Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'associazione italiana della Croce Rossa
CAPO III
Patrimonio e amministrazione
Art. 39. Disposizioni processuali
- La croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.
- L'associazione della croce rossa italiana può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'avvocatura dello stato.