ANNO II -N. 5 MAGGIO 1949 RASSEGNA MENSILE D~t~VVOCATURA DELLO :....J"' DI PUBBLICJA.ZIONE SERVIZIO ~. ' BOTTINO DI GUERRA E PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO SoMMARIO. -1. Impoástazione del problema. -2. L'opiá nione del Moreilli sul c. d. adattamento automatico. 3. L'art. 53 della Convenzione dell'Aja. -4. Influenza della ¥cattura ;paissiva sulla situazione ,giuridica dei beni patrimonia:li indis.ponibili. -5. conclusioáni. 1. Il problema se l'ordinamento giuridico italiano contempli il bottino di guerra (cattura passiva, subita cio dallo Stato italiano) come modo di perdita della proprietˆ dello .Stato sul bene catturato, e come modo di acquisto in favore dello Stato cattore; ~ se quindi, secondo il nostro ordinamento, il cattore possa validamente ed efficacemente trasferire la proprietˆ della cosa catturata a cittadino italiano, nei cui confronti resti precluso all'Amministrazione l'esercizio dei mezzi coattivi o giudiziari per il recupero di beni giˆ appartenenti al suo patrimonio indisponibile (1). ~impostazione del problema si restringe necessariamente a far queástione dei beni patrimoniali indispensabili, dato elle i beni demaniali non possono essere oggetto di bottino di guerra in quanto siano immobili, e, ;per le categorie di beni mobili contemplati dalla legge come demaniali (raccolte di musei, pinacoteclle, arcllivi, bibliotedie), si tratta di beni anclle e1S1Sái esclusi peir l}eig~e internazionale all'apprensione per bottino, .percll non idonei all'uso della guerra. Un ¥caso limite po0trebbe esser dato dalla apprensione di beni mobili formanti pertinrenze di beni demani.a1li: in tal caso Vi sa.rˆ una ragione di ;pi per .pervenire alla soluzione che in questo ;;tudio si accoglie della irrilevanza nell'ordinamento italiano della cattura .passiva, e quindi della recuperabilitˆ cli tali beni nei confronti del cittadino comunque venutone in possesso. La ácategoria dei beni del patrimonio disponibile merita minore attenzione essendo per lo pi costituitaá di immobili e del loro arredamento, mentre per i beni mobili disponibili l'alienazione dal non proprietario, accompagnata dal titolo idoneo e dalla buona fede potrebbe sortire gli effetti dell'art. 1153 Codice civile. Lo s-tesso non pu˜ dirsi dei beni mobili destinati a pnbbHco servizio, facenti quindi parte del patrimonio indisponibile dato elle la regola generale dell'art. 1153 sa1ráebbe cte,rngata da que:l1la speciale dell'828 Codice dville. Per˜ anche per i beni mobili disponibili pu˜ darsi una ercezionale disciplina derogativa (vedi il decreto legislativo luogotenenziale 1¡ febbraio 1945, n. 32J. Per decidere sul diritto dello Stato alla rivendica di un autocarro militare, oggetto di cattura da parte tedesca, e da quel comando militare venduto a cittadino italiano, la Oorte cl'Appello di Roma con una pregevole senternza, (v. in questa Rassegna 1948, 4, 17) ha posto e risolto in senso neg1ttivo il quesito suesposto. Ha ritenuto la Corte che una. norma che attrilmisca valore di modo d'acquisto della proprietˆ alla cattura esercitata dallo ¥Stato nemico non esiste nel nostro ordinamento. Questo contempla il bottino di guerra come modo di acquisto della proprietˆ solo con la legge di guerra. 8 luglio 1938, n. 1415, che disciplina l'attivitˆ dello Stato italiano come occupante, e quindi dˆ valore giuridico alla cattura in senso attivo e non al fatto contrario (cattura passiva). La Corte ha inoltre ritenuto fuor di luogo il richiamo all'art. 53 della Convenzione dell'Aja del 189'9, che contempla la facoltˆ degli Stati belligeranti di appropriarsi di determinate cose di pro1>rietˆ dello ¥Stato nemico (tra queste i mezzi di trasporto), in quanto detta norma, appartenendo all'ordinamento internazionale, non capace di spiegare effetti giuridici in un ordinamento da esso separato e distinto, quale quello dello Stato italiano_, Ha infine negato che la norma. internazionale in questione sia passata nel nostro ordinamento per effetto della ratifica data con regio decreto 9 dicembráe 1900, n. 504 alla conyenzione dell'Aia. II Morelli in una breve acuta nota alla sentenza in esn,me (2), riconoscendo che la Corte di Appello ha mosso dall'esatto concetto della separazione tra ordinamento internazionale e ordinamenti interui, consente che la norma dell'art. 53 della Convenzione dell'Aia non sia passata nel nostro ordinamento per effetto del regio decreto 9 dicembre rnoo, cit., opportunamente rettificando sul punto la motivazione datane dalla Oorte (3). Egli (2) " Efficacia del bottino di .guerra nell'ordinamento italiano " in " F.or. It. " 1948, I, 533. (:~) Inesattame111te la Corte ha attribuito al regio decreto in questione il valore di pura e semplice ratifica nei confronti degli altri Stati aderenti allaá Convenzione. Si tratta invece di un ordine di esecuzione, elle per˜, conie osserva il Morelli, essendo stato dato con norma l'ithine tuttavia che, se pure non per effetto del regio decreto 9 dicembre 1900 cit., sj posta nell'oi: dinamento giuridico dello Stato italiano una norma che attrib:ui.sce alla cattura, in suo danno esercitata dallo .Stato nemico belligerante, il valore di modo di acquisto della proprietˆ. Tale noi'ma egli !'itiene posta col procedimento ,speciale di adattamento automatico del diritto inter- n˜ aô~ norme consuetudinarie di diritto internazionale. Questo modo di produzione giuridica 0 :espiressamente contemplato da una norma della vigente Oostituzione italiana. (art. 10 comma 1, che recita: Çl'ordinamento giuridico italiano si confo1~ ma alle norme di diritto internazionale unive1ásahnente riconosciute ))' norme analog.he esistono in altre recenti costituzioni (4), e si ritiene giˆ im. plicitamente esistesse una norma del genere nella á Costituzione itailiana albrogata (5). á L'Autore premessa la dimostrazione che l'articolo 53 della Convenzione dell'Aia codificazione di :una norma consuetudinaria di diritto internazionale, trae la conseguenza che il diritto interno, per lo adattamento previsto dalla sua legge r.:,.,, co~tituzionale deváe -in relaz.ione alla facoltˆ che iLdiritto internazionale concede agli stati bellige. ranti di effettuare la cattura su determinate cose di proprietˆ dell'altro Stato (a:utorizzandoli perci˜ a disciplinarla nel proprio diritto come modo di acquisto della proprietˆ) ,,_..,, attribuire ad essa un effetto corrispondente a quello che ási produce nell'ordinamento dello Stato cattore, cio l'acqui. sto della proprietˆ da parte di quello áStato, con l'estinzione del diritto di proprietˆ nello Stato, cui la cosa apparteneva prima della cattura. Vi secondo l'opione del Morelli. un vero e proprio obbligo, posto dalla norma internae.ionale, che lo Stato catturato attribuisca nel proprio diritto interno alla catt:ura lo stesso valore di acquisto della proprietˆ. che gli attribuisce l'ordinamento dello Stato cattore (6). Di fronte a tale obbligo ~ per adattamento automatico -sá'introdurrebbe nel nostro ordinamento la regola giuridica che attribuisce validitˆ regolamentare, non poiteva incidere sulla disciplina del diritto di pr.oprietˆ e dei relativi modi di 8/C.quisto. Sulla idoneitˆ dell'ordine di esecuzione a¥ porre le sole norme della cui produzione c81pace l'atto normativo in cui si concreta .cfr. anche PERASSI: Lezioni di diritto internazionale, Roma, 1938, vol. II, iIJag. 33. á(4) Costituzione germani¥ca 1919, art. 4; Spagnola 1931, ar.t. 7; Austriaca¥ 1934, art. 8; Estone 1937, art. 4. (5) MORELLI: Adattamento del diritto interno al diritto internazionale in alcune recenti costituzioni, in "Riv. di diritto internazionale ", 1933, pag. 7, e autori ivi citaiti in nota 1. Cfr. anche PERASSI: Lezioni, cit. voi. II, pag. 27. (6) MORELLI: Efftcacia del bottino, cit. -Sullaá esistenza di un tale obbligo internazionale il Morelli si richiama alle affermazioni dello HUBER, in La propriŽtŽ publtque en cas die guerre swr terre!, in Ç Revue-gŽnŽrale de droit international, publique 1913, pag. 663, 664. Ma le pur generiche affermazioni dell' H. sul punto si it'lestringono neU',affermazione di questo solo principio che lo Stato, rhe subisce la cat'áura, non pu˜ tlfasferi.rne all'acquisto, fatto dal nemico con la cattura di guerra, di cose di proprietˆ dello ¥Stato italiano. Il Tribunale di Roma con sentenza del 25 giugno 1948 ha. seguito l'opinion<:l del Morelli, senza tuttavia, ci sembra, coglierne il valore. Tra l'altro giunto all'eterodossa affermazione che, attraverso l'adatta.mento automatico del diritto interno al diritto internazionale il cittadino diviene titolare degli obblighi e dei diritti creati dalla norma internazionale. 2. La questione che il Morelli ha con magistrale concisione trattata nella nota citata tocca un proQlema arduo e delicato, e la tesi dall'A. sviluppata risulta chiara e suggestiva. Di fronte ad essa tuttavia crediamo di poter giustificare il nostro contrario convincimento. Innanzi tutto in cl.te consist<:l l'adattamento automatico del diritto interno al diritto internazionale? E' pacifico che l'ordinamento interno, in relazione a norme che impegnano lo áStato sul piano internazionale, deve creare proprie norme non pe1á l'applica,zione -all'interno -della norma internazionale (che si applica nei rapporti tra gli Stati) ma per disciplinare l'atti_vitˆ dei propri soggetti nel modo conforme a dare esecuzion~ agli impegni internazionali (7). Alla posizione di tali norme si potrˆ provveder-e con l'attivitˆ normativa ordinaria: in tal caso la norma emanata verr“t di volta in volta a soddisfare l'esigenza di adattamento del diritto interno alle regole che impegnano lo áStato nel piano internazionale. il danno sul proprio cittadino in contrad_9-izione al prin cipio di _inviola~ilitˆ della pLrop_riet~ _priva~a posto _da1Af7 norma mternaz1onale. In appl1caz10ne d1 tal enter~ lo H. ritiene che lo Stato occupato deve riconoscere la forza liberatoria di pagamenti fatti al nemico occupante (o a chi da lui ebbe ceduti i tiitoli di credito) sostituitosi al .creditore Stato occupato nella riscossione, iIJerch aHn:imenti ignorando tali risácasásioni lo Stato oocupato farebbe ricadere sul cittadino gli effetti del bottino (che internazionalmente pu˜ esercitarsi sul denaro e sui titoli di credito dello Stato). Il suenunciato princi[lio di inviolabilitˆ in guerra della [Jroprietˆ privata posito dalla norma internazionale, si pu˜ senz'altro riconoscere .che passi per via di adattamento nel diritto interno; dunque accoglibile in tali limiti la proposizione d>, 1948, IV, 8!1, con .citazioni di dottrina; e IANNITII PIROMALW in nota a sentenza in " Foro It. È, 1948, IV, 137. (12) Vedi autori ¥citati in nota 11. II T!RiIPEL invece in VOLke.rrecht und Landesrecht, Leipzig, 1889, pag. 387, ritiene che al complesso delle consuetudini internazionali .corrisponde un complesso di consuetudini interne con esse armoniz1zarnti. La tesi criticata dal MORELLI Adattamento, cit. pag. 7). (13) II TriibunaJ.e lˆi Chierti mel.la sentenza 11 giugno 1947, in " Frnro It. È, 1948, I, 373, non esita affermareá áche in tema di consuetudini internazionali univeirsalmeinte amme,sis¥a l'esistenza di nrnrmie che hanno vigOO'e nei sing1oli nrdinamenti ,giuridici ter.ritori.ali e che assicurano l'osservanza del'le cons'lláetudini medresime. internazionale (14). E, d'altra parte, interpretando la norma come pura dichiara~ione di principio, sarebbe ingiustificatamente limitata áe m.tila per il solo riferimento alle norme internazionali consuetudine (universalmente riconosciute). á á Ma come si attuerˆ la volontˆ della legge costitu2ionale che nel diritto interno si compiano le variazioni normative necessarie a metterlo in armonia con la osservanza dáelle consuetudini internazionali? Detta volontˆ, per il suo valore concreto e attuale, esclude il ricorso a un'ulteriore attivitˆ normativa, diretta a quel fine, e quindi postula una neces,sitˆ di adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale, che immediatamente creativa delle norme giuridiche necessarie al fine di rendere legittimamente eseguibili all'interno gli impegni contemplati dalle consuetudini internazionali. La norma costituzionale (che potremo chiamaráe norma sullo adattamento) ha quindi il valore e la funzione di norma sulla produzione giuridica, che contempla la necessitˆ di adattamento come fonte di produzione delle norme idonee a cr-eare la vo luta conformitˆ (norme che chiameremo di adat-:n tamento) (15). 1( l4) 1Qfr. FALZONI, SALERNO e CclSENTINI: La Costituzione deUa RepubbU.ca Italiana iUustrata con i Lavori preparatori, Roma, 1948, pag. 4.-0. (15) Il PERASSI (Leizáioni, cit. voL II, 1p.ag. 27), sos.tiene che la norma costituzdonale sull'adattamento sia norrna sulla p.roctuzione giurátdiáca, ma noin preác.isa la font.e di produzione da essaá qualificata. Ritiene trattar.si di un.a norrma sulla pirnduzionre giuridica di tipo singolare, in quanto non contempla un atto o un fatto come idoneo a creare norme giuridiche, ma dˆ luogo eis¥sa stessa .al nasceire -o allo estingueársi di norme di adattamento. Ma in tal caso osserva il MORELLI (Adattamento, ci>t., pag. 14) la norma costituzionale essa stessa atto di produzione giuridka delle norme di adattamento, che immediatamente essa ponte, anche áse il contenuto non determinato, ma determinabile con rinvio alle consuetudini in-ternazionali. Senonch il chiarissimo A., osservato che ci˜ pu˜ essere vero solo in relazione alle á consuetudini giˆ esistenti .alll.a data di e¥ntr:ata in v:igme della costttuzione, ritiene che per quelle sopravvenienti lai norma costituzione, ritiene che per quelle sopravvenienti la norma costi¥tuzionale funziona come vera e propria norma sulla produzione giuridica che collega al fatto del sorgere di nuova ¥consuetudine internazionale l'effetto di creare le norme necessari'e per la¥ sua esecuzione. Ma non sembra g}ustifl.c.ato -data l'unkitˆ deU.a e-sigenza e.spressa dalla norma costituzionale di adattare il diritto interno a quello internazionale generale e laá volontˆ indifferenziata che l'adattamento si abbia indipendentemente dal momento in .cui sorta la normai internazionale ~attribuire alla norma una tale molteplicitˆ di cont.~nuto e di volontˆ e una duplice funzione facendola -a volta a -á volta atto di produzione o norma sulla produzione. Per giunta rrel primo caso si costretti a¥ fare riferimento a un equivoco concetto di rinvio dal diritto interno al diritto internazrionale per determinare il contenuto della norma costituzionale, ed inoltre le norme di adattamento = -136 - Oon ci˜ le consuetudini internazionali non saranno in alcun modo chiamate a integrare il diritto interno e in esso non si rifletteranno, in quanto atti di produzione giuridica appartenenti ad altro posite immediatamente da quella costituzionale avrebbero tutte a¥ loro volta, senza alcuna giustificazione, la natura e il valore di norme costituzionali, che non si riscontrerebbero invece nelle norme di adattamento rispetto alle quali la legge costituzionale. funziona carne norma 1sulla pmduzione giuridica. Le, norme di adattarnB'nto .aventi caratter.e costituzionale non potrebbero, poi, esse.re abrogate' o modificate, in costituzione rigida, se non con le-forrme práestabiUte, mentl'e ceárto ehie le :norme 1di .aid.attamento dev;on.o vari.are in re'1azione al variare de11e consuetudini int.ernazionali, ch anzi queist.a :La ca.ratteristica dell'adattamento automafico: ¥Cml'Sáentire con ca1~atteil'ie di continuitˆ d.i imme-diatezza ,e di completezza l' adeguamento del diritto interno a quello internazionale consue¥tudinario (PERASSI: Lezioni, dt., vol. II', pag. 25). Per altro verso attribuire al fatto del sorgere di nuova consuetudine internazionale (o del rnodi,ficarsi di una preesistente) il valore di fonte di produzione giuridica' nel diriitto interno ancora insufficiente per determinare quale deve essere il contenuto della norma interna. Il fatto del sorgere della consuetudine di Páer se stesso una fonte cieca, dato che, .per stabilire il contenuto della norma interna, bisogna. guardaáre agli. obblighi e ai diritti che la consuetudine istituisce e a cui si deve dare esecuzione, n pi n meno come dev.e farsi per stabilire il contenuto delle norme di adattamento relative a consuetudini giˆ eásistenti. E come il fatto áde1Ua ie1sistenza della consuetudine non e.levato .a .fonte dalla norma costituzion: ale, cos“ non de.v.e esser.Lo .H fatto diel .so1pár:avvenire, bastando in 01gni caso a produ!ITe l:a noil'ma interna la necessitˆ che immediatamente -di ll'ronte a impregni derivanti da conisueiudini in1áernazionali (non importa quando ¥sorti) -.si compiano neJ di.ritto interno le variazioni necessarie a renderJ.i eseguibili. Tanto vero che pu˜ ben sorgere una norma consuetudinaria che non imi[longa alcuna variazione del diritto interno in quanto questo giˆ contenga sue norme concordanti con la¥ consuetudine nuova, o in quanto quest'ulitima esaurisca tutti i suoi effetti sul piano internazionale. Dunque non il solo fatto del sorgere di nuova .consuetudine fonte di norme interne ma so.lo la necessitˆ di adattamento., allo stesso modo che per le consuetudini preesistenti alla Co'Stituzione vi saranno variaz'ioni del diritto interno solo in relazione ad una effettiva esigenza di norme di adattamento. Supponiamo anzi che al momento della entrata in vigore della¥ costituzione vi sia una norma speciale giˆ in armonia colla consueitudine internazionale, se tal norma venisse poi abrogata nessuna norma di adattamento vi si potrebbe sostituire, dato che la norma costituzionale dopo il momento della sua¥ entrata in vigore non potrebbe funzionare se non risi[letto al sorgere di nuove consuetudini. Ci sembra quindi elle solo la necessiitˆ di adattamento possa rappresentarsi come adeguata fonte delle norme di adattamento, una fonte capace di mantenere la perfetta aderenza tra diritto i111terno e viácenda delle norme inteTnazion.ali consuetudinarie, áe cos“ capace di riflettere le caratteristiche della completezza-e della continuitˆ dell'adatJtamento che sono essenziali all'Istituto. ordinamento (16), bens“ nel diritto interno si porranno le norme non scritte, introdotte dalla necessitˆ di una¥ regolamentazione idonea e confe. renfo aU'esecuztiorne degli impegni contemp[ati dalla norma internazionale. La necessitˆ di adattamento esprimendo, come fonte giuridica (17), le norme interne di adattamento, ne esprime insieme i limiti e il contenuto, cl.te sarˆ solo quello necessario e sufficiente, come mezzo al fine (18), di rendere operante nel diritto interno un obbligo contemplato dalla consuetudine internazionale, o di rendere esercitabile una fa.coltˆ (19), o li porre la qualifica giuridica di situa, zioni e rapporti non altrimenti disciplinati dal diritto interno e insorgenti dall'esercizio di una attivitˆ dello S'tato sul piano internazionale (20). Giova soltanto aggiungere che la esigenza di conformitˆ espressa dalla norma costituzionale, cl.te qp.alifica la necessitˆ di adattamento come fonte di produzione giuridica, di indole del tutto interna, corrispondente a una finalitˆ tutta propria dello ordinamento territoriale (unica apprezzabile in una norma costituzionale) che cio in esso non manchino le norme che valgano a rendere eseguibili gli ohbliglti ed esercitabili le facoltˆ contemplate dalla consuetudine internazionale. Il contenuto perci˜ della norma di adattamento non sarˆ uguale a quello della norma internazionale, sia perch diretta a soggetti diversi, sia per la diversitˆ della funzione, sia perch il collegamento delle due norme sta solo nel rapporto di proporzione al fine dell'adattamento. L'interprete pertanto nella ricerca delle norme poste col procedimento dell'adattamento automatico dovrˆ tener presente che tali norme afferisco- r (16) 1PERASSr: ne1zioni, cit., pa,g. 26. (17') Non 1a nece-s.sitˆ in 1srenso assoáluto fonte di diritto (vedi PERASSI: Necessitˆ e stato di necessitˆ nella teoria dommaitáLc'a della produzione giuridiia., in " Riv. Dir. Pub.