Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Cassazione sez I,III,U.

Ultimo aggiornamento: 21/11/2012 11:09:57
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Sez. I, 14 marzo 2001, n. 3677

Il patrocinio e la rappresentanza in giudizio della regione autonoma Sardegna, anche al fine della proposizione di impugnazioni di sentenze di primo grado, e con la sola eccezione delle controversie fra la regione stessa e lo Stato, spetta all'avvocatura dello Stato, senza necessità di mandato alla lite, giusta disposto dell'art.55 del d.P.R. 19 maggio 1949 n. 250, recante norme di attuazione dello statuto regionale.

 

Sez. III, 2 settembre 1998, n. 8722

Le regioni a statuto ordinario autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato, ai sensi dell'art. 107 decreto presidente della repubblica 24.7.1977 n. 616, non hanno bisogno di conferire all'avvocato dello stato incaricato della difesa giudiziale alcun formale mandato.

 

Sez. U, 4 novembre 1996, n. 9523

Mentre l'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977 si limita ad includere le Regioni a statuto ordinario tra gli enti dei quali l'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa (secondo il regime di cui agli artt. 43, 45 e 47 del T.U. n. 1611 del 1933), l'art. 10 della legge n. 103 del 1979 prevede un particolare procedimento attraverso il quale le menzionate Regioni possono ottenere l'applicazione dell'intero regime processuale speciale di assistenza legale e di patrocinio valevole "ex lege" per le amministrazioni dello Stato. Sia nel primo caso (regime cosiddetto "facoltativo"), sia nel secondo caso (regime cosiddetto "sistematico") non è necessario, per i singoli giudizi, uno specifico mandato all'Avvocatura stessa; essendo, invece, necessario uno specifico provvedimento (talvolta soggetto al visto degli organi di vigilanza), nel caso in cui la Regione voglia escludere tale rappresentanza, per affidarla a privati professionisti. Da ciò consegue che l'Avvocatura dello Stato, ove agisca in giudizio per una Regione, non avendo necessità di apposito mandato, non è neanche onerata della produzione del provvedimento del competente organo regionale di autorizzazione del legale rappresentante ad agire o resistere in giudizio.

 

Sez. U, 3 ottobre 1996, n. 8648

L'art. 10 della legge n. 103 del 1979 non ha abrogato la disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 107 del d.P.R. n. 616 del 1977, sicché, nel caso in cui la Regione non emetta la deliberazione di cui al citato art. 10, è inapplicabile la norma speciale del secondo comma dell'art. 11 del R.D. n. 1611 del 1933, prescrivente la notificazione, anche delle sentenze, presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che la sentenza con la quale sia dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di valida procura al difensore (nella specie, per difetto di deliberazione della Regione opponente, avente ad oggetto la decisione di avvalersi del ministero difensivo dell'Avvocatura dello Stato) deve essere notificata alla parte personalmente, solo in tal guisa potendone derivare l'effetto di decorrenza del termine breve di impugnazione, mentre deve ritenersi giuridicamente inesistente, e pertanto inidonea a tale effetto, la notificazione al procuratore rispetto al quale sia stato nei termini suddetti, a torto o a ragione, accertata la carenza del potere rappresentativo.

 

Sez. U, 13 aprile 1994, n. 3465

Il ricorso per cassazione proposto dall'Avvocatura dello Stato per la Regione Calabria ed il Genio Civile di Reggio Calabria (che è stato assorbito dall'Assessorato ai lavori pubblici della stessa Regione) è inammissibile ove all'Avvocatura non sia stato conferito specifico mandato, atteso che con riguardo a tale Regione - ai sensi dell'art. 10 della legge statale 3 aprile 1979 N. 103 (per il quale le funzioni dell'Avvocatura sono estese alle Regioni a statuto ordinario che intendano avvalersene con deliberazione del consiglio regionale) e dell'art. 3 della legge della Regione Calabria 17 agosto 1984 n. 24 (che ha istituito il servizio legale della stessa Regione presso la Presidenza della Giunta Regionale) - non è applicabile il principio della rappresentanza istituzionale vigente (a favore dell'Avvocatura erariale) per le amministrazioni dello Stato.

 

Sez. I, 28 novembre 1992, n. 12729

In tema di arbitrato, il principio secondo cui la notifica del lodo alla parte personalmente fa decorrere il termine breve per la proposizione dell'impugnazione del lodo stesso per nullità, anche quando la parte sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un procuratore, eleggendo o meno domicilio presso il suo studio, non è applicabile ove detta parte sia un ente pubblico (nella specie, Ente acquedotti siciliani) ed abbia partecipato a quel procedimento avvalendosi della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato, in applicazione dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, come modificato dall'art. 2 della legge 3 aprile 1979 n. 103, trattandosi di assistenza che spetta "ex lege" all'Avvocatura stessa in via generale ed esclusiva, senza che si richieda una specifica deliberazione, né il conferimento di formale procura, e che, quindi, rende operanti, per detta notificazione, le regole di cui al citato R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

 

Sez. U, 3 febbraio 1986, n. 652

LA FACOLTÀ DI AVVALERSI DEL PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DA PARTE DI UNA REGIONE A STATUTO ORDINARIO, SECONDO LA PREVISIONE DELL'ART. 107 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977 N. 616 E DELLE NORME DA ESSA EMANATE IN SUA ATTUAZIONE (NELLA SPECIE, LEGGE DELLA REGIONE ABRUZZO 9 GENNAIO 1979 N. 3), NONCHÉ DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 3 APRILE 1979 N. 103, NON RENDE NECESSARIO UNA DELIBERAZIONE CHE SI ESTRINSECHI IN UN FORMALE MANDATO E DI CONSEGUENZA RESTA IRRILEVANTE IL FATTO CHE LA DELIBERAZIONE STESSA PORTI UNA DATA SUCCESSIVA A QUELLA DELL'ASSUNZIONE DELLA DIFESA.