ANNO III -N. 4 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLI(JAZIONE DI SERVIZIO CONDIZIONE DEI BENI DEGLI ENTI PARASTATALI NEL TERRITORIO LíBERñ DI TRIESTE ;SOMMARIO. -1. Paragrafo 1 dell'Allegato X del Trat-á tato di pace. Quresito: diventano statali i beni parastatali nel T.L.T.? 2. Definizione di ente parastatale nel diritto italiano. Definizione nel Trattato: estranea al diritto italiano. 3. kpplicazione della tesi 'dáella statalitˆ dei beni alla llel1nizione lli ente parastatale adottata dal Trattato. Dimostrazione per absurdum dell'infondat>. Ipsclusi i beni dello Stato itaJiano e quelli dell'ex partito fascista e sue affiliazioni -che sono statali per successione naturale ~, tutti gli altri sono sta.ti ovviamente considerati dalla norma come parastatali. Di ¥questi, a parte l'incertezza dei termini adottati, potrebbero ritenersi parastatali iu senso proprio so)tanto áquelli degli Ç Enti pubblici >> (ma non tutti) e delle Ç Associazioni di proprietˆ pulbblica >> (ma non tutte), mentre sono chiaramente incori1patibili colla concezione italia.na di Ente parastatale gli Enti autarchici istituzionali operanti su territori limitati, e le non meglio definite ÇSocietˆ di proprietˆ pubblica,>>. Risultano a nostro parere, da áquesta straordinaria definizione due cose: in primo luogo che i compilatori del Trattato avevano un'idea solo grossolanamente approssimativa del significato dell'espressione ÇEnte parastatale>>; in secondo luogo ch'essi hanno inteso assoggettare alla disciplina del pailáagrafo 1 tutti i beni che non fossero di propriet“t privata e, non essendo ben certi (6) _FORTI, Gli Enti Parastatali, in cc Rivista di Diritto Pubblico '" 1934, Parte I, pagg. 245-259. (7) ZANOBINI, Corso di Diritto Amministrativo, cc Giuffl' È, Milano 1940, Vol. III, pagg. 481-496. Cfr. anche VITTA, ni,r“tto Amministrativo, utet, Torino 1948, Voi. 1J, pagg. 141-142 e dottrina citata in ánota. i:! :-~ -95 di comprenderli tutti nel termine ÇEnte parastatale ))' hanno voluto precisare che cosa essi intendevano dire quando usavano il termine stesso. 3. -Chiarito il senso e lo scopo della detinizione contenuta nel capoverso del para.g1áafo 1 citato, vediamo ora come opererebbe la parte no1ámativa ile, se ne dedue che nella. mente dei compilatori del Tra,ttato il T.L.T. doveva semplicemente subentra11e allo Stato italiano, sostituendosi ad' esso in tutti i rapporti colle persone fisiche e gforidiche, aoquistandone tutti i diritti (e solo quelli) e sottostando a tutti ti.gli oneri con essi connessi. :In a.ltra parole, secondo áquesta tesi, nessun altro diritto sarebbe stato conferito dal cita.to paragrafo 1 al T.L.T. nei confronti dei beni in esso giacenti, che giˆ non fosse posseduto dallo ,Statoá italiano )(.9). Le conseguenze pratiche di quest' assunto s˜no ovvie. Anzitutto il T.L.T. sareábbe diventato proprietario dei beni dello Stato ita'1h1rno (e del partito fascista), valida per˜ sempre restando la distinzione tra demanio e patrimonio con tutte le limitazioni funzionali ed economiche che le sono connesse. Per contro per˜, esso non avrelbbe aoquistato alcun titolo di proprietˆ sugli altri beni menzionati nel pa,ragrafo 1, e in particolare su .quelli de-. gli Enti parastatali, autorchici istituzionali in genere, e autarchici territoria.li, nei cui confronti eserciterebbe tuttavia ,quelle forme di controllo indiretto che (riferite allo 1Stato) scono previste dalle leggi e dai singoli statuti. 4. -Non basta che una, tesi sia logica e ragionevole perch se ne possa affermare la autenticitˆ ai fini dell'interpretazione. E' anche necessario che sia compˆtibile olla lettera del testo; il che, a tutta prima, non pare essere il caso di ¥quella ora (9) Sostanzialmente conforme, UDINA, Sull'attuale amministrazione Milita.re del Territorio libero di Trieáste, giˆ citato, dove, sulla 1scorta di iquanto giˆ &utorevolmente affe.rmato da RoMANo, in corso di Diritto internaziOnale, 4a ed., Padova 1939, pag. 135, si rW.en_E'. che in applicazioneá dei pri.ncipi regolanti la successione fra ,. Stato e Stato, il territorio come pure gli individui ed i '.beni trapassano non come ientitˆ naturali, rr.a in quanto elementi fra loro co11egati di un'organizzazione giuridica e con la posizione, l'assettoá e la fl.gura che in queis't'a hanno mssunto. -96 á enunciata. Un esame pi attento della. norma porta tuttavia ad escludere ogni incompatibilitˆ ed a riconoscere anzi che il signoficato letterale delle parole ben sostiene l'interpretae;ione logica. In materia di trattati vale un canone specifico d'interpretazione secondo il quale ane parole di molteplice significato non dev'essere in nessun caso attribuito un senso che conduca ad assurditˆ o a incompatibilitˆ delle clausole del Tratta.to con principi accettati di diritto (10). Il para.grafo 1 dell'Allegato X, afferma che Ç the Terrifory of Trieste. shall recf1i'!J'eJ without payment, Italian State and parastatal property È. La chiave dell'interpretazione sta in quel verbo Ç shaU rooeive È (in francese: recevra), che stato tradotto in.italiano con un ÇacquisterˆÈ, sulla correttezza del quale assolutamente dissentiamo. Ç Shall receive È non . parola daJ significato univoco, anche se considerata nel limitato campo del linguaggio convenzionale giuridico. Essa pu˜ significare Çricevere fo proprietˆ È, ma non detto che per avere un senso ádeblba nooessariamente averne questo. Abbiamo giˆ dimostra.to come un senso (10) HALL, A TreafJise on 1nternatior11al Law, Londra, ga ed., pag. 390: " When the lan.guage oil' a treaty, taken in the oi>dinary meaning of tihe word, yields a plain and reasonable sense, it musi be taken as intended to l'"eaid in that sense,. subject to thie quali.fications, that any words wich niay have customary meaning in treaties, diffáering. from their ácommon signtfication, must be understood to h.ave that meaning, and that a sens ecannot be adopted' which Jeads to .an absurdity, or to incompatibility of tihie contract with an accepted fundarr.ental pr.Lncipále of law È. siffnitto, se applicato agli enti definiti convenzio-nalmente ÇparastataliÈ, porterebbe ad un assurdo pratico e .giuridico, ad una vera e propria incompatibilitˆ della norma, coi principi accet.tati del diritto internar.donale in tema d1 successione di stati (¥qui applicabili per analogia). Ne deriva che quel senso va rifiutato. Ç 1Shall receive >> non qui sinonimo -di Ç riceverˆ in proprietˆ È, pur com prendendo in s anche tale modo di ricevere (per i beni statali ed ex partito fascista); esso sta invece semplicemente ad indicare il modo in genere del T.L.'r. di ricevere t.ali beni senza compenso, che . .un ricevere a ¥quel qualunque titolo che su di essi aveva lo ,stato italiano. 1Solo 1questa interpre' . tazione rende logica una norma che aJtrimenti sarebb assurda e inapplicalbile; essa soltanto rispetta, in conformitˆ alla prassi edáai principi del diritto interna.zionale, j. diritti e gli interessi delle persone fisiche e giuridiche del T.L.T. Solo cosi interpretata, la, clausola del Trattato risponde a criteri di giustizia e non invece ad inaccettabili fini vessato1:i. I 6. -Due conclusioni ási possono dunque trarre dal presente esame. La prima riflette la definizione di Ç Enti pa.rastatali È data del pai1'3igrafo 1 del1' Allegato X, che definizione valida ai soli effetti di definire quali beni il T.L.T. ÇriceveÈ senza pagamento, mentre a tutti gli altri effetti sono enti parastatali nel T.L.'l'. solo quelli riconosciuti come tali dal diritto italiano, che anche diritto del T.L.T. La, seconda riguarda la posizione del T ..L.T. rispetto ai beni non statali elencati nel detto paragra. fo, nei confronti dei quali resta chiarito che nessun diritto, controllo o atto di supremazia esso pu˜ esercitare che non sia conforme alla legge in vigore, cio alla legge italiana. MANLIO CECOVINI AVVOCA'.I'O DELLO STATO NEL T. J,. T. !: r; fi ~ ~~ lli . I I ili (:; f:i - -97 CENNI GIURIDICI INTORNO ALLA CONFISCA DEI BENI SOMMARIO. -Le norme sostanziali -La costituzionalitˆ delle norme -Natura giuridic.a della confisca -Il giudicato implici1to su11a na.tui-a giuridica cleál'la confisca -La nuova: proponibilitˆ della confisca pei capi non passati in giudicato -Le norme di procedura. 11ntorno alla confisca dei beni, prevista dalla legislazior) e sulle sanzioni contro il fascismo, si creata una notevole confusione di concetti, sia di ordináe sostanziale sia di ordine procedurale cui ha contribuito, dapprima una criti.cˆ politico-legislativa, poi la giurisprudenza. Le Norme sostanziati. Di confisca si par.la, per la prima volta, nell'art. 9 del IJ. L. L. 27 luglio 191;4, n. 159, del seguente tenore: " .Senza pregidizio diell'azione penale, ái beni dei citta dini i quali hanno tradito la Patria ponendosi spontanea mente ed attivamente al servizio degli invasori tedescl1i sono confiscati a vantaggio dáello S.tato. á " Nel casci di azione penaileá la confisca pronunciata dall'autoritˆ giudiziaria chie pronuncia. la condanna. In caso ádiverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alio Commissario¥. L'appUcazione della confisca viene, per˜, e1stesa ad altre , iápotesi, con l'art. 1 D.L.L. 31 maggio 1945, n. 364, di poi trasfuso nieU'art. 1 D. L. L.. 26 marzo 1946, n. 134, de¥l seguente tenore : Ç Fermo il disposto dell'art.. 9 de.I D. L. L. 27 1'ug.lio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati. Ç .Sono altresi confiscati rn tutto o in partie, tenuto conto dell.a gravitˆ del fatto e delle .circostanze di cui al 10 e 30 comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni ded con dannati per .alcuno dei delitti previsti dal 10 e 20. comma dell'art. 3 e dell'art. 5 del decreto stesso¥. In sostanza, la confisca si applica: a) a tutti i beni dei cittadini, i quali, anche fuori diei cas:i di delitto contro la fedeltˆ e la difesa militare delolo Stato, previsti dall'art. 5 D. e dell'art. 9 del decreto medes1mo, allorquando venga disposta laá confisca totale con esplicita menzione soltanto di una dellie fattispecie contemplate dagU artt. 2, 3 e 5, citati, o dopo l'annullamento con o senza rinvio sia interesse della p. a. instare per l'art. 9. Le norme di procedura. Il provvedirr..ento di confisca, previsto dalla legislazione in e.sa.me., vienáe sempre emesso : , 1¡ o d'ufficio, dal Giudice penale, con I.a sentenza di condanna (art. 1 comma Ilil D. L. Lcc 1946, n. 134); 2¡ o su richiesta del Ministero delle Finanze : a) sotto forma di ordinanza inteurativa ádella sentenza penale di condanna {dall'autoritˆ giudiziaria ohre . ha pronunciato la 1sentenza stessa) ¥qualora con questa non fosse stato provveduto alla confisca; b) sotto forma di ordinanza autonoma (dal T,ribunale Penale del forum rei sitae) nei casi per i quali la confisca ammessa srenza necessitˆ di previa sentenza penale di condanna. L'ordinanza si áfonda, nel primo caso, su un giudizio giˆ emesso -e non rinnovabile -i:n ordine alla responsabilitˆ del soggetto (Cass. Pen. 2a .4 aprile 1949, rie. Tarchi, in "áruv. Pen. È 1949, II, 497); nel secondo, su un giudiz'io da emettere, in ordine alla responsabilitˆ del soggetto. Peraltro, finchŽ la confi.sca si ritenreva come sanzione civile, si poteva procedere per ordinanza autonoma, non solo nel caso previ1sto dall'art. 9 D. L. 1944, n. 159, ma in tutti i casi di estinzione dei reati previsiti dagli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. cit.; e talre ordinanza si fondava sull'ac,certamento cc incidenter tantumÈ di quei fatti costituenti reato, bench non punibili con pene afflittive. Ritenuta;si la confisca come pena principa.le, l'ordinanza aut6noma si applica orrr:ai soltanto nei procediirnenti di conifisca a sensi dell'art. 9 D. L. L. 1944, n. 159 re, in via transitoria, nei procedimenti a sensi dáell'art. 1 b. L. L. 1946, n. 134 (in relazione all'aiccer-.átam. ento dei reati previsti dagli artt. 2, 3 e 5 D. L. L. 1944, n. 159)', dominati dal " giudicato ,, sulla natura di cc sanzione civile ,, della confisca. Quanto al rito, l'art. 1 D. áL. 19 .novembre 1946, n. 392 prescrive: -101 ver l'ordinanza sub a): doversi seguire ia forma prevista; dai c. p. p. per gli incidenti di esecuzione (articoli 630-631 c. p. p.); come del resto, giˆ era deducibile anohe sotto l'impero della legislazione antreriore, trattandosi di 'integrazione di sentenza di condanna giˆ emessa (arg. da 'comb. disp. artt. 10 D. L. L. 1944, nu mero 159e 655 c. p. p.; v. infatti, Cass. Pen. II, 9 luglio 1946, rie. Tilena, in "Foro it. È, l!M4-46, II, 161); per l'ordinanza sub b); doversi provv.edere dal T'ri.buna1' e penale su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza in Carne'!'a di Consiglio, previa citazione degli interessati, e, in cBJso di morte del soggetto alla confisca, de:gli eredi di costui. rcontro l'ordinanza ammesso ricorso per Cassazione. Siffatta particolareggiata disciplina, per questa seconda ipotesi, poteva lasciar ritenere che ad essa non fossre ap. plicabi~e il rito degli incidenti richiamato per l'ipotesi precedente; e l'ammissione :espressa del rtcorso per Cassazione nella detta seconda ipotesi poteva ingenerare il dublbio che tale impugnativa fosse iasclusa per la pr“ma ipate.si; e che iJ richiamo al rito incidentale per la medesima fosse da limita1'e all'art. 630 e non anche all'articolo 631 c. p. p. Ma il Suprerr.o Collegio ha ritenuto costantemente che il rito degli incidenti siá deibba osservare in tutte le due le ipotesi, con le guarentigie (per il caso di áOrdinanza autonoma) imposte diana particolaritˆ della situazione proce.ssuale. iFu ritenuto -pertanto ~ necessario che il procedimento si svolga: 1¡ con la ÇrichiestaÈ del Ministro per le finanze diretta al giudice pianale competente; 2¡ con l'intervento del P. M. al quale spetta contestare i fatti costituenti reato (artt. 2, 3 e 5 D. L. L. l944, n. 159) ovvero il fatto previsto dall'art. 9 D. L. L. cit.; (Cass. Pen. II, 8 aprile 1947, rie. Ciano Eredi, cit.; Cass. f>ren. II, 2o diemibre 1947 rie. Farinacci Eredi, cit.). Non si tratta di esercizio dell'azioneá penale: nel primo caso sub a), peároh l'azion penale si supponia giˆ esperita nel giudizio di mŽrito; nel secondo caso sub b) (trattandosi di contestazio.;ne di fatti costituenti reato, i quali se non estinti avrebbero potuto importare la condanna) si richiede un'attivitˆ del P. M., soltanto ai fini dell'accertamento incidentale di quei fatti; 0 Hcon la regolare costituzione del contradittorio nei confronti del soggetto o degli eredi di lui, nonch dell'Amministrazione finanziaria richiredente. Ervidente la maggior garanzfa cheá offre siffatto procedimento rispetto a quello offerto dall~ stesso diritto corr.une, allor quandáo riserva al giudice l'accertamento ora per allora, di un reato estinto, come nel cal)o del risarcimento per danni non patrimoniali, da reato estinto per amnistia o morte del soggetto. 