Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

sez III, L, I

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 21:48:17
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sez. III, 14 ottobre 1997, n. 10020
L'Avvocatura dello Stato, nell'assumere la difesa in giudizio di soggetti esercenti cariche istituzionali (nella specie, Presidenza del Consiglio dei Ministri), non è in alcun modo tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimità di tale assunzione, indicati nell'art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933 (richiesta della Amministrazione di appartenenza del soggetto e successivo parere favorevole dell'Avvocato generale dello Stato), sia perché un siffatto onere non é previsto dalla norma citata, sia perché detti presupposti hanno natura di meri atti interni e, come tali, insindacabili da parte dell'autorità giudiziaria investita della controversia.


sez. L, 24 giugno 1995, n. 7179
I provvedimenti di richiesta dell'amministrazione e di valutazione dell'Avvocato generale dello Stato circa l'opportunità dell'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato nei giudizi civili e penali che li interessano per cause di servizio, adottati ai sensi dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, non formano (neppure in controversia disciplinata dal rito del lavoro) oggetto di alcun onere di tempestiva indicazione da parte dell'Avvocatura dello Stato al momento della costituzione in giudizio né di dimostrazione della sussistenza dei presupposti di legittimità ai fini dell'assunzione della rappresentanza e difesa del pubblico impiegato, sia perché un siffatto onere non è stabilito dal citato art. 44, sia perché la richiesta dell'amministrazione e l'apprezzamento da parte dell'Avvocatura dello Stato hanno carattere di meri atti interni, restando inoltre escluso che il suddetto apprezzamento rientrante nella piena discrezionalità dell'Avvocatura, richieda specifica motivazione e sia in alcun modo sindacabile dal giudice il investito della controversia.


sez. I, 13 novembre 1991, n. 12133
Lo "Jus postulandi" degli avvocati dello Stato deriva direttamente dalla legge e, quindi, non richiede il conferimento di un mandato "ad litem", anche nel caso di rappresentanza e difesa in giudizio degli impiegati ed agenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti di cui all'art. 43 del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, ai sensi dell'art. 44 dello stesso R.D., con la conseguenza che l'avvocatura erariale può assumere la difesa dei suindicati soggetti senza dovere dimostrare in alcun modo la sussistenza delle condizioni di legittimità imposte dalla norma da ultima richiamata (richiesta dell'ente e parere favorevole dell'Avvocato Generale), che costituiscono atti interni relativi al conferimento dell'incarico, che non riguardano i terzi, i quali non hanno, quindi, alcuna legittimazione a dedurne la mancanza, dal momento che questa non incide sullo "jus postulandi".