a,, in quanto attinentii, come albhia1nw veduto, anrai organiz,zazione dell'im11Yresa,, dei áTa.pporli econ10mici? Si dice che vi Rri oppon1e l'm:-t. 103; ma, ahbiramo dimostrato -a.Jmen:o coffi. crediamo "---' che dBil á l'art. 100 non discende un'invasione della gilirisdizione de] Oonsiglio' di Sfato nel caimp,o de] diritti sáo.ggettivi. Anzi inr e~s:o si dlerv:e1 verliere fa se,pllirazione co.stituzio.rnaJe della, com1Petenza peT' i diritti sogg'ettivi e per gli intm¥esisi legittimi, sralvo il caso di at!tra.;zi'onle per !'agioni di accessorietˆ, quando, cio. i'n maforie pa.rtico1aT'i vi sia, uma, prev1a.lenza di interes1si llegittiJmi ed una tale ines1ora. biile co.nrrmssfone, o :inltreccfo, tra i diritti e g:li intleresisii da 'rendeT'e 1dJifificH~ lai 1dlistinizione tra essi. La contrappmdzio1ne fra, la concezione autoritaria; fascista e quellar d'emocratica, portata dalla Costituzfone1 ci sembra. anzi sia favorevolle a quŽi-.. sttlo '.rfoon:oscimenito di rapporti 1náiva1ti e di po:sri á zione parita1ria nel setto'r,e della organizz.azione ad imp,resra. 10. L'a.rticolo .21000 , indubbialill'ente il portato di uria lenta eivoluzione svo,lta.si da uni liat10 neJ:lla at'tivitˆ dlella PubibJica Amministmz.ione ~he per fini va,ri inltáerviene s,empre pái esiesamen:te ne1l campo economico e si pone in conicorrenza coi priv“a,ti, dalll'a,ltro, áe con1seg'1u,entemen1te, nella natura e funzioni dell'En1te publblico. L'a.rt. 429, n. 3, c.p.c. la co:iseguenza processuale dell'art- i.colo 2093. rS 3 lazio¥ne della 1egge speciiatle stalM.1ire il állimite aJ quale il sin,diacati0 giJurisLfaiona1e deve Mrestars:i per ni0n invadere i] campo dii qŽll'attiv“tˆ"disc.r~ zion\a¥le. Quecsfo il ipár1m10 rif.Lesso :iru.teires1sante ill impugnativa della dichiM'&filone d'indi\fferibi1íitˆ ed urgenza. Il secondo il.'i:tl.esso da tenersi present~ che la int1ro1djruzione illeifilai illlOSUr'!fu Jt>.gis1J.ooione dieláill dichiara. zfone d'indiffeiribHitˆ el urg:enzia hai assunáto una 'POI'ta,ta cos“ vasta ed un crara.ttere taJe che l'occupra,zione diSiposta in ba.se ˆ.1 provvedim1ento che, definis1ce urgenti e; ind~l:lleribili i lavori non ha pi queEla, fisionomia ei quel carattere rigoroso chŽ sono sc1olpiti illlvece nella. iparrte pri:m,a, dáell'art. 71 della legge 26 g.ug,n!o 1865, 111. 2.:1591 ¥ D;i conseguenza, si pu˜ 1diire che all)C.he il sinldiacafo g'.iuristj.íZíOLIJll,le, per qrul&llto rif.llette l¥a suslSIí.stoo: z,a del i¥equisito dcll'urge1nza, contenutiÈ in. ili.miti pi circ:osicritti ed hai m,odo d:ii e,s:ercitail'si in quei rari casi in; cui si scorga. un3' pfulese conitrad: di2.ione tra j.l con,clamato carattere urgente dei lavori ~ il pratico comportamentOi dell'Amministramiollle aJ.lai quale. nei 1 com1m,e1ss1a áll' e~ecuzione1. . Il provveid1im!ento conitene:nte la. d;ichia;ra,z,iorne di indifferibilitˆ áed, urgienz.a costit1uisce iJl titoilo che legittima, l'ordinaizione dellla, occu1paziiione, cosidetta provvisoria., dell'immobile. Ma Qb.iam che ¤.íill. quarudo. non vie.nie en:i,,aánato, aJ ,s,en.si dell'art. 71 della, láegg:e 25 lugliio 186'5, n1. 2359 edj eseguito il decreto p:refeti:;izio, non pu˜ a-vverair~s1 aJ.cuna, mieno~ aziáoIJJe de1l'intere1ssie 1eg~tti!mo del proprie1ta,rio del fondo .. H diritto. all'impugnativa. per i viz;i daái quali fosse inficia.toá il po:"<>vved1m1enfo, che dfohiarn urgenti e indifferi:bili i lavori s1orgie quini-. d;i solo dal m10ililJenrt:o in cui si ad1diven,uto a1lil' occu1piaztone, ihe di solito c:oinci:dJe coni la, notifi.ca di detto decr¥eto. ¥Si n,o,ti eh~ la dlesligna.zion1e dell'immoibil~ da, occ1up0ire contenuta, solo nel ipr1o;vvediimento del Preifetto. L'un pil'O'V'V'eilim;ento indissoáEulbilmelllJte láegafo all'altro, in quanto il decreto ministeriale pone la. premessa e serve quindi di giustificazione al pil'ovvedimento da adottarsi dal Pr~fetto. (Cos“ il Conis!iglio di .Stato disieorre dJi due provvedimelllti Çlogicamenteá~ gilJridicamente inscindibiliÈ) (1). Ques'ti now fa che eseguire ur. comiando eisipresso 11iella deteirm,inazione di un'a,uforitˆ srnpel'liore n,eJ.l'ipotesi in cui l'indiflleribilitˆ ed urgeniz,a, siiano stiate riconosciute per una singolru opera d31l ~indstro dei lavori ipubblici o da un'altra autoil'itˆ. Questo rapporto d!i subolf'dinazione d.ell'aittivitˆ del prefetto seature111te da.ll'esis1ternza di un1 táale presupposto (ricooos6men:to dell'in1d1i:fferibilitˆ eld urgen~a.) fa si“. che i] Práefett0 s:tesso n10n pu˜ di sp.ensa['si daU'auto.rizzaJ:'e l'occupa,zione1 idell'illlll mobile riohiesta.gli d:a1Ua parte intieressata.. Non si spiega qurndi quale: siei1so posisa. aSis1u1ne1 re la, Ç funzione propria e ]'autonomia,È che íll! (il.) Decisione 19 di{::.embre 1900 in " Nuova Riv. Servit Ap¥p. È, 1937, I, 123, TE ' TIFE WEE EEEE WWWWE WC & T &%:: -72 qualche decisione del Oonsiglio di Stato si in teso attribuire al ádecreto prllle J.'ail.'t. 33, comma 5¡ del T. U. delle disposizioni sulle acque e gli imiPáiáamti elettrici. Esso ;s;tahiUsioo infatti che il Min1isrtroá dlei favori pubblici 'Pu˜, sellltito iD Oon1siglio 1Superiore, dfohiara1á:e urgente e 1.ndiffe;ráibile l'esecuzione di lavori Ç anche prima della concesisfollle, agli e1:tietti degli artt. 71 e seguemti della. legge 25 giugno 1865, n. 2359' È. Il d¥ecreto di! conc,e.sisfone vienle em~sso in 1bas1e ad un rpáro" getto dli .m'1,ssima., com!e Tisulta dall'art.. 7 del r1egio decreto 11 dioemlbre 1933, n. 1775 e da.Il'a.rt. 9 del rego,laJmento per le a.eque pubMic:he (regjo d.ecrefo 14 aigoLSto 19Q(), n. 1.2185), ill1!e'Ilitre ili progetto esecutiv-o appJ.'OIVa.to soilo dopo 1a conicess1ione (aJrt. 22 diel s1udde1tto rego113Am1ento). L'occupazione in base alla dichia,razione di indlilflleribi! litˆi ed ~~~ pu˜ consiidierarsi l'áaUo iniziale di un pi semplice e spedito procedimento di e~prapriazione. La. nostra giurisp1riuden:m discorre a que1sfo p,ro posito di una e'v¥o.luzJone deiFis1tituto dell'occupa . zfone d'urge111m,; fu l'Autoritˆ giudiziiaria, ordliuada. a compierr~ un priimo rpas,sio coni l'a1llljlllietitere nelle esrp1"opriazfoni ferroviarie come una, rego.Ia la liquidazione degJi interes:s.i legaU siull'imiPorlo dell'indennitˆ definitiva di esipropriazione per tutta. la, durata deJl'áoccrnpazion1e: quaJ.