Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 16:05:42
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Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382


Titolo VI
Disposizioni finali e transitorie


Art. 107
Organi tecnici dello stato
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche consultivi dello stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'avvocatura dello stato. Tale disposizione non si applica nei giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello stato e le regioni, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato.