Istituzione dell'avvocatura regionale del veneto.
Art. 1
Istituzione e compiti
- È istituita l'avvocatura regionale del Veneto.
- L'avvocatura regionale:
- rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla corte costituzionale e alla corte di giustizia dell'unione europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
- patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la regione;
- previa convenzione con la regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la regione;
- assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
- esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
- propone l'affidamento di incarichi all'avvocatura dello stato o al patrocinio esterno.
Art. 2
Consiglio regionale
- L'ufficio di presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del consiglio regionale, si avvale dell'avvocatura regionale, dell'avvocatura dello stato ovvero del patrocinio esterno.
- La giunta regionale assume le determinazioni di competenza.
Art. 4
Struttura dell'avvocatura
- L'avvocatura regionale per i compiti di cui all'art. 1, comma 2, si avvale:
- di personale regionale di categoria non inferiore alla d scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense;
- di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica, per titoli e colloquio,con contratto a tempo determinato e con qualifica e trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti regionali.
- Gli avvocati assegnati all'avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 "ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e successive modificazioni.
- Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il ricorso all'avvocatura dello stato o al patrocinio esterno.
Art. 8
Norme transitorie e finali
- Dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28 giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 "modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello stato", salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, per le quali la regione continua ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato ai sensi del provvedimento sopracitato.
- È abrogato il comma 2 dell'art. 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione".
- Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della giunta regionale, l'attività dell'avvocatura regionale è svolta dalla direzione regionale per gli affari legali.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.