MARZO 1949 RASSEGNA MENSILE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO PUBBLICJAZIONE DI SERVIZIO LA FACOLTË DEL POTERE éSECUTIVO DI EMANARE NORNIE GIURIDICHE SECONDO LA COSTITUZIONE SOMMARIO. -1. Premessa. -2. La fa:coltˆ del Governo di emanare norme giuridiche nel párecedente ordim:amento costituzionale: decreti legielativi; casi di delega istituzionale. -3. Decreti legge. -4. Bandi militari, ordinanze. -5. h.egolamen1ti. -6. Il stnda¥cato giurisdizionale sulle norme del potere esecutivo. -7. La nuova Costituzione: principio generale dell'art. 77, primo comma; decreti, legislativi; concessione dei pieni iP:Oteri e limiti. -8. .Sopápressione dei casi di dele.ga tsti. tuzionale. -9. Decreti legge. ,_ 10. Bandi militari e ordinanze. -11. Regolamenti; in parti.colare regolamenti di organizzazione: art. 95. -12. Art. 97. 13. Hnoli organ:Lci e stato giuridiáco degli impiegati. ~ '14. L'ordi!Il.amento degli enti pubblici. -15. Regolamenti ministeriali, delegati; ¥esecuzione dei trattati. 16. 11 giud"zio ádella Corte Costituzionale sugli atti aventi forza di, legge. 1. Gli scrittori di diritto pubblico ooncorano nel ritenere eh~ il principio della divisione dei poteri non va ;inteso in senso assoluto e meccanico, ch ci˜ renderebbe impossibile la vita dello Stato, ma in maniera organica, tale da non escludere che ragioni di necessitˆ o di opportunitˆ possano suggerire al legislatore di attribuire all'un potere funzioni proprie dell'altro. Per quanto concerne la facoltˆ del potere esrecutivo di emanare norme giuridiche, la materia era disciplinata prima dell'entrata in vigore della costituzione principalmente dal1la fogge 31 gennaio 1926, n. 100, oltre che da altre disposizioni speciali. Queste norme hanno dato luogo, come noto, ad una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. Ma .qual'. la situazione giuridica creatasi con l'entratai in vigore della nuova Costituzione? Quali innovazioni essa ha arrecate? La Oostituzione invero, nel tracciare le linee fondamentali dell'ordinamento dello Sfato, venuta naturalmente ad abrogare insieme con lo Statuto Albertino quella parte del precedente ordinamento costituzionale che risulta incompatibile con le norme e .i principi in essa dettat.i; non ha invece abrogato tutto un complesso di altre leggi anteriori, per le quali una tale incompatibilitˆ non esiste; e per queste l'art. XVI delle di spl>.sizioni finali e transitorie della stessa CosHtu á zi~ne prevede che occorre proceder~ a coordinarle coli essa (1). Noi d propon:W,mo, pertanto, di ['ia.ssU!mere brevelnente i punti fondamentali del precedente ordinamento costituzionale relativamente alla fa. coltˆ del potere esecutivo di emanare norme giuricliche per poi esaiminairei quali di essi siano stati trllsfusi nella Costituzione o da essa modificati. E' appena il ca.so di avvertire che trattasi di un estlme, per cos“ dire panoramico, fatto pi per sollecitare che non per indical.'e quella che sarˆ la so~uMone dei numerosi problemi che sii presáentano ali!interprete. 2'. Le norme giuridiche emanate dal potere esecti tivo sono generalmente divise in due grandi categorie, a seconda che abbiano oppure no forza i legge. E questa ripartizione ricorre anch~ nella legge 31gennaio1926, la quale distingue fra i deá creti legislativi e decreti legge da una parte (articolo 3) e i regolamenti dall'altra (art. 1). A) Il caso di decráeti legislativi ráegolato dall'articolo 3, n. 1 della suddetta legge quello in cui si richiede una delega legislativa ad hoc, esplicita 0 implicita (2), pi o meno aanpia, potendo giungere fino alla conces.sione dei pieni poteri, ma comunque limitata nel tempo se non nell'oggetto (3). I pi importanti esempi di tale delega legislativa si sono avuti, oltre che nella concessione dei pieni poteri, anche per la formazione dei co~ dici o per la reda21ione dei testi unici, allorch si voluta attribuire al Governo la facoltˆ di coordinare o modificare le leggi pr.eesistenti. B) Ma oltre al caso dell'art. 3 vi sono casi di delega permanente, istituzionale, la quale si riá solve in una vera e propria attribuzione di competenza. (1) AzzARITI: Giurisdizion'i speciali e sezioni specializzate, in ÇForo Ital. È, 1949, IV, pag. 17. Vedasi anche infra il commento a tale .arti.colo. áá á (2) RAGN1sco: Forme anomale di delegazioni legislative in "Rivista Diritto Pubblico È, 1932, I, 642. (3) 8ANTI ROMANO: principi. di dir11tto wstituzionale generale, 1945, pag..381. -70 Oos“ per la 1egis1lazione coloniale, che nelle leggi relative all'ordinamento dei singoli possedimenti coloniali viene attribuita al Governo (4); cosi per le prerogative sovrane riconosciute dallo Statuto Albertino in materia di amnistia e indulto (art. 6); in materia beneficiaria (art. 18), che per˜ venuta meno con il Concordato; in materia di ()ll'dini cáa..valleres¥chi (art. 7.8) e di titoli nob:i,lfari (art. 79). Non sono mancati dubbi se nei casi di prerogative sovrane i decreti legislativi av.essero forza di legge; ma la soluzione affermaitiva, che pu˜ dirsi quella pi generalmente riconosciuta, si basa oltre tutto su espliciti testi di legge (art. 1 del regio decreto 21 gennaio 1929, n. 61). 3. L'áart. 3, n. 2 della 1egge 31 gennaio 1926 consente al -Gováerno di emanare decreti legge in casi straordinm:ái, per ragioni di necessitˆ e urgenza, ed a condizione chec siano presentati al Parlamento, per la conversione in legge, nei modi espressa,mente stabiliti. Successivamente con la legge 19 gennaio 1939, n. 129 sulla istitooione della damera dei fasci e delle corporazioni il ricorso ai decreti legge fu consentito nel caso che si versi in istato di necessitˆ per causa di guerra o per urgenti misure di carattere finanziˆ,rio o trilbutaŽrio, ovvero quando le commissioni legislative non ab-á biano adáempiuto alla. loro funzione nel termine di un mese; fu invece mantenuto inalterato il sd.stema della conversione. Tale sistema sta ad indicare il carattere provvisorio dei decreti legge, i quali dovrebbero servire ad anticipar.e tempestivamente quello che dopo sarˆ l'intervento e la disciplina legislativa del Parlamento : essi pertanto o vengono assorbiti nella legge o cessano di aváeráe efficacia. E' poi un probl~ma di opportunitˆ legis.faitiva stabilire se i decreti legge non convertiti debbano perdere la loro efficacia em tunc ovvero em imnc (5.). L'3i legge 31 gennaio 192á6 adotta, com' noto, la seconda soluzione, stabilendo per˜ minutamente il preciso momento in cui i decr.eti legge ces1sano di avere efficacia. Secondo l'art. 3, n. 2 ogni decreto legge, che deve contenere una esplicita clausola di presentazione alle Camere per la conversione, deve poi in effetti essere presentata ad esse non oltre la terza sedu.ta, o altrimenti cessa di avere efficacia dalla scadenza di questo termine; se una delle due Oamere rifiuta la conversione, il Presidente ne dˆ notizia nella Gazzetta Ufficiale e tale pubblioazio.. neseg'Ila il momento in cui ili decreto CeSiS'31 di avere efficacia ; in ogni caso il decreto legge deve essere convertito in leggáe nel termine di due anni, poich altrimenti dalla scadenza di quest'ultimo termine non ha pi vigore. (4) ZANOBINI: Corso di dtritto armministrativo, 1944, paglna 64. (5) Rocco: La trasformflizioneá e norma, distingue tr categade di regolamenti governa.tivi: di esecuzione, indipendenti e di organiz,zazione, i qua.li p-er˜ hanno nna nota comune, possono cio es¥sere emanati nell'ambito eUe facoltˆ dism,ezionali dell'Amministrazione. Questo áelemento, che dall'a.rt. 1, n. 2, rposto come criterio discretivo dei regola.menti indiJpendenti, in effetti :ricorre anohe per gli a.ltl'li, e la differenza, fra le tre ca.tegorie suaccennate soln dQ!Vesse áes1sere ammes,sa per ma.teria, ma per o~getto, cio rper 1uno scoipo ben definito. 