Avvocatura dello Stato

Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612

Ultimo aggiornamento: 11/02/2008 11:37:59
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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato

(G.U. n. 286, 12 dicembre 1933, Serie Generale)



Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1° , n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato approvato con nostro decreto di pari data;
Visto l'art. 1° , n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
E' approvato il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 15, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo Ministro segretario di Stato, e dai ministri segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

REGOLAMENTO



Capo I - Attribuzioni degli uffici dell'Avvocatura dello Stato

Art. 1

L'avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma.
Provvede pure alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nella circoscrizione della corte d'appello di Roma.

Art. 2

Le avvocature distrettuali dello Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 3

L'avvocatura generale dello Stato può avocare a sé la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.
A tale scopo gli avvocati distrettuali dello Stato, all'inizio di ogni causa che abbia speciale importanza per valore o per le questioni giuridiche delle quali si disputa, ne daranno sommaria informazione all'avvocatura generale.
Gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato addetti alle avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, essere incaricati della rappresentanza e difesa delle amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'avvocato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità (1).

Art. 4

Salva la facoltà dell'avvocatura generale dello Stato di rendere consultazioni in qualsiasi affare, ciascun ufficio di avvocatura dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.





Capo II - Servizio di Procura

Art. 5(2)

Le funzioni di procura sono di regola esercitate dai procuratori della avvocatura dello Stato.
L'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura è affidato in ogni ufficio ad un avvocato dello Stato designato al principio di ogni anno dall'avvocato generale, su proposta, per le avvocature distrettuali, dei rispettivi capi.




Capo III - Servizi Amministrativi

Art. 6

Presso l'avvocatura generale dello Stato è costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 7

L'avvocato generale dello Stato designa tra gli impiegati d'ordine l'economo dell'avvocatura generale dello Stato, che esercita le funzioni di vice-consegnatario ai sensi dell'ordinamento dei servizi del provveditorato generale dello Stato e provvede alle spese d'ufficio della avvocatura generale.

Art. 8

Per la vigilanza del servizio della biblioteca e per l'acquisto dei libri è designato dall'avvocato generale dello Stato e dagli avvocati distrettuali un funzionario dei rispettivi uffici.
La custodia dei libri e dei materiali della biblioteca può essere affidata dal capo dell'ufficio ad un impiegato d'ordine.




Capo IV - Assunzione del Personale

Sezione I
AVVOCATI DELLO STATO E PROCURATORI DELL'AVVOCATURA DELLO STATO (3)
AVVOCATI DELLO STATO ED AGGIUNTI DI PROCURA (4)

 

Art. 9(5)

Per conseguire la nomina nel ruolo degli avvocati dello Stato o in quello dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, occorre, oltreché soddisfare alle condizioni specificatamente indicate negli art. 27, 31 e 32 del testo unico, possedere i requisiti generali richiesti per la nomina ad impiegato dello Stato dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dalle successive disposizioni modificative e integrative.

Art. 10

I concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe o di aggiunto di procura di terza classe sono indetti con decreto del capo del governo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno e nei bollettini ufficiali del personale della presidenza del consiglio dei ministri e del ministero di grazia e giustizia. Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 11

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, regolarmente documentate, non sarà minore di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto che indice i concorsi a norma dell'art. 10.
Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito o non regolarmente documentate (6).
L'avvocato generale dello Stato potrà disporre che gli aspiranti siano sottoposti ad una visita medica di ufficio per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.
L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.
Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda.
Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 12

L'esame per i posti di sostituto avvocato dello Stato ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale. Le prove scritte consistono:

  1. nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale o processuale;
  2. nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);
  3. nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione sul tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la commissione deve dare a ciascun candidato ventiquattro ore prima. La prova orale durerà non meno di un'ora.