Ž in1dennJzz,o dovuto per l'occupa,zione sfossa; ed un aJt.ro pi d,eciso ne fece poi con l'esclude1re l'applicabilitˆ deU'art. 73 della leggie 25 giug;no 1865, rn. 23'519 alle oooupa~ioni idJisrpoSlte nelD';trutere.ss~ della stes 1 sa Amministraiz.ione. delle ferrdvie. Ed anche il Oonisd.glio di Sita.to con1side:ra-m: dichiaraiZione dii indifforibilitˆ ed '!lrgenza come un mezzo preordinafo a.U'occupa,zfonle wnti.oivata; dei beni esipároprianid! i (6). á 1Si discor!I'e an~i 1dJi. uni'occurpa~ion.e antic.iiP1ata di camittei:;e defin~tivoá con áeivideinte aJDusiow ailla imanancahilitˆ .-Jell'eS1pr1opri~ione, per cuii n1on .biS'O. gllla infondere c:he il trasferimento del diritto di p1rl()priettˆ si aiVV'eri sin :dlail molllleIJJto ád:ell'occupazione, nessuna deroga essendos1i ifilivero app1ortata colll D'is1tituto deHa dicihiara~io.n.e della in,differilbilitˆ ed urgenza a.1 iprirucipio fonld;amie:nfale enum.ciato uell'a~L 50 della. legg~ 1deil 25 giugno 1865, n. 2359. (6) Decisione 16 luglio !l947, n. 244 in " Giur. Compl. della Corte !SU1prema di Cassazione "¥ vol. XXVI, 1103. PASQUALE CARUGNO AVVOOATO IN ROMA áá~l: NOTE DI DOTT 1RINA I PASQUALE PASTORE: Il regime amministrativo dei beni di interesse militare. Giuffr, 1949. Qu.est'ope.ra rdii pia.rticola,re inteáresrse perch ma,ncava. una. t.ra.tta.zio1ne ag.gioroarta dellla speá c.ia.le materia.. Materia resia wm;plesis1a dal una. qua.n1titˆ di n.orD1e disperse in nulmel"OS!i ;piro;vvedirm~nti cos“ da. ri chiietlere una vaisfa, e .siicura inifo'l"ma.9'ione ed un vigile controllo dei rapporti tra norme speciali e norr1me di .dliritto comune. L'Autimáe, giˆ 'nloto per il volume sug1lli ruppa.lrti rueU.e opere p;ubbUche e per note su questioni sipe1 ¥ ciaJi (ad es. Re¥gime giuridico de;tze opere costru“.te d1irante le occupa.zionri di urgenza e le reqiiisizioni di im;mobili, in Ç L'Ammini.strazione I tal. È, 1946) ha. tratta.to non solo del demanio milita!l'e e dei beni indisponibili di interesse militare, ma anche delle limitazi¨i alla proprietˆ ipriva.ta e delle prestazioni obbligatorie per ~sigenze militari. L'apporto i veiria.mente notevole, 'nlon solo per la precisa, inform1azionle circa le mrolteplici norme che regolano la niateria, in cui l'Autore si muove da, a.nni per ragioni ;p;rstualmente dispo~: Ç Nej, Mrritori italiani liberati dall'o_ocupazione tedesoa,J nei qu,ali aifatto della1 libierO!@ioneJ sri oss(}rvavan.o) in materia dli tasse e di i7npos't~ indirette sugli affari norme d'iverse da que'lle vigenti rvello Stato it;ailianioJ queste ultim-e norme si applicanoJ oltr!J. che ai rapporti tributari posteriori 1a1lla data della lib(}rmRliQneJ anchÇJ a quei~i non ancotr'a esauriti a ta,le dat.a) o ohe dopo la data s-C,e-ssa-diiarno 01omunqu:e lu_ogo a' pagaáJ'l1;f3nif;i d'rl tassa>>. Ç Nelle liquidazioni d1ei rapporti no'fl!. esauriti non verriarn-no detratt(} dal debito if;e-i co.ntribuenti l somrne che) in relazione ari medesimi ra,pporti) siano giˆ state versate a titolo di imposte speciali istituite dal sedicente governo della r. s. i. e che non trovavano riscontro nella-legislazione tributaria È. FJl appenia; poi il oa,so d-i rilevarre l'assoluta incoinsistn- za dell'a-ooenno fatto d!al S. a,d wnu possibile azion di indebito arrioohimento n13i oonfronti die-llo Stato #ulianoJ per ottenere J perr questa via) la restituzione delle somme pagate a titolo- di tributo alla r. s. i. FJJ verament inooncepibil ¤ oome possa prooemers'i al neoessario bil(J,IJ'/;cio dei guadagni ( !) e delie peárdit¤ che allo Stato itaUano sarebbero de-rimate dalla attivitˆ dUa r. s. i.: pr-esup1posto neo1essario per favrwmAssibilitˆ di 1tn'azione dl genere. ;;;:p;m=q ;;;:p;m=q RACCOLTA DI GIURISPRUDENZAá .GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA -Ricorso giurisdizionale -Controinteressato -é tale anche una P.A. Integrazione del contradittorio per errore scusabile -Impossibilitˆ se il ricorso non stato notificato ad almeno uno dei controinteressati. (Cons. Stato, V Sez., 28 luglio 1949, n. 744 -Pres.: Severi, Est. : Granito -Palvani e Spanicciati contro Prefetto di Arezzo). La fi,gur'a di controirnteressafo 'n:el p-ráocessio ,g1i'llris'dizionale: amim1iniJsrtr> d(J)l '{Yllnto dli 'lnsta so.sta:niziale). e ha ohiarito la posizione della giuriwprtidenza sotto il profilo proce:ssuale) sti“ qual '{Yllnto era sembrato vi fosse) negli ultni ternpi) qualche 01willa~ione (su qufJsto pwnto si veda wn1ohe 1Ç Rel. Corvs. Stato ))' 1936á-40, vol. Il) 916 e sáegg. e Ç Rel. Cons. Stato))' 1941-46, 'l'Ol. Il, 538-539). La diecision.e 6) per la parte che oi interessa) cosá“ niotivata: (< La giurisprudenza del Consiglio di Sta,to 6 costanf} e nel ritenere che il ricorso debba esser.e) a pfJna dii decadenza) notificato -.ern;tro il l/'!1oto e brf}ve termine -oltre chi} alFAutoritˆ a/m;ministrativa oheá ebbe a.d em.etter'e il p-rovveatto ammi:n1istratf/vád, impugna1to. VinMlf'esse1 itel Comune di Cortona alla conferma del de1oreto p'1'efett'li$io di an'l'IA.ftlla mfJnto d.ell)asta/ oorn.unale, fi.a) imfVfJOe) caraittere specifioo e prev1alen.temente patrimoniale) trovan do laJ stta fonte nelFersito sfavorevol delFasta pub bliow) oltre che nel fatto) p'U1'amfln~e accidental) che il OomtUne 6 riusoito a realizz>are) dalla riven dita della sátesása merce a trotitativa priva,ta) urn prezzo supe;riore a quello piirn1m raggiunto oon i pubblioi inoanti. Ç Da taie1 situa~ione (contrapposizione di int"e rfJssi fra Oo'!'l'IJUne e ricorrenti). non ooincidooza di "rn~;;;;;;;;;:&.;;;;;;;;W.