11 procedimento nei confronti degli ereádi si ricollega al principio ennunciato nrell'art. 198 c. p. Gli eredi potrebbero, peraltro, ottenere l'estromissione se rinunciassero all'ereditˆ; il contradittorio, in. m!1-ncanza di eredi successibili per legge o disposizione di ultima volontˆ, dovrebbe svolgersi, allora, nei conf:r'ont“ di un curatore spe-ciale all'ereditˆ giacáente, salvo che 1o áStato non ne accettasse la devoiuzione" La Pul“iblica Amministrazione ritenuta parte (talora definita come parte "civileÈ, sent. Ciano cit.); 4¡ con la raccoltaádelle provre a cariáco del P. M., oveá non siano fornite dal Ministero delle finanze (sent. 1Ciano cit.); 5¡ con l'oblbligo della motivazione, in ordine agli elerr_ enti obbiettivi e subiettivi del reato. E pertanto l'orádinanza, quando autonoma Ç deve basarsi su prováe obiettive legalmente acquisite. La giurisprudenza ha affermato l'ammissibilitˆ, come fonte di convincimento del giuqice, delle massime di comune esperienza unive-rsaLmente ac ácettate. Ma pactfico che questre massime non riguardano i fatti storici, la cu1 notorietˆ sempre subiettiva ¥ (sent. Ciano bit.). Si aggiunge áChe, allorquando si tratta; di contestazione di atti di governo, debha essere obiettivarr_ ente dimostrata la partecipa:zJione effettiya ad es.si da parte dei soggetto; e non .ipotizzato il cáoncorso drel soggetto medesimo sulla base ádi supposizioni. In altri casi stato per˜ ohiarito che allorquando trattasi di realtˆ .storicamente inconte.siBJbHi, il riconoscimento '11a parte degliá ieredi (e a fortiori, da parte del soggetto) possa valere se non sotto il profilo civilistko della con:fessione, certo a giust“flcare la convinzione del magistrato (sent. Mussolini eredi cit.). Non infine da trascurare l'indagine sull'relemento suibiettivo, non solo .ai fini del rapporto di causalitˆ con l'ev:ento, ma anche ai fini della gravitˆ, quando sia áconsentito graduare la sanzione (applicazione della con.fisica parziale). D. A. FOLIGNO AVVOOATO DELLO STATO NOTE D I DOTTRINA E. FAVARA: L'incostituzionalitˆ della legge 22 dicem. bre 1948, . 1456, e degli aumenti di tariffe ferroviarie con essa delegati al Governo. ÇForo It. È, 19.49, IV, 170). E. BoNAOINA: La costituzionalitˆ della legge 22 dicembre 1948, n. 1.456, e dei regolamenti delegati in materia di condizioni e tariffe per i trasporti sulle FF. SS. (ÇRassegna di Dir. Pubbl. È, 1950, t; pag. 73). G. SANTONI: Procedura per le modificazioni di carattere generale alle tariffe delle FF. SS. (ÇIngegneria ferroviaria È, 1949, pag. 97). I.a legge 22 dicembre 1948) n. 1456, dispone che Ç gli aumenti e le riduzioni di carattere generale alle tariff.e per i irasporti di persone e delle cose sulle F.F'. SS. s'ono approvati con decreto del Presidente della Re]rnbblka., su proposta del !Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'indm;tria e commercio, sentito il G.I.P., in seguito a delihera1Zione del Consiglio dei minist1 ái )), La legge pass˜ senza rilievi degni di nota al Senato mentre alla Camera dei deputati la, di' . 1 1-1cnssione port˜ all'approvazione, insieme con a legge, di un ordine del giorno, in. virt del quale Ç la Camera impegna il Governo a presentare entro il .31 marzo 1949 un progetto che determini definitivamente le norme .generali per 111 formazione e l'attuazione delle tariffe ferroviarie >>. Un tale progetto stato poi in effetti presentato entro il termine prescritto e i:irevede che Ç gli aument_i di carattere genemle delle tariffe, quando . comportino un aggravio per il pubblico in misura su periore al 15%, sono approvati per legge>>. Sulla legge 22 dicemlbre 1948 si avuto un in teressante dibattito do.Urinale, che ha portato il Favnra a concludere per l'incostituzionalitˆ sia della legge che, naturalmente, degli aumenti di sposti in base ad essa.; ha portato, invece, il Bo nacina e il iSantoni a concludere per la tesi op posta. ,secondo il Favara, risulta dagli atti parlamen ta.ri e in particolare dall'ordine del giorno appro vato dalla Camera >, comprendendosi, ¥quindi, in linea generale in tale norma le tasse e fra di esse ,q,uelle corrisposte per il servizio ferrovial'io. Laá legge á2.2á dicembre 1948, n. 1456) incostituzionale, perch, hel conferire a.I Governo una delega legislˆtiva, non ha dettato Ç i prindpi e i criteri direttivi >> e non ha stabilito il termine per l'esercizio di tale delega, secondo quanto richiede l'art. 76 della Costituzfone. Il Bonacina, invece, ha confutato la tesi gellaá incostituzionaliti1, osservando he non risulta dagli atti parlamentari che si sia voluto conferire al Govel.'no una. delega legislativa,: .la 1questione venne in discussione davanti la Camera dei deput. ati e in áquella sede di contro al dubbfo. di alcuni deputati che si trattasse per l'appunto di delega legisla,tiva, fu replicato che si trattava invece di restituire al Governo uria facoltˆ regolamentare in materia di organizzazione di pubhlici servizi. 1Secondo il Bonacina, pi che regolamento per l'organizzazione di pubblico servizfo 1quello consentito al Governo un regolamento delegato. Tale genere di regolamenti ammesso in linea .generale dalla Costituzione e nella specie non pu˜ dirsi vietato dalla riserva di legge contenuta nell'art. 23 della, Costituzione, la '(]Uale concerne le imposte e, fra le tasse, solo áquelle relative a servizi esercitati in regime di monopolio di diritto o di fatto. Il servizio ferroviario, invece, se pure sorto in regime di monopolio cl.i fatto, non pu˜ dirsi che continui a svolgersi in tale regime anche nel momento attuale, in cui lo Stato non l'unico imprenditore di pulbhlici trasporti. Il Santoni, invece, nega che ricorra nelle specie l'apllica.zione dell'art. 23 della Oos:tituzione, per ch le tariffe ferroviarie non rivestono caratt.ere di tasse ma possono giuridicamente definirsi coI me prezzi, essendo poi indifferente a~ fini della . !i questione in esame se rientrano nella:ca;tegoria dei l prezi pubblici o privati. -- i l Per qu,anto concerne la natura. dei proventi del servizio frrrot'iario, l'INGnosso ritiene ohe, si tratti di. tasse in considerazione del regime di mono- I ! -103 polio in cui i!