Art. 13(7)

L'esame per i posti di aggiunto di procura di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una prova orale, di carattere prevalentemente pratico.
Le prove scritte vertono una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.
La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, corporativo e sindacale, finanziario, procedura civile e procedura penale.
Le prove scritte possono aver luogo anche nelle altre sedi indicate nel decreto che indice il concorso o in successivo atto da comunicare ai partecipanti del concorso. A questi sarà segnalata la sede di partecipazione alla prova cui saranno assegnati in relazione alla residenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso, mediante pubblicazione di apposito atto in Gazzetta Ufficiale (8).

Art. 14

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema.

Art. 15(9)

La commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di avvocato dello Stato è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, con funzioni di presidente e da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, nonchè da un magistrato della Corte di cassazione, da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.
Un avvocato dello Stato alla seconda o alla prima classe di stipendio disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 16(10)

La commissione giudicatrice dei concorsi a posti di procuratore dello Stato è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonchè da un magistrato di corte d'appello, da un avvocato o da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'avvocato generale.
Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
I componenti la commissione ed il segretario sono nominati dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 17

I componenti la commissione ed il segretario di cui ai due precedenti articoli sono nominati con decreto del capo del governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri.

Art. 18

La commissione, giorno per giorno, determina su quale materia o gruppo di materie la prova verserà nel giorno medesimo.
Stabilita la materia o il gruppo di materie, la commissione formula tre distinti temi i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.
Non più tardi delle ore dieci, il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema resta escluso di diritto dal concorso.
Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da un avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio e costituito da altri due avvocati o procuratori dello Stato e da un segretario scelto tra gli impiegati della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato, nominati con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato(11).
Nel caso previsto dal comma precedente, la commissione esaminatrice, in una seduta da tenersi non prima di due giorni precedenti a quello di inizio della prima delle prove scritte, formula i tre distinti temi per ciascuna delle prove (11).
Di ciascun tema sono fatte tante copie quante sono le sedi delle prove scritte diverse da quella della commissione esaminatrice (11).
Gli originali di ciascun tema sono, in relazione alle singole materie di prova, contrassegnati con numerazione progressiva e chiusi in buste tra loro identiche e prive di contrassegni esterni. Dette buste sono raccolte e chiuse in unico plico contrassegnato all'esterno dall'indicazione della materia di prova (11).
Le copie di ciascun tema sono invece raccolte in buste che devono essere contrassegnate anche all'esterno dal numero progressivo corrispondente al tema inseritovi e sono, a loro volta, raccolta e chiuse in unico plico contrassegnato dall'indicazione all'esterno della materia di prova. Tutte le buste contenenti i singoli temi relativi alle diverse materie e tutti i plichi contenenti i temi relativi a ciascuna prova devono essere firmati sui lembi di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. I plichi sono anche suggellati e sono conservati rispettivamente dal presidente della commissione e da ciascun presidente di comitato di vigilanza che ne riceverà personale consegna a cura di inviati del segretario della commissione (11).
All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della commissione esaminatrice fa constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere lo apre, fa constatare l'integrità della chiusura delle tre buste contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere e telecomunica immediatamente ai presidenti dei comitati di vigilanza l'indicazione della materia di prova ed il numero distintivo del tema sorteggiato(11).
Ciascun presidente dei comitati di vigilanza, appena ricevuta tale comunicazione, fatta constatare l'integrità della chiusura del plico contenente le buste relative alla prova da svolgere, lo apre, e, fatta constatare l'integrità della chiusura delle tre buste, apre quella contrassegnata dal numero del tema sorteggiato (11).
I membri dei comitati di vigilanza ed il segretario esercitano le funzioni ed hanno i poteri, durante lo svolgimento delle prove scritte, che sono attribuiti ai membri e al segretario della commissione esaminatrice (11).
I plichi contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono trasmessi, a cura del presidente del comitato di vigilanza, al presidente della commissione (11).