1Si richiese poi la. 1fi1ssazione di un limite di tempo per esclud,ere il dubbio che il Gováerno rpotesse esercitaire ripetutamente la delega, ricevuta (16). Tutte queste limirt:a.zioni non e'scludono in linea ~ general (19). .(17) e (18) FALZONE-PAIJERMO-CoSENTINO: op. cit., pag. 46 e ás¥e:g., pag. 54. (19) Atti Assembiea Costituente, seduta 21 ottobreá 1947, pag. 1386. In contra.rio. pru˜ osáservairsi che fa legge di delega, che una: legge ordinaria, non pu˜ conferire al Governo poteri maggiori di quelli che mediante essa sia possrbile esercita.re. 1E le leggi delegate per virt dell'art. 77, 1¡ comma :non posson&a.vere efficacfa, se non di legge ordinaria. Di guisa. che se nel ca.so dell'art. 78 si fossero voluti superare tali limiti d'o:vdine costituzionale, lo si sareobe dovuto dire esplicitamente. 8. L'art. 7á6 ammette ásoltanto una. delega. sipeciale della funzfone legislativa., e per di pi contenuta in limiti rigorosi; non aimmette .quella che si 1definiva, una, .delega j,stituáz:iDna,le, e che si risolveva. in una, a.ttribuzione di competenza. a. favore del Governo. Devono considerairsi fra l'a.ltro abolite le cosidette pir'erogative sovrane che, del resto, sono proprie dei !'egimi monarchici (20). áPer 1quanto concer.ne i titoli nobiliari, esási non sono pi riconosciuti n.el nuovo ordinamento costituzionale (art. XIV delle Disposizioni finali e tra1nsitorie1) ; mentre per le onorifioonze, previ. sto (a,rt. 87, ultimo comma) che s1petta, a.1 Presidente della. Repuibhlica, ádi conlfeT'irle. Tale potere, i1er˜, non comprende q1uello di crerure gli ol'dini n, soprattutto, quelloá di emanare norme con forza di legige. Ber la. concessione deU'a,mnistia. o dell'indulto la Ooonmissione dei 75 fu incerta-áSe arvocaire al Pi!!:rlamento tale facoltˆ, ovvero adottare il sistema, deU'autorfazazfone aál Presidente della Repubblica., come stato fartto páeT la ra,t:iJfica. di alcune categorie pi iDll])ortanti di trattati internazionali (art. 80). Fáu poi páredisrposta la, norima, pasisata nella. 10~stituzione, secondo fa, qua.le le Oamereá delega. no, con legge al Presidente della, Ráepuihblica la eo;n0es¥sfone dell'amnistia e dell'induto (art. 79), seiohene la Ooimmissione a.veásse pcr.,esente (21) ohe si trattai di una, delega sui ,qener'is, sfa rpáer l'organo cui diretta (Presidente ádella Repubblica.) e sia peTch ricMede nece¥ssariamente il concor.so del Presidente della. RepubibHca¥, il quale viene ad esercitare una, funzione sua, pTopria (art. 87, penraltimo comma) e non delegata.. Tuttavia, poich formalmente si tratta pur sempáre di una, delega legiáslativa., bisogna :ritenere ch'áes.sa debbaá (e non solo possa, secondo l'ipotei;;i fatta. in ¥Reno alla OommiRRione) Mntenere le cla.nsole e i Umiti indica. ti nell'art. 76 (22), ed es.sere sempre a1TJ~wova.ta daUe Camere rmediante pcrocedura normale (airticolo 72, ultimo comma). Infine, per qua.nto concerne la materia, coloniale, i relativi ordinamenti, che a.ttriibuivano al Governo il potere di emanare norme con forza di leg1g-e, 1devoo10 ritenersi aibrroiraáti con !'.esecuzione del Trattato di Paoe (decreto legislativo del Oaipo rrO:vviso:rio dello :Sfato 23novembre1947, n. 1430), che cormpráende la, rinunzia dell'Ita.lia. ai suoi possedimenti coloniali (a.rt. 23 del Tratta.to). (20) ROMANO: op. cit., pagg. 289 e 302. (21) FALZONEcPALERMO¥CosENTINO: op. c1Jt., ;pagg. 134 e 135. (22) Nella prima applicazione avutasi dell'art. 79 il deiereto presidenziale si limitato a riprodurre la Iegg.e di delega. -1'4 9. L'a,rt 77, secondo e terzo comma, p:l'ovvede a disciplinare la materia dei decreti legge, disponendo che Ç quando, in casi straordinari di urgenza, e :necessitˆ, il Goáverno adotta., sotto la; sáua resiponsabilitˆ, proávvedimenti ¥provvisori con forza di liegge, deve il giorni) stesso, presenta.rli peár la conv;ersioneá ane Camere, che, anohe se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entr: o. cinque giorni. I decreti 'P'e:rdono¥ efficacia fin daJ.l'inizio se non ::;ono convertiti in 1eg:ge entro ses1santa. giorni daHa loro pwbblica~one. Le Camere tutta.via. ipossono regolaire ácon legge i rapprn: ti giuridici sorti sulla. ba.se dei decreti non convertiti È. Il Progetto non faceva parola dei decreti legge e l'art. 77 fu introdotto in un secondo momento. Contribui a determina.re tale m,urtamento d'inádirizw la. constatae;ione che vi sono ca.si di necessitˆ in cui non si pu˜ im[>edire a,l Governo di provvedere senza dover attendere l'intervento d1ella Oam~ ra., ta.nto vero che una. pra¥ssi analoga si stabilita anche in Iughilterra, paese cfassicamente liberale (23). á Nell'ammettere la lfacoJtˆ del GoveráIio di emanare i dereti legge, si voluto, peraltro, evitare l'aibuso che di es,si erai ffta,to fatto i:n !JJa:ssato. Perci˜, páur ammettendo la facoltˆ di emanare decreti legge nei termini' pi ampi previsti dall'art. 3, n. 2, della. legige del 1926 risrpettto a,ll'art. 18 della legg:e 19 :gennaioá 1939, n. 129, e ciO in tutti i caási straordina.ri di neces,sitˆ e u~genzan, l'a.rt. 77 ha. richiamato esplicitacrnente, ,sebbene non Váe ne ;fos¥se bisogno, lai J'fl:siponsalbilitˆ ;politica. ohe nell'emana. rii il Governo incontra di fronte al Pa,rla1mento; ha anche indicato il áloro cail'attere di provvisrietˆ; soprattutto tale carattere di provvisorietˆ ha, iportato, aJ.le estreme coll'seigelD.re, disponendo che i decreti legge perdono efficacia sin dall'in.IBio se non sono onvertiti ;in legge entro sesásanta gio1rni dalla loro rprnbhlicamone, saá1va. la. facoltˆ delle Oamere di reigofa.re con leg,ge i rapporti giuridici "Sorti sulla. base dei dáecreti non convertiti. .Sebbene non .si faccia patl'ola dei decreti convertiti in álegge con modificazioni, evidente che anche es¥si, nei limiti delle modiificazioni apportate, perdono áefficacia. ¥sin ádall'inizio, .salvaá ¥d;i.Verisa, ávolomtˆ espressa nella legge di conváersione. S'Mondo l'art; 77 i decreti legge devono essere presentati aJle Gamere per fa conveirsionŽ il gi˜'rno stesso in cui ¥sono adotta.ti, e potrebbe pensar.si che si intende anudere al giorno della loro e:mana. zione anzfoh a, queUo della puhblica,zione. E' pi áproha:bHe per˜ che si sfa volutti> tenere prsente un ir>'rovvediment:o non solo :perfetto, :ma an. ch efficace, rifaenidosi qindi a.l momento della p1ubblicae;ione ; Ž la; conf.e1~ma di tale ipotesi daita non solo dalle ra.gioni diá riservatez.m., che si impongono per átale gienere ádi itwo'VVedimenti, se si vuole che es;si svo1gaintJ un'azione ;pronta ed efficac áe, ma anche dal fatto che lo ástesso a.rt. 77 fa decorrere i ,sessanta giorni a.s,segnati per la. pro0edur. a di conversione per l'appunto della; puhblica, zione. (23) FALZONEáCOSENTINO,PALERMO: op. c.U., iP'ag. 131. Non previsto quali ¥siano le conseguenze se la presentf:a~fone del rp,rovvedimento aUe Crurnere non avviene ncl termine p¥rescritto, a. differenza, dell'art. 3. della legge del 192.6, il quale, inváece, richiedeva che ogni decreto legge dove.sse contenere la clausola di pre:senta:,zione a,l Padaimento per la conversione, comminaiva la, decadenza, se la. presáentazione non avv¥eniva. entro la terza .seduta, e perch fos¥se possi¥bile a:pplica.rla,, richiedevaá che della á pa.¥esentaziione si. desse notizia nella GMZetta Ufficiale. Poich l'a.rt. 77, nel disciplinare la ¥m.art:eria dei decreti legge sulla base di criteri innovativi, non ha richiama,to alcuna di tali modaJ:itˆ, non sembra che per esse IPOS,sa :farsi ricorso aU'a.rt. 3, il quale si deve ritenere abrogato (24) ; e d'altro can.to, áse quelle modalitˆ si giustifica.vano in ba.se al sistema aUo!l'a vigente, non sembra che debbano ritener.si nooesásarie nel nuovo sist~ma., secondo il quale ipossibile nel ;periodo di temrpo relativamente breve di ¥sessanta-giorni staibilir:e se i decreti legge debbano avere oppure no efficacia sin dall'inizio. 1S.e il Gováerno non doávesse i(}:l'¥esenta,re immediatamente un decreto-legge per la conversione, ci˜ potrˆ render~oá re!q)onsalbifo di fronte aJJ.e Camere, e, oltre tutto, potJ.'ˆ !Pregiudica.re la. conver. sione nel termineástabilito, maá non sembra rpossa determinare una decadenza,. Allo ástes¥so modo ,si deve pensare che, negata. la conve!lsione da una delle dueá Oa.mere, :non siai pi richiesto ohe il Presidente debba da,rne notizfa ¥sulla. Ga1Z1Zetta Ufficiaále1 áSebbene questa. possa. sempre es¥se~e una misura opportuna. da un :punt:o di vista 1pratico páer rim,uoveáre ogni incertez.z.a senza dovere .stare aid attende,reá H decorso dei s:essalllta giorni. ~ 10. Oltre 1e due ipotesi dei decreti legislativi e dei decreti legge la Costituzione non prevede altre derog1heá aJl'ordine dell a1ttribuzioni da es.sa stabilito nei rapporti fra, Governo e Parlamento. Non sono smti tenuti pre1senti n il ca.soá dei bandi militari, n il ca.so delle ordinanz,e emesse dáma!íl.te lo stato ádi pericolo pubblico 1) durante lo .smto di gue1rra. (interno) ; si pone, quindi, il quesito se le norme relative (artt. 17 a 2-0 del Oodfoe penale milita,r di guerra ; artt. 214 a. 219 del T. U. di puhblica; sicurezza) deibbano ritener.si a,broga; te in tutto o in rpa;rte. OccoTr¥e, cio, vedŽre se ,gli articoli 76 e 77 della Oostituzfone ahbiano intesoá stabilire una, disciplina organica di tutta. la. materia. ovvero si siano limitati a. con.sideratre solo i ca,s“ pi caratteTist1ci, ¥quali sono avpuntoá quelli deUa, deleiga. legislativa e dei decreti legge. L'e,sa,me dei larvori :preipaáratori la.scia pro[J~nde'l'e verso ¥q.u.est'ultima ipotesi, pofoh l'Assemblea Costituente, so.Uecirt:a.ta a, á:p11entl.ere in Žmisideárae;ioine i problemi ár.ela.tivi a,llo stato di gue!l'm e aillo stato di pericolo pubblico, :si dimostr˜á propensa. aá dare (24) :L'AZZARITI: 1(op. loc. cU.) ritiene che l'art. 3, possa ancora appUcarsi per i decreti legge emanati prima diell'entrata in vigore della Costituz.ione e non ancora convertiti. -75 il dovuto rilievo a ta.U situazioni fPi'tniiicofari, e solo no:n pervenne mai a svo¥lgere una d.iiscus.sione áin proiposito pi che altro :per .mancato coordina mento dei lavori (25). Srtaindo poi a:lJ.a. lertteiáa degli articoli 76 .e 77, es.si si occupano soltanto delle no11íne gimidiche emana,te ádal 1Gorverno, non anche di quelle emaá nate da altri orga1ni dell'AmministratZ.ione, nel caso concreto daJ Ministro dell'interno e dalle Auto ritˆ milita.ri. 1Sembrra¥, :pertantoá, che le 1sudde.tte dispoásizfoni sia. del Oodice rpenale milita.re, ¥Sia del T. U. di pubblica 1sicurez.za, rienrflrino fra q1uelle norim,e co stituzionaili a:Èer le qua.Ii l'airt. XVI delle disposi zioni ¥fi.naili e tra,nsitorie della Oostituzii001e prevede ohe dovranno áessere ad es.sa coordinate, ma che páer ci˜ ¥stes,so non possono ritenerási aibrroga.te. Tuttavia> i bandi militad e le ordinanze non pos sono arviere se non efficacfa.di legge o'l'dina.rfa,,, senza possibilitˆ di incidere sulle ma.terie disciJpilinaite dalla. legige costituzionale. A ta.le pro:posito vale non tanto l'acr."t. 77, 1¡ comma, il q.ua:le concerne le norme emanate dal Governo, quanto il princ:ilpio genera.le cui lo stes.so arl. 77, ¥Sái ispira, secondo il .qua.le .la. Costituzione non pu˜ essere rive1duta sáe non con la. paárticolaire 11:wocedura dell'art. 138 sempr1e che non si deibba ammettere ohe nel nuovn ordinamento costituzionale lo ¥S'ía¥to di necessitˆ debba intendersi accolto come principio giuridico che legittilm~ una temrpora'rl'ea derrogru a.riche di noárnw cos¥tituzfonali. 11. Oome giˆ si detto, la Costituzione non si ooou:pata. sáe non indirettamenrt:e dei :riegola!JUelI.a. detta,ta dail la. fogge del 1926, rtranne che per la parte che ri sulti rubrogata.. Oos“ il áGoverlllo corns-erva Ja, facoltˆ geáneraJe di emana!l'e rregola,menti di esoouzione, tranne nei!. ca so che la le¥gge dáema.ndi áalla. Regione il potere di emanare norme per la sna attua,zione (art. 117, ultimo commai). Oonserva., pa.rimenti, la. facoltˆ emana.re . regolamenti indipendenti neil.l'áesericizio delle sue fa.coltˆ discrezionali. á P.er quanto concerne, invece, i regoila.menti di or:galllizzazfone Ja, Oostituzione ha voluto .sottrairre al Go~erno e ris~'l'Vare alla. legge una la1rga parte di ¥questa, ma.terfa. Infatti con l'a!l't. 95 si stahilisce che la legge p:rovvede all'ordinamento della Presidenza, dáel Ooinsi;glio e deterimina. il numero, le attribuzioni e l'OO'gani¥zmzione dáei ministeri; con l'art. 97 poi sii aggiunge che gli uffici pubblici sono or:gainizzati .secondo ádisposizioni di le~ge in modo che .siamo aássicura,ti il buon an1daJmento e l'imparzia. Iitˆ dell'Amministrazione. (25) FALZONE-PALERMO¥COSENTINO: op. c“t., pagg. 54 e 55. (26) Per i regolamenti della Regione l'art. 121 parla di promulgazi.one. L'aJ.1;. 95 tratta. a. pa.rte l'ol'dinamento della Presidenza del Oonsiglio in corrispondenro1 con la posizione speciale che, a norma dello stesso a.rticolo, il Presidente del Oonsi;glio hai rispetto a.i ministri; ma, coil dema!lldare a.Ua legge di :provveder¥e .ai tale ordinatll\ento, in soástanza non ha, voluto 1srba,bilire una risáerva di legge ma.g;gio!l'e o minor.e di 1quella oolativa a.Ue aittribuzioni e all'o~ganizzazione dei min“steri. Eássendo:si, infatti, in ¥sede di discussionáe generale d.el Pr'Ogetto proposto che venisse considerato l'ordinamento del OonsigJ.io dei 1Miniistri, anzich˜ quello della, Pres.idenza dei!: Consiglio; ifu os¥servato che trarttasi di due organi diversi e che la. Presidenza del Consiglio ha un complesso di funzioni amministra.tiváe e un ordinamento 1bur'Ocra,tico allo ste1sso imodo dáeá~ ministeri, per cui ¥si r.endeva neoossari. o estendere al suo orádinamento la sfosása riser1va di leggáe che set cr,eaiva .per i ministeri (27). á A tale proposito l'airt. 95á co!l'.1sidera il numero, le a.ttribuzioo.i e l'organizmlZiione ádei ministeri. E per quanrt:Jo conoorne il p:rhno e il 1secondo oggetto J.a, risáe:rva. di leigige ha, una1 1sufficiente determinazione, mentre a.ltrettaillfo non pu˜ dirsi ['elativamente al terzo oggetto, l'organima1zione. L'art. 4 della legge 24 dicemibráe 1925, n. 2263, demaindava arl Governo di fi.,sásare, oltre che il numero e le attribuzioni, Ja costirt:Juzione d.ei singoli ministeri, mentre l'airt. 1, n. 3, della. láeg¥ge 31 g¥ennaiio 1926, n. 100, a.ttribuiva al Governo di emana.re regoil:amenti :per l'rnrganizza,zione e il funziona.mento in ~ener¥e delfo amministmzioni ádello 1Staito, comipráeisi 1q:uindi i ministeri. Pertanto, mentre la precedente láegisla.zione parlava, di costirt:uzione, organizzazione e funziona.mento, la. Oo.stituzione pa.rla semplicemente di organiz. za.zione. E amche ad a;mmettere che la, costituzione sfa un mrinUá8 rispáetto aJl' organizzatZ.ione e debba, quinidi, ritenersi compresa in essa, resta ipur .s.empre che non si . pa.rlaátntenuto átroppo ristretto, quasi che essa 1si .riferisca solo a quella che la, posizione politico-costiiJUzionaJ.e dei .ministeri, poioh tale posizione á pi propriaimente dei ministri, non dei rispettivi dicasteri, ed naturalmente co'.11siderata. daUa stes,sa