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;R;;;;;;u:czzu:mzzwz ;;; mi&& ;;; mi&& -76 interessi fra Conuaie e Prefetto) 8caturisce e'Vidente la dluplice conseguenza: necssitˆ <];ella notifica del ricoYrso anche al Cornn1n1e)á inammissibilitˆ della in,fgrazione del giudizio con itna fxllrdiva notJiftoa. , Ç N l'integrazione potrebbe esser dispostm ai smisi dell'art. 36, 2¡ comma dei T. U. 26 g,iugno 1924, n. 1054, modifioato dalla fogge 8 febbraio 192'5, n. 88, 'il qUAale fa N salva la possibilitˆ di rin'1'11ovare o integr-iare la not-ifioazione ni oasi di errore ch' (})alla, Sezione sia riteniito sausa,bile )). Tal narm0rtamento volontario delFimpiegato (oonsiˆerato, non pi com,e atto o n?gozio giuridiao, ma come un mero fat'to u,mano obiettivo) conseguenze che) di rr-gola) non hainno alcuna oorrispondenza con queUe a oui tendeva il soggotto del comportmncnto medes'imo. Ç I/ass'nilazfont1 z,egislatfoa dei due istituti si riflette anehe sulla naturra ed effioa,cia, giuridica dell'atto d'ella Pubblica, Amministrazione ohia,mata, irn entrambi i casi) ad emettere. La, dichiarazione di dimissioni di ufficio equiparata dalla legge. alla aecelta'g,¥ion,e delle dimiS'l?ioni volontarie. E inv,ero, con l'uvr110 ~ con l'altro provvedimento la Pubblica Amministra.zione si limita a,d accertare la volontˆ, esprf}ssa o taoita, delrimpiegato di sottrarsi all'adempimento dei doveri di uffioio e dichiarare qu,ella, cessazione del rapporto di impiego che la legge riconneft;e all'atto o eomportamento oolrJntario del pubblico impiegato, in oonformitˆ od 'í,n oontrasto con le intenzioni di lui. Sia l'una che Faltra dfohia.razion,e sanzionano con mere oonˆiZioni o elementi
  • >> dell'impiegatoj e rfaffermi, in conformitˆ de'i tes,ti di legge, che l' Amministrazione ha il potáere-dover(}, per 'il buon anaamento del servizio, di proced!ere alla deolaratoria di dvmissioni ai uffioio quanˆo obbiettivament. c si verifiohina le condiz.iani di legge. (N. G.) IMPIEGO PUBBLICO -Enti pubblici a carattere economico -Controversie sul rapporto di impiego Competenza -Istituto Poligrafico dello Stato. (Corte di Cass., Sez. Unite, Sent. n. 551-50 -Pres.: Pellegrini, Est. : Gualtieri, P. M. =. Dalla: Mura. Istituto Poligrafico dello Stato contro .Callar1 ed altri). I) L'abolizion.e dell'ordinamento sindacale fece venir meno l'inquadramenfo effettivo degli Enti pubblici economici, ma náon la natura, della attivitˆ da essi svolta; s“ che l'art. 429, n. 3, del c.p.c. continua ad essere applicabile quapdo risulti che l'Ente pubblico cui si riferisce il rapporto di impiego e di lavoTo in discussione esplicasse, all'atto dell'audata iu vigore della legge aábolitiva. dell'ordinamento sindacale o della proposizione della domanda, un'attivit“t economica in un regime di libera concorrenza. II) L'Istituto Poligrafico dello Stato, persona giuridica distinta dallo .Stato, l“a com'e sirn:: attivWt istituziona.Je la stampa. dei biglietti della Banca d'Italia, dei biglietti di Stato, delle ca:tte rnlori in genere, della raccolta ufficiale delle leggi e decreti, attivitˆ la quale di natura tale d-a doversi escludere che essa. possa essere esáercita. ta da privati imprenditori in concorrenza col Poligrafico dello Stato. Pertlmto a. giudirrure stle controve¥rsie relative a rapporti di impiego tra il Poligrafico e i suoi impiegati competente il Oonsiglio di Stato. Pier qttamtlQ riguarda la vrima ma1ssima, la Corte Suprema ha confermato integra.lmente la sii.a precedente giurisprudenza, in netto contrasto con quella df!l Consiglio di Stato, il qual(}, anche nella presente causa a.v¥eva riVenutQ la p1táopria oompetenza, aiffermando che, dovo la soppressione dell'qrdinamento sindaoale, l'art. 429" n. 3, dovesse ritenersi abrogato. Rimandiamo su questo vunto allo studio del Simi, pufbblicato in questo fasoioolo pag. 65 e segg. , P(Jlf' qttanta rigua;rda la scoonda massima, sem bra che la ratio decidendi posta d.alla Corte Su premrr. a bas:e della sua Jp>r.onunziia sia. 'Vi21iaita dalla ei;id(}nte conf1tsione tra l'attivitˆ esclusiva st.a1tale in ordin:e alia emissione itei bigliett'i, ti toli o valori ed alla pubbl“caz¥iolf/,:e delleá rroccolte ttfficiali, e l'attivitˆ merwmente maiter'ial,e, ait tfr1.fPnltf} ¡'lla stampa dei biglietti, titoli e váalori o pubblicazio%i 'IZifjiciali. Taio mo;t1(Jlf'i;ale attivitˆ non necesásáariamente di sp1ottanz¡' di Enti ed Qrgani dello Stato, in quanto nulla osfJ.a ohe sia affidata ad imprenditori privati, sia1 pu,r cotti le neoessa'lr'ie O(}/lttel(} onde impe1iti110 illecite circolazioni etc. E, difatti, la stampa di Ntali e valori stata, e¥d tuttora, affidata ad imprenititori privaiti, ohe agiscono in reg~me di conoorrenza con l'I sf1it1tlo Poligrafiao nel Ben.so !JiuridicoJ.economico che a ta,le co1i11ef}tto va attribuita (ti]Jici sono gli f!Semvi: della stampa della owrta bollata, alla quale fino a poco tempo fa non provvedeva neppure il Poligrarjico; drlla1 stampa dei f#oli d0el prestito della Ricostruzioni}á, etc.). Infatti per l'interpretazione d(}lla leg_ge del 1938 accaárre contrapporre al regime iti concorrenza, il regáime dii monopolio, inff}so r11on giˆ in senso empiár:ico,, ma 'in senso giuridico, sáecondo il quale si ha regime d,i monopolio sala neill'ipatesi c¥háO itna det'erminatw attivitˆ non pos1sa essere esf}:roitata leg,itti1namente altro C1he dw 11n determin< Ito Ent.c. Nella fattispecie l'attivitˆ (}Sf!li'citata dall'Istituto Poligraficáo non solo nella sua prevalenza, ma, anahe nella sua totrolitˆ, pu˜-essere legUtirnamf}nte esercitata da qualsiasi i1npren-ditore vrivato (cke pai ci˜ si verifiahi di fatto oppur no in ttitto o in parte non ha giuriQ,ico rilievo). ~~ri~ ;; ; I jjj !iiii:id -78 }I]' evidenite qiiindi che il Poligmfico non agisoa giuridicamente in rregime di monopolio : conse:[ JUáentemente -tertium non datur -aqisce in regime d.i oonoorrenza. IMPOSTA DI REGISTRO -Sentenza -Accertamento della esistenza del contratto -Valore tassabile Poteri della Finanza -Caso in cui il valore sia stabilito o da stabilire in giudizio. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 54-50 -Pres. : Cannada Bartoli Est.: Lorizio, P. M.: Mirto -Finanza contro Jov)'. Accertata in una sentenza l'esistenza di un contratto, la Finanza provved.e in modo autonomo allo accertamento del va.Iore imponibile, ai fini della fassa di registro, allorch la, sentenza non abbia sta.tuito sul valore della convenzione (come nel caso di pronuncia su parte della convenzione). Quando invece la, 1;;.enfonza abbia. sita.bilitáo fal valore, ovvero abbia disposto istruitoriai p;er accertarlo, non pu˜ la Finanza prescindere daU'accertamento che coni la sentenza abbia fatto 0 stia per fare il Giudice, ed accertare essa il valore in modo indipendente, con i propri mezzi. La, Corte S'll!pri'3'ma ha cosi motivato sul pu.nto ~nunciato nlla massima: ÇSe dve riconoscersi che la Finanza provveda, in modo autonomo all'accertamento allorch la sentenza n:on abbia statuito, sul valore della con ven21ione (l(J) sentenza abbia, ad s., plf'onwnciato su parte ilella coniienzione, o comunque non ab bia UVUá~O oooasione di determinare il valore), quando invecie la s1entnza abbia stabilito tal va lorre ovvero abbia dAsposta istriit!t.orirgenze dl processo o snza attenderle, pu˜ fondare il suo acoertamento su. prove ohe il processo aibbiaJ dichia!f'ate o d;ebba dichiarare in tJuttoá o in part.e ineffire della com;ven.<.1ione, quei'llo 'Btabilito dalla sentt:n:imento del normale one't"e procesS'Uale. Se tale il pensiero della Oort Sitprenva:, esso non trovi(], rispdniten~aá nella lettera e ~llo spirito della norm.a. L'art. 213 c. p. c. richiede infatti una necessitˆ iU acquisizionfl : e q111.esta si atteggia allo stesso modo ˆ()ll' acquisizlione neoess(J;ria >. In linea gerwral(}, non nepp1tre esatto che tutti gli atti ~'llif10 (Andrioli: << R:iv. dir. proo. È. 1942, I, 178). La, richiesta di informazioni alla Pub b bioa. A m.minilitrazione, r.ocita l'art. 213, ammissibil-o Çfuori ˆei casi previ8t'i d:agli articoli 21() e 211 È. One vuol dire Çfuori dei casiÈ. Il D'Onofrio: ÇCommentoÈ, val. I, p. 213) ritiene che qui Ç< f'llori È abbia il sáignifioato ˆi ,cc oltre! È : oio, ritiene ohe il Giu'!dioo páo-ssa d'uffioio rivolgáere le richieste di informazioni alla Pubblica Amm.inistmrdone novn solo nei casi in arui potrebbe ordinare alla Pubblica Amministrazione, parte o tf}r~, l'esibizfone ˆi atti o dooumenti, ma anche in altri casi. Questa interpretazione , per˜, ostacolata ita un argomento le'tteraie e ling.uistioo. La preposimone Ç fuo'f'i di È infatti 1tiata corrf,!ttamente come contrapposto di ~< df,!ntro È (Petrocohi, Fanfani), ci˜ ohe dˆJ alla preposizione il signáificato dái esclusione, e non giˆ di inclusione. Nel senso di Ç oltre È, sostenuto dal D'Onofrio, essa tanto raramente adoperata, che 1vn illiist'l"e purista ˆovette ricorrf}re a Piero Oresoe ánzi, q;olgarizzatore ˆel XIV s¥ecolo, per trovará ne un áesáempfo. N siffatta oonfutazione linguistica smbrerˆ. fuori luogo nell'interpretazione dt un codioe, che¥ volle diohiaratatnenfo Ç ringiovanire ei semplifioare lo stile foren8'e, giovand'oás'i della b1.t0na lingua nostra È (Rela~ione al Re, n. 19). ¥Ç Fuo'f'i dei cwsi È vuol dir.e dunque, sf}lcondo um.a interpretazione itali&narrwnte corretta, Ç esclusi i casi previsti dagli artiooli 210 e 211 >l : cio, la 'f'ichiesta di informazioni páu˜ esse11e rivolta alla Pubblica Amministrazione in tutti i casi in cui il Giudice non pu˜ ordinar.e Fesibizione dell'atto o del docu¥men.fJo. Con ci˜, l'informaziowe viene a costit1uirf.! una specie di sorlla minore dell'esibizione, ohe entra in scena quando quest'ultimˆ rimaá ne d)ietro le qitintáeá: eˆ bene rioordare ohe un tale caso ricorre, rispetto alla Pubblica Amiministmzione, oon grandissima frequenza. Si infatti rit(} nuto che l'obbligo ai esibizione sia notwol.mJ3ntc ottlenlllAto, nf}i oonfronti della Pubblica Amm1inistrazione, dai particolari doveri del segreto d'ufficia, e dalle determinazioni di8crezionali che l' Amministraizl (Redenti: Ç Dir. proo. civ. È, (}dizione 1949, p. 356, 357, n. 116). Qtwm,to al segráeto d'uffi.aio, noto che la sua Cl?istenza non sindaoabile aal Giudice (cfr. Marnzini: ÇDir. proc. pen. È, val. III, pag. 2'32, 233), 8í ohe ~ s1tfficil) la rich, iesta ádi áinformaz'ioni alla, Pubblica Amm.inistrazione. E, correlativamente, divengono chiare nlounf} consegiienze: prima fra queste¥, l'inammissibilitˆ d'ri. rna richiesta di informazioni mlla Pubblica A1nminist'f'azione quand;o questa pwrte. In q1iesto senso, pur 8enza motivazione, l'Andrio li : Ç Il Giudie per avanzwre una specifica ist~a di esibizione, prima impossib'ile per mancanza1 di dati (art. 94 Disposi21ioni d~ att1taiione) : palese il p'l1egi1J,dizio derivante da questa aurio8W si.twa.eiione, -in cui una delle parti (il privato) potrebbe giovar8i di 1tn onere processuale, al quale .egli non sarebbe invecfJ assogge.ttato. Oonsegtten~a tant:o pi ingiusta, in quanto l'onere di informativa contra se verrebbe a gra1Jare proprio su q11,ella1 parte (la Pubblica Amministrazione) i citli ˆiritti sono, spesso infUsponfbili, tanto da rendere incerta nei suoi confronti perfino la deferibilitˆ ˆ)ell'inteárrogatorio (2731 c. o.; Mtlla nota questfone, Mortara: Ç aommntario )), vol. III, p. 574). Per incidenza, si osserva ch,e diversa la posizione della Pubblica Ammin'istrazione darvanti agli organi della giustirtia amminiá' 8tmtiva. Qui, ilata la spe>. S'lk tal punto i commentatori s¥ono presso ohe unanimi (Andrioli: op. cit., vol. II, p. 109 con richiiffimi d.ello Jaeger: Ç Dfritto >>, n. 22&; Giudiceandrea: Ç Guioo È, p. 137; D-'Onofrio: Ç aommento È, volume I, p. 213, n. 494; Satta: Ç D'ir. proc. civ. 1>, ea. 1948, p. 208, n. 391 Rednti: ÇDir. proc. civ.È, ; ed. 1949, vol. I, p. 357, n. 116; Zan?tUcchi: ÇDir. proo. civ. È, ed). 1947, vol. Il, p. 76, n. 97). E' opportuno aggi1l,nqere che la valut(J)2,ione del pubblico interesse insindacabile, s“ ohe neppure nel ca8o iJ,i una ilfog?