í svolge il servizio (v. Istituz. Diritto Finanz., Napoli H)37, val. II, pag. 736); 1'ite'Y/,go11.o) invece) che si tratti di entrate patriinoniali, e) cio) di prezzi del servizio pubblico fornitoá daillo ~wato, il MA~CI lCorso Scienza delle finanze e dir. finanz., Roma, 1988, pag. 133 e 152) ed il GrANNINI A.D. \lstiluz. di Dir. tributario, Milano) 1941, pag. 50). A noi sembra cihe quest'tbltima opinione sia quella pi rispondente aA concetU di tassa e di p-rezzo nonoh al rapporto in base al qáuale il servizio ferroviario viene svolto. Quali che siano i earatteri distintii'i delle tasse ,(tiedasi: Ooc1vIDRA, Contributo al concetto giuridico di tassa, in ÇForo /tal. J>, 1948, I.Y) pag. 39 r. la dottrina í'l'í riohiamata), ~ oerto Ohe esse) arendo natura di tributi, rappresentano l'estrinsecazione della sov-ranitˆ dello Sta.to. Se pure necessaria. per la loro applicazione la richiesta e l'nUlizzazione di un páubblico servizio (divisibile), , voce : Tns ~a. n. 3 e 4). Veri e propri corrispettivi di servizi pubblici, che a loro ávolta. possono definirsi oontropresta:<:ioni fornite dallo Stato, sono invece i prezzi p11.bblici, o pri'l'ati. Per il servizio j'errov'iario J 1;i da considerare che esso non esercitato dallo Stato in esplicaZ'ione delle s1.te tipiche funzioni e delle prerogative site proprie) ma. per motivi cont.ingenti di earattere eoonomico-sociale (swlla. rilevanza di questa distin:>. A confronto di questa sua considerazione il Cuccia. fa, una rassegna sintetica ma precisa, dell,e varie leggi concernenti la materia, ponendo in rilievo la evoluzione subita dall'istituto in relazione ai vari sistemi politici susseguitisi nel nostro Paese, evoluzione della áquale pu˜ dirsi che la facoltˆ per i cittadini. di presenta.re Ç osservazioniÈ si accresciuta nelle epoche in cui vigevano sistemi democratici, mentre si considerevolmente ridot ta nel periodo della dittatura. Ci˜ posto, rileva peraltro 1'1A. come non si sia mai dalla dottrina cercato di in.quadra.re sistematicamente l'istituto delle Ç osservazioni È e come ci si sia limitati a fare una pura áquestione di teiá minologia. á Egli nota, invece, che tra, le Ç ossáervazioni È e le Ç opposizioni È esiste'una, differenza ontologica fondamentale. Le ÇosservazioniÈ sono infatti una estrinsecazione della facoltˆ che la leo-o-e riconosce ad ogni cittadino di collaborare a11:0 buona. riuscita. di una Ç impresa pulbblica È, conŽetto 1questo che alla base, secondo la pi recente dottrina di tu~t? l'istituto della espropriazione per pubbli'. ca utilitˆ; le (( opposizioni È, invece, attengono alla facolt“t di ogni proprietario di beni ricompáresi nell'area da. espropriare, di far conoscere alla autoritˆ espropriante i motivi che non giustificano la espropriazione. In altri termini, mentre con le (( osservazioni )) n cittadino soddisfa solo all'interesse publico connesso con la Ç impresa pubblica È, nelle Ç opposizioni È egli determinato dalla con~ ideraz~one del prop,rio interesse privato, sia pure m funz10ne e subol'dinatamente al prevalente inte i resse pubblico. Cosi configurata la situazione, il Ouccia. afferma i che la facoltˆ di presentare Ç osservazioni ll costituisca un interesse legittimo per il cittadino al I áquale corrisponde l'Olbbligo dell'autoritˆ di porta ___JI -105 iáe il suo esame sulle osservazioni stesse facendon~ constare nel rela.tivo provvedimento>>. La non ottempetanza da parte dell'ˆutoritˆ a. 1questo obbligo giustificherebb la tutela giurisdizionale da parteá del cittadino di áquell'interesse legittimo, naturalmente mediante ricorso al Consiglio di Stato. Completando l'inquadramento dell'istituto, il Cuccia lo ricomprende tra quelle forme di democraz. in, diretta che trovano nella Costituzione (articolo 50) la :figura modello, sotto l'aspetto del @) Ç diritto di petizione >>. Il problevtna sollevato dal au.ccia~ bench possa apparire marginale a prima vista, inveoe di quelli che impongono soluzioni in apicib11s juris. Pi che la questione ˆeill'inquadnromento sistematico dell'istituto, che il C'ucoia cura usamdo ma-gistralmcnte gli strumenti dell'indagine giuridica, ci˜ che oi interessa particolarmente) per ze note1JOli consegueán<;l: c~ie comporta, l'accenno alla tiitela giurisr'lizionale che competerebbe al cittadino a garanzia delle faooltˆ di fare ze Ç osservaziorii >>. In sostnnza, rA. ritiene che swrebbe assurdo che una legge concedesse una tale facolM, senza che poi ne garantisse la concreta espliaa;zione. &enonoh, non ci 8ernbra che per garantire unaáá tale faooltˆ sia indispensabile concedere la tutela giurisdizionale negli estesi lim0iti previsti dal auecia_ Qtwsti, con l,.attrib:i:re a ˆetta1 faooltˆ il earattere di interesse legittimo, ne estende la porta fino a ricomprendervi la prete8a ohe la Amministrazione dimostri cli aver preso in considerazione le osservazioni. Ora riten1mo che cos“ si eccedAro sia dallo spirita' ohe d'alla lett'era deli@ norm@ che regolano l'istituto, ancihe se sái interpretano coáme esattamente le ha interpretate il Ouooia. Invero, la facoltˆ riconosciuta ad ogni cittaˆino di collabora.re alla bitona riiiscita dell'impresa p1l.bblica,. post1. ila soltanto cihe al oittadino sia garantito di esercitare la facolM st(!ssa con piena cognizione di causa, ohe gli sia cio assicurata giitridicamente la possibilitˆ di prenrlere conosoeMa di tihtti quegli elementi cihe lo rnettano in grado di esprimere il,proprio pa:rere esaurientemente. Ma egli non pu˜ pretendere che delle sue osservazioni l, autoritˆ t,enga conto, o che, peggio anoora, d~m atto d1eille ragioni pPr le quali debbanoá esserf] disattese. Infatti, la fatela giuráisdáizionale di una tale prete8a si risolverebbe nel conferire ad ogni cittadino la qualitˆ di l_egittimato a>. Tutta áquesta impalcatura oggi in contrasto, sotto un duplice as1petto con i principi :fissati da.Ila Costituzione : 1) Il contrasto pi notevole si presenta ccm l'art. 113 della Oostituzione, secondo il quale ammessa sempre la tutela. giurisdizionale avanti gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei cittaidini; tutela che non pu˜ essere escluna á n limitata. Questo articolo, secondo le comunis opinio formatosi in dottrina. e in giurisprudenza considerato come una norma precettiva e non programmatica, nonch di applicazione immediata, non solo ai rapporti costituitivi posteriormente all'entrata in vigoiáe della Costituzione, ma anche ai rapporti costituitivi prima. Ora, facendo applicazione di ,questo articolo al contenzioso tributarioá, ne deriva. che se si attrilbuisce agli organi esistenti per la risoluzione delle controversie tributarie, carattere amministrati-á vo, tutte le norme che attualmente limitano la competenza giudiziaria in materia di aiccertamento (in questa materia, invero, sono ipotizzabili solo diritti soggettivi dei cittadini contribuenti) devo no .considerarsi immediatamente abrogate; se in vece si attribuisce agli organi suddetti cˆ.rattere giurisdizionale, le cose non subirebbero ale'un mu tamento, per lo meno fino al momento in cui sca drˆ il termine fissato dalle norme transitorie della Costituzione per la revisione delle giurisdizioni speciali non espressamente mantenute in vita dal la Costituzione stessa¥. 