Avvocatura dello Stato

ISTITUZIONALE

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1998

Ultimo aggiornamento: 05/07/2007 21:23:04
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Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.
(G.U. n. 189, 14 agosto 1998, Serie Generale)


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;
considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.R.STUD. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) di Bologna;
vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

DECRETA

[Articolo unico]
L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.R.STUD. (Azienda regionale per il diritto allo studio universitario) di Bologna nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.