¡tt'íima richiesta di informazioni alla PubbHca Amministrazione oome parte, il Giudice potrebb.e desum.ere dal rifiuto un qn1a.Zsiasi argo'miento (116 c. p. c.). Peiá complet¥alt'e qu.esta mo4estro nota si rile'l:a, infine, che la aorte Suprema ha, in precedenti sentenze, ripetutamente affermato la insindacabilitˆ! della valuta~ione¥ d;el Giudice di merito, nel1' egercizio della facoltˆ prevista dall'art. 213 c. p. a. (Oa.ssá. 22 marzo 1949, n. 630, Ç Giur. aompl. Oass. aiv. È, 1949, vol. XXVIII, p. '1485; aa.ss. 13 dicem.bire 1948, n. 1881, ivi, 1948, vol. XXVII, p. 791; (Jass. 17 luglio 1947, n. 1143, ivi, 1947, 'l70l. XXV, p. 425). Oori la soote'nza arvnotata, la aassazione ha invece ritenuto, a nostro avviso gi11stamente, di poter compiere tale sindaoato. Un siffatto riesa:máe dell'attivitˆ! del Giudice di mrito d.a1 pa;rte della aorte Suprema appalf'e, invero, del tutto legittimo, ogni qual volta il Giudice rich“eda le informazioni se1~a effttiva neossitˆ, o sostitiiendosi alle parti nell'ad'empimento dei rispettivi oneri probator'i, o avvalendosi illegittimaJmente di tale facoltˆ nei confronti dell' Amm.inistrazion com.e parte. (A. Chicco). ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO DEMANIO -Demanio militare -Concessione di terre incolte -Inammissibilita. (Com.missione per la concessione di terre incolte di Roma -Decis. 6 apri . le 1950 -Pres. ed est. : Pascalino -Cooperativa Agricola Rinascita Agricola contro Ministero DifesaEsercito). I. beni appartenenti al Demanio dello Stato od al patrimonio indisponiile non possono essere oggetto di provvedimento di coneessione a, cooperative agricole, ai sensi delle leggi vigenti sulla concessione di terre incolte o insufficientemente coltivate. áLa motivazioneJ sáo bria ma preoisaJ della ~ ESECUZIONE FORZATA -Pignorabilitˆ del denaro esistente nelle casse dello Stato -Amministrazione Ferrouie dello State;. (Tribunale di Messina 8-17 novembre 1949 -Ferrovie dello Stato contro Abramo Filippo). Ç Il denaro entrato nelle casse dello Stato, comunqu proveniente, e di cui non stata preven1tivamente deliberata laá specifica; destinazione ai fi.ni particolari di pubblico servizio, pu˜ essere oggetto di esecuzione forzata non essendo idonea a giustificare l'esclusione dall'azione esecutiva la generica destinazione delle somme riscosse e custodite nelle casse dell'ente È. Riportiamo integralmen¥te la breve mo_tivazione in proposito : ¥e< Il problema, poi, non va posto, oom(}: si pret¥ endeá dall'appellante, in r:e:laziorne alla potestˆ dl Giudice áord.inario nei áconfronti della PubbUca _4:mrninistrazfon,e. le cui interfe-renz'fJ trovano base aá terni.inali osta;ool-i nelle norme sul contenzioso amministrativoJ ma in rflazione a'i prinaipi generali diá dJi:ritto comune, limitati tttavia, per i partiaolar;i fini oui adibito il den1aro d(}gli Enti pubblici in genere, dalla preventiva in.dagine S'lilla destinazione di esso, prescindendosi da,Ua provenienza. Oi˜ posto, principio wn1animmmentf aoeolto ohe l'secuzione dei creditori dello Sta:to non pos8a av'ere ad oggetto il denaro c1he l'Ente a sua volta accredita ita.i prop1ri debitori a titolo tributario oppurf} pubblico sicoh tali orediti aevono ritenersi impignorabili tanto prresso i oon.tribuenti qitanto presso l'esattore prima ohe il denaro, che md essi si riferisce, sia1 8tatáo riscosso e versato nf3lle oasse dello Stato. E oi˜ perch il sfrvizio dii riscossiune dei pubblioi tributi non abbia a subire d>. ,Ç Tittto ci˜ per gli Enti vubblici in genere prosegue lo Zamobini. Per g'li e'fl;ti minori pairticolarmente per i comuni e per le provincie uno speácialu vrovvdAme'fl;tO amministrativo pu˜ teiner luogo alFesecuziqne giudiziaria secondo l'articolo 104 della legge comunale e provinciale; la Giunta pirovinciale amm.inistrativa, qualora1 gli a1mm.inistratori dei du enti trascurino d'i prov ve1dere alle spes obbligatorie, pu˜ procederf! di ufficio alla collooazione di tali spese nei rispettivi bilanci ed arnche alla spl}dizione dei relativi mandati di pagamen1to. ÇIn base ai tale disposáizione, ohi abbia ottenuto sent1e'fl.oZ¥a di. condanna contro imo degli fJ'fl;ti anzidetti pu˜ rivolgre alla Giunta provinciale mmministrativa una dirroarnda peroh. qust.a pr:o11-veda di ufficioá alla soddisfazione del suo credit'o >>. E a táwl.e ultimQ proposito, aggiunge: in nota lo Zanobini. Ç Questo prooedim1ento obbligatorio per. il privato (Cons. Stato 24 marzo 1943 Ç Riv. D.ir. Pii,b. È, 1943, II, 259) >>. Qwe1st'ultim.a nota quan1toá ma,;, preziosa.i po.foh distriigg co11ipletament quanto affermato ne.Z testo. Se Qbbligatorio infatti per il privato ricorrere alla Giuwta armrn,,inistrati'l)(J) contro il rifiuto rJ;eUa Amministrazione di prro11"'Vedere ai spese (mancata spdizionfl di mandati, o mall'llaato .ademp.im:ri.t'o' di atti obbligatori per legge: dice l'arrt. 104 citato), perch qulla provveoo in sua veoe, e.vidente eh(} non si possa proce1der_ ad; eseouzione mqbifiwre sul denaro del. Oorn;une. Ma procediamo oon o'rdiwe : á . L'A. d}u'fl;que, sitbordin>OJ la pign1orabilitˆ del de naro ad una oondizione ch di per 1J non. escluˆf}, ma rafforna) il conoetto di initisponibilitˆ del denaro. La co.ndizione ipotizzata dallo Zanobini, Ç ohe la casS1ai ove il denaro si trova 'Y/;On abMa una destinazione specifi.oa, sia cio la cassa gf! ner:aJlf!. d!ll'ente (per e.s. del> Oornrwnre) >>. E' rioonosciuto dttnque chlff, ope il d'.