2) Altro motivo di contrasto con. l'attuale ordinamento offre l'art. 111 della Costituzione,--il quale stabilisce che contro le decisioni degli orga ni giurisdizionali ordinari e spe,ciali (salvo il Con siglio di Stato e fa, Corte dei Conti) sempráe am messo il ricorso alla Corte 1Suprema di Gaissazione, -106 non solo per motivi attinenti alla giurisdizione ma anche per violazione di legge. Ora, se si ritiene, per sfuggire all'applicazione dell'art. 113, che le Oommissioni tributarie sono organi giurisdizionali speciali, si dovreblbe ammettere la. possibilitˆ di un ricorso contro le loro decisioni ai sensi dell'art. 111 della Costituzione. Ma, se si riflette che, secondo l'attuale ordinamento, dopo il giudizioá davanti le Commissioni tributarie si svolge sempre (salvo che per le controversie di semplice estimazfone) il giudizio avanti le Commissioni tributa.rie 'si svolge sempre (salva che per le controversie di semplice estima.zione) il giudizio avanti I'A. G. ordinaria, si constaterˆ facilmente l'assurda conseguellJZa che deriverebbe dall'applicazione dell'art. 111 in áquanto sulle medesime áquestioni, riguardanti la corretta applicazione delle norme tributarie dovrebbero occuparsi prima. la Corte di 10assazione in sede di ricorso ex. art. 111, indi l'A. G. ordinaria. Il problema evidentemente non sorge per chi attribuisce alle Oommissioni 'itJributa,ri:i1e ca.rattere á di organi amministrativi, ed a questo proposito il Giannini riporta, áquanto stato detto nella nostra: Rassegna. (1949, pag. 236) nel senso che l'entrata in vigore della, Costitqzione renderebbe ormai impossibile continuare a riconoscere alle Comá missioni il marattere di organi giurisdizionali appunto per l'assurditˆ delle conseguenze che tlerivano dall'applicazione dell'art. 111. Ma, il G. ritiene che nemmeno a.ttrihuendoá alle Commissioni il carattere giurisdizionale potrebbe ritenersiapplicabile l'art. 111 della. Costituzione, in quanto l'applicazione di áquesto articolo, tenutoá conto della sua rat.io) ((non ha alcuna ragione di essere nei casi in cui il diritto del privato ha una ben pi ampia protezione attraverso i normali ~re gradi in cui si svolgono i processi dinanzi all'A.G.O. >>. In conclusione il G. ritiene: 1) che qualsiasi opinione si albbia sulla natura giuridica delle Commissioni tributarie, da, escludere la possibilitˆ di un ricorso contro le loro decisioni ex art. 111 delln Costituzione; 2) che H sindacato giurisdizionale ordinario sulle questioni che finora erano riservate solo al giudizio delle Commissioni (questioni di semplice estimazione) deve ammettersi o negarsi a seconda del carattere che si riconosce alle Oqmmissioni stesse. E' tuttavia, indispensa.bile in ogni caso provvedere alla riforma dell'ordinamento del contenzioso, in ¥quanto, anche se si riconosce attualmente ii carattere di giurisdizione speciale alle Commissioni, l'avvicinarsi dei termin“ di scadenza della urata, delle giurisdizioni stesse (ai sensi della VI Disposizione transitoria) impone la sistemazione definitiva della materia,, ad evitare i gravis-. simi inconvenienti elle deriverebbero da una vera e propria carenza giurisdizionale. Dopo quanto abbiamo scritto su questo argo-@]) mento nella Ra8segna (1949, pag. 233 e segg.) qppena il caso di dire come noi cái associamo pienamente a quello che il vero e proprio grido di allmtme lanciato dal prof. GiO!MIËin.i) con il presente articolo) e che si aggii~ng'e ai tanti altri di mtmero1Si studiosi e pvratici del diritto trib1ttario. L,e8igen.:za di 'Una immediata riforma del .contenzioso tributario assolutamente inderogabile; addirittura da ritenere Ohe la riforma del oontenzioso. sia /Orse pi indispensabile della stessa riforma tributaria sostanziale. <:i˜ premesso) dobbiamo tuttavia insistere sul punto di vist non fa aloun cenno di quelle tendenze evergive che noi critichiamo ánel nostro studio) e questo silenzio) proi; niiendo da uno st1tdioso della forza del Giannini) forse tanto significativo qnanto la nostra critica. Quanto alle considerazioni del G. airca la inapplicabilitˆ dell'art. 111 alle decisioni dáelle Commissioni tribittarifJ) indipenˆ>. CONCESSIONI AMMINISTRATIVE -Alloggi di servizio -Alloggi a pagamento in edifici appartenenti al á patrimonio indisponibile dello Stato -Revoca della concessione. (Consiglio di Stato in s. g., Sez. IV, Decisione n. 196/50 -Pres.: Papaldo, Est.: Tozzi - Pagliano contro Mini;:itero Difesa-Esercito). Il rappo1;to che si costituisce tra l'Amministrazione !Militare e gli ufficiali ai ¥quali vengono assegnati alloggi a pagamento, proprio in considera.zione della loro ¥qualitˆ di ufficiali, un rapporto di concessione amministrativa e non di locazione. E' legittima la. revoca di tali concessioni, anche prima della. loro scadenza., quando la revoca stessa sia dete1áminata da esigenze di pubblico interesse. Detta. revoca invece illegittima se determinata solo dalla circostanza della cessaizione -cla.l servizio dell'ufficiale concessionario dell'alloggio. La presente decisione ha il pregio di risolvere definitivamente tutte le questioni cihe erano sorte in r.el,a'IZ"ione alle conessioni di alloggio da parte della P. A. ai suioi dipendáenti a oaiu.sa della legi .~la.zione "Uincoli8tica in m.a,teráia, di "tocazioni, legislazione cihe si era. voluta da. parte degli interessati estendere ancJie wi rapporti goizHáidici determinatisi in forza. delle concessioni di alloggio. Questo tentativo, che stato sernpre respinto dalla. giurispntdenza per quanto ha. tratto alle concessione dei o. d. alloggi di servizio (si veda in proposito Corte di Cassazion.f}, Bez. III, Sent. n. 2'530/49-Pres.: Curoio, Est.: Gambo'l'lli in causa Orano contro Atpini) a"Uáeva -trovato 1tna certa,fortnna presso le Corti minori in relazine alle con'. cessionái di alloggi fa.ttc dalla P.A. ai piropri irnpiegati, a pagamento, non in stretta oonnessione con l.a prest(J;Zione del loro servizio, ma, in considerazione della loro qualitˆ di dipendenti. 