È, 1917, pag. 269, 302; Mrnrn: Le situazioni di necessitˆ dello Stato, in " Archivio Dir. Pubbl. '" !1936, pag. 377-435; contro RmaANO: Sui decreti legge e lo stato di assedio in ˆccasione del terremoto d.i Messina; in Ç Riv. Dir. Pub. '" 1909, I, 2:5'1. Corso Wi! diritto costituzionale, Padova, 1933, pag. 306), ma la necessitˆ di adattamento implicitamente contemplata come fonte dalla norma costituz'ionale sull'adattamento. (18) MolliELLI: Ada.ttamento, cit., p.ag. 7 e PERASSI, cit., pag. 27. (19) Solo in relazioneá ane norme consue'udinari.e internazionali contemplata la necessitˆ di adattamen~o come fonte di norme interne idonea a mantenere la conformitˆ voluta dallaá costituzione dell'ordinamento giuridico italiano ad esse. In relazione invece a norme internazionali non consuetudinarie l'adaittamento del diritto interno potrˆ avvenire per atto legislativo autonomo o con ordine di esecuzione del trattato. In tal caso si sarˆ fuori dell'ipotesi dell'affatitamento neácessario, automatico, contemplato nel testo. - (20) H valore, di quest'ultima ipotesi, deU'estiensione de[la norma di .adattamento. alla quailifl.cazione di fatti e rappovti eccez1ionali non altrimenti valutati dall'ordinamento giuridico interno sviluppato in nota 37. -137 no immediatamente al diritto interno e devono ar. monizzare con tutto il suo sistema e che inoltre esse hanno un contenuto autonomo rispetto a quelle internazionali, non trattandosi di un rinvio e comunque di richiamo della norma internazionale nel diritto interno (21), e che pertanto non vi necessaria coincidenza tra la valutazione che di un fatto faccia la norma internazionale, e quella che ne debba fare l'ordinamento interno. 3. Con quanto osservato se effettivamente l'articolo 53 della Convenzione dell'Aia contemplasse, come ritiene il Morelli, un obbligo dello ,Stato catturato di attribuire nel proprio ordinamento dello Stato cattore, vi saráebbe in relaz.ione a tale obbligo la necessitˆ di adattare il diritto interno, attribuendo alla cattura passiva il valore di modo di perdita della proprietˆ per lo 'Stato catturato e di modo di acquisto per lo Stato cattore. Ma non ci sembra che l'art. 5,3 della citata Oonv áenzione contempli un obbligo del genere a carico degli Stati. Postulata l'esistenza di un tale obbligo, il chiarissimo Autore costretto a ritenere che esso si riferisca allo 'Stato, non tanto come a soggetto di diritto internazionale, quanto come a gstore di un ordinamento giuridico, il cui modo di essere viene disciplinato dalla norma internazionale. Ora, pur essendo certo che esistono norme di diritto internazionale che si rivolgano agli ,stati al fine di determinare, un modo di essere del loro ordinamento interno, tali norme hanno, per˜, la caratteristica di esigere una varia~ione del diritto interno che immediatamente risponda a una esigenza di diritto internazionale, cui gli Stati pos" sano soddisfa.re s olo eseguendo tale varia~io ~e'(22). m@)a ci˜ la conseguenza che la mancata osservanza dell'obbligo di atteggiare in certo modo il proprio ordinamento costituisce per s illecito interna (2.1) PERASSI: Lezioni, cit., val. II, ,pag. 26. Cfr . .anche ROMANO: L'ordinamento giuridico I in "Annali delle Universitˆ Toscane'" 1917, pag. 146. Sulla tesi del rinvio, ANZILWTTI: Corso di dir~tto internazionale, 11928, pag. 37, che tuttavia insiste sulle trasformazioni formali e materiali che la forma initernazionale subisce nel passare ' nel diritto interno. Il Morelli costretto ad usare, sia pure in senso empirico, l'espressione di rinvio rper spiegare come si completi di ,contenuto la norma sull'ada.t. tamento che egli ritiene atto di produzione giuridica. La norma. di ada1Jta.mento -si giˆ osservato -non riproduce quella internazionale, ma ad essa si informa. per la determinazione del suo contenuto che per cos“ dire ,complementare sul .piano del diritto interno alla norma internazionale. (22) Poil'remmo i1n dubbio che la norma intell'nazionale sul bottino di guerra si preoccutPi di imporre una. corrispondente valu~azione del fatto della cattura tra due distinti ordinamenti giuridici, imponendo tra. essi una. connessione di funzionamento in modo che la normˆ inte,rna dreno Stato catturato debba. 'cieterminarsi con rinvio forma1'e (non ricettizio) a. queHa dell'ordinamento deillo Stato ca.tto11e. Ci sembra cheá la Qegge internazionale zionale da parte degli Stati obbligati (23). Pertanto tali norme internaz.ionali hanno per oggetto specifico dell'obbligo un'attivitˆ dello Stato diretta a porre (o mantenere, modificare, o abrogare) norme giuridiche rrel suo ordinamento. E' evidente invece che la norma deil'ˆrt. 53, e tutte quelle internazionali che riguardano la guerra, non disciplinano l'attivitˆ normativa degli Stati. Invero l'esigenza di diritto internazionale cui si ispira la norma internazionale in esame, non quella che gli áStati pongano certe norme di diritto interno (il 1qual fatto resta irrilevante di fronte al diritto internazionale, e solo pu˜ rispondere a una esigeooa interna di adattamento), ma che si comportino in un certo modo nel fare la guerra, sicch sul piano internazionale acquista rilevanza solo il comportamento degli 1Stati in guerra, e non la disciplina giuridica che ~ssi diano nel loro ordinamento a fatti di guerra. Quando per˜ si escluso che la norma internazionale in esame contenga un obbligo di produzione giuridica, e miri direttamente a disciplinare la valutazione che i singoli .Sfati devono fare nel proprio ordinamento del fatto della cattura, si deve riconoscere che non ancora dimostrato che detta norma non contempli altri obblighi, in relazione ad alcuno dei quali si ponga un esigenza di adattamento nel senso voluto dal Morelli. Sarˆ perci˜ necessario vedere quali obblighi (o facoltˆ) contempli la norma dell'art. 53 della convenzione dell'Aia, per valutare quali variazioni di diritto interno si debbano ritenere necessarie ri in questionie, iper la materia cheá disci1pHna'possa Û1s.sere pienamente osservata senza che gli Stati disciplinino in qualche modo la cattura ;passiva nel proprio ordinamento. SJ pensi invece alla consuetudine internazrionale che fissa il principio dell'immunitˆ diplomatica. Essa' esige netta;mente un modo di essere del diri1Jto interno, perch senza l'esistenza in questo di una norma di esenzione, i diplomaUci sarebbero soggetti ai normali poteri di polizia che lo Stato eser:cita .sullo straniero residente nell suo tell'ritorio. 1La. 'soggezione, sáolo virtuaále', a tale ,potere di polizia giˆ violazione della norma internazionale sull'immunitˆ; e, ;peggio, una norma di diritto interno contraria al principio dell'immunitˆ sarebbe essa. stessa violatrice della consuetudine interna,zionale. Se invece una. norma di diritto interno negaS'se, nell'ambiito dell"ordinamento territoriale valore alla cattura passiva non potrebbe essere considerata violativa della consuetudine internazionale (V. Huber: op. cit., n. 664). La diff'erenza che mentre la consuetudine internazionale sulla immunitˆ contempla un rnppo.rto tra Stato e Agenti diplomatici, che deve essere disciplinaito dal diritto interno dello Stato in cui l'Agent.e si trova, la consuetudine internazionale relativa al bottino di guerra contempla una relazione tra ,Stato e Stato che non pu˜ essere oggetto di va.lutazione nel diritto interno non potendo uno Stato. derivare diritti e doveri dalla legge di un altro Sta,to. Cosicchi menitre il diplomatico god.e di un vero diritto di immunitˆ, lo Stato che esercita. la cattura non ,gode ,alcuna protezione e. non deriva alcun diritto dall'ordinamento dello Stato caitturato. (23) PERASSI: Lezt.onii, cit., 1pag. 21. Iiik mm¥ Iiik mm¥ -138 spetto ad essa ai fini dell'adattamento automatico. La norma intE)rnazionale contempla .\In dovere di rispettare in guerra la proprietˆ privata, in via assoluta, áe i beni di proprietˆ dello Stato nemico, in quanto non ásiano beni mobili idonei a essere impiegati per la guerra (24). Su questi ultimi concede invece una facoltˆ di cattura, consentendo peraltro allo ¥Stato cattore di appropriarsi definitivamente la cosa catturata, in quanto lo esenta dalla restitooione e da obbligo di indennizzo a cessazione delle ostilitˆ. In relazione a.J.l'obbli.go di non appropriarsi dellu, proprietˆ privata e dei beni dello 1Stato diversi da quelli mobili idonei allo impiego bellico, si pone manifestamente un'esigenza di adattamento del diritto interno per rendere tale obbligo operante in esáso con opportuni comandi e divieti necessari al fine che i singoli e gli organi dello Stato, in particolare delle forze armate, agiscano in conformitˆ dell'obbligo sancito dalla norma internazionale: l'esigenza di adattamento in talg senso superata nel nostro diritto interno che, legiferando appositamente sulla guerra (legge citata del 1938) ha posto norme che su tal punto sono in armonia con la consuetudine internazionale. Similmente, in relazione alla facoltˆ concessa di eseguire la cattura in guerra di determinate cose dello Stato nemico -ove non vi sia del diritto interno una norma ad hoa (come vi per la nostra legge di glJ,erra) -ve ne sarˆ una di adattamento che contempla la cattura attiva come modo di acquisto della proprietˆ in favore dello Stato. Ritiene il Morelli che la norma la quale concede tale facoltˆ sebbene l'attribuisca allo Stato, come soggetto di diritto internazionale, ha tuttavia per oggetto l'ordinamento interno dello Stato, che cosi viene autoriwato a porre una norma di adattamento che contempli nel suo ordfoamento la cattura come modo di acquisto. L'opinione che il potere ˆttribuito dalla norma internazionale abbia 1per oggetto l'ordinamento interno dello Stato non ci sembra giustificata. Norme di diritto internazionale che abbiano per oggetto l'ordinamento territoriale non possono essere altre, come sopra si ritenuto, di quelle aventi per specifico contenuto l'obbligo dello áStato (meno che mai l'autorizzazione) di atteggiare in certo modo il diritto interno. Ora n qui ricorre tale ipotesi, n ha valore dire che lo Stato autorizzato a porre una norma, perch, per la sua sovranitˆ, es:sa ha un potere autonomo di porre norme giuridiche, salvo un limite negativo che esso riconosca, ma senza bis-ogno di alcuna facultazione estranea al suo po. tere di produrre norme giuridiche. Il fenomeno di adattamento del diritto interno (nel senso di qualificare il fatto della cattura, permesso dal diritto inrerna.zionale, come modo di acquisto della proprietˆ) si verificherˆ non perch voluto dalla (24) Sui Iiáeni delilo ¥Stato che .possono essáere ogg.etto di bottino di guerra cfr. Htl'BER: La proprietˆ, cit., pag. 667 e segg. norma internazionale, ma solo perch necessario alla esigenza di rendere legittimamente operante nel diritto interno la facoltˆ che lo Stato ha sul piano i.nternazionale. Ma, si p˜ domandare se, come Jo áStato, in relazione al potere (o facoltˆ) di cattura conferitogli dalla norma internazionale, ne pone una che att:ribuisce all'esercizio di tale potere il valore di modo di acquisto della proprietˆ, non debba riconoscere al poter,e legittimamente esercitato dallo Stato nemico ai suoi danni, lo stesso valore giuri-. dico. Ma qui bisogna tenere presente la distinzione tra ordinamento i.nternazionale e ordinamento interno.. Sul piano del primo la cattura¥ nei confronti dello ¥Stato catturato un fatto lecito in quanto eserc!zio di un legittimo potere. Ma agli effetti del diritto interno non necessario n sufficiente qualificare giuridicamente tale fatto per connestare una situazione di diritto in favore di un soggetto estraneo alla economia del proprio ordinamento. Esercitata la cattura, lo Stato nemico conseguirˆ, certi effetti di diritto civile secondo .il proprio ordinamento, indipendentemente da un riconoscimento giuridico che debba prestargli il diritto dello Stato catturato, di fronte al quale il cattore non destinatario di norme giuridiche, da cui possa trarre beneficio o nocumento. N pu˜ ritenersi che l'obbligo dello Stato catturato di attribuire la qualificazione di modo di acquisito della proprietˆ alla cattura passiva nasca dal suo asS'oggettamento sul piano internazional. e al legittimo esercia.io del potere di cattura da parte dello Stato nemico. , E' ben noto che, in relazfone ad un potere, non si pone mai un obbligo dell'assoggettato al potere stesso. I soggetti che stanno di fronte al titolare del potere, e che possono qualificarsi i sogget~ passivi, ne risentono soltanto gli effetti S¥vantagWtlf giosi, senza giuridica possibilitˆ di sfuggirli: vi per loro una ~ecessitˆ e non un obbligo. Questo vincola la volontˆ, non la sopprime, anzi' presuppone che essa intervenga ; invece il potere si esercita nonostante la volonti1 contraria del .soggetto passivo, che non tenuto neppure ad un pat“ (25). Oosicch di fronte allo esercizio del potere di cattura non nasce alcun obbligo ( assurdo pensare a un concorso di volontˆ o ad una tolleranza) nello S'tato catturato, e quindi manca ogni giustificazione per supporre .n adattamento del diritto interno al diritto internazionale, per attribuire all'esercizio di quel potere il valore di modo di acquisto della proprietˆ in favore del cattore. á Ma un'altra obbiezione giova eliminare. Si pu˜ dire che la cattura esercizio di un vero .e proprio diritto, del diritto di bottino tradizionalmente riconosciuto dall'ordinamento internazionale in favore degli Stati: di fronte al diritto vi sarebbe un obbligo che potrebbe giustificare l'adattamento del diritto interno dello. Stato obbligato. Ma non ci sembra vero che il dir-itto internazionale contempli es.so stesso l'esercizio della cattura (25) ROMANO: Friarmrnenti. di un d'tzionario giuridico, Milano, 1947, voce: Poteri-Potesitˆ, pag. 187. TCT TCT -139 come modo di acquisto della proprietˆ della cosa. Vero che si parla tradizionalmente di diritto di .bottino, che si riconosce la facoltˆ dello S'tato cat. tore di utilizzare le cose oggetto di bottino, di spe. dirle nel suo Pa;ese, di venderle, di distruggerle (26). Ma tali facoltˆ attengono al diritto interno dello ,Stato cattore, ~ sono possibili soltanto in quanto esso attribuisca nel proprio ordinamento alla cattura il valore di modo di acquisto della proprietˆ. Parlando di diritto e delle facoltˆ (come manifestazioni di esso) summenzionate sul piano dell'ordinamento internaz.ional<;l si cade, a nostro avviso, in una erronea trasposizione, áportando valutazioni di diritto interno in un ordinamento che non pu˜ contemplare fenomeni E)stranei alla sua sfera di disciplina. Sul piano internazionale la facoltˆ di catturare e quella di usare (dal punto di vista internazionale l'alienazione della, cosa puro modo di uso) o di distruggere le cose á oggetto di bottino, esiste solo come limitata legittimazione della violenza sulle cose in guerra. La norma che contempla tale facoltˆ non solo pone in rigido limite rispetto alla facoltˆ indiscriminata di appropriaz.ione concessa secondo l'antico diritto di guerra, quando si considerava che il nemico (Stato e cittadino) non godesse alcun diritto, e che per conseguenza ogni proprietˆ pubblica e privata potesse essere distrutta o occupai-a come cosa nulll{i1us (28); ma muta l'a¥pprezzamenfo giuridico del fatto non pi assolutamente basata su tale o analoghe concezioni (29). á Le norme internazionali che disciplinano la condotta della guerra non hanno in nessun modo di mira la creazione di diritti per sanzionare vantag. gi patrimoniali conseguiti dai belligeranti, bench mirano soltanto a disciplinare il fenomeno storico econtenibile della guerra con l'intento di tempe. i¥á>;~fa.re lo sconfinato ricorso ad ogni forma di violenza. (29'). In tempo di guerra l'ordinamento internazionale non vieta il compimento di certe azioni, ma nemmeno interviene con le sue norme a proteggerle e a garantirle, n riconosce agli stati alcun diritto soggettivo al riguardo (30). La norma internazionale di guerra mira a stabilire entro quali limiti la violenza pu˜ ess,ere esercitata: consentito uccidere, ferire, distruggere, vite ed averi, catturare persone impadronirsi di cose, insomma ogni mezzo violento pu˜ dirsi lecito (31) purch esercitato nei limiti previsti dalla norma internaz.ionale. Pertanto nel diritto internazionale la sottrazione al nemico dei beni che gli possono servire per fare (26) HtlBER: La P'ropriet, cit. e autori ivi citati, a pag. 662. (27) HtlBER: op. C'it., pa,g. 600. .Si ripensi alla di1stinzione di GoozIANA: Memoria tra guerra iure naturali e iure gentium. (28) BALLADORE¥PALLIERI: La guerra in (( Trattato di diritto initernaz1onale ,, diretto da Fedozzi, pag. 167. (29) CAVAGLIERI: Diritto e vioiienza nei rapvporti internazionali in " Riv. rnr. Int. ", r1933, pag. (30) BALLADORE-PAGLIERI: orp. ctit., pag. 163. (31) BALLADOREáPALLIERI: ibidem, pag. 188. la guerra, al fine di fiaccarne la resistenza, anche . col rivolgerli contro di lui (o col distruggerli o con lo scambiarli con altri beni), un meztZo lecito, non esercitZio di diritto, come non esercizio di diritto alcuna altra forma di violenza bellica. Giˆ si molto concesso rappresentando la cattura come esercizio di un potere s:ul piano internazionale, quando si dovrebbe parlare solo di compimento di un fatto di violenza, entro certi limiti, legittimato dalla consuetudine internazionale. Tale fatto si colora della veste del diritto (soggettivo) solo attraverso la qualifica che l'ordinamento interno degli Stati gli assegna di acquisto della proiprietˆ, fenomeno che verificandosi nell'or dinamento interno di ciascun Stato quivi esaurisce i suoi effetti, e non pu˜ condizionare la qualifica giuridica che a tal fatto dia l'ordinamento dello Stato catturato. Vi soltanto di vero che il diritto internazionale, non contemplando, nel caso della cattura delle cose indicate al primo comma dell'art. 53 della Convenzione dell'Aia, un obbligo di restitu-, ,zione a ,fine guerra., permette c'he nel diritto interno la cattura possa essere qualificata come modo di acquisto della proprietˆ. La norma internazionale cio rimuove un limite negativo, ma non fonda il diritto positivamente: vi soltanto una condizione di compatibilitˆ tra la disciplina internazionale della cattura e l'acquisto della proprietˆ che avviene sul 1piano del diritto interno (32). Nessun obbligo vi per ~l diritto interna,zionale che lo Stato catturato assicuri il riconoscimento del diritto di proprietˆ al cattore nel proprio ordinamento (33) n aI momento in cui la cattura si esercita (in quanto questa si attua in linea di fatto, e meglio di forza resistita) n in momenti successivi, ch anzi lo Sfato catturato t.enderˆ, nel corso della guerra, al riacquisto della cosa per. duta, e non potrˆ attribuire a un fatto del tutto precario -specie finch la guerra combattuta -un val01¥,e giuridico definitivo. Cosicch riacquistando lo Stato la cosa cattu rata non si potrˆ ritenere che l'acquisti ew novo a titolo originario, ma eserciterˆ una reazione a uno (32) Tale effetto ,di diritto interno che si realizza negli ordinamenti territoriali, quanto meno per consueitudine, non importa per˜ I'esisten,za di una norma consuetudiá naria internazionale che attribuisca al fatto della cattura la ,quaiifica di modo di Mquisto della proprietˆ. Le affermaziorni che in tal senso 1pos'Sono trovarsi ,s,tanno suMo equivoco di trasporve eft!etti di rdiritto interno sul piano internazionale specialmente in dipendenz'a del fatto pur certo che lo ac,quisto della proprietˆ si rifletter. ˆ a sua voltai sul piano irnternazionale, ma solo per le relazioni da Stato a Stato, ad es. nave catturata che alzi la bandiera dello Stato cattore (beninteso che lfl' preda nella guiena sul mare sia tuttaltva r:egolamentazione internazionale). 1 (33) Sul princi1pio che l'ordinamento intemo dello Stato _ occupato non debba mai riconoscere n garantire allo Stato, oc.cupante quanto consegue con l'esevcizio della violenza, legittimo secondo il diriuto internazionale vedi BALLADORJi,-PAGLIERI: La guerr:a, cit., pa.g. 163. fili Li iJ,illifubiii 'WWW“& :::@ff fili Li iJ,illifubiii 'WWW“& :::@ff -140 spossessamento (legittimo sul piano internazionule), a.ttraverso la ,quale rivivrˆ il suo diritto di proprietˆ sulla cosa (34). In conclusiione manca ogni esigenza di adattamento del diritto interno al diritto internazionale, perch la norma consuetudinaria in esame non contempla obblighi dello Stato catturato che debbano riflettersi in disposizioni del diritto interno che investano di alcuna giuridica qualifica la cattura passiva. Questa resta di fronte al nostro ordinamento un puro fatto, che non ottiene il valore di modo di acquisto della proprietˆ a favore dello Stato cattore (35). 4. Si giˆ visto che non vi necessaria coincidenza tra la valutazione che di un fatto faccia la norma internazionale, e quella che debba farne il diritto interno, e ci˜ particolarmente in quanto certi fatti o rapporti, regolati dalla consuetudine inte1ánazionale, non possono per se 'Stessi essere oggetto di valutazione di diritto interno. Cñs“ una norma internazionale che ¥qualifichi una relazione tra áSfati, non pu˜ diventare per adattamento norma di diritto interno, perch , per definizione, sottratto all'ordinamento territoriale di regolare rapporti tra soggetti sovrani dotati di personalitˆ giuridica internazionale. Da ci˜ consegue che il diritto interno non pu˜ contenere al {34) ¥Se inv1ece si dovesse riten:ere chre lo .Stato catturato sia obbligato a ri,conoscere nel proprio diritto interno la cattura come modo di acquisto deHa proprietˆ deI nemico si legittimerebbe una conseguenza che nessuno Stato pu˜ essere disposto ad accettare, perch in tal caso basterˆ che il nemico oc¥cupante ceda la proprietˆ delle cose 'catturate a un qualsiasi ciittadino anche dello s.tato oCCU[lato, perch questo non possa recuperarle nel corso della guerra essendo vietata l'apprensione di cose di proprietˆ privata . .Con l'aggravante che sarˆ favorita in momenti di ,crisi bellica la vendita di cose catturate sullo stesso territorio occupato ricevendo il nemico in cambio denari e valori di facile asportazione e reimpiego in guerra. (35) 1Con ci˜ non s,i vuol dire che l'acquisto dre.Ha proprietˆ della. cosaá verificatosi nell'ordinamento dello Stato cattore non possa mai spiegare effetti o trovare riconoscimento nello Stato italiano. CePto che 11 rapporto tra Stato rivendicante e cittadino va risolto solo in relazione all'ordinamento giuridico .italiano, e chJe, dal punto di vista di que:s1o, ipoich il cattore non acquista la proprtetˆ della cosa ,catturata non ha la capacitˆ di alienarla. E' peraltro certo che la validitˆ di un conitratto in cuiintervengono parti appartenenti a diversi o.rdinamenti giuridici va. guardata dal, ipunto di vista áChe al riguarádo occorre praticamentre, conoscere (MORELLI: Lezioni, cit., pag. 6). La rivendica invece non potrˆ essere esercitata contro il cittadino straniero ( superfluo e incongruente notare che non potrˆ esercitarsi verso lo Stato cattore) acta secondo le norme di diritto internazionale privato vigenti nel nostro ordinamento, ed allora per decidere della validitˆ dell'alienazione si dovrˆ fare riferimento alla legge nazionale dell'alienante (afr. MORElLLI: Lezioni, cit., paig. 68, n. 29¥). cuna norma che contempli la cattura passiva come modo d'acquisto della proprietˆ per lo Stato cattore, dato che in tal caso la norma interna qualificherebbe un rapporto tra Stato catturato e Stato cattore, rapporto che per la na,tura dei soggetti non pu˜ essere oggetto di valutazione da parte di una norma interna, ma solo di una norll).a internazionale. Invece evidente che la cattura attiva pu˜ essere valutata dall'ordinamento interno in quanto questo non prende in considerazfone una relazione con l'altro Stato, ma puramente e semplicemente gli obblighi dei soggetti di diritto interno -(per esempio quello rivolto ai cittadini e agli organi dello Stato di rispettare in guerra la proprietˆ privata nemica), e gli effetti che in esso consegue la cattura con l'attribuzione della proprietˆ del bene catturato allo Stato, ad esclusione di ogni altro soggetto del suo ordinamento, e con la conseguenza che possa legittimamente esercitare tutte¥ le facoltˆ che derivano dall'acquisi,zione della proprietˆ. Neanche si pu˜ ritenere che la norma interna debba considerarsi poásta in relazione alla neces'sitˆ di disciplinare un rapporto non altrimenti qualificabile, e che invece pu˜ trarre la sua valutazione con riferimento alla norma internazionale (36). (36) La voluta conformitˆ tra ordinamento inteárno ,e diritto initernazionale generale pu˜ valere anche a porre le no:rrne necessarie per valuta.re situazioni, fatti e rapporti non altrimenti disciplinati dal diritto interno per il carattere di eccezionalitˆ e imprevedibilitˆ che li caraitterizza, e connessi a quel particolare momento di crisi che in uno Stato induce l'occupazione bellica. Quale la valutazione che l'ordinamento dovrˆ fare quando, ce~) sata la crisi dell'occupazione, dovrˆ riassorbire e valu-' tare tali fatti e circostanze? Lungi dal volere affrontare questo tema (vedi sull'argomento GIANNINI: Norme deUe auto>ritˆ 01ccupanti e, dirit/to dei priv'ati in " Griur. cass. civ. È, 45, n. II, 353; Mo:t-!ACO: La revoca degli atti amministrativi emessi durante i'occ'upazione di armis1tiz“o, ibidem, pag .... ; CAP.OTORTI: suua valutazione........... ) si vuol sottolineare il ruolo importante che pu˜ spettare nreiHa rfoerca ádeHe norme idonee a disciplinare la materia, il principio dello ,adattamento del diritto interno allaá norma internazionale. Un caso interessante si offre nella situazione del cittadino che si visto costretto in regime di occupazione a pagare il suo debito verso lo Stato al nemico occupante. E' il pˆgamento liberatorio secondo il diritto interno? La risposta data alla nota (6) pag.... seguendo il criterio dello HUibeár: lo Stato 1deve attribuir.e re1mcacia liberatoria a tale pagamento per il princiipio della inviolabilitˆ della proprietˆ privata accolto per adattamento nel suo ordinamento. Ma non si deve cadere nell'equiv. oco di rife.rirs,i direttamente alla norma. internazionale, anzich alla correla;tiva norma di adattamento. Far dipendere la di5ciplina del diritto inte:r:no dal fatto che lo Stato occupante avesse o non interna,zionalmente JI potere di pretendere il pagamento valutazione di diritto internazionale e non di diriitto interno la soluzione :negativa pu˜ riflettersi solo nei confronti dello Stato che h“t ommesso l'illecito internazionale e nei cui con- hm¤ .W: tm&DLA 22i& -141 Si potrebbe dire cio che se il diritto italiano non qualificasse in alcun m~do la cattura passiva non si potrebbero al suo confronto giudicare gll effetti dell'atto di disposizione che lo Stato cattore faccia di cosa catturata in favore di cittadino italiano. Un tale rapporto invece giˆ regolato nel diritto interno da tutto il sistema delle norme che disciplinano la condizione giuridica dei beni 'dello Stato e che si risolvono in maniera -sistematica nel cosiddetto regime amministrativo (l.ei beni pub. fronti pi solo giocare la sanzione di illegittimitˆ di cui virtualmente almeno tenuto a rispondere mentre del diritto interno varrˆ invece il criterio su enunciato di non trasferibilitˆ del danno di bottino dallo S1tato sul c!ttadino, non importa se l'eserciz.io del bottino illegittimo dal .punto di vista internazionale. Diverso il caso, ma valevoli le suesposte considerazioni per l'ipotesi di requisizione di un credito di ;privato cittadino quando la-norma internazionale non la consentiva. Anche in tal caso l'ordinamento interno, per ada;ttamento, di fronte al potere di requisizione (bene o male esercitato d.al. soggetto internazionale) deve attribuire valor giuridico al fatto del privato che subendo tale potere pag˜ il credito reáquisito. Il caso stato deciso in senso contrario dal Tribunale di Firenze, sentenz1a 31 luglio 1945 in Ç Riv. Cass. Civ. '" 1945, Il', 403, come se il compor tamento del .priva.to ,potesáse essere qualificato alla stregua della legge internazionale. L'Alessi annotando la sentenza nella-citata Rivista, c~~sura tale decisione affermando appunto il valore giurid~ co del pagamento. In átema di requisizioni vi poi una diffusa giurisprudenza (vedi sentenza Tribunale ~irenze 10 dicembre 1945 con nota critica, di Capotarti m Ç Foro It. È, 1947; Tribunale Ancona 15 dicembre 19¥47 ¥.'.' ~oro It. I, 48,. I, 371; Tribunale Chieti 11 giugno n947: ib~dern, 372; Tribunale Pesaro 7 febbraio 1947, " Foro It. È , 48, I, 180) che risolve il problema della rivendi-cabilitˆ della cosa requisita nei confronti dello attuale ~assessore secondo che ]a reáquisizione fu operata legi1ttimamente nel qual caso si ritiene valesse ad attribuire il titolo di proprietario al requisitore oppure no nel qua'l caso infatti vie-nei qualificata come razia. Ma ci sembra che áqut>ste valutazioni che iPOSsono incidere tra soggetti internazionali non sono idonee a risolvere i ra¥pporti diá diritto interno. Il risultato pratico pu˜ essere che chi ebbe .cosa male requisita sia esposto alla rivendica anche se l'ebbe in pagamento di un bene a sua v_olta requisitogli, mentre chi possiede cosa bene re.quis1ta, an1che se l'acquist˜ :per speculazione sˆrebbe garnntito dalla .rivendica. In linea di principio non sembra che agli effetti del diritto interno la requisizione anche se inraiionŽ!Jlmente legittima attribuisca la prorp:rietˆ .al requisitore. Altro áche la requisizione effettuata secondo le norme del diritto interno produca certi effetti da esso disciplinati, altro che un istituto solo analogo, ispirato da diversi criteri e ragioni pratiche e radicato in un altro ordin.amento possa sortire gli stessi effetti. Il diritto interno si limiterˆ ad attribuire giuridicitˆ al fatto (in se stesso) della requisizione a diversi fini che qui non possibile valutare e al conseguito pagamento de~ bene requisito, ma n˜n vi ragione ;perch attribmsca a 1quel fatto il valore di ac.quisto della proprietˆ. Del resto tale effetto non ci sembra ;possa desumersi blici (37). Tale sistema normativo non solo non consente, ma ripudia l'ammissione nel diritto interno di una norma che contempli la cattura passiva come modo di perdita dello 1Stato della proprietˆ di beni indisponibili e come modo di acquisto in favore dell'altro , Stato, tanto pi quando si voglia trarne la conseguenza del valido acquisto in favore del cittadino italiano acquirente dallo Stato nemico cattore. I beni dello Stato si distig1.10no in demaniali, e p~trimoniali indisponibili e disponibili. Si giˆ visto (cfr. nota 1) che il problema in esame non pu˜ praticamente riguardare che i beni del patrimonio indisponibile. La condizione giuridica di 1questi fissata dall'art. 828 Codice civile, con ri chiamo alle norme amministrative speciali. E' pacifico in dottrina che i beni del patrimonio “ndisponibile sono soggetti al regime della proprietˆ privata (38), e non a quello della proprietˆ pubblica (beni demaniali), e quindi per essi non si pu˜ parlare in linea assoluta di inalienabilitˆ, intrasmissibilitˆ e imprescrittibilitˆ. Ma altresi vero che rispetto alla categoria del patrimonio indisponjbile sussistono regole particolari, prima fra tutte quella dell'828 . Codice civile, che costituiscono iu8 singulare rispetto alla¥ disciplina comune della proprietˆ privata (39). L'art. 828, pur avendo limitato il principio di assoluta inalienabilitˆ dei beni del patrimonio indispensabile fiássato dalle leggi amministrative anteriori (art. ,9. del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827), ha mantenuto per essi una inalienabilitˆ relativa, 0he dura finch sia mantenuto in atto, per volontˆ dell'Amministrazione, la destinazione del bene a pubblico servizio. La differenza tra inalienabilitˆ del bene demaniale e quella del bene patrimoniale indisponibile (40) sta nel fatto che la prima assoluta, cio non consente in alcun modo e in nessun momento che i beni demaniali siano oggetto di negoe.i giuridici privati, e ci˜ per l'appartenenza necessaria del lbene in áquanto demaniale allo 1Stato (42) : la seconda relativa, per la ma¥ncanza di necessarietˆ dell'appartenenza del bene, ed il vincolo di indisponibilitˆ (inalienabilitˆ, cio intraStferibilitˆ del bene per negozio giuridico privato) nasce solo dalla volontˆ amministrativa cli destinazione del bene neppure dalla norma internazionale che tra i limiti che prevede dovrebbe escludere. la frucoltˆ di fare commercio de]Ja1 cosa requisita (art. íi2 convenzione dell'Aia.). Il limite alla rivendi1cabilitˆ sarˆ piuttosto talvolta nell'art. 1153 Codice civile ma non sembra possa sootoscriversi alla sentenza citata del Tribunale di Pesaro secondo la quale se il nene fu requisito regolarmente pass˜ in proprietˆ dell'occupante e chiunque ne venne poi in ;possesso garantito contro la rivendica dell'originario proprietario. (37) ZANOBINI: Corso di Diritto amministratrlvo, Milano, 1946, Vol. IV, Capo I. (38) ZANOBINI : ibidem, pag. 100. (391) ZANOBINI : ib'tdern, ipa1g. 101. (40) GUICCIARDI: IL Demanio, Padova, 1934, pag. 375. (41) GUICCIARDI: op. ci.t., rpag. 8. rm.:::::xwx;;;;;;m;;~s :::::: &Libi -142 a pubblico servizio. Tale volontˆ pi o meno discrezionale, andando da un massimo di vincolo come per le foreste, le miniere, ecc. (dove per˜ l'Amministrazione pu˜ sempráe far cessare l'indisponibilitˆ quando il bene non sia pi idoneo al fine che ne richiede il vincolo, (v. _regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 107, 109; legge 1¡ giug.Q-o 1939, n. 1089, articoli 23, 24) ad un masásimo di discrezionalitˆ, che consiste nella destinazione di cose mobili a un pubblico servizio. L'effetto di tale d~screizionale vincolo della cosa alla destina.zione che, fincM questa dura, essa inalienahile (indisponibile), in á,quanto non lecito n possibile che muti destinazione se non dopo che questa sia cessata nei modi previsti dalle leggi am. ministrative (43). Non a caso lo Zanobini afferm11 che il mutamento di destinazione non n lec~to n possibile per la sanzione dell'art. 828 Codice civile. E' noto che le norme che pongono divieti non operano soltanto nel campo del lecito, ma altres“ in quello del possibile giuridico (44). La sanzione dell'impossibile giuridico non impedisce che il fatto si compia, ma che esso sia capace di produrre effetti giuridici : dunque l'alienazione di un bene indisponibile, in costanza del vincolo posto dalla volontˆ amministrativa col destinarlo a pub. blico servizio, anche se si verifica, non solo affetta dalla sanzione dell'illecito, ma altres“ da quella dell'impossibile giuridico, cio non produttiva di effetti giuridici per l'ordinamento italiano. La vendita fatta dal nemico cattore di un bene indisponibile dello Stato mutandone cos“ violentemente la destinazione, improduttiva di ogni effetto giuridico nel nostro ordinamento (44). N pu˜ pensarsi che tale vendita sia semplice mente annullabile, su iniziativa dell'Amministra: zione, e non radicalmente nulla, in quanto tale tesi se anche potrebbe trovare una certa giustifi cazione in relazione alle vendite di beni del pa trimonio indiásponibile compiute da organi della Amministrazione italiana senza l'osservanza delle paárticolari disposizioni delle leggi di contabilitˆ, come ritiene ad esempio lo Zanobini (45) non po trebbe in alcun modo essere accolta nei casi in cui le Váendite stesse non seguono per manifesta zione di volontˆ di organi dell'Amministrazione italiana, ma per volontˆ dell'organo dello Stato (42) ZANOBINI: op. ctt., pag. 101. (43) 1Sul1e categocrie del ,iicere e del posse nel diritto cfcr. AUGUSTO THON: Rechtsnorm und subjectivesrecht, trad. it., áCedam, 1939, pag. 20. (44) Il Tribunale di Roma nela citata sen1Jenza 25 giugno 1948 ha ritenuto che poich le norme dello Stato occupato non vincolano lo Staito oc.cupante, questo non áera tenuto ad osservare. per ['aJiooazione di un hene indisponibile catturato le forme e i modi previsti dalla leg:ge itaili.a,n.a. Ci˜ i del tutto p!lcifico ma non toglire che i'l j'atto áCáomrunque e da chiunque pos.to in 'e:S's,ere' di mutare de-stinazione al bene, senza re in contraddizione alla volontˆ dell'Amministrazione, 1~esta improduttivo di effetti gimidid i:li fronte al nostro ordinamento, [)8r aa ricOirdata impossibilitˆ giuridica sancita dall'art, 828 Codice ivile, occupante, che a tale Amministrazione estraneo e che giustifica il suo potere solo per il fatto della violenza bellica. 