Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Legge 16 maggio 1978, n. 196

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:53:14
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Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta


TITOLO IV
Funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione Valle d'Aosta


Art. 59
Le funzioni dell'avvocatura dello stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale della Valle d'Aosta, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.
Nei confronti della amministrazione regionale della Valle d'Aosta si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con i regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello stato.
La Regione ha facoltà di avvalersi del patrocinio di liberi professionisti.