Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Regione Veneto - Legge regionale 16 agosto 2001, n. 24

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:16:07
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Istituzione dell'avvocatura regionale del veneto.


Art. 1
Istituzione e compiti
  1. È istituita l'avvocatura regionale del Veneto.
  2. L'avvocatura regionale:
    1. rappresenta assiste e difende l'amministrazione regionale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti alla corte costituzionale e alla corte di giustizia dell'unione europea, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale;
    2. patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti regionali nei giudizi per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi anche potenziale con la regione;
    3. previa convenzione con la regione patrocina e difende gli enti, le società, le aziende e le agenzie istituite con leggi regionali, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con la regione;
    4. assiste e fornisce consulenza agli organi e alle strutture regionali nelle questioni connesse al contenzioso;
    5. esprime il proprio parere in merito all'instaurazione di liti attive o passive, sugli atti di transazione e sulle rinunce;
    6. propone l'affidamento di incarichi all'avvocatura dello stato o al patrocinio esterno.

Art. 2
Consiglio regionale
  1. L'ufficio di presidenza, per la difesa in giudizio, nonché per la consulenza legale nelle questioni afferenti i consiglieri regionali e l'autonomia amministrativa, organizzativa e contabile del consiglio regionale, si avvale dell'avvocatura regionale, dell'avvocatura dello stato ovvero del patrocinio esterno.
  2. La giunta regionale assume le determinazioni di competenza.

Art. 4
Struttura dell'avvocatura
  1. L'avvocatura regionale per i compiti di cui all'art. 1, comma 2, si avvale:
    1. di personale regionale di categoria non inferiore alla d scelto tra il personale abilitato all'esercizio della professione forense;
    2. di avvocati assunti, ad esito di selezione pubblica, per titoli e colloquio,con contratto a tempo determinato e con qualifica e trattamento economico corrispondente a quello degli avvocati dipendenti regionali.
  2. Gli avvocati assegnati all'avvocatura regionale sono iscritti all'elenco speciale dell'albo degli avvocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera b), del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 "ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore" e successive modificazioni.
  3. Nel caso di impossibilità di impiego degli avvocati dell'avvocatura regionale per incompatibilità, carico di lavoro o specificità della materia trattata, è ammesso il ricorso all'avvocatura dello stato o al patrocinio esterno.

Art. 8
Norme transitorie e finali
  1. Dal dodicesimo mese successivo all'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia il provvedimento consiliare 28 giugno 1979, n. 825, adottato ai sensi dell'art. 10 della legge 3 aprile 1979, n. 103 "modifiche dell'ordinamento dell'avvocatura dello stato", salvo che per le controversie pendenti alla medesima data e fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso e di quelli successivi, per le quali la regione continua ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato ai sensi del provvedimento sopracitato.
  2. È abrogato il comma 2 dell'art. 102 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della regione".
  3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di competenza della giunta regionale, l'attività dell'avvocatura regionale è svolta dalla direzione regionale per gli affari legali.


La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.