(}naro ab bia una de8'tinazione, nessuna pignorabilitˆ, sia possibile.! Ma lw condizione per q~el ohe at:tie'fl1 alla Ani ministrazione dello St.ato sf!rn,.bro alquanto im precisa poioh il d1e%wo in s e per s~ oonsiderato come mezzo universale di sác(1f1)1)bio,, 'fl;ella sua qua litˆ di moneta cartacea o me:tallfom smpre in d'ifferenziato, n¥on ha mai u'fWt destfoazione spe cificai, áin qualunque c:wssa (recipien'ff¤, cassetto, cassaforte, caimera blindJarta, eoo.) si trovi, onde astár:a-ttamente considerando dowebbe e.ssere s(}rn pre e in qualunque luogo pignorabile). l'elemento ohe incide sulla indisponibilitˆ proprio la de stinazio1ie della pianeta ailla sodd.isfa~ione di bi sogni pubblici, il che implica per s una dr}ter minazion!J amministrativa che toglie al denaro qualsiasi carattere dii. indifferenziazione, Per altro per soddiisfaire la con1dizione co'fl;8i derata dazi'A.) itovrebb¤ verifioarsi l'ipotesi di d).enaro prubblicQ (prch arppartenent alla Pub blioa Amministrazione) non rfostinata alla soddi sfazione d.i bisogni pubblioi i1l ohe assurdo e oo8titu:irebbe una contradizione ohe toglierebbf} al denaro ála qi~alitˆ di bene s-triimentale. E nep p:ure in t'ale caso. sarebb possibiie covnside rarlo impignorabiie poich la pr.ecisa narma di legge contenuta; nell'wrt, 34 del Regolamentoá sul- lm Oontabilitˆ dello Stato su riaordato vieta lm assegnazioni,e di cos,e mobili dello Stato ai cr~d~~ tori di esso. ::m:,,mazw,::&:::::&& &.::: &::::: &* -84 Inoltre l'ipotesi di una cassa ove il den<11ro si trovi snza destinazfone sp:, ma tali spese non sono quelle a oui 'l.lin ramo dell'Amministrazion deUo Stato pu˜ áesseáre condannato in conseguenza, di un giuaimo c1ivile) fo quali eomprendono sorte ca.. pital, interessi) rimborso spese giudiziali) competenz áe proouratori¤. áe onorari di wvvocato) ma le spese di giustizia penale e c1tvile_ oh,e oecm:ro.rio alle person (J,(l'J'MJn.f)sse al gratwito patrocinio (Rostagno: Ç Contabilitˆ d¤.Uo St:aio È, vol. Ili) pagina 110), spese) ohe le_ tariffe penale e civile, sátabi.liscono tll!ssativwmente pe1á natura ea atfninwntare, il oui paga.mento vine .~ffeUuat:q_ dai Procuratori del registro (art. 278 e, 454 r(;}g, predetto') dietro ordin,i o. weer:53ti emanati dalle competenti Autioritˆ giudiz,iario) l¤. quali) giova ricordare n(}Ua emissione di tali provvedirrienti no!fl,. agiscono dell'eseroizoio di una p1Qtestˆ giurisdizionale ma semplicernent53 di un~ funzione > la cui vooe figura in bilancio possa. oonsiderarási la massa. di denaro liquido 8'U cui possa. eseroitarrsi il diritto di prtivo in favorir:; di un creditore, siw purre for' ntto di titolo eseoutivo, powh l' ar~. 4::1 aiell11, toggu sttlla contabilitˆ .dispone s“ che .nello stato di pr!]visioáne del Ministero deUe J!'inanze sia iscritto u.n, Ç fondo di ris,erva p!ir spse irnpreviste È, ma necessari9 .tenere presntfi oft,e tate fondo dZioni pre-viste nel l!'ondQ di riserve per spese obbligatoriy_ o di ordine l. Jj)' QV'tdente dunqáue che se il preleva1mento d_i so;.rivrne d, 1933, art. l, pag . .::l3~ -e di questi oontrolli apre_ fm l,adáern1pJ,mento del'ta,1 prestaz¥ione da parte del crreditore e il pagamento del. oorrisp¤tlWO da partáe deílo Sato un intervallo eh~ coperto. dagli atti oh(} l' .Almministrazione_ oomp-,ie pr la esecuzione de,l Biiarnoio : durante questo rntervallo non esiste ancora _ebito -dello Stato >J. JJF prino,ipio inforrnatO're d;el diritto finanziario dello Stato olve spese di esso passano attraverso ái lre stadi fo.ndamentati : impegno, liquida!l.ione, 01áinaz1one e pagamento (art . .::l70 rt:golá.) i quali si comprendono e si sostanziano in una 8eri¤ di atti amrninistmtivi talvo'lta, anche complessi. Irnpegno -pc_r oomune senso df}llw, dottrina -cost áituisc¥() cc f,cstrinsáea.a.z.iovntJ" deUa facoltˆ o/te la legge del b'ilanoio conferisce al Govern,o di erogare le sowm in .e~so sta1nziate È (Giannirii, cc Contabilitˆ d¤llo Stato È, p. 322) e l be far conseguire al ored:itore in giudtiz,io l' oggetto. d¤lla sua domanda se n:on fosse intryrata da un. g,tto am1min.fatratáivo :. aio.. il titolo di spesa. La sentenza n,on pu˜ costituire. titolo di spesa. che ordine di pa.gwre fatto all'ufficio pagatorf} dal ministro, un:ioa autoritˆ che abbia potestˆ di comando sugli uffici pagatori (art. 417 reg.). La. sf}ntenza iti condanna al pagamf}nto1df, una som,ma a cwr:ico dello Stato quindi non pu˜ f}sseru 'fl'l!(J).te-rialm.ent¤. e8Jeguita oon fo spos 1934, 447); Sez. Unite, Cass., 1¡ april,e 1930, Co'mune di Bianco Soc. Dalmine ed altri (in ÇFaro Ital. ))' 1930, p. I, pag. 983); Sez. Unite, Cassaz¥. 6 febbraio 1936, Spadara Finanize, Conuun.e di Messina (in Ç Giur. Ital. i>, 1936, 1-1-222') con cui s“ conferrnarva una sent¤nzia dello stesso Tr“purnale d“ Messina del 15 giugno 1934, con la quale s“ afjermav'a non ,essere pignorabile n;errirneno il denaJro esistente nelle ciasse dtell'Esatt'ore; che ca;m' noto, persona fisiaa o giuridica¥ d“wrS:a d:al.l''Am~ini8tJiy.i~ione i],,e'lilo Stato. Recentemnte nel snso della impignorabilitˆ ha pronundato la Corte di Cassazione con sent. 5 luglio 1940 (Ç Riv. Dir. Co.mm. )) 1941, Jl-132) confermando una decisione (])ella Oort di ApqJ. di Catania ,2'9á maggio 1939 (ca'll!sa Banco Roma, Puglisi Mortellarro -Finanze). . Sporad“ohe devia.mani da questo genral,e ind,irizzo si sonio a'l.l-ute da parte dtelle magistrature di merito specie per quel cke rigU(Jff"da l' Aimmdnistrazione Ferroviaria. In/rotti in causa Flo.reanirbi FF. SS. (Corte Ap pello d“ Milano 3 maggio 1932 v. rel. val. oit. pay. 3&1-) si ¤ra rit¥enuto_ ohe “ benái degli Enti pubblici fossero sottratti alla esecuzione forzata, qitando la loro destinazione a¥l servizio pubblico risultasse in modo positfoo e conareto e non quando_ potesse parlarsi dj, una, astratta pot,enziailitˆ di d!estinazion, specie nei confronti dŽlt Amrnic nistraz¥ion.e J11erroviaria attraverso l'attivitˆ d,ella qua:lc lo Stato prrsegwe foni d“ inilole patri¥moniale, mercantile o indáustriale. A tale co_ncetto sembrai si sia, att¤nuta anche la Corte di Appello d.i Palermo nella¥ caiisa La Barbera- Fer¥rovie del 10 novembre 1944 (rep. Ç Foro !tal. ))' 1943-45, p. 530, n. 20) la quale per˜ ha richi! esto s“ che per la pignombUitˆ delle somme occorr8se una; specifica destinazione ili esse al srvizio pubblico, non bastando la gnerica destinazione, ma h,a giiistificato il suo assuntoá "sullo speoia; le rifiesso oh;e il pagamento ilei flebiti rientra nei fini del p'rUbblioo servizio. Il Triburnale ili Messina nella sentenza aivnota'ta -pur ár.espingenrdo l¤ affermazioni ileliw Oort di Appello di Milano e di Palermo sulla nalttra della Amministrazio'ne delle Ferrovie delio Stiato ~ sern,,bra che arbbia vo~w,to oondividtere l'avviso da loro m_anifestato