5. Oosicch., la cattura eseguita dallQ Stato nemico su bene del patiimonio indisponibile non capace di rendere il bene trasferibile secondo l'ordinamento giuridico italiano, perch l'atto di violenza bellica non pu˜ essere nel nostro diritto sostitutivo della volontˆ, amministrativa, che sola idonea a far cessare la condizione di inalienabilitˆ dei beni creata dal vincolo amministrativo della destinazione del bene stesso al pubblico servizio ; ed appena l'Amministrazione sarˆ in grado di reagire allo spossessamento potrˆ riacquistare il bene presso il cittadino italiano che.senza effetti giuridici, per il nostro ordinamento, l'ha acquistato dal cattore. Oome bene accenna la Corte d'Appello di Roma, nessuno pu˜ essere costretto ad acquistare qualcosa dal nemico, e il rapporto da lui contratto col nemico, non solo non consegue effetti giuridici nel nostro diritto, ma neppure dal punto di vista morale e da quello del buon costume (inteso in senso ampio) merita protezione giuridica, perch il cittadino italiano con Io scambio di cose ha evidentemente e liberamente prestato al nemico, in danno del suo Paese, un'utilitˆ da ,quello a1mbita. Quindi neppure il principio, che per adattamento si pone nel nostro ordinamento, ,della inviolabilitˆ della proprietˆ privata, applicabile nella specie a protezione dell'acquirente. Da ultimo si osserva che la cattura passiva non pu˜ essere contemplata dal nostro ordinamento come modo di perdita, di diritto, dela cosa. Lo Zanobini (46) dopo avere enumerato i modi d'acq1; 1isto di dir~tto pu~blico, includen~ovi il bottino. di guerra (pi precisamente del Vitta che parla 3" di modo d'aoquisto di diritto internazionale) (49L non lo considera affatto tra i modi di perdita, e non foss'altro per parallelismo, l'ipotesi non poteva sfuggire al chiarissimo Autore. E' che i modi di perdita di diritto pubblico consistono nell'assoggettamento dello stato ad altrui fondate pretese giuridiche, si tratta cio di casi in cui le r1;1gioni di iproprieUt dello áSfato devono cedere allo altrui diritto. Cos“ per la retrocessione, l'espropria1Lione per pubblica utilitˆ, l'espropriazione (45) ZANOBINI: OIP. loc: cit., pag. 102. Il VITTA neRa nuova edizione del Corso di Diritto Amministrativo, Toá rino 1948, pag. 270, aáccede all& tesi dello Zanobini contro l'opinione anteriormente sostenuta. (46) 1La cont~aria ;aff&maziorne neHa citata nuova edizione del Corso di Diritto Amministrativo del Vitta non in alcun modo giustificata dan'autore e sembra portare a conseguenze non consentite l'accettazlione della tesi ,dell'annullabilitˆ e non nullitˆ dellia vendita viziata nel modo e neiLle forme. Lo ZANOBINí ammetteá ¤_D'IO_ l'acquisto per usucapione dei beni áindisponibili (op. loc. civ., pagg. 100 e 134). (47) ZANOBINI: op. ioc. cit., 1pag, 129. (48) VlTTA: op. cit., iPagg. 259. aam.222&? =====m=== aam.222&? =====m=== -143 esecutiva, che sono i modi di perdita della proprietˆ., di diritto pubblico, contemplati dal nostro ordinamento (50'). Al contrario il nemico cattore non ha alcuna pretesa giuridica che l'ordinamento italiano gli assicuri, n acquista la cosa in virt di diritto, ma di fatto, in quanto l'ordinamento italiano non contempla un conflitto fra i due Stati dando a uno dei due la protezion('.l che si risolve nell'attribuzione di un diritto soggettivo. La cattura non che violento spossessamento cui lo Stato non Ila avuto la forza di reagire, e contro il quale non ha sul piano internazionale il diritto di reagire, trattandosi di fatto legittimo di gu~ra. . La riprova elle la situazione non cambia agli effetti del diritto interno se lo Stato venga spossessato di cosa che, secondo la legge internazionale, non poteva essere oggetto di bottino di guerra. . Non che in tal caso non perda la cosa (se la retrocessione infondata, se l'esecuz.ione non ha giusto titolo, se l'espropriazione viziata, lo Sta: to non perde la proprietˆ perch questi sono veri modi di perdita di diritto), la perde ugualmente, (50) ZANOBINI: op. loc. cit., pag. 132 e seguenti. ma solo perch di fatto ne spossessato. Contro questo fatto non ha in nessun caso rimedi giuridici di ordine interno (che non potrebbero mancare se il fatto fosse disciplinato dal diritto interno) e solo pu˜ per la via diplomatica o avanti le competenti Autorib1 internazionali far valere le sue ragioni radicate solo nell'ordinamento internazionale (51). (51) Nell'opinione sostenuta sul testo sembra conforti il .considerare a qua:li effetti potrebbe condurre la tesi che la cattura passiva, per obbligo internazionale, debba esser consideraita dal nostro ordinamento come attributiva¥ della .proprietˆ delle cose catturate allo Stato cattore se ad es. verghe d'oro costituenti tesoro dello stato fossero cattur.ate e poi dal e.attore ceduteá a c.ittadino italiano, lo Stato dovrebbe riconoscere quest'ultimo legittimo proprietario, e non potrebbe, neppure con legge speciale disporre il recupero del tesoro, perchi una tale norma annuUerebb¥e ágli effetti del regolare tr.aipasso di proprietˆ e violerebbe l'obbligo internazionale, che lo S¥tato ha di riconoscere nel suo ordinamento la cattura passiva come modo di perdita del suo diritto sulla cosa e ¥come modo di acquisto in favore del Cattore (contra vedi Hii'BER: op, Ci.t., pag. 664). Avv. GIUSEPPE MANZARI i1 i1 i1 i1 NOTE D I DOTTRINA G. AULETTA: Risarcimento del danno e prezzo di imperio.á (cc Riv. Dir. Comm. 1949. I, 1 È). Premette anzitutto l'A. come profondo sia il contrasto in gimisprudenza fra le Magistrature di merito e la Oorte Suprema sull'argomento: le prime (App. Genova 3.1 g'ennaio 1946, in Ç Giur. It. È, 1946, I, 2, 304; Tribunale Torino, 16 febbraio 1946, ivi 1946, I, 2, 2166.; Tribunale Napoli 22! luglio 194-6, Ç Foro It. È 1946, I, 829; Tribunale llrgwmo 31 luglio 1946, Ç Mon .. Trib.>> 1946, 245, App. Milano, 8 luglio 1947, ivi, 1947, 277) sono dedsamente odentate nel senso che per la determinazione del risarcimento del danno -ácontrattuale od extra contrattuale -si debba tener con to dei prezzi di mercato nero, e ci˜ sostengono facendo appello soprattutto a ra1gioni eiquitative; h seconda ha invece statuito in senso del tutto opposto (Oa.ss. Brescia, 12 agosto Hl44, in Ç Ginr It., È, ed. Torino 1944, I, 1 87; Oass. 25 maggio 1948, n. 811, inÇ Riv. Dir. Comm.È, 194:9, II, 10 e Ç Foro It. È, 1948, I, 921). La dottrina (GRASSETTI, in Ç Giur. It. È, 1947, I, 2, 265, e 1AIMORTH, in ÇTemi >> 1947, 423) dal suo canto S'egue la opinione della Oassazione, pur ma nifestando dei dubbi e facendo presente che la so luzione non appaga del tutto e non sempre appare soddisfacente. In Francia si nota invee.e un rovesciamento del le posizioni: mentre la giurisprudienza appare orientata verso una larga valutazione, nel senso che i prezzi bloccati non possono riguardare la determinazione dei danni, che vanno calcolati se condo il valore effettivo dei beni di cui il ipatri monio stato privato, la dottrina invece divh::a1 fra le opposte tesi. L'A. critica sia la posizione della dottrina che quella manifestata dal S.C. Il Grassetti e l'Amorth fanno una distinzione fra due casi: 1) il bene si trova sul mercato, ed in tal caso il danno deve essere valutato secondo il prezzo di imperio; 2) il bene non si trova sul mercato (per una qualsiasi ragione), ed allora deve soccorrere una valutazione equitativa del giudice; se poi il bene contingentato il danneg giato deve dar la prova di aver ricevuto la merce in regolare ass.egnazione. E l'A. d'accordo per il primo caáso, non per il secondo, perch un valore del bene esiste, ed il valore di uso, al qna.le bi sogna perci˜ rifarsi. Quanto agli argomenti addotti dal áSupremo Col legio nella citata sentenza 29 maggio 1948, n. 811, l'A. ritiene non siano consistenti. Non il primo (i prezzi di imperio vengono fissati non solo per determinare il prez.zo contrattuale, ma anche per determinare il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento o dalla perdita del bene), perclt una non dimostrata affermazione circa una pretesa ratio legáis, mentre chiaro che il legislato1' e voleva soltanto limitare l'ascesa dei preze.:i. E neppure il secondo (i prezzi di mercato nero sono illeciti, e il danneggiato, ricorrendo a tale mercato compie un atto illecito, del quale non pu˜ giovarsi). Ora da un lato si pu˜ osservare che non sempre necessario che il danneggiato proceda all'acquisto d,el bene perduto, mentre il prezzo di mercato nero serve solo come riferimento per la valutazione del danno; dall'altro agevole notare secondo l'A -che nessun illecito sarebbe compiuto dall'acquirente. Non un illecito penale, salvo che non abbia egli indotto il venditore a cedergli la merce (e a qu~sto riguardo numerose son le pronuncie giurispruO denziali); e neppure un i1lecito civile, posto che, a sensi dell'art. 2033 e.e., egli ha anzi diritto alla restituzione del sovrapprezzo (che peraltro spesso stato negato, in molte fattispecie, proprio in funzione della illiceitˆ dell'atto di acquisto avvenuto in spregio delle norme sul blocco dei prezzi). Lo stesso A. non nega 1peraltro che la sua. tesi poi>sa cagionare perples1sitˆ: essa non pu˜ trovare ap. plicazione in tutti i casi, e certo ne rimangono escluse le ipotesi di acquisto di merci conting.entate, perch in questo caso l'attivitˆ dell'acquirente senza dubbio illecita. áá Ma la soluzione del problema, secondo l'A sca turisce da una diversa s:ua impostazione. Nella valutazione del danno per la perdita di un bene occorre riferirsi all'interesse che il dan neggiato aveva a godere del bene perduto, inte resse misurato dal valore che per il patrimonio del danneggiato presentava quel bene, e cio dal suo valore d'uso. In tempi normali questo valore e quello di scambio coincidono, e quindi la que. stione non sorge. .. Ma quando si stabiliscono prezzi di imperio, .pe:i: sottrarli al gioco della domanda e dell'offerta, i due valori pi non coincidono: quello di scambio resta basso, perch proprio questo lo scopo che -145 si vuol raggiungere con la imposizione del prezzo, mentre il valore d'uso ásempre in funzione della possibilit di trovar la merce sul mercato, e aumenta col dimin.ire delle possibilitˆ. Ed propirio il prezzo di mercato nero che con1misura tale valore di uso, restandone anzi talvolta al di sotto; perch se qualcuno comprava era-segno che trovava che il valore di uso di quella merce era, almeno per lui, superiore al prezzo del mercato nero. Questo prezzo,, adunque, sia pur illegale, costituisce un ottimo criterio per misurare quel valore d'uso, al quale deve adeguarsi il risarcimento del danno. Tale soluzione, peraltro, non pu˜ valere per i casi in cui il danneggiato faccia commercio del bene perduto: in questo caso la sua attivitˆ certamente illecita, se egli voglia vendere a prezzo superiore a quello di imperio, e l'ordinamento giuridico non pu˜ consentirgli quel vantaggio che gli sarebbe derivato da un illecito. Resta il problema proc~ssuale dell'onere della prova.: il creditore che deve provare di non aver potuto trovare la merce al prezzo di imperio, ovvero il debitore che deve dar la prova che tale possibilitˆ c'era, onde sottrarsi al pagamento sulla base dei prezzi di mercato nero? Ritiene l'A., sia pur dubitativamente, che in baáse all'art. 1á518 (in quanto applicabile) la prova dovrebb'áessere a carico del danneggiato, perch il non aver trovato la merce al prezzo corrente fissato dalle autoritˆ costituisce un maggior danno, la prova del quale, ai sensi del citato articolo, fa carico al creditore. La quewtione ohe ha formato oggetto dello stuclio dell' Aul,etta grave ed interessante, e per ~anta giˆ sia stata segnalata (vedi retro, 27) pitre non appare imitilŽ richiamare su di e8sa a.ncora. le Pub.bl!iche Amministrazioni. A~ riguardo, oome ha esattamvente ricordato l' A._. il.oontrasto tra le Magistrat¥ure di m1erito e la Su prevma Corte non potrebbe essere pi vivo : qáuesta ancora di recente ha riibadito la ápropria giurispruden. za, con la sentenza .31 dicembre 1948, n. 1954, Guerra contro Pacini_, in Ç Mmss. Foro It. È, 1948, 406. E' per˜ dri segnal'are che anche la Corte di Appello di Roma -pur in fattispecie diversa ed assai pi grave, sot'to certi aspetti ha riaffer------- 1 mato il principio che in niun caso si possa far riferimento ai prezzi di rneT"cato nero o, se meglio piace, libero (App. Roma, 24 febbraio 1948, De Sanctis contro Societˆ Chimica Tiberina, in Ç Giiw. It. l>, 1948, I, 2, 582); mentre negli ste1S:si .er aequistare iin immobile, si reda, nel senso ohe il donante ha diritto all''immobile, Cass. 27 mar. zo 19J8, n. 467, in ÇForo Jt., È, 1948, I, 604; contra App. Torino 2.6 aprile 1947, ivt 1948, I, 7114, (questáa ul'tima sentenza nega anche ohe in nn caso del genere possa parla.rsi di negozio simulato). ¥ ¥ In ordine ane qnestioni cihe sorgonáo in tema di presunzione muciana, sái veda questa Rassegna. 19-!8, faso. 9, pag. 13. (N. G.). L. RAGGI : I limiti soggettivi dell'efficacia di cosa giudicata delle decisioni deHe giurisdizioni amministrative (Ç Glur. Compl. Cass. Civ.È, 1948, 10 quadr. 418). In una nota alla decisione 31 marzo 1948, numero 159 della IV Sezione del Consiglio di Stato (Riv. citata, 416, noncli Ç Riv. Ann. >> 1949, lO!l), il Raggi ritorna sull'argomento, sempre controverso, della estensibilitti extra partes del giudicato amminis.trativo. In contrasto con il GmccIAHDI (La giu8tizia amministratJiva, 238), che sembra incline a consideá rare l'esercizio della giurisdizione amministrativa come attuazione di una volontˆ di legge rivolta alla tutela del pubblico interesse (ed in questo caso le decisioni degli organi della giurisdizione ammi. nistratiYa dovrebbero avere efficacia erga omlfies, giacch il pubblico interesse non pu˜ áesser insieme tutelato nei confronti di alcuno e non tutelato nei confronti di altri), il Raggi riafferma il principio, del resto prevalente, che anche questa particolare giurisdizione rivolta alla tutela .i interessi indi. "viduali, dal che discende che le decisioni hanno forza di giudicato soltanto fra le parti. Oerto l'Amministrazione ha sempre la facoltˆ di applicare il principio fis¥sato dalla decisione giurisdizione anche a coloro che non hanno preso parte al processo ; ma questa pur sempre una mera facoltˆ e non un obbligo.. Il R., a questo proposito, assai perplesso di fronte ai criteri ed alle distinzioni adottate dalla giurisprudenza e dalla dottrina: secondo cui il giudicato estenderebbe i suoi effetti extra partes in quei c..asi in cui la nullitˆ del provvedimento che ha portato allo accoglimento del ricorso contro un atto collettivo sia indivisibile( si direbbe meglio, forse: quando l'atto sia indivisibile). Tale indivisibilitˆ la decisione annotata hai rinvenuto, esemplificando, << quasi esclusivamente nel caso di annullamento dell'atto col ¥quale si scioglie un corpo organiz,ziato allo scopo di sopprimerlo o di riordinarne radicalmente la struttura e le funzioni, o di annullamento di una g-raduatoria >>; e lo ZANOBINI (Corso di dir. amm., vol. II, pag. 374-375) aggiunge gli atti wmministrativi generali (regolamenti). Il Ranelletti, a sua volta (Le gnarentigie, 5H) parla di Ç vizi indivisibili È, pi che di Ç atti indivisibili ))' per risalire poi da quelli a questi; ma neppure ques.ta dottrina pu˜ appagare del tutto; perch non segue neppure essa una netta demarca. zione, che pur sarebbe necessaria. E la mat.eria diventa poi ancora pi complessa quando si intrecciano provvedimenti diretti ed atti di tutela. Di fronte a tali e tante incertez.ze, che le varie tesi addotte non risolvono affatto, il Raggi inclina nettamente verso la pi rigorosa teoria del Bons1 (Gin8tizia Amminisotratfoa, 324): Ç se di cosa giudicata deve parlarsi, tale cosa giudicata deve risponde áre perfettamente agli estremi della cosa giudicata del diritto civile, senza, ambagi e senza tentennamenti >>. E ci˜ tanto pi in quanto ormai in un vasto settore gli organi cli giustizia amministrativa hanno una competenza esclusiva ed esercitano quindi la giurisdizione anche in materia di diritti, onde la efficacia del giudicato non pu˜ esser diversa per le due giurisdizioni. La tesi del R., pi rigida delle altre, potrebbe forse risponder¤ maggiormente al principio in base al qUJale il legisla.torc ha fi88Wto dei brevi termini d,i deoadenz'a per impugnare i provvodimenti wmministrativi: la neoe.