Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto Legislativo 2 marzo 1948, n. 142

Ultimo aggiornamento: 06/07/2007 15:50:16
Stampa
Attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi della regione siciliana
(G.U. n. 68, 22 marzo 1948, Serie Generale)


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, numero 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del del 7 febbraio 1948:


Art. 1
Le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazioni statali sono estese all'Amministrazione regionale siciliana.
Nei confronti dell'Amministrazione regionale siciliana si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1161 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del Codice di procedura civile.
Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano nei giudizi in cui sono parti l'Amministrazione dello Stato e l'Amministrazione regionale, eccettuato il caso di litisconsorzio attivo.
Nel caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra lo Stato e la Regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.


Art. 2
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La Regione potrà tuttavia avvalersi per tali procedimenti del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.


Note:

Ratificato dall'art. unico, L. 17 aprile 1956, n. 561.