in o.raine alla pignorabilitˆ d¥el denaro dello Stato. Mm poioh ne abbiamo amipiamnte discus8o n1on il caso di insistervi wlterio'rmente. Non abbiamo la pretesa di averie offerto discussion esauriente o argomenti definith"i, ma riteniamo solo di aver portato picciolo ausilioá all(JJ risoluzione di un problema ohe ilnvvolge la afjermazio.ne di un principio giurisprudenzial¥e che, per la sua d,elicatezza1 e i suoi imprrevcdibili sviluppi, merita pi attento e approfondito same. G. E. CALA.PAJ. --~ --------- && i : i &@lmrf &CL&&&&& ~Ffl&&Y&&C??Plliif&&&L4f>&&&fWWZ&lj RASSEGNA DI LEGISLAZIONE I PROVVEDIMENTI ."JONO ELENOËTI SEOONDO L'ORDINE DI PUBBLIOËZIONE SULLË e GAZZETTË UFFIOIËLE 1 1949 I. Legge 10 dicembre 1949, n. 1150 (G. U., n. 57): Modificazioni al Testo Unico delle leggi sulle servit militari. -La. m,odifi.cazione consiste nello aggiungere alle ipotesi previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849 la cc vicinanza... delle frontiere terrestri È. Si richiama in proposito la leg&e 3 giugno 1935, n. 1095, sul regim.e speciale delle proprietˆ in zona di. frontiera. 1950 2. Legge 2 febbraio 1950, n. 66 (G. U., n. 64): Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e al Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1¡ luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali. -Rileviamo che nell'art. 2 di questa legge si prevede la pena di Ç detenzione È come aggiunta alla pena pecuniaria, in casi di particolare gravitˆ. Com' noto, la pena della detenzione stata abolita nel nostro ordinamento giuridico penale fin dalla entrata in vigore del nuovo Codice penale 1930. Si tratta evidentemente di un lapsus legislativo. Perch questo articolo sia applicabile, bisogna leggere, al posto di cc detenzione È, la parola Ç arresto È, trattandosi chiaramente di un caso di reato contravvenzionale. 3. Legge 15 febbraio 1950, n. 72 (G. U., n. 65): Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale civile dei Comandanti di Porto. -La giurisdizione dei Com.andanti di Porto evidentemente una giurisdizione speciale. Tuttavia, non sembra che la presente legge urti contro il divieto stabilito dall'art. 102 della Costituzione, in quanto non fa altro che regolare la competenza di una giurisdizione giˆ esis,tente, e non crearne una nuova. 4. Legge 14 g~nnaio 1950, n. 77 (G. U., n. 66): Avocazione allo Stato del materiale artistico, storico e bibliografico recuperato in Germania e restituito allo Stato Italiano dal Go11erno Militare Alleato. -Nessun dubbio sulla perfetta costituzionalitˆ di questa legge, la quale non lede in alcun m.odo i diritti dei precedenti proprietari. La esclusione dell'azione di revindica a favore di questi la logica conseguenza del fatto che l'acquisto da parte del Governo Italiano non effettuato a titolo derivativo dai proprietari .tedeschi, ma dal Governo Militare Alleato, il quale, evidentemente, aveva acquistato il suddetto materiale a titolo originario, per dirit+.o di preda bellica. 5. Legge 20 febbraio 1950, n. 78 _(G. U., n. 66): Provvedimenti tráibutari in materia di imposte in surrogazione del bollo e del registro. -Si tratta della ulteriore sospensione dell'applicazione delle disposizioni relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in Borsa, ai fini della imposta di negoziazione. Nella relazione ministeriale detto espressamente che la sospensione appare opportuna, essendosi alla vigilia della riforma generale del contenzioso amministrativo in materia tributaria. 6. Legge 23 febbraio 1950, n. 96 (G. U., n. 73): Determinazione del termine utile per la presentazione delle domande di risarcimento dei danni dipendenti dai fatti previsti nei primi tre commi dell'art. 1¡ del decreto-legge 6 settembre 1946, n. 226. -Si veda la Relazione in Ç Le leggi È, 1950, pag. 243. 7. Legge 6 marzo 1950, n. 104 (G. U., n. 75): Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126 e del decreto legislativo 21 ottobre 1915, n. 1558, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermitˆ, lesioni o morte per eventi di servizio. -Sulla opportunitˆ di questa legge non si pu˜ non convenire, ove si rifletta che con essa si pone l'impiegato dello Stato alla pari di tutti gli altri cittadini per quanto riguarda la risarcibilitˆ dei danni riportati per fatto ascrivibile a colpa dell'Amministrazione. áá La legge non contenendo norme specifiche iíí pro-posito soggetta, quanto alla sua applicabi1itˆ ai principi generali in materia di successioni di leggi nel tempo. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI L.4 FORMUL.4.ZIONE DEL QUESITO NON RIFLETTE IN .4.LOUN MODO L.4 SOLUZIONE OHE NE bJ ST.4.T.4 DATA ACQUE. -I) Se la riserva di energia elettrica da parte di concessionari di grandi derivazioni di acqua a favore dei Com.uni rivieraschi sia facoltativa o obbligatoria (n. 16). -II) Se gli utenti preesistenti di una derivazione di acqua che restino sottesi per un certo periodo abbiano diritto ad ottenere dal titolare della nuova utenza la quantitˆ di energia in via continua o solo per il periodo in cui la nuova utenza assorbe effettivamente la portata del corso d'acqua (n. 16). ALBERGO. -Se la nullitˆ delle vendite di edific ad uso alberghiero senza autorizzazione derivi dal solo fatto della mancata autorizzazione o sia subordi nata all'altra condizione che l'acquirente dia all'edificio .una diversa destinazione. (n. 4). ANTICHITA' E BELLE ARTI. -Se il contenuto della servit pubblica afferente ad un'opera d'arte sia limitato a quello del pubblico godimento (n. 12). CONTRATTI DI GUERRA. -Se possa considerarsi contratto di guerra solo quello nel quale si faccia espresso riferimento alle necessitˆ belliche (n. 11). DANNI DI GUERRA. -Se una procura a riscuotere indennizzi per danni di guerra abiliti il procuratore a. riscuotere anche indennizzi per danni da requisizione (n. 19). DEMANIO. -Se, costruita una baracca di legno, al fine esclusivo dell'approvvigionamento della legna e del carbone vegetale per la popolazione civile e per le forze armate, questa appartenga al patrimonio indisponibile dello Stato (n. 67). ESPROPRIAZIONE PER P. U. -Se l'~rt. 