~sitˆ che la Pubblica Ammini. strazione non rimanga a lung¥o c8'posta alla possibilitˆ ohe i suoi atti sian po8'ti nel nulla j il cihe 8ignifica anche ohe l'Amministrazione deve essere in condizion.e di sapere, in modo ehiaro e preoiso, nei oonfront.i di chi un determinato atto pu˜ esser posto nel nulla dagri organi giurisdizionali. Peraltro non pare che teoria sostenuta dal R. possa risolvere in toto laá questione. E' noto infatti che áanche il giud.foato civile -per dáirla col R. pu˜ in determinati casi spiegare i .COS'í detti' effetti riflessi, e val'ere, entro quo8'ti limiti, erga omnes (si vedano a questo proposito: Cass. 13 mag¥g'io 1941, n. 1430 e 10 dicembre 1941, n. 21977, in Ç JJ!as, Foro It. >> 1941, 352 e 737; 1¡feb¥braio1943, mF [¤] 1&& ;2M ;; @;;;;; ili'.&i t@( ==r-f;?REtmWMR ;;;l;@_tawf¤&mil& fili -148 n. 247 e 5 rnaggio 1943, n. 1047; ivi, 1943, 63 e 261; e da ultimo 19 maggio 1'947, n. 770, ivi, 1947, 175). E del resto lo stáesso .R. amm@tte ohe anehe il giitdicato civile ha wna sua forza espansiva Ç qttando esiste un 1iesso giuridico insuperabile átra persone diverse (com.e talvolta nei rapporti di fidáeius8ione, di looaK!'ione, eco.)È. Ognun vede che in tal modo la questione viene ad essere spostata, ma non risoUa pereh poi si tratterˆ in definitiva di vedere quand' ohe questi effetti riflessi verso i terzi posásono prodursi. Ond'. che appare meglio rispondente allo s1oopo proplf'io l'a te,~i fatta propriri dalla deoisione annotata: funiea eccezione al principio della soggettivitˆ del giudiaato Ç'riguarda quei casi neil qual-i vi impossibilitˆ¥ di eseguire il provvedimento annullato nei confronti di al'owni soltanto dei soggetti, ai quali l'atto si dirideva nel loro complesso. Si tratta di provvedáimenti i q1iali, pur incidendo nella sfera giuridica di pi persone, si presentano come una nullitˆ intrinseca ed indivisibile:, talch non pensabile che, a segwjto dello annullamento, possano venir meno nei ()Onfronti di taluni destinatari, a restare in vita rispetto ag1li altri È. E' una indagine delioata, certo, ma non v'ha dubbio che il sup1áem:o organo della giurisdizione amministrati1;a la condurrˆ sempre o˜n senso di vigile e penetrante giustizia. Sit.Z punto ohe anche gli organi della giustizia amministrativa esercitano una. giáiirisdfa¥ione di diritto subbietti1io, si veda per tt(tti il VITTA (Diritto amministrativo, tiol. Il, n. 128) il quale aff(!lJámJa ohe Ç i ricorsi. al. Consiglio rli Stato non son.o 1áioorsi popolari, nell'interesse della collettivitˆ, rna sibbene riaonosciuti e dfacip~inatd dal regái8latore nelrinteresse del solo ricorrente >>. La questione (sulla qqiale esiste nna ampia bi bliografia: la si veda in ZANOBINI: op. oit., 371 e segg.) stata giˆ segnalata in questa Rassegna, 1948, n. 5, 19; 1na non sarˆ: stato inopportwno, per la delicatezza della questione, richiamare ancora una 1:0Ma l:'attenzione St!: dái essa. (N. G.). .A. VARANESE: Codice delle leggi sui lavori pubblici. La collana della ÇCollezione LegislativaÈ edita al Giuffr si arricchita di un nuovo Ç Oodiee >>: quello della legge sui lavori pubblici, opera, veramente pregevole e meritoria di un valoroso funzionario dell'Am:mi'nistrazione dei hvori pubbli ci giˆ favorevolmente noto fra gli studiosi per una bella monografia sulla Ç Revisione dei prezzi nei contratti di appalto dj opere pubbliche È. Non una fras.e fatta tlire che il Ç Codice È ora apparso colma una lacuna; la legislazione sui lavori pubblici, quanto mai vasta e frammentaria, non ha alcuna effettiva base organica, ed abbraccia i pi di.sparati campi di attivitˆ; in essa, accanto a' tahme leggi fondamentali, che fi)'er' il passare degli anni Slempre pi brillano di vivida luce per la loro squisita completezza e formulazione tecnica (e vogliamo qui ricordare la legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F sulle opere pubbliche; quella del 2'5 giugno 1865, n. 2á369 sulle espropria: doni' per pubblica utiJitˆ; l'altra del 2fi luglio 1904, n. 523 s:ulle opere idraul'iche), si incontra. una congerie notevole di provvedimenti presi sotto l'assillo dell:ao urg1en,z,a nei periodi di una. convulsa attivitˆ dovuta a particolari situazioni contingenti. E chi ha bisogno di usare in continuazione questi ferri del mestiere sa, a, prova quanto sia, faticoso orientarsi in tutta questa legislazione, soggetta a continui cambiamenti e modifiche. Va quindi data ampia lode a.l Varanese che lia tentato, e in grandissima parte raggiunto, una accettabile sistemazione della materia, mettendo ordine in una selva cos“ intricata di disposizioni, accortamente contemperando le esigenze. di una certa sistematica con quelle di ordine pratico, da cui una, 1r1accoltai del genere non pu˜ prescindere. Il V. lta diviso l'opera in due parti fondamentali: la prima, di carattere generale, co.mprende quattro libri (L'amministrazione dei lavori pubblici; I lavori pubblici in genera1e; Contratti e Albo nazionale degli appaltatori -ma l'Albo poi cosa di tauto basila.re importanzaá da. dov1erlrn segnalare nella intestazione del libro? -; Espropriazioni); la seconda, di carattere speciale, ripartita in S¥ette libri (Strade e ferrovie; Acque ed i1m1pia,nti elettrid: Opere mra-rittime; 'Edi1ill'lia statale e Erovvenziona,ta: Urlbanisticaá ed 01pere igie. niche; Ca:lamitˆ pubbliche; Bonifiche) ; e tutte rispondono allo scopo, nel chiaro disegno di lavoro, quale delineato dall'autor1e, nella breve e limpida prefazione. $ Vorremmo so.Jtamto rileva1r1e, come potrebbe a1pparire opportuno raggruppare in un unico libro (od anche in unico titolo del libro IX -Urbanistica -o X -Calamitˆ pubbliche) le numerose disposizioni relative alle ricostruzioni per danni cagionaH dagli evernti bellici, e co1!11e sarebbe necessario inserire, accanto alle norme sui lavmi del genio militare, anche quelle sui lavori ferroviari, che pur~ hanno una propria autonomia e distinta disciplina giuridica. N a noi sembra opportuno lo spezzettamento di uno stesso testo di legg.e in varie parti del Ç Coá dice È : non sarebbe preferibile inserire il tesito compleio nella sedes materiae, .e nei libri e titoli cui pur qualche norma di esso si riferisce farne richiamo e rinvio? Ma queste fugaci osservazioni di dettaglio non infirmano in nulla l'operai: che viva e vitaJe, in tutto rispondente allo scopo che l'autore e l'editore si p1r1efiggevano:. Essa -per il suo. va:lore intrinseeo, áe per la. stessa facilitˆ e: ch.~arewai di consultazione, facilitata da tre ampi e limpidijng_ici_ -avrˆ certo ogni meritato succes1so, quale il Varanese merita per la serietˆ .e la preparazione con. cui si accinto a'l lavoro, per la.o c:o1m1pfotezza con cui l'ha condotto a termine. (N. G.). RACCOLTA DI GIURISPRUDENZA APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI-Reato annonario -Confisca -é misura di sicurezza patrimoniale -Presuppone in ogni caso la sentenza di condanna -Mezzi appartenenti a terzi estranei al rea~o. (I. Corte di Cass., Sez. unite penali 14 febbra á~ 194~ -P. Pres.: Pagano; Rel.: Borragine, Est.: Trasunem, P. M.: Fornari (conel. > scrive il Sabatini, Ç poioh, qu,oodo le leggi speciali hanno -150 inteso derogare a tale principio, o lo hanno espressamente stabilito ovvero la deroga si desume dalla particolare formulazione delre norme e dal loro coordinamentoÈ. Noi vorrf}mmo aggiungere ohe in quest'ultima ipotesi occorre procedere alla ricerca dei casi di deroga con estrema oautela, se noná si vogliono creatre inesatte e sempre inopportune violazioni del princ1ipio nulla poena sine culpa con u,n'applicazione dell'anacronistico istituto della responsabilitˆ! oggettiva, nei confronti. del quale anche l'a pi recente dottrina (cons. ANTOUSEI: La colpa per inosservanza di leggi Ç Giust. pen. È, 1948, II, 1 e segg.) ha espresso v:ive doglianze, coU'auspic'í-o ohe abbiano a scomparire dalla legislaz'ione italiana questi che sono stati definiti Ç residui di inciviltˆ' È. Anche la dottrina straniera chiamat,a a giudfoare, in politica criJn,inale, casi di leggi nelle qual'i stˆto sacrificato il diritto del creditore privilegiato a vantaggio dello Stato in sede di confisoa, haá avuto espressioni molto gravi, in proposito. Ci˜ avvenuto nella legislazione franc:ese nella qu,ale un'ordinanza del 30 giugno 1945 ha stabilito (art. 59) che Ç i beni confiscati o i prodotti della loro vendit. Prima di questa ordinanza, siil'la base della legislazione aUora vigente, il credritore privilegiato aveáva diritto di sodrdisfare il sUo cvredito anche sui beni confiscati j il legi,sláatore francese., per modificare il sistema, ha emanato la cen .. nata ordinanza nei confronti della quale leggesi iná dottrina la seguente validazione : Ç Se tale il diritto pacifi,co attu.le, davanti al quale il giudice o l'intYFpvrete debbono inchinarsi, ci si pu˜ stupire rJ,i vedetre il legislatore adottare urna soláuzione che parimenti oontraria al principio della personalitˆ delle pene ed aUe regole le pi elemen tari del diritto privato, poioh es'Sa oolpisee un non colpevole ed attenta al regime oivile o com,merciale dáelle sfourezze (A. B.mssoN, in Recueil Dalloz, 20 marzo 1948, p. 249). E' rli particolare interesse il fatto ohe si sia dováuto emanare un provvedimento legisl'ativo apposito e, soprattutto, che questo pro1;vedimento sia sfato giudicato nel mod˜ in eui sta.to gfudicato. , Lo oonsideraz1ioni che precedono ci portano per...... tanto a conclud.f3re ohe) dovendo delle norme p-e nali, le qu(J;li ptrevedono ia confisea come sanzione consegáuente a certi oomportam,enti, in'terpretarsi lo spirito seoondo la ratio dell'art. 240 c.p. fond. amen.ta.ze in materia, ed ()8Send'o questo articolo applicazione del prinoipio della personalitˆ della pena, ogni qu,alvolta non sia chiara all'interprete la deroga al oita.to articolo del OoˆAce penale, le disposizioni relative alla confisca contenute in leg. gi speciali debbano, indipendentemente dai risultati di V'alutazione letterale e grammatfoa.le del tu,tto 0pinabile o secondo preátesa intenzione del legisl'atore, essere esam.inati alla stregua dl oennato principio su oui poggia, oome luminosa. conquista, tutt,a la legisla,zione penale moderna (F.O.). IMPIEGO PUBBLICO -Competenza -Rapporti di lavoro degli Enti pubblici economici -Art. 429 n. 3 c.p.c. -Inquadramento sindacale -Risoluzione unilaterale del rapporto di impiego. (Corte di Cass., Sez. unite, Sent. n. 635-49 -Pres.: Ferrara, Est.: Pasquera, P. M. Macaluso. -Banca.. Nazionale contro Scarpi). La competenza a giudicare delle controversie re. lative ai rapporti d'impiego dei dipendenti di Enti pubblici aventi finalitˆ esclusivamente o prevalen. temente economiche, spetta, pur dopo la soppres sione dell'ordinamento corporativo sindacale, alla Autorib\ giudiziaria ordinaria in sede di lavoro, ai sensi dell'art. 429, n. 3 c.p.c. Nell'attuale pe riodo di transizione tale competenza áSvincolata dal presupposto formalt;l dell'inquadramento sin dacale dell'Ente, che era soltanto un indice áeste riore del riconosciuto carattere áeconomico dell'En. te pubblico. Il Giudice ordinario non pu˜ stabilire le ragioni di fatto e i criteri. di opportunitˆ in base ai quali l'Ente pubblico economico abbia, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, esercitato il potere di risolvere unilateralmente il rapporto d'impiego, mediante licenziamento ad nutitm con la corre sponsione delle relative indennitˆ; n tanto' meno pu˜ indagare se il provvedimento sia stato preso per un fine non dichiarato (nella specie per un lar vato intento epurativo), che avrebbe dovuto es sere raggiunto per altra via, con l'intervento di altri organi e con presidio di altre garanzie a fa vore dell'impiegato. N simile indagine pu˜ es sere compiuta dalla Autoritˆ giurisdie.ionale o am. ministrativa giacch, a seguito della norma di competenza sancita dall'art. 429 n. 3 c.p.c. (non modificata dai principi dettati dall'art. 113 della Costituzione in tema cli tutela giurisdizionale di diritti e di interessi) quelli che erano interes1si le-Vw gittimi dei dipendenti degli Enti pubblici econo mici vengono ad essere tutelati solo come diritti soggettivi davanti all'Autoritˆ Giudiziaria e con i limiti derivanti da tale nuova posizione mentre non sopravvive alcun margine del rapporto che sia ancora soggetto alla giurisdizione amministi:ativa. Con i presáente sentenza., la Cassazione, a Se zioni ttnite, ha oonfer-mato e completato il suo pre. cedente ind.iriz:zo giurisprudenziale in merito alla competenza sui rapporti dei dipendenti da Enti pubblici inquadrabili sin,dacnlmáente, a sensi del' l'art. 429, n. 3, c.p.c. sui poteri del Giudice ordi nario e l'esistenza o meno d:i interessi leg1ittimi tutelati. In tre massime, sistemwticament e oonnesse, ap pare concretato il pensiero e l'insegnamento del Supremo Collegio, che sembra giunto ad una for mulazione integrale. e definitiva, almeno nel sáenso prescelto : a) Laá prima massima ri'guarda il eriterio di determi1'1!azione d.ei rapporti soggettiá-al Giudice di lavoro. Ritiene la Suprnma Corte che cadutoá l"tn- quadramento sindacale indicato dalla legge, occor re rifarsi a.l criterio inspiratore di questa e oio alla particolare natura dell'Ente: ohe quindi sia soggetto alla cornpetenza del Giudice del l'avaro ogni Ente di carattere economico, vale a ˆire ogni ?FF?F MM ¥&&&& ?FF?F MM ¥&&&& -151 Ente che aábbia finalitˆ esolusivarnente o prevalentemente economica. Il Giudfoe perta.nto d.eve, secondo il Supremo Collegio, esaminare quare sia lGi finalitˆ dell'Ente e regolarsi circa la competenza a seoonda delle risitltanze di tale esa.rne. Con questa deoisáione, cos“, la Corte di Cassazione, tra i d-ue criteri sostanziali che le stavano di fronte e su 01.ti la giurisprudenza preesistente appariva oscil:lattite: quello aeua soggezione d-el rapporto alla disciplina collet¥tiva e quello deUa natura dell'Ente ha optato decfaamente per iC secondo accogliendo la átesi ma.gistralm.ente sostenuta da tempo in dottrina soprattutto daWAz~ariti (cfr. AzzARITI in Ç FOro Italiano', 1946, I~, 17 e 1947, I1V, 57. Ma l'Azzariti stesáso nell'ul'timo stuc'tio in 1nateria in ÇForo It. >> 1949, III, 98, 8embra inclinare ver8o lGi tesi della. natura del rapporto). A tale tesi_, per˜, a nostro avviso, possono muoi, crsi varie obbiezioni: la prima letteral'e: l'articolo 429, n. 3 non parla di En:ti Ç inquadrabili >> ma di Enti Ç inqitadrati >>; non si riferisce cio ad imo stato potenziale, ma ad uno stato attuale effettivo. Ora con la sua tesi la Cassazione viene a sostituire il criterio dell'a inquadrabilit;“, a quello dell'inquadramento Žffettivo, cio a nostro avviso della soggez'ione aUa disciplina aollettiva. n ohe p1t˜ apparire arbitrMio. La seconda, pi sostanziGi~e, collegata alla prima : che con la tesi .accolta il Giudice del laroro sarˆ conipetente anche quando l'Ente economico abbia discipl'ina¥to il rapporto in posizione di supremazia cio con un regolam.ento: il Giudice del lavoro si troverˆ cos“ ad applicare i regolamenti e in 8ostanza il sistema di diritto pubblico ¥ .i cui essi fanno capo e ohe preMtppone il controllo di legittimitˆ' solo nella parte in cui da es$i possa sorgere ~n diritto soggettivo, come precisato nella seoonila massima : cio in minima parte, mentre per il resto non vi sarˆ nessuna forma di twtela. In sostanza l1a eliminaZ'ione degli interessi leg'ittimi e dellGi loro tu,tela presuppone il sistema contrattuale e la posizione di paritˆ, e no;,,, pu˜ > postulando COS'í chiaramente una distinzione tra. i rapporti d'impiego con lo stesso Ente. Per tali oonsiderazioni, pwr non disconoscendo le esigenze che hanno portato la S. C. alle affermazioni di CUái $Opra, continuiamo a ritenere che il criterio distintivo della com.petenza si debba ricorcare non nella nat~a dell' Ent.e, ma nella disciplina sostanziale del rapporto: se esso sarˆ soggetto alla disciplina collettivaá e al sistema del diritto del lavoro, competente sarˆ il Giudicte del lavoro; se e8so garˆ! diseiplinato da regolam.enti in posiziont,J di supr-emazáia dell'Ente e nel sistema del pubblico impiego, competente sarˆ la giustizia amministrativa. Un'impostazione diversa data al problema nel recente studio dt.?ll'Azzariti citato ohe meriterebbe 1tna disamina ben pi ampia di quanto possa. essere consentito da questa breve nota a sentenza. L'illustre giurista fissa due regole: per gli Enti pubbiici ch furono a suo t-empo inquadrati sindacalmente, competenza senza a.Uro del Giudice del lavoro ci sia o non ci sia contr.atto collettivo; per gli Enti pitbbliei di nuova istituzione assogágettamento effettivo in atto al contratto eolle'ttfoo perch sussista laá competenza. del Giudáice del lavoro. Ad esse pu˜ aggiáunger:sene, nel pensiero generale dell'Az1zacriti, una terza: ohe gli Enti non di nuova istit1~2ione, che non ri8ultano in 1 quadrati a suo tempo, non sarebbero soggetti al Giudice del lavoro, neppure se fosse accertato che i