Art. 19

Le prove scritte saranno vigilate da tutti o da parte dei componenti la commissione, i quali potranno farsi coadiuvare nella vigilanza da altri funzionari dell'avvocatura dello Stato.
La carta su cui devono essere scritti il tema e lo svolgimento è fornita dalla commissione. Ciascun foglio porta apposito bollo di riconoscimento.

Art. 20

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. E' loro rigorosamente vietato, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualsiasi modo con estranei.
E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.
Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.
E' loro consentito di consultare i codici, le leggi e i decreti dello Stato, il corpus iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.
I volumi relativi devono essere comunicati preventivamente alla commissione per la verifica.

Art. 21(12)

A ciascun candidato sono consegnate due buste di uguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
Il candidato, compiuto il proprio lavoro senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande, in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Il candidato scrive sul cartoncino il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita; quindi, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella e la inserisce nella busta grande, che richiude e rimette al presidente della commissione o a chi, nel momento, ne fa le veci.
Il presidente o commissario, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la firma trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.
Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.
Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della commissione e dal segretario medesimo.

Art. 22

Con deliberazione della commissione è immediatamente escluso dagli esami chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la loro disciplina. Per le infrazioni commesse durante la prova scritta la esclusione può essere deliberata dal commissario presente. Nei casi più gravi, con decreto del capo del governo, il concorrente può, su proposta della commissione, essere escluso anche da concorsi successivi.

Art. 23

Le disposizioni degli art. 20 e 22 sono stampate nella tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dall'art. 11 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 24(13)

Nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai candidati dal presidente all'inizio dell'ultima prova, la commissione in seduta pubblica, constatata l'integrità dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le chiude in una unica busta più grande. Su questa viene apposto un numero progressivo soltanto quando è ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
Tutte le buste, debitamente numerate, sono poi raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati dal presidente medesimo, da un altro membro della commissione e dal segretario.
Compiute le operazioni di cui sopra, la commissione è convocata nel termine di giorni cinque per iniziare l'esame dei lavori.
Verificata l'integrità dei pieghi e delle singole buste, il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle buste contenenti i lavori il numero già segnato sulla busta grande.
Lo stesso numero viene poi trascritto, non appena aperta la busta contenente il primo lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla bustina contenente il cartoncino di identificazione.
La commissione legge nella medesima seduta i temi di ciascun candidato e, dopo aver ultimato la lettura degli elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il relativo punteggio, secondo le norme indicate nel successivo art. 25.
Il voto attribuito viene annotato in calce, in tutte le lettere, sottoscritto dal presidente e dal segretario e viene indicato nel processo verbale.
Viene annullata la prova di coloro che abbiano firmato il lavoro o lo abbiano contrassegnato in qualunque modo. Viene, ugualmente, annullata la prova del candidato quando la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore.
Se la revisione di tutti i lavori non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti, racchiusi nelle rispettive buste insieme alle buste più piccole, contenenti i cartoncini di identificazione, ed i lavori da rivedere vengono riuniti in piego con le formalità prescritte dal quinto comma dell'art. 21.
Esaurita la revisione di tutti i lavori, si procede al riconoscimento dei nomi mediante l'apertura delle buste più piccole contenenti i cartoncini di identificazione.

Art. 25

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al candidato.

Art. 26

Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono avere conseguito nel concorso ai posti di sostituto avvocato dello Stato non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse; nel concorso ai posti di aggiunto di procura non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 27

Le prove orali sono pubbliche.
Il presidente in ogni seduta delega un commissario per le interrogazioni su ciascuna materia o gruppo di materie; possono tuttavia essere rivolte domande al candidato da ogni membro della commissione.
Terminata la prova orale di ogni candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 25; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale.

Art. 28

La somma dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale determina la classificazione dei concorrenti.
Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel concorso ai posti di sostituto avvocato dello Stato e non meno di sei nel concorso ai posti di aggiunto di procura.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte e in quella orale.
A parità di punti, salvo quanto è disposto nell'art. 74, la commissione deve dare la preferenza ai più anziani di età.