8ti questo pnnto il Consiglio di Stato cos“ ha motfoato :ÇPosto, infatti, che l'alloggio concesso al Pa.gliano aornpreso in un immobile destinato ad uffici militari, ,appartenente cio al patráimonio indisponibile dello Stato e1Jidente che esso stato attrilmito. non jure privato a scopo di lucro, ma sopratutto per 80ddisfare ad una esigenza di interesso pubblioo, qitale quella. di facnitare la condizione del funzionario in relazione all'attivitˆ ohe egli deíie esplir::are per il pubbz.ico servizio. Il bentJ perci˜ rimasto sempre compreso nel patrim,onio indisponibUe dello Stato, perch destinato, sia ptire indirettamente ad .un pát1tbblico servizio, ed logico che una situa.zione gáiuridica in favore del privato in tanto abbia potuto sorgere áin quanto l'AtitoriM¥ amrn.va abábia pre1;ia-. mente aocertato la convenienza di far coesistere all'uso pnbblico un uso priváato della. oosa; il ohe porta senz'altro nel ca;mpo del diritto pubblico ed alla fignra della concession_e >>. Dalla affennazione che si tratterebbe di una conce.ssione, il Consiglio di Stato traáe la consegucn: m oh essa possa essere revocata, indipendenternetite dal fatto che alla concessione stessa sia stato apposto un limite di dwrata da una oiroolare ministeriale. Tuttavia, aggi11.nge il Consiglio, evidente << l'illegittimitˆ in C1vi ,l'Amministrazione inoorsa quando, nel dáisporre la revoca si lasciata determinare non da una esigenza J ¥ ¥ di interesse pubblico, ma dalla erronea convinzio ne cJie anche le concessioni a pagamento, come qnelle di serv'izio debbano cessare quando il con:á essimwrio abbia peritnto il titolo per l'assegna zione>> (cio abbia oessato dalla qualitˆ di dipen dente). Non si put} non convenire nella giustezza di questa deoisione la qitdle si fonla su oriteri ineocepi -108 bili dal punto-di vista gittridico ed ispirati ancihe a ovvie considerazion:i di equUˆ e di buona ammi nistrazione. N atiwalmente la. valutazione dell'interesse pub. blico che giitstifica la revoca delle concessioni a pagamento prima della loro scadenza rimessa alla d-tsorezionalit.ˆJ della P. A. ed soggetta, .<10!0 al sindacia Lo 1Stato occupante, in base alle suddette norme internazionali, pu˜ appropriarsi dei niezzi militari di trasporto dello Stato occupato, solo ai fini della guerra., ma non per farne commercio con .gli stessi cittadini dello Stato occupato. La vendita dei suddetti mezzi fatta. a costoro dallo 1Stato occupante invalida. __J WiK -109 La sentenza della Suprema Corte conferma) sia pur modificandone la motivazione) la precedente sentenza della Corte dJi Appello di Roma, riportata in questa Rassegna 1948 -Fase. IV) pag. 17. Trascriviamo testu,ahnente la m,otivazione della scntenza relativa alle massime sopra enwnciate: Ç EsseJ infaUi (se. le norme della Oowvenzione delfAja) se non trováano formale ricezione in virt di legge -tale non potendosi certo considerare il regio decreto di approvazione ed esecu-zione 9 dioembre l'900, il qua-le ha formalmente carattere regnlamentare di ordine (];i esemizione e non pu˜ di- Ž) sciplinare iina materia di carattere generale implicante limitazioni ai diritti dello B'tato siti propri beni ed ai diritti (];i plf'oprietiˆ¥ dei cittadini ~ appartengono “nditbbiamente al dir-itto interna-á zionale generale dal qttale, anche áprima ohe fra i vari Stati váenisse stipulata apposita convenzione) venit'a regolato il comportamento de7le Potenze in tempo di giierra, e particoálarmente quello dei cnmandi delle forze armate dello Stato ocotipanteJ rispetto ai sitdditi, singoli e persone giurid;iche dello Stato occupato per quanto riguarda i beni e la lorn distinzione, contemperandosi le esigenze di guerra delle forze di occttpa.zione con le esigenze di vita dello Stato ocmtpato. Ad esse quindi l)ordinamento giuridico [nfcrno doveva necessariamente adattar.Qi non per ipreponderanza su di esso esercitata dalfordir..ain(>nf.o giuridico interna.zionaleJ scritto o consáuet11,dinarioJ ma perch era inconcepibile che lo .Stato come soggetto di diritto internazionale) assumendo obblighi daá tale diritto imposti nei confronti degli altri Stati, si ponesse p¥oi in contrasto col suo stesso ordinamento giuridico interno e nei rapporti coi propri sudditi. Ragioni imperiose quindi di coesistenza e di conviven. za fra Stati cit:ili e fra questi e i propri cittadini e quelli degli Stati occ1lpati per esigenze bell'iohe) imponeva.no anche pri11ia che tale pll"incipid venisse consacrato nell'art. 10 della Oostitu. zinne della Re{m¥bblica Italiana (Ç Verd;inamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciuteÈ) die l'ordinamento giuriMco interno si adattasse) per ci˜ che riguarda,va le requizioni da parte delle annate degli Stati occupanti sul territorio degli Stati ocmipati ed il bottino di guerra, al diritto consuetndinario internazionale e quindi alle norme raccolte nell'art. 53 della, sii richiamata convenzione. 1lfa il principio di diritto internazionale .forniitlato nella prima parte d-i (/etto articolo J non ha la portata che il ricorrente gli vorrebbe attrilntire, nel senso cio dhe lo Eta.to ocmtpante possa appropll'"iarsi i mezzi militari di trasporto, costi- f,ur,nti patrimonio ind'isponibile dello Stato ita- Nano occupato J non solo ai fini della guerra, in qu,rJnto 8iano essi cio in funzione di mezzi bellici) ma per farne addiritttwa commercio con gli stessi cittadini italiani. D'i fronte a costoro sempre in t?igore la norma delfordinamento giuridico interno 1wr cui e8si non possono validamente acquistare beni (oome gli aiitocarri militari J indubbiamente compresi fra gli armamenti) ohe fannoá parte del ---~--___J patrirnonfo inclisponibUe dello Stato e che non possono essere sottratti alla loro destinazione se 1u1n nei modi stabiliti dalle leggi che U riguardano (art. 826 comma secondo, 828, comma secondo) cod. civ.). E interpretare il principio di diritto internaz'iunale su citato {n modo da, dare una s“ a,mpia facoltˆ alfarma.ta oooopante e plf'etendere che l'ordinamento g'iuridico interno accetti una s“ grave limitazione nei confronM degli stessi cittadini) 8íf1nifi.clhereb¥be noná adattare f ordinamentoá interna. zionale, non conternpcrare le norme deWuno con quelle deWaltro, ma creare fra i due ordinamenti attrito e far soccombere l'ordinamento interno, anche in materia, almeno ádi fronte ai cittadini od ai privati, disciplinata da nonne attinenti alfordine pitbblico) per dare assoluta prevalenza a quello che) secondo finter¥prete, do''rebbe essere l'ordinamento g'ittridfoo internazionale) con effetti protraentisi anche dopo cessata l'occupazione e resta. urato il Governo legittimo. Ma una tale inter pretazione si ravvisa arbitr(Jffia e contro di essa á reagiscono preo'ise norme 8critte del nostro d'iritto interno. E) l'interpretazione arbitrar-ia) perch il te8to del su c'itato art. 53 del regolamento annesso alla seconda oonvenzione delfAja, in oui il principio d'i diritto internazfonale generalmente rioono8ciitto ha trovato forrnitlazione) limita la facoltˆ de Ç l'a1áme qU'i occupe un territoire È di imvossessarsi o, come dice letteralmente il tesfo della norma dái Ç saisir le numŽraire, les fowdes et propriŽtŽ d,Etat_,¥les dŽpots d"armes) moyen8 de trans áport, magasins et approrisionnements et) en genfra, l toute propritŽ mobilire de f Etat de nature ˆ servir aum operations de la guerreÈ, cio imi quanto servano o siano destinati alla guerra o alle opera.zioni belliche) g'iammai per farne oommercio con i cittadini. E costoro non potrebbero quin. u. in tale fatto trovare titolo e giustificazione ai loro (Wquisti. Rea.gisce contro siffatta. intelf'pretazinne_. l'ordinamento ,qiuridico áinterno, anohe peiá ch rart. 5 del decreto le,qfalativo lnogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, colpisce ogni commercio (appalti, forniture o altr{ negozi) che il cittadino abbia avuto col tedesco ,inva.