loro rapporti di la.varo fossero in concreto disciplinati dal contratto colle1ttiiro. Distinzioni snggestive e precise che possono apparire dapprima definitive. Ma o' un qualcosa in esse di formale che finisce col non lasciare paghi . Se Enti che erano sta;ti formalmente inquadrati non ri:-ultano disciplinati da contratti collett'ivi, ma tnttora dai vecchi regola.menti perch il contratto relativo non stato mai stipulato, ci sembra che ritenerli egualmente soggetti al Giudice delá lavoro sia dare all'inquadramento formale nelle Associazioni professionati, cio alla sempliee rimozione del divieto di assogg1ettamento al contratto collettivo non seguita dalla stipulazione del contratto stes8o, ~n potere taumaturgico di trasformare il rapporto da. rapporto di pubblico impiego stato 8ino a ieri in rapporto privato di lavoro, senza. ohe nessitn atto della disoiplina di esso resti modifioato. Lo stesso rilievo -a contrariis -pu˜ farsi p¥er l'ipotesi oppo8ta e cio per il rapporto re goá lato dal contratto collettivo mentre l'Ente non inquadrato, pur non essendo di nuova istituzione. Il fatto che si tratti di applicare il contratto col lettivo nel sistema ohe esso preS'itppone e cio in posizione d.i paritˆ: contrattuale e con le norme del diritto privato del lavoro, non dovrebbe avere nessun.a efficacia perch st,Jtte anni fa c' "stˆto il._ decreto per l'inquad1áamento formale. á Il frazionamento d.ei c'Y'iteri cii sembra perci˜ da re8pingere : il criterio non pu˜ e:S'sere che un.ico in tutte záe ipotesi compresa quella degli Enti solo p(J;rzialmente soggetti al contratto collettivo em -152 articolo 2093 Codice civile o come la G. R. A. (redi art. 12 cit.). . E logicamente non pu˜ essere ohe quello sostanziale della disciplina del rapporto : disciplina pubblicistica o disciplina privata. N a tale tesi sembra possa opporsi la espressione Ç inquadrati È sia perch essa pu˜ considerarsi coárne riferita all'inquadra1ncn. to sostanziale, e oio all'a soggezione del contratto collettivo, sia pernh oossata la possibilitˆ dell'inquadramento, il criterio non pu˜ essere de8unto che dalla ratio le_gis che non certo quella df, ridurre il gra,1;e problema della competenza a questione formale: a vedere se ricorre o meno l'atto di inquadramento. b) La seconda rnassima esclude che avanti al Giudice del lavoro possano farsi valere interessi liegittilrni e con;fignirare figure di eccesso di potre. In tal senso, la sentenza conferma l'e precedenti del S. C. e) Ln terza che nccan.to alla competenza del Giudic:e ordinario possa continuare a sussistere una competenza del Giudioe amministra-tivo. Tnli d-ue masásime sembrwno es:atte perch in sostanz¥ a ln competenza del Giudice ordinario pit˜ d~r> (propriamente comunica.zione) del r1ispositivo fatta a cura della S.egreteria all'AmmL nistrazione ed al ricorrente, in conformit dell'ultimo .comma dell'articolo 84 del regio decráeto 18 agosto 1'940, n. 1741. L.a sentenza ha accolto in pieno la tesi sostenuta dnll' Am;ocatura. Bench la sentenza, non abbia espressamente eá8ánminato ln questione della oompetenzn del Comitato giuri8rlizionale n conoscere d.ezze controversie relati11e alle indennitˆ per requisiz'ioni eseguite per conto dr,gli alleati, dm'e táuttáavia ritenersi C'he l!a qnestione sia stata risolta implicitamente, in conformitˆ delZa tesi sostennta. dal'l' Avvocatnra (C'ompetenz< a d.ei C'ornitati) tesi le cui ragioni furono esposte nella cirC'olare. D'altra parte, questa te8i ha átrovato accoglimento pieno presso il Comitato giitrisdizionale centrale nella decisione resa su ricoriso Ma~zolv,-Princi~ a ~ ~ Le parti della motivazione della presente sentenw, che si riferiscono vartfoolwrmente alle massime sopra descritte sono le seguenti: L'art. 73 del T. U. per le requisizioni, approvato ool decreto 18 agosto 1940, n. 1741, prevede per -153 ¥ Fuso normale delle cose requ,i8ite, una indennitˆ normale, e per il logoramento ˆi e8so, eccedente il normale, una indennitˆ speciale, proporzionato a.Z rnaggiorc deprezza,mento. Le cognizione, qui'ndi, dei guasti risentiti dalla res requisita, riea.denti nell'una o nell'altra ipotlwi, attribuita al'lo st@8SO Comitato centraále, affirnoh questo possa assofoere il compito, assegnatogli, di adegáuare cio il compenso all'intensitˆ, di godimento del bene requisito. Ma il legislatore non pl“'evidf! che le cose requisite per le neoesásitˆ del'la gáu,erra., potessero divenire invecáe bersaglio di furti, saccheggi e vandalismi, cui estraneo ogni concetto di iiso normale ed anormale e pertanto i danni derivati d'a tali even.ti non contemplati, estll'ano dall'orbita di applicazione dcl decreto del 1940. E poich a rigore detti danni, non potevano annoverarsi neppure fra quelli causati direttamente da fatt:i bellici, il legiás'la'tore nell'i,ntento di venire in soccorso dei privati cittadini che ne erano colápiti, ad Miitare loro un preg¥iudizio a volte assai grave, provvide a trattenere a parte, sganciand.oli dal regolamento e dallaá disciplina d<'gl'inˆennizzi sta-biliti si.a per i danni di guerra chf! per le requisizioni. Ç Allhtopo eman˜ il decreto 21 maggio 1946, nurnero 451 per effetto del quale venne addossato a.Zl'A mmin.istrazione ita.ziana l'onere, che altrimenti non poteva incomberle, di pagare gli indenniz1zi per i danni dipendenti da azioni non di combattimento e conneswj con le reqitisizioni effettuate a favore >. << J, terreni soggetti a vinoolo forestale1 come quellf, che fttrono concáessi alla resistente cooperativa1 non vossono qualificarsi n incol'ti n insiifficientcmente coltivati 1 verch lo stato in cui essi 8í troviamo1 da.i punto dái, viJsfa doUa ooN;ivabil).itˆ agricora1 dipende dalla legge e non dalla volontˆ del proprietario. A voler concedere detti terreni si co1npirebbe1 dopo tutto, Ulfl,' operazione inutile', perch il concessionario verrebbe a t.rovarsi di fronte al vincolo1 che ha carattere reale1 nell'a identica sáituazione del provrietario : neppure esso potrebbe modificare lo stato dei terreni da quello in cui li trováerebbe. << La situazione giuridic'a resta la stessa anohe con l' esvediente a cui hanno creduto di voter ricorrere} nella specie, commissione e prefetto per superare fimpedimento legale ohe vietava la concessione1: quello cio di sitbordinare questa allo 8Vincolo e nei limiti dello sváincolo. I terreni svincolati riacquistano bens“ la possibilitˆ di essere coltivati, in pieno o con le limitazioni e cautele imposte dall1Aáutoritˆl svinoolante1 ma non per questo possono qualificarsi nmediatamente incolti o insufficienternente coltivati. Ç Questa qualificazione, che 1 come s1 detto, Z1 ovvio presupposto dell' a]Jplicazione della nonna sáulla conoessione delle terre. incolte ai contad.ini 1 JJOtrˆ cominciarre a 8US8istere solo qttando 8i dimostri che il provrietario, nonostante láa recuperata disponibilitˆ dei terreni ai fini della coltjva.~ione1 non abbia1 mitro il termine occorrente allo scopo, pro1yoedu.to alla loro c-oltivazione o 'Vi abbia provveduto in. modo ina;deguato >>. VENDITA -Calmieri -Blocco -Assegnazione di merci bloccate -Requisizione -Differenze -Auto nomia dei singoli negozi relativi alle assegnazioni. (Corte di Cass., Sez. unite, Sent. n. 305-49 -Pres. : Ferrara, Est.: Messina I., P. M.: De Villa -Amministrazione Difesa contro Fadda e Manca). Gli acquisti disciplinati mediante assegnazione di merci vincolate (decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, 2('{ dicembre 1940, n. 172'8, 14 giugno 1940, n. 764) non importano r,equisizione delle merciá stesse da parte della Pubblica Amministrazione. Essi, invece, dˆnno luogo ad un negozio di dirit. to privato (con le limitazioni stabilite dalla legáge) tra assegnatari (Ente o privato) e detentore, che si perfeziona nel momento in cui la richiesta della merce da parte dell'assegnatario viene a conoscenza del detentore (art. 1326á c. c.). Pertanto le controversie che sorgono in relazione a tali acquisti disciplinati son9 di competenza della A. G. O. e non giˆ del Comitato giurisdia.ionale per le requisizioni. Per gli acquisti suddetti si applica il prezzo fissato dalla competente autoritˆ e vigente dal momento in cui si perfeziona il negozio tra assegnatario e detentore della merce vincolata. Ogni singola richiesta di merce assegnata dˆ vita a un negozio giuridico autonomo e per˜ ciascuna consegna di merce regolata dal prezzo vigente al momento in cui si perfeziona il relativo negozio. Con questa perspioua s-entenza la Corte Suprema ha fis8aio, pu˜ dirsi es11urientemente1 i criteri di distinzione tm le requisfa¥ioni e gli acqiiisti per assegnaz“one di merce vincolata. La Corte ha. ripetu.fo nuovamente la átesi giˆ da essa affermata che cc per determinare se un dato provvedimento costitttisca reqitisizione deve aversf, riguardo al sáuo contenuto sostanziale e non giˆ agli elementi puramente formaU1nulla importando che la Pitbblica Am.mini8trazione non abbia fa:tto riferimento alcuno alle norme ohe regolano la reqitisizione, e non ne abbia seguito la relativa vroced. ura o vi abbia proceduto in base a norme diverse>>. Essa haá peraltro precisato che, a differenza del provvedimento di requisiZione1 Ç col vincolo delle merci e le conseguenti a8segnazioni la Pubblica Ammini8trazione non mette in essere alcitn tra8ferimento coatto, es¥8a si limita1 invece1 a disciplinare nell'interesse della pubblica economia la comvravendita, sia pu.re con lf} l'imitazioni '(fb stabilite dalla legge circa le versone degli acquiren'ti ed il' vrezz¥o che viene 8tabilito con norma. generale dall'a ste8sa Pu.bblica Amministrazione >>. Gli .argomenti addotti contro questi concetti1 erano che se il 8em.plice vincolo delle merci insufficiente a.Z trasferimento coattivo del prodotto1 f.iittai,ia tale vincolo vu˜ ben equipararsi al provvedimento di precettazione nella normale vrocedura di requisizione1 rnentre all'ordine di requi8izione verr:ebbe equiparato l,ordine di ass.egnazione e q1tindi di consegna del predotto il quale importa invece il trasferimento coattivo del prodotto stesso all1as.<1egnatario nel che si sostanzia il provvedimento di requisizione. A queste obiez'ioni la Corte ha replicato1 e, sembra convincentemente 1 dioendo chf} Ç come il vincolo non imvorta precettazione nel senso tecnico della parola cos“ l'ordine di assegnazione non e.qui. vale aWordine di requisiz¥ione1 verch mentre la notificazione di que8to import.a ipso iure trasferimento nella Pubblica Amministrazione del'la pro] Jrietˆ dellaá cosa requ.isita, invecie árassegnazione non opera di per 8 alcáun trasferimento >>. - Secondo láa Corte, l'inquadramento giuridico dei rapporti che sorgono dalla di8tribuzione delle merci sottovoste a vincolo1 rapporti nei quali il -155 diritto pttbblico si intreccia strettamente col pri. vato, pii˜ stabilirsi in questi termini : Ç il; blocco delle merci nei riguardi del detentori} di esse un ordine di non disporne se non in conformitˆ delle prescrizioni dell' a'/ktoritˆ j limitazione, quindi, della libertˆ' di alienazione, l:a quale trova riscontro nel campo del diritto privato nel vincolo volontario della propria libertˆ contrattuale (proposta irrevocabile, opz1ione, articoli 1329 e 1331 c. c.) o nel vincolo stabilito direttamente dalla legge (retraUo successorio, art. 732., prelazione del conoodente neWenfiteusi, art. 966 c. c.). Nei riguardi dei futuri acquirenti delle merci il blocco 'l'a considerato come una offerta alla genera.litˆ delle merci vincolwte, C'/ki fa riscontro nel campo prfoato o T;'offerta al pubblico (art. 1335 c. c.) che importa offerta di contrattare rivolta a persona indeterminata la quale si determina poi mediante l'accettazione. Secondo la Corte, quindi, Ç l'assegnazione importa per il detentore autorizzazione a vendere e consegnare, mentre per l'asgegnatario (Ente o prfoato) ha t7alore dj, deterrnin,azione del destina tario della merce bloccata e quindi di concreta offerta di esso, ope legis, della merce stessa . . . . . 80lo con la richie8ta Žlella merce al detentore da parte dell'assegnatario che, importando essa l'ibera a.ccettazione dell'offerta, si vienrc a perfezionare il negoz¥io giuridico di diritto pri1.~ ato (cornpra-1.,endita) con tutti i sáuoi effetti, il che si rerifica precis-amente nel momento in cui tale richiesta pcrniene a oonoscena del detentore (articolo 1326 c. c.) >>. á Bench la costruz.ionc escogitata dalla Oort!} Supre, ma po8sa sem1brare un p˜ macchinosa, t'f,t.t1tavia non pu˜ ˆubitarsi della e'satteizza del:la tesi, secondo la quale l'assegnáazione non '11!na requi8izione. Essa in sostanza da. ricomprendersi nella categoria delle autorizzáazioni amminj,strative, le quali come noto, hanno il solo effetto di rendere lecita una attivitˆ che , in via generale, vietata. Ma, come a1tiche risaputo, le a'/ktorizz,azioni, oltre questo effetto di tog'liere un divieto generale, non hanno alcuna altra influen.za sulla attivitˆ compiuta dal; privato dopo la rimozione del di11ieto, la quale resta regolata oompletamente dalle norme di diritto privato che la riguardano. ORIENTAMENTI GIURISPR.UDENZIALI DELLE CORTI DáI MERITO PROCEDIMENTO CIVILE -Notificazioni alle Ammi nistrazioni dello Stato -Sanatoria -Foro Erariale Inapplicabilitˆ -Permesso di ricerca per acque minerali -Opposizione giudiziaria contro il provve dimento dell'Amministrazione -Improponibilitˆ. (Tri bunale Massa 29 gennaio 1949 -Pres. Est.: Gatti Berti e Manfredi contro Bonini e ing. capo Corpo delle Miniere di Carrara). La nullitˆ di cui all'art. 11 del T. U. sull{ll rappresentanza áe difesa in giudizio dello Stato, richiamato dall'art. 144 c. p. c., non n assoluta n insanabile; la medesima sanata, quando si sia verifiŽata. la condizione di cui all'ultima parte dell'art. 156 c. p. c. (1). La inosservanza dell~ norme sul foro dello Stato irrilernnte e pertanto non dˆ luogo a declaratoria d'incompetenza quando, non avendosi un contrasto diretto d'interessi fra lo Sfato áe i privati, la domanda giudiziale ha per tema la regolamentazione d'interessi privati nella quale un'Amministra, zione dello Stato (nel caso in esame, Corpo delle Miniere dello áStato) intervenuta e doveva intervenire come Ente disciplinatore dei medesimi contrasti di interessi (2). L'Autoritˆ giudiziaria carente di giurisdizio ne sull'opposizione spiegata dal proprietario di un fondo contro un provvedimento dell'Amministra zione mineraria che accorda ad altri il permesso di ricerca per acque minerali (3). La Ç ricerca J) non ha per oggetto la scaturi gione dell'acqua -1 la quale pu˜ anche preesistere alla concessfon~ del permesso -ma bens“ gli ele menti dei quali il liquido dotato al fine di sta bilire se si tratti di acqua minerale e di determi narne la sua utmz.zazione (4). (1) J.lfassimaá in contrasto con la pi recente giurisprudenza de~ Supremo Collegio. DeV¥J affermarsi che la wu,llitˆ conseguenti} alla mancata notificazione della vocatio in ius di áuna Amm-ini::fr1J,. R:'ione Pubblicaá presso l'Avvocatura dello Sta:to (} assoluta ed insanabifo, ancorch sia stato prorveduto alla costituzionej n in questione l'npplicabilitˆ dell'art. 156 ultimo capoverso c. p. c. anch11 perch, nulla innovando rispetto al recchio codice di rito circa la possibilitˆ d-i sanatoria della noátifiá cazione attraverso la costituZJione in gi u,dizio, le disposizioni cui al T. D. 30 ottobre 1930, n. 1611 devono intendersi ferme ed invariate, in qua1nto anzi espressarnet~te richiamati} dall'art. 144, l¡ comma c. p. c. (cfr. O orte .di Cassazione 4 marzo 1942, n. 605; 11 luglio 1943, n. 1960; 31 luglio 1946, n. 1049; U agosto 1946, n. 1090; 23 maggjo 1947, n. 804; 12~ dicembre 1947, n. 1692, in senso contrario, peraltro, per itna 8pecie particolare, Cassaz. Brescia 11 dic_mbre 1944, Ç Giur. It. >>, 1945, I, 25 oon nota contraria di A. SALF,RNI,. (ivi, per un esalto inquadrnmento della questione) e tra le decisioni delle corti di merito: Appello Torino 1¡ giugn() 1943, in Giur. Torinese 1943-358; Appello Napoli 21 marzo 1946, in ÇDiritto f! Giurj,s. n. 1947, ~6; AppeUo Torino 24 maggio 1946, in Ç F'oro Padano )J 1946, I, 670; Appello Torino 2,5 gi-u,gno 1946, in Ç Temi ))' 1946, 644). (2) Massima sulla cui infondatezz.a non sembra possano sollevarsi dubbi. E' acquisito che le norme sul foro d-ello Stato (art. 25 c. p. c1¥ d-ˆnno vita ad una cmnJpetenza territori:ale funzionale inderogabile per l'espresso richiamo citi agli articoli 38 e 2se c. p. c. irb reláazione agli articoli 6, á9 del T. D. 30ottobre1930, n. 1611, (cfr. dottrina, CHIOVENDA: Istitu,zion~ di Diritto Procedura civile, vol. II_, 8ez. I, paig. 183, IovINE, 1934; 0ALAMANDREI: Istituzioni di Diritto procedura civile, Yol. II, pagina 128, 0EDAM, 1944; 0ARNELUTTI: Istituzioni di Diritto procedura civile, Yol. I, pag. 133, v F'˜ro Ita,liano J>, 1942). Il Tribunale di Mnssa pernltro vorrebbe subordinare la declaratoria dái incompetenza per viol'azione delle norme sul foro dello Sta-to alla sussistenza o meno di un contra-8to diretto tra lo Sta,to ed i privati, il che rnwnifestamcnte erroneo per dlue 011dini di motivi; w.no, di carattere, generale, in quanto l~esame sáu una questione di competenza deve tas,sativamente limitarsi a questa e non coinvolgere il merito; l'altro attinente al:la specie poich l'Amministrazione, conveniita in giudizio, in quanto Ç doveva in.terváenire >>, qu.ale Ente diseiplinatore degli interessi (art. 100 c. p. c.) e non assume giˆ la veste sing'Olare di mera spetitatrice. Tale veste resta esc¥iusa p1áoprio dal fatto che l'Amministrazione Ç disciplina >> ágli interes8j, in ?Jiuooa e quindi, ove sorgano controv,ersie tra privati in ordine a quella regolamentazione, pu˜ e deve intervenire a diretta tu,tela del dir.itto proprio e degli interessi della collettivitˆ. :: RR :: RR -157 (3) In questa part la sentenza riconosce al provvedimento con cui viene accordato il permesso d'1 ricerca di acque minerali gli estremi ed i caratteri inconfondibili dell'atto amministrativo strettamente discrez¥ionale (sia che venga considerato Çautorizzazione i> sia ÇconcessioneÈ. Non a diversa soluzione pu˜ corf//Unque giungersi attravrso la l'ettera della legáge (art. 5, regio decreto 29 luglio 1929 n. 1443) quando stabilisc<} che il permesso di ricerc.a vieáne accordato a chi ne faccia domanda ed a,bbia a giudizio < e non giˆ l'origine dell'acqua, questione che poteva anche non porsi. Anche laá ÇscopertaÈ di un giacimento minerario o di acq1ia mineral'e o termale non atto di retto al materiale discoprimento bens“ attivitˆ spiegata ai fini della idonea valutazione della quaá litˆ o quantitˆ del minerale, in senso lato, per l'accertamento deUa possibilitˆ economica ed indtustriale di una concreta. ittilizzazion.e. Nel q~tadro dell'attivitˆ< mineraria la Ç áriCerca. >l la prima in ordine di tempo J ohe attraverso la NCOperta potrˆ portare al.laá coltivazione del; giacimento (R.G.). SANZIONI CONTRO IL FASCISMO -Confisca di beni -Atti dispositivi -Sanzione d'inefl“cacia Retroattivitˆ -Costituzione -Art. 25 -Carattere direttivo e programmatico -Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 -Efl“cacia anche dopo il 1¡ gennaio 1948 -Atti dispositivi -Sanzione di inefl“cacia -Facoltˆ della P.