Modificazioni all'ordinamento dell'amministrazione regionale – istituzione dell'assessorato dell'urbanistica e del servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del servizio dei trasporti alla presidenza della giunta regionale e nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale.
Parte II
Nuove disposizioni sull'ufficio legislativo e legale della regione
Art. 20
La regione, gli enti da essa dipendenti e, per le controversie relative alle funzioni delegate, gli enti menzionati nell'art. 11 dello statuto regionale - quando, nelle ipotesi legislativamente previste, non si avvalgono del patrocinio dell'avvocatura dello stato - possono farsi assistere, rappresentare e difendere in giudizio, dinanzi alla corte costituzionale ed a qualsivoglia giurisdizione, dall'avvocato della regione, purché questi sia iscritto nell'albo speciale della cassazione, nel primo caso, e nell'albo ordinario negli altri casi. Per le di lui prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa, è dovuto all'avvocato della regione uno speciale compenso nei soli casi in cui la lite sia stata definita in senso favorevole per la regione o per l'ente patrocinato. il compenso è determinato in base alle tariffe forensi.