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, per la costruzione di case ai lavoratori, preveda l'occupazione di urgenza solo nel caso che le aree debbano essere successivamente espropriate (n. 53). FALLIMENTO. -Se ai Consorzi agrari possa applicarsi la procedura fallimentare (n. 3). FERROVIE. -I) Se il concessionario del diritto di esclusiva alla pubblicitˆ commerciale nell'interno delle carrozze ferroviarie a mezzo di affissioni possa considerarsi leso dalla concessione fatta ad altri della pubblicitˆ a mezzo di diffusioni radiofoniche (n. 96). Il) Se le Ferrovie siano tenute a pagare la tassa per le immondizie per gli immobili di loro proprietˆ (n. 97). GUERRA. -I) Se i crediti per spese che si riferiá scano ad attivitˆ. svolte in relazione a beni sequestrati ai sensi della legge di guerra caduti in successione, negli interessi degli eredi come tali possano essere soddisfatti ai sensi dell'art. 304, n. 5, della legge di guerra (n. 106). -Il) Se dal rimborso ai sensi dell'art. 304, n. 5 della legge di guerra siano esclusi i crediti per attivitˆ svolta dopo la sottoposizione dei beni al sequestro (n. 106) . IMPIEGO PRIVATO. -Se possa considerarsi improduttivo di effetti giuridici il licenziamento di impiegati privati a soli fini amministrativi, effettuato dalle Terme di Montecatini o da Enti analoghi (Q. 16). IMPIEGO PUBBLICO. -1) Se la ritenuta cautelare stillo stipendio degli impiegati dello Stato possa effettuarsi anche per debiti derivanti da responsabilitˆ amministrativa o solo per debiti derivanti da responsa˜ilitˆ contabili (n. 221). -II) Quali siano le condizioni per acquistare il diritto di essere collocato a riposo col beneficio previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 (n. 222). -III) Se possa procedersi al collocamento a riposo con i suddetti benefici di un dipendente che sia morto dopo la presentazione della domanda (n. 222). -IV) Se al collocamento a riposo coi benefici suddetti abbia diritto un dipendente delle F. S. che abbia presentata la domanda dopo la emanazione del decreto di esonero per inabilitˆ fisica (n. 222). -V) Se ai dipendenti delle mense dei Dopolavoro ferroviari si applichino i contratti collettivi di lavoro valevoli per la categoria dei lavoratori albergo e mensa (n. 223). -VI) Quali siano i criteri da seguire per esperire azioni di rivalsa nei confronti di autisti militari responsabili di incidenti autom,obilistici (n. 224). -VII) Se il trattamento economico spettante al personale coloniale e giˆ a carico dei governi coloniali sia, dopo la soppressione di quest.i, a carico del Ministero Africa Italiana (n. 225). rn ITITOE?E rrn == m iE@i -90 IMPOSTE E TASSE. -Se ed in quali lim,iti le ferrovie dello Stato siano tenute a pagare la tassa per la raccolta delle im.m.ondizie mrelazione agli im.m.obili del loro patrim,onio indisponibile (n. 130). MANDATO. -Se nel m.andato a riscuotere indennizzi per danni di guerra possa .intendersi contenuta la facoltˆ di riscuotere indennizzi per danni dipendenti da requisizione (n. 3). PENSIONI. -I) Se l'art. 31 della legge 6 febbraio 1941, n. 176, possa interpretarsi nel senso che il termine di due anni entro il quale deve presentarsi la dom.anda di riscatto del periodo passato in aspettativa possa . decorrere anche dal giorno iU cui si verific˜ l'evento di forza m.aggiore che im,ped“ all'impiegato di riassum. ere servizio (n. 33). -II) Quali siano le condizioni alle quali subordinato il collocamento a riposo con i benefici previsti dall'art. 10 del decreto legislativo n. 262, del 1948 (n. 34). -III) Se tali benefici possano concedersi anche a favore degli aventi causa dall'im.piegato deceduto dopo la presentazione delladomanda di. collocam.ento a riposo (n. 34). -IV) Quali accertam. enti debbano essere eseguiti dall'Am.ministrazione prima di pagare una pensione al genitore esercente la pittria potestˆ sul pensionato (n. 35). POSTE E TELEGRAFI. -Se il capotreno risponda della perdita degli ÇspecialiÈ che egli abbia affidato durante l'esecuzione del trasporto postale ad un agente dipendente (n. 16). á PREZZI. -Se, dichiarate invalide le sanzioni amministrative applicate sotto l'im.perio della r. s. i. per violazione alle norme sui prezzi debba restituirsi la somm.a pagata a suo tempo o se questa debba essere rivalutata (n. 5). PROPRIETA' INDUSTRIALE. -I) Se anche nei confronti dell'Istituto Farm.aceut“co Militare possano applicarsi le norm,e per la tutela dei m.archi industriali (n. 1). -II) Se la sola aggiunta della denominazione cc pari È al nom.e comm.erciale di un prodotto brevettato valga ad eliminare la possibilitˆ di conclusione che alla base della concorrenza sleale (n. 1). REGIONI. -I) Se una legge regionale siciliana che istituisca corsi per perfezionamento e specializzazione di periti industriali sia in contrasto con la Costituzione (n. 10). -II) Se debbano essere assegnati alla regione siciliana i beni di pertinenza del fondo culto (n. 11). RESPONSABILITA' CIVILE. -Entro quali lim. iti ammessa la rivalsa dell'Amministrazione verso gli autisti m.ilitari responsabili di incidenti automobiá listici (n. 101). SINCACATI. -Se gli Uffici Stralcio per la liquidazione dei patrimoni delle soppresse organizzazioni sinda~ali fasciste, possano provvedere al pagament˜ dei debiti mediante accensione di ipoteca sui beni facenti parte dei patrimoni stessi (n. 6). SOCIETA'. -Se possa110 applicarsi ai Consorzi Agrari, come a qualsiasi altra societˆ cooperativa, le disposizioni sul fallim.ento e sulla liquidazione coatta amministrativa (n. 16). W&J?.JM .mm::::, dr 22%1;;; 2ZWG2&i&.&iWZ&fil'@.t&L2.&iiM rnuzz U:U: iUWV iUW&P~Jlrn'. :::::::::::: &:&::::::::::::::::::::I mm:mmm::::::::::~:::::::&WWW ==m llliillNli& && MML T (6107128) Roma, 1950 -Istituto Poligrafico dáello Stato -G. C. RWZ&faZ&WiJU.&i&i#.MM.JZiJMJik&&.itt,,:Em ! ,,,,,:,::rnnwrn::11::::%i&&cli.iMM&¨= :&Z&&:::::: iJi&iiiM.&M.&iii