Oostituzfone nel ás.econdo comma, delJ'art. 95. D'aJtro ranto non si pu˜ dare un ristretto contenuto alla potestˆ regoilamentare, qua.si che concerne i soli regolaimenti interni (e l'accenno' fatto dal rela.to1'e della Oommissionáe aJ regola'~áenti ministeriali pu˜ offrirne lo .spunto), :poioh il funzionamento, di cui rpa,rla l'airt. 1, n. 3, della legge del 1926, riguarda anche (anzi pu˜ dirsi soprattutto) gli organi e.steTni. Intaillto l'a11t. 95 non .si occupa, se non dei mini steri considáera,ti come amministrazioni centrali e non di tutti gli a.Itri uffici ádai essi dipendáenti: ci˜ ,evidente tenendo 1pres,ente che la norma posta nella I áSezione del titolo III, relativa aJ Oonsiglio dei Ministri, mentre una seconda ,sezione riser vata aHa Pubblica, .A!mministraz.ione e in essa vi J'rurt. 97 ad occupaársi di tutti in genere gli uffici pubblici. E ci˜ che determina fa struttura fondamentaJe del ministero come amministraizione centrale , ol tre l'ufficio del ministro, quello dáel o dci sottose gretari e quello dei direttori generali (30). La ri serva di legge, per1aillto, concerne taJe struttura ba.silare dei ministeri ; mentre a,l di ifiuori di essa deve riconoscers“ sussis.tente tuttora, la, potestˆ ráe gáofa,menfare del 1GO'Váerno. E' aippena, il caiso di dire che il Pa,rlamento pu˜ delegare aál Gováerno anche la istituzione di un determinato ministero, la determinazione dáelle sue attribuzJoni e la, disciplina del suo ordina.mento, mediante una, leigge di d,e}ega,; come ebbe aá v.erificarsi talvolta. nel precedente ordina,mento costituziona.l.e (31). 12. L'a,rt. 97 'si occiupa invece in genere degli uffici 1rnbblici, i 'quali devono esse,re o:rganiz.zati secondo disposi,.ioni di Jeggie in modo che siano a.ssicura,ti il huon andamento e l'imparzialitˆ del1' amministiáaruone. Anohe in questo ca,so la diversa. formulazione dell'art. 97 rispetto aH'art. l, n. 3., della, legge del 1912á6 induce a pensare che non si sia voluta sopprimere del tutto la facoJtˆ regoJamentare dell'Amministra, zione, tanto pi ohe, man ma.no che Çfagli uffici centraJi si 1passa aJ.la vasta rete degli uffici dipendenti e periferici, vengono meno le ra.gioni di una disciplina legislativa e si impongono, invece, quelle di una, disciplina regolamentare. Del resto la. formula u.safa :nell'a,rt. 97 non <1uella ohe norma.lmente suoále essere usata per (29) Atti Assemblea Costituente, loc. cit. (30j OLIVI!ERI .SANGIACOMO: op. cit'. (31) OLIVIERI SANGIACOMO: op. cit. crea.re una riser'Va di legge (vedasi ad esempio l'art. 95, ultimo comma: Ç La legge pro'1J1Je queste ma.te1áie, come per 1quella relativa a1l'organizza,z. ioine, ¥bisogána, pensa¥l"e che non sia. vietato al Govenw di emanare norme regolamentari in conformitt“. di áquelli oh:e 1sa:ra.nno i principi dettati dal legislator~, o, come áa, áproposito dell'art. 95 fu detto, Ç.entro i bina.ri della leggeÈ. In tutti i ca.si naituralmente fatta sa.Iva. la necessitˆ che fa, ásápe¥sa occorrente ¥sia app11:ovata con legge, os.s-er1vandosi, se del ca,so, la d1sposizione dell'a,rt. 81 deUa Costituzione relativa a.ne nuo¥ve e ,maggiori s1pese. Una, ¥questione a.c0eásásoria se l'esercizio della facoltˆ, regolamenta.re dell'Amministrazione .sia condizionata all'emaJ.Ia.zione deJla, leggáe o elle leggi previstie dal P'rimo comma, e1l'art. 97. E' uria. áquestione che non presenta, molta, importanza ipr-a.tica., .specie se si tiene conto dell'atteggiaimento assunto dall'Amministra,zfone di rinviare la soluz. fon,e di val'i áproblemi a. quano sarˆ provveduto alla 1áiforma dell' Amministmzione. Tutta.via, bene :wcennaráe che il primo comma ell'a,rt. 97 no>. E-ssendo state ;poi create le Hegioni, l'art. 117 domanda. a.Ue leggi regionali di stahilire l'ordinamento degli Uffici e degli Enti amministra.tivi dipendenti dalla -Regione e l'articolo 128 demanda a.Uo sta;tuto di ogni Regione di stabilire l'organizzafilone interna di essa. Pa,rimenti l'a;rt. 33, ultimo comma, riba.d1sce l'autonomia degli istituti di alta cultura, Universitˆ ed--Accademie. da norma costituzlona,le. 16. L'airt, 134 ella Costituz;ione dispone che Ç la Corte 1Clostituziona;le giudka sulle con tToversie I"ela,tive aUa. ~eg:i:ttimit. costituzionale deUe leggi e degli atti w1x1nU forza di lene dello 1Stato e delle Regioni! >>. In tale modo sono. assogg'etta.ti al sindaCJa¥to deUa Oorte CostituzionaJe, peLr quanto concerne 1a vio lazd.one o mancait:a. aippJicazione delle noirme co,sti tuzionaJJ, i decreti le:gisla.tivi, decreti legge, bandi milita.rie ordinanze; ne .sono esclusi i11ve.ce i :rego laimenti, .iper i qua.li il viziio di illeg;ittimim costi tuzionale pu˜ áes.sere rileva.to da.I Giudice. Per i de:cráeti legge la 101ro impugnativa, da.vanti la Oorte Oos,tituzional~ un'ipotesi pi teO'l¥ica che pratica, poich essi, 1se non 1sono convertiti in legge entro i sessa.nta, gáiorni, ces¥sano di avetre ef. ticada, sin dall'infaio; tutta1via un'ipoteási che non pu˜ essere ,esclusa. P'1'1()dotta l'im:pugnaitiva. di un decreto legge, es.sa na.tura1mente decade áse poi il decreto legge non viene conváertito in legge, poich viene a. cessar1e la, materia del contendere; deve viceversa, ritenersi che continui a, srpiegare effi.cacia, ancihe dopo la conve1~sione, salvo a ve dere nei signoli ca.si se posisa considerarsi estesa di diTitto o viceváersa debba essere estesa mediante atto esplicito1aHa láegge di conver1sione. A rproposito áde:i decreti legge la. Oostitu.one non riproduce pi la norma della, legge 31 igien naio 1'926, secondo la. qua.le il giudizio sull'urgen za, e necessitˆ era risáervato al Parlamento, e per tanto ci si piu˜ domanda;re se un tal.e giudizio sia > dettati nelle leggi di ádelega. In taJ:e modo sarebbe decisiva, secondo J'arte suddetta. 1E' probabile poi che a,l ca1so di mancanza, di 1d.elega possa conási1dera;rsi equiva,lente quello che la ádelega riguardi tutt'a,ltra matel'ia (rper fare run esempio desunto dalla. precedente dottrina-) ovvero anche l'altro che la delega. sia 1scaduta (i .questo un es,empio desunto dall'art. 7á6 della Oostituzione). ROCCO DI CIOMMO AVVOCATO DELLO STATO ~;:;;i;;m NOTE D I ná O T T RIN A G ¥ .Azz.A.RITI: Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate. (.Art. 102 della Costituzione). ÇForo It. È 1949, IV, 17. Oon ,questo articolo il Presidente Azza,riti intende richiamare l'attenzione .su un a.rgomeuto del pi g-rande intereisse, :i:>e-roh rigua.rda l'orga.nizzazione g"iurisdiziona.le dello¥ 1S'tato, e .sui ipericoli d1e possono derivare dall'aipplicazione improvvisata e non coordinata della norma, dell'a.rtl. 102 della. Cost. ituzfone che, abolendo le giuri,sdizioni speciali, co1nsente ,solo la. istituzione di sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari. L'A. esprime anzitutto la sua soddisfa.zione di studioso e di 1miagfatrato per il divieto di istituzione di giurisdizioni sipecfa.li e per la. conseguente aholizione ádi t1utte le giurisdiz!ioni speciali esistenti. Oltre a.i numerosi inconvenienti e d1sordine che derivavano dalla, molteplicitˆ degli organi giurisdizionaU speciali, egli ricorda, sopratutto il pi gra,ve difetto di -essi che era quello che Ç i componenti di tali Ol'gani erano non di mdo ,scelti, almeno JXM'ziaJmente, e talvolta,, prevaleintement:e, tra, persone che, per le proprie abitudini :mentali e per lo sávolgimento della. loro usuale attivitˆ di ordine del tutto diverso, manca;vano di qualsia,Ri JH'eparazione per la funzione di Giudice È. Oi˜ premesso, l'A. si domanda quale ,sia, la, po¥rtata della VI disposizione transitoria }a, quale stabilisce che Ç entro cinque anni dall'entrafa, in vigore della Oostituzione si :prooede a.ila, revisione de.gli organi di giurisdizione ora esistentiÈ. Eglli ritiene, anzitutto, che tale disposizione non rponga un termine soltanto per il legislatore che deve procedere aUa árev1sione, ma, altres“ iper l'attivitˆ stessa delle giurisdiizioni speciali pl'eesistenti, in ,qua.nto il funz.ionamento. ulteriore di queste, essendo contra,rio al divieto genera“e stabilito da.1l'airt:. 