~ore) nel prestargli la propria opera e nel fo'rnirgli le proprie cose) disponendo l'arvocaziO'nfJ allo Stato iti tutto il relativo prnfitto, anche se si tratti di requisizioni o di prestazioni i'f111)olontarie. E, se tale reazione delfordinarnento giuridicoá -interno investe gli atti del cittadino che col tedesco invasore occupante abbia commerciato le proprie cose o la propria opera) a tnaggfor .ragione devesi ritenere ohe esso reagisca) ponendoU assolutamente nel nulla) oontro quegU atti o quei negozi ohe il cittadino abbia concluso col tedesoo invasore, commerciando con es.so cose ˆJi proprieM dello Stato e facenti arl!Zi parte del suo patrimonio indisponibile) ohe il cittadina non pu˜ n deve inta.ccare) non potendo egli impunemente violare norme di ordine pubbUco È. ---t I principi affermati dalla Corte Suprrema, con f la sopra riportata_. perspicna sentenza, sembra che possano appli> di ufficiali, e pertanto .se ne riporta q1.1;i di seguito la chfora motivazione : Ç Non fondato ;il primo motivo ili ricorso nel quale si dedotta l'illeqittimitˆá dell'impugnato provvedimento dái colloca.mento nella ri8erva del col. Marcello per e.ssere stato adottato fuori del .termine stabilito 'dall'art. l R. D. L. 14 maggio 1946, n. ~~8.J.. Tale norma. di.sponei:a che, nell'attesa che fossero emanate di.sposizioni leg-islative per la sistemazione de,qli organici degli ufficiali dello esercito, della mwrina e dell'aeronauUca, la Pubblion ,1mministrazione potŽva provvedere a collocare nffioiali di determinati ,gradi nella riserva o in ait.siliar,ia. Ç Col D. L. 20 gennaio 1948, n. 45, fwrono stabiliti ,gli organici provvi.sori dell' e.sercito; di oon. 8eguenora,, dopo l'entrata in vigore di tale decreto (19 feIJllraio 1948) -a8seri8ce il ricorrente -non .si sarebbe potuto provvedere itlteriormente a col. locamenti nella riserva. Ç Osserva il Collegio ohe dall'art. 1 R. D. L. n . .384 .si e'l?ince ohe la emana.zione di disposizioni legislat?:1,e per la si.stema.zione degli organici, pi ohe ffasare il termine finale per l' e.sercizio della facoltˆ della, [:'itbblica A rnministra.zione di pqáocedere agli indfoati coUocamenti nell'ausiliaria e nella ri. serva, era diretta a precisa,re la finalitˆ della norma, come inte.sa ad attuare 11,na prima riduzione di orqanici, a serrnito deqli sfortunati, avvenimenti militari_, nemat:tesa che Sí f088e prO'VVedutq alla definiti'l:'a determinazione (Ç .si8temazione ))) degli 'Ste.s.si. ÇD'altro canto, .succe.s.~i1,amente al ricordato D. L. n. 45 del 1948, fn ernanato il D. L. 7 magr1io 1948, n. 823, il q11.ale port˜ sostitu.zioni edl inteqrazioni alle aliquote di itfficiaU da collocare nella ri.serva. ((Nell'art. 2 di tale provvedimento era e.splicitaá mente pre1;i8ta la facoltˆ di adottare provvedimenti di collocamento nella ri.sert>a, suecessivamente alla entrata in vigore del D. L. n. 823 del 7 maggio 1948. Riferendosi infatti ai collocamenti nella riserva (( di.sposU o da di.'Sporre ))' il oennato prrnmedim ento rioono.sceváa' legittimo l'esercizio della facoltˆ non soltanto siwce.ssi'Vamente al D.L. 20 gennaio 1948, n. 4!'l. che stabil“ gli organici pro1misori, ma anche alla .sua 8tes.sa entrata in vigore e fi.no a qnan;do non si fo.ssero raggiunte le al,iqnote st_abilite. (( Non fond(tto del pari il .secondo motivo del ricor.so. Si deduce in esso áche la Pubblica Amministraz'ione avrebbe dovuto pro1't'edere preventivamente al collocamento nella ri.ser'l:'a d'aittoritˆ degli nfficiali che, pur discriminati, at'e.ssero riportato sanzioni disciplinari per il loro comporta-á I mento dopo l'8 .settembre 1943. á i (( Osserva il Collegio che il R. D. L. n. 384, nello I art. 2 stabiU.sce che (( d'autoritˆ saranno di masI sinrn collocati per primi nella ri.serva o in ausilia! ria coloro i quali, pnr es.sendo stati discriminati, I I hanno riportato sanzioni di.sciplinari áper il la.ro... l ( comporimento dopo l'8 settembre 1943 >>. (< Chiaro il contennto della norma, la quale I segna alla p. a. itna direttiva da attuare in base ; i a,d una val11,tazione discrezionale delle e.sigenze pivbbliche. Non obbligo, 'P'ertantoá, di collocare nel-I ái [ . I -111 la riserva con precedenza tutti gli itfficiali colpiti da san.eioni disciplinari, ma faooltˆ di valutare, anohe nei confronti di questi, l'aUit1tdine a <l, con la consegiiente possibilitˆ di trattenerU in servi:> di aver proceduto a co($ desta preventiva eliminazione. Posto che un obbligo inderogaibile in tal senso non sttssisteva, la p. a. non era tŽnuta a provare di avere eliminato tiitti gli iifficial'i censurati, in quanto il trattenimento in servizfo di 'ufficirtlái pllniti si giiistificava automaticamente, come attw1zione della facoltˆ prevista nel ricordato art. 2. Ç Ph“ dez.icato senza dtlbbio il terzo motiro, nella parte che ha dedotto la mancanza di un gáiitdizio tecnioo comparativo atto ad indit;iduare i migliori da mantenere in servi.zio, per ciasmtn ruofo e grado, 8lllla base di iinivoeái e predeterminati oriteri. Ç La Sezione si trova innanzi ad wn complesso di decisioni, nelle qnali stata pcwticolarrnente posta in luce la esigenza di non aggravareá l'ingrata e dura opera di selezione della, p. a., diretta ad adeguare gli organici, forma ti in '17ista di iina imponente attivitˆ militare, alle necessitˆ detenninatesi a seguito dei dolorosái avvenimenti bellici. ÇNelle preceflenti decisioni (nn. 313, 357 e440 dei 1'948) il Collegio ha rilevato che la c,ornparazione tra gli ufficiali rla collocare nella riserva da ritenere insita nella finalitiˆ-di a,ddivenire ad un prestabilito niimero dii eliminazioni, dato che soltanto ttna selez'ione eff ettiiata con raffronti cornparatfoi pu˜ far perveni.rc a quote fisse dái sfollamento. D'altra parte nel verbale della seduta della Go1nmissionc Cent¥áaze di avanzamento, nella quale fu esaminato il col. Marcello, si rileva, tra l'altro, che la Comm.is,sione provvide all'esame dell'ufficiale Ç 1;isto l'art. 4 del D. L. n. 384 >> tale artioolo, deteriwina gli elementi del giudizio di idoneitˆ (Ç affidamento a percorrere in modo varticola1 ámente distinto l'ulteriore c(JJrriera >l), in riferimento ai vari gradi. Il richiamo a qáuesta norma, contenuto nel verbale,á concreta e dˆ ragione ,-dal punto di vista oggettit'o -del criterio itnitario ohe presiedette alla 'Wl't&taz'ione e -dal punto di iáista sog,qettfoo -pone. il riferimento del giudizio ai pari grado de7l'nfficiale in concreto esaminato. Il ricorrente addnce ini:ecc che aUri f1trono i criteri di rnassimci segiiiti ,-ma non ha dato alcuna prova della circostanza, posta a fondament<, della asserita deviazione dal fine prrevisto dal legislafore nel conferire alla p. a. la facoltˆ di collooarnento nella riserva: dello essersi, cio, provvediito esclusivamente nei confronti de gli ttfficia,li superiori dei carabinieri ohe d,opo l'8 settembre 1'943 prestarono servizio nell'Italia centrale e settentrionale. Ç Non pu˜ infine accoglier8i l'nltro profilo della censura d'i eccesso di potere, per contrasto del provvedimento con i bl"illa-ritissimi precedenti di carriera e con le benmnerenze acqwisite dal ricorrente. Il Collegio osserva che nella decisione n. 313 del 1948, rie. Gamba,, stato posto in riliet'O che la necessit.