Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59
(G.U. n. 203, 30 agosto 1999, Supplemento ordinario)
Art. 72. Rappresentanza in giudizio.
- Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
Art. 79. Agenzia di protezione civile.
- È istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
- All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
- Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
- L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
- L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
- L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.