102 della Costituz.ione, non pu˜ protra.rsi oltre il termine ma.ssimo di cfoque anni fiásásato nella suddetta. disáposizione transito¥ria. Decorso questo. termine, le pronuncie delle giurisdizfo.ni specia.Ii sa.rebbero addirittura inesistenti. .Questa sa,1"0bbe, dunque, la. fondamentale differenm tra. il termine sfahilito nella v;I disposfaione transitoria. e i termimi ¥stabiliti nelle a1tr:e disposiziioni transitorie, come l'VIII e la, XVI. A questo proposito l'A. ritiene, infatti, che iper laá disposizio. ne VIII (termine entro il quale dovevano essere indette le eleziioni regiona.U) il termine non sia vi-ncolante rpeár il legislatore ordina.rio, s“ che la legáge ordinaria 24 dicembre 1948, n. 1465, che ta,le termine ha soásta.nzfalmente sostituito, non ha vio“ato la. 'l.)01stituzione. Analoga soluzione l'A. prospetta per il termine di nn a.mm staibilito nella, disposiziio:ne XVI, entro il áqua,le doveva e,ssere compiuta la revisione e il eoordinamento con la Costituzione delle ipreoedenti leggi costituzfo.naH che non sia.no state esplicitamente o implicitaime:nte aibrogate. In ordim' a ¥questa disposizione, pei'alt.ro, l'A. rileva che potreuibe pensa,r:si che essa, non a.s.segni un termine per l'esercizio di una attivitˆ rientra. nte nei poteri propri del legislatore ordinario, ma coniferisca. a qnfsti temporaneamente un potere che va. oltre la, sua normale attivitˆ, con la con.se: g¥uenza che tale s.pecia,i.e poteáre venga meno a.no scadere del termiue indicato, come páer esempio delle delegáa,zfoni legisla,t“ve al Governo, le ¥qnaH sono limitate a.l tempo per cui furono date. L'A. a,g¥giunge tuttavia, di ritenere che questa, non sia. l'inter:pr1eta,z.ione giusta e che non si tratti tanto ái una. temporanea delega.zione, quanto piuttosto di vera e propria. attribuzione al legislatore orcliá ~ nario della, competenza, a riveder;e e coordi:.na1áe le leggi costituzionali anteriori alla Oostituzion. Oi˜ [lreimesso in linea, genera,le ásul vafore e sulla portata. della. disposizioáne transit:orfa VáI, che egli ritiene, come tutte le aJtre d~sposizioni transitol'ie, parte integrante della, Costituzio1ne, l'A. atava a.vv,eneno in rela:zirnne alla le1gge 4 aigo.sto 1948, n. 1094 .soipra. cita-ta, il cui scheJJila, :presenta. tn al Pa,rlamento, recruva. un ad. 3 che limitava il i1coárso aJla Oorte di Orussazione, solo ai motivi di incompetenza, vioell'art. 102 della Costituzione che oon8en.te la istititzione di sezioni 8pecializázatr. Sia1no altre.s“ d/a.ccord- o con l' A. nel ritenere che 11n'a.pp~ioaázio%e dái que8ta norma, che tendesse sostanzfo.Zmente a riproditrre, attraver80 la istituzione di sez¥ioni specializzate, la anormale situazfone attuaáZmente esistente a causaá dei numerosi organi di giuris:dizione speciale ancora fitnzionanU, o01stituire:bbe marnifesta.mente una violazion.e ddla lettera e dello spirito della Costituzione. Invero, il criterio fon.darnentale che áispvira le norme della Costituzione che tratta1no dellaá funzione giitrisdizionale, quale emerge ohi.ar(Lllnentc dagli arti.coli 101-103, quella di attitárÈre al ma88' íimo i.l prin.cipio della unitˆ ddla giurisdiz¥ion.e, che ha costit:uito "'empre l'a.~pirazion.e dei giuri8ti e degli uomini politioi in tittti i paesi ohe hwnno conforrmato i loro ordinamenti costi.tumonaU ai princ1ip~ deil libera>lismo e delila de¥moc'Y'azia. E' nofo omne questa aspirazione si sia tradotta in /ta.lia, n.ella legge 20 marzo 1865, n. 2:248, alle g1a.to E, laá qu.a.le stabil“ app1U;lfl;.to cihe tut.te le oon. triováersie in materia di ,(!Jiritti, comiUn.que t1i potes se essere Wi-tere1ssáa.ta la Pubblica Am1ministrazfon.e1 1.loqJei;sero e81:wre attribuite alla competenza dell'Au. t01áitˆ giuiUziaria ordA;nwria. E' noto, alkei;“, come l'cwi.gcnza d.i a.si;fourare anehe a.yli intereswi logitt~1ni una t:tit.ela,, e1lw non foásse qitella p1tramentc dJ,.w;rezionale dell' Am.1n,inistraz¥ione attiv>. Ci. s@rnbra dii non travis,are il pensiero deWAzzariti se i;nterpárctiamo qit.esta stia. e.~pressfone nel senso, ehe egli ritenágaá ehe, senza, qu.es¥tla. a,ttriJbáu.zio'f'be e1spressa fatta da,lla Costituzione, il legis-latore ordinario n()n avrebbe a,vtt.to quel pot.ere d'i revisione e coordinam áento. Non possiamo eondividere questa opin“mie 11cr le ragfoni ohe esporremo. La questione eentra,le ohe d,eve @ssertJ risolta. ai feni dáolla oriô.oa della, tesi deU'A. se prirna dellaá OosrU~ es'Mtessero leggi oo>Brf}(i;tuR-'tonali, di 'l:áC>11se dalne aUre leggf, ordinarie. A qiiestoá proposito, riteniarno opáportimo, an,zái tutto, prendere vn esa.me 'í lavori preparMo!f'f, 1áe lativi alla, disposizione tr(J;nsitoria in pairola.. Non pu˜ ˆirsi che essi forrdsoan˜ aí'cáôn eiernento so Hdo di giudizio; essi, infatti., si riasswmono tu.tti nel'la seguen.te enu.n.eiazii.one dell'on. Ruini, presi aente della Commi.ssione dei 75: Ç Avrei finitoá, se non f oisse 1ttata, presentata una propoásta. del l'on. Galarmandrei che ˆweirrebbe il n. XVI deVle Disposizioni Transitorie, peroh entro u.n anno si p'l'oceda alla revisione @d al eoordin(().men.to di pre eedenti le1gági oostitttzi01~au e¥he non siano state fi nora esplioit'am.ente o irnpliei'ta,mente abroga,te. Lo statuto Albertino non era di tipo rigido,á ma vi 8()1W sta,t.e, speoia.imen.te nel te1mpo fa,soista, le.ggi che a.vrehbero oarattere oostituzionale, e ohe n()n son() anoo'f'a a,brogate. Oooorre quind/i compiere la rŽvi.>. (Verbali A. O. pag. 3574). Da qitesta enu1noiazione dei lwvori p'l'epamtori pu˜ dáesuirnersi cihe, per sitla.bilire quali siano queste leggi oostitáu((}íonali d'a rivedere e ooor'dinare, ()0 ooirre rifarsi a oriteri tlf'atti dalla legislazfone, gi'lt risprudem'ft e dottrina anteriori alla Costitiizáionáe. Lo s-tudio pi reoente i.n ma.teria dello stesso AzzAR1T1, ohe ha pu0bbliea>to nel ÇForo ItalianoÈ de~ 1947, partle IV, pag. 121, U'f'ba monografia, swlle leggi ordinarie e láeggi costituzionali lllelle loro rfor-á me recenti. In qu,esto studio l'A. sostiene ohe, mentre prima. della le~wJe 9. dlic1om,bre 1928, n. 2,693, non era da,fo dristin,gitore, neU'or:dinami.en.to giiwid~eo italiwno, tra. leggá“ oostitqtzion.ali e leiggi o!f'd.iJna;rie (d:a,l páunto dái vfataá fmáma:le), wna tale di81t1in!tta dalla legge oitata la qu(J)le, all'art. 12 dispo1iev'a, appunto ohe sulle que,stioni E di ea,rat.tere oos-tituzionale, tra le quali erano eo?nprese le proposfo di i0gge relmmve a¥ sáette ma,terie espressaonente itndieate, dovev'a esisere sentito il parere del gra,n eons1Jglio dCl f>. Quesáto orfon.tam.ento deZla gitiwisprudáen~a oonforta¥to daUo appoggi.o della dottrina deZlia; quale ri.cordiamo1, im mo1do partiaolarP, il chiarro saggio del PlCIDLLA: Il confrollo del .giudice suHa. costituziona.litˆ dei decreti Jegi~ Iativi, in Ç Riv1ista d,i Diritto Proces1s1.1-a.ie È, 1947, l, 248, reoen8ita anohe in qitesta Ra¥BsBgnaá, F(J;.8Cicolo 3, pag. 6). Oi˜ posto-, oi sembra, tuttavia, di, dover rilevare ohe, ai fiwi ˆella disposiz¥ione transitoria XVI il deO"l"eto legái.sla.tivo n. '98 del 1946 no11; debba ven~re iná oon.sidera,zi.one, in quanto, do'IJáendo V'art. 3 di que8lo funzionmro solo per il p¥e>riodo di durata della Cos1t'ituen.te, il probleim.a dcl coordina¥mento dái leg,qi oosUtitziona.li emanato in qite'l pcrio1rLo, n urna. forma dfoerisáa da quel1Jro d.eua. appiráo1)azione' d1fJU' Alfsem.blea Costitu.ente1 medeisáima, sare:bbe risolto pit.r(J;.mente e 8emplioemente sun pianoá del oon.trollo giawiziarfo, m quan.to i:n Giudioe non dovrebhe a.ppUcwe disposizfoni di questa speoie. Il probl'ema¥, dunque, rosta limitato solo a queU.e leggi. ohe oonoerne.ssero materia. 