Art. 29

Le deliberazioni della commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all'art. 18, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari. Salvo quanto è disposto nell'art. 25 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.
E' vietata qualunque abrasione nei processi verbali della commissione. Le cancellature e correzioni che occorressero devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.

Art. 30

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato al capo del governo per l'approvazione. Alla relazione che accompagna la graduatoria sono allegati i verbali delle adunanze e l'originale dei temi assegnati.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella Gazzetta Ufficiale del regno pronuncia definitivamente il capo del governo, sentita la commissione.

Art. 31

Con le nomine dei primi graduati sono coperti i posti messi a concorso.
Nel limite dei posti messi a concorso si addiviene alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non abbiano assunto effettivo servizio.
Il capo del governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, ha facoltà di assegnare agli altri idonei, secondo l'ordine di graduatoria, gli ulteriori posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 32

La commissione del personale nell'esprimere il parere ai termini degli art. 31 e 32, primo comma, del testo unico, designa anche quale dei posti vacanti debba nel caso essere assegnato.

Art. 33

Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura destinati all'avvocatura generale nonché gli avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore dell'art. 31 del testo unico prestano il giuramento prescritto dall'art. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, avanti all'avvocato generale dello Stato o a chi lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura destinati alle avvocature distrettuali prestano il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o a chi lo sostituisce.

Sezione II
PERSONALE D'ORDINE

 

Art. 34

I posti vacanti nel grado di alunno d'ordine dell'avvocatura dello Stato sono conferiti mediante esame di concorso.
Il concorso è indetto con decreto del capo del governo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri.
Fermo quanto è disposto nell'art. 39 del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per conseguire la nomina nella carriera d'ordine, per essere ammessi al concorso occorre:

  1. aver compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni venticinque, fatta eccezione per coloro che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti;
  2. aver conseguito la licenza di un istituto medio d'istruzione di primo grado regio o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente ai sensi dell'art. 16, lett. c), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e sue modificazioni. Per l'ammissione al concorso si applicano le disposizioni degli art. 10, ultimo comma, e 11 del presente regolamento.

 

Art. 35

L'esame ha luogo in Roma ed è costituito da due prove scritte e da una orale.
Sono oggetto delle prove scritte:

  1. componimento di lingua italiana;
  2. aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte servono anche come saggio di calligrafia.
La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consiste in un esame vertente sulle seguenti materie:

  1. doveri e diritti dell'impiegato;
  2. nozioni generali sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;
  3. carta del lavoro;
  4. elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia;
  5. nozioni elementari di statistica.

I candidati possono chiedere di essere sottoposti ad una prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe le dette materie.

Art. 36

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.

Art. 37

La commissione esaminatrice è composta da un vice-avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.
I componenti della commissione ed il segretario sono nominati, su designazione dell'avvocato generale dello Stato, con decreto del capo del governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri.
Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Art. 38

Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli art. 18 e 25, 27 e 29.
Per l'ammissione alla prova orale i candidati devono avere conseguito una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.
Nell'assegnazione del punto per la prova orale sarà tenuto conto della conoscenza che il candidato abbia dimostrato di possedere della dattilografia e stenografia.
La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.
Sono del resto applicabili le disposizioni degli art. 28, ultimo comma, 30 e 31.

Art. 39

La nomina definitiva al posto di ruolo è conseguita dopo che siasi prestato effettivo servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e previo giudizio favorevole della commissione del personale.
Sono salve le esenzioni dal periodo di prova stabilite da disposizioni speciali.
Le nomine sia in prova che definitive sono disposte con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 40

Per la solenne promessa ed il giuramento prescritti dagli art. 5 e 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si applica la disposizione dell'art. 33.