á A.: esecuzione amministrativa o declaratoria giudiziale -Atti dispositivi -Sanzione di inefl“cacia -Limiti. (Tribunale di Bologna, Sez. ia, 22 marzo 1949 -Pres.: Carlozzi, áEst.: Sbrocca -Amministrazione delle Finanze contro Tondelli e Ruini). La sanzione i inefficacia degli atti di disposizione previsti negli articoli 2 e 3 decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 134 ha carattere ráetroattivo (1). Le norme contenute nell'art. 25á della Costituzione hanno carattere direttivo e programmatico. Pertanto le disposizioni di carattere penale contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 continuano ad avere piena efficacia anche dopo la data del 1¡ gennaio 1948. (2). L'inefficacia degli atti ispositivi compiuti dal soggetto alla confisca nei casi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenz.iale citato, opera j'll:re; e pertanto la Pubblica Amministrazione lta la scelta lli proceere all'esecuzione della sentenza o ordinanza di confisca, sui beni trasferiti, anche nei confronti dei terzi possáessori o detentori, (in virt del decreto intendentizio di determinazione dei beni salva la facoltˆ di opposizione giucli.ziale, ex post, come impugnativa d' un provvedimento amministrativo esecutorio) o di promuovere il giudizio di cognizione, per la preventiva declaratoria di inefficacia (3). Il generico richiamo all'art. 45 contenuto negli articoli 2, 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 184 vale soltanto per le ipotesi che non contrastano con le norme riflettenti la .confisca, ossia per le ipotesi contemplate nel 1¡ e 2'0 comma dell'art. 45; non anche per quella ipotizzata nel 3¡ comma; onde gli atti di opposizione compiuti dal soggetto alla confisca, nei periodi indicati rispettivamente negli articoli 2, 3 del decreto legislativo luogotenenziale citato, sono inefficaci rispetto allo Stato, indipendentemente dalla scienza, del terzo, in ordine alla responsabilitˆ penale o politica del suo dante causa (4). Nella sentenza del Tribunale di Bologna, si contiene la conferma dái principi costantemente sostenuti dall'Avvocatura sia dinanzi alle magistrature, 8ia in ripetUrte direttive e consultazioni. 7 I N 7 I N -158 (1) In ordine nlla prima massima, si 1nwl rilevare ch la retroattivitˆ -emergente del richiamo (al'trimenti inspiegáabile) alle date del 25 luglio 1943 e dell'8 settembre 1943, contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134 -va considerata con riferimento a negozi conclusi in qualsiasi parte det territorio nadonale. In questo tipo di ca1tse, non infrequente, da parte della difesa. dei privati, l'eccezione di ultrattivitˆ dei negozi conclusi nei territori soggetti all'occ:upazione bellica del tedoscoá; ossia sotto lo itsbergo di un ord'inamento rilevante sul piano del diritto internazionale; onde, se, in regime di occt{pazione, continu˜ ad áavere vigore l'ordinamento italiano anteriore, escluso quelle norme emanate, frattanto, dal governo legittimo, queste itltirne non potrebbero disfare quel che fu fatto jure, in detto re,gime di ocoupazione) e secondo l'ordinamento conservato. Contro s.iffa;ttj argomenti) non arduo ossernare, anzitutto) che¥ l'occupatio.bellica non sembra possa agevolmente configurarsi come Ç ordinamen. to giuridico >> in senso tecnico istituzionistioo; trattandosi) piuttosto) di un Ç rapporto >> fra potenxm á ocou.pante. e potenza occupata) nell'ambito deWordina,mento interstatuale) entro il quale .i esaurisce la rilevanza giuridica deffoccupazione stessa. Ed proprio la sopravvivenza della legge detlo Stato occupato -in forza deU'art. 43 delfAn nme alla IV Convenzione dell' Aja,,) del 18 ottobre 1907 -che ne fornisce la conferma. Ma) per ci˜ stesso) dopo la cessazione) l'occupatio bellica non pu˜ essere opposta come fatto (non diciamo: ordi namento) determinante unaá d'iscontinuitˆ nello ordinamento legittinio. E se per) risápetto al principio della pubblica zione della legge) le. norme emanate dal governo legittimo) in periodo di oooupazione) furono gra dualmente estese anche aái territori rioccupati, la pubblicazione ha determinato l'entrata in vigore anche di quelle aventi efficacia retroattiva. L'argomento non si pone, neppure) per quelle emarnate dopo la rioccupazione) con carattere di generalitˆ per tutto il territorio nazionale. . In secondo luogo) si osserva che non la giUSta to >> gli atti di che trattasi; mentre i ra.pporti fra venditore e compratore restano regolati dalle norme sotto il cui impero vennero conclusi i relativái nego.zi. . (2) In ordine all' effi.r;acia dellˆ legislazione sanziona,, toria contro il fascismo) anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione da rilevare che il Tribunale abbia omesso di distinguer fra norme sanzionatorie civili e penali. L'art. 25 della Costit áziz:ione -che dfohiara l'irretroa.ttivil'ˆ; della legge pena,,le -non potre;bbe spiegare alcuna influenza su norme, come quelle degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo lál{ogotenenziafo 26 marzo 1946, n. 134, di natura fiscale e relativa all/ineffioacia di negozi civili. In ogni ca.so) a voler anche discendere all' interpretaziOne della nor1na oostitttzionale citata) noto quanto sta,,to sostentUto d'a CARNIBLUTTI : Abrogazione del reato di collaborazione, in Ç R.iv. Pen. È, 1948, 2'8; UNGAHO e AuGIDNTI: Nota a sent. Sez¥ioni Unite 7 febbraio 1948 rie. Marcian˜, ivi 1'948, 358 ; GnosA : Nofa a sentenza citata) in Ç Giur. !tal. È, 1948, Il) 129 ; e) in contrario) quanto sta.to autorevolmente soritto da AzzARITI: La Nuova Costituzione e le leggi anteriori, in ÇForo !tal. È, 1948, IV) 81; ESPOSITO: Efficacia dell regole della nuova costituzione, in Ç Giur. ltal È, 1948, III) 146, con ampia disamina sulla distinzione fra. norme direttive o programmatiche e norme precettive. E' noto) aitres“) che l'art. 25 Costituzione fu escluso dal novero delle norme precettive e di immediata applicazioneá) con la,, menzionata sentenza Sezioni Unite 7 febbraio 1948, rie. Maroian˜) (in ÇForo Ital. È, 1948, Il) 57, con notáa adesiva di Azzariti) e in Ç ]}'oro Pada.no >>, 1948, IV) con not%? adesiva di Battagz.ini) e con záa sent. Cass. Pen. 281f'..# 23marzo1949, rie. 1'ringali Casanova ered~ (ined.) proprio in tema,, di confisca. Cfr. iri senso conforme) sotto il profilo dell'in sindacabilitˆ della. costituzionalitˆ della ~egge) da parte del giudice ordin.ario) J ANNITTI PIROMALLO : Sull'applicazione deUe norme della Costituzione, in ÇForo PadanoÈ, 1948, IV) 3; GUARNERA: 1Sulla abroga.zione delle norme penali relative ai delitti fascisti e: di collaborazione, in Ç Giust. Pen. È, 1948, Il) 228; PrnRANDREI: Validitˆ e invaliditˆ di leggái anteriori alla Costituzione, in Ç Giur. /tal. È, 1949, 1, Il) 178. In tema di distinzione fra norme precttíV'e e direttive) vedasi anohe la decisione del Consiglio di Stato) V) 26 miaggio 1'948, n. 303, inÇ Foro It. >l, 1948, III, 113. Ma a pre,scindere dalla quasi unanime soluzione che la riferita disputa ha ricevuto sotto il profilo ˆella natitra direttiva o programmatica dell'art. 2'5 ˆella Costituzione) si irnpone) per it suo carattere preminente sotto il profilo estetico o dell'interpretazione log,ico-storioa (di notevoleá influenza per la stessa dignitˆ degli istituti che i~ Gi~dice áe chiamato ad applicare) l'argomento addotto dall'Azzariti: che gran parto delle norme penali contenute nel decreto legiszáatfoo luogotenenziale 2r{ lu -159 glio 1944, n. 159 non abbiano cara'ttere retroattivo, ,contemplando specie di reati giˆ previsti dal c.p. . m.g. (art. 51, 54, 58) e del c.p. (art. 246, 247, 265). (3) La terza massima richiama l'attenzione del giurista per il valore scientifico del problema. Non vi dtubbio che nel decreto intendentwio di determinazione dáei beni, previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392, possano comprendevrsi anohe i beni che la legáge considera appartenenti az: soggetto alla confisoa: cos“ quelli acquistati ital coniuge nel qinquennio anteriore al 2á5 luglio 1943, trattandosi di un'applicazione della presunzione muciana, la qua.le opera di diritto (art. 2 penultimo edá 'lltltimo. comma, del decreto legáislativo luogotenenziale 26 mwrzo 1946, n. 134), senza uopo d'i dec~lwratoria giudiziale; ci˜ oh o,.vviene a.nche in altri casi (ad es. : in materia fallimentare). Difatti, ogni qual 1~olta nel nostro ordinamento la riferita presunzione riohiamata, l'acquisizione del bene a patrimonio del coniuge debitore non si opera attraversáo una deolaratoria dell' Autoribˆ1 giudiziaria báens“ mediwnte diretta apprensione, non confi.gáurandosi la acquisizione stessa qua.le effetto di itichi(J/rwzione di nullitˆ (per doppia presu, nzione di simulazione) o quale effetto di revocatoria; 8í che non importa una retrocessione dtal;l' uno all'altro coniuge,á sibbene, rappresenta u,na mera es'tensione dell'eseouzione, quale mezzo processuale áacco.rdato dalla legge per casi specifici e determinati (Sf!zioni Unite 4 giugno 1946, in Ç Giur. It. È, 1946, 1, 1, 459). Lˆ controversia pu˜ sorgere, soltanto, se il coniuge contesti ohe il bene sia entrato nel suo patrimonio nel periodo iti tempo ohe la legg assu,me amo sospetto. Ora, anche nel caso in esame d.a'ta Wf:te pos&ibilitˆ, dopo l'esecuzione dtel decreto (artioolo 5 decreto legislativo 19 novembre 1946, n. 392). Per gli atti dispositivi, compiuti dal soggetto alla confisca nei casi indicati negli articoli 2 e 3 de~ decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, la facoltˆ di inclwsione dei beni trasferiti, nel decrto intendentizio, va rioolleg.ato ad altro principio: ossia a qáuelloá dell'autotutela. Correttamente, osserva il Tribunale che la confisca si distingue dalla avocaZione, sia sotto il profilo giu.riSsiva (efr. anohe WRDI, op. cit., ivi). Be difformitˆ vi era fra le varie costruzioni giuridiohe dr;gli 8orittori precertenti, l'accordo táuttavia 8i raggiungeva. nella coml'Utne constatazione ohe la caratteristioa peculiare di 'tale tipo di contratto con8i8teva nello unicum della pr;estazione, la quale non differiva obiettiv.amente da. quel'la mede8ima di cui al contratto a88'Unto interamente da un solo vettore. Tale caratteristica av,eva re8o con.oorde la dottrina precedente nell'ammettere la creaz1ione di un vincolo 8olidale fra i dfoersi e 8U:ecessivi vetto1 ái per quanto rifletteva gl'i obblighi as8unti nei oonfronti del mittente e del de81tinatario e, sia pure in un primo átemvo, da un solo vettore. Senoneh, la forrnulaz'ione e il contenuto dell'articolo 411 del Codice di commercio, sembravano o8taeolare la conezione del vincolo solidale fra i vari vettori; in quanto la norma limitava la pro. ponibilitˆ dell'azione di risaroimento 8olo verso il primo o l'ultimo vettore, o ne condizionava la proponibilitˆ, contro il vettore intermedio, alla preventiva dimostrazione ohe il danno si era verificato dU:ran'te il trasporto da lui e8eguf,to. In relazione, infatti, al disposto dell'art. ~J.< Codice commercio il VIVANTE (ofr. op. cit., pa'U{# na 687), pur ritenen.do che la caratteri8tiea dáell'indivi8ibilitˆ dell'opus conduoeva neces8ariamente ad amme'ttere l'e8i8tenza, di un vincol'O 8olidale fra i vari vettori, o8servava per˜, ohe, in questn ipote8i, il vincolo 8olidale si manife8tava in pi Ueváe m.i8ura di quell'o comune, in quanto esso 1)eniva a ce8sare q14and˜ il mittente o il de8tinatario aveá88ero fatto la 8celta dcl vet'tore 8U cui far ricadere la responsabilit:ˆ; del trasporto. Da ci˜ traeva la oon8eguen.za che, fatta la sceltaá, ove il vettore 8i fo8se rivelato in8olvibiie, il danrneggiato, avendo esa-urito l'azione, non avrebbe pi potuto far valere il suo oredito contro gli altri vettori (efr. contra AsQUINI: op. cit., paág. 497). Con la nuova regolamentazione del tra8porto cumulativo, scomparsa la limitazione proce8'8ual'e dell'art. 411 Co>. n nuovo Godioe, non 8olo ha d;efinito espressamente il contratto di trasporto oumulativv, d;efitnizione che 8i integra, per argomentazione a contrario, con contenU:to dell'art. 1699' Oodic(} commercio ma ha posto l'acoento logico dell'istituto proprio --..161 sul vincolo soNdale che lega tutti i vettori partecipanti al contratto ciimulativo, solidarietˆ che, oltre aá risultare expressis verbis dal testo d'i legge, 'tflteriormente confermata dal richiamo al; requisito dell'unicitˆ del contratto chte costituisce la caratteristica originale del; trasáporto citmulativo. Ne consáegue ohe il mitt,ente o il destina.tari<), liberi perfirno dalla limitazione processuali} di cui al cita'to art. 411 Codice commercio, potranno ora esperire l'azione di risa,.rcimento, non solo contro il primo o l'ultimo rettore, ma, singolarmente o o'tfmttlativamente, contro tutti i vettori. Oi˜ posto, inesatta appare la considerazione conter1; ut.a nella m.assima tratta dalla sentenza del Tribunale di Brescia ohe la disposizione del Codice civUe chi} dˆ facoltˆ a~ mittente o al desti'Ybatwrio di far valere i propri diritti al risarcimento dei danni nei oonfronti del primo e dell'ultimo veáttore, una norma emanata per agevolare il desátinatario o il mittente, sia, in quanto la pred'etta facol't,ˆ non incontra pi alcuna limitazione, e pu˜ farsi valere corntro anche tutti i vettori, sia perch tale facoltˆ non costituisce altro che una ooncreta applicazione dei principi in materia di obbligazioni solidali. á La preocc'tfpazione, ohi} traspare dalla massáima e, consistente nel fatto che possa apparire che il principio generale della responsabilitˆ per fatto proprio sáubisca deroga. in materia di trasporto cumulativo, si rivela del tutto priva di consistenza. Alcuna deroga la disoiplina dell'art. 1700 Godici} commercio apporta in real~ˆJ al pred:etto principio, il quale, come esattamente si sottolinea nella massima, viene ribadito dal disposto dello stesso art. 17-00. In altri termini, altro l"aspetto esterno del ~a~porto cu_mulativo! (rappo:ti mittente o des~ina: á tario-vettori) altro il lato interno (rapporti dei vettori tra di loro). Il primo disáciplina'to dalle norme che regolano la responsabilitˆ solidale, e quindi ognuno personalmente responsabile in quanto direttamente ha assunto l'obbli'go del trasporto, il second'o, sia p'tfre con qualche deroga, dalle norme della responsabilitˆ personale ed individuale. Ed infatti il capoverso dell'art. 1700 Codice civile concede al vettore chiamato a rispondere di un fatto non proprio l'aziione di regresso contro gli altri vettiori, ma singoláarmente o oumulat“vamen te, spezzando, in tal modo, la disciplina delle obbligazioni solidali. La precisazione in ordine alla proponibilitˆ dell'azione di regresso si rendeva necessaria dopo l'affermazione di principio contenuta nel primo comma d.ello stesso articolo 1700, poich, in caso contrario, la preocicu.pa. zione contenuta nella massima, si sarebbe tradotta in realtˆ. Ciascun vettore, difatti, avrebbe d'avuto rispondere per una quota eguale, anche se i~ fat'to dannoso si fosse verificato su di un percorso aHrui, e neppure la deroga di C'llci all'ultima parte dell'art. 12'98 Codice eom.mercio sarebbe stata invocabile, in quanto l'obbligazione di trasportare era stata assunta nell'interesse di tutti i vettori. Pertanto, con l'aver concesso l'a.zione di regres80 al vettore irresponsabile contro ágli altri vet.tori, sia singolarmente che cumulativamente, il Codice venuto sostanzialámente ad attribuir!