80'stan~abmen.t'e mstitu.zionale, emanate dopo fo. Sta.tuta Albertiino, e fino all'entrata i1n vigore ileV ci1ta¥to .decreto fogiszq, tivQ iuo'!!otenen~:iale n. 98, del 1946. Ora, dovo qi~nto abbiarino <],etto sop,m, sembra che sái po8sa afferrnwe : 1) ohe nell'ordnamento gi1tridioo italiano an teriore all'entra.la in vigore dáella Co8t'it1t.zione non esisfova un (Jl}"iterio forirnale per ˆ~stingui'r'() le leg' gi costitwzionali dalle leggi ordinwie_: 2) ohe non esisteva az.ou,n Umit.e al potere dd legi8lat.ore ordinari.o di di.soiplinare con le.g1ge quaál wim8i ma1t1eria.. Ci˜ posto, a.ppare c1hiaro come laá tesi deill' A. so pra riportata itrti oontro diffiooltˆ inso1rm.onta.bili. I nfa,tti., se non esiste im oriterio foir'male per idenUjiowe l'e 7J.eiggi coistitl/.t,zion.ali anteced,enti alla Oostit11.zione, di oui parla la di.~áposizion.e tran.si:t. oria XVI, oooorrerebbe rifarsi, per tale identificazione, aa un ari.terio sosta..nziale, oi˜ oho p¥oárteir:ˆ, oome dimoásátroremo, alla im1po8siábiUtˆ di. oonoiZiare qu.(318ta disposizione tran.sitoria XVI con altre nolf"me della Oostitwzione, e pa,rt~ool-armen.te oon l'art. 138. Inv¥ero, non sembra. ohe dopo l''en.tra.ta in. 'IJi.gore wella Costituzione, sia pi JJOsS'ibile parlare di una Ç materio; oostitu.ziomale È cihe sia al di fuori della (Jlo~titu~vne medesima. Seoondo noi e~o, materia oosit#uzion.aJie solo queá~~a regolata daJl'la Costituzio'lfl,e o qu.e~~a ohe la Oostit1.1.zion1e stessa riservro alle l.eggi oostituzionali. La oolftfermaá pi1 autoreiv¥oilei dell'esattezza di qu.esto prrinCJi,pio páu˜ trovW8i neU'interpretazione di quello ohe, a nostro avvisáo, lfarttituzionale. La no1>tra opinione appare con.fer1n,a,ta dal fatto ohr: le !oggi C'O'eto áleg1islat ivo Prl'!siJdcnz.iale ;!.J giurrno 19J6, n. 48, ohe ne áriárrwtte1)(J, ap'[Jl{,¥rtto l"flllfLn'. lzione a1~l'As8embllea Co.'5'tituente). 8c ooxi , :se c:io non e11iste neqn,,rn,erbo un criterio sosta.n~áiale, al d1iJ ftiori della Costitá1~zione, per identifi,,cn.re leggi oosti.tuzionali, ci .~ernbra, che fo, teBái. del'l-'A., Nec¥o1ido la qua¥le la XVI DiNpONi:?:ionc tran.sitoria, mentre nmi conterrebbe urui delega di 7J01teist.ˆ legisl(J;tfiva oostituzion.ale al legi.slatore ordinar- io, non potrebbe peraltro, con1:1iderar8i corriinario, la te8i del!' A .. váer>rebbe a postulan>: l'esistenza di un tertium ge nus legrlaitivo, che 8arebbe al di fuori e oontro la Costitu~'íOáne. In qttMfe condizioni., l'uni1va powsibile interprctazi. one della XVI Di8posiZ'ione tran.siforia, oi sembra quella ohe identifi.ohi le leggi co..~tihttzionaliJ, in essa previ8áte, oon le l.eqgi, emana.te rfopo lo Statuto Albertino, e firno alla ntraiba in V'igo-re deUa Oostituzion.e, ohe ha.nrno¥ poá8to qu,ei princi"rp(i fondamen.tali dell'ordinamento giwrid:i100, c¥he dalla Costitudone son.o stati poi riiiedtJ,ti. e regola.ti in via generafo. Per eS"empio, l'art. 113 de'lla Costituzione pone i prinoip~ fo11.damentali che devono re,qolare i ra'P'porU tra il potere eseou,tfoo e il potere giudiziarrio, láimitandorri, dato il suo carattere dli norma oostituzionale, alla. :fosásaziione dei prinoipi esrrenziali. Le norme legi8Zative oridinarie ohe attu,alme11,te regolano tale materiaá debbono considerarrsi, pertanto, agli effetti dáe~la Di;spo8izione transitorria XVI e, benáinte8o, qitando e8se siano anteriori alla Oostitu.zi.one, come rientranti t11a, le leggi Ç eo8tituz¥ionaáii >> prrC'1/isfo daUa stessa diJ.ligo di motivazione nel caáso di dissenso da.I parere dell'orga,no consultivo. Il áprovvedimento .el Commissario lia. C;tro 11uaJe giudice di ¥q neste revisioni il ca.ra.ttere ili giurisdizione speciale. A.. PAPALDO: Discorso per l'insediamento a Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato. Il giorno 28 gennaio u.s. avvenuto l'insáedia m::mto del presidente Papaldo, destinato a reg'.gere la IV Sezione giurisdiizionale del Consigio di Sfato, in seguito al collocamento a riposo del presidente Malinverno. (~nesti ha pronunciato per primo un breve diseorso di eommiato, dicendo fra l'altr-0: " E in questi aárldii io .s-ento la tristÛzza de~la separazLone da quanto ha formato raig'one della mia vita int áellettuale e morale dell'ultimo ventennio. Ma S¥Ento anchÛ, lasciatemelo dirÛ, la soddisfazione di .aver contribuito anch'io, se 1pur modestamente, al progr.esso di questa nos.tr.a giustizi.a wmministrativa, chÛ forma ormai rns“ .'mportante parte della vita pubblica italiana, che in essa trova una dáelle principali e pi sollecite guide verso una meta pi sicura, ove la vita sociale e civile possa trovare un miglior pt.mto d'incontro di tutti, .gli interessi ispirato al diritto, alla morale, alla equitˆ, alla disciplina, alla áconvenienza amministrativa. " 1Ed [Jáartiocolarmente in questo pauroso e doloroso dopoguerra, in questo disfrenamento di torbidi .app¥etiti, di .incertezza e diá timore .rJ.ei .poteri dirigenti, che questa no.stra opera ha .potuto IP'i efficaicemente contribuil'e al progresso verso l'ardua meta del ibern.e comune. " E mi sia le-cito ricordare a ques'o punto ancora una volta che fo.rsÛ il ;pái efficace .contributo di questa nostra opera stato quello della riácerca di una giustizi. a sostanz.i.ale, [J¥i áche di una giustizia .formale di pura legittimitˆ, sec.ondo la tendenza affe-rmatasi neáll'ultimo Váentennio, ricordata ed esaltata dal Presidente capo :nel di's1c.or.so inaugurale. " Questa giustizia sostanziale, voi lo sapete bene, non sempráe una cosa seml[Jilice, per il risch:o di. invade:re il campo della discrezionalitˆ della Pubbli.ca áAmministrazione. Ma áattraveT:so quel magnifico strumento .cl1e l'eccesso di potere vi siamo spesso rius.citi, e sempre meglio confido che Y.oi possiate ri.usdrvi, 1sorretti dalla generaláe flduc.ia e rispetto del !Paese ve.rso il nostro Istituto, di cui sicuro sintomo l'aumento ácontionuo dei ricorsi, per altri lati pre.occupante per il ritardo che procura alle discussioni Û alle deciásioni "á Ha preso poi la parola il presidente Papaldo che ha pronunciato il seguente discorso : Si!gnor Presid;ente, c:ari c.one.qht, signori a:vvocati, Assumo con sentimento di umiltˆ le funzioni di pre sidente dell.a J,V Sezione del áConsiglio cli Stato. E vi prego dt ¥Co:nslderarie 1che questa manifestazione di umiltˆ n.on frutto di ipoácrisi.a, ma di consapevolezza. Ho sáe1guito semipr.e, con interes&e áche vor.re.i dire aft1et tluosáo, l'aitivitˆ idi quei&to Collegio, del quale ho fatto parte in uno dei párimi anni della mia .carriera al Con si.glio di 1Stato. Per la prnparazione di un modesto scritto ti.o .avuto .anche ooeic.asione di esaminare tutta la giuri sprudenza della Sezione flm1 dalla sua .istituzione. Giu risprudenza creativa: ecco la parola. Si pu˜ ben af fermar.e áche in quest'aula sono stati delineati i prin cipii tfondamentali del diritto amministrativo italiáano ed i 1canoni, le direttive, lo s,páirito dell'Amministrazione itaHana. E non .parlo degli uomini che hainno ¥Onorato questo Collegio, dal párimo dei suoi pI'esidenti al mio imme diato prerJ.e.ce,ssore, a tutti i .compone1nti per circa un sessantennio: lungo sarebbe l'elenco; ed áelenco assai noto. Mi baste>, 1938, vooe Cassa.záione ei1;áile, 111) á e quello dri ohi lromentava l'omeissa pronuncia su u~a istanza aooersa.ria (Ca,sása.z., 29 luglio 1947, n. 1218 in ÇMass. Foro It. ))' 270). Onde' sem.bra ohe il concetto di tttilitˆ delin.eato ooinoida, 'in sostan;a, pwr apparendo antiteti.co nelBa terminologiaá, oon queillo ádri ináteresse proco8s ttale delinowto daá parte della do.Urina (v. ad es. 8ABATINI : Sul concetto di intereis.se processua.le in << Riv. Dir. Proe. Civ. )) , 1946, 164 seggá. e autori foi citati). .. La ámanca.n.za deU'intere8Be produce l'inrunani)i_sibilitˆ del ricorso. Nella giitlf'ispr1idenza della Casgazione vi 80no tre fi.gure di non a.ocioglimento del ricorso: la ina,rnm'i.ssibilitˆ, la irrnprocedibilitˆ) la reiezione nel merito. ! ii:YAm:::::::::i.3.iliÈY&..m..::MY~WJ.W%m~.