ˆo dello sfollamento, allo scopo di raggi nngere le aliquote prestabilite, impone il sacrificio di ufficiali anohe di elevnto valore, i quali, in condizionái normali,. avrebbero potitto continuarre la carriera fino al stw termine, per conservare nei qua,dri 8oltanto chi dia affidamento di percorrerla in modo pnrticolarmente d'istinto. Di conseguenza, anche i prec'edent:i di carriera liisinghieri non possono vreolndere l' 11sercizio (lella potestˆ. della p. a. (U collocare l'nfficiale nella riserva. Ç Infondato del pari il qnarto motivo che ha dedotto viola,zionc e falsa applicnzione del D. L. 384 per avere l'Arnmin'istrazione mancato di assitmere le opportune informazioni circa la condotta, l'attivitˆ e le attitudini professionali dell'ufficiale. Non contesta il ricorrente ohe, per il secondo comma dull'art. 4 ~D. L. 384, le "Commissioni hanno una facultˆ discrezionale di chiedere informazioni e rapporti. Ma qiiando risulti l-'assoliita insufficienza di elementi concreti (nella specie, nel libretto personale mancavano le note caratteristiche del HJ43J gz.i orgáani preposti all'esame avrebbero l'obbligo dái áinforrnarsi. , Ç Osserra 'il Collegio che in linea normˆle la Cornrn'issione pu˜ procedere alla t'alitta.zione in base ayli clementi in suo possesso. 'Altrimenti si priveJ'ebbe di contennto la norma cáhe, in vista di nna rapida definizione dello sfollamento, consente di effethiare la rnlutazione Ç sulla scorta del libretto o delle pratiche personali degli itffidali interessati, qual-i risttltana dallo stato degli atti ii. Naturalmente questa po.swibilitˆ di g'iudicare Çallo stato degli atti >> trova, un Umite nei casi in cui le lacune o irregolaritˆ della doeitmc1ita.zione siano tali da influire in m.odo decisivo sul ,qiudizio. L'apprezzamento circa la rilevanza della incom1}leta od áirregolare docurnenta ..;:ione deve efjettuarsi in misitra pi rigorosa di quel ohe avviene nei riguardi dei giudizi di aFan.zarnento; rna deve trattarsi soltanto di documenti importnnti o relatáivi a periodi di ternpo notevoli nella ca.rriera dell'ufficiale. Se si dovesse ritenere appUcabile codesta generale limitazionl1 sarebbe del t1tfto superfiiia la disposizione del seconclo roinma dell'ˆrt. 4 D. L. n. 384, ohe consente di giudicaiáe Ç allo stato degli atti >>. Ç In ordine al qitinto motivo, che ha dedotta la prevalenza nella commissione consultiva, di elementi politici, osscrtja il Collegio che la censura ! stessn stata pi t'olte esaminata (cfr., da ultimo_, decisione n. 82 rlel 1949, ricorso Marghinotti) e si rioonosciuta la piena regolaritˆ del Collegio consultitio nella sua for1nazione, nella sua es I sennza e nei fini tla conseguire. I/nppizzamenJo circa l'effidenza e la, condotta' delle nitove forze militari della gfova¥ne Repubblica, presuppone una valutazione non soltanto tecnico-professionale, Ima anche di carattere sqnisitamcnte politico. Onde, in mancanza di norme che precisaváano la oom á: 112 posizi<>ne .della Oommissione ed i formali criteri .da seguire) deve ritenersi p'ienamente legittima la costituzáione di una Commissione composta da personalitˆ politiche che potesse integrare il giudizio espresso dalla Cornmissione di avanzamento. Ç Non da accogliere áinfine il sesto motivo) clhe ha denunciato Wegittirnitˆi del proirvedimento per la sua efficacia retroattiva (comunicazione del 6 agosto 1948, con effetto 2 giugno 1947). Osserva il Collegio ohe non invocabile nella specie il principio della irretroattivitˆ degli atti ammini strativi lesivi di diritti o sfavoreávoli ai destinatari) dato ahe l'art. 2 del D. L. n. 82.3 del 1948, ~attraverso il rinvio all'art. 2 del D. L. 15 novembre 1946, n. 377 e sitccessive modtijiohe -deterniinai'a in praeteritum la decorrenza dŽi decref; i d( collocamento nella riserva. s~ stabiliva infatti che tali decreti devessero av'ere decorrenza non posteriore al 3ñ giugno 1947; nel ohe. era implicitamente rioonosciuta la possibilitˆ di dare ad essi decorrenza anteriore a tale data, come avve nuto nella specie È. I ! I! i ; i ' ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI DELLE CORTI DI MERITO FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATAGestione temporanea governativa -Esecuzione coá atta di un pubblico servizio. (T. U. 9 maggio 1912, n. 1447, art. 184; R. D. L. 4 giugno 19.. 6, n. 13:36, art. 1. -App. Catania 12 luglio llJ49 -Commissario governativo ferrovia Circumetnea -Fedi -Fallimento S. E. L. P.). á Il Commissario governativo preposto alla temporanea gestione dell'esercizio di una ferrovia concessa all'industria privata, ai sensi dell'a;rt. 1 del H. D. L. 4 giugno 1936, n. 1336, non organo di rappresentanza della Rocietˆ concessionaria, ma rappresenta invece la pubblica amministra.zione dei trasporti, tem:poraneamente immessasi nel possesso dell'azienda perá sostituirsi alla societˆ nell'esercizio del pulbblico servizio di trasporto. Conseguentemente il giudizio istituito con atto á di citazione non notificato presso gli Uffici della Avvocatura. dello 1Stato affetto da nullitˆ assoluta ed insanabile. Dopo la sentenza della suprrema Oortf} del 26 febbraio 1943 (in ÇGiur. U.È, 1934, I, 521) ohe, vigendo l'art. 184 del T. U. 9 maggio 1'912, n. 1447, era ápervenuta ad una risoluzione nettamente contraria, la decisione della Corte di Catania l'unica sentenza ohe risolve ex novoá la questione in base alla intŽrpretazione dell'art. 1 del regio decreto del 1936. La decisione merita incondizionata a'Pp-rovazione, poioh questa ult~ma disposizione, modificando il testo dell'art. 184 citato, ha chiarito il (pensiero del legitslatore, nel senso che la gestione governa.tiva di una ferroviq, concessa all'ind¥ustria privata opera non giˆ 1tna sostituzione di amministratori o di rapp1áesentanti del soggetto concessionario, ben.<1“ iina sostit'llR:áione di soggetti nell' esercizio della concessione, facendo momentaneamente ritornare allo Sta.to qitella facoltˆ di esercizio del p¥ubblico servizio di trasporto, cihe, merc la concessione, era stata trasferUa al concessionario. Q1,i,esto á , 1934, IV, 139 e segg.). In particolare, i cornmis.ari governativi prepost'i a codsti enti, senza procedere menomamente ([d 1mo spossessamento di beni e di attivitˆ d~gli enti stessi, sostituiscono l'organo che istituzionalmente ha, la rappresentanza di essi e tendono al consegáuiniento di fini che sono propri di essi medesimi, e uh