Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:52:44
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Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
(G.U. n. 170 del 27 luglio 1951)


TITOLO IX - GIUSTIZIA

ART. 42.
Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese all'amministrazione regionale del Trentino-Alto Adige, anche nei casi di amministrazione delegata ai sensi dell'art. 13 dello statuto. Nei confronti della suddetta amministrazione regionale si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, n. 1611 e n. 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura civile. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'amministrazione dello stato e l'amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi fra lo stato e la regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Sato.