Sezione III
PERSONALE SUBALTERNO

 

Art. 41

Le nomine ai posti di inserviente sono fatte con decreto del capo del governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 42

Fermo quanto è disposto nell'art. 39 del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per essere assunti nel personale subalterno, per conseguire la nomina ad inserviente occorre:

  1. avere compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni trenta, salve le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti;
  2. sapere leggere e scrivere.
Art. 43

Salvo il disposto dell'art. 74, sono titoli di preferenza nella scelta avere prestato servizio nelle forze armate dello Stato o essere figlio di impiegato o di agente subalterno dello Stato, defunto o a riposo.

Art. 44

Si applicano al personale subalterno le disposizioni degli art. 39 e 40.

Art. 45

Gli agenti tecnici sono adibiti ai servizi tecnici presso l'avvocatura generale dello Stato e vengono nominati con decreto del capo del governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 42.
Gli aspiranti sono assoggettati prima della nomina ad un esperimento pratico per accertarne la capacità tecnica in relazione ai servizi a cui dovranno essere adibiti.
La nomina e il mantenimento in servizio dell'agente tecnico assunto per la guida della vettura automobile assegnata in uso all'avvocato generale dello Stato dal regolamento approvato con regio decreto 13 luglio 1922, n. 1136, sono inoltre subordinati al possesso di regolare patente di abilitazione.

Art. 46

Gli agenti tecnici hanno il trattamento economico degli agenti tecnici del ministero delle finanze e sono soggetti a tutte le norme che regolano lo stato giuridico del personale subalterno dell'avvocatura dello Stato, comprese quelle sul servizio di prova.




Capo V - Commissione permanente per il personale

Art. 47

La commissione permanente per il personale è convocata dall'avvocato generale dello Stato. Delle sue deliberazioni si fa constare mediante processo verbale, che è redatto dal segretario generale o da chi ne fa le veci ed è firmato da tutti gli intervenuti.
Essa esplica le attribuzioni che le sono conferite dal testo unico e dal presente regolamento, nonché, per il personale d'ordine e subalterno, quelle che giusta iregi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle amministrazioni dello Stato, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e rispettive modificazioni, sono demandate ai consigli di amministrazione ed ai consigli di disciplina istituiti presso i ministeri.


Capo VI - Stato matricolare , anzianità e note di qualifica

Art. 48

Per ogni avvocato dello Stato e procuratore dell'Avvocatura dello Stato è tenuto, presso l'avvocatura generale, uno stato matricolare (14).
Ogni avvocato dello Stato e procuratore dell'Avvocatura dello Stato deve comunicare al capo dell'ufficio da cui dipende tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia (14).
Sono applicabili anche al personale degli avvocati e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato le disposizioni d cui agli art. 9 e 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (14).

Art. 49

Per gli avvocati dello Stato fino al grado quinto compreso e per i procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono compilate entro il mese di gennaio di ciascun anno le note di qualifica (15).
Per gli avvocati dello Stato e procuratori dell'Avvocatura dello Stato che durante l'anno abbiano prestato servizio successivamente presso diversi uffici, le note di qualifica sono date dal capo dell'ufficio presso cui si trovano al momento della compilazione di esse, tenuto conto delle informazioni che saranno fornite dai capi degli uffici, alle dipendenze dei quali durante l'anno i funzionari medesimi hanno prestato servizio (15).

Art. 50

Le note di qualifica sono date per il personale appartenente all'avvocatura generale dello Stato dal vice-avvocato generale dello Stato; per quello appartenente alle avvocature distrettuali dello Stato dai rispettivi avvocati distrettuali.

Art. 51

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo, tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli artt. 13 a 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'interessato che vi appone la data e la firma. Egli può ricorrere alla commissione del personale entro quindici giorni dalla comunicazione.
In tale caso la commissione, avuti i chiarimenti dal superiore che ha assegnato la qualifica, formula quella definitiva con deliberazione non soggetta ad alcun gravame.
Qualora la qualifica sia stata attribuita dal vice-avvocato generale dello Stato, questi non prende parte alla deliberazione.
Gli anni per i quali è stata attribuita una qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.