~;.ª.m.:s:-,;:w.J rnwww::~J~xnmm-m.-..-~.-.-~.-ª'"..z.: .-u.-.-.-.-.-.-.-.-X/E.-È"Fu.-.-X/. ..- 3 Wf i&&&dfu fui j fil i&CT -89 Uinammissibititˆ, ohe abbmoaia anohe ta.luni oaá&i ohe nella gv1l!f';pr1lde1~a del Consiglio di Stato darebbero lUogo alla (( vrráioevibilit'ˆ )) ad, e&. la &oMtenzaá dá()ll terrntine perentorio (v. O47, n. 10“39, in <( Mass. For"o lt. È, 1947, 235). Co.nt114n.qu.e pu˜ dirsi paC'iftco, come eonfermato da.Ua sentenoo in esame, ohe U 'l:Wio dolla marnO(}; nZa d.i interesse dˆ semrpre luogo a p1"onunoia di áina.mmissibilitˆ. Ed del pari paáaf4i;co ohe tale inwmrruissibilit.ˆ. pu˜ esásore rilevata di uffic~io (v. per la. prmt¥UrrHJia di ina¥mm.issibilit.ˆ per 'ttrn oaso di sopra.vven.n.to d,ifeUo di in.teres¥sáe (per transazione) Cassaz¥. 9 maggio l!M7, n. 718, in Ç M(};ss. Ji'oro lt. È, 1947, 164) (V. S.). IMPIEGO PRIVATO -Malattia -Corresponsione di stipendi durante il periodo di malattia cagionata dal fatto di un terzo -Rivalsa dell'imprenditore Inammissibilitˆ. (Corte di Cass., Sez. III, Sent. n. 1174-48 -Pres.: Valenzi, Est.: Fierimonte, P. M.: Verde -Comune di Milano contro Moneta). L'Ente pubblico o priváa.to che a,bbia. corrisposto a un suo impiegato rLma.sto infortunato a. seguito di fattoá illecito a.ltrui, gli stipendi durante il periodo della, inabilitˆ, tempora:nea a.ssoluta e in dipendenzia1 delle cJ.a.u.sole contenute nel pro¥prio regolamento, O!Vvero nel pr01pdo contratto di la.voro, non ha diritto a. richiedere a.ll'autore del fatto illecito il risarcimento dei danni commisura.ti agli stipendi paigati a vuoto a.l protPrio dipendente, seuza potersi giova1r¥e della..sua, ca[Jadtˆ larvora.tiva. n so1tto1 il iprOJfi1o di una. m~ione diretta ovvero di un'azione di indebito a.rricchimento, o di un'a,zione surrogatoria. Esiste altro preeedente arnalogo nella sáentenza n. 1718, del 1938, dolla stles1:1a O.orte di aa.ssazáione. ili¥ a, la manifestazioneá giurrisprttdenziaie pi chiara sán quáe¥stoi pnnto si avuta eon la sáentenza. n. 82!9 del 193G, resaá dalla stessa terza Sezione della Co'1áte S1tproma in oaitása Ooannne di Mfilano contro Carntin.i. In questa sentenza la Oort.e affermava ohe Ç il dan.no risentito da un Comwne per a.ver dáo1m. to 00á1ár,ispon.d()lre ai oongi;urnti la pensione privil! egia.tla, per la morte d'i án.n suo dipendente a17ven u ta per ciausa di servizio e por ooilp'(J; rU wn táerzo non oonsegitenza diretta e .immedi:a.ta. del fatto r;olposo di cáost.ni e quindi non risarC'ibiie. N 8petta a.l Comitne il diritto di ri,va,Z.sa sotto il profilo¥ della sánrrogar.>ione lliga.ze, in quanto oorrispoinde, ndáo la pensione privilegiata il Com.un.e.non paga un debito az.t. QuesU p¥rináoipi sembra che siano pienmmente appl'i áoabili anohe nei 001n1rornti delto Stato, 1u1l senB'(J che l'Amministra.ziorne non pu˜ agire a cariou di coláiti c¥he respo'iisa.bile del danno fi1sioo di wn suo imp,iegato, n pe.rá rion.perarie stipendi c_orrispostj a vuoto, e oio per il periodo: .d;ella malattia, n per farsi rimborsare¥ delle som.me pagate a titolo di ponsione, ordinaria o p?"ivilegiat'a. Qnosto difetto di legittiJmazáione a.Uva vale, no1i solo per l.e azáioni da esercUarsi ián sede civile, ma anche per le aziO'ni oivili dáa osero,itarsi in sede pena~e, 8'í ohe eásoliit.sa la pos¥sibilitˆ per 1'Amministrazione di oostitn1irsi parte civile, per il rioupero delle sáttádd.C'tte sommáe nei prooedi.menti penaU a oarico d-i responsabili. dái reati aá danno dei propri dipenden. t'i. FF nnafo.garnente esolnRa, ao.me natura.le, la possibilUˆ dái oostitnirsi parte civile in prooedimenti del genere, allo lioopo di ottenere i.l riá 1!?Jato oorne rea.to (lesioni. aolpose, 01middfo colposo, ec¥c¥.) e non dal fatt.o materiale. LEGGI-DECRETI E REGOLAMENTI -Pubblicazione -Decreti che riguardano singole persone -Prezzi Calmieri -Mutamento della situazione del mercato. (Corte di Cass., Sez. I, Sent. n. 81-1949 -Pres. : Zappulli, Est.: Gualtieri, P. M.: Cigolini -Bisleri contro Bignami). I decreti che riguarhw sin.go.i.e persone e la. cui conoilcenza non intereflsi perci˜ la genera.lit, dei cittadini, devono, per divenire obbliga.tori, essere comunicati diretta-mente agli interes:Sa.ti e non gi rmbblica;ti a mente dell'airt. l delle disiposiz.iotni sull'afJplica.zione della. legge in generale. I p1,nvvedimenti adottati da.Be autoritˆ. competenti per disciplina.re i prezzi di vendita delle merci non possono divenire automaticamente inefficaci per so[náavvenuti mutameinti, nella .sitmaázione del mercato. Entrra.mbe le ma8sime ci sem,brwno a.ssolutament6 esatte. In ordine alla prima, deve rilovarsi ohe, per provv@dimenti diversi daUe leggi, i dAtbbi wulla neceássitˆ della pttbblioazione sáttUa Gaimietta. Ui'liá ciale, coime oonádizione indispensa,bil.e della loro obbli.gatorietˆ.) sono so~áti solo in relazione ai regolamenti ministeriali, e C'io a provváedimáenti che, se p'IJ,r emessi nella. forma dol ¥ene pevr ohiurnqu@ li molij dis.pone in.fine ohe i prem¥i fis1sat-i pfJ'"ima della S'Ua entrata i;n vigore poi.sásono essere variati solo oorn d@libera~ ione del Comitato. In ba1se a quanto sorpra sembra si poissa. afferma- re ohe il Comitato interministeriale (e nell'aim.bito della p1ro1,inoia il Comitato pro'IJíti'/;oiale) abqia i seguenti poteri: a) determirnare i perezzi delle meroi, dei prodotti, dáei servwi, e delle presta~ioni ohe non s.iano stati in precedenÇ;a determinati oon atti di aittoritiˆj b) rnodifine ermana.ta fuori 1J,.dienza (v. 0{])S8az., 19 agosto 1948, n. 1521 in.Ç Mass. Foro It. È, 1948, 316 in do.Urina. iri senso aontárario ANDRWLI i!fl Ç G~u;r. Oompl. Gassa.z. Oiv. È XV, 59, (con riferimen. to all'ordMianoo ir~ sede di aeppello). REQUISIZIONI -Di immobile -Adottata sotto l'imperio della r.s.i. -Revocabilitˆ. (Corte di Cass., Sez. Unite. Sent. n. 1485-48 -Pres.: Pellegrini, Est.: Felici, P. M. : Santoni -Portaluppi contro Soc. An. Gal trucco). La requisizfone di immobile p˜ essere {lfohiarata priva d.i effetti giuridici dalla autoritˆ giudi7- iaria ordinaria a norma del decreto legislativo 4 gennaio 1946, n. 3, senza che sia invocabile il principio della normale irrevocabilitˆ degli atti amministrativi. Natwralmente, tale dichiarazione da parte della Aiitorit"ˆá giudiziaria ordinaria li.mitata solo ai provvedimenf;i di requisizione previt:1ti nel primo comma dell'art. 1 del citato JJ.z.iona quelle del capo !!0 del titolo I in cui apipunto contenuto l'airt. rn. Ili giudice quindi non pu˜ imporre P'er la, definizfone di detta, procedura, di eiSpropriiazioneá e per il compimento delle opere un te1¥mine ehe la, legge non haá vohlto stabilire. La prima mais¥sirrna oonfo1'm.e w~la pá reoente e domirnante giwri8p¥rudenru,. Dopo la sen.tonea della Oa,iss.) I sez. oiv.) 14 giitgno 1930, Min. Guerra, e F'irwnze omi,,tiro Paprtwello ed, aUri) in Ç Giwr. 00. PP. È., 1931, I, 180, la quale aveva afferrrna,to sostwnzialmen.fle ohe anohe alle Mproplf'iazioni per neoessitˆ wiUtari 8i a¥pplicwno i termilni prrefissi in via generale per tutte le es'Propriazioni) il Supremo Collegio oambi˜ drc>i8am.ente giurisprrzidenza. lnfaitlU le Sezionti Un.ife (oon senten.za 16 giugmo 1932, n. 21.287, Muti-Bussii contro i.l Ministero Acrona#tiaa, n Ç Gifur. 