} a qu,ello la stessa posizione aocor:data dal .mittente o al destinatario, ed ha di conseguenz.a eliminato il cosiddetto regresso ascendente-di cui al capoverso dell'art. 411 Codice oomme.rcio, che costituiva la seconda, per quanto meno grave, limitaz¥ ione processuale che la vecchia legge conteneva in materia di trasporto ottmuativo. Nell'ipotesi poi che venga accertato ch il fatto dannoso avvenuto nel percorso di uno dei vettori, questi solta-nto sarˆ tenuto al risarcimento integrale, mentre, in caso contrario, al risarc“ . mento saranno tenuti t'llctti i vettori in parti proporzionali ai percorsi, seoondo, quind!i, un criterio puramenáte meccanico, il qua.io, peraltro, non si discosta sostanzial:mente da quello adottato dal Codice, in sede di obbligazioni solidal'i, per la ipotesi della insolvenza di uno dei condebitori (articolo 1299 cpv.). D-isoiplinati in taál moifo i rapporti interni del trasporto cumulativo, ne.cessariamente it Tribu.nale doveva ritenere ammissibile l'intervento in cau_sa di ttno dei vettori, nf3lla specie le Ferrovie. II. Alcuni oasi possono p'Y'esentarsi in pra.tica e di, qualche interesse, in materia di contratto di trasporto cumulativo. a) Ove il mittente o il destinatario abbia ottenuto nei confronti di un sol'.o vettore una senten áza di condanna al risarcimento del danno, e il debitore si riveli insolvente, non potrˆ il creditore rivolgersi verso áglf, altri vettori per ottenere il pagamento di quanto stabilito in sentenza, ostandovi il disposto dell'art. 1306 Codice di commereio j b) Nell'ipotesi che sia convenu:to in giudi;}io '!fn vettore l}d un altro vi facoia intervento, non potrˆ il Gi-udice, ove si aceerti che il fatto dannoso si 1Jerificato nel percorso ádel vettore interveniente, assolvere il veUore convenuto, ostandovi il principio dell'a responsabilitˆ solidale di tutti i vettori nei confronti del mittente o del de8tinatario, salvo ohe, beninteso, l' a'ttore stáesso non consenta espressamente la estromissione da.l processo d:el convenutoj e) L'accertamento giudiz'iale che il fatto dannoso avvenuto sul percorso di un dato vettore, non pu˜ fare stato in im S'llcocessivo gi-udizio, promosso dal: vettore ohe precedentemente il mittente ha convenuto, contro il vettore del cui accertam1ento giudiziale si tratta, in quainto itn accertamern. to incidenter tantum; d) [/azione di regresso pu˜ ben esperirsi nello stesso giudiz clhe confida nella giustizia/ . Comunque, anche se si ammáette che ci sia. stata colpa del truffato (rectius: del mandatario del truffato), non questa oircostarnza in base alla qiiale si possa escludere l'idoneitˆ del mezz10: Ç Se veramen'te si dovesse applicare in questa materia l'a massima vigila.ntibus non dormientibus jura succurrunt sar(}bbe assai raro trovare urna trttffa punibileÈ (MANZINI: op. cit., vol. IX, pagina 1586). Di conseguenza., la circostanza che il soggetto passivo non abbia, ovvero abbia male o tardiva,mente eseguito un controllo, non escludfJ il delitto di tru,ffa: z:e affermazioni gáiurisprudenziali in questo senso sono numerosissime (cons. Gass. 12 maggio 1937 in Ç Giust. pen. È, 1937, 2, ll'i5; per le altre sentenze cons.: MANZINI: op. loc. cit., pag. 587 in nota,). L'importanzˆ della tesi accolta dal Tribunale di Roma non esige di essere posta in particioláwre rilievo per 13sserf] compresáa,, significando l'afferrnazione della responsabilitˆ; penale degli imputati non solo remOrf! aál ripetersi in futuro di ca.si analoghi, ma anche incentivo alla restituzione del mal avu'to ohe altrimenti si sarebbe potuto ottenere solo attraverso difficoltˆ pressooh insuperabili. (F'. G.). RASSEGNA DI LEGISLAZIONE 1949 1. Legge 9 aprile 1949, n. 161 (G. U., n. 100): Devoluzione all'Autoritˆ giudiziaria ordinaria delle .!controversie relative alle assicurazioni sociali ed agli infortuni in agricoltura, proposte prima dell'entrata in vigore del Codice di proced. civile. -Si tratta delle controversie previste dagli articoli 459 e segg. del c. p. c. 2. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172 (G. U., n. 103): Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per il Trentino e Alto Adige. -I tributi previsti nel suddetto decreto, come devoluti alla Regione, e alle Provincie di Trento e Bolzano, debbono considerarsi tributi statali a tutti gli effetti. N consentito agli esattori versare direttamente l'importo di detti tributi ai suddetti enti, senza la osservanza delle norme di cui all'art. 3 del Decreto stesso. 3. Legge 5 maggio 1949, n. 178 (G. U., n. 105 Suppl.): Conversione in legge, con approvazione complessiva, dei decreti legge che a causa degli avvenimenti successivi al 25 luglio 1943 non siano stati convertiti in legge o presentati per la conversione. -Si tratta di tutti quei decreti legge emanati dopo gli avvenimenti del 25 luglio 1943 e prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, il quale, abbandonato il sistema dei decreti legge, vi sostitu“ quello del decreto legislativo senza clausola di conversione. Come noto, il decreto legislativo 26 giugno 1944, n. 151 stato a sua volta convertito in legge, con procedura assolutamente eccezionale, in forza della XV Disposizione transitoria della Costituzione. Sulla legge n. “ 78 in esame, si avuta alla Camera una interessante discussione. Particolarmente importante appare la relazione della commissione Parlamentare, pubblicata ne ÇLe leggi>>, 1949, pag. 400 eá segg. Naturalmente la conversione in legge dei predetti decreti legge ha influenza soltanto sul valore formale di questi provvedimenti legislativi, ma non sul loro valore materiale nel senso che quelli di questi provvedimenti la cui efficacia si ormai esaurita, perch di carattere transitorio, non assumono nessuna nuova efficacia. 4. Legge 12 maggio 1949, n. 206 (G. U., n. 112): Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni. -Si tratta in gran parte di adeguamento della misura della imposta in relazione al mutato valore della moneta. Importante l'art. 6 il quale regola ex novo, dal punto di vista tributario, l'istituto del fedecommesso, introdotto, com' noto dal Codice civile vigente. Interessante anche l'art. 11 che contiene una deroga, peraltro ben giustificata, alle disposizioni vigenti in mate4 di donazioni, secondo le quali, anche gli effetti tri-áá r butari, la donazione si considera perfetta al momento della accettazione. Si veda la relazione ministeriale e le relazioni parlamentari in ÇLe leggi >>, 1949, pag. 390 e segg. 5. Legge 29 aprile 1949, n. 221 (G. U., n. 116): Adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato. 6. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 (G. U., n. 121 Suppl.): Norme d'attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna. -Si segnala l'art. 55 sulle funzioni dell'Avvocatura dello Stato. INDICE SISTEMATICO DELLE CONSULTAZIONI ACQUE PUBBLICHE. -Quale sia la p'o1sizione giuridica dell'Ente, Acquedotti Pugliesi nei confronti -dei Comuni ;per quanto rigua11da la gestione delle fognature (n. 13). AMMINISTRAZIONE PUBBLICA. -I) Se sia lecHo un contratto col quale un cittadino s,i impegni nei confronti dell'Amministr.azione comunale a sostanere le spese di un ricorso al Consigli:o, di Stato nel c.aso che esso abbia esito sfavorevole (n. 79). -II) Se la Fondazione per l"Istruzione .agr.aria in Perugia sia difesa dal1' Avvocatura delloá Sta'o (n. 78). -.III) Se il fatto che un Ente ;pubblico 1soggetto a tute1a e vigilanza dello Stato stipuli un contratto, in conformitˆ di direttive avute dal Ministeiro wmpetente comporti che. il contratto stesso sia valido ed efficace anche senza la sucicessiva approvazione del Ministero medesimo (n. 80). @>_kNTICHITA' E BELLE ARTI. -I) S.e, l'omessa denun ¨fi di ritrovamento di mone-te antiche sia reato permanente (n. 8). -IIJ Se in caso di confisca di cose soggette al vinco.ioá deU.a legge 10 giugno 1939, n. 1089, le cose áste1ss'e' 1dtibb.ano devolversi al Ministeroá della pubblica istruzione o debbano subire la sorte di tutte le altre cose áConfisca¥te (n, 9). -III) , Se il Ministero della pubblica istruzione possa costituirsi parte. civile in un ápmcedimtinto penale per tentata esportazione di cose antfche ed artistiche (n. 9). APPALTO. -I) Se nel ca1so di un contratto di fornitura di carne aUe forze a11mate a quantitativo variabile, si appUchi la noárma della .contabi1itˆ deUo Stato secondo Ia quale l'a;ppaltatore ha diritto ad eseguire i quattro quinti dell'importo dei layio,ri previsti nel contratto (n. 105). -li) s1e un'impresa appaltatrice rpossa pretende. re, a titolo di rise,rv.a o d.i revisione di prezzi, un compe.nso per aver dorvuto servirsi per i suoi trasporti, ¥Contro le sue prevdsioni di mezzi forniti da una deáterminata cooperativa, a seguito di impo,s.izioni di carattere politico sociale (n. 106). APPROVVIGIONAMENTI E CONSUMI. -1) Se i cons.o,rzi agrari per i áservizi di carico e scrurico del grano ammassato debbano servirsi delle Cooperative facchini in applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1947 (G. U., n. 150 del 1947) (n. 13). AtSSICURAZIONE. -I) Se il responsabile civile di un infortunfo, subito da un impiegato dell'Ammin.istrazione PP. TT., vierso il quale l'Amministrazione stessa f1~nziona da asstcur.atore, possa .esime,rsi dalla osservanza dell'awt. 1916 e.eá., ptir il fatto che l'Ammin1istrazione, nel pagare l'indenn.izzo all'infortunatoá non gli ha notificato riserva di r1petizrione dello sitesso (n. 12). II) se. perch esista obbligo di assicurazione infortuni oc,corra l'e,s,istenza di un ra;pporto di lavoro sia pure. a carattere avvtintizio o gi.ornalitiro o se tale obbligo ricorra a!liche nel caso di chi, iPer un solo giorno, venga iJJJcarioca1Jo, di un lavoro d.a un diri.gente1 di un determinato ente (n. 11). AUTOVEICOLI. -Se il conducente. di un autocarro normalmente, adibito. al trasporto di -cose debba essere munito di patente di 3¡ grado quando l'autocarro stesso trasporti, in via eccezionale, persone (n. 18). CASE BCONOMIGHE E POPOLARI. -Se. possono essE)re venduti a soci di una cooáper,ativa edilizi.a a contributo statale. taluni elementi deUe, p.arti comurni del fabbri-cato sociale (n. 15). COMUNI E PROVINCIE. -I) Quale sia la posizione giuridica dell'Enteá A,cquedotto Pugliese nei confronti dei Comuni per quanto riguarda la gestione deHe fognature (n. i13). -II) Se sia lecito un contratito col quale un cittadino 1si impegni ne.i cornfronti deH'Amministr.azione comulliale .a s,ostenere 1e, spese di un ri-corso al Consiglio di Stato nel caso che esso abbia esibia compiuto un anno di servizio (n. 77). GUERRA. -A chi spetti la restituzione degli 10.ggetti appartenenti a militari ignoti caduti o dispersi (n. 99). IMPIEGO PRIVATO. -Se l:a legge. suH'impiego privato si applichi anche a.gli impi.e,gati dáegli Enti pubblici il cui rappo.rto sia disciplinato da apposito regolamento (n. 15). IMPIEGO PUBBLiiQO. -I) Se la legge sull'impiego privato si applichi anche agli impiegati degli Enti pubblid il cui rr:aPJpOTto sia disciplinato dia apposito regolamento (n. 166). -Il) Se agli impiegati non di ruolo non ancora collocati nei ruoli spe.ciali transitori di cm a.I decreto loegislativo 7 aprile 1948, n. 262, sia consentito corntrarre mutui dietro cessioni di stipendio (n. 167). III) Se e come debba essere compensato il lavoro prestat. o dia un impieg.a.to che. goda di trattamento di quiescenza P'61I' il quale. l'art. 14 della leg.ge 12 aprile 1949, n. 149, vieta il cumulo,. dopo l'entrata in vi.go.re dt.lla legge. stessa e. fino .alla dichiarazione dd o!pzione prevista dal citato art. 14 (n. ll73). -IV) Se nel caso !)he si o.pti per il tmttamento di quiescenza H rapporto di lavoro debba considfil.arsi risoluto' per giusta causa n. 173). -V) Se nel caso c1he un impiegato non di ruolo sia stato, priima dell'entrata in vigore del decreto legis1ativo 4 .aprile 1947, n. 207, sos.peso cautelarmente dallo impiego peirch- sotto[Josto¥ a proic.edimento penale, poss.a considerarsi licenziato, al momento della mancata riconferma relativa -ail primo¥ anno finanziario successivo alla sospensione (n. 168). -V'I) Se ála nullitˆ ai sensi del decreto le.g,is1ativo ru. .249 del 1944 delle promozioni conseguite dagli impiegati pubblici con provvedimento della r.s.i. sia da ritenersi con efficaci.a ex nunc o ex tuncá (n. 169). -VíI) Se perch possa considerarsi estinto .U procedimento¥ di epurazione, ai sensi del decreto legi sJativo 7 f.ebbraio 1S48, ri. 48, sia necessari.a declaratoria áda parte della ácompetente Commissione (n. 170). VIII) Se l'incarico .di uditore gtiudiziario oonferito ai vice pretori onorari, ai sensi dell'art. 32 dell'ordinamento ,giudiz.iario, sia compatibile con un impiego non di l!'Uolo presso altra Amministraz-ione dello Stato (n. 171). ~ IX) 'Se siano applicabili agli ufficiali in c.o;ngedo tutte le dis1posizioni ásull'avanzamento o solo quelle della legge 7 giugno 1934, lllJ. 899, e deUa leggeá 9 maggio 1940, n. 370 (n. 172). -XJ ,Se le norme conten.te nel T. U. 5 giugrnoá 1941, n. 874, abbiano abroigato il de1creto legislativo 19 gennaio 1939, n. 295 (n. 174). -XI) Se la rit61Iluta per debiti verso lo Stato 1a carico di impiegati e pensionati possa áeffettuarsi anche sulla indennitˆ di buona uscita (n. 174). -XII) Se un verbale di separazione consensuale possa costituire valddo titolo .per iniziare una procedura esecutiva per pignoramento di stipendio 1a tito¥lo alimentaire, a carico di un impioegato dello Stato (n. 1175). -XII) S¥e per fruire dei benefici á previsti daU'art. 10 del decreto legii:slativo 7 aprile 1948, n. 262, il perásonale di ruolo che chiede i.l conocamento a riposo debba fare es.presso riferimento alla suddetta i1s0posizione di legge (n. 176). -1Ste gli ex esonerati politici i quali dopo la deliberazione della lo¥ro riamm1ss10ne in servizio irinuncino ad essa e chiedano il collocamento a rLposo ;possano beneficiare deUe disposizioni dell'articolo 10 de,creto legislativo n. 26Z/IJS (n. 176). IMPOSTE E TASSE. -I) A chi faccia carico l'imposta i consumo sui materiali daá costruzione (n. 101). -II) Se le norme di agevolazione trhllutar.ia per il credito agrario siano di caraittere soggettivo o oggettivo (n. 102) . .tfili~ III) Quale si.a il potere della finanza in ordine aH'acW certamáento del presupposto per l'agev.o[.az.ione tributaria in materia di credito agrario (n. 102). -IV) Se l'art. 5 ádel decreto legisálativo 30 maggio 1946, n. 538, abbia abrogato l'art. 15 del decreto legislativo 15 aprile 1926, 11. 765 (Il. 103). IMPOSTA DI REGIISTHO. -I) Se un contratto col quale una ditta iche esercisceá l'industria della lavorazione del legno si impegna a fornire tavolame squadratu in determinate dimensioni diverse da que[le comunemente á in uso sia vendita 10¡ ixwalto, agli effetti deilla imposta di registro (n. 55). -II) Se la clausola di revisione, di prezzo valga a mutare un contratto di vendita in contratto d“ appalto ai fini deU'imposta di registro (n. 55). -III) Se i criteri stabHiti dall'art. 1 della legge¥ 19 giugno 1941, n. 771, per la qualific.azione dei contratti .agli effetti dell'imposta di Tegistro debbano appáUcarsi tanto ai rapprnti contrattuali tJJa pTivati quanto tra i rapporti tra questi e le amministrazi.oni dello Stato (n. 55). -IV) Se la legge 19 luglio 1941, n. 771, .abbia implicitamente .abrog.ato la Ie.gge 3 luglio 1930, n. 940 (n. 55). -'V) Se relaUvamente ad un contratto stipulato da un'amministrazione dello sfato ed .avente i requtsiti precisati nell'art. 45, tabella D, del Testo Ulllico de'1la legge. di Registro l'uso, 1mp˜1rtante lobbligo di registrazione possa essern costituito dalla -167 inserzione deUa scrittura contrattuale negli atti inerenti all'approvazione ed esecuzione de.I contratto da parte deH' Amministrazione contraente o deigli or.g.ani di controllo (n. 55). -VI) Quale sia il concetto di uso di documento agli effetti della imposta di registro (n. 55). IMPOSTA SULL'ENTRATA. -I) Se le somme riscosse dagli appalta.tori delle impostie di consumo a titol10 di imposta sull'entrata sui virui e le carni, spettanti per 9/10 ai Comuni áai sensi del ld~creto legislativo 26 marzo 1948, n. 2B1, debbano consideir.arsi ap.partenenti per irntero all'Amministrazione dello Stato (n. 13). -II) Se l'a1ppalt.atore deHe imposte di consumo che v¥ersi direttamente ad Comun.i la imposta sull'entrata suddetta commetta peculato per distrazione (n. 13). -IIIJ Quali siano i me1zzi per costringere i suddetti appaltatori a:d adempiere al loro áOábbligo di versare i proventi 1CLella _suddetta imposta all'Ufficio del Registro e non ai Comund ('n. 13). -IV) Se l'esercente di un macello privato che f.ac'Ci.a de1;mncia infede'1e dei c.a;pi di bestiame m.ac áellati ;per un periodo superiore ai sette giorni debb.a pagare l'.amme.nd1a c.aJ.co'lata per H periodo settimanale o per tutto il peirfodo cui si riferisce la denuncia infedele (n. 14). LOTTO E LOTTERIE. -I) Se¥ l'Amministrazione finanziaria po'Ssa .opporsi alla rtchiesta di ¥risoluzione dei contratti di locazione di locali aid1biti a ricáevitoria del lotto, quando al locatario s.ia subentrato altro gestore nei! caso che nel contratto di locazione non si.a stata insáeirita I.a clausola áprevista dall'art. 240 regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 (n. 6). -II) Se l'art. 1 del decreto legislativo ádel Capo .provvisorio dello Stato 10 dic1embre 1947, n. 1741, che ha elevato a 20 milioni il limite ¥Ile v.irncite .aJl lotto abbia effi.c8Jcia retro.attiya come ~tte le altre norme del citato de¥creito-legge (n. 7). NAVI. -Se la requisizione per acquisto ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 2 febbraio 1943, n. 127, po'Ssa effettuarási anche quando il graváe danneggiamento o 1'1mmobiHzzazione deU.a nave requi1sita siano riconnessi solo indirettamente ad eventi beUici (n. 36) ... PECULATO. -Se. possa 1ris0ontrarsi il reato di peculato neil fatto deil'appaltatore dell'imposta di consumo che ve:rsi direttamente ai Comuni i pro.venti dell'imposta sull'entrata sui vinli e le carni, di che al decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261 (n. 2). PREISCRIZIONE. -Se il termine. indica:o nell'art. 79 del T. U. 29 gennaio 1931, n. 227/491, sia un termine di prescriz;ione áo di decadenza (n. 5). REQUISIZIONI. -Se un decreto di requisizione di autove.ico¥IQ in mancanza di altre specificazioni debba intendersi come requisizione in uso (n. 67). RESPONSABILITA' CIVILE. -I) Se l'.amministr.azione sia rnsponsabile dei danniá cagiOinati ad un albergo da ..perai emi.granti, quando l'albergo stesso sia stato adibHo rdaU'AmministraziQne a questo servizio (n. 90). -II) Se il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, si applichi anche nel cas:oá di danni c.agion.ati da.gli a.J.Je.ati a cittadini stranieri (n. 91). STRADE. -Se le s,carpate Idi strade statahl appa.rtengano al Demanio stradale dello Stato (n. 3). TRATTATO DI PACE. -Se l'art. 79 del Trattato di par.e sia .applic.abile nei confronti di crediti italiani ve-rso citta,dini delle Nazioni unite o Stati appartenenti alle stesse (n. 6). VENDITA. -Se .si.a a,pplicalbi.Je nei confronti de.Ji.a Pubblica amministrazione l'art. 2932 e.e. per l'esecuzione in forma specifica d'una promessa: di vendita (n. 7). ...... (5107565) Roma. 1949 -Istituto Poligrafico dello Stato ¥ G. C.