Capo VII - Promozioni

Art. 52(16)

L'esame per il conferimento dei posti di procuratore di seconda classe ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.
Le prove scritte consistono:

  1. nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile e commerciale;
  2. nella redazione di atti della procedura civile e penale;
  3. nello svolgimento di un tema di diritto amministrativo e finanziario.

La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo e finanziario, nonché procedura civile e procedura penale.
Il concorso è indetto con decreto del Capo del governo, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della presidenza del consiglio dei ministri. Da tale pubblicazione decorre il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che non sarà minore di un mese.
La commissione giudicatrice del concorso è composta, su designazione dell'avvocato generale dello Stato, da un sostituto avvocato generale e da due vice avvocati dello Stato. Un sostituto avvocato dello Stato designato dall'avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.
Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli art. 14, da 17 a 25, 27 e 29.
Per l'ammissione alle prove orali i candidati devono aver conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se i candidati non abbiano conseguito almeno otto punti.
Per la classificazione dei concorrenti e per la graduatoria degli idonei sono applicabili le disposizioni dell'art. 28, escluso l'ultimo comma, e dell'art. 30; a parità di punti è data la precedenza ai candidati di grado più elevato e, a parità di grado, a quelli che precedono nel ruolo.

Art. 53

La commissione del personale designa per le promozioni a scelta gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, in possesso dei gradi stabiliti rispettivamente dagli articoli 28 e 33 del testo unico che riconosce con giudizio insindacabile esserne più meritevoli; la scelta è fatta tra coloro che almeno nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di ottimo o di distinto (17).
La commissione medesima giudica con criterio insindacabile se siano meritevoli di promozione per merito secondo il turno di anzianità gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato del grado inferiore i quali abbiano conseguito almeno nell'ultimo triennio qualifiche di ottimo o di distinto e non più di una qualifica non inferiore al buono nel biennio precedente al triennio stesso (17).

Art. 54

L'esame richiesto per il conferimento del terzo dei posti disponibili nel grado di archivista ha luogo in Roma ed è costituito da due prove scritte ed una orale.
Le prove scritte verseranno:

  1. sull'ordinamento generale amministrativo del regno ed, in ispecie, su quello dell'avvocatura dello Stato; sui doveri, sulle responsabilità e sui diritti dei pubblici ufficiali;
  2. sulle norme riflettenti l'impianto e l'uso degli archivi ed in ispecie di quelli dell'avvocatura dello Stato.

La prova orale, che durerà non meno di mezz'ora, verserà sulle materie delle prove scritte e sulle leggi costituzionali dello Stato.
Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli art. 36, 37 e 38.
Per le altre promozioni del personale del gruppo C e per quelle del personale subalterno si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale delle amministrazioni civili dello Stato.




Capo VIII - Trasferimenti , Missioni e Congedi

Art. 55

I trasferimenti sono disposti con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.
La liquidazione delle indennità di trasferimento è fatta secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 56

I sostituti avvocati generali e gli avvocati distrettuali dello Stato possono, con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, essere destinati a coprire rispettivamente posti vacanti di avvocato distrettuale o di sostituto avvocato generale dello Stato, assumendo il titolo inerente alla nuova funzione e nel rispettivo ruolo il posto determinato dalla loro anzianità nel grado quarto.

Art. 57

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato, con decreto del capo del governo si proposta dell'avvocato generale dello Stato, possono essere mandati in missione in altro ufficio dell'avvocatura dello Stato (18).
Le indennità di missione sono liquidate con le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 58

Compatibilmente con le esigenze del servizio gli avvocati dello Stato e i procuratori dell'Avvocatura dello Stato fruiscono di un periodo annuale di ferie di giorni quarantacinque (19).
Spetta all'avvocato generale dello Stato di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'avvocatura generale, ed agli avvocati distrettuali dello Stato di stabilire, salvo approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle rispettive avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.
Il periodo feriale normalmente decorre dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 59

L'avvocato generale dello Stato può, per causa grave, accordare un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese.
Durante il congedo straordinario non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.