00. PP. È, 1932, I, 43á6), fiss˜ iJl, prinoipfo ohe Ç il t.ermrine dái dlue wn;n;i, che improrogabile nelle oooupazioni di urgenza (arUooli 71 e 73 della leg'!}e 8'Ulle @spropria.zioni per pUábblicia ut.ilitˆ), non rigátta1rY“ai la ooaupaázáione dei báen:i n600l!Bari per opere militari (artiooli 74 e 76 de¥Zla legge oita.ta) È, so¥stwnziabmentáe per le ragio n.i di.e sono riporta.te náe1lila massima swrriferita. Ancol/"a>1 oon 1Jentenza 12 girugno 1939, n. 1973 (Mn. Gu.erra oon.tro An.zil, iin. Ç Giur. 00. PP. È, 1939, I, 70:!) il Supremo Gollegfoá ribad“ il pri1wipio soprra r'i.ohia:m.at.o; e in sen.so c:onfor,me S'í ::,;on pl/'áonunoiatáe talune m0tgistra>twre od orgáaini gi1tri::,; d1t.zionali d¥i. máerito: áGiunta Arb. Espr. Aer. Boáioyna. 2á6á gi.u.gn.o 1940, 111in.. Aeronautica oontro Cella, in Ç Rcp. F'o>ro It. È, 1941, 520, n. 8; Trib. Venezia 2 dioembre 1938, Mumelter oontro Miini.-~ stero Guerra, ivi, 19391, 6>37, n. 111, e Appello Na,poli G ma:r:<.Jo 193'9, in Ç Rel. A.váv. gen. StatoÈ, 19~50-41, vol. I, n. 410. In dottrina si vedano 'in senso conforme L. (.MALrrnLI), in Ç Gi-'ur. 00. PP. È, 1932, I, 703 e UAHUGNO: L'esrproprfa.zione per p. u., leg. XIV, w. 9 ; ma con.tra. 8ABBA'.L'INI-BIAMONTI : in Oomlm.. une !e;g,gi ~1er espropdazioni per ,p. u., vol. II, [){L[J. 5:{8, e sop¥ratn.fto Pu:rrnoccm, im Ç Girur. 00. PP. È, 193D, III, 65 e 1940, I, l e 17. SuUa soc¥onáda rna8sirrna_, inveoe) si váeda 'ín :s:en.so contrario la mtata sentenza Ctella OasB. 14 giugno Ul30. N tale pronun.c1AJJ app'fl,re iin. eontrasfo oon l'e suáooessfoe sent.en.záe, piwc ai.tate, le qu.ali, 1áigitardavano un d,,iver8o obbieetto. Conforme alla pl/"On11!/Wia in esame la nofJa redazio1na> le in Ç Girur. 00. PP. È, 1931, I, 180, wia per la ragion.e addot.ta nella massima, 8ia perch l'art. 74 richiama soltan.to Fart. 11 e non an.che l'art. 13 della legge sttUe e8pr.opriazioni, dal c¥he 8í vorrebbe far diiV mutamento) si perfeziona, per la prima 1iolta) la situazione di fatto eh.e il fondamento del rapporto stesso. Inv:ero, tale situazione di fatto si cormponeá di dt~e elementi oággettí!Vi: il passa,ggfo della, liinea doga,nale e la, desUna.zioáne del'la meroe a.l con.su,mo. Maá) per oi˜ stesso, essa p1t˜ perfwiona.r'si in dulŽ“ tempi: verificandosi il rprimo, con ill passa,ggio della lin.ea, con destmazione esentáe; il secondo, com il mitfamento ˆella desUn;CWione e la oongiwn.zi. one ˆell'elemento sopravveniente (destina.zionoe aál consumo) a,lfcvento giˆ verifica,tosi (ipa.ssaggio c1Û1la. linea doáganaJe). Cos“ sta,to a,fferma,fo á'fiobbligo del pagamen.to del dazioá dál confine) per le vendite effettuate da,g'li Alleati in favore deW Azienda di Statoi A.R.A.R. (Oilrcolare 1870, div. II a, B -16 lugli>o 19'45 e decreto ministeria,le 30 genriaio 1946). A fortiori deváe ritenersi a,pplioobile il da,zfo di eonfine quando sian8ái verifiaate a,li~ioni a, favore di ditte private. L'iámportanza del tema esige una teon.foa imposta, zione) a,ppwnto per la genemlwza.zion.e di cui 8ttscetti.bile vn fenomeno dŽll'interversiorne del titolo dell'introdu2oione in franehigia. La, specie siottoposta all'esame del Tribunale suggeriva) peraltro, a,nche un su.ssiˆiario ordine ˆi considerazioni, valevoli soltanto per la, immissione aál consumo di merci int'roU1iti eoo. È in quesáta Ra.ssegna) 1949' n. 1, veaasi MWhe la per' spiaua decisiovne dcl Consiglio di Stato) Scz. 4a, 27 luáglio 1946, n. 246. RitUo contro Ministero ˆel Lavoro). Ma questa stessa oornfigurazione poárta a forwu.lare 1twesenzione soggettivaá per i portatori della sovranitˆ dello Stato oocupante) non senzáa soggiungere e>OSi áestenda anche alla imposta ásugli spettacoli eseguiti da un cinemat.ografo im[J-iamtato nei locali medesimi (n. 95). II) Se sia ammHssa la rivalsa tributaria r(di diritto) a carico del consumator.e e a favore del 1produttore di filati áChe paghi la .relativa .imposta di fabbricazione o se sia ammessa la sola rivalsa economica (n. 96). III) Se per le imposte per le quali non ammessa la rivalsa tributaria il fornitore dello .Stato possa esercitar. e la rivalsa e.conomica solo nei limiti previ!sti dalle norme sulla .revisiáone dei rp.rezzi (n. 96). -IV) Se l'art. 25 del deácreto le,gislativo 3 gennaio 1947, n. 1, che .regola l'imposta di .fabbriácazione sui filati, CQ'ntem[Jli due distinte i1potesi di !"eato o una sola (n. 97). -V) Se l'ord“ &ii m& Mm.m&ru11mmaa:rm nanza intendentizia .che commina una !Pena ;pecuniaria per infrazione alle leggi tributarie ai sensi dell'art. 56 della legge 7 gen'Ilaio 1929, n. 4, possa .essere impugnata e con quali mezzi (n. 98). LMPOSTA SULL'BNT:RATA. -I) .se le n˜rme del titolo quarto del .Regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, disciplinino un regime di esenzione tribu'aria .per i p.assag. gi ádi me.rei attinenti ad attivitˆ intermed'ara o se inve.c¥e siano solo ['1J1p.pUcazione SJPecifi,ca di principi che regolano l'imposta sull'entrata (n. 11). -II) Quale s!a la portata dell,e norme suddette in relazione ai passaggi di merci effettuati per mezzo di dipendenti o incariác.ati dagli intermediari pre.visti espressamente dalle norme medáesime (n. 11). INFORTUNI SUL LAVORO. -Se l'Amministrazione ferroviaria, che provve.de di-rettamente all'q.si&iieurazio!ne fP'er gli infortuni sul lavoro dáei suoi d.ipe~denti, possa valersi dell'azione pI"evista dall'art. 1916 Codice civile (n. 10). LOTTO E LOTTElRIE. -Quale sia la natura giuridi. ca áe gli effetti del c. d. scaseUamento (n. 4). NAVI. -Se nell'.ipotesi in C!Ui vada smarrita la istanza in carta legale .diretta al Ministero della marina p.er ottene.re i be!nefici! di ¥Cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 ottobre 1945, n. 686, possa tenerne luogo la c,opia rimasta .pre¥sso la Capitaneria di porto (n. 35). PROPRIETA' ItNTEiLiLETTUALE. -Se siano applicabili al Provveditorato generale dello Stato gli arti.coli 177 e 179 della leg¥ge 22 arprHe 1941, .n. 633, nel ca!So di pubbHcazione di opere effettuata ádall'Amministrazione suddetta (n. 5J. :REQUISIZIONI. -.Se ed in quali lim'.ti possa usarsi la procedura del testo unico del 1910 per il .recupero delle somme dovute allo Stato dal propri,etario <'teneá cose requisite a titolo di rimborso .dell'importo deUe mi1gliorie, eseguite.v.i (n. 66) . BIESPONSABILITA' CIVILE. -Se sia risarcibile il danno subito da un autista denundato !P'er omicidio co,lposo e sucácessi vamente assolto con formula piena per essere stato privato della ;patente con provvedimento di polizia (n. 88). SOCIETA'. -I) Se sia lecita la fusione di societˆ nazionali .con societˆ straniere (n. 10). -II) Se possa riCU[ Jáerarsi a carico di un consorzio una somma indebitamente corrisposta ad una delle. cooperativáe consorziate á(n. 11). TRASPORTO. -Quali siano le conseguenze del ritardo nell'effettuare il carico da (parte del mittent,e, per motivi parzialment.e .o totalmente as.crivib:li a forza maggiore, in relazi.onie al disposto dell'art. 33 dáelle C. T. (n. 15). VENDITA. -Quale sia la diff¥e.renza tra af“fitto con patto di futura vendHa e vendita con patto di riservato dominio, con .particolare riguardo alla assegnazion:e di casáe po[Jolari (n. 5).