Art. 60

Le ferie ed i congedi possono essere revocati od interrotti dall'avvocato generale dello Stato quando esigenze di servizio lo richiedono.




Capo IX - Competenze ed Onorari di Causa

Art. 61

Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del ministero delle finanze e la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.

Art. 62

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'avvocatura generale o l'avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della commissione reale per l'ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del ministro da cui dipende l'amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'avvocatura dello Stato la metà dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.




Capo X - Aspettativa, Disponibilità, Dimissioni, Riamissioni, Licenziamenti, Dispensa dal Servizio

Art. 63

Le norme relative alle aspettative ed alle disponibilità contenute negli art. 81 e 94 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, si applicano anche agli avvocati dello Stato ed ai procuratori dell'Avvocatura dello Stato (20).
Le funzioni demandate nei suddetti articoli al consiglio di amministrazione sono esercitate dalla commissione del personale.

Art. 64

Le dimissioni, le riammissioni ed i licenziamenti degli avvocati dello Stato e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato sono disciplinati dalle norme contenute negli art. 46 a50, 53 e 54 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le funzioni ivi demandate al consiglio di amministrazione sono esercitate dalla commissione del personale (21).
I provvedimenti contemplati dal presente articolo che riguardano i funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato sono disposti con decreto reale. Per i procuratori dell'Avvocatura dello Stato si provvede con decreto del capo del governo (21).

Art. 65

Alla dispensa dal servizio degli avvocati e dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, divenuti inabili per motivi di salute, si procede previo accertamento delle loro condizioni sanitarie mediante visita medico-collegiale. (22)
In esito alle risultanze della visita medico-collegiale la dispensa dal servizio è proposta dall'avvocato generale dello Stato ed è deliberata dal consiglio dei ministri per i funzionari di grado superiore al quinto e preceduta per gli altri dal parere della commissione del personale.
All'interessato è fissato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla segreteria della presidenza del consiglio dei ministri per gli avvocati dello Stato di grado superiore al quinto e dal segretario generale dell'avvocatura dello Stato per gli altri funzionari. A questi ultimi deve inoltre essere comunicata la data di riunione della commissione del personale perché possano, ove lo chiedano, essere sentiti personalmente.

Art. 66

L'avvocato generale dello Stato propone le dispense dal servizio degli impiegati d'ordine e subalterni per motivi di salute e per gli altri motivi determinati dalle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le comunicazioni di cui all'art. 52 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57, sono fatte dal segretario generale.

Art. 67

Nei casi previsti dagli art. 35 e 36 del testo unico e nel precedente art. 65 il motivo che determina la dispensa è fatto risultare dal relativo decreto nel quale, inoltre, si fa menzione, secondo i casi, della deliberazione del consiglio dei ministri o del preventivo parere della commissione del personale.

Art. 68(23)

L'avvocato generale dello Stato ha facoltà di proporre il collocamento a riposo d'ufficio dei procuratori dell'Avvocatura dello Stato, degli impiegati d'ordine e subalterni quando abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età con 20 di servizio, ancorché non ne facciano domanda.




Capo XI - Provvedimenti Disciplinari

Art. 69

Quando l'avvocato generale dello Stato viene comunque a conoscenza di fatti che possano dar luogo alle sanzioni disciplinari contemplate nel secondo comma dell'art. 40 del testo unico, invita l'impiegato a giustificarsi, dopodiché provvede nei limiti della sua competenza.
Se invece ritiene che i fatti possono dar luogo a sanzioni più gravi designa un funzionario perché proceda agli accertamenti del caso e compia gli altri atti che secondo il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, sono di competenza dell'ufficio del personale.

Art. 70

Eseguiti gli accertamenti, il funzionario designato a norma dell'articolo precedente rimette gli atti all'avvocato generale dello Stato.
L'avvocato generale dello Stato, quando ritenga che sia provata l'insussistenza degli addebiti o che debba applicarsi una sanzione di sua competenza, provvede in conformità. Negli altri casi convoca la commissione del personale per la trattazione orale ponendo frattanto gli atti a disposizione dei commissari.
Il segretario generale dell'avvocatura dello Stato dà avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale, osservando i termini di cui all'art. 73 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e lo avverte che può prendere visione e copia degli atti.
Alla trattazione orale interviene quale relatore il funzionario che ha compiuto l'istruttoria.
La commissione del personale, sentito anche l'incolpato ove questi si presenti, procede, dopo che si sono ritirati il relatore e l'incolpato, alle proprie risoluzioni con le norme prescritte dall'art. 74 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 71

Il provvedimento col quale si infligge una punizione superiore alla censura e alla riduzione dello stipendio a funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato è adottato con decreto reale.
Se la punizione è inflitta a procuratori dell'Avvocatura dello Stato il provvedimento è adottato con decreto del capo del governo (24).
Le stesse modalità si osservano in caso di proscioglimento in seguito a deliberazione del consiglio dei ministri o a proposta della commissione del personale per insussistenza degli addebiti.

Art. 72

Nei casi previsti dall'art. 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la riapertura del procedimento è disposta dal capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Il nuovo procedimento si svolge secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 73

Art. 73 Il provvedimento previsto dall'art. 80 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è adottato con decreto del capo del governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la commissione del personale.




Capo XII - Disposizioni Generali e Transitorie

Art. 74

Nulla è innovato per quanto riflette l'assunzione del personale dell'avvocatura dello Stato, la carriera e il trattamento economico dello stesso alle disposizioni vigenti riguardanti gli invalidi di guerra e della causa nazionale, i decorati al valore, gli ex-combattenti, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, dei sottufficiali che abbiano acquistato il diritto all'impiego civile, nonché alle norme a favore dell'incremento demografico. Al personale dell'avvocatura dello Stato si applicano le disposizioni a favore dei benemeriti della guerra e della causa nazionale che abbrevino l'anzianità richiesta per le promozioni di grado o per l'ammissione ai relativi esami di concorso (25).

Art. 75

Al personale avventizio o giornaliero in servizio da almeno sei mesi presso l'avvocatura dello Stato con mansioni tecniche che consegua la nomina in ruolo ad agente tecnico nella prima attuazione del presente regolamento non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di età per l'assunzione e al periodo di prova.

Art. 76

Fino a quando non sia approvato nei modi di cui all'art. 21, primo comma, del testo unico il regolamento di ripartizione delle competenze di avvocato e di procuratore tra i funzionari dell'avvocatura dello Stato, continuerà ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto 20 maggio 1924 del ministro per le finanze.


Note:


(1)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(2)Articolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(3)Titolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(4)Testo precedente le modifiche apportate dal R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(5)Articolo modificato dall'art. 2, del R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(6)Comma sostituito dall'art. 3, D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
(7)Articolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(8)Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(9)Articolo modificato dall'art. 1, D.P.R. 31 marzo 1972, n. 211 e successivamente sostituito dall'art. 2, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(10)Articolo modificato dall'art. 2, D.P.R. 31 marzo 1972, n. 211 e successivamente sostituito dall'art. 3, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(11)Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 16 maggio 1980, n. 271.
(12)Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
(13)Articolo sostituito dall'art. 2, D.P.R. 18 agosto 1984, n. 538.
(14)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(15)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(16)Articolo sostituito dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(17)Comma modificato dall'art. 2, del R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(18)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(19)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(20)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(21)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(22)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(23)Articolo modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(24)Comma modificato dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.
(25)Comma aggiunto dall'art. 2, R.D. 17 settembre 1936, n. 1854.